1.
Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio
attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente
della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si
proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono
convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la
data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni
suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza,
dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.1 bis.
Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un
periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è
autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinquegiorni;
qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non
oltre trenta giorni.
2. Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati
accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
dei voti validi.
3. Il deputato eletto con
elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o
con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in
cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità
previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
4.
Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della
medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
5.
Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si
procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto
e quinto periodo.