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Resoconti stenografici delle indagini conoscitive

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XVII Legislatura

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Resoconto stenografico



Seduta n. 20 di Giovedì 30 luglio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 3 

SULLE PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RUOLO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI MEDESIMI

Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro.
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 3 
Kompatscher Arno , Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano ... 3 
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 7 
Valente Diodoro , Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ... 7 
Postal Gianfranco , Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ... 8 
Valente Diodoro , Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ... 8 
Agliocchi Massimo , Referendario della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ... 9 
Valente Diodoro , Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento ... 9 
Pallaoro Alessandro , Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Bolzano ... 9 
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 10

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANPIERO D'ALIA

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, Diodoro Valente, e del consigliere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, Alessandro Pallaoro.
  Avverto altresì che la Presidente del Tribunale per i minorenni di Bolzano, nonché membro della Conferenza permanente per la provincia di Bolzano, Brunhilde Platzer, impossibilitata a partecipare all'audizione odierna, ha inviato una memoria scritta che è stata depositata agli atti della Commissione.
  Sono presenti Gianfranco Postal, Consigliere della Sezione di controllo di Trento, Massimo Agliocchi, Referendario della Sezione di controllo di Trento e Katharina Tasser, Direttrice dell'ufficio di Roma della Provincia autonoma di Bolzano.
  Ringraziando gli intervenuti per la disponibilità dimostrata, do la parola al Presidente Kompatscher per lo svolgimento della relazione.

  ARNO KOMPATSCHER, Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti. Visto che il tempo è piuttosto limitato, non mi dilungherò sulla storia e sulle ragioni anche particolari che hanno portato all'autonomia della mia Provincia, ma cercherò di rispondere direttamente ai quesiti che sono stati posti, come credo sia anche nell'interesse della Commissione stessa.
  Permettetemi, però, una piccola premessa che è d'obbligo. Nel mio primo incontro con l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quando ero fresco di nomina, o addirittura ancora solo designato, mi aveva fatto presente quanto segue: «lei si ricordi sempre, quando sarà Presidente, che la vostra autonomia è speciale, è speciale tra le speciali». Questo è quanto mi aveva detto il Presidente Napolitano. Credo che sia già stato ricordato alla Commissione che questa particolarità è dovuta al fatto che nel 1946 ci fu l'accordo De Gasperi-Gruber, ancora prima dell'entrata Pag. 4in vigore della Costituzione; poi è seguita la vertenza ONU negli anni 1960-1961; infine tutta la storia che è ampiamente conosciuta, con la dichiarazione liberatoria del 1992, dove si è chiusa la vertenza anche internazionale per quanto riguarda la situazione del Sud Tirolo-Alto Adige.
  Fatta questa premessa, vorrei passare subito ai quesiti che sono stati posti.
  La prima domanda è se queste norme di attuazione tuttora abbiano una funzione o siano ancora utili: assolutamente, un'autonomia o è dinamica o non è. Possiamo assistere a un continuo evolversi della società, cambiano le esigenze e cambia necessariamente anche l'ordinamento giuridico, a livello europeo, a livello nazionale e ovviamente anche a livello regionale e locale; bisogna quindi adeguare le norme per garantire la salvaguardia dei princìpi e la ratio ultima, i fini che il legislatore si era posto, anche con l'approvazione dello statuto di autonomia stesso.
  Bisogna continuamente adeguarne i contenuti, precisarli, interpretarli, e la norma di attuazione è lo strumento – che si è dimostrato quasi ideale – per far fronte a queste esigenze di continuo adeguamento. Lo ripeto, un'autonomia o è dinamica o non è.
  Faccio un piccolo esempio. Nel 1972 l'elenco delle competenze primarie, concorrenti e così via, aveva ovviamente un'impronta che era quella del 1972. Non si parlava, per esempio, di ambiente; il tema ambiente non era un tema del legislatore. C'era la tutela del paesaggio, l'urbanistica, ma l'ambiente come soggetto per il legislatore non esisteva neanche.
  Abbiamo sempre lo stesso testo e adesso bisogna vedere, quando il legislatore nazionale e anche quello europeo iniziano a legiferare in materia di ambiente, come vengono declinate queste competenze, che hanno un catalogo ancora vecchio; poi è stato aggiornato quello a livello nazionale con la riforma costituzionale del 2001, però il nostro statuto purtroppo non è stato aggiornato. Poi c’è stata questa frizione, e lì le norme di attuazione possono risolvere e sono lo strumento per risolvere i conflitti che potrebbero nascere anche di attribuzione ovvero di interpretazione su chi è il titolare della competenza e come essa va esercitata, proprio perché esistono questi sviluppi.
  Come giudico l'esperienza ? Devo dire che, per quanto riguarda la nostra provincia, il sistema sicuramente ha dato i suoi frutti. C’è voluto tanto per attuare lo Statuto; ricordiamo che è nella legge costituzionale del 1971, poi è stato attuato nel 1972. Sono passati venti anni – fino al 1992 – per arrivare all'attuazione delle previsioni di diritto costituzionale, ma poi comunque il sistema del tavolo di confronto (io lo chiamerei così) ha funzionato.
  È sicuramente un momento di dialogo tra il Governo centrale e il Governo locale. È la possibilità di affrontare tematiche e problematiche e risolverle senza doversi rivolgere alla Corte costituzionale. Secondo me, potrebbe esserlo ancora di più, però a questo forse potremo arrivare in seguito.
  Io credo che questo regime pattizio, questa forma partecipativa possa essere davvero la soluzione per eventuali conflitti di attribuzione anche futuri. Sappiamo che comunque sempre, anche adesso, se si cerca di ripulire il sistema togliendo la legislazione concorrente, comunque ci saranno momenti dove bisogna individuare chi è davvero competente e avere un tavolo di confronto piuttosto che un giudice sicuramente potrebbe essere, per uno Stato democratico, un grande vantaggio.
  Perché ha funzionato da noi, mentre altrove ha funzionato di meno ? Perché da noi sono state emanate se non sbaglio 146 norme di attuazione, mentre altrove le norme di attuazione emanate sono state pochissime ? Innanzitutto, non credo che questo sia avvenuto perché le Commissioni hanno lavorato meglio. Sarà anche quello, però soprattutto c’è stata la volontà politica da parte della Provincia stessa a voler chiedere le competenze, a voler assumersi le responsabilità. Mentre altrove l'autonomia, a livello costituzionale, a livello di Statuto, è molto simile alla nostra, l'attuazione della stessa è assolutamente diversa. Da noi c’è sempre la volontà di assumersi queste responsabilità, perché Pag. 5autonomia non vuol dire altro che responsabilità, responsabilizzazione dei territori.
  Lo abbiamo fatto, mediante l'attuazione dei precetti costituzionali, con norme di attuazione. Questo era il principio e per quello noi l'abbiamo chiesto. L'iniziativa, per lo più o quasi sempre, è partita dalla Provincia stessa, dai membri nominati dalla Regione e dalle Province della Commissione dei sei e dei dodici, a seconda dei casi, o dalla Giunta provinciale o dalla Giunta regionale.
  L'iniziativa quasi sempre è stata la nostra, mentre altrove questa iniziativa non c’è stata.
  Alla domanda se si debbano rivedere i modi di funzionamento rispondo che si può sempre migliorare. Questo è ben vero, però devo dire che ormai il sistema è collaudato e funziona. Credo che potrebbe essere utile avere magari anche un'ulteriore istituzionalizzazione della prassi ormai consolidata. La nostra è una prassi e non ha per tutti gli aspetti una base normativa, un fondamento scritto giuridico. Forse potrebbe essere utile, come anche proposto dall'onorevole Bressa, istituzionalizzare maggiormente questi procedimenti che avvengono, che ormai da noi sono prassi consolidata, per rafforzare ancora di più la valenza delle norme, delle procedure, anche all'interno della gerarchia delle fonti.
  Questo potrebbe essere sicuramente utile. Per quanto riguarda, però, i rapporti, il funzionamento, credo che la nostra prassi potrebbe essere un modello forse per la messa in norma di una procedura che si è evoluta anche con la prassi, perché è coinvolta la Giunta (o le Giunte, a seconda dei casi), perché di solito l'iniziativa nasce da lì o anche se la proposta nasce dalla Commissione, se è un membro della Commissione che elabora una proposta, comunque è la Giunta provinciale ovvero regionale che approva la bozza, vale a dire il disegno di norma di attuazione, che poi passa in Commissione. L’iter credo che sia conosciuto. La Giunta è dunque coinvolta.
  Si è lamentato più volte il Consiglio provinciale, ovviamente lo hanno fatto le forze dell'opposizione, di essere poco coinvolto in questi processi. Credo che abbiamo trovato un rimedio: abbiamo adesso un momento in cui il Presidente della Giunta comunque riferisce in Aula sempre sui lavori, anche per tenere informate tutte le forze politiche presenti in Consiglio provinciale. Anche questa dovrebbe diventare non soltanto una prassi, perché è già prevista una riforma del Regolamento del Consiglio provinciale che prevederà, come momento previsto dal Regolamento stesso, istituzionalizzato, che ci sia una relazione del Presidente per tenere informati e coinvolti anche i consiglieri.
  Lo Statuto assegna alle Commissioni un ruolo meramente consultivo, questo è vero. La domanda era se nella prassi le Commissioni sono andate oltre questa funzione. Credo di sì, però – lo posso dire sicuramente valutandolo anche in modo molto positivo – queste Commissioni paritetiche sono effettivamente diventate tavoli di confronto dove si cerca di risolvere questioni che altrimenti dovrebbero essere risolte davanti al giudice costituzionale. Purtroppo non sempre, però spesso le soluzioni si sono anche trovate. Per questo sicuramente è nell'interesse sia del Governo centrale che di quello locale che questo sistema sia non solo in funzione di consulenza ma anche di risoluzioni di potenziali conflitti di attribuzione.
  Infine, vengo alla famosa clausola di salvaguardia che è prevista nell'articolo 39 del disegno di legge costituzionale. La domanda – qui vorrei avere io la sfera magica – è come si evolverà la situazione e a che cosa porterà questa clausola di salvaguardia. Permettetemi un'ulteriore piccola premessa. La riforma costituzionale del 2001 da parte nostra è stata sicuramente vista di buon occhio, perché era di stampo federalista e veniva incontro alla nostra vocazione, che è sempre quella di assumerci la responsabilità, di voler gestire le cose in proprio. Era una vocazione che i nostri cittadini avevano anche nei confronti dell'Impero austro-ungarico e non ce l'hanno solo adesso, da novanta anni, nei confronti di Roma. Era così anche nei confronti di Vienna. Questa è la vocazione dei tirolesi.Pag. 6
  La riforma del 2001 ci veniva incontro, però anche allora si prevedeva una clausola di salvaguardia per cui questa riforma non si dovesse applicare, tranne per gli aspetti migliorativi, nei confronti dei nostri territori, cioè le Province di Trento e di Bolzano o delle autonomie speciali in genere. Però era previsto nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 2001 anche che ci dovesse essere la revisione degli Statuti, cosa mai avvenuta per vari motivi, anche politici. Questo ha portato a un cattivo coordinamento dei due testi a livello costituzionale, perché l'elenco delle competenze e delle attribuzioni allo Stato è stato rinnovato con la riforma del 2001, mentre quello contenuto nello Statuto di autonomia è rimasto tale e quale.
  Proprio lì sono nati tanti conflitti di attribuzione, tante cause davanti alla Corte costituzionale, purtroppo anche con tante interpretazioni a nostro sfavore, perché poi ci sono le materie cosiddette «trasversali» che sono state individuate dalla Corte costituzionale. Comunque credo di non dovermi dilungare su questo, perché la situazione è ampiamente conosciuta.
  Questa nuova clausola, per quanto riguarda il nuovo disegno di legge di riforma del Titolo V della Costituzione, è sicuramente molto importante, innanzitutto per il motivo che questa volta la riforma va nella direzione che a noi piace ovviamente meno, essendo di stampo più centralista. È lo Stato che si riprende tante competenze, per adesso dalle Regioni a Statuto ordinario, per la clausola di salvaguardia, poi si dovrà vedere.
  Ovviamente non c’è più questa versione a maggior favore; se è una centralizzazione comunque non troveremo cose che potrebbero essere a maggior favore per noi. È una clausola più pulita, che dice non si applica, ma comunque non si applica solo fino alla revisione degli Statuti, che comunque dovrà avvenire – questa è la novità – d'intesa.
  Questa intesa l'abbiamo chiesta perché è anche nello spirito del nostro statuto di autonomia. La clausola vale per tutte le autonomie speciali, però nel nostro caso era, secondo me, anche un dovere da parte dello Stato, perché c’è l'ancoraggio internazionale, c’è la funzione tutrice della Repubblica d'Austria nei confronti del Alto Adige Südtirol per quanto riguarda l'autonomia, comunque nei limiti che erano oggetto della dichiarazione di liberatoria del 1992.
  Questo, lo ribadisco, è un aspetto particolare della nostra autonomia che aveva sottolineato anche il Presidente Napolitano. Per noi questa intesa contiene anche questo coinvolgimento della Repubblica d'Austria, perché noi coinvolgeremo anche la Repubblica d'Austria, come abbiamo fatto, peraltro, anche nell'accordo finanziario che è stato siglato nell'ottobre del 2014, poi anche attuato con la legge di stabilità approvata a novembre. Anche lì c’è stato il coinvolgimento della Repubblica d'Austria, in un riconoscimento anche da parte del Governo della funzione della Repubblica d'Austria nei nostri confronti.
  Detto questo, abbiamo anche commissionato una consulenza all'Università di Innsbruck per quanto riguarda lo stato di salute dell'autonomia dopo la riforma del 2001 e dopo tutte le sentenze della Corte costituzionale che sono intervenute. Questo studio – composto di oltre seicento pagine a cui hanno lavorato tre anni credo sette ricercatori più due professori ordinari dell'Università di Innsbruck – constata che purtroppo in certi casi l'autonomia di per sé è sempre molto ampia, addirittura è stata allargata in determinati settori, confrontandola con il 1992, il momento della dichiarazione di liberatoria, però in altri settori è stata ridimensionata.
  Ciò perché è intervenuta anche l'Unione europea. Anche questa è una causa del ridimensionamento della nostra autonomia, ovviamente anche delle competenze degli Stati membri dell'Unione europea. Però ciò è avvenuto anche per interventi del legislatore nazionale e soprattutto della Corte costituzionale. Addirittura in alcuni casi si è scesi molto al di sotto dei livelli del 1992, e questo diventa un problema perché di nuovo dobbiamo far presente che c’è un accordo bilaterale, dopo una vertenza di Pag. 7diritto internazionale, una vertenza delle Nazioni Unite, con la dichiarazione di liberatoria che è un contratto di diritto internazionale. Qui si scende sotto i livelli che hanno portato alla chiusura di questa vertenza.
  L'abbiamo fatto presente al Governo e anche al Governo austriaco.
  Noi auspichiamo – adesso arrivo al dunque – che questa revisione degli statuti che dovrà avvenire una volta approvata la riforma del Titolo V della Costituzione per noi potrà essere l'occasione per ripristinare ciò che è andato perso, anche in ossequio agli impegni dello Stato italiano nei confronti dell'Austria e della comunità internazionale. Aggiungo che potrebbe essere anche l'occasione e l'opportunità per ampliare la nostra autonomia, perché la stiamo esercitando credo in modo molto responsabile.
  Noi eravamo un territorio molto povero, un territorio montuoso dove non c'era industria e non c'erano tante attività; eravamo un territorio anche di emigrazione. Siamo ormai al quinto posto per il contributo al risanamento del debito pubblico in Italia (in termini pro capite, ovviamente, essendo solo 517.000 persone). Abbiamo superato la Toscana e altre regioni che sicuramente sanno gestire le loro cose, proprio perché abbiamo l'autonomia e con l'autonomia siamo riusciti a rendere forte in termini economici il nostro territorio, che contribuisce alla cosa pubblica anche a livello nazionale.
  È un'autonomia che non costa; è un'autonomia che contribuisce invece di prendere. Potremmo sicuramente contribuire ancora di più se avessimo una maggiore autonomia.
  Vi ringrazio per la pazienza.

  PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
  Do la parola a Diodoro Valente, Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, che ringrazio della presenza.

  DIODORO VALENTE, Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento. Grazie, presidente. Il nostro sarà un intervento spiccatamente tecnico e naturalmente contenuto.
  Mi consenta di portare il saluto del Presidente della Sezione di Bolzano Dainelli, che purtroppo oggi non è potuto essere presente; lo sostituisce il consigliere Pallaoro.
  Anche noi abbiamo depositato un documento che ci consente di essere ancora più stringati.
  Riferendomi subito agli interrogativi posti, per quanto riguarda la necessità di proseguire sul campo delle norme di attuazione, abbiamo potuto constatare che la maggior parte delle norme strettamente applicative per gli statuti ormai è stata svolta. Comunque, quello dei decreti delegati resta uno strumento molto valido. Lo ripeto, noi parliamo soltanto per la parte economica e finanziaria e per le connesse regole in materia di salvaguardia dell'intero ordinamento, in particolare per gli aspetti economici e finanziari.
  Lo strumento, come è stato ben evidenziato anche dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 160 del 1985, se non vado errato, resta uno strumento valido, quindi potrà senz'altro essere utilizzato. Non si tratta ovviamente di «buttar via con l'acqua sporca il bambino», ammesso che si possa parlare in questi termini. Resta comunque lo strumento ordinario di attuazione delle norme statutarie.
  D'altra parte, la Commissione paritetica assicura questo collegamento tra il legislatore provinciale e il legislatore statale e pare che il sistema abbia comunque dato buoni frutti, come mi pare sia stato riconosciuto un po’ da tutti.
  Quindi, la necessità di proseguire nell'utilizzazione di questo strumento innanzitutto deriva dal fatto se si porranno nuove diverse necessità di attuazione delle norme dello statuto stesso. Comunque, i problemi che possono essere affrontati con questo strumento – che, ripeto, è ancora assolutamente valido – ci sono, in particolare in questo momento in cui la situazione economica richiede particolari interventi a livello economico e finanziario, Pag. 8e per quanto riguarda l'intera problematica dei problemi finanziari che sorgono nella partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo ovviamente porta dei problemi tecnici che ancora in buona parte devono essere risolti a livello di attuazione degli statuti. Anche in questo settore potrà essere ben utilizzato questo strumento.
  Sempre per un intervento telegrafico, passo la parola, con il suo permesso, presidente, al consigliere Postal, che ha partecipato, forse per decenni, a queste norme di attuazione e che ci dirà brevemente qualcosa circa l'esperienza nell'attuazione delle norme statutarie.

  GIANFRANCO POSTAL, Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento. Intervengo telegraficamente per confermare innanzitutto che la procedura di formazione delle norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige è fondata sulla prassi; prassi peraltro consolidata dal fatto che dal 1972 ad oggi sono stati emanati circa 170 decreti legislativi, una produzione molto significativa, dei quali circa una quarantina, e forse oltre, dopo la riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione del 2001. Quindi, è una prassi che probabilmente dovrà avere, per i motivi che sono già stati detti e non ripeto, una sua evoluzione anche di carattere normativo.
  Per quanto riguarda la produzione delle norme di attuazione che, confermo, in grande prevalenza nasce dall'iniziativa delle Giunte provinciali e della Giunta regionale, possiamo distinguere sostanzialmente tre tipi di funzione che hanno svolto. La prima è quella del trasferimento vero e proprio delle funzioni in senso materiale, insieme con gli uffici, il personale, le risorse finanziarie e le risorse organizzative, dallo Stato alla Regione e alle due Province autonome. Questa è prevalentemente la fase che sta tra il secondo statuto del 1971-1972 e il 1992.
  La seconda funzione è quella del coordinamento con l'evoluzione del sistema, questione che si è posta in modo particolare negli anni Settanta, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si è riproposta con le leggi Bassanini della fine degli anni Novanta (1997 e seguenti) e i suoi decreti delegati, si è riproposta ulteriormente dopo la riforma costituzionale del 2001.
  C’è una terza fase – e anche un terzo ruolo – che nasce con la crisi della finanza pubblica degli anni Novanta, che è quella del concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica, agli obiettivi di finanza pubblica, anche nel rispetto degli obblighi di appartenenza all'Unione europea.
  Questa nasce anche con una nuova forma che è l'utilizzo della delega di funzioni legislative e amministrative prevalentemente alle Province, ma anche alla Regione, finanziate solo in parte dallo Stato. Queste diventano un modo attraverso il quale si va di fatto a conferire all'autonomia nuove funzioni e, dall'altra parte, si ha una maggiore partecipazione delle stesse agli obiettivi di finanza pubblica generale.
  C’è da fare un'osservazione: dal 2009 in avanti, dopo la legge n. 42, la legge cosiddetta del federalismo fiscale, lo strumento delle norme di attuazione sul piano della finanza, a parte queste deleghe di funzioni che sono anche recentissime (per esempio quelle in materia di cassa integrazione guadagni e di università), è stato sostituito o affiancato, però in modo massiccio, dagli accordi diretti fra Governo e autonomie, che hanno portato a modifiche dello statuto con legge ordinaria su concorde proposta del Governo e delle autonomie.
  Questo per il Trentino-Alto Adige è avvenuto tre volte dal 2009 ad oggi e si è tradotto con le rispettive leggi finanziarie prima e di stabilità dopo, del 2009 per il 2010, quella del 2012 e da ultimo la n. 190 del 2014.
  Mi fermerei qui per rispettare i tempi.

  DIODORO VALENTE, Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento. Intervengo sempre telegraficamente per dire che il documento che è stato depositato costituisce un documento di sintesi elaborato dalle due sezioni, di Trento e di Bolzano.Pag. 9
  Per quanto riguarda il funzionamento virtuoso, il benchmark delle norme di attuazione e sull'eventuale necessità di rivederle per migliorarle, interverrà, se il Presidente lo consente, il referendario Massimo Agliocchi.

  MASSIMO AGLIOCCHI, Referendario della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento. Grazie, presidente. Mi riferisco ai quesiti n. 3 e n. 4 che sono già stati illustrati anche dal Presidente della Provincia di Bolzano, che riguardano evidentemente un notevole numero di norme di attuazione che sono state adottate, la composizione delle Commissioni paritetiche, la mancanza di una disciplina normativa dei meccanismi di funzionamento delle Commissioni e la procedura di nomina dei membri. I due quesiti sono strettamente attinenti l'uno all'altro.
  Quello abbiamo evidenziato, come Corte dei conti, è che sicuramente una composizione di estrazione prevalentemente politica, anzi esclusivamente politica, come è di fatto avvenuto da sempre nel funzionamento delle Commissioni paritetiche, può aver agevolato la tempestività e la flessibilità nell'adozione delle norme di attuazione statutarie.
  Tuttavia, in ogni caso, considerato il carattere prevalentemente tecnico, giuridico ed economico delle norme di attuazione degli statuti di autonomia, riteniamo che una partecipazione alle Commissioni anche di componenti di estrazione professionale che potrebbero derivare dal mondo accademico o delle professioni (quindi, docenti universitari, liberi professionisti, magistrati) potrebbe agevolarne ancora più la funzionalità e la capacità di produzione normativa soprattutto di qualità.
  Da questo punto di vista, ci sentiamo di evidenziare certamente il notevole grado di produzione normativa della Commissione paritetica del Trentino-Alto Adige o delle due Commissioni paritetiche, ma allo stesso tempo riteniamo che una composizione anche di membri tecnici potrebbe agevolare e migliorare ancor più i meccanismi di funzionamento.
  Nello stesso senso va il quesito n. 4, dove si evidenzia la mancanza di una normazione sui meccanismi di funzionamento delle Commissioni paritetiche, nonché sulla procedura di nomina e della sostituzione dei componenti. Anche qui sicuramente, come diceva già il Presidente della Provincia di Bolzano, la mancanza di una norma precisa e quindi l'utilizzo della prassi negli anni ha agevolato il funzionamento della Commissione. Ciononostante, anche da questo punto di vista, sempre in ossequio a princìpi costituzionali, e considerata la delicatissima funzione che svolgono le norme di attuazione che vanno ad incidere su materie rilevanti che seguono un procedimento legislativo molto particolare, direi atipico, riteniamo che una normazione dei meccanismi di produzione della normativa di attuazione nonché della nomina dei componenti, della sostituzione della Commissione paritetica, quindi rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle due Province, agevolerebbe e consentirebbe un rispetto dei princìpi anche costituzionali di trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione.
  Sulle domande 3 e 4 non ho altro da aggiungere.

  DIODORO VALENTE, Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento. Per quanto concerne le ultime tre domande, sul collegamento tra componente provinciale e Commissione paritetica, nonché sul ruolo delle Commissioni paritetiche e sull'importante questione della norma di coordinamento, le chiederei, Presidente, che potesse rispondere il consigliere Alessandro Pallaoro della Sezione di Bolzano, che rappresenta il Presidente Dainelli.

  ALESSANDRO PALLAORO, Consigliere della Sezione di controllo della Corte dei Conti di Bolzano. Buongiorno e grazie. Per quanto riguarda le forme di collegamento, attualmente i due regolamenti, il Regolamento interno del Consiglio della Provincia di Trento e il Regolamento interno del Consiglio della Provincia di Bolzano, come Pag. 10abbiamo riportato nel testo scritto, prevedono già periodiche informazioni da parte dei componenti, prevedono già predisposizione di apposite relazioni sulle attività svolte e pianificate e prevedono apposite audizioni nelle quali i Consigli legislativi vengono informati dell'attività svolta.
  Come Corte dei conti non siamo a conoscenza di ulteriori collegamenti o ulteriori forme di informazioni, mancando allo stato, come abbiamo evidenziato nella risposta n. 3, la predisposizione di appositi criteri di trasparenza. Pertanto, non conosciamo ulteriori collegamenti.
  Per quanto riguarda il ruolo svolto dalla paritetica, è innegabile che nel corso degli anni il parere della Commissione paritetica abbia assunto un ruolo di sempre maggiore rilevanza, a scapito anche del momento decisionale intestato all'Esecutivo, come sottolineato dal Presidente Kompatscher. Se da un punto di vista sostanziale la Commissione è dunque diventata il momento centrale nel quale si è analizzata la situazione, si sono coordinate le funzioni e si sono scelte le strade percorribili, da un punto di vista formale comunque a questa Corte risulta che raramente il Governo abbia disatteso i testi proposti dalla Commissione. Casomai, quando ciò si realizzava, il testo veniva rinviato all'esame della Commissione per un nuovo parere.
  Trattasi pertanto di pareri che, seppur non vincolanti, hanno carattere obbligatorio e ci risulta che siano stati sempre richiesti.
  L'ultima domanda, la n. 7, come Corte dei conti ci sembra particolarmente importante. La previsione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» ha, a nostro avviso, degli elementi in comune e si tratta di riproporre lo stesso meccanismo che già l'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 prevede per le leggi ordinarie. Il decreto legislativo n. 266 del 1992 che regola i rapporti tra le leggi della Provincia, della Regione e dello Stato, prevede in particolare che fino all'adeguamento della normativa regionale e provinciale ai princìpi e alle norme che costituiscono i limiti e che sono recati da atto dello Stato, restano nel frattempo applicabili le disposizioni provinciali e regionali preesistenti. Quindi, il meccanismo è molto simile.
  A questo punto richiamo quanto evidenziato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, di cui i qui presenti fanno parte, che anche in occasione dell'ultimo giudizio di parificazione dei tre rendiconti hanno fatto presente come l'applicazione di una norma di questo genere non abbia dato negli anni piena corrispondenza alle esigenze di un puntuale adeguamento della legislazione provinciale, con particolare riguardo all'obbligo di adeguare le leggi della Provincia e della Regione ai princìpi della legislazione statale, in particolare ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, princìpi posti a tutela, come sappiamo, dell'unità economica del Paese in osservanza a obblighi finanziari che risultano anche da impegni europei. Quindi, in sintesi, vi è la necessità di porre la massima attenzione che vi sia una concreta attuazione e che non finisca come viene qui indicato, vale a dire che si arrivi a un appiattimento e a un accontentarsi di ciò che le Province hanno.

  PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per gli interventi importanti, resi in forma efficace ancorché sintetica. Grazie anche per la documentazione che allegate alla vostra audizione.
  Non essendoci richieste di interventi da parte dei componenti della Commissione per porre quesiti o formulare osservazioni, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.55.