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CAPO VI - Articolo 23
Programma dei lavori
Giunta per il Regolamento - Disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento.
Testo del 1971 Modificato il 11.11.81 Modificato il 28.03.90 Modificato il 24.09.97
1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 1. Identico 1. Identico
2. A tal fine il Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. A tal fine il Presidente della Camera, presi gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, consultati i Presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Identico 2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione dell'Assemblea e ai presidenti delle Commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discuterlo, l'Assemblea decide, sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo. 3. Il programma, predisposto all'unanimità, diviene impegnativo dopo la comunicazione dell'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un deputato vi si oppone, l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno. 3. Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il programma predisposto all'unanimità diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. 3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
4. La procedura prevista nei precedenti commi si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma, il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, predispone il programma per non oltre due mesi e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, delibera con votazione nominale elettronica sul programma che il Presidente propone in via definitiva, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione. 4. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente, tenendo conto delle indicazioni del Governo e inserendo nel programma stesso le proposte prevalenti nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi consenzienti. Il programma così formato diviene definitivo dopo la comunicazione in Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di quindici minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma. 4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
4 - bis. I provvedimenti relativi ai bilanci, le leggi collegate alla manovra finanziaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4.
5. In caso di mancato accordo si procede a norma del primo comma dell'articolo 26. 5. La procedura prevista nei precedenti commi si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella Conferenza dei presidenti di Gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'Assemblea. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.
6. In caso di mancata approvazione del programma proposto ai sensi del precedente quarto comma, si procede a norma del primo comma dell'art. 26, in attesa che venga predisposto un nuovo programma ai sensi dei commi precedenti. 6. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26. 6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.
7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.
10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.
art. 25-bis. (abrogato il 24.09.97)
  1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25, escluso il periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, sono predisposti, di norma, nel modo seguente:
    • L'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riservando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare. Comunque le settimane di lavoro parlamentare sono individuate in sede di formazione del programma.
    • L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
    • Le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.