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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione,
          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abb., recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità», quale risultante dagli emendamenti approvati,
          rilevato che il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n.  184 del 1983, alla lettera b), introduce la possibilità per la persona incapace di essere sostituita dal legale rappresentante per accedere non solo alle informazioni di carattere sanitario ma anche a quelle relative all'identità dei genitori biologici, diritto che potrebbe essere ascritto alla sfera dei diritti «personalissimi» e quindi non trasferibili al legale rappresentante;
          rilevato che l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n.  184 del 1983, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;
          evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della privacy che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione, ovvero la tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;
          ritenuto che il ricorso al personale dei servizi sociali è indicato dal nuovo comma 7-bis come «preferibile», mentre si ritiene debba invece costituire una procedura ordinaria;
           rilevata infine l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi o meno applicazione anche con riguardo all'adottato o al figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge, anche al fine di rispettare il diritto all'anonimato espresso dalla madre in un momento antecedente,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui modifica il comma 5 dell'articolo 28 della legge n.  184 del 1983, sopprimendo la possibilità, per la persona incapace, di essere sostituita dal legale rappresentante, salvo che per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario;
          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del Pag. 199provvedimento in oggetto, nella parte in cui sostituisce il comma 7 dell'articolo 28 della legge n.  184 del 1983, sopprimendo le parole: «ovvero sia deceduta»;
          valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui al nuovo comma 7-bis prevede il ricorso al personale dei servizi sociali, sopprimendo la parola: «preferibilmente»;
          valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere con una norma transitoria una disciplina differenziata per l'applicazione del comma 7-bis, distinguendo le procedure dell'interpello riguardanti le dichiarazioni rese in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre – , rispetto alle dichiarazioni che saranno rese per il futuro.

Pag. 200

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XII Commissione,
          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abb., recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;
          rilevato che l'articolo 17 del provvedimento modifica la disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i destinatari del beneficio prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
          rilevato che il problema del percorso scolastico degli alunni di origine straniera viene affrontato in maniera non sufficientemente approfondita e solo all'articolo 2, comma 3, lettera q),
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:
          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 17, al fine di permettere al contribuente di esprimere, nella stessa dichiarazione, la scelta del 5 per mille IRPEF sia a favore di un'istituzione scolastica sia a favore di un soggetto di cui all'articolo 2, comma 4-novies del D. L. 40/2010;
          b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 3, lettera q), l'opportunità di espungere il riferimento al volontariato, in quanto già ricompreso nella più generale definizione di Terzo Settore.