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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 giugno 2014
261.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° LUGLIO 2014

ALLEGATO 1

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C.  2426 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI 7.69 E 11.73 CON RELATIVI SUBEMENDAMENTI

      Al comma 3-bis, dopo le parole: d'intesa con la Conferenza unificata inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
0.  7.  69.  1. Mucci, Luigi Gallo, Di Benedetto.

      Al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: il programma Italia 2019 individua inserire le seguenti;: secondo principi e modalità di massima trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web.
0.  7.  69.  2. Di Benedetto, Luigi Gallo.

      All'articolo 7, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      3-bis. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura a «Capitale Europea della Cultura 2019» delle città. Il «Programma Italia 2019» individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale Europea della Cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei Pag. 29progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

      Conseguentemente la rubrica dell'articolo 7 è così modificata: (Piano strategico Grandi progetti beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).
7.  69. Coscia, Petitti.

      Al comma 2-bis, dopo le parole: turismo in Italia inserire le seguenti: anche con una rete di itinerari destinati alla mobilità ciclistica, denominata rete per la mobilità dolce.
0.  11.  73.  1. Di Benedetto, Luigi Gallo, Mucci.

      Al comma 2-bis, dopo le parole: l'ideazione e la realizzazione inserire le seguenti: nonché il recupero.
0.  11.  73.  2. Luigi Gallo, Mucci, Di Benedetto.

      Al comma 2-bis, dopo le parole: itinerari turistico-culturali inserire le seguenti: e turistico-sportivi.
0.  11.  73.  3. Mucci, Luigi Gallo, Di Benedetto.

      Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relaziona annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle priorità individuate, pubblicando altresì la relazione sul portale web del Ministero stesso.
0.  11.  73.  4. Mucci, Luiti Gallo, Di Benedetto.

ART. 11.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'idealizzazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, predisposti sulla base della analisi dei territori e della mappatura delle risorse, nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.
11.  73. Petitti, Coscia.

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ALLEGATO 2

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

      Al comma 1, sostituire le parole: , con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. , con le seguenti: con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

      Conseguentemente al comma 2, lettera d), sostituire le parole: restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale, con le seguenti: restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.
3.  10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Al comma 2, lettera d), dopo le parole: educativa e museale, aggiungere le seguenti parole: stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi.
3.  12. (Nuova formulazione) Petrenga, Palmieri.

      Alla lettera f) sostituire le parole: dei ricavi medi annuali fino a: di attività con le seguenti: della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.
0.  4.  29.  2. (Nuova formulazione). Mucci, Prodani, Crippa.

      Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
          a) sostituire le parole: dei siti culturali con le seguenti: dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;
          b) dopo le parole: come rinominato dal presente articolo inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse, e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, di intesa con i Comuni», ed;
          c) dopo la parola: avviano inserire le seguenti: d'intesa;
          d) dopo le parole: suolo pubblico, inserire le seguenti:, anche a rotazione,;
          e) sostituire le parole: equivalente in termini di potenzialità remunerativa con le seguenti: potenzialmente equivalente;
          f) sostituire le parole: di un dodicesimo del canone annuo dovuto con le seguenti: dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.
4.  29. Le relatrici.

      Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire Pag. 31al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,.
5.  28. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

      Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
          f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base»;
5.  1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n.  112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.
6.  3. Rampi, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, e successive modificazioni, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1o gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
      2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai Pag. 32sensi del citato decreto legislativo n.  241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.
      2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai finì del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al successivo comma 2-sexies.
      2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste nel comma 2-bis sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, e successive modificazioni, ed alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), n.  1, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, e successive modificazioni.
      2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici come identificati nel punto n.  1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
      2-septies. Dalle previsioni dei commi da 2-bis a 2-sexies del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 6 del decreto-legge è così modificata: «(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)».
6.  4. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, aggiungere le seguenti: e la Conferenza Unificata.
7.  66. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Pag. 33

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo di ogni anno il ministro presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.
7.  18. (Nuova formulazione) Santerini, Schirò.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9, è sostituito dal seguente:
      25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e previste le modalità di attuazione dei relativi interventi.
7.  17. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

      1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.  42 e successive modificazioni di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
      2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
      3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
      4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

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      Conseguentemente, nel titolo della rubrica sopprimere la parola: giovanile.
8.  25. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Epifani, Basso, Benamati, Bini, Cani, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Battelli, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente.

      Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:
          c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;.
9.  76. (Nuova formulazione) Mucci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
*9.  40. (Nuova formulazione) Tidei, Palmieri.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016, con la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015.
*9.  17. (Nuova formulazione) Benamati, Piccoli Nardelli, Tidei, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming.
9.  42. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

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      Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.
11.  48. Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

      Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: concessi in uso gratuito inserire le seguenti: mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica;
          b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: superiore a sette anni, salvo rinnovo con le seguenti: superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.
11.  39. (Nuova formulazione) Prodani, Crippa.

      Al comma 3, sostituire le parole: ciclabili e moto turistici con le seguenti: ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari.
11.  56. Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Braga, Bratti.

      Al comma 3, dopo le parole: in uso gratuito sono inserite le seguenti:, con acquisizione delle eventuali migliorie al momento della restituzione del bene,.
11.  16. (Nuova formulazione) Schirò.

      Al comma 3 sostituire le parole: giovani fino a 35 anni con le seguenti: soggetti fino a 40 anni.
*11.  6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.  185 e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
11.  51. Taranto, Bossa.

      All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) la rubrica è così sostituita: «Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici»;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del Ministero e previste a livello regionale Pag. 36o interregionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, alle Commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo l4-quater, comma 1, delle legge 7 agosto 1990, n.  241, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attributo ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.  233.
      1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’ esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono pubblicati integralmente sul sito informativo del Ministero e su quello, ove esistente, dell’ organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196
12.  45. (Nuova formulazione) Le relatrici.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.  13. (Nuova formulazione) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Gallo.

      Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
          a) alla lettera b) sostituire l'alinea del capoverso «3-bis» con il seguente:
      «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, attuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:»;
          b) al numero 1) della lettera b) dopo le parole: sorgenti luminose, né inserire le seguenti:, all'interno degli istituti culturali,.
          c) al numero 2) della lettera b) sostituire le parole: dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale con le seguenti: a scopo di lucro, neanche indiretto.
12.  26. (Nuova formulazione) Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo.

      Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: neanche indiretto.
*12.  24. Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo.