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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (C. 4224 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
          esaminato il testo del disegno di legge C. 4224 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011»;
          considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di legittima difesa (C. 3785 Ermini e abb.).

PARERE APPROVATO

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
          esaminato il testo della proposta di legge C. 3785 Ermini e abb., recante «Disposizioni in materia di legittima difesa»;
          rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento penale» di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
          evidenziata, quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, la formulazione della proposta di legge, con particolare riguardo alla introduzione nell'ordinamento penale della locuzione «grave turbamento psichico» causato da colui contro il quale è diretta la reazione;
          rilevato che i principi di tassatività e determinatezza del reato trovano riconoscimento implicito nell'ordinamento giuridico nell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione ai sensi del quale: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» nonché nell'articolo 1 del codice penale ove si stabilisce che: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite»;
          evidenziato, quanto al principio di determinatezza, che i «due obiettivi fondamentali» ad esso sottesi consistono «per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (Corte costituzionale, sentenza n.  327 del 2008);
          ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni penali devono essere «chiaramente formulate», e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (articolo 73, comma terzo, della Costituzione);
          evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare la formulazione della nozione di «grave turbamento psichico» alla luce dei principi contenuti nella sentenza n.  327 del 2008 sopra richiamata al fine di evitare che possa essere concretamente definita solo dall'interpretazione creativa del giudice, con la conseguenza che la stessa nozione potrebbe essere applicata in ogni caso di errore dell'agente ovvero, al contrario, potrebbe essere intesa in senso restrittivo e pertanto con il rischio di non configurare comunque in concreto un'ipotesi di causa di esclusione della pena;
          sottolineato, d'altra parte, che deve essere segnalata la più recente sentenza n.  172 del 2014 della Corte costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente legittima la fattispecie di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis (cosiddetto stalking) sostenendo che la norma incriminatrice può fare uso di una tecnica esemplificativa, oppure riferirsi a concetti extragiuridici diffusi, ovvero ancora a dati di esperienza Pag. 19comune o tecnica. Il principio di determinatezza non esclude – conclude la Corte – l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta»,
          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:
          valuti la Commissione di merito la locuzione «grave turbamento psichico» alla luce dei principi di tassatività e determinatezza del reato in ragione delle considerazioni svolte in premessa.