XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 30 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 29 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          RIBAUDO: «Disposizioni concernenti i requisiti per l'ammissione dei veicoli a motore alla revisione periodica» (3948);
          MERLO e BORGHESE: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina dell'usucapione della proprietà e dei diritti reali di godimento relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero» (3949);
          BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo» (3950);
          D'OTTAVIO: «Riconoscimento dell'inno di Mameli “Fratelli d'Italia” quale inno ufficiale della Repubblica» (3951);
          CIRACÌ: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, in materia di funzioni del personale sanitario accreditato contrattualizzato nell'ambito dell'assistenza territoriale» (3952).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge BERNARDO ed altri: «Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi» (3758) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Latronico.

      La proposta di legge BERNARDO ed altri: «Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detrazione delle spese per interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private» (3800) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Latronico.

      La proposta di legge FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3862) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Bargero, Gasparini e Iori.

Trasmissioni dal Senato.

      In data 30 giugno 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          S. 2389. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n.  67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa» (approvato dal Senato) (3953).

      Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

      Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, la «Relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 1o gennaio 2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)», approvata il 22 giugno 2016 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n.  5).

      Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

      Il Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n.  42, la relazione semestrale sull'attuazione della medesima legge sul federalismo fiscale, approvata dalla Commissione nella seduta del 30 giugno 2016 (Doc. XVI-bis n.  6).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

      Sentenza n.  151 del 3 maggio – 23 giugno 2016 (Doc. VII, n.  654),
          con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 435, della legge n.  190 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli. 2, 3 e 5 della Costituzione, dalla regione Veneto;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 459, della legge n.  190 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto:
          alla V Commissione (Bilancio);

      Sentenza n.  152 del 1o giugno – 23 giugno 2016 (Doc. VII, n.  655),
          con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze:
          alla II Commissione (Giustizia);

      Sentenza n.  155 del 3 maggio – 24 giugno 2016 (Doc. VII, n.  657),
          con la quale:
              dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 11, 117, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 122, 123 e 124, della legge n.  190 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, anche in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla regione siciliana;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 122, della legge n.  190 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dalla regione Campania;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 122, 123 e 124, della legge n.  190 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana;
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 123, della legge n.  190 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione siciliana:
          alla V Commissione (Bilancio).

      La Corte costituzionale, con lettera in data 24 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

      Sentenza n.  154 del 31 maggio – 24 giugno 2016 (Doc. VII, n.  656),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge della regione Basilicata 27 gennaio 2015, n.  4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell'intesa da parte della regione e quello di sessanta giorni per l'acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia;
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 4, della legge della regione Basilicata n.  4 del 2015 limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 27, 28 e 30, della legge regionale Basilicata n.  4 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

      Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 6 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, la relazione sull'attuazione delle norme dell'Unione europea riguardanti l'esportazione dei beni culturali e la restituzione dei beni culturali illegittimamente usciti dal territorio nazionale, riferita agli anni 2011, 2012 e 2013 (Doc. XX, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 29 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'adeguatezza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2016) 430 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM(2016) 431 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 giugno 2016.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Terza relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016) 360 final);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016) 378 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2015 (COM(2016) 393 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2228 – DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2015-2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3821)

A.C. 3821 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

      1. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 qualora:
          a) riguardino la gestione della circolazione ferroviaria, il funzionamento e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario;
          b) riguardino i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria;
          c) riguardino i certificati e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162.

      2. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all'ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.
      3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'ANSF, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.  689, in quanto applicabili. L'ANSF e il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza possono stipulare una convenzione per le attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni. Qualora il comportamento sanzionabile arrechi pregiudizio alla sicurezza del sistema ferroviario, l'ANSF può adottare le misure cautelari della sospensione totale o parziale dell'efficacia del titolo, o inibire la circolazione dei veicoli o l'utilizzo del personale sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa.
      4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell'ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume nell'esercizio di tali funzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
      5. Per le procedure conseguenti all'accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689. A tale fine il direttore dell'ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni. Avverso l'accertamento è ammesso il ricorso al direttore dell'ANSF entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
      6. La riscossione delle sanzioni è effettuata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n.  689.
      7. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 100.000.
18. 4. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 20.000 con le seguenti: da euro 15.000 a euro 70.000.
18. 5. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

      Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 20.000.
18. 2. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

      Al comma 2, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 4.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 15.000.
18. 3. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

      Al comma 2, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
18. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può adottare le misure cautelari con le seguenti: adotta le misure cautelari.
18. 1. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

A.C. 3821 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 19.
(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU).

      1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.  39, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 8:
              1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni»;
              2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano, è esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia»;
          b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocità di trattamento,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione trimestrale è subordinata alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU).

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire l'alinea con il seguente: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

      Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la confisca della targa e, in caso di reiterazione dell'illecito, del veicolo.»
19. 5. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, sostituire le parole: uno studente con le seguenti: lo studente intestatario.
19. 6. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, dopo le parole: uno studente che lo utilizza aggiungere le seguenti: esclusivamente ad uso privato.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere in fine le parole: e a condizione che il veicolo non venga ceduto o concesso, a qualsiasi titolo, in godimento a terzi residenti in Italia.
19. 1. Pesco, Battelli, Gianluca Pini.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, purché l'intestatario del veicolo invii, anche tramite posta elettronica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14/CE in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;.
19. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea).

      1. Alla legge 7 gennaio 2008, n.  10, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis. – (Adattamento dell'ordinamento interno). – 1. In esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo di cui all'articolo 1 e dell'articolo 13 del protocollo n.  5 all'Accordo, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n.  820, e dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1959, n.  1146, sono concesse le esenzioni, rispettivamente, dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n.  1146, a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica di Albania e appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»;
          b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo 2-bis, valutati in euro 3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307».

      2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della legge n.  10 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall'Albania in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea).

      Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 2-bis», aggiungere in fine, le parole: previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14/CE in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale.
20. 1. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali esenzioni sono concesse a condizione che vengano preventivamente depositati, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo.
20. 3. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n.  561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere.
20. 2. Gianluca Pini, Bossi, Guidesi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione. Caso EU Pilot 7292/15/TAXU).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla tabella A, parte II, il numero 12-bis) è abrogato;
          b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:
      «1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)»;
          c) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 135.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.  234.

A.C. 3821 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Modifiche all'aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto. Caso EU Pilot 7293/15/TAXU).

      1. Al numero 9) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, le parole: «, ex 21.07.02» sono soppresse.

A.C. 3821 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n.  11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n.  659/1999).

      1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
          «b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.  99;».

      2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari. Procedura di cooperazione n.  11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n.  659/1999).

      Sopprimerlo.
23. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso lettera b.1), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.
23. 4. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, sostituire le parole: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 con le seguenti: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.
23. 6. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.
23. 5. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 157, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non prima del quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è venuta meno l'opzione di cui all'articolo 155»;
          b) all'articolo 158:
              1) al comma 1, le parole da: «; tuttavia,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto un'unità già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 deve essere aggiunto un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente capo in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 155»;
              2) al comma 2, le parole: «la differenza di cui al comma precedente è aggiunta» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo determinato ai sensi del comma 1, secondo periodo, è aggiunto».

      2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica per le cause di decadenza verificatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a tale fine non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del capo VI del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'articolo 156 del medesimo testo unico deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'articolo 158, comma 1, terzo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell'articolo 158, comma 3, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi.
      5. Per le opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      6. L'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  153 del 4 luglio 2005, è inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento.
      7. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2005, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65 del 19 marzo 2009. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
      8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      9. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      10. Gli omessi o tardivi versamenti risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzati entro novanta giorni dalla medesima data con le modalità definite ai sensi del comma 8.
      11. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
      12. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefìci fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore;
          b) per quanto attiene alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, attribuzione dei benefìci fiscali e degli sgravi contributivi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30, ed all'articolo 157 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, alle sole imprese che imbarcano sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
          c) semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica.

      13. Il decreto legislativo di cui al comma 11 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 11 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
      14. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 11, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 12 e con la procedura di cui al comma 13.
      15. Dall'attuazione della delega di cui al comma 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 11 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime).

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      «6-bis. L'articolo 157, comma 3, del testo unico dell'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 si applica comunque se il versamento dell'importo annuo di cui al comma precedente è omesso per due annualità consecutive».
24. 3. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

      Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
24. 4. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 10, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
24. 5. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 12, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          d) trasmissione annuale, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di una relazione sui risultati della nuova normativa derivante dall'attuazione del comma 11, con specifiche informazioni e dati sulle imprese marittime che hanno avuto accesso nell'anno precedente ai benefici fiscali, contributivi e previdenziali nonché sulle ricadute di cui alla lettera b). Di ciascuna relazione è contestualmente data pubblicazione sui siti internet dei due Ministeri.
24. 2. Luigi Gallo, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

A.C. 3821 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale).

      1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 10 della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, è l'amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.
      2. L'accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale è riservato, ai sensi dell'articolo 7 della decisione 2009/917/GAI, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, nonché al Corpo della guardia di finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria a norma del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Attuazione della decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale).

      Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e del corretto funzionamento dello stesso.
25. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica, a partire dal 1o luglio dell'anno precedente, il corretto inserimento dei dati al fine di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali.
25. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106).

      1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
          a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
          b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

      3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
          a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
          b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

      2. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1»;
          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.  212».

      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1o gennaio 2016.

A.C. 3821 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n.  88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n.  SA 38919).

      1. Gli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n.  88, sono abrogati.

A.C. 3821 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi).

      1. Il decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.
      2. Gli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84, continuano ad applicarsi fino al 30 aprile 2016.
      3. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84, continuano ad applicarsi per le informazioni relative all'anno 2015.
      4. Le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell'anno 2015 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84.
      5. Gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84, si applicano fino al 31 dicembre 2016.
      6. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n.  84, continuano ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

A.C. 3821 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU).

      1. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
          b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.

      2. Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, è inserito il seguente:
      «Art. 25-quater. – (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi). – 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

      3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo il numero 20) è inserito il seguente:
      «20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
          b) al numero 21), le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
          c) al numero 70), le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

      4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
      5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.  234.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi. Caso EU Pilot 8123/15/TAXU).

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
              «1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
          b) Alla tabella A, parte III, sono apportate le seguenti modifiche:
              1) al n.  21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
              2) al n.  70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse.

      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
29. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Sopprimere i commi 1 e 2.

      Conseguentemente:
          sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
              «1-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
          b) Alla tabella A, parte III sono apportate le seguenti modifiche:
              1) al n.  21) le parole: «, esclusi i tartufi,» sono soppresse;
              2) al n.  70) le parole: «(esclusi i tartufi)» sono soppresse»;
          sostituire il comma 5 con i seguenti:
      5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera B) del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
      5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
29. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

Art. 30.
(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL).

      1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».

A.C. 3821 – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 31.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI).

      1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
      «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI).

      Sopprimerlo.
31. 5. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso 12-bis, sopprimere le parole: e migratoria.
31. 9. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso 12-bis, sostituire le parole da: e migratoria fino alla fine del capoverso, con le seguenti: abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia.
31. 7. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso 12-bis, sostituire le parole da: e migratoria fino alla fine del capoverso, con le seguenti: e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento.
31. 8. Borghesi, Guidesi, Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Invernizzi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, capoverso 12-bis aggiungere, in fine, le parole: e con indicazione dell'orario.
31. 1. Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      2. L'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n.  221 è abrogato.
      3. Il comma 363 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 è abrogato.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: EU Pilot 6955/14/ENVI, aggiungere le seguenti: Disposizioni relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. EU Pilot 6730/14/ENVI.
31. 3. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
          a) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridanus); beccaccia (Scolopax rusticola);
          b) specie cacciabili dal 1o ottobre al 10 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
          c) specie cacciabili dal 1o ottobre al 20 gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas streperà); porciglione (Rallus acquatìcus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); fagiano (Phasianus colchicus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
          d) specie cacciabili dal 1o ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lago pus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
          e) specie cacciabili dal 1o ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
          f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: lepre italica (Lepus corsicanus)».
31. 2. Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.  157, sono vincolanti.
31. 4. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli, Giammanco.

      Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 730/14/ENVI).

      1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n.  221, è abrogato.
31. 01. Kronbichler, Scotto, Duranti.

A.C. 3821 – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM).

      1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14:
              1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
          «g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
          b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
              a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
              b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
          c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM).

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera g-bis), sostituire la parola: rispettino con le seguenti: possano rispettare.
32. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: ciascuna unità idraulica con le seguenti: ciascun sito di stoccaggio.
32. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

A.C. 3821 – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 33.
(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

      1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n.  93, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3 dell'articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non appartenenti all'Unione europea»;
          b) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Le imprese che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, ai sensi del presente articolo, sono designate quali gestori di sistemi di trasmissione unicamente a seguito della loro certificazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico secondo le procedure di cui all'articolo 10 o all'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 3 del regolamento (CE) n.  714/2009, fatte salve le temporanee esenzioni eventualmente riconosciute dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n.  714/2009. Resta fermo l'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79, e successive modificazioni. Analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione»;
          c) all'articolo 45, comma 1:
              1) alla lettera a), le parole: «articoli 13, 14, 15, 16 del regolamento CE n.  714/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n.  714/2009»;
              2) alla lettera b), le parole: «articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n.  715/2009» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n.  715/2009».

      2. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, la parola: «vulnerabili» è sostituita dalla seguente: «protetti»;
          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

      Al comma 2, lettera a), dopo la parola: protetti aggiungere le seguenti: e alla fine del primo periodo, sono aggiunte le parole: «e i clienti economicamente svantaggiati».
33. 1. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: in zone isolate aggiungere le seguenti: e di montagna.
33. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
              «8. Per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di erogazione dei benefici economici individuali, alternative rispetto alla compensazione della spesa, su specifica richiesta degli utenti finali, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas».
33. 2. Gianluca Pini, Guidesi, Bossi, Borghesi, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti.

      Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.
(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico. Procedura di infrazione 2011-2026).

      1. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n.  83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, al primo periodo, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
33. 01. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri, Battelli.

A.C. 3821 – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n.  234).

      1. All'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) ai commi 1 e 4, le parole: «direttore della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis»;
          b) al comma 5, le parole: «responsabile della Segreteria del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario del CIAE di cui all'articolo 2, comma 9-bis».

A.C. 3821 – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.  234, in materia di aiuti di Stato).

      1. All'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. Le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, predispongono la notifica secondo le modalità prescritte dalla normativa europea e la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica. Il Dipartimento per le politiche europee effettua un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3. Il successivo inoltro alla Commissione europea è effettuato conformemente alla normativa europea.
      1-bis. Per gli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali, la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'amministrazione competente»;
          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente articolo».

      2. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati»;
          c) al comma 3, le parole: «il provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento».

      3. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n.  234, le parole: «articolo 14 del regolamento (CE) n.  659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». All'articolo 51 della medesima legge n.  234 del 2012, le parole: «regolamento (CE) n.  659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
      4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1º gennaio 2015.

A.C. 3821 – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob).

      1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.  234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. Allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi discendenti dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, nonché dalla normativa nazionale di recepimento, in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, secondo cui gli Stati membri agevolano l'accesso alle relative procedure, assicurando il regolare svolgimento dei compiti affidati all'organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 15 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

A.C. 3821 – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3821 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del provvedimento nel modificare la legge 13 gennaio 2013 n.  9 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), mira in particolare anche a fornire un'informazione più completa ai consumatori in materia di evidenza dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e della qualità delle olive che sono utilizzate per produrlo;
              in Italia va via via consolidandosi un innovativo e sempre più efficace sistema di controlli e di verifiche capaci di accertare concretamente la vera origine degli oli di oliva vergine e delle olive da cui essi derivano. Anche dal punto di vista dei metodi probatori che possono essere utilizzati in sede giudiziaria in caso di procedimenti connessi alla lotta alle contraffazioni o alle frodi, il nostro Paese possiede innovativi ed efficaci strumenti probatori, quali la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, i quali concorrono con chiarezza alla formulazione di giudizi rigorosi nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati;
              ad ulteriore tutela della qualità e dell'autenticità degli oli di oliva vergini le autorità di controllo, in particolare gli investigatori del Corpo forestale dello Stato, oggi si avvalgono anche dell'innovativa tecnica del riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo presenti nell'olio (analisi molecolare);
              tale tecnica consente di stabilire se nell'olio di oliva vergine sono state operate contraffazioni con oli di oliva di minor pregio o con oli di altre origini vegetali diverse dall'olivo (nocciolo, girasole, colza, mais, o soia);
              l'analisi molecolare delle tracce di DNA nell'olio di oliva si pone come un efficace complemento delle metodiche di analisi chimiche e di controllo della rintracciabilità lungo la filiera produttiva degli oli vergine di oliva;
              allo stato attuale, purtroppo, l'analisi molecolare non è ancora riconosciuta tra i metodi ufficiali di analisi;
              sarebbe opportuno adoperarsi anche in sede europea per fare in modo che l'analisi molecolare trovi riconoscimento nell'ordinamento europeo ed in quello nazionale,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni più utile iniziativa volta a consentire nei controlli dell'origine dell'olio, l'affermazione ed il riconoscimento ufficiale della tecnica dell'analisi molecolare, ossia il riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo presenti negli oli vergine di oliva.
9/3821/1. Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo, Romanini, Antezza, Oliverio, Palese, Mura.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 1) lettera a) dell'articolo 32 del disegno di legge in discussione aggiunge la lettera g-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di prevedere un'ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio per superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM;
              in particolare, la nuova condizione stabilisce che «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni» del medesimo decreto legislativo n.  162 del 2011;
              la modifica è conseguente al mancato recepimento del punto 1), lettera c), dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE, che elenca le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di biossido di carbonio e che prevede, «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, che le potenziali interazioni di pressione siano tali che entrambi i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni» della direttiva medesima;
              mentre il testo della direttiva 2009/31/CE contempla «la possibilità» che i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni della direttiva medesima, la nuova lettera g-bis) sembra invece richiedere tale rispetto in termini di obbligo e non di facoltà;
              la formulazione introdotta deriva da una traduzione non strettamente letterale e potrebbe ingenerare difficoltà interpretative ed applicative fra gli operatori,

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la corretta interpretazione della norma della lettera g-bis) dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  162.
9/3821/2. Carrescia, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 10 del presente provvedimento mira a superare una recente procedura di infrazione in materia di protezione di minori stranieri e di permessi di soggiorno per i residenti di lungo periodo, in aderenza a quanto previsto dal nuovo modello europeo;
              la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e il regolamento (CE) n.  380/2008 hanno infatti armonizzato le legislazioni degli Stati membri, al fine di istituire un trattamento paritario e un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo;
              l'articolo 10 introduce alcune modifiche al decreto legislativo n.  286 del 1998 (T.U. che disciplina norme sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) con particolare riguardo ai figli residenti di genitori stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, i quali, in base alle modifiche introdotte, avranno pieno diritto a un permesso di soggiorno individuale senza dover più aspettare il compimento della maggiore età. Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà più dunque essere iscritto, come nell'attuale vigenza della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori;
              tale adeguamento va ad aggiungersi ad altri importanti e attesi interventi introdotti dall'attuale Esecutivo con le recenti leggi europee, volte a superare rilievi, censure e procedure di infrazione della Commissione europea per mancato adeguamento o violazione degli obblighi imposti dalla normativa europea in materia di immigrazione, con specifico riferimento ai temi dell'accoglienza e della protezione internazionale;
              tuttavia, la Commissione europea, pur riconoscendo che la legislazione italiana fornisce un buon quadro normativo inteso a garantire un livello di protezione dei minori non accompagnati, ha segnalato – con una lettera di costituzione in mora, 2014/2171 – la necessità di ulteriori interventi atti a migliorare profili di carattere procedurale, concernenti la corretta applicazione del regolamento Eurodac per la rilevazione delle impronte digitali per i richiedenti asilo con riferimento ai minori non accompagnati in condizioni di vulnerabilità;
              inoltre, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione – COM(2016) 85 final ALLEGATO – contiene alcune raccomandazioni e misure aggiuntive all'Italia, tra cui la necessità di definire un flusso di lavoro specifico per identificare e accogliere adeguatamente i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili in attesa del passaggio in appositi centri di accoglienza, insieme alla necessità di rendere disponibili in tutti i punti di crisi un'assistenza mirata, strutture opportune e personale qualificato per rispondere alle necessità dei minori e dei gruppi vulnerabili;
              il fenomeno dei minori non accompagnati che arrivano nel nostro Paese è in costante crescita, così come quello degli scomparsi e «irreperibili»: secondo recenti dati del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali solo nel 2015 sono scomparsi in Italia circa 6000 minori e sta diventando sempre più difficile rintracciarli tramite le strutture di accoglienza cui sono affidati (in fuga da case o istituti o soggetti a rapimenti, spesso vittime di sfruttamento sessuale e tratta);
              è necessario che il principio fondamentale dell’«interesse superiore del minore» – di cui all'articolo 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo – venga pienamente attuato, così come si rende urgente una concreta e più efficace attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva procedure e dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva accoglienza, che stabiliscono, in combinato disposto, il principio secondo cui le procedure per l'esercizio dei diritti garantiti dal diritto europeo debbano essere facilmente accessibili;
              è opportuno accogliere anche alcune delle raccomandazioni contenute nel parere del CESA (Comitato economico e sociale europeo del 15.1.2015 – in occasione della valutazione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  604/2013), laddove si sottolinea che «l'interesse superiore del minore prevalga sempre» e che l'attuazione di tale principio dovrebbe comportare una definizione più ampia di «minore non accompagnato in situazione irregolare», ma soprattutto laddove sottolinea l'esigenza di prevedere la figura del tutore legale del minore quale «rappresentante qualificato», provvisto di esperienza e competenza sia di legislazione nazionale sugli stranieri che di normative sulla protezione dei minori;
              permangono, a tutt'oggi, ampie differenze nei livelli di protezione per i minori non accompagnati nei diversi Paesi europei e tale situazione non è accettabile dal punto di vista dei principi e delle norme imposte dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, ratificata da tutti gli Stati Membri;
          in tale direzione, occorre che anche il nostro Paese si allinei agli standard sviluppati nell'ambito del recente Progetto europeo «Closing a Protectìon Gap: core standards for guardians of separated children», al fine di: migliorare le procedure di asilo per i minori non accompagnati, facilitando un accesso più rapido nelle procedure di determinazione dello status di protezione internazionale; superare i lunghi tempi di attesa per la nomina dei tutori legali e prevedere che debbano essere obbligatoriamente presenti in tutte le fasi delle procedure di esame e dell'accertamento dell'età; introdurre una previsione legislativa volta a istituire tutori legali specificamente formati, quali figure di professionisti indipendenti (tra cui psicologi infantili, assistenti sociali, con presenze sia di uomini che di donne, e giuristi); prevedere un'assistenza dei tutori adeguata alle particolari e individuali esigenze dei minori (unica condizione per poter stabilire una relazione individuale e di fiducia),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con successivi provvedimenti legislativi al fine di rendere maggiormente aderente la normativa italiana al quadro europeo in materia di tutela dei minori non accompagnati in condizioni di vulnerabilità, anche in accoglimento delle misure su esposte in premessa, nell'ambito delle prossime leggi europee o mediante un provvedimento specifico dell'esecutivo volto a colmare le lacune normative e amministrative in materia, tale da velocizzare l’iter di alcune proposte di legge già presentate in Parlamento.
9/3821/3. Zampa.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 24, commi da 10 a 15, reca una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016;
              la finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;
              tra i criteri di delega contenuti nel comma 12 dell'articolo, rinviene la previsione che, per le navi – traghetto adibiti al trasporto merci e al trasporto misto merci e persone (Ro-Ro/pax) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, – anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefìci fiscali e gli sgravi contribuivi previsti dalla normativa vigente e relativi alle navi iscritte nel Registro internazionale –, siano attribuiti alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
              la natura innovativa della previsione e la ristrettezza dei tempi di adozione delle norme applicative di queste previsioni, vanno ad incidere sulle finalità per le quali è stato istituito il Registro navale internazionale e cioè il mantenimento delle flotte commerciali sotto la bandiera nazionale;
              rischiano altresì di ingenerare difficoltà tra gli armatori, che potrebbero vedersi obbligati ad abbandonare la bandiera nazionale, in considerazione della repentina e non preventivabile modifica delle norme sui benefìci fiscali e gli sgravi contributivi, per le navi iscritte al Registro medesimo;
              preso atto che la finalità della norma è di impedire l'imbarco dei marittimi non-comunitari sui traffici di cabotaggio che seguono o precedono viaggi internazionali (dove attualmente ciò è consentito), lo stesso Servizio Studi della Camera ha, sul punto osservato che «andrebbe valutato se l'attribuzione dei benefici alle sole imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario sia coerente con i principi dell'Unione europea e costituzionali, in particolare con il principio di ragionevolezza posto che si limita la possibilità delle imprese a godere dei benefici fiscali qualora queste imbarchino lavoratori extracomunitari»;
              si ritiene opportuno coniugare, per le navi miste, passeggeri e merci, impiegate su traffici di cabotaggio e internazionale, la duplice esigenza dell'armatore di rispondere, con riferimento alla composizione degli equipaggi, da un lato agli obblighi previsti per i traffici di cabotaggio nazionale e dall'altro a quelli eventualmente imposti dagli altri Stati interessati dal collegamento effettuato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere un periodo transitorio non inferiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato durante il quale sia mantenuto il precedente regime fiscale, assicurando alle imprese amatoriali i tempi necessari ad adeguarsi alla nuova disciplina, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 12 lettera b) del provvedimento in esame;
          in attuazione della lettera c) del comma 12 dell'articolo 24 che prevede «la coerenza logica e sistematica» delle norme delegate, a riferire l'obbligo di imbarcare marittimi italiani/comunitari, ai componenti l'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dalla competente Amministrazione e consentendo all'armatore di imbarcare l'eventuale personale in sovrannumero senza vincoli di nazionalità, al fine di coordinare gli obblighi imposti dallo Stato italiano con gli obblighi imposti dagli altri Stati.
9/3821/4. Garofalo.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 30 comma 3 della legge n.  234 del 2012, la legge europea reca:
                  a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
                  b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
                  c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
              l'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998 (introdotto dalla legge n.  94 del 2009) ha previsto a carico degli stranieri che chiedono il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno UE un «contributo» variabile tra 80 e 200 euro;
              le modalità applicative del contributo sono state puntualizzate e rese operative con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 recante la disciplina del «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;
              la Corte di giustizia dell'Unione europea in data 2 settembre 2015, nell'ambito della procedura C-309/14, che ha espressamente statuito che la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, osta ad una normativa nazionale (decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno «Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n.  304), che impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 ed euro 200, in quanto detto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima;
              quanto stabilito dalla Corte di Giustizia impone l'immediata disapplicazione di tutte le norme interne in contrasto con la direttiva 109/2003;
              il Governo in data 19 dicembre u.s. ha accolto un ordine del giorno a prima firma del sottoscritto, con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di introdurre «all'interno della normativa nazionale vigente in materia, le modalità di una corretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra»;
              in data 24 maggio 2016 il Tar del Lazio ha pronunciato la sentenza numero 6095/2016, annullando parzialmente il decreto ministeriale 6 ottobre 2011,

impegna il Governo

a chiarire alle competenti autorità interne interessate alle procedure di rilascio dei titoli di soggiorno che per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali è ormai inoperante il meccanismo di esazione del «contributo per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno» previsto in via legislativa dall'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
9/3821/5. Giuseppe Guerini.


      La Camera,
          premesso che:
              agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in epigrafe sono previste rilevanti disposizioni in materia di libera circolazione delle merci e, in particolare, in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini e di etichettatura nonché di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
              nel contesto normativo delineato da dette disposizione si rafforza l'esigenza di tutelare e valorizzare i prodotti made in Italy, in particolare nell'ambito della Grande distribuzione organizzata (GDO), dove si riscontra la prassi di offrire prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging, in un unico contesto espositivo, di modo che al consumatore risulta estremamente difficoltoso identificare i prodotti autenticamente DOP-IGP;
              ad essere maggiormente esposti alla confusione di cui al punto precedente è la parte della popolazione culturalmente più vulnerabile, per basso livello di informazione, per età avanzata o per altre condizioni personali che incidono sulla capacità di distinguere i prodotti autenticamente DOP-IGP da quelli a questi solamente simili o visivamente assimilabili per aspetto e per collocazione espositiva;
              le prassi espositive di cui ai punti precedenti danneggiano obiettivamente i prodotti made in Italy, che costituiscono una voce fondamentale della produzione agro-alimentare italiana nonché elemento di qualificazione e di traino dell'export italiano nel mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, compatibilmente con la normativa europea, sia adottata una regolamentazione che renda obbligatoria l'indicazione, il più possibile evidente, della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto e dell'area di produzione dello stesso.
9/3821/6. Gregorio Fontana, Palese, Baldelli.


      La Camera,
          esaminato il disegno di legge europea 2015-2016, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica;
          premesso che:
              all'articolo 23 il comma 1 modifica la legge n.  311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.  99;
              il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone l'applicazione retroattiva della nuova disciplina «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014», cioè dal 2015;
              il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, ha segnalato che tale disposizione ed altre presenti nel testo che intervengono in materia tributaria (articolo 26, comma 3 e articolo 28) derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.  212, in base al quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»;
              il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, intervenendo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera il 21 giugno scorso, ha dichiarato che la nuova disciplina non potrà essere applicata retroattivamente ma solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 rilevando che «l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015»;
          considerato che:
              per ragioni di economia procedurale, si è ritenuto di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, evitando il ricorso alla navetta e non è stato così possibile modificare la disposizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare tempestivamente le opportune iniziative normative volte a chiarire a tutti i soggetti interessati che la nuova disciplina dettata dall'articolo 23 trova applicazione soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
9/3821/7. Oliverio, Palese.


      La Camera,
          esaminato il disegno di legge europea 2015-2016, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica;
          premesso che:
              all'articolo 23 il comma 1 modifica la legge n.  311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n.  99;
              il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone l'applicazione retroattiva della nuova disciplina «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014», cioè dal 2015;
              il Comitato per la legislazione, nel proprio parere, ha segnalato che tale disposizione ed altre presenti nel testo che intervengono in materia tributaria (articolo 26, comma 3 e articolo 28) derogano implicitamente all'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.  212, in base al quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo»;
              il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, intervenendo nella seduta della Commissione Bilancio della Camera il 21 giugno scorso, ha dichiarato che la nuova disciplina non potrà essere applicata retroattivamente ma solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 rilevando che «l'articolo 23, prevedendo l'incremento dal 40 al 50 per cento della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione, incide sulla determinazione del reddito imponibile sul quale i consorzi agrari devono calcolare le imposte dovute. Poiché le imposte relative al reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2015 dovranno essere versate dai consorzi entro il 16 giugno prossimo, ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 23 potranno trovare applicazione soltanto per il futuro, e quindi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015»;
          considerato che:
              per ragioni di economia procedurale, si è ritenuto di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, evitando il ricorso alla navetta e non è stato così possibile modificare la disposizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a modulare gli effetti applicativi della nuova disciplina dettata dall'articolo 23, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
9/3821/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 del presente provvedimento prevede una serie di disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13;
              con la legge n.  220 del 2010 è stato introdotto il concetto di ludopatia e prevista l'adozione di linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;
              con il decreto-legge n.  158 del 2012 sono state introdotte norme più restrittive sulla pubblicità del gioco d'azzardo e misure a tutela dei minori;
              la legge 11 marzo 2014, n.  23, con l'articolo 14, ha conferito una delega al Governo per la revisione della disciplina sui giochi, la quale è tuttavia scaduta il 27 giugno 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a una sistematizzazione complessiva dell'intera normativa inerente la disciplina dei giochi e la possibilità di realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi e i potenziali pericoli collegati al gioco d'azzardo anche all'interno delle scuole.
9/3821/8. Marzano, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede all'articolo 12, inserito dal Senato, le condizioni per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti secondo la Procedura di infrazione 2011/4147 poiché il nostro Paese non ha adempiuto ai propri obblighi ai sensi della direttiva comunitaria 2004/80/CE e quindi soggetto di controversie dinnanzi alla Corte di giustizia e ai tribunali nazionali;
              la direttiva 2004/80/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  204, ma mai interamente applicata, punta a garantire un'armonizzazione delle differenti norme nazionali in materia di indennizzo delle vittime di reato. A tal fine, le disposizioni impongono agli Stati aderenti di tenere indenne ogni vittima (o, se deceduta, le persone a suo carico) che abbia subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale. Tale indennizzo, a carico dello Stato laddove non possa essere garantito dall'autore del reato, deve essere riconosciuto ad ogni cittadino di uno Stato parte alla convenzione, nonché ai cittadini di uno Stato membro del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso;
              in base a quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, come aggiornato dall'ultimo decreto 7 maggio 2015 – Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  186 del 12 agosto 2015) – per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,4;
              nel provvedimento in esame, l'indennizzo è corrisposto alle condizioni che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

impegna il Governo

a prevedere l'accesso all'indennizzo, equo ed adeguato, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in particolare alle vittime di violenza sessuale e omicidio, a spese dello Stato a prescindere dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione.
9/3821/9. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 30 del provvedimento novella il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.  276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
              la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità»;
              la norma in oggetto è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
              l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;
              il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;
              è quindi apprezzabile, l'intervento proposto che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n.  276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nel servizi oggetto dell'appalto.
9/3821/10. Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha previsto nel primo articolo disposizioni finalizzate a rimuovere i profili valutati dalla Commissione europea come discriminatori nella normativa italiana oli d'oliva;
              la prima contestazione riguarda l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni la quale, ad avviso delle istituzioni europee, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è considerata discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento UE n.  1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
              la seconda contestazione riguarda la normativa nazionale che fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento. La Commissione ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 13 gennaio 2013, n.  9, è inoltre ritenuta contraria al regolamento UE n.  1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;
              la normativa nazionale contestata utilizza il criterio del tempo minimo di conservazione entro il quale il prodotto mantiene le proprietà organolettiche definite in etichetta. Attualmente la legge prevede un tempo minimo di conservazione dell'olio di oliva pari a 18 mesi dalla data di imbottigliamento;
              si consideri che la consumabilità dell'olio è una variabile dipendente dalla qualità dell'olio ovvero dalla concentrazione di sostanze polifenoliche contenute. I polifenoli contenuti nell'olio non solo lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi del nostro organismo, ma proteggono anche l'olio stesso da tali processi. Quindi un olio con un alto contenuto di polifenoli durerà molto a lungo mentre uno con pochi polifenoli durerà meno. Il che significa che, più un olio è di alta qualità e più esso durerà nel tempo;
              con la norma che ci accingiamo ad approvare, si potrebbe ottenere inintenzionalmente un fine diverso da quello perseguito perché potrebbe anche favorire lo smaltimento di olio vecchio facendo venir meno una importante misura di salvaguardia per il consumatore, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l'olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l'invecchiamento l'olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano come i polifenoli già citati, antiossidanti, vitamine, che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute perché in grado di rallentare i processi degenerativi dell'organismo;
              con il recepimento delle indicazioni europee, la data di scadenza non sarà più di 18 mesi, ma potrà essere decisa liberamente dagli stessi imbottigliatori, il che potrebbe generare incertezze e confusioni tra i consumatori, poiché ogni produttore potrà stabilirla anche in base ai propri interessi commerciali rendendo potenziale il rischio che divenga uno strumento utile a smaltire l'olio vecchio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati della normativa richiamata in premessa al fine di commissionare, agli enti nazionali ritenuti maggiormente competenti, con particolare riguardo per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il CNR, ove eccelle il Dipartimento di scienze bio-agroalimentari (Disba) nell'attività di ricerca e innovazione nei campi connessi all'agricoltura e alle scienze dell'alimentazione e gli istituti universitari che vantano i miglior risultati scientifici nell'ambito degli studi relativi a agricoltura, alimentazione e ambiente, uno studio che dimostri la disomogeneità della capacità di conservazione nel tempo delle capacità organolettiche dell'olio, al fine di poter disporre di evidenze scientifiche da inviare alle istituzioni comunitarie competenti a normare in materia in modo che possa essere revocata in discussione la bontà delle indicazioni date.
9/3821/11. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31 del provvedimento dispone una novella all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157 prevedendo che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta debba essere annotata sul tesserino venatorio quale ulteriore misura per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
              l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357 recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» prevede che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, a tal fine predisponendo uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo anche in relazione alla tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
          premesso, inoltre, che:
              la legge 124 del 2015 ha delegato il Governo a disporre l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di Polizia, successivamente individuata prevalentemente nell'Arma dei carabinieri;
              preso atto delle differenze intercorrenti tra le Forze di polizia menzionate, in primis rilevando che il Corpo forestale dello Stato ha un ordinamento civile e dipende dal Ministero per le Politiche agricole e forestali mentre l'Arma dei carabinieri fa capo al Ministero della Difesa;
              ad oggi il Corpo Forestale dello Stato gestisce, tra le altre, le riserve naturali del Circeo, di Montecristo e del Tarvisio in cui ricadono siti protetti dalle direttive «Habitat» e «Uccelli» ove deve essere applicato il richiamato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357;
              non risulta che l'Italia abbia effettuato la valutazione d'incidenza relativa al passaggio dal Corpo forestale all'Arma dei carabinieri delle funzioni in tema di gestione delle suddette riserve naturali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a procrastinare di almeno sei mesi il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.  124 previsto per l'adozione da parte del Governo dei decreti di cui all'articolo 8 della medesima legge, al fine di poter svolgere una istruttoria più approfondita per valutare il mantenimento di alti standard di tutela ambientale.
9/3821/12. Massimiliano Bernini, Terzoni.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»;
          premesso che:
              l'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, vuole risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
              la disposizione interviene sull'etichettatura dell'olio d'oliva, dopo che, con la legge europea 2013-bis, (Legge n.  161 del 2014) era stato giustamente previsto che «l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;
              la Commissione europea, invece, sostiene che l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità e libera concorrenza;
              la Commissione europea con questo ci fa capire chiaramente che il principio di concorrenza per l'industria finisce per essere prevalente rispetto alla necessità per il consumatore di fare un acquisto consapevole e informato su di un bene, privilegiando, così, gli interessi dell'industria, soprattutto straniera, rispetto a quello dei cittadini e dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti al mantenimento di una più evidente rilevanza cromatica la quale aiuterebbe il consumatore a focalizzare immediatamente – pensiamo alle persone anziane o a coloro che hanno problemi di vista – l'origine dell'olio e magari orientarlo verso l'acquisto di un prodotto italiano, sulle cui qualità e sul cui controllo magari facciamo maggiore affidamento.
9/3821/13. Guidesi, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»;
          premesso che:
              l'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, vuole risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
              la norma interviene per abrogare la previsione laddove si fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento;
              la Commissione europea afferma il principio secondo il quale non vi è alcuna correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della sua conservazione;
              vi è, invece, a nostro parere una correlazione diretta e immediata tra la qualità di un prodotto e i suoi tempi di conservazione. Affinché l'olio conservi le sue proprietà organolettiche è necessario rispettare i tempi di conservazione;
              la norma all'esame lascia agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima. Non riteniamo ragionevole demandare la responsabilità della decisione del tempo di conservazione unicamente al produttore o al confezionatore, senza porre delle condizioni rispetto a quali debbano essere le modalità della conservazione stessa,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa volti a ripristinare il termine minimo di conservazione e qualora il produttore volesse indicare un termine minimo superiore ai 18 mesi questi adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento volti alla conservazione organolettica degli oli di oliva oltre tale termine, questo a tutela della salute del consumatore.
9/3821/14. Bossi, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 prevede l'estensione delle sanzioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ai detersivi monouso;
              l'articolo individua lo stesso importo di sanzioni per tutte le tipologie di violazioni; tuttavia le sanzioni previste per il fatto che l'imballaggio esterno sia trasparente o non si mantenga in posizione verticale non possono, a nostro avviso, avere lo stesso importo di quelle previste per la chiusura inefficace o per altri accorgimenti diretti a tenere fuori della portata dei bambini il detersivo liquido,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a prevedere una gradualità nell'importo delle sanzioni, sulla base della tipologia della violazione e il rischio connesso alla salute dei bambini.
9/3821/15. Castiello, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 prevede l'estensione delle sanzioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ai detersivi monouso;
              l'articolo individua lo stesso importo di sanzioni per tutte le tipologie di violazioni; tuttavia le sanzioni previste per il fatto che l'imballaggio esterno sia trasparente o non si mantenga in posizione verticale non possono, a nostro avviso, avere lo stesso importo di quelle previste per la chiusura inefficace o per altri accorgimenti diretti a tenere fuori della portata dei bambini il detersivo liquido,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a prevedere una gradualità nell'importo delle sanzioni, sulla base della tipologia della violazione e il rischio connesso alla salute dei bambini.
9/3821/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 elimina l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica;
              l'articolo all'esame, però, crea confusione nell'applicazione della normativa relativa agli appalti pubblici di recente emanazione, di cui al decreto legislativo n.  50 del 2016;
              in base all'articolo 83, comma 2, di tale decreto legislativo, si prevede l'adozione di linee guida da parte dell'ANAC per il sistema di qualificazione delle imprese, entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di favorire l'accesso agli appalti da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese. A decorrere da tale data viene abrogata l'analoga norma del decreto del Presidente della Repubblica n.  207 del 2010, citata nell'articolo 5,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a chiarire che le norme che sostituiscono l'obbligo della sede legale della SOA in Italia con un obbligo generico di una sede nel territorio del Paese, si applichino esclusivamente fino a che l'ANAC non inserisca le stesse disposizioni nelle linee guida che deve emanare.
9/3821/16. Grimoldi, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 estende l'esenzione tributaria per vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate fuori dall'Italia in uno dei membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Questo rappresenta notoriamente l'ennesimo paradosso di questa Europa delle banche e dei poteri forti che ben si sposa con la logica del nostro esecutivo in carica;
              la giustificazione dell'Unione europea e del Governo, come sempre, viene rintracciata in una sentenza della Corte di giustizia, in questo caso nella sentenza del 22 ottobre 2014 che ha condannato la normativa italiana per il diverso trattamento tributario più sfavorevole riservato alle vincite da gioco ottenute fuori dall'Italia;
              il principio della libera circolazione dei servizi viene preso a giustificazione di una scelta politica che invece di remare contro le case da gioco e a tutte le problematiche sociali a queste connesse (una fra tante, la più drammatica, la ludopatia), le incentiva, facendo ovviamente ricadere gli oneri sulla collettività;
              sarebbe certamente stato eticamente più corretto e politicamente più responsabile agire in maniera esattamente contraria tassando le vincite, piuttosto che innalzare l'aliquota IVA sulle cessioni dei «preparati per risotto» dal 4 al 10 per cento per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione di questo articolo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative anche di natura legislativa, volti a reperire risorse diverse da quelle previste per la copertura degli oneri derivanti da questo articolo prevedendo, magari, un aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot e videolottery) installati nei locali pubblici quali i bar.
9/3821/17. Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame, sul tema immigrazione e sicurezza, dispone solo in merito alla previsione di un permesso di soggiorno individuale per stranieri minori, con modifica degli articoli 31 e 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche dalla normativa comunitaria, per contrastare l'emergenza immigratoria in atto che ha assunto i profili preoccupanti di una invasione di massa, con effetti destabilizzanti in termini di sicurezza;
              il provvedimento in esame dovrebbe essere finalizzato al recepimento puntuale delle direttive e disposizioni comunitarie al fine di prevenire anche procedure di infrazioni e che la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi e prevede il trattenimento fino a 18 mesi in appositi centri per l'identificazione e l'avvio delle procedure di espulsione e l'effettivo rimpatrio degli immigrati clandestini e irregolari;
              in questi ultimi anni il Governo ha, invece, deciso di chiudere la maggior parte dei CIE e di ridurne i tempi di trattenimento a soli 90 giorni rendendo di fatto impossibile effettuare le identificazioni e i rimpatri nei paesi di origine, e che la disapplicazione della normativa europea, tra l'altro in contrasto con le iniziative adottate dagli altri paesi della comunità in tema di immigrazione e sicurezza, ci espone a rilievi e sanzioni,

impegna il Governo

a procedere al ripristino dei Centri di Identificazione ed Espulsione che a tutt'oggi risultano chiusi e ad aumentare il periodo di trattenimento nei CIE a 18 mesi in linea con l'articolo 15 commi 5 e 6 della direttiva 2008/115.
9/3821/18. Molteni, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»;
          premesso che:
              con le disposizioni del presente provvedimento si prevede il recepimento della direttiva in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, che vede l'Italia in ritardo e sottoposta alla procedura di infrazione 2011/4147;
          rilevato che le norme che si vorrebbero introdurre prevedono l'esclusione di alcuni tipi di reato seppur intenzionali e violenti ovvero limitazioni dell'indennizzo, per la maggior parte dei reati in parola, alle sole spese mediche e assistenziali,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative, anche di natura legislativa, volte a modificare la normativa affinché siano eliminate le esclusioni di alcuni tipi di reato seppur intenzionali e violenti ovvero estendere l'indennizzo a tutti i tipi di reato in favore delle vittime di reati intenzionali violenti anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
9/3821/19. Rondini, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con le disposizioni dell'articolo 12 del presente provvedimento si prevede il recepimento della direttiva in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, che vede l'Italia in ritardo e sottoposta alla procedura di infrazione 2011/4147;
              le norme che si vorrebbero introdurre prevedono al fine di poter accedere all'indennizzo una soglia di reddito molto limitata,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative, anche di natura legislativa, per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire l'aumento, non inferiore a tre volte, della soglia di reddito prevista dalla presente disposizione.
9/3821/20. Simonetti, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»;
          premesso che:
              con le disposizioni dell'articolo 13 del presente provvedimento si prevede il recepimento della direttiva in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, che vede l'Italia in ritardo e sottoposta alla procedura di infrazione 2011-4147;
              le norme che si vorrebbero introdurre prevedono un termine alquanto breve, e indi non congruo, ai fini dell'ammissibilità della domanda di indennizzo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative, anche di natura legislativa, al fine di allungare di non meno del doppio il termine attualmente previsto a pena di inammissibilità per la domanda dell'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
9/3821/21. Invernizzi, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 19 del provvedimento in esame modifica il testo unico sulle tasse automobilistiche al fine di esentare gli studenti dal pagamento di imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato europeo in cui risiedono abitualmente;
              il principio di per sé è condivisibile, ma si poteva fare un passo in più rispetto alla semplice attuazione della direttiva europea che prevede tali esenzioni, cogliendo questa occasione per arginare la preoccupante crescita nel nostro Paese del numero di sinistri che vede coinvolti veicoli con targhe straniere, soprattutto di vetture provenienti da Romania, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca;
              non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine, impegnate nei controlli stradali, di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;
              recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, però è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana. Le vetture straniere che circolano sui nostro territorio devono poter essere controllate con facilità e sanzionate in caso di violazioni,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad affrontare il problema dell'assenza di una banca dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione europea in grado di consentire alle Forze dell'ordine, impegnate nei controlli stradali, di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli nonché ad intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.
9/3821/22. Attaguile, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 19 del provvedimento in esame modifica il testo unico sulle tasse automobilistiche al fine di esentare gli studenti dal pagamento di imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato europeo in cui risiedono abitualmente;
              il principio di per sé è condivisibile, ma si poteva fare un passo in più rispetto alla semplice attuazione della direttiva europea che prevede tali esenzioni, cogliendo questa occasione per arginare la preoccupante crescita nel nostro Paese del numero di sinistri che vede coinvolti veicoli con targhe straniere, soprattutto di vetture provenienti da Romania, Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca;
              non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine, impegnate nei controlli stradali, di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;
              recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, però è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana. Le vetture straniere che circolano sui nostro territorio devono poter essere controllate con facilità e sanzionate in caso di violazioni,

impegna il Governo

a favorire l'adozione, a livello comunitario, di provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad affrontare il problema dell'assenza di una banca dati dei veicoli immatricolati negli Stati dell'Unione europea in grado di consentire alle Forze dell'ordine, impegnate nei controlli stradali, di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli nonché ad intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.
9/3821/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Attaguile, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale;
              il Sistema Informativo Doganale o SID è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni cercando di rinforzare e migliorare la cooperazione fra le dogane. Il SID costituisce una banca dati centrale collegata ad ogni Stato membro, ove sono inserite diverse informazioni relative a dati analiticamente indicati dalla Convenzione SID del 1995, utili allo scopo di facilitare la prevenzione, la ricerca ed il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a prevedere che l'Agenzia delle dogane venga investita, in maniera espressa, anche del corretto funzionamento del SID e del corretto inserimento dei dati al fine di incrementare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alla leggi nazionali.
9/3821/23. Busin, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31 modifica l'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
              il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria, Puglia, Marche e Liguria;
              tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n.  6953/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i Key Concepts per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;
              gli articoli 2, 7, 3 e 2, 7, 10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key Concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;
              la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n.  105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell’«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;
              nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;
              lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n.  13471GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento Key Concepts, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra paesi confinanti;
              situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);
              è evidente la difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico,

impegna il Governo

a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key Concept.
9/3821/24. Borghesi, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 32, in merito all'obbligo per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio di CO2 nella stessa unità idraulica, di controllare le potenziali interazioni di pressione affinché tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni, nonché l'obbligo del rilascio di un'unica autorizzazione ad un unico operatore, per ciascuna unità idraulica, rende più restrittiva la norma italiana rispetto a quella comunitaria e ciò contraddice la stessa linea del Governo che in più provvedimenti di delega legislativa ha inserito il divieto di emanare norme più restrittive di quelle comunitarie;
              la formulazione dell'articolo 32, oltre ad esporre il nostro Paese a potenziali ulteriori procedure di contenzioso con la Commissione UE, complica inutilmente la realizzazione di depositi di stoccaggio di CO2 e, conseguentemente, l'abbattimento delle emissioni dei gas climalteranti ai fini del rispetto degli obblighi post Kyoto;
              pertanto, le imprese italiane verranno sottoposte a maggiori sacrifici e oneri economici, rispetto ai partners europei, affinché il Paese possa raggiungere il rispetto degli accordi sul clima e sull'abbattimento della CO2;
              esiste una sottile differenza tra l'obbligo per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, di controllare le potenziali interazioni di pressione affinché tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazione e l'obbligo comunitario per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, di garantire potenziali interazioni di pressione tali che tutti i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni;
              inoltre la direttiva comunitaria prevede un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e non per l'intera unità idraulica,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad evitare di rendere maggiormente restrittiva la norma italiana rispetto alla direttiva comunitaria.
9/3821/25. Caparini, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia»; è necessario tutelare i clienti più svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e gas, prevedendo la loro inclusione nella definizione di «clienti protetti». Si tratta di cittadini economicamente disagiati a cui devono essere indirizzate particolari attenzioni, specie in questa fase di difficile congiuntura economica;
              in questo contesto è opportuno mettere mano alla riforma del «bonus elettrico» per poter rispondere quanto prima alle esigenze degli utenti in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, permettendo loro di poter beneficiare appieno di questo strumento;
              le famiglie e le imprese continuano ad essere sottoposte a pesanti oneri energetici, i quali, oltre ad intaccarne pesantemente i bilanci, sono anche una delle principali cause delle svantaggio competitivo delle imprese nazionali nei confronti delle concorrenti europee ed estere;
              sempre per i clienti vulnerabili vige l'obbligo di assicurare le forniture nelle zone più isolate in momenti critici e in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Sarebbe stato opportuno che tale obbligo venisse esplicitato anche nei confronti degli utenti ubicati nelle zone di montagna, creando le condizioni per la fornitura di un servizio energetico più efficiente in zone particolarmente disagiate, favorendo la realizzazione di utili iniziative di contrasto alla povertà energetica delle famiglie ubicate in questi territori,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti a individuare modalità alternative di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e del gas ai clienti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.
9/3821/26. Allasia, Gianluca Pini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 30 dicembre 1997 n.  457, convertito in legge del 27 febbraio 1998 n.  30, istituisce il Registro Internazionale della navigazione, introduce una serie di provvedimenti volti a favorire la competitività del sistema marittimo italiano e un osservatorio del mercato del lavoro marittimo, norme che effettivamente ottengono il risultato di aumentare le navi battenti bandiera italiana;
              l'articolo 24, comma 11 conferisce al Governo una delega ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, con la finalità, così richiamata dal Governo stesso, di definire un sistema maggiormente competitivo e favorire la salvaguardia della flotta nazionale;
              in particolare, al medesimo articolo 24, comma 12 lettera b), il criterio di delega prevede l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi in favore del personale marittimo, nonché il regime della tonnage tax alle sole navi traghetto (ro-ro, ro-pax) che imbarchino soltanto personale comunitario,

impegna il Governo

a rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n.  30, pubblicandone le risultanze annualmente sul sito istituzionale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
9/3821/27. Luigi Gallo, Palese.


      La Camera

impegna il Governo

a rendere operativo e funzionante l'osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998 n.  30, pubblicandone le risultanze annualmente sul sito istituzionale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
9/3821/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Gallo, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;
              in particolare con il comma 1 abroga il primo e il secondo periodo del comma 109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. Viene inoltre eliminato il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili;
              al comma 2 si introduce una ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Tale ritenuta non tiene conto di alcuna proporzionalità tra costi e ricavi del raccoglitore;
          considerato che:
              le modifiche di cui al predetto articolo 29 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;
              è importante tuttavia garantire anche la tracciabilità del prodotto raccolto, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante per la formazione dei tartufi e per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi;
              allo stato attuale non esiste una disposizione che definisca più precisamente la figura del raccoglitore occasionale, che tenga conto, ad esempio, delle quantità raccolte o quanto meno del tipo di raccolta, sia essa libera o derivante da tartufaia controllata o coltivata,

impegna il Governo

a garantire la tracciabilità dei tartufi, la ricerca libera nel territorio produttivo, nella piena tutela dell'ambiente necessaria al mantenimento della produzione; ed a definire meglio la figura del raccoglitore occasionale.
9/3821/28. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;
              in particolare con il comma 1 abroga il primo e il secondo periodo del comma 109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. Viene inoltre eliminato il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili;
              al comma 2 si introduce una ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Tale ritenuta non tiene conto di alcuna proporzionalità tra costi e ricavi del raccoglitore;
          considerato che:
              le modifiche di cui al predetto articolo 29 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;
              è importante tuttavia garantire anche la tracciabilità del prodotto raccolto, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante per la formazione dei tartufi e per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi;
              allo stato attuale non esiste una disposizione che definisca più precisamente la figura del raccoglitore occasionale, che tenga conto, ad esempio, delle quantità raccolte o quanto meno del tipo di raccolta, sia essa libera o derivante da tartufaia controllata o coltivata,

impegna il Governo

a valutare le modalità per garantire la tracciabilità dei tartufi.
9/3821/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli, Massimiliano Bernini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nei mesi scorsi e ripetutamente centinaia di cisterne cariche d'olio tunisino sono sbarcate nel porto commerciale di Cagliari;
              si è trattato di migliaia di tonnellate di olio immesse nel sistema produttivo sardo e italiano attraverso lo snodo cagliaritano senza alcuna garanzia della tracciabilità degli stessi;
              si è scelto il porto di Cagliari come hub di trasferimento dell'olio verso l'Europa perché appare più defilato rispetto a quello tradizionale di Livorno attivando di fatto un corridoio di importazione verso il mercato sardo, italiano ed europeo senza troppi controlli;
              si tratta di un sistema inaccettabile di importazione scarsamente tracciabile in ingresso e per niente tracciabile verso i consumatori finali;
              si sta introducendo un sistema di aggiramento della trasparenza e della qualità dei prodotti;
              di quel mare d'olio tunisino e della sua qualità ora si perde traccia dopo lo sbarco a Cagliari e finirà nella generica denominazione olio mediterraneo;
              dopo la cancellazione dei dazi per altre 35.000 tonnellate l'invasione dell'olio tunisino sarà devastante per tutto il sistema considerato che si rischia di abbattere qualsiasi tracciabilità e conseguentemente l'affidabilità e la qualità del prodotto;
              nessuna tracciabilità, prezzi stracciati, nessuna garanzia, nessuna trasparenza;
              occorrono ora più che mai azioni rilevanti per la tutela della massima tracciabilità;
              servono etichette dettagliate e chiare con percentuali di eventuali miscele e provenienza certa del prodotto;
              il Regolamento Ue che consente di incrementare l'importazione di 35.000 tonnellate di olio di oliva senza dazio (che vanno ad aggiungersi alle 56.700 già previste) è di fatto un atto grave che non favorisce di certo politiche di cooperazione ma speculazioni di natura internazionale;
              lo stesso Ministro dell'agricoltura si è dichiarato contrario all'incremento del contingente di olio tunisino annunciando controlli più intensi contro le possibili frodi che potrebbero innescarsi;
              il problema oggi è quello della scarsa o inesistente tracciabilità;
              l'importazione senza dazi dell'olio tunisino rappresenta un problema, aggiuntivo, per gli olivicoltori sardi e italiani, proprio l'indefinita provenienza impedendo di fatto ai consumatori di scegliere avendo ben chiari tutti i fattori della qualità,

impegna il Governo:

          a predisporre una stringente azione, anche attraverso iniziative legislative, in grado di definire una puntuale, definita, chiara e facilmente leggibile della tracciabilità dell'olio in commercio;
          a prevedere, per la commercializzazione dell'olio d'oliva, norme attuative che definiscano etichette dettagliate, chiare con l'indicazione esatta di percentuali di eventuali miscele e provenienza certa del prodotto;
          a prevedere una puntuale etichettatura che disponga in modo netto e chiaro anche la provenienza geografica regionale qualora le stesse regioni lo richiedano.
9/3821/29. Pili.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n.  276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
              la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità»;
              la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
              l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;
              l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n.  276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

impegna il Governo

ad assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto.
9/3821/30. Nicchi, Kronbichler, Scotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore del personale marittimo, nonché il regime della tonnage fax alle sole navi traghetto che imbarchino soltanto personale comunitario e siano adibite indistintamente ad attività di cabotaggio o a viaggi internazionali;
              la previsione richiamata, pur essendo finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei marittimi italiani e comunitari, rischia di produrre effetti di delocalizzazione di compagnie di navigazione iscritte al Registro internazionale italiano, nella misura in cui pone vincoli fortemente restrittivi rispetto alla possibilità di usufruire dei benefìci fiscali e previdenziali in questione;
              appare opportuno pertanto apportare alcuni correttivi volti a rivedere la formulazione del criterio di delega di cui alla citata lettera b), nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; occorre altresì prevedere che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce, si preveda altresì che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9/3821/31. Scotto, Kronbichler.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 18 del provvedimento introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,

impegna il Governo

a procedere ad una più generale valutazione della sicurezza del settore, prendendo in considerazione le condizioni usuranti del lavoro, anche riconsiderando in proposito i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti.
9/3821/32. Kronbichler, Scotto.


      La Camera,
          premesso:
              che il disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2015-2016» all'articolo 29 (Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi), introduce importanti novità circa il trattamento della ricerca dei tartufi sia da un punto di vista fiscale che normativo in ottemperanza all'EU Pilot 8123 15 TAXU;
              che dette innovazioni introdotta hanno la finalità anche di creare i presupposti per una maggiore tracciabilità del prodotto tartufo, e che per esplicare al meglio questa possibilità andrebbero maggiormente coordinate con le norme sull'agricoltura tenendo in adeguata considerazione la peculiarità delle aziende agricole e delle norme che a queste si applicano,

impegna il Governo

a verificare la possibilità che i tartufi coltivati possano essere considerati a tutti gli effetti attività agricola e che quelli raccolti da agricoltori possano vedere l'applicazione del regime dei minimi in relazione ad altre attività di impresa.
9/3821/33. Taricco, Ventricelli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11 del provvedimento in esame stabilisce, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;
              l'articolo 14, rinomina quindi il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura come «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», attribuendo ad esso anche la copertura degli indennizzi delle vittime dei reati di cui all'articolo 11 del disegno di legge in esame;
              si riconosce quindi il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto caporalato) di cui all'articolo 603-bis c.p., ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c p.;
              l'indennizzo è concesso, a determinate condizioni, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore dello cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali;
              le disposizioni in esame appaiono ancora insufficienti, perché non coprono il complessivo danno patrimoniale ed escludono di fatto il danno non patrimoniale, anche a seguito di gravi lesioni riportate; allo stesso modo, non è prevista alcuna disposizione in grado di assicurare sostegno alle vittime in caso di urgente assistenza economica;
              subire un reato violento rende le stesse vittime fragili ed impotenti, con un gran bisogno di protezione e di soddisfacimento dell'azione riparatrice del danno arrecato, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea,

impegna il Governo

          ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare il Fondo di cui all'articolo 14 del disegno di legge in esame, prevedendo altresì un'estensione del riconoscimento del diritto all'indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, in particolare per i casi di lesioni gravi e gravissime, attraverso un'efficace azione risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale;
          a valutare l'opportunità di prevedere specifiche modalità di accesso al Fondo volte ad assicurare alle vittime un'assistenza di natura economica.
9/3821/34. Carfagna, Prestigiacomo.