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salta l'esplora

Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 dicembre 2011.
Banca Antoniana Popolare Veneta SpA contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione - Italia.
IVA - Recupero dell'imposta indebitamente versata

Causa n. : C-427/10
Assegnazione:
  • VI COMMISSIONE (FINANZE)
In data: 22/12/2011
NOTA DI SINTESI:

La sentenza verte sull'interpretazione dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di non discriminazione relativamente all'imposta sul valore aggiunto. La controversia principale vede opposta la Banca Antoniana Popolare Veneta SpA (BAPV) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate (amministrazione finanziaria) e ha ad oggetto il rifiuto da parte di quest'ultima di rimborsare alla BAPV l'IVA non dovuta che aveva gravato sulle prestazioni di riscossione di contributi consortili da essa effettuate. La BAPV, in precedenza, era stata costretta a rimborsare l'IVA non dovuta ai consorzi di bonifica in favore dei quali aveva prestato il servizio di riscossione.

Nella sentenza la Corte stabilisce che il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che prevede un termine di prescrizione per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l'azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confronti dell'amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamente reclamare il rimborso dell'imposta nei confronti della stessa amministrazione. Tuttavia, quest'ultima condizione non è soddisfatta dalla normativa italiana, in quanto essa priva completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario) "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

In materia di ripetizione dell'indebito, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 del codice civile, "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", e "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.