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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2011.
Interedil Srl, in liquidazione contro Fallimento Interedil Srl e Intesa Gestione Crediti SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bari - Italia.
Interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1)

Causa n. : C-396/09
Assegnazione:
  • II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
In data: 05/12/2011
NOTA DI SINTESI:

La sentenza ha ad oggetto l'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure d'insolvenza (con riferimento in particolare alle nozioni di "centro degli interessi principali" del debitore e di "dipendenza" previste dall'articolo 3 ai fini dell'individuazione del giudice competente) nonché la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 382 c.p.c., in materia di decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza.

L'art. 382 c.p.c. dispone che la Corte di Cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Secondo giurisprudenza consolidata, tale statuizione è definitiva e vincolante per il giudice investito del merito della causa.

Nella fattispecie oggetto della controversia principale il convenuto aveva contestato la giurisdizione del giudice italiano adito attraverso azione di fallimento in quanto riteneva erronea l'interpretazione che la Corte di Cassazione aveva dato del citato regolamento in sede di risoluzione della questione di giurisdizione.

La Corte di giustizia ha previamente dichiarato che il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte.

La Corte - chiarendo che la nozione di "centro degli interessi principali" del debitore deve essere interpretata con riferimento al diritto dell'Unione - ha definito la medesima privilegiando il criterio del luogo dell'amministrazione principale della società debitrice, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. La Corte inoltre - con riferimento alla presunzione di cui all'art. 3, par. 1, del Reg. (secondo la quale, per le società e le persone giuridiche, si presume che il "centro degli interessi principali" sia il luogo in cui si trova la sede statutaria): da un lato, ha escluso che tale presunzione sia superabile nel caso in cui gli organi direttivi e di controllo della società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo; dall'altro ha stabilito i limiti entro cui la presunzione è superabile nel caso in cui il luogo dell'amministrazione principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria. Con riferimento, poi, alla nozione di "dipendenza", la Corte ha infine chiarito che deve intendersi la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività economica.