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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 aprile 2017
805.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale. Atto n.  403.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

      La XII Commissione (Affari sociali),
          esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'approvazione dello statuto della Fondazione Italia sociale (Atto n.  403), adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n.  106 del 2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
          tenuto conto delle considerazioni svolte dai soggetti intervenuti nelle audizioni tenutesi presso la Commissione Affari sociali nelle sedute dell'11 e del 12 aprile 2017, nonché della successiva discussione, che ha avuto luogo nelle sedute del 19 e del 20 aprile 2017;
          essendo emersa, in particolare, l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo presentato dal Governo, volte, da un lato, a garantire la coerenza dello statuto con la predetta disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n.  106 del 2016, che prevede le finalità della Fondazione e i principi relativi all'organizzazione e al funzionamento della medesima, dall'altro, ad assicurare la coerenza tra le diverse parti dello statuto;
          evidenziata, altresì, l'esigenza di assicurare una maggiore rappresentatività al mondo del volontariato e dell'associazionismo nell'ambito della Fondazione, con riferimento sia alla sua composizione sia allo scambio di informazioni con gli enti del Terzo settore;
          preso atto del parere espresso dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-bis del regolamento della Camera dei deputati, il 19 aprile 2017,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          1. all'articolo 2, comma 2, la parola: «attraverso» sia sostituita dalla seguente: «con»;
          2. all'articolo 2, comma 3, alinea, siano soppresse le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo»;
          3. all'articolo 2, comma 3, lettera a), sia sostituita la parola: «imprenditoriali» con le seguenti: «anche imprenditoriali», con riferimento ai progetti degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;
          4. all'articolo 2, comma 3, siano soppresse le lettere b), c) ed e), in quanto si riferiscono ad attività di carattere finanziario che esulano dagli scopi propri per i quali viene istituita la Fondazione;
          5. all'articolo 2, comma 3, lettera d), sia soppresso il riferimento ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato tra i beni sui quali la Fondazione potrebbe acquisire diritti;
          6. all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera g), sia aggiunta la seguente: h), con il seguente contenuto: «promuovere iniziative ricorrenti per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali per orientare le attività delle organizzazione del Terzo settore»;Pag. 153
          7. all'articolo 5, comma 1, provveda il Governo a definire il numero massimo di soggetti che possono essere nominati Partecipanti, la durata della nomina e la ripartizione tra Partecipanti non profit e Partecipanti for profit in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle due categorie di enti, fissando modalità di partecipazione diverse per i Partecipanti non profit;
          8. all'articolo 5, comma 3, si specifichi che i casi di esclusione dei Partecipanti dalla Fondazione sono previsti in via tassativa e non esemplificativa e, tra i predetti casi, sia soppresso quello della «condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione», dato il carattere eccessivamente generico di tale previsione, che potrebbe pertanto dare luogo a dubbi interpretativi;
          9. all'articolo 7, comma 1, si preveda che il Collegio dei Partecipanti debba essere convocato almeno una volta l'anno, oltre che nei casi previsti dal medesimo comma, al secondo periodo;
          10. all'articolo 8, comma 1, lettera c), la parola: «designati» sia sostituita dalla seguente: «nominati»;
          11. all'articolo 8, si sostituisca il comma 3 con il seguente: «I componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro vigilante. Tutti i componenti del Comitati di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta»;
          12. all'articolo 9, comma 1, lettera i), si specifichi che la struttura operativa della Fondazione deve essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;
          13. all'articolo 9, comma 1, lettera q), siano determinate le modalità di devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento di quest'ultima e si preveda che il parere del Collegio dei partecipanti abbia carattere vincolante. Analogamente, all'articolo 16, in tema di scioglimento della Fondazione, si preveda che il parere del Collegio dei partecipanti abbia carattere vincolante;
          14. all'articolo 12, comma 1, si provveda a specificare le competenze di carattere tecnico e gestionali richieste al Segretario generale in considerazione del suo ruolo laddove invece tale disposizione si limita a richiamare gli stessi requisiti richiesti per i membri del Comitato di Gestione;
          15. all'articolo 12, comma 5, si preveda che il Segretario generale provvede all'eventuale assunzione di personale presso la Fondazione attraverso procedure che garantiscano la massima pubblicità e trasparenza;
          16. si inserisca una norma transitoria, con il seguente contenuto: «Il Comitato di Gestione è composto inizialmente da tre membri designati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). Il Consiglio nazionale del Terzo settore, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a designare il consigliere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Il Collegio dei Partecipanti, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvede a nominare i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).». Conseguentemente, all'articolo 5, sia soppresso il comma 5;
      e con le seguenti osservazioni:
          valuti il Governo l'opportunità di:
              a) riconsiderare, all'articolo 2, comma 3, lettera i), la previsione della possibilità per la Fondazione di partecipare alla costituzione di nuovi enti, non apparendo essa necessaria, tenuto conto degli obiettivi della Fondazione medesima;
              b) riconsiderare se tra le attività della Fondazione debbano essere incluse anche quelle previste dall'articolo 2, comma 4, lettere f) e g), che sembrerebbero non essere strettamente attinenti allo scopo per il quale è istituita la Fondazione stessa;Pag. 154
              c) riconsiderare la previsione della possibilità, per la Fondazione – prevista dall'articolo 3, comma 3 – di acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, che dovrebbero quindi essere oggetto di gestioni separate, in quanto trattasi di un'attività svolta da diversi enti del Terzo settore presenti sul territorio, per cui non appare necessario ricollocarle a livello nazionale;
              d) chiarire, all'articolo 5, comma 3, se il quorum dei due terzi ivi previsto si riferisca ai componenti del Comitato di gestione o ai presenti;
              e) provvedere, all'articolo 7, comma 4, primo periodo, a specificare meglio la funzione di indirizzo generale attribuita al Collegio dei Partecipanti;
              f) verificare, all'articolo 8, comma 1, concernente la composizione del Comitato di Gestione, la possibilità di aumentare il numero dei componenti designati dal Consiglio nazionale del Terzo settore.