Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe

Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

Vai all'elenco delle sedute >>

XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Giovedì 3 luglio 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1174  COLLETTI, C. 1528  MAZZIOTTI DI CELSO E C. 2150  FERRANTI, RECANTI «MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI REATI»

Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 2 
Ferranti Donatella , Presidente ... 2 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Colletti Andrea (M5S)  ... 5 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 5 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 6 
Vazio Franco (PD)  ... 6 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 6 
Marotta Antonio (FI-PdL)  ... 7 
Greco Francesco , Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti «Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati», l'audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.
  Do la parola al dottor Greco.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Ringrazio il presidente e la Commissione per l'audizione. Devo dire subito che sono d'accordo sia con gran parte delle cose dette dai colleghi che mi hanno preceduto sia con alcuni spunti molto interessanti contenuti nei disegni di legge che ho avuto modo di esaminare. Quindi, mi limito all'essenziale, perché mi sembra di aver visto che la materia è stata ben analizzata e avviata dalla Commissione.
  Dico subito che sono d'accordo con il giudizio del gruppo di lavoro sulla corruzione internazionale dell'OCSE rappresentato in una missiva di Mark Pieth all'allora Ministro Alfano il 15 gennaio 2010, che penso sia agli atti della Commissione.

  PRESIDENTE. Non credo, però l'acquisiremo.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Ce l'ho qui e posso anche farne una traduzione. Sostanzialmente nel 2010 l'OCSE si lamentava, richiamando anche una precedente raccomandazione, del fatto che la pratica di stabilire termini inderogabili di prescrizione dei procedimenti rappresenta un unicum tra i Paesi del gruppo di lavoro. In altre parole, l'OCSE è contrario al termine finale.
  Devo dire che, esaminando lo studio che è stato svolto dalla Commissione, nel dossier che mi è stato inviato, vi ho trovato quello che, secondo me, è un equivoco di fondo: nei sistemi che ognuno di noi conosce – io conosco il sistema francese e altri – c’è un limite massimo, ma questo è sempre ripresentabile con le interruzioni, quindi di fatto non c’è.
  Questo giudizio espresso da Mark Pieth nella lettera inviata all'allora Ministro della giustizia Alfano è molto preciso e peraltro viene poi confermato dalle raccomandazioni OCSE della fase 3 (ovviamente qui stiamo parlando della corruzione ma, come dirò, il problema si estende a tutti i campi) del maggio 2014, quindi recentissime. È interessante...

  PRESIDENTE. Sono i reati più a rischio.

Pag. 3

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Sì. Questa raccomandazione della fase 3 dell'OCSE del maggio 2014 è interessante perché prende in esame una delle scelte che ha operato il legislatore, che io peraltro contesto, ossia che per allungare i termini di prescrizione si aumentano le pene. Inoltre, la raccomandazione dà atto che con la riforma della corruzione la prescrizione si è allungata, ma ribadisce questo discorso dell’unicum del sistema italiano sul termine finale.
  Se noi accettiamo il fatto che la prescrizione rimane quella che è data dalla Cirielli e che per ovviare anche alle condanne della Corte di giustizia europea aumentiamo le pene per allungare la prescrizione, ci infiliamo in una spirale infernale che non ha senso.
  Si legge, sempre nella fase 3 «il gruppo è stato rassicurato dal recente annuncio del Ministro della giustizia di voler procedere a una più profonda riforma del regime italiano della prescrizione.
  Se volete, consegno questi due documenti agli atti della Commissione.
  D'altra parte, ho visto che sono state richiamate nel dossier che mi è stato mandato alcune pronunce della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) che in certo senso criticano il sistema italiano delle prescrizioni e lo criticano in maniera molto severa. Qualche giorno fa, l'ultima pronuncia – l'ennesima – relativa a maltrattamenti in carcere da parte di alcuni agenti di custodia.
  Questa situazione internazionale, peraltro, non è sconosciuta, perché in tutte o in gran parte delle convenzioni internazionali una delle principali raccomandazioni è quella di prevedere una prescrizione che sia idonea ad assicurare le indagini e l'effettività della condanna.
  Sono quattro, grosso modo, i punti comuni a tutte le convenzioni internazionali, se li mettete in parallelo: trasparenza contabile, trasparenza dei flussi (che significa falso in bilancio e riciclaggio), enforcement (forse è l'unico punto dove tutto sommato l'Italia riesce a sostenere le richieste internazionali) e prescrizione.
  Cito l'articolo 6 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione internazionale di Parigi del 1997, l'articolo 29 della Convenzione di Merida delle Nazioni Unite contro la Corruzione, la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale – qui stiamo aprendo uno squarcio su altri reati che non siano quelli di corruzione – dove si dice, all'articolo 11, che se del caso «ogni Stato parte determina nel quadro del suo diritto interno un maggior periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente convenzione e un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia». Questa è la formula che si usa nelle convenzioni. Tutte queste convenzioni sono state ratificate in Italia, quindi fanno parte di norme imperative a livello costituzionale, neanche a livello di ordinamento.
  D'altra parte, analizzando anche i sistemi stranieri, bisogna porre un problema di fondo, quello del termine finale. Tutti i sistemi ancorano il decorso della prescrizione alla data del commesso reato. Questa impostazione è corretta perché è l'unico dato certo da cui far partire il termine prescrizionale. Tuttavia, non è che il commesso reato si scopre il giorno stesso in cui uno lo commette. Facciamo l'esempio dei reati fiscali: i reati fiscali oggi alla Procura di Milano arrivano, mandati dall'Agenzia delle entrate, con riferimento ai fatti del 2009-2010. Sostanzialmente c’è un divario tra la data del commesso reato e la data di trasmissione da parte dell'Agenzia delle entrate di 4-5 anni.
  Questo significa che il pubblico ministero riceve questa notizia di reato e si è già giocato, suo malgrado, cinque anni del termine di prescrizione. La corruzione è un altro di quei casi in cui non è detto che si scopra il giorno stesso in cui viene pagata una tangente; anzi, spesso e volentieri lo si scopre molto tempo dopo. Penso che, soprattutto nei cosiddetti reati dei white-collar crime, cioè dei colletti bianchi, reati di criminalità economica, il problema del decorso della prescrizione dal fatto – Pag. 4che, ripeto, è l'unico principio che hanno tutti gli ordinamenti, quindi deve essere lasciato – pregiudica la possibilità di portare a termine questi procedimenti.
  C’è un equivoco o un'ipocrisia di fondo. Si dice che la prescrizione breve serve ad accelerare i procedimenti, ma nella mia esperienza è vero il contrario, tant’è che si patteggia o si abbrevia, quindi si accelerano i procedimenti, in tutti quei casi in cui il reato ha una prescrizione lunga, mentre in tutti i casi in cui la prescrizione è breve si va al dibattimento e si cerca di arrivare fino in Cassazione. Non è un caso che noi abbiamo una situazione paradossale per cui l'80 per cento – come ha detto Davigo, ma a me risultava l'88 per cento – dei procedimenti in Cassazione viene dichiarato inammissibile: si fanno ricorsi a vuoto pur di sperare di arrivare alla prescrizione del reato.
  A mio avviso, ma devo dire che dopo quarant'anni di lavoro penso anche di avere maturato una buona esperienza, la prescrizione anziché accelerare i procedimenti li rallenta. Questo è il paradosso della prescrizione. D'altra parte, l'accelerazione dei processi si può ottenere in altri modi e comunque è fondamentale, a mio avviso, ragionare anche in termini di disincentivare i ricorsi. Magari su questo punto mi soffermo dopo.
  Altro aspetto che io trovo profondamente ingiusto nel nostro sistema è l'aver eliminato il decorso delle prescrizioni dall'ultimo reato quando i reati sono in continuazione. La trovo una cosa molto singolare, unica anche questa, del nostro ordinamento. Veramente non è giusto che una persona che ha commesso sette frodi fiscali, una per anno, risponda solo dell'ultima perché nel frattempo quelle precedenti si sono prescritte.
  Ricordo che durante il processo Parmalat, al dibattimento, entrò in vigore la legge Cirielli – o meglio, per quello che ricordo, si chiama «ex Cirielli» perché è stata disconosciuta dal signor Cirielli – e in un giorno solo, quello dell'entrata in vigore, ci siamo giocati la metà dei fatti che avevamo portato a giudizio. Badate, non stiamo parlando di fatti marginali, perché erano fatti per i quali 75 mila persone si erano costituite parti civili. Ogni giorno che passava, come nella pubblicità in cui si mostrava l'Amazzonia e si diceva «quest'anno si è bruciata una parte di Amazzonia uguale alla Svizzera», per la difesa delle foreste amazzoniche – in quel caso nel processo Parmalat, ogni giorno che passava si bruciava un pezzo di processo.
  Una grande banca americana, per esempio, «l'ha fatta franca» proprio per questo discorso della prescrizione, tra l'altro intervenuta con il processo in corso. Questa della continuazione – mi pare che alcuni disegni di legge, uno in particolare, lo prevedano – è davvero un'abnormità. Non ha senso che una persona, solo per il decorso del tempo, risponda solo dell'ultimo tra tutti i reati che ha commesso, perché gli altri si sono nel frattempo prescritti.
  Teniamo anche presente che, ormai, per giurisprudenza costante della CEDU, anche la persona danneggiata è parte processuale e ha diritto all'accesso al giusto processo. È una novità rispetto all'atteggiamento che aveva la Corte costituzionale, che considerava la parte danneggiata il figlio di un dio minore. Anche la Corte costituzionale si dovrà adeguare a questo fondamentale principio della CEDU.
  Ho notato, in alcuni disegni di legge (scusate, non ricordo i nomi), un interessante e apprezzabile tentativo di trovare altre cause di sospensione, laddove si fa riferimento alle rogatorie internazionali, si fa riferimento alla perizia contabile complessa.
  Sono d'accordo sull'introduzione di queste sospensioni, però sono perplesso sulla casistica, perché le casistiche, in qualsiasi materia nel diritto, sono sempre incomplete e lasciano sempre spazio a situazioni analoghe che non vengono ricomprese e così via. Quindi, io sarei più favorevole all'introduzione di un principio per cui, quando l'inerzia non dipende dalla inattività del pubblico ministero o del giudice, si sospende il processo, come principio generale. Soprattutto, poi, sottoporrei l'eventuale sospensione per inerzia Pag. 5nella fase delle indagini al vaglio del giudice, perché il P.M. si può anche inventare una superflua rogatoria o una perizia contabile inutile pur di allungare i termini. Allora, per evitare questo, è bene che la valutazione della congruità della causa di sospensione sia valutata dal giudice. Ecco, suggerisco questo, però sarei più favorevole a un principio di carattere generale.
  Infine, rifacendomi al discorso per il quale, secondo me, è un po’ ipocrita dire che l'accelerazione dei processi è data dall'aver elevato i livelli di atrazina nell'acqua, come diceva un tempo Davigo. La verità è che la possibilità di avere un miraggio di prescrizione comporta l'allungamento dei termini, cioè è l'opposto. In Italia abbiamo un sistema veramente paradossale dove all'introduzione del giusto processo non è conseguita anche una riforma dei meccanismi di appello e quant'altro. Tenete presente, ad esempio, che se in Inghilterra si vuole fare un ricorso all'Alta Corte, bisogna andare in banca e fare un mutuo.
  Ai tempi di una Commissione ministeriale che ho presieduto – durante il Governo Prodi-Mastella – avevamo suggerito l'introduzione della cauzione sui ricorsi, sul presupposto che l'uso del diritto non si deve prestare a un abuso. D'altra parte, quando la Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso – ripeto, siamo sulla cifra dell'80-85 per cento dei ricorsi che vengono proposti – condanna la parte al pagamento di una multa alla Cassa ammende, che però non viene mai riscossa perché i tempi di riscossione delle multe in Italia viaggiano tra i cinque e i dieci anni. Adesso forse si sono leggermente abbreviati con la creazione di Equitalia Giustizia.
  L'idea che avevamo suggerito al Ministro e quindi anche al legislatore – abbiamo sul punto redatto un provvedimento piuttosto articolato che partiva anche dall'esame della giurisprudenza della CEDU sul diritto all'accesso alla giustizia, perché è chiaro che il ricorso è un diritto di tutti gli imputati, ma ripeto non si deve passare all'abuso – era quella di prevedere il deposito di una cauzione in tutti i ricorsi, dall'appello fino alla Cassazione.
  Ritengo che questo sia ancora uno strumento valido che può aiutare a disincentivare i ricorsi inutili o attivati per perdere tempo. L'esempio classico viene dato dai ricorsi in Cassazione sul patteggiamento, che onestamente in molti casi ha una sola funzione dilatoria.
  Se non si può eliminare il termine finale, come auspica l'OCSE, quanto meno il termine dopo la condanna di primo grado si può anche eliminare. Non ritengo di dover dire altro perché sono intervenute prima di me persone ben più preparate.

  PRESIDENTE. Invece lei ha offerto notevoli spunti di riflessione e di approfondimenti ulteriori a tutti i deputati.
  Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  ANDREA COLLETTI. Innanzitutto ringrazio il dottor Greco della presenza. Ho presentato una proposta di legge che mira a sospendere il decorso della prescrizione dopo il rinvio a giudizio dell'imputato. In base alla sua esperienza, secondo lei, nel caso dovesse entrare in vigore una legge di tal fatta ci sarebbe una notevole attrattiva in più per le ipotesi di patteggiamento ovvero di ricorso a giudizi abbreviati o riti alternativi ? E se sì, può dare un giudizio prognostico – è complicatissimo – circa la percentuale ? Glielo chiedo in base alla sua esperienza diretta con avvocati e imputati.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Sicuramente, come ho detto prima, il finire della speranza della prescrizione determina un mutamento radicale nelle strategie difensive. Noi abbiamo casi di rei confessi di corruzione che non patteggiano. Ci si potrebbe chiedere che senso ha far lavorare un collegio per anni, una Corte d'appello per altri anni, quando il soggetto ha confessato, ha ammesso l'addebito e non disconosce la sua confessione sostenendo che gli è stata estorta o quant'altro.Pag. 6
  Devo dire che ho letto alcuni disegni di legge – e ho chiesto conferma del norme – che mi erano piaciuti, ma posso fare questo tipo di discorsi. Come ho detto prima, sono convinto che la prescrizione sia paradossalmente una causa – forse la principale – della lentezza della giustizia. L'unica cosa che raccomando è di non pensare che con un provvedimento si risolvano i problemi della giustizia. In realtà, non sento più parlare di depenalizzazione, una revisione dei meccanismi...

  PRESIDENTE. La sta attuando il Governo.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Meno male ! Era tempo che ci fosse una serie di provvedimenti.

  PRESIDENTE. Bisogna vedere se è completa, se va bene, però c’è una delega approvata dal Parlamento.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Sicuramente comunque la prescrizione è fondamentale perché è, purtroppo, la benzina del procedimento penale. Dico purtroppo perché lo rallenta, più che accelerarlo.
  Tra l'altro, se dovessi essere sincero, prevederei dei termini forse un po’ più ristretti per le indagini. Io sono contrario alle indagini che durano...

  PRESIDENTE. Gli avvocati presenti annuiscono.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Una volta che viene esercitata l'azione penale, secondo me, non ha più senso porre...
  Questo è un po’ il sistema francese.

  FRANCO VAZIO. Ne parlavamo la scorsa settimana, allorché ho dovuto partecipare a un'udienza in Cassazione ed è stata una cosa umiliante, perché su 68 processi chiamati – ero il numero 63, li ho visti tutti – nel 95 per cento, nelle conclusioni o nelle richieste, si discuteva nei termini «prescrizione sì-prescrizione no», «inammissibilità sì-inammissibilità no”. Credo che questa sia la prima valutazione di sconfitta della giustizia.
  Questa questione si aggancia a una domanda che intendo rivolgere a lei. Le chiedo se non sia più ragionevole e anche civile accorciare il tempo della gogna mediatica antecedente a una sentenza di condanna, quindi una prescrizione più breve nella fase iniziale, e poi differenziare la questione per quanto riguarda il futuro dove, nei casi in cui intervenga una sentenza di condanna, quindi equiparare il processo italiano ai processi accusatori anche stranieri dove la prescrizione è un istituto ignoto, di fronte alle sentenze di condanna, ed eventualmente invece prevedere, là dove ci sono delle sentenze di assoluzione un regime equivalente a quello di oggi.
  Intendo dire che io trovo che l'ipotesi di tagliare la prescrizione nei casi in cui il processo venga attivato dalla procura soffre la casistica della parte lesa. Ci sono alcuni procedimenti – pensiamo alle lottizzazioni, a reati che inducano dei sequestri o dei congelamenti dei patrimoni – in cui è chiaro che, a fronte della volontà di arrivare alla prescrizione dell'imputato, esiste anche talvolta la pervicace volontà della procura di arrivare a una condanna con un affetto di congelamento del patrimonio e quindi in questo caso probabilmente, di fronte a una sentenza di assoluzione, potrebbe esserci invece il mantenimento di una prescrizione nel regime ordinario.
  Vorrei chiederle il suo parere rispetto a questi temi.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Sulla decadenza delle indagini, quindi prima dell'esercizio dell'azione penale, c’è il problema della norma costituzionale sull'obbligatorietà. Si può comunque ragionevolmente ritenere che si può arrivare a un termine congruo a seconda dei tipi di reato.Pag. 7
  Personalmente sono d'accordo che con l'esercizio dell'azione penale, cioè la richiesta di rinvio a giudizio, continuare a parlare di prescrizione non ha senso. Lei pone un problema serio, quello della sentenza di assoluzione, della possibilità del P.M. di appellarla (nella precedente legislatura qualcuno proponeva che in caso di assoluzione il P.M. non possa più appellare, con un dibattito conseguente), ed è un tema sicuramente interessante. Lei dice che in quel caso riprende a decorrere una prescrizione tipo quella che c’è adesso, mentre se sei condannato non c’è più prescrizione. Però più creiamo regimi differenziati, complicazioni e così via, in una materia che dovrebbe essere abbastanza lineare, più creiamo incertezze. Sono ormai arrivato all'idea che le norme giuridiche debbano essere semplici, chiare e tali che lascino poco spazio alle interpretazioni. Un sistema di questo tipo diventa molto complicato.
  Devo dire francamente che in una situazione di giusto processo come quella attuale raramente il pubblico ministero appella in maniera pervicace anche quando c’è un'evidenza dei fatti. Spero anche che in questi casi le Corti d'appello gli dicano che ha fatto un appello sbagliato. A volte invece succede che venga ribaltato.
  Non possiamo però partire da singoli casi e creare una situazione a livello generale. Quando si ragiona di giustizia, secondo me, bisogna immaginarsi il sistema piuttosto che le singole situazioni, perché se andiamo sulle singole situazioni non ne usciamo più.
  Secondo me, la proposta – vuoi dopo la sentenza di condanna vuoi dopo la richiesta di rinvio a giudizio, è una scelta ovviamente politica – di chiuderla lì con la prescrizione è fondamentale. Io continuo a ritenere, peraltro, che il problema vero sia togliere questo termine finale che non esiste in nessun ordinamento. Non lo dico io, lo dice l'OCSE, dopo aver esaminato questa questione a fondo.

  ANTONIO MAROTTA. Intervengo telegraficamente, ma spero di formulare bene il concetto. Stiamo parlando di prescrizione e siccome siamo sempre in legislazione emergenziale il problema del momento è la prescrizione. A mio modesto avviso, dovremmo fermarci molto di più sulla durata del processo, sulle sue varie fasi, che sulla prescrizione, perché noi tutti sappiamo la ratio della prescrizione, come istituto, e se perdiamo di vista questo mi pare difficile che possiamo intervenire in maniera seria sul problema prescrizione.
  La prescrizione serve anche a tutelare il cittadino nel momento in cui è esposto a un'azione giudiziaria, nel senso che il cittadino deve sapere quando iniziano i suoi problemi con la giustizia e quando finiscono, deve avere un punto di riferimento, altrimenti potrebbe essere esposto per tutta la vita a una qualsiasi azione. Se questo è il principale problema, secondo lei a che cosa dobbiamo legare la prescrizione in maniera certa, per stare tranquilli noi legislatori che dobbiamo intervenire e per far stare tranquillo il cittadino, che ha ancora un punto di riferimento serio, che è appunto la prescrizione.
  È un punto di riferimento che la legge ex-Cirielli ha cambiato perché – lei me lo insegna – per determinati riferimenti la prescrizione era affidata a elementi esterni, non a una valutazione oggettiva. La legge ex Cirielli ha detto solamente: prendiamo la pena, prendiamola nel massimo, e leghiamo al massimo della pena la prescrizione, che è il dato oggettivo che io cittadino – abbiamo una cultura giuridica forte – devo sapere.
  Per questa ragione chiedo a lei quali sono gli elementi precisi a cui legare la prescrizione, al di là delle valutazioni della fase delle indagini preliminari, del primo grado e via dicendo.

  FRANCESCO GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano. Io ero convinto che la certezza del diritto anche per il cittadino fosse legata a una sentenza di condanna o di assoluzione, e non al decorso del termine, onorevole, quindi ho una visione leggermente diversa della giustizia.Pag. 8
  Detto questo, il problema della lentezza dei processi che la prescrizione alimenta deve essere risolto con altri strumenti, possibilmente dando strumenti alla giustizia. Non vorrei fare la solita lamentela, ma oggi alla Procura della Repubblica di Milano siamo sotto organico amministrativo del 40 per cento. Lo dico perché, come vedrete nel materiale che ho lasciato, l'OCSE dice sempre che dobbiamo potenziare la possibilità di arrivare a un giudizio rapido attraverso i mezzi che vengono dati alla giustizia.
  Anche io ho questa idea della giustizia.

  PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Greco e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.45.