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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 aprile 2017
801.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n.  399).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE PELUFFO (ULTERIORE RIFORMULAZIONE)

      La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
          esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n.  399);
          premesso che:
              all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;
              all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;
              i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;
              all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;
              la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;
              all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;
              l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100 per cento della popolazione;
              l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, Pag. 49che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;
              all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237;
              all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;
              all'articolo 3, comma 1, lettera g), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n.  482 del 1999;
              all'articolo 3, comma 1, lettera l), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;
              l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;
              vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;
              gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;
              al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;
              all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;
              il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;
              l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;
              la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di Pag. 50contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», siano inserite le seguenti: «, la facoltà di giudizio e di critica»;
          all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», siano sostituite le parole: «e la coesione sociale» con le seguenti: «, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio», e dopo le parole: «la cultura» siano sostituite le parole: «e la creatività» con le seguenti: «, la creatività e l'educazione ambientale;
          all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»;
          all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza», siano inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.  190,»;
          all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre», siano inserite le seguenti: «un piano industriale, un modello organizzativo e»;
          all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.»;
          all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», sia sostituita con la seguente: «ricevibilità»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi», siano sostituite con le seguenti: «fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale dell'audiovisivo», siano inserite le seguenti: «, della produzione di documentari e di film di animazione» e dopo le parole: «o con imprese», siano inserite le seguenti: «anche indipendenti»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire», siano sostituite con la seguente: «definisce»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale», siano aggiunte le seguenti: «e allo sport»;Pag. 51
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'informazione», siano inserite le seguenti: «, anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato», siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», siano inserite le seguenti: «, e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n.  482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.»;
          all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari», con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie redazioni», siano aggiunte le seguenti: «interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR», siano aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.  18»;
          all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:
              «r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;
              s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;
              t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;
              u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
              v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;
              z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali Pag. 52trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.»;
          all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza», siano aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177»;
          all'articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» fino a: «impianti di diffusione» siano sostituite con le seguenti: «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259 per la costruzione e modifica degli»;
          all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n.  220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze»;
          all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una corretta individuazione» siano inserite le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;
          all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.»;
          all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.»;
          all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi», siano aggiunte le seguenti: «trasmissione per trasmissione»;
          all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano aggiunte le seguenti: «ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;
          all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  »;
          all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», siano aggiunte Pag. 53in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio»;
          Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

«17-bis.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n.  220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze.».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n.  399).

PROPOSTE EMENDATIVE ESAMINATE NELLA SEDUTA ODIERNA

Titolo

      Nel titolo dell'atto di governo 399 dopo le parole: «Schema di Convenzione», siano inserite le seguenti: «e definizione contestuale dei diritti e obblighi del concessionario,».
00. 1. Rossi

Premesso

      In premessa, dopo la parola: «Premesso;» siano inserite le seguenti parole: «che l'articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede che è affidato, per concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi del concessionario».
0. 3. Rossi.

      In premessa, dopo le parole: «fino al 30 aprile 2017;» siano inserite le seguenti: «entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di cui all'articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, presenta un nuovo piano editoriale. Il piano editoriale forma parte integrante della nuova convenzione ed è ispirato ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato ed approvato ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto.».
0. 10. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

Articolo 1.

      All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle nuove tecnologie», siano inserite le seguenti: «, si richiami ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro,».
1. 2. Buemi.

      All'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: «e la creatività», con le seguenti: «, la creatività, l'educazione ambientale e la tutela del suolo e del patrimonio floro-faunistico».
1. 3. Ruta.

      All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano aggiunte, in fine, le seguenti: «promuovere l'educazione ambientale, Pag. 55la tutela del territorio e del patrimonio flori-faunistico».
1. 4. Buemi.

      All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità.».
1. 5. Crosio.

      All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», siano aggiunte le seguenti: «La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico».
1. 8. Fratoianni.

      All'articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: «e dell'autonomia decisionale della Rai».
1. 9. Rossi.

      All'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisionale della Rai», siano inserite le seguenti: «purché nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto di servizio.».
1. 10. Rossi.

      All'articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: «audiovisivi e multimediali», siano inserite le seguenti: «di esclusivo servizio pubblico e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente specificare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla gestione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media degli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e conseguente diminuzione degli introiti.».
1. 11. Rossi.

      All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano soppresse le seguenti: «e competitività».
1. 13. Lupi.

      All'articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: «non generalisti».
1. 14. Margiotta.

      All'articolo 1, comma 5, siano sostituite le parole: «non generalisti» con le seguenti: «radiotelevisivi».
1. 15. Verducci.

      All'articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: «5. La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla concessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è tenuta a dotarsi di un management selezionato pubblicamente secondo regole chiare e trasparenti. L'amministratore delegato conferisce tutti gli incarichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chiaramente definito. Eventuali Pag. 56revoche di un incarico comporterà la decadenza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria pianificazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, autosufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la razionalizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio articolare l'offerta conservando come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.».
1. 16. Buemi.

      All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «piano editoriale», siano sostituite le parole da: «coerente» fino a: «interne» con le seguenti: «che preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l'efficientamento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto di quanto espresso all'articolo 1 comma 7 relativamente al piano news».

      Conseguentemente all'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche», con le seguenti: «deve prevedere l'accorpamento in una unica testata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve presentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle redazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cultura,».
1. 18. Rossi.

      All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano soppresse le parole: «e competitività» e dopo le parole: «deve predisporre» siano sostituite le parole: «un piano editoriale» con le seguenti: «ed approvare ai sensi dell'articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza,».
1. 19. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 1, comma 5, le parole «può prevedere», siano sostituite con «preveda».
1. 20. Rossi.

      All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «Dopo piano editoriale», siano inserite le seguenti: «entro il 30 settembre 2017».
1. 21. Rossi.

      All'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine «’il piano editoriale ed ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non generalisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono essere preventivamente sottoposti all'esame e all'approvazione delle competenti sedi parlamentari».
1. 22. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità Pag. 57della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti».
1. 24. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: «indipendenza, imparzialità», siano sostituite le parole: «e pluralismo» con le seguenti: «ed una equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di soggetti portatori di principi ugualmente primi».
1. 25 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita la seguente: «interne» e dopo le parole: «delle testate giornalistiche», siano inserite le seguenti: «e del numero delle direzioni».
1. 26. Buemi.

      All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita la seguente: «interne».
1. 27. Crosio.

      All'articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere».
1. 28. Rossi.

      All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», siano aggiunte le seguenti: «che, deve essere preventivamente sottoposto all'esame delle competenti sedi parlamentari».
1. 29. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche», siano inserite le seguenti: «e che deve interagire con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione radiofonica e televisiva locale di qualità».
1. 30. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni».
1. 31. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, competitivo con quelli prodotti dagli altri principali paese europei, che promuova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e l'identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio.».
1. 32. Verducci.

Articolo 3.

      All'articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la seguente: «0a) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica.».
3. 1. Brunetta, Minzolini, Villari.

      All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a quanto stabilito», siano inserite le seguenti: «dall'articolo 5,».
3. 2. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le parole: «assicurando la ricezione gratuita» con le seguenti: Pag. 58«garantendo, senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione».
3. 4. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: «ricezione» con la seguente: «ricevibilità».
3. 5. Bonaccorsi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La concessionaria fornisce il diritto di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l'integrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di servizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la messa a disposizione dei propri contenuti nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie».
3.8. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La Rai è tenuta a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un progetto e un'analisi dettagliata degli ipotetici costi e delle possibili soluzioni connesse all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione.».
3.9. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna,».
3. 10. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna,».
3. 11. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: «mediante», siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna».
3. 12. Buemi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «co-produzione» siano inserite le seguenti: «, nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,».
3. 13. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».
3. 14. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: «imprese che abbiano stabile rappresentanza» fino alle parole: «mercati esteri», con le parole: «società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione ed operanti in Italia tramite una filiale permanente».
3. 15. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «valorizzazione sui mercati Pag. 59esteri», siano inserite le seguenti: «, privilegiando i prodotti che possano garantire una distribuzione all'estero atta anche a promuovere la storia, la cultura, l'arte del Paese e del suo popolo. La società concessionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di produzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizzazione per almeno il 30 per cento di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici nazionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta e potrà comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione sostenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine della produzione.».

      Conseguentemente, siano sostituite le parole: «potrà definire» con le seguenti: «dovrà definire».
3. 16. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mercati esteri», aggiungere le seguenti: «Nell'adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, alla creatività e all'innovazione, per la produzione della fiction, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le procedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valorizzare l'innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garantita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la fiction ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti.».
3. 17. Margiotta.

      All'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la realizzazione», siano inserite le seguenti: «, favorendo a tal fine anche l'utilizzo delle risorse interne,».
3. 18. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: «anche» fino a: «internazionali» siano sostituite con le seguenti: «con particolare apertura alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e con accordi di distribuzione internazionale».
3. 19. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle risorse di natura artistica interne;».
3. 20. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanziaria relativa ai medesimi temi, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell'intrattenimento d'autore, anche in lingua originale, nonché alle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente Pag. 60innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi.».
3. 21. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente: «d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione culturale previsti dall'articolo 45 comma 2 lettere b) e s) del decreto legislativo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale lineare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal canale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi disponibili on demand su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione scolastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare convenzioni specifiche con i Ministeri competenti.».
3. 22. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «adeguato di ore» siano inserite le seguenti: «non inferiori al 10 per cento del totale per ogni rete».
3. 23. Lupi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: «all'educazione» aggiungere le seguenti: «compresa l'educazione finanziaria».
3. 24. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione giuridica e l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237».
3. 25. Ruta.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria».
3. 26. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale» siano aggiunte le seguenti: «e allo sport».
3. 27. Bonaccorsi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «che determina entro 3 mesi dal rilascio della concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio.».
3. 28. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato» siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti».
3. 31. Crosio.

Pag. 61

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente lettera:
          «e-bis) la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, in stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea.».
3. 32. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione,».
3. 33. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le seguenti: «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».
3. 34. Buemi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le seguenti: «in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».
3. 35. Fauttilli.

      All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n.  482».
3. 36. Fratoianni.

      All'articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e speciale;».
3. 37. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;».
3. 38. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

      All'articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data successiva alla prima messa in onda;».
3. 39. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le seguenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radiofoniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di programmi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in onda.».
3. 40. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari» con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma».
3. 41. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:
          «o) Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all'utenza regionale il Pag. 62Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità’. La selezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell'editoria. Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d'intesa con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare attenzione a settori legati all'emergenza territoriale anche a tutela della salute pubblica, della incolumità pubblica, dell'ordine pubblico. L'articolazione viene meglio definita all'interno del contratto di servizio.»
3. 45. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle professionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma».
3. 46. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:
          «p-bis) la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire trasparenza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipendenti e dei collaboratori rispetto all'organizzazione e all'ambiente di lavoro.».
3. 47. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:
          «q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali e con una programmazione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promozione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali».
3. 48. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:
          «q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello locale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programmazione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intrattenimento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali;».
3. 49. Buemi.

      All'articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole «la valorizzazione» siano inserite le seguenti: «delle sedi regionali e».
3. 50. Crosio.

      All'articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola «valorizzazione» siano aggiunte le seguenti: «delle sedi regionali».
3. 51. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis il divieto della commistione, all'interno del medesimo programma di finanziamento Pag. 63pubblico, derivante dal canone e l'inserimento di pubblicità».
3. 52. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi sostenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico;».
3. 53. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis l'inserimento, nella programmazione televisiva e non, dell'avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato direttamente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti.».
3. 54. Rossi.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente lettera: «q) – bis la promozione del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso rispetto del pluralismo interno».
3. 55. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:
          «q-bis) un adeguato sostegno all'industria della creatività italiana e al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici progetti;
          q-ter) un adeguato sostegno alle politiche internazionali implementate in ambito istituzionale;
          q-quater) un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni regione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai contratti di servizio regionali;
          q-quinquies) di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con quanto definito all'interno del Contratto di servizio.».
3. 56. Verducci.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente: «r) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino il cittadino alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.».
3. 57. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti lettere:
          «r) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e consultazione, recuperando e sviluppando l'esperienza del Segretariato Sociale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società concessionaria;
          s) una verifica accurata dell'offerta proposta, anche alla luce delle migliori esperienze di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei, attraverso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consiglio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche attraverso iniziative editoriali e multimediali;».
3. 58. Pisicchio.

Pag. 64

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente lettera:
          «r) – I principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.».
3. 59. Lupi.

      All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente lettera: «r) promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando – tra l'altro – gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;».
3. 60. Fratoianni.

      All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r) L'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffusione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitolazione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive.».
3. 61. Margiotta.

      All'articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «r) al fine di chiedere l'istituzione di un consiglio degli utenti o degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Regioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segnalando con report trimestrali alle autorità competenti, all'Anac e Corte dei Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;
          «s) obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bilancio sociale.«.
3. 62. Buemi.

      All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione», con le seguenti: «annualmente».
3. 63. Rossi.

      All'articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni», con le seguenti: «annualmente a partire».
3. 64. Crosio.

      All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».
3. 67. Verducci.

      All'articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «4. La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogiche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma trasmissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio.».
3. 68. Margiotta.

Pag. 65

      All'articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La società concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati, nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell'esecuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti».
3. 69. Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci.

Articolo 4.

      All'articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4. 1. Verducci.

      All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4. 4. Verducci.

      All'articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico» con le seguenti: «dei gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica».
4. 5. Bonaccorsi.

      All'articolo 4, sia soppresso il comma 3.
4. 6. Rossi.

      All'articolo 4, sia sostituito il comma 3, con il seguente comma: «Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e gestire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroniche, nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo articolo 6 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 89 del D. Lgs. 259/2003 nonché delle disposizioni regolatorie previste dall'Agcom».
4. 7. Bonaccorsi.

      All'articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:
      «
3-bis. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai adotta le misure di cui all'articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione alla separazione contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le altre attività svolte in regime di concorrenza.».
4. 8. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 4, sia soppresso il comma 4.
4. 9. Rossi.

      All'articolo 4, sia soppresso il comma 5.
4. 10. Rossi.

      All'articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: «la propria partecipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».
4. 11. Verducci.

      All'articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: «i canoni» fino a: «sviluppo economico» con le seguenti: «i canoni di concessione relativi all'utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico».
4. 12. Bonaccorsi.

Pag. 66

      All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «e delle finanze», siano sostituite le parole: «in rapporto al» con le seguenti: «sulla base dei criteri stabiliti di concerto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non discriminatori e proporzionati al».
4. 13. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza» siano aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3 d.lgs. 177/2005».
4. 14. Bonaccorsi.

      All'articolo 4, sia soppresso il comma 9.
4. 15. Rossi.

      All'articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: «possono richiedere» fino a: «impianti di diffusione» con le seguenti: «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/modifica degli».
4. 16. Bonaccorsi.

Articolo 6.

      All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi», siano aggiunte le seguenti: «e deve essere sottoscritto dalle parti entro il 31/12/2017».
6. 3. Rossi.

      All'articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi televisivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015 n. 220.».
6. 4. Verducci.

      All'articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: «le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite» con le seguenti: «le linee-guida per l'individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale di servizio di cui al comma 1.».
6. 6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» siano aggiunte le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativamente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché».
6. 7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,» siano inserite le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione e in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di pubblicità nazionale nonché».
6. 8. Crosio.

      All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «vigilanza e al controllo» siano aggiunte, in fine, le seguenti: «, oltre alla chiara definizione di tutti i diritti e gli obblighi del concessionario.».
6. 9. Rossi.

Pag. 67

Articolo 9.

      All'articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un limite di affollamento per ciascun canale del 4 per cento quotidiano e senza eccedere il 5 per cento orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi acquistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al gettito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle norme sugli aiuti di Stato.».
9. 2. Rossi.

      All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar».
9. 3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all'articolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dal contratto di servizio».
9. 4. Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi.

      All'articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente:
      «Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ottobre 2009, la Rai è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubblicitari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare, con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall'Autorità, la Rai comunica all'Autorità ogni elemento necessario per accertare i corrispettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari».

      Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.
9. 6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: « Le competenti autorità di settore» con le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze,».
9. 7. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «corretto assetto del mercato» siano aggiunte le seguenti: «e se sussistano o meno presupposti di dumping pubblicitario.».
9. 8. Rossi.

Articolo 11.

      All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «non risultino di pregiudizio» siano inserite le seguenti: «o alternative».
11. 2. Lupi.

      All'articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società concessionaria da individuarsi nell'ambito del piano editoriale».
11. 3. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

Pag. 68

      All'articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono destinati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all'estero.».
11. 4. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 11, sia soppresso il comma 2.
11. 5. Rossi.

      All'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Le attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al 20 per cento rispetto a quelle oggetto della concessione».
11. 6. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 11, sia soppresso il comma 3.
11. 7. Rossi.

      All'articolo 11, sia soppresso il comma 4.
11. 8. Rossi.

      All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: «al comma 1» siano inserite le seguenti: «, chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali grafici, messaggi visivi o sonori,».
11. 9 D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

      All'articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tal fine le attività ricomprese nell'aggregato di servizio pubblico, nell'aggregato commerciale e nell'aggregato di servizi comuni sono definite dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente approvato dall'Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo nell'aggregato commerciale può figurare tra i costi dell'aggregato di servizio pubblico.».
11. 10. Verducci.

      All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: «4-bis. La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni dalla sua prima emissione».
11. 11. Rossi.

      All'articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma: «4-bis. È fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione dell'evento qualora la mancata diretta non modifichi l'interesse dell'utente.».
11. 12. Rossi.

Articolo 12.

      L'articolo 12 sia sostituito con il seguente:
      «Art. 12. – 1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigilanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i compiti di vigilanza attribuiti dall'ordinamento al Ministero dello sviluppo economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, trasferimento, utilizzo e manutenzione di Pag. 69infrastrutture e impianti e relative modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d'uso.».
12. 1. Verducci.

      All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».
12. 2. Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci.

      All'articolo 12, dopo le parole: «sviluppo economico», siano aggiunte le seguenti: «, e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi».
12. 3. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:
      «2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a redigere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un “bilancio sociale”, con le seguenti caratteristiche e modalità:
          a) il bilancio sociale propone un'analisi accurata e dettagliata delle attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale, con particolare attenzione a tematiche sensibili come il rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale;
          b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del contratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focalizzate sulla verifica dei livelli di qualità dell'offerta proposta così come percepiti dall'utenza, ottimizzando l'esperienza storica della rilevazione Qualitel alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei;
          c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rapporto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della società concessionaria;
          d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazionale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realizzato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti.».
12. 4. Pisicchio.

Articolo 13.

      All'articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: «rilevanti».
13. 3. Rossi.

      All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «il rispetto» aggiungere le seguenti: «, rete per rete,».
13. 6. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria», aggiungere, in fine, le seguenti: «. Analoga verifica deve essere effettuata nelle competenti sedi parlamentari».
13. 7. Gasparri, Minzolini, D'Ambrosio Lettieri.

      All'articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni», con le seguenti: «È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive Pag. 70con pubbliche amministrazioni nazionali e locali.».
13. 10. Rossi.

Articolo 14.

      All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «all'esito di una procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione biennale».
14. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

      All'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177.».
14. 3. D'Ambrosio Lettieri, Gasparri.

Articolo 15.

      All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «sarà assoggettato al pagamento di una penale», aggiungere, in fine, le seguenti: «solo ed esclusivamente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della concessionaria del canone di abbonamento spettante».
15. 1. Buemi.

      All'articolo 15, comma 4, dopo le parole: «in applicazione del principio di proporzionalità.», aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvi gli effetti di cui al successivo articolo 16.».
15. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

Articolo 16.

      All'articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:
      «1). In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed editoriale con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall'articolo 49, comma l-quinquies del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell'incarico all'amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere disposta la decadenza dalla concessione.».
16. 1. Buemi.

      All'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», aggiungere in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio.».
16. 2. Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n.  399).

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE, CON L'ANNESSO SCHEMA DI CONVERSIONE (ATTO N.  399) – (APPROVATO NELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI MARTEDÌ 11 APRILE 2017)

      La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
          esaminato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n.  399);
          premesso che:
              all'articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sensibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l'informazione della società concessionaria;
              all'articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo esplicito le modalità attraverso le quali l'informazione e la programmazione della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della vita democratica;
              i criteri enumerati all'articolo 1, comma 5, e ai quali la società concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici e indeterminati;
              all'articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di pluralismo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programmazione;
              la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessionaria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridicità delle notizie diffuse;
              all'articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;
              l'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società concessionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al 100 per cento della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita senza alcun onere per l'utente che già è tenuto al pagamento del canone e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere costi aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte degli utenti senza oneri ulteriori. Al fine, inoltre, di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, si richiede alla società concessionaria di presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente convenzione, un piano dettagliato Pag. 72che quantifichi i costi necessari per raggiungere la copertura con il segnale il 100 per cento della popolazione;
              l'articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società concessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, non sembra assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potrebbero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;
              all'articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare alla diffusione di contenuti audiovisivi vanno necessariamente ricompresi anche lo sport e l'educazione finanziaria, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237;
              all'articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere l'inserimento anche dell'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali, e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore;
              all'articolo 3, comma 1, lettera g), appare opportuno integrare la previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n.  482 del 1999;
              all'articolo 3, comma 1, lettera l), appare opportuno prevedere anche la digitalizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;
              l'articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società concessionaria si impegna a garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di collaborazione che potrebbero stabilirsi con l'informazione televisiva locale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;
              vanno rafforzate all'articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;
              gli impegni della società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 1, vanno rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulteriori che riguardino la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;
              al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza dell'attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l'obbligo per la Rai di consentire gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali canali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle modalità di definizione del palinsesto;
              all'articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, appare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento con le vigenti disposizioni legislative;
              il contratto di servizio di cui all'articolo 6 costituisce un atto essenziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società concessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all'affidamento della concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini previsti dalle vigenti normative;
              l'articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pubblico, non sembra garantire alla società concessionaria Pag. 73un quadro certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un'adeguata programmazione degli investimenti e dell'attività d'impresa;
              la previsione di cui all'articolo 14 in materia di contabilità separata va rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali garantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l'effettivo rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di contabilità separata stabiliti nel diritto dell'Unione europea e all'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», siano inserite le seguenti: «, la facoltà di giudizio e di critica»;
          all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», siano sostituite le parole: «e la coesione sociale» con le seguenti: «, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente e del territorio», e dopo le parole: «la cultura» siano sostituite le parole: «e la creatività» con le seguenti: «, la creatività e l'educazione ambientale»;
          all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle minoranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione»;
          all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza», siano inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.  190,»;
          all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre», siano inserite le seguenti: «un piano industriale, un modello organizzativo e»;
          all'articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.»;
          all'articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente: «a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire la libera formazione delle opinioni»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», sia sostituita con la seguente: «ricevibilità»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi», siano sostituite con le seguenti: «fossero necessarie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società concessionaria è tenuta a fornirli e installarli all'utente senza oneri a carico di quest'ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano recante un'analisi dettagliata dei costi relativi all'obbligo di assicurare la ricezione del segnale al 100 per cento della popolazione»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale dell'audiovisivo», Pag. 74siano inserite le seguenti: «, della produzione di documentari e di film di animazione»; dopo le parole: «la co-produzione» siano inserite le seguenti: «, nel quadro di procedure di commissionamento trasparente definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio,» e dopo le parole: «o con imprese», siano inserite le seguenti: «anche indipendenti»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire», siano sostituite con la seguente: «definisce»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione culturale», siano aggiunte le seguenti: «e allo sport»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'educazione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237, unitamente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all'informazione», siano inserite le seguenti: «, anche finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell'energia, in collaborazione con l'Autorità di settore,»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo proporzionato», siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli generalisti»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la produzione»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia», siano inserite le seguenti: «, e in lingua albanese e nelle altre lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n.  482, nelle relative aree di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di servizio.»;
          all'articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente: «l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «messaggi pubblicitari», con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovisive sotto qualsiasi forma»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie redazioni», siano aggiunte le seguenti: «interagendo con le risorse culturali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con l'informazione televisiva locale di qualità»;
          all'articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR», siano aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.  18»;
          all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le seguenti:
              «r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo;
              s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;
              t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;
              u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia ampliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e Pag. 75di controllo e dell'Unione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
              v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento per favorirne l'utilizzo anche nell'ambito della comunicazione pubblicitaria;
              z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.»;
          all'articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza», siano aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177»;
          all'articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» fino a: «impianti di diffusione» siano sostituite con le seguenti: «alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259 per la costruzione e modifica degli»;
          all'articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n.  220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze»;
          all'articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una corretta individuazione» siano inserite le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico predispone un piano triennale per la determinazione annuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;
          all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell'immagine femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza.»;
          all'articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, sull'eventuale rimodulazione del numero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società concessionaria.»;
          all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi», siano aggiunte le seguenti: «trasmissione per trasmissione»;Pag. 76
          all'articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano aggiunte le seguenti: «ispirandosi a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;
          all'articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  »;
          all'articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», siano aggiunte in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio»;

          Dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:

«17-bis.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all'articolo 49, comma 1-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n.  220, e dall'articolo 6, comma 2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessionaria, qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all'ammontare del canone annuo del diritto d'uso delle frequenze.».

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ALLEGATO 4

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n.  582/2817 al n.  586/2838).

      D'AMBROSIO LETTIERI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
          lo scorso sabato 18 marzo 2017 è andata in onda su RAI 1 la rubrica «Parliamone sabato», condotta da Paola Perego, che si è occupata dei «Motivi per scegliere una fidanzata dell'est»;
          nel corso di detta puntata è andata in onda una rappresentazione dell'Italia, e degli uomini e delle donne italiani, con una serie di indicazioni in base alle quali, secondo quanto indicato dalla redazione, sarebbe preferibile per gli uomini italiani scegliere le donne dell'est;
          nel corso della puntata si è dato vita ad un vero e proprio dibattito sulle motivazioni, proposte dalla redazione, in base alle quali gli uomini italiani dovrebbero mostrare maggiore gradimento per le donne straniere;
          considerato che:
              il Servizio pubblico non dovrebbe, a giudizio dell'interrogante, avere alcun titolo per individuare e propagandare a tutti gli italiani i modelli umani «più adatti» per gli uomini ovvero per le donne;
          considerato, infine, che:
              quanto mandato in onda su RAI 1 ha gravemente offeso le donne italiane ovvero le donne dell'est Europa in quanto catalogate ovvero schedate per «tipologia»;
          si chiede di sapere:
              se fossero a conoscenza della scaletta e dei contenuti della puntata del 18 marzo 2017 della trasmissione condotta da Paola Perego e se la stessa è stata condivisa;
              se e quali siano le responsabilità della trasmissione in capo alla conduttrice ovvero in capo alla redazione ovvero chi siano i responsabili di detta trasmissione;
              se condividano le informazioni e le indicazioni mandate in onda da detta trasmissione;
              se ritengano che i canali Rai debbano propagandare un'idea della donna italiana ovvero della donna dell'est Europa quale quella andata in onda nella trasmissione in oggetto;
              se e attraverso quali modalità intendano intervenire al fine di sanzionare, eventualmente, i responsabili, ad ogni livello, della trasmissione condotta da Paola Perego;
              se ritengano che tra i compiti della RAI ci sia quello di proferire «giudizi» sulle donne italiane ovvero sulle donne dell'est Europa ovvero sulle donne di altra nazionalità;
              se ritengano che il servizio pubblico debba farsi carico di indicare agli italiani le caratteristiche delle donne a loro più adatte e delle donne in generale.
(582/2817)

        VALDINOSI, DE BIASI, BIANCONI, MUNERATO, GUERRA, FASIOLO, PUGLISI, MIRABELLI, CANTINI, SILVESTRO, LANIECE, ROSSI GIANLUCA, DEL BARBA, LAI MATTESINI, MANASSERO, PEZZOPANE, CONTE FRANCO, FAVERO, GAMBARO, ROMANI MAURIZIO, DI BIAGIO, Pag. 78CIRINNÀ, PUPPATO, SPILABOTTE, BOCCHINO, FABBRI, GIACOBBE, MASTRANGELI, BELLOT. – Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
          sabato 18 marzo è andata in onda su Rai Uno «Parliamone sabato», rubrica de «La vita in diretta», nella quale la conduttrice Paola Perego ha affrontato assieme agli ospiti presenti il tema «La minaccia arriva dall'est. Gli uomini preferiscono le straniere» (sottotitolo; «Sono rubamariti o mogli perfette ?») per parlare del fenomeno delle donne dell'est e del fascino che queste donne eserciterebbero sugli uomini italiani;
          la conduttrice, dopo aver descritto il tema della puntata, ha dato inizio ad un dibattito tra gli ospiti presenti in studio chiedendo diretta testimonianza ad alcuni di loro della preferibilità delle donne dell'est rispetto alle donne italiane;
          gli ospiti si sono soffermati sulle motivazioni di tale preferibilità, dando luogo ad un siparietto vergognoso dei più triti luoghi comuni farciti di sessismo, e con una rappresentazione gravemente distorta dei rapporti fra uomini e donne, basata su disparità e discriminazioni;
          la conduttrice ha poi presentato alcuni servizi sugli italiani che hanno scelto donne non italiane e ha mostrato una grafica volta a sintetizzare le presunte ragioni grazie alle quali le donne dell'est guadagnano «punti» rispetto alle italiane;
          la lista, che risulterebbe oltretutto copiata da un sito trash, conteneva le seguenti affermazioni: l) sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo; 2) sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni; 3) perdonano il tradimento; 4) sono disposte a far comandare il loro uomo; 5) sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa; 6) non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio;
          considerato che:
              è un fatto molto grave che la Rai, nella principale rete del servizio pubblico, abbia promosso una trasmissione incentrata su una concezione di donna sottomessa e obbediente, divulgando stereotipi sessisti;
              quanto accaduto è in totale contrasto con il servizio pubblico che la Rai, anche nelle trasmissioni di cosiddetto «intrattenimento» dovrebbe svolgere;
          si chiede di conoscere:
              se i vertici Rai fossero a conoscenza del tema e dei contenuti della trasmissione messa in onda;
              quali provvedimenti concreti si intenda intraprendere nei confronti degli autori e dei responsabili del programma;
              quali misure si ritenga di intraprendere affinché tali situazioni non si ripetano più, a tutela dei cittadini e dello stesso servizio pubblico. (591/2873)

      RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [582 /2817 e 591/2873] si informa quanto segue:
          Sulla puntata del 18 marzo scorso del programma «Parliamone Sabato» la Rai ha da subito – proprio nella logica di un rapporto diretto e di trasparenza con i cittadini – espresso un giudizio fortemente negativo. Questo in quanto le modalità con cui sono stati trattati i temi del programma sono immediatamente risultati in grave contraddizione con la linea editoriale aziendale, incentrata sulla valorizzazione della sua missione di servizio pubblico.
          Questo ha portato alla decisione di chiudere il programma e di accelerare il previsto processo di ridefinizione complessiva del day time di Rai 1 nell'ottica di una rivisitazione della linea editoriale dei programmi di
infotainment.
          Per quanto concerne i profili di carattere organizzativo e disciplinare, è stata effettuata una puntuale ricognizione dei diversi profili di responsabilità anche al fine di poter procedere all'adozione di eventuali provvedimenti.

Pag. 79

      AIROLA. – Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
          nella edizione del Tg2 delle ore 13 del 20 marzo 2017 si parla della tragedia del bus avvenuta in Spagna, in cui persero la vita 13 ragazze, di cui 7 italiane;
          quello che avrebbe dovuto essere un giorno di ricordo e di dignitoso silenzio, è stato in realtà trasformato dal telegiornale, che vi ha dedicato due servizi alla memoria, in uno spazio dedicato all'ennesima stucchevole elegia di Matteo Renzi, che ha ricordato l'impegno e la sensibilità con cui si occupò della tragedia;
          ancora, nella edizione del Tg2 del 21 febbraio 2017 delle ore 13 veniva mandato in onda l'ennesimo servizio «monografico» su Matteo Renzi, segnatamente alle ore 13,13 e della durata di ben 1,12 minuti;
          ancorché Matteo Renzi non sia più il Presidente del Consiglio né tantomeno il segretario del Partito Democratico, quotidianamente vengono mandati in onda servizi come quelli citati traendo spunto (rectius: pretesto) da fatti di cronaca – anche drammatici;
          sono trasmessi «servizi giornalistici» nei quali viene semplicemente riferito il pensiero del protagonista ed i suoi attacchi agli oppositori politici, il tutto senza alcun contraddittorio ovvero senza un benché minimo coinvolgimento di altri politici, neppure del suo stesso schieramento;
          si chiede di sapere:
              se la Rai abbia effettivamente conoscenza di quanto esposto in premessa;
              se e quando la Rai, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, abbia intenzione di porre rimedio alla gravissima descritta situazione nell'ambito dell'informazione del Servizio Pubblico radiotelevisivo.
(583/2823)

      RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.
      Nel servizio delle ore 13 del 20 marzo il riferimento a Renzi è stato collegato al contesto: lo stesso Renzi, infatti, era Presidente del Consiglio all'epoca del tragico incidente in cui persero la vita le 13 ragazze impegnate nel programma Erasmus.
      Per quanto riguarda più in generale la «presenza» di Renzi nel Telegiornale, si ritiene comunque che lo stesso – come del resto Beppe Grillo o Silvio Berlusconi o altri – rivesta tuttora, pur non ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio o segretario del PD, una rilevante valenza notiziale; a giudizio della Direzione del Tg2, infatti, interventi di soggetti quali quelli sopra ricordati meritano attenzione anche al di là delle loro qualifiche o cariche istituzionali.
      In ogni caso, si tratta di scelte che rientrano nell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento.

      AIROLA. – Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
          ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.  177 del 2005 sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, tra gli altri, «l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale»;
          la Rai, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.  177 del 2005, deve garantire «l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;
          alle lettere b) e k) dell'articolo 2, comma 3, del contratto di servizio 2010-2012 è stabilito che la concessionaria è Pag. 80tenuta ad improntare la propria offerta, garantendo tra l'altro, il pluralismo nella salvaguardia delle identità «locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali»;
          si chiede di sapere:
              quante e quali trasmissioni e in quali orari siano dedicate alle minoranze di lingua tedesca, ladina, francese e slovena;
              quante ore siano annualmente dedicate a questo tipo di programmazione;
              in quali forme la Rai garantisca il pluralismo, pur nella salvaguardia delle identità locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;
              qualora vi siano inottemperanze da parte della Rai alle suddette previsioni normative, quali iniziative l'azienda intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge. (584/2824)

      RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si riportano di seguito gli elementi di risposta forniti dalla competente Direzione del Tg2.
      Il 18 marzo – giorno delle nomine nelle società controllate dallo Stato – l'edizione delle 20.30 conteneva un servizio che dava conto di tutte le scelte del governo, seguito da un «vivo» con il botta e risposta tra il blog di Beppe Grillo e il PD sulle scelte fatte. La Testata – nell'ambito dell'autonomia editoriale che contraddistingue l'attività giornalistica in coerenza con il quadro giuridico di riferimento – ritiene di aver assolto con completezza alla propria missione informativa assicurando, come previsto dal Contratto di servizio, «il rispetto del diritto/dovere di cronaca, e del diritto dei cittadini ad essere informati».

      RUTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:
          molti cittadini di alcuni comuni della regione Molise, tra cui Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, da diversi mesi lamentano disfunzioni nella ricezione del segnale Rai;
          la carenza del servizio riguarda in particolare il segnale Rai, Dvbt del MUX 1;
          segnalano inoltre che dal passaggio al digitale terrestre risulta assente il segnale di MUX 2-3-4;
          i cittadini dei comuni citati, pur non potendo accedere al segnale Rai e quindi al servizio pubblico radiotelevisivo, sono stati comunque obbligati al pagamento del canone Rai;
          i sindaci dei territori interessati hanno rappresentato in più occasioni, attraverso comunicazioni scritte alla Rai e ai vari organismi competenti, la situazione di disagio per quanto riguarda la fruizione dei servizi Rai;
          il diritto all'informazione, ai programmi culturali e a quelli di intrattenimento deve essere garantito a tutti i cittadini e il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve garantire la copertura integrale del territorio nazionale;
          le problematiche suesposte erano già state segnalate dall'interrogante al Direttore Generale della Rai con interrogazione presentata in Commissione di vigilanza sulla Rai lo scorso gennaio;
          la ragione per la quale in alcune zone del basso Molise sussistono problemi di ricezione dei canali RAI sembra essere l'utilizzo da parte di emittenti private delle frequenze del canale 39 UHF, utilizzato dalla Rai per la diffusione dei programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3 (a diffusione regionale), Rai News, e i programmi radiofonici di Radio1, Radio2, Radio3 e il Televideo;
          Rai Way ha denunciato tale situazione all'organo periferico del Mise-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, e con nota del 9 gennaio 2017 ha diffidato l'emittente «TVR VOXSON» a provvedere all'eliminazione della situazione interferenziale dandone comunicazione entro 15 giorni;Pag. 81
          dopo tale diffida il segnale Rai è stato pienamente fruibile;
          tuttavia pochi giorni dopo il problema si è ripresentato e permane tutt'oggi l'interruzione del Servizio Pubblico radiotelevisivo a danno dell'utenza;
          dopo una immediata e diretta segnalazione al Mise e alla Rai, sono stato edotto del fatto che di nuovo emittenti private utilizzano quelle frequenze del canale 39 provocando nuovamente il disturbo alla corretta ricezione del segnale Rai;
          si chiede di sapere:
              quali siano le ragioni che hanno impedito la soluzione definitiva dei problemi di ricezione dei canali Rai nel territorio dei comuni del Basso Molise;
              se non si ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per risolvere l'attuale disservizio e, una volta per tutte, i gravi problemi di ricezione dei canali Rai nei comuni molisani di Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Martino in Pensilis e Termoli, consentendo ai cittadini ivi residenti, che pagano il canone nella stessa misura degli altri utenti, di poter finalmente godere della visione integrale dei canali Rai in modo continuativo;
              se non si ritenga di provvedere alla restituzione integrale o parziale dell'importo del canone Rai già pagato dai cittadini dei comuni che da mesi non ricevono la prestazione da parte del servizio pubblico. (585/2837)

      RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
      La problematica interferenziale con l'emittente TVR VOXSON (Can.  39 in Molise) non è stata risolta in via definitiva, in quanto si è ripresentata dopo una sua prima soluzione rivelatasi solo temporanea; in tale quadro, a seguito delle verifiche eseguite dal personale tecnico di Rai Way, sono state effettuate diverse segnalazioni con richiesta urgente di cessazione della turbativa. A tutt'oggi si è in attesa delle azioni definitive da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
      Per quanto invece attiene alla diffusione dei Mux «tematici», l'articolo 6 del Contratto di servizio 2010-2012 ancora attualmente vigente richiede una «copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente contratto non inferiore al 90 per cento della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale per una rete». La questione, in ogni caso, sarà oggetto di valutazioni nell'ambito del più ampio processo di rinnovo della concessione di servizio pubblico.
      Da ultimo, per completezza di informazione, si segnala che i canali tematici sono da un lato visibili in
simulcast su Raiplay e, dall'altro, che al fine di risolvere i problemi di copertura delle aree storicamente non servite, anche in parte, dai segnali terrestri, la Rai ha attivato la piattaforma satellitare gratuita Tivù Sat che replica sul satellite l'intera programmazione del servizio pubblico insieme ad altri canali nazionali ed esteri, garantendo la copertura totale del territorio italiano; per accedere a Tivù Sat è necessario dotarsi di parabola e decoder satellitare Tivù Sat, insieme al quale viene fornita una smart card che consente di vedere tutti i programmi senza il criptaggio tecnico usato per protezione dei diritti.

      NESCI. – Alla Presidente della Rai. – Premesso che:
          l'odierna interrogante ha per tre volte posto al presidente della Rai il problema della nomina del caporedattore del tg Rai della Calabria, data la promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile del riferito ufficio, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;
          a seguito di esplicita richiesta dell'odierna interrogante, in sede di commissione di vigilanza sulla Rai, di sapere in che modo la Rai volesse procedere alla richiamata nomina, l'azienda ha in un primo tempo riferito di colloqui con gli interessati formalmente aderenti all'apposita procedura di selezione;Pag. 82
          da ultimo, in risposta alle recenti interrogazioni, l'azienda ha informato che «dal job posting effettuato nei mesi scorsi non e’ emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto», aggiungendo che «sono attualmente in corso di valutazione le più idonee iniziative da assumere tra le quali non si esclude anche la possibile riapertura della procedura di job posting»;
          di fatto la Rai non ha ancora provveduto a nominare un caporedattore;
          la scrivente ha altresì osservato che il caporedattore dovrebbe essere scelto tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli specifici e dell'esperienza lavorativa effettivamente colà maturata, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;
          la Rai ha concluso nello scorso autunno la procedura di job posting, aperta, come risulta all'interrogante, anche a giornalisti dipendenti in servizio fuori della sede della Calabria, che hanno avuto modo e tempo di valutare l'opportunità di partecipare alla selezione;
          riaprire la procedura comporta, inevitabilmente, l'ulteriore vacanza dell'incarico in argomento presso la sede Rai della Calabria, nel frattempo commissariata;
          fin qui a nulla sono valse le proteste annunciate in una recente nota dell'Esecutivo e Coordinamento del Comitato di redazione della Tgr, tanto più che l'azienda intende ripartire da capo con le selezioni del caso;
          in un recente comunicato dei componenti del M5S della Commissione di vigilanza sulla Rai, è stato rilevato che la società concessionaria ha già incaricato il nuovo caporedattore delle sede regionali di Bologna e della sede regionale di Trento, entrambi vacanti, non comprendendosi perciò la disparità di trattamento riservata alla sede di Cosenza;
          nello stesso comunicato è stata auspicata la garanzia, da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, di un'informazione di profondità sul territorio calabrese, in cui permangono pesanti difficoltà economiche e sociali;
          ancora, nel comunicato è stato precisato che, per raggiungere il riferito obiettivo, c’è bisogno, per la sede Rai della Calabria, di superare presto l'attuale fase commissariale, di assicurare stabilità nell'organizzazione del lavoro e di consolidare lo spirito di gruppo delle professionalità operanti;
          si chiede di sapere:
              perché permanga ancora incertezza sui tempi relativi alla nomina in predicato;
              quanti candidati e con quali curricula abbiano partecipato al job posting per la nomina a caporedattore delle sedi di Bologna e Trento, e in quali tempi l'Azienda preveda di definire la nomina del caporedattore della sede di Cosenza.
(586/2838)

      RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, nel rinviare ai riscontri già forniti sulla stessa tematica per una più puntuale valutazione della questione, si informa di quanto segue.
      Per quanto concerne la nomina del Caporedattore della TGR Calabria, tenuto conto del fatto che la nomina stessa riveste un grande rilievo – non solo perché, come detto, l'informazione regionale costituisce un tratto distintivo dell'offerta del servizio pubblico ma, anche, per le pesanti difficoltà economiche e sociali che permangono nel territorio calabrese e per la delicatezza del ruolo da ricoprire che implica non solo competenze giornalistiche ma anche gestionali – si conferma l'opportunità di procedere con una scelta che assicuri la massima funzionalità ed efficienza della redazione.
      A tal fine, considerato che dal
job posting effettuato nei mesi scorsi non è Pag. 83emerso un numero sufficiente di candidature adeguate al profilo richiesto, l'Azienda ha deciso di riaprire i termini (sino al 5 aprile) per la presentazione di ulteriori candidature, così da poter avere per la scelta finale una rosa più ampia e variegata per capacità ed esperienze professionali. I successivi passaggi operativi verranno effettuati nel più breve tempo possibile.
      Si informa altresì che al job posting effettuato per l'individuazione del Caporedattore di Bologna hanno partecipato 13 giornalisti, di cui 3 Capiredattori, 8 Vice Capiredattori e 2 inviati, mentre al job posting per l'individuazione del Caporedattore di Trento hanno partecipato 4 giornalisti, di cui 1 Caporedattore e 3 Vice Capiredattori.