Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali stabilisce:
Il quadro generale per la cooperazione interparlamentare è stabilito dalle Linee guida sulla cooperazione interparlamentare adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti.
L'art. 48, paragrafo 7, del TUE prevede che ciascun Parlamento nazionale possa opporsi all'attivazione della cosiddetta "clausola passerella generale in base alla quale il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può estendere la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità. Il diritto di opposizione può essere esercitato entro sei mesi dalla data di notifica di un'iniziativa del Consiglio europeo al riguardo (in caso di opposizione di un parlamento nazionale la decisione non è adottata).
Un analogo diritto di opposizione è previsto dall'art. 81, paragrafo 3, del TFUE, in merito a decisioni che dispongano il passaggio di aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali da una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità alla procedura legislativa ordinaria.
L'articolo 48 del TUE, prevede che i Parlamenti nazionali svolgano un ruolo nella procedura di revisione ordinaria, dei trattati, attraverso la notifica ai Parlamento nazionali dei progetti di modifica, e l'eventuale convocazione di una Convenzione - composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione.
L'articolo 49 del TUE, prevede che i Parlamenti nazionali siano informati della domanda di adesione di uno Stato che desideri diventare membro dell'Unione.
L'articolo 70 e 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.