Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Europa Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona - entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - ha riconosciuto - all'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (TUE) - che i "Parlamenti nazionali contribuiscono al buon funzionamento dell'Unione" attribuendo ad essi poteri di intervento diretto nel processo decisionale europeo, disciplinati specificamente nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché in altre disposizioni dei Trattati.

Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali stabilisce:

  • la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali, dei progetti di atti legislativi dell'UE, degli strumenti di programmazione legislativa e dei documenti di consultazione della Commissione (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) nonché di alcuni altri documenti;
  • un periodo di "garanzia" di otto settimane tra la data in cui si mette a disposizione di tutti parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui il Consiglio può adottare una posizione sul progetto;
  • l'organizzazione di una efficace e regolare cooperazione interparlamentare, definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, che si esplica anche attraverso la facoltà per la Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC) di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee i contributi che ritiene utili.

Il quadro generale per la cooperazione interparlamentare è stabilito dalle Linee guida sulla cooperazione interparlamentare adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti.

Protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità

Il protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità prevede che ciascun Parlamento nazionale (o Camera) possa sollevare obiezioni sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative, entro un termine di otto settimane dalla data della loro trasmissione in tutte le lingue ufficiali dell'UE.L'obiezione assume la forma di un parere motivato, da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto "cartellino giallo").La soglia per l'obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissione o di iniziative di un gruppo di Stati membri relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.A tal fine, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, per i parlamenti bicamerali ciascuna delle Camere dispone di un voto.Al termine del riesame, il progetto di atto legislativo in questione può essere - con una decisione motivata da parte dell'istituzione che l'ha presentato - mantenuto, modificato o ritirato.In relazione alle proposte legislative presentate secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (cosiddetto "cartellino arancione"), è previsto che il Consiglio, a maggioranza del 55% dei membri, o il Parlamento europeo, a maggioranza dei voti espressi, possano dichiarare la proposta non compatibile con il principio di sussidiarietà, nel qual caso essa non forma oggetto di ulteriore esame.Il medesimo Protocollo prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di deliberare o promuovere la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

Diritto di opposizione

L'art. 48, paragrafo 7, del TUE prevede che ciascun Parlamento nazionale possa opporsi all'attivazione della cosiddetta "clausola passerella generale in base alla quale il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può estendere la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità. Il diritto di opposizione può essere esercitato entro sei mesi dalla data di notifica di un'iniziativa del Consiglio europeo al riguardo (in caso di opposizione di un parlamento nazionale la decisione non è adottata).

Un analogo diritto di opposizione è previsto dall'art. 81, paragrafo 3, del TFUE, in merito a decisioni che dispongano il passaggio di aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali da una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità alla procedura legislativa ordinaria.

Altre disposizioni del Trattato

L'articolo 48 del TUE, prevede che i Parlamenti nazionali svolgano un ruolo nella procedura di revisione ordinaria, dei trattati, attraverso la notifica ai Parlamento nazionali dei progetti di modifica, e l'eventuale convocazione di una Convenzione - composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione.

L'articolo 49 del TUE, prevede che i Parlamenti nazionali siano informati della domanda di adesione di uno Stato che desideri diventare membro dell'Unione.

L'articolo 70 e 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Gli articoli 85 e 88 del TFUE prevedono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità che saranno stabilite da appositi regolamenti da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria.