XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 4 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 novembre 2015.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 3 novembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante nel caso di furto di animale di affezione» (3395);
          GRECO: «Delega al Governo per l'equiparazione tra i corpi di polizia locale e le Forze di polizia dello Stato e per il loro inquadramento nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» (3396);
          MARAZZITI: «Istituzione della “Giornata nazionale della lotta contro la povertà”» (3397);
          MINARDO: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, concernente l'accesso degli enti locali in stato di dissesto agli strumenti di finanziamento per il pagamento dei debiti maturati» (3398);
          GUIDESI ed altri: «Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti» (3399);
          TURCO ed altri: «Modifiche agli articoli 278 del codice penale e 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica» (3400).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge FREGOLENT ed altri: «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune» (3321) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bini.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  326).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministro dello sviluppo economico.

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 202, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, la relazione sulle linee guida relative al piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164 (Doc. XXVII, n.  23).

      Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di previsione e dal conto consuntivo per il medesimo anno.
      Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

      Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.  70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di previsione consuntivo e dal conto consuntivo per il medesimo anno.
      Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

      Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 2 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2014 (Doc. LXIX, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 510 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 510 final – Annex 1 a COM(2015) 510 final - Annex 9), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

      Il Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 2 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, la relazione sull'attività svolta dal Garante e sullo stato di attuazione del predetto codice, riferita all'anno 2014 (Doc. CXXXVI, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Giffoni Valle Piana (Salerno) e Sparanise (Caserta).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

      La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (COM(2015) 462 final).
      Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

      La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha trasmesso il testo di una risoluzione sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.
      Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 29 ottobre 2015, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della nomina:
          della professoressa Sonia Ferrari a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila;
          dell'avvocato Amilcare Troiano a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

      Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n.  114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (222).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 dicembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 novembre 2015.

      Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 luglio 2015, n.  114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (223).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON ALLEGATO, FATTO A NICOSIA IL 6 GIUGNO 2005, E DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI IN ITALIA E A CIPRO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 2009 (A.C. 2711-A)

A.C. 2711-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 2711-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
          a) l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005;
          b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.

A.C. 2711-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 2711-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2711-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1937 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE NELL'ESPLORAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO PER SCOPI PACIFICI, FATTO A WASHINGTON IL 19 MARZO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3242)

A.C. 3242 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 3242 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

A.C. 3242 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

A.C. 3242 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, l'Agenzia spaziale italiana è autorizzata a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali imposte doganali o tasse di qualsiasi tipo, nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei programmi oggetto della cooperazione.

A.C. 3242 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1601 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO CHE STABILISCE UNA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI, ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 19 DICEMBRE 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3238)

A.C. 3238 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 3238 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

A.C. 3238 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

A.C. 3238 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3238 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 è inteso a rafforzare la salvaguardia dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, colmando una grave lacuna che indeboliva una piena attuazione di questo testo convenzionale rispetto a quanto accade per le altre grandi convenzioni sui diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite;
              il Protocollo delinea nuovi scenari per la difesa dei diritti dei minori, perché nella procedura individuale il minore non dovrà necessariamente essere accompagnato da un rappresentante legale e le segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti dei minori potranno essere fatte da associazioni o altri soggetti che ne abbiano conoscenza;
              il disegno di legge n.  3238 del Governo, dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione del Protocollo in oggetto;
              in base all'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo, ogni Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato ad accettare e considerare le comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai propri obblighi sulla base di una serie di strumenti pattizi quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

impegna il Governo

a provvedere, direttamente all'atto della ratifica, alla formulazione della dichiarazione opzionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, così come fortemente auspicato dalle associazioni del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9/3238/1. Locatelli, Zampa.


      La Camera,
          premesso che:
              il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 è inteso a rafforzare la salvaguardia dei diritti dei minorenni attraverso la presentazione di segnalazioni o di vere e proprie denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, colmando una grave lacuna che indeboliva una piena attuazione di questo testo convenzionale rispetto a quanto accade per le altre grandi convenzioni sui diritti umani nell'ambito delle Nazioni Unite;
              il Protocollo delinea nuovi scenari per la difesa dei diritti dei minori, perché nella procedura individuale il minore non dovrà necessariamente essere accompagnato da un rappresentante legale e le segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti dei minori potranno essere fatte da associazioni o altri soggetti che ne abbiano conoscenza;
              il disegno di legge n.  3238 del Governo, dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione del Protocollo in oggetto;
              in base all'articolo 12, paragrafo 1, del Protocollo, ogni Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato ad accettare e considerare le comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non sta adempiendo ai propri obblighi sulla base di una serie di strumenti pattizi quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Protocollo opzionale alla Convenzione sul traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile ed il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, direttamente all'atto della ratifica, alla formulazione della dichiarazione opzionale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, così come fortemente auspicato dalle associazioni del Terzo Settore che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9/3238/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Zampa.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad inserire, nell'ambito della mostra dedicata al Risorgimento italiano e allestita presso il complesso del Vittoriano a Roma, un adeguato riferimento alle dieci giornate di Brescia – 3-01809

      SBERNA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
          nel Museo centrale del Risorgimento al Vittoriano si può ripercorrere la storia delle trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno caratterizzato l'Italia nei secoli XVIII, XIX e XX attraverso la testimonianza costituita da documenti cartacei (lettere, diari, manoscritti di opere), quadri, sculture, disegni, incisioni, stampe, armi, che, rievocando fatti e protagonisti di questo importante periodo della storia del nostro Paese, formano un grande archivio della memoria del Risorgimento;
          al suo interno, in occasione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, è stata allestita una mostra sulla storia d'Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra 1848-1918. C’è la sezione dedicata alle cinque giornate di Milano del 1848 con lettere, disegni satirici e quadri del secolo scorso che ricordano il sacrificio dei milanesi. C’è la bacheca in cui si parla della nascita della Repubblica di Venezia e quella relativa alla prima guerra d'indipendenza con Carlo Alberto. Inoltre, arrivando al 1848, per commemorare le gesta di chi ha sacrificato la propria vita in nome dell'Unità d'Italia, c’è un'ampia sezione riservata alla Repubblica romana con la bandiera di Giuseppe Garibaldi, quadri, lettere ed antichità che celebrano la battaglia nella capitale;
          non c’è invece nessun riferimento alla città di Brescia, che proprio durante la dominazione asburgica insorse in una rivolta popolare, guidata da un comitato di pubblica difesa, contro gli austriaci. Trentacinquemila bresciani hanno il merito di aver resistito per dieci giorni, dal 23 marzo al 1o aprile 1849 alle truppe del generale Haynau, con grande fierezza e coraggio tale da far meritare alla città il titolo di «Leonessa d'Italia». Le condizioni della resa imposte furono durissime, tanto da costare la vita a molti bresciani; eppure in una mostra dedicata al Risorgimento italiano e allestita all'interno del complesso Vittoriano di piazza Venezia a Roma – in un monumento nazionale quindi – non ci sono dipinti, né disegni, né targhe, né altro riferimento che possa dare testimonianza anche della tenace resistenza dei bresciani e del sacrificio di molte vite per l'Unità d'Italia  –:
          se il Ministro interrogato non ritenga doveroso che in una mostra di un museo nazionale si ricordi anche l'episodio delle dieci giornate di Brescia, adottando ogni iniziativa di competenza perché i curatori della mostra dopo quattro anni dalla sua inaugurazione si impegnino ad adeguare il percorso rievocativo alla realtà storica, inserendo anche documenti relativi alle dieci giornate suddette. (3-01809)


Iniziative urgenti volte ad affrontare sull'intero territorio nazionale l'emergenza dovuta al dissesto idrogeologico, in particolare alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito la Sicilia, la Calabria e la Campania – 3-01808

      D'UVA, SORIAL, CRIPPA, NUTI, FERRARESI, MANLIO DI STEFANO, FRUSONE, CASO, PESCO, SIMONE VALENTE, MANNINO, DELL'ORCO, DA VILLA, COMINARDI, GRILLO, L'ABBATE e BATTELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          in data 24 ottobre 2015, un evento franoso verificatosi in località Calatabiano (Catania), ha determinato la rottura di una tubazione dell'acquedotto Bufardo Torrerossa, condotta utilizzata per il trasporto idrico dal fiume Fiumefreddo alla città di Messina e ad altri comuni siciliani;
          l'acqua scaturente dalle sorgenti Bufardo e Torrerossa, così come riportato dalla società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. nel proprio sito internet, è fornita, «per l'uso irriguo, al comprensorio ricadente nel territorio dei comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano e Piedimonte Etneo»;
          nell'anno 1989, a seguito di una protratta siccità verificatasi nel comune di Messina, la società cedette al comune di Messina parte delle proprie gallerie da cui prelevare l'acqua eccedente, quella di cui la Bufardo era concessionaria;
          ancora oggi, l'acqua rinvenuta dalla società Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. viene utilizzata anche dal comune di Messina, per il necessario approvvigionamento idrico;
          per tali motivi, la rottura della tubatura verificatasi in data 24 ottobre 2015 non soltanto ha causato una massiccia inondazione di fango e detriti nei quartieri della città di Calatabiano (Catania), ma, allo stesso tempo, ha determinato l'interruzione totale dell'approvvigionamento idrico nel comune di Messina;
          in data 24 ottobre 2014, il quotidiano consultabile on line La Gazzetta del Sud, riportando la notizia del guasto alla rete idrica, annunciava la possibilità di «disservizi in tutte le zone della città», nonché la possibile «riduzione dell'orario di erogazione del servizio idrico, sia nella giornata odierna che nei prossimi giorni», stimando un ritorno alla normalità entro la giornata del 26 ottobre 2015;
          secondo le notizie riportate dal quotidiano veniva confermato che la «grossa frana ha danneggiato, all'altezza di Calatabiano, la condotta del Fiumefreddo la principale fronte di approvvigionamento della città di Messina»;
          dallo stesso articolo venivano riportate, inoltre, le dichiarazioni dei tecnici dell’Azienda meridionale acque Messina s.p.a., società affidataria del servizio di gestione delle risorse idriche per la città, i quali, confermando l'apertura della falla, annunciavano la necessità di riparare la condotta in una situazione assai complessa, data la necessità di intervento in una zona certamente impervia;
          secondo i tecnici, «non è la prima volta che si verificano guasti dovuti a smottamenti e frane del terreno su cui passa la condotta vecchia oltre 40 anni»;
          l'articolo concludeva ricordando come le «polemiche sono spesso divampate sull'alternativa, costituita dalla condotta dell'Alcantara, ma senza mai trovare una soluzione»;
          la città di Messina, nonostante le continue interruzioni dovute a fenomeni causati dal dissesto idrogeologico dei terreni in cui sorge l'acquedotto, si serve in via praticamente esclusiva dell'impianto situato in località Fiumefreddo, il quale garantisce sì una tariffa più vantaggiosa rispetto ad altre sorgenti attivabili, ma non assicura una quantità d'acqua sufficiente per una popolazione densa qual è quella messinese, soprattutto in caso di guasti alla rete idrica;
          eppure le condizioni di elevata criticità del sistema di rete utilizzato per l'approvvigionamento della città di Messina hanno da tempo sollevato la necessità di un'urgente riorganizzazione dello stesso;
          appare evidente come adeguate misure per la tutela dei territori avrebbero certamente aiutato a scongiurare la possibilità di un mancato approvvigionamento idrico così prolungato, in città densamente popolate e ad elevato rischio sismico ed idrogeologico;
          a tal proposito si ricordi la risoluzione in commissione n.  7-00798, a prima firma Gianluca Rizzo, depositata in data 7 ottobre 2015, seduta n.  497, la quale, richiedendo l'impiego del 4o reggimento genio guastatori in attività di prevenzione e controllo delle principali infrastrutture siciliane segnalate per il tramite delle prefetture e degli enti locali, comporterebbe una più celere risoluzione di casi analoghi;
          nei giorni scorsi un'ondata di maltempo ha letteralmente devastato la costa ionica calabrese, provocando l'esondazione di torrenti, frane, smottamenti, collegamenti bloccati, famiglie evacuate e due vittime: Salvatore Comandè, il quarantatreenne disperso dal pomeriggio di sabato a Taurianova dopo essere stato trascinato dalla piena di un torrente e ritrovato dai vigili del fuoco sull'argine del San Nicola, ad alcune centinaia di metri a valle del punto in cui era stato travolto; Pasquale Princi, di soli 25 anni, colpito da un palo della luce mentre lavorava al ripristino della corrente elettrica;
          gli eventi meteorologici hanno colpito, soprattutto, la fascia ionica catanzarese e l'alto reggino; il torrente Ferruzzano, esondato a causa delle forti precipitazioni, ha danneggiato e in certi tratti distrutto la strada statale n.  106 Ionica e la linea ferrata tra Ferruzzano e Brancaleone, provocando la sospensione della circolazione fra le stazioni di Roccella Jonica e Palzizzi, sulla linea jonica, mentre non è stato possibile attivare servizi sostitutivi con autobus per l'impraticabilità della rete stradale;
          altri disagi si sono avuti sulla Tirrenica, dove la tratta fra Bagnara e Villa San Giovanni-Cannitello è stata temporaneamente interrotta, con il ricorso a bus sostituivi e forti ritardi su tutta la linea;
          le precipitazioni hanno colpito, in particolare, i comuni di Bovalino, Bruzzano, Sant'Ilario e Ardore, mentre violente mareggiate si sono abbattute sulla costa ionica del catanzarese e del reggino, provocando danni ingenti al lungomare di Siderno, con la chiusura del lungomare, e Caulonia, dove è stato disposto, per precauzione, lo sgombero di alcune abitazioni poste nelle vicinanze del mare;
          negli stessi giorni, con epicentro nella notte del 14 ottobre 2015, a seguito dei temporali che hanno colpito il beneventano, alcuni quartieri del comune di Benevento sono stati travolti dall'acqua, provocando due morti, con danni di tale entità da indurre il sindaco a chiedere l'intervento dell'esercito per consentire il ripristino dei collegamenti sulla statale Appia, bloccata dallo straripamento dei fiumi Calore e Sabato;
          gli eventi si sono ripetuti a distanza di pochi giorni nella notte del 20 ottobre 2015, con una nuova esondazione del fiume Calore e di diversi affluenti del fiume, tra cui il Tammaro, con conseguente allagamento delle campagne e dei paesi limitrofi, danni ingenti alle aziende che hanno i propri stabilimenti nella zona e migliaia di persone sfollate dalle contrade della città più vicine al fiume;
          in data 30 ottobre 2015, la deputata Federica Daga, in sede di illustrazione ad un'interpellanza urgente, la n.  2-01131, presentata dalla stessa proprio sul tema degli investimenti relativi alla messa in sicurezza di territori a rischio dissesto idrogeologico affermava come secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui vi erano tracce sulla stampa ma non ancora in Gazzetta Ufficiale, veniva finalmente approvata l'erogazione dei 654 milioni di euro dal 2015 al 2020 e si potrebbe dire dal 2016, visto che si è a novembre 2015, per realizzare soltanto 33 opere, tra l'altro tutte concentrate in 5 regioni del Centro-Nord, confermando i timori di inadeguati interventi governativi per affrontare il problema;
          risulta, inoltre, assente un piano nazionale che stabilisca impegni certi sia per l'assegnazione diretta dei fondi necessaria per la messa in sicurezza dei territori, sia per una datazione certa per l'apertura dei lavori relativi, a oggi annunciati ma ancora senza concreta attuazione  –:
          quali urgenti iniziative intenda assumere – alla luce di quanto avvenuto, solo nei giorni scorsi, nella regione Sicilia, con i gravi problemi di approvvigionamento idrico a Messina, nella regione Calabria, con danni enormi alla viabilità stradale e ferroviaria, nella regione Campania, con la devastazione della città di Benevento causata dallo straripamento del fiume Calore – affinché possa concretamente affrontarsi la grave emergenza del dissesto idrogeologico in tutto il territorio nazionale, la cui estrema fragilità è messa a dura prova dall'assenza di un'efficace politica di prevenzione e di razionale pianificazione territoriale, e, in caso di positivo riscontro, se sia nelle condizioni di indicare la stima degli eventuali stanziamenti che, nel breve periodo, potranno garantire e assicurare un'urgente azione per la messa in sicurezza del territorio, con maggiore effettività rispetto alla risposta data dal Governo alla citata interpellanza urgente Daga ed altri n.  2-00131. (3-01808)


Elementi in merito all'ammontare degli introiti spettanti alla Soprintendenza in relazione alla vendita di biglietti del circuito archeologico «Colosseo, Foro romano e Palatino» con riferimento all'anno 2014 – 3-01810

      MAZZIOTTI DI CELSO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
          il Colosseo rappresenta un bene culturale di valore inestimabile per la città di Roma e l'Italia intera, simbolo di una storia millenaria e fonte di attrazione turistica paragonabile in Italia per numero di visitatori solo ai Musei vaticani e all'estero a musei d'arte come il Metropolitan museum of art di New York e la National gallery di Londra;
          secondo la rilevazione della direzione generale bilancio-servizio III-ufficio di statistica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel 2014 i visitatori del circuito archeologico «Colosseo, Foro romano e Palatino» sono stati 6.181.702, con un introito complessivo di euro 41.440.839,00 euro, al lordo dell'aggio spettante al concessionario del servizio di biglietteria;
          il costo del biglietto combinato Colosseo, Foro romano e Palatino, valido per un ingresso nei due siti per 2 giorni, è pari a 12 euro se intero e 7,5 euro se ridotto. Questi prezzi non si applicano ad alcune categorie di visitatori, che sono esentati dal pagamento del biglietto, mentre maggiorazioni sono previste in caso di acquisto del biglietto on line o in via telefonica (2 euro quale diritto di prevendita) e in caso di acquisto da parte di gruppi o scuole (costi di prenotazione aggiuntivi che vanno da 28 euro per i gruppi a 15 euro per le scuole);
          se si guarda al rapporto tra il totale degli introiti dei biglietti al lordo dell'aggio e il numero dei visitatori, si può riscontrare che l'incasso medio lordo per ciascun biglietto è di 6,7 euro, una cifra inferiore al prezzo del biglietto ridotto di 7,5 euro;
          la gestione del servizio biglietteria del circuito archeologico «Colosseo, Foro romano e Palatino» è affidata fin dal 1997 in concessione a un'associazione temporanea di imprese, di cui fa parte CoopCulture, società il cui fatturato risulta in costante crescita;
          sempre secondo la rilevazione della direzione generale bilancio-servizio III-ufficio di statistica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel campo dei cosiddetti servizi aggiuntivi forniti da vari soggetti (audioguide, bookshop e vendita di gadget, prenotazioni/prevendite e visite guidate) gli incassi per il 2014 sono stati pari a circa euro 11 milioni, per un totale di circa 3,5 milioni di clienti. Di tale somma, è stata riconosciuta alla soprintendenza una quota pari a 1.327.719,53 euro (12 per cento del totale). CoopCulture, nei rapporti di sostenibilità 2013 e 2014, ha dichiarato di aver generato 1,1 euro di ricavi aggiuntivi nei servizi al pubblico per ogni 0,90 euro incassati in biglietteria;
          in particolare, sempre nel 2014 a fronte di un incasso di 3 milioni di euro dal servizio prenotazione/prevendita – iscritto tra i servizi aggiuntivi forniti da soggetti esterni – la quota appannaggio della soprintendenza è stata pari a circa 36.273,19 euro (poco più dell'1 per cento);
          la soprintendenza archeologica speciale di Roma per il Colosseo, oltre all'Altare della Patria, è tra i quaranta luoghi della cultura statali nel nostro Paese con concessioni di servizi aggiuntivi in regime di proroga, secondo l'elenco depositato in Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati dal Governo il 22 gennaio 2015;
          l'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.  507, recante «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», stabilisce che «le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al 70 per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al 30 per cento degli incassi»;
          nell'esame di controllo preventivo di legittimità del decreto direttoriale n.  6 del 5 settembre 2013, con il quale il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Lazio ha approvato la proposta di un aumento del costo dei biglietti di accesso all'area Colosseo, Foro romano e Palatino, avanzata dalla sopraintendenza, la sezione regionale della Corte dei conti del Lazio, con deliberazione 278/2013/PREV, rilevava l'attribuzione all'Amministrazione e alla società affidataria del servizio di percentuali di entrate da prezzo dei biglietti opposte a quelle di legge (all'affidatario sarebbe spettato il 68,9 per cento, in violazione del tetto massimo del 30 per cento fissato dalla norma);
          la Corte dei conti rilevava, tra l'altro, che l'Amministrazione, anziché depositare la convenzione di biglietteria, aveva depositato l'atto di concessione in rinnovo dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico a favore della Mondadori Electa s.p.a. (allora Elemond s.p.a.) del 3 agosto 2001. Inoltre, veniva sottolineato che alla data del 2001 la Mondadori Electa, concessionaria dal 1997, godeva già di un rinnovo di quattro anni della concessione «per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico». Si era, dunque, arrivati a una durata di almeno 16 anni continuativi «con una serie continua di rinnovi e proroghe, in evidente violazione (...) dei principi comunitari in materia di libera concorrenza nel settore»;
          un'analoga situazione di concessione prolungata con proroghe e rinnovi fin dal 1997 si riscontra nel servizio di biglietteria, gestito da CoopCulture. Dai siti web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di CoopCulture, inoltre, non è possibile ottenere copia degli atti concessori e degli atti di rinnovo o proroga, né una sintesi del contenuto;
          il capitolo 2584, articolo 01, delle entrate, recante «entrate di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali – introiti derivanti dalla vendita di biglietti per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato» presenta, nel rendiconto del bilancio dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2014, uno stanziamento di cassa di euro 17.790.000;
          dalle informazioni disponibili, non è possibile ricostruire quali siano gli incassi netti ottenuti dalla soprintendenza dalla vendita di biglietti del circuito archeologico «Colosseo, Foro romano e Palatino», che come detto ammontano (al lordo dell'aggio) a oltre 41 milioni di euro;
          per porre fine al regime delle proroghe delle concessioni dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha avviato una collaborazione con Consip su tre fronti. Il primo, il cui bando di gara è stato lanciato a fine luglio 2015, attiene ai «servizi gestionali». Il secondo riguarda il «servizio di biglietteria nazionale». Infine, il terzo assicurerà le gare per i «servizi culturali», come, ad esempio, noleggio audioguide, visite guidate, laboratori e didattica, spazi, eventi e mostre;
          anche ai fini delle suddette procedure di gara appare opportuno pubblicare sul sito della soprintendenza competente tutti gli atti che regolano dal 1997 in poi i rapporti esistenti con le società concessionarie dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi. È poi essenziale conoscere l'effettivo ammontare degli introiti da biglietti del complesso del Colosseo e la ripartizione tra l'amministrazione e la concessionaria  –:
          quale sia stato per l'anno 2014, in termini assoluti e percentuali, l'ammontare spettante alla soprintendenza rispetto al totale degli introiti ottenuti dalla vendita di biglietti del circuito archeologico «Colosseo, Foro romano e Palatino», pari a 41.440.839,00 euro. (3-01810)


Chiarimenti in merito agli intendimenti del Governo relativi all'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada statale n.  106 Taranto-Reggio Calabria, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente dell'Anas – 3-01807

      SANTELLI e OCCHIUTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
          nei giorni scorsi il nuovo presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, ha rilasciato alcune dichiarazioni che destano particolare allarme e preoccupazione, anche perché rifletterebbero obiettivi specifici definiti con il Governo e, in particolare, con il Ministro interrogato;
          tra tali obiettivi, c’è infatti anche lo stop agli investimenti sulle grandi opere che riguardano l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada statale n.  106 Taranto-Reggio Calabria;
          da quanto si apprende da fonti di stampa, gli interventi di adeguamento delle importanti arterie saranno sostituiti da lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, con previsioni di spesa di molto inferiori. Pertanto, i quaranta chilometri dell'A3 ancora da ammodernare, tutti ricadenti nel tratto calabrese, non saranno rifatti ex novo, come avvenuto per tutto il resto dell'autostrada, ma saranno oggetto di semplice manutenzione. Stesso trattamento seguirà per la strada statale n.  106;
          è evidente che si sta parlando di interventi di semplice restyling, una sorta di «ritocco» che risulterebbe assolutamente insufficiente e inadeguato alla risoluzione dei problemi e delle gravi criticità che affliggono le fondamentali dorsali della già scarsa rete infrastrutturale calabrese;
          a nessuno può sfuggire che gli interventi di ammodernamento che interessano le predette arterie, lungi dall'essere un'opera faraonica inutile e fine a sé stessa (dato che il «mandato» del Governo sembrerebbe essere contrario alle «opere faraoniche»), trovano la loro principale ragion d'essere nell'ineludibile necessità di garantire idonee condizioni di sicurezza e percorribilità, restituendo al territorio infrastrutture viarie degne di questo nome, adeguate a standard di qualità europei e volano per il progresso del tessuto socio-economico regionale;
          la tratta autostradale immediatamente a sud di Cosenza, che attraversa l'area del Savuto, in base agli studi prodromici alla realizzazione degli interventi di adeguamento, è risultata quella a più alto tasso di incidentalità dell'intera A3: l'aver procrastinato l'inizio degli interventi sul tracciato è dipeso unicamente dalla necessità di armonizzare, da una parte, la fasistica dei lavori e, dall'altra, l'attività di approfondimento, analisi e studi ingegneristici e geologi mirati all'adozione di adeguate soluzioni tecniche in un territorio estremamente travagliato dal punto di vista idrogeologico: adesso, la stessa tratta rischia di essere l'unica non ricostruita e quella più a rischio in tutta la Salerno-Reggio Calabria;
          infatti, così come avverrà anche per la strada statale n.  106 («la strada della morte»), semplici interventi di manutenzione non consentiranno di intervenire sugli elementi più critici del tracciato in termini di sicurezza: raggi di curvatura, pendenze longitudinali e trasversali, stato di degrado delle opere d'arte, con particolare riguardo alle sottostrutture di ponti e viadotti e alle dotazioni strutturali e impiantistiche delle numerose gallerie che non potranno essere adeguate, come la legge impone, alle recenti norme di sicurezza. Non si potrà intervenire, altresì, sulle pendici che incombono sulla sede stradale e sui terreni fondali delle opere, ammassi che hanno già dato tragica prova di avere situazioni di stabilità idrogeologica al limite dell'equilibrio e problematiche ancor più accentuate dagli attuali, variati regimi di pioggia;
          le posizioni del Governo, espresse attraverso il presidente Armani, si configurano secondo gli interroganti come l'ennesimo «scippo» operato ai danni della Calabria e dei calabresi, in barba alle procedure tecnico-amministrative in stato avanzato (i progetti degli interventi aspettano solo di essere licenziati dal Cipe per andare in gara) e nel pieno spregio degli impegni finanziari assunti per tali opere nelle precedenti leggi di stabilità e, in ultimo, nel decreto-legge «sblocca Italia» (è lecito chiedersi quale altra destinazione abbiano avuto le risorse all'uopo stanziate)  –:
          se il Ministro interrogato intenda confermare quanto dichiarato dal presidente dell'Anas e riportato in premessa e quali siano le reali intenzioni in merito alle opere che riguardano l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada statale n.  106 Taranto-Reggio Calabria, con particolare riferimento alle procedure tecnico-amministrative in stato avanzato e agli impegni finanziari già assunti, al fine di non penalizzare ulteriormente il territorio calabrese e di garantire standard di sicurezza e percorribilità delle infrastrutture. (3-01807)


Iniziative volte a favorire un rapporto di piena collaborazione con i dipendenti pubblici, anche in vista della realizzazione della riforma della pubblica amministrazione – 3-01811

      AIRAUDO, PLACIDO, SCOTTO, MARCON e MELILLA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
          il Parlamento ha conferito un'ampia delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione;
          agente e motore essenziale di tale riforma dovranno essere i lavoratori del pubblico impiego nelle cui mani è affidata la gestione quotidiana di amministrazioni e pubblici servizi;
          da ben 6 anni, viceversa, i vari Governi che si sono succeduti hanno bloccato il rinnovo dei contratti di lavoro e ridotto ai minimi termini il turn over;
          tale situazione ha creato notevoli disagi e tensioni tra i pubblici dipendenti e le rispettive amministrazioni;
          i sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale del pubblico impiego;
          la Corte costituzionale, con la sentenza n.  178 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva  –:
          quali iniziative concrete intenda assumere il Governo al fine di creare tra i pubblici dipendenti un clima collaborativo adatto alla realizzazione della riforma della pubblica amministrazione, superando disagi e tensioni nella categoria. (3-01811)


Iniziative di competenza volte all'istituzione dell’«area quadri» nell'ambito della pubblica amministrazione – 3-01812

      RIZZETTO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, SEGONI e TURCO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
          il primo firmatario della presente interrogazione, per far fronte ai reiterati e irregolari sistemi che, da circa quindici anni, regolano la gestione del personale delle agenzie fiscali, con una risoluzione presentata nel mese di settembre 2015, ha richiesto l'istituzione di un'area quadri nella pubblica amministrazione, analoga a quella esistente nel settore privato, con figure professionali altamente specializzate. L'assenza della figura dei quadri nella pubblica amministrazione italiana era stata già censurata dal Parlamento europeo, in seguito ad un'audizione della Dirstat, e ciò aveva condotto l'Italia ad adottare una norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165), per l'introduzione della vicedirigenza, figura rientrante nell'area quadri. Tuttavia, tale disposizione è rimasta inattuata sino alla sua abrogazione avvenuta durante il Governo Monti;
          la mancanza di tale figura intermedia nella pubblica amministrazione ha contribuito incisivamente a determinare il proliferarsi dell'attribuzione fiduciaria di incarichi ad personam in favore di soggetti non titolati e, conseguentemente, ha determinato un gravissimo danno per le casse dello Stato per la corresponsione illecita di laute indennità. Per porre rimedio a tale imbarazzante situazione di illegalità che vige presso le agenzie fiscali e che gli interroganti denunciano da mesi, nulla è stato fatto da questo Governo. Anche le attuali dichiarazioni a mezzo stampa del Sottosegretario Zanetti sulle criticità funzionali dell'Agenzia delle entrate non appaiono pregevoli, in quanto tardive ed in contraddizione con la ferma difesa dell'operato dell'Agenzia delle entrate assunta proprio dal Sottosegretario, in risposta a recenti atti di sindacato ispettivo sulla questione;
          a placare l'arbitrarietà con la quale si attribuiscono incarichi in assenza di regolari procedure non è servita nemmeno la nota sentenza della Corte costituzionale n.  37 del 2015, che, nel dichiarare illegittimi 1.200 dirigenti delle agenzie fiscali, di cui ben 800 dell'Agenzia delle entrate, aveva indicato l'applicazione dell'istituto della reggenza regolato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.  266, quale soluzione per rimediare alla vacanza delle posizioni decadute nelle more dell'espletamento di concorsi pubblici; tuttavia, non si è proceduto all'applicazione di tale norma, pur essendo vigente: difatti, l'autorevole pronuncia dei giudici costituzionali ne ha indicato l'applicazione;
          ebbene, ad oggi, l'Agenzia delle entrate continua a procedere arbitrariamente nell'investitura degli incarichi. A riguardo, a titolo di esempio, vi è la recente nomina del capo della direzione del personale dell'Agenzia delle entrate conferita il 22 ottobre 2015 con modalità a giudizio degli interroganti del tutto discrezionali, in quanto non preceduta da regolare interpello volto a far partecipare alla selezione tutti coloro che ne avevano titolo, violando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  165 del 2001;
          altra irregolare prassi avviene attraverso un'applicazione distorta dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo n.  165 del 2001, per attribuire incarichi esterni. A riguardo, è assurdo che, come ha anche riportato il quotidiano Italia oggi in un articolo del 28 marzo 2015, nonché una recente pubblicazione della rivista Panorama, risulta sia stato investito un funzionario interno collocato in aspettativa di incarico dirigenziale esterno;
          il Governo non solo non è intervenuto tempestivamente per ripristinare la legalità nell'ambito delle procedure che regolano la gestione del personale delle agenzie fiscali, ma ha poi aggravato la situazione con l'introduzione dell'articolo 4-bis nel decreto-legge n.  78 del 2015, norma che istituisce delle «posizioni organizzative speciali» nell'ambito delle agenzie, per far fronte alle vacanze delle posizioni dirigenziali decadute. Tale norma è illegittima poiché in antitesi con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale e viola il principio per il quale il concorso pubblico deve essere la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per l'investitura di nuovi incarichi per coloro che fanno già parte dell'organico (si confronti la sentenza del Consiglio di Stato n.  4139 del 2015). Dunque, le procedure concorsuali interne possono essere un'eccezione al generale principio di entrata in servizio per il tramite del concorso pubblico, che deve essere giustificata da straordinarie esigenze adeguatamente motivate, che nella fattispecie in questione non sussistono;
          le predette prassi di nomina rappresentano una continuazione delle medesime procedure censurate dalla giustizia amministrativa e dalla Corte costituzionale, che hanno caratterizzato negli anni la gestione del personale degli enti pubblici in questione. A tale grave situazione ha contribuito, come predetto, anche l'assenza nell'ambito della pubblica amministrazione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei cosiddetti quadri, che, come è noto, costituiscono una figura intermedia tra la classe impiegatizia e quella dirigenziale, la cui presenza consentirebbe, tra l'altro, di evitare l'istituzione di posizione organizzative speciali che a parere degli interroganti sono del tutto irregolari  –:
          se il Ministro interrogato intenda, per quanto di competenza, adottare iniziative per istituire l'area quadri nell'ambito della pubblica amministrazione anche per ovviare alle predette prassi, applicate alla gestione del personale nell'ambito degli enti fiscali, che appaiono agli interroganti irregolari. (3-01812)


Iniziative di competenza per rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione e di confezionamento del latte, nonché per far ripartire le trattative con i produttori in ordine al prezzo del latte, con particolare riferimento alla situazione della regione Lombardia – 3-01813

      GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          il mercato del latte ha perso oltre il 20 per cento nel giro di un anno e mezzo, con prospettive non certo confortanti, il che impone strategie di azione condivise e forti e comunque diverse da quelle applicate fino ad oggi;
          il mercato stenta a trovare una giusta remunerazione del prezzo del latte per la complessità di uno scenario condizionato da un operatore principale, straniero, soprattutto francese e tedesco, che determina le oscillazioni del prezzo;
          le stalle italiane ormai stanno facendo i conti con una remunerazione ben al di sotto dei costi di produzione che rende impossibile resistere. Il latte oggi viene pagato agli allevatori in media 0,35 centesimi al litro, mentre al consumo il costo medio per il latte di alta qualità è di circa 1,5 euro al litro. Il prezzo riconosciuto agli allevatori non copre neanche i costi per l'alimentazione degli animali. Fino ad oggi sono state chiuse in Italia oltre 172.000 stalle e fattorie ad un ritmo di oltre 60 al giorno, con effetti drammatici sull'economia, sulla sicurezza alimentare e sul presidio ambientale, nonché sull'occupazione. Queste chiusure hanno causato un aumento delle importazioni dall'estero di latte;
          il settore lattiero-caseario rappresenta la voce più importante dell'agroalimentare italiano, con 36 mila imprese di allevamento che producono 110 milioni di tonnellate di latte bovino di produzione complessiva e generano nella filiera un valore di 28 miliardi di euro, con quasi 180 mila occupati della filiera. Circa la metà del latte consegnato è destinato alla produzione di ben 48 formaggi dop;
          non si può aspettare inermi la scomparsa degli allevamenti italiani, dei lavoratori italiani e del vero made in Italy e il conseguente abbandono dei territori. Sono necessarie regole trasparenti sulle produzioni lattiero-casearie, al fine di consentire agli allevatori e ai consumatori di avere un'equa remunerazione, un giusto prezzo e la garanzia di quello che si mangia. È necessario, quindi, poter garantire agli allevamenti di poter continuare a lavorare e al consumatore un prodotto di grande qualità;
          a luglio 2015 la regione Lombardia raggiunse un accordo al «tavolo latte» con i produttori e le cooperative ad un prezzo di 37,004 euro per 100 litri. L'accordo prevedeva l'introduzione di un'indicizzazione del prezzo basata sull'andamento del prezzo al consumo di una serie di prodotti lattiero-caseari (ad esempio, formaggi dop) e delle materie prime a carico degli allevatori, con conseguente effetto correttivo rispetto alle oscillazioni, senza dover ricorrere ad una contrattualistica ingessata;
          la regione Lombardia è il principale produttore di latte nazionale e se non si riesce a raggiungere un accordo con i produttori diventa impossibile poter ottenere un risultato congruo per gli allevatori e le stalle si trovano ad essere ancor più a rischio chiusura. Oggi gli allevatori vivono una situazione surreale, con un soggetto che invia lettere in cui comunica il prezzo di acquisto del latte in maniera unilaterale;
          in merito all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, la normativa italiana è andata spesso in contrasto con le «regole» europee. La Commissione europea ritiene incompatibile con il mercato unico e la libera concorrenza la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare;
          si prenda il caso del regolamento (UE) n.  1169/2011, entrato in vigore il 12 dicembre 2014, che ha fissato nuove disposizioni circa le informazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari allo scopo di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli. Tra le informazioni obbligatorie importanti non viene menzionata l'indicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento della merce. La normativa italiana, che invece ne prevedeva l'obbligo, a seguito di questo regolamento, è stata abrogata e quindi ora l'indicazione rimarrà solo facoltativa per il produttore. La non obbligatorietà dell'indicazione dello stabilimento di produzione comporta un grave danno al made in Italy;
          alle indicazioni obbligatorie contenute nel regolamento, circa l'origine e gli altri elementi obbligatori da inserire in etichetta, gli Stati membri possono introdurre disposizioni relative ad ulteriori indicazioni obbligatorie, con particolare riferimento al Paese d'origine o al luogo di provenienza di alimenti, solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e ciò sia ritenuto rilevante per i consumatori. È impensabile che oggi i consumatori non debbano sapere precisamente da dove arriva la metà del latte che si beve e con quale latte siano prodotti i formaggi e suoi derivati;
          è fuor di dubbio che la normativa comunitaria sull'etichettatura va rivista e adeguata ai migliori standard qualitativi esistenti nei Paesi virtuosi, come l'Italia, perché è ambigua e contraddittoria, come nel caso dell'obbligo di indicare la provenienza in etichetta della carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca, ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele, ma non per il latte. Tutte queste contraddizioni giuridiche non fanno altro che impedire al consumatore di conoscere quello che realmente sta consumando, visto che, ad esempio, per il latte a lunga conservazione tre cartoni su quattro sono stranieri perché privi dell'indicazione di provenienza  –:
          quali iniziative intenda assumere per rendere obbligatoria – per il latte fresco e quello a media e lunga conservazione, nonché per il latte usato come materia prima su tutti i prodotti lattiero-caseari italiani, formaggi, latte, mozzarella e altri, che poi si avvalgono del marchio made in Italy – l'indicazione in etichetta del luogo di origine, di provenienza, dello stabilimento di produzione e confezionamento, nonché quali siano le intenzioni del Ministro interrogato circa la possibilità di far ripartire sul tavolo della regione Lombardia le trattative con i produttori sul prezzo del latte, tutto ciò al fine di valorizzare la qualità del latte italiano e dei suoi derivati, che si trova a dover competere con il latte estero, che ha un minor costo e soprattutto una qualità inferiore e che è causa dell'abbattimento del prezzo del latte e della conseguente chiusura di molteplici stalle. (3-01813)


Misure a sostegno del comparto lattiero-caseario – 3-01814

      FIORIO, CARRA, OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, COVA, DAL MORO, FALCONE, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          il comparto lattiero-caseario è il primo settore alimentare italiano e rappresenta circa il 12 per cento del fatturato complessivo del food nazionale. Il valore della produzione supera i 15 miliardi di euro. Nel settore trovano impiego circa 25.000 lavoratori; ogni anno le imprese italiane producono un milione di tonnellate di formaggi, 2,7 milioni di tonnellate di latte alimentare, un miliardo e seicentomila vasetti di yogurt e 160.000 tonnellate di burro;
          l'Italia ha una posizione di rilievo nell'ambito del settore lattiero-caseario mondiale, in cui è il maggior Paese produttore di formaggi tipici di origine certificata;
          il settore lattiero-caseario apporta anche un importante contributo socio-economico allo sviluppo agricolo e rurale e sottolinea la sua particolare importanza nelle zone svantaggiate, montane e insulari e nelle regioni periferiche, dove l'allevamento è spesso l'unica attività agricola praticabile;
          da dieci anni il settore lattiero-caseario sta attraversando una grave crisi, che ha causato la scomparsa di 66.000 stalle italiane. Il crollo della domanda, causato anche dalla forte riduzione delle esportazioni nei Paesi extra Unione europea, ha portato ad un abbassamento generalizzato dei prezzi all'origine del latte bovino ed ha messo in ginocchio numerose imprese, in tutta Europa, che non riescono più a coprire i costi di produzione;
          la Commissione europea ha recentemente ammesso che l'attuazione delle misure presenti nel «pacchetto latte», in vigore da ottobre 2012, si è rivelata deludente;
          la Commissione europea ha, inoltre, rimarcato come le attuali misure della rete di sicurezza, come l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non siano adeguate per far fronte alla persistente volatilità o a una crisi del settore del latte. La Commissione europea ha, infatti, constatato dubbi circa la capacità del quadro normativo comunitario di far fronte agli episodi di estrema volatilità del mercato o a una situazione di crisi dopo la scadenza del regime di quote, specialmente per garantire uno sviluppo equilibrato della produzione di latte ed evitare una concentrazione eccessiva nelle zone maggiormente produttive;
          per la Commissione europea è, quindi, necessaria una rete di sicurezza più reattiva e realistica e che il prezzo d'intervento rifletta maggiormente i costi di produzione. Il prezzo attuale, immutato dal 2008, deve essere quindi rivisto per tenere conto dei crescenti costi di produzione e dovrebbe essere sottoposto a regolare revisione. L'agricoltura sostenibile, quale fonte di prodotti alimentari di alta qualità, può essere, infatti, garantita solo se i produttori ricevono adeguati prezzi che coprano tutti i costi di una produzione sostenibile;
          il Consiglio straordinario dei Ministri agricoli dell'Unione europea, che si è svolto a Bruxelles il 7 settembre 2015, ha varato un pacchetto di aiuti d'emergenza da 500 milioni per tamponare la crisi del settore lattiero-caseario (destinandoli circa 25 all'Italia), oltre alla possibilità per gli Stati membri di aumentare dal 50 al 70 per cento l'anticipo a ottobre 2015 dei pagamenti diretti della politica agricola comune agli allevatori;
          tra le principali azioni messe in campo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito di un apposito «piano latte», rientrano in particolare:
             a) 0,5 centesimi di euro in più al litro per i produttori di latte attraverso aumento della compensazione Iva. Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di compensazione Iva dall'8,8 al 10 per cento a favore degli allevatori del settore latte;
              b) l'istituzione di un tavolo tecnico nazionale per metodo di indicizzazione dei prezzi del latte. È prevista la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un gruppo di lavoro per la definizione a livello nazionale di un sistema di indicizzazione del valore del latte alla stalla condiviso dagli attori della filiera;
              c) piano straordinario di promozione del consumo di latte fresco;
              d) promozione dell’export dei prodotti lattiero-caseario italiani. I formaggi dop italiani saranno protagonisti di specifiche azioni nell'ambito del piano straordinario per il made in Italy, previsto dalla legge di stabilità per il 2015 e messo in campo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali insieme al Ministero dello sviluppo economico;
              e) sostegno agli impianti per il biometano di aziende zootecniche. Per stimolare l'integrazione al reddito degli allevatori il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali intende sostenere gli investimenti in impianti di biometano per la valorizzazione delle biomasse residuali e dei sottoprodotti della lavorazione agricola;
          il disegno di legge di stabilità per il 2016, all'esame del Senato della Repubblica, coerentemente con le azioni proposte, prevede l'innalzamento dell'aliquota di compensazione Iva dall'8,8 al 10 per cento per i produttori di latte;
          sempre nel disegno di legge di stabilità per il 2016 (articoli 4 e 5) è stata anche soppressa l'Irap e l'Imu sui terreni e sulle imprese agricole: un provvedimento che porterà, quindi, benefici anche al comparto lattiero-caseario;
          il Ministro interrogato ha, inoltre, recentemente annunciato che i fondi europei per l'acquisto di alimenti a sostegno degli indigenti (fead) saranno utilizzati, in parte, per l'acquisto di formaggi dop  –:
          quali ulteriori iniziative saranno intraprese a sostegno del settore lattiero-caseario, che versa nel grave stato di crisi descritto in premessa. (3-01814)


Iniziative in ambito europeo al fine di salvaguardare le produzioni agricole e i cibi tipici italiani, anche con riferimento alla tutela del made in Italy – 3-01815

      TOTARO, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI e TAGLIALATELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi una proposta di regolamento volta a semplificare le procedure di commercializzazione di nuovi alimenti, prevedendo che la relativa autorizzazione non sarà più affidata ai singoli Stati ma direttamente alla Commissione europea;
          tra i cibi interessati dalla proposta rientrano alimenti esotici, quali alghe e insetti, tra cui cavallette, formiche, scorpioni ed altri, come anche prodotti alimentari frutto di tecnologie innovative o preparati utilizzando ingredienti nuovi, tra cui alcuni coloranti, nonché quelli derivati dalla discendenza di animali clonati, in attesa che la Commissione europea intervenga con una legislazione ad hoc;
          negli anni le rigide normative sui cibi imposte dall'Unione europea ai propri Stati membri hanno messo fuori legge, per un periodo di tempo limitato oppure per sempre, diversi alimenti e piatti tipici della tradizione culinaria italiana;
          nel luglio 2001, per far fronte alla cosiddetta emergenza mucca pazza, sono stati proibiti la pajata e l'ossobuco alla piemontese e tali restrizioni sanitarie sono ancora mantenute, nonostante l'Organizzazione mondiale per la sanità animale nel giugno 2013 abbia ufficialmente sancito per l'Italia il nuovo stato sanitario di «trascurabile» rispetto all'encefalopatia spongiforme bovina (bse);
          nel giugno 2010, invece, sono entrate in vigore le nuove norme sulla pesca dell'Unione europea, che, di fatto, hanno fatto sparire dalle tavole degli italiani specialità della tradizione gastronomica regionale, con il divieto di pesca-raccolta dei molluschi a distanza inferiore di 0,3 miglia marine dalla battigia dove si concentra il 70 per cento delle vongole ed il 100 per cento delle telline e dei cannolicchi;
          di contro, l'Unione europea ha permesso negli anni la commercializzazione di vino senza uva, cioccolato senza cacao ed è di pochi mesi fa la notizia della diffida inviata all'Italia dall'Unione europea per l'eliminazione del divieto dell'utilizzo di latte in polvere e simili per la fabbricazione di formaggi, yogurt o latte, mentre in tutta Europa circolano liberamente imitazioni low cost del parmigiano;
          le decisioni sui cibi adottate in ambito europeo sono ispirate da una tendenza eccessivamente «livellatrice» che, in ossequio al rigido rispetto di norme sanitarie comuni a tutti, alla riduzione degli sprechi e alla necessità di aprire il mercato alimentare europeo anche a quei Paesi dove, per motivi geografici e climatici, l'agricoltura non ha molto spazio, hanno determinato un appiattimento verso il basso delle normative;
          questo atteggiamento danneggia i Paesi come l'Italia che vantano una secolare tradizione agricola ed enogastronomica  –:
          quali iniziative intenda assumere in ambito europeo al fine di salvaguardare le produzioni agricole e i cibi tipici italiani, anche con riferimento alla tutela del made in Italy. (3-01815)


Iniziative volte ad assicurare la tutela del cibo italiano anche oltre i confini europei, con riferimento al fenomeno dell’Italian sounding – 3-01816

      DORINA BIANCHI, BOSCO e GAROFALO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
          la Corte di giustizia europea ha da poco sentenziato che l'etichettatura di un prodotto alimentare non deve indurre il consumatore in errore. Un precedente che potrebbe trasformarsi in un sostegno per le aziende danneggiate dal cosiddetto Italian sounding, ovvero la pratica di far passare per italiani, attraverso il nome o la confezione, alimenti che italiani non sono;
          secondo fonti del Ministero dello sviluppo economico, il fenomeno dell’Italian sounding vale un giro d'affari stimato in 50 miliardi di euro l'anno, pari a 147 milioni di euro al giorno: si tratta del doppio del valore delle esportazioni italiane di alimenti, che si ferma a 23 miliardi di euro;
          il Ministro interrogato ha recentemente affermato che, nel contesto europeo, vi è la massima attenzione possibile per quanto concerne la lotta al falso cibo italiano;
          il problema riguarda gli accordi bilaterali e commerciali con gli Stati Uniti ed il resto del mondo, dove è necessario definire una maggiore tutela delle indicazioni geografiche italiane, al fine che siano riconosciute da questi mercati;
          la nuova frontiera dell'agro-pirateria è costituita dal web: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, insieme all'ispettorato repressione frodi, ha stipulato due accordi con i maggiori player dell’e-commerce mondiali, come eBay ed Alibaba: l'obiettivo è quello di assicurare ai prodotti dop e igp italiani una protezione pari a quella che ricevono i grandi marchi della rete. Solo negli ultimi 12 mesi, sono stati oltre 300 gli interventi, con un blocco di flussi di vendite di prodotti falsi per un valore che supera i 60 milioni di euro  –:
          quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assicurare ed estendere la tutela del cibo italiano anche oltre i confini europei. (3-01816)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1731 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 25 LUGLIO 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3239)

A.C. 3239 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

A.C. 3239 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

A.C. 3239 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3239 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza).

      1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera d, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 3239 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1926 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 14 SETTEMBRE 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3240)

A.C. 3240 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

A.C. 3240 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

A.C. 3240 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3240 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3240 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978, FATTO A MILANO IL 23 FEBBRAIO 2015 (A.C. 3331)

A.C. 3331 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 3331 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

A.C. 3331 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo III del Protocollo stesso.

A.C. 3331 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2070 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N.  153, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3386)

A.C. 3386 – Questioni pregiudiziali

      La Camera dei deputati,
          premesso che:
              l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari. La riforma della Costituzione, ancora in itinere ma formalmente conclusa nel suo percorso parlamentare, non fa che aggravare ulteriormente lo squilibrio tra esecutivo e legislativo a favore del primo;
              la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. Fino a quando la Costituzione non subirà revisioni certe, essa dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;
              il provvedimento in esame, all'articolo 1, non presenta il requisito di urgenza in quanto la norma che prevede l'applicazione del cosiddetto meccanismo del reverse charge per l'Iva alla grande distribuzione, al fine del contrasto delle frodi fiscali e in particolare delle cosiddette «frodi carosello», è stata introdotta con la legge di stabilità 2015 ponendo, a copertura, una norma di salvaguardia, costituita dall'aumento delle accise sui carburanti, che sarebbe scattata nel caso in cui la Commissione europea non avesse dato l'autorizzazione. Nel maggio scorso la Commissione dell'Unione europea boccia la norma consentendo al Governo di poter intervenire con legislazione ordinaria. Il Governo emana invece un primo decreto-legge a luglio per rinviare al 30 settembre l'introduzione della clausola di salvaguardia, ovvero l'aumento delle accise sui carburanti e, successivamente, il presente decreto per cambiare la copertura;
              parimenti lo stesso articolo 1 manca assolutamente del requisito di necessità poiché la norma in oggetto risulta comunque già provvista di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione seppur con una misura, quella dell'aumento delle accise sui carburanti, oggettivamente antipopolare e in controtendenza agli sforzi per il rilancio economico e produttivo del Paese;
              la mancanza del requisito di necessità comporta di fatto la nullità della validità dell'adozione dell'atto stesso, come ribadito, infatti, dalla deliberazione della Corte costituzionale con sentenza n.  93 del 2011: «la persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione.»;
              la clausola di salvaguardia relativa all'aumento delle accise ha un carattere strutturale, a decorrere dal momento in cui entra in vigore e per tutti gli anni a venire, mentre lo slittamento di due mesi della possibilità concessa per l'inoltro delle domande per aderire al vantaggio del cosiddetto «scudo fiscale» ha il carattere di «una tantum», cioè una validità limitata ad un solo anno, in particolare il 2016, dopo che le domande saranno esaminate ed evase. A questo punto si pone il problema di uno squilibrio finanziario per l'anno 2015 in quanto le entrate rinvenienti dalla cosiddetta voluntary disclosure, in sostituzione dell'aumento delle accise, non saranno molto probabilmente disponibili se non nel 2016 per la possibilità di rateizzare i versamenti in periodi successivi al 2015, circostanza questa che, non consentendo di quantificare esattamente il gettito, in termini di cassa determina una violazione oggettiva del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.»;
              con le entrate già stimate al 20 settembre 2015 che ammontano, secondo la relazione tecnica, a 1.406 milioni il provvedimento in esame, secondo lo stesso Governo, è abbondantemente «coperto»; quindi ai fini della copertura della «norma di salvaguardia» non vi sarebbe stata alcuna necessità di prorogare il condono per esportazione illegale di capitale. Per quali ragioni, quindi, il Governo ha voluto ulteriormente beneficiare gli evasori? Solo per «fare cassa», non esistendo altre ragioni plausibili. Ed invero, nella legge di stabilità per l'anno 2016 all'esame del Senato il Governo quantifica in 2 miliardi di euro il gettito atteso dalla proroga di due mesi dello scudo fiscale (voluntary disclosure) per poter disporre di un «tesoretto» per ridurre la pressione fiscale ai soli fini elettoralistici, tanto è vero che nel contempo introduce una nuova ed ennesima clausola di salvaguardia secondo la quale se le entrate, provenienti dallo scudo fiscale, non saranno sufficienti come copertura, il Ministro dell'economia stabilirà con decreto a partire dal 1o maggio 2016 un aumento delle accise sui tabacchi e le bevande alcoliche. Il gioco del Governo è ormai scoperto: si tratta sempre di un continuo rilancio senza mai rispettare le scadenze e facendo slittare i provvedimenti più impopolari, come l'aumento delle accise sull'autotrazione, che pende sempre come una spada di Damocle sulla testa di tutti i cittadini contribuenti;
              parimenti violati sono: l'articolo 3, sul principio di uguaglianza tra i cittadini e l'articolo 53 della Costituzione, sul concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva in base a un criterio di progressività, in quanto l'importo del condono non è ancorato ad un indice di capacità contributiva determinando così una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini evasori e i contribuenti onesti. Infatti ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione la capacità contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere del contribuente di concorrere alle spese pubbliche, dovendosi interpretare detto principio come specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione (sentenza n.  258 del 2002 e sentenza n.  341 del 2000 della Corte costituzionale). Risulta quindi evidente l'uso irragionevole che il Governo ha fatto e intende fare dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, come la arbitrarietà e la non giustificata entità dell'imposizione all'evasore che corrisponde solo al cinque per cento dell'intero capitale esportato all'estero illegalmente,

delibera di non procedere all'esame dell'A.C. 3386.
N. 1.     Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.

      La Camera dei deputati,
          premesso che:
              con le misure di cui al decreto in esame il Governo interviene nuovamente in materia di Volontaria collaborazione per il rientro di capitali dall'estero. In particolare, il provvedimento sopperisce al buco di gettito generato dalla bocciatura del reverse charge Iva della grande distribuzione (comma 629 della legge di stabilità 2015), così evitando l'entrata in vigore delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n.  190 del 2014 (stabilità 2015);
              le disposizioni presentano evidenti profili di incostituzionalità riguardo sia al «principio di ragionevolezza» sia al «principio di uguaglianza» sanciti dall'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 2, comma 1, lettera a), n.  2) proroga il termine di accesso alla volontaria collaborazione consentendo la presentazione dell'istanza fino al 30 novembre 2015 (il termine originario era il 30 settembre 2015). Tuttavia la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione alla VD non risulta accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto generando una disparità di trattamento in relazione a coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
              inoltre, si individua un termine certo per la conclusione del procedimento di accertamento degli imponibili e sanzioni relative alla procedura di collaborazione volontaria. In pratica, si stabilisce che l'atto di accertamento e di contestazione della sanzione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016. Tuttavia, tale formalità viene prevista per tutte le annualità oggetto di volontaria collaborazione, quindi sia per quelle in scadenza al 31 dicembre 2015 (prorogate al 31 dicembre 2016) sia per quelle per le quali i termini di decadenza dall'accertamento maturerebbero ben oltre il 31 dicembre 2016. Nell'ottica di favorire l'adesione alla procedura, dunque, si garantisce al contribuente un termine certo di conclusione della procedura, comprimendo di fatto i tempi di accertamento per l'Agenzia. Sotto tale profilo, oltre a generare nuovamente disuguaglianze tra i contribuenti (si pensi ai soggetti sottoposti agli ordinari termini di accertamento per i quali non sussiste tale garanzia), si compromette l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti;
              profili di incostituzionalità presenta anche l'ulteriore disposizione introdotta all'esito dell'esame al Senato che prevede, per le istanze presentate oltre il 10 novembre 2015, una deroga ai criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale degli Uffici delle Entrate preposti all'esercizio dei poteri di verifica e di accertamento, in favore di Uffici che saranno determinati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.  600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972). La disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. Ebbene siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
              peraltro, profili di incostituzionalità sono emersi già in riferimento alla legge introduttiva della voluntary disclosure, sempre riguardo al «principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione». Sul piano penale, infatti, il provvedimento ha «condonato» i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n.  74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di Iva, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, si evidenziano i profili di incostituzionalità rilevati dal Servizio studi del Senato: «sul punto parrebbe doversi evidenziare che, sulla base di quello che può definirsi un principio generale desumibile dall'impianto complessivo dei delitti in materia di dichiarazione, così come delineato nel decreto legislativo n.  74 del 2000, i comportamenti fraudolenti sono da considerarsi significativamente più gravi rispetto a quelli infedeli tenuto conto che, anche sul piano sanzionatorio, vi è una netta differenza tra i delitti in materia di dichiarazione contraddistinti da fraudolenza e gli altri. Non è un caso, infatti, che tanto la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti falsi, tanto la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sono delitti puniti con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, mentre l'infedele dichiarazione e l'omessa dichiarazione sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Da questo punto di vista la soluzione adottata dal testo in esame – diversa da quella contenuta negli originari Atti Camera n.  2247 e n.  2248 – potrebbe ritenersi di problematica conformità al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione dal momento che – ai fini della determinazione degli effetti della collaborazione volontaria di cui al nuovo articolo 5-quater del decreto-legge n.  167 del 1990 – assoggetta al medesimo trattamento fattispecie fra loro non assimilabili, stabilendo che sia per le condotte di dichiarazione fraudolenta, sia per quelle di dichiarazione infedele la predetta collaborazione volontaria esclude la punibilità e senza che a ciò si accompagni la previsione di un differente trattamento normativo dei due gruppi considerati di fattispecie incriminatrici sotto altri profili rilevanti (quale potrebbe essere, ad esempio, la previsione di un importo diversificato delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies in questione). Al riguardo, in via generale, va altresì considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Così nella sentenza n.  409 del 1989, la Corte ha evidenziato che «il principio d'uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn.  343 e 422 del 1993). Nello stesso senso la sentenza n.  394 del 2006 ha rilevato come «gli “apprezzamenti in ordine alla ‘meritevolezza’ ed al ‘bisogno di pena’” – dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione»;
              ed ancora! L'incostituzionalità per difetto di ragionevolezza e uguaglianza riguarda altresì le disposizioni introdotte con il decreto legislativo in materia di abuso del diritto con il quale il Governo, intervenendo sempre sulla disciplina della collaborazione volontaria, ha previsto che il raddoppio dei termini di accertamento operi a condizione che la notizia di reato emerga prima della scadenza del termine ordinario di accertamento. Tuttavia non può e non deve trascurarsi che le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento porgono il fianco a un evidente profilo di criticità riguardo al principio di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Prima fra tutte la possibilità di configurare una ipotesi di incostituzionalità della norma che, a ben vedere, si presta a determinare una disparità di trattamento nei confronti di tutti quei contribuenti che sono stati già destinatari di accertamento. Inoltre, tale misura non era contenuta nella delega fiscale, integrando pertanto un chiaro caso di eccesso di delega in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione,

delibera di non procedere all'esame dell'A.C. 3386.
N. 2.    Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, D'Incà.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: AMODDIO ED ALTRI; ZAPPULLA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI (DOC. XXII, NN. 46-51-A)

Doc. XXII, nn. 46-51-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa.
      2. La Commissione ha i seguenti compiti:
          a) stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
          b) accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;
          c) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

      3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Doc. XXII, nn. 46-51-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
      2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Doc. XXII, nn. 46-51-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
      3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Doc. XXII, nn. 46-51-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disciplina del segreto).

      1. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
      3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
      4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.  124.
      5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Doc. XXII, nn. 46-51-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione e copertura finanziaria).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
      5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.