XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 agosto 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 agosto 2016.

      Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Palladino, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Speranza, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 1o agosto 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          IORI ed altri: «Disciplina dell'affiancamento familiare» (4006);
          QUARANTA ed altri: «Disposizioni in materia di comunicazioni commerciali indesiderate» (4007).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge GAROFALO ed altri: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di sistemi di sicurezza dei seggiolini per i bambini» (1177) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Girolamo.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          VII Commissione (Cultura):
      PANNARALE ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari e delega al Governo per il riordino delle norme sulla contribuzione studentesca» (3997) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.  35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale in relazione all'operazione di trasferimento del ramo d'azienda StarMille di Thales Italia Spa alla società Sapura Thales Electronics.
      Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, la deliberazione n.  7/2016 del 5-20 luglio 2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la gestione dell'attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (2005-2014).
      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti Spa, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  433).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  434).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Investimenti immobiliari italiani – Società di gestione del risparmio (INVIMIT Sgr Spa), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  435).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  436).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  437).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.  131, la deliberazione n.  25/2016 del 18-26 luglio 2016, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte ha approvato la relazione sulla spesa per il personale degli enti territoriali, riferita al triennio 2012-2014.
      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

      Nel mese di luglio 2016 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

      Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 1o agosto 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sotto indicate Commissioni:
          n.  10/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Approvazione del programma nazionale complementare “Imprese e competitività” 2014-2020» – alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
          n.  11/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Programma di azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare regione Campania» – alla V Commissione (Bilancio);
          n.  12/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 – Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 804, della legge di stabilità 2016» – alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive);
          n.  14/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Traforo autostradale del Fréjus. Approvazione variante al progetto definitivo per l'apertura al traffico della galleria di sicurezza» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
          n.  15/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Opere piccole e medie nel Mezzogiorno – Provveditorati interregionali opere pubbliche Sicilia e Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Lazio, Abruzzo e Sardegna – Rimodulazione programma e utilizzo economie» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
          n.  17/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n.  443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero – Autorizzazione quarto lotto costruttivo e assegnazione risorse» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
          n.  22/2016 del 1o maggio 2016, concernente «Linea AV/AC Milano-Verona: tratta funzionale Brescia-Verona – Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 1o agosto 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016) 450 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 224 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti (Seguito della comunicazione del 12 aprile) (COM(2016) 481 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

      L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 1o luglio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e dodici risoluzioni, approvate da quel consesso, nel corso della terza parte della sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 20 al 24 giugno 2016. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
          Raccomandazione n.  2092 – La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori (Doc. XII-bis, n.  20) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali);
          Raccomandazione n.  2093 – Cultura e democrazia (Doc. XII-bis, n.  21) – alla VII Commissione (Cultura);
          Raccomandazione n.  2094 – Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee (Doc. XII-bis, n.  22) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Raccomandazione n.  2095 – L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in discussione (Doc. XII-bis, n.  23) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2118 – I profughi in Grecia: criticità e rischi – una responsabilità europea (Doc. XII-bis, n.  24) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione n.  2119 – La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori (Doc. XII-bis, n.  25) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali);
          Risoluzione n.  2120 – Le donne nelle forze armate: promuovere la parità, porre fine alla violenza di genere (Doc. XII-bis, n.  26) – alla IV Commissione (Difesa);
          Risoluzione n.  2121 – Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia (Doc. XII-bis, n.  27) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2122 – La detenzione amministrativa (Doc. XII-bis, n.  28) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione n.  2123 – Cultura e democrazia (Doc. XII-bis, n.  29) – alla VII Commissione (Cultura);
          Risoluzione n.  2124 – Le reti educative e culturali delle comunità all'estero (Doc. XII-bis, n.  30) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura);
          Risoluzione n.  2125 – Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee (Doc. XII-bis, n.  31) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Risoluzione n.  2126 – La natura del mandato dei membri dell'Assemblea parlamentare (Doc. XII-bis, n.  32) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2127 – L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in discussione (Doc. XII-bis, n.  33) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
          Risoluzione n.  2128 – La violenza contro i migranti (Doc. XII-bis, n.  34) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
          Risoluzione n.  2129 – La sicurezza stradale in Europa, una priorità in materia di salute pubblica (Doc. XII-bis, n.  35) – alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dall'Autorità nazionale anticorruzione.

      Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 20 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).

      Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

      Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n.  190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015 (Doc. CCXL, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Chiarimenti in merito alle incompatibilità previste dal bando Inps del 16 novembre 2015 relativo al reclutamento di un contingente di medici legali e iniziative in ordine al fenomeno del precariato nell'ambito di tale categoria di medici – 3-02438; 3-02439

A)

      RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          l'Inps ha pubblicato, in data 16 novembre 2015, un avviso pubblico per il reclutamento di n.  900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle unità operative semplici e complesse, centrali e territoriali;
          il contratto che i medici utilmente collocati in graduatoria hanno sottoscritto stabilisce, come previsto dalla deliberazione presidenziale Inps n.  147 del 2015, all'articolo 3, «obblighi, condizioni e incompatibilità»: «L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125»;
          l'Inps, quindi, ha proceduto, ricorrendo all'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale (lavoro e politiche sociali e salute) del 12 ottobre 2000, alla sospensione dall'incarico di medico fiscale per quei sanitari che hanno optato per l'incarico di medico convenzionato (della durata da 1 a 3 anni), con conservazione dell'iscrizione nelle liste speciali;
          la normativa di cui sopra, però, riguarda esclusivamente la sospensione dall'incarico di medico fiscale per «giustificati e documentati motivi» e comunque per un periodo massimo di 180 giorni, trascorso il quale il sanitario decade automaticamente dall'incarico, avendo lo stesso istituto chiarito che, tra i giustificati e documentati motivi, non rientra lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale (circolari Inps n.  4 e n.  199 del 2001);
          sulla base di tali norme e disposizioni, fatte rispettare rigorosamente dall'Inps nei confronti di tutti i medici fiscali, molti sanitari hanno dovuto rinunciare ad altre attività professionali per non decadere dall'incarico oppure rientrare in servizio anche in caso di grave malattia o gravidanza a rischio per non superare i 180 giorni di sospensione previsti  –:
          quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare affinché l'Inps rispetti le norme regolamentari, in particolare l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 12 ottobre 2000, che non prevede la sospensione dall'incarico di medico fiscale per svolgere altra attività professionale e/o il superamento del periodo massimo di sospensione ivi previsto, in modo che non vengano a crearsi ingiustificate e inspiegabili situazione di disparità di trattamento, a parità di condizioni, nei confronti di tutti i medici fiscali dell'istituto. (3-02438)


      RUSSO, PALESE, CIRIELLI, NASTRI, GALATI, LATRONICO, POLVERINI, FUCCI, NIZZI, CATANOSO, CALABRÒ, LUIGI CESARO e SARRO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          l'Inps, Istituto nazionale previdenza sociale, ha recentemente pubblicato un avviso di selezione pubblica per 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale o in altri settori di interesse istituzionale, ai quali conferire incarichi professionali a tempo determinato, nell'ambito degli adempimenti medico-legali delle unità operative semplici e complesse, centrali e territoriali;
          gli incarichi, previsti dal bando, avranno la durata massima di un anno e saranno prorogabili per un massimo di 12 mesi a rinnovo. Le graduatorie regionali avranno validità dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Le domande devono essere inviate sino al 30 novembre 2015;
          il bando pubblico elenca una serie di fattispecie che comportano l'incompatibilità con l'incarico di medico; tra queste si prevede che sono incompatibili con l'assunzione dell'incarico i medici che svolgano o presentino la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi, presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
          gli interroganti ritengono che tale previsione, contenuta nel citato bando, sia da ritenersi di dubbia legittimità perché limita il diritto di elettorato passivo ed è in aperto contrasto con l'articolo 3, comma 1, e con l'articolo 51, comma 1, della Costituzione;
          in numerose sentenze, la Corte costituzionale (sentenza n.  235 del 1988) ha riconosciuto che l'elettorato passivo costituisce un diritto politico fondamentale che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. Questo vincolo costituzionale, comune a tutti i «diritti dell'uomo e del cittadino» di carattere inviolabile, trova una precisa espressione nella riserva di legge rinforzata posta dal richiamato articolo 51 della Costituzione, in virtù del quale il legislatore è tenuto ad assicurare che il diritto di elettorato passivo sia goduto da ogni cittadino in condizioni di eguaglianza  –:
          se il Ministro interrogato ritenga che i requisiti previsti dal bando siano conformi al dettato costituzionale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa e, in caso contrario, se non ritenga di dover assumere iniziative per sospendere il bando o comunque garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, richiamati in premessa. (3-02439)


Iniziative per garantire la piena funzionalità ed operatività del nuovo carcere di Rovigo, nonché condizioni lavorative adeguate al personale addetto, anche in considerazione di recenti trasferimenti di detenuti presso tale istituto penitenziario – 3-02251

B)

      CRIVELLARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
          il nuovo carcere di Rovigo è stato inaugurato ufficialmente nelle scorse settimane, alla presenza dei Ministri della giustizia, Andrea Orlando, e delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio;
          è notizia di questi giorni che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stia richiedendo ai diversi istituti carcerari dell'area triveneta l'invio presso la nuova struttura di Rovigo di detenuti che rientrano nelle misure previste dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario (si tratta, cioè, di detenuti che godono di un regime particolare: escono dal carcere alla mattina e rientrano alla sera, potendo prestare lavoro all'esterno della struttura)  –:
          se il trasferimento così repentino da un penitenziario all'altro per questi soggetti particolari non rischi di essere in contraddizione o quantomeno di complicare i passaggi già previsti dalla normativa penitenziaria, che prevede un preciso piano trattamentale elaborato da un educatore e approvato dal magistrato di sorveglianza che ha la competenza sulla struttura;
          se e in che modo si intenda garantire anche la condizione del personale del carcere, a fronte dell'aumento del numero dei detenuti. (3-02251)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2344 – MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.  243, IN MATERIA DI EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3976)

A.C. 3976 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 3976 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero»;
          d) il comma 3 è abrogato;
          e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi:
          a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
          b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
          c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 14. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto»;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 16. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
*1. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
*1. 2. Palese.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
*1. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di rendiconto».
*1. 4. Melilla, Marcon.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea».

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 12. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea».

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea».
*1. 10. Palese.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto fino al completo esaurimento dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea».
*1. 11. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
1. 15. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          a0) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto»;.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
1. 17. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
*1. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, dopo le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
*1. 7. Marcon, Melilla.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) al comma 1, le parole: «sia nella fase di previsione che di rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero per le regioni e province autonome solo in fase di rendiconto».
*1. 8. Palese.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
**1. 21. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
**1. 22. Marcon, Melilla.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: conseguono un saldo non negativo con le seguenti: conseguono un saldo pari a zero.
**1. 23. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel saldo finale non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
1. 25. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2017.
1. 27. Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial.

      Al comma 1, lettera b), al capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: con la legge di bilancio fino a: triennale con le seguenti: nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
1. 30. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

      Al comma 1, alla lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.
*1. 32. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: con la legge di bilancio con le seguenti: fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali dei bilanci di previsione e.
*1. 33. Palese.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole:, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 28. D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e.
*1. 35. Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e.
*1. 36. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con gli con le seguenti: garantendo il rispetto degli
1. 37. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 39. Melilla, Marcon.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 40. Palese.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 41. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto, nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.
*1. 42. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
**1. 43. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea non costituisce violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
**1. 44. Palese.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.
*1. 46. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di previsione non è considerato ai fini del saldo di cui al comma 1 il fondo crediti di dubbia esigibilità.
*1. 47. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.
**1. 48. Palese.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017-2019, la legge di bilancio può consentire alle regioni e alle province autonome, fermo restando l'equilibrio di bilancio a consuntivo, l'iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato fra le entrate finali nei bilanci di previsione.
**1. 49. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 52. Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».
*1. 53. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Gli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, possono escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto».
*1. 54. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 3976 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;
          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali»;
          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».
*2. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Con apposite intese la Conferenza delle Regioni e Province autonome può ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari garantendo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, a livello di comparto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri che devono ispirarsi anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto e i tempi di applicazione».
*2. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: criteri e modalità di attuazione aggiungere la seguente: tecnica.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo la parola: finanziario aggiungere le seguenti: e costituzionale.
2. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
*2. 6. Melilla, Marcon.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
*2. 8. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      «5-bis. La disciplina di cui al comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».
*2. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 3976 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge»;
          b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      Sopprimerlo.
3. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti:, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
*3. 2. Marcon, Melilla.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti:, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
*3. 3. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni con le seguenti:, coerentemente con il fabbisogno standard, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza.
*3. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 3976 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge»;
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge»;
          c) il comma 3 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      Sopprimerlo.
4. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
      «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
*4. 2. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è ripartito fra gli enti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
      «2. Gli enti di cui al comma 1, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge».
*4. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole: secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge con le seguenti: la cui entità è stabilita in sede di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto delle quote di entrate proprie.
4. 4. Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Caso.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la parola: definite aggiungere le seguenti: in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali e adottate.
4. 5. Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'articolo 12-bis nella legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.
(Integrazione nel bilancio di buoni locali).

      1. Gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.
      2. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, e successive modificazioni».
4. 01. Catalano.

A.C. 3976 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322, l'Ufficio è equiparato agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».     

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n.  243).

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
      2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
      3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.  66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.
      4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui.
      5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
          a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
          b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

      6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n.  35 del 2013, nonché i mutui di cui al comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
      7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
      8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
      9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
      11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
      12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui al comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
      13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
      14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n.  479 del 2009, non si dà luogo all'operazione.
      15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n.  122.
      16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote di capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
      17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n.  479 del 2009.
      18. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89, è abrogato.
5. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rinegoziazione dei mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n.  385, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
      2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
      3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
5. 03. Fassina, Airaudo, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

      1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
5. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

A.C. 3976 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              vista la legge 243/2012 all'articolo 9, che non prevede per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio ciò in contrasto con la disciplina dettata dall'articolo 51 del decreto legislativo n.  118 del 2011, decreto che riguarda l'applicazione dei principi contabili di armonizzazione;
              considerato che questa lacuna crea non poche criticità agli enti territoriali in quanto sono confuse le discipline inerenti i principi contabili e quelle che riguardano gli equilibri di finanza pubblica dettati dalle manovre finanziarie statali. Quest'equivoco è ulteriormente aggravato dal fatto che vi è un'asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali. Infatti per quest'ultimi la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
              atteso che l'avanzo vincolato è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale) e che è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso. Diversamente, come previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge 243/2012, l'applicazione dell'avanzo «libero» rientra nei margini di flessibilità del bilancio e, non essendo gravato da vincoli, può essere destinato a finalità quali la riduzione del debito o spese di investimento;
              viste le disposizioni in tema di armonizzazione contabile (d.lgs 118/2011) che impongono l'iscrizione dell’«avanzo vincolato utilizzato anticipatamente»;
              considerato che l'applicazione al bilancio dell'avanzo d'amministrazione vincolato è obbligatorio ai fini dell'equilibrio di bilancio secondo le norme di contabilità e deve essere iscritto tra le previsioni di entrata del bilancio e computato tra le entrate finali;
              visti i seguenti principi di bilancio:
                  Universalità;
                  Integrità;
                  Veridicità;
                  Attendibilità;
                  Comprensibilità;
                  Continuità;
                  Costanza;
                  Comparabilità;
                  Verificabilità;
              considerato che l'articolo 11 comma 5 lettera b) del dlgs 118/2011 e il principio 4/1 concernente la Programmazione prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indichi: l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
              considerato che l'esigenza di rappresentazione dell'integrità del bilancio e il relativo obbligo di mantenere il vincolo di destinazione (in continuità con le risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente) applicando integralmente l'avanzo vincolato, si scontrano con le regole dell'equilibrio di bilancio così come prescritte dalle attuali norme contabili;
              vista la recentissima Sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016), ove si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo [le risorse vincolate – avanzo vincolato] possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n.  192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate»;
              tenuto conto che l'avanzo vincolato è composto per di più da trasferimenti statali e dell'UE erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per cui non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i principi e le tempistiche previste dal D.lgs 118/2011; che i trasferimenti quantitativamente e qualitativamente più importanti riguardano ad esempio il Fondo Nazionale Trasporti (le regioni anticipano mensilmente i pagamenti alle aziende di trasporto), il riversamento della compartecipazione all'IVA, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali, ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
              atteso che non iscrivere l'avanzo significa che la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato nell'esercizio (compreso anche il FPV «attivato» sulle stesse quote di avanzo vincolato) concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita e che ciò implica che gli stanziamenti approvati dal Parlamento a favore degli enti territoriali che non è stato possibile impegnare nel termine dell'esercizio non avranno più alcuna possibilità di essere spesi perché non iscritti neanche a bilancio e questo indipendentemente da possibili manovre finanziarie che potrebbero intervenire e limitare la capacità di spesa;
              tenuto conto che proprio riguardo ai trasferimenti UE e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza della Corte costituzionale 184/2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n.  118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “«vincolate da trasferimenti»” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente”», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
              considerato che è importante distinguere, quindi, la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio, come definito dal D.lgs 118/2011, che non da di per sé la possibilità di spendere queste risorse ma che ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consente di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra, dalla possibilità di spenderlo, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali;
              atteso che la sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 richiama a proposito che il carattere finalistico della deroga al principio generale all'articolo 81 della Costituzione «non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché “la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse [...] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione statale [...] senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni” (sentenza n.  38 del 2016). “E che il vincolo di destinazione deve essere garantito, infatti” “È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...] per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge” (sentenza n.  70 del 2012)».
              visto l'articolo 9 appena approvato nel DL 113/2016, che permette di non presentare il prospetto del pareggio a preventivo e le relative relazioni illustrativa e tecnica della norma che sottolineano la finalità di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
              considerato, inoltre, che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.  190, c. 463) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto 2015 direttamente nel testo presentato dal Consiglio dei Ministri a ottobre e la relazione tecnica alla norma non indicava nessuna necessità di copertura né paventava rischi di mancato rispetto del pareggio e che in particolare nel DL 113/2016 la relazione indica che nel 2015 «... il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio.»;
              considerato che la soluzione proposta nel ddl di modifica alla legge 243/2012 commistiona i ruoli della legge 243/2012 con quelli del d.lgs 118/2011 e che le eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica (legge 243/2012) possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio che può essere definito annualmente con legge statale;
              tenuto conto che l'esclusione dai saldi di finanza pubblica delle quote di avanzo vincolato in entrata, ove non si ritenesse di accedere alla soluzione prevista per gli «enti non territoriali», può risultare più «sostenibile» in gestione e che vista l'entità dell'avanzo vincolato è impossibile pensare di poter comprimere la spesa annuale per tale importo per riassorbire l'utilizzo dell'avanzo e che pertanto occorre necessariamente una soluzione di più ampio respiro anche per scongiurare che non si allarghi l'entità del fenomeno per tutti gli enti territoriali;
              considerato che l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo e che la gestione annuale attesterà la spesa al saldo indicato dalla legge per il conseguimento degli obblighi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire la mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio attraverso specifica norma che non comporta oneri per la finanza pubblica da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 (ex legge di stabilità) così da non disperdere il vincolo di destinazione delle risorse anche ai fini di rispettare i contenuti della recente pronuncia della Corte costituzionale n.  184/2016.
9/3976/1. Melilli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.  1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n.  243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017;
              il 13 luglio scorso il Senato ha approvato in prima lettura l'atteso disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012 n.  243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (AS 2344), apportando correttivi e integrazioni di un certo spessore al testo originariamente presentato dal Governo. Le modifiche approvate saranno con ogni probabilità confermate dalla Camera dei deputati. Nel complesso, rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, il testo recepisce diversi cambiamenti particolarmente attesi dal sistema delle autonomie locali, superando molte rigidità e difficoltà applicative, tra le quali vanno certamente ricordate; 1) l'obbligo di conseguire un bilancio in equilibrio, in previsione e a consuntivo, sia in termini di competenza che sul versante della cassa (articolo 9); 2) un dispositivo di gestione del debito e di utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento molto rigido e regolato esclusivamente in ambito regionale, sulla base del quale l'insieme degli enti territoriali, compresa la medesima Regione, avrebbe dovuto assicurare l'invarianza del debito complessivo (articolo 10); 3) l'assenza di uno strumento di regolazione appositamente finalizzato alla redistribuzione, su scala nazionale, degli oneri di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali; 3) un meccanismo di valutazione e quantificazione degli effetti del ciclo economico a fini di regolazione della finanza territoriale di improbabile ed incerta attuazione (articoli 11 e 12);
              la revisione della legge 243 costituisce un passaggio fondamentale per stabilizzare la finanza territoriale e consolidare la ripresa degli investimenti locali, avendo quindi significative ripercussioni sull'azione politica e amministrativa degli enti territoriali;
              l'articolo 1 del provvedimento in esame reca la modifica di più consistente interesse per gli enti territoriali all'articolo 9 della legge 24 dicembre 243 del 2012. In linea con quanto previsto per l'anno in corso dalla legge di stabilità, il nuovo comma 1 sostituisce i vincoli di competenza e cassa originariamente previsti con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio della contabilità armonizzata) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema). A partire dal 2020 viene inoltre strutturalmente prevista l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) tra le entrate e le spese finali che compongono il saldo di finanza, pubblica (comma 1-bis), escluse le quote finanziate con debito, dando una soluzione positiva – almeno in prospettiva – alla coerenza tra il nuovo vincolo di finanza pubblica (il saldo di competenza) e le regole contabili riformate con l'armonizzazione dei bilanci. Va sottolineato che questa declinazione del saldo è stata adottata per il 2016 e costituisce un'ineliminabile condizione per assicurare capacità di programmazione e dinamismo sul fronte degli investimenti locali. Per gli anni 2017-2019, invece, lo stesso comma 1-bis demanda la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di bilancio, «compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica», ma in ogni caso. Per gli anni 2017-2019 invece, lo stesso comma 1-bis demanda la scelta sulla considerazione del FPV alla prossima legge di bilancio, «compatibilmente con gli obbiettivi di finanza pubblica», ma in ogni caso «su base triennale»;
              si tratta di una soluzione non completamente soddisfacente sebbene migliorativa rispetto all'iniziale proposta del Governo, che non indicava uno stabile assetto a regime e configurava un sistema di determinazione anno per anno di questo importante elemento;
              nella sua nuova formulazione, i commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge n.  243 del 2012 confermano la previsione di un meccanismo sanzionatorio rinnovato, basato sul recupero triennale a quote costanti dell'eventuale sforamento. Viene altresì introdotto per la prima volta un incentivo premiale tra gli enti rispettosi del vincolo di finanza pubblica (comma 4). Sia le sanzioni che i premi dovranno trovare una specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale. È certamente da apprezzare, a tal riguardo, il fatto che la modifica approvata dal Senato impone, per la fase di implementazione del meccanismo premiale/sanzionatorio, l'aderenza a criteri direttivi di proporzionalità (tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni), nonché la corrispondenza di comparto per quanto attiene alla distribuzione degli effetti finanziari che ne derivano (lettera a), b) e c) del comma 4). Con l'abrogazione del comma 3, viene opportunamente eliminato qualsiasi vincolo di destinazione nell'utilizzo dei saldi positivi eventualmente conseguiti dagli enti territoriali. Tale modifica favorisce il ruolo degli strumenti preposti alla flessibilizzazione del saldo (intese regionali e redistribuzione nazionale);
              la valutazione del margine finanziario inutilizzato – meglio noto come overshooting – potrebbe rientrare tra i criteri sulla base dei quali alimentare l'implementazione di un rinnovato meccanismo premiale/sanzionatorio. Il nuovo sistema dovrebbe infatti porsi l'obiettivo di incentivare gli enti territoriali al pieno utilizzo degli spazi disponibili, non solo sotto il profilo premiale/sanzionatorio, ma soprattutto attraverso i patti infrannuali,

impegna il Governo

a cogliere l'occasione dei dibattito, sull'attuazione della legge n.  243 del 2012 per rilanciare l'opportunità di individuare ulteriori soluzioni utili a contrastare efficacemente l’overshooting, garantendo così un pieno utilizzo della capacità di spesa consentita al sistema.

9/3976/2. Melilla, Marcon, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.  1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n.  43 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017;
              relativamente alla questione dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel computo del saldo, con una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo;
              l'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;
              il Fondo Pluriennale Vincolato (FVP) rappresenta un insostituibile elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali, condizione per il superamento della previgente gestione dei residui, a vantaggio dell'efficacia dell'azione pubblica e della trasparenza dei conti;
              ad avviso dell'ANCI dovrebbe però auspicarsi che venga accolta l'esigenza tecnica e politica di anticipare al 2017 l'inclusione del FPV nel computo del saldo di finanza pubblica, consolidando il sistema appena avviato nel 2016 e superando le riserve ancorate a problemi di copertura finanziaria derivanti dal maggior volume di spesa (in massima parte d'investimento) che gli enti locali potrebbero così mettere in campo;
              ad avviso dell'ANCI non si ravvedono, peraltro, particolari ostacoli sotto questo aspetto, dal momento che le eventuali esigenze restrittive che il Governo volesse porre a carico della finanza territoriale potrebbero trovare copertura mediante la previsione di vincoli ragionevoli e di carattere generale. Tale opzione, certo non augurabile, determinerebbe tuttavia effetti meno distorsivi rispetto a qualsiasi soluzione basata sul depotenziamento del FPV, che imporrebbe maggiori sacrifici paradossalmente proprio agli enti con maggiore propensione agli investimenti,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa ai fini dell'adozione di eventuali iniziative normative volte a:
              a) accogliere l'esigenza tecnica e politica avanzata dall'ANCI di anticipare al 2017 l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nel computo del saldo di finanza pubblica;
              b) introdurre la garanzia ex ante dell'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese in conto capitale, attivando così un surplus di investimenti locali, senza di fatto comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9/3976/3. Marcon, Melilla, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.  1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n.  43 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017;
              relativamente alla questione dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel computo del saldo, con una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, è stata prevista una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo;
              l'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020;
              il Fondo Pluriennale Vincolato (FVP) rappresenta un insostituibile elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali, condizione per il superamento della previgente gestione dei residui, a vantaggio dell'efficacia dell'azione pubblica e della trasparenza dei conti;
              ad avviso dell'ANCI dovrebbe però auspicarsi che venga accolta l'esigenza tecnica e politica di anticipare al 2017 l'inclusione del FPV nel computo del saldo di finanza pubblica, consolidando il sistema appena avviato nel 2016 e superando le riserve ancorate a problemi di copertura finanziaria derivanti dal maggior volume di spesa (in massima parte d'investimento) che gli enti locali potrebbero così mettere in campo;
              ad avviso dell'ANCI non si ravvedono, peraltro, particolari ostacoli sotto questo aspetto, dal momento che le eventuali esigenze restrittive che il Governo volesse porre a carico della finanza territoriale potrebbero trovare copertura mediante la previsione di vincoli ragionevoli e di carattere generale. Tale opzione, certo non augurabile, determinerebbe tuttavia effetti meno distorsivi rispetto a qualsiasi soluzione basata sul depotenziamento del FPV, che imporrebbe maggiori sacrifici paradossalmente proprio agli enti con maggiore propensione agli investimenti,

impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa ai fini dell'adozione di eventuali iniziative normative volte a accogliere l'esigenza tecnica e politica avanzata dall'ANCI di anticipare al 2017 l'inclusione del Fondo Pluriennale Vincolato nel computo del saldo di finanza pubblica.
9/3976/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marcon, Melilla, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.  1 del 2012. Il provvedimento modifica gli articoli da 9 a 12 della legge n.  243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare talune prescrizioni che presentano alcune difficoltà di applicazione, atteso che la nuova disciplina, entrando in vigore dal 2016, dovrà trovare applicazione per la sessione di bilancio 2017;
              è necessario ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;
              la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto-legge n.  66 del 2015. In particolare, la norma proposta dall'Anci prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
              attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a seconda della tipologia dei prestiti;
              le periferie dei grandi comuni sono i luoghi dove in maniera più acuta si fanno sentire la crisi occupazionale, la precarietà, la carenza di servizi essenziali a partire dal trasporto pubblico locale;
              se, ad esempio, il Comune di Roma potesse risparmiare una parte di quelle risorse e si abbattesse il costo del debito del 50 per cento e più, ci sarebbe un margine per risparmiare 130-170 milioni, che potrebbero essere tradotti in riduzione delle imposte o in investimenti,

impegna il Governo

a prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, volti a definire con la massima sollecitudine le modalità di rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di interesse agli attuali valori di mercato.
9/3976/4. Fassina, Melilla, Marcon, Airaudo.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge delega n.  42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) ha posto tra i principi e i criteri direttivi generali il superamento graduale, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica a favore di criteri perequativi basati sui fabbisogni standard e capacità fiscali per il finanziamento delle funzioni fondamentali e sulla sola capacità fiscale per le altre funzioni;
              il Fondo di solidarietà comunale (FSC), istituito con la legge n.  228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ha la finalità di ridurre i forti squilibri tra gli enti locali, assicurando l'esercizio delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi pubblici. Per l'anno 2016 il 30 per cento dell'importo attribuito a titolo di FSC viene redistribuito sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard; tale quota aumenterà al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento a decorrere dal 2018;
              la legge n.  208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha superato il patto interno di stabilità, sostituendolo con l'equilibrio di bilancio;
              il presente disegno di legge reca le modifiche alla legge n.  243 del 2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;
              i comuni centrali di aree urbane sono caratterizzati dal fatto che una notevole quota della popolazione presente quotidianamente nel territorio non vi risiede stabilmente (i cosiddetti city users); la presenza di popolazioni non residenti ostacola la fornitura efficiente di servizi e di infrastrutture da parte delle amministrazioni locali, poiché si verifica una situazione di esternalità: dei servizi pubblici e delle infrastrutture locali fruiscono infatti dei city users che da una parte non hanno influenza sulle relative decisioni di spesa (non sono elettori) e dall'altra non contribuiscono a finanziarle (non sono contribuenti);
              ciò determina una situazione di: a) inefficienza nella fornitura dei servizi, dovuta all'incompleta registrazione della domanda degli utenti: alcuni servizi vengono forniti a un livello inferiore a quello efficiente dato dal corretto calcolo di costi e benefici, generando situazioni di congestione per tutti gli utenti, residenti e non residenti; b) difficoltà finanziaria per il comune, che deve finanziare le proprie spese correnti e in conto capitale senza poter contare sul contributo dei non residenti, che pure utilizzano i servizi e le infrastrutture da esso forniti;
              la regione Lombardia nel 2011 ha introdotto un «Indice sintetico di virtuosità dei Comuni Lombardi», utilizzato per la concessione di benefici e l'applicazione del Patto di stabilità territoriale: uno degli indicatori di cui si tiene conto per il calcolo dell'indice è l'incidenza dei city users, calcolata in funzione della quota di popolazione fluttuante catturata da ciascun comune capoluogo o con popolazione superiore a 50 mila abitanti;
              la nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard in corso di elaborazione da parte di SOSE Spa tiene conto dell'impatto dei city users attraverso i seguenti canali:
                  1) flussi turistici;
                  2) riconoscimento a costo standard della quantità totale di rifiuti prodotti;
                  3) differenza tra pendolari entranti ed uscenti;
              la stima dei fabbisogni standard, come previsto dalla legge n.  42 del 2009 e dal decreto legislativo n.  216 del 2010, si limita però a stimare il fabbisogno relativo alla spesa corrente delle sei funzioni fondamentali, escludendo i servizi relativi alla cultura, allo sport e al tempo libero (sui quali l'impatto dei city users è generalmente assai rilevante nei comuni capoluogo e al centro di aree urbane). Non viene inoltre stimato il fabbisogno relativo alla spesa in conto capitale da destinare alle infrastrutture dei comuni,

impegna il Governo

a confermare tra i fattori rilevanti ai fini della stima dei fabbisogni standard l'impatto dei city users nei comuni capoluogo e al centro di aree urbane, includendolo altresì tra i criteri e le modalità attuative di cui all'articolo 10, comma 5 della legge n.  243 del 2012 come modificata dal presente disegno di legge, in riferimento alle intese in ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 3 e ai patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge.
9/3976/5. Misiani.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, che quest'Aula si accinge ad approvare, interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.  1;
              in questa sede rileva, in particolare, il contenuto dell'articolo 1 che, modifica in più punti, l'articolo 9 della legge n.  243 del 2012 relativo all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, il quale non prevede per gli enti territoriali, la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio ciò in contrasto con la disciplina dettata dall'articolo 51 del decreto legislativo n.  118 del 2011, decreto che riguarda l'applicazione dei principi contabili di armonizzazione;
              questa lacuna crea non poche criticità agli enti territoriali in quanto sono confuse le discipline inerenti i principi contabili e quelle che riguardano gli equilibri di finanza pubblica dettati dalle manovre finanziarie statali. Quest'equivoco è ulteriormente aggravato dal fatto che vi è un'asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali. Infatti per quest'ultimi la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
              l'avanzo vincolato è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale) e che è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge n.  243 del 2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso. Diversamente, come previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge n.  243 del 2012, l'applicazione dell'avanzo «libero» rientra nei margini di flessibilità del bilancio e, non essendo gravato da vincoli, può essere destinato a finalità quali la riduzione del debito o spese di investimento;
              in tale contesto, si deve tener conto anche delle disposizioni in tema di armonizzazione contabile (decreto legislativo n.  118 del 2011) che impongono l'iscrizione dell’«avanzo vincolato utilizzato anticipatamente» e del fatto che l'applicazione al bilancio dell'avanzo d'amministrazione vincolato è obbligatorio ai fini del equilibrio di bilancio secondo le norme di contabilità e deve essere iscritto tra le previsioni di entrata del bilancio e computato tra le entrate finali;
              inoltre, l'articolo 11 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n.  118 del 2011 e il principio 4/1 concernente la Programmazione prevede che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indichi: l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
              l'esigenza di rappresentazione dell'integrità del bilancio e il relativo obbligo di mantenere il vincolo di destinazione (in continuità con le risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente) applicando integralmente l'avanzo vincolato, si scontrano con le regole dell'equilibrio di bilancio così come prescritte dalle attuali norme contabili;
              vista la recentissima Sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016), ove si afferma che « Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo [le risorse vincolate – avanzo vincolato] possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell'articolo 81 della Costituzione [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n.  192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate»;
              tenuto conto che l'avanzo vincolato è composto per di più da trasferimenti statali e dell'UE erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per cui non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i principi e le tempistiche previste dal decreto legislativo n.  118 del 2011; che i trasferimenti qualitativamente e quantitativamente più importanti riguardano ad esempio il Fondo Nazionale Trasporti (le regioni anticipano mensilmente i pagamenti alle aziende di trasporto), il riversamento della compartecipazione all'IVA, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali; ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
              allora, non iscrivere l'avanzo significa che la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato nell'esercizio (compreso anche il FPV «attivato» sulle stesse quote di avanzo vincolato) concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita e che ciò implica che gli stanziamenti approvati dal Parlamento a favore degli enti territoriali che non è stato possibile impegnare nel termine dell'esercizio non avranno più alcuna possibilità di essere spesi perché non iscritti neanche a bilancio e questo indipendentemente da possibili manovre finanziarie che potrebbero intervenire e limitare la capacità di spesa;
              tenuto conto che proprio riguardo ai trasferimenti UE e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza della Corte costituzionale 184/2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n.  118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
              dal momento che è importante distinguere, quindi, la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio, come definito dal Decreto legislativo 118/2011, che non dà di per sé la possibilità di spendere queste risorse ma che ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consente di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra, dalla possibilità di spenderlo, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali;
              la sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 richiama a proposito che il carattere finalistico della deroga al principio generale all'articolo 81 della Costituzione «non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché «la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse [...] e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma [costituisce] scelta finanziaria di fondo della previsione statale [...], senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni» (sentenza n.  38 del 2016).» E che il vincolo di destinazione deve essere garantito, infatti «È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli [...] per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione [è riconducibile] alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge» (sentenza n.  70 del 2012)»;
              l'articolo 9 appena approvato nel decreto-legge n.  113 del 2016, che permette di non presentare il prospetto del pareggio a preventivo e le relative relazioni illustrativa e tecnica della norma che sottolineano la finalità di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
              inoltre, che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.  190, comma 463) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto 2015 direttamente nel testo presentato dal Consiglio dei ministri a ottobre e la relazione tecnica alla norma non indicava nessuna necessità di copertura né paventava rischi di mancato rispetto del pareggio e che in particolare nel decreto-legge n.  113 del 2016 la relazione indica che nel 2015 «... il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio.»
              la soluzione proposta nel ddl di modifica alla legge n.  243 del 2012 commistiona i ruoli della legge n.  243 del 2012 con quelli del decreto legislativo n.  118/2011 e che le eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica (legge n.  243 del 2012) possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio che può essere definito annualmente con legge statale;
              tenuto conto che l'esclusione dai saldi di finanza pubblica delle quote di avanzo vincolato in entrata, ove non si ritenesse di accedere alla soluzione prevista per gli «enti non territoriali», può risultare più «sostenibile» in gestione e che vista l'entità dell'avanzo vincolato è impossibile pensare di poter comprimere la spesa annuale per tale importo per riassorbire l'utilizzo dell'avanzo e che pertanto occorre necessariamente una soluzione di più ampio respiro anche per scongiurare che non si allarghi l'entità del fenomeno per tutti gli enti territoriali;
              l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo e che la gestione annuale attesterà la spesa al saldo indicato dalla legge per il conseguimento degli obblighi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a considerare la mera iscrizione dell'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio attraverso specifica norma che non comporti oneri per la finanza pubblica da inserire nella prossima legge di bilancio 2017 (ex legge di stabilità) così da non disperdere il vincolo di destinazione delle risorse anche ai fini di rispettare i contenuti della recente pronuncia della Corte costituzionale n.  184/2016.
9/3976/6. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'introduzione del nuovo saldo di bilancio, di cui all'articolo 1 comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n.  208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede l'obbligo, per tutti i comuni, senza limiti demografici, di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali (Tit. 1-2-3-4-5) e le spese finali (Tit 1-2-3), rende impossibile il rispetto di tale obiettivo laddove si finanzino spese con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, essendo lo stesso escluso dalle voci previste in entrata;
              accade così che gli enti locali – stante le note restrizioni in materia di entrate (sia per l'impossibilità di incrementare il gettito tributario proprio che per la progressiva e consistente diminuzione dei trasferimenti statali) – si trovino ad avere, per poter effettuare investimenti, degli spazi esigui rinvenibili unicamente nel Titolo 4 della spesa (rimborsi di prestiti) e negli accantonamenti per il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e fondo contenzioso;
              pertanto si può verificare il caso di amministratori di enti locali che, a causa dell'esaurimento della capienza della loro discarica di rifiuti solidi urbani, devono obbligatoriamente iniziare i lavori per procedere alla chiusura di dette discariche e non riuscendo a trovare adeguato spazio nel saldo di finanza sopra evidenziato si trovano a dover sforare il vincolo del pareggio di bilancio (con l'applicazione di pesanti sanzioni) per eseguire un'opera di risanamento ambientale, la cui eventuale mancata realizzazione comporta conseguenze anche di carattere penale,

impegna il Governo

a individuare una soluzione finanziariamente percorribile affinché nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, non vengano considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva e di gestione di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, ovvero quindi a stabilire una fattispecie di deroga al saldo finanziario di cui alla legge n.  208 del 2015 analoga a quella prevista per il 2016 per le opere di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie.

9/3976/7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, che ha dato attuazione al principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, attraverso l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilità del debito pubblico, nonché l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico;
              a tal fine è utile rammentare che l'autonomia finanziaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano è costituita da entrate di natura fiscale, afferenti il territorio, destinate al finanziamento delle competenze statutariamente fissate;
              l'assenza di assegnazioni statali, in essere invece per altre autonomie regionali, fa sì che la capacità di finanziamento delle estese competenze di spesa sia diretta conseguenza della produzione fiscale espressa dal territorio e dalla sua possibilità d'impiego, mentre le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ivi compreso il fondo pluriennale vincolato, si tradurrebbero in una decurtazione della capacità di finanziamento delle competenze statutarie e si porrebbero in contrasto con le recenti revisioni dei rapporti finanziari concordati tra le predette Autonomie e lo Stato;
              il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 (legge di stabilità 2015) garantisce altresì allo Stato un cospicuo concorso alla sostenibilità del debito pubblico, mediante un finanziamento annuale rapportato all'entità del costo del debito e mediante ulteriori contributi ancorati alle necessità di finanza pubblica;
              i termini del concorso, seppur collegati alla suddetta dinamica del debito, hanno carattere di esaustività e non sono compatibili con ulteriori forme di compressione della capacità di spesa, frutto, come detto, della capacità fiscale del territorio in questione;
              al riguardo si evidenzia, infatti, che il nuovo articolo 79, comma 4, dello Statuto dispone che: «Nei confronti della Regione, delle Province autonome e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno diversi da quelli previsti dal presente titolo»;
              il Ministro dell'economia e delle finanze, con il comunicato del 20 luglio 2016, ha individuato nella nuova legge di bilancio 2017-2019 la sede dove inserire le disposizioni normative concernenti le soluzioni per gli avanzi di bilancio di Trento e Bolzano,

impegna il Governo

ad affrontare le soluzioni proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'utilizzo degli avanzi presenti nei loro bilanci, secondo le procedure e con i limiti derivanti dagli obiettivi generali di finanza pubblica, nella prossima legge di bilancio 2017-2019.
9/3976/8. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Palese.


      La Camera,
          esaminato il provvedimento in titolo, valutate insufficienti le misure introdotte,

impegna il Governo

a valutare di compensare l'inadempienza degli enti incapienti con delle misure finanziare alternative ovvero con la rimozione degli antieconomici vincoli contabili, al fine di evitare che gli enti locali si trovino nelle condizioni di dover ridurre i livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini o comunque di provocare dei disservizi alla popolazione.
9/3976/9. Castelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la Sardegna è l'isola europea geograficamente più isolata rispetto al continente, con un mercato interno molto ridotto e disperso. A questo isolamento va aggiunta la particolare condizione dei territori periferici e a bassa densità abitativa, specie montani o rurali, i quali soffrono in modo esiziale lo stato legato all'insularità e alla generale scarsità di fattori attrattivi locali; tutti elementi, questi, che generano a loro volta un progressivo abbandono e spopolamento;
              questa situazione è stata fotografata da un recente studio della Regione Sardegna che indica come tale desertificazione sia già in atto in 166 comuni sotto i mille abitanti e che, tra questi, 33 siano condannati all'azzeramento demografico nell'arco di qualche lustro;
              nell'ambito dell'incontro istituzionale tenutosi a Sassari il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente Piglaru relativo alla sottoscrizione del «Patto per la Sardegna», è stato presentato al governo nazionale un dossier che prende le mosse proprio dalla gravità dello stato di insularità sopra richiamato e dalle ricadute che esso ha sui cittadini della Sardegna e sulla sua economia in termini di deficit infrastrutturali e di costi aggiuntivi;
              tale deficit si sostanzia – tra l'altro – nella scarsità di mezzi di trasporto alternativi rispetto a nave ed aereo, nell'assenza di infrastrutture passanti da sfruttare, nella mancanza di sinergie con regioni confinanti e nella difficoltà ad avvantaggiarsi per contagio geografico delle conoscenze, delle persone e dello sviluppo;
              questa condizione genera inoltre dei veri e propri «fallimenti di mercato», in quanto non rende conveniente il completamento dei rami periferici dei network (l'ultimo miglio) come viene invece garantito ai territori continentali, anche a bassa densità abitativa, ma contigui rispetto ai grandi bacini di utenza che ammortizzano gli alti costi fissi delle infrastrutture;
              le politiche nazionali (il patto di stabilità interno e la riduzione dei trasferimenti erariali) stanno mettendo tutti i piccoli comuni della Sardegna, specie nei territori marginalizzati, nella condizione di tagliare i servizi essenziali e ridurre la loro qualità. Si stima che l'incidenza dei comuni sulla spesa pubblica non superi il 7,6 per cento, mentre quella dei piccoli comuni si attesti all'1 per cento. Applicare pertanto i vincoli del patto di stabilità interno a queste percentuale risibili (ancor più infinitesime se riferite ai piccoli comuni sardi) non solo non produce alcun giovamento dal punto di vista dell'equilibrio dei conti pubblici, ma infligge un colpo mortale alla stessa sopravvivenza di queste amministrazioni, anche se accorpate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel primo provvedimento utile una norma che, nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazione riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, esenti i piccoli comuni, in particolare quelli sardi, dalle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n.  183, qualora gli stessi comuni dimostrino di rientrare dallo sforamento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali causa ovvero concausa della violazione stessa.
9/3976/10. Vargiu, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento sottoposto al nostro esame, interviene modificando la legge n.  243 del 2012 mediante la quale sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione;
              esso si struttura secondo cinque linee di intervento, in corrispondenza di ciascuno degli articoli che compongono il Capo IV della legge n.  243, ed in particolare: l'articolo 1 modifica le disposizioni sull'equilibrio dei bilanci di regioni ed enti locali, di cui all'articolo 9 della legge n.  243; l'articolo 2 interviene sulle norme concernenti il ricorso all'indebitamento degli enti territoriali, disciplinato dall'articolo 10 della legge suddetta; l'articolo 3 concerne le regole sul concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, in riferimento all'articolo 11 della stessa legge; l'articolo 4, modifica le disposizioni (articolo 12 della legge n.  243) relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito ed, infine, l'articolo 5 integra l'ultimo comma dell'articolo 18 in tema di accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche da parte dell'ufficio parlamentare di bilancio;
              appare importante individuare ulteriori soluzioni utili a contrastare efficacemente il fenomeno noto come overshooting poiché la presenza di margini finanziari inutilizzati ha fortemente caratterizzato, negli ultimi anni, gli esiti del Patto di stabilità interno, potendo interessare anche il nuovo saldo finale di competenza e l'impatto sul bilancio del singolo Ente, dovuto all'avvio dell'armonizzazione contabile;
              anche per lo Stato l'obiettivo dovrebbe essere quello di favorire un pieno utilizzo della capacità di spesa consentita al sistema delle autonomie locali. Sotto questo aspetto, va considerato che una quota di overshooting risulta fisiologica, poiché non accade mai che siano impegnati tutti gli stanziamenti previsti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative volte a garantire, ex ante, l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese in conto capitale sulla base dell'andamento degli impegni di ciascun ente, rilevato su un arco di osservazione pluriennale, per favorire un numero maggiore di investimenti locali senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9/3976/11. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
              in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n.  243 reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso del medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
              la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
          considerato che:
              in particolare, con il provvedimento in esame, all'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 9 della succitata legge 243 del 2012, in cui si sostituiscono i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto: sono soppressi quindi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti;
              si introduce, altresì, una nuova disposizione la quale specifica che ai fini della determinazione del saldo non negativo di cui sopra, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n.  118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
          considerato infine che:
              attualmente gli accantonamenti del Fondo crediti dubbia esigibilità non rilevano ai fini del vincolo del pareggio, andrebbe quindi chiarito che la deroga della legge di stabilità per il 2016 è di carattere temporaneo;
              durante l'esame del provvedimento, lo stesso Ufficio parlamentare del bilancio ha rilevato che: «In caso contrario, il FCDE, pensato per un'altra finalità (la sterilizzazione in bilancio delle entrate inesigibili) risulterebbe suscettibile di generare spazi in bilancio per finanziare la spesa per investimenti, tra l'altro senza limite. Ciò implicherebbe il rischio, da un lato, di generare spazi di spesa in deficit (in quanto compensati a valere su entrate di difficile esigibilità); dall'altro, di incentivare una sovrastima degli accertamenti»,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di escludere, in fase di previsione, il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, inteso, secondo il comma 1 del novellato articolo 9 della legge 243 del 2012, quale saldo non negativo in fase di previsione e di rendiconto, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.
9/3976/12. Saltamartini, Guidesi.


      La Camera,
          premesso che:
              la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 Cost. – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
              in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n.  243, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
              la legge di stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
          considerato che:
              il provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge 243 del 2012, recante norma in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, che, nel testo vigente, dispone che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro;
              diversamente, il provvedimento, tenuto conto anche della modifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 che stabilisce un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto, prevede invece che con legge dello Stato siano definiti, oltre alle sanzioni, anche i premi da applicare e che quest'ultima legge debba attenersi ai principi di: proporzionalità fra premi e sanzioni, proporzionalità fra sanzioni e violazioni e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi;
              spesso, però, nei provvedimenti varati ed esaminati, anche recentemente, a fronte di un ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde alcun regime premiale per quegli enti virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;
              allo stesso modo, il criterio basato su risorse standard rimane sempre minoritario: ad esempio, non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica del 2016, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici,

impegna il Governo

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la predisposizione di una disciplina premiale a regime, anche attraverso l'aumento degli importi dei trasferimenti da parte dello Stato centrale, per gli enti territoriali e gli enti locali che hanno osservato diligentemente gli obblighi di concorso all'equilibrio della finanza pubblica, attraverso il rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2015 o dei patti relativi agli anni precedenti o dell'obbligo del pareggio di bilancio.
9/3976/13. Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge n.  243 del 2012, recante norma in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, che, nel testo vigente, dispone che con legge dello Stato siano definite le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale, sino al ripristino delle condizioni di equilibrio, da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro;
              diversamente, il provvedimento, tenuto conto anche della modifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 che stabilisce un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto, prevede invece che con legge dello Stato siano definiti, oltre alle sanzioni, anche i premi da applicare e che quest'ultima legge debba attenersi ai principi di: proporzionalità fra premi e sanzioni, proporzionalità fra sanzioni e violazioni e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi, agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi;
              spesso, però, nei provvedimenti varati ed esaminati, anche recentemente, a fronte di un ampio spettro di esclusione dalle sanzioni non corrisponde alcun regime premiale per quegli enti virtuosi che, operando una razionale ed oculata gestione delle proprie risorse, hanno invece rispettato i patti di stabilità contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla normativa interna e dall'appartenenza dell'Italia alla zona euro;
              allo stesso modo, il criterio basato su risorse standard rimane sempre minoritario: ad esempio, non è stato dato adeguato rilievo, nella nota metodologica dei 2016, al differenziale positivo o negativo del residuo fiscale comunale che, segnando la differenza tra tutte le entrate e le risorse che in quel territorio vengono spese, sono anche un indicatore della virtuosità degli enti locali nel razionalizzare le spese di soldi pubblici;
          considerato che:
              la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di Governo in modo da poter tagliare la spesa in maniera selettiva attraverso il principio basilare dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
              in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nei miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;
              la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni,

impegna il Governo

ad implementare, nei prossimi provvedimenti, l'utilizzo e l'applicazione sistemica dei fabbisogni standard e dei relativi costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni affinché questo criterio sia sempre preponderante rispetto a quello della spesa storica e, progressivamente, possa divenire il criterio esclusivo.

9/3976/14. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
              in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n.  243, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
              la legge di stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
          considerato che:
              al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;
              la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;
              gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
          considerato inoltre che:
              la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato corpus volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non sola della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di Governo;
              per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorre rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard; il passaggio dalla spesa storica al costo standard orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato;
              è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;
          considerato infine che:
              neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n.  1 del 2012 e che la legge rinforzata n.  243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento, oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione dell'articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa, e al fine di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, delle disposizioni della legge 42 del 2009.
9/3976/15. Busin, Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo in modo da poter tagliare la spesa in maniera selettiva attraverso il principio basilare dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
              in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle Situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;
              la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni;
          considerato che:
              la novella costituzionale del 2012 dell'articolo 81 della Costituzione ha introdotto il cosiddetto vincolo di bilancio come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello – centrale ma anche locale, così come stabilito anche dagli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione – deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate;
              in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012, n.  243 reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
              la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
          considerato inoltre che:
              al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;
              la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;
              gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
          considerato infine che:
              la riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema previsto nella legge n.  42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, ma mai attuato Stato. Una riforma che contiene un rinnovato corpus volto a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo;
              è necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al fine di prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, soprattutto riguardo ai rapporti con il cittadino affinché quest'ultimo sia sottoposto al minor numero di ottemperanze possibili, contestualmente ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo forme premiali di diversa natura di incentivazione all'efficienza a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti e che prevedono procedure più snelle nei rapporti con il cittadino.
9/3976/16. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 10 della legge 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
              la modifica subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa: quindi, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 9, scompare il riferimento al saldo di cassa finale;
              non si prevede più che ciascun ente territoriale possa in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione;
              durante l'esame in Commissione al Senato, è stata accolta la proposta emendativa secondo cui le operazioni di indebitamento e di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte mediante le intese concluse in ambito regionale possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali;
              contrariamente alle regole del pareggio di bilancio che permettono l'indebitamento in misura pari alla rata di rimborso prestiti e che pertanto favoriscono gli enti più indebitati, sarebbe invece opportuno favorire gli investimenti negli enti meno indebitati, permettendo di escludere dal saldo del pareggio di bilancio le spese per gli investimenti, fino a concorrenza della differenza percentuale del debito pro capite dell'ente dalla media del comparto;
              l'applicazione determinerebbe, da un lato, la riduzione del debito per gli enti più indebitati liberando, dall'altro, spazi finanziari che possono essere utilizzati per investimenti dagli enti meno indebitati con beneficio globale alla crescita del Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al fine di permettere agli enti territoriali che registrano un debito medio pro capite inferiore alla media del proprio comparto ai sensi del comma 3, dell'articolo 8, della legge 12 novembre 2011, n.  183 di poter escludere le spese per investimenti dal saldo di cui al comma 1 del novellato articolo 9 della legge n.  243 del 2012 fino al raggiungimento della percentuale media di comparto.
9/3976/17. Allasia, Guidesi, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del provvedimento in esame interviene sull'articolo 10 della legge 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;
              la modifica subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa: quindi, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 9, scompare il riferimento al saldo di cassa finale;
              non si prevede più che ciascun ente territoriale possa in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione;
              durante l'esame in Commissione al Senato, è stata accolta la proposta emendativa secondo cui le operazioni di indebitamento e di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte mediante le intese concluse in ambito regionale possano essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali;
              l'articolo 2 del provvedimento precisa altresì che, nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
              per dare maggiore flessibilità e favorire gli investimenti delle amministrazioni meno indebitate, sarebbe stato opportuno però dare la possibilità di una sorta di riequilibrio della capacità di indebitamento per investimento del comparto, con lo scopo di ridurre il debito presso le amministrazioni più indebitate che hanno importanti rate di rimborso prestiti, a favore di maggiori investimenti nelle regioni più in equilibrio che in passato hanno finanziato i propri investimenti con risparmio pubblico e che non potrebbero sfruttare le potenzialità dei propri bilanci per investimenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al fine di prevedere, con apposite intese, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome possa ripartire fra le regioni e province autonome gli spazi finanziari derivanti dal rimborso prestiti per le operazioni di indebitamento per più esercizi finanziari, fermo restando l'obbligo del rispetto del saldo di cui al novellato articolo 9, comma 1, a livello di comparto e al fine di prevedere, attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in premessa, che la definizione dei criteri si ispiri anche al principio di riduzione del debito pro capite in proporzione alla distanza dalla media del debito medio pro capite calcolato per comparto.
9/3976/18. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 243/2012, all'articolo 9, anche nella novella, non riconosce per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio al contrario di ciò che avviene per gli enti pubblici non territoriali per cui la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
              la mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la finanza pubblica;
              l'avanzo vincolato rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione: spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale, è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso;
              a riguardo, la pronuncia della Corte Costituzionale n.184/2016 afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. (secondo cui) tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n.  192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.»;
              sarebbe stato quindi opportuno optare per una soluzione di più ampio respiro che si sarebbe potuta concretizzare in un periodo transitorio necessario a coordinare la disciplina contabile del decreto legislativo n.  118/2011, della legge 243/2012 e della modifica alla legge di bilancio dello Stato (n.  196/ 2009),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere, per le regioni e le province autonome, e fino ad esaurimento dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti statali e dell'Unione europea, un saldo non negativo solo in fase di rendiconto, in modo che l'iscrizione a bilancio dell'avanzo di amministrazione vincolato derivante da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea non costituisca violazione delle norme sull'equilibrio di bilancio.
9/3976/19. Invernizzi, Guidesi, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              mediante l'approvazione delle proposte emendative presentate in sede di esame al Senato, all'articolo 1, si è previsto che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancia, e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, possa esser prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa e che, a decorrere dal 2020, sarà invece possibile iscriverlo;
              accanto a questa previsione, sembrava altresì necessario prevedere l'iscrizione, nei bilanci di previsione 2017-2019, anche dell'avanzo di amministrazione vincolato, con l'obbligo di pareggio solo a consuntivo;
              la legge 243/2012, all'articolo 9, anche nella novella, non riconosce per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio, al contrario di ciò che avviene per gli enti pubblici non territoriali per cui la norma prevede che fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio sia compreso anche l'avanzo;
              la mera iscrizione dell'avanzo non comporta oneri per la finanza pubblica;
              l'avanzo vincolato rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione: spesso erogata dallo Stato centrale in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale, è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 in quanto trattasi di una specificità contabile degli enti territoriali che non ha alcuna attinenza con l'avanzo libero comunemente inteso,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare future iniziative legislative, al fine di prevedere che con legge di bilancio, per il 2017-2019, e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, si possa iscrivere nei bilanci di previsione, accanto al Fondo pluriennale vincolato, anche l'avanzo di amministrazione vincolato, fermo restando obbligo di pareggio in consuntivo.
9/3976/20. Borghesi, Guidesi, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 3, reca la modifica all'articolo 11 della legge n.  243 del 2012, demandando alla legge dello Stato il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali;
              parallelamente, allo stesso articolo 3, sopprime la vigente disciplina in base alla quale, qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo straordinario per il concorso dello Stato venga determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali;
              sopprime infine la previsione secondo cui il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti;
              in sede di esame del provvedimento è emerso come sembrerebbe altresì opportuno precisare che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali debba essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale;
              è emerso altresì come sarebbe opportuno ricomprendere anche i livelli essenziali di assistenza;
              la stessa Corte dei conti, in merito, ha infatti rilevato che: «la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni»,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare future iniziative legislative al fine di permettere che il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, includa anche i livelli essenziali di assistenza e che sia calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale.
9/3976/21. Caparini, Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 3, reca la modifica all'articolo 11 della legge n.  243 del 2012, demandando alla legge dello Stato il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali;
              parallelamente, allo stesso articolo 3, sopprime la vigente disciplina in base alla quale, qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico, l'ammontare del Fondo straordinario per il concorso dello Stato venga determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali;
              sopprime infine la previsione secondo cui il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all'indebitamento è demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti;
              in sede di esame del provvedimento è emerso come sembrerebbe altresì opportuno precisare che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali debba essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale;
              è emerso altresì come sarebbe opportuno ricomprendere anche i livelli essenziali di assistenza;
              la stessa Corte dei conti, in merito, ha infatti rilevato che: «la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito, infatti, che l'intervento statale, nei confronti delle autonomie territoriali non deve alterare il rapporto fra fabbisogni complessivi e insieme dei mezzi finanziari necessari per farvi fronte, né deve determinare squilibri economico-finanziari degli enti omettendo di garantire loro risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative al fine di permettere che il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, includa anche i livelli essenziali di assistenza e che sia calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, al fine di non far ricadere sugli enti territoriali il finanziamento di livelli essenziali o funzioni fondamentali i cui standard sono definiti a livello centrale.
9/3976/21.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 4, demanda alla legge dello Stato la disciplina del concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico;
              rispetto al testo vigente è stata espunta la precisazione secondo cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico; inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più esclusivamente legato alle fasi favorevoli del ciclo economico – di cui si tiene conto in modo più generico – facendosi riferimento solo al generico andamento del ciclo economico;
              l'ulteriore rimando alla legge ordinaria per definire il contributo degli enti territoriali conferisce inoltre allo Stato centrale un ampio potere di decidere in materia di finanza pubblica senza la definizione di un principio certo in base al quale lo stesso Stato centrale, con propria legge, dovrà valutare come espansivo o meno l'andamento delle fasi economiche;
              il medesimo provvedimento, prevedendo al novello articolo 9 della legge n.  243 del 2012 un saldo non negativo, fa sì che gli enti territoriali dovranno essere sempre a pareggio anche in caso di manovre restrittive contribuendo di fatto alla riduzione del debito;
              è evidente, quindi, che saranno necessari ulteriori sacrifici da parte degli enti territoriali, oltre al pareggio, anche in fasi non espansive dell'economia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare future iniziative legislative attraverso cui precisare che il riparto del contributo richiesto sarà deciso d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281 e che gli enti di cui in premessa concorreranno alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato esclusivamente nelle fasi favorevoli del ciclo economico.
9/3976/22. Rondini, Guidesi, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di stabilità 2016 ha introdotto per tutti gli Enti locali il «Pareggio di bilancio»;
              il 15 marzo 2016 l'Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM – ha inviato a tutti i comuni e alle unioni montane un invito ad approvare ordini del giorno per la richiesta di eliminazione del vincolo del pareggio di bilancio per 5.754 comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
              il contenuto degli ordini del giorno approvati in moltissimi comuni e comunità evidenzia che: a) il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo calcolato in termini di competenza tra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio): b) il pareggio è imposto a tutti i Comuni, compresi quelli che sono stati virtuosi negli esercizi scorsi e che hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:
              il pareggio di bilancio comporta vincoli peggiorativi di quelli relativi al «patto di stabilità» che escludeva i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
              i Comuni hanno in molti casi necessità di attingere dall'avanzo di amministrazione per coprire la costante contrazione di trasferimenti;
              il pareggio di bilancio limita fortemente nei Comuni tutti gli investimenti, l'uso dell'avanzo di amministrazione e l'indebitamento per realizzare opere nonché la capacità dei piccoli Comuni di garantire i servizi alle comunità;
              il pareggio di bilancio favorisce nei fatti coloro che hanno minore capacità di riscossione (e quindi un fondo crediti più alto) o che si sono maggiormente indebitati;
              numerosi Comuni si sono già indebitati e ora si trovano in difficoltà fra interessi da pagare e impossibilità di procedere con le aggiudicazioni di servizi e forniture;
              molti piccoli Comuni che, con virtuosa capacità programmatoria, hanno accantonato risorse nell'avanzo da investire per interventi fondamentali per il territorio, compresa l'attivazione di nuovi servizi alla persona e alla comunità sono ora bloccati;
              le piccole realtà comunali a causa della contrazione della spesa non riescono ad erogare servizi che siano a livello degli standards nazionali;
              appare opportuna l'adozione di provvedimenti che risolvano tali criticità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare la norma che impone di rispettare il pareggio di bilancio anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad introdurre nel primo provvedimento utile, provvedendo anche alla necessaria copertura finanziaria, una disposizione che consenta di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo e il dissesto finanziario.
9/3976/23. Carrescia, Giovanna Sanna.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, o avanzo vincolato, le entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione, i mutui e i finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, i trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, le entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;
              l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243 non prevede per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio, in contrasto con la disciplina dettata di cui all'articolo 51 del citato decreto legislativo n.  118 del 2011; tale possibilità è, invece, prevista per gli enti non territoriali;
              l'impossibilità di vedersi riconosciute in entrata, ai fini dell'equilibrio di bilancio, le quote di avanzo vincolato applicate in spesa comporta che tutta la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato nell'esercizio concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita, creando non poche criticità agli enti territoriali;
              l'avanzo vincolato, infatti, è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione e che, pertanto, è parte integrante delle entrate finali in termini di competenza di cui all'articolo 9 della legge n.  243 del 2012;
              non iscrivere l'avanzo significa che la spesa impegnata su quote di avanzo vincolato nell'esercizio (compreso anche il Fondo pluriennale vincolato «attivato» sulle stesse quote di avanzo vincolato) concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in contropartita e ciò implica che gli stanziamenti che non è stato possibile impegnare nel termine dell'esercizio avranno meno possibilità di essere spesi perché non iscritti neanche a bilancio;
              nella recente Sentenza della Corte costituzionale n.  184 del 2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate – avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio «specificativo dell'articolo 81 della Costituzione (secondo cui) tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n.  192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate»;
              l'avanzo vincolato è composto prevalentemente da trasferimenti statali ed europei erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per i quali non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i princìpi e le tempistiche previste dal decreto legislativo n.  118 del 2011;
              i trasferimenti quantitativamente e qualitativamente più importanti riguardano il Fondo Nazionale Trasporti, il riversamento della compartecipazione all'Iva, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali; ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
              proprio riguardo ai trasferirti enti dall'Unione europea e a cofinanziamenti nazionali, la citata sentenza della Corte costituzionale n.  184 del 2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato n.  4/2 del decreto legislativo n.  118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che «Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio (...) c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, la natura vincolata dei trasferimenti dell'Unione europea si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
              la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio non implica automaticamente fa possibilità, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali, di spendere queste risorse, ma ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consentirebbe di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra;
              l'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, (legge di stabilità per il 2015) aveva previsto per le regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto e non anche in sede di previsione;
              tale possibilità è stata estesa all'anno 2016 dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, al fine, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, di rendere e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; peraltro, la stessa relazione indica che nel 2015 il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto ha confermato la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio;
              l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo ed eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio definibile annualmente con legge statale,

impegna il Governo

al fine di favorire gli investimenti da parte delle regioni, superare la disparità di trattamento rispetto agli enti non territoriali e rispettare i contenuti della pronuncia della Corte costituzionale n.  184 del 2016, a prevedere nella prossima legge di bilancio la possibilità per gli enti territoriali di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio.
9/3976/24. Sereni.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  243/2012, all'articolo 9, non riconosce esplicitamente per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio;
              questa circostanza crea un'asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali che possono includere l'avanzo fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio;
              l'avanzo vincolato è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale);
              le disposizioni in tema di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n.  118/2011 consentono, invece, l'iscrizione dell’«avanzo vincolato utilizzato anticipatamente»;
              nella recentissima sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate – avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n.  192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.»;
              l'avanzo vincolato è composto per di più da trasferimenti statali e dell'Unione europea erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per cui non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i principi e le tempistiche previste dal decreto legislativo n.  118/2011; che i trasferimenti quantitativamente e quantitativamente più importanti riguardano ad esempio il Fondo nazionale trasporti (le regioni anticipano mensilmente i pagamenti alle aziende di trasporto), il riversamento della compartecipazione all'IVA, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali; ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
              proprio riguardo ai trasferimenti UE e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza della Corte costituzionale 184/2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n.  118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che ”Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
              è importante distinguere, quindi, la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio, come definito dal decreto legislativo 118/2011, che non da di per sé la possibilità di spendere queste risorse ma che ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consente di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra, dalla possibilità di spenderlo, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali;
              la sentenza della Corte costituzionale n.  184/2016 richiama a proposito che il carattere finalistico della deroga al principio generale all'articolo 81 Cost. «non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché “la natura esclusiva dei vincolo di destinazione delle risorse (...) e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma (costituisce) scelta finanziaria di fondo della previsione statale (...), senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni” (sentenza n.  38 del 2016).» e che il vincolo di destinazione deve essere garantito, infatti «“È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non incapiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli (...) per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione (è riconducibile) alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge” (sentenza n.  70 del 2012).»;
              l'articolo 9 appena approvato nel decreto-legge n.  113/2016 permette di non presentare il prospetto del pareggio a preventivo e le relative relazioni illustrativa e tecnica della norma sottolineano la finalità di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche alla luce del fatto che nel 2015 è stato assicurato il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto, confermando la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio;
              la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.  190, articolo 1, comma 463) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto 2015 e la relazione tecnica alla norma non ascriveva oneri finanziari né paventava rischi di mancato rispetto del pareggio di bilancio;
              le eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio che può essere definito annualmente con la legge di bilancio;
              l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo e che la gestione annuale attesterà la spesa al saldo indicato dalla legge per il conseguimento degli obblighi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative legislative volte a consentire la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio per il triennio 2017-2019.
9/3976/25. Giulietti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 1, comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n.  208 (legge di stabilità per il 2016), ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 710, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
              l'articolo 9, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n.  243 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento all'esame conferma l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo finale di competenza soltanto a partire dal 2020, mentre demanda alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ma in ogni caso su base triennale, la scelta dell'inclusione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, per gli anni 2017-2019;
              il fondo pluriennale vincolato rappresenta un insostituibile elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali, introdotto con la riforma della contabilità, grazie al quale gli enti territoriali possono esercitare la funzione programmatoria pluriennale degli investimenti e superare l'opaca gestione dei residui passivi, nonché un passaggio fondamentale per stabilizzare la finanza territoriale e consolidare la ripresa degli investimenti locali,

impegna il Governo

a chiarire già nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il prossimo 27 settembre, con quali modalità sia incluso nella legge di bilancio per il 2017 il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa tra le determinanti del saldo finale di competenza, in modo da dissipare un elemento di grave incertezza nella gestione del bilancio e nell'esercizio della funzione programmatoria degli enti locali, principalmente sul fronte delle spese in conto capitale, scongiurando i rischi di depotenziamento del principale strumento introdotto dall'armonizzazione contabile ed opportunamente considerato nel vincolo finanziario per il 2016, così da promuovere una duratura e sostenibile ripresa degli investimenti locali.
9/3976/26. Fragomeli, Pelillo, Sanga, Marco Di Maio, Fregolent, Lodolini, Moretto, Causi, Currò, Gitti, Ragosta, Zoggia, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo l'articolo 119 della Costituzione i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
              dal 2016 gli enti locali, partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del pareggio di bilancio;
              il disegno di legge in esame interviene sulla legge n.  243 del 2012, mediante la quale sono state derrate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.  1 del 2012;
              in particolare, l'articolo 2 modifica in alcuni punti l'articolo 10 della legge n.  243 del 2012 concernente il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, che è attualmente consentito previsto solo per finanziare spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito;
              il provvedimento interviene nella parte relativa, alla procedura dell'intesa a livello regionale, ora prevista per consentire che l'accesso al debito dei singoli enti avvenga nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l'anno di riferimento, l'equilibrio complessivo a livello di compatto regionale;
              nella norma si precisa che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti siano subordinate all'acquisizione delle intese concluse in ambito regionale, le quali nella nuova formulazione devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto dell'equilibrio di bilancio (saldo non negativo) del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;
              inoltre, qualora in sede regionale non siano possibili per gli enti locali interessati operazioni di indebitamento o di investimento, viene introdotto un ulteriore livello mediante cui inserire a favore dell'ente locale eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali;
              pur valutando favorevolmente questi strumenti di flessibilità del pareggio di bilancio finalizzati all'aumento della spesa per investimenti,

impegna il Governo

al fine di favorire la flessibilità regionale verticale, a prevedere nella prossima legge di bilancio l'attribuzione, alle sole regioni che attivino gli strumenti di flessibilità verticale, di un ulteriore contributo finanziario, per cedere ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio altri spazi.
9/3976/27. Pelillo, Fragomeli, Causi, Petrini, De Maria, Marco Di Maio, Fregolent, Ginato, Ribaudo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              è in corso di discussione l'A.C. 3976, Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.  243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;
              in questa sede, pare opportuno ragionare sull'opportunità di consentire agli enti locali di integrare nella propria contabilità abbuoni passivi o attivi rappresentati da, Buoni Locali di Solidarietà, emessi da associazioni senza scopo di lucro;
              l'accettazione da parte dell'ente locale potrebbe avvenire per una percentuale da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria;
              gli enti locali potrebbero poi utilizzare i buoni in loro possesso per abbassare i costi di varie voci di spesa, così controbilanciando il minor guadagno derivante dall'accettazione degli stessi e rendendo l'intera operazione priva di oneri per l'ente locale;
              in tal modo, si favorirebbe la diffusione, a livello locale, di circuiti di scambio e produzione capaci di funzionare efficacemente anche in situazioni di carenza di liquidità, quale quella odierna, aumentando la complessiva resilienza del tessuto economico locale;
              a tutela dell'equilibrio del bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali dovrebbe comunque essere subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissi il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, con trasmissione ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, e successive modificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche tramite i propri poteri di iniziativa legislativa, al fine di consentire agli enti locali di integrare nella propria contabilità abbuoni passivi o attivi rappresentati dai Buoni Locali di Solidarietà, emessi da associazioni senza scopo di lucro.
9/3976/28. Catalano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.  243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali» all'articolo 1 (Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243) recita:
                  b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
      Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
              che i comuni più virtuosi sono stati quelli più colpiti in questi anni di crisi e di rigida applicazione del patto di stabilità;
              che i piccoli comuni hanno maggiormente patito le difficoltà di applicazione della introduzione del pareggio di bilancio, non riuscendo in molti casi e per varie motivazioni ad impegnare l'avanzo di amministrazione del 2015 entro il 31 dicembre 2015, per cui lo stesso è rimasto escluso dal fondo pluriennale vincolato, impedendone di fatto l'utilizzo nel 2016,

impegna il Governo

a valutare le possibilità di prevedere una specifica attenzione nel primo anno ai piccoli comuni nel riparto su base triennale, dell'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa come previsto dalla attuazione della sopra citata norma.
9/3976/29. Taricco.


      La Camera,
          premesso che:
              le disposizioni in esame modificano le norme che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico;
              l'espressione massima dell'autonomia degli enti risiede nello Statuto; dal quadro costituzionale risulta infatti delineato un ambito giuridico generale all'interno del quale gli statuti possono liberamente esprimere e promuovere l'autonomia degli enti e realizzare un assetto corrispondente alle peculiarità del contesto sociale ed economico di riferimento;
              lo statuto si configura come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale, e, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come «atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primaria rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare» (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 giugno 2005, sentenza n.  12868);
              proprio per la natura «paraprimaria» dello Statuto, è pertanto corretto affermare che, nell'ambito della propria autonomia statutaria, gli enti territoriali sono chiamati anche a sopperire a vuoti normativi, e a disciplinare disposizioni di dettaglio, in linea con quanto disposto in linea di principio dalle norme di rango primario, disciplinando ciò che non è espressamente previsto dalla legge,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di competenza, la più ampia autonomia statutaria degli enti territoriali, in linea con il principio di autonomia sancito dall'articolo 5 Cost.
9/3976/30. Alberto Giorgetti, Palese.


PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 (DOC. VIII, N. 8)

Doc. VIII, n.  8 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

          a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, dell'adozione di ulteriori iniziative che contribuiscano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
              1) uniformare il trattamento economico complessivo dei deputati agli standard europei orientato all'attribuzione di servizi finalizzati all'espletamento del mandato;
              2) azzerare immediatamente qualsiasi attribuzione spettante agli ex Presidenti della Camera equiparandoli, senza indugio alcuno, ai deputati cessati dal mandato;
              3) nella spesa per beni e servizi: a) utilizzare Consip per le procedure di gara e contratti; b) utilizzo di software open source; c) limitare allo stretto indispensabile il ricorso al cartaceo;
              4) integrare le attività delle Amministrazioni dei due rami del Parlamento per quanto riguarda la documentazione, pubblicazioni e libreria; informatica; gare e contratti; polo bibliotecario; rapporti internazionali; bilancio e finanza pubblica; garantendo un efficiente livello di svolgimento delle funzioni essenziali dell'apparato, specie di quelle di diretto supporto tecnico alle attività degli organi parlamentari, verificando l'eventuale esigenza di riqualificare il personale;
              5) attuare un piano di riforma degli schemi organizzativi dell'Amministrazione al fine di adeguare la struttura alle moderne esigenze funzionali ed esclusive dell'attività parlamentare;
              6) sospendere immediatamente la realizzazione di tutti gli eventi che non siano strettamente collegati alle finalità istituzionali a partire dagli eventi musicali, mostre, presentazioni di libri e convegni che non hanno stretta attinenza con l'attività legislativa;
              7) prevedere meccanismi concorsuali per le periodiche verifiche della professionalità e per l'avanzamento della carriera che preveda rigorosi quanto oggettivi parametri di valutazione;
              8) integrare il sistema degli scatti, subordinando gli stessi a giudizi positivi fondati su di un sistema di valutazione semplice basato su criteri oggettivi e trasparenti;
              9) recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo n.  165 del 2001 in materia di mobilità pubblico-privato, che consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'Amministrazione che potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti.
9/Doc. VIII, n.  8/1. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              nel passaggio dal 2015 al triennio 2016-18 la spesa per il personale dipendente segna una drastica diminuzione a seguito della riduzione delle retribuzioni, della soppressione dell'istituto della monetizzazione delle festività soppresse non godute, del rinvio al 2017 della corresponsione dell'incremento dell'1 per cento delle retribuzioni tabellari e della proroga della mancata erogazione dell'adeguamento dei trattamenti economici all'indice ISTAT. Il capitolo 1010 Emolumenti per il personale passa dai 196,3 milioni di euro del 2015 ai 175,6 milioni di euro del 2016 (meno 10,5 per cento). Rispetto a tale ultima somma, nel 2017 la spesa scende ulteriormente a 161,9 milioni di euro (meno 7,8 per cento) quindi una diminuzione di 8,9 milioni nel 2016, di 16 milioni nel 2017 e di 6 milioni nel 2018. Conseguentemente è stata ridotta la previsione del capitolo 1015 (Contributi a carico del datore di lavoro) di 690 mila euro nel 2016 di 1,1 milioni di euro nel 2017 e di 195 mila euro nel 2018;
              l'effetto delle misure della deliberazione n.  102 del 2014 cesserà il 31 dicembre 2017;
              in vista di tale previsione di spesa del 2018 che segna un incremento di circa 5,6 milioni rispetto al 2017 (+3,4 per cento), attestandosi per altro ad un livello (167,5 milioni di euro) inferiore di oltre 70 milioni di euro rispetto alla spesa relativa all'anno 2012 (238,4 milioni di euro), ultimo anno della precedente legislatura (circa il 30 per cento in meno),

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre, in coerenza con gli indirizzi adottati dall'Ufficio di Presidenza, un adeguato sistema di valutazione del personale, in maniera tale che la progressione professionale dei dipendenti, anche con riferimento ai profili economici, venga collegata al superamento di verifiche periodiche della professionalità basate su criteri oggettivi e misurabili, in modo tale da garantire la massima trasparenza e meritocrazia.
9/Doc. VIII, n.  8/2. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              tenuto conto dell'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/115,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

          a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, di uniformare il trattamento economico complessivo dei deputati agli standard europei tenendo conto del fatto che, nelle esperienze dei Paesi comparabili al nostro, si registra la prevalente attribuzione di servizi finalizzati all'espletamento del mandato;
          a valutare l'opportunità di proseguire nell'attuazione dell'indirizzo di massimo contenimento delle spese per consulenze.
9/Doc. VIII, n.  8/3. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali l'attività amministrativa della Camera dei deputati è completamente sottratta agli ordinari controlli esterni a cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni;
              al fine di rafforzare la funzione di controllo, anche sulla scorta delle migliori esperienze straniere, con l'introduzione di uno specifico ruolo dell'Assemblea della Camera ora ridotta a semplice notaio;
              ad esempio, il Regolamento dell'Assemblea nazionale francese, all'articolo 16, comma 2, prevede che in ciascun anno della legislatura, tranne quello che precede lo scioglimento dell'Assemblea, all'inizio della sessione ordinaria l'Assemblea elegga una Commissione speciale di quindici membri, presieduta da un deputato d'opposizione, incaricata di «verificare ed appurare» i conti;
              né i Questori, né alcun altro membro dell'Ufficio di Presidenza possono far parte di tale Commissione;
              per realizzare il più volte annunciato «impegno a fare di Montecitorio la casa della buona politica» della Presidente della Camera e realizzare quei «tagli dei costi e maggiore trasparenza: la riforma dell'amministrazione della Camera va avanti con credibilità» tanto auspicati;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/117,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di elaborare un progetto volto all'ulteriore rafforzamento della funzione di controllo amministrativo interno.
9/Doc. VIII, n.  8/4. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              l'Amministrazione sta facendo fronte all'esigenza di razionalizzazione amministrativa aggiornando le procedure di lavoro e l'assetto organizzativo al fine di evitare sovrapposizioni di attività fra le diverse strutture e di conseguire ogni possibile sinergia operativa; nonostante ciò i servizi e gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica continuano spesso a svolgere mansioni e funzioni ridondanti;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/118,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di procedere senza indugio alcuno all'accorpamento, alla razionalizzazione e alla riorganizzazione delle strutture amministrative, alla luce di compiti e funzioni ridondanti, al fine di adottare una gestione ispirata a criteri di maggiore efficienza, efficacia ed economicità.
9/Doc. VIII, n.  8/5. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              al fine di valorizzare gli strumenti tecnologici ed informatici utilizzandoli anche, per esempio, per la dematerializzazione della documentazione, per l'uso della posta elettronica certificata tra i Gruppi parlamentari servizi della Camera nonché tra i servizi stessi;
              nonostante i servizi informatici di comunicazione e condivisione siano già utilizzati sia a livello amministrativo che nelle comunicazioni con i deputati e i Gruppi parlamentari, si rende necessaria l'attivazione di ulteriori richieste e procedure amministrative e legislative;
              considerato l'ordine del giorno Caparini e altri 9/Doc. VIII, n.  6/119, con il medesimo obiettivo,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di prevedere la capillare diffusione degli strumenti informatici nelle attività del personale in modo da conseguire reali risparmi di spesa.
9/Doc. VIII, n.  8/6. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              la retribuzione del personale è onnicomprensiva e l'istituto dello straordinario non è previsto. Inoltre, per quanto riguarda il lavoro festivo, sono state già adottate misure volte a limitare l'uso di personale nei giorni indicati;
              le ferie ordinarie sono a tutti gli effetti parte della retribuzione e a fronte di una modificazione del rapporto di lavoro deve corrispondere una ridefinizione degli obblighi del lavoratore;
              i riferimenti al lavoro pubblico sono azzardati in quanto la natura della prestazione richiesta è completamente diversa in termini di flessibilità;
              visto l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/120,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

          a valutare l'opportunità di:
              adottare interventi volti alla predisposizione di una corretta e razionale organizzazione del lavoro per ridurre drasticamente la richiesta di straordinari, e al contenimento del lavoro festivo;
              introdurre meccanismi incentivanti che siano in grado di assorbire il monte ore e i giorni di ferie non godute accumulati evitando, a tal fine, che i dipendenti svolgano turni di lavoro di sole 4 ore;
              definire un tetto massimo di ore, che concorrono al computo del monte ore, senza che questo vada in alcun modo a gravare sulla gestione del lavoro;
              introdurre meccanismi che evitino l'accumularsi di ore in eccedenza e di giorni di ferie non godute, compatibilmente con le esigenze di servizio.
9/Doc. VIII, n.  8/7. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              alcune funzioni tradizionalmente svolte all'interno della Camera nel corso degli anni hanno subito radicali cambiamenti;
              appare quindi opportuna una verifica generale dei compiti e delle funzioni interne svolte dai diversi dipendenti per verificare eventuali eccedenze di alcune figure e alcuni ruoli a discapito di altri;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc.VIII, n. 6/129,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere alla verifica dell'adeguatezza degli organici e alla loro riorganizzazione funzionale.
9/Doc. VIII, n.  8/8. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              nonostante l'affermarsi delle nuove tecnologie, la diffusione dei più moderni strumenti informatici e l'introduzione della posta elettronica certificata, le spese relative per servizi di stampa degli atti parlamentari e di atti vari sono sempre più onerose;
              un migliore utilizzo delle tecnologie digitali non solo potrebbe determinare una maggiore produttività dell'apparato amministrativo, ma comporterebbe dei benefici economici di non poco conto:
              valutato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/130,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di utilizzare, da subito, il formato elettronico per la presentazione dei disegni di legge, degli ordini del giorno, degli emendamenti e degli atti di sindacato ispettivo.
9/Doc. VIII, n.  8/9. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              l'articolo 79 del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) circoscrive ai soli contratti lo speciale diritto di accesso riservato ai deputati;
              per tutte le delibere dell'Ufficio di Presidenza e per buona parte di quelle del Collegio dei Questori l'unica forma di pubblicità prevista è la pubblicazione intempestiva sul sito della Camera di una notizia sintetica nel Bollettino degli organi collegiali;
              lo speciale diritto di accesso in questione costituisce un fondamentale elemento di equilibrio del sistema amministrativo, in quanto controbilancia, almeno in parte, l'assenza di controlli amministrativi esterni;
              proprio perciò il diritto di accesso in questione non è subordinato ai presupposti cui soggiace il diritto di accesso ordinario, né a particolari limitazioni nella comunicabilità a terzi dei documenti acquisiti da parte del deputato;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/131,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di prevedere una forma diversa di pubblicità dei resoconti delle riunioni del Collegio dei Questori, che pur nella tutela della privacy e di ogni dato ritenuto sensibile, consenta di aumentare la trasparenza in merito alle delibere adottate.
9/Doc. VIII, n.  8/10. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              il Senato della Repubblica eroga servizi analoghi se non sovrapponibili a quelli necessari al funzionamento della Camera dei deputati;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/132,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

in coerenza con gli indirizzi per l'integrazione e/o unificazione delle attività e funzioni tra le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a valutare l'opportunità di procedere nell'opera di razionalizzazione, ottimizzazione e appropriatezza dei servizi, secondo criteri di efficienza, efficacia, appropriatezza ed economicità.
9/Doc. VIII, n.  8/11. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              il software libero da diritti proprietari avrebbe un impatto decisivo sull'economia locale dell'innovazione, farebbe lavorare professionisti e imprese che oggi di fatto non hanno un mercato e non lo avranno fino a quando le politiche nel settore pubblico saranno orientate al software chiuso proposto da grandi e influenti produttori con relazioni consolidate, rapporti pluriennali con amministrazioni centrali e periferiche. Alcuni governi pensano che dobbiamo riprendere questo controllo e dare la possibilità al paese, alle industrie locali, ai giovani programmatori di poter avere un ruolo nello sviluppo tecnologico;
              l'Istat da cinque anni a questa parte è progressivamente migrato verso l’open source e, se nel 2003 Istat spendeva 1,2 milioni di euro l'anno in software proprietario, oggi spende meno della metà e sviluppa in proprio gli applicativi e i sistemi open di cui ha bisogno;
              nonostante sia scelta consolidata dell'Amministrazione quella di prediligere gli open source, fatti salvi i casi nei quali se ne rilevi l'indisponibilità, inadeguatezza o mancata convenienza economica;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/133,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di preferire l'utilizzo di un software libero da diritti proprietari.
9/Doc. VIII, n.  8/12. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              al fine di perseguire un radicale ridimensionamento dei costi è imprescindibile attuare progetto di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni;
              per raggiungere la finalità di un dimezzamento delle spese di gestione è necessario definire i nuovi obiettivi istituzionali e, su di essi, tarare, definire piante organiche, ruoli, incarichi, organizzazione e retribuzioni;
              è di palmare evidenza che le manifestazioni, mostre e convegni, non fanno parte delle funzioni istituzionali di questa Camera con oneri accessori di gran lunga superiori a quelli di altri soggetti meno costosi e meglio attrezzati;
              malgrado l'approvazione dell'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n.  4/98 (nuova formulazione), accolto nella seduta del 24 luglio 2014 durante l'esame del bilancio interno 2014, agli eventi tenutisi se ne sono aggiunti altri, tra i quali ancora spiccano i concerti musicali delle bande militari, presentazioni di libri, mostre, interviste che evidentemente hanno poco o nulla a che fare con la missione della Camera dei deputati;
              la Camera dei deputati non è una università, né un museo, né un centro congressi e tantomeno un auditorium;
              al fine di conseguire apprezzabili risparmi economici sul complessivo costo dell'organo parlamentare gravante sul bilancio del Paese in una fase di seria difficoltà del sistema economico;
              questi costi non tengono conto della quota parte di personale e costi di struttura impegnati per la realizzazione di tali manifestazioni, mostre e convegni;
              considerato gli ordini del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/134, Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/135, e Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/136,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

          a valutare l'opportunità di prevedere, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento, la sospensione immediata della realizzazione di tutti gli eventi che non siano strettamente attinenti all'attività legislativa e alle finalità istituzionali della Camera, a partire dalla cancellazione di eventi musicali, mostre, presentazioni di libri e convegni;
          a valutare l'opportunità di procedere ad un'ampia revisione della disciplina dell'uso delle sale dei palazzi sede della Camera dei deputati diversi da Palazzo Montecitorio (Palazzo di vicolo Valdina, Nuova Aula dei gruppi parlamentari), al fine di attuare un'attenta selezione delle iniziative da realizzare con riguardo ai loro contenuti e costi.
9/Doc. VIII, n.  8/13. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              le spese di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare si confermano al di fuori di ogni valore di mercato con poste ingiustificabili;
              gli uffici della Camera dei deputati spesso svolgono servizi ed hanno mansioni e/o funzioni ridondanti;
              è evidente la necessità di accorpare, razionalizzare e riorganizzare le strutture amministrative alla luce di compiti e funzioni ridondanti al fine di raggiungere una gestione tesa a criteri di maggiore efficienza, efficacia ed economicità;
              il 2 e 3 luglio 1984 nell'Aula di Palazzo Montecitorio si è tenuta una conferenza sulle prospettive di riforma e ammodernamento promossa dal Presidente della Camera Nilde lotti;
              ai lavori parteciparono i membri dell'Ufficio di Presidenza, i gruppi parlamentari, i deputati, i responsabili dei vertici amministrativi, i dipendenti, i rappresentati delle organizzazioni sindacali oltre ai giornalisti parlamentari al termine dei quali la Presidente Iotti individuò «una volontà comune di trovare criteri di organizzazione e di funzionamento degli apparati parlamentari capaci di assicurare le migliori condizioni di lavoro per i singoli e la più alta efficienza della struttura»;
              come documentato dal settimanale «Epoca» nove esperti della società di consulenza aderenti all'ASSCO vennero successivamente incaricati dall'Ufficio di Presidenza della Camera di effettuare un'indagine che, come si legge da un comunicato dell'ANSA del 2 giugno 1989, ha «accertato due linee di tendenza: la prima è che il personale di Montecitorio, funzionari, impiegati e commessi, nel suo insieme è di ottima qualità. Professionisti seri, preparati, corretti, che potrebbero benissimo figurare in qualunque azienda privata. La seconda linea di tendenza che emerge dall'indagine è che la macchina amministrativa, così com’è congegnata, risente di disfunzioni cumulate nel tempo, di sovrapposizioni di ruoli e di competenze fra i diversi uffici e servizi. Ma i super-esperti mettono soprattutto l'accento su un dato: il personale, se fosse utilizzato secondo criteri aziendali, potrebbe rendere assai meglio di come ha reso finora. Urgono rimedi»;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/137,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di individuare un advisor, comunque subordinatamente al completamento del processo di riforma costituzionale in itinere e alla valutazione della compatibilità finanziaria.
9/Doc. VIII, n.  8/14. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la configurazione del consigliere parlamentare come dirigente di un'amministrazione pubblica di eccellenza, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualificazione, anche sotto il profilo delle competenze di merito, impone di affrontare la revisione di alcuni principi che ne caratterizzano lo status giuridico, al fine di adeguarli a tale ruolo, in coerenza con l'evoluzione della normativa esterna;
              una simile revisione appare ormai non più differibile, tenuto conto dell'evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella disciplina dello stato giuridico dei consiglieri parlamentari;
              infatti, mentre sono stati recepiti nell'ordinamento interno alla Camera pressoché tutti gli istituti dell'ordinamento esterno miranti al contenimento delle retribuzioni, in linea con le più generali esigenze di riduzione della spesa pubblica, non altrettanto è stato fatto per molti altri importanti istituti che caratterizzano e qualificano il ruolo della dirigenza pubblica, malgrado la loro trasposizione non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio interno e sia anzi in grado di assicurare un obiettivo arricchimento dell'Amministrazione in termini di professionalità e competenza del proprio personale dirigente;
              in particolare, si evidenzia la necessità che la definizione dello status complessivo dei consiglieri salvaguardi, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e aggiornamento, di piena ed indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
              ordini del giorno di contenuto analogo sono già stati accolti come raccomandazione nella seduta del 24 luglio 2014, in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno della Camera dei deputati;
              ulteriori atti di indirizzo sono stati accolti dai Senatori Questori nella seduta del 24 settembre 2014, in occasione dell'esame del progetto di bilancio interno del Senato della Repubblica;
              a tuttora, non è stato dato seguito agli intendimenti presenti negli ordini del giorno appena richiamati;
              è in fase avanzata la definizione di uno status giuridico unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento, anche sulla base della disposizione di cui all'articolo 40, comma 3, del progetto di revisione costituzionale già approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto a recepire nell'ordinamento interno, anche nella prospettiva della creazione del ruolo unico, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici verso realtà private o internazionali, relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione (e, dunque, senza spese per la Camera), così da colmare una lacuna normativa che si protrae ormai da molti anni e da consentire il più proficuo arricchimento delle esperienze professionali dei consiglieri parlamentari, a beneficio della stessa Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/15. Pisicchio.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              appare del tutto ingiustificabile il contributo all'associazione degli ex deputati inserita nel capitolo 1160 del bilancio della Camera dotato per 55.000 euro;
              l'associazione ex deputati potrebbe sostenersi attraverso il volontario contributo dei suoi associati che beneficiano di lauti vitalizi;
              considerato l'ordine del giorno 9/Doc. VIII, n.  6/15,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di eliminare totalmente i contributi destinati all'associazione degli ex parlamentari che appaiono del tutto inconferenti con la politica di contenimento e riduzione delle spese portata avanti dall'Amministrazione della Camera dei Deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/16. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              le misure adottate per regolare il rapporto di lavoro tra deputato e collaboratori non hanno colmato il vuoto regolamentare, ad oggi, non esiste una voce di bilancio specifica e vincolata riferita ai collaboratori; non vi è alcun tipo di modello contrattuale al quale il parlamentare possa fare riferimento, non vi è alcuna relazione fra l'incarico ricoperto, il numero di ore lavorate e la retribuzione, non vi è alcuna chiarezza sul dovere di versamento di tasse, contributi fiscali e previdenziali, così come mancano completamente garanzie di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;
              la mancata regolamentazione, in particolare sotto un profilo qualitativo, della figura professionale del collaboratore parlamentare, lascia quindi il rapporto di lavoro alla sola ed unica contrattazione fra le parti, con il rischio, ampiamente rilevato dai media e, da ultimo, dal rapporto 2014 dell'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA), titolato «I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica», di produrre distorsioni e irregolarità nel rapporto di lavoro;
              peraltro, sebbene vi sia l'obbligo da parte del parlamentare di depositare presso gli uffici competenti il contratto del proprio collaboratore, permane il ricorso diffuso a contratti di lavoro atipici, in particolare partite IVA e collaborazioni a progetto, nonostante il rapporto di lavoro abbia di sovente le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato e nonostante l'approvazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183 e relativi decreti attuativi consenta l'adozione di tipologie contrattuali più appropriate all'effettiva prestazione di lavoro resa dai collaboratori;
              in molti Paesi europei, la figura del collaboratore parlamentare è stata riconosciuta attraverso una chiara definizione e una puntuale e trasparente disciplina della materia, nella quale sono esplicitati le diverse configurazioni del rapporto di lavoro (natura autonoma o subordinata), i vari tipi contrattuali, i tetti finanziari e il numero massimo di collaboratori e tirocinanti per parlamentare, il responsabile dell'erogazione della retribuzione, nonché dei contributi fiscali e previdenziali, eventuali requisiti e incompatibilità, nonché le modalità di svolgimento e di risoluzione del rapporto di lavoro;
              il Parlamento Europeo il 28 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 reca le seguenti disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari: i deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti; il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti; il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto; inoltre, con una decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio 2008 (GUCE C 159 del 13 luglio 2008) sono state adottate le Misure di attuazione dello Statuto, il cui Capitolo 5 è dedicato ai collaboratori personali dei deputati;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/104 che, analogamente agli numerosi diversi ordini del giorno presentati impegnava l'Ufficio di Presidenza a definire la figura del collaboratore Parlamentare;
              l'Ufficio di Presidenza è intervenuto, come richiesto, sulla questione dei collaboratori parlamentari, i quali si sono nel frattempo costituiti nell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP), che conta oggi più di cento iscritti tra i collaboratori di deputati appartenenti ai diversi gruppi parlamentari, e rappresenta un interlocutore credibile e affidabile per raccogliere indirizzi e suggerimenti orientati al miglioramento delle loro condizioni di lavoro e a un più corretto ed efficace funzionamento della macchina istituzionale,

invita l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di:

          dare mandato al Collegio dei Questori affinché approfondisca, riferendo quanto prima all'Ufficio di Presidenza, i termini giuridici, economici, organizzativi e contabili di una disciplina del rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore ispirata ai principi di cui alle premesse;
          ferma restando la massima tutela del diritto di privacy, assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso i competenti uffici della Camera dei deputati, sia dato conoscere il numero complessivo di tali contratti, la percentuale diversificata delle relative tipologie contrattuali e la media degli emolumenti corrisposti.
9/Doc. VIII, n.  8/17. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              la perdurante crisi socio-economica ed il persistere di anacronistici e vetusti privilegi, consolidano nell'opinione pubblica l'idea che i parlamentari non siano al servizio dei cittadini, bensì rappresentino una casta;
              l'istituto del vitalizio nasce, nel dopoguerra, con l'intento di consentire a deputati e senatori di poter svolgere il proprio mandato senza condizionamenti economici di alcun genere, garantiti dal fatto di poter rinunciare al proprio lavoro per svolgere l'attività politica perché coperti da una rendita per tutta la vita se non sono rieletti. Secondo questa logica, un parlamentare operaio poteva essere libero di votare una legge contro gli interessi della sua azienda, senza essere condizionato dal fatto che al termine della legislatura sarebbe tornato a lavorare nell'azienda. Purtroppo, però, il nobile fine si è perso e, nel tempo, il vitalizio è divenuto un vero e proprio privilegio, dovuto a una serie di fattori, come il fatto che prima del 2011 bastava essere stati parlamentari un solo giorno per acquisire il diritto all'assegno vitalizio, o il rapporto iniquo – tuttora vigente – tra i versamenti effettuati e l'ammontare che si percepisce (si versa l'8,6 per cento dell'indennità lorda per almeno cinque anni e si incassa dopo i 60 anni di età fino a quindici volte i contributi versati);
              per eletti e cittadini il principio alla base del trattamento pensionistico deve essere identico. Gli eletti altro non sono che persone al servizio dei cittadini elettori e, quindi, devono valere anche per loro le regole e i criteri imposti alla collettività dalla legge Fornero;
              a seguito di precedenti interventi, già dal 1o gennaio 2012 tutti gli assegni vitalizi dei parlamentari vengono calcolati con il metodo contributivo, ma con il sistema del pro rata, cioè solo per la parte di rendita maturata dopo il 31 dicembre 2011. Ciò vuol dire che i parlamentari cessati dal mandato e quelli in carica ma non al primo mandato, percepiscono – se già ultrasessantenni – o percepiranno alla maturazione del requisito anagrafico una consistente quota del vitalizio calcolato con le più vantaggiose regole del metodo retributivo;
              diverse sono le pronunce della Corte costituzionale, secondo cui «il legislatore può – al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto» e che (sentenze n.  446 del 2002, n.  361 del 1996, n.  240 del 1994 e n.  882 del 1988) riconoscendo di fatto che la prestazione «ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute»;
              la recente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati congiuntamente con il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha previsto la cessazione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali erogati a titolo di assegno vitalizio o pensione a favore dei deputati cessati dal mandato che abbiano riportato condanne in via definitiva;
              nonostante la suddetta deliberazione, nel raffronto tra previsioni 2014 e previsioni 2015 si nota che la voce Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato subisce un incremento di 920 mila euro (+ 0,67 per cento), in quanto nel 2014 la spesa ammontava a 136,900 milioni di euro e nel 2015 a 137,820 milioni di euro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di abolire l'assegno vitalizio, riconoscendo una rendita calcolata con il sistema contributivo, al fine di armonizzare la rendita pensionistica dei parlamentari nazionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori, secondo il principio in virtù del quale ciascuno percepisce in base a quanto versato.
9/Doc. VIII, n.  8/18. Caparini.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              gli interventi relativi allo status dei dipendenti di questa Amministrazione sono stati tesi al recepimento di istituti e limitazioni introdotti in relazione ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
              anche in relazione al trattamento retributivo delle carriere direttive dell'amministrazione parlamentare, la tendenza in corso è chiaramente nel senso dell'introduzione degli stessi limiti posti per la dirigenza pubblica delle amministrazioni centrali;
              a queste innovazioni tese a ridurre la specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni parlamentari dovrebbero essere accompagnati ad inquadramento dello status giuridico delle stesse figure professionali;
              in particolare, la figura del consigliere parlamentare è equiparabile al dirigente di una amministrazione pubblica, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualifica, anche sotto il profilo delle competenze di merito;
              tale profilo di eccellenza necessita di una definizione del proprio status complessivo, salvaguardando, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e di aggiornamento, nonché di piena e indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
              l'inserimento di meccanismi di mobilità pubblico-privato, analoghi a quelli previsti per le figure dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'Amministrazione, che ben potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  107,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita, con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione.
9/Doc. VIII, n.  8/19. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;
              a tal fine è indispensabile individuare un complesso di interventi su cui orientare prioritariamente le attività di competenza del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza;
              sono in avanzata fase di approfondimento le attività finalizzate alla definizione di un sistema di valutazione comune delle prestazioni del personale delle Amministrazioni di Camera e Senato, al quale sarà condizionata non solo l'attribuzione di misure incentivanti, ma anche la stessa percorrenza della carriera economica;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/109,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di integrare il sistema degli scatti, subordinando gli stessi a giudizi positivi fondati su di un sistema di valutazione semplice basato su criteri oggettivi e trasparenti.
9/Doc. VIII, n.  8/20. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la riduzione dei costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati, è un obiettivo imprescindibile quanto improcrastinabile;
              la chiusura dei palazzi nelle giornate in cui non c’è attività legislativa consentirebbe di conseguire importanti risparmi;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/111,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere la chiusura dei palazzi della Camera nelle giornate prefestive diverse dal sabato ed eventualmente nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari, ad eccezione della Biblioteca e della Sala Stampa.
9/Doc. VIII, n.  8/21. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              i deputati obbligatoriamente versano mensilmente, in un apposito fondo di solidarietà, una quota della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro (il 4,5 per cento dell'indennità) destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi, a fronte della presentazione di apposite fatture, per le spese sanitarie sostenute secondo quanto previsto da un apposito tariffario;
              l'assistenza sanitaria integrativa è estesa anche ai figli, coniuge o conviventi;
              le voci di spesa rimborsabili sono rappresentate per lo più da ricoveri, interventi chirurgici, odontoiatria, rimborsi per fisioterapia, analisi e accertamenti, rimborso del ticket;
              il Fondo è autonomo dal punto di vista finanziario, non grava quindi sul bilancio della Camera ma si regge sulla contribuzione dei singoli parlamentari. Ciò comporta però, una diversità nell'uso tra coloro i quali usufruiscono integralmente del Fondo e coloro che invece non ne beneficiano affatto o in maniera minima;
              considerato l'ordine del giorno Caparini 9/Doc. VIII, n.  6/112,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che il versamento al fondo di cui in premessa sia a titolo facoltativo e non obbligatorio al fine di poter scegliere se usufruire o meno dell'assistenza sanitaria integrativa dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/22. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              il 24 luglio 2014, in sede di approvazione del Bilancio Camera consuntivo 2013 e previsionale per il 2014, sono stati accolti gli ordini del giorno Melilla 9/Doc. VIII, n.4/5 e Mannino 9/Doc. VIII, n.4/70, che impegnavano il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza, per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla revisione dell'Allegato B;
              l'anno successivo, in occasione dell'approvazione del Bilancio Camera consuntivo 2014 e previsionale per il 2015, è stato accolto l'ulteriore ordine del giorno Mazziotti 9/Doc VIII, n.6/88, che invitava l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori, per le rispettive competenze, a procedere entro la fine dell'anno alla verifica dei nominativi inseriti nell'Allegato B, al fine di limitarne la composizione ai soli che, sulla base dei criteri già stabiliti con DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), abbiano reale diritto a permanere nel medesimo Allegato B;
              l'incarico in capo al Collegio dei Questori di procedere ad una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nel cosiddetto «Allegato B» è stato, per l'appunto, fissato con la citata DUP n.9/2013, da attuarsi entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, nell'ottica di far chiarezza sui nominativi in esso inseriti e procedere alla riduzione della consistenza dell'allegato medesimo – come da previsione della delibera n.227/2013- tenendo conto dell'attività lavorativa effettivamente prestata dai soggetti inseriti e della continuità dei rapporti di lavoro nell'arco delle diverse legislature; ciò al fine di salvaguardare le competenze e le professionalità acquisite nel tempo;
              ad oggi, nonostante siano trascorsi ben 27 mesi, non risulta ancora alcun seguito ai predetti impegni,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di attuare, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, quanto finora rinviato in merito alla «verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse», secondo i criteri già stabiliti nelle delibere citate in premessa e le indicazioni accolte con gli ordini del giorno ivi richiamati.
9/Doc. VIII, n.  8/23. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              le indennità d'ufficio sono state già ridotte del 10 per cento dal 1o febbraio 2012 (ex delibera dell'Ufficio di Presidenza n.  174 del 30 gennaio 20120 e di un ulteriore 30 per cento a partire dalla legislatura in corso (deliberazione n.  4 del 2 aprile 2013,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di adeguare le indennità dei deputati agli standard europei.
9/Doc. VIII, n.  8/24. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              l'Ufficio di Presidenza della Camera lo scorso 7 maggio 2015 ha approvato la delibera n.  131 del 2015, volta alla soppressione parziale dei vitalizi ai condannati per reati di particolare gravità;
              ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il condannato riabilitato può tornare a godere del vitalizio parlamentare trasformando in mera «sospensione», ovvero «cessazione temporanea», la revoca del vitalizio;
              dal novero dei reati è stato escluso l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.);
              le misure di revoca (ovvero di sospensione) devono, di volta in volta, essere adottate dall'Ufficio di Presidenza con il rischio che le maggioranze politiche condizionino le decisioni,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

          a valutare l'opportunità di voler provvedere alla modifica della delibera del 7 maggio 2015 prevedendo:
              a) la cessazione del vitalizio in modo automatico, senza ulteriore deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera;
              b) l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3, ovvero la possibilità per il condannato riabilitato di poter godere del vitalizio parlamentare;
              c) l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di impedire ai familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della delibera, di continuare a percepire i vitalizi in regime di reversibilità;
              d) l'esclusione delle condanne per i reati d'opinione.
9/Doc. VIII, n.  8/25. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              nell'ambito del sistema contabile della Camera con la riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica, che, affiancato al sistema di contabilità finanziaria tuttora vigente, delineava un tipico sistema di contabilità duale;
              la previsione soppressa risultava coerente anche con la legge 31 dicembre 2009, n.  196, che ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni;
              la soppressione del sistema contabile di tipo economico-finanziario da parte di uno dei rami del Parlamento rischia di far incorrere la Repubblica italiana nella violazione dei Trattati europei e degli impegni assunti in tale sede;
              la legge n.  196 del 2009 ha anche istituito, all'articolo 2, comma 5, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche;
              l'autonoma decisione di assumere il parere di tale Comitato in ordine all'adeguatezza dei principi contabili adottati dal R.A.C., anche alla luce degli impegni verso l'Unione europea, non comprometterebbe in alcun modo l'autonomia costituzionale della Camera,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di richiedere al Comitato per i principi contabili un parere circa la coerenza e la compatibilità delle regole contabili contenute nel nuovo R.A.C. con il quadro normativo interno ed europeo in materia e a pubblicare tempestivamente sul sito internet della Camera dei deputati tale parere.
9/Doc. VIII, n.  8/26. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 31 dicembre 2009, n.  196, ha introdotto una regolazione contabile unitaria per tutte le pubbliche amministrazioni volta ad assicurare l'armonizzazione dei conti pubblici a tutti i livelli di governo della Repubblica al fine di garantire la massima trasparenza;
              le disposizioni di tale legge costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e sono anche finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
              l'articolo 52, comma 4, della predetta legge, recita: «Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi»;
              in tale contesto l'autonomia spettante agli organi costituzionali non può certo prescindere dal dettato normativo;
              la legge n.  196 del 2009, aggiornando la previgente normativa, conferma che il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni italiane deve avere struttura duale, affiancando ad un sistema di contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
              con la riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità (R.A.C.) è stata soppressa la previsione di un sistema di contabilità analitica nell'ambito del sistema contabile della Camera in violazione delle previsioni dell'articolo 52, comma 4, legge n.  196 del 2009;
              la previsione soppressa era infatti conforme ai criteri introdotti per l'armonizzazione dei sistemi contabili ne settore pubblico dalla legge n.196 del 2009;
              allo stato attuale nessuno degli organi costituzionali ha attivato un sistema di contabilità duale (finanziaria ed economico-patrimoniale) presupposto della contabilità analitica,

invita, per le ispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza o entrambi

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative da intraprendere per sanare la evidente situazione di illegittimità, sul piano interno, delle norme del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, dovuta alla previsione di cui all'articolo 14 di tale Regolamento.
9/Doc. VIII, n.  8/27. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              è imprescindibile quanto improcrastinabile ridurre i costi della politica, tra i quali quelli per il funzionamento degli organi costituzionali come la Camera dei deputati;
              nella riclassificazione funzionale della spesa per il 2015 in percentuale sul totale di 949.413.670 euro incidono per il 27,89 per cento gli stipendi del personale (264.795.143), per il 27,06 per cento le pensioni del personale (256.876.628), per il 14,26 per cento i vitalizi per gli ex deputati (135.414.851), per il 13,52 per cento le indennità dei deputati in carica (128.407.832), per il 3,35 per cento le dotazioni per i gruppi parlamentari (31.802.680), per il 3,32 per cento le imposte e tasse (31.511.874), per il 2,34 per cento la manutenzione ordinaria e straordinaria (22.232.628), per l'1,75 per cento l'informatica (16.585.199), per l'1,28 per cento i trasporti (12.121.164), per l'1,24 per cento i servizi di informazione (11.797.847), per lo 0,70 per cento i servizi di pulizia (6.601.495), per lo 0,69 per cento le utenze (6.537.892), per lo 0,59 per cento i beni di consumo e beni durevoli (5.567.538), per lo 0,57 per cento altri servizi (5.384.383), per lo 0,31 per cento le locazioni e servizi accessori (2.902.678), per lo 0,30 per cento i servizi di facchinaggio (2.876.462), per lo 0,24 per cento i servizi di ristorazione (2.319.954), per lo 0,20 per cento le Commissioni, Giunte e Comitati (1.900.956), per lo 0,19 per cento altre spese (1.796.878), per lo 0,12 per cento le assicurazioni (1.106.640), per lo 0,08 per cento il pronto soccorso (757.116), per lo 0,01 per cento studi e ricerche (115.832);
              l'incidenza percentuale sul totale delle voci di spesa è del 41,33 per cento per la previdenza, del 28,04 per cento per il funzionamento degli organi della Camera dei deputati, del 10,72 per cento per l'amministrazione, del 6,76 per cento per le spese generali, del 5,27 per cento per la custodia, il mantenimento e la valorizzazione delle sedi, del 3,45 per cento per la documentazione, del 2,01 per cento per le attività per le relazioni esterne e dello 0,88 per cento per le attività internazionali;
              l'Ufficio di Presidenza della Camera nella XVI legislatura ha approvato la normativa di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n.  98 del 2011 sulla temporaneità dei benefit delle alte cariche disponendo che le attribuzioni spettanti agli ex Presidenti per lo svolgimento delle loro attività politico-istituzionali valessero per un periodo di dieci anni dalla data di cessazione dalla carica di Presidente. Per quanto riguardava gli allora ex Presidenti i benefici vennero riconosciuti per un periodo di dieci anni a decorrere dall'inizio della XVII legislatura a condizione che avessero continuato ad esercitare il mandato nelle due precedenti legislature,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità, nell'ambito della sfera di autonoma determinazione ad essi riservata dal Regolamento della Camera, di azzerare immediatamente qualsiasi attribuzione spettante agli ex Presidenti della Camera, equiparandoli, senza indugio alcuno, ai deputati cessati dal mandato.
9/Doc. VIII, n.  8/28. Caparini.


      La Camera,
          premesso che:
              la pubblicità dei lavori parlamentari rappresenta un principio costituzionale di fondamentale importanza;
              la Camera dei deputati è impegnata da anni nel garantire la pubblicità di tali lavori nei tempi più veloci possibili, prevedendo la pubblicazione dei resoconti stenografici e sommari delle sedute dell'Assemblea in corso di seduta sul sito web;
              anche dal punto di vista della pubblicità degli organi collegiali (Collegio dei deputati questori ed Ufficio di Presidenza), negli ultimi anni è stato fatto qualche passo avanti, prevedendo – a decorrere dal settembre 2011 – la pubblicazione sul sito web della Camera dei deputati del Bollettino degli Organi collegiali (BOC), normalmente pubblicato mesi dopo lo svolgimento della seduta: un ritardo, ad avviso dei presentatori, inaccettabile;
              tuttavia, appare evidente come permangano tre ordini di problemi relativi alla pubblicità dei lavori degli Organi collegiali: in primo luogo il grave ritardo nella sua pubblicazione sul sito web; in secondo luogo, l'eccessiva sintesi del contenuto della resocontazione e, infine, la indisponibilità dei testi delle delibere dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              attivarsi nel senso di stabilire che i resoconti delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori siano integrali;
              approvare il verbale di tali riunioni in apertura della seduta successiva, in analogia a quanto avviene per il verbale dell'Assemblea;
              fare in modo che tali resoconti siano pubblicati sul sito web della Camera dei deputati al massimo entro cinque giorni dallo svolgimento della riunione dell'organo interessato;
              creare un database delle delibere dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Questori disponibile alla libera consultazione sul sito web della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/29. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              per prassi il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera dei deputati, predisposto dal Collegio dei Questori e deliberato dall'Ufficio di Presidenza, è inemendabile da parte dell'Assemblea, cui tali documenti sono comunque sottoposti per l'approvazione finale;
              alla luce di tale prassi, gli ordini del giorno, di fatto, rappresentano l'unico modo che i deputati hanno per incidere sulle scelte amministrativo-contabili della Camera dei deputati;
              dell'attuazione di tali atti di indirizzo che l'Assemblea rivolge al Collegio dei Questori e all'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, purtroppo non è dato sapere, se non in occasione dell'esame del successivo bilancio, quando in sede di Ufficio di Presidenza i deputati Questori dovrebbero dare conto dell'attuazione degli ordini del giorno;
              tale prassi, deplorevole ad avviso dei presentatori, estromette, peraltro, completamente i deputati che non siano membri dell'Ufficio di Presidenza, ai quali comunque non si può conculcare il diritto di presentare ordini del giorno e, se accolti o approvati, monitorarne la loro attuazione da parte degli organismi competenti,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di istituire una apposita sezione del sito web della Camera dei deputati all'interno della quale i cittadini tutti possano seguire lo stato di attuazione degli ordini del giorno al bilancio interno che siano stati accolti dall'Ufficio di Presidenza e/o approvati dall'Assemblea della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/30. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n.  7 del 2013, ha abolito a decorrere dalla XVII legislatura, i fondi di rappresentanza attribuiti ai deputati titolari di cariche istituzionali interne;
              la suddetta deliberazione ha inoltre previsto che, con la medesima decorrenza, le spese di rappresentanza effettuate dai deputati aventi diritto siano rimborsate, nel limite degli stanziamenti dedicati ai suddetti fondi di rappresentanza, ai sensi della disciplina applicativa stabilita dal Collegio dei Questori in data 26 giugno 2013, d'intesa con il Presidente della Camera;
              la deliberazione n.  7 del 2013 consente ancora ai deputati Presidenti di Commissioni ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza il rimborso di massimo 6.500 euro annui per: spese connesse a doni di rappresentanza; spese per la personalizzazione dei doni di rappresentanza; colazioni e pranzi di rappresentanza sostenute presso esercizi pubblici e/o per servizi di catering; spese per il noleggio di autoveicoli, taxi e carburante e spese per l'alloggio nei limiti previsti dalla normativa vigente con riferimenti ai viaggi di studio delle Commissioni permanenti;
              tali soggetti già godono di particolari benefici ed indennità connessi alla loro funzione;
              il fine di rappresentanza risulta essere particolarmente fumoso ed idoneo a prestarsi a facili abusi,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere alla integrale soppressione di tale forma di rimborso, circoscrivendo a casi eccezionali, da autorizzarsi previamente dalla Presidenza, l'ipotesi di rimborsi connessi alle spese di rappresentanza la cui documentazione giustificativa dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/31. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei deputati italiani;
              già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha proposto all'intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di comportamento della forza politica di appartenenza;
              tale codice di comportamento – al quale attualmente aderiscono spontaneamente tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle come condizione necessaria per la permanenza nella nostra forza politica – prevede che l'indennità parlamentare sia fissata in 5.000 euro lordi mensili, ai quali aggiungere un rimborso legato solo ed esclusivamente alle spese rendicontate formalmente sulla pagina personale del deputato sul sito web della Camera;
              tale rimborso dovrebbe sostituire tutte le altre voci di spesa presenti ed estranee all'indennità attualmente previste, ovvero: diaria di soggiorno, rimborso spese per l'esercizio del mandato, rimborso spese accessorie di viaggio, rimborso forfettario spese telefoniche;
              è auspicabile che i risparmi di spesa non riguardino solo il trattamento economico del personale dipendente, ma che anche quello dei parlamentari – diversamente da quanto avvenuto in questa legislatura in cui nessun taglio si è fatto al trattamento dei deputati – sia di esempio e stimolo a tali operazioni di risparmio;
              si tratterebbe senz'altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di stabilire che: a) l'indennità parlamentare ammonti a 5.000 euro mensili lordi, cui aggiungere un rimborso spese rigorosamente legato alla rendicontazione di quelle per l'esercizio del mandato; b) tale rimborso debba sostituire tutte le altre voci presenti ad esclusione dell'indennità parlamentare di cui alla lettera a); c) la rendicontazione dei rimborsi sia pubblicata sulla pagina personale istituzionale dei deputati presente sul sito web della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/32. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino, Paolo Nicolò Romano, Manlio Di Stefano.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'opinione pubblica vi è una legittima e crescente insofferenza nei confronti del livello delle indennità dei deputati italiani;
              già dai primi mesi della presente legislatura la delegazione del gruppo del MoVimento 5 Stelle ha proposto all'intero Ufficio di Presidenza di estendere a tutti i deputati in carica il codice di comportamento della forza politica di appartenenza;
              per quanto riguarda le indennità erogate in relazione alla carica ricoperta (Presidente della Camera, Vicepresidente della Camera, Questore, Segretario di Presidenza, Presidente di Commissione parlamentare o di Giunta, Vicepresidente o Segretario di Commissione parlamentare o di Giunta, Presidente di Comitato o Delegazione parlamentare), tale codice prevede la integrale rinuncia;
              i deputati appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, sin dal momento del loro insediamento nelle sopra indicate cariche, hanno provveduto spontaneamente e con propria richiesta a rinunciare all'erogazione di tali indennità di carica;
              si tratterebbe senz'altro di una decisione che contribuirebbe a creare una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di sopprimere ogni indennità erogata ai deputati in relazione alla carica ricoperta.
9/Doc. VIII, n.  8/33. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Amministrazione della Camera dei deputati è da alcuni anni impegnata in una costante opera di contenimento e riduzione della spesa;
              nonostante gli sforzi apprezzabili, molto di più si potrebbe fare al fine di contribuire alla creazione di una spirale virtuosa che potrebbe dare un contributo determinante al riavvicinamento dei cittadini alle Istituzioni;
              in particolare, nell'ambito di un simile contesto, appare del tutto stravagante la permanenza di alcuni contributi ad enti e istituzioni nazionali, inseriti nel capitolo 1160 del progetto di bilancio della Camera per il 2016;
              si tratta, in particolare, dei contributi: alla Fondazione Carlo Finzi (280.000 euro all'anno senza previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi anni); altri contributi (55.0000 euro anche in questo caso senza previsione di decurtazione, né eliminazione nei prossimi anni), che in particolare risultano articolarsi in due contributi: uno destinato al rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzieno e l'altro destinato all'associazione degli ex parlamentari. In particolare, quest'ultima associazione può essere ben sostenuta dai suoi associati che beneficiano di lauti vitalizi,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di eliminare totalmente, a decorrere dall'anno 2017, i contributi citati nella voce «altri contributi», che appaiono del tutto inconferenti con la politica di contenimento e riduzione delle spese portata avanti dall'Amministrazione della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/34. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'ambito di una più ampia rivisitazione del trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato, è necessario privare di ogni beneficio pensionistico i deputati cessati dal mandato e condannati, in via definitiva, per taluni reati di particolare gravità sociale;
              ciononostante, l'Ufficio di Presidenza della Camera il 7 maggio 2015 ha approvato la delibera n.  131 gravemente lacunosa, volta alla soppressione parziale dei vitalizi. In particolare, l’«abrogazione» del vitalizio ai condannati per reati di particolare gravità è stato trasformato in mera «sospensione», ovvero «cessazione temporanea». Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, di detta delibera infatti, il condannato definitivo, riabilitato (dopo almeno 3 anni dalla condanna), può nuovamente tornare a godere del vitalizio parlamentare. Inoltre, dal novero dei reati non solo è stato escluso l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), bensì tutti quelli non colposi che prevedono pene massime fino 6 anni (e non fino a 4 anni, come previsto dal decreto legislativo n.  235 del 2012). Ancora: le misure concrete di revoca (ovvero di sospensione) non sono automatiche, ma debbono «adottarsi» dall'Ufficio di Presidenza, di volta in volta, con il rischio che le maggioranze politiche possano condizionare le relative decisioni soggettive e, da ultimo, i familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della delibera, continueranno a percepire i vitalizi,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di provvedere alla modifica della delibera del 7 maggio 2015 prevedendo:
              l'introduzione del reato di abuso d'ufficio nel novero di quelli la condanna definitiva ai quali inibisce la riscossione del vitalizio parlamentare;
              la cessazione del vitalizio parlamentare per i soggetti condannati in via definitiva a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
              la cessazione del vitalizio in modo automatico, senza ulteriore deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera;
              l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3, ovvero della possibilità per il condannato riabilitato di poter godere del vitalizio parlamentare;
              l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4, al fine di impedire ai familiari superstiti di parlamentari condannati, deceduti prima dell'entrata in vigore della delibera, di continuare a percepire i vitalizi in regime di reversibilità.
9/Doc. VIII, n.  8/35. Luigi Di Maio, Mannino, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera, è attribuito ai Gruppi parlamentari, per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo. L'ammontare del contributo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi medesimi. Il contributo è ripartito tra i Gruppi in proporzione alla rispettiva consistenza numerica;
              il contributo unico e onnicomprensivo assicurato ai Gruppi parlamentari a carico del bilancio della Camera, di cui all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del Regolamento, è stato determinato per l'anno solare 2013 (dal 15 marzo al 31 dicembre) nella misura di 25,4 milioni di euro e per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati previsti trasferimenti per circa 32 milioni di euro all'anno,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di ridurre il contributo ai Gruppi parlamentari nella misura del 20 per cento rispetto alle attuali previsioni.
9/Doc. VIII, n.  8/36. Luigi Di Maio, Fraccaro, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              il bilancio interno prevede uno stanziamento sia per il 2015 che per il 2016 di euro 8.450.000 per il rimborso di spese di viaggio ai deputati;
              non risultano chiari né i presupposti né la misura di tali rimborsi,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che il meccanismo dei rimborsi delle spese di viaggio e dei biglietti erogati ai deputati – in via autonoma o per il tramite dell'agenzia viaggi interna – sia limitato ai soli spostamenti per i quali sia debitamente comprovata la diretta connessione con il mandato parlamentare.
9/Doc. VIII, n.  8/37. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro, Alberti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Amministrazione della Camera, tradizionalmente, aggiorna con grande perizia un eccezionale archivio dei precedenti parlamentari, avendo anche cura di sistematizzarli e organizzarli in preziosi dossier;
              tuttavia, nessuna forma di pubblicità è ad oggi garantita per tali materiali;
              la pubblicazione di questo archivio rappresenterebbe senz'altro un utilissimo strumento di lavoro per tutta la «comunità parlamentare» (deputati, gruppi parlamentari e relativi collaboratori) e, del resto, non si capisce la ragione di tale riservatezza;
              anche la dottrina giuridica, in tempi recenti, ha manifestato una tendenza prevalente a riconsiderare il problema, ritenendo la segretezza non opportuna e confliggente con la necessità di rendere tracciabile e trasparente l'attività dell'istituzione, non solo per i deputati e i gruppi parlamentari, ma anche per gli studiosi del diritto parlamentare,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera dei deputati o, quantomeno sul portale intranet, della banca dati dei precedenti parlamentari, con possibilità di accedervi da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.
9/Doc. VIII, n.  8/38. Luigi Di Maio, Mannino, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              importanti progressi sono stati compiuti nel settore dell'autorimessa della Camera dei deputati, dal momento che la spesa è passata da 759.000,00 euro del 2012, ai 675.000,00 del 2013 ai 400.000,00 del 2014, ai 250.000 del 2015, ai 210.000 previsti per il 2016;
              tuttavia, non è ancora sufficiente e appare assolutamente necessario procedere ad una ulteriore progressiva riduzione del parco automobili a disposizione della Camera dei deputati;
              nel programma settoriale per l'autorimessa per l'anno 2016 approvato dal Collegio dei Questori lo scorso 21 dicembre 2015 si legge, per esempio, che i 49 deputati aventi diritto hanno usufruito tra il dicembre 2014 e il novembre 2015 di ben 1.496 «servizi» verso l'aeroporto di Fiumicino, 5.579 «servizi» in sede (ovvero all'interno della città di Roma), nonché di 19 «servizi fuori sede» per un totale di 7.094 «servizi»;
              si tratta di cifre vergognose che contribuiscono ad allargare il fossato tra le Istituzioni e i cittadini: non esiste ragione perché un parlamentare non possa prendere un taxi a sue spese o una vettura privata per raggiungere l'Aeroporto di Fiumicino o per spostamenti all'interno della città di Roma,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere ad una progressiva riduzione dei costi che conduca alla definitiva soppressione dell'autorimessa della Camera dei deputati, ferma restando la disponibilità di una vettura per le esigenze strettamente istituzionali del Presidente della Camera, laddove questa non sia messa a disposizione da altre istituzioni come il Ministero dell'interno per i previsti servizi di scorta.
9/Doc. VIII, n.  8/39. Luigi Di Maio, Mannino, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              in occasione dell'esame del bilancio interno per l'anno 2014, con l'ordine del giorno Luigi Di Maio n.  9/Doc. VIII, n.  4/61 si chiedeva che fossero stipulate delle convenzioni con le varie opzioni di car sharing offerte dal mercato al fine di superare l'utilizzo delle cosiddette «auto blu» della Camera dei deputati;
              è opinione dei deputati firmatari che, una volta stipulate le convenzioni senza alcun onere per la Camera dei deputati, le spese legate all'utilizzo delle automobili in car sharing debbano essere a carico dei deputati utilizzatori;
              la Camera dei deputati da anni tiene transennato un ampio settore di Piazza del Parlamento non si sa bene a quale scopo,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              perseguire l'obiettivo di sostituire le autovetture di servizio, ad eccezione di quella del Presidente della Camera laddove questa non sia messa a disposizione dal Ministero dell'interno, con quelle messe a disposizione da servizi privati a carico dei deputati utilizzatori;
              contattare tutte le compagnie di car sharing, al fine di stipulare delle convenzioni e creare un'area di parcheggio su piazza del Parlamento, ripartendo lo spazio attualmente transennato tra le varie compagnie aderenti alla convenzione, senza che per i deputati sia prevista alcuna forma di precedenza rispetto agli altri utenti.
9/Doc. VIII, n.  8/40. Luigi Di Maio, Mannino, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              nel bilancio interno della Camera dei deputati sono riportate annualmente le spese sostenute dalle Commissioni di inchiesta parlamentare istituite nel corso della legislatura;
              la voce riportata in bilancio, però, è esclusivamente quella della spesa di funzionamento annuo che corrisponde sempre in toto alla quota stabilita nell'atto costitutivo della stessa commissione di inchiesta approvato dalla Camera;
              quando si esamina una proposta di istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare, la quota di risorse prevista per il suo funzionamento, sovente è oggetto di polemica interna tra i gruppi parlamentari in sede di esame e, successivamente, è oggetto di polemica da parte dell'opinione pubblica e degli organi di stampa;
              tale situazione ha prodotto la conseguenza negativa che nell'individuare il finanziamento per il funzionamento di una commissione parlamentare di inchiesta non si tenga conto dell'attività che dovrà effettivamente svolgere, ma viga una sorta di pregiudizio negativo a priori;
              tale situazione potrebbe essere in parte modificata se le singole Commissioni di inchiesta potessero allegare al bilancio interno della Camera un rendiconto articolato delle spese sostenute nel corso dell'anno per la propria attività. Ciò, oltre ad aumentare la trasparenza, renderebbe manifesto l'uso di risorse impiegato nell'ambito della propria attività facendo venire meno per il futuro ogni forma di polemica all'atto di decidere la dotazione di una Commissione parlamentare di inchiesta,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere per le Commissioni parlamentari di inchiesta di futura istituzione la possibilità di riportare nel bilancio interno un rendiconto delle spese sostenute.
9/Doc. VIII, n.  8/41. Cozzolino, Luigi Di Maio.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              tra le spese utilizzabili al fine del giustificativo del 50 per cento del rimborso inerente le spese per l'esercizio del mandato ci sono anche le somme versate al soggetto politico quale rimborso delle spese relative alla fornitura di servizi o prestazioni, escluse le erogazioni liberali deducibili o detraibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, recante testo unico delle imposte;
              la Camera dei deputati chiede al singolo deputato di dichiarare sotto la propria responsabilità che tali somme, versate e portate come giustificativo, non sono erogazioni liberali che godono delle suddette detrazioni fiscali;
              la Camera non ha né gli strumenti né la volontà per accertare l'infedeltà del deputato, pertanto sarebbe opportuno eliminare l'utilizzo delle somme versate al partito come giustificativo per accedere al rimborso inerente il rapporto eletto elettori, anche perché i servizi e le prestazioni rese dal soggetto politico all'eletto godono già degli ingenti finanziamenti pubblici;
              la stragrande maggioranza dei deputati, specialmente coloro che non hanno collaboratori, utilizzano tali erogazioni liberali, imposte dai loro rispettivi partiti, sia come giustificativo del 50 per cento del rimborso inerente il rapporto eletto-elettori che per le detrazioni fiscali previste dalla legge;
              il rimborso inerente il rapporto eletto elettori deve tornare pertanto alla sua funzione originaria: rimborsare le spese di segreteria e di rappresentanza del parlamentare e non palesarsi come un occulto e pertanto illecito finanziamento ai partiti politici,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di eliminare dalle voci di spesa, ai fini dei rimborsi inerenti l'esercizio del mandato, le somme versate al soggetto politico quale rimborso delle spese relative alla fornitura di servizi o prestazioni.
9/Doc. VIII, n.  8/42. Paolo Nicolò Romano, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              i collaboratori dei deputati svolgono una funzione essenziale ai fini del buon andamento dei lavori parlamentari, eppure la loro figura professionale non è ancora riconosciuta;
              parliamo di profili con un'ottima formazione accademica e professionale che spesso, proprio nella sede per eccellenza della legalità, le istituzioni parlamentari, sono costretti ad accettare condizioni lavorative lesive della propria dignità e in aperto contrasto con gli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione che tutela il lavoro e riconosce il diritto ad un'equa retribuzione e qualifica professionale;
              il problema del mancato riconoscimento professionale dei collaboratori parlamentari è ampiamente noto sia alle cronache giornalistiche che parlamentari,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di stipulare un protocollo di intesa con i rappresentati dell'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari, al fine di strutturare un percorso idoneo alla soluzione delle problematiche connesse alla loro professione e per un migliore funzionamento delle attività e dei servizi da essi offerti alla Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/43. Paolo Nicolò Romano, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività posta in essere da un deputato della Repubblica Italiana riveste un'importanza rilevante per il grado di responsabilità che essa comporta. Le sorti politiche, istituzionali, economiche e sociali di un Paese sono appese alla lucidità e alla buona amministrazione che ciascun soggetto portatore di interessi collettivi e detentore di posizione di vertice svolge quotidianamente;
              si avverte, pertanto, l'esigenza di assicurare alla politica ed alla guida del Paese soggetti idonei psichicamente alle nobili e importanti funzioni che un buon politico deve svolgere. L'allarmante consumo di droghe che interessa l'Europa e l'Italia in particolare deve costituire elemento di preoccupazione e di responsabilità da parte del legislatore;
              il Parlamento è spesso intervenuto sullo spinoso tema del consumo e del traffico delle droghe, cercando di trovare una soluzione al problema attraverso un sistema di norme volto a combattere la diffusione e il consumo di stupefacenti, prevedendo sanzioni anche penalmente rilevanti, nei confronti dei c.d. trasgressori. La politica, però, come al solito, «predica bene e razzola male». Com’è a molti noto, una trasmissione televisiva nazionale qualche tempo fa ha dimostrato, attraverso dei test a sorpresa, come un cospicuo numero di parlamentari risultasse consumatore di droghe pesanti, in particolare di cocaina;
              nel febbraio 2016 il senatore Lucio Barani, di professione medico, ha affermato che su 315 senatori, a suo giudizio, tra i 50 e 70 farebbero uso di droghe pesanti, anche nei bagni del Senato, circostanza verificabile dall'osservazione delle pupille miotiche o midriatiche, suggerendo altresì al Presidente del Senato di effettuare verifiche ambientali;
              le sostanze psicoattive modificano le condizioni psichiche del soggetto e ne alterano l'equilibrio psico-fisico. Le sostanze stimolanti come la cocaina conducono a delirio di persecuzione (il soggetto ben presto si convince di essere spiato, sorvegliato, perseguitato e minacciato) allucinazioni prevalentemente uditive, ma anche visive, tattili e olfattive, distacco dalla realtà, senso di onnipotenza, eccitazione, iperattività, attacchi di collera, pensiero incoerente e riduzione della capacità di autocritica, egocentrismo, insensibilità;
              esiste già nel nostro sistema legislativo una norma disciplinata dall'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990 che, in nome della sicurezza sul lavoro, impone a particolari categorie di lavoratori (autisti, camionisti, addetti ai trasporti interni alle aziende, conducenti di treni, piloti, forze armate e di polizia), interessate allo svolgimento di attività pericolose e sensibili, l'obbligo di essere sottoposte al drug test all'assunzione e altri in forma periodica e a sorpresa, allo scopo di salvaguardare la salute stessa dei lavoratori e della collettività che usufruisce dell'attività posta in essere dai medesimi;
              risulta alquanto discutibile, per non dire scandaloso, che i deputati della Repubblica che dovrebbero dare il buon esempio rivestendo un ruolo di primaria importanza e responsabilità, le cui decisioni impattano in modo rilevante sulla collettività, facciano uso di droghe pesanti nell'esercizio delle loro funzioni. Gli stessi, in quanto cittadini, dovrebbero essere destinatari dei medesimi provvedimenti riservati alla gente «comune», non essendo più concepibile un trattamento preferenziale, soprattutto in considerazione della grande importanza sociale che assume il ruolo di parlamentare e dell'imprescindibile legame che unisce lo sviluppo di un Paese ad una sana politica;
              i parlamentari, tra l'altro, godendo dell'immunità, non possono essere sottoposti a controlli da parte dei cani antidroga;
              sarebbe invece assolutamente opportuno, per le ragioni spiegate, prevedere un sistema di controlli – dai costi assolutamente sostenibili, e da imputare a carico dei singoli deputati – volti a verificare attraverso i c.d. drug test, quali tra i parlamentari facciano uso di droghe pesanti;
              l'adozione di tale forma di controlli avrebbe un costo zero per il bilancio della Camera e sarebbe ad esclusivo onere del deputato. I risultati di controlli potrebbero essere pubblicati sulla scheda personale dei singoli deputati, sul sito della Camera, a garanzia del rapporto di trasparenza con i cittadini elettori,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              adottare provvedimenti, senza maggiori oneri per l'Amministrazione, volti a rendere ammissibili e obbligatori i controlli per verificare l'uso di droghe pesanti tra i parlamentari, attraverso l'utilizzo di specifici kit antidroghe da porre a totale carico economico degli esaminati, pubblicando i risultati sul sito della Camera, a garanzia del rapporto di trasparenza con i cittadini elettori;
              compiere periodicamente nei locali della Camera verifiche ambientali, in particolare nei luoghi di possibile assunzione (bagni), pubblicando sul sito della Camera le risultanze sotto forma di dati aggregati;
              consentire periodicamente controlli con cani antidroga innanzi gli accessi ai locali della Camera e all'interno degli stessi, previo accordo con i parlamentari che dovranno rinunciare momentaneamente all'immunità per le ispezioni specifiche.
9/Doc. VIII, n.  8/44. Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività di un deputato riveste una importanza rilevante per la responsabilità che essa comporta. I deputati hanno il dovere di partecipare all'attività parlamentare con diligenza ed attivamente. Le sorti politiche, istituzionali, economiche e sociali di un Paese sono legate alle decisioni assunte dal deputato che si concretizzano in particolar modo tramite la partecipazione del deputato a tutti i lavori parlamentari e infine con l'espressione del voto in Assemblea ovvero nelle Commissioni competenti;
              particolarmente deplorevole è il fenomeno delle assenze dei deputati durante le sedute dedicate alle discussione generale dei provvedimenti. La discussione generale è infatti una fase fondamentale del processo legislativo, durante la quale ogni singolo deputato può acquisire e scambiare informazioni necessarie per un voto consapevole sul provvedimento;
              è noto che per il deputato il voto in aula è un attestato di partecipazione, quindi vale come «gettone di presenza» rimborsato dalla Stato, ma è altrettanto vero che anche la partecipazione all'attività parlamentare – indipendentemente dalla presenza di votazioni – costituisce una espressione fondamentale della funzione del parlamentare;
              sarebbe opportuno, per le ragioni spiegate, prevedere un sistema di rilevazione delle presenze anche durante la fase della discussione generale, ad esempio aprendo le votazioni, ai fini dell'attestazione della presenza, per ogni iscritto a parlare e prevedendo una percentuale di presenza alle votazioni ai fini dell'erogazione della diaria;
              l'adozione di tale forma di controlli avrebbe un costo zero per il bilancio della Camera, anzi migliorerebbe il confronto e la produttività del deputato,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre, nella fase della discussione generale dei provvedimenti, un idoneo ed efficace sistema di rilevazione delle presenze ai fini dell'accertamento della presenza e dell'erogazione della diaria, anche eventualmente aprendo delle votazioni ad hoc.
9/Doc. VIII, n.  8/45. Ciprini, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              in attuazione dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli istituti di formazione possono promuovere tirocini formativi e di aggiornamento a favore dei giovani;
              attualmente l'Amministrazione della Camera dei deputati offre agli studenti universitari e post-universitari, che desiderano completare il proprio percorso di istruzione presso tale istituzione, periodi di stages a carattere formativo, completamente gratuiti, stipulati sulla base di singole e apposite convenzioni, che garantiscono la copertura assicurativa per l'intera durata del tirocinio ma che non assicurano la corresponsione di una giusta indennità ai tirocinanti che prestano la loro attività all'interno degli uffici della Camera;
              la legge n.  92 del 2012 ha apportato alcune modifiche sostanziali all'istituto dei tirocini formativi, attraverso l'introduzione di linee guida nazionali finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini;
              tali linee-guida, pubblicate nel gennaio 2013 con il fine di facilitare gli adempimenti per i soggetti promotori, si muovono nel contesto del documento di lavoro «Un quadro per la qualità dei tirocini», adottato dalla Commissione europea il 18 aprile del 2012, che ha individuato nel tirocinio lo strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché nel contesto dell'Accordo Stato Regioni che ha dato luogo alle «Linee guida per la formazione nel 2010» e che dettano principi e criteri minimi, anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione;
              gli standard minimi previsti dalle linee-guida prevedono il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante e si applicano anche a tutti quegli interventi e iniziative che, a diverso titolo denominati, abbiano le medesime finalità e caratteristiche di un tirocinio formativo;
              il programma degli stages formativi intende avvicinare mondo accademico e mondo del lavoro offrendo ai tirocinanti coinvolti la possibilità di acquisire una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, anche nei confronti dell'attività svolta nell'ambito dell'Amministrazione della Camera dei deputati, al fine di agevolare le future scelte professionali,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di attivare, presso i Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione della Camera dei deputati, previa pubblicazione di un apposito bando di selezione, un programma di attività di tirocinio formativo e di orientamento, destinato a neo-laureati particolarmente meritevoli e potenzialmente interessati ad intraprendere una carriera nell'ambito di tale contesto organizzativo, al fine di trasmettere conoscenze dirette dell'attività svolta dalla Camera, nel rispetto delle linee guida nazionali e fatto salvo il riconoscimento di una congrua indennità.
9/Doc. VIII, n.  8/46. Spessotto, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              la Fondazione «Carlo Finzi» è stata istituita per concedere annualmente borse di studio ai figli di dipendenti della Camera dei deputati;
              il capitolo 1160 del Progetto di Bilancio per l'anno finanziario 2016, annovera tra i trasferimenti a titolo di contributi per borse di studio, un contributo annuale alla Fondazione Carlo Finzi, per un importo complessivo pari a 280 mila euro;
              tale contributo corrisposto a favore della Fondazione «Carlo Finzi» rappresenta l'unico contributo per borse di studio concesso dalla Camera;
              da Regolamento, la gestione della Fondazione è affidata al Tesoriere della Camera dei deputati, sotto la vigilanza di una apposita Commissione nominata dal Presidente della Camera, alla quale è sottoposto il rendiconto annuale della gestione stessa,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              a) apportare le necessarie modifiche regolamentari, in particolare con riferimento all'articolo 1 del suddetto Regolamento, al fine di aumentare la platea dei beneficiari delle borse di studio, estendendo la partecipazione all'assegnazione dei contributi intitolati alla memoria di Carlo Finzi, non solo ai figli dei dipendenti della Camera, ma a tutti gli studenti meritevoli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del citato Regolamento;
              b) apportare le necessarie modifiche regolamentari, al fine di prevedere quale criterio ulteriore per la determinazione del punteggio volto all'assegnazione delle borse di studio «Carlo Finzi», la condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), prevedendo che costituisca titolo di preferenza l'appartenenza del concorrente a famiglie con ISEE più basso.
9/Doc. VIII, n.  8/47. Spessotto, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              la raccolta differenziata, divenuta un obbligo di legge nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n.  22 del 1997, è un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione da parte dei cittadini e che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima;
              lo scopo finale della raccolta differenziata è quello di ridurre quanto più possibile, la quantità di residuo non riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori e, contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e non più di inquinamento;
              differenziare gli scarti rappresenta un passo fondamentale per consentire l'attuazione di un corretto ciclo dei rifiuti, poiché consente di ridurre in maniera decisiva le quantità da avviare in discarica, consente di recuperare valore con la cessione delle materie prime «differenziate» e, di conseguenza, permette il riciclo e recupero dei materiali con un minore impiego di risorse naturali;
              da tempo la Camera dei deputati, attraverso il conferimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a ditte esterne, promuove questo tipo di raccolta all'interno dei suoi Uffici: secondo i dati forniti dall'Amministrazione della stessa Camera, nell'ultimo anno, l'80 per cento del materiale differenziato e consegnato come rifiuto, sarebbe stato correttamente riciclato;
              il miglioramento della qualità della raccolta differenziata può fare la differenza sia in termini ambientali che economici e la mancata raccolta differenziata genera danni all'ambiente e all'economia, scaricandone i costi sulla comunità,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre, nei locali in cui si riuniscono le Commissioni parlamentari, e, qualora ciò non sia stato già attuato, ovunque siano collocati dei cestini all'interno della Camera dei deputati, un sistema di gestione e raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso il posizionamento di appositi contenitori facilmente distinguibili per tonalità di colore differenti, al fine di promuovere tale raccolta, attraverso modalità più intuitive, anche nell'ottica di una riduzione dei costi dovuti ad errate modalità operative nella differenziazione dei rifiuti.
9/Doc. VIII, n.  8/48. Spessotto, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              è sempre stringente l'esigenza di portare avanti la politica di spending review, in parte già avviata, delle spese correnti superflue che ancora sono presenti nel bilancio della Camera dei deputati, in modo da conseguire un risparmio reale, anche considerata la crisi economica in atto;
              secondo il Progetto di Bilancio della Camera dei deputati – Doc. VIII, n.  6, prospetto «Risorse da assegnare nell'esercizio del 2016. Elenco di programmi settoriali con relativa dotazione finanziaria» alla voce «Ristorazione» è attribuito un costo di ben 3.145.000 euro,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte ad eliminare la differenza per ogni pasto somministrato, tra il costo effettivamente sostenuto e il prezzo addebitato al singolo deputato, al fine di ridurre i costi del servizio di ristorazione dedicato ai deputati, che attualmente ricadono sulle casse dello Stato.
9/Doc. VIII, n.  8/49. Sorial, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              nel progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2016, al Capitolo 1045, «Manutenzioni ordinarie» per le attrezzature dei reparti, risultano appostati 45.000 euro;
              da giugno 2015 è a disposizione solo delle deputate e dei deputati uno «spazio bimbi», collocato presso Palazzo Theodoli – Bianchelli per l'accudimento dei figli di età compresa tra 0 e 6 anni;
              per adibire l'area a spazio bimbi è stato necessario un intervento di ristrutturazione di presunti 16.000 euro,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di garantire anche ai dipendenti della Camera dei deputati la possibilità di usufruire dello «spazio bimbi».
9/Doc. VIII, n.  8/50. Carinelli, Dadone, Colonnese, Lorefice, Nesci, Di Vita, Spadoni, Silvia Giordano, Luigi Di Maio, Grillo, Businarolo, Castelli, Di Benedetto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'esigenza di contenere i costi per il funzionamento delle istituzioni democratiche è sempre più avvertita dall'opinione pubblica come necessaria e doverosa, soprattutto in un momento nel quale tutti sono chiamati a fare sacrifici a causa della situazione economica generale del Paese;
              tale obiettivo deve essere perseguito riducendo nel complesso la spesa corrente, compresa quella per i trasferimenti ferroviari dei deputati con particolare riferimento al più costoso utilizzo della prima classe (business, executive o altro modo in cui viene solitamente declinata);
              come si legge nel Doc. VIII n.  8, Bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2016 (Capitolo 5 – Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare), il rimborso per le spese di viaggio ai deputati è pari a 8.450.000 euro,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere il rimborso di trasferimenti ferroviari in seconda classe (economy class) per i deputati, salvo autonome e alternative scelte che comportino un maggior esborso da parte della Camera che sarà posto totalmente a carico del deputato.
9/Doc. VIII, n.  8/51. Spadoni, De Lorenzis, Alberti, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'utilizzo dell'acqua pubblica, ovvero acqua del rubinetto, al posto dell'acqua minerale in bottiglia:
              favorisce la diminuzione della produzione dei rifiuti dovuti allo smaltimento/trattamento delle bottiglie ed è riconosciuta come buona pratica prioritaria in linea con le politiche virtuose e la «gerarchia» della gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 4 della direttiva 98/2008 sui rifiuti;
              concorre a ridurre le spese dovute all'approvvigionamento di acqua da bere;
              qualora acquisita come buona pratica dalle amministrazioni darebbe un segnale importante alla cittadinanza;
              concorre al risparmio idrico della città di Roma;
              riduce il traffico delle arterie stradali e autostradali grazie al mancato trasporto di centinaia di migliaia di bottiglie di plastica;
              l'acqua è un bene comune e ridurre il suo spreco, dovuto spesso a rubinetteria non adeguata oppure agli scarichi dei water, rappresenta una pratica da perseguire,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              servire acqua pubblica in brocca durante le conferenze che vengono svolte nelle sedi della Camera dei deputati e durante la normale attività dei bar della Camera dei deputati;
              installare in tutte le toilette della Camera dei deputati sensori automatici per l'utilizzo dell'acqua dal rubinetto;
              installare in tutte le toilette della Camera dei deputati dispositivi frangi-flusso all'interno dei rubinetti delle toilette;
              installare in tutte le toilette della Camera dei deputati scarichi dei gabinetti con doppia portata per i water.
9/Doc. VIII, n.  8/52. De Lorenzis, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'utilizzo del trasporto pubblico locale favorisce la diminuzione del traffico veicolare privato, del congestionamento stradale e di conseguenza la riduzione delle emissioni inquinanti, concorre in misura determinante al risparmio di una quota rilevante del bilancio familiare per le spese dovute all'acquisto e al mantenimento di una automobile;
              la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, COP 21 o CMP 11, si è tenuta a Parigi, Francia, dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015. È stata la 21a sessione annuale della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 e la 11a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto del 1997. La conferenza ha negoziato l'accordo di Parigi, un accordo globale sulla riduzione dei cambiamenti climatici, il cui testo ha rappresentato un consenso dei rappresentanti delle 196 parti partecipanti. L'accordo diventerà giuridicamente vincolante, se ratificato da almeno 55 Paesi che insieme rappresentino almeno il 55 per cento delle emissioni globali di gas serra;
              ogni giorno ci sono dipendenti della Camera che utilizzano mezzi privati motorizzati per giungere sul posto di lavoro;
              se incentivati a utilizzare il trasporto pubblico locale, i dipendenti potrebbero favorirlo rispetto i propri mezzi motorizzati,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di provvedere alla stipula di un'apposita convenzione con Atac spa e Trenitalia spa per i dipendenti della Camera al fine di favorire l'utilizzazione dagli stessi del trasporto pubblico locale al posto dei mezzi privati motorizzati.
9/Doc. VIII, n.  8/53. De Lorenzis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'utilizzo di forme di mobilità sostenibili alternative all'uso esclusivo dell'auto privata favorisce la diminuzione del traffico veicolare privato, del congestionamento stradale e di conseguenza la riduzione delle emissioni inquinanti, concorre in misura determinante al risparmio di una quota rilevante del bilancio familiare per le spese dovute all'acquisto e al mantenimento di una automobile;
              il decreto interministeriale Mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27 marzo 1998, ha introdotto la figura professionale del responsabile della mobilità. Gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti devono individuare un responsabile della mobilità del personale che ha il compito tra gli altri, di adottare strumenti come il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL), con cui si favoriscono soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale (car pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata, navette ecc.) con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: ridurre l'uso dell'auto privata, favorendo la generale riduzione del traffico veicolare, il risparmio energetico, la contrazione delle emissioni inquinanti atmosferiche ed acustiche, la riduzione delle emissioni di gas serra, la riduzione dei fenomeni di congestione stradale, l'aumento della sicurezza stradale;
              la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, COP 21 o CMP 11, si è tenuta a Parigi, Francia, dal 30 novembre al 12 dicembre del 2015. È stata la 21a sessione annuale della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 e la 11a sessione della riunione delle parti del protocollo di Kyoto del 1997. La conferenza ha negoziato l'accordo di Parigi, un accordo globale sulla riduzione dei cambiamenti climatici, il cui testo ha rappresentato un consenso dei rappresentanti delle 196 parti partecipanti. L'accordo diventerà giuridicamente vincolante, se ratificato da almeno 55 Paesi che insieme rappresentino almeno il 55 per cento delle emissioni globali di gas serra;
              nei pressi della Camera dei deputati è presente un parcheggio di biciclette scoperto;
              l'ampliamento e la copertura dello stesso potrebbero indurre ad un maggior utilizzo della bicicletta al posto dei mezzi privati motorizzati e quindi a ridurre l'inquinamento atmosferico,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              provvedere ad ampliare il parcheggio delle biciclette di propria competenza, provvedendo alla copertura dello stesso;
              individuare il responsabile della mobilità che adotti tutte le misure previste dalla normativa vigente, come il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL), allo scopo di favorire soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale.
9/Doc. VIII, n.  8/54. De Lorenzis.


      La Camera,
          premesso che:
              per le sedute dell'aula è prevista, in caso di votazione, la pubblicazione delle presenze dei singoli deputati sul sito web della Camera dei deputati, estrapolabile dalle tabelle delle singole votazioni a margine del resoconto stenografico che accompagna ogni seduta;
              tale procedura non è invece prevista per le sedute di Commissione;
              la trasparenza delle operazioni in Commissione è altrettanto importante, considerato che tutti i provvedimenti vengono incardinati ed esaminati nelle rispettive Commissioni,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di rendere pubbliche sul sito web della Camera dei deputati le presenze dei Deputati nell'ambito delle sedute di tutte le Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta.
9/Doc. VIII, n.  8/55. Gagnarli, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame del bilancio interno del 2013, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno n.  56 (dismissione dei fax), a prima firma Mannino;
              malgrado l'istituzione si sia formalmente impegnata a procedere in tale direzione l'obiettivo del totale superamento dello strumento appare lontano dall'essere raggiunto; si rende, pertanto, necessario acquisire i dati relativi all'utilizzo dei fax e di quali soggetti ne facciano attualmente uso,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di procedere, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, alla totale e definitiva dismissione dell'utilizzo dei fax nelle comunicazioni interne all'Amministrazione e, per quanto possibile, anche in quelle con l'esterno.
9/Doc. VIII, n.  8/56. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il risparmio di carta è un elemento pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione, nonché buona pratica che conferisce maggior eticità all'amministrazione che la attua,
              considerato che gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Camera garantiscono l'accesso alle principali fonti di informazione, in linea con l'indirizzo di riduzione del materiale cartaceo,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di sopprimere, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le dotazioni cartacee dei quotidiani attualmente nelle disponibilità dei deputati titolari di incarico istituzionale.
9/Doc. VIII, n.  8/57. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'adozione di formati selezionabili e ricercabili dei file informatici (con particolare riferimento ai pdf) costituisce una misura di razionalizzazione delle risorse e di diffusione delle conoscenze della documentazione;
              attesa la necessità di favorire questa opzione anche presso la Camera dei deputati,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              rendere, previa valutazione costi/benefici, il testo contenuto in tutti i file prodotti dall'Amministrazione della Camera selezionabile e ricercabile al fine di semplificarne il relativo utilizzo;
              supportare ulteriormente le iniziative volta a dematerializzare atti e documenti in favore di una integrale digitalizzazione degli stessi.
9/Doc. VIII, n.  8/58. Mannino, Fraccaro, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              nel capitolo 1185 del Bilancio – Spese per attività internazionali (ex capitolo 190) lo stanziamento riferito sia alle delegazioni presso le assemblee parlamentari di organismi internazionali sia del Gruppo italiano presso l'Unione interparlamentare ammonta nel 2016 a euro 850 mila; le spese di missione di quest'ultimo soggetto, nel 2015, ammontano a circa 90.000 euro;
              malgrado l'attività dell'Unione interparlamentare sia strettamente connessa agli impegni parlamentari di natura internazionale, la governance della stessa ricade tra le competenze dell'Ufficio del cerimoniale della Presidenza della Camera e non del più pertinente Servizio per i rapporti internazionali, servizio presso il quale, tuttavia, vengono allocate le spese di missione;
              il mancato coordinamento ed armonizzazione delle attività, tra le delegazioni internazionali e l'Unione interparlamentare ha creato negli anni un'inutile duplicazione delle missioni e, conseguentemente, un ingiustificato spreco di risorse economiche,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di riordinare il settore dei rapporti internazionali ricollocando, anche amministrativamente, l'Unione interparlamentare all'interno del Servizio Rapporti Internazionali, al fine di razionalizzare le iniziative internazionali, e di prevedere, nel capitolo di bilancio 1185, un'apposita voce dedicata alle spese di missione dei gruppi d'amicizia dell'Unione interparlamentare ed ai protocolli di collaborazione.
9/Doc. VIII, n.  8/59. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              la Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, COP 21, ha approvato l'accordo globale sul clima, per il contrasto al surriscaldamento del clima terrestre provocato dalle massicce emissioni in atmosfera di anidride carbonica;
              gli alberi sono i primi produttori di ossigeno del pianeta, hanno un ruolo fondamentale nel mitigare le emissioni e lo smog nelle grandi città;
              le capitali «globali» hanno dichiarato guerra allo smog piantando alberi;
              negli ultimi otto anni la sola città di New York ha piantato 1 milione di alberi con il dichiarato obiettivo di fronteggiare l'emergenza smog;
              il 30 maggio ultimo scorso, il primo ministro indiano Arvind Kejriwal, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, ha annunciato l'intenzione del governo di piantare un milione di alberi per contrastare l'inquinamento e sostenere la biodiversità;
              il CNR attraverso l'istituto di biometeorologia di Bologna ha indicato un elenco di alberi cosiddetti «antismog»,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di sostituire, compatibilmente con le misure di sicurezza ed in coordinamento gli uffici competenti di Roma Capitale e della sovraintendenza capitolina, le delimitazioni delle aree non carrabili, mobili e immobili, con alberi antismog.
9/Doc. VIII, n.  8/60. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              la prospettiva di unificare i servizi sanitari, in un'ottica di contenimento dei costi, di ottimizzazione delle procedure e di miglioramento dei servizi offerti agli utenti è materia di negoziato in seno alle amministrazioni dei due rami del Parlamento. Tale prospettiva, connessa alle integrazioni funzionali tra le amministrazioni di Camera e Senato, è stata oggetto di discussione, in data 28 gennaio 2016, sia dell'Ufficio di Presidenza della Camera che del Consiglio di Presidenza del Senato,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità, viste le previsioni di aumento di spesa per il 2016 del capitolo 1105 (+ 14,18 per cento), di ridurre la spesa per i servizi medico-sanitari ai livelli delle previsioni definitive del 2015, valutando anche la fattibilità di possibili variazioni al contratto stipulato, al fine di conseguire i risparmi di spesa auspicati nel protocollo di intesa concernente il polo dei servizi sanitari, di prossima pubblicazione.
9/Doc. VIII, n.  8/61. Mannino, Luigi Di Maio, Fraccaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Amministrazione della Camera dei deputati è costituita da 19 Servizi, 7 Uffici della Segretaria Generale, 6 incarichi individuali, oltre all'Avvocatura e all'Archivio storico;
              tale struttura amministrativa è sostanzialmente la medesima del periodo in cui i dipendenti erano quasi 2.000;
              attualmente il numero dei dipendenti è di poco superiore alle 1.200 unità;
              di fronte a tale riduzione del personale in servizio – con la prospettiva di ulteriori numerosi pensionamenti – appare indispensabile una riorganizzazione amministrativa, volta ad eliminare duplicazioni di strutture e di funzioni e a recuperare snellezza ed efficienza nell'azione di supporto all'attività parlamentare;
              un piano di riorganizzazione amministrativa, già più volte preannunciato nel passato, deve essere intrapreso con determinazione sin da subito, a prescindere dal cd. ruolo unico – comunque subordinato all'esito del prossimo referendum costituzionale – o da qualsiasi altra modalità di sinergia operativa con l'Amministrazione del Senato della Repubblica; anzi, qualora si dovesse in futuro arrivare a forme di condivisione di strutture e risorse umane tra le Amministrazioni dei due rami del Parlamento, tale condivisione sarà efficace solo nel caso in cui le due Amministrazioni si presenteranno a tale obiettivo con strutture organizzative non ridondanti;
              inoltre, in un contesto di riduzione delle risorse umane, appare non più procrastinabile l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del Personale, nella parte in cui prescrive, tra l'altro, che «la dotazione organica di ciascun livello, distintamente per ciascuna professionalità, è determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato per gli affari del personale, ed è indicata in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera»;
              l'adozione della pianta organica consentirebbe, da un lato, un utilizzo efficiente delle dotazioni organiche e, dall'altro, una politica razionale di reclutamento del personale, subordinando le assunzioni alla verifica periodica della pianta organica; anche questo obiettivo è da perseguire sin da subito, a prescindere da eventuali sinergie con l'altro ramo del Parlamento,

invita, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              procedere senza ulteriore indugio, entro i prossimi 12 mesi, sulla base di criteri condivisi dall'Ufficio di Presidenza, ad una profonda riorganizzazione amministrativa che accorpi gli attuali Servizi e Uffici della Segreteria generale, riducendone il numero complessivo;
              procedere senza ulteriore indugio, previa verifica dei carichi di lavoro e sulla base di criteri condivisi dall'Ufficio di Presidenza, alla definizione della dotazione organica minima e massima per ciascun livello/qualifica professionale e per ciascuna struttura organizzativa.
9/Doc. VIII, n.  8/62. Mannino, Fraccaro, Luigi Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              al capitolo 3000 del bilancio preventivo per l'anno 2016 risulta una previsione di spesa complessiva per il trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato di euro 135.360.000,00, di cui euro 82.500.000,00 per assegni vitalizi diretti da corrispondere ai deputati, euro 11.300.000,00 per pensioni dirette, euro 25.000.000,00 per assegni vitalizi di reversibilità, euro 200.000,00 per pensioni di reversibilità ed euro 16.000.000,00 per il rimborso delle relative quote al Senato;
              l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito anche un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati e i senatori;
              la corresponsione dell'assegno vitalizio è prevista per i deputati cessati dal mandato in epoca antecedente al 2012, nonché, con il sistema del pro rata, anche per coloro che in tale epoca avevano già maturato il relativo diritto, sono ancora in carica e non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile;
              tra il versamento dei contributi e l'entità dell'assegno vi è una considerevole sproporzione, sussistendo un rapporto di 1 a 9 circa;
              a ciò si aggiunge che l'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione, configurandosi così come un inaccettabile privilegio di cui godono i parlamentari;
              il mandato parlamentare non si configura come un «impiego» pubblico, bensì come l'esplicazione di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione;
              è quindi opportuno che i deputati siano i primi a dare un segnale e siano chiamati anch'essi a fare delle rinunce rispetto a trattamenti economici che rappresentano privilegi insostenibili se confrontati;
              con gli emolumenti percepiti dai cittadini che rappresentano;
              è del tutto opportuno che i deputati tutti, anche quelli cessati dal mandato, contribuiscano al contenimento della spesa della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di sopprimere gli assegni vitalizi in corso di erogazione, nonché quelli da erogare, e di rideterminare gli importi dovuti secondo il sistema di calcolo contributivo, sulla base dei contributi effettivamente versati, in analogia con quanto previsto nell'ordinamento esterno per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
9/Doc. VIII, n.  8/63. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              al capitolo 3000 del bilancio preventivo per l'anno 2016 risulta una previsione di spesa complessiva per il trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato di euro 135.360.000,00, di cui euro 82.500.000,00 per assegni vitalizi diretti da corrispondere ai deputati, euro 11.300.000,00 per pensioni dirette, euro 25.000.000,00 per assegni vitalizi di reversibilità, euro 200.000,00 per pensioni di reversibilità ed euro 16.000.000,00 per il rimborso delle relative quote al Senato;
              l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni delle Camere si è istituito;
              anche un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati e i senatori;
              la corresponsione dell'assegno vitalizio è prevista per i deputati cessati dal mandato in epoca antecedente al 2012, nonché, con il sistema del pro rata, anche per coloro che in tale epoca avevano già maturato il relativo diritto, sono ancora in carica e non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile;
              tra il versamento dei contributi e l'entità dell'assegno vi è una considerevole sproporzione, sussistendo un rapporto di 1 a 9 circa;
              a ciò si aggiunge che l'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione, configurandosi così come un inaccettabile privilegio di cui godono i parlamentari;
              il mandato parlamentare non si configura come un «impiego» pubblico, bensì come l'esplicazione di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione;
              è quindi opportuno che i deputati siano i primi a dare un segnale e siano chiamati anch'essi a fare delle rinunce rispetto a trattamenti economici che rappresentano privilegi insostenibili se confrontati con gli emolumenti percepiti dai cittadini che rappresentano;
              è del tutto opportuno che i deputati tutti, anche quelli cessati dal mandato, contribuiscano al contenimento della spesa della Camera dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere per gli assegni vitalizi in corso di erogazione e per quelli ancora da erogare la fissazione di un limite massimo che non superi l'importo lordo di 3.000 euro.
9/Doc. VIII, n.  8/64. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              il capitolo 1025 del bilancio di previsione per il 2016 reca uno stanziamento di 2.500.000 euro con la voce «emolumenti per servizi di sicurezza» svolti da personale non dipendente;
              tali emolumenti consistono nelle indennità corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dalla Camera (Vigili del fuoco, Vigili urbani, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) che prestano servizio con compiti che dovrebbero essere di sicurezza delle sedi e delle aree adiacenti;
              in particolare, il personale della Guardia di finanza è stato introdotto nel corso della XIII legislatura per svolgere funzioni che sino ad allora venivano svolte dai dipendenti in servizio presso le Commissioni di inchiesta;
              attualmente esso è composto da una struttura che svolge in prevalenza funzioni di custodia di archivi contenenti documentazione cartacea;
              le funzioni attualmente svolte dal personale della Guardia di finanza potrebbero essere nuovamente svolte dal personale in servizio così come è avvenuto sino alla XIII legislatura;
              i militari della Guardia di finanza potrebbero più utilmente svolgere le funzioni proprie del Corpo di appartenenza che, come tutte le forze dell'ordine, soffre una carenza di organico a fronte della necessità di potenziare, nel nostro Paese, la lotta all'evasione fiscale;
              l'assegnazione delle loro funzioni al personale in servizio potrebbe comportare un raffreddamento del capitolo 105,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di attribuire al personale dipendente dall'Amministrazione della Camera le funzioni attualmente svolte dal gruppo della Guardia di finanza operante presso l'Ufficio Commissioni di inchiesta, di vigilanza e controllo.
9/Doc. VIII, n.  8/65. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo n.  165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 19, prevede che, nelle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale sia indicata la durata dell'incarico stesso, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni, introducendo con ciò la temporaneità degli incarichi dirigenziali;
              la temporaneità degli incarichi ha lo scopo di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la terzietà dell'incarico svolto, evitando la cristallizzazione delle posizioni acquisite;
              consustanziale alla temporaneità degli incarichi è il principio di rotazione degli stessi, che non solo consente di conseguire un ampliamento e un arricchimento della professionalità dei dirigenti, ma assicura una professionalità flessibile;
              la preposizione ai Servizi della Camera dei deputati, soprattutto in tempi recenti è stata connotata da un sostanziale immobilismo che ha visto permanere gli stessi soggetti a capo del medesimo Servizio per un lasso di tempo troppo lungo e incompatibile con le esigenze summenzionate di buon andamento dell'attività dell'Amministrazione parlamentare;
              l'Ufficio di Presidenza ha introdotto per gli incarichi apicali di segretario generale e di vicesegretario generale il limite di durata di sette anni dell'incarico conferito, mentre ciò non è avvenuto per l'incarico di Capo servizio;
              con ordine del giorno al Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013, Fraccaro n.  9/ Doc. VIII, n.  2/58, accolto come raccomandazione e non del tutto attuato, si impegnavano il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di approfondire il tema dell'eventuale introduzione di limiti di durata per tutti gli incarichi interni nell'ambito del processo di riorganizzazione amministrativa;
              l'introduzione del principio di temporaneità, con conseguente rotazione nelle posizioni funzionali ricoperte, appare funzionale a garantire imparzialità, buon andamento e flessibilità amministrativa,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di introdurre un limite di durata degli incarichi conferiti ai consiglieri Capi Servizio, auspicabilmente non inferiore a tre anni né superiore a cinque, in analogia con quanto avviene nell'ordinamento esterno, con conseguente rotazione degli incarichi medesimi.
9/Doc. VIII, n.  8/66. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              nel progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2016 è previsto uno stanziamento di 2.390.000 euro relativamente alle indennità di funzione dei dipendenti, emolumenti legati allo svolgimento di particolari incarichi;
              la sproporzione del numero degli incarichi sul totale dei dipendenti è particolarmente evidente per il personale di IV livello (documentaristi, tecnici e ragionieri) e V livello (consiglieri): secondo i dati disponibili, su 151 consiglieri, 140 percepiscono un'indennità; su 265 dipendenti di IV livello, 123 svolgono incarichi che comportano la corresponsione di un'indennità;
              è principio di diritto comune, nell'ordinamento esterno, quello per cui l'attribuzione di incarichi di funzione è collegata allo svolgimento di funzioni di particolare complessità, o di attività altamente specializzate, o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, oppure da una prestazione di particolare valore e contenuto;
              l'attribuzione generalizzata di incarichi non appare rispondere a tali criteri;
              una razionalizzazione degli incarichi in essere, per il personale appartenente a tutti i livelli dell'amministrazione, sarebbe maggiormente rispondente ad un modello teso al recupero della meritocrazia e al conseguimento dei risultati e produrrebbe altresì risparmi di spesa per l'amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di razionalizzare gli incarichi attualmente attribuiti al personale dipendente sulla base delle funzioni che comportino effettivamente lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità o complessità.
9/Doc. VIII, n.  8/67. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              ciascun parlamentare beneficia di un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato;
              nella riunione del 30 gennaio 2012, l'Ufficio di Presidenza ha istituito un «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» che sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed   elettori;
              tale rimborso, di importo complessivo invariato rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità:
              per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono essere attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche; gestione dell'ufficio; utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle attività politiche;
              per un importo pari al 50 per cento forfettariamente;
              l'attività del parlamentare trova nella pubblicità sistematica e completa delle spese sostenute nell'ambito della propria azione politica una delle principali garanzie della correttezza delle condotte realizzate;
              le necessità di trasparenza e rendicontazione sono ancor più stringenti ogniqualvolta disponga liberamente di spese con risorse pubbliche,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di deliberare affinché la totalità delle spese effettuate con le risorse percepite a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato» sia soggetta a sistematica e puntuale rendicontazione mensile da parte degli uffici della Camera che, verificata l'idoneità della documentazione a supporto delle spese rendicontate, ne curi la pubblicazione analitica nella pagina internet istituzionale di ciascun deputato.
9/Doc. VIII, n.  8/68. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              in un momento di complessiva revisione della spesa pubblica, l'Ufficio di Presidenza, con la delibera del 30 settembre 2014, n.  102, ha approvato disposizioni relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti in servizio presso la Camera dei deputati, introducendo misure sui trattamenti retributivi, mediante l'applicazione di un limite massimo retributivo, in sintonia con quanto previsto nell'ordinamento esterno;
              ragioni di equità intergenerazionale impongono di applicare tale limite anche ai trattamenti percepiti dai dipendenti in quiescenza,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di applicare un limite massimo anche al trattamento economico percepito dai dipendenti in quiescenza.
9/Doc. VIII, n.  8/69. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              dall'allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2015 risulta una spesa di euro 303.373,33 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di solidarietà, nonché di 141.240,21 euro a titolo di quote per assegni di fine mandato pagate al Senato, oltre alla spesa per interessi;
              a differenza di quanto avviene per i pubblici dipendenti, l'assegno di fine mandato, viene corrisposto automaticamente al termine del mandato parlamentare ed è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato svolto;
              l'ammontare dell'assegno può avere un'entità variabile, passando, ad esempio, da circa 40 mila euro, per i deputati che hanno svolto il mandato per una sola legislatura, a circa 250 mila euro per chi è rimasto in carica trent'anni. Per i parlamentari di lungo corso, si tratta quindi di una liquidazione corposa, corrisposta secondo modalità che non trovano riscontro nell'ordinamento esterno per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti;
              nel corso della legislatura, per contenere le spese della Camera, sono stati introdotti limiti massimi al trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare;
              in un contesto, quale quello attuale, in cui appare sempre più opportuno procedere al contenimento dei costi degli apparati pubblici e politici, è auspicabile che anche i deputati siano chiamati a fare la loro parte, dismettendo privilegi – qual è la corresponsione dell'assegno di fine mandato – oggi più che mai inaccettabili e anacronistici,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di sopprimere l'assegno di fine mandato.
9/Doc. VIII, n.  8/70. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              dall'allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2015 risulta una spesa di euro 303.373,33 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di solidarietà, nonché di 141.240,21 euro a titolo di quote per assegni di fine mandato pagate al Senato, oltre alla spesa per interessi;
              a differenza di quanto avviene per i pubblici dipendenti, l'assegno di fine mandato viene corrisposto automaticamente al termine del mandato parlamentare ed è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato svolto;
              l'ammontare dell'assegno può avere un'entità variabile, passando, ad esempio, da circa 40 mila euro, per i deputati che hanno svolto il mandato per una sola legislatura, a circa 250 mila euro per chi è rimasto in carica trent'anni. Per i parlamentari di lungo corso, si tratta quindi di una liquidazione corposa, corrisposta secondo modalità che non trovano riscontro nell'ordinamento esterno per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti;
              nel corso della legislatura, per contenere le spese della Camera, sono stati introdotti limiti massimi al trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare;
              in un contesto, quale quello attuale, in cui appare sempre più opportuno procedere al contenimento dei costi degli apparati pubblici e politici, è auspicabile che anche i deputati siano chiamati a fare la loro parte, dismettendo privilegi – qual è la corresponsione dell'assegno di fine mandato – oggi più che mai inaccettabili e anacronistici,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              disciplinare l'assegno di fine mandato analogamente al trattamento di fine rapporto previsto nell'ordinamento esterno, anche con applicazione della medesima disciplina fiscale;
              conseguentemente, al fine di non gravare il bilancio interno con maggiori spese, prevedere una riduzione dell'indennità corrisposta ai parlamentari pari all'importo che la Camera dovrebbe versare per ciascuno ai fini dell'assegno di fine mandato.
9/Doc. VIII, n.  8/71. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              il capitolo 1130 del bilancio preventivo della Camera dei deputati per l'esercizio 2016 prevede uno stanziamento di 350.000 euro per l'assicurazione infortuni e vita dei deputati;
              con apposita convenzione assicurativa, l'Amministrazione ha stipulato una polizza che prevede la copertura dei danni alla persona che possono verificarsi nei confronti dei deputati per tutta la durata del mandato parlamentare;
              gli oneri derivanti da tale convenzione sono sostenuti in parte dal «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati», e in parte dalla Camera;
              in particolare, dalle informazioni disponibili risulta che, in caso di morte, a fronte di un premio di 428.538,75 euro, 342.831,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, mentre 85.707,75 euro sono a carico dell'Amministrazione; in caso di infortunio, a fronte di un premio di 623.700,00 euro, 417.879,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, mentre 205.821,00 euro sono a carico dell'Amministrazione; in caso di invalidità permanente da malattia, a fronte di un premio di 151.200,00 euro, 101.304,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, 49.896,00 euro sono a carico dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che gli oneri relativi alla predetta convenzione assicurativa siano integralmente sostenuti dai deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/72. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              il capitolo 1130 del bilancio preventivo della Camera dei deputati per l'esercizio 2016 prevede uno stanziamento di 350.000 euro per l'assicurazione infortuni e vita dei deputati;
              con apposita convenzione assicurativa, l'Amministrazione ha stipulato una polizza che prevede la copertura dei danni alla persona che possono verificarsi nei confronti dei deputati per tutta la durata del mandato parlamentare;
              gli oneri derivanti da tale convenzione sono sostenuti in parte dal «Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati», e in parte dalla Camera;
              in particolare, dalle informazioni disponibili risulta che, in caso di morte, a fronte di un premio di 428.538,75 euro, 342.831,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, mentre 85.707,75 euro sono a carico dell'Amministrazione; in caso di infortunio, a fronte di un premio di 623.700,00 euro, 417.879,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, mentre 205.821,00 euro sono a carico dell'Amministrazione; in caso di invalidità permanente da malattia, a fronte di un premio di 151.200,00 euro, 101.304,00 euro sono a carico del Fondo di solidarietà per i deputati, 49.896,00 euro sono a carico dell'Amministrazione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che i deputati possano decidere se beneficiare o meno di tale assicurazione e che, nel caso in cui intendano beneficiarne, provvedano a sostenere integralmente i relativi oneri.
9/Doc. VIII, n.  8/73. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino, Spessotto.


      La Camera,
          premesso che:
              le rappresentanze congiunte per il personale di Camera e Senato hanno di recente esaminato alcuni provvedimenti volti a disciplinare in maniera uniforme il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni parlamentari e concernenti l'istituzione di un Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento e l'approvazione di un conseguente Statuto unico;
              l'istituzione del Ruolo unico e l'adozione dello Statuto unico dei dipendenti delle Camere sono state inserite dal Parlamento all'interno del disegno di legge di riforma costituzionale (AC 2613-D), e, precisamente all'articolo 40, comma 3, che affida alle Camere, alla luce della profonda revisione delle attribuzioni del Senato, l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari, prevedendo altresì che a tal fine venga istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente;
              il legislatore ha quindi ritenuto di dover subordinare l'istituzione del Ruolo unico all'eventuale entrata in vigore della predetta legge di riforma costituzionale, sulla quale a breve saranno chiamati ad esprimersi i cittadini mediante referendum confermativo;
              tra le prerogative degli Uffici di Presidenza delle Camere non rientra, evidentemente, quella di introdurre nell'ordinamento giuridico norme che potrebbero porsi in contrasto con la volontà espressa dal Parlamento o con quella popolare,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di attendere l'esito del referendum confermativo sul disegno di legge di riforma costituzionale, prima di dar corso alla eventuale approvazione del Ruolo unico e all'adozione dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, al fine di rispettare ogni più elementare principio di democrazia.
9/Doc. VIII, n.  8/74. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino, Spessotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la valorizzazione del personale e la valutazione della qualità del lavoro devono essere alla base di una genuina meritocrazia;
              per esigenze di buona amministrazione è opportuno garantire la formazione del personale, la rotazione degli incarichi e il loro conferimento mediante procedure comparative,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere per la nomina a Segretario Generale, a Vicesegretario generale, a Capo Servizio e a Capo Ufficio della Segreteria generale, un sistema di call, la fissazione di un termine per manifestazioni d'interesse e un procedimento di valutazione comparativa.
9/Doc. VIII, n.  8/75. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.


      La Camera,
          premesso che:
              il progressivo rafforzamento, operato in giurisprudenza, dell'istituto dell'autodichia trova origine nel principio di indipendenza e sovranità parlamentare;
              sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato a favore dell'autodichia, i Regolamenti emanati dalla Camera dei deputati per la tutela giurisdizionale degli atti di amministrazione hanno competenza esclusiva anche in relazione alle controversie insorte con i dipendenti;
              difatti lo stesso Giudice delle leggi, dalla sentenza n.  154 del 1985 in poi (n.  120/2014), ha sempre affermato che i regolamenti parlamentari, sui quali si fonda l'autodichia, sono fonti normative di rango primario e dunque sostanzialmente parificate alle leggi ordinarie, in quanto dispiegano la loro efficacia nella sfera di azione interna alle assemblee legislative, riservata alla loro autonomia per ragioni di garanzia dell'indipendenza delle assemblee stesse;
              d'altronde, nell'attuale assetto ordinamentale, gli organi giurisdizionali interni a Camera e Senato hanno altresì competenza esclusiva sulle controversie affidate alla loro cognizione, con particolare riferimento ai procedimenti di primo e secondo grado;
              si osserva, in particolare, che gli organi giurisdizionali, di primo e secondo grado, previsti dai regolamenti parlamentari, sono stati ritenuti idonei a soddisfare le condizioni di imparzialità e indipendenza previste dall'articolo 6 della CEDU, così come interpretato dalla sentenza Savino ed altri contro Italia, tenuto conto altresì che l'attuale preclusione all'accesso del sindacato di legittimità;
              nella forma del ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 360, quarto comma, del codice di procedura civile, è da ritenersi costituzionalmente illegittima, sotto il profilo della menomazione o turbativa del potere giurisdizionale, con conseguente ingiustificato trattamento differenziato (articolo 3, primo comma, della Costituzione);
              è quanto afferma la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite, in via subordinata, nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica nel ricorso-ordinanza del 18 novembre 2014 iscritto al n.  1/2015 del ruolo ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, già dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n.  137/2015 e già discusso nel merito dalla Consulta all'udienza pubblica del 19 aprile 2016, Rel. Prof. Amato, la cui decisione si presume debba essere prossimamente depositata;
              e, all'esito della discussione del 19 aprile 2016, parrebbe proprio questo il punto di equilibrio per rendere compatibile il principio dell'autodichia con il controllo di legalità anche degli Organi costituzionali da parte del Giudice di legittimità. In effetti, il carattere chiuso e circoscritto del sistema di autodichia della Camera dei deputati precluderebbe la possibilità del ricorso straordinario che, invece, il settimo comma dell'articolo 111 della Costituzione riconosce nei confronti di ogni sentenza, non impugnabile altrimenti; garanzia questa che costituisce proiezione del principio di eguaglianza, e non sarebbe suscettibile di una deroga per la giurisdizione degli organi di autodichia di Camera e Senato;
              difatti, riconoscendo che i giudici istituiti con i decreti presidenziali soddisfano le esigenze di precostituzione, imparzialità ed indipendenza, richieste dall'articolo 6 della CEDU e dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, ricorrerebbe, comunque, la possibilità di gravame per la violazione dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione;
              l'autodichia, dunque, impedendo l'intromissione di organi esterni nella gestione amministrativa degli organi costituzionali, avrebbe la funzione di tutelarne l'interesse costituzionale all'indipendenza, ciò comporterebbe però l'inevitabile sacrificio di altri principi costituzionalmente garantiti, in particolare quelli relativi alla tutela giurisdizionale;
              occorre dunque trovare un sistema che dia ai cittadini che lavorano nelle nostre Istituzioni, in particolare Camera e Senato, una garanzia dei loro diritti ed interessi legittimi;
              d'altronde, proprio in tal senso, sembra andare il recentissimo decreto del Presidente della Repubblica che – parrebbe in risposta diretta all'ingiustificata violazione dei principi costituzionalmente garantiti in materia di rapporti di lavoro, ed in particolar di quelli in essere con il c.d. personale «Decretato» – ha disposto la stabilizzazione di tutti i precari del Quirinale che hanno superato i 36 mesi di servizio anche non continuativi, in applicazione dell'articolo 5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 e della sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13 (sentenza Mascolo, punto 55; punti 59-61), anche alla luce del principio di leale cooperazione con le Istituzioni comunitarie di cui all'articolo 4, comma 4, del Trattato di Lisbona;
              il Presidente della Repubblica, proprio in ragione dell'autodichia dell'Organo costituzionale, ha precisato di aver applicato la normativa interna e i principi europei per stabilizzare il personale precario del Quirinale, pur non essendo obbligato a farlo, lanciando un chiaro e inequivocabile segnale, anche alla Camera e al Senato, che il rapporto tra poteri dello Stato e, nel caso di specie, tra Presidenza della Repubblica e giurisdizione nazionale devono essere leali nel rapporto interno e rispetto alle fonti del diritto costituzionale ed europeo;
              il Presidente della Repubblica, che è stato l'Estensore dell'ordinanza n.  207/2013 del 18 luglio 2013 con cui la Corte costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue accolto dalla sentenza Mascolo dei Giudici di Lussemburgo, ha preso altresì atto che la stessa Corte costituzionale con la sentenza dell'11 dicembre 2015 n.260 (Pres. Cartabia, Est. Sciarra) ha dato esplicita applicazione alla citata sentenza Mascolo della Corte di Giustizia, rilevando che secondo la Corte europea le ragioni oggettive costituiscono il punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dei rapporti e le peculiari esigenze del settore in cui essi operano, consentendo così, con la declaratoria di incostituzionalità di una norma del 2013 che impediva ogni tutela antiabusiva, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti pubblici delle Fondazioni di produzione musicale, per vizio genetico del termine apposto al contratto di assunzione;
              un ulteriore segnale volto alla censura del precariato nei rapporti di lavori della pubblica amministrazione giunge recentemente dalla Corte costituzionale con un comunicato stampa in data 12 luglio 2016 con il quale «ha stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico e ausiliario (articolo 4, co. 1 e 11 della L. 3 maggio 1999, n.  124) nella parte in cui autorizza in violazione della normativa comunitaria il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo»;
              è necessario riportare codesta Camera dei Deputati nei ranghi tracciati dalla Carta Costituzionale e dai Trattati Comunitari, dei quali risultiamo essere tra i primi firmatari;
              il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati della Repubblica italiana – Repubblica Italiana cofirmataria del Trattato di Lisbona – mediante la consueta prassi amministrativa interna in materia di rapporti di lavoro con il personale a «Decreto» e/o «Decretato» viola i principi sanciti dalla Cedu e dalla Corte di Giustizia UE;
              il Giudice delle leggi ed il Presidente della Repubblica italiana condividendo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea e in ottemperanza ai principi sanciti dall'articolo 117 , primo comma, della Costituzione hanno espressamente tracciato la linea politico-istituzionale dalla quale codesta Camera dei Deputati non potrà prescindere nella discussione che avrà quale ordine del giorno la stabilizzazione e dunque la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in essere con il c.d. personale a «Decreto» ovvero «Decretato» al fine di porre rimedio ad una prassi evidentemente illegittima in uso ormai da anni all'interno delle più alte Istituzioni della Repubblica;
              l'autodichia della Camera dei Deputati può e deve avere già il suo filtro di legalità interna, tutte le volte in cui essa viene esercitata nel rispetto della Costituzione e della normativa europea, i cui Trattati penetrano nell'ordinamento interno anche per quanto riguarda gli Organi costituzionali attraverso il parametro dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di provvedere alla regolarizzazione – e dunque alla stabilizzazione – delle posizioni lavorative del personale a «Decreto» ovvero «Decretato» nel Ruolo Unico e conseguentemente di provvedere all'adeguamento della pianta organica secondo i requisiti e le esigenze che la Camera vorrà individuare sulla scorta di ciò che è già stato realizzato dal Quirinale.
9/Doc. VIII, n.  8/76. Caparini.


(Inammissibile)

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 15, comma 3, del Regolamento, introdotto nel settembre del 2012, prevede che sia assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. In particolare i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente;
              tale contributo è stato determinato, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in complessivi 32 milioni di euro annui; si tratta di un importo che – ad avviso del presentatore – è ancora troppo elevato, sia in considerazione della attuale congiuntura economica, sia con riferimento allo stato dei conti pubblici, al cui risanamento anche la Camera è chiamata a partecipare. Negli ultimi anni lo sforzo compiuto in tal senso ha consentito di produrre notevoli risparmi e riduzioni di spesa, con conseguente considerevole incidenza sulla dotazione;
              appare opportuno proseguire in questo percorso virtuoso anche nei prossimi anni, e ciò in prospettiva di una complessiva situazione economica del Paese che non mostra segni di stabile e strutturale miglioramento,

invita, ciascuno per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di disporre una riduzione, pari almeno al 10 per cento rispetto agli attuali importi, del contributo ai Gruppi di cui in premessa.
9/Doc. VIII, n.  8/77. Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              gli eventi che, ogni anno, si tengono nelle sale dei palazzi, sede della Camera dei deputati, (Montecitorio; San Macuto, Palazzo di vicolo Valdina, Nuova Aula dei Gruppi parlamentari) hanno raggiunto numeri ragguardevoli;
              la maggior parte delle iniziative a carattere istituzionale si svolgono presso Palazzo Montecitorio e la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, mentre le sale del Complesso di Santa Maria in Campo Marzio a Vicolo Valdina sono attualmente sede prevalente di mostre;
              in quest'ultimo edificio troviamo la sala del Refettorio conventuale, più conosciuta come Sala del Cenacolo, il cui spazio è destinato a manifestazioni culturali, così come la sala dell'antica Sacrestia;
              le destinazioni così come sopra riportate hanno determinato una disponibilità residuale per iniziative che possono provenire sia dai Gruppi Parlamentari che dai singoli deputati;
              questi ultimi, visto anche il venir meno delle tre sale ubicate nei Palazzi Marini, per convegni ed iniziative possono disporre solo della Sala del Refettorio a San Macuto, e, quando vi è disponibilità, di alcune sale istituzionali a Palazzo Montecitorio,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità, alla luce di una maggiore presenza di personale ausiliario esterno a palazzo Valdina, di incrementare la disponibilità delle sale del Complesso di Santa Maria in Campo Marzio a Vicolo Valdina per le iniziative dei gruppi parlamentari connesse all'attività parlamentare, contemperando le esigenze relative a mostre e convegni.
9/Doc. VIII, n.  8/78. Pisicchio, Alfreider, Artini, Matteo Bragantini, Bueno, Formisano, Locatelli, Merlo, Palese, Mucci, Schullian, Borghese, Lo Monte, Marguerettaz, Marzano, Pastorelli, Prodani.


      La Camera,
          premesso che:
              la Camera dei deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di progressiva equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato;
              in particolare, sono stati introdotti limiti retributivi e ulteriori modifiche allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari, da ultimo mediante la deliberazione n.  102 del 30 settembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza, cui ha fatto seguito il Decreto presidenziale n.  824 del 6 ottobre successivo; la sostanziale equiparazione promossa in queste sedi risulta tuttavia incompleta e parziale, non comprendendo anche le opportunità di crescita professionale e aggiornamento – da tempo riconosciute per le figure professionali omologhe, come appunto i dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato – costituite dalla possibilità di accedere ad aspettative non retribuite al fine di compiere esperienze al di fuori dell'amministrazione parlamentare, senza oneri per il bilancio interno;
              sono stati accolti come raccomandazioni diversi ordini del giorno presentati in tal senso nell'ambito dell'approvazione annuale del bilancio (si vedano, ex multis, gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n.  6/7, 9/Doc. VIII, n.  6/81, 9/Doc. VIII, n.  6/82, 9/Doc. VIII, n.  6/107, 9/Doc. VIII, n.  6/108);
              a tuttora, non è stato dato seguito agli intendimenti presenti negli ordini del giorno appena richiamati,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto alla trasposizione nelle norme interne relative allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari delle disposizioni già esistenti nell'ordinamento generale, relativamente alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 23-bis del decreto legislativo n.  165 del 2001 in materia di mobilità pubblico-privato, al fine di consentire, senza costi per l'Amministrazione della Camera, significative esperienze per coloro che risultassero idonei anche in organismi internazionali o privati.
9/Doc. VIII, n.  8/79. Boccadutri.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore dei rapporti internazionali alla Camera dei deputati ha avuto, negli ultimi anni, una grande espansione, arrivando a comprendere una serie di attività tra loro molto eterogenee: dai rapporti bilaterali con gli altri parlamenti all'attività dell'Unione Interparlamentare (UIP), dalla partecipazione alle Conferenze internazionali ai programmi di Twinning, dall'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) alle Delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali (Consiglio d'Europa, NATO, OSCE e InCE);
              all'interno delle attività internazionali le delegazioni hanno una natura specifica in quanto la loro istituzione non discende da un atto unilaterale interno al Parlamento, ma dall'adesione ad un Trattato internazionale, che ne prevede la costituzione e ne stabilisce le funzioni e i poteri;
              le Delegazioni partecipano in modo permanente ai lavori delle Assemblee parlamentari di riferimento, elaborando indirizzi politici attraverso risoluzioni e raccomandazioni ai Paesi membri;
            esse hanno quindi una specifica e riconosciuta soggettività che le distingue dalla restante attività internazionale della Camera, che si può invece qualificare in senso lato come «diplomazia parlamentare»;
              l'attività delle Delegazioni è inoltre formalmente legata a quella delle Commissioni permanenti, come previsto dall'articolo 125 del Regolamento della Camera, e la loro stessa struttura ne ricalca l'impianto;
              è stato avviato dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato un processo di riassetto amministrativo che dovrebbe opportunamente rivolgersi anche al settore dei rapporti internazionali, che si presenta oggi articolato in modo non unitario e secondo criteri non omogenei;
              appare opportuno, ai fini della trasparenza e della conoscibilità delle spese, prevedere un autonomo capitolo di bilancio relativo alle Delegazioni internazionali permanenti, analogamente a quanto è stato per le Commissioni bicamerali con la riforma del bilancio posta in essere nel 2015;
              appare opportuno, ai fini di una migliore funzionalità istituzionale, che tale specificità venga gestita da una struttura appositamente dedicata, analogamente a quanto avviene per l'attività afferente alle relazioni con l'Unione europea, la quale, presentando anch'essa caratteristiche non omogenee rispetto alle altre attività internazionali, viene da tempo gestita da una struttura specifica,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di distinguere, sotto il profilo della struttura amministrativa e dei rispettivi capitoli di spesa, l'attività delle Delegazioni parlamentari permanenti presso Consiglio d'Europa, NATO, OSCE ed InCE dalla restante attività internazionale;
          a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative di riordino relative al settore dei rapporti internazionali.
9/Doc. VIII, n.  8/80. Nicoletti, Manciulli, Martella, Centemero, Bergamini, Aiello, Kronbichler, Santerini, Alli.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione del progetto di bilancio interno per il 2014 e per il 2015, sono stati accolti due ordini del giorno che invitavano l'Ufficio di presidenza a valutare l'opportunità di approvare di un piano di azioni positive per le dipendenti ed i dipendenti (ordini del giorno n.  9/Doc. VIII, n.  4/91, approvato il 24 luglio 2014, e n.  9/Doc. VIII, n.  6/89, approvato il 5 agosto 2015);
              in attuazione dei predetti ordini del giorno, il Comitato per le pari opportunità, al termine di un'accurata istruttoria, svolta con la fattiva collaborazione dell'amministrazione della Camera, ha predisposto nel mese di dicembre 2015 una proposta di piano di azioni positive;
              il piano è ispirato alle best practice che si sono affermate in altre organizzazioni, pubbliche e private, e nelle istituzioni europee, ferma restando la consapevolezza della specificità del lavoro parlamentare, che non trova riscontri all'esterno;
              esso risulta pienamente in linea con le più recenti politiche delle pubbliche amministrazioni in materia di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, come emergono dal disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, recentemente approvato dalla Camera (legge 7 agosto 2015, n.  124);
              in particolare, l'articolo 14 prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure organizzative volte a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;
              il predetto articolo dispone altresì che le pubbliche amministrazioni procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica;
              sarebbe altresì opportuno considerare diverse e più razionali modalità di organizzazione dei lavori parlamentari, che tengano conto delle esperienze degli altri Parlamenti,

invita l'Ufficio di Presidenza

          a valutare l'opportunità di:
              procedere tempestivamente all'adozione del piano di azioni positive;
              considerare prioritarie, nell'ambito del piano, le misure volte a dare attuazione ai principi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.  124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
              presentare, in occasione dell'adozione del prossimo bilancio interno, una relazione sullo stato di attuazione del piano di azioni;
              valutare, congiuntamente agli altri organi competenti in tema di organizzazione dei lavori parlamentari, le misure occorrenti sul piano dell'organizzazione dei lavori che abbiano come effetto un utilizzo più economico delle risorse umane e strumentali.
9/Doc. VIII, n.  8/81. Valeria Valente.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  80, in attuazione di una delega contenuta nel cd. Jobs act, prevede un significativo ampliamento della possibilità di fruire del congedo parentale, oltre ad una serie ulteriore di misure di tutela della genitorialità;
              le predette misure, valide per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori, possono trovare applicazione al personale della Camera dei deputati, in virtù dell'autonomia costituzionalmente garantita all'organo, solo previo apposito recepimento;
              appare dunque opportuno procedere al recepimento delle predette misure nell'ordinamento della Camera dei deputati, al fine di garantire che anche le dipendenti ed i dipendenti della Camera possano fruire degli istituti di tutela della genitorialità alle stesse condizioni previste in via generale per tutti le lavoratrici ed i lavoratori;
              nel corso dell'esame del bilancio interno 2015 è stato approvato un ordine del giorno che invitava Ufficio di Presidenza ad adottare iniziative volte al recepimento delle nuove misure di tutela della genitorialità (9/Doc. VIII, n.  6/90 accolto come raccomandazione nella seduta del 5 agosto 2015,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di sua competenza volta a favorire il recepimento delle misure contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nell'ordinamento della Camera dei deputati.
9/Doc. VIII, n.  8/82. Valeria Valente.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Ufficio di Presidenza della Camera nel quadro della scelta di diminuzione delle spese ha deciso, a decorrere da questa legislatura, di abolire i fondi di rappresentanza attribuiti ai deputati titolari di cariche istituzionali interne;
              la suddetta deliberazione ha previsto un rimborso delle spese di rappresentanza effettivamente fatte a favore dei titolari di cariche interne aventi diritto nel limite degli stanziamenti previsti;
              nel bilancio preventivo 2016 si prevede uno stanziamento massimo di 250 mila euro,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di una significativa diminuzione di tale stanziamento.
9/Doc. VIII, n.  8/83. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              il Bilancio interno prevede uno stanziamento nel 2016 di 8.060.000 euro, in meritoria diminuzione di 390.000 euro rispetto all'anno scorso, che copre i viaggi aerei dei deputati,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di prevedere che il meccanismo delle spese di viaggio sia limitato ai soli spostamenti tra Roma e il luogo di residenza o la circoscrizione di elezione e, per tutti i casi diversi, di limitare i rimborsi dei viaggi solo a quelli connessi al mandato istituzionale e nei limiti degli stanziamenti previsti.
9/Doc. VIII, n.  8/84. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'inquinamento dell'aria derivante dal traffico automobilistico è un fenomeno preoccupante;
              il contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 deve vedere l'impegno di tutti, a partire dalle istituzioni pubbliche;
              l'utilizzo di veicoli elettrici migliora la qualità dell'aria;
              nella città di Roma i veicoli elettrici hanno consistenti riduzioni del costo per l'accesso alla ZTL,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di ridurre l'uso delle macchine ad alimentazione tradizionale utilizzate a fini istituzionali e di servizio dalla Camera e di prediligere l'utilizzo di veicoli elettrici.
9/Doc. VIII, n.  8/85. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              lo spreco alimentare nei Paesi sviluppati, come l'Italia, è un fatto intollerabile soprattutto in considerazione delle fasce sempre più estese di povertà ed emarginazione sociale,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di predisporre opportune iniziative affinché gli alimenti e le bevande invenduti e non utilizzati dai bar e dalle mense dei dipendenti e dei deputati della Camera possano essere donati ad associazioni del volontariato che gestiscono mense popolari per i poveri di Roma.
9/Doc. VIII, n.  8/86. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              la discussione dei documenti relativi al Bilancio interno si svolge in grave ritardo;
              l'anno scorso si è svolta il 5 agosto, addirittura nel 2013 si svolse a novembre;
              quest'anno si svolge alla fine di luglio e ciò contrasta con il principio della buona amministrazione che vuole che un bilancio preventivo si discuta all'inizio dell'anno interessato,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di presentare per la discussione in Assemblea, il progetto di bilancio della Camera entro il 31 dicembre dell'anno precedente o almeno entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.
9/Doc. VIII, n.  8/87. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              la riduzione delle spese va perseguita in tutti i modi che non limitino le prerogative della funzione parlamentare;
              un aspetto importante riguarda la riduzione costante dei supporti cartacei, anche di quelli riguardanti gli atti di sindacato ispettivo e le iniziative legislative utilizzando sempre la posta elettronica in formato Word al fine di non essere ricopiato, ma semplicemente revisionato,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di eliminare, ai fini del contenimento dei costi, il lavoro di reintroduzione al computer dei supporti cartacei, prevedendo che le procedure relative agli atti di sindacato ispettivo nonché alle proposte di legge abbiano inizio dal file formato Word che li contiene e che deve essere trasmesso all'ufficio competente a cura del deputato primo firmatario, anche generalizzando l'uso della firma digitale.
9/Doc. VIII, n.  8/88. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              la Camera sviluppa una intensa e fondamentale relazione con gli studenti e le scuole italiane;
              si tratta di una attività che avvicina i giovani alla conoscenza del Parlamento e contribuisce a contrastare un racconto qualunquistico e demagogico di diffamazione della democrazia e della politica istituzionale;
              occorre rafforzare quest'impegno in un legame forte con il mondo della scuola di tutti i gradi e delle università italiane,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di destinare risorse aggiuntive per aumentare le iniziative di coinvolgimento degli studenti e degli insegnanti sulla base di efficaci progetti di comunicazione e di didattica civile e per produrre materiale informativo sull'attività del Parlamento e sulla conoscenza della Costituzione.
9/Doc. VIII, n.  8/89. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              per i deputati in carica è obbligatoria l'iscrizione al fondo per l'Assistenza sanitaria integrativa con la trattenuta sulla propria indennità mensile di una somma decisa dal Collegio dei Questori (attualmente di 526,66 euro);
              al fondo ASI accedono anche gli ex deputati con un contributo inferiore, su base però volontaria, e in caso di rinuncia non possono reiscriversi;
              il fondo ASI è in attivo e si regge sull'autofinanziamento mutualistico di deputati ed ex deputati; le prestazioni sanitarie rimborsabili sono circostanziate in un Regolamento;
              in questa legislatura il Collegio dei Questori ha abolito dalle prestazioni le spese di soggiorno sostenute per trattamenti termali;
              vi potrebbero essere anche altre prestazioni da considerare non appropriate,

invita il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di un approfondimento sulla possibilità di eliminare le prestazioni non appropriate alla funzione mutualistica del Fondo.
9/Doc. VIII, n.  8/90. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              la partecipazione puntuale all'attività istituzionale della Camera è un dovere inderogabile di ogni deputato;
              il mandato parlamentare non si esaurisce nella presenza alle sedute della Camera e delle Commissioni, ma si sviluppa in una necessaria attività nel territorio per un rapporto virtuoso con i cittadini, le associazioni, gli enti locali e le comunità in cui il parlamentare è stato eletto;
              un parlamentare deve anche partecipare alla vita del partito o movimento che lo ha candidato sia a livello locale che nazionale, anche per sostenere la partecipazione politica dei cittadini come stabilisce la Costituzione;
              né possono essere sottovalutate le fasi di studio e di riflessione culturale e politica necessarie alla valutazione e alla predisposizione delle proposte legislative, di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo proprie di una funzione parlamentare;
              insomma l'attività di un parlamentare è complessa e non può certo essere ridotta alle sole votazioni svolte nelle sedute della Camera;
              ciononostante sono ripetute le campagne di stampa e televisive volte a strumentalizzare le immagini dell'Aula vuota durante le discussioni generali senza votazioni, o ad esaltare le assenze clamorose di quei deputati scarsamente presenti alle votazioni che sono solo una esigua minoranza rispetto alla maggioranza che fa il suo dovere;
              queste rappresentazioni qualunquistiche e infondate del lavoro parlamentare devono essere respinte da una informazione che l'ufficio stampa della Camera deve svolgere in modo completo e tempestivo per difendere l'autorevolezza del Parlamento;
              deve essere comunque stigmatizzato il comportamento di quei pochi deputati che senza giustificazione, nei casi stabiliti dalla Camera, non partecipano alle sedute della Camera;
              è prevista nei casi di assenze ingiustificate la sanzione della decurtazione dei trattamenti di diaria,

invita per quanto di rispettiva competenza il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di individuare le forme più idonee per pubblicizzare i dati completi della presenza dei deputati, valorizzare l'insieme dell'attività parlamentare non oggetto di votazioni, penalizzare il fenomeno delle assenze ingiustificate dei deputati, eventualmente con una decurtazione non limitata al solo trattamento della diaria, ma anche in modo proporzionato ad altre componenti del trattamento economico del deputato per una questione di equità nei confronti di chi svolge il proprio dovere, ma soprattutto per rafforzare l'autorevolezza politica e istituzionale della Camera dei deputati e contrastare ogni fenomeno di assenteismo dai lavori dell'Aula e dalle sue votazioni.
9/Doc. VIII, n.  8/91. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              i trattamenti (indennità e servizi) dei parlamentari sono stati diminuiti negli ultimi anni nel quadro delle difficoltà economiche generali, della necessità di risparmiare la spesa pubblica e per corrispondere alla giusta richiesta dell'opinione pubblica di eliminare privilegi ancora più ingiustificati in un momento di grave crisi sociale che ha modificato in peggio le condizioni economiche dei cittadini;
              le indennità parlamentari sono state diminuite del 10 per cento nel 2006 e una seconda volta nel settembre 2011, dal 2007 sono stati bloccati gli adeguamenti derivanti dall'aggancio alle retribuzioni dei magistrati con un notevole risparmio della spesa della Camera; tale blocco è stato confermato da allora ogni anno, e anche per il prossimo triennio;
              sono state operate in questi ultimi anni varie scelte di risparmio e trasparenza tra cui: l'eliminazione dei rimborsi dei viaggi all'estero, il rimborso delle spese di trasporto per gli ex parlamentari, la riduzione dei rimborsi delle spese telefoniche, la rendicontazione di 1845 euro mensili del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare, la riforma del regolamento dei vitalizi con l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni e il passaggio al sistema contributivo a partire da questa legislatura, la revoca dei vitalizi per i parlamentari condannati, l'eliminazione del rimborso per le spese di apparecchiature informatiche per gli uffici dei deputati dalla prossima legislatura;
              la Camera ha approfondito in questi anni i rapporti con gli altri Parlamenti degli Stati europei per armonizzare i trattamenti (le indennità e i servizi) riservati ai parlamentari con l'obiettivo di evitare uno scostamento tra quelli italiani e quelli degli altri grandi Paesi europei,

invita, per le rispettive competenze, il Collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta all'armonizzazione a livello europeo del costo complessivo dei trattamenti riservati ai parlamentari in termini di indennità e servizi con l'obiettivo del contenimento della spesa e della massima trasparenza.
9/Doc. VIII, n.  8/92. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              i collaboratori parlamentari contribuiscono in modo spesso essenziale all'esercizio del mandato del membro del Parlamento, attraverso il supporto all'attività legislativa, di comunicazione e di segreteria;
              parliamo di profili con un'ottima formazione accademica e professionale che spesso, proprio nella sede per eccellenza della legalità, le Istituzioni parlamentari, sono costretti ad accettare condizioni lavorative lesive della propria dignità e in aperto contrasto con gli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione, che tutela il lavoro e riconosce il diritto ad un'equa retribuzione e qualifica professionale;
              nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori, cercando di circoscrivere gli abusi, ma senza intervenire con una disciplina organica, indispensabile per colmare un vuoto regolamentare nei confronti di una figura che è normata nella quasi totalità degli stati democratici e nell'Unione europea;
              il Parlamento europeo, infatti, già dal 25 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 reca disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari;
              un passo incoraggiante sembrava essere stato compiuto in sede di approvazione del Bilancio interno della Camera dei deputati lo scorso anno, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/DOC.VIII, n.  6/87 a prima firma Di Salvo, in cui si dava mandato al Collegio dei Questori di approfondire, «riferendo quanto prima all'Ufficio di Presidenza, i termini giuridici, economici, organizzativi e contabili di una disciplina del rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore» nonché di «assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso i competenti uffici della Camera dei deputati, sia dato sapere il numero complessivo di tali contratti, la percentuale diversificata delle relative tipologie contrattuali e la media degli emolumenti corrisposti»;
              appare ormai non più procrastinabile giungere ad una definizione e regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare, azione invocata anche dall'opinione pubblica e dagli organi di stampa,

invita l'Ufficio di Presidenza

          a valutare l'opportunità di:
              avviare, di concerto con le associazioni di rappresentanza costituite dai collaboratori parlamentari a partire dall'Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari (AICP), un percorso che consenta la regolamentazione di tale figura, anche al fine di impedire il perpetrarsi di situazioni di abuso;
              definire, onde consentire la massima trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un progetto di riforma dell'attuale sistema basato sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, considerando come modello di riferimento quello applicato nel Parlamento europeo e individuando, a tal fine, una specifica voce di bilancio cui siano destinate idonee risorse.
9/Doc. VIII, n.  8/93. Melilla, Scotto, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              è ormai consuetudine corrente, da parte di numerose società concessionarie di trasporto pubblico, prevedere meccanismi di premi fedeltà per i propri clienti;
              questi meccanismi solitamente garantiscono sconti e viaggi gratuiti per i fruitori del servizio, e, nel caso della Camera dei deputati, per gli stessi deputati, benché il costo del trasporto sia a carico dell'Istituzione;
              i deputati, spesso, provvedono autonomamente, grazie anche ai più moderni sistemi di prenotazione on-line, all'acquisto dei biglietti aerei e ferroviari, peraltro senza tenere conto di eventuali offerte di voli di compagnie concorrenti, più economici;
              alcune società di trasporto già prevedono meccanismi di convenzione con società ed enti pubblici e privati, che riconoscono meccanismi di sconto, parametrati al fatturato annuo, all'ente convenzionato, come per esempio Trenitalia,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di procedere ad una convenzione precisa con le principali compagnie aeree e ferroviarie, al fine di prevedere tariffe agevolate per la Camera dei deputati, eliminando la partecipazione ai meccanismi dei premi di fedeltà, che potrebbero essere automaticamente riutilizzati dalla Camera stessa per ottenere una sensibile diminuzione dei costi.
9/Doc. VIII, n.  8/94. Melilla, Scotto, Marcon, Carlo Galli, Nicchi, Giancarlo Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Isle, Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, è nato all'interno della Camera dei deputati per iniziativa dei suoi componenti;
              da oltre cinquant'anni diffonde in Italia e all'estero gli studi sulla legislazione e le istituzioni parlamentari attraverso la rivista scientifica Rassegna Parlamentare e la Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione che contribuisce significativamente alla formazione di esperti nel drafting legislativo;
              si richiama l'attenzione dei Deputati Questori e dell'Ufficio di Presidenza sull'opportunità di prevedere, per il futuro, un contributo all'Istituto, cosicché l'ISLE oltre ad offrire la partecipazione a titolo gratuito, come avviene attualmente, di un funzionario per ciascun Gruppo parlamentare al corso annuale della Scuola, possa svolgere anche vere e proprie funzioni di formazione nell'interesse della Camera stessa,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di riconsiderare le decisioni prese riguardo al contributo all'Istituto citato in premessa con lo scopo di garantirne la sopravvivenza negli anni futuri.
9/Doc. VIII, n.  8/95. Pisicchio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'uso di telefoni cellulari, smartphone e computer portatili da parte dei deputati è sempre più diffuso;
              sempre più frequentemente molti deputati sono costretti a raccogliere dal pavimento i propri personal computer, tablet, smartphone, oltre a documenti e fascicoli vari, a causa del poco attrito e all'inclinazione dei pianali delle postazioni in Aula, che per la loro conformazione ne facilitano lo scivolamento,

invita il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di acquistare tappetini antiscivolo da applicare alle postazioni dei deputati in Aula.
9/Doc. VIII, n.  8/96. Cristian Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              i collaboratori parlamentari contribuiscono in modo spesso essenziale all'esercizio del mandato del membro del Parlamento, attraverso il supporto all'attività legislativa, di comunicazione e di segreteria;
              nelle passate legislature gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a dettare alcune disposizioni relative a rapporti che intercorrono tra parlamentari e i loro collaboratori, cercando di circoscrivere gli abusi, ma senza intervenire con una disciplina organica, indispensabile per colmare un vuoto regolamentare nei confronti di una figura che è normata nella quasi totalità degli Stati democratici e nell'Unione europea;
              il Parlamento europeo, infatti, già dal 25 settembre 2005 ha adottato lo «Statuto dei parlamentari del Parlamento europeo» (2005/684/CE, Euratom), che all'articolo 21 reca disposizioni in materia di assistenti dei parlamentari;
              un passo incoraggiante sembrava essere stato compiuto in sede di approvazione del bilancio lo scorso anno, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/Doc.VIII, n.  6/87 a prima firma Di Salvo, in cui si dava mandato al Collegio dei Questori di approfondire, «riferendo quanto prima all'Ufficio di Presidenza, i termini giuridici, economici, organizzativi e contabili di una disciplina del rapporto di lavoro tra deputato e collaboratore» nonché di «assumere le opportune iniziative affinché, con riferimento ai contratti di collaborazione parlamentare depositati presso i competenti uffici della Camera dei deputati, sia dato sapere il numero complessivo di tali contratti, la percentuale diversificata delle relative tipologie contrattuali e la media degli emolumenti corrisposti»;
              al momento a questi impegni non risulta essere stato dato seguito;
              appare ormai essenziale giungere ad una definizione e regolamentazione della figura del collaboratore parlamentare, azione invocata anche dall'opinione pubblica e dagli organi di stampa,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              avviare, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative costituite dai collaboratori parlamentari, un percorso che consenta la regolamentazione di tale figura, anche al fine di impedire il perpetrarsi di situazioni di abuso;
              definire, onde consentire la massima trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, un progetto di riforma dell'attuale sistema basato sul rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, prendendo come modello quello applicato nel Parlamento europeo e individuando a tal fine una specifica voce di bilancio cui siano destinate idonee risorse.
9/Doc. VIII, n.  8/97. Di Salvo, Piazzoni, Patrizia Maestri, Simoni, Rostellato, Arlotti, Colaninno, Narduolo.


      La Camera,
          premesso che:
              la necessità di una riforma del funzionamento dell'Amministrazione interna ispirata a criteri di funzionalità ed efficienza non può essere disgiunta dall'apporto di risorse umane e di competenze all'organico dell'Istituzione, che negli ultimi anni ha visto sensibilmente diminuire il numero di consiglieri parlamentari in servizio,

invita, per quanto di rispettiva competenza, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di verificare le esigenze di struttura dell'Amministrazione interna e, ove se ne ravvisi la necessità, di bandire un concorso pubblico per consigliere parlamentare e per documentarista a copertura dei posti che verranno reputati necessari.
9/Doc. VIII, n.  8/98. Baldelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la Camera dei deputati ha avviato ormai da alcuni anni un percorso di progressiva equiparazione dello status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato;
              in particolare, sono stati introdotti limiti retributivi e ulteriori modifiche allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari, da ultimo mediante la deliberazione n.  102 del 30 settembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza, cui ha fatto seguito il Decreto Presidenziale n.  824 del 6 ottobre successivo; la sostanziale equiparazione promossa in queste sedi risulta tuttavia incompleta e parziale, non comprendendo anche le opportunità di crescita professionale e aggiornamento – da tempo riconosciute per le figure professionali omologhe, come appunto i dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato – costituite dalla possibilità di accedere a aspettative non retribuite al fine di compiere esperienze al di fuori dell'amministrazione parlamentare, senza oneri per il bilancio interno,

invita l'Ufficio di Presidenza

a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso volto alla trasposizione nelle norme interne relative allo status giuridico ed economico dei consiglieri parlamentari delle disposizioni già esistenti nell'ordinamento generale relativamente alla dirigenza delle amministrazioni centrali dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 23-bis del decreto legislativo n.  165 del 2001 in materia di mobilità pubblico-privato, al fine di consentire – senza costi per l'Amministrazione della Camera – significative esperienze per coloro che risultassero idonei anche in organismi internazionali o privati.
9/Doc. VIII, n.  8/99. Bernardo.


      La Camera,
          premesso che:
              c’è una buona politica che lotta contro la corruzione e si oppone concretamente agli sprechi a tutti i livelli, cominciando da quanto sta nelle sue mani;
              la Camera ha apportato significativi tagli al suo bilancio, con un risparmio netto di parecchie decine di milioni, che ammontano a 270 milioni di euro dal 2013 al 2016;
              il risparmio effettuato chiama in causa tutta una serie di comportamenti virtuosi, intervenendo su tutte le voci del bilancio, a cominciare dal personale, che si è ridotto in pochissimo tempo da circa 1.900 dipendenti a poco più di 1.200 persone;
              molti dipendenti sono andati in pensione e non ci sono state nuove assunzioni, con la conseguenza immediata che il lavoro si è andato ridistribuendo sulle spalle di quanti sono rimasti in servizio;
              è opportuno non spingersi oltre su questo fronte, anche per rispetto nei confronti del personale e per non incidere sulla qualità del lavoro fatto dagli Uffici di diretta collaborazione con i parlamentari;
              dove invece si possono realizzare ulteriori risparmi è sotto il profilo del modello organizzativo dei lavori della Camera, prevedendo:
              giorni di lavoro concentrati e orari più chiari, sul modello del Parlamento europeo;
              una digitalizzazione più avanzata dei lavori parlamentari, per realizzare risparmi sui tempi e sul materiale cartaceo prodotto, eventualmente introducendo dei monitor sui banchi cui compaiono emendamenti e testi da votare, riformulazioni, situazione degli iscritti a parlare, valutazioni o indicazioni relative alla tempistica di voto e di intervento, senza dover stampare il materiale o affidarsi alle «voci d'Aula»,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              procedere ad una valutazione dei carichi di lavoro del personale dipendente e ad una analisi del livello qualitativo dei servizi erogati, con particolare riferimento a quelli che hanno diretto riferimento al lavoro parlamentare;

              riconsiderare il modello organizzativo dei lavori parlamentari nei termini e secondo le modalità esposte in premessa.
9/Doc. VIII, n.  8/100. Binetti.


      La Camera,
          premesso che:
              la Camera ha apportato significativi tagli al suo bilancio, con un risparmio netto di parecchie decine di milioni, che ammontano a 270 milioni di euro dal 2013 al 2016;
              è opportuno che la politica di risparmio non incida sulla qualità del lavoro dei parlamentari e sulla loro capacità di accedere a tutte le fonti informative disponibili, ivi comprese quelle che consentono di esaminare l'evoluzione delle vicende per periodi prolungati;
              con riferimento alle agenzie di stampa, sono in corso di sostituzione le vecchie banche dati; il precedente Telpress Tasca, permetteva ricerche fino ad un anno indietro, consentendo a ciascuna ricerca di esaminare un ampio lasso di tempo;
              presso la biblioteca fino ad alcuni anni fa era presente la DEA ANSA, che consentiva ricerche sul database della suddetta agenzie, dal 1981 ad oggi; tale collegamento risulta essere attualmente soppresso o di difficile accesso ai parlamentari,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

          a valutare l'opportunità di:
              prevedere, in relazione alle banche dati contenenti le agenzie di stampa, che almeno una postazione per gruppo possa effettuare ricerche relativamente ad un lasso di tempo di almeno un anno;

              consentire l'accesso alla DEA ANSA, prevedendo una o più postazioni consultabili da parte dei parlamentari.
9/Doc. VIII, n.  8/101. Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              le spese correnti per l'anno finanziario 2016 riferibili all'espletamento del mandato di parlamentare dei membri della Camera, comprensivo di indennità e rimborsi a vario titolo ammontano a oltre 145 milioni di euro;
              negli ultimi anni si è assistito a numerosi dibattiti in ordine alla necessità di ridurre gli importi sia delle indennità sia dei rimborsi spese corrisposte ai deputati;
              sul piano normativo, nello scorso triennio si sono susseguiti interventi volti sia a ridurre le dotazioni economiche dei Gruppi parlamentari, sia ad abolire il meccanismo dei rimborsi elettorali pubblici ai partiti politici;
              nella complessiva riduzione dei cosiddetti costi della politica, appare necessario e doveroso intervenire, al fine di contenere anche le spese connesse all'espletamento del mandato parlamentare, attraverso l'applicazione di un meccanismo che permetta di legare tali importi all'andamento dei principali fattori macroeconomici nel Paese e, di conseguenza, alla reale situazione economica nella quale versa l'Italia, abolendo costosi quanto anacronistici privilegi;
              un simile impianto permetterebbe, peraltro, di mutuare dal settore privato il principio della redistribuzione della ricchezza generata dalla stessa azienda sulla base dei risultati di gestione conseguiti, fissando, anche rispetto all'attività svolta dai parlamentari, il principio della corrispondenza di tale attività ai reali bisogni del Paese e alla realtà economica rispetto alla quale opera, e remunerando lo svolgimento della stessa attività secondo il principio dell'efficienza di tale gestione,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori,

a valutare l'opportunità di individuare i fattori macroeconomici ai quali parametrare le somme corrisposte ai parlamentari a titolo di indennità e di rimborso spese, e, conseguentemente, di rideterminare tali importi.
9/Doc. VIII, n.  8/102. Giorgia Meloni, Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              negli anni scorsi la Camera ha avviato un processo di riduzione delle tirature degli atti parlamentari che ha portato ad un consistente abbattimento del volume complessivo di stampa, procurando notevoli risparmi;
              è necessario affiancare al processo di dematerializzazione un investimento in termini di informatizzazione e di sviluppo tecnologico, al fine di mantenere elevati il livello di tempestività e di qualità della pubblicità dei lavori parlamentari, anche ottenendo maggiori servizi per gli utenti,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di incrementare il processo di implementazione dei servizi informatici, predisponendo un'unica applicazione in grado di mettere a sistema e razionalizzare tutta la documentazione della Camera dei deputati, garantendo un accesso semplice e immediato, al fine di potenziare tempestività e pubblicità dei lavori parlamentari.
9/Doc. VIII, n.  8/103. Occhiuto.


      La Camera,
          premesso che:
              gli interventi relativi allo status dei dipendenti di questa amministrazione sono stati tesi al recepimento di istituti e limitazioni introdotti in relazione ai dipendenti e ai dirigenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
              anche in relazione al trattamento retributivo delle carriere direttive dell'amministrazione parlamentare, la tendenza in corso è chiaramente nel senso dell'introduzione degli stessi limiti posti per la dirigenza pubblica delle amministrazioni centrali;
              a queste innovazioni tese a ridurre la specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni parlamentari dovrebbero essere accompagnati ad inquadramento dello status giuridico delle stesse figure professionali;
              in particolare, la figura del consigliere parlamentare è equiparabile al dirigente di una amministrazione pubblica, con effettive responsabilità di gestione del personale e di risultato e con una specifica qualifica, anche sotto il profilo delle competenze di merito;
              tale profilo di eccellenza necessita di una definizione del proprio status complessivo, salvaguardando, in ogni momento della carriera, le esigenze di crescita professionale, di formazione e di aggiornamento, nonché di piena e indipendente esplicazione del ruolo inerente allo specifico profilo professionale;
              l'inserimento di meccanismi di mobilità pubblico-privato, analoghi a quelli previsti per le figure dirigenziali delle amministrazioni centrali dello Stato consentirebbe, anche in considerazione dell'allungamento della carriera, esperienze di consiglieri in organismi internazionali o privati senza alcun costo per l'amministrazione, che ben potrebbe beneficiare della crescita di professionalità dei propri dipendenti,

invita l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

a valutare l'opportunità di recepire l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, sulla mobilità dei dirigenti pubblici relativamente al collocamento in aspettativa non retribuita, con trattamento previdenziale a carico dell'ente di nuova destinazione.
9/Doc. VIII, n.  8/104. Laffranco.


      La Camera,
          premesso che:
              le spese correnti per l'anno finanziario 2016 riferibili all'espletamento del mandato di parlamentare dei membri della Camera, comprensivo di indennità e rimborsi a vario titolo ammontano a oltre 145 milioni di euro;
              a queste si sommano più di 190 milioni di euro per le spese previdenziali corrisposte in favore dei deputati cessati dal mandato;
              nel corso della sua recente audizione innanzi alla Commissione affari costituzionali il Presidente dell'INPS ha sottolineato come il costo dei duemilaseicento assegni in pagamento sia superiore di 150 milioni rispetto ai contributi versati;
              secondo l'istituto pensionistico applicando le regole del sistema contributivo all'intera carriera contributiva dei parlamentari la spesa per vitalizi si ridurrebbe del quaranta per cento, scendendo a 118 milioni con un risparmio di circa 76 milioni di euro l'anno,

invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori,

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a ricalcolare in base al metodo contributivo anche gli assegni già in pagamento e ad erogarli nell'importo così rideterminato, nonché a elevare a dieci anni il limite temporale minimo di esercizio del mandato parlamentare necessario per conseguire il diritto alla pensione.
9/Doc. VIII, n.  8/105. Cirielli, Giorgia Meloni.


(Inammissibile)