Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 29 gennaio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 gennaio 2014.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cesa, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, D'Ambrosio, D'Incà, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Sani, Santerini, Schullian, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Venittelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 gennaio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BONOMO e RAMPI: «Disciplina dell'esercizio dell'attività di amministrazione e gestione collettiva dei diritti d'autore» (2005);
   NASTRI: «Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia» (2006);
   NASTRI: «Disposizioni per la dismissione del patrimonio immobiliare ad uso non strumentale detenuto dagli enti pubblici» (2007);
   NASTRI: «Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana» (2008);
   ZAPPULLA: «Istituzione dell'Accademia dell'audiovisivo» (2009);
   MANNINO ed altri: «Divieto dell'uso di imballaggi primari e secondari, stoviglie e cannucce non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti e bevande, realizzati con materiali non recuperabili, presso le amministrazioni e gli enti pubblici e le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione» (2010);
   ANDREA ROMANO ed altri: «Modifiche agli articoli 172, 180 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, determinazione di requisiti minimi per le imprese di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, nonché delega al Governo per la revisione della disciplina secondo criteri di parità di condizioni tra i soggetti operanti nel settore» (2011).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 29 gennaio 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:
  «Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi» (2012).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PIERDOMENICO MARTINO: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (1706);
  MICHELE BORDO: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (1947);
  MARCO MELONI ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale» (1977) Parere delle Commissioni V e VII.

   II Commissione (Giustizia):
  ROSSOMANDO: «Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di consenso della madre naturale ad incontrare il figlio, non riconosciuto alla nascita, che ne abbia fatto richiesta» (1989) Parere delle Commissioni I e XII.

   VIII Commissione (Ambiente):
  NASTRI: «Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico» (1687) Parere delle Commissioni I, V e IX.

   IX Commissione (Trasporti):
  CATALANO: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» (1642) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  NASTRI: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza» (1688) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. XLII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2013) 853 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 gennaio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 (COM(2014) 15 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM(2014) 27 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (COM(2014) 29 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (COM(2014) 30 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Romania in base al meccanismo di cooperazione e verifica (COM(2014) 37 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 gennaio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1188 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI L'IMU, L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI E LA BANCA D'ITALIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1941)

A.C. 1941 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possano essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
9/1941/126Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, al fine di separare le banche commerciali dalle banche d'affari, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
9/1941/127Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché la Banca d'Italia autorizzi preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
9/1941/128Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, finalizzate ad introdurre le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, assumendo come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime e applicando come all'importo base la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.
9/1941/129Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo:

   ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, anche legislative, al fine di prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:
    1) banche d'affari;
    2) banche d'investimento;
    3) società di intermediazione mobiliare;
    4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico.
9/1941/130Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, al fine di introdurre il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali.
9/1941/131Parentela, Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del testo in esame prevede un processo di ricapitalizzazione fino a 7,5 miliardi di euro della Banca d'Italia e la messa sul mercato di quote non superiori al 3 per cento del capitale;
    il testo originario del decreto stabiliva che quote di partecipazione al capitale potranno appartenere tra l'altro a banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione, aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
    il testo originario prevedeva altresì che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica;
    il Senato ha soppresso queste possibilità stabilendo che possano partecipare alle quote solo banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione e aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; ha altresì soppresso la possibilità di partecipazione alle quote dei fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia;
    queste esclusioni sollevano perplessità per quel che riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria; tali perplessità trovano riscontro nel parere della Commissione lavoro, almeno per quel che riguarda l'esclusione dalla partecipazione di fondi pensioni comunitari;
    è opportuno che il procedimento di messa sul mercato delle quote, successivamente alla ricapitalizzazione sia svolta con il massimo ordine e nel rigoroso rispetto dei principi e delle norme dell'Unione Europea;
    numerose perplessità sono state sollevate nel corso del dibattito, in relazione al fatto che le norme in esame non attribuiscono allo Stato Italiano una percentuale significativa delle quote; questo è stato percepito da diverse forze politiche come una sorta di perdita di Sovranità Nazionale,

impegna il Governo:

   a disporre la sospensione del procedimento di messa sul mercato delle quote derivanti dalla ricapitalizzazione della Banca d'Italia al fine di richiedere all'Unione Europea un parere di compatibilità su quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e d) del provvedimento in titolo;
    a valutare la possibilità di detenere presso il Tesoro una percentuale delle quote di Bankitalia, tale da garantirne il controllo pubblico.
9/1941/132Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, finalizzate affinché si stabilisca un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.
9/1941/133Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    l'articolo 3, comma 1, estende il condono edilizio previsto dall'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 solo per gli immobili soggetti a procedure esecutive anche agli immobili pubblici acquistati dai privati;
    l'articolo 117 della Costituzione prevede che il «governo del territorio» sia materia affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni mentre queste ultime, nel nuovo condono edilizio approvato nel decreto legge in esame, vengono completamente esautorate dal poter esprimere la loro competenza legislativa, in chiara violazione del dettato costituzionale così come chiarito, in occasione dell'ultimo condono (decreto-legge n. 269 del 2003), dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 196 del 2004),

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospenderne l'efficacia;
   a convocare, nel più breve tempo possibile, una Conferenza Stato-regioni al fine di consentire il pieno esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle regioni in materia di «governo del territorio».
9/1941/134Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché per le aree pubbliche da destinare a parco siano immediatamente avviate le relative procedure istitutive.
9/1941/135Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché per identificare le aree pubbliche da destinare a parco siano previste forme di consultazione popolare dotate della massima pubblicità e trasparenza.
9/1941/136Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché per salvaguardare le aree pubbliche da destinare a parco siano previste delle misure di salvaguardia fin dalla loro individuazione da parte degli enti pubblici locali.
9/1941/137Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché nella istituzione delle nuove aree parco sia garantita la cogestione e la partecipazione dei cittadini attraverso il ricorso allo strumento della comunità del parco, da inserire all'interno dello statuto dell'ente di gestione.
9/1941/138Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché per salvaguardare le aree pubbliche da destinare a parco siano previste delle misure di salvaguardia fin dalla loro individuazione da parte degli enti pubblici locali.
9/1941/139Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché sia previsto che gli edifici da destinare permanentemente alla proprietà pubblica, siano destinati prioritariamente ad usi che ne valorizzino definitivamente la fruizione pubblica.
9/1941/140Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché la domanda di sanatoria possa essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistano in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda.
9/1941/141Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché non possano presentare domanda di sanatoria edilizia soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia.
9/1941/142Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, e le regioni, le amministrazioni statali e tutti i soggetti pubblici provvedano ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione.
9/1941/143Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché il rilascio della sanatoria sia subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale.
9/1941/144Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    al comma 2-quinquies si prevede che alcune aree pubbliche che vengano mantenute in proprietà dallo Stato siano vincolate ad area naturale protetta,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché per la individuazione degli immobili da mantenere in proprietà pubblica si possa tener conto anche delle segnalazioni dei singoli cittadini.
9/1941/145Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché le procedure di dismissione prevedano la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici.
9/1941/146Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    all'articolo 3, comma 1, è introdotto un'allargamento del condono edilizio di cui all'articolo 40 della legge n. 47 del 1985,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché il responsabile dell'abuso edilizio motivi le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie e l'acquirente si impegni alla rimozione dell'irregolarità medesime in un termine congruo.
9/1941/147Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    ai commi 2-quater e seguenti si prevede che alcune aree pubbliche vengano mantenute in proprietà dallo Stato,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché, per la individuazione degli immobili da mantenere in proprietà pubblica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo motivino in tempi brevi l'eventuale diniego alla richieste di mantenimento della proprietà pubblica.
9/1941/148Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché le acquisizioni degli immobili pubblici non possano essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero.
9/1941/149De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché siano esclusi dalla trattativa per l'acquisto degli immobili pubblici i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari.
9/1941/150Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché si assicuri la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative.
9/1941/151De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché, prima di procedere alle alienazioni di immobili pubblici, pubblichi il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali.
9/1941/152D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione degli immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia;
    l'articolo 3 del decreto-legge contiene norme dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali;
    l'articolo 3, comma 1, estende il condono edilizio previsto dall'articolo 40 della legge n. 47 del 1985 solo per gli immobili soggetti a procedure esecutive anche agli immobili pubblici acquistati dai privati;
    l'articolo 118 della Costituzione affida agli enti territoriali gli interventi di pianificazione e controllo locale, mentre, a seguito della norma in esame le Regioni e gli enti locali sono costretti a subire, anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio;
    preso atto della assoluta indeterminatezza della norma che non esprime neanche se si possono condonare abusi in area vincolata, per quali superfici massime, né se c’è un termine massimo per terminare il fabbricato,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento normativo, diretto a restituire agli enti territoriali la capacità di governo del territorio, anche mediante l'attribuzione della possibilità di escludere parti del proprio territorio dall'applicabilità della nuova forma di condono edilizio.
9/1941/153Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    sono estremamente penalizzanti per il comparto primario le disposizioni introdotte in materia di imposta municipale sperimentale;
    il provvedimento in parola interviene sull'importante tema della dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, così come previsto dall'articolo 66 del decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1, stabilendo, in particolare che il decreto di individuazione dei terreni è adottato entro il 30 aprile 2014;
    è necessario sostenere il ricambio generazionale nel settore primario, posto che l'occupazione giovanile, come risulta da recenti statistiche cresce solo in agricoltura che fa registrare un aumento record di oltre l'8,5 per cento nelle assunzioni di giovani sotto i 35 anni di età al primo trimestre 2013, nonostante gli effetti negativi della crisi economica che impatta fortemente sui costi di produzione non adeguatamente compensati da un aumento dei consumi;
    alcuni recenti interventi normativi hanno disposto la vendita dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato e degli enti territoriali ai giovani imprenditori agricoli;
    la terra è un bene comune e che il suo accesso non può essere inquadrato in uno schema di vendita che, di fatto, trasforma i terreni agricoli statali in un bene privato,

impegna il Governo

a valorizzare, promuovere e potenziare il settore agricolo nazionale valutando la possibilità di rivedere la disciplina della vendita delle terre agricole e a vocazione agricola al fine di disporne l'affidamento in locazione favorendo il ricambio generazionale e il primo insediamento da parte di giovani imprenditori e giovani agricoltori.
9/1941/154L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento, il cui contenuto non è variato durante l'esame al Senato, modifica il quadro normativo in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013;
    per effetto del combinato disposto dei decreti-legge n. 91 del 2013 e n. 104 del 2013 sono stati disposti successivi aumenti delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;
    in aggiunta a tali disposizioni, le lettere e-bis) ed e-ter) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2013 hanno previsto ulteriori incrementi delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, a copertura, rispettivamente, dell'articolo 5, commi 3 e 3-bis (restauro del Mausoleo di Augusto, tutela di beni culturali e celebrazioni di particolari ricorrenze), e dell'articolo 8 (tax credit cinema) del medesimo decreto-legge; gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere e-bis) ed e-ter) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013;
    non sembra condivisibile il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza con interventi di rimodulazione delle accise, ancorché con finalità apprezzabili, dando vita ad una sorta di tassazione di scopo priva di una ragionevole correlazione,

impegna il Governo

ad effettuare e trasmettere al Parlamento una puntuale e completa ricognizione del quadro normativo in materia di accise, evidenziando anche, sul piano cronologico, sia l'andamento del gettito in funzione delle relative aliquote sia – là dove presente – le finalità previste.
9/1941/155Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, anche legislative, finalizzate affinché ai fini degli obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applichi quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
9/1941/156Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché la Banca d'Italia autorizzi preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
9/1941/157Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolva i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.
9/1941/158Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché ai partecipanti il capitale sociale della Banca d'Italia possano essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui titoli del debito pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato italiano.
9/1941/159Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative legislative, affinché in veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea eserciti la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista.
9/1941/160D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, composto del Governatore e di 13 consiglieri, sia nominato nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati nell'ambito di un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia; ad adoperarsi affinché tra le cause di esclusione dalla carica di componente del Consiglio sia necessariamente ricompresa l'emissione a carico dei medesimi soggetti di una sentenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previsti dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento.
9/1941/161Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettui le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione.
9/1941/162Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo:

   ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, anche legislative, affinché, ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale della Banca d'Italia, si applichi la nozione di controllo definitiva nei seguenti termini;
   il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
    1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
    2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
    3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
   b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
   d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
    4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
9/1941/163Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo ridefiniscono la governance della Banca d'Italia, modificando il quadro normativo concernente il capitale della Banca d'Italia nonché le disposizioni relative alla sua organizzazione;
    è assolutamente non condivisibile lo strumento del decreto-legge su una questione delicata e strategica, che avrebbe dovuto essere oggetto di ampio e approfondito dibattito nelle sedi consone, quelle parlamentari,

impegna il Governo:

   ad adottare, per quanto di competenza, le iniziative, legislative, affinché, sia sancito ed incardinato il principio della Proprietà popolare della moneta nel rispetto delle seguenti norme:
    1. La moneta all'atto dell'emissione è di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca centrale allo Stato.
    2. Presso la Banca d'Italia è attivato un Fondo finalizzato alla restituzione di somme alle vittime di dissesti finanziari, di seguito denominato ”Fondo di cittadinanza”.
    3. L'accensione del Fondo di cittadinanza avviene automaticamente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed è finalizzato alla restituzione di somme per tutti i cittadini italiani rimasti vittime di dissesti finanziari.
    4. A valere sulle risorse del Fondo di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla legge di conversione del presente decreto.
    5. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato sul Fondo di cittadinanza al momento dell'emissione.
    6. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
    7. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso il Fondo di cittadinanza, che è gestito dalla Banca d'Italia gratuitamente.
    8. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per il solo Fondo di cittadinanza; tale passività è addebitata al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
    9. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sul Fondo di cittadinanza.
9/1941/164Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 30 in esame, all'articolo 3, disposizioni in materia di immobili pubblici;
    l'articolo 3, al comma 1, prevede che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    il sesto comma del citato articolo 40 prevede la possibilità di presentare domanda di sanatoria, ai fini urbanistico-edilizi, relativamente a immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile, sempre che l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    la domanda di sanatoria – relativamente agli immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento;
    l'articolo 3, al comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 estende la possibilità di presentare domanda di sanatoria per gli immobili interessati dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica;
    il capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato da successivi provvedimenti legislativi, definisce, tra le altre cose, non suscettibili di sanatoria, le opere realizzate in contrasto con i vincoli, elencati nell'articolo 33 della stessa legge e qualora detti vincoli comportino in edificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse;
    lo stesso articolo 33 stabilisce che sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1o giugno 1939, n. 1089, ossia sui beni culturali di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non siano compatibile con la tutela medesima;
    lo stesso capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 fissa le condizioni in presenza delle quali le opere costruite su aree sottoposte a vincoli possono essere sanate, e disciplina la procedura da osservare in questi casi stabilendo che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è, comunque, subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;
    la disposizione normativa introdotta con il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, con specifico riferimento agli immobili pubblici oggetto di atti di trasferimento già sottoscritti, può innescare dei contenziosi tra le parti, in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria,

impegna il Governo:

   1. a provvedere affinché l'Agenzia del Demanio comunichi ai soggetti che hanno sottoscritto atti di trasferimento di immobili pubblici – per i quali non è decorso il termine di 12 mesi fissato dall'articolo 3, comma 1 – la data entro la quale possono presentare domanda di sanatoria, di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, informandone contestualmente, con appositi avvisi pubblici, i comuni nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto della compravendita;
   2. con particolare riferimento agli immobili pubblici oggetto di atti di trasferimento, già sottoscritti e divenuti comunque efficaci, a intervenire – anche nel primo provvedimento di iniziativa governativa utile – per definire:
    a) il regime giuridico degli stessi immobili, in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, presentata nei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame;
    b) i procedimenti da osservare – in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 – per provvedere alla demolizione delle opere abusive, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o alla rifunzionalizzazione degli immobili e delle aree in questione, compatibile con la strumentazione urbanistica e i regolamenti edilizi approvati e vigenti ovvero comunque adottati;
   inserire nei provvedimenti con i quali vengono indette le aste pubbliche per la cessione degli immobili pubblici, l'indicazione concernente la sussistenza dell'obbligo di presentare la domanda di sanatoria, di cui all'articolo comma 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985;
   sospendere, in modo espresso, l'efficacia degli atti di trasferimento degli immobili – per i quali è necessario presentare la domanda di sanatoria, di cui all'articolo comma 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 – al buon esito del procedimento di rilascio della sanatoria edilizia.
9/1941/165Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 30 in esame, all'articolo 3, disposizioni in materia di immobili pubblici;
    l'articolo 3, al comma 2-quater, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proceda all'individuazione – nell'ambito dei beni demaniali e di quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 210 – dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
    l'articolo 3, al comma 2-quinquies, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proceda all'individuazione – nell'ambito dei beni demaniali e di quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 210 – dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti finalizzati all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge quadro in materia di aree protette, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite;
    l'articolo 3, al comma 2-sexies prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano l'avvio dei procedimenti, di cui ai richiamati commi 2-quater e 2-quinquies, all'Agenzia del demanio che entro e non oltre due mesi dal ricevimento della comunicazione procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione;
    l'articolo 3, ai commi 2-quater e 2-quinquies, stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procedono all'individuazione dei beni da sottoporre a tutela – dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato – anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi,

impegna il Governo:

   affinché nell'ambito dei procedimenti – di cui all'articolo 3, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge in esame – finalizzati all'individuazione, da parte dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni da sottoporre a tutela dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato, la consultazione con le regioni, gli enti locali e le associazioni portatrici di interessi diffusi e con le comunità interessate avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con modalità da definire in modo analogo a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 24;
   affinché dell'avvio dei procedimenti, di cui all'articolo 3, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge in esame finalizzati all'individuazione dei beni da sottoporre a tutela dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato, da parte dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga data notizia a mezzo stampa e sul sito web dei Ministeri competenti e di tutte le regioni italiane, con l'indicazione dei modi e dei termini per la presentazione, da parte di chiunque, di osservazioni e proposte.
9/1941/166Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia: banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione;
    ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ciascun partecipante non può possedere una quota capitale superiore al 3 per cento, né direttamente, né indirettamente;
    il successivo comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma; per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia,

impegna il Governo:

   ad intervenire quanto prima con un provvedimento che applichi a tutte le quote che eccedono i limiti del 3 per cento fissati al comma 5 l'imputazione dei dividendi a riserve statutarie della Banca d'Italia, ristabilendo così un reale incentivo alle banche private detentrici di suddette quote a cederle entro i tempi previsti per legge;
   a raccomandare alla Banca d'Italia di assicurare che nell'esercizio della facoltà di acquisto temporaneo delle proprie quote di capitale e di successiva cessione, finalizzata a favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati al comma 5 dell'articolo 4, il prezzo di rivendita non sia inferiore a quello del precedente acquisto, e che il pagamento del prezzo per l'acquisto delle quote di partecipazione sia differito al momento dell'effettivo realizzo da parte di Banca d'Italia;
   a invitare altresì la Banca d'Italia, sempre nell'ambito dell'esercizio della predetta facoltà, a contrarre nella misura massima possibile l'intervallo temporale tra l'acquisto temporaneo e la successiva cessione.
9/1941/167Tinagli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia: banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione;
    ai sensi del comma 5 del medesimo articolo ciascun partecipante non può possedere una quota capitale superiore al 3 per cento, né direttamente, né indirettamente;
    il successivo comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma; per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia,

impegna il Governo:

   a raccomandare alla Banca d'Italia di assicurare che nell'esercizio della facoltà di acquisto temporaneo delle proprie quote di capitale e di successiva cessione, finalizzata a favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale fissati al comma 5 dell'articolo 4, il prezzo di acquisto sia determinato in misura non superiore al valore di realizzo ragionevolmente atteso sulla base di un'adeguata istruttoria;
   a reiterare la raccomandazione alla Banca d'Italia, già contenuta nel parere della BCE, al rigoroso rispetto della normativa europea nell'attuazione dello schema di acquisto temporaneo delle proprie quote di capitale;
   a invitare altresì la Banca d'Italia, sempre nell'ambito dell'esercizio della predetta facoltà, a contrarre nella misura massima possibile l'intervallo temporale tra l'acquisto temporaneo e la successiva cessione, e ad attivarsi affinché la procedura di dismissione delle quote a favore di nuovi partecipanti venga avviata al più presto e si concluda in tempi rapidi;
   a proporre, qualora il processo di dismissione evidenziasse ritardi, adeguate misure che incentivino le dismissioni stesse, tra le quali, in particolare, l'imputazione dei dividendi a riserve statutarie della Banca d'Italia per tutte le quote che eccedono i limiti del 3 per cento fissati al comma 5.
9/1941/167. (Testo modificato nel corso della seduta) Tinagli.