Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti stenografici delle audizioni

Vai all'elenco delle sedute >>

XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Resoconto stenografico



Seduta n. 18 di Giovedì 16 aprile 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Catania Mario , Presidente ... 3 

Audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo:
Catania Mario , Presidente ... 3 
Colangelo Giovanni , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ... 3 
Catania Mario , Presidente ... 8 
Colangelo Giovanni , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ... 8 
Russo Paolo (FI-PdL)  ... 9 
Colangelo Giovanni , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ... 9 
Catania Mario , Presidente ... 10 
Colangelo Giovanni , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ... 10 
Catania Mario , Presidente ... 11 
Russo Paolo (FI-PdL)  ... 11 
Donati Marco (PD)  ... 11 
Cariello Francesco (M5S)  ... 11 
Catania Mario , Presidente ... 11 
Colangelo Giovanni , Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ... 12 
Catania Mario , Presidente ... 15 

ALLEGATO: Documentazione presentata dal Procuratore ... 17

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

  La seduta comincia alle 14.10.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente.)

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.
  Si tratta di un'audizione di straordinaria importanza per l'autorevolezza del nostro ospite e per la competenza della Procura di Napoli sulla materia che è oggetto del nostro lavoro. Vi anticipo un'angolazione interessante, per molti aspetti nuova, in quanto il dottor Colangelo ci darà anche uno spaccato in materia di contraffazione di banconote.
  Si tratta di una fenomenologia su cui come Commissione non ci siamo soffermati, che presenta caratteristiche specifiche, in quanto non è una contraffazione ordinaria di marchio o di segno distintivo, ma è una tipologia di reato di eccezionale gravità.
  Lascio quindi la parola al dottor Colangelo.

  GIOVANNI COLANGELO, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Grazie, signor presidente, grazie a tutti i componenti della Commissione per l'attenzione che è stata riservata al nostro ufficio e per il tempo che mi potrete dedicare.
  Ho letto con estremo interesse la relazione che mi è stata messa a disposizione dalla Presidenza, relazione che tocca vari aspetti che ho trovato di straordinario interesse giuridico-tecnico in una prospettiva di revisione del quadro normativo e sanzionatorio di questi reati. Concordo con quanto si dice in questa relazione, quindi non ne ripercorrerò analiticamente i passaggi.
  In via preliminare sono assolutamente d'accordo che nelle dimensioni e nelle caratteristiche il fenomeno della contraffazione abbia assunto (qui mi riferisco soltanto alla contraffazione dei marchi nella duplice veste dei prodotti soggetti a registrazione e a brevettazione, nonché dei prodotti per i quali si tutela il diritto d'autore) connotazioni di particolare gravità che ledono vari tipi di interesse, che non sono quelli tradizionalmente protetti dalla norma quando questi reati hanno una dimensione ridotta, ma che quando assumono manifestazioni così imponenti coinvolgono altri interessi.
  Gli interessi colpiti da questi reati sono innanzitutto quelli previsti dallo stesso Codice, ossia i diritti dei titolari dei brevetti, dei marchi, dall'economia lesa da questo tipo di reati all'agricoltura danneggiata dalla contraffazione dei prodotti venduti con il falso marchio del made in ItalyPag. 4o dell’italian sounding, nonché della tutela del lavoro, perché si tratta quasi sempre di lavorazioni in nero.
  A tutto ciò si deve aggiungere la lesione dell'ambiente. Questa è particolarmente percepita nel territorio di Napoli, perché tutte le aziende che producono in loco prodotti industriali contraffatti quali scarpe, prodotti di abbigliamento o di pelletteria ovviamente svolgono questa attività in nero e non possono smaltire secondo i canali regolari i residui di lavorazione.
  Diviene quindi inevitabile una forma di smaltimento spesso a cielo aperto, che determina un ulteriore danno per l'ambiente con l'incendio di questi residui di lavorazione costituiti da materie plastiche, pellami o gomme.
  La plurioffensività dei reati porta all'opportunità di una tendenza normativa non limitata allo stretto ambito del falso in senso proprio, cioè nell'attuale collocazione delle norme sanzionatorie, negli articoli 473 e seguenti, che pone addirittura problemi sulla configurabilità dei reati nei casi di falso evidente, il cosiddetto «falso innocuo». Questo ci induce a valutare una diversa collocazione sistematica sia nel Codice, sia nelle tendenze normative, che possa porre in evidenza i danni causati da questa attività illecita che ha assunto ormai dimensioni notevoli.
  Da tutto ciò deriva anche l'opportunità di rendere più efficace, sia sotto il profilo sanzionatorio che sotto il profilo della concreta applicabilità, la complessa congerie di norme che reprimono questi fenomeni.
  Attualmente abbiamo una serie di norme che si sovrappongono o si intersecano tra loro, di difficile lettura e interpretazione per i tecnici (immaginiamo quindi per gli operatori o addirittura per il cittadino): dalle norme che tutelano il marchio e i brevetti e quindi gli articoli 473, 474, 474-ter a quelle che tutelano altre forme di commercializzazione di prodotti contraffatti oppure di vendita o diffusione di prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato, che sono gli articoli 517 e seguenti, oltre alle numerose norme previste dalle leggi speciali che spesso si risolvono in una duplicazione e che impongono forme di coordinamento tra le norme sul diritto d'autore o in materia di repressione di illeciti nell'olio d'oliva.
  Questo è un altro settore di estrema gravità, e lo dico anche perché sono di origine pugliese e in Puglia la contraffazione degli oli arreca danni enormi sia agli olivicoltori, sia all'economia pugliese, sia alla salute perché viene contrabbandato e venduto olio di ogni genere. Di tanto in tanto si apprende di olio proveniente dall'estero che durante il percorso di trasferimento su navi cisterna subisce procedimenti di trasformazione e che da olio di sansa o addirittura da olio lampante o olio di oliva semplice arriva a destinazione come olio extravergine di oliva mediante contraffazione dei documenti doganali e di trasporto.
  Si tratta di una problematica estremamente complessa, alla quale bisogna aggiungere l'altro tema particolarmente delicato della contraffazione dei medicinali. Non è il caso di entrare nel merito perché è evidente quanto possa essere grave questo tipo di reato, che spesso sfugge al contrasto per motivazioni che cercherò di spiegare e che è punito attualmente in base al decreto legislativo del 2014 con una pena fino a tre anni di reclusione, pena assolutamente irrisoria rispetto ai danni che tale illecito può arrecare.
  Tale fenomeno è di difficile contrasto sia perché la vendita dei prodotti medicinali avviene in gran parte attraverso il web, sia perché non sempre si trova la diretta, immediata e volontaria partecipazione delle ditte farmaceutiche. A fronte della notizia di immissione in commercio di una partita di un prodotto farmaceutico quale un comune antinfiammatorio o antibiotico, partita abusivamente contraffatta e messa in commercio, la società farmaceutica si trova costretta a ritirare tutto quello che c’è sul mercato per verificare se sia effettivamente autentico, e ciò determina tempi di verifica, danni aziendali immensi e, considerati anche i tempi di scadenza dei medicinali, perdita di prodotto.Pag. 5
  Del resto, è un dato assolutamente pacifico la disponibilità in commercio via web del più famoso farmaco per l'impotenza maschile, il Viagra, che è molto diffuso e venduto, così come dei prodotti anabolizzanti o di tipo ormonale venduti nelle palestre o in altri luoghi di spaccio, di provenienza assolutamente incerta ma con un trattamento sanzionatorio assolutamente irrisorio che non ci consente neanche strumenti investigativi adeguati, perché con le soglie di pena previste per questo tipo di reato non si possono realizzare intercettazioni e meno che mai intercettazioni di tipo telematico. Non si riesce quindi quasi mai a risalire all'origine della produzione e neanche a fare una verifica della rete di distribuzione sul territorio nazionale.
  Attesa la natura distrettuale della procura nella quale opero, abbiamo una sezione che si occupa dei reati di contraffazione nella forma semplice e anche la Direzione distrettuale antimafia. Considerata la natura e la tipologia del reato previsto dall'articolo 416, finalizzato alla commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474, qui c’è già una competenza (dico competenza in termine improprio ma per semplicità) della Direzione distrettuale antimafia.
  La logica che ispira l'individuazione dei reati contenuti nell'articolo 51, comma 3-bis, che individua la competenza della DDA, è quella della necessità di un coordinamento investigativo per tipi di reati che abbiano una proiezione non semplicemente locale, ma necessiti di coordinamento in campo nazionale e talvolta anche transnazionale.
  Di qui la competenza della distrettuale che si occupa di tutti gli illeciti commessi nel distretto, non più soltanto nella sede della procura circondariale, ma anche l'intervento della Direzione nazionale antimafia per tutte quelle proiezioni che possono estendersi sul territorio nazionale e che addirittura, mediante forme di coordinamento internazionale, possono verificarsi con l'estero.
  In questa logica il legislatore ha individuato il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione dei reati di contraffazione (articoli 473 e 474). Allo stesso modo, nella relazione si prospetta l'opportunità di estenderlo anche ai casi di contraffazione organizzata (articolo 474-ter) proprio perché assume una particolare gravità.
  Ritengo assolutamente opportuno (ma è un'opinione da semplice operatore del diritto) che tale tipo di individuazione venga estesa ai reati di contraffazione di banconote, cioè a tutti i casi in cui questo possa determinare un potenziamento derivante dal coordinamento investigativo e la capacità di estendere e di analizzare il fenomeno su territori più ampi di quelli del circondario in cui opera una singola procura.
  Passando all'analisi di quello che avviene nel territorio della procura di Napoli e alle ultime evidenze, ho portato un dato statistico che lascio agli atti della Commissione e ho fatto perciò redigere nella forma della certificazione, da cui si desume l'andamento della tendenza di questa tipologia di reati negli anni dal 2011 ad oggi.
  Vediamo che il numero delle denunce per il reato di cui all'articolo 473 è abbastanza esiguo, mentre è particolarmente elevato il numero dei reati di cui all'articolo 474, il che significa che si sono individuati pochi casi di centrali di contraffazione nel territorio mentre assume rilievo sempre maggiore la contraffazione commessa all'estero, con l'introduzione nel territorio nazionale di merce con marchi contraffatti.
  Questo testimonia la gravità del fenomeno e le lesioni dei diritti prima citati, ossia la gravità della lesione arrecata all'economia nazionale o nel caso di marchi stranieri all'economia in genere, perché vengono coinvolti i commercianti, i cittadini, nonché la salute, perché non abbiamo alcuna certezza circa le modalità di produzione, le materie impiegate e le conseguenze che il contatto con queste può determinare soprattutto per categorie a rischio quali i giocattoli per i bambini.
  Abbiamo casi contenuti di denunce per l'articolo 474-ter e sono abbastanza contenuti Pag. 6i casi di cui agli articoli 517 e 517-bis 517-ter 517-quater, a dimostrazione di come quella tipologia di reato, scorporata da quella della contraffazione dei marchi, assuma un rilievo non particolarmente importante.
  Una volta gli articoli 515 516 e 517 si riducevano al commerciante che dava un prodotto anziché un altro a chi li richiedeva. Era famoso l'esempio di chi al bar chiedeva un aperitivo con un certo marchio e otteneva un prodotto del tutto simile, un'acqua tonica che non aveva quella denominazione, e gli ispettori delle aziende elevavano le contravvenzioni a carico dei soggetti.
  Sono pochi i casi di cui agli articoli 171 e 171-bis, sono ben più numerosi i casi dell'articolo 171-ter, riguardante i prodotti dell'ingegno in violazione delle norme sul diritto d'autore sviluppati in maniera articolata e complessa, con un numero di copie superiore alla soglia prevista dal legislatore.
  Quali sono i problemi principali che riscontriamo nella quotidianità in questa tipologia di indagine ? Riscontriamo la prima difficoltà nella repressione dei reati commessi in rete, perché la legislazione non è del tutto adeguata, perché la responsabilità del gestore ISP o del provider è limitata a casi civilistici e soltanto laddove vi sia la piena consapevolezza della messa in commercio di questo tipo di prodotti, e perché è estremamente difficile risalire alla fonte della produzione.
  Non abbiamo ancora possibilità di oscurare determinati siti e purtroppo il consumatore si trova obiettivamente in una condizione di debolezza, perché esistono trappole informatiche per cui andando in un certo sito si ha automaticamente la deviazione su un altro o effettuando una ricerca si viene deviati su un sito che propone un prodotto diverso da quello che si stava cercando, che costituisce un allettamento nella duplice forma del prodotto contraffatto spacciato per buono, quindi nella frode in senso proprio, o del prodotto contraffatto dichiarato tale ma particolarmente somigliante all'originale.
  Qui il campo di esplicazione della fantasia degli autori di questi illeciti è enorme, perché spazia dal settore degli orologi di alto pregio quali i Rolex a prodotti di nicchia di alimentazione o abbigliamento, che vengono venduti a prezzi particolarmente allettanti, con l'impossibilità per il consumatore che si veda recapitare qualcosa di completamente diverso di risalire alla fonte del fornitore, perché si rimbalza da un sito all'altro.
  Sarebbe quindi necessario intervenire in termini più efficaci al fine, se non di individuare gli autori che si trovano spesso in Paesi lontani nei quali le attività rogatoriali sono praticamente inutili, come la Cina, l'India, la Russia o Paesi africani emergenti, almeno di rendere più difficile la distribuzione sul territorio nazionale e consentire il sequestro dei prodotti presso il distributore in Italia.
  Attesa l'esiguità delle pene previste per questa tipologia di reati e la mancanza di strumenti investigativi idonei, non possiamo effettuare intercettazioni di tipo telematico, non si può procedere ad acquisti simulati con agenti undercover che possano fingersi interessati alla distribuzione di grossi quantitativi di merce e stabilire contatti diretti che ci consentirebbero di risalire agli autori, né dal singolo caso risalire a un'indagine di più ampio respiro, che ci consenta di individuare l'entità del fenomeno, che spesso rimane circoscritto al singolo caso.
  Di qui l'opportunità di introdurre un'autonoma figura di reato per il commercio elettronico, con la previsione di limiti edittali, non tanto per la comminatoria di pene, quanto per consentire un'attività investigativa più ampia.
  Altro problema che ci troviamo ad affrontare nelle attività investigative per le zone di produzione in sede è la diffusione su tutto il territorio partenopeo di distributori al dettaglio, i quali sono soggetti senza stabile dimora, talvolta senza reddito fisso o comunque con possibilità sanzionatorie assolutamente nulle, laddove si tratti di pene pecuniarie, in quanto nullatenenti, quindi colpire l'ultimo distributore Pag. 7della catena diventa veramente difficile, mentre è importante risalire alla zona di produzione.
  Recentemente sono stati operati dei sequestri nella città di Napoli e talvolta in zone particolarmente centrali come nella zona di piazza Garibaldi, dove sono state sequestrate centinaia di capi di abbigliamento già confezionati e pronti per essere distribuiti, centinaia di scarpe e migliaia di contrassegni da apporre sui capi di abbigliamento per spacciarli come autentici.
  Tutto questo ci conduce a un ulteriore problema particolarmente sentito, quello dell'operatività del sequestro, della custodia e dell'eventuale distruzione dei beni sequestrati. Qui abbiamo diversi tipi di problemi. Quando si tratta di una quantità davvero ingente di prodotti, il sequestro ha dei costi spesso ingenti di cui cerchiamo di evitare il protrarsi. Perché ciò avvenga è necessario fare l'accertamento mediante consulenza tecnica magari anche di tipo irripetibile e prelievo di idoneo campionamento.
  Qui ci troviamo di fronte un problema: trovare gli esperti specifici che siano in grado di stabilire quando il prodotto è falsificato oppure autentico, perché ad onor del vero bisogna dire che dei prodotti sono falsificati in maniera pressoché perfetta, quindi ci vuole veramente un tecnico che ne sappia individuare la falsità.
  Si allungano quindi i tempi di detenzione di questi materiali, con problemi relativi alla determinazione della quantità dei materiali stessi, che sono già stati posti in evidenza dalla Guardia di finanza perché spesso il campionamento e la determinazione del quantitativo impone tempi e costi abbastanza significativi. Il problema si complica quando dobbiamo andare al luogo di detenzione o al pagamento delle spese di custodia.
  Quando si tratta poi di prodotti per i quali può essere agevolmente rimosso il simbolo o il marchio che ne individua la falsità, il prodotto può anche essere destinato alle associazioni no profit, eliminandone il logo e controllandone l'eliminazione. Quando invece questa eliminazione non è possibile, al prodotto non può essere data neppure quella destinazione. Nel caso delle scarpe del marchio Hogan che recano impresse lateralmente l'iniziale «H» o di altri prodotti con impresso il marchio non è possibile rimuovere il dato identificativo e quindi darli a queste associazioni, e non si può che procedere alla distruzione.
  La distruzione ha però dei costi che spesso la procura deve anticipare, trovando il canale idoneo per lo smaltimento di quella specifica tipologia e stabilendo le modalità migliori perché non si determini l'ulteriore reato di smaltimento illecito.
  Tutto questo potrebbe essere reso più agevole mediante una previsione di canali o di luoghi di deposito quali caserme dismesse, e modalità di smaltimento dei prodotti illeciti che non ci costringano a cercare chi deve effettuare lo smaltimento. Se infatti devo individuare una ditta che chiederà di essere pagata, devo invitare più ditte, fare una sorta di piccola gara o interpello, vedere quali sono le ditte accreditate, individuare quella che offra il prezzo più conveniente e fornisca maggiori garanzie, dare alla polizia giudiziaria il compito di sorvegliare le attività di distruzione, per essere sicuri che il prodotto sia stato distrutto a norma senza produrre ulteriori danni.
  Si tratta di un meccanismo particolarmente complesso e oneroso, che quando coinvolge migliaia di capi di abbigliamento o di scarpe determina rilevanti complessità.
  A questo riguardo vorrei citare alcune indagini particolarmente significative che possono consentire la percezione della gravità del fatto. Il 7 luglio 2014 la Guardia di finanza ha proceduto a stabilire un collegamento tra una serie di società che importavano CD Rom vergini e sono stati sequestrati 23 milioni di CD Rom o Dvd vergini, oltre 500.000 euro in contanti. Sono stati indagati i vertici di una notissima azienda che produce questi dischetti, la Verbatim, da cui peraltro i vertici internazionali hanno poi preso le distanze, e il tutto è stato scoperto alla fine di un'ulteriore indagine.Pag. 8
  L'inizio dell'indagine vedeva la contraffazione di prodotti dell'ingegno o di software informatici da parte di alcuni soggetti che sembravano legati al noto clan Mazzarella. Dall'entità della produzione di prodotti contraffatti e risalendo alla fornitura dei supporti informatici è stato possibile sviluppare un'indagine che ha avuto dei risvolti, a ulteriore dimostrazione della plurioffensività dei reati, perché questi dischetti venivano acquistati in evasione di IVA attraverso società cartiere che consentivano di fruire di prezzi estremamente convenienti.
  In sostanza, grazie all'omesso pagamento dei diritti d'autore dovuti alla SIAE, venivano pagati 26 centesimi di euro per CD e 50 centesimi per Dvd. Se lo rapportiamo al numero complessivo dei pezzi sequestrati, emerge la dimensione del fenomeno e del danno arrecato sia alle ditte produttrici, sia ai consumatori, perché ovviamente non è ipotizzabile una forma concorrenziale tra colui che opera nel rispetto della legalità e chi si avvale di questi mezzi.
  Nello stesso contesto sono state eseguite 16 ordinanze di custodia cautelare ed è stato disposto il sequestro di beni per circa circa 96 milioni di euro. Questa è soltanto una delle indagini.
  Altra indagine interessante in materia è quella convenzionalmente denominata Operazione Gomorra, che risale a 2-3 anni fa e vedeva la contraffazione dei capi di abbigliamento di griffe e di prodotti tecnologici provenienti dalla Cina con distribuzione sul territorio degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore della transnazionalità.
  Chiederei di procedere in seduta segreta per fornirvi un dato.

  PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio-video.

  (L'audizione prosegue in seduta segreta).

  PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell'impianto audio-video.

  (L'audizione prosegue in seduta pubblica).

  GIOVANNI COLANGELO, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Soltanto per illustrare come il fenomeno possa assumere dimensioni non soltanto nazionali e una grave lesività.
  Vi sono stati vari processi per contraffazione di prodotti, tra cui uno recente per contraffazione di calzature. Questo si riferisce esclusivamente ai fenomeni di pertinenza della DDA, cioè nel caso in cui si sia individuata un'associazione finalizzata alla produzione di prodotti o marchi contraffatti con l'attrazione della competenza nell'ambito della Direzione distrettuale antimafia, che ha consentito in alcuni casi di fare importanti operazioni.
  Parallelamente, l'attività del nostro ufficio si svolge anche in relazione a quei reati che, pur non essendo di pertinenza della Direzione distrettuale antimafia, sono comunque specialistici del settore, in cui vengono effettuati quotidiani e numerosi interventi da parte della sezione che si occupa di questi fenomeni.
  Per dare infine un dato recente, proprio ieri abbiamo eseguito nei confronti di alcuni soggetti un'ordinanza di custodia cautelare per articolo 416 finalizzato alla produzione di prodotti contraffatti. In questo caso si trattava di dischi, di opere di Vasco Rossi e Laura Pausini. Ho portato un estratto dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo perché è l'ultimo in ordine di tempo, è stata eseguita ieri grazie alla possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche e quindi ricostruire il gruppo dei distributori di questa rete.
  Vi sono poi altre indagini che sono tuttora pendenti, in alcune delle quali si è riusciti a stabilire il collegamento diretto con associazioni di stampo camorristico, mentre in altre non si è potuto ricostruire tutto questo.
  Qui anticipo una possibile domanda: quanto la criminalità organizzata abbia operato un'invasione in questo settore. Sia nel settore della contraffazione delle banconote che nel settore della contraffazione dei prodotti industriali non sempre troviamo Pag. 9evidenze investigative che dimostrino l'intervento della criminalità organizzata.
  Nei territori nei quali si avverte fortemente la presenza della criminalità organizzata, le attività che assumono un ruolo di stabilità o di ripetitività difficilmente si svolgono senza il controllo o almeno la connivenza magari anche comprata della criminalità organizzata. Non si può escludere (ma è un dato privo di qualsiasi valore statistico e tecnico) che coloro che non operano in diretto collegamento con la criminalità organizzata ne siano comunque «autorizzati».
  Se infatti in alcune zone l'attività degli appalti, l'attività illecita di spaccio di droga o di estorsione oppure di contrabbando viene svolta a condizione che sia in sintonia con le direttive del gruppo criminale operante in quella zona, diventa difficile pensare che un'attività sistematica di contraffazione, che si traduca nella produzione di migliaia di pezzi contraffatti, si svolga senza una connivenza o una compiacenza magari pagata da parte della criminalità organizzata.
  In alcuni casi troviamo il diretto coinvolgimento di soggetti della criminalità organizzata, a cui è agevole risalire come manifestazione di una delle tante attività illecite di un gruppo criminale.
  Vorrei infine fare un cenno alla problematica della contraffazione delle banconote e delle monete. Come anticipato dal presidente, si tratta di un settore di estrema importanza per lo Stato e per l'economia dell'Unione europea, e non è un caso che circa un anno fa l'Unione, per il tramite della BCE, abbia posto a livello di Banca d'Italia e di Direzione nazionale antimafia il problema dell'esistenza del cosiddetto «Napoli Group», che trova una sua definizione in campo europeo; un gruppo di falsificatori particolarmente versati nella tecnica della falsificazione delle banconote, i quali operano a livello locale, ma qualche volta hanno delocalizzato la loro attività all'estero, esportando all'estero il loro know how, consentendo lo spaccio di banconote false su tutto il territorio europeo e nordafricano.
  Le direttrici verso l'Europa che sono state individuate sono la Spagna, la Francia, la Germania, e suscitò molto scalpore il caso di un falsario che, volendosi vantare della sua abilità, riuscì a spacciare in Germania una banconota da 300 euro. Il fatto è ovviamente più da giornale umoristico data la singolarità del caso, ma ci dà un'idea della qualità e della capacità di falsificazione di questi soggetti.
  Vi è poi un'altra rotta che conduce verso i Paesi del Nord Africa, dove si presta meno attenzione e le capacità e i mezzi tecnici per individuare la banconota falsa sono minori, perché ormai da noi a partire dal supermercato fino al piccolo negozio troviamo le macchine a raggi ultravioletti che riescono a individuare la banconota falsa, mentre lì probabilmente ve ne sono di meno e questo è un altro canale di esportazione di banconote.
  Qual è l'entità del fenomeno al di là delle definizioni magari pittoresche di alcuni soggetti della Comunità europea ?

  PAOLO RUSSO. Una banconota da 300 euro non è neanche falsificazione !

  GIOVANNI COLANGELO, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Esatto, non è neanche punibile, ma era una sorta di sfida con se stesso.
  Il 26 novembre venne eseguito un provvedimento cautelare contro 56 persone. Le indagini svolte in quella circostanza dal Comando antifalsificazione monetaria dei Carabinieri e dalla Questura della provincia di Roma riguardarono due territori. Venne individuato un gruppo di persone che faceva attività sistematica di falsificazione, vennero eseguiti 29 provvedimenti di custodia in carcere, 10 agli arresti domiciliari, 12 di divieto di dimora.
  La cosa ha avuto una notevole risonanza, ma il dato che ci interessa non è ovviamente quello della notizia: a Napoli venne sequestrata una stamperia off-set in grado di stampare banconote di alta qualità, a Gallicano nel Lazio una zecca clandestina per la contraffazione di monete metalliche da 1 e 2 euro, ad Arzano Pag. 10un laboratorio clandestino per la produzione di marche da bollo. Il fenomeno spesso si abbina, perché le capacità tecniche sono molto simili e chi può falsificare banconote può falsificare marche da bollo, ed è sistematico il fenomeno della periodica diffusione di marche da bollo false.
  Prima di essere procuratore a Napoli sono stato procuratore a Potenza, sembrerebbe terra abbastanza tranquilla, ma scoprimmo un traffico di marche da bollo false che giravano nell'ambito del tribunale e uno degli «spacciatori» al dettaglio era una rivendita di valori bollati che operava all'interno dello stesso tribunale di Potenza.
  L'attività viene svolta in maniera molto organizzata, ed è estremamente difficile da individuare. Viene svolta a diversi livelli: vi è il produttore, poi c’è un deposito di stoccaggio, quindi i grossisti, i fornitori e gli spacciatori al dettaglio. Tutto questo ci dà la dimensione del fenomeno.
  Questo avviene quindi il 26 novembre, ma quando il 15 dicembre a Casalnuovo la Compagnia dei Carabinieri di Napoli Stella sequestra 23 milioni di banconote in uno scantinato di un residence, arrestando due persone, vediamo che il fenomeno non ha una dimensione individuata in quel gruppo criminale. Quando l'11 febbraio di quest'anno, a Villaricca, i Carabinieri sequestrano 53 milioni di euro di banconote in un garage arrestandone il proprietario, questi ultimi due sono i più ingenti sequestri di banconote false mai fatti in Europa. Questo dà una dimensione della gravità del fenomeno che purtroppo si svolge sotto i nostri occhi.
  Anche a questo riguardo ho evidenziato la necessità di un coordinamento. Recentemente abbiamo avuto delle evidenze di produzione o di smistamento in partenza. Chiederei di poter secretare anche questa piccola parte, presidente.

  PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell'impianto audio video.

  (L'audizione prosegue in seduta segreta).

  PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell'impianto audio video.

  (L'audizione prosegue in seduta pubblica).

  GIOVANNI COLANGELO, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Quella è la dimostrazione che i fenomeni in atto sono particolarmente pericolosi.
  L'intervento della Direzione distrettuale antimafia o l'inclusione di questi reati nell'articolo 51, comma 3-bis non deriva soltanto dalla necessità di operare un migliore coordinamento investigativo tra i vari uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale ed eventualmente più agevoli contatti con le autorità estere, che possono essere anche attivati dalle singole procure ma, laddove canalizzati attraverso la Direzione nazionale, ovviamente ricevono una migliore dimensione di coordinamento, ma anche dall'esistenza di una serie di strumenti investigativi e operativi che sono puramente tecnici. Mi spiego subito.
  Un'indagine ordinaria deve concludersi in un certo tempo e, se non si conclude in quel periodo, il pubblico ministero deve richiedere una proroga al giudice per le indagini preliminari (chiedo scusa se dico cose ovvie per alcuni di voi, ma non so quanti conoscano tutti i meccanismi) e questi, ricevuta la richiesta di proroga, deve notificare agli indagati e alle parti offese l'esistenza della proroga, e ovviamente gli indagati vengono a conoscenza delle indagini sul proprio conto. Da questo tipo di informazione sono esclusi i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis.
  Per le intercettazioni telefoniche o telematiche è necessario per i reati comuni riscontrare una gravità indiziaria, ma per i reati di criminalità organizzata in virtù della legge del 1991 è sufficiente l'esistenza di sufficienti indizi. Le intercettazioni ambientali possono essere operate con maggiore facilità per reati di criminalità organizzata di quanto non lo siano invece per singoli reati.
  Da tutto ciò deriva una serie di conseguenze che si proiettano sulla capacità Pag. 11di più efficace contrasto di questo tipo di reato, che a mio parere è di notevole gravità ed espone l'Italia nei confronti dell'Europa all'applicazione di questa etichetta che non ci fa onore.
  Rimango a disposizione per ogni vostra richiesta di chiarimento.

  PRESIDENTE. Ringrazio sin da ora il Procuratore Capo Colangelo. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  PAOLO RUSSO. Grazie, presidente. Grazie innanzitutto per la preziosa esperienza che ci offre, perché è elemento essenziale per le valutazioni ulteriori che proviamo a mettere in campo.
  Due questioni. In queste attività che andate svolgendo qual è il vostro rapporto con le forze di polizia, ossia quali forze di polizia utilizzate di più e meglio in ragione anche delle competenze ? Per quanto riguarda la contraffazione dei farmaci vorrei sapere se in base alla vostra esperienza la contraffazione abbia fatto emergere qualche criticità dal punto di vista del sistema di tracciabilità dei farmaci (bollini, fustelle).

  MARCO DONATI. Rapidamente, perché il dottore è stato davvero esaustivo nel delineare il quadro, si è soffermato su una serie di aspetti e di criticità e quindi la mia domanda è semplice ma importante ai fini del lavoro della Commissione.
  Ci ha fatto capire che il complesso delle norme spesso finisce per creare difficoltà a coloro che operano nella lotta alla contraffazione, quindi le chiedevo eventuali suggerimenti anche rispetto all'impianto normativo, se sia sufficiente o debba essere sfrondato, se vi siano interventi che il legislatore debba mettere in campo.
  Le chiederei anche alcuni semplici elementi di valutazione sul tema della contraffazione del tabacco, tema che mi riguarda personalmente per una risoluzione che ho appena depositato.

  FRANCESCO CARIELLO. Ringrazio anch'io il procuratore e pongo due questioni. Ho sentito fare diversi accenni alla difficoltà di limitare i reati commessi in rete. È sempre difficile risalire alla fonte produttiva, ma in cosa il sistema merita un'azione del legislatore e dove possiamo intervenire ?
  Lei ha descritto tutti i processi di custodia, sequestro, distruzione, smaltimento dei vari prodotti, ma, vista la difficoltà nel piazzare tutta questa merce, non si potrebbe imputare l'onere dello smaltimento alle stesse ditte, visto che nei loro processi produttivi hanno già delle linee di smaltimento dei prodotti difettati o comunque dei materiali di cui si compongono ?
  Probabilmente la ditta che produce quel prodotto ha anche metodi migliori per smaltire o recuperare quei materiali.

  PRESIDENTE. Aggiungo anch'io un quesito. Nella corrente legislatura una delle più importanti modifiche al quadro penale è la recente introduzione di una figura nuova, la non punibilità per tenuità del fatto. Ancora non ho memorizzato gli estremi del decreto legislativo che è recentissimo, ma sappiamo tutti di cosa parliamo.
  È ragionevole ritenere che nell'applicazione di questo nuovo dispositivo la maggior parte se non la totalità delle procure e dei GIP sul territorio nazionale finiranno per incanalare la maggioranza dei procedimenti relativi alla contraffazione sulla via della non punibilità per tenuità del fatto ?
  Se questo è vero in tutto o in parte, ne esce rafforzata l'ipotesi di differenziare nella figura di reato la tipologia oggi prevista come aggravante, quella del 474-ter, facendola assurgere a figura di reato vera e propria, quella di contraffazione, che per molti aspetti o è sistematica o ha gravi conseguenze, di modo da sottrarla al meccanismo di applicazione della non punibilità per tenuità del fatto ?
  Do la parola al Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, per la replica.

Pag. 12

  GIOVANNI COLANGELO, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Cercherò di essere esauriente. La prima domanda posta dall'onorevole Russo riguardava l'uso delle forze di polizia. Non abbiamo alcun problema a interagire con le forze di polizia, che per le operazioni più legate al territorio possono essere anche i vigili urbani, per quanto riguarda le indagini di maggiore complessità ovviamente sono i Carabinieri o la Guardia di finanza, ai quali ci rivolgiamo sempre con fiducia, e che rispondono con grande impegno e professionalità, quindi c’è una notevole intesa.
  Il Comando anticontraffazione dei Carabinieri in materia monetaria è stato estremamente attivo, ha collaborato molto; la questura che ha lavorato in sinergia è quella di Latina. A Napoli abbiamo una situazione ottimale, ideale, un meccanismo che si potrebbe addirittura esportare perché abbiamo una collaborazione totale tra forze di polizia.
  Personalmente ho escluso qualsiasi possibilità di rivalità che non sia contenuta nei limiti di una sana competizione tra corpi di polizia, ma vi è una totale collaborazione e piena intesa. Molte operazioni vengono eseguite contemporaneamente e congiuntamente, quindi non abbiamo alcun problema.
  Qualche indagine è partita da sporadici accertamenti della Polizia municipale. L'accertamento del deposito di indumenti contraffatti in Piazza Garibaldi a Napoli venne effettuato dai vigili urbani, ma poi, se il fenomeno assume una dimensione più importante o bisogna andare fuori, bisognerà affiancare un'altra forza di polizia.
  Colgo l'occasione per toccare un tema sul quale non sono stato esauriente, cioè il settore agroalimentare. Nel territorio campano non abbiamo casi particolari di contraffazione di prodotti agroalimentari. Sulla notissima mozzarella di bufala non ci sono stati casi clamorosi come neanche sugli altri prodotti a denominazione tipica. Abbiamo avuto due anni fa un caso di contraffazione di prodotto alimentare, ma si trattava di un deposito di 5.000 bottiglie di champagne, che non erano prodotti campani.
  Il tema dei farmaci mi vede molto impegnato, perché i profitti che si ottengono con questo commercio di farmaci contraffatti provenienti dall'est sono elevatissimi. Non abbiamo certezza della qualità del prodotto, né del luogo di produzione, che spesso è rappresentato da scantinati. Anche quando il prodotto farmaceutico non è un prodotto di primissima necessità come la pillola contro l'impotenza maschile, il pericolo esiste ed è gravissimo.
  Una migliore tracciabilità dei prodotti aiuterebbe a scoprire la filiera o almeno a individuare nel corso dei controlli che i NAS effettuano nelle farmacie il luogo o i depositi farmaceutici nei quali bisognerebbe intervenire.
  Abbiamo di fronte tre diversi tipi di illeciti. Uno è quello del commercio tramite la rete, che va contrastato in radice, e ho già indicato qualche correttivo. L'altro è quello che si dovrebbe sviluppare ipoteticamente con la connivenza del farmacista e il terzo è quello che si sviluppa nell'ignoranza del farmacista e quindi anche dell'acquirente.
  Il farmacista non lo sa, magari è il grossista che acquista una partita di medicinali contraffatti, il che si inserisce in una problematica più ampia che riguarda la tutela della salute e che scaturisce da un fenomeno che si è andato recentemente moltiplicando, quello dei furti dei medicinali ad alto costo per terapie estreme, che si verificano quotidianamente in ambienti ospedalieri o nei depositi farmaceutici, farmaci le cui modalità di conservazione non sono assolutamente verificabili.
  Sono particolarmente sensibile a questo tema, ma sia la difficoltà di sviluppare indagini efficaci, sia l'esiguità delle pene previste per questo tipo di reato rendono estremamente rari i casi in cui si riesce a ricostruire la rete di produzione, smistamento e smaltimento di questi prodotti.Pag. 13
  È invece più frequente individuare lo smercio di anabolizzanti nelle palestre, quindi si può risalire attraverso la rete, ma è difficile risalire all'origine.
  L'onorevole Donati accennava alle prospettive di evoluzione normativa. Le difficoltà che sono delineate in maniera chiarissima nella relazione sono determinate dal fatto che noi siamo di fronte a una produzione alluvionale e di emergenza di norme sanzionatorie. Noi avevamo un impianto normativo che era quello tradizionale previsto dagli articoli 473-474.
  Quando ero pretore tanti anni fa (molti di più di quanti mi piacerebbe ricordare) il reato più frequente era quello del 515 o 516 sulla frode in commercio, sul quale nel corso degli anni si è andato innestando un fenomeno che ha assunto dimensioni enormi, con un giro di affari spaventoso e con una attivazione di questi illeciti addirittura su scala planetaria, perché le merci vengono prodotte in Cina e nei Paesi africani.
  È citato nella relazione un canale di smistamento che parte da Ceuta, dal territorio di un'enclave spagnola sul territorio africano, la guardia di finanza ne ha tracciato la provenienza da lì fino a Napoli, quindi cosa si può fare in questa linea evolutiva ? Dare coordinamento a queste norme, dar loro un corpo organico, razionalizzarle nella loro duplice composizione di precetto sanzionatorio e restringendone il numero, ma cogliendo gli aspetti più salienti e più gravi, considerando come le soglie di sanzione ci consentano di attivare determinati meccanismi investigativi, differenziando opportunamente i casi di produzione, messa in commercio, diffusione a livello professionale o su grande scala dal piccolo commercio.
  Se infatti si traducesse tutto in ipotesi di reato, finirebbe con l'affogare gli uffici di Procura e rendere impossibile far fronte al numero spaventoso di denunce di cittadini extracomunitari che vendono ogni genere di prodotto, anche di qualità infima. Tutto questo finirebbe per intralciare il meccanismo di una macchina che già funziona a stento.
  Il problema dei tabacchi. Non abbiamo al momento evidenze processuali o investigative di falsificazione dei tabacchi. Si sta verificando una ripresa del contrabbando, ma è un fenomeno diverso. Ho vissuto da pubblico ministero un'epoca in cui il contrabbando in Puglia ebbe manifestazioni clamorose, con le scorribande dei contrabbandieri che speronavano le macchine dei militari della Guardia di finanza e giravano con i blindati.
  Quell'epoca per fortuna è finita, il contrabbando sembrava scomparso, ma adesso si comincia a vedere una ripresa del contrabbando probabilmente perché il costo delle sigarette ne ha reso di nuovo proficua e utile la diffusione.
  Per quanto riguarda l’e-commerce e lo smaltimento della merce, ho già evidenziato la possibilità di consentire il ricorso ad intercettazioni telematiche, il blocco dei siti che offrono in vendita questi prodotti contraffatti, la possibilità di sequestro del sito o del sequestro per equivalente dei prodotti senza doverne dimostrare la pertinenzialità.
  Sono tutte riflessioni che mi vengono dei colleghi che operano nel settore specifico della terza sezione del mio ufficio che si occupa di contraffazione, che hanno riscontrato la difficoltà di poter mettere in atto questa cosa. A queste si aggiunga la possibilità di una specifica previsione sanzionatoria per i prodotti messi in commercio con l'esplicita menzione del prodotto di imitazione.
  Se io dico a una persona che sta comperando un prodotto che non è quello originale, che si differenzia per piccole particolarità, non posso escludere che, se questo acquisto assume dimensioni notevoli, diventi poi un modo per consentirne l'ulteriore reimmissione in commercio. Tizio può comperare cento orologi fasulli sapendo che sono fasulli ed è poi lui a metterli in commercio come veri o simili.
  La stessa cosa ovviamente vale per tutti quei prodotti sui quali l'attenzione della Commissione si è appuntata più che giustamente, cioè su tutti quei prodotti che sono la manifestazione dell'illecito dell’Italian sounding, che sono similprodotti italiani Pag. 14e che poi con piccole modificazioni possono essere riprodotti in commercio.
  Considero quindi necessaria una norma sanzionatoria o di divieto che ci consenta di intervenire rapidamente, evitando di intervenire sui piccolissimi fenomeni, che finirebbero con l'ingolfarci, nonché la possibilità di utilizzare coperture e acquisti simulati di questa merce al fine di ricostruire la filiera.
  In questo momento la possibilità normativa non c’è come avviene in altri casi. È chiaro che è un passo difficile da compiere, perché è una norma prevista per esempio per l'acquisto degli stupefacenti, per reati di estrema gravità. Si tratterà di vedere quale sia l'importanza che si attribuisce a questo tipo di illeciti e quale sia il contrasto che si vuole mettere in campo.
  Lo smaltimento della merce da parte delle stesse aziende produttrici sarebbe auspicabile, però ha dei costi. Se vado a dire a una ditta che deve smaltire 100.000 paia di scarpe false, non so quanto sarà contenta di operare gratis questo smaltimento. Dovremmo quindi pagarli, ma perché pagare loro e non un altro che possa farlo a costi minori ?
  Cito un esempio che non ha nulla a che fare con l'argomento di oggi, il caso delle demolizioni, in cui è fatto carico all'ufficio della Procura di procedere all'esecuzione di provvedimenti, ma la legislazione non ci consente di far ricorso a soggetti preventivamente definiti o individuati.
  Se avessi una norma anche di rango secondario che mi dicesse che per smaltire questi prodotti devo rivolgermi a queste due o tre aziende, per me sarebbe molto più semplice. Il problema è ancora di più scottante attualità per le bonifiche. Noi scopriamo un territorio nel quale è stata effettuata un'attività massiccia di inquinamento mediante l'interramento di prodotti tossici o nocivi, arriva la notizia di reato, dissotterriamo i prodotti tossici, poi non siamo tenuti alla bonifica a cui dovrebbe provvedere il comune o l'ente proprietario.
  Quando dobbiamo provvedere noi alla perforazione o all'accertamento, non lo possiamo fare scegliendo la ditta che più ci piace, ma dovremo interpellare anche un'altra ditta perché, se ci offre prezzi migliori, dovremo ricorrere a loro.
  L'ultima domanda, tenuità del fatto e 474-ter. Questo è un tema, presidente, che è al momento all'attenzione di tutte le procure, perché nel tentativo di stabilire dei criteri unitari o almeno coerenti di applicazione di questa norma, in cui non si è voluto depenalizzare ma sostanzialmente si è rimessa alla disponibilità dei procuratori la fissazione di questi criteri, una forma di definizione del procedimento, come lei diceva giustamente, si può tradurre in alcuni casi in una vera e propria forma di depenalizzazione per certe tipologie di reati.
  All'interno del nostro ufficio stiamo tracciando nei limiti previsti dal legislatore come limite edittale di pena dei cinque anni delle categorie di reati per i quali non si può assolutamente provvedere con la richiesta di definizione con tenuità del fatto. Faccio un esempio banale: per il reato di maltrattamenti non è possibile perché, essendo un reato a consumazione abituale ed essendo esclusa l'abitualità della condotta, è escluso. Analogamente tenderei ad escluderlo per il 473, che si connota di particolare gravità. Rimane il fatto che oggi è configurato come un'ipotesi aggravata.
  È pur vero che, se non ricordo male, le aggravanti sono escluse dalla possibilità di computo e quindi come tale il 474-ter non dovrebbe entrare nella possibilità di applicazione della particolare tenuità del fatto. Rimane tutto il resto, ad esempio rimangono tutti i casi di individuazione di reati a carico degli ambulanti che potrebbero teoricamente essere definiti così, ma c’è una complicazione nella legge che a volte rende più facile la definizione con gli strumenti ordinari, cioè con una richiesta di rinvio a giudizio o con un decreto penale, che con la richiesta di archiviazione.
  Se infatti richiedo l'archiviazione nei confronti dell'ambulante senza fissa dimora, la richiesta di archiviazione va notificata all'indagato, perché la legge prevede Pag. 15che vada notificata all'indagato e alla persona offesa, e questo introduce una complicazione enorme.
  Vi è poi un altro dato, signor presidente: la legge esclude dalla possibilità di applicazione della particolare tenuità del fatto chi si sia reso responsabile di più fatti della stessa specie. A prescindere dai precedenti penali specifici riportati nel certificato penale, non possiamo applicare la particolare tenuità del fatto a chi negli ultimi tre anni si sia macchiato di condotte denunciate o con sentenze di condanna in primo grado non ancora definitive plurime della stessa tipologia. Come si accerta una cosa del genere per soggetti non sempre facilmente identificabili ? Questo è il quesito che pongo.
  Tutto ciò ovviamente introduce complicazioni di non poca entità. All'interno del mio ufficio, piuttosto che un'elencazione dei casi nei quali si può chiedere l'archiviazione o il proscioglimento, stiamo cercando di individuare i casi in cui non è possibile farlo, facendo un percorso contrario per evitare di operare noi quella depenalizzazione che il legislatore non ha voluto fare.

  PRESIDENTE. Ringrazio il Procuratore Capo Colangelo, perché l'audizione è stata estremamente importante e ci darà modo di fare una riflessione ulteriore su molte questioni emerse oggi.
  Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

  La seduta termina alle 15.30.

Pag. 17

ALLEGATO

Documentazione presentata dal Procuratore

Pag. 18