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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione 8-00010 Cova: Iniziative in materia di definizione del prezzo del latte bovino praticato ai produttori.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

      La XIII Commissione,
          premesso che:
              il prezzo del latte bovino ai produttori è attualmente di circa 0,38 euro per litro a fronte di un costo del latte «spot» nazionale di circa 0,46 euro per litro e di quello proveniente dalla Baviera di 0,475 euro per litro;
              il comparto dei bovini da latte ha perso circa 500.000 bovine da latte negli ultimi 10 anni con una riduzione drastica degli allevamenti di bovini da latte, mentre l'Italia importa ancora il 60 per cento dei prodotti lattiero caseari dall'estero;
              i formaggi tipici DOP italiani contribuiscono in larga parte all’export agro-alimentare italiano con circa 250.000 tonnellate all'anno di prodotto esportato ed in continuo aumento. Negli ultimi 10 anni l’export di formaggi è passato da circa 110.000 tonnellate a 250.000 tonnellate;
              la produzione italiana di latte bovino, nella campagna lattiero-casearia 2012-2013, non ha raggiunto la «quota latte» attribuita dall'Unione europea alla nostra nazione di circa 10,9 milioni di tonnellate, cosa avvenuta solamente nel 2006-2007, causando una perdita di redditività dei nostri allevamenti;
              i consumatori italiani pagano mediamente 1,50 euro per litro latte fresco e quelli tedeschi 0,70 euro per litro latte fresco;
              il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 201 recante «Norme di applicazione del regolamento (CE) n.  1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta», all'articolo 9, dispone che le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono formare oggetto di contratto scritto fra le parti, da stipulare prima della consegna, comprensivo di tutti gli elementi prescritti all'articolo 185-septies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.  1234/2007;
              al contrario, ad oggi in diverse regioni il prezzo del latte bovino è stato stabilito in modo unilaterale da parte solo degli industriali, senza il coinvolgimento dei produttori di latte, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 12 ottobre 2012;
              la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM – PAC) nel testo consolidato della presidenza del marzo 2013, ribadisce, in assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, la facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatorio l'uso di contratti, ritenendo inoltre che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre Pag. 295stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti;
              in particolare, la proposta di regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica intende garantire lo sviluppo razionale della produzione lattiera e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, rafforzandone il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera;
              pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, si prevede che anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o dalle loro associazioni, possano negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri;
              nella proposta di regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica si ribadisce l'opportunità che la Commissione europea adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune al fine di rafforzarne il potere contrattuale;
              infine, il nuovo articolo 105-ter (dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) della citata normativa sull'organizzazione comune di mercato unica, dispone che a decorrere dal 1o aprile 2015 i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese che dovrà essere notificato dagli Stati membri alla Commissione;
              il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha manifestato l'intenzione di intervenire per «risolvere la questione» del prezzo del latte e sostenere i produttori;
              nel mese di luglio in Lombardia, la maggiore realtà produttiva del latte italiano, è stato definito un accordo valido per il solo semestre agosto 2013-gennaio 2014, che prevede il prezzo alla stalla di 0,42 euro/litro;

impegna il Governo:

          ad attivarsi in tempi rapidi per convocare un tavolo tra industriali e allevatori per giungere alla definizione di un prezzo del latte bovino equo in linea con quanto disposto dal quadro giuridico nazionale ed europeo;
              a garantire, nell'ambito di quanto disposto dalla proposta di organizzazione comune di mercato unica, all'articolo 104, un prezzo del latte bovino indicizzato, combinando vari fattori che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato, i costi delle materie prime e il costo finale di vendita del latte.
(8-00010) «Cova, Oliverio, Antezza, Carra, Cenni, Ferrari, Lorenzo Guerini, Mongiello, Tentori, Valiante, Zanin, Franco Bordo, Caon, Dal Moro».

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ALLEGATO 2

Risoluzione 8-00011 Oliverio: Misure in favore della filiera avicola a seguito dei recenti casi di influenza aviaria.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

      La XIII Commissione,
          premesso che:
              dallo scorso mese di agosto è stata rilevata la presenza del virus dell'influenza aviaria in vari siti della regione Emilia Romagna con diversi focolai, il cui contagio probabilmente è avvenuto a seguito del passaggio di animali migratori;
              le analisi effettuate presso il Centro nazionale di referenza di Padova (Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) hanno individuando un ceppo del tipo H7N7 ad alta patogenità per le galline, ma non per l'uomo, a differenza di altri del tipo H7N9 o H5N1;
              la tempestiva adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria, approvate dalle competenti istituzioni europee, e l'assenza di pericoli per l'uomo derivanti dal consumo di carne di pollo o uova hanno tutelato il settore, evitando l'instaurarsi di paure non giustificate che avrebbero avuto ripercussioni sulle vendite; è importante ricordare che il settore avicolo italiano è il secondo produttore europeo dopo la Francia con quasi 13 miliardi di uova e 1,2 milioni di tonnellate di carni avicole per un fatturato totale di 5,7 miliardi di euro;
              tuttavia, dai primi calcoli si stima che le perdite provocate dall'avaria superino già i dieci milioni di euro sia a causa dei danni diretti relativi agli abbattimenti sia a causa dei danni indiretti provocati dalle necessarie misure adottate dal Ministero della salute per contenere l'eventuale diffusione del virus;
              in particolare, le misure di contenimento sanitario incidono sulle fasi centrali della produzione avicola bloccando, a monte, il trasferimento dei capi – con conseguenti problemi relativi al sovraffollamento e al deterioramento delle condizioni di benessere animale – e, a valle, dentro i confini regionali il prodotto «in natura» cioè agricolo; tale situazione produrrà rilevanti danni economici ai produttori e renderà necessario l'aumento delle importazioni sul mercato italiano al fine di soddisfarne la domanda;
              le limitazioni alla libera circolazione delle uova da cova e degli animali derivante dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato italiano delle uova da cova, dei pulcini e delle pollastrelle;
              con il regolamento (UE) n.  660/2012 la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n.  1234/2007, ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano per remunerare la distruzione del pollame, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani di pollame a seguito del varo di specifiche restrizioni sanitarie attuate a norma della direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, per debellare l'influenza aviaria negli anni 1999-2003; ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n.  1234/2007, per le misure eccezionali previste all'articolo 44 del medesimo regolamento, l'Unione ha contribuito al finanziamento per il 50 per cento delle spese sostenute dallo Stato membro; Pag. 297
              tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di giustizia emessa in data 17 gennaio 2012, che ha accolto il ricorso presentato dal Governo italiano contro la Commissione dell'Unione europea per l'omessa adozione di misure eccezionali a sostegno del mercato italiano nel settore del pollame, per i danni da influenza aviaria subiti dagli allevatori negli anni 1999-2003;
              il contenzioso era sorto dopo il varo del regolamento (CE) n.  2102/2004 del 9 dicembre 2004 con il quale la Commissione non aveva accolto la richiesta italiana per la concessione del sostegno anche per i produttori di pulcini da carne oltre che per le uova; la Commissione, infatti, aveva escluso dalle misure eccezionali i pulcini di un giorno, operando, secondo la Corte di giustizia, una distinzione a torto fra le perdite economiche causate dalla soppressione dei pulcini di un giorno e quelle dovute alla distruzione delle uova da cova;
              in occasione della precedente crisi aviaria del 2006 il Governo ha predisposto una serie di misure economiche utili per sostenere l'intera filiera avicola, quali l'indennizzo per capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria,

impegna il Governo:

          a verificare in sede comunitaria la possibilità di avviare misure compensative a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, ricadenti nelle zone delimitate a causa dell'insorgenza dell'influenza aviaria, mediante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, contributivi e previdenziali nonché mediante la sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie di finanziamento;
          a predisporre con urgenza le necessarie misure economiche per sostenere l'intera filiera avicola chiedendo, per la parte riguardante il finanziamento comunitario, alla Commissione europea l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore della carne e delle uova di pollame ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n.  1234/2007, al fine di ammettere al finanziamento a titolo di misure eccezionali di sostegno al mercato gli indennizzi per i capi abbattuti, il rimborso delle spese sanitarie, il finanziamento degli interventi per la ripresa produttiva delle imprese agricole e delle imprese di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ricadenti nelle zone sottoposte a restrizioni sanitarie causate dall'aviaria;
          ad assumere iniziative affinché tutti gli allevamenti di galline ovaiole si adeguino quanto prima alle direttive europee in materia sanitaria e relativamente al benessere degli animali.
(8-00011) «Oliverio, Lattuca, Anzaldi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Franco Bordo».