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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 1 luglio 2013

TESTO AGGIORNATO AL 28 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1° luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Fassina, Ferranti, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARCO MELONI ed altri: «Modifiche alle leggi 2 luglio 2004, n. 165, e 23 febbraio 1995, n. 43, per il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi nell'elezione dei consigli regionali» (1278);
   ABRIGNANI e POLIDORI: «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il miglioramento dell'accesso ai servizi commerciali e artigianali sul territorio» (1279);
   DE MENECH e MIOTTO: «Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze» (1280);
   RUOCCO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (1281);
   TACCONI ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1282);
   ANTEZZA ed altri: «Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza sessuale» (1283).

  In data 28 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FANTINATI ed altri: «Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive» (1284);
   FRATOIANNI e DANIELE FARINA: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata speciale» (1285);
   GOZI e ZACCAGNINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, detenzione e cessione della cannabis indica a fini terapeutici» (1286).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BOBBA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per l'attribuzione del diritto di elettorato attivo ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, limitatamente alle elezioni comunali» (162) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melilli.

  La proposta di legge BOBBA ed altri: «Modifiche agli articoli 1917 e 2751-bis del codice civile e all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di tutela risarcitoria delle vittime del lavoro» (166) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melilli.

  La proposta di legge BOBBA ed altri: «Istituzione del servizio civile delle persone anziane» (171) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melilli.

  La proposta di legge BRESSA ed altri: «Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura» (276) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tidei.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FEDI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza» (604) Parere della V Commissione;
  BOSSA ed altri: «Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» (782) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), III, IV, V, XI e XII.

   II Commissione (Giustizia):
  BOSSA ed altri: «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità» (784) Parere delle Commissioni I e XII;
  GALAN ed altri: «Disciplina dell'unione omoaffettiva» (1115) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

   IV Commissione (Difesa):
  PALMIZIO: «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento» (679) Parere delle Commissioni I, V, VI e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  BRAMBILLA: «Divieto dell'utilizzazione di animali in circhi, spettacoli e mostre viaggianti» (454) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XIII e XIV;
  GRASSI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore» (689) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  GRASSI ed altri: «Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria» (690) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XIII;
  VEZZALI ed altri: «Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e altre disposizioni concernenti il sistema dell'alta formazione artistica e musicale» (873) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI.

   XI Commissione (Lavoro):
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime, nonché modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (635) Parere delle Commissioni I, IV, V e VI;
  GRASSI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravi» (691) Parere delle Commissioni I, V, VI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi» (692) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GRASSI ed altri: «Norme in materia di impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili» (693) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
  GRASSI ed altri: «Misure per il contrasto delle povertà» (695) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XI;
  GRASSI ed altri: «Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti e delega al Governo per il suo finanziamento» (696) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
  GRASSI ed altri: «Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti» (697) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
  GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (698) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
  GRASSI e BIONDELLI: «Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno» (699) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  RUSSO: «Modifica all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e proroga del termine iniziale di efficacia di disposizioni riguardanti la produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta» (621) Parere delle Commissioni I e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
  GRASSI e BIONDELLI: «Interventi per il settore sanitario universitario e altre disposizioni concernenti le scuole di specializzazione universitaria, le università, l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza» (688) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XIV.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile a fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 26 giugno 2013 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Roma sarà stampata e distribuita (Doc. IV-ter, n. 11).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Sant'Agata Feltria (Rimini), a valere su contributi concessi per l'anno 2007, per opere di restauro e recupero funzionale della Rocca Fregoso.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 134 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 87), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di Milano:
  alla X Commissione (Attività produttive);

   Sentenza n. 135 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 88), con la quale: dichiara che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011; annulla, di conseguenza, il provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 140 del 5-13 giugno 2013 (Doc. VII, n. 92), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come sostituito dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 144 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 96), con la quale: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli articoli 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 145 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 97), con la quale: dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosse – in riferimento all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla X Commissione (Attività produttive);

   Sentenza n. 146 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 98), con la quale: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 153 del 17-21 giugno 2013 (Doc. VII, n. 100), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 154 del 17-21 giugno 2013 (Doc. VII, n. 101), con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 78, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, sollevate – in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, secondo comma, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 101, 102, 104, 108, secondo comma, 114, 117, primo comma (in relazione agli articoli 6, primo comma, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in relazione all'articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), 118 e 119 della Costituzione – dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
  alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   con lettera in data 7 giugno 2013, Sentenza n. 130 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 83), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge della regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale»:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   con lettera in data 7 giugno 2013, Sentenza n. 131 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 84), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 46 della legge della regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione Calabria):
  alla II Commissione (Giustizia);
   con lettera in data 7 giugno 2013, Sentenza n. 132 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 85), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall'articolo 2 della legge della regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41:
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   con lettera in data 7 giugno 2013, Sentenza n. 133 del 3-7 giugno 2013 (Doc. VII, n. 86), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011:
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   con lettera in data 13 giugno 2013, Sentenza n. 137 del 5-13 giugno 2013 (Doc. VII, n. 89), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012):
  alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro);
   con lettere in data 13 e 17 giugno 2013, Sentenza n. 138 del 5-13 giugno 2013 (Doc. VII, n. 90), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 2011); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 9 e dell'allegato «E» della legge della regione Molise n. 23 del 2012, sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
  alla V Commissione (Bilancio);
   con lettera in data 13 giugno 2013, Sentenza n. 139 del 5-13 giugno 2013 (Doc. VII, n. 91), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»), nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia:
  alla XIII Commissione (Agricoltura);
   con lettera in data 20 giugno 2013, Sentenza n. 141 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 93), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 2, e 8 della legge della regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2», della legge della regione Liguria n. 26 del 2012; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge della regione Liguria n. 26 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e del titolo della legge della regione Liguria n. 26 del 2012, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, della legge della regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   con lettera in data 20 giugno 2013, Sentenza n. 142 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 94), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter, della legge della regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente):
  alla XIII Commissione (Agricoltura);
   con lettera in data 20 giugno 2013, Sentenza n. 143 del 17-20 giugno 2013 (Doc. VII, n. 95), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»:
  alla II Commissione (Giustizia);
   con lettera in data 21 giugno 2013, Sentenza n. 152 del 17-21 giugno 2013 (Doc. VII, n. 99), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, comma 5, della legge della regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), limitatamente alle parole «che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare»:
  alla XII Commissione (Affari sociali);
   con lettera in data 27 giugno 2013, Sentenza n. 159 del 19 – 27 giugno 2013 (Doc. VII, n. 102), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8):
  alla V Commissione (Bilancio);
   con lettera in data 27 giugno 2013, Sentenza n. 160 del 19-27 giugno 2013 (Doc. VII, n. 103), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163:
  alla XI Commissione (Lavoro);
   con lettera in data 27 giugno 2013, Sentenza n. 161 del 19-27 giugno 2013 (Doc. VII, n. 104), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge della regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi); dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della regione Toscana n. 59 del 2005:
  alla VIII Commissione (Ambiente);
   con lettera in data 27 giugno 2013, Sentenza n. 162 del 19-27 giugno 2013 (Doc. VII, n. 105), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della regione Lazio 18 luglio 2012, n. 9, recante «Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)», nella parte in cui prevede l'inserimento dell'articolo 2-bis, comma 1, nel corpo della precedente legge della regione Lazio 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo); dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale Lazio n. 9 del 2012, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale Lazio n. 9 del 2012, nella parte in cui prevede l'inserimento dell'articolo 2-bis, comma 2, nel corpo della precedente legge regionale Lazio n. 41 del 1997, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27, 28 e 29 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Progetto di proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari – Progetto presentato, per parere, al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell'articolo 31 del Trattato Euratom (COM(2013) 343 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 200 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (COM(2013) 449 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 223 final), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). La predetta proposta di direttiva è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 – Introduzione generale – Stato generale delle entrate – Stato generale delle entrate e delle spese per sezione (COM(2013) 450 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 451 final), che è assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) in sede primaria nonché ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 giugno 2013;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2013) 452 final), che è assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) in sede primaria nonché ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 giugno 2013;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti elettronici end-to-end per modernizzare la pubblica amministrazione (COM(2013) 453 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2013) 454 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Contro il lock-in: costruire sistemi TIC aperti facendo un uso migliore degli standard negli appalti pubblici (COM(2013) 455 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: decima relazione annuale (anno di riferimento: 2011) (COM(2013) 458 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (COM(2013) 460 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle finanze dell'Unione in base ai risultati conseguiti (COM(2013) 461 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013) 462 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 231 final), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Ottava relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale – La dimensione regionale e urbana della crisi (COM(2013) 463 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due Parti (COM(2013) 465 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (COM(2013) 468 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria relative alla domanda EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Italia (COM(2013) 469 final), e alla domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia (COM(2013) 470 final), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Rifusione) (COM(2013) 471 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (COM(2013) 472 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 235 final), che sono assegnati in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Prima relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Pollutant emission reduction from maritime transport and the Sustainable Waterborne Transport Toolbox» (COM(2013) 475 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione finale del regolamento (CE) n. 614/2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (COM(2013) 478 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Integrazione delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione europea (COM(2013) 479 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2013) 480 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 236 final), che sono assegnati in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell'interesse dell'Unione europea (COM(2013) 482 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (COM(2013) 483 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure (COM(2013) 484 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° luglio 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2012 (COM(2013) 485 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione – Quadro armonizzato per i documenti programmatici di bilancio e le relazioni sull'emissione del debito nella zona euro (COM(2013) 490 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Genivolta (Cremona), Sedico (Belluno), Sonico (Brescia) e Cervino (Caserta).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il vicepresidente del consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso una risoluzione concernente osservazioni sulla bozza della proposta di regolamento della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COMP A3 - DRAFT).
  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 28 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 5, e 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (16).

  Questa richiesta, in data 28 giugno 2013, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 agosto 2013. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 luglio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI ZACCAGNINI, LUPO ED ALTRI N. 1-00019, CENNI ED ALTRI N. 1-00015, FAENZI ED ALTRI N. 1-00128, CAON ED ALTRI N. 1-00129, FRANCO BORDO ED ALTRI N. 1-00130, CATANIA ED ALTRI N. 1-00131 E GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00132 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MERITO ALLA DIFFUSIONE IN AGRICOLTURA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la Monsanto è una multinazionale americana che, grazie al pressoché indiscusso monopolio delle sementi geneticamente modificate, rappresenta oggi il sinonimo mondiale di organismi geneticamente modificati (ogm). Il 22 aprile 1998, la Monsanto Europe ha ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione europea per l'immissione in commercio del mais Mon810, che produce la proteina insetticida cryA per l'inclusione del gene del batterio bacillus thuringiensis, ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
    il Mon810 non ha ancora ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dalla direttiva 90/220/CEE abrogata dalla direttiva 2001/18/CE;
    nel luglio del 2004 prima e nel maggio del 2007 poi, la Monsanto ha fatto richiesta di riconoscimento del Mon810 come prodotto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 che ha sostituito parte della direttiva 2001/18/CE sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati;
    il Mon810 è attualmente sul mercato in applicazione dell'articolo 20.4 del suddetto regolamento e può essere usato solo nei mangimi e non per l'alimentazione umana;
    a tutt'oggi, le uniche piante transgeniche autorizzate alla coltivazione sono il suddetto mais ed una patata (varietà Amflora) prodotta dalla Basf e destinata prevalentemente all'industria cartaria;
    in Italia non esistono coltivazioni di piante transgeniche mentre la commercializzazione dei loro prodotti avviene nel rispetto delle regole che riguardano l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti organismi geneticamente modificati;
    risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati, estranee all'interesse comune dei cittadini comunitari, sono in grado, molto spesso, di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    la stragrande maggioranza dei cittadini europei vuole mantenere integre, ossia non inquinate da organismi geneticamente modificati, le produzioni agricole di qualità che rappresentano il vero valore aggiunto sul mercato alimentare globale;
    nei Paesi sul cui territorio è stata autorizzata la coltivazione degli organismi geneticamente modificati, nonostante l'adozione dei piani di coesistenza, non è stato possibile evitare la contaminazione con varietà tradizionali e colture biologiche;
    questo inquinamento, irreversibile, era previsto già nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, che per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati, al 4 punto dei considerando riporta: «gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili»;
    la normativa comunitaria sull'emissione in ambiente di organismi geneticamente modificati è assai confusa, come dimostrato dalla decisione del Consiglio di Stato di Francia ed Italia di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per ottenere l'interpretazione su come dirimere cause nazionali riguardanti la coltivazione del summenzionato mais geneticamente modificato;
    nei diversi dossier tecnici prodotti dalle aziende biotech, ai fini della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), vengono evidenziate differenze statisticamente significative nella composizione biochimica degli organismi geneticamente modificati rispetto alle varietà di origine, nonché negli effetti sulla salute degli animali oggetto degli studi di tossicità, i quali presentano generalmente alterazioni del sistema enzimatico, epatico e renale;
    l'Efsa ha sin qui giustificato le differenze statisticamente significative di diversi organismi geneticamente modificati, incluso il Mon810, come dovute alla variabilità naturale;
    diversi membri del panel di esperti sugli organismi geneticamente modificati dell'Efsa sono stati accusati di conflitto di interessi per la loro appartenenza ad aziende con chiari interessi economici nel mercato delle piante transgeniche;
    nonostante la normativa di riferimento si ispiri al principio di precauzione, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 carica la società civile dell'onere della prova definitiva circa la pericolosità degli organismi geneticamente modificati autorizzati;
    avendo valutato l'urgenza di riavviare con determinazione il percorso per mettere un freno alla possibilità di coltivazioni di organismi geneticamente modificati nel nostro Paese e con lo scopo di riportare l'attenzione del Governo sull'urgenza di emanare la cosiddetta clausola di salvaguardia, sancita dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE (come già sollecitato nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-00050) relativa al mais geneticamente modificato Mon810, che consentirebbe di scongiurare l'eventuale semina da cui potrebbe derivare una contaminazione ambientale irreversibile, una delegazione del gruppo parlamentare «Movimento Cinque Stelle» ha incontrato il 28 marzo 2013 il Ministro pro tempore delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania, e il 3 aprile 2013 il Ministro pro tempore dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, e il Ministro pro tempore della salute, Renato Balduzzi;
    dagli incontri suddetti, anche secondo quanto riportato da numerose agenzia stampa, è emersa la reale disponibilità dei Ministri pro tempore ad un concreto intervento in questa direzione, in particolare il giorno 4 aprile 2013, il Ministro pro tempore delle politiche agricole, alimentari e forestali ha dichiarato: «Il Ministero della salute ha dato seguito alla nostra richiesta e al dossier predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), chiedendo alla Commissione europea la sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais Mon810 in Italia e nel resto dell'Unione europea»;
    è necessario ricordare che la clausola di salvaguardia è già stata attuata da Stati membri dell'Unione europea quali Germania, Francia, Austria, Ungheria, Polonia, Grecia e Lussemburgo;
    ad aprile 2013, il Ministro della salute pro tempore, Renato Balduzzi, ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais Mon810 in tutta Europa, ma nessuna azione risulta essere stata intrapresa nelle sedi preposte;
    il 21 maggio 2013, l'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo ad avviare la clausola di salvaguardia e/o tutte le misure urgenti predisposte dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
    tuttavia, il 25 giugno 2013, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali rispondeva annunciando l'impossibilità di ricorrere alla clausola di salvaguardia poiché preclusa da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 e annunciava l'emanazione di un decreto interministeriale di competenza del Ministero della salute, sempre in forza dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per vietare la coltivazione del Mon810 sul territorio nazionale;
    nel frattempo, il 15 giugno 2013 a Vivaro (Pordenone) è stata avviata la prima semina – illegale – di mais geneticamente modificato in Italia: 6000 metri quadrati sono stati seminati con mais geneticamente modificato che si tradurranno in un evidente rischio di contaminazione all'atto della sua fioritura, cioè circa 50 giorni dopo la semina;
    è opportuno far notare che l'obbligo comunitario, nella materia, prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (come il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione, e il diritto all'integrità dell'ambiente, articolo 9 della Costituzione), intangibili, in quanto tali, anche ad opera di prescrizioni comunitarie, non avendo l'Italia, con il Trattato di Roma (e successivi aggiornamenti) rinunciato a tutta la sua sovranità ma solo a parte di essa, come, peraltro, fatto rilevare anche dalla Corte costituzionale, con reiterate sentenze, tra le quali le sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 1146 del 1988 ed altre;
    è evidente, comunque, che se non si intraprenderà un'azione concreta da parte del Governo, l'agricoltura italiana tradizionale e biologica rischierà di essere contaminata da organismi geneticamente modificati, senza conoscere i reali rischi per la salute umana, né per l'ambiente, che questi comporterebbero;
    da quanto esposto in premessa, è chiaro che la normativa in materia di organismi geneticamente modificati – comunitaria, nazionale e regionale – presenta delle incongruenze che devono necessariamente essere risolte, a tutela della salute dei cittadini; per districare tale impasse burocratica sugli organismi geneticamente modificati, dal 2010 in Europa si è aperto il dibattito sulla revisione della direttiva 2001/18/CE affinché lasci agli Stati membri la possibilità di decidere in maniera autonoma circa la diffusione sul proprio territorio degli organismi geneticamente modificati;
    tale possibilità di revisione risulta, tra l'altro, avallata nel programma delle prossime tre presidenze dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   a predisporre urgentemente e, comunque, prima della fioritura del mais, il decreto interministeriale annunciato, al fine di vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro Paese, fino a che non sarà scientificamente dimostrato che il materiale transgenico non causi danni all'ambiente e alla salute umana;
   ad intervenire presso le competenti sedi affinché la revisione della direttiva 2001/18/CE garantisca agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare l'emissione ed immissione nel proprio territorio di organismi geneticamente modificati, anche per ragioni che vanno al di là dei danni alla salute o all'ambiente;
   a mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di procedere all'attuazione della clausola di salvaguardia, così come previsto dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in quanto si ritiene che non ci siano impedimenti normativi;
   a richiedere la sospensione dell'uso del Mon810 sino al rilascio di una nuova autorizzazione che risponda pienamente ai requisiti richiesti di dimostrata innocuità nella coltivazione e nell'uso come alimento o mangime;
   a promuovere la ridefinizione, in particolare nelle competenti sedi europee, in maniera precisa e puntuale, del concetto di «rilascio in ambiente» per gli organismi geneticamente modificati che differisce in maniera sostanziale dal concetto di «commercializzazione e di immissione in commercio» e che da questo deve essere efficacemente separato.
(1-00019)
(Nuova formulazione) «Zaccagnini, Lupo, Lombardi, Parentela, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Zolezzi, Gallinella, D'Uva, L'Abbate, Brescia, Dieni, Liuzzi, Cozzolino, Villarosa, Cristian Iannuzzi, D'Incà, Segoni, Mannino, Sorial, Spessotto, Fico, Caso, Baldassarre, Cariello, Dadone, Battelli, D'Ambrosio, Tofalo, Terzoni, Del Grosso, Lorefice, Marzana, Crippa, Brugnerotto, Toninelli, Mantero, Micillo, Nesci, Carinelli, Grillo, Cancelleri, Colonnese, Nuti, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ciprini, Cominardi».


   La Camera,
   premesso che:
    l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica in atto e, in particolare, l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel complesso sia in termini di contributo alla crescita economica (prodotto interno lordo) che di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; l’export si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo record di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011), e un avvio di 2013 molto promettente (Ismea su dati Istat);
    le performance attuali del settore dipendono sia da fattori generali del sistema Paese, che da fattori specifici del settore caratterizzati da un enorme sforzo dei produttori italiani a tutela della qualità e della tracciabilità della produzione agroalimentare nazionale che si contrappone ad una visione che, a livello internazionale, tende a considerare la produzione agricola solo una commodity che, al pari del petrolio, può determinare ingenti fortune finanziarie; in tale ultimo contesto, l'attività lobbistica delle multinazionali che vogliono trarre profitto dal transgenico, a prescindere dalle conseguenze che derivano dalla loro coltivazione e commercializzazione, ha spesso il sopravvento nelle decisioni in materia di alimentazione, ponendo ostacoli alla ricerca indipendente a causa dei brevetti sui semi detenuti;
    ad oggi, i nodi da sciogliere connessi al transgenico sono ancora molti: oltre ai rischi per la salute e l'economia del nostro Paese, che si contraddistingue per i suoi tradizionali prodotti tipici e di qualità, resta irrisolto il problema dell'impossibilità di coesistenza tra le colture di organismi geneticamente modificati e quelle convenzionali, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione che determina un inquinamento dell'ambiente irreversibile;
    una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità e significative resistenze all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza che sia la comunità dei cittadini a prendere le decisioni di merito sull'uso di tali tecnologie, in considerazione delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione;
    un'eventuale introduzione di colture transgeniche avrebbe, inoltre, come diretta conseguenza la messa in discussione di uno dei principali fattori di creazione di valore aggiunto del Paese e, cioè, il modello agricolo italiano, fondato su produzioni di qualità apprezzate sul mercato interno ma, anche di più, all'estero e che danno vita a quel made in Italy così apprezzato da essere costantemente minacciato da imitazioni e falsificazioni;
    in realtà, la maggioranza dei cittadini italiani ed europei ha già manifestato la propria volontà di non autorizzare la coltivazione di sementi transgeniche sui propri territori, al fine di tutelarne l'integrità per le future generazioni;
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale, in punto sia di «immissione in commercio» di organismi geneticamente modificati, sia di «emissione deliberata» di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da organismi geneticamente modificati attraverso l'applicazione del principio di «salvaguardia»;
    la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 224 del 2003. Con tale atto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato indicato quale autorità competente a livello nazionale, con il compito di coordinare l'attività amministrativa e tecnico-scientifica, il rilascio delle autorizzazioni e le comunicazioni istituzionali con la Commissione europea, con il supporto della commissione interministeriale di valutazione. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» mediante la quale le autorità nazionali preposte - per l'Italia i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute - possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso. Con l'attivazione di tale clausola si dà luogo ad una serie di consultazioni fra la Commissione europea, le autorità nazionali, il produttore, gli organismi che sono intervenuti nella procedura di valutazione della conformità e tutte le parti interessate. La normativa comunitaria consente comunque alla Commissione europea di annullare il ricorso alla clausola di salvaguardia in caso di evidenze scientifiche contrarie;
    la direttiva 2001/18/CE costituisce anche la norma che getta le basi per regolamentare la cosiddetta coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Infatti, con l'articolo 22 è previsto che gli organismi geneticamente modificati autorizzati, in conformità alla direttiva, devono poter circolare liberamente all'interno dell'Unione europea, mentre con l'articolo 26-bis (introdotto dal regolamento (CE) n. 1829/2003), si dispone che «gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti». Questa disposizione consente, quindi, agli Stati membri di poter introdurre, nel proprio ordinamento, norme specifiche per regolare la coesistenza;
    con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, erano state previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004 nella parte ritenuta di esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. L'intervento della Corte costituzionale ha causato un vuoto normativo molto dannoso, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà di scelta dell'imprenditore sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza. Il risultato è che ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    tale orientamento è stato da ultimo riconfermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2012 (sul caso di specie Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE. Per la Corte di giustizia dell'Unione europea uno Stato membro, ai sensi del citato articolo 26-bis, può disporre restrizioni e divieti geograficamente delimitati solo nel caso e per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate. Viceversa, uno Stato membro non può, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, vietare in via generale la coltivazione di prodotti geneticamente modificati autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione europea e iscritti nel catalogo comune; fin dal 2010, il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni degli organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    al riguardo, si evidenzia l'intenzione del commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg di rilanciare il negoziato europeo sugli organismi geneticamente modificati, rendendo gli Stati membri maggiormente autonomi sulle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    anche le regioni hanno ripetutamente dichiarato la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la qualità e la specificità dei suoi prodotti;
    a tal proposito, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, di procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001» e «tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a rappresentare al Ministro dell'ambiente e in occasione delle riunioni in sede comunitaria la posizione unanime delle Regioni e delle Province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale»;
    il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale, in assenza di una chiara posizione del Governo con l'adozione della clausola di salvaguardia, potrebbe essere imminente se, come si apprende da alcune notizie stampa, fosse vero che nei silos di stoccaggio della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e del Friuli ci sono 52 mila sacchi di mais transgenico autorizzato dalla UE MON810, sufficienti a coltivare 32 mila ettari, pronti per le semine di primavera;
    la tutela e la valorizzazione della qualità del sistema agroalimentare italiano è un obiettivo di rilevanza strategica che trova attuazione attraverso una concreta tutela istituzionale del comparto primario dall'inquinamento transgenico ed un efficace sistema di tracciabilità, di riconoscibilità e di etichettatura dei prodotti agroalimentari;
    in presenza di rischi concreti per il sistema agricolo nazionale di inquinamento da colture transgeniche, che potrebbe verificarsi a causa di una normativa nazionale e comunitaria contraddittoria e incompleta, lo stesso Ministro pro tempore delle politiche agricole, alimentare e forestali, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità nazionale in materia, di «guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di ogm in Italia»; ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    in realtà, l'ultimo rapporto del Servizio internazionale per l'acquisizione di applicazioni di biotecnologia agricola (Isaa) sullo status globale della commercializzazione di colture biotech/organismi geneticamente modificati del mese di febbraio 2013, ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo cinque Paesi (Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania) a coltivare organismi geneticamente modificati, con 129.000 ettari di mais transgenico piantati nel 2012: una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria che conferma l'opposizione in Europa alla diffusione del transgenico in agricoltura al fine di difendere le produzioni nazionali da possibili contaminazioni da colture geneticamente modificate e collocarne i prodotti ad un livello di maggiore interesse e competitività nel panorama economico mondiale;
    in data 29 marzo 2013, il Ministro pro tempore della salute, Renato Balduzzi, ha inoltrato alla direzione generale salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione della messa in coltura in Italia e nel resto d'Europa di sementi di mais Mon810, con allegato il dossier elaborato dal Ministro pro tempore delle politiche agricole, alimentari e forestali, Mario Catania, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003,

impegna il Governo:

   ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della direttiva 2001/18/CE, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di organismi geneticamente modificati autorizzati a livello europeo e di tutelare la sicurezza del modello economico e sociale di sviluppo dell'agroalimentare italiano;
   a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avviata in gran parte del Paese, l'incremento delle attività di controllo per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri in corso di distribuzione ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate.
(1-00015) «Cenni, Rosato, Braga, Gnecchi, Benamati, Mongiello, Realacci, Lenzi, Arlotti, Magorno, Fanucci, Lodolini, Miotto, Manfredi, Rubinato, Murer, Moscatt, Antezza, D'Incecco, Petrini, Fossati, Marantelli, Marchi, Mariastella Bianchi, Mariani, Fregolent, Dallai, Bratti, Velo, Tullo, Terrosi».


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema dell'agroalimentare italiano rappresenta una componente economica fondamentale per il nostro Paese, in cui interagiscono varie attività che ne sono parte integrante e di cui l'agricoltura rappresenta l'anello basilare; da essa dipendono una serie di altri settori economici, che concorrono, nel complesso, a rappresentare circa il 16 per cento del prodotto interno lordo;
    gli indicatori numerici relativi alla negativa congiuntura economica – particolarmente grave e complessa per l'economia nazionale, determinata da una crisi economica e finanziaria probabilmente la peggiore del dopo guerra, che ha coinvolto ogni settore dell'economia reale – rilevano, tuttavia, che proprio il comparto agroalimentare costituisce uno dei segmenti strategici dell'economia interna che ha dimostrato una reazione migliore rispetto ad altri settori, attraverso l'innovazione e, soprattutto, la qualità dei prodotti;
    un rafforzamento dell'azione a tutela della qualità e della sicurezza dell'intera filiera agroalimentare, a sostegno delle politiche che attribuiscono ai prodotti di qualità un'importanza strategica per accrescere la capacità di penetrazione nei mercati internazionali, rappresenta, pertanto, nell'ambito europeo e mondiale, un'esigenza prioritaria e fondamentale per il nostro Paese, anche al fine di garantire l'eccellenza e le peculiarità dei prodotti dell'agroalimentare del made in Italy, nonché di rinvigorire il legame con il territorio che rende unici e non riproducibili i prodotti stessi in altri luoghi;
    la crescita delle esportazioni, il cui fatturato per l'anno 2012 risulta essere stato di circa 32 miliardi di euro (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011) e un avvio incoraggiante per l'anno 2013, nonostante il livello dimensionale delle imprese agroalimentari riscontri ostacoli nel raggiungere mercati emergenti e veda l'avvicinarsi dell'evento universale Expo 2015, contribuiscono positivamente a sostenere ulteriormente l'impegno e l'applicazione delle imprese agroalimentari, in particolare nei riguardi della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e in tema di etichettatura e di tracciabilità; grazie anche alle disposizioni promosse dal Governo Berlusconi di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, si sono raggiunti importanti risultati volti alla definizione di regole certe indirizzate, in particolare, alla lotta alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari;
    la suddetta esposizione internazionale rappresenterà un'occasione per affrontare importanti argomenti legati alla scienza e alla tecnologia per la qualità e la sicurezza alimentare e all'agricoltura e alla biodiversità, nonché per accrescere i livelli di competitività del sistema agroalimentare europeo e, in particolare, di quello italiano;
    nell'ambito dei suindicati argomenti, s'inseriscono ulteriori materie d'interesse rilevante per il sistema agroalimentare italiano che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'Expo 2015 e che riguardano aspetti scientifici e di sperimentazione legati al fabbisogno dell'innovazione nel settore agricolo, in particolare, rivolti alla diffusione degli organismi transgenici, diffusi sui mercati europei ed internazionali;
    le caratteristiche qualitative che esaltano le peculiarità del modello agricolo e agroalimentare italiano, contribuendone a determinare un valore aggiunto, sono rappresentate dalla naturalità dei prodotti e dalle coltivazioni e produzioni non transgeniche;
    gli elevati standard qualitativi dei prodotti tipici italiani e delle sue eccellenze uniche ed inimitabili rispetto a qualsiasi altro Paese continentale e mondiale, sostenuti e valorizzati attraverso i sistemi agricoli locali e rurali, i cui distretti hanno contribuito in modo determinante nel difendere il comparto agroalimentare, favorendo l'impulso per la crescita economica e sociale, hanno attribuito all'Italia il primato nella produzione di prodotti biologici a livello europeo, confermando un valore aggiunto unico sul quale investire, anche attraverso la creazione di sinergie con il settore turistico e agrituristico nell'attuale fase di crisi economica;
    all'interno del suindicato quadro, il settore agricolo italiano svolge, pertanto, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio, attraverso gli strumenti della produzione integrata e della compatibilità ambientale, volta alla riduzione delle emissioni di gas serra, a una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dello sviluppo di energie rinnovabili, con l'obiettivo di rinforzare le tutele e la salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali del territorio nazionale;
    l'agricoltura geneticamente modificata, in considerazione del quadro complessivo precedentemente indicato, non corrisponde, pertanto, alle esigenze e alle caratteristiche del nostro Paese, nonostante l'utilizzazione degli organismi geneticamente modificati abbia assunto dimensioni sempre più considerevoli negli ultimi anni, con una dinamica molto evidente ed una diffusione di grande rapidità;
    nel mese di aprile 2013, il Ministro della salute pro tempore, Renato Balduzzi, a seguito di un rapporto predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), aveva sollecitato la Commissione europea affinché sospendesse, in via d'urgenza, l'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais geneticamente modificati della Monsanto Mon810, in Italia e nel resto d'Europa, al fine di definire, alla luce delle ultime linee guida, adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali organismi geneticamente modificati;
    nella XVI legislatura occorre, inoltre, evidenziare come il Parlamento si sia, fra l'altro, espresso favorevolmente alla proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE, attualmente ancora all'esame presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di criteri più ampi, oltre a quelli già previsti, di tutela della salute e dell'ambiente;
    l'adozione della clausola di salvaguardia nei confronti del mais Mon810, già avvenuta in altri otto Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) per rafforzare e rendere più duratura la difesa dell'agricoltura di qualità e della biodiversità, era stata richiesta il 28 gennaio 2013 dal nostro Paese, attraverso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, attraverso una formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore in qualità di autorità nazionale in materia, il quale aveva evidenziato la necessità di interventi rigorosi e di azioni volte ad approfondire con maggiore cautela la diffusione e il commercio di tali organismi;
    l'utilizzazione di tali organismi geneticamente modificati in agricoltura, come precedentemente riportato, ha assunto, infatti, dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni; la costante crescita ha determinato, a sua volta, una crescita della superficie coltivata con organismi geneticamente modificati nel mondo stimata in oltre 130 milioni di ettari, pari a circa il 9 per cento dell'intera superficie;
    tale aumento esponenziale desta particolare attenzione e stimola ulteriori riflessioni, se si valuta che la commercializzazione degli organismi geneticamente modificati e la sua espansione nei mercati hanno avuto un effettivo inizio a partire dal 1996;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza dell'8 maggio 2013, in riferimento alla causa C-542/12, ha, fra l'altro, stabilito che il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati, quali le varietà del mais Mon810, non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione, quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
    la suddetta decisione dell'alta Corte europea ha, altresì, disposto che dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
    l'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, ha, inoltre, chiarito che la norma va interpretata nel senso che non deve essere consentito ad uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture;
    la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) scaturisce da un procedimento penale nei riguardi del titolare di un'azienda agricola italiana, che aveva disposto la messa a coltura di sementi geneticamente modificati di mais Mon810, in assenza di una specifica autorizzazione, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 212 del 2001;
    le conclusioni a cui è giunta la Corte di giustizia dell'Unione europea appaiono, pertanto, controverse ed alimentano dubbi interpretativi, anche in considerazione del fatto che quanto disposto non contempla in modo contestuale l'adozione di provvedimenti prudenziali volti a tutelare la salute, l'ambiente e la qualità dei prodotti agroalimentari italiani;
    le suindicate decisioni, inoltre, risultano, tra l'altro, in contraddizione con il principio di precauzione, peraltro contenuto nella normativa comunitaria, all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    misure cautelari o interventi in forza di clausole di salvaguardia sono stati già adottati da otto Paesi europei, come peraltro precedentemente riportato, che prevedono il divieto di coltivazioni di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori, e sono presenti ed operativi, a differenza di altri Stati europei (Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia) e mondiali (India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa) in cui la coltivazione di organismi geneticamente modificati è praticata senza norme preventive e di protezione;
    il dibattito internazionale da parte della comunità scientifica e le iniziative del settore imprenditoriale e degli operatori sullo sviluppo e le problematiche connesse all'agricoltura transgenica, risultano, pertanto, in considerazione di quanto in precedenza evidenziato, attualmente molto accesi ed estesi in termini di partecipazione; si rileva come i nodi da sciogliere e le difficoltà da risolvere, connesse al settore transgenico, che riguardano la biodiversità e l'ambiente, siano ancora molto dibattuti e analizzati, come dimostrano anche le recenti manifestazioni, che hanno avuto luogo in Friuli Venezia Giulia, attraverso la semina di mais geneticamente modificato Mon810 in campo aperto; tali episodi costituiscono un grave attacco al patrimonio nazionale in termini di biodiversità, oltre a rappresentare un pericoloso precedente;
    nell'ambito della valutazione del rischio derivante dall'impiego di organismi geneticamente modificati, nell'Unione europea, occorre inoltre rilevare che, se la competenza è attribuita all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), per gli Stati membri dell'Unione europea è invece prevista la partecipazione al processo di valutazione del rischio, oltre che la partecipazione per ogni singolo Paese a studi sul monitoraggio post immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;
    la suddetta valutazione comporta, inoltre, che, per ottenere l'autorizzazione del prodotto geneticamente modificato, essa debba essere svolta in ambienti extra europei dove è importante evidenziare non si tiene conto della particolarità territoriale italiana;
    avviare iniziative in sede europea, volte ad una prevalente osservanza dei principi di precauzione e di approfondimento sugli effetti derivanti dall'utilizzo, dalla coltivazione e dalla diffusione di mais geneticamente modificato Mon810, al fine di completare un quadro conoscitivo più sicuro e rigoroso per la salute e l'ambiente nonché per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani, appare pertanto indispensabile e necessario anche in considerazione degli effetti economici negativi che deriverebbero dall'espansione degli organismi geneticamente modificati, a svantaggio dell'importanza costituita dai caratteri distintivi dell'agricoltura italiana, il cui settore rappresenta un segno d'eccellenza in termini di qualità dei prodotti dell'agroalimentare del made in Italy universalmente riconosciuti e apprezzati,

impegna il Governo:

   ad avviare tempestivamente la procedura per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   a dotare le autorità competenti, anche attraverso un'apposita iniziativa normativa urgente, di idonei strumenti per il controllo e il monitoraggio, provvedendo allo scopo a rafforzare, d'intesa con le regioni, l'apparato sanzionatorio utilizzabile per i produttori che coltivino, senza notifica preventiva e senza rispettare eventuali prescrizioni atte ad evitare la contaminazione delle altre colture, fermo restando quanto già previsto dal decreto legislativo n. 224 del 2003;
   a sostenere e potenziare la ricerca scientifica e tecnologica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche internazionali e, in caso di organismi geneticamente modificati, nel pieno rispetto del principio di precauzione.
(1-00128) «Faenzi, Baldelli, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica si articola intorno a chi ritiene che gli organismi geneticamente modificati non producano rischi di alcun genere e quanti, invece, affermano che i pericoli che scaturiscono da manipolazioni genetiche siano di gran lunga superiori agli eventuali benefici;
    a prescindere dal confronto tra opposti pareri, il dato scientifico evidenzia che gli organismi geneticamente modificati, siano microrganismi, animali o vegetali, hanno caratteristiche genetiche e riproduttive alterate e che la comunità scientifica, in merito ai loro effetti sulla salute umana, non ha ancora espresso una posizione univoca;
    risultati di uno studio realizzato dall'università francese di Caen dimostrano la tossicità degli organismi geneticamente modificati a seguito di alcuni esperimenti condotti su cavie nutrite con mais Monsanto geneticamente modificato, le quali hanno cominciato a manifestare gravissime patologie con un'incidenza da due a cinque volte superiore al gruppo di controllo rappresentato da cavie nutrite con mais non transgenico;
    i suddetti risultati, oltre a mettere in dubbio la validità delle ricerche effettuate finora dalle imprese biotech, evidenziano notevoli problematiche nella metodologia usata per testare la sicurezza dei prodotti transgenici, tra cui la durata troppo breve delle analisi condotte, mediamente 3 mesi a fronte dei 24 mesi impiegati dalla ricerca in questione, e l'esiguità del numero di cavie utilizzate;
    a seguito di tali ulteriori pareri sulla tossicità degli organismi geneticamente modificati e sull'ambiguità del processo di autorizzazione, che pare privo delle garanzie minime di sicurezza e, pertanto, in contrasto con il principio di precauzione che l'Unione europea pone a tutela della salute umana, sarebbe opportuno vietare l'importazione di prodotti transgenici e sospendere, ad ogni livello e in tutta Europa, il rilascio delle licenze alla semina di organismi geneticamente modificati autorizzati e risultati tossici;
    il dossier predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) ha messo in evidenza che il Mon810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri «non bersaglio» e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture; inoltre, il parere dell'Ispra conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine;
    il Ministro della salute pro tempore, Renato Balduzzi, a seguito del dossier del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ha chiesto alla Commissione europea che quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali organismi geneticamente modificati e, nel frattempo, sospenda urgentemente l'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais Mon810 nel nostro Paese e nell'Unione europea;
    il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, Mario Catania, si ritenne soddisfatto della richiesta del Ministro della salute pro tempore, Renato Balduzzi, riprendendo così la linea sempre tenuta dalla Lega Nord e Autonomie e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, Luca Zaia, sulla necessita di procedere con forza nella direzione di salvaguardare l'identità e la ricchezza dei prodotti italiani, che sono alla base del successo del settore agroalimentare, e far sì che gli organismi geneticamente modificati non attentino all'agricoltura identitaria italiana, culla della biodiversità che deve essere preservata;
    l'impatto socio-economico dell'innovazione derivante dall'introduzione in agricoltura di organismi geneticamente modificati è fortemente negativo rispetto alle esigenze dei consumatori e agli obiettivi di politica agraria del Paese;
    l'agricoltura italiana è essenzialmente di tipo multifunzionale e assolve compiti che vanno oltre la semplice produzione di alimenti e materie prime, svolgendo un ruolo di difesa integrata del territorio e di tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, la cui valorizzazione, grazie alla presenza costante dell'agricoltore, trasforma la marginalità in opportunità;
    gli organismi geneticamente modificati rappresentano, invece, il simbolo di un'agricoltura non finalizzata alla produzione di cibo e alla conservazione del territorio, ma alla creazione di reddito e al controllo dei mercati mondiali da parte di poche multinazionali;
    il nostro Paese è la culla della biodiversità, con 4.500 prodotti tipici frutto di secoli e secoli di storia;
    il mais transgenico, la cui coltivazione è autorizzata da anni in Europa (l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), non copre più dell'1 per cento della produzione totale. Il vero business delle multinazionali non sarebbe nella coltivazione ma nel brevetto delle sementi;
    gli organismi geneticamente modificati non servirebbero a sfamare il mondo perché non esiste un patto etico per destinare un'eventuale sovrapproduzione a chi muore di fame. Dove si vendono gli organismi geneticamente modificati, i ricchi mangiano biologico, i poveri i cibi geneticamente modificati;

    quanto si riporta testimonia che il dibattito sul tema in questione è ancora aperto e che la prudenza è indispensabile di fronte a scelte che modificano profondamente l'ambito nel quale vengono applicate e che impattano non solo sugli equilibri di mercato ma, soprattutto, sulla salute dei cittadini;
    la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da organismi geneticamente modificati attraverso l'applicazione del principio di «salvaguardia»;
    questa direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, dove all'articolo 25 si prevede che i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un organismo geneticamente modificato, come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato, che rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, con una valutazione fondata su informazioni esistenti basate su nuove o supplementari conoscenze scientifiche; il provvedimento, altresì, può indicare le misure ritenute necessarie per ridurre al minimo il rischio ipotizzato;
    le regioni spesso hanno espresso la loro ferma contrarietà all'introduzione nel nostro Paese di colture transgeniche, evidenziando che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura del nostro Paese e la qualità e la specificità dei suoi prodotti;
    ad oggi, 8 nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato le clausole di salvaguardia;
    il 21 maggio 2013 il Senato della Repubblica ha approvato, durante la discussione di mozioni in tema di organismi geneticamente modificati, un ordine del giorno unitario a seguito del quale il Governo dovrebbe emanare un decreto ministeriale, che coinvolge i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale si dovrebbe disporre il divieto di coltivazione di varietà di mais Mon810 solo sul territorio nazionale. Detto decreto interministeriale fa ricorso all'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali e per l'ambiente;
    il 15 giugno 2013 a Vivaro (Pordenone) seimila metri quadrati sono stati seminati con mais geneticamente modificato, creando un altissimo rischio di contaminazione biotech nel nostro Paese,

impegna il Governo:

   a promuovere un intervento, nelle competenti sedi comunitarie, affinché l'Unione europea sospenda il rilascio di autorizzazioni alla semina in tutto il territorio dell'Unione medesima di organismi geneticamente modificati autorizzati e risultati tossici e disponga il divieto di importazione di prodotti transgenici, tenendo presente che, al momento, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalle istituzioni europee;
   a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003 che recepisce la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
(1-00129) «Caon, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Filippo Busin, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    l'agroalimentare è uno dei settori dell'economia italiana che meglio resiste e reagisce alla crisi economica in atto in termini di valore aggiunto e, in particolare, di export, con un nuovo record di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011);
    i dati Istat sui «Conti economici trimestrali» evidenziano che nel primo trimestre del 2013 l'agricoltura ha fatto registrare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento), che tendenziali (+0,1 per cento), confermandosi come comparto in attivo anche sul piano occupazionale, con l'aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del prodotto interno lordo e degli occupati dell'industria e dei servizi;
    i suddetti dati evidenziano per l'Italia un calo tendenziale del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2013 del 2,4 per cento, provocato dalle flessioni dell'industria (-4,1 per cento) e dei servizi (-1,4 per cento);
    le performance economiche del comparto agricolo sono positive, nonostante gli effetti negativi sulle coltivazioni provocati dal maltempo, che ha causato in agricoltura danni stimabili in un miliardo di euro, e dai segnali depressivi sui consumi che hanno interessato anche l'agroalimentare; l'agricoltura è stato l'unico settore che nel 2013 sta dimostrando segni di «vitalità economica» e occupazionale, a conferma questo della validità e della modernità del modello di sviluppo agricolo made in Italy, che è fondato sulla valorizzazione dell'identità della qualità e delle specificità che consentono di affrontare e vincere la competizione internazionale;
    il modello di sviluppo agricolo fondato sul made in Italy è realizzabile grazie all'impegno crescente e costante dei produttori italiani che tutelano la qualità, la tracciabilità e la produzione agroalimentare nazionale, che si contrappone ad una visione che a livello internazionale tende a considerare la produzione agricola solo come una commodity indifferenziata;
    il comparto agricolo nell'ultimo lustro ha dimostrato di essere una realtà economica d'eccellenza e di peculiare differenziazione della qualità agroalimentare rispetto agli altri partner intra-europei ed extra-europei e, per questi dati incontrovertibili, esso necessita di essere posta nell'agenda politica italiana quale uno dei volani principali della ripresa economica;
    è recente la notizia che a Vivaro (Pordenone) seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech, Mon810, creando un altissimo rischio di contaminazione nei confronti della biodiversità del nostro Paese;
    una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità rispetto all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione e sulla difficoltà di coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
    i recenti studi di Gilles-Eric Seralini, ricercatore dell'Istituto di biologia fondamentale e applicata presso l'Università degli Studi di Caen (Francia), condensati nel libro Tous co-bayes, conducono verso la «prova» della tossicità – tuttora molto dibattuta – degli organismi geneticamente modificati e degli erbicidi ad essi collegati; si tratta di un campo certamente da approfondire, ma, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ciò è sufficiente per adottare tutti quei provvedimenti prudenziali per evitare futuri eventuali disastri ambientali e sanitari che potrebbero rivelarsi irreversibili;
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale per quanto concerne sia l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, sia l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da colture biotech attraverso l'applicazione della «clausola di salvaguardia»;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva n. 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia», mediante la quale le autorità nazionali preposte (per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute) possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    successivamente, l'Unione europea ha compiutamente regolamentato le procedure concernenti l'autorizzazione e la circolazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati con il regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
    con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, venivano previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004, nella parte in cui si richiama l'esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, venendosi così a determinare un pericoloso vuoto normativo;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri, oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale, e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico, che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    nella seduta del 21 maggio 2013 il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno sulle colture biotech con cui si impegna il Governo: «adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di organismi geneticamente modificati, in ambiente confinato di laboratorio (...)»;
    il Ministro Nunzia De Girolamo, nell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero rese il 12 giugno 2013 in seduta congiunta alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, ha affermato che: «(...) l'importanza di un positivo relazionarsi tra Governo e istituzioni parlamentari ha già trovato, in questa legislatura, un'ottima dimostrazione in Senato sul delicato tema degli organismi geneticamente modificati, con l'assunzione del mio personale impegno sull'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi rappresentati, finalizzato all'adozione di regole coerenti con la tutela della salute umana e dell'ambiente, nonché del modello socio-economico e del patrimonio agroalimentare italiano, al contempo rafforzando la ricerca scientifica e le azioni di monitoraggio e controllo (...)»;
    il sistema delle regioni e delle province autonome ha ripetutamente dichiarato in sede di Conferenza delle regioni, con l'approvazione di un ordine del giorno e con una fitta corrispondenza istituzionale con le istituzioni europee e nazionali, la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che andrà a modificare la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la biodiversità agroalimentare, la qualità e le specificità dei suoi prodotti;
    specificatamente, l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e delle province autonome recita: «(...) impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 marzo 2001(...)»; ed ancora: «(...) tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a rappresentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in occasione delle riunioni in sede comunitaria, la posizione unanime delle regioni e delle province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale(...)»;
    in presenza di rischi concreti per il sistema agricolo nazionale di inquinamento da colture transgeniche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità nazionale in materia, di: «(...) guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia (...)»;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'ultimo rapporto del mese di febbraio 2013 del Servizio internazionale per l'acquisizione delle applicazioni biotecnologiche per l'agricoltura, Isaa, riguardante lo «Status globale della commercializzazione di colture biotech/ogm», ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo cinque Paesi – Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania – a coltivare organismi geneticamente modificati, con 129 ettari di mais transgenico seminati nel 2012, una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria;

    in data 29 marzo 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inoltrato alla direzione generale salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione della messa in coltura in Italia, e nel resto d'Europa, di sementi di mais Mon810, con allegato il dossier elaborato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003;
    il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale è evidenziato dalla semina di mais geneticamente modificato già avvenuta nei giorni scorsi nella regione Friuli Venezia Giulia ed alla possibilità di replica di tali atti in altre parti del territorio nazionale;
    a seguito della semina di mais Mon810 avvenuta a Vivaro (Pordenone), le autorità competenti recintavano e ponevano sotto sequestro il campo seminato da mais biotech e si apriva un procedimento penale a carico dell'agricoltore, Giorgio Fidenato, autore della semina;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, IX sezione, con ordinanza dell'8 maggio 2013, causa C-542/12, ha deciso in via pregiudiziale che:«(...) il diritto dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, dev'essere interpreta nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture (...)»;
    la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Corte di giustizia europea scaturisce dal procedimento penale in corso presso il tribunale di Pordenone a carico di Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola dove sono stati messi a coltura sementi di organismi geneticamente modificati, mais Mon810, in assenza della specifica autorizzazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212 del 2001);
    esiste il fondamentale «principio di precauzione», sia nella normativa comunitaria (articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che in quella nazionale (articolo 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni), e, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno e non più rinviabile, che il legislatore europeo introduca nel regolamento comunitario, in materia di organismi geneticamente modificati, l'inclusione di una «clausola di garanzia» in favore degli Stati membri che intendano avvalersene;
    nella risposta fornita ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura presentata dall'onorevole Franco Bordo e altri, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso le seguenti considerazioni: «(...) il Senato della Repubblica ha recentemente approvato un ordine del giorno unitario, accolto dal Governo, in tema di organismi geneticamente modificati che si tradurrà nell'emanazione di un decreto interministeriale (salute, ambiente e tutela del territorio e del mare e politiche agricole, alimentari e forestali), con il quale verrà disposto il divieto di coltivazione di varietà di mais Mon810 sul territorio nazionale. Tuttavia, considerato che non ci troviamo nelle condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia «vera e propria» di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE (strada preclusa da una sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011), interverremo con il decreto interministeriale facendo ricorso all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Al riguardo, preciso che le misure di emergenza sono adottate con le procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare (la cui autorità competente in Italia è il Ministero della salute)»; ed ancora «(...) vorrei inoltre far presente che, sebbene lo scorso mese di aprile il Ministro della salute abbia richiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais transgenico Mon810 in tutta Europa (considerando che l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), al momento, tuttavia, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalla competente istituzione europea. Da qui, la possibilità di adottare il decreto di divieto di coltivazione per il solo territorio nazionale a cui stanno lavorando i servizi giuridici dei tre Ministeri. Saranno naturalmente utilizzati, allo scopo, sia il dossier predisposto dal Cra (ove è stato messo in evidenza che il Mon810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture), sia il parere dell'Ispra (che conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine)». Da ultimo: «(...) da parte nostra, intendiamo proseguire sulla strada di un'azione forte e determinata a sostegno di una modifica della normativa comunitaria (peraltro già predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010), che consenta agli Stati membri di opporsi alla coltivazione degli organismi geneticamente modificati per motivi non solo sanitari e ambientali, ma anche di politica economica agraria, come quelli esposti dagli interroganti e assolutamente condivisibili (...)»,

impegna il Governo:

   ad avvalersi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 o ad adottare l'equivalente misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003, al fine di impedire ogni forma di coltivazione in Italia del mais transgenico Mon810 e di altri organismi geneticamente modificati eventualmente autorizzati a livello europeo, a tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   ad assumere iniziative, in relazione alle semine di mais geneticamente modificato già avvenute nel Friuli Venezia Giulia, affinché vi sia l'impiego straordinario di reparti specializzati del Corpo forestale dello Stato per potenziare le attività di controllo e monitoraggio sulla purezza dei prodotti sementieri e per disporre le misure locali, e a più largo raggio, idonee ad impedire ogni forma di contaminazione delle colture;
   ad adottare le opportune iniziative in seno alle istituzioni europee, al fine di velocizzare nel più breve tempo possibile la modifica della normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati predisposta già dal 2010 dalla Commissione europea;
   a valutare la possibilità di adottare iniziative normative urgenti con cui impedire la messa a coltura di altre sementi di organismi geneticamente modificati, in considerazione del fatto che l'autorizzazione per il territorio europeo del 1998 non è stata, a tutt'oggi, rinnovata.
(1-00130) «Franco Bordo, Palazzotto, Zan, Pellegrino, Zaratti, Migliore, Di Salvo».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    sin dall'origine l'eventualità di introdurre nei Paesi membri dell'Unione europea colture transgeniche ed alimenti contenenti organismi geneticamente modificati o derivanti da essi ha sollevato forti resistenze nell'opinione pubblica ed in una parte rilevante del mondo della produzione;
    tali resistenze sono state particolarmente vive in Italia, ove la maggior parte dei consumatori si dichiara contraria all'introduzione di organismi geneticamente modificati nella catena alimentare ed in ogni caso chiede di conoscere, con adeguate modalità di etichettatura, se i prodotti posti in commercio contengano o siano derivati da organismi geneticamente modificati;
    anche dal mondo agricolo italiano sono venute forti critiche rispetto all'introduzione dei predetti organismi nella filiera, principalmente in ragione del fatto che il comparto agroalimentare italiano si caratterizza per l'elevata qualità e per la diversità delle produzioni, sempre legate alla diversità dei territori, della loro storia e delle loro tradizioni, e che tali caratteristiche mal si conciliano con il modello produttivo sotteso alla diffusione di produzioni transgeniche;
    le critiche del mondo agricolo appaiono in effetti motivate e comprensibili, poiché ad un'attenta analisi appare evidente che nella competizione globalizzata le possibilità di successo dell'agricoltura italiana, affetta da forti handicap strutturali sul versante dei costi e delle dimensioni aziendali, è strettamente legata alla possibilità di mantenere e rafforzare quella immagine di qualità e di tipicità che attualmente la connotano;
    occorre, altresì, considerare che l'introduzione di colture transgeniche, oltre a comportare ricadute ambientali ancora non del tutto valutabili, presenta oggettivamente complessi problemi tecnici e giuridici sotto il profilo della necessità di assicurare una coesistenza con le colture convenzionali e biologiche, i cui agricoltori chiedono giustamente di essere posti al sicuro da qualsiasi contaminazione che possa recar loro danni economici nella commercializzazione del prodotto;
    d'altra parte non può non rilevarsi che la ricerca scientifica in ambito genetico costituisce indubbiamente uno dei terreni più importanti e ricco di promesse di progresso per l'umanità, per le sue potenzialità in diversi campi, a partire da quello sanitario;
    al riguardo, il rallentamento della ricerca scientifica concernente gli organismi geneticamente modificati utilizzabili nella sfera agroalimentare, registratosi in quasi tutti i Paesi europei e particolarmente in Italia, costituisce indubbiamente un fenomeno assai negativo, perché rischia di sottrarre ai nostri ricercatori un insieme di conoscenze che in futuro potrebbero dar luogo a nuove evoluzioni della materia, non necessariamente contrastanti con la sensibilità e con le caratteristiche del sistema produttivo italiano; senza peraltro dimenticare che determinati risultati scientifici, non idonei per il contesto europeo, potrebbero essere validi in altri ambiti geografici;
    la normativa adottata dall'Unione europea per regolamentare la materia, più volte modificata, non è stata finora in grado di fugare le resistenze dell'opinione pubblica e degli agricoltori, né di fornire un quadro giuridico idoneo a consentire agli Stati membri di impostare in modo adeguato la soluzione del problema della coesistenza;
    i limiti della normativa comunitaria sono stati, per alcuni aspetti, acuiti in Italia da un quadro normativo a sua volta incompiuto, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.116 del 2006, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità della legislazione precedentemente adottata in materia di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali,

impegna il Governo:

   a perseguire, con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
    a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione od al commercio di eventi transgenici;
    b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
    c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
    d) regole generali in materia di coesistenza idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
    e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di sementi transgeniche;
   a porre in essere, in attesa che si realizzi il predetto quadro normativo comunitario, tutte le iniziative compatibili con la vigente regolamentazione dell'Unione europea, affinché siano tutelate le giuste aspettative della maggioranza dei consumatori e degli agricoltori italiani, come riassunte nelle premesse, evitando, in particolare, che l'introduzione di colture transgeniche possa recare danni diretti o indiretti ad altri imprenditori agricoli;
   a rilanciare, attraverso un programma organico che coinvolga tutti i poli della ricerca pubblica attivi nel settore, la ricerca scientifica concernente la materia, privilegiando obiettivi ed aree di studio che appaiano coerenti con le caratteristiche e con la vocazione del sistema agroalimentare italiano.
(1-00131) «Catania, Dellai, Schirò Planeta, Binetti, Capua, Caruso, Causin, Cesa, Fauttilli, Matarrese, Molea, Monchiero, Nissoli, Rossi, Vargiu, Nesi, Gigli, Tinagli, Zanetti, Cimmino, Marazziti, Vecchio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 prevede, per gli Stati membri dell'Unione Europea, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da organismi geneticamente modificati attraverso l'applicazione del principio di «salvaguardia»;
    la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e con tale atto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato indicato quale autorità competente a livello nazionale, con il compito di coordinare l'attività amministrativa e tecnico-scientifica, il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni istituzionali con la Commissione europea, con il supporto della commissione interministeriale di valutazione;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia», mediante la quale le autorità nazionali preposte – per l'Italia i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute – possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    con l'attivazione di tale clausola si dà luogo ad una serie di consultazioni fra la Commissione europea, le autorità nazionali, il produttore, gli organismi che sono intervenuti nella procedura di valutazione della conformità e tutte le parti interessate;
    la normativa comunitaria consente, comunque, alla Commissione europea di annullare il ricorso alla clausola di salvaguardia in caso di evidenze scientifiche contrarie;
    la direttiva 2001/18/CE costituisce anche la norma che getta le basi per regolamentare la cosiddetta coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche; l'articolo 22, infatti, prevede che gli organismi geneticamente modificati autorizzati in conformità alla direttiva debbano poter circolare liberamente all'interno dell'Unione europea, mentre l'articolo 26-bis (introdotto dal regolamento (CE) n. 1829/2003) dispone che «gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti», consentendo, quindi, agli Stati membri di introdurre, nel proprio ordinamento, norme specifiche per regolare la coesistenza;
    con il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, erano state previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, ma il successivo intervento della Corte costituzionale – con la sentenza n. 116 del 2006 – che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità nella parte ritenuta di esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, ha causato un vuoto normativo molto dannoso, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà di scelta dell'imprenditore sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza, e, di conseguenza, ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    tale orientamento è stato da ultimo riconfermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2012 (sul caso di specie Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), con cui la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE: per la Corte di giustizia dell'Unione europea uno Stato membro, ai sensi del citato articolo 26-bis, può disporre restrizioni e divieti geograficamente delimitati solo nel caso e per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate, mentre, viceversa, uno Stato membro non può, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture, vietare, in via generale, la coltivazione di prodotti organismi geneticamente modificati autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione europea e iscritti nel catalogo comune;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;
    in via più generale e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    la Commissione europea sta intensificando la propria opera per giungere rapidamente ad una revisione della direttiva 2001/18/CE, con l'obiettivo di rendere gli Stati membri maggiormente autonomi in merito alle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    il 28 gennaio 2013, il Ministro delle politiche agricole, alimentare e forestali pro tempore ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pro tempore di «guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia»;
    le regioni hanno ripetutamente dichiarato la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la qualità e la specificità dei suoi prodotti;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'agroalimentare, anche in tempo di crisi, si conferma uno dei motori del sistema produttivo italiano grazie, in particolare, ad ottimi risultati nell’export, ottenuti in virtù degli enormi investimenti dei produttori e dei trasformatori per garantire qualità e tracciabilità ai prodotti italiani;
    è necessario proseguire nella ricerca scientifica al fine di giungere a maggiori certezze circa gli eventuali danni alla salute provocati dalle colture transgeniche;
    in attesa di evidenze più univoche, è opportuno avvalersi del principio di precauzione, non autorizzando né la semina su larga scala, né la sperimentazione in campo aperto, poiché questa, in assenza di regole certe in materia di coesistenza con le colture tradizionali e biologiche, si tradurrebbe in un'irrimediabile contaminazione de facto;
    tutte le rilevazioni demoscopiche effettuate in Italia e in Europa nel corso degli ultimi anni confermano una profonda diffidenza da parte dei consumatori sulla salubrità e sull'utilità degli organismi geneticamente modificati;
    un'immissione nel mercato di prodotti geneticamente modificati recherebbe un danno di immagine significativo al made in Italy agroalimentare, da sempre sinonimo di qualità e tipicità;
    tale rischio sarebbe particolarmente significativo se fosse vero che, come si apprende dalla stampa, nei silos di stoccaggio della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia ci sarebbero 52 mila sacchi di mais transgenico Mon810, sufficienti a coltivare 32 mila ettari, pronti per la semina;
    per questa ragione, in data 29 marzo 2013, il Ministero della salute pro tempore aveva inoltrato alla direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione Europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura in Italia e nel resto d'Europa di sementi di mais Mon810,

impegna il Governo:

   ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento della suddetta direttiva, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di organismi geneticamente modificati autorizzati, almeno fino all'emergere di evidenze scientifiche condivise circa la loro non pericolosità per la salute e l'ambiente;
   a valutare l'opportunità di adottare anche appositi interventi normativi urgenti, affinché le autorità competenti siano dotate degli strumenti utili per rafforzare, d'intesa con le regioni, i controlli e le sanzioni per i produttori che coltivino sementi transgeniche senza la preventiva notifica e senza rispettare le prescrizioni finalizzate ad evitare la contaminazione delle altre colture;
   a prevedere l'incremento delle attività di controllo per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri in corso di distribuzione ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
   a richiedere con maggiore determinazione alla Commissione europea l'adozione di una nuova iniziativa di modifica della direttiva 2001/18/CE, al fine di consentire agli Stati membri una maggiore autonomia decisionale per preservare i rispettivi territori dalle contaminazioni da organismi geneticamente modificati;
   a richiedere alla Commissione europea di garantire la più totale trasparenza in merito alla composizione e all'azione della European food safety authority (Efsa), istituita nel 2002, dopo intense trattative condotte dal Governo italiano pro tempore, e con sede a Parma, cui compete il processo di approvazione scientifica preliminare all'autorizzazione e alla immissione sul mercato di nuove sementi transgeniche.
(1-00132) «Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)