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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 novembre 2013

TESTO AGGIORNATO AL 7 APRILE 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 novembre 2013

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Attaguile, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mannino, Mattiello, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Nicchi, Nuti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Vecchio, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Archi, Attaguile, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mannino, Mattiello, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Nicchi, Nuti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rossomando, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Vecchio, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 novembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GARAVINI ed altri: «Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di esclusione dei soggetti, a carico dei quali risulti l'appartenenza a organizzazioni mafiose, dalle erogazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso» (1837);
   GARAVINI: «Disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero» (1838);
   SEGONI ed altri: «Modifiche alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti le disposizioni comuni e i princìpi generali della disciplina in materia ambientale» (1839);
   BUENO: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernenti l'estensione dei presupposti per l'ammonimento da parte del questore nei casi di violenza domestica, nonché l'utilizzazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione delle vittime» (1840);
   PISICCHIO: «Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria» (1841);
   AIRAUDO ed altri: «Istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi di solidarietà e di equità previdenziale» (1842);
   FIORONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro» (1843);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRUNETTA: «Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione, concernenti l'ordinamento della magistratura e la funzione giurisdizionale» (1844);
   BRUNETTA: «Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo» (1845);
   BRUNETTA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti la disciplina delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (1846);
   BRUNETTA: «Modifica all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari personali» (1847);
   BRUNETTA: «Abrogazione di disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati» (1848);
   BRUNETTA: «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di separazione delle carriere dei magistrati» (1849);
   BRUNETTA: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati» (1850);
   BRUNETTA: «Modifica all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati derivante dall'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove» (1851);
   BRUNETTA: «Abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il giudizio di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» (1852).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.

  A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
   «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (1836).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 22 novembre 2013, ha comunicato che la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM(2013) 619 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 29), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 novembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo – Tutela del bilancio dell'Unione europea fino alla fine del 2012 (COM(2013) 682 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (COM(2013)815 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 22 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2096, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla cattiva applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2170, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione ai lavori per la disostruzione dell'alveo del fiume Piave – Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2229, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2251, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco in un caso legato a una questione di contrabbando – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4212, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione a restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4215, del 20 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alle norme in materia di iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocato stabiliti) – alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione concernente una procedura d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 22 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2012/2202, relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal consiglio regionale del Veneto.

  Il presidente del consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 14 novembre 2013, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo consiglio il 30 ottobre 2013, concernente «Un semestre “costituente” per una Europa democratica».

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il presidente del consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 14 novembre 2013, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo consiglio il 30 ottobre 2013, concernente «Sessione europea 2013 – Indirizzi relativi alla programmazione regionale e ai Fondi dell'Unione europea».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 19 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.
  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative in relazione al negoziato tra Unione europea e Stati Uniti per la conclusione dell'accordo di partenariato economico-finanziario – 2-00205

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   dal mese di luglio 2013 è ufficialmente in corso il negoziato tra Unione europea e Stati Uniti per la conclusione dell'accordo di partenariato economico-finanziario, noto come Transatlantic trade and investment partnership o TTIP;
   la creazione di una zona euro-americana di libero scambio, priva di frontiere interne, comporta conseguenze estremamente significative per il quadro normativo globale in materia di commercio ed investimenti ed impone un'attenta riflessione, in virtù delle ripercussioni che potrebbero derivare per il nostro Paese;
   se l'accordo in questione, come stimato da autorevoli centri studi di fama internazionale, porterà un beneficio economico di oltre 100 miliardi di euro l'anno per entrambe le sponde dell'Atlantico attraverso la rimozione dei dazi e delle barriere tariffarie da effettuarsi a costo zero, è bene evidenziare tutte le implicazioni di un'iniziativa che, unitamente agli obiettivi di rilancio dell'economia, ha anche rilevanti finalità politiche;
   lungi dall'essere un progetto neutrale, la zona euroamericana di libero scambio lega in maniera definitiva le sorti dell'Europa e dell'euro a quelle degli Usa e del dollaro, limitando la residua autonomia di un'Unione europea sempre meno integrata al suo interno, e rischia di sfociare in un'annessione totale dell'Europa ai dettami finanziari e commerciali di Washington;
   è noto che le condizioni per la creazione di una Transatlantic trade and investment partnership vennero poste già nel 2007 con l'istituzione di un Consiglio economico transatlantico, e cioè un anno prima dello scoppio della bolla speculativa che ha aperto la strada alla crisi finanziaria e all'attuale depressione economica, cosa questa che, considerata alla luce delle recenti indiscrezioni che vorrebbero la Federal reserve intenzionata ad avviare una stretta monetaria, i cui effetti provocherebbero un rialzo dei tassi di interesse statunitensi, generando un consistente afflusso di dollari dal resto del mondo agli Usa, rende meno inverosimile la possibilità dell'adozione del dollaro come moneta unica europea quale provvidenziale soluzione all'ormai irreversibile crisi dell'euro;
   il rialzo dei tassi di interesse americani non è senza implicazioni per la politica monetaria nell'eurozona ed impone alla Banca centrale europea di scegliere se svalutare l'euro o elevare il saggio di sconto, spingendo verso la bancarotta alcuni degli Stati periferici come l'Italia, il cui debito pubblico ha recentemente toccato il 130 per cento del prodotto interno lordo;
   sul piano strettamente economico giova rilevare che mentre il mercato unico è il risultato di un'omogeneità di regolamentazione senza precedenti, volta ad assicurare ai cittadini europei uguali condizioni di partenza per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, quello statunitense è frutto di anni di deregulation e i nostri operatori economici si troveranno a competere con concorrenti americani in un quadro caratterizzato dalla compresenza di assetti legislativi differenti, poiché difficilmente i negoziatori europei riusciranno a persuadere i colleghi d'oltreoceano sulla bontà delle pesanti normative in vigore nell'Unione europea;
   relativamente al comparto agricolo, per il quale i fautori dell'accordo vantano benefici a doppio senso, in considerazione delle enormi barriere tariffarie esistenti, le preoccupazioni maggiori riguardano le importazioni di organismi geneticamente modificati, posto che gli Usa cercano sbocchi per grano e soia, e, in assenza di opportune salvaguardie, il rischio di chiusura di molte piccole aziende, in quanto la frammentazione della proprietà agraria che caratterizza il continente europeo comporta un'impari competizione con i grandi farmer statunitensi –:
   di quali ulteriori elementi dispongano i Ministri interpellati in relazione a quanto espresso in premessa, quali iniziative intendano intraprendere, presso le competenti sedi comunitarie, affinché il partenariato si articoli su assetti legislativi omogenei e preveda forti tutele per l'agricoltura comunitaria e come intendano salvaguardare gli interessi produttivi del nostro Paese qualora la Banca centrale europea decidesse di innalzare i tassi di interesse dell'eurozona, posto che il mantenimento di un obiettivo di cambio con il dollaro in rivalutazione genererebbe difficoltà insormontabili per la finanza pubblica italiana.
(2-00205) «Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Spessotto».


Problematiche relative alla vendita di RetItalia internazionale spa – 3-00388

B) Interrogazione

   POLIDORI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   RetItalia internazionale spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è dal dicembre 2008 interamente posseduto dall'ex Istituto nazionale per il commercio con l'estero (Ice), attualmente Ice-Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'Ice, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'Ice e alle piccole e medie imprese italiane;
   ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la proprietà di RetItalia internazionale spa è stata, altresì, trasferita anche al Ministero dello sviluppo economico, il quale, però, non ha mostrato alcun interesse in merito all'indirizzo strategico della società;
   gli impiegati di RetItalia internazionale spa svolgono da più di trentacinque anni funzioni a supporto del ruolo istituzionale dell'Ice: analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'Ice, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, fornitura di assistenza qualificata al personale dell'Ice e alle piccole e medie imprese italiane;
   il carattere strategico delle funzioni e del coinvolgimento operativo di RetItalia internazionale spa nel comparto estero è stato ulteriormente confermato dall'assegnazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel giugno 2011, del progetto del portale «Made in Italy», un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale, e, nell'aprile 2012, del progetto «International trade hub-Italia», un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la trade facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;
   a seguito della spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale spa, ponendo come prerequisito una severa ristrutturazione della società al fine di renderla appetibile al mercato;
   in relazione alla natura in house di RetItalia internazionale spa e delle limitate risorse rese disponibili all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane”, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;
   sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti e di capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare ipotesi di integrazione di RetItalia internazionale spa nella struttura della pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informatico messo a disposizione della ex-Ice nel corso degli anni;
   si rileva che la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l'anno 2013;
   in data 13 dicembre 2012, nell'ambito della discussione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stato accolto alla Camera dei deputati l'ordine del giorno 9/5626/33, che impegnava il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità «di procedere all'integrazione del personale a tempo indeterminato appartenente alla società RetItalia internazionale spa nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia»;
   tale impegno veniva rinnovato dal Governo, in data 21 dicembre 2012, nell'ambito della discussione della legge di stabilità per il 2013, con l'accoglimento e l'approvazione dell'ordine del giorno 9/5534-bis B/36, in cui veniva evidenziato che, alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità per il 2013 alle risorse dell'Ice-Agenzia, «sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di know how ed expertise rappresentato dalla società RetItalia internazionale spa e messo al servizio della pubblica amministrazione»;
   il 30 aprile 2013, in seguito al mancato accordo con le parti sociali, in merito all'attuazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, l'amministrazione di RetItalia internazionale spa non ha anticipato al personale il contributo Inps relativo, con gravissime conseguenze sugli emolumenti percepiti dai lavoratori;
   il 6 maggio 2013 la totalità del personale di RetItalia internazionale spa è stata posta in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, con la clausola – di assoluto favore per la proprietà – che il personale sarebbe stato richiamato in relazione alla necessità del momento;
   nel luglio 2013, a seguito di uno sciopero di tutti i lavoratori, sono stati sbloccati dei fondi dal Ministero dello sviluppo economico per i progetti «Made in Italy» e «International trade hub – Italia» e, in generale, per lo sviluppo di altre piattaforme in gestione a RetItalia internazionale spa, il che ha consentito l'erogazione dell'anticipo del contributo Inps e l'alleggerimento nel periodo settembre-dicembre 2013 della cassa integrazione guadagni straordinaria dal 60 per cento al 20 per cento;
   tuttavia, da gennaio 2014 la situazione precipiterà nuovamente e la cassa integrazione guadagni straordinaria tornerà di nuovo al 60 per cento;
   secondo notizie in possesso dell'interrogante, l'agenzia Ice e il Ministero dello sviluppo economico, negli incontri svoltisi da maggio a luglio 2013, hanno assicurato che, prima della pubblicazione del bando di gara, avrebbero comunicato alle parti sociali le eventuali eccedenze emerse dalla due diligence su RetItalia internazionale spa, allo scopo di individuare soluzioni per la piena collocazione di tutti i lavoratori, non trascurando anche soluzioni alternative alla vendita;
   nonostante queste rassicurazioni le parti sociali non risulta sia stata informata, né su quanto è emerso dalla analisi effettuata, né sulle strategie da adottare per la salvaguardia dei posti di lavoro dei sessantacinque lavoratori di RetItalia internazionale spa;
   le informazioni inerenti alla tutela dei livelli occupazionali, presenti nei documenti per l'alienazione, non possono essere ormai più divulgate prima che il bando di gara sia pubblicato, poiché a settembre 2013 l'Agenzia Ice ha inoltrato rispettivamente all'Agenzia per l'Italia digitale e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il contratto e il bando di gara, prevedendo la pubblicazione del bando entro la metà di ottobre 2013, per completare la procedura di vendita entro fine dicembre 2013;
   in relazione alla vendita di RetItalia internazionale spa, sarebbero trapelate le seguenti notizie:
    a) la società sarà venduta con una cassa integrazione guadagni straordinaria in atto (prevista da maggio 2013 a maggio 2014);
    b) il contratto con Ice-Agenzia sarà quinquennale e avrà un valore economico pari a 3 milioni di euro annui inclusa iva, vale a dire circa 2,3 milioni di euro, una cifra che risulta insufficiente per la garanzia dei livelli occupazionali;
    c) sono stati «inspiegabilmente» esclusi dal bando di gara e dal contratto i due progetti di rilievo e di carattere strategico sopra menzionati, il portale made in Italy e l’International trade hub;
   nel bando di gara non è stata inserita la piena tutela dei posti di lavoro;
   attualmente la maggiore fonte di preoccupazione nella vicenda sopra esposta è costituita dalla mancanza di serie garanzie sui livelli occupazionali, nonché dall'assenza di soluzioni alternative, che l'Agenzia ICE e il Ministero dello sviluppo economico avrebbero dovuto individuare prima dell'ufficializzazione del bando di gara;
   ulteriori timori riguardano, come già detto, l'entità del contratto con Ice-agenzia, il quale garantisce l'occupazione di meno della metà dei sessantacinque dipendenti di RetItalia internazionale spa, il che, di fatto, costituisce una sorta di delega all'acquirente in relazione alla ristrutturazione e alla riorganizzazione della società –:
   se non ritenga opportuno:
    a) disporre in termini chiari che nel bando di gara per la vendita di RetItalia internazionale spa l'Ice-Agenzia individui il mantenimento dei livelli occupazionali come precondizione imprescindibile;
    b) in alternativa, se del caso anche attraverso interventi normativi, intraprendere ogni iniziativa finalizzata all'eventuale integrazione del personale di RetItalia internazionale spa nelle strutture della pubblica amministrazione, salvaguardando in tal modo le conoscenze professionali specializzate maturate e la tenuta dei progetti avviati, nonché la continuità operativa segnatamente sul versante dell'integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i sistemi esterni. (3-00388)


Iniziative per la tutela del marchio MontasioDop, anche alla luce di un'indagine in corso sulla messa in commercio di latte contenente sostanze tossiche e cancerogene – 3-00138

C) Interrogazione

   RIZZETTO e PRODANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   in data 20 giugno 2013, il leader del Cospalat del Friuli Venezia Giulia, Renato Zampa, viene arrestato nell'ambito dell'indagine sulla messa in commercio di latte con sostanze tossiche e cancerogene;
   sono state eseguite quattro misure degli arresti domiciliari e un obbligo di dimora;
   per i soggetti coinvolti l'ipotesi di reato è di associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio, adulterazione di sostanze alimentari e commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute;
   secondo l'eccellente lavoro delle forze dell'ordine, coordinate dalla procura di Udine, sarebbe stato messo in commercio volutamente latte contaminato da aflatossine, specie fungine cancerogene e con effetti negativi anche sulla crescita dei bambini;
   le analisi sul latte sarebbero state falsificate con il ricorso a un laboratorio compiacente, che avrebbe prodotto la diluizione del latte con altro latte non contaminato, ed inoltre sarebbe stato utilizzato latte proveniente da allevamenti non autorizzati per produrre abusivamente formaggio MontasioDop;
   benché fossero a conoscenza della contaminazione da aflatossine di diverse partite di latte, 17 allevatori e i responsabili del consorzio hanno comunque diluito le stesse con prodotto non contaminato, rendendolo idoneo ai controlli analitici effettuati dagli acquirenti;
   l'illecito veniva favorito dalla complicità di un laboratorio di analisi della provincia di Udine, che, quando dalle analisi eseguite per conto del consorzio emergeva la presenza di tossine in quantità superiore a quella consentita, alterava i referti ed il latte risultava sempre e comunque idoneo per la commercializzazione;
   è stato accertato anche che due autisti che operavano per il consorzio sottraevano, ad ogni consegna, alcuni quintali di latte, ristabilendone poi il peso originario mediante l'aggiunta di acqua;
   gli indagati sapevano di produrre latte contaminato e sapevano che quel latte finiva negli scaffali dei supermercati dove carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno scoperto anche partite di latte vendute come contenente Omega 3, che, in realtà, veniva diluito con semplice acqua;
   un tale danno alla salute pubblica ed al commercio produrrà contraccolpi negativi nei confronti del marchio MontasioDop e dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, già duramente colpita dalla crisi economica –:
   se sia intenzione del Governo porre in essere tutte le misure conoscitive al fine di sapere dove sia stato venduto il latte tossico;
   se sia intenzione del Governo, in sinergia con le regioni colpite dalla vendita del latte e del formaggio, costituirsi parte civile nei confronti dei truffatori;
   se sia intenzione e come questo Governo intenda tutelare da subito il marchio MontasioDop, che ha dato lustro negli ultimi anni al Friuli Venezia Giulia, e promuovere con urgenza le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale, al fine di scongiurare ulteriori contraccolpi negativi sull'economia di un territorio martoriato dalla crisi. (3-00138)


Misure per incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi offerti dagli istituti di patronato a favore degli emigrati italiani – 2-00167

D) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni si è registrato un massiccio flusso di emigrazione, che fa ricordare quello del secondo dopoguerra. L'attuale congiuntura economica fa prevedere che il fenomeno, lungi dall'arrestarsi, tenderà ad intensificarsi con un numero di persone, specialmente giovani, che saranno spinte a lasciare il nostro Paese per cercare oltre confine il lavoro che qui manca. Stando alle ultime statistiche, infatti, la disoccupazione ha raggiunto l'allarmante percentuale del 12,2 per cento della forza lavoro, mentre è ancor più drammatico il dato sulla disoccupazione giovanile, che, al 31 maggio 2013, registra il livello più alto dal primo trimestre 1977, attestandosi, nella fascia d'età fra i 15 e i 24 anni, al 42 per cento;
   le politiche dell'occupazione, fin qui varate, si sono dimostrate del tutto inadeguate a fermare questa spirale perversa, anzi sembrano incoraggiare «una nuova mobilità internazionale» della forza lavoro, quasi che un «alleggerimento» della pressione sociale, di cui la disoccupazione è al contempo causa ed effetto, possa recare beneficio all'intero sistema. Sappiamo tutti, invece, che con la fuga di tante risorse umane si avvera l'esatto contrario, sia in termini economici che umani e sociali. Basti pensare che ogni persona che se ne va, specialmente se qualificata, porta fuori dal Paese un potenziale di prodotto interno lordo di quasi 2 milioni di euro nell'arco della sua vita lavorativa (4.000 euro mensili per 12 mesi per 40 anni), senza contare la perdita del capitale investito per la sua formazione;
   alla mancanza di adeguate politiche occupazionali si deve, purtroppo, aggiungere la miopia di alcune politiche migratorie, che, nell'ambito delle varie fasi di spending review pur necessarie nell'attuale quadro economico-finanziario, hanno perso di vista quelle attività qualificanti a favore delle collettività italiane all'estero, che, lungi dall'essere considerate una risorsa, sono spesso viste come un peso fastidioso. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un progressivo assottigliamento delle risorse destinate agli interventi per la lingua e la cultura italiane, all'assistenza, all'informazione e alla formazione, con tagli lineari di oltre il 65 per cento. Per questi interventi le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono difficilmente in grado di garantire un livello minimo di servizi, con il rischio che ciò comporti lo smantellamento di quanto costruito in passato anche grazie all'associazionismo locale;
   i connazionali che, loro malgrado, decidono di emigrare, anche se culturalmente pronti ad affrontare le nuove sfide che un cambiamento così radicale comporta, oggi spesso si trovano in grosse difficoltà nei loro primi approcci con la società di accoglimento, difficoltà a cui le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane non sono in grado di dare risposte efficaci, a causa delle ben note carenze di risorse umane e finanziarie sopra accennate. Si pensi, per esempio, alle difficoltà di trovare casa, di stabilire contatti con il mondo del lavoro, di avere informazioni sull'assistenza sanitaria, sul patrocinio legale, di avere assistenza linguistica, servizi di traduzioni e interpretariato a costi accessibili ed altro;
   il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, che reca «Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152», introduce tabelle di attività che danno luogo a punteggio utile per il riconoscimento del diritto e base di calcolo per il finanziamento. Le suddette tabelle sono state riviste ed aggiornate con decreto dello stesso Ministero del 20 febbraio 2013 –:
   se, a fronte dei nuovi flussi migratori, il Ministro interrogato, nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, come modificato dal decreto del 20 febbraio 2013, non possa inserire, per incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi offerti dagli istituti di patronato, la voce orientamento ed assistenza ai nuovi emigrati italiani, a cui attribuire un punteggio di 0,25.
(2-00167) «Tacconi, Grande, Sibilia, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Rizzetto».


PROPOSTA DI LEGGE: VELO ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INTERPORTI E DI PIATTAFORME LOGISTICHE TERRITORIALI (A.C. 730-A)

A.C. 730-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

   sull'emendamento 3.52 De Rosa,
  e

NULLA OSTA

   sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

A.C. 730-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 6, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.50 e 9.50, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 730-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

  1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
   a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;
   b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;
   c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;
   d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;
   e) promuovere la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;
   f) prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.

  3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  4. Ai sensi della presente legge si intende:
   a) per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;
   b) per «interporto», un complesso organico di strutture e servizi integrati, di rilevanza nazionale, gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
   c) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
   d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Ambito di applicazione e definizioni).

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando, al contempo, il diritto alla mobilità dei territori periferici.
1. 51. Caparini.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: presenti su un territorio interregionale aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso delle regioni insulari, sul territorio regionale.
1. 5. Quaranta, Nardi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:
   all'articolo 2,
    comma 1, alinea, sostituire le parole: del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: della Conferenza unificata;
    comma 6, sostituire le parole: del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica con le seguenti: della Conferenza unificata;
   sopprimere l'articolo 4;
   all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole:, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica.
1. 50. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

A.C. 730-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Programmazione delle strutture).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
   a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
   b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali;
   c) alla ricognizione degli interporti in corso di realizzazione;
   d) alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'elaborazione del Piano di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3.

  2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
  4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.
  6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
  8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Programmazione delle strutture).

  Al comma 5, sopprimere le parole da:, come definiti fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da:, come definiti fino alla fine della lettera.
2. 1000. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, dopo le parole: parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e l'intesa delle regioni direttamente interessate.
2. 19. Quaranta, Nardi.

  Al comma 6, dopo le parole: parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata.
*2. 50. Quaranta, Nardi.

  Al comma 6, dopo le parole: parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata.
*2. 51. Caparini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle relative misure compensative per i comuni su cui insistono le stesse.
2. 23. Caparini.

A.C. 730-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Requisiti delle strutture).

  1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
   a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
   b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
   c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
   d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;
   e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

  2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
   a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a quattordici coppie di treni per settimana;
   b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;
   c) un servizio doganale;
   d) un centro direzionale;
   e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
   f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
   g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
   h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci, attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

  3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, all'archiviazione e alla trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Programmazione delle strutture).

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e privo di corridoi ecologici e aree protette.
3. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché collegamento ferroviario diretto con tratte regionali o locali.
3. 55. Caparini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ovvero con un altro interporto.
3. 1. Quaranta, Nardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate.
3. 51. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) in via prioritaria, recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate.
3. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) previa acquisizione del parere positivo da parte delle amministrazioni comunali interessate.
3. 52. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli interporti esistenti e in corso di realizzazione, di cui al comma 3, non si applica la condizione di cui al comma 2, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,.
3. 10. Quaranta, Nardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il progetto di un nuovo interporto deve altresì prevedere un'adeguata rete di cavidotti per reti di comunicazione di cui all'articolo 40 della legge 1o agosto 2002, n. 166.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e della condizione di cui al comma 2-bis entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 53. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e quelli in corso di realizzazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interporti in corso di realizzazione devono garantire il pieno rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dell'opera. In assenza del rispetto delle suddette condizioni è preclusa l'operatività delle strutture e si provvede ad avviare la riprogettazione dell'intera opera.
3. 54. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

A.C. 730-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

  1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
   a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;
   b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

  2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
   b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, o loro delegati;
   c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;
   d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

  3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i sindaci e i presidenti delle autorità portuali dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali.
  4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) fanno altresì parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle autorità portuali nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, o loro delegati.
4. 10. Quaranta, Nardi.

A.C. 730-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Natura della gestione degli interporti).

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
  2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.
  3. Agli interporti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti in forma di ente pubblico economico, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la loro natura giuridica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Natura della gestione degli interporti).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. I soggetti che gestiscono gli interporti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di procedure competitive ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. In presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, può affidare direttamente la gestione di un interporto a società interamente controllate da soggetti pubblici e sulle quali i soggetti pubblici proprietari esercitino un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie articolazioni organizzative, previa acquisizione di un parere da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione.
  3. Le società affidatarie della gestione di un interporto ai sensi del comma 2 sono tenute all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale e per l'affidamento di lavori e servizi.
5. 50. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. I soggetti che gestiscono gli interporti sono tenuti ad agire nel rispetto dei principi di trasparenza sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono altresì chiamati a pubblicare il proprio piano tariffario. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, i documenti, le informazioni e i dati concernenti la gestione degli interporti sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della regione interessata.
5. 51. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

A.C. 730-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

  1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
  2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per gli anni successivi al 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
6. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 730-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

  Sopprimerlo.
7. 50. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – 1. In ossequio alla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il parere vincolante delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, sono disciplinate le modalità transitorie di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, escludendo la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali. Le summenzionate modalità transitorie di gestione di rifiuti restano in vigore fino all'effettiva piena operatività del SISTRI, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
7. 51. Crippa, Catalano.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche attraverso la definizione di procedure semplificate,
7. 1. Quaranta, Nardi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli interporti sono soggetti alla normativa vigente in materia di impianti che stoccano rifiuti speciali e merci pericolose, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. I piani di sicurezza sono aggiornati con modalità e procedure per la prevenzione e il contenimento dei disastri ambientali, a seguito di una verifica presso i Ministeri competenti.
7. 52. Crippa, Catalano.

A.C. 730-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disciplina urbanistica).

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a). Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34 del citato testo unico, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Disciplina urbanistica).

  Sopprimerlo.
8. 1. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi,.
8. 50. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'approvazione dei progetti costituisce a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite dall'articolo 1, comma 4, lettera a).
8. 52. Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate eventuali misure compensative a favore dei comuni nei cui territori vengano realizzati progetti di cui all'articolo 6, comma 1.
8. 51. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

A.C. 730-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

A.C. 730-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.

A.C. 730-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge n. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;
    l'integrazione tra diverse modalità di trasporto induce a considerare quest'ultimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione, in una visione globale del processo di trasferimento delle merci e, quindi, in un'ottica di catena logistica integrata;
    il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto è un obiettivo strategico di primaria importanza perché una combinazione che tenga conto dei diversi rapporti distanza-peso, consente la massimizzazione delle economie di scala e la minimizzazione dei costi;
    la domanda di mobilità è in costante crescita;
    si registra una considerevole presenza del trasporto merci all'interno della cintura urbana dovuto a: sistemi «just in time» di approvvigionamento della merce, sviluppo dell'e-commerce e frammentazione dell'offerta di trasporto,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di predisporre un piano triennale per superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica, favorendo lo scambio modale per distanze superiori ai 300 km;
   a favorire la city logistic per la distribuzione delle merci urbane.
9/730-A/1Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge n. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali»;
    l'integrazione tra diverse modalità di trasporto induce a considerare quest'ultimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione, in una visione globale del processo di trasferimento delle merci e, quindi, in un'ottica di catena logistica integrata;
    il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto è un obiettivo strategico di primaria importanza perché una combinazione che tenga conto dei diversi rapporti distanza-peso, consente la massimizzazione delle economie di scala e la minimizzazione dei costi;
    la domanda di mobilità è in costante crescita;
    si registra una considerevole presenza del trasporto merci all'interno della cintura urbana dovuto a: sistemi «just in time» di approvvigionamento della merce, sviluppo dell'e-commerce e frammentazione dell'offerta di trasporto,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di predisporre un piano triennale per superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica, favorendo lo scambio modale per distanze superiori ai 300 km;
   a valutare la possibilità di favorire la city logistic per la distribuzione delle merci urbane.
9/730-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Catalano.


   La Camera,
   premesso che:

    in sede di approvazione della proposta di legge n. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali» l'articolo 2, comma 2 affida al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di elaborare il Piano generale per l'intermodalità;
    le modalità di realizzazione delle infrastrutture di trasporto non sempre soddisfano i criteri di minimizzazione dei costi e massimizzazione dei risultati, determinando inefficienze sistemiche con ricadute sull'intera economia;

    il PGTL, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, costituisce il quadro di riferimento dell'insieme di interventi da realizzare sul sistema dei trasporti, al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e rendere più efficiente il suo utilizzo;
    nell'analisi di settore correlata al PGTL sono state evidenziate, oltre alle carenze infrastrutturali, anche quelle gestionali ed organizzative, ed è stata messa in luce l'inadeguata qualità dei servizi offerti;
    dall'analisi di cui sopra sono emersi ulteriori elementi di criticità quali la forte prevalenza del trasporto su strada sia nel traffico passeggeri (oltre l'88 per cento) sia in quello merci (quasi il 66 per cento), la disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese, e quindi gli elevati livelli di congestione nelle regioni del Centro-Nord, ed i bassi livelli di accessibilità nelle regioni del Mezzogiorno;
    alla luce di quanto sopra si evidenzia la necessità di procedere ad una razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto,

impegna il Governo:

   a valutare l'ipotesi di revisionare l'attuale piano generale dei trasporti entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   a procedere alla armonizzazione e alla rielaborazione organica ed omogenea dei seguenti piani: Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, Piano Nazionale della Logistica, Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale, 11o Allegato Infrastrutture relativo al Programma delle infrastrutture strategiche – allegato al DEF 2013, Contratto di programma Ministero-RFI, Piani Regolatori Portuali ed infine il Piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2.
9/730-A/2Liuzzi, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge n. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali» l'articolo 2, comma 2 affida al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di elaborare il Piano generale per l'intermodalità;
    le modalità di realizzazione delle infrastrutture di trasporto non sempre soddisfano i criteri di minimizzazione dei costi e massimizzazione dei risultati, determinando inefficienze sistemiche con ricadute sull'intera economia;
    il PGTL, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, costituisce il quadro di riferimento dell'insieme di interventi da realizzare sul sistema dei trasporti, al fine di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e rendere più efficiente il suo utilizzo;
    nell'analisi di settore correlata al PGTL sono state evidenziate, oltre alle carenze infrastrutturali, anche quelle gestionali ed organizzative, ed è stata messa in luce l'inadeguata qualità dei servizi offerti;
    dall'analisi di cui sopra sono emersi ulteriori elementi di criticità quali la forte prevalenza del trasporto su strada sia nel traffico passeggeri (oltre l'88 per cento) sia in quello merci (quasi il 66 per cento), la disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese, e quindi gli elevati livelli di congestione nelle regioni del Centro-Nord, ed i bassi livelli di accessibilità nelle regioni del Mezzogiorno;
    alla luce di quanto sopra si evidenzia la necessità di procedere ad una razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto,

impegna il Governo:

   a valutare l'ipotesi di revisionare l'attuale piano generale dei trasporti entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   a valutare di procedere alla armonizzazione e alla rielaborazione organica ed omogenea dei seguenti piani: Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, Piano Nazionale della Logistica, Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale, 11o Allegato Infrastrutture relativo al Programma delle infrastrutture strategiche – allegato al DEF 2013, Contratto di programma Ministero-RFI, Piani Regolatori Portuali ed infine il Piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2.
9/730-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Liuzzi, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione della proposta di legge n. 730 recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali», l'articolo 3, comma 5, dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, archiviazione e trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti;
    gli open data rappresentano il motore per l'innovazione e la crescita, come richiamato dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 235/2010 e dalla Commissione europea nell'ambito dell'Agenda digitale europea;
    nel settore delle merci, l’open data consiste in una tassonomia di tutti i dati del trasporto finalizzati alla trasmissione telematica delle informazioni riguardanti le merci, il mezzo di trasporto ed ogni altra informazione necessaria;
    l’open data ha un'importanza fondamentale in quanto rende il trasporto più economico ed interoperabile;

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di affidare, nel rispetto delle competenze, il compito di definire uno standard per i dati di tipo aperto ad enti pubblici o a università, al fine di non introdurre oneri aggiuntivi a carico dello stato;
   a valutare l'opportunità di estendere la logica dei dati aperti a tutta la mobilità, inclusa quella passeggeri.
9/730-A/3Nicola Bianchi, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina delle modalità di gestione da parte degli interporti dei rifiuti speciali e delle merci pericolose,

impegna il Governo

a definire i decreti di cui in premessa tenendo conto, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia, dell'esigenza di semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico degli interporti.
9/730-A/4Garofalo, Squeri, Brandolin.