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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 14 febbraio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Mannino, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Sani, Scagliusi, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RAMPELLI: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia» (2094);
   BOBBA: «Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'impresa sociale, le agevolazioni fiscali, la redistribuzione degli utili e misure per il suo sviluppo» (2095).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 12 febbraio 2014 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   dal Ministro della giustizia:
  «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014)» (2092);
   dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)» (2093).

  Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 febbraio 2014 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1213. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore» (approvato dal Senato) (2096).

  Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Bobba ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   BOBBA ed altri: «Misure a sostegno dell'impresa sociale» (173).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 6 febbraio 2014, sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (atto Camera n. 2027, atto Senato n. 1214).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2027)

A.C. 2027 – Proposte emendative inammissibili

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'unione europea i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014, possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014.
1. 120. Brunetta.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
  8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'istituto nell'anno 2001, a seguito di selezione pubblica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.
1. 13. Bianconi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
  «8-sexies. I rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, costituiti nell'anno 2001 a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di sopravvenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione».
1. 14. Bianconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 dopo il comma 8-quinquies è aggiunto il seguente comma:
  8-sexies. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, costituiti dall'Istituto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasformati ad ogni effetto, salvo i casi di intervenuto pensionamento, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla data della loro costituzione.
1. 15. Bianconi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sostituire il periodo: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» con il seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2014 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2015».
1. 20. Vacca, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le assunzioni nei rispettivi corpi del comparto sicurezza si attinge in via prioritaria e fino al loro esaurimento alle graduatorie dei concorsi eventualmente vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nonché previo reclutamento dei concorrenti giudicati vincitori nei concorsi per Agenti di Polizia del 2008, 2010 e da ultimo 2011, rientrati nella seconda aliquota e per i quali era previsto l'immissione di ruolo solo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché del ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
1. 24. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato per l'anno 2014 è disposto dal Ministero dell'Interno attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 25. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento).

  1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle Università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:
   a) gli Atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del turn-over.
   b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del turn-over.
   c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
   c-bis) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle sopra menzionate lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva Università;
   d) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
   e) gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

  2. Sono in ogni caso consentite:
   a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
   b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

  3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'Ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'Ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.
  4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle Università e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'Ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'Ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verifica.

  9-ter. Il MIUR, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, emana un decreto ministeriale volto a compensare le decurtazioni di spesa subite da 20 Università in seguito al decreto ministeriale n. 713 del 9 agosto 2013, pur soddisfacendo i criteri di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale decreto prevede, per la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 ora citato, il riconoscimento in favore di queste Università di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico precedentemente attribuiti nel decreto ministeriale n. 713 e quelli calcolati in base al comma 9 del presente provvedimento. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato».
1. 34. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Valente, Di Benedetto, Battelli, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, deve prevedere un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo, in applicazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2012; l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; nonché la clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del decreto ministeriale 297/2012.
1. 36. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo, dopo le parole: nell'anno 2009 sono aggiunte le seguenti: con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.
1. 52. Daniele Farina, Sannicandro, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è così integrato: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
1. 57. Centemero, Palmieri, Galati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito».
1. 58. Centemero, Palmieri, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Alla Tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta), numero 127-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «impianto fisso;» inserire le seguenti: «beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi in un'area determinata del territorio in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;».

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «21 per cento».
2. 14. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, prevista dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è prorogata fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi. Agli istituti di credito è rimborsata la sola quota per interessi calcolata fino alla cessazione della sospensione a carico del bilancio dello Stato. All'onere si provvede mediante versamento al Fondo di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legge 74 delle maggiori entrate derivanti da comma 8-ter per un importo non inferiore a 240 milioni di euro annui.
  8-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

  Le risorse derivanti dal presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel limite di 240 milioni annui e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 8-bis.
2. 18. Ferraresi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall'alluvione del novembre 2012 e al superamento della situazione emergenziale ancora in atto, la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 è prorogata al 31 dicembre 2014.
2. 19. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 è sostituito dal seguente:
  «1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso o «tessere del tifoso» a soggetti che siano in atto destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, fino al completamento dei cinque anni successivi alla data della condanna e che non abbiano già scontato, anche parzialmente, per lo stesso episodio la misura inflitta con provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989».
3. 109. Del Grosso, Vacca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione contenente l'ammontare delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.
3. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Considerati gli effetti negativi della riforma sulla geografia giudiziaria in termini di costi ed accesso alla giustizia, sono ricostituiti i seguenti tribunali ordinari con la relativa pianta organica: Avezzano, Bassano del Grappa, Chiavari, Lucera, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Sala Consilina, Saluzzo, Rossano, Vigevano, Tolmezzo, Pinerolo, Sanremo, Alba.
  2. Sono altresì ricostituiti i seguenti tribunali quali sedi distaccate: Olbia, Chioggia, Crema, Rutigliano, Manfredonia, Cerignola, Bitonto, Cesena, Empoli, Jesi, Portoferraio, Sulmona, Acqui Terme, Ariano Irpino, Camerino, Casale Monferrato, Lanciano, Melfi, Sant'Angelo dei Lombardi, Tortona, Urbino, Vasto, Ischia.
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è armonizzata la ricostituzione delle sedi distaccate rispetto ai relativi tribunali ordinari, secondo i criteri di vicinanza territoriale e di accesso alle infrastrutture, altresì prevedendo la relativa pianta organica.
  4. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. 02. Colletti, Dadone.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-sexies. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il periodo: «In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» è soppresso.
4. 9. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è differito al 31 ottobre 2014.
5. 1. Palazzotto, Franco Bordo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché la quota destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011».
6. 109. Sottanelli.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
  6-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo gennaio 2015»;
   b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».

  6-quater. Al fine di garantire comunque la sussistenza del Consiglio superiore dell'istruzione, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli articoli 1, 2 comma 7, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole: «e dei nuovi organi collegiali e locali» sono abrogati;
   b) l'articolo 2, comma 5 lettera a) è sostituito dal seguente: «a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario».
6. 11. Centemero, Palmieri, Galati.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo le parole: «con regolamento adottato» sono aggiunte le seguenti: «entro il 1° gennaio 2015». Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

  «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»;
   c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi»;
   d) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
6. 15. Centemero, Palmieri, Galati.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies.
  2-sexies. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  2-septies. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-sexies, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al comma 2-quater.
  2-octies. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 2-quater, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe, si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2-sexies.
8. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-quater. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal 1° marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps.
8. 6. Di Salvo, Placido, Airaudo, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti».
8. 8. Di Salvo, Airaudo, Placido, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-quater. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
8. 109. Sibilia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il periodo di cui alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 24; del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento è prorogato di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
9. 106. Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono aggiunte le seguenti: «pubblico, autonomo e parasubordinato, che alla data del 28 dicembre 2011 senza alcun vincolo di essere ancora occupati alla medesima data del 28 novembre 2011 e».
9. 104. Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
9. 103. Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
9. 102. Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quarantesimo mese successivo».
9. 101. Fedriga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2011.
9. 105. Fedriga.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  8-ter. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per gli interventi finalizzati all'acquisto di impianti di videosorveglianza e alla loro gestione a fini di sicurezza della cittadinanza e deterrenza di episodi di criminalità, con impianti conformi alle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e al n. 37 del 2008 in materia di installazione di impianti elettrici.
  8-quater. Alla disposizione di cui al comma 8-ter, che opera nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9. 109. Zolezzi.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere il seguente:
  15-sexies. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  3. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti.
9. 49. Catalano.

  Dopo il comma 75-quinquies, aggiungere il seguente:
  15-sexies. I termini di cui alla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.
9. 24. Nardi, Ragosta, Quaranta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fino all'entrata in vigore del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.
11. 2. Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Cozzolino, Dadone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. – (Misure a favore delle istituzioni scolastiche nella regione Friuli Venezia Giulia). 1. Al fine di garantire adeguati livelli di studio e d'istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, in coerenza con quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014-2015, per l'attribuzione di contributi e benefìci a favore degli studenti delle scuole paritarie.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 09. Sandra Savino.