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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

      Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

      La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

      La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 83

      Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 settembre 2014. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che, nella seduta del 1o ottobre scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione. Fa presente che la Commissione è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri.
      Nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.
      Segnala, infine, che sul provvedimento non risultano presentate proposte emendative in Assemblea.

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre scorso.

      Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

      Il sottosegretario Silvia VELO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, osserva che il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea.
      Segnala poi che le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia.
      Infine, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione.

      Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
      «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
          esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
              il rinvio di ulteriori sei mesi dell'abrogazione delle norme in materia di Pag. 84durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, di cui all'articolo 14, è volto a garantire che le regioni adeguino le condizioni di erogazione del servizio sanitario sul territorio alla diminuita disponibilità oraria di lavoro dei medici e non comporta il rischio di applicazione di effettive sanzioni da parte dell'Unione europea;
              le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di bevande a base di succo di frutta, non risultano in contrasto con la normativa comunitaria in materia;
              le disposizioni di cui all'articolo 32, che escludono o rendono facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo, risultano compatibili con l'ordinamento comunitario e non appaiono pertanto suscettibili di determinare l'apertura di procedure di infrazione;
      delibera di riferire favorevolmente».

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2014.

       Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre 2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n.  196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

      Il sottosegretario Silvia VELO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato ad eccezione degli articoli 2-bis, 5-bis, 10-bis, 10-ter, 11, 13, 16, 22, 30, 33 e 35, di cui si richiede una riformulazione, e degli articoli 14-bis, 14-octies, 26-ter e 36, di cui si richiede la soppressione (vedi allegato). In riferimento alla relazione tecnica testé depositata, segnala un refuso in relazione all'articolo 2-bis, in quanto la somma riassegnabile non è di 416 milioni di euro, bensì di 426 milioni di euro.

      Mauro GUERRA (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata, nel sottolineare che, all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, formula la seguente proposta di parere:
      «La V Commissione,
          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014);
          preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo, da cui si evince che:
              all'articolo 2-bis, appare necessario precisare che, nell'ambito dei progetti finanziati Pag. 85ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30, la quota di risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, coordinando conseguentemente le restanti disposizioni dell'articolo;
              l'articolo 5-bis, nel novellare l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, dovrebbe prevedere che la valutazione di impatto sanitario non sia svolta direttamente dall'Istituto superiore di sanità, ma effettuata in conformità alle linee guida predisposte dal medesimo Istituto, che collabora comunque alle attività di controllo e di monitoraggio, operando con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
              all'articolo 10-bis, che pone a carico dell'Osservatorio dei contratti pubblici nuovi compiti di monitoraggio, appare necessario inserire, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria;
              all'articolo 10-ter, che prevede l'adozione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale nonché di un piano di azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria;
              appare opportuno che, al medesimo articolo 10-ter, il citato piano per la qualificazione ambientale sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché sentito il medesimo Ministro;
              all'articolo 11, che prevede misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiale, attraverso l'introduzione dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 13 aprile 2006, n.  152, appare necessario, al fine di superare le criticità derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, sopprimere le disposizioni che riguardano la concessione di ulteriori incentivi sottoforma di credito di imposta, detrazioni fiscali e riduzione dell'IVA, fruibili da una platea potenzialmente vastissima di beneficiari;
              al medesimo articolo 11, laddove si introduce l'articolo 206-quater del decreto legislativo 13 aprile 2006, n.  152, in materia di incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo, appare necessario precisare, al comma 4 del medesimo articolo 206-quater, che i predetti incentivi possano essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento UE n.  1407/2013;
              all'articolo 13, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, dovrebbe essere soppresso il comma 2, che continua a richiamare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla costituzione di una segreteria tecnica, nonostante la previsione di tale decreto e della stessa segreteria tecnica sia stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;
              all'articolo 13, comma 4, appare necessario precisare che la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, è riconosciuta esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, e comunque fino ad un massimo di 15 unità;
              all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito Pag. 86in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549;
              l'articolo 14-bis dovrebbe essere soppresso, poiché prevede una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, attraverso contributi a carico dei soggetti interessati, definiti sulla base di criteri che non garantiscono il reperimento delle occorrenti risorse;
              l'articolo 14-quater, che disciplina il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, non comporta effetti finanziari, sia perché il sistema del deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che i relativi costi di gestione non vengono più sostenuti, sia perché vige l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI;
              l'articolo 14-octies dovrebbe essere soppresso – a meno che non si preveda l'introduzione di procedure che assicurino la sua neutralità finanziaria – in quanto le disposizioni ivi contenute provvedono ad oneri non quantificati, derivanti dalle attività inerenti alla raccolta di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso una copertura inidonea, ossia mediante un aumento non meglio precisato delle aliquote di accise sui tabacchi, che appare suscettibile di causare una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale;
              l'articolo 14-novies, concernente la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute presentano carattere ordinamentale;
              l'articolo 14-decies, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani assimilati, non determina effetti finanziari negativi, in quanto, da un lato, si limita a prorogare il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale per la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, dall'altro, introduce l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
              all'articolo 16, recante disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori, appare necessario reintrodurre, al comma 1, lettera c), il riferimento alla direttiva 2006/66/CE nonché sopprimere il successivo comma 4, che risulta privo di contenuto normativo, limitandosi il medesimo comma a riprodurre disposizioni già vigenti;
              l'articolo 18 non comporta effetti finanziari, in quanto circoscrive gli obblighi di adesione al Consorzio CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati;
              l'articolo 19-bis, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere la promozione da parte delle Regioni di misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive nel caso di raggiungimento da parte dei comuni degli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione già approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;
              appare necessario ripristinare – a meno che non si intenda mantenere i Pag. 87profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente – l'originaria formulazione dell'articolo 22, in materia di autorità di bacino, quale risultante dal disegno di legge C. 2093 presentato dal Governo, posto che tali modifiche, nel loro complesso, sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
              l'articolo 26-bis, recante disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano, non comporta effetti finanziari negativi, poiché le disposizioni ivi contenute finalizzano l'estensione dei sovra canoni anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati;
              appare necessario sopprimere l'articolo 26-ter, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, poiché non si possono escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla prevista automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere;
              l'articolo 29-bis non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute si limitano a riconoscere una mera facoltà per i comuni e per i loro enti strumentali di individuare i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo;
              all'articolo 30, appare necessario precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
              l'articolo 32, concernente la gestione di rifiuti sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica – giacché l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 – e non presenta profili di incompatibilità con la disciplina europea, posto che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE non prevede una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35;
              al medesimo articolo 32, inoltre, dovrebbero essere corretti i riferimenti normativi ivi contenuti alla legge n.  214 del 2011, con il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, modificando conseguentemente la rubrica;
              agli articoli 33 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e Strategia nazionale Green Communities, dovrebbero essere inserite apposite clausole di invarianza finanziaria;
              all'articolo 34, la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività concernenti l'istituzione di aree oil free sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
              appare necessario sopprimere l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il «Fondo italiano investimenti green communities SGR Spa», posto che, da un lato, l'onere che ne consegue, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro, non è puntualmente riferito ad una o più annualità, dall'altro, la relativa copertura è posta genericamente a carico delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020, ed è previsto altresì un obbligo in capo a Cassa depositi e prestiti di partecipare al predetto fondo, in contrasto con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;Pag. 88
          valutata la necessità, all'articolo 33, di prevedere, contestualmente all'introduzione della predetta clausola di invarianza finanziaria, anche la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
          all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a per l'anno 2015 con le seguenti: Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,;
          conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30;
          all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti con le seguenti: in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;
          conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
          all'articolo 10-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
          all'articolo 10-ter, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
          conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
          all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.;
          all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n.  1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
          all'articolo 13, sopprimere il comma 2;
          all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni con le seguenti: il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni;Pag. 89
          conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali con le seguenti: fino ad un massimo di 15 unità,;
          all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura fino a: 549/1995 con le seguenti: la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n.  549 del 1995;
          sopprimere l'articolo 14-bis;
          sopprimere l'articolo 14-octies;
          all'articolo 16, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive aggiungere le seguenti: 2006/66/CE,;
          all'articolo 22, apportare le modificazioni necessarie per ripristinare il testo originario del disegno di legge C. 2093, salva la possibilità di mantenere i soli profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;
          sopprimere l'articolo 26-ter;
          all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;
          all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
          conseguentemente, al comma 1, lettera
i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
          conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.;
          all'articolo 35, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
          sopprimere l'articolo 36;

      con le seguenti condizioni:
          all'articolo 16, sopprimere il comma 4;
          all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: della legge 22 dicembre 2011, n.  214 con le seguenti: del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 32 con la seguente: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

      e con la seguente osservazione:
          valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto fino a: politiche agricole e forestali con le seguenti: di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Pag. 90

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

      La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

      Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

      La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
Atto n.  105.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

      Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame, finalizzato a recepire la direttiva 2012/28/UE, disciplina taluni utilizzi consentiti di opere orfane e che lo stesso è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n.  96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Rileva che il provvedimento, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
      Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
      Con riferimento all'onere di 150.000 euro, relativo all'istituzione della banca dati, ritiene che andrebbe chiarito se la sua configurazione quale limite massimo sia compatibile con la natura della spesa, che, stando agli elementi forniti dalla relazione tecnica, sembra riguardare un elemento essenziale per il recepimento della direttiva comunitaria.
      Ritiene che andrebbe, inoltre, valutato il profilo temporale della spesa – anno 2014, in base al testo – alla luce della presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame e che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine ai possibili effetti finanziari, non considerati dalla relazione tecnica, connessi ai compiti assegnati alle organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane. Fa riferimento, in particolare, ai costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico; agli obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali; agli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte; ai compensi spettanti ai titolari dei diritti nei casi previsti dal testo. Osserva che tali chiarimenti risultano necessari, tenuto conto che una parte delle organizzazioni indicate dall'articolo 1 è costituita da soggetti pubblici.
      In merito ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 69-quater, comma 4, relativi alla istituzione di una banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, pari a euro 150.000 per l'anno 2014, fa presente che il previsto utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) appare conforme al disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.  96 del 2013, che prevede che, alla copertura di eventuali spese previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge di delegazione europea, possa provvedersi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con le risorse iscritte nel Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge Pag. 91n.  183 del 1987. Reputa, comunque, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette somme non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo.
      Dal punto di vista formale, segnala che l'articolo 3, comma 2, andrebbe riformulato sostituendo le parole: «nella parte in cui inserisce il nuovo testo dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n.  633» con le seguenti: «capoverso articolo 69-quater, comma 4, terzo periodo», e che al medesimo comma 2, inoltre, andrebbe modificata la formulazione dell'autorizzazione di spesa, sostituendo le parole: «si provvede, con un importo pari ad un massimo di euro 150.000 per l'anno 2014,» con le seguenti: « nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014 si provvede».

      Il sottosegretario Silvia VELO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa.
      Rileva, inoltre, che le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-bis, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-quater, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-quater, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-quinquies, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n.  633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto.
      Infine, evidenzia che l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

      Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
      «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
          esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (atto n.  105);
          preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dai quali si evince che:
              gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, concernenti l'implementazione della banca dati delle ricerche relative alle opere orfane, possono configurarsi come limite di spesa;
              le organizzazioni utilizzatrici delle opere orfane provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'attuazione dell'articolo 69-bis, comma 3, concernente i costi per la digitalizzazione delle opere e per la messa a disposizione del pubblico, dell'articolo 69-quater, commi da 4 a 6, in materia di obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dei beni culturali, dell'articolo 69-quater, comma 14, concernente gli obblighi di conservazione della documentazione relativa alle ricerche diligenti svolte, e dell'articolo 69-quinquies, in materia di compensi spettanti ai titolari dei diritti su un'opera o su un fonogramma, della legge 22 aprile 1941, n.  633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, introdotti dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in oggetto; Pag. 92
              l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;
              rilevata la necessità di riformulare più puntualmente l'articolo 3, commi 1 e 2, recante disposizioni finanziarie;
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:
          all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: nella parte in cui fino a: legge 22 aprile 1941, n.  633, con le seguenti: capoverso Art. 69-quater, comma 4;
          all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: nella parte in cui fino a: per l'anno 2014, con le seguenti: capoverso Art. 69-quater, comma 4, nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2014, si provvede».

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

      La seduta termina alle 13.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

      Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

      La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.
Atto n.  104.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

      Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad assicurare il completo recepimento della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e la modifica della direttiva 1999/63/CE. Osserva che il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
      Rileva, in particolare, che l'articolo 1, intervenendo sul quadro normativo vigente, modifica la nozione di armatore, specificando che per esso deve intendersi «il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave». Segnala che la medesima disposizione stabilisce, altresì, che i predetti soggetti conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Osserva, inoltre, che, come rilevato dalla relazione tecnica, le norme in questione sono di carattere ordinamentale e limitano i propri effetti al versante della Pag. 93individuazione dei soggetti cui debbono restare ascritte le responsabilità proprie della figura dell'armatore.
      Segnala che il successivo articolo 2, nel novellare il decreto legislativo n.  271 del 1999, in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, introduce il nuovo articolo 5-bis, che demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca, alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. A tale riguardo, come evidenziato dalla relazione tecnica, evidenzia che il suddetto articolo 5-bis stabilisce in capo alle citate amministrazioni un nuovo compito integralmente riconducibile nell'ambito delle funzioni istituzionali e destinato ad essere assolto con le risorse allo stato disponibili.
      Segnala, infine, che l'articolo 3 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno alle disposizioni ivi contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Nel ritenere che il testo all'esame non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, attesa la portata ordinamentale delle disposizioni in esso contenute e la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
Atto n.  107.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

      La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

      Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2009/158/CE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n.  96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). Fa presente che, come affermato dalle relazioni allegate al testo, il provvedimento è finalizzato a dare attuazione ad una direttiva di codifica che, in quanto tale, è priva, dal punto di vista normativo, di una vera portata innovativa. Rileva, infatti, che le norme di polizia sanitaria contenute nella direttiva 2009/158/CE sono già sostanzialmente vigenti nell'ordinamento nazionale, essendo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.  587 del 1993 (Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).
      Osserva che l'unico aspetto innovativo del provvedimento in esame riguarda l'introduzione di norme sanzionatorie, contenute nell'articolo 26. Pag. 94
      Segnala che il testo, composto da 28 articoli e da 5 allegati tecnici, è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
      Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostanziale assenza nel provvedimento di norme aventi una portata innovativa rispetto alla vigente disciplina in materia di polizia veterinaria nel settore in esame; ciò con la sola eccezione, evidenziata dalla stessa relazione tecnica, delle norme con cui viene introdotto un sistema sanzionatorio in precedenza non previsto, di cui all'articolo 26.
      In ordine a quest'ultimo aspetto del nuovo sistema sanzionatorio, andrebbe chiarito, a suo avviso, se le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultino sufficienti sia per il complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 26. Fa presente che tale chiarimento andrebbe acquisito anche con specifico riferimento alle competenti strutture delle regioni e delle province autonome. Sempre riguardo al sistema sanzionatorio, segnala come andrebbe chiarito se, e in quale misura, i proventi delle nuove sanzioni, il cui utilizzo è previsto dall'articolo 26, comma 7, risultino necessari per integrare le risorse già disponibili a normativa vigente per l'esecuzione delle attività di accertamento.
      In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la relazione tecnica chiarisce che i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli uffici periferici del Ministero della salute saranno coperti a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente iscritte nei capitoli 5100 (piani di gestione 10 e 15) e 5023 (piano di gestione 1) che, sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data del 3 ottobre 2014, recano in termini di competenza per l'esercizio in corso una disponibilità pari ad oltre il 60 per cento delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2014. In particolare, ricorda che le disponibilità in termini di competenza relative ai suddetti capitoli sono pari, rispettivamente, a euro 13.093, euro 44.582 e euro 31.729.

      Il sottosegretario Silvia VELO, in merito ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

      Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
      «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
          esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n.  107);
          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse già disponibili in bilancio per finalità di controllo risultano sufficienti sia per lo svolgimento del complesso delle funzioni ordinarie attualmente esercitate dagli uffici, sia per l'esecuzione dei nuovi compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

      lo schema di decreto legislativo».

      Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

      Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

      La seduta termina alle 13.40.

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