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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE

      Il tema dei rapporti tra operatori finanziari e creditizi, da un lato, ed investitori al dettaglio e imprese, dall'altro, costituisce uno degli snodi essenziali per lo sviluppo di mercati finanziari moderni, corretti e trasparenti, in grado di svolgere il loro compito più importante, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.
      Tale questione, particolarmente complessa, è da sempre al centro degli interessi della Commissione Finanze, ma assume ancora maggiore rilevanza nel momento attuale, sia in considerazione di alcune gravi vicende che, negli ultimi anni, hanno interessato taluni intermediari, sia, più in generale, in ragione della forte evoluzione che ha caratterizzato tale settore. A questo riguardo occorre infatti considerare le conseguenze dell'innovazione e della globalizzazione finanziaria, la quale, da un lato, ha favorito la nascita di gruppi integrati che svolgono attività molteplici in campo finanziario e creditizio ed ha portato alla creazione e offerta al pubblico indistinto di prodotti finanziari sempre più articolati e sofisticati, in alcuni casi con elevato grado di rischiosità e, dall'altro, ha consentito anche agli investitori al dettaglio e alle imprese non finanziarie di piccole e medie dimensioni di accedere a strumenti e servizi finanziari offerti da soggetti aventi come Paese d'origine uno Stato diverso dall'Italia.
      Sotto un diverso profilo, appare importante tenere anche conto dell'evoluzione e delle problematiche emerse nei meccanismi di finanziamento delle imprese italiane, alla luce della recente crisi economico-finanziaria, che ha a sua volta inciso profondamente sui rapporti tra mondo produttivo e sistema finanziario e creditizio.
      Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Finanze intende svolgere un'indagine conoscitiva volta ad approfondire tale ordine di problematiche attraverso un confronto diretto con gli operatori del settore, le autorità competenti in materia, gli organismi europei, il mondo produttivo e le associazioni di tutela dei risparmiatori.
      In particolare, l'attività conoscitiva risulterebbe particolarmente utile per valutare, sotto i profili della correttezza, trasparenza e adeguatezza, l'operatività degli intermediari finanziari e creditizi, l'attività di vigilanza svolta in questo campo, nonché il quadro normativo e regolamentare in materia, sia a livello europeo, sia a livello nazionale. A quest'ultimo riguardo l'indagine potrà anche permettere di analizzare l'impatto sui risparmiatori del nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie introdotto dalla disciplina europea.
      Inoltre, l'attività conoscitiva costituirà un'importante occasione per approfondire le questioni afferenti alla tutela della privacy in tale ambito, nonché le tematiche concernenti l'educazione finanziaria del pubblico, la quale rappresenta a sua volta un aspetto fondamentale in tale ambito.
      In tale contesto l'indagine si pone quindi l'obiettivo di individuare eventuali lacune e insufficienze in questo settore, prospettando possibili interventi correttivi, tanto in ambito europeo quanto in ambito domestico. Pag. 62
      L'indagine conoscitiva, che dovrebbe avere una durata di 6 mesi, si articolerà nel seguente programma di audizioni:
          Ministero dell'economia e delle finanze;
          Banca d'Italia;
          rappresentanti di organismi europei;
          Garante europeo della protezione dei dati;
          Autorità garante per la protezione dei dati personali;
          ABI;
          ANIA;
          operatori del settore bancario e finanziario;
          operatori dei sistemi di informazioni creditizie;
          associazioni datoriali;
          associazioni rappresentative del commercio e dell'artigianato;
          associazioni di tutela dei consumatori;
          esperti e studiosi del settore.

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ALLEGATO 2

5-07354 Paglia: Iniziative per assicurare il rispetto della normativa relativa agli intermediari finanziari nell'ambito della gestione delle sofferenze bancarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole  Giovanni Paglia, in relazione alla riforma del Titolo V del decreto legislativo n.  385 del 1993 (TUB) in materia di soggetti operanti nel settore finanziario, che prevede, tra l'altro, la creazione di un albo unico per le società finanziarie, chiede quali iniziative si intendano intraprendere per garantire la piena osservanza della normativa in questione da parte di tutti gli operatori della filiera dell'intermediazione finanziaria.
      Al riguardo, sentita la Banca d'Italia si fa presente che sono tenuti a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari i servicer in operazioni di cartolarizzazione, realizzate ai sensi della legge n.  130 del 1999, i quali – oltre a curare la riscossione dei crediti cartolarizzati e i relativi servizi di cassa e pagamento – sono tenuti a verificare che «le operazioni di cartolarizzazione siano conformi alla legge e al prospetto informativo» (articolo 2, comma 6-bis della legge n.  130 del 1999). Quest'ultima è l'attività che qualifica il servicer, ne giustifica l'assoggettamento a vigilanza e, pertanto, non può essere delegata a terzi. Non sono invece sottoposti a vigilanza i soggetti che recuperano crediti di terzi. Tale attività, infatti, non è mai stata considerata finanziaria.
      Con riferimento ai tempi per la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo albo unico, la Banca d'Italia ha precisato che, come previsto dal decreto legislativo n.  141 del 2010, gli intermediari finanziari ex articolo 107 – ivi inclusi i servicer – nonché gli intermediari finanziari ex articolo 106 inclusi nella vigilanza consolidata potevano presentare istanza entro l'11 ottobre 2015.
      Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione per il passaggio all'albo unico, la Banca d'Italia ha 180 giorni previsti dal procedimento autorizzativo.
      Per quanto riguarda la possibilità per i servicer di esternalizzare le attività di recupero crediti a soggetti non iscritti nell'albo degli intermediari finanziari – di cui è cenno nell'interrogazione in esame – la Banca d'Italia ha soggiunto che la questione ha recentemente formato oggetto di un quesito sul quale sono in corso approfondimenti.
      Allo stato, hanno presentato istanza di autorizzazione sei società di servicing attualmente iscritte all'albo, ex articolo 107 TUB ante riforma, e una società, ex articolo 106 TUB, appartenente a gruppo bancario che intende ampliare l'operatività e svolgere anche attività di servicing.
      Tutte le istanze pervenute sono in fase di istruttoria; i relativi procedimenti si concluderanno nel rispetto dei termini previsti dalla legge n.  241 del 1990.

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ALLEGATO 3

5-07355 Sandra Savino: Iniziative per estendere alle aziende proprietarie di flotte di veicoli la possibilità di assolvere in modo cumulativo la tassa di proprietà sui veicoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

      Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante segnala che le aziende titolari di flotte di auto e camion attualmente sono costrette al pagamento della tassa di proprietà dei veicoli mediante l'utilizzo di tanti bollettini quanti sono i veicoli posseduti, determinandosi un inutile appesantimento burocratico.
      L'Onorevole, pertanto, sollecita iniziative di carattere normativo volte ad estendere la facoltà di pagamento cumulativo della tassa di proprietà di tali veicoli prevista per le società di leasing ai sensi dell'articolo 7, comma 1 delle legge 23 luglio 1999, n.  99, permettendo altresì alle aziende con flotte di grande dimensione il versamento degli importi dovuti per la tassa in argomento mediante il modello F24 con addebito sul conto corrente bancario.
      Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
      Preliminarmente, giova sottolineare che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.  39, recante il «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche», è stata attribuita per intero alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.
      Successivamente l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa, precisando che gli stessi devono essere svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
      A tal fine è stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1998, n.  418, il quale all'articolo 2, comma 1, dispone che «il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi».
      In applicazione di tali principi si è assistito negli anni a varie forme di gestione da parte delle regioni delle modalità di pagamento delle tasse in esame.
      A mero titolo esemplificativo, possono essere richiamate talune modalità operative prescelte dalle regioni.
      La regione Lazio ha adottato la procedura per il pagamento cumulativo della tassa automobilistica, oltre che per le società di leasing titolari di veicoli concessi in locazione finanziaria e le società titolari di veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, anche per le altre ditte titolari di veicoli ed ha previsto che possono, altresì, presentare istanza di accreditamento alla procedura le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, con sede nel territorio della regione Lazio.
      La regione Piemonte ha sviluppato uno strumento informatico destinato a società Pag. 65ed enti proprietari di flotte di veicoli per la gestione dei pagamenti cumulativi tramite bonifico bancario. Il servizio, reso tramite un applicativo web, permette di indicare un insieme di veicoli per i quali si desidera effettuare il pagamento. Il sistema elabora i dati calcolando la tassa dovuta (ed eventuali sanzioni ed interessi) per ciascun veicolo fornendo al termine del processo il totale dovuto ed un codice identificativo, che devono essere utilizzati per la compilazione del bonifico bancario a favore della regione.
      In buona sostanza, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.  296 del 26 settembre 2003, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, per cui ogni regione, in base alle proprie esigenze organizzative provvede a disciplinare tali aspetti. Per le regioni a statuto speciale, invece, la tassa automobilistica è di competenza erariale e trovano pertanto applicazione le norme generali che regolano la materia.
      Ciò premesso, al fine di superare le problematiche segnalate dall'Onorevole interrogante, sono in corso, presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti tecnici propedeutici ad un eventuale intervento di modifica normativa finalizzato alla razionalizzazione del sistema delle tasse automobilistiche. Per consentire il controllo della correttezza e della tempestività dei pagamenti della tassa automobilistica è necessario che il pagamento cumulativo sia effettuato con modalità che consentano di individuare in modo univoco le targhe dei veicoli per i quali i versamenti sono effettuati, i periodi di riferimento della tassa e i relativi importi.
      L'adozione di una modalità cumulativa di pagamento della tassa automobilistica, unitamente all'adozione del pagamento per via telematica, rappresenta indiscutibilmente un obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei cittadini, obiettivo che rientra nel più generale indirizzo di politica legislativa del Governo.