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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C.  1138 e abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La X Commissione,
          esaminato il provvedimento recante: Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (testo unificato C. 1138 e abbinate);
          osservato preliminarmente che si tratta di un provvedimento di 55 articoli che apporta numerose e sostanziali modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n.  159 del 2011) e che la Commissione ha dovuto procedere all'espressione del parere in tempi ristretti;
          osservato che il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione Codice antimafia;
          sottolineata positivamente l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, di cui al nuovo articolo 41-bis, che risponde alla specifica finalità di garantire il necessario supporto creditizio alle aziende che vengono sottoposte a sequestro;
          rilevato che i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziano come, su dieci aziende assoggettate a sequestro, ben sette siano sottoposte a procedure di liquidazione ovvero a procedure concorsuali prima che si pervenga alla confisca e che solo una azienda su dieci giunga alla confisca definitiva in condizioni di operatività;
          considerato che il nuovo articolo 41-bis non reca la dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, né indica le modalità di rifinanziamento annuale;
          rilevato che ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, ex articolo 41-ter, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro;
          osservato, tuttavia, che il tavolo dovrebbe essere aperto ad altri soggetti che potrebbero apportare un contributo significativo al recupero sociale delle aziende sequestrate, tra i quali le principali centrali cooperative e le organizzazioni del terzo settore maggiormente radicate sul territorio;Pag. 58
          ritenuto indispensabile procedere ad una più ampia azione legislativa volta a sostenere le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, sottoposte a provvedimenti di sequestro;
          rilevato che è necessario porre rimedio immediato alla fattispecie del licenziamento per sopraggiunta legalizzazione delle attività, in base al quale successivamente al sequestro gli amministratori giudiziari si trovano a dovere licenziare parte delle maestranze ed allontanare i cosiddetti «lavoratori in nero», i quali, senza responsabilità alcuna, sono chiamati a pagare le conseguenze dirette della regolarizzazione delle aziende sottoposte a sequestro;
          sottolineata altresì la necessità di un intervento volto alla concessione di sgravi contributivi e previdenziali a favore delle aziende sequestrate che procedono, compatibilmente con le esigenze e le possibilità di sviluppo commerciale delle imprese stesse, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative;
          evidenziata infine la necessità di un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo, a parità di costo, alle imprese sequestrate per la fornitura di beni e servizi alla PA; in tal senso, ritenuta opportuna la creazione di un elenco presso la Consip, cui le pubbliche amministrazioni possano ricorrere in particolar modo per quelle forniture aventi carattere di urgenza che spesso vengono assegnate fuori da logiche di mercato e ricorrendo alla trattativa privata foriera di illegalità e corruzione,
      delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;
          b) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'accesso alle risorse di cui ai commi 3 e 4 è riferito alle apposite sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi;
          c) all'articolo 29, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c-bis) recante la definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 4;
          d) all'articolo 30, capoverso Art.41-ter, comma 2, valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere il tavolo anche a soggetti rappresentativi degli interessi di organismi della cooperazione e di organismi del terzo settore;
          e) all'articolo 31, capoverso Art. 41-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più attenta procedimentalizzazione delle disposizioni di cui al comma 2 concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia di tali processi;
          f) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito la possibilità di riconsiderare il contenuto della lettera m), in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le Pag. 59hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
          g) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari (commercialisti ed avvocati) anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri;
          h) valuti la Commissione di merito la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero»;
          i) valuti la Commissione di merito la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.

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ALLEGATO 2

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro. Testo unificato C.  1138 e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La X Commissione,
          esaminato il provvedimento recante: Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (testo unificato C. 1138 e abbinate);
          osservato preliminarmente che si tratta di un provvedimento di 55 articoli che apporta numerose e sostanziali modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n.  159 del 2011) e che la Commissione ha dovuto procedere all'espressione del parere in tempi ristretti;
          osservato che il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione Codice antimafia;
          sottolineata positivamente l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, di cui al nuovo articolo 41-bis, che risponde alla specifica finalità di garantire il necessario supporto creditizio alle aziende che vengono sottoposte a sequestro;
          rilevato che i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziano come, su dieci aziende assoggettate a sequestro, ben sette siano sottoposte a procedure di liquidazione ovvero a procedure concorsuali prima che si pervenga alla confisca e che solo una azienda su dieci giunga alla confisca definitiva in condizioni di operatività;
          considerato che il nuovo articolo 41-bis non reca la dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, né indica le modalità di rifinanziamento annuale;
          rilevato che ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, ex articolo 41-ter, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro;
          osservato positivamente che il tavolo, di cui all'articolo 30, capoverso Art. 41-ter, comma 2, è aperto a soggetti che potrebbero apportare un contributo significativo al recupero sociale delle aziende sequestrate, tra i quali le principali centrali cooperative e le organizzazioni del terzo settore maggiormente radicate sul territorio;Pag. 61
          ritenuto indispensabile procedere ad una più ampia azione legislativa volta a sostenere le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, sottoposte a provvedimenti di sequestro;
          rilevato che è necessario porre rimedio immediato alla fattispecie del licenziamento per sopraggiunta legalizzazione delle attività, in base al quale successivamente al sequestro gli amministratori giudiziari si trovano a dovere licenziare parte delle maestranze ed allontanare i cosiddetti «lavoratori in nero», i quali, senza responsabilità alcuna, sono chiamati a pagare le conseguenze dirette della regolarizzazione delle aziende sottoposte a sequestro;
          sottolineata altresì la necessità di un intervento volto alla concessione di sgravi contributivi e previdenziali a favore delle aziende sequestrate che procedono, compatibilmente con le esigenze e le possibilità di sviluppo commerciale delle imprese stesse, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative;
          evidenziata infine la necessità di un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo, a parità di costo, alle imprese sequestrate per la fornitura di beni e servizi alla PA; in tal senso, ritenuta opportuna la creazione di un elenco presso la Consip, cui le pubbliche amministrazioni possano ricorrere in particolar modo per quelle forniture aventi carattere di urgenza che spesso vengono assegnate fuori da logiche di mercato e ricorrendo alla trattativa privata foriera di illegalità e corruzione,

      delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
          a) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;
          b) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'accesso alle risorse di cui ai commi 3 e 4 è riferito alle apposite sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi;
          c) all'articolo 29, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c-bis) recante la definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 4;
          d) all'articolo 31, capoverso Art. 41-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più attenta procedimentalizzazione delle disposizioni di cui al comma 2 concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia di tali processi;
          e) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito la possibilità di riconsiderare il contenuto della lettera m), in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
          f) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori Pag. 62giudiziari (commercialisti ed avvocati) anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri;
          g) valuti la Commissione di merito la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero»;
          h) valuti la Commissione di merito la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n.  5-02698 Nicchi: Acquisizione del gruppo Lucchini.

TESTO DELLA RISPOSTA

      La Lucchini si pone tra i più grandi produttori europei di una vasta gamma di acciai di qualità e speciali e dei pochi produttori di rotaie lunghe. L'attività produttiva veniva svolta in quattro stabilimenti, tra cui, quello principale di Piombino, dedicato principalmente alla produzione dell'acciaio a ciclo integrale.
      In data 17 gennaio 2014, è stato autorizzato l'avvio del procedimento di vendita dei complessi aziendali facenti capo a Lucchini, che, in conformità al programma approvato (DM 6 novembre 2013), prevedeva per l'aerea di Piombino, più di uno scenario, con preferenza per la cessione del ciclo integrale e, in subordine, per la «riconversione in acciaieria elettrica», o ancora in subordine, per la cessione del «centro di laminazione» ed infine per la «vendita in parti».
      Con riferimento a tale procedimento, si evidenzia che, delle numerose manifestazioni di interesse pervenute, solo una, proveniente da una società nordafricana, riguardava il ciclo integrale e dunque il mantenimento dell'altoforno di Piombino, ma chiedeva una trattativa esclusiva. La proposta, della quale venne dato ampio risalto sulla stampa, non si è peraltro mai tramutata in una concreta offerta di acquisto.
      La mancanza di risposte del mercato per l'acquisto del ciclo integrale, ha reso necessario procedere alla chiusura dell'altoforno, in carenza di risorse per consentire il mantenimento dello stesso. L'Altoforno di Piombino non è, infatti, più in funzione dall'aprile del 2014.
      La procedura di vendita si è poi protratta per tutto il 2014, e il 2 dicembre dello stesso anno, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, il commissario è stato, infine, autorizzato ad accettare l'offerta per l'acquisto presentata da Cevital spa (società di diritto algerino), il cui piano industriale prevede oltre 500 milioni di investimenti per tre obiettivi: ristrutturazione dell'attività siderurgica con il passaggio della produzione di acciaio dall'Altoforno al Forno Elettrico, avvio di una produzione agroindustriale e sviluppo di una attività logistica legata sia alle attività industriali che alle attività commerciali.
      Cevital fa parte di un primario gruppo industriale che opera in diversi settori che spaziano dall'industria, all'agroalimentare, all'automotive, alla produzione e vendita di prodotti in vetro, alla grande distribuzione. La stipula definitiva dell'atto di cessione è intervenuta in data 30 giugno 2015 ed in tale sede l'acquirente «Aferpi»- società di nuova costituzione interamente controllata da Cevitaly S.r.l., a sua volta interamente controllata da Cevital spa, si è impegnata a proseguire l'attività ed a mantenere l'occupazione per un biennio dalle rispettive assunzioni.
      In particolare, nel quadro delle obbligazioni contrattuali, Aferpi si è impegnata ad assumere gradualmente tutti i lavoratori dipendenti (pari a circa 2. 183 unità) dei complessi Aziendali Lucchini di Piombino, di cui nell'immediato 1.080 lavoratori dipendenti ed il resto entro il 6 novembre 2016, in conformità a quanto convenuto nell'Accordo con le Organizzazioni Sindacali.
      L'operazione di vendita della Lucchini è stata compiuta parallelamente ed in coordinamento alla definizione di un Accordo Pag. 64di Programma siglato, nell'aprile 2014, tra la Presidenza del Consiglio, i Ministeri dello sviluppo economico, difesa, infrastrutture, ambiente, lavoro e politiche sociali, l'Agenzia del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino e Invitalia.
      Tale Accordo di Programma delimita gli interventi di spettanza del privato incolpevole da quelli finanziati con risorse pubbliche. Le aree demaniali, infine, non utilizzate saranno oggetto di un progetto di messa in sicurezza ambientale, allo scopo di renderle disponibili per altre attività industriali.

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ALLEGATO 4

Interrogazioni n.  5-03957 Ricciatti: Piano di riorganizzazione delle aziende Whiripool e Indesit, 5-05022 Ricciatti: Piano industriale di Whiripool/Indesit e 5-05763 Senaldi: Stato della trattativa relativa alla vertenza Whirlpool.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Come noto, il 24 Luglio scorso il Ministro Guidi, ha firmato un importante accordo con Whirlpool a Palazzo Chigi.
      Alla riunione per la firma del citato accordo hanno partecipato: il Ministero dello Sviluppo Economico Guidi, il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali On.  Bellanova, i rappresentanti delle Regioni: Lombardia, Marche, Campania, Toscana, Piemonte; i rappresentanti della «Whirlpool Europe – Socio Unico S.r.l.», «Indesit Company Spa» e Confindustria; i rappresentanti di tutte le Organizzazioni Sindacali nazionali, unitamente alle rappresentanze Sindacali Unitarie.
      L'intesa, sottoposta a referendum dei lavoratori, è stata approvata a larga maggioranza, non prevede esuberi strutturali ed ogni stabilimento ha una sua missione industriale e un percorso di crescita nei prossimi 4 anni.
      La società si è impegnata ad investire in Italia 513 milioni di euro riportando in Italia produzioni che oggi erano allocate all'estero e facendo qui più del 70 per cento della ricerca e dello sviluppo del gruppo stesso.
      L'accordo è in fase di attuazione, e dal monitoraggio in corso, non sono emerse ad oggi, elementi di criticità.
      Ciò premesso, circa le problematiche Indesit evidenzio che alla firma dell'accordo ha partecipato anche il rappresentante della Indesit Company spa. A riguardo si ricorda che l'acquisizione di Indesit è avvenuta nel dicembre 2014, da parte di Whiripool Corporation ed è stata ritenuta una scelta strategica per potenziare i marchi, i prodotti e i mercati delle sue società e promuovere la sostenibilità di lungo termine del Gruppo.
      Le società hanno manifestato l'intenzione di procedere alla fusione presumibilmente entro il secondo semestre 2016.
      Le stesse, pur evidenziando che il processo di integrazione genererà duplicazioni di ruoli hanno confermato la disponibilità a non procedere a risoluzioni unilaterali dei rapporti di lavoro attraverso procedure collettive nell'ambito e nel periodo di intervento del piano industriale (2015-2018).
      Nell'accordo è stata definita la missione assegnata per ogni sito come già detto. Nello specifico di quanto richiesto con gli atti in esame, informo sinteticamente che:
          a Fabriano vi sarà la produzione di piani cottura, concentrata nello stabile di Melano e assorbirà sia il personale attualmente operante nello stabile medesimo sia quello operante nello stabile di Albacina. Nel 2017 è programmato il lancio di una nuova piattaforma induzione per il segmento «value» e nel 2018 verrà completato il rinnovo della gamma induzione col rifacimento del segmento «premium»;
          a Carinaro (CE) il sito verrà riconvertito per la produzione di parti di ricambio e accessori», assumendo un ruolo strategico nell'ambito delle attività di Whirlpool e Indesit. La missione di Carinaro consisterà nella gestione integrata di tutte le attività relative all'evasione degli ordini provenienti da tutti i clienti di Europa, Medio Oriente ed Africa;Pag. 66
          a Teverola (CE) si è in idea di attivare un apposito servizio di ricerca e sostegno delle opportunità di reindustrializzazione del sito di Teverola attraverso una società specializzata investendo un importo fino a 2 milioni di euro.

      Infine, è previsto nell'Accordo più volte citato, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo scopo di supportare la realizzazione degli impegni previsti nella presente intesa, in linea con la durata del piano industriale (2015-2018), accompagnerà l'utilizzo di tutti gli strumenti idonei, di natura conservativa, atti a salvaguardare i livelli occupazionali e ne garantirà la fruibilità nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n.  5-05924 De Rosa: Procedura giudiziaria internazionale nei confronti della Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante sull'energia fotovoltaica.

TESTO DELLA RISPOSTA

      In relazione al primo dei quesiti posti, informo sullo stato della procedura giudiziaria di cui si discute.
      Voglio ricordare che, il Trattato sulla Carta dell'Energia (Energy Charter Treaty), siglato nel 1994 e ratificato dall'Italia nel 1997, contiene, come detto peraltro anche dagli Onorevoli interroganti, una clausola ISDS (Investor-State Dispute Settlement – articolo 26) in virtù della quale le controversie tra uno Stato e un investitore estero (Parti contraenti) aventi ad oggetto la presunta violazione da parte del primo di un obbligo posto a suo carico, sono da risolvere se possibile, in via amichevole, da esperire entro tre mesi dalla richiesta in tal senso, da parte dell'investitore di una delle Parti contraenti.
      In caso di fallimento del tentativo di soluzione bonaria, è prevista la facoltà per l'investitore estero di attivare la procedura di arbitrato internazionale, frequentemente costituita presso l'ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes).
      Al riguardo faccio presente che nel 2014 l'Italia ha deciso di recedere dal Trattato sulla Carta dell'Energia con decorrenza dal 2016, ma gli effetti del recesso saranno postergati, atteso che il predetto Trattato all'articolo 47 stabilisce che le disposizioni in esso contenute continueranno ad applicarsi agli investimenti per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del recesso.
      Per quanto concerne lo stato della procedura di arbitrato internazionale cui si fa riferimento nell'atto in discussione si vuole informare su quanto segue.
      Nel febbraio 2014 la Blusun S.A. ed i suoi soci Lecorcier e Stein (di seguito Blusun) hanno promosso un ricorso all'ICSID nei confronti dell'Italia per violazione del Trattato sulla Carta dell'Energia. Tale ricorso, presentato a seguito della non adesione del nostro Paese alla richiesta di composizione amichevole, è relativo ad un progetto che prevedeva la costruzione in Puglia di 120 impianti fotovoltaici da 1 MW ciascuno, e non compiutamente realizzato.
      La ricorrente sostiene che l'Italia ha vanificato la redditività prevista dal citato progetto attraverso reiterati interventi normativi temporalmente ravvicinati che hanno modificato il quadro regolatorio di riferimento in materia di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici.
      Al riguardo si evidenzia inoltre, che la maggior parte delle questioni sollevate dalla ricorrente sono già state vagliate dai giudici nazionali che hanno definitivamente dichiarato la legittimità costituzionale, nonché la conformità ai principi comunitari del citato D.lgs. n.  28/2011 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012, rispettivamente Quarto e Quinto Conto Energia).
      Con il controricorso, il Governo italiano, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha confutato puntualmente le argomentazioni giuridiche della ricorrente e contestato integralmente l'analisi economica di Blusun in merito alla quantificazione del danno subito, asserito in circa 200 milioni di euro. Allo stato, la procedura Pag. 68è in corso e l'udienza sarà presumibilmente fissata per i primi del prossimo mese di dicembre.
      Per completezza, si fa presente che nel frattempo sono pervenuti altri tre ricorsi, due dei quali instaurati presso l'ICSID e uno presso la Camera di commercio di Stoccolma.
      Tali ricorsi, presentati dopo altrettante richieste di composizione bonaria cui il Governo italiano non ha aderito, hanno ad oggetto, diversamente dall'arbitrato di cui si è detto, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legge n.  91 del 2014. Tali prescrizioni si ricorda introducono, con riguardo agli impianti fotovoltaici in esercizio:
          un nuovo meccanismo di pagamento degli incentivi che prevede l'erogazione del 90 per cento degli importi dovuti in anticipo, con rate mensili costanti nell'anno, e un saldo erogato entro il 30 giugno dell'anno successivo in base alla misura reale delle produzioni (articolo 26, comma 2);
          la rimodulazione degli incentivi ai grandi impianti fotovoltaici, con più possibilità a scelta dell'operatore (articolo 26 comma 3).

      Circa il secondo dei quesiti posti rappresento che il Governo Italiano ha partecipato attivamente alla predisposizione di un modello di risoluzione delle dispute Investitore-Stato alternativo all'ISDS. Ciò è avvenuto in conformità a un processo di consultazione della società civile in merito al testo del CETA fra UE e Canada (primavera 2014) cui è seguito un confronto fra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo proprio sugli elementi costruttivi emersi nella consultazione pubblica (estate 2015).
       Il confronto ed il contributo degli Stati Membri e del Parlamento Europeo (Risoluzione Lange del luglio 2015) ha portato, come detto, ad un nuovo testo (la cui ultima versione è stata varata il 28 ottobre scorso) che «supera» l'ISDS (il classico meccanismo di natura arbitrale per risolvere le controversie tra investitore e Stato, in particolare applicabile laddove la rule of law sembra apparire lacunosa) e il tradizionale modello del BIT così come finora negoziato anche dalla maggior parte degli Stati Membri dell'UE (l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti).
       Per quanto riguarda la protezione degli investimenti si è arrivati all'inserimento – nel testo vero e proprio e non solo nel preambolo – del right to regulate (articolo 2 Investment and regulatory measures/objectives) con priorità quindi allo spazio di public policy in capo agli Stati.
       Relativamente alla risoluzione delle dispute si è creato un nuovo sistema – Resolution Investment Disputes (RID) – che trasforma ciò che era dominio di «arbitri» in un confronto presso uno standing tribunal ed un meccanismo di appello.
       L’Investment Court System nel TTIP (ma replicabile in tutti gli accordi bilaterali) prevede un primo grado ed un appello con giudici provenienti dalle Parti e da Paesi terzi, di estrazione dalle magistrature nazionali o esperti di diritto internazionale che abbiano qualifiche assimilabili a Corte di giustizia o WTO. È previsto un codice etico stringente che tuteli da ogni conflitto di interessi e garantisca la massima trasparenza (udienze aperte e verbali online ecc.).
       Giova però ricordare alcuni numeri relativi all'ISDS spesso evocato come un meccanismo fonte di abusi: 608 è il numero dei casi arbitrali su BITs. È un dato aggregato e cumulativo calcolato per il periodo 1987-2014; il tutto a fronte di 2900 circa trattati con ISDS in vigore. Il dato va, inoltre, messo a paragone con il numero di contenziosi internazionali in base ad altri trattati in materia commerciale di cui la Repubblica italiana è parte contraente. Ad esempio nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) il numero di contenziosi internazionali sulla base del meccanismo di soluzione di controversie ivi previsto, in vigore solo a partire dal 1o gennaio 1995 è pari a circa 491.
       Per quanto riguarda i quasi 500 casi arbitrali amministrati dall'ICSID negli ultimi Pag. 6927 anni (su 608 totali come detto) ebbene nel 64 per cento dei casi le procedure aperte in sede ICSID hanno avuto corso effettivo, mentre nel 36 per cento dei casi si sono interrotte prima sulla base di transazioni autonome. Fatto pari a 100 quel 64 per cento dei casi, solo nel 25 per cento dei casi ha vinto l'investitore. Ma l'inserimento del meccanismo ISDS (o del nuovo sistema c.d. RID-ICS, comunque un sistema di corti internazionali) nei trattati in fase negoziale, anche sul fronte dei paesi avanzati (TTIP), ci appare molto importante perché ci dà la forza di richiederlo nei negoziati con Paesi in cui minore è il grado di trasparenza delle corti nazionali ed i nostri imprenditori trovano spesso difficoltà nel vedersi riconosciuti diritti basilari quale quello al rispetto della proprietà intellettuale, alla tutela dei marchi etc..
       Un caso soddisfacente in cui ha preso forma un accordo UE sulla protezione degli investimenti è il Ceta con il Canada. Esso protegge gli investitori europei da trattamenti discriminatori e arbitrari, da espropriazioni senza indennizzo o illegali ed ha introdotto, inoltre, elementi innovativi su:
          1) trasparenza delle procedure;
          2) protezione degli Stati da procedure temerarie, e «abusive» degli investitori;
          3) codice di condotta per arbitri e parti;
          4) protezione dello spazio regolamentare degli Stati e delle «responsible business conduct» (es. Linee guida OECD per le imprese multinazionali);
          5) capitoli specifici dedicati alla promozione e protezione di sviluppo sostenibile, ambiente, diritti dei lavoratori;

      L'Italia rimane, pertanto, favorevole a dei meccanismi di soluzione delle controversie attraverso corti internazionali e crede – nel medio periodo – alla creazione di una vera e propria Corte Internazionale Permanente sugli investimenti che possa garantire massima terzietà ed un ruolo assimilabile al Panel WTO per il commercio.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n.  5-05985 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali della società JP Industries.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Nel novembre 2011 presso il Ministero dello sviluppo economico è stato siglato l'accordo propedeutico per l'acquisizione in continuità aziendale da parte della QS Group spa, attraverso la sua controllata J.P. Industries, del complesso produttivo Gaifana del Gruppo Antonio Merloni in AS.
      Purtroppo dalla cessione dell'azienda, come si è avuto modo più volte di ribadire, è scaturito un contenzioso promosso da alcune banche creditrici. I primi due gradi di giudizio hanno accolto le richieste delle banche dichiarando la nullità della vendita dell'azienda. Il 6 ottobre scorso si è tenuta l'udienza presso la Corte di Cassazione e si attende il deposito della decisione.
      Il Ministero dello sviluppo economico, anche a causa della mancanza di un supporto finanziario da parte del sistema bancario, ha ritenuto opportuno aprire due tavoli di confronto specifici. Il primo è finalizzato a trovare un accordo tra banche, azienda e Istituzioni su un programma di rilancio degli investimenti produttivi e di ricerca & sviluppo per la riqualificazione dell'area e l'ampliamento della gamma dei prodotti. Il secondo è volto a individuare un percorso in grado di tutelare l'occupazione.
      Proprio per salvaguardare l'economia della fascia appenninica umbro-marchigiana, ed a prescindere dagli sviluppi delle vicende giudiziarie in corso, il MiSE ha prorogato l'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area.
      In tal modo le imprese localizzate nel territorio potranno fruire del sistema di agevolazioni a favore di programmi di investimento per la riqualificazione delle aree di crisi industriali. Con questi ultimi interventi si è voluta favorire la rioccupazione del personale eventualmente espulso dal ciclo produttivo, ampliando anche la gamma degli investimenti ammissibili e semplificando le condizioni di accesso alle agevolazioni.
      Il Ministero del lavoro per quanto di sua competenza ha poi informato di una proroga della Cassa integrazione che coprirà fino al 31 dicembre 2015 i 700 dipendenti che operano nelle sedi di Fabriano e di Nocera Umbra.
      Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo in modo attento l'evoluzione di questa vicenda estremamente complessa ed importante, nell'auspicio che si possano determinare le condizioni per il superamento della crisi industriale nelle regioni Marche ed Umbria.