Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2011.
Teresa Cicala contro Regione Siciliana.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Italia.
Procedimento amministrativo nazionale - Provvedimenti amministrativi - Obbligo di motivazione
La domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, verte sull'interpretazione del principio di motivazione degli atti dell'amministrazione pubblica, di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE, ed all'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in relazione a quanto disposto per la dagli articoli 1, 3, nn. 1 e 2, e 28-octies, n. 2 della legge n. 241 del 1990 (procedimento amministrativo), nonché dagli articoli 3 e 37 della legge regionale della Regione Siciliana n. 10 del 1991 (che prevedono la motivazione degli atti amministrativi, rispettivamente, dello Stato e della Regione Sicilia e richiamano, per la disciplina del procedimento amministrativo, i principi generali dell'ordinamento comunitario).
I quesiti posti nella domanda pregiudiziale erano volti ad accertare la compatibilità con il principio dell'obbligo di motivazione stabilito dall'UE delle predette norme nazionali che prevedono eccezioni al medesimo principio in materia pensionistica e la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.
La Corte di giustizia dell'Unione europea si è dichiarata non competente a risolvere le questioni, rilevando, in particolare, che la controversia oggetto della causa principale (in materia pensionistica) verte su disposizioni di diritto nazionale che si applicano in un contesto puramente interno e che l'articolo 1 della n. 241 del 1990, rinvia in modo generale ai «principi dell'ordinamento comunitario», e non specificamente agli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta od ancora ad altre disposizioni del diritto dell'Unione inerenti l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; tali ultime previsioni pertanto non sono considerate applicabili in modo diretto e incondizionato a situazioni puramente interne.