XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 14 dicembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 dicembre 2016.

      Adornato, Alfreider, Alli, Artini, Baldelli, Bernardo, Bindi, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Catania, Centemero, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Fedriga, Fraccaro, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Giorgia Meloni, Meta, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Valeria Valente.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge RICHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3225) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gelmini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
      MICCOLI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina delle associazioni di azionisti, per la tutela dell'azionariato diffuso nelle società operanti in settori di pubblica utilità con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante» (4150) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

          Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
      PISICCHIO: «Disposizioni concernenti il censimento della presenza di amianto e la bonifica dei siti nonché benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto» (4157) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

      Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 14 dicembre 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n.  1, – la Relazione di aggiornamento sulla situazione dei lavori di bonifica del sito di interesse nazionale Laghi di Mantova e polo chimico.

      Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n.  22).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.  35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016 concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale in relazione all'operazione di acquisizione da parte di Space2 Spa, di Leonardo-Finmeccanica Spa e di In Orbit Spa della partecipazione in Avio Spa non già detenuta da Leonardo-Finmeccanica Spa e all'operazione di fusione per incorporazione di Avio Spa in Space2 Spa.

      Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  466).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi dal 2011 al 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  467).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», autorizzate, nel periodo marzo-ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.

      Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14, 23 e 28 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

      Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

      Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.

      Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

      Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 22 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.

      Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 dicembre 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n.  180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo alla European Union-Latin America and the Caribbean Foundation (EU-LAC) per il progetto «Support to the Colombia Peace Process through the use of Industrial Maps».

      Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

      Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 5 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.  147, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 30 novembre 2016 (Doc. CCXXX, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe – L'azione europea a favore della sostenibilità (COM(2016) 739 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Modello di accordo sullo status di cui all'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (COM(2016) 747 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 747 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma dell'articolo 73, paragrafo 2 (COM(2016) 762 final), che è assegnata in sede primaria alla IV Commissione (Difesa);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016) 778 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n.  1166/2008 e (UE) n.  1337/2011 (COM(2016) 786 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 786 final – Annexes 1 to 5) e dal Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre e potenziali scenari legislativi (SWD(2016) 429 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM(2016) 788 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n.  2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2016) 701 final);
          Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM(2016) 743 final);
          Relazione della Commissione relativa agli ostacoli posti dai codici, dagli standard e dalla legislazione all'utilizzo di tecnologie rispettose del clima nei settori della refrigerazione, della climatizzazione, delle pompe di calore e delle schiume (COM(2016) 749 final);
          Relazione della Commissione – Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità (COM(2016) 752 final);
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 755 final);
          Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016) 757 final);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento (COM(2016) 764 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure relative al settore dell'apicoltura del regolamento (UE) n.  1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM(2016) 776 final).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

      Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 9 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n.  352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio stesso in data 6-9 dicembre 2016, con la quale si dichiarano conformi a legge le richieste di referendum popolare abrogativo sui quesiti individuati dalle seguenti denominazioni:
          prima richiesta – Abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi;
          seconda richiesta – Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti;
          terza richiesta – Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher).

      Questo documento è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

      L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 28 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.  168, il bilancio di previsione della medesima Autorità per l'esercizio 2017, approvato in data 28 novembre 2016, corredato dalla nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2017-2019.

      Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 6 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brovello Carpugnino (Verbano Cusio Ossola), Capena (Roma), Fonte Nuova (Roma), Giussago (Pavia) e Laureana di Borrello (Reggio Calabria).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Gianna Barbieri, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

      Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n.  426, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo (90), del dottor Nicola Giuliano (91), del professor Aldo Grasso (92) e del dottor Carlo Verdone (93) a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.

      Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 13 dicembre 2016, a pagina 6, prima colonna, ventinovesima riga, dopo la parola: «VII,» si intende inserita la seguente: «XIII,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2567 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4158)

A.C. 4158 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n.  1.

A.C. 4158 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.6, 1.8, 3.2, 4.2, 4.3, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 6.15, 6.18, 6.20, 10.3, 13.4, 17-bis.1, 19.1, 19.4, 20.2, 20.3, 20.6, 20.7, 22.4, 22.5, 25.3, 25.5, 44.1, 44.3, 44.8, 44.10, 44.12, 45.9, 45.12, 45.14, 45.15, 48.1, 48.10, 48.13, 48.20, 48.50 e 50-bis.50 e sugli articoli aggiuntivi 25.01, 48.02, 50-bis.01, 51-bis.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4158 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

      1. Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. Il decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.  205 del 2016.
      3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
PRINCÌPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

Capo I
PRINCÌPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e organi direttivi).

        1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1.
        2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
        3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.
        4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
        5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
        6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
        7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Articolo 2.
(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari).

        1. Il Commissario straordinario:
            a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;
            b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
            c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
            d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
            e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
            f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
            g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;
            h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
            i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
            l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

        2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
        4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
        5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:
            a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;
            b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
            c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
            d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;
            e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.

Articolo 3.
(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016).

        1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
        2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.
        3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
        4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.
        5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Articolo 4.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
        2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
        3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.  2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
        4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
        5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n.  389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1º settembre 2016, n.  391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.
        6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.  394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
        7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.

Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

Capo I
RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI

Articolo 5.
(Ricostruzione privata).

        1. Ai fini dell'applicazione dei benefìci e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
            a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
                1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
                2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
                3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
            b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
            c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
            d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i princìpi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
            e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
            f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
            a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subìto;
            b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
            c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
            d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
            e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
            f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
            g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
            h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
            i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

        3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
        4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
        5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
        6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
        7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
        8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n.  651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
        9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 6.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).

        1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
            a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
            b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
            c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

        2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
            a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214;
            b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
            c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
            d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
            e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

        3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.
        4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
        5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
        6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.
        7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.
        8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.
        9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
        10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
        11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
        12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.
        13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

Articolo 7.
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

        1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
            a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
            b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
            c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Articolo 8.
(Interventi di immediata esecuzione).

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.  243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
        3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
        4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.
        5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
            a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 e successive modificazioni;
            b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125 del 1º giugno 2015;
            c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.

Articolo 9.
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati).

        1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Articolo 10.
(Ruderi ed edifici collabenti).

        1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.
        2. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.
        3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 11.
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali).

        1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
        a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
            b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
            c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

        2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i princìpi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
        3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.
        4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.
        5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
        6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
        7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, e successive modificazioni.
        8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
        9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
        10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.
        11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Articolo 12.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

        1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
            a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  113 del 17 maggio 2011;
            b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016;
            c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
            d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

        2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
        3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
        4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
        5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
        6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

Articolo 13.
(Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi).

        1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.
        2. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 14.
(Ricostruzione pubblica).

        1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
        a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni;
            b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
            c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
            d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

        2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
            a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
            b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
            c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
            d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;
            e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2;
            f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

        3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
        4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
        5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
        6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
        7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
        8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
        9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
        10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229.
        11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

Articolo 15.
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

        1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
            a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
            b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
            c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Articolo 16.
(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche).

        1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.
        2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
        3. La Conferenza, in particolare:
            a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
            b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
            c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefìci di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che è reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
            d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

        4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione è istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
        6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Articolo 17.
(Art-Bonus).

        1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125.
        2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 18.
(Centrale unica di committenza).

        1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.
        2. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
        3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.

Capo II
MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 19.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016).

        1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 20.
(Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016).

        1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subìto danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
        2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 21.
(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche).

        1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.  393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
        2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
        3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.  2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.».

        4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183.

Articolo 22.
(Promozione turistica).

        1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
        2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 23.
(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi).

        1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
        2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

Articolo 24.
(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici).

        1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
        2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
        3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.
        4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 25.
(Rilancio del sistema produttivo).

        1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
        2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.

Capo III
MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 26.
(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma).

        1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 27.
(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
        2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
        3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 28.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

        1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.  389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1º settembre 2016, n.  391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.  394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
        2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
        3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:
            a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
            b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
            c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
            d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
            e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.

        4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n.  152 del 2006.
        5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.  393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
        6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
        7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1º settembre 2016, n.  391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
        8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
        9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
        10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente – CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
        11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
        12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
        13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

        1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Articolo 30.
(Legalità e trasparenza).

        1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410.
        2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
        3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni.
        4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
            a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n.  50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;
            b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

        5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
        6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n.  159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
        7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.  190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n.  159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  164 del 15 luglio 2013.
        8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:
            a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
            b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
            c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
            d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
            e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.

        9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.
        10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.
        11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.  159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.
        12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n.  159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
        13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.  136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n.  136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
        14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.  50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.
        15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n.  190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n.  190 del 2012.

Articolo 31.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata).

        1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n.  136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
        2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
        3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.  136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
        4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n.  136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
        5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n.  159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
        6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
        7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Articolo 32.
(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario).

        1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
        2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.
        3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.
        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 33.
(Controllo della Corte dei conti).

        1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n.  20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.  340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni.
        2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34.
(Qualificazione dei professionisti).

        1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
        2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
        3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
        4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
        5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.
        6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
        7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Articolo 35.
(Tutela dei lavoratori).

        1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
        2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
        3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
        5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.
        6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.  136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
        7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.
        8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti).

        1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n.  33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n.  50 del 2016.

Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I
MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA

Articolo 37.
(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza).

        1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.  225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n.  231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile).

        1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.  194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.
        2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n.  241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.  194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 39.
(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale).

        1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n.  225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4.
        2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.
        3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n.  279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.  365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Articolo 40.
(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea).

        1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n.  225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n.  225 del 1992.

Articolo 41.
(Disposizioni inerenti la cessione di beni).

        1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità.

Capo II
MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Articolo 42.
(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza).

        1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.  225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n.  225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016.
        2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n.  388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n.  225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
        3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.  394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.  393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
        4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43.
(Reperimento alloggi per la locazione).

        1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.
        3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n.  431 e successive modificazioni.
        4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

Capo I
MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 44.
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

        1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all'allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
        2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
        3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.
        4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.
        5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.
        6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Capo II
MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 45.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

        1. È concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
            a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
            b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

        2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
        3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
        4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
        5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148.
        7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
        8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016.
        9. All'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.

Capo III
SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

Articolo 46.
(Perdite d'esercizio anno 2016).

        1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Articolo 47.
(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti).

        1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subìto danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 48.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).

        1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
            a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, e successive modificazioni;
            b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
            c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
            d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
            e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
            f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
            g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
            h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n.  817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
            i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
            l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

        2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
        3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
        4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
        5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
        6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.  393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1º marzo 2017.
        7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
        8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n.  1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n.  834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.  640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n.  640/2014.
        9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all'allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n.  889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
        10. Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
        11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212, come modificato dal presente articolo.
        12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.
        13. Nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
        14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1.
        15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n.  212, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
        «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo».
            b) il comma 2-ter è abrogato.

        16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.
        17. Per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.
        18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, è sospesa fini alla data del 1º gennaio 2017.

Articolo 49.
(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti).

        1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
        2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.
        3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
        4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
        5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
        6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n.  742, e successive modificazioni.
        7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:
            a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
            b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

        8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
        9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

Articolo 50.
(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali).

        1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.
        2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.
        3. Nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:
            a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;
            b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;
            c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

        4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
        5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.
        6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
        7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:
            a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, dal 1º ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;
            b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1º ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1º gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
            c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione.

        8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.
        9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 51.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.
        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1º novembre 2016.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52.
(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
            a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
            b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
            c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
            d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
            e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.  225;
            f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;
            g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n.  266;
            h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n.  311;
            i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n.  228;
            l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

        2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53.
(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)

        REGIONE ABRUZZO.

        Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
        1. Campotosto (AQ);
        2. Capitignano (AQ);
        3. Montereale (AQ);
        4. Rocca Santa Maria (TE);
        5. Valle Castellana (TE);
        6. Cortino (TE);
        7. Crognaleto (TE);
        8. Montorio al Vomano (TE).

        REGIONE LAZIO.

        Sub ambito territoriale Monti Reatini:
        9. Accumoli (RI);
        10. Amatrice (RI);
        11. Antrodoco (RI);
        12. Borbona (RI);
        13. Borgo Velino (RI);
        14. Castel Sant'Angelo (RI);
        15. Cittareale (RI);
        16. Leonessa (RI);
        17. Micigliano (RI);
        18. Posta (RI).

        REGIONE MARCHE.

        Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
        19. Amandola (FM);
        20. Acquasanta Terme (AP);
        21. Arquata del Tronto (AP);
        22. Comunanza (AP);
        23. Cossignano (AP);
        24. Force (AP);
        25. Montalto delle Marche (AP);
        26. Montedinove (AP);
        27. Montefortino (FM);
        28. Montegallo (AP);
        29. Montemonaco (AP);
        30. Palmiano (AP);
        31. Roccafluvione (AP);
        32. Rotella (AP);
        33. Venarotta (AP).

        Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
        34. Acquacanina (MC);
        35. Bolognola (MC);
        36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
        37. Cessapalombo (MC);
        38. Fiastra (MC);
        39. Fiordimonte (MC);
        40. Gualdo (MC);
        41. Penna San Giovanni (MC);
        42. Pievebovigliana (MC);
        43. Pieve Torina (MC);
        44. San Ginesio (MC);
        45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
        46. Sarnano (MC);
        47. Ussita (MC);
        48. Visso (MC).

        REGIONE UMBRIA.
        Area Val Nerina:
        49. Arrone (TR);
        50. Cascia (PG);
        51. Cerreto di Spoleto (PG);
        52. Ferentillo (TR);
        53. Montefranco (TR);
        54. Monteleone di Spoleto (PG);
        55. Norcia (PG);
        56. Poggiodomo (PG);
        57. Polino (TR);
        58. Preci (PG);
        59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
        60. Scheggino (PG);
        61. Sellano (PG);
        62. Vallo di Nera (PG).

A.C. 4158 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4158 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione e organi direttivi).

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni eventualmente indicati con una o più ordinanze del Commissario straordinario di cui al comma 3.

      Conseguentemente, dopo le parole, allegati 1 e 2, ovunque ricorrano nel testo, aggiungere le seguenti: e successive ordinanze del Commissario straordinario.
1. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché, nell'ambito dei citati territori, a favorire la prevenzione e la messa in sicurezza da fenomeni sismici.

      Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
          b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione in cui la sicurezza e l'efficienza in chiave antisismica degli interventi strutturali di adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, siano aspetti prioritari, da rendere compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
1. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 può essere modificato dal Commissario straordinario, su proposta dei vice commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai vice commissari.
1. 6. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 2, sostituire le parole: possono applicarsi con le seguenti: si applicano.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
      dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).;

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1-bis e 2.
1. 8. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini, Palmieri, Crimi.

      Al comma 2, sostituire le parole: perizia asseverata con le seguenti: perizia tecnica asseverata.

      Conseguentemente, sostituire le parole: perizia asseverata ovunque ricorrano nel testo, con le seguenti: perizia tecnica asseverata.
1. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice commissario territorialmente competente.
1. 11. Fabrizio Di Stefano, Polidori, Laffranco, Polverini, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. È fatto divieto alle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 per due anni a decorrere dal 24 agosto 2016.
      2-ter. Le richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016 sono nulle.
1. 13. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

      Al comma 6, sostituire le parole: e dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, con le seguenti:, dai Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2,.
1. 14. Polidori, Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

ART. 2.
(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari).

      Al comma 3, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: ricorrendo prioritariamente a.
2. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

ART. 3.
(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      1-bis. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma.
      1-ter. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
      dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1-bis e 1-ter si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
3. 2. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 4.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate inoltre a coprire la perdita economica derivante dalla mancata riscossione delle utenze e delle entrate comunali.
4. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

      Al comma 7, sopprimere le parole da:, anche in assenza dei decreti fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155 del 5 luglio 2000».
4. 3. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 4-bis.
(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori).

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le procedure negoziate di cui al comma 4, relativamente ai contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi e beni strumentali, sono rivolte in via prioritaria a fornitori con sede nei comuni di cui all'allegato 1.
4-bis. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

ART. 6.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata).

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dello stesso insediamento aggiungere le seguenti: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
6. 3. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nel limite delle superfici aggiungere le seguenti: e dei volumi.
6. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
6. 7. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati.
6. 10. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2016, a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
      dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856);

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
6. 13. Polidori, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polverini, Palmieri, Crimi.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: da eseguire su immobili fino alla fine del comma, con le seguenti: la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.
6. 15. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile, sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia in materia di detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
              2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856);

          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
6. 18. Fabrizio Di Stefano, Polverini, Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
              2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 5, ultimo periodo, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001);

          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
6. 20. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 8.
(Interventi di immediata esecuzione).

      Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: dell'articolo 8 con le seguenti: dell'articolo 3.
8. 3. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Palmieri, Crimi.

      Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
8. 50. Fabrizio Di Stefano, Polidori, Polverini, Laffranco, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.
      5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 5. Polidori, Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. 10. Polidori, Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq ed esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile.
8. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certificazione di agibilità).

      1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
      2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:
          a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
          b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
          c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

      3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti deve essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 01. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 10.
(Ruderi ed edifici collabenti).

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
              2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856);

          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
10. 3. Laffranco, Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

ART. 12.
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi).

      Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;.
12. 3. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 sono previsti piani di recupero e programmi diretti a consentire interventi urbanistici.
12. 6. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 13.
(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici).

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
      4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
13. 4. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, le parole: «e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «, la riqualificazione dell'abitato, degli spazi pubblici e della rete viaria, il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione, e la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei comuni del cratere ad esclusione del Comune dell'Aquila, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione, da programmare attraverso i piani pluriennali di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125.»
13. 50. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.
(Inammissibile)

ART. 14.
(Ricostruzione pubblica).

      Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato.
14. 9. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 17-bis.
(Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi).

      Al comma 1, capoverso m-bis), aggiungere, in fine, le parole: al fine di prevedere per le aziende erogatrici la defiscalizzazione delle ore di straordinario donate dai loro dipendenti allo scopo di aiutare le popolazioni colpite dal sisma.
17-bis. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 19.
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 10.000.000 euro.
19. 1. Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, sostituire le parole: 2.500.000 euro con le seguenti: 5.000.000 euro.
19. 4. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 20.
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.
20. 2. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

          Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 60 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
20. 3. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni di euro.
20. 6. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2000, n.  3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
20. 7. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati con le seguenti: tutte le imprese la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma la cui sede produttiva sia situata.
20. 10. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 22.
(Promozione turistica).

      Al comma 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.
22. 4. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l'istituzione di un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori dai costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate.
      2-ter. Per l'istituzione del mercato di cui al comma 2-bis è stanziata la somma di 520.000 euro per ventisei settimane dell'anno 2017.
22. 5. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

ART. 24.
(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 600.000 euro.
24. 3. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
24. 5. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
24. 8. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
24. 10. Polidori, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Palmieri, Crimi.

ART. 25.
(Rilancio del sistema produttivo).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.
25. 2. Laffranco, Polverini, Polidori, Fabrizio Di Stefano, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Con delibera del CIPE, una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata dalle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
25. 3. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 2, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 con le seguenti: all'articolo 1.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
      dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 25, comma 2, si provvede nei limiti di una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di conto capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
25. 5. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
          a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
          b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

      2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n.  296 del 2006 e successive modificazioni. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n.  296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera c) del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
          a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
          b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
          c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

      5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
      6. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.  178.
      7. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
      8. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell’automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.
      9. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del Fondo speciale di conto capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
25. 01. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 27.
(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali).

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Commissario straordinario aggiungere le seguenti:, previa una attenta analisi costi-benefici, può avvalersi di strutture o uffici pubblici o studi tecnici privati, purché dotati di specifica competenza tecnica presenti nelle aree oggetto degli interventi o in quelle limitrofe, e in alternativa.
27. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Cristian Iannuzzi.

ART. 28.
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici).

      Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 con le seguenti: con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.

      Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: delle aziende che gestiscono fino alla fine del periodo con le seguenti: di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
28. 2. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 30.
(Legalità e trasparenza).

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.  159 del 2011.
30. 3. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 34.
(Qualificazione dei professionisti).

      Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali sono definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
34. 1. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: né aver avuto negli ultimi tre anni.
34. 4. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il direttore dei lavori può dirigere, altresì, i lavori di un'impresa scelta da un privato, anche qualora nei tre anni precedenti lo stesso professionista abbia diretto altri cantieri della stessa impresa.
34. 50. Santerini.

      Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, al fine di evitare la concentrazione di incarichi, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 ad ogni professionista è richiesto di dichiarare quanti progetti abbia chiuso nei precedenti interventi post sisma e in quali tempi, e quanti cantieri abbia già gestito in eventi analoghi.
34. 51. Santerini.

ART. 35.
(Tutela dei lavoratori).

      Al comma 2, sostituire le parole da: dagli uffici speciali fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle stesse imprese al momento dell'emissione dello stato di avanzamento lavori (SAL), ferma restando la possibilità per gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 di procedere alla verifica della regolarità del DURC e di bloccare i lavori in caso di esito negativo della stessa.
35. 50. Santerini.

ART. 44.
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, aggiungere le seguenti: e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2.

      Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di conto capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
44. 1. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 2, sostituire le parole da: non concorrono fino a: l'anno 2016 con le seguenti: nonché quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'all'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di conto capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
44. 3. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.  190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
          2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 44, comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 3 milioni di euro per il 2016 e di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
44. 8. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n.  208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52.
44. 10. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
              2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 44, comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018 del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

          al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
44. 12. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 45.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

      Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I soggetti di cui al presente comma, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018 del fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).
45. 9. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

      Conseguentemente, al comma 5, primo periodo:
          sostituire le parole: commi 1 e 4 con le seguenti: commi 1, 4 e 4-bis;
          dopo le parole: per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e per l'anno 2017.
45. 12. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      7-bis. Per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018 tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori autonomi e tutti i lavoratori professionisti residenti o operanti nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
          al comma 2, sostituire le parole: 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 921,502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;

       dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.
45. 14. Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.  185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
45. 15. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 48.
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).

      Al comma 1 premettere il seguente:
      01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e dai contributi previdenziali ed assistenziali e dai premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

      Conseguentemente,
          al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in aggiunta a quanto disposto fino a: senza applicazione di sanzioni e interessi.;
          all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 01, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
48. 1.(Versione corretta) Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 dicembre 2016 aggiungere le seguenti:, ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017.
48. 5. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:
      10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

      Conseguentemente sostituire il comma 11 con i seguenti:
      11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della proroga della sospensione di cui al comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.
      11-bis. Il comma 36, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017.
48. 10. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n.  225, si intendono posticipati di un anno.
48. 13. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

      Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1,
          alla lettera e), sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 61 milioni di euro per l'anno 2016;
          alla lettera l), sostituire le parole da 201,35 fino a: 81, 45 con le seguenti: 222, 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 369, 7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 102, 45.
48. 50. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
      18-bis. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.
      18-ter. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.
      18-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti 18-bis e 18-ter si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili.

      Conseguentemente, all'articolo 52:
      dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 48, commi 18-bis, 18-ter e 18-quater si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di conto capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

      al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
48. 20. Laffranco, Polverini, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
      18-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.
48. 21. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Zona franca).

      1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.
48. 02. Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

      Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
48. 03. Polverini, Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 50.
(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali).

      Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il personale di cui al presente comma svolge altresì funzioni di controllo sul campo della corrispondenza tra i vari stadi di avanzamento lavori, forniti dai direttori dei lavori a corredo della richiesta di contributo, e l'effettiva consistenza dei lavori riscontrabili nel cantiere. In caso di esito negativo di tale verifica sono comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
50. 50. Santerini.

ART. 50-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).

      Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
      1. I comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e alla disciplina regolamentare degli enti di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 7. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017 e il 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e successive modifiche, all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, e all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150.
      2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione di personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia.
      3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150.

      Conseguentemente:
          dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.  399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.
      3-ter. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale.;

          all'articolo 52:
              dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 50-bis, commi da 1 a 3-ter, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).;
              al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 2 e 2-bis.
50-bis. 50. Fabrizio Di Stefano, Polverini, Laffranco, Polidori, Palmieri, Crimi.

      Dopo l'articolo 50-bis aggiungere il seguente:

Art. 50-ter.

      1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
          «d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400.»

      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).
50-bis. 01. Polidori, Palmieri, Crimi.

ART. 51-bis.
(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016).

      Dopo l'articolo 51-bis aggiungere i seguenti:

Art. 51-ter.

      1. È istituita presso ciascun Comune, compresi quelli ricadenti nelle Aree metropolitane, l'anagrafe dinamica del patrimonio edilizio esistente costituita dal documento, redatto e certificato da un tecnico abilitato all'esercizio delle professioni tecniche relative all'attività costruttiva, contenente la descrizione e la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione delle singole unità immobiliari, anche con riferimento alle parti comuni degli edifici in caso di condominio, o dell'intero edificio.
      2. Il documento è obbligatorio e deve contenere altresì un esplicito riferimento alla normativa vigente e all'applicazione della medesima, con l'indicazione analitica degli estremi degli atti e dei provvedimenti concernenti unità ed edificio nonché i dati catastali e quelli attinenti all'inquadramento urbanistico di esso e ad eventuali vincoli ambientali e culturali.
      3. Il tecnico incaricato indica inoltre, nel documento di cui ai commi precedenti, quali, in base al suo professionale giudizio, siano gli interventi di carattere manutentivo necessari per la sicurezza della relativa unità immobiliare o dell'intero edificio.
      4. Qualora si verifichino eventi o interventi significativi sull'unità immobiliare o sull'edificio, si procede all'aggiornamento del documento predetto.

Art. 51-quater.

      1. Il documento di cui all'articolo 51-ter deve pervenire per via telematica al Comune entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      2. La mancata presentazione di esso nei termini comporta a carico del proprietario o dei proprietari inadempienti la sanzione amministrativa di euro 1.500; in tal caso il Comune provvederà agli adempimenti di cui allo stesso articolo 51-ter nei successivi 3 mesi.

Art. 51-quinquies.

      1. I parametri necessari per l'attribuzione con simboli numerici, a ciascuna unità immobiliare o edificio, di un grado di affidabilità in relazione alle classi di rischio sismico, sono definiti con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.  400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i compilatori-certificatori del documento previsto dal precedente articolo 51-ter, comma 1, provvedono alla valutazione del grado di affidabilità di unità ed edifici secondo le procedure oggi seguite.

Art. 51-sexies.

      1. Per gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica, provvede di norma alla redazione del documento certificato di cui all'articolo 51-ter, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, il collaudatore dei medesimi. Nel caso in cui i lavori non siano soggetti a collaudo, l'impresa realizzatrice provvede alla nomina del professionista per la redazione del documento certificato nel rispetto del termine medesimo.
      2. Ferma restando, a carico del trasgressore, la sanzione di cui al precedente articolo 51-quater, comma 2, la mancata presentazione nei termini del documento comporta il diniego del certificato di agibilità.

Art. 51-septies.

      1. Il costo della redazione del documento certificato di cui alla presente legge può essere totalmente dedotto nella dichiarazione dei redditi dai proprietari degli immobili nella misura del 20 per cento per 5 anni, mentre saranno concordate fra Governo e ABI misure per la concessione agli stessi di agevolazioni creditizie.
51-bis. 01. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Polverini, Palmieri, Crimi.

A.C. 4158 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il comma 4 dell'articolo 4-bis del provvedimento in esame stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a. proceda allo svolgimento di procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali;
              in particolare, la norma consente di avviare le suddette procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
              i terremoti con esiti distruttivi causano numerose vittime e danni ingenti al patrimonio immobiliare privato e pubblico, alle infrastrutture e alle opere d'arte creando notevoli disagi anche a livello sociale con riflessi sull'economia che spesso vanno ben al di là di quanto viene ogni volta conteggiato, stimato e riportato;
              sono 5 gli incrementi delle accise sui carburanti introdotti in questi ultimi 48 anni per recuperare le risorse da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Dal 1970 (primo anno in cui sono disponibili i dati sui consumi dei carburanti) al 2015 gli italiani hanno versato nelle casse dello Stato 145 miliardi di euro nominali (261 miliardi di euro, se attualizzati);
              vi sono circa 700 moduli abitativi di legno inutilizzati e rimovibili ubicati a Sellano, Capodacqua e Nocera Umbra, realizzati in occasione del sisma del 1997 che consentirebbero ai cittadini di non allontanarsi dalle proprie terre, di mantenere vivo il senso di comunità e consentire, a chi ne ha ancora la possibilità, di seguire da vicino le proprie attività economiche e allo Stato un ingente risparmio economico circa la fornitura di nuovi moduli abitativi o contributi di autonoma sistemazione,

impegna il Governo

a fornire una soluzione abitativa che garantisca ai cittadini di rimanere, per quanto possibile, in prossimità delle loro residenze, consentendo ad essi, fintanto che la propria casa non risulti agibile, di scegliere tra un contributo di autonoma sistemazione o moduli abitativi provvisori e garantendo, comunque, in questo ultimo caso, il reimpiego di quelli utilizzati per i precedenti eventi sismici, attualmente inutilizzati e purché il loro stato di conservazione sia pienamente compatibile con la loro funzione oppure l'accesso al contributo di autonoma sistemazione, qualora non fosse pronta, impegnandosi ad estendere tali misure, non solo ai proprietari delle rispettive abitazioni, ma anche ai residenti affittuari fintanto che non sia completata la fase di ricostruzione.
9/4158/1. Cristian Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito dei drammatici eventi sismici che di recente hanno colpito l'Italia centrale, la Casa circondariale di Camerino è stata evacuata ed il personale, così come i detenuti, sono stati temporaneamente trasferiti ad altre sedi;
              alcuni dipendenti del comparto ministeri e della polizia penitenziaria, residenti nei comuni del cosiddetto «cratere», sono stati inviati provvisoriamente in missione presso gli istituti penitenziari di Fermo e Porto San Giorgio e costretti a percorrere ogni giorno circa 150 km per raggiungere i luoghi di lavoro;
              accade inoltre che i lavoratori in questione, a proprie spese, utilizzino mezzi privati per raggiungere i luoghi di lavoro, in quanto se si avvalessero dei mezzi pubblici impiegherebbero circa due ore per percorrere il tragitto casa-lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuno, l'assegnazione temporanea dei dipendenti del comparto ministeri e della polizia penitenziaria della Casa circondariale di Camerino, presso istituti penitenziari e/o, qualora possibile, anche presso altre amministrazioni statali più vicini alla propria residenza e ai propri nuclei familiari.
9/4158/2. Manzi, Carrescia, Morani, Lodolini, Luciano Agostini, Petrini, Marchetti.


      La Camera,
          premesso che:
              i recenti eventi sismici hanno palesato nuove problematicità in merito alla tutela della salute del personale di soccorso tanto da rendere opportuno un aggiornamento ed integrazione dei relativi protocolli di intervento con la previsione di idonei strumenti di salvaguardia della salute del personale medesimo;
              detriti contenenti amianto sono stati movimentati dal personale di soccorso senza le adeguate protezioni. Tali detriti sarebbero stati inoltre utilizzati per riempire, livellare e mettere in sicurezza le aree delle tendopoli site tra Amatrice ed Arquata del Tronto;
              la pista di atterraggio degli elicotteri sarebbe stata posta nelle immediate vicinanze delle macerie contenenti amianto, causando un pericolosissimo «effetto-ventilatore» con la propagazione nell'ambiente di particelle di amianto;
              il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lanciato un appello alle autorità ritenendo come inevitabile la polverizzazione della fibra di amianto contenuta nei materiali distrutti dal sisma, invitando le istituzioni a dotare i soccorritori mascherine di protezione adeguate e considerando insufficienti le semplici mascherine antipolvere;
              tali mascherine antipolvere, in parte utilizzate durante i primi soccorsi ad Amatrice, sarebbero infatti del tutto inadeguate ad impedire l'inalazione della fibra di amianto e, quindi, l'insorgenza di malattie cancerogene ad essa correlate;
              l'elevato rischio sismico che caratterizza numerose aree del territorio italiano, con il crescente impiego di mezzi e risorse per i relativi soccorsi, impone di garantire la salute del personale addetto al soccorso, alla rimozione e movimentazione dei detriti contenenti amianto,

impegna il Governo:

          ad aggiornare i protocolli per l'intervento del personale di soccorso della Protezione Civile, dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate elevando le disposizioni di sicurezza in merito all'eventuale pericolo di contaminazione da amianto;
          a disporre in particolar modo che eventuali piste di atterraggio per gli elicotteri di soccorso siano individuate, dove possibile, a distanza di sicurezza dai detriti che potenzialmente contengono amianto;
          ad adeguare l'equipaggiamento del personale di soccorso con mascherine in grado di evitare la respirazione di fibre o polveri contenenti amianto.
9/4158/3. Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Corda, Paolo Bernini, Zolezzi, Terzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              i recenti eventi sismici hanno palesato nuove problematicità in merito alla tutela della salute del personale di soccorso tanto da rendere opportuno un aggiornamento ed integrazione dei relativi protocolli di intervento con la previsione di idonei strumenti di salvaguardia della salute del personale medesimo;
              detriti contenenti amianto sono stati movimentati dal personale di soccorso senza le adeguate protezioni. Tali detriti sarebbero stati inoltre utilizzati per riempire, livellare e mettere in sicurezza le aree delle tendopoli site tra Amatrice ed Arquata del Tronto;
              la pista di atterraggio degli elicotteri sarebbe stata posta nelle immediate vicinanze delle macerie contenenti amianto, causando un pericolosissimo «effetto-ventilatore» con la propagazione nell'ambiente di particelle di amianto;
              il presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, ha lanciato un appello alle autorità ritenendo come inevitabile la polverizzazione della fibra di amianto contenuta nei materiali distrutti dal sisma, invitando le istituzioni a dotare i soccorritori mascherine di protezione adeguate e considerando insufficienti le semplici mascherine antipolvere;
              tali mascherine antipolvere, in parte utilizzate durante i primi soccorsi ad Amatrice, sarebbero infatti del tutto inadeguate ad impedire l'inalazione della fibra di amianto e, quindi, l'insorgenza di malattie cancerogene ad essa correlate;
              l'elevato rischio sismico che caratterizza numerose aree del territorio italiano, con il crescente impiego di mezzi e risorse per i relativi soccorsi, impone di garantire la salute del personale addetto al soccorso, alla rimozione e movimentazione dei detriti contenenti amianto,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di:
              aggiornare i protocolli per l'intervento del personale di soccorso della Protezione Civile, dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate elevando le disposizioni di sicurezza in merito all'eventuale pericolo di contaminazione da amianto;
              disporre in particolar modo che eventuali piste di atterraggio per gli elicotteri di soccorso siano individuate, dove possibile, a distanza di sicurezza dai detriti che potenzialmente contengono amianto;
              adeguare l'equipaggiamento del personale di soccorso con mascherine in grado di evitare la respirazione di fibre o polveri contenenti amianto.
9/4158/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Corda, Paolo Bernini, Zolezzi, Terzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              come si apprende dalla missiva inviata in data 21/11/2016 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai propri iscritti, avente come oggetto «Sisma Centro Italia 2016 – richiesta urgente agibilitatori», la Protezione Civile ha richiesto l'esecuzione di un numero di accertamenti di molto superiore alle previsioni, passando a seguito del terremoto del 24 agosto da circa 70.000 previsti a oltre 200,000, a causa dei nuovi terremoti del 26 e 30 ottobre;
              in tale comunicazione si specifica inoltre come il Dipartimento della Protezione Civile avrebbe previsto l'indispensabile partecipazione di un totale di circa mille tecnici, grazie ai quali dovranno essere individuati fabbricati agibili e quelli inagibili, mediante verifiche speditive (schede FAST), ciò al fine di definire il numero dei container da utilizzare per i prossimi sei-otto mesi;
              da mesi nelle zone dei sisma dell'agosto e dell'ottobre 2016 operano quindi centinaia di professionisti che svolgono attività di perizia sugli immobili, compilando le schede AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e facendo perizie speditive;
              per questa attività la Protezione Civile ha provveduto a riconoscere una «forma di rimborso per il mancato guadagno giornaliero», come da disposizioni del comma 6, articolo 1 dell'ordinanza n.  405 del 10 novembre 2016, il quale segue a sua volta l'articolo 9 comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001;
              la procedura prevista dall'ordinanza già citata obbliga i Consigli nazionali a verificare le singole dichiarazioni dei redditi presentate dai professionisti per stabilire il quantum del rimborso per il mancato guadagno;
              per i professionisti che dichiarano bassi redditi, i giovani che non hanno al momento reddito o i dipendenti che svolgono anche attività professionali e che hanno preso le ferie per operare in queste zone, il rimborso risulterebbe essere davvero minimo,

impegna il Governo

a riconsiderare il rimborso di cui in premessa calcolandolo per tutti i volontari sulla base del reddito medio delle singole categorie professionali e che sia pari all'80 per cento del limite lordo giornaliero stabilito dall'articolo 9, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.  194.
9/4158/4. Crippa.


      La Camera,
          premesso che:
              l'intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante come oggetto «Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n.  136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186, la quale sarebbe doveva essere raggiunta nel corso dell'ultima seduta della Conferenza Unificata, è stata nuovamente rinviata;
              i precedenti rinvii si sono verificati a causa di perplessità dovute principalmente al mancato accordo su alcune competenze professionali che riguardano le categorie di geologi e ingegneri;
              dopo i recenti eventi sismici di agosto e ottobre 2016 è maturata la convinzione, poi rivelatasi fin troppo ottimistica, che il percorso avrebbe subito una forte accelerazione per non protrarre ulteriormente i tempi di approvazione di tale decreto;
              la prima bozza di decreto è stata approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) il 14 novembre 2014, mentre successivamente sarebbero stati previsti i pareri del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Interno, oltre al via libera della Conferenza Unificata;
              si ricorda come, mentre le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 2008 hanno raggruppato per la prima volta in un unico testo i criteri di verifica della sicurezza per tutte le tecnologie costruttive (stabilità dei terreni, muratura, cemento armato, legno, acciaio) unificando criteri di valutazione, livelli di sicurezza, modalità di progettazione, certificazione dei materiali, collaudi, norme per gli edifici esistenti, oltre ad aver previsto l'obbligatorietà delle verifica sismica per tutto il territorio nazionale e l'obbligo dei calcoli strutturali col metodo agli Stati Limite (basato sugli Eurocodici) le nuove dovrebbero rappresentare solo un aggiornamento delle materie citate in precedenza e, proprio per questo, di conseguenza una simile situazione di stallo appare del tutto ingiustificata,

impegna il Governo

a emanare quanto prima il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni».
9/4158/5. Vallascas.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, all'articolo 20 prevede misure finalizzate al Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016;
              in particolare, al comma 1, si destinano 35 milioni di euro alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dal terremoto ed elencati nello stesso provvedimento, nonché (comma 2) per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori degli stessi comuni;
              nei 131 comuni direttamente colpiti dagli eventi sismici sono presenti quasi 900 strutture ricettive, per un totale di oltre 20 mila posti letto; tali strutture hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi economici, commerciali e occupazionali;
              molte imprese ricettive (ristoranti, alberghi, eccetera) hanno infatti riportato danni strutturali ingenti, che impediscono la ripresa dell'attività, ma altre, pur non avendo subito danni strutturali, si trovano ubicate all'interno della zona rossa e sono quindi sostanzialmente inaccessibili. Ciò comporta un crollo delle prenotazioni ed un conseguente calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato nonché, evidentemente, per i mesi che verranno;
              appare quindi fondamentale guardare anche a quelli che sono i danni indiretti subiti dalle imprese, specie quelle del turismo, in analogia con quanto già fatto per il terremoto che colpì Umbria e Marche nel 1997 dopo il quale si previde un contributo in conto capitale per le imprese che furono in grado di dimostrare un sostanziale decremento del loro volume d'affari successivo al sisma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, attraverso ulteriori iniziative normative, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto in esame, al fine di utilizzarlo anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici, e quindi un decremento del fatturato almeno del 50 per cento rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno 2015.
9/4158/6. Gallinella, Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, all'articolo 20 prevede misure finalizzate al Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016;
              in particolare, al comma 1, si destinano 35 milioni di euro alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dal terremoto ed elencati nello stesso provvedimento, nonché (comma 2) per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori degli stessi comuni;
              nei 131 comuni direttamente colpiti dagli eventi sismici sono presenti quasi 900 strutture ricettive, per un totale di oltre 20 mila posti letto; tali strutture hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi economici, commerciali e occupazionali;
              molte imprese ricettive (ristoranti, alberghi, eccetera) hanno infatti riportato danni strutturali ingenti, che impediscono la ripresa dell'attività, ma altre, pur non avendo subito danni strutturali, si trovano ubicate all'interno della zona rossa e sono quindi sostanzialmente inaccessibili. Ciò comporta un crollo delle prenotazioni ed un conseguente calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato nonché, evidentemente, per i mesi che verranno;
              appare quindi fondamentale guardare anche a quelli che sono i danni indiretti subiti dalle imprese, specie quelle del turismo, in analogia con quanto già fatto per il terremoto che colpì Umbria e Marche nel 1997 dopo il quale si previde un contributo in conto capitale per le imprese che furono in grado di dimostrare un sostanziale decremento del loro volume d'affari successivo al sisma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare, attraverso ulteriori iniziative normative, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto in esame, al fine di utilizzarlo anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici.
9/4158/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella, Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 28 stabilisce disposizioni in materia di trattamento e trasporto delle «macerie» ovvero del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, il comma 4 dell'articolo 28 prevede una automatica «derubricazione» di tali residui da rifiuti speciali, eventualmente pericolosi, a rifiuti urbani non pericolosi, per le fasi di raccolta e trasporto, senza alcuna indagine preventiva, salva la previsione di situazioni in cui è possibile «segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive»;
          è possibile che si creino delle situazione di rischio per la legalità così come già emerso nelle cronache in relazione ai soggetti che si occuperanno del definitivo smaltimento o recupero delle macerie;
          il comma 10 dell'articolo 28 prevede che il Commissario straordinario costituisca un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione delle macerie a cui è chiamato a partecipare anche il Corpo Forestale dello Stato;
          il Corpo forestale svolge un ruolo imprescindibile nella prevenzione e nel contrasto del crimine ambientale,

impegna il Governo

a procrastinare, attraverso ulteriori iniziative normative, di un anno, ovvero fino al 1o gennaio 2018, l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177 in relazione ai provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto, al fine di pianificare al meglio le attività di rimozione dei rifiuti e di contrastare ogni possibile violazione di norme ambientali.
9/4158/7. Massimiliano Bernini, Terzoni, Vignaroli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 contiene disposizioni derogatorie rispetto al regime originario di gestione delle terre e rocce da scavo fino al 31 dicembre 2018 al fine di favorire le attività di ricostruzione privata;
              l'articolo in oggetto, conferma testualmente il rispetto dell'attuale disciplina di settore dell'unione europea;
              la disposizione risulta essere preoccupante in quanto, non potendo considerarsi esistente uno specifico quadro comunitario sul tema delle terre e rocce da scavo, produrrebbe una deregulation tale da consentire il libero utilizzo di materiali che potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione di tale disposizione, trasmettendo una relazione annuale alle Camere le modalità della ricostruzione privata con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo ed ai relativi controlli sull'effettivo riutilizzo in situ di tali materiali.
9/4158/8. Micillo, De Rosa, Terzoni, Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 contiene disposizioni derogatorie rispetto al regime originario di gestione delle terre e rocce da scavo fino al 31 dicembre 2018 al fine di favorire le attività di ricostruzione privata;
              l'articolo in oggetto, conferma testualmente il rispetto dell'attuale disciplina di settore dell'unione europea;
              la disposizione risulta essere preoccupante in quanto, non potendo considerarsi esistente uno specifico quadro comunitario sul tema delle terre e rocce da scavo, produrrebbe una deregulation tale da consentire il libero utilizzo di materiali che potrebbero essere contaminati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare l'applicazione di tale disposizione, informando le Camere sulle modalità della ricostruzione privata con specifico riferimento alle terre e rocce da scavo ed ai relativi controlli sull'effettivo riutilizzo in situ di tali materiali.
9/4158/8.    (Testo modificato nel corso della seduta) Micillo, De Rosa, Terzoni, Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento contiene disposizioni urgenti per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dai 24 agosto 2016 e in esso sono confluite – durante l'esame al Senato – le disposizioni di un successivo decreto, n.  205 del 2016, con il quale sono stati previsti ulteriori interventi a seguito del 26 e del 30 ottobre 2016;
              il titolo I detta i principi direttivi e individua le risorse necessarie per la ricostruzione, prevedendo anche le modalità di realizzazione delle strutture provvisorie di prima emergenza;
              il titolo II stabilisce le misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo delle aree colpite;
              i titoli III e IV, rispettivamente, regolano i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) e dettano misure per gli enti locali, ivi comprese le sospensioni di termini e misure fiscali;
              il titolo VI reca disposizioni finalizzate ad una efficiente organizzazione del personale;
              secondo le analisi condotte dall'Istituto nazionale di geografica e vulcanologia, utilizzando le immagini restituite dai satelliti, la sequenza dei terremoti che hanno coinvolto le aree dell'Appennino centrale nei mesi da agosto a novembre 2016 avrebbero provocato un abbassamento dell'area di Castelluccio di Norcia (PG) di circa 70 centimetri, mentre l'area in cui insiste l'abitato di Norcia si sarebbe sollevata di circa 35 centimetri;
              l'area interessata dai numerosi eventi sismici degli scorsi mesi è stata individuata da Snam Rete gas spa come sede di parte del tracciato del gasdotto denominato «Rete Adriatica» che dovrebbe svilupparsi per circa 687 chilometri da Brindisi a Minerbio;
              altre parti del tracciato vanno a intersecare aree a forte rischio sismico; sovrapponendo il percorso del gasdotto alle carte sismiche delle regioni interessate, balza in tutta la sua evidenza che la condotta corre in parallelo e talvolta interseca le linee di faglia attive di territori caratterizzati da un notevole tasso di sismicità che si manifesta, non di rado, attraverso eventi di magnitudo elevata,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di competenza al fine di escludere che il progetto di realizzazione dell'opera coinvolga la fascia appenninica, al fine di evitare rischi per l'ambiente e per la salute delle persone che vivono nei territori interessati.
9/4158/9. Vacca, Terzoni, Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 28 prevede disposizioni in materia di trattamento e trasporto delle «macerie» ovvero del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici;
              l'articolo opera una automatica «derubricazione» di tali residui da rifiuti speciali, eventualmente pericolosi, a rifiuti urbani non pericolosi, per le fasi di raccolta e trasporto, senza alcuna indagine preventiva, salva la previsione di situazioni in cui è possibile «segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive»;
              il rischio è che tali residui possano essere trattati come rifiuti non pericolosi senza analisi anche nella fase finale del recupero o dello smaltimento,

impegna il Governo

a valutare, all'esito dell'applicazione della disposizione, se sia necessario prevedere in ogni caso forme di controllo e classificazione di tali tipologie di rifiuti anche nella fase di raccolta e trasporto al fine di preservare la salute dei cittadini e degli operatori impegnati nella raccolta e nella movimentazione di tali rifiuti.
9/4158/10. Zolezzi, Terzoni, De Rosa, Vignaroli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da determinati vincoli di spesa previsti a legislazione vigente, rinviando all'articolo 52 del presente provvedimento per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione;
              l'articolo 50-bis, recante «Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile», prevede che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, possano assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni;
              gli enti parco sopra menzionati hanno necessità di risorse umane per poter realizzare al meglio le loro attività di cura e protezione del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, agli Enti Parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini la facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.
9/4158/11. Terzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da determinati vincoli di spesa previsti a legislazione vigente, rinviando all'articolo 52 del presente provvedimento per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione;
              l'articolo 50-bis, recante «Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile», prevede che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, possano assumere ulteriori unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni;
              gli enti parco sopra menzionati hanno necessità di risorse umane per poter realizzare al meglio le loro attività di cura e protezione del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, agli Enti Parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini la facoltà di assumere unità di personale mediante contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli normativi di contenimento della spesa di personale.
9/4158/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6, comma 8, include tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5 che fissa un contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimento commissariale può essere inoltre riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento;
              le indagini e prestazioni tecniche e specialistiche sono essenziali e propedeutiche alla presentazione da parte dei privati danneggiati dal sisma dell'istanza di concessione dei contributi, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo per le spese relative alle prestazioni tecniche, amministrative e specialistiche sia erogato all'atto del riconoscimento del finanziamento nella misura accertata con il decreto di concessione del contributo.
9/4158/12. De Rosa.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6, comma 8, include tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 34, comma 5 che fissa un contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, nella misura del 10 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimento commissariale può essere inoltre riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento;
              le indagini e prestazioni tecniche e specialistiche sono essenziali e propedeutiche alla presentazione da parte dei privati danneggiati dal sisma dell'istanza di concessione dei contributi, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato,

impegna il Governo

a valutare se vi sia la possibilità di prevedere l'anticipazione del contributo per le spese sostenute per prestazioni tecniche, amministrative e specialistiche.
9/4158/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
              in particolare l'articolo 28 prevede una serie di disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria in tema di gestione dei rifiuti;
              il comma 10 del suddetto articolo 28, affida al Commissario straordinario la costituzione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio provvedimento,

impegna il Governo:

          a costituire in tempi rapidi il comitato di cui in premessa, valutando, altresì, la costituzione di una commissione interna ad hoc al fine di esaminare le violazioni ambientali in tema di rimozione delle macerie già contestate;
          a valutare gli effetti applicativi delle deroghe contenute all'articolo 28 del provvedimento legislativo in esame, al fine di intervenire con eventuali modifiche normative.
9/4158/13. Vignaroli, Terzoni, Zolezzi, De Rosa.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016;
              in particolare l'articolo 28 prevede una serie di disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria in tema di gestione dei rifiuti;
              il comma 10 del suddetto articolo 28, affida al Commissario straordinario la costituzione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle deroghe contenute all'articolo 28 del provvedimento legislativo in esame, al fine di intervenire con eventuali modifiche normative.
9/4158/13.    (Testo modificato nel corso della seduta) Vignaroli, Terzoni, Zolezzi, De Rosa.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento contiene disposizioni urgenti per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016 e in esso sono confluite – durante l'esame al Senato – le disposizioni di un successivo decreto, n.  205 del 2016, con il quale sono stati previsti ulteriori interventi a seguito del 26 e del 30 ottobre 2016;
              il titolo I detta i princìpi direttivi e individua le risorse necessarie per la ricostruzione, prevedendo anche le modalità di realizzazione delle strutture provvisorie di prima emergenza;
              il titolo II stabilisce le misure per la ricostruzione e il rilancio dei sistema economico e produttivo delle aree colpite;
              i titoli III e IV, rispettivamente, regolano i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) e dettano misure per gli enti locali, ivi comprese le sospensioni di termini e misure fiscali;
              il titolo VI reca disposizioni finalizzate ad una efficiente organizzazione del personale;
              l'articolo 27, in particolare, prevede un programma attraverso il quale il Commissario straordinario dovrà coordinare gli interventi di ripristino e realizzazione – nei comuni interessati dagli eventi sismici – degli impianti di depurazione, di collettamento fognario e degli acquedotti,

impegna il Governo

a prevedere la realizzazione di condutture idriche di emergenza per garantire il corretto approvvigionamento nelle aree colpite dal sisma nell'eventualità che gli acquedotti subiscano dei danneggiamenti che ne impediscano il corretto funzionamento.
9/4158/14. Daga.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento contiene disposizioni urgenti per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016 e in esso sono confluite – durante l'esame al Senato – le disposizioni di un successivo decreto, n.  205 del 2016, con il quale sono stati previsti ulteriori interventi a seguito del 26 e del 30 ottobre 2016;
              il titolo I detta i princìpi direttivi e individua le risorse necessarie per la ricostruzione, prevedendo anche le modalità di realizzazione delle strutture provvisorie di prima emergenza;
              il titolo II stabilisce le misure per la ricostruzione e il rilancio dei sistema economico e produttivo delle aree colpite;
              i titoli III e IV, rispettivamente, regolano i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) e dettano misure per gli enti locali, ivi comprese le sospensioni di termini e misure fiscali;
              il titolo VI reca disposizioni finalizzate ad una efficiente organizzazione del personale;
              l'articolo 27, in particolare, prevede un programma attraverso il quale il Commissario straordinario dovrà coordinare gli interventi di ripristino e realizzazione – nei comuni interessati dagli eventi sismici – degli impianti di depurazione, di collettamento fognario e degli acquedotti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di condutture idriche di emergenza per garantire il corretto approvvigionamento nelle aree colpite dal sisma nell'eventualità che gli acquedotti subiscano dei danneggiamenti che ne impediscano il corretto funzionamento.
9/4158/14.    (Testo modificato nel corso della seduta) Daga.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento contiene disposizioni urgenti per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016 e in esso sono confluite – durante l'esame al Senato – le disposizioni di un successivo decreto, n.  205 del 2016, con il quale sono stati previsti ulteriori interventi a seguito del 26 e del 30 ottobre 2016;
              il titolo I detta i principi direttivi e individua le risorse necessarie per la ricostruzione, prevedendo anche le modalità di realizzazione delle strutture provvisorie di prima emergenza;
              il titolo II stabilisce le misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo delle aree colpite;
              i titoli III e IV, rispettivamente, regolano i rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile) e dettano misure per gli enti locali, ivi comprese le sospensioni di termini e misure fiscali;
              il titolo VI reca disposizioni finalizzate ad una efficiente organizzazione del personale;
              in particolare l'articolo 6 del provvedimento disciplina le tipologie di danni agli edifici e individua, per ognuna di esse, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di un efficace progetto di ricostruzione complessiva e nell'ottica di una politica di rilancio economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici, che siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti previsti dal provvedimento in esame preferibilmente gli interventi di adeguamento sismico rispetto a quelli finalizzati al semplice miglioramento sismico.
9/4158/15. Busto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 reca disposizioni in materia di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici e le condizioni per la concessione del beneficio finalizzati a ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico;
              occorre agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma;
              grave è il danno sofferto anche dalle imprese del turismo, anche stagionali, che hanno subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni colpiti dal sisma; si rende necessario estendere il contributo e le agevolazioni anche a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte (perdita di clientela e conseguente riduzione del volume di affari) nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 ed a estendere dette agevolazioni anche ad altri comuni non compresi nell'elenco dei comuni del cosiddetto «cratere» di cui all'allegato 1 del disegno di legge e nei quali le predette imprese hanno subito riduzioni rilevanti dell'attività economica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate a reperire e/o utilizzare le risorse anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 in grado di dimostrare un sostanziale decremento del loro volume d'affari rispetto alla media abituale di periodo dopo gli eventi sismici del 2016 e a estendere le predette agevolazioni anche ad altri comuni seppur non compresi nell'allegato predetto, le cui imprese hanno subito, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività.
9/4158/16. Ciprini, Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 reca disposizioni in materia di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici e le condizioni per la concessione del beneficio finalizzati a ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico;
              occorre agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma;
              grave è il danno sofferto anche dalle imprese del turismo, anche stagionali, che hanno subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni colpiti dal sisma; si rende necessario estendere il contributo e le agevolazioni anche a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte (perdita di clientela e conseguente riduzione del volume di affari) nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 ed a estendere dette agevolazioni anche ad altri comuni non compresi nell'elenco dei comuni del cosiddetto «cratere» di cui all'allegato 1 del disegno di legge e nei quali le predette imprese hanno subito riduzioni rilevanti dell'attività economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative finalizzate a reperire e/o utilizzare le risorse anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 in grado di dimostrare un sostanziale decremento del loro volume d'affari rispetto alla media abituale di periodo dopo gli eventi sismici del 2016 e di estendere le predette agevolazioni anche ad altri comuni seppur non compresi nell'allegato predetto, le cui imprese hanno subito, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività.
9/4158/16.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ciprini, Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              nei 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del decreto sono presenti 889 strutture turistico ricettive, per un totale di oltre 20 mila posti letto;
              nelle nove province dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici si rileva la presenza di quasi 8,817 strutture turistico ricettive, con una capacità ricettiva superiore di 373.178 posti letto, che nel 2015 hanno ospitato oltre 19 milioni di pernottamenti;
              nel 2015, le aziende del settore turismo delle nove province hanno mediamente occupato quasi 40 mila dipendenti (38.562), con un picco di 50 mila (50,193) nel mese di agosto;
              il turismo costituisce quindi uno dei motori dell'economia del territorio ed una delle principali fonti di reddito e di occupazione;
              tali attività hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi per causa del sisma;
              molte imprese hanno subito danni ingenti, che determinano l'inagibilità delle strutture ricettive;
              altre strutture, pur non essendo strutturalmente inagibili, sono ubicate all'interno delle cosiddette zone rosse, quindi sostanzialmente inaccessibili;
              ulteriori importanti danni riguardano il lato commerciate, in quanto gli eventi sismici, dopo aver provocato nell'immediato la partenza anticipata dei clienti e la cancellazione delle prenotazioni per i periodi successivi, stanno determinando un calo consistente del fatturato nonché il mancato arrivo di prenotazioni per i mesi a venire;
              la contrazione dell'attività non riguarda unicamente i 131 comuni che sono stati direttamente colpiti dal sisma, in quanto l'onda mediatica ha fatto sì che l'intero territorio delle nove province sia stato classificato «a rischio», ingenerando preoccupazioni nell'opinione pubblica e pesanti ricadute sul sistema economico;
              al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende, e di sostenere la permanenza delle imprese nelle aree interessate dal sisma e di contrastare lo spopolamento dei territori,

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito o subiranno una riduzione significativa delle attività in seguito agli eventi sismici nonché a prevedere agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, in favore delle imprese che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti.
9/4158/17. Arlotti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nei 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del decreto sono presenti 889 strutture turistico ricettive, per un totale di oltre 20 mila posti letto;
              nelle nove province dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici si rileva la presenza di quasi 8,817 strutture turistico ricettive, con una capacità ricettiva superiore di 373.178 posti letto, che nel 2015 hanno ospitato oltre 19 milioni di pernottamenti;
              nel 2015, le aziende del settore turismo delle nove province hanno mediamente occupato quasi 40 mila dipendenti (38.562), con un picco di 50 mila (50,193) nel mese di agosto;
              il turismo costituisce quindi uno dei motori dell'economia del territorio ed una delle principali fonti di reddito e di occupazione;
              tali attività hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi per causa del sisma;
              molte imprese hanno subito danni ingenti, che determinano l'inagibilità delle strutture ricettive;
              altre strutture, pur non essendo strutturalmente inagibili, sono ubicate all'interno delle cosiddette zone rosse, quindi sostanzialmente inaccessibili;
              ulteriori importanti danni riguardano il lato commerciate, in quanto gli eventi sismici, dopo aver provocato nell'immediato la partenza anticipata dei clienti e la cancellazione delle prenotazioni per i periodi successivi, stanno determinando un calo consistente del fatturato nonché il mancato arrivo di prenotazioni per i mesi a venire;
              la contrazione dell'attività non riguarda unicamente i 131 comuni che sono stati direttamente colpiti dal sisma, in quanto l'onda mediatica ha fatto sì che l'intero territorio delle nove province sia stato classificato «a rischio», ingenerando preoccupazioni nell'opinione pubblica e pesanti ricadute sul sistema economico;
              al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende, e di sostenere la permanenza delle imprese nelle aree interessate dal sisma e di contrastare lo spopolamento dei territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, a favore delle imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito o subiranno una riduzione significativa delle attività in seguito agli eventi sismici nonché di prevedere agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, in favore delle imprese che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti.
9/4158/17.    (Testo modificato nel corso della seduta) Arlotti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.  189, che reca «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» vengono ricomprese tutte le zone interessate dal fenomeno sismico che ha colpito la nostra Penisola a partire dallo scorso 24 agosto;
              le disposizioni del presente decreto disciplinano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell'allegato 1; mentre, nell'allegato 2 sono ricompresi i comuni interessati dagli eventi sismici che, nel mese di ottobre, hanno colpito le medesime regioni;
              la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;
              tra le funzioni attribuite al Commissario straordinario si rinviene quella di assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato;
              a tal proposito si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14 agosto 2015 C(2015)5549 final 3) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l'aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dichiarare, compatibilmente con le norme nazionali ed europee, i territori delle Province colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.  146 ai fini di una completa ripresa economica e lavorativa degli stessi.
9/4158/18. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.  189, che reca «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» vengono ricomprese tutte le zone interessate dal fenomeno sismico che ha colpito la nostra Penisola a partire dallo scorso 24 agosto;
              le disposizioni del presente decreto disciplinano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell'allegato 1; mentre, nell'allegato 2 sono ricompresi i comuni interessati dagli eventi sismici che, nel mese di ottobre, hanno colpito le medesime regioni;
              la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell'evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;
              tra le funzioni attribuite al Commissario straordinario si rinviene quella di assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato;
              a tal proposito si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14 agosto 2015 C(2015)5549 final 3) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l'aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dichiarare, compatibilmente con le norme nazionali ed europee, i territori delle Province colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.  146 ai fini di una completa ripresa economica e lavorativa degli stessi.
9/4158/18.    (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n.  189 che include tutte le zone colpite della nostra penisola a partire dal sisma del 24 agosto 2016 si rileva che l'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché dei beni del patrimonio culturale;
              in particolare, mentre da un lato il comma 1 demanda a provvedimenti del commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, a patto che dimostrino il nesso di causalità tra gli eventi sismici e i danni; dall'altro lato è sentita l'esigenza da parte dei comuni stessi di attivarsi, per quanto possibile al fine di far essi stessi fronte alle problematiche inerenti la ricostruzione;
              ma per fare questo occorre prevedere ulteriori strumenti di ausilio che consentano agli enti di recuperare risorse in bilancio da destinare agli investimenti, investimenti che in tali casi presentano un'urgenza indifferibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire ulteriormente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione al fine di consentire di attivare, sin da subito, le risorse necessarie alla ripresa della spesa in conto capitale.
9/4158/19. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;
              in particolare, il titolo I stabilisce i principi direttivi e le risorse per la ricostruzione ed il titolo II contiene le misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo;
              è drammaticamente, vivo il ricordo del cinismo di alcuni amministratori locali e sedicenti imprenditori che, all'indomani del terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, assaporavano i guadagni dell'emergenza e dell'imminente ricostruzione, mentre le vittime del sisma erano appena state sepolte dal disastro e dalle macerie;
              tali esecrabili comportamenti costituiscono un esiziale pericolo per la nostra democrazia poiché minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e insinuano il dubbio che ci sia un pezzo immondo del Paese pronto a trarre vantaggi personali dalle nostre tragedie collettive;
              la messa in sicurezza del patrimonio edilizio non può prescindere dalle peculiarità del nostro territorio che, per molti versi, è costituito da un patrimonio edilizio storico, protetto, vincolato, peraltro costruito con modalità di edificazione di cinquecento, mille ovvero duemila anni fa;
              l'intervento su tale patrimonio, per poter essere realizzato in modo concreto e adeguato rispetto agli obiettivi di messa in sicurezza, dovrebbe essere tenuto lontano da idee di tipo vincolistico, che molto spesso si basano su surreali pregiudiziali ideologiche;
              secondo una recente stima dell'ordine degli ingegneri, il costo complessivo riconducibile ai terremoti che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi cinquant'anni, si aggirerebbe intorno ai 120 miliardi di euro, un dato che sovrasta di circa tre volte l'altro dato dei 40 miliardi di euro da più parti indicato come tetto necessario per realizzare un generale intervento nazionale per il rischio idrogeologico e sismico;
              nell'attuale contesto recessivo che perdura da otto anni, qualsiasi intervento di welfare (compreso quello relativo alla messa in sicurezza del territorio nazionale) dovrebbe essere avviato con il coraggio delle riforme vere, finalizzate ad accrescere gli spazi delle libertà e delle attività economiche ed imprenditoriali e a ridurre i fortissimi vincoli che ancora permangono;
              non appare in nessun modo accettabile la tesi – che si fa strada in modo strisciante – secondo cui il modo migliore per evitare infiltrazioni malavitose nelle azioni affidate al sistema pubblico sia quello di non realizzare le opere,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              mettere in campo ogni azione volta a prevenire e vigilare attentamente sulle fasi della concessione degli appalti, in modo da tenere lontane dalla «grande torta» della ricostruzione le ditte colluse con la delinquenza comune ed organizzata;
              accertarsi che le azioni di risanamento del sistema degli appalti pubblici abbiano come stella polare la semplificazione normativa e le verifiche sostanziali, per evitare che – nella giungla di divieti e di controlli formali – trovi pabulum naturale terreno l'attività vorace della malavita organizzata;
              orientare con coraggio tutti i futuri interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale dal rischio sismico ed idro-geologico ad uno spirito realmente innovatore e riformatore, scevro da valutazioni pregiudiziali di tipo vincolistico e demagogico, anche al fine di creare nuovi impulsi alle libertà economiche e alla generale ripartenza del Paese.
9/4158/20. Vargiu, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, interviene con misure di urgenza volte ad affrontare l'emergenza e ad avviare la ricostruzione dei territori dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016, nonché a sostenere le popolazioni e il tessuto economico e produttivo colpiti dal terremoto;
              le norme contenute nel disegno di legge di conversione in esame prevedono un numero rilevante di decreti e provvedimenti attuativi, che dovranno garantire la piena applicabilità delle disposizioni previste dal provvedimento. Tra questi troviamo tra l'altro: i decreti e gli atti ministeriali che servono per concessione dei contributi ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che risiedono nei comuni del cratere; i provvedimenti attuativi per dare i finanziamenti agevolati alle imprese danneggiate o i sostegni a quelle più piccole e i prestiti a quelle di nuova costituzione; le norme per individuare gli alloggi sfitti da mettere a disposizione degli sfollati, quelle per la demolizione dei ruderi e per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, ecc.; il provvedimento per il varo del decreto del Ministero dell'Economia per concedere le garanzie dello Stato sui prestiti concessi dalle banche ai cittadini per sistemare le abitazioni; i criteri per la ripartizione e la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma; ecc.,

impegna il Governo

a garantire l'effettiva emanazione di tutti gli importanti atti e i decreti attuativi previsti dal decreto nei tempi stabiliti, e comunque nel minor tempo possibile laddove non sia indicato nel testo un termine di tempo.
9/4158/21. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 del disegno di legge in esame, prevede – tra l'altro – l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, comprese quelle derivanti dalle erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
              molti lavoratori hanno in queste settimane avviato delle «gare di solidarietà», destinando un'ora di lavoro per le popolazioni interessate dagli eventi sismici. La donazione di un'ora di lavoro, viene però tassata, e quindi le risorse effettivamente destinate alle popolazioni terremotate, sono sensibilmente minori,

impegna il Governo

a prevedere che il suddetto corrispettivo di un'ora di lavoro che i lavoratori decidono volontariamente di destinare alla ricostruzione e alle popolazioni colpite venga destinato integralmente e al lordo della tassazione ai fini Irpef.
9/4158/22. Placido, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 del disegno di legge in esame, prevede – tra l'altro – l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, comprese quelle derivanti dalle erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
              molti lavoratori hanno in queste settimane avviato delle «gare di solidarietà», destinando un'ora di lavoro per le popolazioni interessate dagli eventi sismici. La donazione di un'ora di lavoro, viene però tassata, e quindi le risorse effettivamente destinate alle popolazioni terremotate, sono sensibilmente minori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che il suddetto corrispettivo di un'ora di lavoro che i lavoratori decidono volontariamente di destinare alla ricostruzione e alle popolazioni colpite venga destinato integralmente e al lordo della tassazione ai fini Irpef.
9/4158/22.    (Testo modificato nel corso della seduta) Placido, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, interviene con misure finalizzate ad avviare la ricostruzione dei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici di agosto e di ottobre 2016, nonché a sostenere le popolazioni e il sistema produttivo duramente colpiti dalle scosse sismiche;
              è indispensabile infatti, intervenire con estrema urgenza per ricreare il tessuto socio-economico delle aree colpite dal terremoto e ricostruire e mettere in sicurezza gli edifici e le infrastrutture. Questo decreto è un primo importante passo, ma è evidente che la necessità sarà quella di mettere in atto una più complessiva opera di messa in sicurezza del nostro territorio e del nostro patrimonio abitativo;
              sotto quest'ultimo aspetto, va ricordato l'impegno e le promesse annunciate dal Governo subito dopo il sisma di agosto dal Presidente del Consiglio, per un piano di messa in sicurezza del nostro territorio e del patrimonio immobiliare e infrastrutturale del Paese;
              detto piano di messa in sicurezza, soprannominato «Casa Italia», non ha però ancora trovato una sua completa ed effettiva traduzione legislativa, anche se il 24 novembre scorso lo stesso Esecutivo ha presentato il suo Piano per la prevenzione strutturale del Paese, dove si parla di 75 miliardi in 15 anni;
              la crisi di governo in atto in queste ore, non deve compromettere l'avvio di un serio e promesso programma di messa in sicurezza del nostro territorio,

impegna il Governo

a garantire comunque la piena attuazione, e la conseguente individuazione delle risorse, del piano pluriennale volto a mettere in sicurezza il patrimonio edilizio pubblico e privato e il nostro fragile territorio.
9/4158/23. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 43, comma 1, del provvedimento in esame, prevede che i vice commissari possano procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda Aedes, anche individuando immobili inutilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni negli abitazioni riparate o ricostruite;
              il comma 1 dell'articolo 43 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.  189, dispone, inoltre, che siano assicurati criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso,

impegna il Governo:

          a prevedere che il reperimento di alloggi, previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del disegno di legge in esame, anche a seguito di individuazione di immobili non utilizzati, sia rivolto prioritariamente a immobili del demanio civile e militare;
          a garantire che il reperimento di alloggi da destinare alle persone sgomberate da edifici danneggiati anche attraverso l'individuazione di immobili non utilizzati avvenga con il coinvolgimento del Prefetto e del Sindaco, e nel caso di utilizzo di tali alloggi, ciò avvenga per un tempo effettivamente determinato ed indicato nell'atto di utilizzo e che il corrispettivo dovuto per l'uso sia congruo in relazione allo stato dell'alloggio e del tempo di utilizzo.
9/4158/24. Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 43, comma 1, del provvedimento in esame, prevede che i vice commissari possano procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda Aedes, anche individuando immobili inutilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni negli abitazioni riparate o ricostruite;
              il comma 1 dell'articolo 43 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.  189, dispone, inoltre, che siano assicurati criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di prevedere che il reperimento di alloggi, previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del disegno di legge in esame, anche a seguito di individuazione di immobili non utilizzati, sia rivolto prioritariamente a immobili del demanio civile e militare;
          a valutare la possibilità di garantire che il reperimento di alloggi da destinare alle persone sgomberate da edifici danneggiati anche attraverso l'individuazione di immobili non utilizzati avvenga con il coinvolgimento del Prefetto e del Sindaco, e nel caso di utilizzo di tali alloggi, ciò avvenga per un tempo effettivamente determinato ed indicato nell'atto di utilizzo e che il corrispettivo dovuto per l'uso sia congruo in relazione allo stato dell'alloggio e del tempo di utilizzo.
9/4158/24.    (Testo modificato nel corso della seduta) Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              dall'esame delle denunce di danno alle abitazioni e ai fabbricati destinati ad attività produttive diverse, presentate nella Provincia di Macerata, come può desumersi dall'analisi delle schede presentate dai Comuni alla SOI di Macerata di cui allegato «A» in totale ammontano a circa 19.000; le denunce relativi a danni alle abitazioni e ai fabbricati dei Comuni fuori dal cratere sono quasi 12.000 mentre quelle relative all'area cratere sono circa 7.000;
              i dati riportati evidenziano la scarsa omogeneità delle prime valutazioni effettuate dagli esperti; sarebbe necessario non considerare l'elenco dei Comuni indicati nell'allegato 1 e 2 del cosiddetto «Cratere sismico», come un elenco chiuso, ma prevedere espressamente la possibilità che l'elenco citato sia modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, una volta che sia conclusa la fase di rilevamento e redazione delle schede Aedes;
              la possibilità di prevedere un ampiamente dei Comuni del cratere è necessaria al fine di evitare che vengano esclusi dall'elenco dei Comuni del cratere indicati negli allegati, quei Comuni che una volta terminata la fase di ricognizione dei danni, possano eventualmente presentare un quadro dei danni complessivamente rilevanti, di grado pari o addirittura superiore ad alcuni Comuni oggi ricompresi in tale elenco,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di modificare l'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 da parte del Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, qualora sulla base di dati oggettivi si riscontrino danni di entità rilevanti, anche tenuto conto del numero delle famiglie evacuate, come eventualmente evidenziatosi al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES, ovvero tenuto conto di criteri oggettivi eventualmente proposti dai Vicecommissari.
9/4158/25. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              dall'esame delle denunce di danno alle abitazioni e ai fabbricati destinati ad attività produttive diverse, presentate nella Provincia di Macerata, come può desumersi dall'analisi delle schede presentate dai Comuni alla SOI di Macerata di cui allegato «A» in totale ammontano a circa 19.000; le denunce relativi a danni alle abitazioni e ai fabbricati dei Comuni fuori dal cratere sono quasi 12.000 mentre quelle relative all'area cratere sono circa 7.000;
              i dati riportati evidenziano la scarsa omogeneità delle prime valutazioni effettuate dagli esperti; sarebbe necessario non considerare l'elenco dei Comuni indicati nell'allegato 1 e 2 del cosiddetto «Cratere sismico», come un elenco chiuso, ma prevedere espressamente la possibilità che l'elenco citato sia modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, una volta che sia conclusa la fase di rilevamento e redazione delle schede Aedes;
              la possibilità di prevedere un ampiamente dei Comuni del cratere è necessaria al fine di evitare che vengano esclusi dall'elenco dei Comuni del cratere indicati negli allegati, quei Comuni che una volta terminata la fase di ricognizione dei danni, possano eventualmente presentare un quadro dei danni complessivamente rilevanti, di grado pari o addirittura superiore ad alcuni Comuni oggi ricompresi in tale elenco,

impegna il Governo

a valutare, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di modificare l'elenco dei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 da parte del Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, qualora sulla base di dati oggettivi si riscontrino danni di entità rilevanti, anche tenuto conto del numero delle famiglie evacuate, come eventualmente evidenziatosi al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES, ovvero tenuto conto di criteri oggettivi eventualmente proposti dai Vicecommissari.
9/4158/25.    (Testo modificato nel corso della seduta) Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              l'articolo 2 del citato decreto legge, elenca le funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari;
              è necessario procedere ad una attenta verifica degli immobili destinati ad uso produttivo al fine di evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

nell'ambito delle funzioni del Commissario straordinario a prevedere la verifica della congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo.
9/4158/26. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              è necessario attivare tutte le iniziative che consentano alle imprese in particolare le micro e piccole, nonché ai lavoratori autonomi di riprendere l'attività che rappresenta la migliore garanzia per la ripresa del tessuto economico nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016;
              si rende necessario, quindi, che nelle aree e nei Comuni colpiti dagli eventi sismici sia istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n.  296;
              attraverso l'istituzione della zona franca nei comuni colpiti dal sisma si sosterrebbero le aziende, tra le altre, attraverso: 1) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta; 2) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa; 3) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca utilizzati per l'esercizio dell'attività economica,

impegna il Governo:

          a istituire la zona franca nei Comuni del cratere colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016, al fine di sostenere in maniera efficace la ripresa delle attività in particolare delle micro e piccole imprese;
          a prevedere delle modalità di sostegno e aiuto alle strutture turistico-ricettive ricadenti in aree che, seppur non facenti parte dei comuni del cratere, stanno subendo inevitabilmente le conseguenze negative correlate agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.
9/4158/27. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              è necessario attivare tutte le iniziative che consentano alle imprese in particolare le micro e piccole, nonché ai lavoratori autonomi di riprendere l'attività che rappresenta la migliore garanzia per la ripresa del tessuto economico nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016;
              si rende necessario, quindi, che nelle aree e nei Comuni colpiti dagli eventi sismici sia istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n.  296;
              attraverso l'istituzione della zona franca nei comuni colpiti dal sisma si sosterrebbero le aziende, tra le altre, attraverso: 1) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta; 2) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa; 3) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca utilizzati per l'esercizio dell'attività economica,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di:
              istituire la zona franca nei Comuni del cratere colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia-Romagna, al fine di sostenere in maniera efficace la ripresa delle attività in particolare delle micro e piccole imprese;
              prevedere delle modalità di sostegno e aiuto alle strutture turistico-ricettive ricadenti in aree che, seppur non facenti parte dei comuni del cratere, stanno subendo inevitabilmente le conseguenze negative correlate agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.
9/4158/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              l'articolo 44 del decreto-legge 189/2016, reca misure per gli enti locali e in particolare disposizioni in materia di contabilità e bilancio;
              l'articolo 44 tra l'altro prevede che per i Comuni del cratere sismico il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi; per gli stessi Comuni sono, altresì, sospesi per dodici mesi i termini anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267;
              a tali disposizioni si rende necessario aggiungere la cancellazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno, di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, per le province e i comuni interessati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
              la cancellazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno per le province e i comuni del cratere è necessario in quanto si trovano ad affrontare eventi straordinari e devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli o a sanzioni che limitino la capacità e la sostenibilità delle gestione emergenziale,

impegna il Governo

a disporre anche con successivi provvedimenti la cancellazione, per i comuni e le province interessante dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni.
9/4158/28. Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              l'articolo 44 del decreto-legge 189/2016, reca misure per gli enti locali e in particolare disposizioni in materia di contabilità e bilancio;
              l'articolo 44 tra l'altro prevede che per i Comuni del cratere sismico il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi; per gli stessi Comuni sono, altresì, sospesi per dodici mesi i termini anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267;
              a tali disposizioni si rende necessario aggiungere la cancellazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno, di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni, per le province e i comuni interessati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
              la cancellazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno per le province e i comuni del cratere è necessario in quanto si trovano ad affrontare eventi straordinari e devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli o a sanzioni che limitino la capacità e la sostenibilità delle gestione emergenziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre anche con successivi provvedimenti la cancellazione, per i comuni e le province interessante dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016, delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, e successive modificazioni.
9/4158/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fratoianni, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 45 del decreto-legge in esame, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016, prevede misure per il sostegno al reddito dei lavoratori;
              in particolare è concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa e per quei lavoratori impossibilitati a recarsi anche perché impegnati nella cura dei famigliari con loro conviventi per infortunio o malattia a seguito dell'evento sismico;
              come si evince dal suddetto articolo 45, il sostegno al reddito è finanziato ed è relativo al 2016 e tale disposizione finanzia l'indennità di integrazione salariale solo fino al 31 dicembre 2016, ovvero pochi giorni dopo l'entrata in vigore della conversione in legge del decreto-legge 189/2016,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, fino a giugno 2017 la prevista indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per i lavoratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.
9/4158/29. Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Pellegrino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 45 del decreto-legge in esame, che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016, prevede misure per il sostegno al reddito dei lavoratori;
              in particolare è concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale con la relativa contribuzione figurativa per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa e per quei lavoratori impossibilitati a recarsi anche perché impegnati nella cura dei famigliari con loro conviventi per infortunio o malattia a seguito dell'evento sismico;
              come si evince dal suddetto articolo 45, il sostegno al reddito è finanziato ed è relativo al 2016 e tale disposizione finanzia l'indennità di integrazione salariale solo fino al 31 dicembre 2016, ovvero pochi giorni dopo l'entrata in vigore della conversione in legge del decreto-legge 189/2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, fino a giugno 2017 la prevista indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per i lavoratori dei comuni colpiti dagli eventi sismici e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.
9/4158/29.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Pellegrino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              a causa dei gravi eventi sismici molti studenti si sono trovati nella impossibilità o nel disagio di poter proseguire in maniera adeguata o in strutture consone l'attività di studio e di frequenza;
              anche al fine di non aggravare ulteriormente le famiglie le condizioni di disagio economico delle famiglie residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici che spesso sono state costrette a non potersi recare al lavoro o a proseguire nell'attività commerciale e imprenditoriale, si rende necessario prevedere, per le persone residenti o domiciliate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie relative all'anno 2016-2017,

impegna il Governo

a prevedere per le persone residenti o domiciliate nei comuni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie relative all'anno 2016-2017.
9/4158/30. Pannarale, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da gravi eventi sismici nei mesi tra agosto e ottobre 2016;
              a causa dei gravi eventi sismici molti studenti si sono trovati nella impossibilità o nel disagio di poter proseguire in maniera adeguata o in strutture consone l'attività di studio e di frequenza;
              anche al fine di non aggravare ulteriormente le famiglie le condizioni di disagio economico delle famiglie residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici che spesso sono state costrette a non potersi recare al lavoro o a proseguire nell'attività commerciale e imprenditoriale, si rende necessario prevedere, per le persone residenti o domiciliate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie relative all'anno 2016-2017,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere per le persone residenti o domiciliate nei comuni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie relative all'anno 2016-2017.
9/4158/30.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pannarale, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame all'articolo 1 individua l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute;
              l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra non include anche le conseguenze dei danni materiali che si manifestano producendo altri effetti dannosi che, pur non direttamente causati dall'evento, sono comunque da esso derivanti (cosiddetto danni indiretti),

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame anche al ristoro dei danni indiretti.
9/4158/31. Ascani, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame del disegno di legge C/4158 (S/2567), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», il Senato della Repubblica ha introdotto l'articolo 28 bis con il quale sono previste misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              al fine di consentire un effettivo riutilizzo di questi rifiuti viene, in particolare, fissato in tre anni il termine per l'avvio a recupero di quelli sottoposti ad operazioni di messa in riserva, nonché previsto un aumento del 50 per cento del quantitativo ammesso per tali rifiuti negli impianti di recupero, indicato in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152;
              tali previsioni si sono rese necessarie a causa del fatto che allo stato attuale sono disponibili quantitativi di materiali da costruzione e demolizione in misura notevolmente superiore alle effettive necessità di riutilizzo e la normativa vigente impone tempistiche molto ristrette per le operazioni di reimpiego degli stessi;
              il rischio che si corre è quello di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati e di dover utilizzare risorse naturali, con tutte le relative conseguenze anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              anche i precedenti eventi sismici del 2009 e del 2012 hanno comportato una produzione in eccesso di macerie che non riescono ad essere utilizzate nel termine di un anno in nuove opere comprese quelle di ricostruzione, anche perché le stazioni appaltanti pubbliche non lo prevedono nei capitolati, nonostante le nuove norme in materia di «appalti verdi» contenute nel decreto legislativo n.  50 del 2016 (Codice degli appalti);
              tali materiali, in assenza di una specifica previsione normativa, sono destinati ad essere smaltiti in discarica, nonostante possano essere ancora validamente impiegati, con costi elevati a carico degli operatori, già duramente colpiti anche dalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo, volta ad estendere ai rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012 le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis, come introdotto dal disegno di legge in esame.
9/4158/32. Mariani, Braga, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame del disegno di legge C/4158 (S/2567), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», il Senato della Repubblica ha introdotto l'articolo 28 bis con il quale sono previste misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              al fine di consentire un effettivo riutilizzo di questi rifiuti viene, in particolare, fissato in tre anni il termine per l'avvio a recupero di quelli sottoposti ad operazioni di messa in riserva, nonché previsto un aumento del 50 per cento del quantitativo ammesso per tali rifiuti negli impianti di recupero, indicato in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152;
              tali previsioni si sono rese necessarie a causa del fatto che allo stato attuale sono disponibili quantitativi di materiali da costruzione e demolizione in misura notevolmente superiore alle effettive necessità di riutilizzo e la normativa vigente impone tempistiche molto ristrette per le operazioni di reimpiego degli stessi;
              il rischio che si corre è quello di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati e di dover utilizzare risorse naturali, con tutte le relative conseguenze anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              anche i precedenti eventi sismici del 2009 e del 2012 hanno comportato una produzione in eccesso di macerie che non riescono ad essere utilizzate nel termine di un anno in nuove opere comprese quelle di ricostruzione, anche perché le stazioni appaltanti pubbliche non lo prevedono nei capitolati, nonostante le nuove norme in materia di «appalti verdi» contenute nel decreto legislativo n.  50 del 2016 (Codice degli appalti);
              tali materiali, in assenza di una specifica previsione normativa, sono destinati ad essere smaltiti in discarica, nonostante possano essere ancora validamente impiegati, con costi elevati a carico degli operatori, già duramente colpiti anche dalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche di tipo normativo, volta ad estendere ai rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012 le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis, come introdotto dal disegno di legge in esame.
9/4158/32.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mariani, Braga, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              numerose misure sono state approvate nel corso del 2016 per fronteggiare gli eventi eccezionali dei terremoti, attraverso lo stanziamento di ingenti risorse per la ricostruzione delle aree colpite, per investimenti in opere pubbliche, nella cornice di un ampio programma nazionale per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, in particolare di quelli scolastici, e la prevenzione;
              il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, all'articolo 6, comma 3, definisce l'indicatore per spese di indebitamento degli stessi, calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi;
              ai fini del calcolo del predetto indicatore, per onere complessivo di ammortamento annuo si intende l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio d'ateneo; i contributi statali per investimento ed edilizia corrispondono al valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per l'investimento nell'anno di riferimento; le per spese per fitti passivi si riferiscono all'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili;
              gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del citato decreto, non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
              a seguito di eventi sismici o calamità naturali che danneggiano le strutture dell'ateneo, si rende però necessario accrescere il valore dell'indebitamento a fronte dell'accensione di mutui per la ristrutturazione degli edifici lesionati; aumenta inoltre l'ammontare delle spese per affitti passivi di immobili, sostenute al fine di garantire la prosecuzione delle attività didattiche e amministrative in strutture provvisorie;
              i vincoli di indebitamento imposti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, non ammettono deroghe in caso di eventi che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, situazioni in cui una maggiore flessibilità del bilancio di ateneo sarebbe in grado di minimizzare il tempo necessario al ripristino degli edifici lesionati;
              in particolare, consentire agli atenei di contrarre forme di indebitamento a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR), e inviato al MIUR e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, permetterebbe di garantire in periodi di emergenza il buon funzionamento dell'attività di ateneo, senza peraltro determinare alcun onere per lo Stato;
              nel corso dell'esame della legge di stabilità per il 2016 il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di modificare in tal senso le richiamate modalità di calcolo dell'indicatore di indebitamento netto degli atenei con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/3444-A/264 a mia prima firma,

impegna il Governo

ad approvare tempestivamente le opportune modifiche normative senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato, volte ad escludere dal calcolo dell'indicatore per spese di indebitamento degli atenei di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49, gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato a dichiarazione di stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati, dagli atenei che dimostrino la capacità prospettica di garantire la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
9/4158/33. Paola Boldrini, Bratti, Guerra, Patriarca, Paola Bragantini, Ghizzoni, Rubinato, Carra, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio dell'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è quella di garantire ai cittadini e agli operatori che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati attinti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile;
              il predetto obiettivo è garantito dalla formulazione originaria dell'articolo 49, ribadita, con adattamenti, quanto agli eventi sismici dell'ottobre del 2016, per i quali è stata prevista, in sede di conversione, una disciplina autonoma e differenziata in relazione alla durata degli effetti sospensivi previsti e in funzione della individuazione di nuovi Comuni colpiti dai predetti eventi;
              in particolare, con i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater aggiunti all'articolo 49, da un lato, viene limitata l'applicazione dei commi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delle attività – salve eccezioni per taluni procedimenti connotati da urgenza o particolare natura – per gli uffici giudiziari che hanno sede in comuni terremotati) al solo comune di Camerino, per il quale si ha riscontro della inagibilità della sede dell'Ufficio del Giudice di pace; dall'altro, viene estesa l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti i commi del nuovo allegato 2 al decreto-legge (si tratta delle disposizioni che si riferiscono alle parti o ai difensori residenti, o aventi sede, in Comuni considerati terremotati a seguito degli eventi ulteriori dell'ottobre scorso);
              l'allegato 2, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, include alcuni comuni di grandi dimensioni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto), per i quali, all'articolo 1, relativamente agli articoli 45, 46, 47 e 48, è prevista un'applicazione limitata ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
              l'inclusione nell'allegato 2 dei predetti comuni, per come valutata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, può comportare un effetto eccessivamente espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là della stessa ratio voluta dal legislatore ed espressa al comma 1 dell'articolo 1, che, come detto, prevede una fattispecie specifica per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto;
              ove non risulti possibile, come pure ipotizzato dalla Commissione II (Giustizia) nell'espressione del suo parere consuntivo nell’iter di approvazione del disegno di legge, interpretare l'articolo 49 secondo la stessa logica di esclusione dell'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 per i predetti comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, risulterebbe necessario un intervento normativo che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie per i processi non direttamente condizionati dagli eventi sismici, preveda l'applicazione delle nuove norme dell'articolo 9-ter, aggiunto all'articolo 49, anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali (comma 3) e la sospensione o il rinvio dei processi penali (comma 7) si applica solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'ufficio giudiziario interessato,

impegna il Governo

ad assumere al più presto, nell'ambito delle sue proprie competenze, le iniziative normative che risultino necessarie a prevedere che l'applicazione della disposizione dell'articolo 49, comma 9-ter, aggiunto in sede di conversione, si estende anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili, amministrative o di altra giurisdizione speciale e la sospensione o il rinvio dei processi penali operi solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
9/4158/34. Verini, Melilli, Manzi, Lodolini, Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              la ratio dell'articolo 49 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è quella di garantire ai cittadini e agli operatori che siano direttamente coinvolti dagli esiti degli eventi sismici la possibilità di vedersi applicata la normativa sulla sospensione delle attività giudiziarie, assicurando al contempo il regolare svolgimento dell'attività stessa nei confronti di coloro che non sono stati attinti dall'evento e a condizione che l'ufficio giudiziario non abbia sede in un Comune direttamente interessato dal sisma e risulti pertanto inagibile;
              il predetto obiettivo è garantito dalla formulazione originaria dell'articolo 49, ribadita, con adattamenti, quanto agli eventi sismici dell'ottobre del 2016, per i quali è stata prevista, in sede di conversione, una disciplina autonoma e differenziata in relazione alla durata degli effetti sospensivi previsti e in funzione della individuazione di nuovi Comuni colpiti dai predetti eventi;
              in particolare, con i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater aggiunti all'articolo 49, da un lato, viene limitata l'applicazione dei commi 1, 2 e 6 (sospensione integrale delle attività – salve eccezioni per taluni procedimenti connotati da urgenza o particolare natura – per gli uffici giudiziari che hanno sede in comuni terremotati) al solo comune di Camerino, per il quale si ha riscontro della inagibilità della sede dell'Ufficio del Giudice di pace; dall'altro, viene estesa l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo 49 a tutti i commi del nuovo allegato 2 al decreto-legge (si tratta delle disposizioni che si riferiscono alle parti o ai difensori residenti, o aventi sede, in Comuni considerati terremotati a seguito degli eventi ulteriori dell'ottobre scorso);
              l'allegato 2, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, include alcuni comuni di grandi dimensioni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto), per i quali, all'articolo 1, relativamente agli articoli 45, 46, 47 e 48, è prevista un'applicazione limitata ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda;
              l'inclusione nell'allegato 2 dei predetti comuni, per come valutata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, può comportare un effetto eccessivamente espansivo delle misure di sospensione delle attività giudiziarie anche al di là della stessa ratio voluta dal legislatore ed espressa al comma 1 dell'articolo 1, che, come detto, prevede una fattispecie specifica per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto;
              ove non risulti possibile, come pure ipotizzato dalla Commissione II (Giustizia) nell'espressione del suo parere consuntivo nell’iter di approvazione del disegno di legge, interpretare l'articolo 49 secondo la stessa logica di esclusione dell'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 per i predetti comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, risulterebbe necessario un intervento normativo che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività giudiziarie per i processi non direttamente condizionati dagli eventi sismici, preveda l'applicazione delle nuove norme dell'articolo 9-ter, aggiunto all'articolo 49, anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali (comma 3) e la sospensione o il rinvio dei processi penali (comma 7) si applica solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda all'ufficio giudiziario interessato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere al più presto, nell'ambito delle sue proprie competenze, le iniziative normative che risultino necessarie a prevedere che l'applicazione della disposizione dell'articolo 49, comma 9-ter, aggiunto in sede di conversione, si estende anche ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, stabilendo tuttavia che, per tali Comuni, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili, amministrative o di altra giurisdizione speciale e la sospensione o il rinvio dei processi penali operi solo quando i singoli soggetti danneggiati dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
9/4158/34.    (Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Melilli, Manzi, Lodolini, Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame del disegno di legge C/4158 (S/2567), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», il Senato della Repubblica ha introdotto l'articolo 28-bis con il quale sono previste misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              al fine di consentire un effettivo riutilizzo di questi rifiuti viene, in particolare, fissato in tre anni il termine per l'avvio a recupero di quelli sottoposti ad operazioni di messa in riserva, nonché previsto un aumento del 50 per cento del quantitativo ammesso per tali rifiuti negli impianti di recupero, indicato in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152;
              tali previsioni si sono rese necessarie a causa del fatto che allo stato attuale sono disponibili quantitativi di materiali da costruzione e demolizione in misura notevolmente superiore alle effettive necessità di riutilizzo e la normativa vigente impone tempistiche molto ristrette per le operazioni di reimpiego degli stessi;
              il rischio che si corre è quello di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati e di dover utilizzare risorse naturali, con tutte le relative conseguenze anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              anche i precedenti eventi sismici del 2009 e del 2012 hanno comportato una produzione in eccesso di macerie che non riescono ad essere utilizzate nel termine di un anno in nuove opere comprese quelle di ricostruzione, anche perché le stazioni appaltanti pubbliche non lo prevedono nei capitolati, nonostante le nuove norme in materia di «appalti verdi» contenute nel decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti);
              tali materiali, in assenza di una specifica previsione normativa, sono destinati ad essere smaltiti in discarica, nonostante possano essere ancora validamente impiegati, con costi elevati a carico degli operatori, già duramente colpiti anche dalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti ad estendere ai rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012 le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis, come introdotto dal disegno di legge in esame.
9/4158/35. Matarrese, Dambruoso, Vargiu.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame del disegno di legge C/4158 (S/2567), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», il Senato della Repubblica ha introdotto l'articolo 28-bis con il quale sono previste misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              al fine di consentire un effettivo riutilizzo di questi rifiuti viene, in particolare, fissato in tre anni il termine per l'avvio a recupero di quelli sottoposti ad operazioni di messa in riserva, nonché previsto un aumento del 50 per cento del quantitativo ammesso per tali rifiuti negli impianti di recupero, indicato in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del Decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  152;
              tali previsioni si sono rese necessarie a causa del fatto che allo stato attuale sono disponibili quantitativi di materiali da costruzione e demolizione in misura notevolmente superiore alle effettive necessità di riutilizzo e la normativa vigente impone tempistiche molto ristrette per le operazioni di reimpiego degli stessi;
              il rischio che si corre è quello di dover trattare come rifiuti materiali che invece potrebbero essere validamente impiegati e di dover utilizzare risorse naturali, con tutte le relative conseguenze anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
              anche i precedenti eventi sismici del 2009 e del 2012 hanno comportato una produzione in eccesso di macerie che non riescono ad essere utilizzate nel termine di un anno in nuove opere comprese quelle di ricostruzione, anche perché le stazioni appaltanti pubbliche non lo prevedono nei capitolati, nonostante le nuove norme in materia di «appalti verdi» contenute nel decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti);
              tali materiali, in assenza di una specifica previsione normativa, sono destinati ad essere smaltiti in discarica, nonostante possano essere ancora validamente impiegati, con costi elevati a carico degli operatori, già duramente colpiti anche dalla perdurante crisi del settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti ad estendere ai rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguenti agli eventi sismici del 2009 e del 2012 le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis, come introdotto dal disegno di legge in esame.
9/4158/35.    (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrese, Dambruoso, Vargiu.


      La Camera,
          premesso che:
              il turismo e il commercio costituiscono i motori dell'economia delle regioni del Centro Italia colpite dagli ultimi eventi sismici e sono tra le principali fonti di reddito e di occupazione di questi territori: nel 2015, infatti, le aziende del settore turismo delle 9 province di queste regioni hanno mediamente occupato quasi 40 mila dipendenti (38.562), con un picco di 50 mila (50.193) nel mese di agosto;
              nelle 9 province colpite dal terremoto, si rileva la presenza di quasi 9.000 strutture (8.817) con una capacità ricettiva superiore a 370 mila letti (373.178), che hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi per causa del sisma;
              Umbria, Lazio, Marche e Toscana stanno, infatti, vivendo una «desertificazione turistica» dovuta all'informazione veicolata dai media e dai social network che le ha fatte apparire come aree interamente terremotate con conseguenti cancellazioni delle prenotazioni anche per i periodi successivi in strutture che non sono state interessate dal sisma. L'onda mediatica ha, quindi, ingenerato pesanti ricadute sul sistema turistico locale con un concreto rischio di spopolamento e desertificazione di questi territori,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

          di prevedere contributi per le imprese del turismo, anche stagionali, che abbiano subito un danno indiretto ovvero una riduzione delle attività a seguito del terremoto e che siano in grado di dimostrare un sostanziale decremento del loro volume d'affari;
          di incentivare le imprese situate in aree sismiche a stipulare assicurazioni contro i rischi connessi ai terremoti prevedendo un contributo per ridurre il carico del differenziale dei costi assicurativi tra zone altamente sismiche e non;
          di istituire, come accaduto dopo il terremoto del ’97, la cosiddetta «busta paga pesante» e cioè un intervento che consentirebbe ai lavoratori colpiti dal sisma di poter usufruire dello stipendio al lordo delle imposte;
          di promuovere l'attività turistica nelle quattro regioni colpite dal sisma, non solo attraverso la predisposizione del programma da parte del Commissario straordinario previsto dall'articolo 22 del decreto-legge, ma anche con una serie di azioni sui principali canali di comunicazioni soprattutto attraverso campagne di promozione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite durante le festività natalizie;
          che la Rai, nell'ambito del servizio pubblico che le è proprio, si attivi per girare trasmissioni (o inserimenti in trasmissioni) che ristabiliscano la correttezza dell'informazione e promuovano la bellezza di questi territori.
9/4158/36. Galgano.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento riunisce le principali disposizioni contenute nei decreti n.  189 del 2016 e n.  205 del 2016 emanati dal Governo per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016;
              l'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma. Il comma 16, in particolare, dispone che «i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
              poiché secondo i principi della nuova contabilità previsti dal decreto legislativo n.  118 del 2011, «le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili»;
              per evitare che la sospensione dei tributari locali produca, nel 2016, incertezza sulla contabilizzazione delle entrate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici non determini una variazione di esigibilità delle relative entrate che ai fini dell'imputazione contabile ai sensi del decreto legislativo n.  118 del 2011 sarebbero da mantenere nell'esercizio 2016.
9/4158/37. Tino Iannuzzi, Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento riunisce le principali disposizioni contenute nei decreti n.  189 del 2016 e n.  205 del 2016 emanati dal Governo per far fronte agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016 e il 26 e 30 ottobre 2016;
              l'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma. Il comma 16, in particolare, dispone che «i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
              poiché secondo i principi della nuova contabilità previsti dal decreto legislativo n.  118 del 2011, «le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili»;
              per evitare che la sospensione dei tributari locali produca, nel 2016, incertezza sulla contabilizzazione delle entrate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici non determini una variazione di esigibilità delle relative entrate che ai fini dell'imputazione contabile ai sensi del decreto legislativo n.  118 del 2011 sarebbero da mantenere nell'esercizio 2016.
9/4158/37.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi, Carrescia.


      La Camera,
          premesso che:
              nelle otto province dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, sono presenti circa 8.800 strutture turistico ricettive, 16.000 esercizi di ristorazione e 35.000 imprese attive nel commercio al dettaglio;
              il turismo e il commercio costituiscono uno dei principali motori dell'economia del territorio ed una delle principali fonti di reddito e di occupazione;
              le imprese operanti in questi settori, fin dai giorni immediatamente successivi al sisma del 24 agosto, hanno risentito di una pesante contrazione delle attività che si è andata progressivamente aggravando nei mesi successivi;
              le attività hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi per causa del sisma: molte imprese hanno subito danni ingenti per l'inagibilità delle strutture; altre, pur esercitabili gli edifici non strutturalmente inagibili, sono però ubicate all'interno delle cosiddette "zone rosse", quindi sostanzialmente inaccessibili;
              ulteriori importanti danni, nel settore della ricezione turistico-alberghiera, sono riconducibili alla cancellazione delle prenotazioni da parte dei turisti e dall'assenza di quelle per i mesi a venire;
              la contrazione dell'attività riguarda non solo i 131 comuni che sono stati maggiormente colpiti dal sisma ma un'area più vasta in quanto l'onda mediatica ha fatto sì che l'intero territorio sia percepito "a rischio", che si ingenerassero preoccupazioni nell'opinione pubblica con pesanti ricadute sull'intero sistema economico;
              il provvedimento in epigrafe contiene alcune positive risposte per la fase emergenziale ma servono anche ulteriori interventi normativi al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende dei territori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'erogazione di contributi in conto capitale per quelle imprese che registrano una riduzione significativa del fatturato derivante dagli eventi sismici di cui al provvedimento in commento, con particolare riferimento, a quelle del settore turistico, alberghiero e del commercio.
9/4158/38. Giovanna Sanna, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              nelle otto province dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, sono presenti circa 8.800 strutture turistico ricettive, 16.000 esercizi di ristorazione e 35.000 imprese attive nel commercio al dettaglio;
              il turismo e il commercio costituiscono uno dei principali motori dell'economia del territorio ed una delle principali fonti di reddito e di occupazione;
              le imprese operanti in questi settori, fin dai giorni immediatamente successivi al sisma del 24 agosto, hanno risentito di una pesante contrazione delle attività che si è andata progressivamente aggravando nei mesi successivi;
              le attività hanno subito e stanno subendo pesanti contraccolpi per causa del sisma: molte imprese hanno subito danni ingenti per l'inagibilità delle strutture; altre, pur esercitabili gli edifici non strutturalmente inagibili, sono però ubicate all'interno delle cosiddette "zone rosse", quindi sostanzialmente inaccessibili;
              ulteriori importanti danni, nel settore della ricezione turistico-alberghiera, sono riconducibili alla cancellazione delle prenotazioni da parte dei turisti e dall'assenza di quelle per i mesi a venire;
              la contrazione dell'attività riguarda non solo i 131 comuni che sono stati maggiormente colpiti dal sisma ma un'area più vasta in quanto l'onda mediatica ha fatto sì che l'intero territorio sia percepito "a rischio", che si ingenerassero preoccupazioni nell'opinione pubblica con pesanti ricadute sull'intero sistema economico;
              il provvedimento in epigrafe contiene alcune positive risposte per la fase emergenziale ma servono anche ulteriori interventi normativi al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende dei territori colpiti dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'erogazione di contributi in conto capitale per quelle imprese che registrano una riduzione significativa del fatturato derivante dagli eventi sismici di cui al provvedimento in commento, con particolare riferimento a quelle del settore turistico, alberghiero e del commercio.
9/4158/38.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giovanna Sanna, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 24 del provvedimento in commento, nel prevedere interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici opera una distinzione tra la fattispecie del ripristino e del riavvio delle attività economiche già presenti nei territori colpiti dal sisma e quella della nascita e realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti;
              in particolare, il comma 1, prevede finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a trentamila euro per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni interessati dal sisma;
              il comma 2, prevede finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a seicentomila euro finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti;
              il provvedimento è volto in primo luogo ad assicurare il recupero e il ripristino del tessuto economico delle zone interessate, attraverso il rilancio delle imprese esistenti e danneggiate dal sisma, le ulteriori misure e incentivi intesi a stimolare l'avvio di attività e iniziative imprenditoriali nuove devono costituire una più generale opportunità di rilancio del tessuto economico sociale delle regioni interessate, senza risolversi però in un vulnus definitivo al sistema imprenditoriale locale già esistente;
              la diversa soglia di investimenti agevolabili attualmente prevista dall'articolo 24, commi 1 e 2 citati rischia invece di creare disparità di trattamento e di alterare le dinamiche concorrenziali penalizzando di fatto le attività economiche già presenti sul territorio in una fase delicata di riassetto e ricostruzione del mercato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, in sede di definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 4, relativi alla definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni:
              1) di dare priorità ai finanziamenti volti a sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori colpiti dal sisma di cui al comma 1, riservando agli stessi una percentuale non inferiore al 70 per cento delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
              2) di adottare un successivo intervento normativo volto a razionalizzare il sistema delle agevolazioni per garantire omogeneità di trattamento tra gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 a favore di tutte le micro, piccole e medie imprese aventi sede nei territori interessati dal sisma.
9/4158/39. Senaldi, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 24 del provvedimento in commento, nel prevedere interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici opera una distinzione tra la fattispecie del ripristino e del riavvio delle attività economiche già presenti nei territori colpiti dal sisma e quella della nascita e realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti;
              in particolare, il comma 1, prevede finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a trentamila euro per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni interessati dal sisma;
              il comma 2, prevede finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a seicentomila euro finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti;
              il provvedimento è volto in primo luogo ad assicurare il recupero e il ripristino del tessuto economico delle zone interessate, attraverso il rilancio delle imprese esistenti e danneggiate dal sisma, le ulteriori misure e incentivi intesi a stimolare l'avvio di attività e iniziative imprenditoriali nuove devono costituire una più generale opportunità di rilancio del tessuto economico sociale delle regioni interessate, senza risolversi però in un vulnus definitivo al sistema imprenditoriale locale già esistente;
              la diversa soglia di investimenti agevolabili attualmente prevista dall'articolo 24, commi 1 e 2 citati rischia invece di creare disparità di trattamento e di alterare le dinamiche concorrenziali penalizzando di fatto le attività economiche già presenti sul territorio in una fase delicata di riassetto e ricostruzione del mercato,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità, in sede di definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 4, relativi alla definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni:
              1) di dare priorità ai finanziamenti volti a sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori colpiti dal sisma di cui al comma 1, riservando agli stessi una percentuale non inferiore al 70 per cento delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
              2) di adottare un successivo intervento normativo volto a razionalizzare il sistema delle agevolazioni per garantire omogeneità di trattamento tra gli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 24 a favore di tutte le micro, piccole e medie imprese aventi sede nei territori interessati dal sisma.
9/4158/39.    (Testo modificato nel corso della seduta) Senaldi, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266 è stato istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
              con deliberazione 23 novembre 2007, n.  125 il CIPE ha approvato le «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici» di cui al citato articolo 16 alla quale ha poi fatto seguito il decreto del MISE n.  1203/2008;
              non tutti i programmi regionali risultano ad oggi approvati e comunque esistono economie di spesa per quelli già attuati;
              tali economie potrebbero essere destinate al sostegno delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi delle province interessate dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse derivanti dalle economie dei programmi regionali finanziati ai sensi della legge 7 agosto 1997, n.  266 per interventi a favore delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi delle province interessate dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia Centrale dal 24 agosto 2016.
9/4158/40. Lodolini, Carrescia, Manzi, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266 è stato istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;
              con deliberazione 23 novembre 2007, n.  125 il CIPE ha approvato le «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici» di cui al citato articolo 16 alla quale ha poi fatto seguito il decreto del MISE n.  1203/2008;
              non tutti i programmi regionali risultano ad oggi approvati e comunque esistono economie di spesa per quelli già attuati;
              tali economie potrebbero essere destinate al sostegno delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi delle province interessate dagli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse derivanti dalle economie dei programmi regionali finanziati ai sensi della legge 7 agosto 1997, n.  266 per interventi a favore delle imprese del turismo, del commercio e dei servizi delle province interessate dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia Centrale dal 24 agosto 2016.
9/4158/40.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lodolini, Carrescia, Manzi, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Marchetti, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dall'agosto 2016 sono necessari interventi integrati che favoriscano sia la continuità dell'attività d'impresa sia nuovi investimenti;
              in precedenti casi di calamità naturale e, segnatamente, a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009 e di quello in Emilia Romagna nel maggio 2012, sono poi state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007);
              nella strategia complessiva della ricostruzione della quale il provvedimento in esame costituisce un fondamentale presupposto, l'istituzione di una o più «zone franche» potrebbe essere un utile strumento in quanto ne deriverebbe, a titolo esemplificativo:
                  a) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di specifiche somme derivanti dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
                  b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite determinato con atto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
                  c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una o più zone franche nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo a partire dall'agosto 2016.
9/4158/41. Giulietti, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Morani, Marchetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Ascani, Verini, Senaldi, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              nei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dall'agosto 2016 sono necessari interventi integrati che favoriscano sia la continuità dell'attività d'impresa sia nuovi investimenti;
              in precedenti casi di calamità naturale e, segnatamente, a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009 e di quello in Emilia Romagna nel maggio 2012, sono poi state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007);
              nella strategia complessiva della ricostruzione della quale il provvedimento in esame costituisce un fondamentale presupposto, l'istituzione di una o più «zone franche» potrebbe essere un utile strumento in quanto ne deriverebbe, a titolo esemplificativo:
                  a) l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di specifiche somme derivanti dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
                  b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite determinato con atto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
                  c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una o più zone franche nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo a partire dall'agosto 2016, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia-Romagna.
9/4158/41.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giulietti, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Morani, Marchetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Ascani, Verini, Senaldi, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              gli effetti disastrosi degli eventi sismici che hanno coinvolto otto province delle ragioni dell'Italia centrale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, oltre che sul patrimonio artistico ed edilizio del territorio, si sono riversati anche sul comparto turistico che riveste grande importanza nell'economia di quelle aree interne;
              diverse strutture ricettive sono state lesionate ma altre possono continuare ad erogare servizi di elevata ospitalità in assoluta sicurezza;
              per assicurare il rilancio dell'economia di quei luoghi è indispensabile evitare la chiusura di alberghi, resort, B&B ecc. ed è quindi importante incentivare fin da subito le presenze turistiche;
              il settore della formazione e della convegnistica può essere un importante strumento sia per offrire occasione di lavoro alle strutture turistiche che sono in sofferenza per l'impatto anche mediatico che l'eco del sisma ha avuto provocando una rilevante diminuzione di prenotazioni e di presenze sia per dare segnali positivi della volontà degli imprenditori locali di rilancio dei territori;
              la vigente normativa prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente possano, ma solo in parte, non soggiacere ai limiti di deducibilità dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
              sarebbero quanto mai necessarie ed opportune ulteriori misure incentivanti per favorire da subito il ritorno delle presenze nelle strutture ricettive dei territori interessati dal sisma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una maggiore deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte, professione o da impresa per l'attività convegnistica e di formazione professionale svolta presso strutture alberghiere e ricettive site nelle province interessate dagli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
9/4158/42. Morani, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              gli effetti disastrosi degli eventi sismici che hanno coinvolto otto province delle ragioni dell'Italia centrale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, oltre che sul patrimonio artistico ed edilizio del territorio, si sono riversati anche sul comparto turistico che riveste grande importanza nell'economia di quelle aree interne;
              diverse strutture ricettive sono state lesionate ma altre possono continuare ad erogare servizi di elevata ospitalità in assoluta sicurezza;
              per assicurare il rilancio dell'economia di quei luoghi è indispensabile evitare la chiusura di alberghi, resort, B&B ecc. ed è quindi importante incentivare fin da subito le presenze turistiche;
              il settore della formazione e della convegnistica può essere un importante strumento sia per offrire occasione di lavoro alle strutture turistiche che sono in sofferenza per l'impatto anche mediatico che l'eco del sisma ha avuto provocando una rilevante diminuzione di prenotazioni e di presenze sia per dare segnali positivi della volontà degli imprenditori locali di rilancio dei territori;
              la vigente normativa prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente possano, ma solo in parte, non soggiacere ai limiti di deducibilità dei compensi percepiti, stabiliti per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande;
              sarebbero quanto mai necessarie ed opportune ulteriori misure incentivanti per favorire da subito il ritorno delle presenze nelle strutture ricettive dei territori interessati dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una maggiore deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte, professione o da impresa per l'attività convegnistica e di formazione professionale svolta presso strutture alberghiere e ricettive site nelle province interessate dagli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.
9/4158/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Morani, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 34 del provvedimento in commento prevede che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa;
              la disposizione rischia di penalizzare professionisti ed imprese dei piccoli comuni delle aree montane che per l'oggettiva limitazione numerica degli operatori in territori difficilmente accessibili e dove le relazioni d'impresa restano inevitabilmente circoscritte hanno comunque avuto tra loro rapporti professionali nell'ultimo triennio;
              la gran parte delle imprese edili dei territori colpiti dal sisma sono micro o piccole-medie imprese;
              la norma appare ben più restrittiva di quelle previste per le incompatibilità per gli appalti pubblici stabilite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 che si limitano a prevedere il divieto di rapporti professionali futuri per il direttore dei lavori incaricato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivi provvedimenti normativi, di allineare le limitazioni dell'articolo 34 alla disciplina prevista dal decreto legislativo n.  50 del 2016 in relazione alle incompatibilità previste per il direttore dei lavori con lo scopo di consentire un'effettiva possibilità di partecipazione ai lavori di ricostruzione ai professionisti e alle micro-piccole-medie imprese dei territori colpiti dal sisma.
9/4158/43. Preziosi, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Marchetti, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Università di Camerino rappresenta l'entità culturale, storica e identitaria di tutto l'entroterra maceratese colpito dal sisma;
              l'Università (UNICAM) è stata negli ultimi anni ai vertici delle graduatorie di qualità delle piccole Università Italiane con importanti riconoscimenti anche a livello internazionale; essa è «il» volano dell'economia locale e un punto di riferimento fondamentale per le imprese delle aree interne dell'Appennino umbro-marchigiano più attente all'innovazione;
              senza il rilancio di UNICAM non ci sarà quello di un ampio territorio, ricco di storia, cultura dal quale provengono prodotti che caratterizzano il made in Italy;
              oltre che garantire nella fase emergenziale adeguati livelli di servizi agli studenti occorre porre i presupposti per rilanciare l'attrattività dell'Università con la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e di ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio, comprensivo anche delle strutture ricettive a ciò necessarie;
              sussiste perciò l'urgente esigenza di nuove aree di insediamento sia per le strutture di ospitalità degli studenti sia per i laboratori didattici per la formazione e la ricerca;
              a tal fine ed in tal senso l'Università di Camerino si è già attivata per ottenere la cessione a titolo definitivo e non oneroso del presidio militare denominato «Casermette», sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare, nell'ottica di garantire adeguate strutture e servizi per gli studenti e strutture adeguate per la didattica finalizzate alla creazione di un Polo scientifico-tecnologico per imprese ed Enti locali a supporto della formazione e della ricerca innovativa, la sollecita cessione all'Università degli Studi di Camerino, a titolo definitivo e non oneroso, del presidio militare denominato «Casermette», sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.
9/4158/44. Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Marchetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Università di Camerino rappresenta l'entità culturale, storica e identitaria di tutto l'entroterra maceratese colpito dal sisma;
              l'Università (UNICAM) è stata negli ultimi anni ai vertici delle graduatorie di qualità delle piccole Università Italiane con importanti riconoscimenti anche a livello internazionale; essa è «il» volano dell'economia locale e un punto di riferimento fondamentale per le imprese delle aree interne dell'Appennino umbro-marchigiano più attente all'innovazione;
              senza il rilancio di UNICAM non ci sarà quello di un ampio territorio, ricco di storia, cultura dal quale provengono prodotti che caratterizzano il made in Italy;
              oltre che garantire nella fase emergenziale adeguati livelli di servizi agli studenti occorre porre i presupposti per rilanciare l'attrattività dell'Università con la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e di ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni del territorio, comprensivo anche delle strutture ricettive a ciò necessarie;
              sussiste perciò l'urgente esigenza di nuove aree di insediamento sia per le strutture di ospitalità degli studenti sia per i laboratori didattici per la formazione e la ricerca;
              a tal fine ed in tal senso l'Università di Camerino si è già attivata per ottenere la cessione a titolo definitivo e non oneroso del presidio militare denominato «Casermette», sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'ottica di garantire adeguate strutture e servizi per gli studenti e strutture adeguate per la didattica finalizzate alla creazione di un Polo scientifico-tecnologico per imprese ed Enti locali a supporto della formazione e della ricerca innovativa, di una sollecita cessione all'Università degli Studi di Camerino, a titolo definitivo e non oneroso, del presidio militare denominato «Casermette», sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.
9/4158/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Marchetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14 c. 2 lettera f) del provvedimento in epigrafe prevede atti di programmazione finalizzati al ripristino e alla realizzazione nelle aree oggetto degli eventi sismici che hanno colpito le Marche, l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo dal 24 agosto 2016 di infrastrutture ambientali con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;
              anche l'approvvigionamento idrico è però essenziale per tutti i territori e, in quelli colpiti dal sisma, ve ne sono diversi, ad esempio nel Piceno, che necessitano di interventi di natura straordinaria e di nuovi investimenti per evitare situazioni di criticità che gli eventi calamitosi degli ultimi mesi hanno provocato o acuito,

impegna il Governo

a sollecitare il Commissario Straordinario, competente all'adozione degli atti per l'attuazione della programmazione degli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, a dare priorità al ripristino e realizzazione delle reti di distribuzione idrica.
9/4158/45. Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Lodolini, Marchetti, Petrini, Morani, Giovanna Sanna, Ascani, Verini, Senaldi, Giulietti, Preziosi, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 45 prevede misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti ed autonomi fino al 31 dicembre 2016;
              la situazione delle imprese dei territori colpiti dal sisma anche per le difficoltà derivanti dalle continue scosse che continuano a creare situazioni di difficoltà e di disagio per la ripresa delle attività è di criticità;
              le misure di sostegno al reddito dovrebbero perciò essere prorogate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare una specifica disposizione per prorogare al 31 dicembre 2017 le misure recate dal citato articolo 45 con l'eventuale loro incremento, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
9/4158/46. Carella, Carrescia, Manzi, Marchetti, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35, comma 3, prevede l'obbligo di iscrizione e versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle otto province interessate dagli eventi sismici che hanno colpito Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dal 24 agosto 2016;
              il successivo comma 7 non reca però il riferimento, introdotto al citato comma 3 dal Senato della Repubblica, alle Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per quanto attiene l'istituzione delle apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro;
              è opportuno eliminare tale discrasia per rendere più efficiente e funzionale il sistema nonché chiarire la rilevanza giuridica delle liste previste dal secondo periodo del citato comma 4,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione delle apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro anche presso le Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
9/4158/47. Petrini, Carrescia, Manzi, Lodolini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Marchetti, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 48 comma 1 del provvedimento in esame prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi, a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma fra i quali la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1);
              le difficoltà in cui versa il sistema delle imprese, caratterizzato dalla forte presenza di micro e piccole-medie imprese, sono tali da richiedere una proroga del termine delle sospensioni suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare al 31 dicembre 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, i termini previsti dall'articolo 48 comma 1) del decreto-legge in esame, relativi alla sospensione di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e di termini amministrativi per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma.
9/4158/48. Donati, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Marchetti, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Tino Iannuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'articolo 48 comma 2) del provvedimento in esame prevede fra l'altro che la competente autorità di regolazione introduca norme per una sospensione temporanea non superiore a 6 mesi dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nei comuni del cosiddetto «cratere»;
              nel caso di abitazioni distrutte o del tutto inagibili è opportuno prevedere l'annullamento delle fatture emesse per evitare il pagamento dei costi fissi non giustificati dalla situazione di fatto degli edifici;
              occorre evitare che, cessata la sospensione o dopo i sei mesi previsti dalla norma, i titolari di utenze di edifici inagibili siano chiamati a pagare comunque le spese generali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a sostenere gli oneri per l'annullamento delle fatture delle utenze nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, relative ad edifici distrutti o inagibili nei comuni del cosiddetto «cratere» individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge in esame.
9/4158/49. Marchetti, Carrescia, Manzi, Lodolini, Petrini, Giulietti, Morani, Senaldi, Ascani, Verini, Preziosi, Luciano Agostini, Giovanna Sanna, Carella, Mazzoli, Donati, Tino Iannuzzi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la struttura organizzativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come determinata ai sensi dei decreti del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 gennaio e 10 ottobre 2011 e dell'8 febbraio 2013, prevede 34 servizi di livello dirigenziale non generale;
              tale struttura è stata confermata dal nuovo organigramma, recentemente approvato con Decreto del Segretario Generale del 10 agosto 2016, che conferma le 34 posizioni dirigenziali di 2a fascia e la cui entrata in vigore è stata differita al secondo quadrimestre del 2017, in ragione degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto u.s. nell'Italia centrale;
              attualmente ben 15 posizioni risultano prive di dirigente, in alcuni casi da molto tempo, in ragione della difficoltà nell'individuare figure dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio, in possesso dei requisiti esperienziali ed attitudinali necessari per lo svolgimento delle attività di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
              le scoperture di organico, nel corso degli anni, sono state coperte solo in misura limitata ricorrendo alle facoltà previste dai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.  165/2001 e tramite numerosi interpelli che non hanno dato esito, rischiando di indebolire l'operatività del Dipartimento;
              in conseguenza dei recenti eventi sismici, inoltre, il Capo del Dipartimento, in applicazione del Programma Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico, approvato con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, ha istituito la Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC) dislocata sul territorio, con il conseguente invio in loco di una consistente compagine di personale dirigenziale e non,

impegna il Governo

al fine di assicurare l'operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici, a valutare l'opportunità di bandire, con la necessaria urgenza, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui in premessa.
9/4158/50. Braga, Mariani, Borghi, Realacci, Manfredi, De Menech, Tino Iannuzzi, Zardini, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Bratti, Ginoble, Mazzoli, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'emendamento 1.1000 del Governo, approvato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, il secondo elenco dei comuni, previsto dal decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, cui applicare le stesse provvidenze già previste per le popolazioni terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              tenuto conto del reiterarsi delle scosse sismiche che potrebbero interessare anche aree non inserite negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge;
              occorre evitare di dover approvare un terzo decreto-legge per inserire ulteriori aree terremotate nelle provvidenze del decreto-legge n.  189/2016, e provvedere con la massima urgenza alle esigenze della popolazione gravemente colpita dal protrarsi delle scosse e dalle rigidità del clima invernale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario, con apposite ordinanze, possa estendere l'applicazione delle provvidenze del decreto-legge 189 del 2016 anche ad aree esterne a quelle ricomprese negli elenchi 1 e 2, qualora si verifichino danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici.
9/4158/51. Caparini, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'emendamento 1.1000 del Governo, approvato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, il secondo elenco dei comuni, previsto dal decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, cui applicare le stesse provvidenze già previste per le popolazioni terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              tenuto conto del reiterarsi delle scosse sismiche che potrebbero interessare anche aree non inserite negli elenchi 1 e 2 del decreto-legge;
              occorre evitare di dover approvare un terzo decreto-legge per inserire ulteriori aree terremotate nelle provvidenze del decreto-legge n.  189/2016, e provvedere con la massima urgenza alle esigenze della popolazione gravemente colpita dal protrarsi delle scosse e dalle rigidità del clima invernale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché il Commissario straordinario, con apposite ordinanze, possa estendere l'applicazione delle provvidenze del decreto-legge 189 del 2016 anche ad aree esterne a quelle ricomprese negli elenchi 1 e 2, qualora si verifichino danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici.
9/4158/51.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, prevede che il Commissario straordinario, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n.  189 del 2016, ai fini dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n.  189 del 2016 e dal decreto n.  205/2016, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati;
              tenuto conto che con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 del Governo, il Senato ha inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, il secondo elenco dei comuni cui applicare le provvidenze di tale decreto-legge, le quali diventano comunque attuative solo dopo la relativa conversione in legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano ritenute applicabili, anche al secondo elenco dei comuni inserito dal Senato, tutte le provvidenze del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, a decorrere dalla data del verificarsi di ciascun evento sismico.
9/4158/52. Borghesi, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n.  205, prevede che il Commissario straordinario, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n.  189 del 2016, ai fini dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n.  189 del 2016 e dal decreto n.  205/2016, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati;
              tenuto conto che con l'approvazione dell'emendamento 1.1000 del Governo, il Senato ha inserito nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, il secondo elenco dei comuni cui applicare le provvidenze di tale decreto-legge, le quali diventano comunque attuative solo dopo la relativa conversione in legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché siano ritenute applicabili, anche al secondo elenco dei comuni inserito dal Senato, tutte le provvidenze del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, a decorrere dalla data del verificarsi di ciascun evento sismico.
9/4158/52.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 prevede l'assegnazione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
              la norma non fa riferimento alle pertinenze e annessi degli edifici;
              in Emilia, la mancanza di tali termini nel relativo decreto-legge ha creato una serie di problematiche in quanto non garantiva l'ammissione implicita al contributo di garage e locali annessi e, pertanto, si è reso necessario emanare apposite ordinanze per definire tali questioni;
              infatti, con l'ordinanza 86/2012, articolo 3 commi 2-15-16 e 16-bis si è reso necessario chiarire l'ammissione a contributo delle pertinenze;
              occorre tenere conto dell'esperienza del passato e intervenire per evitare le perdite di tempo e i ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione nell'Emilia,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi previsti dal decreto-legge n.  189 del 2016 anche le pertinenze e annessi dell'edificio principale.
9/4158/53. Allasia, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 prevede l'assegnazione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
              la norma non fa riferimento alle pertinenze e annessi degli edifici;
              in Emilia, la mancanza di tali termini nel relativo decreto-legge ha creato una serie di problematiche in quanto non garantiva l'ammissione implicita al contributo di garage e locali annessi e, pertanto, si è reso necessario emanare apposite ordinanze per definire tali questioni;
              infatti, con l'ordinanza 86/2012, articolo 3 commi 2-15-16 e 16-bis si è reso necessario chiarire l'ammissione a contributo delle pertinenze;
              occorre tenere conto dell'esperienza del passato e intervenire per evitare le perdite di tempo e i ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione nell'Emilia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ritenere compresi nei contributi previsti dal decreto-legge n.  189 del 2016 anche le pertinenze e annessi dell'edificio principale.
9/4158/53.    (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 prevede, per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
              la norma non fa riferimento agli impianti interni ed esterni degli edifici e crea confusione in quanto manca il riferimento al ripristino degli impianti e si genera dubbio se tali impianti rappresentano interventi ammissibili solo sulle parti comuni o anche sulle unità immobiliari comprese nell'edificio;
              in Emilia, la mancanza di tali termini nel relativo decreto-legge ha creato una serie di problematiche in quanto non garantiva l'ammissione implicita al contributo di tutti gli impianti e, pertanto, si è reso necessario emanare apposite ordinanze per definire tali questioni;
              infatti, con l'ordinanza 86/2012 all'articolo 3 commi 5-6-7-14, si è reso necessario chiarire l'ammissione a contributo degli impianti;
              occorre tenere conto dell'esperienza del passato e intervenire per evitare le perdite di tempo e i ritardi che hanno caratterizzato la ricostruzione nell'Emilia,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi per gli immobili distrutti previsti dal decreto-legge n.  189 del 2016, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, il costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, delle finiture e anche degli impianti interni ed esterni.
9/4158/54. Simonetti, Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 5 dell'articolo 6 prevede un contributo del 100 per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all'interno di centri storici e borghi caratteristici dei comuni limitrofi a quelli terremotati;
              per le seconde case all'esterno di centri storici o borghi dei comuni diversi a quelli terremotati, come inseriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un contributo del solo 50 per cento del danno subito;
              la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati magari a pochi metri l'uno dall'altro;
              le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
              occorre comunque tenere conto dell'impellente necessità di riparare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architettoniche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno subito anche gli edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche.
9/4158/55. Guidesi, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              lo scopo della disposizione è quello di permettere la fornitura di diverse soluzioni abitative per un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, che garantisce il regolare svolgimento della vita della comunità locale, anche tenendo conto dell'approssimarsi della stagione invernale;
              le disposizioni di cui all'articolo 4-bis non stabiliscono i criteri minimi di abitabilità dei moduli provvisori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le strutture e moduli abitativi provvisori destinati ad ospitare i nuclei famigliari, siano idonei a garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 8 metri quadri per stanza a persona e servizi igienici per tutte le stanze da letto, e, per i moduli destinati ad ospitare nuclei famigliari con anziani o disabili, stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 10 mq per stanza a persona e bagni accessibili ai disabili.
9/4158/56. Giancarlo Giorgetti, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              lo scopo della disposizione è quello di permettere la fornitura di diverse soluzioni abitative per un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, che garantisce il regolare svolgimento della vita della comunità locale, anche tenendo conto dell'approssimarsi della stagione invernale;
              le disposizioni di cui all'articolo 4-bis non stabiliscono i criteri minimi di abitabilità dei moduli provvisori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché le strutture e moduli abitativi provvisori destinati ad ospitare i nuclei famigliari, siano idonei a garantire agli occupanti stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 8 metri quadri per stanza a persona e servizi igienici per tutte le stanze da letto, e, per i moduli destinati ad ospitare nuclei famigliari con anziani o disabili, stanze da letto con uno spazio minimo non inferiore a 10 mq per stanza a persona e bagni accessibili ai disabili.
9/4158/56.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              l'articolo 8 prevede procedure semplificate per abbreviare la ricostruzione garantendo la trasparenza e l'affidabilità delle imprese appaltatrici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di installare manufatti leggeri da parte dei privati, di superficie massima di 40 mq, in deroga a tutti i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, per far fronte ai disagi posterremoto e in sostituzione delle strutture di protezione civile.
9/4158/57. Invernizzi, Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 prevede la presentazione del progetto di miglioramento sismico dell'edificio senza definire fino a che percentuale dell'adeguamento sismico deve avvenire tale miglioramento;
              si rischia di ripetere la stessa situazione di Norcia e Camerino, ove veniva permesso un miglioramento sismico del 60 per cento dell'adeguamento e ove, nonostante la ricostruzione posterremoto di settembre-ottobre 1997 e marzo 1998, gli edifici sono crollati lo stesso con il ripetersi delle scosse di questi giorni;
              al di fuori della ricostruzione integrale, ossia del caso in cui c’è comunque l'obbligo dell'adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni (ossia adeguamento sismico), si ritiene che il miglioramento sismico degli edifici non crollati ma solo lesionati deve garantire un livello di sicurezza dell'intero edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico per gli edifici comuni e pari al 100 per cento per gli edifici strategici (scuole, biblioteche, ospedali e in generale immobili strategici in caso di terremoto) con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e non con riferimento al sisma avvenuto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché il miglioramento sismico previsto per i progetti di ricostruzione posterremoto garantisca un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica ove risulti situato l'immobile e pari al 100 per cento per gli edifici strategici.
9/4158/58. Grimoldi, Saltamartini, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 disciplina il riconoscimento del contributo per la ricostruzione privata da erogare con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;
              il comma 5 dell'articolo 5 prevede che in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti;
              le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché, nell'ambito delle modalità di fruizione del credito d'imposta sia prevista la possibilità della cessione del credito a soggetti terzi allo scopo di poter risolvere questioni legate a soggetti terremotati che versano imposte incapienti del credito.
9/4158/59. Busin, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 prevede la concessione di un contributo del 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni terremotati di cui agli elenchi 1 e 2 allegati del decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
              tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione posterremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;
              l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;
              la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale;
              i cittadini e le imprese non riescono ancora a risollevarsi dalla crisi anche a causa dell'insufficienza degli sgravi fiscali previsti dalle norme adottate per far fronte al sisma del 20 e il 29 maggio 2012;
              è improcrastinabile la proroga dello stato di emergenza per le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, che scade il 31 dicembre 2016,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012;
          a provvedere con urgenza a risolvere la situazione della carenza di organico dei comuni terremotati e della struttura commissariale per accelerare la conclusione delle pratiche della ricostruzione del terremoto del 20 e il 29 maggio 2012;
          ad individuare le necessarie risorse per garantire maggiori sgravi fiscali per privati e imprese, colpite dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, in linea con gli impegni assunti per il terremoto del centro Italia;
          a prorogare lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012 che attualmente scade il 31 dicembre 2016.
9/4158/60. Gianluca Pini, Guidesi, Fedriga, Grimoldi, Giancarlo Giorgetti, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto prevede la sola sospensione, e per un tempo limitato al settembre 2017, degli obblighi di versamento delle tasse e delle bollette, costringendo le famiglie e le imprese a restituire gli arretrati al termine della sospensione;
              è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali che i cittadini terremotati, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per la restituzione di quanto dovuto;
              il testo approvato non prevede l'istituzione di una zona franca che resterebbe l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese e dei cittadini terremotati, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività garantendo la sopravvivenza e la riqualificazione dei territori terremotati;
              si ripete lo stesso errore commesso per il terremoto dell'Emilia Romagna del 20 e il 29 maggio 2012, ove la zona franca è stata istituita a posteriori quando tutti si sono resi conto che non era possibile, altrimenti uscire dalla grave crisi che aveva colpito il territorio,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo ai fini dell'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, secondo le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, per l'istituzione della zona franca dei territori dell'Emilia Romagna, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012.
9/4158/61. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              i drammatici eventi sismici che hanno colpito il territorio tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo hanno devastato la vita delle persone e reso ancora più difficile l'esistenza a chi affetto da disabilità;
              nel comune di Norcia è attivo da anni il centro diurno per disabili denominato «Tutti i colori del mondo», mentre nel comune di Cascia è parimenti attivo il centro diurno per disabili «l'OASI», gestito per conto della Asl-distretto Valnerina, dalla cooperativa «L'incontro»;
              alla data del 12 novembre u.s. degli 11 disabili affidati alle attenzioni del centro diurno 3 risultano essersi trasferiti con le famiglie sul lago Trasimeno, mentre ben 7 risultano ancora presenti nel territorio della Valnerina;
              dopo il terremoto, la non disponibilità degli spazi precedentemente utilizzati, sta inevitabilmente aumentando lo stato di difficoltà con cui i disabili e le loro famiglie affrontano la quotidianità,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette a consentire la riattivazione, il più velocemente possibile, degli spazi e delle attività dei menzionati centri diurni per disabili, dando il necessario supporto logistico e finanziario ai comuni e alle associazioni di volontariato.
9/4158/62. Rondini, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave situazione causata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha gravemente ferito i comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, elencati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge;
              la difficile fase emergenziale legata agli eventi sismici ha anche determinato difficoltà nel reperimento di adeguate strutture di accoglienza per i terremotati;
              l'assessore regionale alla Sanità, Coesione Sociale e Welfare, Luca Barberini, in una lettera inviata all'allora Ministro dell'interno, Angelino Alfano e, per conoscenza, ai prefetti di Perugia e Temi ha formulato l'istanza della non assegnazione di nuovi contingenti di richiedenti asilo alla Regione Umbria, evidenziando come «la comunità umbra, da sempre, ha dimostrato una grande disponibilità nell'accoglienza, forte della propria identità culturale ancorata ai principi della pace, del dialogo, della solidarietà, della promozione dei diritti umani», ma, ad oggi non sia nelle condizioni di farsi carico di nuovi flussi migratori;
              tutte le province colpite dagli eventi sismici non sono nelle condizioni di farsi carico dell'accoglienza di nuovi contingenti di richiedenti asilo,

impegna il Governo

a non assegnare alle province colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ulteriori quote di richiedenti asilo per evitare che le istituzioni pubbliche e private siano sottoposte a nuovi insostenibili sforzi in questo momento particolare in cui occorre invece gestire al meglio l'emergenza post sisma, assicurando ai cittadini terremotati le migliori risposte possibili.
9/4158/63. Molteni, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 21, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              in particolare il comma 2 prevede in favore delle imprese agricole, ubicate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1 e 2 dal presente decreto-legge, la destinazione di risorse a valere sulle disponibilità residue, già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
              il    comma 4, sempre del suddetto articolo 21, prevede che, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei Programmi di Sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione;
              considerato che le risorse a favore del comparto agricolo sono sempre insufficienti per poter far fronte alle tante emergenze che si trovano costretti ad affrontare gli agricoltori, come il continuo calo dei prezzi e la concorrenza sleale di altri paesi europei ed extraeuropei,

impegna il Governo

ad attivarsi, nelle opportune sedi dell'unione europea, affinché venga costituito un apposito Fondo europeo « ad hoc», distinto da quelli attualmente in essere, nel quale confluiscano risorse a sostegno del comparto agricolo e boschivo, colpito dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche in ragione dell'oggettiva imprevedibilità degli eventi medesimi.
9/4158/64. Fedriga, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 21, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
              in particolare il comma 2 prevede in favore delle imprese agricole, ubicate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1 e 2 dal presente decreto-legge, la destinazione di risorse a valere sulle disponibilità residue, già trasferite all'ISMEA, del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;
              il    comma 4, sempre del suddetto articolo 21, prevede che, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei Programmi di Sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione;
              considerato che le risorse a favore del comparto agricolo sono sempre insufficienti per poter far fronte alle tante emergenze che si trovano costretti ad affrontare gli agricoltori, come il continuo calo dei prezzi e la concorrenza sleale di altri paesi europei ed extraeuropei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, nelle opportune sedi dell'unione europea, affinché venga costituito un apposito Fondo europeo « ad hoc», distinto da quelli attualmente in essere, nel quale confluiscano risorse a sostegno del comparto agricolo e boschivo, colpito dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche in ragione dell'oggettiva imprevedibilità degli eventi medesimi.
9/4158/64.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga, Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 48 del decreto-legge proroga al 30 settembre 2017 la sospensione dei versamenti tributari, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, e comunque considerando, nella relazione tecnica, la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, entro la fine dell'anno 2017;
              inoltre, l'articolo 48 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;
          lo stesso articolo prevede la sospensione per un tempo limitato di soli sei mesi dei termini di pagamento delle fatture delle utenze, da rateizzare successivamente con provvedimenti dell'autorità di regolazione;
              è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi, della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare le opportune iniziative dirette ad esentare i cittadini e le imprese danneggiati dagli eventi sismici verificatisi, a far data dal 24 agosto 2016, dai versamenti e dagli adempimenti tributari, nonché dai contributi previdenziali ed assistenziali e dai premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al termine della ricostruzione posterremoto o per un congruo periodo di almeno tre anni;
          a provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, almeno fino al ripristino dell'agibilità di ciascun immobile.
9/4158/65. Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 48 del decreto-legge proroga al 30 settembre 2017 la sospensione dei versamenti tributari, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, e comunque considerando, nella relazione tecnica, la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, entro la fine dell'anno 2017;
              inoltre, l'articolo 48 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;
          lo stesso articolo prevede la sospensione per un tempo limitato di soli sei mesi dei termini di pagamento delle fatture delle utenze, da rateizzare successivamente con provvedimenti dell'autorità di regolazione;
              è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative compatibili con le norme europee dirette ad esentare i cittadini e le imprese danneggiati dagli eventi sismici verificatisi, a far data dal 24 agosto 2016, dai versamenti e dagli adempimenti tributari, nonché dai contributi previdenziali ed assistenziali e dai premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al termine della ricostruzione posterremoto o per un congruo periodo di almeno tre anni;
          a valutare l'opportunità di provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, almeno fino al ripristino dell'agibilità di ciascun immobile.
9/4158/65.    (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito del protrarsi delle scosse sismiche verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, diversi fabbricati anche situati in aree non ricomprese negli allegati 1 e 2, risultano lesionati, seppure ancora agibili, e necessitano urgenti interventi di miglioramento sismico;
              il decreto legislativo n.  102 del 2014 prevede l'adeguamento degli impianti termici centralizzati degli edifici condominiali entro la data del 31 dicembre 2016, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,

impegna il Governo

a prevedere il differimento del termine per l'adeguamento degli impianti termici centralizzati, per gli edifici condominiali che risultano lesionati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, seppure ancora agibili e anche se situati in aree non ricomprese negli allegati 1 e 2, allo scopo di dare la possibilità ai cittadini interessati ad investire risorse finanziarie per il miglioramento statico degli immobili.
9/4158/66. Bossi, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito del protrarsi delle scosse sismiche verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, diversi fabbricati anche situati in aree non ricomprese negli allegati 1 e 2, risultano lesionati, seppure ancora agibili, e necessitano urgenti interventi di miglioramento sismico;
              il decreto legislativo n.  102 del 2014 prevede l'adeguamento degli impianti termici centralizzati degli edifici condominiali entro la data del 31 dicembre 2016, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere il differimento del termine per l'adeguamento degli impianti termici centralizzati, per gli edifici condominiali che risultano lesionati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, seppure ancora agibili e anche se situati in aree non ricomprese negli allegati 1 e 2, allo scopo di dare la possibilità ai cittadini interessati ad investire risorse finanziarie per il miglioramento statico degli immobili.
9/4158/66.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bossi, Saltamartini, Grimoldi, Castiello, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone, all'articolo 12, le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi per i comuni legittimati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, che presentano richiesta all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
              il provvedimento tuttavia non prevede la predisposizione, da parte dei comuni danneggiati dal sisma, di progetti diretti a dare attuazione a interventi sul piano urbanistico,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la possibilità per i comuni danneggiati dal sisma di predisporre piani di recupero e programmi diretti a consentire interventi urbanistici.
9/4158/67. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede all'articolo 22 che il Commissario straordinario per sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici predispone un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei suddetti territori, in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo;
              per realizzare le finalità di cui al punto precedente potrebbe essere istituito un mercato nel comune di Roma in cui gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate possono vendere le proprie produzioni a domeniche alterne per tutto l'anno 2017, escluso il mese di agosto, con esonero dei produttori da costi per l'occupazione e la pulizia delle aree utilizzate per l'istituzione del quale ci si potrebbe avvalere delle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2 dell'articolo 22 del provvedimento,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di uno spazio nella capitale dove agricoltori e allevatori delle zone terremotate possano vendere le proprie produzioni senza costi di occupazione e pulizia delle aree utilizzate.
9/4158/68. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame definisce all'articolo 1 l'ambito di applicazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti da eventi sismici dal 24 agosto 2016 limitandola ai comuni contenuti negli allegati 1 e 2 del provvedimento e a quei comuni in cui si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici;
              diffusa è la prassi delle società di trasferire la propria sede sociale nei comuni soggetti ad eventi sismici,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, il divieto per le società di trasferire la propria sede sociale nei comuni di cui in premessa a decorrere dal 24 agosto 2016 e la conseguente nullità delle richieste di trasferimento di sede sociale pervenute successivamente alla data del 24 agosto 2016.
9/4158/69. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame all'articolo 22 prevede che il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori, a valere sulle risorse del bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017;
              la materia «turismo» è attribuita alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, in base al cosiddetto principio dell’«attrazione in sussidiarietà», è consentito un intervento statale nella predetta materia purché sia proporzionato, assistito da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettoso del principio di leale collaborazione con le Regioni attraverso l'incisivo strumento rappresentato dall'intesa (sentenza n.  76 del 2009; nello stesso senso, sentenze n.  80 del 2012, n.  88 del 2007, n.  214 del 2006);
              è richiesta dunque l'intesa con le Regioni interessate per gli interventi statali nella materia sopra richiamata,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, un'intesa con le Regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
9/4158/70. Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici nel corso del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e definisce misure per la ricostruzione pubblica e privata e il rilancio del sistema economico e produttivo. In Italia, l'utilizzo dei decreti-legge d'urgenza – dal terremoto del 1971 in provincia di Viterbo – è purtroppo diventata una prassi consolidata nei casi di eventi sismici. Dai dati di un recente rapporto del Consiglio nazionale degli ingegneri, una casa su due è a rischio crollo in caso di terremoto e deve essere messa in sicurezza;
              nell'ambito delle consultazioni finalizzate all'elaborazione del progetto “Casa Italia”, sono numerose le associazioni delle professioni tecniche, come anche il Consiglio Nazionale dei geologi chiedono “di affrontare come priorità la questione della messa in sicurezza delle abitazioni, attraverso un intervento legislativo per l'introduzione del fascicolo del fabbricato che permetterà di facilitare la conoscenza dello stato di sicurezza di ogni singolo edificio – a partire da quelli scolastici – avviando un percorso virtuoso che dovrà portare ogni italiano ad avere una casa sicura”;
              l'istituzione e l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, a livello nazionale, è stato spesso oggetto di disegni di legge per i quali non è mai stato completato l'iter di approvazione parlamentare;
              a livello regionale, Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, si sono mosse con modalità e percorsi differenti, spesso contrastate da sentenze di incostituzionalità delle leggi emanate: in nessuna di queste regioni c’è attualmente un quadro chiaro e definitivo sull'argomento;
              l'ultima in ordine cronologico a trattare il tema del fascicolo del fabbricato è stata la regione Puglia, con Legge regionale del 20 maggio 2014 n.  27, “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato”, abrogata nel 2015 in seguito all'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri. Allora, il Governo ritenne che la normativa regionale avrebbe aggravato il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità per le nuove costruzioni e reso più complessi i procedimenti amministrativi in contrasto con l'esigenza di semplificazione. Inoltre con il libretto si sarebbero imposti ai privati oneri non necessari e comunque sproporzionati ed eccessivamente gravosi (che comportano anche a carico dei proprietari di più modeste condizioni economiche, la necessità di ricorrere a una pluralità di professionisti). Inoltre, la normativa si sarebbe posta “in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo delle disparità di trattamento e del principio di ragionevolezza, e con l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto impongono limiti alla proprietà privata, che non appaiono necessari ad assicurarne la funzione sociale”;
              con i gravi eventi sismici del 2016 l'Italia si conferma essere l'area con i rischi più alti in Europa, non solamente per gli eventi naturali, ma anche per l'inadeguatezza delle infrastrutture e della logistica che si mettono in netto contrasto con l'unico diritto “inviolabile” della Costituzione italiana, l'articolo 32, che si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura, sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre». Se questa consapevolezza si trasformasse in cultura politica, la prevenzione assumerebbe un ruolo strategico;
              preoccuparsi del fatto che una legge nazionale, che introduca il fascicolo del fabbricato, sia impopolare, perché costringerebbe tutti i proprietari di abitazioni e locali ad affrontare una spesa – per la quale potrebbero essere previsti incentivi o agevolazioni – non può prevalere sulla generale necessità di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con una normativa nazionale per l'introduzione nel nostro Paese del fascicolo del fabbricato, affinché prevenzione e sicurezza diventino strumenti imprescindibili per affrontare gli eventi sismici, meteorologici e accidentali che purtroppo devastano sempre più sovente il territorio italiano.
9/4158/71. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              Il decreto-legge 189 del 2016: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (C4158);
              prevede verifiche e valutazioni del fabbisogno necessario per il miglioramento sismico delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre negli istituti penitenziari delle aree a rischio sismico, anche attivando programmi sperimentali, tecnologie, quali ad esempio apriporta centralizzati delle stanze dei detenuti, al fine di una più rapida procedura di esodo nei casi di emergenza, per la maggiore sicurezza dei detenuti e del personale di custodia.
9/4158/72. Amato.


      La Camera,
          premesso che:
              dopo i recenti episodi sismici che hanno colpito il Centro Italia tecnici e esperti hanno sottolineato l'importanza che ogni edificio sia accompagnato dal «fascicolo del fabbricato»;
              il «fascicolo del fabbricato» permette di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata, fornisce precise informazioni sulle alterazioni significative che vengono apportate nel corso della vita dell'immobile e contiene indicazioni sulle modalità d'uso dell'immobile e su come programmarne una corretta manutenzione;
              i dati presenti nel «fascicolo del fabbricato» consentono non solo di verificare con attenzione le priorità d'intervento in caso di eventi drammatici come il sisma del 24 agosto 2016 oggetto del presente provvedimento, ma anche di individuare le criticità complessive del patrimonio edilizio pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.
9/4158/73. Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              dopo i recenti episodi sismici che hanno colpito il Centro Italia tecnici e esperti hanno sottolineato l'importanza che ogni edificio sia accompagnato dal «fascicolo del fabbricato»;
              il «fascicolo del fabbricato» permette di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata, fornisce precise informazioni sulle alterazioni significative che vengono apportate nel corso della vita dell'immobile e contiene indicazioni sulle modalità d'uso dell'immobile e su come programmarne una corretta manutenzione;
              i dati presenti nel «fascicolo del fabbricato» consentono non solo di verificare con attenzione le priorità d'intervento in caso di eventi drammatici come il sisma del 24 agosto 2016 oggetto del presente provvedimento, ma anche di individuare le criticità complessive del patrimonio edilizio pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare interventi specifici, nel pieno rispetto delle prerogative delle autonomie, al fine di incentivare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.
9/4158/73.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 189 contiene 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2;
              l'articolo 2 comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza;
              l'articolo 22 comma 1 stabilisce invece che per la promozione turistica il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT – Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori;
              con l'entrata in vigore il giorno 11 dicembre 2016 dell'orario invernale scompaiono i treni e pullman sostitutivi da Fabriano a Macerata, del pomeriggio e in serata. Chi arriva da Roma per Matelica, Castelraimondo – Camerino, San Severino Marche e Tolentino (le stazioni FS più vicine ai territori colpiti dal terremoto) ha come ultimo treno utile l'Intercity 540 che parte da Roma Termini alle ore 15.35 ed arriva a Fabriano alle ore 18.04 con la coincidenza per Macerata alle 18.35. Tutti i treni successivi da Roma Termini per Fabriano (15:58 – 17:38 – 18:35 – 20:58) non hanno più le coincidenze con Tolentino – Macerata, neppure tramite pullman sostitutivi;
              il primo treno utile dopo le 15:35 è previsto alle ore 7:40 del giorno dopo. Tutto questo senza alcun preavviso per i viaggiatori (molti pendolari lavoratori e studenti settimanali);
              il nuovo orario rappresenta un'ulteriore penalizzazione per territori già duramente colpiti con conseguenze che potrebbero ripercuotersi anche sotto l'aspetto dell'affluenza di turisti in vista dell'ormai imminente periodo delle festività natalizie,

impegna il Governo

a valutare, in accordo con il Commissario straordinario e il vice commissario per la regione Marche, la possibilità di intervenire per ripristinare nel più breve tempo possibile i collegamenti tra la stazione ferroviaria di Fabriano e i comuni ricompresi nel cratere sismico mediante treni e pullman sostitutivi così come previsto nell'orario precedente all'entrata in vigore di quello invernale.
9/4158/74. Agostinelli, Terzoni, Cecconi, Carrescia, Manzi, Lodolini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 189 del 2016 contiene interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400.
9/4158/75. Polidori.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;
              è necessario intervenire al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione delle attività a seguito del sisma,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad utilizzare le risorse stanziate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni interessati dal sisma, valutando la possibilità di estendere il contributo anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività.
9/4158/76. Laffranco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016;
              è necessario intervenire al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subìto una riduzione delle attività a seguito del sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad utilizzare le risorse stanziate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni interessati dal sisma, valutando la possibilità di estendere il contributo anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività.
9/4158/76.    (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a prevedere l'individuazione, da parte del Commissario straordinario, di aree intermedie in cui rientrano comuni che hanno subito danni ingenti sia a edifici pubblici che privati, ma che non sono collocati all'interno del «cratere» e che le misure si adottino con certezza degli interventi.
9/4158/77. Fabrizio Di Stefano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese e di incaricare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa degli interventi relativi.
9/4158/78. Polverini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata delle medesime imprese e di incaricare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa degli interventi relativi.
9/4158/78.    (Testo modificato nel corso della seduta) Polverini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
9/4158/79. Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
9/4158/79.    (Testo modificato nel corso della seduta) Crimi, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 contiene interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma a far data dal 24 agosto 2016;
          a valutare l'opportunità di prevedere il pagamento dell'imposta municipale sia dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.
9/4158/80. Occhiuto, Laffranco, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016;
              il decreto-legge n.  189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; per il reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto-legge n.  205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame;
              tra le zone maggiormente colpite dall'evento sismico si registra la provincia di Macerata. In questo territorio, per quanto riguarda le infrastrutture, si segnalano la diga e il viadotto del lago artificiale di Castreccioni nel comune di Cingoli;
              il lago di Castreccioni è un lago artificiale creato grazie alla costruzione di una diga sul fiume Musone negli anni ottanta e rappresenta il più grande bacino artificiale delle Marche se non il più grande invaso artificiale dell'Italia centrale, con una superficie pari a 68 chilometri quadrati;
              a seguito dello sciame sismico che ha colpito il centro Italia negli ultimi mesi, il viadotto è stato, per sicurezza, chiuso al transito, bloccando così buona parte dei collegamenti tra i Comuni limitrofi. Evidenti, a detta dei numerosi Tecnici incaricati dal Comune di Cingoli, sono risultati gli effetti provocati dal sisma sulle strutture già degradate del viadotto. Gli oltre 10 mila residenti temono pertanto gli effetti che potrebbe causare, sia sulla diga che sulle costruzioni a valle della stessa, un crollo repentino, anche parziale, del viadotto nel lago;
              già nel 2011 la Protezione Civile segnalò l'estrema vulnerabilità sismica della struttura;
              dopo la scossa sismica del 24 agosto è stata eseguita una nuova analisi dell'opera, stavolta da tecnici comunali, Protezione Civile, Consorzio di Bonifica e Regione. Il risultato del team ha rilevato, oltre ad un generale degrado delle strutture, una evidente evoluzione del quadro fessurativo: il pilastro 10, che già si presentava lesionato, risulta oggi ancor più compromesso; i piloni 11 e 13 presentano ben 4 ulteriori nuove lesioni;
              non è stato quindi possibile escludere il crollo del ponte, e la possibilità che si possa creare un'onda tale da oltrepassare il bordo della diga e abbattersi sui comuni limitrofi posti a valle della stessa;
              il CIPE ha destinato 1 milione di euro per i lavori di consolidamento delle strutture presenti nel lago artificiale di Castreccioni nel Comune di Cingoli;
              si auspica che l'attuale fase politica non rallenti importanti interventi in favore del territorio, come dichiarato da Francesco Vincenzi, presidente del Consiglio Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare che il finanziamento, come da delibera del CIPE enunciata in premessa, assegnato alla provincia di Macerata per la messa in sicurezza del viadotto che attraversa il lago artificiale di Castreccioni, sia tempestivamente erogato e ne sia monitorato l'effettivo utilizzo per la esclusiva ristrutturazione dell'opera.
9/4158/81. Elvira Savino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici, che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016;
              il decreto-legge n.  189 del 2016 è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; per il reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto-legge n.  205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame;
              tra le zone maggiormente colpite dall'evento sismico si registra la provincia di Macerata. In questo territorio, per quanto riguarda le infrastrutture, si segnalano la diga e il viadotto del lago artificiale di Castreccioni nel comune di Cingoli;
              il lago di Castreccioni è un lago artificiale creato grazie alla costruzione di una diga sul fiume Musone negli anni ottanta e rappresenta il più grande bacino artificiale delle Marche se non il più grande invaso artificiale dell'Italia centrale, con una superficie pari a 68 chilometri quadrati;
              a seguito dello sciame sismico che ha colpito il centro Italia negli ultimi mesi, il viadotto è stato, per sicurezza, chiuso al transito, bloccando così buona parte dei collegamenti tra i Comuni limitrofi. Evidenti, a detta dei numerosi Tecnici incaricati dal Comune di Cingoli, sono risultati gli effetti provocati dal sisma sulle strutture già degradate del viadotto. Gli oltre 10 mila residenti temono pertanto gli effetti che potrebbe causare, sia sulla diga che sulle costruzioni a valle della stessa, un crollo repentino, anche parziale, del viadotto nel lago;
              già nel 2011 la Protezione Civile segnalò l'estrema vulnerabilità sismica della struttura;
              dopo la scossa sismica del 24 agosto è stata eseguita una nuova analisi dell'opera, stavolta da tecnici comunali, Protezione Civile, Consorzio di Bonifica e Regione. Il risultato del team ha rilevato, oltre ad un generale degrado delle strutture, una evidente evoluzione del quadro fessurativo: il pilastro 10, che già si presentava lesionato, risulta oggi ancor più compromesso; i piloni 11 e 13 presentano ben 4 ulteriori nuove lesioni;
              non è stato quindi possibile escludere il crollo del ponte, e la possibilità che si possa creare un'onda tale da oltrepassare il bordo della diga e abbattersi sui comuni limitrofi posti a valle della stessa;
              il CIPE ha destinato 1 milione di euro per i lavori di consolidamento delle strutture presenti nel lago artificiale di Castreccioni nel Comune di Cingoli;
              si auspica che l'attuale fase politica non rallenti importanti interventi in favore del territorio, come dichiarato da Francesco Vincenzi, presidente del Consiglio Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di verificare che il finanziamento, come da delibera del CIPE enunciata in premessa, assegnato alla provincia di Macerata per la messa in sicurezza del viadotto che attraversa il lago artificiale di Castreccioni, sia tempestivamente erogato e ne sia monitorato l'effettivo utilizzo per la esclusiva ristrutturazione dell'opera.
9/4158/81.    (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di sospendere nei Comuni colpiti dal sisma gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale.
9/4158/82. Palmieri, Palese, Laffranco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame recante interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici gravanti sui comuni colpiti dal sisma.
9/4158/82.    (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Palese, Laffranco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  189 del 2016 adotta disposizioni volte a prevedere interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire le scadenze dei mutui concessi anche per i Comuni facenti parte delle aree intermedie, non inserite nel cratere ma che hanno comunque riportato danni sia ad edifici pubblici che privati.
9/4158/83. Sandra Savino, Palese.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, che reca «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» vengono ricomprese tutte le zone interessate dal fenomeno sismico che ha colpito il nostro Paese a partire dallo scorso 24 agosto;
              le disposizioni del presente decreto riguardano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell'allegato 1; mentre, nell'allegato 2 sono ricompresi i comuni interessati dagli eventi sismici che, nel mese di ottobre, hanno colpito le medesime regioni;
              la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime e le aziende soprattutto agricole sono state distrutte dalla violenza dell'evento tellurico;
              l'articolo 21 è interamente dedicato a disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche ma per quanto riguarda nello specifico lo stato emergenziale nulla è specificato soprattutto con riguardo al grave problema del ricovero di animali ed attrezzature,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per tutte quelle aziende agricole dedite all'allevamento moduli di ricovero per gli animali sopravvissuti al fine di riprendere le attività aziendali.
9/4158/84. Brignone.