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Regolamento dei concorsi

  • Art. 1
    Ambito di applicazione

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai concorsi di cui all'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale, alle selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui all'articolo 92, e alle prove di qualificazione di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento, di seguito denominati, ove non diversamente specificato, "concorsi".

  • Art. 2
    Bando di concorso
    1. I concorsi sono indetti sulla base del piano del reclutamento triennale, redatto tenendo conto della dinamica degli organici e delle esigenze dell'Amministrazione. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza sei mesi prima della scadenza del piano precedente ed è soggetto a verifica annuale.
    2. I concorsi di cui all'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale e le selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui all'articolo 92 del medesimo Regolamento sono indetti con decreto del Presidente della Camera dei deputati, previa deliberazione del relativo bando da parte dell'Ufficio di Presidenza.
    3. Le prove di qualificazione per l'assunzione a contratto degli operai sono indette ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei Servizi e del personale.
    4. Per l'organizzazione e lo svolgimento di fasi del procedimento concorsuale, con l'esclusione delle fasi relative allo svolgimento delle prove di cui all'articolo 5, commi da 3 a 15, l'Amministrazione può avvalersi di società specializzate. (*)
    5. Il bando di concorso indica, in particolare:
      • a. il numero di posti per i quali il concorso è indetto;
      • b. la quota di posti riservata al personale interno nei casi previsti dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale;
      • c. i requisiti generali stabiliti dall'articolo 52 del Regolamento dei Servizi e del personale, nonché gli eventuali requisiti ulteriori che possono essere richiesti ai sensi del medesimo articolo, in relazione alla specifica professionalità;
      • d. il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
      • e. l'articolazione delle prove d'esame, nonché le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse;
      • f. le modalità, ovvero la votazione minima necessaria, per il superamento delle prove e per il conseguimento dell'idoneità;
      • g. gli eventuali titoli di merito valutabili e i criteri per la loro valutazione;
      • h. il meccanismo di formazione della graduatoria finale;
      • i. le attribuzioni della Commissione esaminatrice;
      • l. le attribuzioni dell'Amministrazione, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti di ammissione e alle modalità di organizzazione delle procedure concorsuali;
      • m. le modalità per la comunicazione dei diari d'esame e per la pubblicazione degli elenchi degli idonei;
      • n. le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati.
    6. I bandi dei concorsi di cui all'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale –IV serie speciale. Eventuali, ulteriori, forme di pubblicità possono essere, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione. Le forme di pubblicità delle selezioni dei medici e degli interpreti-traduttori di cui all'articolo 92 e delle prove di qualificazione di cui all'articolo 55 del medesimo Regolamento sono determinate dal bando di concorso, in ragione delle specifiche caratteristiche del reclutamento e in modo da garantire adeguata diffusione.
    Note:

    (*) Comma sostituito con Decreto del Presidente della Camera n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale del 1° agosto 2000.

  • Art. 3
    Diario delle prove e comunicazioni ai candidati
    1. Ove il bando non disponga diversamente, il diario della prima prova di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale almeno 20 giorni prima dell'inizio della prova medesima. Nella stessa Gazzetta Ufficiale si danno comunicazioni in ordine allo svolgimento delle successive fasi concorsuali, con particolare riferimento alle modalità di notifica ai candidati dei risultati delle medesime. La pubblicazione dei diari nella Gazzetta Ufficiale assume valore di notifica a tutti gli effetti. Il diario delle prove non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.
    2. Ove il bando non disponga diversamente, l'ammissione alle prove successive alla prima è notificata a tutti gli effetti mediante affissione del relativo elenco all'albo del Servizio del personale, entro il termine indicato dal medesimo bando.
  • Art. 4
    Commissioni esaminatrici
    1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di deliberazione, del bando, con Decreto del Presidente della Camera. Il Decreto indica il membro della Commissione cui sono devolute, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione stessa, le sue funzioni. Con lo stesso procedimento si dà luogo alla eventuale modifica della composizione della Commissione. Ove il bando non disponga diversamente, il Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale.
    2. Le Commissioni esaminatrici possono disporre l'aggregazione di membri esperti, anche in relazione a singole fasi della procedura. Il membro esperto è componente della Commissione a tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l'aggregazione.
    3. I componenti della Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità fra essi e i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Qualora la prima prova sia a correzione informatizzata, la suddetta dichiarazione è sottoscritta con riferimento ai candidati ammessi a sostenere le prove successive.
    4. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove, ove il bando non disponga diversamente, e fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. La Commissione stabilisce, in particolare, il termine per la correzione degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche.
    5. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse; valuta le prove e attribuisce i relativi punteggi; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
    6. Per la validità delle sedute della Commissione esaminatrice e delle relative deliberazioni, salvo quanto specificato nel periodo successivo, è necessaria la presenza del Presidente, o del membro che ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento, e di almeno la metà dei componenti la Commissione. Durante lo svolgimento delle prove selettive, delle prove scritte o delle prove pratiche, in ogni sede d'esame devono rimanere presenti almeno tre membri della Commissione, che assicurano la regolarità delle attività connesse allo svolgimento della prova, vigilano sull'osservanza da parte dei candidati delle disposizioni loro impartite e assumono tutte le decisioni che si rendano necessarie.
    7. Ai fini della correzione delle prove per le quali non sia prevista la correzione informatizzata, la Commissione definisce le modalità organizzative in relazione alle caratteristiche delle prove stesse. In particolare, può disporre l'articolazione dei lavori per aree disciplinari o funzionali, fermo restando l'obbligo di riferire alla Commissione stessa, che decide l'attribuzione del voto con la presenza dei membri previsti dal primo periodo del comma 6.
  • Art. 5
    Svolgimento delle prove
    1. Le modalità di svolgimento delle prove sono decise, per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero dal bando di concorso, dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla specifica procedura concorsuale. Le modalità di svolgimento decise sono riportate a verbale.
    2. Il bando di concorso può prevedere prove selettive che consistono, di norma, in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata sulle materie, ed eventualmente sugli argomenti, indicati dal medesimo bando. La selezione dei quesiti oggetto della prova è operata da candidati mediante sorteggio.
    3. Per lo svolgimento delle prove che comportano la stesura di un elaborato non a correzione informatizzata, si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 14.
    4. In ciascuno dei giorni di svolgimento delle prove che comportino la stesura di un elaborato, la Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'avvio di ogni prova, discute le proposte presentate, il giorno stesso, da ciascun membro e ne formula collegialmente tre da sottoporre al sorteggio dei candidati. Le proposte, appena formulate, sono firmate dal Presidente e sono chiuse in tre distinte buste, non numerate né contrassegnate in alcun modo, ognuna firmata sul lembo di chiusura dal Presidente e dal segretario.
    5. Quando una fase del concorso comporti la stesura di più elaborati, il bando ne prevede, di norma, la correzione abbinata. In tal caso, per la prima prova, ogni candidato deve estrarre una busta, destinata a contenere l'elaborato, numerata su tagliando laterale. Le buste sono numerate progressivamente, fino a concorrenza del numero dei candidati. Il numero della busta estratta è riportato su un elenco nominativo; il candidato, constatato che il numero riportato in corrispondenza del suo nome corrisponda a quello della busta estratta, appone la sua firma sull'elenco.
    6. Per ogni successiva prova della medesima fase, al candidato viene consegnata una busta sul cui tagliando è apposto lo stesso numero della busta estratta il primo giorno. E' cura del candidato controllare la corrispondenza del numero.
    7. Per ogni prova, insieme con la busta destinata a contenere l'elaborato, al candidato viene consegnato il restante materiale per lo svolgimento della prova stessa, compresa una scheda per l'indicazione dei dati anagrafici e una busta di dimensioni più piccole in cui riporre la scheda stessa.
    8. Al termine di ogni prova, il candidato inserisce, nella busta numerata, la busta chiusa contenente la scheda con i dati anagrafici, nonché l'elaborato. Consegna quindi la busta numerata, già chiusa, al tavolo della Commissione per l'apposizione della firma del Presidente o di un membro della Commissione sul lembo di chiusura. Al termine della consegna, tutte le buste, previo controllo che il loro numero corrisponda a quello dei candidati presenti, sono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione.
    9. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si procede, alla presenza del candidato, a riunire in un'unica busta le buste contrassegnate dallo stesso numero di tagliando, previa eliminazione dei tagliandi stessi. La busta contenente le buste con gli elaborati è immediatamente chiusa e siglata sul lembo dal Presidente o da un membro della Commissione.
    10. Al termine della consegna, previo controllo che il numero delle buste contenenti le buste con gli elaborati corrisponda a quello dei candidati presenti all'ultima prova, la Commissione procede alla loro punzonatura, così da identificare in maniera univoca per ogni busta, tramite il numero impresso, progressivo fino a concorrenza del numero dei candidati presenti, tutti i suoi contenuti. Le buste con gli elaborati dei candidati che non abbiano espletato tutte le prove scritte non sono sottoposte a punzonatura e sono allegate al verbale delle operazioni concorsuali. Effettuata l'operazione di punzonatura, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti gli elaborati e all'estrazione, da ognuna di esse, delle buste contenenti le schede anagrafiche.
    11. Al termine delle operazioni di cui al comma 10, le buste contenenti le schede anagrafiche vengono chiuse in borse di sicurezza su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Le buste contenenti gli elaborati vengono chiuse in distinte borse di sicurezza, su ciascuna delle quali viene apposto un sigillo numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione. Tutte le borse di sicurezza vengono chiuse in cassaforte.
    12. Ogni volta che le borse di sicurezza sono aperte, si procede, al termine della seduta, all'apposizione di un nuovo sigillo. La Commissione controlla che il numero del sigillo che si apre corrisponda a quello apposto nella precedente seduta.
    13. Al termine di tutte le operazioni di correzione si procede all'apertura delle buste contenenti le schede anagrafiche e all'abbinamento candidato-numero elaborato.
    14. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di loro riportato nella prova orale e nelle eventuali prove facoltative. L'elenco è affisso all'albo del Servizio del personale.
    15. La Commissione esaminatrice dispone in ordine alla pubblicità delle prove orali, tenendo conto del peculiare regime di accesso del pubblico alle sedi della Camera.
  • Art. 6
    Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, e i titoli di merito, ove previsti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
    2. L'Amministrazione può chiedere, nel rispetto delle disposizioni in materia di certificazioni amministrative, la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, nonché dei titoli dichiarati ai fini della formazione della graduatoria, e può provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli.
    3. Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.
    4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.
    5. L'esclusione di candidati per difetto di requisiti di ammissione al concorso, accertato in qualsiasi fase della procedura, non determina la riammissione di candidati esclusi nelle precedenti fasi del concorso.
  • Art. 7
    Accesso agli atti del concorso
    1. I candidati ad un concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti. Si applicano le disposizioni del Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Camera dei Deputati, approvato con Decreto del Presidente della Camera 5 agosto 1997, n. 575.
    2. Sono considerati atti della procedura i verbali relativi alle operazioni concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente nonché, limitatamente alla possibilità di prenderne visione, gli elaborati redatti dai candidati idonei.
    3. Non è consentito l'accesso agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato, o quando la richiesta sia presentata in termini temporali che non risultino congrui in relazione all'esigenza di tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti.
    4. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura concorsuale per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
  • Art. 8
    Verbalizzazione delle operazioni concorsuali
    1. Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice è redatto un verbale, firmato dal Presidente, ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal membro cui sono state devolute le sue funzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dal segretario.
    2. Il verbale dà conto del dibattito svoltosi in Commissione e delle relative deliberazioni. Nei verbali riferiti alle operazioni d'esame si dà conto, altresì, delle modalità di svolgimento delle prove. I materiali predisposti per le prove, i testi che hanno formato oggetto delle stesse ed eventualmente gli altri sottoposti a sorteggio, gli elenchi dei candidati presenti con gli eventuali abbinamenti, i risultati della valutazione delle prove e degli eventuali titoli, gli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, la graduatoria finale ed ogni altro elemento afferente la procedura sono allegati al verbale di riferimento, di cui costituiscono parte integrante.
  • Art. 9
    Formazione e approvazione della graduatoria finale. Chiamata in servizio dei vincitori
    1. La graduatoria finale è formata sulla base dei punteggi finali riportati dai candidati. Nella formazione della graduatoria finale si tiene altresì conto dei titoli di preferenza a parità di punteggio - come dichiarati nella domanda di partecipazione - nonché della riserva dei posti nei casi previsti dall'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale.
    2. La graduatoria finale è approvata dalla Commissione esaminatrice che, contestualmente, formula una relazione conclusiva, firmata dal Presidente, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.
    3. L'assunzione dei vincitori di un concorso indetto ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'assunzione dei vincitori delle selezioni di cui all'articolo 92 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con le modalità di cui al medesimo articolo. L'assunzione dei vincitori delle prove di qualificazione di cui all'articolo 55 del Regolamento dei Servizi e del personale è disposta con Decreto del Presidente, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, preceduta dal parere del Collegio dei Questori.
  • Art. 10
    Termini per il deposito di ricorsi
    1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera, approvato con Decreto del Presidente della Camera 16 maggio 1988, n. 420, come modificato, da ultimo, con Decreto del Presidente della Camera 11 marzo 1997, n. 441, per il deposito di ricorsi avverso atti della procedura concorsuale, decorre dalla data di ricezione della comunicazione inviata dall'Amministrazione, ovvero dalla data di pubblicazione all'albo del Servizio del personale degli elenchi degli ammessi, nei casi previsti dal presente regolamento o dal bando.
  • Art. 11
    Trattamento dei dati personali
    1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti, ai soli fini della gestione della procedura concorsuale, presso il Servizio del personale - Ufficio reclutamento, formazione e sviluppo organizzativo. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.
    2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.
  • Art. 12
    Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.