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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 dicembre 2013
140.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

      Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia mediante operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
      2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. »
1. 1702. (Nuova formulazione). Fanucci, Boccadutri, Carbone, Castricone, Covello, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Sostituire il comma 33 con il seguente:
      Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, da enti pubblici e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020.».

      Conseguentemente, dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
      33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e Pag. 602016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n.  580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n.  580 del 1993. Tale misura non comporta effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.  580 del 1993.
1. 3441. Il Relatore.

      Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 3275. II Commissione.

      Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 2721. Vazio, Ferranti.

      Al comma 36, sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.
*1. 942. Covello.

      Al comma 42, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

      Conseguentemente, al medesimo comma 42, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
1. 3443. Il Relatore.

      Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
      43-bis. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, è sostituito dal seguente: «9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste in contratto».
1. 1714. Castricone, Covello.

      Sopprimere il comma 46.
*1. 1614. Covello, Castricone, Saltamartini.

      Sopprimere il comma 46.
*1. 29. Del Basso De Caro.

      Sostituire il comma 50 con i seguenti:
      50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo Pag. 611, comma 1032, della legge n.  296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
      50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
      50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
1. 3442. Il Relatore.

      Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
      50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.».
*1. 3091. Vignali, Saltamartini.

      Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
      50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.».
*1. 2668. Caparini.

      Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
      50-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mWatt, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a Pag. 6220 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.».
*1. 1251. De Micheli.

      Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia aggiungere le seguenti: di Milano-Limbiate e per quelle.
**1. 3432. IX Commissione.

      Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia aggiungere le seguenti: di Milano-Limbiate e per quelle.
**1. 1018. Cimbro, Casati, Mauri, Rampi, Cova, Mosca, Gasparini, Peluffo, Braga, Laforgia, Malpezzi, Pollastrini, Fiano, Quartapelle Procopio.

      Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
*1. 3433. IX Commissione.

      Al comma 51, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di Venezia.
*1. 849. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

      Dopo il comma 56, aggiungere il seguente:
      56-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
1. 515. Vignali, Saltamartini.

      Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
      58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.  221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 2671. Caparini.

      Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
      58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.  221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 1301. De Micheli.

      Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
      58-bis. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.  221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato, e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
*1. 3100. Vignali, Saltamartini.

Pag. 63

      Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
      59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2014:  –  200;
          2015:  –  200;
          2016:  –  200.
**1. 3333. VIII Commissione.

      Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
      59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2014:  –  200;
          2015:  –  200;
          2016:  –  200.
**1. 970. Mariani, Borghi, Braga, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Bargero.

      Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
      59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2014:  –  200;
          2015:  –  200;
          2016:  –  200.
**1. 1744. Matarrese, Librandi.

      Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
      63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
      «15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonchè al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere Pag. 64erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.».
1. 3435. IX Commissione.

      Al comma 70, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere meccanismi che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attività produttiva, possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.
1. 1649. Segoni, Bianchi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

      Sostituire il comma 72 con il seguente:
      72. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 70, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 3247. Vignali.

      Sostituire il comma 76 con il seguente:
      76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
          b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
          c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
          c) il comma 2 è abrogato.
1. 1916. (Nuova formulazione) Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Pag. 65

      Dopo il comma 79, inserire il seguente:
      79-bis. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.
1. 775. Boccuzzi, Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Carra, Bargero.

      Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:
      «Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1».
1. 1447. Crippa, Della Valle, Mucci, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Prodani, Petraroli, Castelli, Caso, Sorial.

      Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:
      100-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, è sostituito dal seguente:
      «7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici GSE SpA applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 259. (Nuova formulazione) Pagani, Pini, Caruso.

      Al comma 105, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) All'articolo 51, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative».
1. 1717. Castricone, Covello.

Pag. 66

      Dopo il comma 119, aggiungere i seguenti:
      119-bis. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ai fini della determinazione del reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
      119-ter. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.
1. 1643. (Nuova formulazione) Covello.

      Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
      124-bis. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.  88, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «sull'utilizzo dei fondi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.»b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema» sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».

1. 3029. Di Gioia, Di Salvo, Galati, Misuraca.

      Dopo il comma 131 aggiungere il seguente:
      131-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica».
1. 1044. (Nuova formulazione) Cariello, Ruocco, Barbanti, Villarosa, Pisano, Pesco, Alberti, Cancelleri, Castelli, Caso, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

      Dopo il comma 134, aggiungere i seguenti:
      134-bis. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 18 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198, è rifinanziato, nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008. n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
1. 2273. (Nuova formulazione) Agostini Roberta.

      Al comma 135, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 3 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con Pag. 67modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 dopo la parola: «giovani» sono aggiunte le seguenti: «al fine di assicurare, prioritariamente, il finanziamento di tutte le istanze positivamente istruite a valere sugli avvisi pubblici in corso di esecuzione “Giovani per il sociale” e “Giovani per la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno”»; alla lettera b), le parole: «e da soggetti» fino a: «n.  159» sono soppresse;
          b) al comma 1-bis, le parole «e b)», ovunque ripetute, sono soppresse.
1. 2028. Bonomo, Chaouki.

      Dopo il comma 141, inserire il seguente:
      141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera h) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
          b) alla lettera i) dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
          c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
          i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n.  141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AlFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.  141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
1. 3309. XII Commissione.

      Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità,.
1. 2927. (Nuova formulazione) Lenzi, Miotto, Grassi, Amato, Patriarca, Sbrollini, Capone, Scuvera, Biondelli, Murer, Bellanova, Casati, Iori, D'Incecco, Lenzi.

      Al comma 144, capoverso comma 7, la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.  
1. 2889. Lenzi, Fabbri.

      Dopo il comma 156, aggiungere il seguente:
      156-bis. Lo schema di contratto di partenariato 2014/2020, prima della stipula con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'Accordo può essere comunque stipulato.
1. 1314. (Nuova formulazione) Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Spessotto, Vignaroli, Castelli, Sorial.

      Al comma 174, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana, e, in ogni caso, entro e non Pag. 68oltre il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalità e iniziative.
1. 1358. Spessotto, Carinelli, Colonnese, Di Maio, Fico, Nesci, Pinna, Vignaroli, Castelli, Sorial.

      Dopo il comma 177, aggiungere il seguente:
      177-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge 20 gennaio 1994, n.  52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. Per le finalità di cui al presente comma, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo Tattile Multimediale.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
          2014:  –  800.
1.413. (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

      Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 1457. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

      Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 749. Misuraca.

      Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 3126. Bosco.

      Al comma 185 le parole: della restante parte, sono sostituite dalle seguenti: di una parte.
*1. 3271. Russo.

      Al comma 192, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città,;.
1. 2038. (Nuova formulazione) Guidesi, Borghesi.

      Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
      192-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «alle regioni con particolare riferimento alla densità di popolazione».
1. 2447. Vezzali, Librandi.

      Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati aggiungere le seguenti: nonché con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
*1. 3392. La I Commissione.

      Al comma 196, secondo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati inserire le Pag. 69seguenti: e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
*1. 109. Tabacci, D'Ottavio, Lavagno, Ferrari, Monchiero, Mazzoli, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco.

      Dopo il comma 198, inserire il seguente:
      198-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.  246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
1. 108. Tabacci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno, Mazzoli, Monchiero, Prataviera, Mucci, Petrenga, Taricco.

      Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
      204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.».
1. 3302. La X Commissione.

      Dopo il comma 216, aggiungere i seguenti:
      216-bis. Al comma 10-bis, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
216-ter. Dall'attuazione del comma 216-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2934.
(Nuova formulazione) Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca.