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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

      Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

      La seduta comincia alle 14.45.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Nuovo testo C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

      Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

      Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore nella seduta dello scorso 2 luglio, segnala quanto segue:
          le disposizioni inserite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, limitandosi Pag. 59a specificare una tipologia di beneficiari dell'erogazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura, non alterano, nel complesso, la stima degli importi oggetto dell'agevolazione, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7;
          deve essere inserita all'articolo 1, comma 5, una esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a chiarire che alle informazioni relative alle erogazioni liberali, da pubblicare in un apposito portale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
          le disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del Grande Progetto Pompei, che prevedono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 2, sono formulate in termini di facoltà per le amministrazioni interessate e non appaiono, quindi, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
          l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'unità Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 2, comma 2, non pregiudicherà lo svolgimento delle attività delle amministrazioni di provenienza, stante l'esiguità del contingente del personale interessato;
          la realizzazione del piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 5-bis;
          la modifica dei criteri per la determinazione degli indennizzi previsti dall'articolo 4, comma 1, facendo comunque riferimento ad un limite massimo di indennizzo, dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 2;
          la fissazione di un limite alla riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia o per infortunio del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f), risulta meramente confermativa della prassi amministrativa vigente e, pur comportando minori risparmi, non determina effetti finanziari negativi giacché tali risparmi, in passato, non sono stati computati nella relazione tecnica originaria del decreto-legge n.  91 del 2013;
          le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015;
          l'utilizzo di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche, di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.  28 del 2004, determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato privo di quantificazione e copertura;
          la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2-septies, riferita ai commi da 2-bis a 2-sexies, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria;
          lo slittamento al 31 dicembre 2014, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n.  145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015, quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;
          all'articolo 7, comma 3-ter, al fine di evitare dubbi interpretativi, appare necessario chiarire che la copertura finanziaria degli interventi del «Programma Italia Pag. 602019» saranno reperiti attraverso il ricorso alla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020, e che solo gli interventi finanziati a valere con tali risorse saranno esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;
          al predetto comma 3-ter non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea;
          le spese che saranno sostenute dagli istituti e dai luoghi della cultura dello Stato per contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto di stabilità interno;
          appare necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, integrare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, specificando che le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del suddetto articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;
          il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, potrà essere fruito solo nei limiti di spesa previsti dal comma 5;
          le disposizioni che estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero e che prevedono la possibilità di realizzare progetti pilota, concordati con i ministeri, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          l'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche alle spese relative a ulteriori interventi, compreso l'acquisto di beni mobili, non prevede un esplicito limite di spesa rispetto a quello originariamente stabilito dal comma 7 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura di risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto delle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, che tuttavia risultano di ammontare incerto;
          le modifiche apportate all'articolo 11, comma 3, in materia di immobili pubblici in disuso, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, purché venga precisato che le eventuali migliorie restano acquisite a titolo gratuito dagli enti pubblici proprietari;
          l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa;
          appare necessario prevedere che ai componenti delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, di cui all'articolo 12, comma 1-bis, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi e corredando la disposizione di un'esplicita clausola di neutralità finanziaria che assicuri che all'attuazione degli interventi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
          il prelievo imposto ai sensi dell'articolo 13-bis alle società Tax free shopping, in quanto riferito ad un solo settore commerciale e discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, potrebbe comportare criticità rispetto alla disciplina comunitaria, con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte delle Commissione europea; Pag. 61
          la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, che prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165 del 2001, deve essere riformulata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;
          l'articolo 15, comma 1-bis, volto ad autorizzare il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n.  150 del 2009, con riconoscimento esclusivamente giuridico, presenta inevitabili profili di onerosità per la finanza pubblica non quantificati, a decorrere dal 2015, posto che i vincoli previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n.  78 del 2010, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  98 del 2011, che impediscono il riconoscimento della posizione economica, cessano a decorrere dal 2015;
          il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 15, deve essere riformulato al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di personale contenute nel primo periodo del medesimo comma;
          nell'ambito dei rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, dovranno essere regolati i rapporti finanziari connessi alla realizzazione e distribuzione della carta del turista di cui articolo 16, comma 2;
          le disposizioni che prevedono l'estensione a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA, compreso quello a tempo determinato, delle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 16, comma 8, dovranno, comunque, essere adottate nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12.

      Giampaolo GALLI (PD), relatore, chiede una breve sospensione della seduta al fine di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentate del Governo.

      Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

      La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.40.

      Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

      «La V Commissione,
          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge n.  83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

      preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
          le disposizioni inserite al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, limitandosi a specificare una tipologia di beneficiari dell'erogazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore della cultura di cui all'articolo 1, non alterano, nel complesso, la stima degli importi oggetto dell'agevolazione, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 7;
          deve essere inserita all'articolo 1, comma 5, una esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a chiarire che alle informazioni relative alle erogazioni liberali da pubblicare in un apposito portale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
          le disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione del Grande Progetto Pompei, che prevedono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più Pag. 62vantaggiosa, di cui all'articolo 2, sono formulate in termini di facoltà per le amministrazioni interessate e non appaiono, quindi, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
          l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'unità Grande Progetto Pompei, prevista dall'articolo 2, comma 2, non pregiudicherà lo svolgimento delle attività delle amministrazioni di provenienza, stante l'esiguità del contingente del personale interessato;
          la realizzazione del piano di prevenzione della corruzione e l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 5-bis;
          la modifica dei criteri per la determinazione degli indennizzi previsti dall'articolo 4, comma 1, facendo comunque riferimento ad un limite massimo di indennizzo, dovrà avvenire nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 2;
          la fissazione di un limite alla riduzione del trattamento economico in caso di assenza per malattia o per infortunio del personale delle fondazioni lirico sinfoniche prevista all'articolo 5, comma 1, lettera f), risulta meramente confermativa della prassi amministrativa vigente e pur comportando minori risparmi non determina effetti finanziari negativi giacché tali risparmi, in passato, non sono stati computati nella relazione tecnica originaria del decreto-legge n.  91 del 2013;
          le risorse di cui all'articolo 6, comma 1-bis, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015;
          l'utilizzo di una quota pari al 7 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n.  28 del 2004, determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato prive di quantificazione e copertura;
          la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2-septies, riferita ai commi da 2-bis a 2-sexies, dovrebbe essere soppressa, giacché le citate disposizioni recano una esplicita copertura finanziaria;
          lo slittamento al 31 dicembre 2014, previsto ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n.  145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015 quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;
          all'articolo 7, comma 3-ter, al fine di evitare dubbi interpretativi, appare necessario chiarire che la copertura finanziaria degli interventi del «Programma Italia 2019» sarà reperita attraverso il ricorso alla quota nazionale del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020, e che solo gli interventi finanziati a valere con tali risorse saranno esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità;
          al predetto comma 3-ter, non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura, e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea;
          le spese che saranno sostenute dagli istituti e dai luoghi della cultura dello Stato per contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, saranno effettuate nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni del patto di stabilità interno;
          appare necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, integrare la disposizione Pag. 63di cui all'articolo 8, comma 4, specificando che le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;
          il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, potrà essere fruito solo nei limiti di spesa previsti dal comma 5;
          le disposizioni che estendono la possibilità di istituire distretti turistici nonché zone a burocrazia zero e che prevedono la possibilità di realizzare progetti pilota, concordati con i ministeri, in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          l'estensione del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico – alberghiere di cui all'articolo 10 anche alle spese relative a ulteriori interventi, compreso l'acquisto di beni mobili, non prevede un esplicito limite di spesa rispetto a quello originariamente stabilito dal comma 7 e prevede l'utilizzo con finalità di copertura di risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'adozione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto delle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, che tuttavia risultano di ammontare incerto;
          le modifiche apportate all'articolo 11, comma 3, in materia di immobili pubblici in disuso, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri purché venga precisato che le eventuali migliorie restano acquisite a titolo gratuito dagli enti pubblici proprietari;
          l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa;
          appare necessario prevedere che ai componenti delle Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi, corredando la disposizione di un'esplicita clausola di neutralità finanziaria che assicuri che all'attuazione degli interventi previsti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
          il prelievo imposto ai sensi dell'articolo 13-bis alle società Tax free shopping, in quanto riferito ad un solo settore commerciale e discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, potrebbe comportare criticità rispetto alla disciplina comunitaria con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte delle Commissione europea e dovrebbe essere pertanto soppresso;
          la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, che prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165 del 2001 deve essere riformulata al fine di assicurarne la neutralità finanziaria;
          l'articolo 15, comma 1-bis, volto ad autorizzare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n.  150 del 2009, con riconoscimento esclusivamente giuridico, presenta inevitabili profili di onerosità per la finanza pubblica non quantificati, a decorrere dal 2015, posto che i vincoli previsti dall'articolo 9, comma Pag. 6421, del decreto-legge n.  78 del 2010 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  98 del 2011, che impediscono il riconoscimento della posizione economica, cessano a decorrere dal 2015;
          il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 15, deve essere riformulato al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di personale contenute nel primo periodo del medesimo comma;
          nell'ambito dei rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, dovranno essere regolati i rapporti finanziari connessi alla realizzazione e distribuzione della carta del turista di cui articolo 16, comma 2;
          le disposizioni che prevedono l'estensione a tutto il personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia SpA, compreso quello a tempo determinato, delle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 16, comma 8, dovranno, comunque, essere adottate nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12;

      rilevata l'opportunità di:
          approfondire il tema concernente le società Tax free shopping di cui all'articolo 13-bis, prevedendo un adeguato monitoraggio delle relative attività;
          prevedere, in considerazione della richiesta soppressione dell'articolo 10, comma 7, secondo e terzo periodo, che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 10;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
          all'articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.;
          all'articolo 6, comma 1-bis, sostituire le parole: sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo con le seguenti: possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.;
          all'articolo 6, comma 2-sexies, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  122.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2-septies;
          all'articolo 7, comma 3-ter, quarto periodo, sostituire le parole: a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo con le seguenti: a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sesto periodo, dopo le parole: «Capitale italiana della cultura» aggiungere le seguenti:, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di Pag. 65cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,;
          all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale;
          all'articolo 10, comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
          all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole: migliorie aggiungere le seguenti:, senza corresponsione di alcun corrispettivo,;
          all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: Alle attività delle Commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette Commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
          sopprimere l'articolo 13-bis;
          all'articolo 14, sostituire il comma 2-bis con il seguente: Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura di selezione pubblica per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e, comunque, nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.;
          all'articolo 15, sopprimere il comma 1-bis;
          all'articolo 15, comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In relazione alle unità del personale di Area I risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sono resi indisponibili, nelle dotazioni organiche del personale delle Aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.;
          all'articolo 16, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: individuando, aggiungere le seguenti: compatibilmente con le disponibilità di bilancio,;

      e con la seguente osservazione:
          valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'estensione del credito di imposta per le spese relative all'acquisto di arredi avvenga utilizzando quota parte delle risorse destinate al credito di imposta per le strutture ricettive di cui al comma 1 dell'articolo 10.».

      Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Maino MARCHI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto, considera particolarmente positiva la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, che prevede il ricorso in via facoltativa, da parte delle amministrazioni interessate, al criterio dell'offerta Pag. 66economicamente più vantaggiosa, in luogo del criterio del massimo ribasso, per l'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti il Grande Progetto Pompei. Nel rilevare, infatti, come l'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio del massimo ribasso potrebbe favorire, di fatto, i soggetti che impiegano lavoro irregolare o comunque a rischio di infiltrazioni di natura criminale, auspica che, per il futuro, norme di tale tenore possano trovare un più esteso ambito di applicazione.
      Segnala, inoltre, come l'opportunità di approfondire il tema concernente le società Tax free shopping di cui all'articolo 13-bis, alla quale si fa riferimento nelle premesse della proposta di parere testé formulata dal relatore, non è stata esplicitata nel dispositivo.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n.  196 del 2009).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

      Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca la soppressione della società Equitalia Spa e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché la determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione e che la proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
      Nel passare alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli 1, 2 e 4, rileva i seguenti profili sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
          in merito all'articolo 1, commi 1 e 2, recanti la soppressione della società Equitalia SpA e trasferimento delle funzioni ad essa attribuite all'Agenzia delle entrate, che provvederà ad istituire la Direzione centrale per la riscossione, ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi volti a garantire la possibilità per l'Agenzia delle entrate di far fronte ai compiti ivi previsti senza oneri finanziari. Ciò tenuto conto, tra l'altro, dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria;
          con riferimento all'articolo 2, comma 2, recante l’ estinzione degli interessi, more, aggi e sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, rileva che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate per interessi e sanzioni per la parte già scontata nei tendenziali di finanza pubblica. Non ritiene di formulare ulteriori osservazioni, nel presupposto che la norma non sia suscettibile di incidere, neanche in via indiretta, sull'obbligazione principale cui accedono gli interessi e le sanzioni in questione;
          con riferimento all'articolo 4, osserva che andrebbero chiariti i profili applicativi della norma con particolare riguardo alle possibili conseguenze del discarico per inesigibilità e di reiscrizione dei ruoli. In particolare, andrebbero esplicitati gli effetti riguardo all'entità e alla tempistica di recupero delle somme in questione da parte degli enti pubblici interessati.

      In merito all'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, evidenzia che nel quadro della proposta soppressione del Gruppo Equitalia e del trasferimento delle sue funzioni, competenze ed attività alla predetta Agenzia, la norma in esame Pag. 67autorizza quest'ultima ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato riservandone il 50 per cento al completo assorbimento del personale già dipendente del Gruppo Equitalia che, ad oggi, ammonta a circa 8.000 unità (con un costo annuo complessivo pari a circa 500 milioni di euro). Stante il tenore letterale della disposizione, pertanto, le assunzioni potenzialmente effettuabili sembrerebbero valutabili in complessive 16.000 unità. Sul punto, rileva che queste assunzioni vengono previste senza indicare alcuna copertura del relativo onere che, peraltro, le norme del provvedimento non quantificano.
      Con specifico riguardo ai profili di quantificazione rileva, altresì, che non appaiono chiare le concrete modalità attuative della norma, dalla quale discendono effetti finanziari la cui valutazione in termini di onerosità non può essere univocamente effettuata, stante la formulazione della disposizione.
      Osserva che, in particolare, non appaiono chiari i seguenti aspetti:
          le modalità del reclutamento, con particolare riferimento al concorso per la totalità delle «assunzioni» con riserva di posti per i dipendenti in servizio del Gruppo Equitalia, o al transito di questi ultimi nell'Agenzia delle Entrate e concorso esterno per gli altri;
          quali profili professionali andranno reclutati ed in che proporzione tra le varie qualifiche previste dai ruoli dell'Agenzia;
          le misure di accompagnamento del trasferimento del personale del Gruppo nell'Agenzia, volte a salvaguardare, mediante il riconoscimento di eventuali assegni ad personam riassorbibili, i trattamenti economici in godimento rispetto a quelli previsti, a parità di incarico e qualifica, per il personale dell'Agenzia medesima.

      Osserva altresì che la norma non individua una procedura di revisione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle Entrate che, stante l'attuale assetto organizzativo ed il volume delle assunzioni previste, appare indispensabile al fine di evitare la formazione di posizioni soprannumerarie.
      In ragione dei numerosi profili di criticità testé evidenziati, rileva pertanto in la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

      Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare con la richiesta del relatore, si riserva di produrre la relazione tecnica relativa alla proposta di legge in titolo.

      La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n.  196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

      Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

      Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

      La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n.  92.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

      Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo Pag. 68in oggetto reca disposizioni integrative e correttive della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, contenuta nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118. Ritiene opportuno, prima di illustrare il contenuto del provvedimento all'esame, riepilogare brevemente in estrema sintesi il quadro normativo di riforma dell'ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche.
      Osserva che tale quadro risulta al momento caratterizzato da un impegnativo processo di riforma, avviato dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, diretto a rendere i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.
      Rileva che lo schema di decreto in esame si inserisce nel processo di armonizzazione contabile delle pubbliche amministrazioni in corso di svolgimento, evidenziando che:
          1) per lo Stato, la riforma è disciplinata dal titolo VI della legge n.  196 del 2009 con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge (1o gennaio 2010), ma non ancora completata attraverso l'attuazione di tutte le deleghe previste dalla legge n.  196 del 2009;
          2) per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali, la riforma è disciplinata dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, destinato ad essere integrato e modificato dallo schema di decreto in esame, in considerazione dei risultati di una sperimentazione avviata nel 2012 con il DPCM 28 dicembre 2011, la cui disciplina individua e completa, anche se in via provvisoria, i contenuti della riforma contabile degli enti territoriali. L'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali è prevista per il 1o gennaio 2015;
          3) per la sanità, la riforma, disciplinata dal titolo II del decreto legislativo n.  118 del 2011, è entrata in vigore il 1o gennaio 2012;
          4) per le università, la riforma contabile è disciplinata dalla legge 30 dicembre 2010, n.  240, e sarà resa operativa attraverso decreti ministeriali in corso di emanazione;
          5) per le altre amministrazioni pubbliche la riforma è disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91, e sarà definita attraverso decreti ministeriali in corso di emanazione.

      Pone in evidenza che il decreto legislativo n.  118 ha costituito un'ampia e organica riforma di contabilità degli enti territoriali, diretta a garantire la qualità e l'efficacia del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici ed a superare la sostanziale incapacità del vigente sistema contabile di dare rappresentazione ai reali fatti economici.
      Segnala che il decreto legislativo n.  118 è articolato in tre titoli: il titolo I (articoli 1-18), relativo ai principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, che rappresentano la specificazione e l'interpretazione dei principi generali e che svolgono una funzione di completamento del sistema contabile, favorendo comportamenti effettivamente uniformi e corretti; il titolo II (articoli 19-35), relativo ai principi contabili per il settore sanitario; il titolo III (articoli 36-38), relativo alle disposizioni finali e transitorie, che disciplina, in particolare, all'articolo 36 la sperimentazione.
      Ritiene che tra le principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo n.  118, ne vadano richiamate alcune in particolare, anche al fine di meglio definire il quadro come poi risulterà a seguito dell'intervento dello schema correttivo in esame:
          adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il piano dei conti è funzionale Pag. 69all'introduzione di un sistema «duale di contabilizzazione» che consente agli enti territoriali e ai loro enti strumentali che adottano un regime di contabilità finanziaria autorizzatoria, di rilevare, a fini conoscitivi, contestualmente, le voci di entrata e le voci di spesa, anche in termini di contabilità economico patrimoniale, anche ai fini di una migliore raccordabilità con le regole contabili adottate in ambito europeo;
          adozione di schemi comuni di bilancio articolati sul lato della spesa in missioni e programmi e macroaggregati coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia, in simmetria con quanto già avviene per il bilancio dello Stato. Anche i criteri di classificazione delle entrate in analogia a quanto già avviene per il bilancio dello Stato, prevedono la ripartizione in titoli, tipologie e categorie;
          definizione di un sistema di indicatori di risultato associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie, da definirsi sulla base dei risultati della sperimentazione;
          introduzione di una tassonomia per gli enti strumentali degli enti locali in contabilità civilistica che consiste nella predisposizione di un budget economico, nonché nell'obbligo di riclassificare i propri incassi e pagamenti, rilevati attraverso il Sistema Informativo delle Operazioni delle Amministrazioni Pubbliche (SIOPE), in missioni e programmi. Ciò è finalizzato a consentire l'elaborazione del conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali.

      Sottolinea che il decreto legislativo fissa, all'allegato 1, i principi generali contabili, cioè le regole fondamentali di carattere generale degli ordinamenti contabili armonizzati. Tra questi segnala, oltre al principio dell'equilibrio di bilancio, corollario del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il nuovo principio della competenza finanziaria, cioè il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese.
      Osserva che il decreto legislativo n.  118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015 (il termine, originariamente stabilito al 1o gennaio 2014, è stato poi differito di un anno), le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti a conformare la propria gestione a tali regole contabili uniformi e ai relativi principi contabili applicati.
      Rammenta che per gli enti del Servizio sanitario nazionale la relativa disciplina contabile armonizzata dettata dal Titolo II del decreto legislativo n.  118 del 2011 ha trovato applicazione a decorrere dall'anno 2012, che la fase di sperimentazione (articolo 36) ha interessato, dal 1o gennaio 2012, 4 regioni, 12 province, 49 comuni e 20 enti strumentali, i quali sono stati sottoposti alla disciplina sperimentale dettata dal DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche, secondo una attività operata da un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti) e che la sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti.
      Rileva che con l'intervento normativo attuato dallo schema di decreto in esame dovrebbe completarsi tale impegnativa riforma contabile, in modo da realizzare per gli enti territoriali l'armonizzazione dei rispettivi sistemi contabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica – con riguardo anche alle operazioni di consolidamento dei conti pubblici nazionali – ed alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie.
      Fa notare che le norme integrative e correttive contenute nello schema in esame sono adottate, come prima segnalato, in considerazione degli esiti della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e di bilancio armonizzati, iniziata il 1o Pag. 70gennaio 2012 e avente termine il 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto previsto dal vigente articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n.  118 e che il provvedimento è dunque finalizzato a dare definizione al quadro normativo dell'armonizzazione contabile e di bilancio degli enti territoriali destinato ad entrare in vigore «a regime» il 1o gennaio 2015.
      Segnala che lo schema consta di tre articoli:
          l'articolo 1, che reca le modifiche al decreto legislativo conseguenti alle risultanze delle attività di sperimentazione;
          l'articolo 2, che, sempre in esito a tali attività, aggiunge ai 3 allegati attualmente previsti dal decreto ulteriori 14 allegati, che in questa sede non si dettagliano;
          infine l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria.

      Fa presente che l'analisi va pertanto condotta prevalentemente sull'articolo 1, che inserisce interventi di modifica e integrazione al testo del decreto n.  118 del 2011, definiti sulla base dei risultati del primo esercizio di sperimentazione.
      Rileva che, alla luce dei risultati della sperimentazione, con le lettere da a) a u), si provvede a novellare numerosi articoli del titolo I del decreto legislativo n.  118, nonché l'articolo 33.
      Fa presente inoltre che la lettera v) dell'articolo 1 dello schema introduce:
          un nuovo titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle regioni – articoli da 36 a 73);
          un nuovo titolo IV (Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale), che all'articolo 74, attraverso 64 modifiche, allinea il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – decreto legislativo n.  267 del 2000) alla normativa recata dal decreto legislativo n.  118 sull'armonizzazione del sistema contabile degli enti locali (come integrato dal presente schema). Inoltre all'articolo 75 si provvede all'adeguamento della definizione di debito degli enti territoriali (articolo 3, comma 17, della legge n.  350 del 2003) e all'articolo 76 della disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci, mentre con l'articolo 77 si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali il decreto legislativo n.  76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  194 del 1996;
          la nuova formulazione del titolo V, riguardante la disciplina della sperimentazione e delle disposizioni finali e transitorie, di contenuto identico a quello del vigente titolo III (articoli 78-80, già articoli 36-38).

      Per quanto riguarda le modifiche alla normativa contabile e di bilancio relativa agli enti locali, ritiene di particolare interesse gli interventi di modifica e integrazione riguardanti:
          l'articolo 3, che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, inserisce alcune specifiche disposizioni (nuovi commi dal 4 al 17). Rileva che, in considerazione dei risultati positivi nel corso della sperimentazione, il decreto correttivo in esame ha definitivamente adottato il principio della competenza finanziaria «potenziata», grazie al quale è possibile superare le criticità della vigente configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria. In particolare, il principio della competenza finanziaria «potenziata» prevede che tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Rispetto alla vigente definizione che considera solo il momento della nascita e dell'estinzione delle obbligazioni, la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria migliora significativamente la trasparenza, la veridicità e la chiarezza dei bilanci, restituendo a tali documenti la fondamentale funzione conoscitiva che dovrebbe caratterizzarli;Pag. 71
          l'articolo 3-bis, che istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e di aggiornare gli allegati al titolo I del decreto legislativo n.  118. La Commissione, che si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Dipartimento della RGS, agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Con decreto del MEF sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento;
          l'articolo 11, che dispone, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, l'adozione di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, secondo gli schemi di cui agli allegati n.  9, n.  10 e n.  11;
          l'inserimento degli articoli da 11-bis a 11-quinquies, riguardanti la disciplina del bilancio consolidato. In particolare l'articolo 11-bis riguarda il bilancio consolidato che gli enti di cui al comma 1 devono redigere con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato; l'articolo 11-ter definisce l'ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale; l'articolo 11-quater definisce la società controllata da una regione o da un ente locale ed infine l'articolo 11-quinquies definisce la società partecipata da una regione o da un ente locale, precisando al comma 3 che con riferimento agli esercizi 2015-2017 si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
          l'articolo 18-bis, che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, impone l'adozione di un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

      Fa presente che, come già detto, con i nuovi articoli da 36 a 73 lo schema in esame introduce nel decreto legislativo n.  118 del 2011 le disposizioni in ordine all'armonizzazione dei bilanci regionali.
      In particolare il nuovo articolo 36 detta principi generali in materia di finanza regionale e ribadisce che le regioni, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario almeno triennale predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione. Le previsioni sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale, approvato con delibera del consiglio regionale.
      L'articolo 38 dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere permanente quantificano l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota relativa a tutti gli esercizi del bilancio di previsione. La legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.
      L'articolo 40 impone che per ciascun esercizio in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori Pag. 72alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata (entrate correnti), ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.
      L'articolo 41, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, dispone anche per le regioni la presentazione di un documento denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis.
      L'articolo 42 riguarda il risultato di amministrazione: elenca le entrate che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e precisa che l'indicazione del vincolo per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è sospeso per l'importo dell'accantonamento, fino all'effettiva riscossione.
      L'articolo 47 disciplina i sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.
      L'articolo 49 prevede l'iscrizione e la disciplina, anche delle eventuali economie, di uno o più fondi speciali distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
      L'articolo 52 indica le fasi attraverso le quali si attua la gestione delle entrate e delle spese.
      L'articolo 53 disciplina la fase dell'accertamento, indicando che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.  4/2.
      L'articolo 56 disciplina la fase dell'impegno, precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.  4/2.
      L'articolo 58 disciplina la fase del pagamento, che è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, ad eccezione dei rimborsi delle anticipazioni e delle partite di giro, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo.
      L'articolo 61 prevede, nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la facoltà per la regione di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato e di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
      L'articolo 62 disciplina i mutui e altre forme di indebitamento, precisando che non può essere autorizzato nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello cui il bilancio si riferisce.
      L'articolo 63 disciplina il rendiconto generale annuale della regione, prevedendo che contestualmente al rendiconto debba intervenire l'approvazione del rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali.
      L'articolo 67, riguardante l'autonomia del consiglio regionale, impone l'adozione del medesimo sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto della regione e l'adeguamento ai principi contabili generali ed applicati allegati.
      L'articolo 69 disciplina il servizio di tesoreria della regione, le eventuali anticipazioni e la decorrenza dei relativi interessi, e richiede la registrazione delle operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al decreto n.  118.
      L'articolo 70 regola la cooperazione tra Stato e regioni e l'obbligo di trasmissione alla banca dati delle amministrazione pubbliche Pag. 73tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
      Evidenzia che l'ulteriore intervento di integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n.  118, inserisce in tale decreto il titolo IV, recante «Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale».
      In particolare l'articolo 74 provvede, attraverso 64 interventi di integrazione e modifica, ad adeguare il testo unico degli enti locali (TUEL) alla disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118. Avverte che tali interventi in questa sede non si dettagliano, ad eccezione di quelli operati: sull'articolo 114 del TUEL, di adeguamento della disciplina contabile delle aziende speciali a quella prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n.  118 del 2011 per gli enti in contabilità civilistica; sull'articolo 151, che prevede che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e adottano ogni anno un bilancio di previsione finanziario di competenza almeno triennale e di cassa per il primo esercizio, predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione; sull'articolo 167, che introduce l'obbligo del fondo crediti di dubbia esigibilità e disciplina i fondi per spese potenziali; sull'articolo 175, che definisce la disciplina delle variazioni del bilancio di previsione e prevede la possibilità nel corso dell'esercizio che il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni di competenza e di cassa; sull'articolo 179, che adegua la disciplina dell'accertamento al principio della competenza potenziata, prevedendo che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria; sull'articolo 183, che disciplina la fase dell'impegno, precisando che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste; sull'articolo 185, che aggiorna la fase dell'ordinazione e pagamento, ed, infine, sull'articolo 187, che ridefinisce la composizione del risultato di amministrazione, che è distinto in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
      Giudica di rilievo, inoltre, l'articolo 75, che adegua la disciplina dell'indebitamento, prevista per gli enti territoriali dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.  350, alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il leasing finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie, nonché l'articolo 76, in tema di disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci.
      Fa presente che l'articolo 77 dispone l'abrogazione di numerose disposizioni incompatibili, quali, ad esempio, il decreto legislativo n.  76 del 2000, riguardante l'ordinamento contabile delle regioni, o gli schemi di bilancio degli enti locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  194 del 1996.
      Osserva, infine, che gli articoli da 78 a 80, inseriti dal decreto legislativo correttivo in esame nel decreto legislativo n.  118 del 2011, corrispondono agli articoli dal 36 al 38 del testo vigente. Tali articoli, pertanto, riportano solo una diversa numerazione a causa dell'introduzione di 42 nuovi articoli nel corpo del citato decreto n.  118 del 2011, introdotti dai nuovi titoli III, IV e V, sostitutivi del titolo III.
      In particolare, all'articolo 78 non sono state aggiornate le denominazioni dei Ministri concertanti dei decreti ivi previsti, in quanto all'attuazione di tale articolo, che come ricordato riproduce fedelmente l'attuale articolo 36 del decreto legislativo n.  118 del 2011, si è già provveduto con il DPCM 25 maggio 2012, il DPCM 29 marzo 2013, il DM 15 novembre 2013 e il DM 21 settembre 2012.Pag. 74
      L'articolo 79 presenta contenuto analogo al vigente articolo 37, con la soppressione del periodo dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  178 del 2012.
      Infine, l'articolo 80 dispone l'entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2015 per i titoli I, III, IV e V (le disposizioni di cui al titolo II sono in vigore dal 2012), e statuisce che ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, contenuti in decreti, leggi e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.
      Per quanto concerne l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, con cui vengono inseriti ulteriori 14 allegati al decreto legislativo n.  118 del 2011, segnala la modifica che inserisce nell'allegato n.  1 il principio contabile generale n.  16 della competenza finanziaria, che costituisce l'elemento più innovativo della riforma contabile degli enti territoriali, volto a: consentire la conoscenza dei debiti effettivi delle pubbliche amministrazioni; evitare l'accertamento di entrate future; ridurre la imponente mole di residui; evidenziare gli avanzi insussistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi bisogni; avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica; rilevare gli investimenti in base agli stati di avanzamento lavori come richiesto dalla UE.
      Rileva, infine, che l'articolo 3 prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Fa quindi alcune considerazione finali sul provvedimento.
      Sul piano di merito, pone in rilievo una problematica che potrebbe presentarsi nell'attuazione della riforma per gli enti locali, poiché le regole più stringenti di natura contabile potrebbero richiedere di effettuare nei bilanci accantonamenti per i residui attivi con un impatto complessivo stimato dall'ANCI in circa 17 miliardi di euro. Inoltre, rileva l'esigenza di facilitare l'attuazione delle nuova disciplina contabile tramite una mirata formazione del personale interessato.
      Evidenzia inoltre che, nel corso dell'audizione del 26 giugno 2014 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, a cui rimanda, il capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni ha suggerito, a seguito della sperimentazione del 2014, ulteriori modifiche al decreto legislativo in oggetto, di cui sarà opportuno tener conto in sede di espressione del parere.
      Inoltre, sul piano della tecnica normativa, suggerisce di prevedere la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai principi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n.  118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio; ciò anche in considerazione del fatto che la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» rientra ormai negli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale e di conseguenza la legislazione statale in materia non deve più limitarsi ai soli principi fondamentali, ma si espande anche alla normativa di dettaglio.

      Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in considerazione del notevole rilievo ed impatto del provvedimento, si riserva di fornire in altra seduta chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

       Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

      Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

      La seduta comincia alle 15.20.

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Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.
C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

      Fabio MELILLI (PD), relatore, segnala che, in attuazione dell'incarico conferitogli dalla Commissione nella seduta del 25 giugno 2014, ha provveduto a predisporre una proposta di testo unificato dei progetti di legge C. 2256 e C. 2343 (vedi allegato), sopprimendo le disposizioni già introdotte nella legislazione vigente, nonché quelle che presentano, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, profili di criticità sul piano finanziario. In relazione a tali ultime disposizioni, osserva come sarebbe stato opportuno che il Governo avesse posto in rilievo tali criticità già durante l'esame presso il Senato.
      Evidenzia, nello specifico, che sono stati soppressi i seguenti articoli:
          l'articolo 4 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario, in quanto una disposizione di analogo contenuto è già contemplata dall'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          l'articolo 5 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche, in quanto oneroso e privo di idonea copertura finanziaria. Ricordo inoltre che il decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, attualmente all'esame della Camera, ha introdotto, all'articolo 5, una specifica disciplina in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, dettando un'apposita disciplina anche per il relativo personale;
          l'articolo 6 dello stesso provvedimento, recante disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni, dovendo la norma ritenersi superflua. Il Ministero dell'interno non ha infatti applicato le sanzioni cui fa riferimento l'articolo in esame, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 12 a 14, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n.  126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, i cui effetti sono fatti salvi dalla legge n.  68 del 2014, di conversione del decreto-legge n.  16 del 2014;
          l'articolo 7 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          l'articolo 11, commi da 1 a 5 e da 7 a 9, della proposta di legge C. 2256, recanti misure per la regione Sardegna, in quanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni soppresse non sono verificabili nell'ammontare quantificato, in assenza di relazione tecnico-finanziaria, o non sono attuabili. Inoltre, il termine del 30 giugno 2014, cui si fa riferimento al comma 1 dello stesso articolo, è oramai decorso;
          l'articolo 12 della proposta di legge C. 2256, recante misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna, in quanto il relativo importo risulta essere già stato trasferito alla predetta regione attraverso le procedure previste a legislazione vigente, apparendo di conseguenza l'intervento ultroneo; Pag. 76
          l'articolo 14 della proposta di legge C. 2256, in quanto l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, già prevede una proroga biennale dei finanziamenti in questione. La Ragioneria generale dello Stato evidenzia, inoltre, che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna è suscettibile di determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, con un differimento ancora più marcato dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Al riguardo, ricordo che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco di tempo non eccessivamente esteso. Sulla materia, peraltro, è intervenuto anche l'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge n.  74 del 2014, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  93 del 2014;
          l'articolo 16 della proposta di legge C. 2256, limitatamente alla lettera b) del comma 1, in quanto la stessa è volta a modificare adempimenti fiscali già effettuati nell'anno in corso, con riferimento al periodo di imposta 2013;
          l'articolo 17 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 24, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89;
          l'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, in materia di salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n.  68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16;
          l'articolo 1 del disegno di legge C. 2343, limitatamente al comma 2, in quanto la norma, concernente detrazioni fiscali per spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è già contemplata dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.  80;
          l'articolo 3 del disegno di legge C. 2343, recante misure in materia di infrastrutture e di trasporti, limitatamente al comma 2, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68.

      Segnala, inoltre, che sono state oggetto di modifica talune disposizioni non più attuali o che comunque necessitano di coordinamento con la vigente normativa. In particolare, relativamente all'articolo 9 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 5 del testo unificato), recante disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, il piano triennale di cui al comma 1 è stato riferito al triennio 2015-2017, anziché a quello 2014-2016, come inizialmente previsto dal testo. Relativamente al comma 3, è stata esplicitata, su indicazione della Pag. 77Ragioneria generale dello Stato, la possibilità di destinare i risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa delle regioni all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale. Quanto, infine, al comma 4, come segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che andrebbe meglio chiarita, nel seguito dell'esame in sede referente, la definizione di «piani di rientro», nonché coordinate le disposizioni dello stesso comma con quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.  16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  68 del 2014. Con riferimento all'articolo 10 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 6 del testo unificato), recante disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare, osserva come sia stato ulteriormente precisato che lo stesso articolo è applicabile alla sola regione Sardegna. Riguardo all'articolo 16, comma 1, lettera e), della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unificato), concernente la proroga per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, osserva che, come segnalato dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe coordinato il relativo testo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.  16 del 2014, convertito dalla legge n.  68 del 2014, che dispone la proroga esclusivamente con riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Rileva che tale problematica verrà approfondita nel corso dell'esame in sede referente. Quanto al comma 2 del medesimo articolo (corrispondente all'articolo 10, comma 2, del testo unificato), il termine per la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni, considerato il tempo trascorso, è stato differito al 31 dicembre 2014.
      Propone pertanto di adottare il testo, predisposto secondo le modalità sopra illustrate, come testo base per il seguito dell'esame e la successiva fase emendativa.

      Maino MARCHI (PD), nel ricollegarsi alle considerazioni svolte in premessa dal relatore, ritiene opportuno prestare particolare attenzione a talune disposizioni, già contenute nella proposta di legge n.  2256, che risulterebbero espunte dal testo unificato del quale viene proposta l'adozione. A titolo esemplificativo, pone l'accento sull'articolo 11 del citato disegno di legge, recante misure fiscali in favore delle popolazioni della regione Sardegna, rispetto al quale ravvisa l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a verificare con puntualità gli oneri da esso derivanti, nonché sull'articolo 14 del medesimo disegno di legge, che prevede la proroga triennale della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna, materia già oggetto di acceso confronto, presso la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  4 del 2014.

      Fabio MELILLI (PD), relatore, si dichiara disponibile a svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni che appaiono tuttora non pienamente risolte, riservandosi di sottoporre alla valutazione della Commissione, già nel corso della prossima settimana, una nuova proposta di testo unificato.

      Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

      La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

      L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

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