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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 gennaio 2014
160.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 GENNAIO 2014

ALLEGATO

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C.  1941 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

      Sostituire il comma 1, con i seguenti:
      1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, relativa agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, non superi la somma di 400 euro, ai terreni agricoli, ai terreni non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n.  201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n.  201 del 2011.
      1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro».
1.  1. Paglia, Lavagno, Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
          a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
          b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
          b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616;Pag. 36
          b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
          b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n.  1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;
          b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
          b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro».
1.  2. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1:
          lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non superi la somma di 450 euro.»;
          dopo la lettera c) inserire la seguente:
              «c-bis) l'unico immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di proprietà, anche se non adibito ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n.  1072, e non locato, e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non superi la somma di 400 euro.».
1.  6. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non superi la somma di 450 euro.».

      Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario».
1.  5. Di Salvo, Lavagno, Paglia, Duranti, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Pag. 37

      Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni e detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non superi la somma di 450 euro.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.  3. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1, lettere a), b) e c) aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non superi la somma di 400 euro.».
1.  4. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
          c-bis) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico in modo da assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.
1.  7. Paglia, Di Salvo, Duranti, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 1, lettera d), dopo le parole: terreni agricoli, aggiungere le seguenti: anche quelli concessi in affitto.

      Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. La dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014.
1.  8. Faenzi.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
      1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.»;
          b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      «6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.»;
          c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «relative pertinenze» aggiungere le seguenti: «ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali A/1, Pag. 38A/8, A/9 rispetto alla quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo.»;
          d) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
      «7-bis. Ai fini di cui al precedente comma 7, sono equiparati all'abitazione principale:
          1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
          2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
          3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616;
          4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
          5) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, purché non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n.  1072, né locato;
          6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
          7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

          e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, ad eccezione per quella classificata in una delle categorie catastali Pag. 39A/1, A/8, A/9 rispetto alla quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, primo periodo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di cui al periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600.

      1-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».
      1-quater. I commi da 639 a 679, e da 681 a 706 dell'articolo 1 della legge n.  147 del 2013, sono abrogati.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abolizione della seconda rata ed altre disposizioni in materia di IMU. Abolizione della IUC».
1.  12. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1-
ter)

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune, per gli immobili la cui destinazione della superficie risulti effettivamente edificabile e coincidente con il rilascio anche potenziale dell'autorizzazione prevista per la costruzione di fabbricati destinati alla vendita.».
1.  9. Palmizio.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio dello stesso. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio dello stesso».
1.  11. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla Pag. 40legge 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.  10. Sberna.

      Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
      2-bis. Al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 125»;
          b) al secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58»;

      2-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 108 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2-quater.
      2-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
1.  13. Paglia, Bordo, Palazzotto, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n.  225.
      2-ter. Per gli immobili di cui al comma 2-bis non si applica la disposizione di cui al comma 5.

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo, e le parole: 8,5 punti percentuali, con le seguenti: 8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014.
1.  14. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Sopprimere il comma 5.

      Conseguentemente:
          al comma 6, sostituire le parole: euro 348.527.350,73 con le seguenti: euro 698.527.350,73;
          dopo il comma 6 inserire il seguente:
      6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014.
1.  17. Busin.

      Sopprimere il comma 5.

      Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire le parole: 128,5 per cento con le seguenti: 135 per cento;
          b) al comma 2, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 10,5 punti percentuali;
          c) al comma 4, sostituire le parole: 10 dicembre con le seguenti: 31 gennaio 2014.
1.  16. Busin.

Pag. 41

      Sopprimere il comma 5.
1.  15. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire il comma 5 con i seguenti:
      5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è compensata dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 5-bis.
      5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare, per il solo anno 2014, maggiori entrate in misura non inferiore a 440 milioni di euro.
1. 18. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 5, sostituire le parole: è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014 con le seguenti: è attribuita ai rispettivi Comuni dal Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 2014 nel limite massimo complessivo di 450.000.000 euro. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui al comma 12-bis.

      Conseguentemente:
          al comma 12 sostituire le parole:
3,7 milioni di euro con le seguenti: 23,7 milioni di euro.
          dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
      12-bis. Entro il 28 febbraio 2014 il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno 2014 non inferiore a 470.000.000 euro.
          all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 1.500,653 milioni con le seguenti: 1.970,653 milioni.
1. 19. Spadoni, Ferraresi, Sarti, Paolo Bernini, Dell'Orco, Pesco, Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa, Mucci.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli immobili di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo».

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dall'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 20. Rossi, Sberna.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, prevedere la detraibilità Pag. 42dell'imposta di cui al comma 5 da quanto dovuto a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
1. 21. Fragomeli.

      Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: operando una stima con le seguenti: operando una verifica puntuale.
1. 22. Busin.

      Sostituire il comma 9 con i seguenti:
      9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n.  201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n.  102 del 2013. Al fine di assicurare ai comuni il ristoro per il minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma è stanziato un aumento di risorse di 10 milioni di euro da attribuire secondo le procedure di cui al comma 6.
      9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 23. Rubinato, De Menech.

      Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
      9-bis.
All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo:
      «È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».
      9-ter. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
1. 25. Sberna, Caruso, Fitzgerald Nissoli.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, come modificate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta.
1. 24. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. È attribuito ai Comuni un contributo, corrispondente all'importo dei rimborsi effettuati dai medesimi a titolo di somme versate e non dovute dai contribuenti, relative alla quota di spettanza dello Stato dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con Pag. 43modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per l'anno 2012. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
1. 26. Rubinato, De Menech.

      Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
      12-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, il secondo paragrafo, dalle parole «Con successivo decreto» fino alle parole: «come svolte con modalità non commerciali» è sostituito dal seguente: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, come svolte con modalità non commerciali.
      12-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:
          a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;
          b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, lettere a) e b);
          c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, fatta salva la deroga di cui a comma 9, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
          e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n.  383; legge 11 agosto 1991, n.  266; legge 26 febbraio 1987, n.  49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n.  133.
      12-quater. Il rapporto proporzionate di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n.  1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.
      12-quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.  200.
      12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Pag. 44Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali.

      Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo e sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.
1. 27. Nicchi, Lavagno, Marcon, Paglia, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire il comma 12-bis con il seguente:
      12-bis. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
1. 35. Busin.

      Al comma 12-bis, sostituire le parole: 24 gennaio con le seguenti: 16 giugno.
1. 36. Busin.

      Dopo il comma 12-bis aggiungere i seguenti:
      12-ter. Ai fini della individuazione delle modalità non commerciali con cui devono essere svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, sono da considerarsi comunque condotte con modalità non commerciale:
          a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati:
          b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917;
          c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917;
          d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 8 e fatta salva la deroga di cui al comma 9 del medesimo articolo;
          e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nel confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n.  383; legge 11 agosto 1991, n.  266; legge 26 febbraio 1987, n.  49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999 e n.  133.
      12-quater. Il rapporto proporzionale di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al comma 2 del medesimo articolo 91-bis concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.
      12-quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.  200.Pag. 45
      12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, o quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

      Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: per il periodo con le seguenti: a decorrere dal periodo, e sostituire le parole: 8.5 punti percentuali con le seguenti: 8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014.
1. 47. Beni, Fanucci, Biffoni, Fossati, Parrini, Simoni.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
      12-quater. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
      12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
      12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 70. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
      12-quater. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai comuni fino a 15.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
      12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
      12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge Pag. 4629 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 71. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
      12-quater. La integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusivamente ai comuni fino a 5.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.
      12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-ter.
      12-sexies. All'onere di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1. 72. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.
      12-quater. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 spettante ai comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D della medesima Regione.
      12-quinquies. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.
      12-sexies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.
1. 66. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, è stanziato un contributo per la Pag. 47riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.
      12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».
      12-quinquies. All'onere relativo ai minori interessi attivi, pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 68. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
      12-quater. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma 12-ter.
      12-quinquies. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
1. 48. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte: «e 2014».
      12-quater. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64 è abrogato.
1. 67. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere i seguenti:
      12-ter. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».
      12-quater. Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.  111, le parole: « 1.400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.420 milioni».
1.  69. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      «12-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:
          a) al comma 1:
              1) primo periodo, le parole: «capoluogo di provincia, le unioni di comuni Pag. 48nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte», sono soppresse;
              2) dopo le parole: «in proporzione al prezzo», aggiungere le seguenti: «o alla classificazione delle strutture ricettive»;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
      1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.;
          c) al comma 3, primo periodo, le parole da: «Con regolamento da adottare» fino a: «nel predetto regolamento» sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.».
1.  43. Paglia, Lavagno.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, i comuni possono con proprio regolamento:
          a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n.  218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n.  218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
          b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
          c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
          d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
          e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; Pag. 49
          f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
          g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n.  248, e successive modificazioni e integrazioni.
1.  50. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

      1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
      2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.».
1.  37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.  183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».
1.  64. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio».
*1.  33. Busin.

Pag. 50

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio».
*1.  46. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
1.  59. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
1.  60. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in fine, è aggiunto il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».
*1.  31. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in fine, è aggiunto il seguente: «L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».
*1.  41. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:
      «12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.  2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo Pag. 516 settembre 2005, n.  206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
      12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale».
1.  49. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. L'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
1. 54. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 1, comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.  174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213, le parole: «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» sono soppresse e dopo le parole: «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» sono aggiunte le seguenti: «per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».
1. 58. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2014, n.  124, dopo le parole: «non siano in ogni caso locati», sono aggiunte le seguenti: «nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e non siano in ogni caso locati».
1. 63. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, è sostituito dal seguente:
      «5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n.  212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».
1. 45. Paglia, Lavagno.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124, sono soppresse le Pag. 52parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,».
1. 62. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 661 è abrogato.
1. 28. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 669, le parole: «di aree scoperte» sono sostituite dalle seguenti: «di terreni ed aree scoperte,».
1. 39. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.
1. 40. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), numero 4), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;
          b) alla lettera b), numero 1), le parole: «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;
1. 29. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 689 è sostituito dal seguente:
      «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.
1. 30. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 707, lettera b), numero 3), le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
*1. 32. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 707, lettera b), numero Pag. 533), le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» fino a: «15.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
*1. 42. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo il comma 729, sono inseriti i seguenti:
      729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci entro il 28 febbraio 2014, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
      729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
      729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
1. 34. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 731 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole da: «dei familiari dimoranti» a: «ad abitazione principale.», sono sostituite dalle seguenti: «delle abitazioni assimilate alla principale a norma delle leggi vigenti, anche per autonoma determinazione del Comune.»;
          b) al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: «, in relazione al possesso di una abitazione nel territorio nazionale.»;
          c) al quarto periodo, le parole: «nel 2013» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2014» e le parole: «febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2015».
1. 38. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
          a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;Pag. 54
          b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente, e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
1. 51. Paglia, Lavagno.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*1. 44. Paglia, Lavagno.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*1. 55. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis aggiungere il seguente:
      12-ter. È differito al 16 giugno 2014 il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.
1. 52. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, è prorogata di 24 mesi.
1. 53. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è ridotto per l'anno 2014 di 500 milioni di euro.
1. 56. Busin.

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia Pag. 55e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n.  183.
1. 57. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.  183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.
1. 61. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:
      12-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.  196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 65. Busin.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Assoggettabilità ai fini IMU degli immobili degli enti ecclesiastici)
.

      1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.  504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n.  222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4 dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
1. 01. Paglia, Marcon, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

      1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

      1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo Pag. 56parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
      2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
1. 015. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Contabilizzazione in bilancio IMU 2013)
.

      1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
      2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, con riferimento ai documenti di previsione e di rendiconto, viene apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota di cui al comma 1.
      3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo.
1. 02. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Contributo per l'equilibrio finanziario e la continuità del servizio smaltimento rifiuti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012)
.

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo il comma 224, sono aggiunti i seguenti:
      224-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, un contributo straordinario per gli esercizi 2014 e 2015, pari a 15 milioni di euro annui, sulla base delle minori entrate proprie registrate a causa del sisma, nonché dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite con riferimento ai servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed ai connessi prelievi di qualsiasi natura.

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.  122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun presidente di regione, nei limiti di euro 5.000.000 annui e, per il restante importo di 10 milioni annui, mediante riduzione di pari importo delle somme di cui a ***. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le rispettive ANCI regionali entro il 31 marzo 2014.
1. 05. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

Pag. 57

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Decorrenza della base imponibile Tari riferita alle superfici catastali)
.

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n, 147, al comma 645 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1o gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647».
1. 013. Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI).
      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  158 del 1999, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.».
1.  011.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione dell'obbligatorietà delle agevolazioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 658 è abrogato.
1.  014.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(TARI - Rifiuti assimilati).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 661 è abrogato.
1.  010.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al contenuto essenziale del regolamento IUC).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 682 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a), numero 4), le parole «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto»;
          b) alla lettera b), numero 1), le parole «tengano conto» sono sostituite dalle seguenti: «possono tenere conto».
1.  07.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolamentazione e gestione IUC. – Individuazione dei servizi indivisibili TASI).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 682, lettera b), il numero 2) è soppresso.

Pag. 58

      Conseguentemente, al comma 683 le parole da: in conformità con fino a: del comma 682 e sono sostituite dalla seguente: che.
1.  06.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione IUC. Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 684 è abrogato.
      2. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, le parole: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito dal comune nel regolamento».
      3. Al comma 685 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce modelli, termini e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687».
      4. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 689 è sostituito dal seguente:
      «689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI».
1.  08.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Gestione della IUC).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, il comma 691 è sostituito dai seguenti:
      «691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.
      691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può guardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI».
1.  09.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Pag. 59

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, dopo il comma 729, sono inseriti i seguenti:
      729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
      729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
      729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 729-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.
1.  03.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di solidarietà e fabbisogni standard).

      1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147, al comma 730, il capoverso comma 380-quater della legge 24 dicembre 2012, n.  228, è soppresso.
1.  04.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.
      2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato.
1.  012.    Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

ART. 2.

      Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2013 e 2014 con le seguenti: per il periodo d'imposta 2013.
2.  1.    Busin.

Pag. 60

      Al comma 6, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2015 con le seguenti: gennaio 2016.
2.  2.    Busin.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.  904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili».
*2.  3.    Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.  112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.  904, si applica, in ogni caso, agli utili destinati alle riserve indivisibili».
*2.  4.    Sberna.
(Inammissibile)

ART. 3.

      Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: centoventi giorni.
3.  1.    Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n.  47.
3.  2.    Busin.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica con riferimento alle sole parti non sanate dell'immobile oggetto di dismissione accertate all'atto del suo trasferimento.
3.  3.    Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n, 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.
      2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni Pag. 61portatrici di interessi diffusi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.  394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
      2-quater. Il Ministro per i beni e attività culturali e turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare provvedono a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai comma 2-bis e 2-ter. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e al l'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.
      2-quinquies. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi dei comma 2-ter, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394.
3.  5.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
      1-quinquies.1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare esigenze sociali o assistenziali, anche di carattere abitativo, delle fasce più disagiate della popolazione.

      Conseguentemente,
          al comma 2-
sexies, apportare le seguenti modificazioni:
              sostituire le parole:
e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
              sostituire le parole: di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, con le seguenti: di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-quinquies.1;
          al comma 2-septies, dopo le parole: 2-quinquies, inserire le seguenti: 2-quinquies.1.
3.  6.    Pastorelli.

Pag. 62

      Sopprimere il comma 2-septies.
3.  7.    Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

      Al comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco dei beni immobili individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
3.  8.    Morassut, Realacci, Borghi, Arlotti, Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

      Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:
      2-octies. Per gli immobili pervenuti agli enti previdenziali pubblici in relazione a quanto stabilito dall'articolo 43-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, per i quali gli stessi enti dovranno avviare la procedura di vendita ai conduttori entro il 31 dicembre 2013, il prezzo di vendita per l'offerta in opzione ai conduttori dovrà essere formulato sulla base delle valutazioni precedenti alla data del 28 febbraio 2009, fatti in ogni caso salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n.  410. Le modalità di vendita e le condizioni di tutela e salvaguardia dei conduttori aventi diritto sono quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2001 n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.  410.
3.  9.    Morassut.

ART. 4.

      Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*  4. 1. Sandra Savino, Capezzone, Laffranco.

      Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*  4. 2. Barbanti, Alberti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

      Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
*  4. 5. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sopprimere gli articoli 4 e 5.
4. 4. Rampelli, Maietta.

      Sopprimerlo.
4. 3. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sostituire articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia).

      1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.  141, è sostituito dal seguente:
      «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n, 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.
      2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia Pag. 63e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

Art. 5.
Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).

      1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza ai disposto dell'articolo 20 dei citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

      1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.  43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 11. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti.

Art. 4.
Capitale della Banca d'Italia).

      1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n, 141, è sostituito dal seguente:
      «Art. 20. – 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n.  449, è un istituto di diritto pubblico, le cui Funzioni sono disciplinate dalla legge.
      2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili».

Art. 5.
(Restituzione delle quote di partecipazione al capitale).

      1. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  375, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge. Ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime al quale si applica la maggiorazione dell'indice dei prezzi al consumo risultante al 31 dicembre 2013 calcolata dall'Istat.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione Pag. 64ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

      1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.  43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 12. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:
Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia)

      1. Il capitale della Banca d'Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna.
      2. Le dette quote sono nominative e sono di proprietà dello Stato, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
      3. Il 51 per cento di dette quote di partecipazione sono di proprietà dello Stato. Il rimanente 49 per cento e attribuito agli enti autonomi territoriali indicati al comma 2 e diviso tra gli enti stessi in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Alla divisione delle quote si procede con decreto del Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti, i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
      4. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il loro parere secondo le norme dei regolamenti interni delle rispettive Camere. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano esprimono il loro parere nelle forme e nei modi previsti dai loro statuti.
      5. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine si provvede comunque.

Art. 5.
(Inalienabilità delle quote di partecipazione al Capitale della Banca d'Italia).

      1. I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. I certificati non possono essere alienati in alcun modo né dati in pegno o garanzia.

Art. 6.
(Modifiche allo Statuto).

      1. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.  43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
4. 14. Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con i seguenti:

Art. 4.
(Capitale della Banca d'Italia)

      1. Le quote nominative relative al capitale della Banca d'Italia possedute dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 11 giugno 1936, n.  1607, e successive modificazioni, sono transitoriamente attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa fino alla data di Pag. 65entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
      2. Con apposito regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per la definitiva ripartizione delle quote nominative di cui al comma 1, garantendo la piena distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza, mantenendo la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca d'Italia da parte di enti pubblici.

Art. 5.
(Modifiche alla Statuto della Banca d'Italia).

      1. Lo statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 luglio 1936, n.  1067, e successive modificazioni, è adeguato alle disposizioni del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal presente decreto.
      2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. 13. Melilla, Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri.

      Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia).

      1. A decorrere dal 1o marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai loro valore nominale, il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 9. Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Melilla.

      Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:

Art. 4.
(Ridefinizione dell'assetto proprietario della Banca d'Italia).

      1. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262, è sostituito dal seguente:
      10. Le quote nominative del capitale sociale della Banca d'Italia sono attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, Col medesimo regolamento sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.
4. 10. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Pag. 66

      Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

Art. 4.

      1. A decorrere dal 1o marzo 2014 le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze a) loro valore nominale. Il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 6. Rampelli, Maietta.

      Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
      Al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.
4. 7. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.
(Inammissibile)

      Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.500.000.000 con le seguenti: euro 1.300.000.000 e le parole: euro 20.000 con le seguenti: euro 4.000.
4. 15. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali.
4. 16. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento: con le seguenti: non superiore allo 0,5 per cento:
4. 17. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 3, sostituire le parole: non superiore al 6 per cento: con le seguenti: non superiore al 4 per cento:
4. 18. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:
      Il Direttorio della Banca d'Italia, sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
4. 8. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

      Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente: d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici.
4. 19. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Pag. 67

      Al comma 4-bis, dopo le parole: amministrazione centrale in Italia, aggiungere le seguenti: o il cui controllo azionario di diritto, di fatto o contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, risulti appartenere a soggetti la cui sede legale e amministrazione centrale non sia situata in Italia.
4. 21. Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia.

      Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
      4-ter. Le disposizioni di cui ai comma 4, lettere a) e b) e del comma 4-bis entrano in vigore previa autorizzazione da parte dei competenti organismi dell'Unione europea e della Banca centrale europea.
4. 20. Ricciatti, Pannarale, Paglia, Lavagno.

      Al comma 5, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.
4. 23. Busin.

      Al comma 5 sostituire le parole: Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia, con le seguenti: Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS.
4. 22. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sopprimere il comma 6.
4. 24. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. La Banca d'Italia non può acquistare, neanche temporaneamente, le proprie quote di partecipazione, né stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. I soggetti in possesso di quote in eccesso rispetto al limite di partecipazione fissato dal comma 5 possono cedere le suddette quote esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4.
4. 25. Tinagli, Zanetti.

      Al comma 6, sostituire le parole: Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime con le seguenti: Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia.
4. 26. Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione ai sensi nel presente comma è differito al momento dell'effettivo realizzo da parte della Banca d'Italia. Nel caso in cui il valore di realizzo sia inferiore ai prezzo di acquisto, quest'ultimo è automaticamente ridotto fino a concorrenza del valore di realizzo.
4. 28. Tinagli, Zanetti.

      Al comma 6-bis, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
4. 27. Busin.

ART. 5.

      Sopprimerlo.
5. 1. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

Pag. 68

ART. 6.

      Sopprimerlo.
6.  1.    Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sopprimerlo.
6.  3.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
          «8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n.  244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.  69, e successive modificazioni».
6.  4.    Lavagno, Paglia, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

      Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
      «c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 6 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto e non sono riconosciuti i relativi dividendi;».
6.  7.    Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti i relativi dividendi con le seguenti: e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
6.  5.    Tinagli, Zanetti.

      Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: ma sono riconosciuti i relativi dividendi con le seguenti: e non sono riconosciuti i relativi dividendi.
6.  6.    Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
      «c-bis) sia previsto che, al fine di rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, non possa ricoprire incarichi nel Governo della Repubblica chi, nei sei anni precedenti, è stato Governatore della Banca d'Italia o abbia ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Istituto stesso.
6.  10.    Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.
(Inammissibile)

      Al comma 5, sopprimere la lettera d).
6.  9.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sopprimere il comma 6.
6.  11.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

Pag. 69

      Al comma 6, sostituire le parole: A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: A partire dal 1o gennaio 2015.
6.  12.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147 è soppresso.
6.  13.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del primo periodo del presente comma si applicano le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive e eventuali addizionali. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013. n.  147, è soppresso.
6.  14.    Boccadutri, Paglia, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sopprimere il comma 6-ter.
6.  16.    Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Melilla.

      Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
      6-ter. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013 recante approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n.  43, è soppresso. Il recepimento delle disposizioni di cui al presente decreto legge nello Statuto della Banca d'Italia non può comunque avvenire prima della conversione in legge del presente decreto. Il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo la normativa previgente.
6.  17.    Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

      Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
      6-quater. Commi 627 e 628 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, sono abrogati.
      6-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917, è modificato come segue: 4. «Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né gli interventi disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84».
      6-sexies. «Il comma 8 dell'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, è sostituito dal seguente: 8. «Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili e per quelli erogati dai sistemi Pag. 70di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, nei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
6.  15.    Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Bianconi.
(Inammissibile)