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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2017
863.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (4601 approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

      La XIII Commissione Agricoltura,
          esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 4601, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» (C. 4601);
      osservato, in via preliminare, che il decreto-legge, anche a seguito degli emendamenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento, contiene numerose misure che beneficiano il settore primario e della pesca;
          preso in particolare atto che il decreto-legge, all'articolo 1, comma 10, estende ai settori della pesca ed all'acquacoltura la misura, denominata «Resto al Sud», introdotta dal medesimo articolo al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 2 estende la predetta misura alle imprese agricole mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
          visto altresì il complesso di misure, contenuto all'articolo 3, che, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, consente ai comuni ricadenti in tali regioni di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono, anche appartenenti a soggetti privati, definendo a tal fine articolate misure volte all'assegnazione dei terreni in questione; preso altresì atto delle previsioni che dispongono che l'elenco dei beni censiti ed assegnati venga inserito nella Banca delle terre agricole e che stabiliscono che coloro che intendano realizzare attività agricole nelle terre assegnate possano utilizzare le misure di incentivo previste dall'articolo 2 («Resto al Sud»);
          preso atto delle norme, contenute all'articolo 2-bis, che intervengono, con appositi stanziamenti, a fronteggiare i danni causati dalla diffusione di alcune fitopatie nella regione siciliana;
          viste le norme contenute nel testo che stabiliscono, rispettivamente, che le cooperative che svolgono anche solo attività connesse sono da considerarsi imprenditori agricoli ove ci sia l'utilizzo prevalente di prodotti dei soci od il conferimento prevalente ai soci di beni e servizi (articolo 1, comma 8-ter) e le disposizioni che estendono ai consorzi agrari la possibilità, già prevista per le cooperative, di partecipare a società di capitali, purché ciò avvenga nel rispetto degli scopi e della finalità mutualistica dei consorzi medesimi (articolo 3, comma 2); precisato, con riferimento alle disposizioni che riguardano le cooperative, che esse specificano e rendono espresso quanto già previsto dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile;
          viste le misure contenute all'articolo 3, comma 17-bis, grazie alle quali le imprese Pag. 163agricole che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 possono accedere agli interventi del Fondo di solidarietà autorizzati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, nell'ambito delle risorse stanziate con tale provvedimento pari a 15 milioni di euro per il 2017, e che rimettono contestualmente in termine le Regioni interessate alle quali viene consentito di esercitare il potere di proposta della declaratoria della eccezionalità dell'evento, ivi prevista, entro il 31 dicembre 2017;
          preso atto delle misure contenute all'articolo 9-sexies volte a rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi impedendo lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati;
          viste le disposizioni, contenute all'articolo 10, comma 1-bis, che stanziano ulteriori risorse, pari a 7 milioni di euro, per indennizzi legati al fermo pesca non obbligatorio per la sola annualità 2017 e che estendono il riconoscimento dell'indennità giornaliera prevista nel periodo di arresto obbligatorio della pesca anche al periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno;
          preso altresì atto delle disposizioni contenute all'articolo 14 che prorogano dal 30 giugno al 30 settembre 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.  232;
          preso infine atto delle misure contenute all'articolo 16-decies, che prevede che le tonnare fisse che presentino richiesta siano incluse dal 2018 nel riparto delle quote aggiuntive del tonno rosso; ricordato in proposito che è in avanzato stato di esame in sede referente da parte della Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C.  338 e abbinate che, all'articolo 16, prevede che non più del 20 per cento dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia sia ripartito tra i sistemi di pesca di tipo palangaro e tonnara fissa; ritenuto peraltro che la disposizione contenuta all'articolo 16-decies del decreto-legge all'esame non pregiudichi l'applicazione del richiamato articolo 16 del testo unificato recante interventi per il settore ittico,

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