Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 7 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Balduzzi, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Fratoianni, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mattiello, Merlo, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Sarti, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Valentini, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CENTEMERO: «Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti» (2516);
   FABBRI: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (2517).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 4 luglio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   CHIMIENTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento delle scuole paritarie e sulla condizione dei docenti in esse impiegati» (Doc. XXII, n. 32).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge FARAONE ed altri: «Diritti delle persone autistiche. Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie» (1167) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Calabrò.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DADONE ed altri: «Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento» (2338).

   II Commissione (Giustizia):
  CAPODICASA ed altri: «Disposizioni per la copertura assicurativa dei danni subiti dalle vittime di richieste estorsive» (2223) Parere delle Commissioni I, V, VI e X.

   V Commissione (Bilancio):
  CAUSI ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sui contenuti delle leggi di bilancio, in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato» (2349) Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  BARGERO ed altri: «Istituzione di un Fondo di garanzia in favore degli studenti universitari e degli specializzandi per le spese relative alla frequenza di corsi universitari, di specializzazione post lauream e di lingue straniere» (2391) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  CAPODICASA ed altri: «Norme relative alla professione del consulente filosofico e istituzione del relativo albo professionale» (2224) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  CAPODICASA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di calcestruzzo depotenziato e di altri materiali di qualità non conforme ai capitolati d'appalto nella realizzazione di opere infrastrutturali e di edifici pubblici» (2225) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  CAPODICASA ed altri: «Istituzione del Parco nazionale geominerario delle Zolfare di Sicilia» (2226) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  LOREFICE ed altri: «Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» (2311) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  DI VITA ed altri: «Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché dei loro familiari» (2268) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 3 luglio 2014, ha comunicato che la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un divieto di pesca con reti da posta derivanti, modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 e (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio (COM(2014) 265 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 69), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Daniele Del Giudice, scrittore.

  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 luglio 2014, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del decreto ministeriale 2 luglio 2014 recante individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società di interesse nazionale oggetto di possibile acquisizione da parte di Cassa depositi e prestiti Spa, corredato da una relazione illustrativa.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Commercio, crescita e proprietà intellettuale – Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (COM(2014) 389 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola (COM(2014) 438 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione verde per le PMI – Aiutare le PMI a trasformare le sfide ambientali in opportunità di business (COM(2014) 440 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (codificazione) (COM(2014) 443 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 443 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2014) 444 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (COM(2014) 446 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 giugno e 1o luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Torino e dei consigli comunali di Castrovillari (Cosenza), Pietracatella (Campobasso), Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) e Scilla (Reggio Calabria).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI BERGAMINI ED ALTRI N. 1-00524, FRATOIANNI ED ALTRI N. 1-00525, FANTINATI ED ALTRI N. 1-00526, FITZGERALD NISSOLI ED ALTRI N. 1-00527, DORINA BIANCHI ED ALTRI N. 1-00528, SENALDI ED ALTRI N. 1-00529 E RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00530 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato, con 485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni, le norme per rendere obbligatorie le etichette «made in» sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario;
    è stato approvato anche un regolamento (con 573 voti a favore, 18 contrari e 52 astensioni) che chiede pene più severe per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e vendono prodotti potenzialmente pericolosi;
    in particolare, la maggioranza dei deputati ha votato contro l'emendamento che puntava a cancellare l'etichetta obbligatoria dal testo della «proposta Tajani-Borg» sulla direttiva per la sicurezza dei consumatori e la relatrice danese, Christel Schaldemose, ha criticato con forza il fatto che gli Stati membri non siano stati in grado di concordare una posizione comune sulla questione, bloccando così i negoziati sul regolamento nel suo complesso, a scapito della sicurezza dei consumatori in Europa;
    il Parlamento europeo ha approvato comunque i testi in prima lettura per fare in modo che il lavoro svolto potesse essere ripreso dal Parlamento europeo insediatosi in data 1o luglio 2014 e utilizzato come base per ulteriori negoziati con gli Stati membri e soprattutto dal Consiglio europeo;
    un provvedimento sul «made in» era stato già approvato dal Parlamento europeo nel 2010 ma, nell'ottobre del 2012, il Commissario europeo per il commercio, Karel de Gucht, aveva comunicato di aver rinunciato a portare a compimento la proposta di regolamento sul «made in» a causa dell'impraticabilità di raggiungere il necessario consenso con gli Stati membri, in quanto avversato dai Paesi nordici, dal Regno Unito, da Olanda e da Germania, poiché si intendeva introdurre l'obbligo di specificare sui prodotti extracomunitari il luogo di produzione in modo da fornire al consumatore una chiara indicazione: indicazione premiante per i produttori europei che non delocalizzano;
    il voto a favore del «made in» del 15 aprile 2014 ha segnato comunque la vittoria del fronte Italia, Spagna e Francia, particolarmente interessate ad avere un'etichetta che certifichi l'origine delle loro merci, in particolare nel settore della moda, del lusso e in quello calzaturiero, e la sconfitta del fronte opposto composto da Paesi del nord e dell'est Europa, tra cui la Germania, importatori e assemblatori di materiali prodotti da Paesi non europei;
    nel settore alimentare l'indicazione obbligatoria è tale solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare, così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, principio confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014, con la contestuale abrogazione della direttiva 2000/13/CE;
    il Parlamento italiano ha già approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sull'etichettatura, con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano, per il quale la qualità è una caratteristica fondamentale collegata intrinsecamente alle origini territoriali del prodotto, che proprio per questo legame indissolubile devono essere correttamente e chiaramente comunicate al consumatore, ma resta particolarmente complesso il coordinamento tra l'obbligo stabilito in Italia e quelle norme europee che invece prevedono, al riguardo, principalmente regimi facoltativi;
    esiste la necessità di predisporre un quadro di misure organico nell'ambito del quale definire una puntuale articolazione e un maggiore dettaglio del sistema di etichettatura, da adottare ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ricordando che, ai fini di una maggiore tutela della qualità, esiste la possibilità di utilizzare le «ulteriori disposizioni» richiamate dall'articolo 39 del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla tutela delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari, nonché alla repressione di fenomeni diffusi di concorrenza sleale;
    nel mercato interno agisce soprattutto la contraffazione, sui mercati internazionali i produttori italiani devono difendersi dalle imitazioni, visto che il «made in Italy» nel campo alimentare è il più copiato in assoluto,

impegna il Governo:

   ad attivarsi urgentemente, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, per far approvare il regolamento del «made in» in sede di Consiglio dell'Unione europea, al fine di non vanificare il successo politico del commissario italiano uscente e per favorire la competitività delle imprese italiane e la tutela dei consumatori;
   ad ampliare nel Consiglio dell'Unione europea lo spazio che già è stato creato, al fine di cercare un compromesso sul «made in» tra le diverse sensibilità nazionali;
   a farsi promotore, in forza delle disposizioni che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2014, di iniziative che, in base all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prevedono la possibilità, per gli Stati membri, di dotarsi di una regolamentazione più dettagliata del sistema di etichettatura, introducendo ulteriori disposizioni, in particolare per ciò che attiene all'indicazione obbligatoria del Paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti, ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;
   a procedere ad una piena attuazione della legge n. 4 del 2011 in materia di etichettatura in un quadro di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, forniranno al Governo ulteriori ed efficaci strumenti per difendere la qualità dei prodotti italiani.
(1-00524) «Bergamini, Milanato, Palese, Russo».


   La Camera,
   premesso che:
    in questi ultimi anni, il Parlamento è intervenuto diffusamente in materia di tutela del made in Italy;
    le innovazioni più significative sono state introdotte dalla legge del 23 luglio 2009, n. 99, meglio conosciuta come «legge sviluppo», che ha introdotto importanti requisiti per la tutela della proprietà industriale e del made in Italy, riformulando alcuni articoli del codice penale. Il provvedimento ha assicurato la tracciabilità dei prodotti, introducendo un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine della produzione. L'uso dell'indicazione made in Italy è stato consentito per i prodotti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano. Bisogna evidenziare che per usare il termine made in Italy non occorre che il prodotto sia interamente realizzato in Italia, ma è sufficiente che l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in Italia, Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, prevede che l'uso della dicitura «interamente realizzato in Italia» o «100 per cento made in Italy» sia consentito solamente per quei prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano;
    con la legge n. 55 del 2010, sono state introdotte disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, di pelletteria e di calzature. In particolare, la legge ha istituito, in questi settori, un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi;
    la legge n. 8 del 2013 ha dettato le nuove regole per la definizione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia, ove si prevede che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», l'etichetta debba indicare lo Stato di provenienza;
    per il settore agroalimentare il discorso è diverso. La legge n. 283 del 1962 vieta espressamente di impiegare, nella preparazione o distribuzione per il consumo, sostanze alimentari mescolate ad altre sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo tale da variarne la composizione naturale: in altre parole, sono vietate le adulterazioni e le variazioni compositive degli alimenti. Con il decreto legislativo n. 297 del 2004, sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie per la contraffazione e l'usurpazione di dop e igp regolarmente registrate: la sanzione amministrativa prevista è di 50.000 euro. La successiva legge n. 99 del 2009 apporta numerose modifiche anche in campo agroalimentare: nello specifico, il nuovo articolo 517-quater prevede l'introduzione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari, punito con la reclusione fino ad anni due e con multa fino a 20.000 euro;
    per quanto attiene alle pene previste nei confronti dell'acquirente il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, all'articolo 1, comma 7, prevede, «salvo che il fatto costituisca un reato», una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro per chi acquista o accetta merce, senza averne prima accettata la legittima provenienza. La sanzione aumenta se l'acquisto viene effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale: questa volta si parte da un minimo di 20.000 fino a un milione di euro. Inoltre, in alcuni casi, chi acquista cose di sospetta provenienza può essere punito con l'arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l'articolo 712 del codice penale, che sanziona penalmente «chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da un reato»;
    il tema della proiezione delle produzioni italiane di qualità e strettamente legato a quello della lotta alla contraffazione, tanto che si potrebbe dire che la più autentica ed efficace difesa dei prodotti made in Italy è proprio costituita dall'innalzamento del livello di protezione contro la contraffazione di marchi, brevetti, design, diritto d'autore e denominazioni d'origine protette;
    la contraffazione nel nostro Paese rappresenta, secondo gli studi condotti dal Censis e le risultanze derivanti dalle indagini eseguite dalla Guardia di finanza, una vera e propria economia parallela che ogni anno fattura miliardi di euro, con conseguenti ingentissime perdite per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali e contributive e migliaia di posti di lavoro sottratti all'economia regolare;
    il fenomeno della contraffazione, inoltre, si avvale di metodi sempre più sofisticati e risulta in aumento nel nostro Paese. L'Italia, infatti, è uno dei Paesi a maggiore rischio di perdita di competitività a causa dello sviluppo del mercato del falso, sia perché caratterizzata da un tessuto produttivo composto in gran parte da piccole e medie imprese, che sovente riscontrano enormi difficoltà nel contrastare adeguatamente il fenomeno, sia perché l'Italia vanta una significativa quota di produzione e di export nel settore dei beni di lusso che corrisponde a uno di quei settori maggiormente esposti alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;
    il fenomeno della contraffazione si presenta come un insieme complesso di violazioni a leggi, norme, regolamenti, vincoli contrattuali che regolano i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento commerciale di prodotti di ogni genere ed è caratterizzato dalla presenza in Italia di due realtà particolarmente massicce: le merci contraffatte, ovvero le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato, e le merci usurpative, cioè quelle merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright;
    attorno a queste due tipologie predominanti, esiste un'ulteriore realtà di vari fenomeni illeciti, o al limite del lecito, che costituiscono un habitat favorevole alla contraffazione, alla pirateria e a ogni altra attività criminale ad esse connessa. Fra questi si menzionano: le sovrapproduzioni illegittime approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; le produzioni destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza; la produzione di prodotti che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa e confusiva l'aspetto;
    i disastri prodotti dalla contraffazione si configurano come l'esatto opposto dei benefici prodotti dalla sana concorrenza, in cui i produttori competono l'uno contro l'altro per il favore del consumatore sulla base della qualità e del prezzo. Lo scopo del contraffattore è, invece, quello di realizzare guadagni attraverso l'inganno, assumendo fraudolentemente l'identità di un produttore famoso e affidabile, in modo da evitare gli investimenti necessari per creare prodotti autenticamente di buona qualità. Il contraffattore non ha, quindi, nessun interesse ad investire nella buona qualità dei materiali impiegati, nei sistemi di controllo qualità degli oggetti prodotti, nella ricerca e sviluppo volta alla continua innovazione e, infine, nello sviluppo di tecniche di comunicazione e vendita volte a proporre i propri prodotti;
    la contraffazione, che nell'immaginario collettivo continua ad essere considerata un trascurabile fenomeno di «microcriminalità» più folcloristica che preoccupante, presenta, invece, le caratteristiche di un vero e proprio cancro che aggredisce progressivamente la società in tutto il suo insieme;
    con riferimento alla contraffazione, si rileva, infatti, la mancanza di una generale percezione dell'intrinseca pericolosità delle condotte ad essa collegate che si sostanziano: nell'arricchimento illecito della criminalità organizzata, con i conseguenti effetti distorsivi dell'economia e della libera concorrenza; nei pericoli diretti ed immediati, assolutamente sottostimati, derivanti dall'uso di farmaci, alimenti, giocattoli, indumenti contraffatti e prodotti senza il rispetto delle rigorose procedure di controllo poste a tutela della salute dei consumatori; nel pregiudizio causato alle aziende interessate, specie per quelle titolari di marchi di elevata qualità all'interno del cosiddetto italian style, che, a causa della contraffazione, subiscono danni all'immagine, diminuzione del fatturato, incremento delle spese per la protezione del marchio e per il contenzioso che le stesse sono costrette ad intraprendere sia come attori per tutelare i loro prodotti, sia in qualità di convenuti per provare la loro estraneità ai reati imputati ai reali contraffattori (tale danno investe, naturalmente, anche gli interessi delle case di distribuzione, le quali si trovano a concorrere con un mercato parallelo che agisce sopportando minori costi e lucrando sul mancato versamento delle imposte); nella distorsione del mercato del lavoro, che si traduce in una perdita di posti regolari, nell'incremento della manodopera clandestina in nero e nei mancati investimenti di produttori stranieri, non interessati ad investire in Paesi in cui il fenomeno della contraffazione è dilagante per non mettere a rischio i propri diritti di proprietà intellettuale; nelle perdite per l'erario, con riferimento al mancato versamento delle imposte sui redditi e dell'iva;
    recentissimamente, un'indagine realizzata dal Censis, pubblicata il 12 maggio 2014, su incarico della direzione generale lotta alla contraffazione-Uibm del Ministero dello sviluppo economico, basata su un campione di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, intervistati a Roma nei mercati di Porta Portese, via Sannio e Villaggio Olimpico, ha evidenziato che la grande maggioranza dei giovani romani (il 74,6 per cento) acquista merce contraffatta. Al primo posto della classifica dei prodotti più venduti del mercato romano del falso ci sono i capi d'abbigliamento (67,3 per cento), seguiti da cd e dvd (48,3 per cento), accessori come cinture, portafogli, borse (45,3 per cento), scarpe (37,5 per cento), occhiali da sole (31,6 per cento), orologi e bigiotteria (20,1 per cento), prodotti elettronici (20,1 per cento), prodotti informatici (18,2 per cento), profumi e cosmetici (16,1 per cento);
    i luoghi privilegiati per l'acquisto di merce contraffatta sono la strada, con le sue bancarelle (indicata dall'81,2 per cento dei giovani acquirenti), e i mercati (segnalati dal 48 per cento). Altro luogo deputato all'acquisto di merce contraffatta è la spiaggia (32,7 per cento). Il 22,8 per cento trova prodotti falsi nei negozi. Solo il 16,6 per cento dei giovani romani li compra su internet. E il 7,5 per cento persino all'interno di case private;
    l'acquisto è il risultato di una scelta intenzionale: solo l'11 per cento era convinto di acquistare un prodotto autentico. Ed è guidato in primo luogo dalla volontà di risparmiare (69,6 per cento), poi di possedere qualcosa di poco impegnativo (29,8 per cento) o di cui si aveva effettivamente bisogno (28 per cento). Comprare contraffatto dà soddisfazione, anche perché permette di «punire» le griffe amate e desiderate, ma allo stesso tempo odiate a causa dei prezzi troppo elevati: è di questa opinione il 76,1 per cento degli intervistati. Poco importa se la qualità del falso è inferiore rispetto a quella dell'originale: chi compra merce contraffatta sa a cosa va incontro, senza aspettarsi e pretendere troppo in termini di qualità, durata e riuscita complessiva del prodotto. È comunque pienamente (34,7 per cento) o in parte soddisfatto (57,7 per cento) di quello che ha acquistato;
    l'acquisto di merce contraffatta è, quindi, un atto socialmente accettato, che fanno tutti: la pensa così il 66,5 per cento dei giovani romani. Anche quando c’è la percezione che la contraffazione è un reato, viene comunque considerato un illecito di lieve entità, che non merita una particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine (lo crede il 63,9 per cento degli intervistati);
    a poco vale, dunque, che la normativa attuale preveda pene consistenti, tanto per chi vende merce contraffatta, quanto per chi l'acquista;
    appare, invece, del tutto evidente l'esigenza di intervenire nella lotta alla contraffazione, anche e soprattutto attraverso un cambiamento della cultura e della percezione da parte del consumatore della merce che acquista;
    sul piano europeo, una prima proposta di regolamento relativa all'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti industriali (come viti, bulloni, utensileria, tubi e rubinetterie, pneumatici, ceramica, tessili) importati da Paesi terzi era stata presentata dalla Commissione europea il 16 dicembre 2005 (COM(2005)661). Tale proposta, tuttavia, non è mai stata discussa dal Consiglio;
    inoltre, il Parlamento europeo in sessione plenaria, in data 11 dicembre 2007, ha adottato una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative agli acquisti; il 25 novembre 2009 ha votato una risoluzione sul marchio d'origine nella quale, tra l'altro, invitava la Commissione europea e il Consiglio a istituire meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale; il 21 ottobre 2009 ha approvato una risoluzione volta a prevedere che alcuni beni importati da Paesi extra Unione europea indichino chiaramente il Paese d'origine per aiutare i consumatori a compiere una scelta informata, che vengano erogate sanzioni in caso di violazione delle norme e che si utilizzi l'inglese sulle etichette ovunque nell'Unione europea;
    il 23 ottobre 2012 la Commissione europea, nell'adottare il programma di lavoro per il 2013, tenendo conto dell’impasse, che da anni si registrava in Consiglio, ha indicato tra le proposte legislative pendenti da ritirare quella sul made in. Il 17 gennaio 2013, quindi, il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato un'ulteriore risoluzione sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi nell'Unione europea, in cui si afferma che l'Unione europea deve rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per tali beni importati nell'Unione europea, quali abiti, scarpe e gioielli, richiedendo, altresì, la presentazione da parte della Commissione europea di una nuova proposta legislativa;
    successivamente, il 13 febbraio 2013 la Commissione europea ha presentato due proposte di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. La prima proposta riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo ottenuti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea, mediante un processo di fabbricazione. Contiene norme volte ad assicurarne la piena tracciabilità mediante l'obbligatorietà dell'indicazione di origine, nonché tramite la fissazione di regole specifiche per produttori, importatori e distributori;
    in base a tale proposta per i beni prodotti in Europa, l'impresa avrebbe potuto scegliere se indicare genericamente made in Europe o, più specificamente, ad esempio: made in Italy o made in Germany o made in Slovakia o made in France;
    la seconda proposta riguarda la sorveglianza del mercato dei prodotti e punta ad un maggiore ed efficace coordinamento tra le autorità di sorveglianza, anche rispetto ai risultati delle diverse attività di controllo;
    da ultimo, in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato le norme per rendere obbligatorie le etichette made in sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario;
    in particolare, il Parlamento europeo ha approvato l'obbligo di indicazione di origine controllata contenuto nella proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. In questo modo si definiscono nuove disposizioni in materia di made in per garantire la piena tracciabilità del prodotto, come già avviene nei principali Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (ad esempio Usa, Giappone, Canada e Corea). In base alle disposizioni approvate lunedì 15 aprile 2014 a Bruxelles, tutti i prodotti dovranno, quindi, presentare il marchio made in sulla propria etichetta per essere immessi nel mercato;
    si tratta questo di un passo decisivo per la tutela dell'origine dei prodotti italiani e per valorizzare il patrimonio manifatturiero italiano, rappresentato da 596.230 imprese con 16.274.335 addetti, di cui il 47,2 per cento in micro imprese sotto i 9 addetti, il 58,1 per cento in micro e piccole imprese fino a 20 addetti e il 67,9 per cento in piccole imprese sotto i 50 addetti;
    dette disposizioni colgono, infatti, molteplici obiettivi: ovverosia quello di valorizzare il patrimonio manifatturiero dell'artigianato e dell'impresa diffusa, difendere il diritto dei consumatori a una corretta informazione sull'origine dei beni acquistati e, infine, combattere il fenomeno della contraffazione;
    nel settore alimentare il processo di costituzione e consolidamento dell'unificazione europea si è accompagnato a una giurisprudenza della Corte di giustizia che ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legate alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare. A tale principio hanno fatto eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine (dop) e alle indicazioni di provenienza (igp). Per i restanti prodotti alimentari è stato sinora fissato il principio che l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza possa essere resa obbligatoria solo nell'ipotesi che l'omissione dell'indicazione stessa possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, recepito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992). Il principio è stato confermato anche con il regolamento (CE) n. 1169 del 2011, che, in sostituzione della precedente direttiva, ha tuttavia esteso a talune carni l'obbligo di indicarne l'origine (articolo 26, paragrafo 2) e che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014;
    il Parlamento italiano ha approvato all'unanimità la legge n. 4 del 2011 che individua nell'indicazione in etichetta del luogo di origine del prodotto lo strumento idoneo ad informare correttamente il consumatore e nella stessa direzione vanno le norme del decreto-legge n. 83 del 2012, che consentono di indicare anche l'origine dei prodotti della pesca. Pur tuttavia, esistono ancora particolari criticità che riguardano il coordinamento tra l'obbligo stabilito in Italia e la normativa europea, che prevede sul punto regimi di carattere facoltativo,

impegna il Governo:

   ad adottare gli opportuni provvedimenti tesi a potenziare le campagne informative nelle scuole di istruzione primaria e secondaria sulla gravità del fenomeno della contraffazione, rafforzando, al contempo, gli strumenti di sensibilizzazione dei consumatori italiani utilizzati sino ad oggi dalle istituzioni pubbliche;
   ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, volta a potenziare il controllo della diffusione delle merci contraffatte su E-bay;
   ad adottare con urgenza ogni iniziativa di competenza, anche presso le competenti sedi europee, volta ad arginare il dirompente fenomeno della contraffazione, che minaccia i consumatori e le imprese del nostro Paese, adoperandosi affinché gli Stati membri dell'Unione europea attuino un efficace e continuo monitoraggio in tempo reale delle importazioni extracomunitarie provenienti in particolare dal Sud-est asiatico, e segnatamente dalla Cina, così da garantire la piena attuazione dei divieti e delle correlative sanzioni previste a livello nazionale ed europeo;
   ad adottare ogni atto di competenza volto a dotare le dogane italiane di strumenti tecnologici adeguati al controllo qualitativo delle merci, al fine di individuare la presenza di sostanze vietate per legge e pericolose per la salute pubblica;
   ad individuare specifici indirizzi per sostenere e tutelare il made in Italy, promuovendo l'immagine dell'Italia all'estero, anche attraverso l'implementazione di strumenti efficaci a contrastare gli abusi di mercato e la contraffazione a garanzia delle imprese e a tutela dei consumatori;
   a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie, attualmente previste a legislazione vigente, per sostenere la lotta alla contraffazione nell'ambito dei capitoli di spesa relativi alla competitività e allo sviluppo delle imprese;
   a potenziare i sistemi di vigilanza e di repressione dei fenomeni di contraffazione dell'agroalimentare, del made in Italy, ovvero dell’italian sounding, che ha raggiunto livelli intollerabili, a tutela della qualità e della sicurezza agroalimentare, in linea con le politiche pubbliche che attribuiscono ai prodotti di qualità un'importanza strategica per accrescere la capacità di penetrazione nei mercati internazionali;
   a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, a far approvare in via definitiva le disposizioni del regolamento del made in già approvate dal Parlamento europeo in data 15 aprile 2014;
   a porre in essere ogni atto di competenza finalizzato a garantire la piena attuazione della citata legge n. 4 del 2011.
(1-00525) «Fratoianni, Ferrara, Matarrelli, Franco Bordo, Duranti, Quaranta, Melilla, Ricciatti».


   La Camera,
   premesso che:
    la relazione conclusiva dei lavori della Commissione speciale sul fenomeno della contraffazione della XVI legislatura descrive che, secondo le stime di Sos Impresa-Confesercenti, contenute all'interno del XII rapporto 2010, dal titolo «Le mani della criminalità sulle imprese», il valore della contraffazione per il mercato italiano si attesterebbe intorno a una cifra pari a 6,5 miliardi di euro;
    secondo Confindustria, il valore complessivo dei prodotti contraffatti in Italia ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre, a livello mondiale, l'Ocse stima che il commercio costituito da tali merci riguardi l'8 per cento del totale. Secondo una ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (dunque, senza considerare la quota di merci contraffatte che dall'Italia finiscono sui mercati esteri), ha prodotto, nel 2008, un fatturato di 7 miliardi e 109 milioni di euro, con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali di circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, una quota pari al 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato;
    ancora, secondo la citata ricerca del Censis, la totale sconfitta del fenomeno garantirebbe in Italia quasi 130 mila nuovi posti di lavoro. A livello sociale, infatti, i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione europea;
    una ricerca dell'Ocse condotta qualche anno fa ha stimato in 250 miliardi di dollari il controvalore del commercio internazionale dei soli prodotti contraffatti o piratati, mentre, secondo i dati in possesso della Banca mondiale, il volume d'affari della contraffazione si aggirerebbe intorno ai 350 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo di 150 dei Paesi meno ricchi;
    tali dati evidenziano danni causati dalla contraffazione all'insieme delle capacità lavorative espressione di un determinato prodotto made in Italy sono incalcolabili e mettono in serio pericolo la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Il problema principale riguarderebbe, soprattutto, la minaccia proveniente dalla globalizzazione dei mercati;
    la causa principale di ciò risiederebbe nella mancata omogeneità tra le norme in materia vigenti all'interno di ciascun Paese, ognuno rimanendo fedele alle proprie leggi e alle proprie tradizioni, a scapito della possibilità di trovare un metodo comune e coordinato per affrontare in sinergia una seria battaglia contro il dilagare del fenomeno;
    la delocalizzazione di alcune o intere fasi del processo produttivo ha portato ad un conseguente allungamento della filiera produttiva oltre i confini nazionali, posto che segmenti sempre più consistenti di lavorazione vengono realizzati in luoghi esterni all'azienda madre, in alcuni casi a migliaia di chilometri di distanza da essa. Pertanto, lo stesso know how originario relativo alla produzione di un determinato bene oggi è condiviso da un numero sempre maggiore di individui, i quali sono in grado di realizzare merci del tutto identiche a quelle originali;
    la produzione di un bene contraffatto può avvenire secondo diverse modalità: può realizzarsi all'interno degli stessi laboratori che producono per le imprese legali, sottoforma di sovrapproduzione degli ordinativi, oppure anche altrove, da parte degli stessi operai i quali hanno lavorato in passato o ancora lavorano come façonniers presso i laboratori che producono per l'impresa madre; infine, può avvenire ad opera di individui che, semplicemente, entrano in possesso di un bene e cercano di riprodurlo;
    la lotta alla contraffazione per la tutela del made in Italy deve essere innanzitutto attuata a livello europeo;
    infatti il Consiglio dell'Unione europea non ha mai discusso la proposta di regolamento relativa all'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti industriali;
    il Parlamento europeo, inoltre, ha approvato in sessione plenaria: una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato alle informazioni relative agli acquisti; una risoluzione sul marchio d'origine nella quale, tra l'altro, invitava la Commissione europea e il Consiglio a istituire meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale; una risoluzione nella quale si chiede che alcuni beni importati da Paesi extra Unione europea indichino chiaramente il Paese d'origine per aiutare i consumatori a compiere una scelta informata e che vengano erogate sanzioni in caso di violazione delle norme e che si utilizzi l'inglese sulle etichette ovunque nell'Unione europea; un'ulteriore risoluzione sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi nell'Unione europea in cui si afferma che l'Unione europea deve rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per tali beni importati nell'Unione europea, quali abiti, scarpe e gioielli;
    si rileva che in Commissione attività produttive, commercio e turismo è in discussione una proposta di legge n. 1454, recante «Agevolazioni per l'introduzione di sistemi anticontraffazione», e nell'audizione tenuta con l'Agenzia delle dogane la stessa chiede la necessità di una riscrittura della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), nella quale è stata trasformata, in alcuni importanti casi, la fallace indicazione da illecito penale ad amministrativo e, inoltre, è stato disposto, quale solo obbligo in carico al titolare di marchio registrato che importi prodotti realizzati in Paesi terzi, quello di fornire una dichiarazione con cui si impegna ad assicurare idonea informazione sul luogo di produzione delle merci in fase di commercializzazione in un'ottica strategica di lungo periodo, spostando l'eventuale controllo ad una fase successiva, quella dell'effettiva commercializzazione, e di fatto all'intero territorio nazionale (con tutto ciò che ne consegue in termini di concreta possibilità di intervento da parte delle autorità preposte);
    tale modifica, in assoluto, ha fortemente indebolito la norma in termini di deterrenza, ma ha inoltre, e soprattutto, consentito di eludere, rendendolo inefficace, il «momento doganale» quale focus dell'azione di controllo nei punti di entrata italiani nell'Unione europea (azione, per sua natura, strutturata e azionabile rispetto ad una «griglia» di poteri, procedure e luoghi entro la quale poter effettivamente intercettare i fenomeni, nonché analizzarli, in intervento normativo);
    il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle ha comunque più volte espresso in diversi atti d'indirizzo, da ultimo la risoluzione n. 6-00079, impegni al Governo per misure efficaci a tutela del made in Italy, sia a livello europeo che nazionale;
    attualmente sono presenti in merito solo iniziative legislative parlamentari che hanno delle implicazioni di armonia con le norme comunitarie;
    si necessita di una forte iniziativa a livello comunitario al fine di coordinare le Agenzie delle dogane europee per contrastare la contraffazione, disporre una campagna d'informazione sul made in, rafforzare la sicurezza dei prodotti di consumo ottenuti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   ad utilizzare, in sede di Unione europea, tutti gli strumenti idonei a far sì che venga adottato il regolamento per la denominazione di origine dei prodotti extraeuropei e l'etichettatura obbligatoria sul made in, per tutelare le imprese, i lavoratori, i consumatori e le famiglie;
   ad adoperarsi in sede europea affinché venga adottata un'iniziativa normativa al fine di istituire opportuni meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale;
   ad assumere iniziative volte all'adozione di campagne informative sul made in Italy presso i consumatori esteri e ad intensificare i controlli oltre frontiera, nella promozione di iniziative giudiziarie e legali, laddove ve ne siano i presupposti fattuali;
   a riordinare e razionalizzare il sistema degli incentivi attualmente allocati presso gli enti per l'internazionalizzazione, con particolare attenzione al credito all’export, vero fattore competitivo su scala globale, soprattutto in questa fase di difficoltà del sistema bancario;
   a promuovere modifiche alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), secondo le indicazioni dell'Agenzia delle dogane.
(1-00526) «Fantinati, Da Villa, Crippa, Petraroli, Della Valle, Prodani, Mucci, Vallascas, Nuti».


   La Camera,
   premesso che:
    le esportazioni mondiali di prodotti made in Italy, nel 2013, hanno generato introiti per oltre 68 miliardi di euro. Tali esportazioni comprendono un patrimonio di oltre 1.000 prodotti italiani di alta qualità a livello mondiale, che ha bisogno di un'effettiva tutela, oltre che di un'ulteriore promozione sul piano internazionale, in modo da assecondarne la crescente richiesta mondiale, aumentata, nel 2013, del 4,1 per cento rispetto al 2012;
    secondo l'Ocse, il commercio di prodotti contraffatti alimenta il 10 per cento degli scambi mondiali, per un controvalore pari a 450 miliardi di dollari, con punte assolutamente drammatiche per alcuni Paesi, tra i quali appunto l'Italia;
    l'indagine Censis sull'impatto della contraffazione nel sistema Paese dell'ottobre 2012 è da questo punto di vista impietosa: il fatturato del mercato del falso nel nostro Paese ammonterebbe a 6,9 miliardi di euro e il valore legale del mercato vero, equivalente al prodotto che sarebbe venduto al posto del contraffatto, sarebbe di 13,7 miliardi di euro, con conseguenti 5 miliardi e mezzo di euro di valore aggiunto e una perdita di 110-130 mila posti di lavoro;
    l'emersione di questa produzione illegale produrrebbe un gettito aggiuntivo per imposte dirette e indirette di 4,6 miliardi di euro;
    le merci contraffatte non hanno più un ambito definito, ma si collocano nei settori più disparati: dall'abbigliamento al tessile, dalla pelletteria ai giochi, dai farmaci, comprese le protesi, ai mobili e ai materiali edili, per non parlare del settore alimentare;
    l'agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo. Il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio «Italia» hanno fornito da sempre un contributo importante alla crescita dell’export italiano, ma sono cresciuti anche allo stesso ritmo i fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;
    secondo i dati contenuti nel «2o Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia», realizzato da Eurispes e Coldiretti nel 2013, è emerso che il volume d'affari realizzato dalle agromafie nel nostro Paese nel 2013 è stato di circa 14 miliardi di euro, con un aumento record del 12 per cento rispetto al 2011, anno in cui è stato realizzato il primo rapporto sui crimini agroalimentari, in netta controtendenza rispetto alla fase recessiva del Paese;
    in base agli ultimi dati disponibili, nei primi 9 mesi del 2013 sono stati sequestrati beni e prodotti per un valore di 335,5 milioni di euro, soprattutto con riferimento a prodotti base dell'alimentazione. Secondo la Coldiretti su 28.528 controlli, in ben 9.877 casi (in altre parole in quasi un caso su 3) sono state individuate non conformità. L'attività dei carabinieri dei nuclei antisofisticazione, nello stesso periodo, ha portato all'arresto di ben 24 persone, mentre 1.389 sono state segnalate all'autorità giudiziaria e 8.300 a quella amministrativa;
    il made in Italy agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività «ad alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;
    il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale – considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore – ma, altresì, come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
    in agricoltura sono presenti circa 820 mila imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia, e la contraffazione del made in Italy ne minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;
    la Gran Bretagna sta sollecitando l'adozione dell'obbligo dell'etichettatura «a semaforo», che consiste nell'apposizione sugli imballaggi di codici verde, arancione e rosso per classificare gli alimenti in base ai contenuti di grasso, sale e zucchero ogni cento grammo di prodotto. Si tratta di un sistema che rischia di discriminare le eccellenze alimentari igp e dop e colpire prodotti che la Gran Bretagna importa per circa 800 milioni di euro dall'Italia (si sta parlando di prodotti quali il parmigiano reggiano, il prosciutto, i salami, i prodotti dolciari, le marmellate e l'olio di oliva);
    il codice del consumo, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
    la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale, che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;
    sempre dal «2o Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia» si evidenzia anche «l'evoluzione dall’Italian sounding all'Italian laundering», ossia il passaggio dalla commercializzazione di prodotti non italiani con l'utilizzo di nomi e simboli che richiamano il nostro Paese, all'acquisizione di marchi legati alla storia e cultura del territorio italiano, attraverso i quali si commercializzano produzioni dall'origine incerta e spesso pericolosa;
    sul piano normativo a livello nazionale sono stati fatti passi avanti con l'approvazione di numerose disposizioni legislative volte a tutelare il made in Italy in tutti i comparti economico-produttivi;
    sul piano comunitario si rileva l'importanza di norme, come il regolamento 178/2002, che assicura la qualità degli alimenti destinati al consumo umano e dei mangimi, garantendo così la libera circolazione di alimenti sani e sicuri nel mercato interno, e che ha istituito, inoltre, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che funge da riferimento per il controllo e per la valutazione scientifica degli alimenti;
    secondo i dati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Italia risulta prima nel mondo in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) ed addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);
    alla fine del 2014 entreranno in vigore le disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento n. 1169 del 2011, che prevedono la possibilità, per gli Stati membri, di dotarsi di un maggiore dettaglio del sistema di etichettatura, introducendo ulteriori disposizioni, in particolare per ciò che attiene all'indicazione obbligatoria del Paese di origine e del luogo di provenienza degli alimenti, ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;
    il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento relativo al made in, emendando e rafforzando il precedente regolamento del 29 settembre 2010 negli obiettivi di valorizzazione e tutela delle produzioni nazionali. Grazie in particolare a quanto contenuto nell'articolo 7, la realizzazione dei prodotti dovrà essere il risultato del lavoro delle imprese che operano nelle filiere. Questo sarà attuabile in concreto solo attraverso la modifica del regolamento doganale;
    rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo nel mese di marzo 2014, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali affermava che l'Unione europea spesso ha adottato normative in materia non sempre coerenti con gli stessi interessi italiani e che è in quella sede che l'Italia deve condurre le battaglie in difesa dei prodotti italiani se si vuole che esse sortiscano effettivamente gli effetti sperati;
    il 25 settembre 2013 la Camera dei deputati ha nuovamente istituito una Commissione d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo,

impegna il Governo:

   nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea:
    a) ad assumere iniziative per istituire, presso ogni Paese nel quale vi è una rappresentanza diplomatica italiana, un ufficio anticontraffazione con il compito precipuo di tutelare il made in Italy;
    b) ad assumere ogni iniziativa utile affinché si pervenga al più presto all'approvazione del regolamento recante la disciplina sul made in in seno al Consiglio dell'Unione europea;
    c) ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata a tutelare la qualità dei prodotti italiani, in primo luogo favorendo l'attuazione da parte dei singoli Stati membri dell'articolo 26 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed assicurando ai singoli Stati la possibilità di integrare la disciplina comunitaria con provvedimenti nazionali di maggior tutela;
    d) a sensibilizzare i Paesi partner dell'Unione europea sull'opportunità di monitorare l'applicazione delle norme di cui al regolamento (CE) 178/2002 relative alla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno, introducendo un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi;
    e) a favorire in tempi rapidi la modifica del regolamento doganale (articolo 24 del regolamento n. 2913 del 1992, e successive modifiche), al fine di dare la certezza della provenienza dei prodotti che circolano nell'Unione europea;
    f) ad assumere iniziative, d'intesa con gli altri Paesi europei interessati, volte a superare il tentativo di introduzione dell'etichettatura «a semaforo», che, oltre a danneggiare le produzioni italiane di eccellenza, rappresenterebbe un palese ostacolo alla libera circolazione delle merci e quindi sarebbe contrario ai principi fondamentali dell'Unione europea;
    g) ad adottare al più presto i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera;
    h) ad assumere ogni iniziativa di competenza per rilanciare la ristorazione italiana di qualità nel mondo, ad esempio sostenendo il marchio «Ciao Italia», in maniera che il vero ristorante italiano sia distinto dalle tante imitazioni che non fanno onore alla vera tradizione italiana e spesso offrono prodotti che non hanno nulla a che vedere con la cucina italiana e la filiera di cui essa è il punto di arrivo;
    i) ad implementare il sostegno alle piccole e medie imprese, espressione dell'eccellenza italiana, nel processo di internazionalizzazione ed a valorizzare l'associazionismo italiano all'estero quale strumento di promozione dell'autentico made in Italy;
    l) a tutelare il prodotto italiano di qualità nell'ambito del negoziato Unione europea-Usa sul Transatlantic trade and investment partnership e in tutti gli altri negoziati in essere tra l'Unione europea ed i suoi partner commerciali.
(1-00527) «Fitzgerald Nissoli, Dellai, Schirò, Marazziti, Caruso, Fauttilli, Santerini, Piepoli».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

   La Camera,
   premesso che:
    la globalizzazione dei mercati ha provocato effetti economici complessi. Infatti, il venir meno delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha alimentato il diffondersi di comportamenti anomali, tra i quali figura l'imitazione dei prodotti e dei marchi aziendali di alcuni Paesi europei da parte dei produttori specialmente dell'area asiatica. Gli effetti negativi di questo fenomeno sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Italy e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'asse portante;
    infatti, il fenomeno della contraffazione deprime ogni incentivo al miglioramento della produzione, disorienta i consumatori, impedisce alla concorrenza di espletare i suoi benefici tipici: incremento qualitativo e quantitativo nella gamma dei prodotti e servizi offerti, tendenziale abbassamento dei prezzi, crescita economica;
    nella XVI legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale ha svolto un'attenta inchiesta sul fenomeno della contraffazione, mettendo in risalto, nella relazione conclusiva, come il valore della contraffazione si attesterebbe su una cifra pari a 6,5 miliardi di euro. Secondo Confindustria, il valore complessivo dei prodotti contraffatti, solo in Italia, ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre a livello mondiale l'Ocse ha stimato che il commercio costituito da tali merci riguarderebbe l'8 per cento del totale;
    secondo una ricerca pubblicata dal Censis nell'aprile del 2009, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (senza, quindi, contare le quote di merci contraffatte che partono dall'Italia verso l'estero) ha prodotto, nel 2008, un fatturato di 7 miliardi 109 milioni di euro, con una perdita del bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali, tra imposte dirette ed indirette, di circa 5 miliardi 281 milioni di euro: il 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato. La totale repressione del fenomeno – sempre secondo il CENSIS – garantirebbe in Italia quasi 130 mila nuovi posti di lavoro. A livello sociale, infatti, i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 250 mila è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100 mila circa nella sola Unione europea;
    stime della Banca mondiale ritengono che il volume di affari della contraffazione si aggiri intorno ai 350 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo di 150 dei Paesi meno ricchi;
    la World customs organization, nel suo rapporto, evidenzia che, su un totale di oltre 290 milioni di prodotti contraffatti sequestrati dalle dogane mondiali nel 2009, il 34 per cento dei sequestri è avvenuto nell'area asiatica e pacifica, il 30 per cento in Europa, il 18 per cento in Medio Oriente, il 14 per cento in America e solo per lo 0,7 per cento in Africa;
    le confische di beni contraffatti all'interno dell'Unione europea durante l'anno 2000 ammontavano a 68 milioni di beni, per passare a circa 95 milioni nel 2001. A fronte di un dato quasi costante per il 2002 ed il 2003, rispettivamente di circa 85 milioni di beni e di circa 92 milioni, il 2004 ed il 2006 hanno registrato un deciso incremento dei sequestri: più di 103 milioni di oggetti sequestrati nel 2004 e più di 128 milioni nel 2006, dopo che il 2005 aveva fatto registrare una certa flessione, con un dato vicino ai 76 milioni di oggetti;
    in passato il fenomeno della contraffazione riguardava, soprattutto, generi di lusso che garantivano ai produttori ed ai venditori di falsi la realizzazione di grossi profitti, commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati. A partire dagli anni ’80, in conseguenza del mutamento delle logiche e degli assetti finanziari e produttivi di tutti i Paesi, anche l'area della produzione e del commercio dei «falsi manifatturieri» ad alto valore aggiunto ha subito profonde modificazioni, orientandosi sulla realizzazione e sulla vendita in massa di beni di largo consumo. Attualmente viene rilevata la presenza di prodotti contraffatti in quasi tutti i settori di mercato, con la percentuale più elevata nel settore calzaturiero e della pelletteria: e rilevantissima e di particolare gravità risulta la contraffazione nel settore agroalimentare (settore in cui le indicazioni sono obbligatorie, al fine di evitare che le loro omissioni possano ingannare il consumatore circa l'effettiva provenienza del prodotto, come previsto dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE);
    secondo le informazioni contenute nel «1o Rapporto Eurispes sui crimini agroalimentari in Italia», pubblicato nel 2011, l'industria alimentare europea risulta la prima al mondo, rappresentando nel continente europeo il primo comparto manifatturiero, seguito dal settore automobilistico e dalla chimica, con un fatturato di oltre 1.000 miliardi di euro e circa 4,4 milioni di addetti, i quali partecipano all'attività di 310.000 aziende;
    l'industria alimentare europea esporta prodotti alimentari per un valore di 58,2 miliardi di euro e ne importa per un valore di 57,1 miliardi di euro, trasformando il 70 per cento delle materie prime agricole prodotte in Europa;
    con specifico riferimento all'industria alimentare italiana, questa si rivela la terza in Europa dopo quella di Germania e Francia, rappresentando un vero pilastro dell'economia nazionale. È la seconda manifattura dopo il metalmeccanico, vantando un fatturato di 124 miliardi di euro (+3,3 per cento rispetto al 2009), acquistando e trasformando oltre il 72 per cento del prodotto agricolo nazionale, a fronte di un valore dell'export pari a 21 miliardi di euro (+10,7 per cento rispetto al 2009);
    sulla base dei dati prodotti dall'Ice nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale il 12 gennaio 2011, con riferimento all'andamento, nel periodo 2006-2010, dell'indice di produzione industriale nazionale (anno base 2000), si rileva una crescita costante fino al 2007, cui segue una leggera contrazione nei due anni successivi. Il valore dell'indice di produzione industriale nel 2010, invece, evidenzia una certa ripresa del settore, attestandosi ad un livello leggermente superiore a quello del 2008. L'andamento del trend del settore alimentare riflette quello dell'indice generale di produzione nazionale relativo allo stesso periodo. I dati sull'andamento generale (periodo 2006-2010) del fatturato annuo delle industrie alimentari italiane rilevano un volume d'affari crescente nel tempo, salvo una fase stazionaria tra il 2008 e il 2009, a fronte di una variazione percentuale pressoché nulla;
    secondo gli ultimi dati disponibili, i settori che hanno realizzato la maggiore crescita relativa rispetto al 2009 sono stati quelli oleario (+5 per cento), dolciario (+4,5 per cento) e dei salumi (+4,3 per cento). Si evidenzia, però, la contrazione subita dal settore della pasta (-3,2 per cento) e delle acque minerali (-4,5 per cento);
    dalle risultanze dell'indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, emerge che la contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso nell'ambito dell'intero comparto, danneggia tutti, produttori e consumatori: i primi si trovano, chiaramente, ad operare in condizioni di concorrenza sleale, aggravata da una situazione di dumping enorme nel sistema agroalimentare; i secondi, nella stragrande maggioranza dei casi, effettuano i propri acquisti nella convinzione di ottenere un prodotto caratterizzato da una determinata origine e da un'elevata qualità, corrispondente a quanto riportato in etichetta;
    in realtà, non di rado il consumatore incappa in alimenti di qualità inferiore rispetto alle attese, se non, addirittura, in prodotti potenzialmente nocivi per la salute;
    rispetto ad altri segmenti merceologici, una peculiarità della contraffazione nel settore agroalimentare si ritrova nel fatto che, se, in generale, il fenomeno contraffattivo consiste nella copia illegale di un marchio industriale, nel caso dell'agroalimentare l'inganno al consumatore riguarda più spesso l'origine geografica del prodotto;
    merita, altresì, particolare attenzione poi il ruolo del web nell'internazionalizzazione della contraffazione, con riferimento a tutti i segmenti della filiera produttiva e distributiva. Infatti, le opportunità offerte dalla rete permettono una progressione particolarmente rilevante del fenomeno della contraffazione, anche grazie al ruolo degli operatori di rete che spesso tralasciano i dovuti controlli e, in alcuni casi, si rendono addirittura complici dei traffici illegali;
    sul piano sociale la contraffazione implica una serie di rischi per l'acquirente che possono tradursi in un danno sia in termini di salute, sia in termini di sicurezza. In taluni casi il consumatore subisce danni economici;
    durante la XVI legislatura il Parlamento è intervenuto a tutela del made in Italy con il decreto-legge n. 135 del 2009 e con la legge n. 99 del 2009 che tutelano le produzioni del made in Italy. Per specifiche produzioni del made in Italy si ricorda la legge n. 55 del 2010, che ha introdotto disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;
    da ricordare anche la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, che ha lo scopo di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari;
    per quanto riguarda il contesto europeo, in data 11 dicembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione nella quale si ribadiva il diritto dei consumatori europei ad un accesso immediato delle informazioni relative agli acquisti;
    il 25 novembre 2009 ha votato una risoluzione sul marchio di origine, nella quale, tra l'altro, invitava la Commissione ed il Consiglio ad istituire meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale. Il 17 gennaio 2013 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato un'ulteriore risoluzione sull'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea in cui si afferma che l'Unione europea deve rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per tali beni importati nell'Unione europea, quali abiti, scarpe e gioielli, e si richiede la presentazione da parte della Commissione europea di una nuova proposta legislativa;
    in data 15 aprile 2014, il Parlamento europeo ha approvato le norme per rendere obbligatorie le etichette made in Italy sui prodotti non alimentari venduti sul mercato comunitario;
    è stato approvato, altresì, un regolamento che mira ad una maggiore protezione dei consumatori attraverso il rafforzamento della sorveglianza e dei criteri di sicurezza dei prodotti e che chiede pene più severe per le imprese che non rispettano le norme di sicurezza e, quindi, vendono prodotti potenzialmente pericolosi;
    i provvedimenti sopra citati sono stati approvati dal Parlamento europeo in prima lettura per fare in modo che il lavoro già svolto possa essere valutato dal nuovo Parlamento europeo insediatosi in data 1o luglio 2014,

impegna il Governo:

   ad attivarsi, nel contesto della Presidenza italiana del semestre europeo, per giungere all'approvazione di un regolamento sul made in al fine di tutelare i consumatori e favorire lo sviluppo delle imprese;
   a promuovere la piena attuazione della legge n. 4 del 2011 relativa all'etichettatura dei prodotti, in modo conforme al diritto comunitario e, quindi, in grado di fornire un'ulteriore tutela dei prodotti italiani, agroalimentari e non;
   a rafforzare l'opera di contrasto alla contraffazione dei prodotti, in modo da evitare ingenti danni economici alle imprese ed ai cittadini.
(1-00528) «Dorina Bianchi, Tancredi, Alli».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

   La Camera,
   premesso che:
    la globalizzazione dei mercati ha provocato il venir meno delle barriere di carattere protezionistico ed ha alimentato il fenomeno dell'imitazione dei prodotti e dei marchi aziendali, i cui effetti negativi sono particolarmente preoccupanti per il made in Italy e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
    secondo elaborazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, il commercio di prodotti contraffatti e della pirateria corrisponde al 10 per cento degli scambi mondiali per un valore pari a 450 miliardi di dollari, mentre la stima più prudente della Commissione europea e dell'Organizzazione mondiale delle dogane attribuisce al fenomeno un peso pari al 7 per cento della merce scambiata a livello mondiale per un valore tra i 200 e i 300 miliardi di euro;
    l'industria del falso arriva a questi risultati dopo un decennio di forte accelerazione con un fatturato che, secondo alcune stime, sarebbe aumentato del 1600 per cento e per queste ragioni non può essere considerata un fenomeno marginale;
    il dato più preoccupante è il forte aumento della contraffazione di medicinali, l'Organizzazione mondiale della sanità stima che il 10 per cento dei medicamenti consumati nel mondo siano contraffatti, con punte del 30 per cento in Brasile e del 60 per cento in alcuni Stati africani; l'Europa non è immune dal fenomeno, gli uffici doganali dell'Unione europea stimano che circa il 10 per cento degli oggetti falsi bloccati alle frontiere siano medicinali;
    per quanto riguarda il mercato alimentare, la contraffazione e la falsificazione dei prodotti alimentari made in Italy fa perdere all'Italia oltre 60 miliardi di euro di fatturato; l'agropirateria internazionale è arrivata a colpire i prodotti più rappresentativi dell'identità alimentare nazionale, con danni economici e di immagine insostenibili per l'agricoltura italiana;
    il fenomeno dell’Italian sounding a livello mondiale ha un giro d'affari stimabile in circa 54-55 miliardi di euro (pari due volte il fatturato dell’export, che nel 2013 ammontava a 26.179 miliardi) ed è la principale causa di mancato guadagno per le aziende esportatrici italiane perché consente ad alcune aziende locali di avere un vantaggio competitivo immeritato, producendo a prezzi più bassi e collocando il prodotto su fasce di prezzo più alte grazie al richiamo all'Italia o all'italianità;
    l'Estremo Oriente è indicato come la fonte principale delle contraffazioni, ma anche negli Stati Uniti la contraffazione è presente in misura massiccia, soprattutto nei settori della profumeria, degli articoli di lusso e delle componenti elettroniche;
    in Europa i Paesi leader sono l'Italia, la Spagna, la Turchia, il Marocco e i Paesi dell'ex blocco sovietico; fra i Paesi europei un posto di particolare importanza è occupato anche da Belgio ed Olanda, attivi non solo come aree di transito dei prodotti contraffatti, ma anche come luoghi di confezionamento;
    esiste nel nostro Paese una diffusa percezione di un attacco al made in Italy operato essenzialmente da Paesi extraeuropei; in realtà la geografia del fenomeno coinvolge anche importanti Paesi comunitari, tra cui l'Italia, prima nell'Europa dei Paesi avanzati per diffusione di fenomeni di illegalità e intreccio con la criminalità organizzata, del lavoro irregolare (12 per cento del totale occupati) e dell'evasione fiscale (17 per cento del prodotto interno lordo);
    l'economia italiana è, quindi, sotto il duplice attacco dell'industria del falso internazionale ed interna, che in Italia, secondo la Guardia di finanza, ha un volume d'affari quantificato tra 4 e 7 miliardi di euro l'anno; il settore più esposto alla contraffazione è quello dei prodotti della moda (circa il 60 per cento del fenomeno), il resto riguarda giocattoli, prodotti enogastronomici, orologeria, componentistica, audiovisivi, software;
    si stima che queste disfunzioni del sistema economico abbiano determinato una perdita di 40.000 posti di lavoro negli ultimi 10 anni, con un mancato introito fiscale, pari all'8 per cento del gettito irpef e al 21 per cento del gettito iva;
    inchieste e studi sul fenomeno hanno permesso di identificare, in Italia, almeno due macro tipologie di imprese del falso:
     a) le imprese marginali e destrutturate, nascoste negli scantinati, che sfruttano il lavoro e organizzano la produzione in modo illegale;
     b) le imprese ben strutturate e radicate, che combinano un'attività regolare con una produzione di beni contraffatti. Spesso si tratta degli stessi subfornitori a cui è affidata la fabbricazione di prodotti di marca che realizzano quantità in eccedenza, non autorizzate, per poi venderle illegalmente;
    gli effetti negativi dell'industria del falso sono, dunque, molteplici e interessano la sfera economica e sociale; la contraffazione provoca un danno economico per l'impresa legale che può essere misurato in termini di mancate vendite, perdita di immagine e di credibilità del marchio, spese legali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, riduzione della redditività degli investimenti in ricerca, innovazione e marketing;
    inoltre, i prodotti contraffatti e pirata sono fabbricati solitamente nel più completo disprezzo delle norme a tutela della salute e sicurezza, mettendo in questo modo in pericolo il consumatore;
    la contraffazione danneggia anche il lavoratore, che spesso, quando inserito nelle imprese del falso, subisce una condizione lavorativa priva dei diritti e delle tutele previsti dalle leggi e dai contratti; la contraffazione è anche causa della perdita del posto di lavoro: secondo Indicam negli ultimi 10 anni sono 270 mila i posti di lavoro persi nel mondo, di cui 125 mila nell'Unione europea e 40 mila solo in Italia;
    nel 2013, in Italia, sono stati oltre 130 milioni i prodotti contraffatti sequestrati recanti falsa indicazione d'origine o pericolosi per la salute, con una crescita superiore al 25 per cento rispetto al 2012, e sono state denunciate 9.445 persone, tra le quali 252 affiliate a organizzazioni criminali dedite alla produzione e rivendita di prodotti contraffatti;
    i sequestri hanno riguardato tutte le tipologie di prodotti: dall'abbigliamento (quasi 22 milioni di pezzi) ai giocattoli (quasi 13 milioni), dall'elettronica (quasi 42 milioni) ai beni di consumo (53 milioni di pezzi), tra cui cosmetici, pezzi di ricambio per auto e prodotti per l'igiene;
    nel 2013, la Guardia di finanza ha sequestrato e bloccato l'accesso a 84 piattaforme web illecite, utilizzate per il commercio di prodotti falsi o per consentire agli utenti il download illegale di software, giochi e prodotti multimediali, con una crescita del 60 per cento rispetto al 2012;
    i nuclei antifrodi del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari hanno diffuso i dati relativi ai controlli effettuati nel 2013, che hanno portato al sequestro di oltre 3,3 milioni di unità di prodotti alimentari illegali o irregolari, pari a 9.700 mila tonnellate;
    secondo le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, il settore alimentare è tra i business di punta delle mafie, con un volume d'affari delle agromafie che ammonta a circa 12,5 miliardi di euro, il 5,6 per cento dell'intero giro d'affari criminale in Italia;
    è utile sottolineare, inoltre, che un consumatore su quattro, secondo Confcommercio, ha fatto negli ultimi 12 mesi un acquisto consapevole di merci contraffatte, mentre tra gli imprenditori 8 su 10 si ritengono danneggiati e 1 su 3 ritiene il fenomeno in crescita;
    il Parlamento italiano, dal 2009 ad oggi, ha svolto una notevole attività legislativa e di indagine riguardo alla tutela del made in Italy e alla lotta alla contraffazione:
     a) con l'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, si chiarisce che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano, e si introduce una precisa regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano» o simili;
     b) con l'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono state introdotte norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale;
     c) con la legge 8 aprile 2010, n. 55, sono state dettate disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, anche con riferimento alla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani, prevedendo l'uso dell'indicazione made in Italy esclusivamente per i prodotti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano. Successivamente tale disciplina è stata congelata da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha precisato che tutte le disposizioni della legge 8 aprile 2010, n. 55, possono considerarsi applicabili solo successivamente all'esperimento della procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE e che tale legge non può considerarsi applicabile sino a quando non saranno adottate le necessarie norme attuative previste dall'articolo 2 della legge medesima; con riferimento all'attuazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, e alla proposta in sede di Unione europea del marchio di origine obbligatorio per i prodotti importati da Paesi extra Unione europea, la X Commissione della Camera dei deputati nella XVI legislatura ha approvato la risoluzione n. 8-00096, a conclusione del dibattito sulle risoluzioni nn. 7-00411, 7-00426 e 7-00430, che ha impegnato il Governo a dare piena attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, opponendosi alla minacciata procedura di infrazione e dando seguito ai previsti provvedimenti attuativi;
     d) la legge 14 gennaio 2013, n. 8, ha, poi, dettato le nuove regole per la definizione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia, ove si prevede che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», l'etichetta debba indicare lo Stato di provenienza;
     e) nella seduta del 22 gennaio 2013 la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, istituita durante la XVI legislatura, ha approvato un'imponente relazione conclusiva oltre, alla relazione sulla pirateria digitale in rete e ad altri documenti settoriali;
     f) infine, il 26 giugno 2014, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo;
    la vicenda della sospensione della disciplina dettata dalla legge n. 55 del 2010 si inquadra nello scontro aperto in Europa tra Paesi manifatturieri, che hanno tutto l'interesse ad affermare una tutela stretta del made in, seppure non in contrasto con le regole europee sulla competitività, e i Paesi «commercianti» che hanno l'interesse opposto;
    tale scontro è dato dalla presentazione, il 16 dicembre 2005, di una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2005)661), relativa all'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti industriali (come viti, bulloni, utensileria, tubi e rubinetterie, pneumatici, ceramica, tessili) importati da Paesi terzi, che non è mai stata discussa dal Consiglio;
    il Parlamento europeo dal 2007 al 2013 ha, invece, adottato numerose dichiarazioni e risoluzioni per sollecitare la Commissione europea e il Consiglio ad attuare una politica di tutela dell'origine dei prodotti europei, ma il 16 aprile 2013 la Commissione europea ha ritirato la proposta di regolamento sull'obbligo di indicazione dell'origine per alcuni prodotti importati da Paesi extra Unione europea (cosiddetto made in), presentata nel dicembre 2005 su iniziativa italiana con l'obiettivo di rendere più trasparenti per i consumatori le informazioni sull'origine dei prodotti e assicurare parità di condizioni tra i produttori europei e quelli di Paesi terzi che già dispongono di una legislazione analoga;
    il dibattito che ne è seguito ha consentito di recuperare terreno e il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato con larghissima maggioranza (485 voti a favore, 130 contrari e 27 astensioni) il pacchetto legislativo per la tutela dei consumatori europei da prodotti falsi e nocivi. La nuova disciplina, che sostituirebbe l'attuale sistema volontario, impone di apporre il made in sia ai prodotti non alimentari realizzati in Europa che a quelli extraeuropei, ma prima che l'obbligo diventi effettivo è necessaria l'approvazione del Consiglio dell'Unione europea;
    l'etichetta made in sarà, quindi, obbligatoria per tutti i prodotti venduti nell'Unione europea, con alcune eccezioni come il cibo e i medicinali; secondo la proposta approvata, i produttori dell'Unione europea potranno scegliere se mettere sull'etichetta la dicitura «made in EU» oppure il nome del loro Paese. Per le merci prodotte fuori dall'Unione europea, il «Paese di origine» dovrà essere quello in cui il bene ha subito «l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata», che si sia conclusa con la «fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione» (come definito nel codice doganale dell'Unione europea);
    la proposta è stata trasmessa al Consiglio per l'approvazione definitiva. In seguito all'adozione del Consiglio, la nuova normativa dovrebbe entrare in vigore nel 2015; è, quindi, molto importante che l'Italia vigili nel semestre di presidenza europea, affinché il Consiglio non blocchi nuovamente tale disciplina;
    nel settore alimentare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applica dal 13 dicembre 2014, obbliga alla fornitura di informazioni sugli alimenti, con particolare riguardo alla tabella nutrizionale e all'indicazione d'origine solo per una parte degli alimenti;
    ad eccezione delle regole che sono state fissate per alcuni settori e per le denominazioni di origine, per tutti gli altri prodotti si è preferito affermare un diverso principio, per cui l'indicazione obbligatoria è resa tale solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare, così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011;
    il Parlamento italiano ha approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sull'etichettatura dei prodotti alimentari con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano; è, tuttavia, complesso il coordinamento tra l'obbligo stabilito in Italia e le norme europee, che, invece, prevedono, al riguardo, principalmente regimi facoltativi;
    l'indicazione d'origine dei prodotti può essere positivamente conseguita anche con la diffusione di tecnologie in grado di offrire la tracciabilità dell'intera filiera attestata da sistemi non seriali e non replicabili, al fine di consentire ai consumatori finali di conoscere la vera origine dei prodotti italiani, alimentari e non alimentari, e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi made in Italy o interamente realizzati in Italia;
    nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, il Governo italiano ha ricordato l'importanza che annette, ai fini della competitività del sistema industriale italiano, all'introduzione di un'indicazione di origine dei prodotti non alimentari. L'obbligatorietà di tale indicazione – contenuta all'articolo 7 della proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei prodotti – non incontra, tuttavia, l'unanime accordo degli Stati membri;
    nel programma della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, il Governo italiano ha assunto un impegno specifico sulla prevenzione della criminalità ambientale e della contraffazione dei prodotti alimentari e delle merci in generale;
    in un momento di crisi profonda e perdurante come quella attuale, il danno prodotto dalla contraffazione, soprattutto per il settore manifatturiero, composto per la grande maggioranza da micro e piccole imprese, è ancora più schiacciante, poiché comporta una condizione di concorrenza sleale per le aziende dell'autentico made in Italy, che hanno deciso di continuare a produrre in Italia e che devono sopportare un pesantissimo gap competitivo,

impegna il Governo:

   nell'ambito del semestre della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea:
    a) a monitorare l’iter del regolamento relativo al made in, approvato di recente dal Parlamento europeo, affinché il Consiglio dell'Unione europea proceda velocemente alla sua approvazione;
    b) ad attivare una decisa negoziazione al fine di aggiornare l'insieme delle norme europee in materia agroalimentare, in particolare per l'accoglimento in sede europea dei principi della legge 3 febbraio 2011, n. 4, garantendone la piena attuazione in materia di etichettatura di origine a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera;
    c) a sviluppare una lotta più dura ai fenomeni di contraffazione in campo alimentare ed extralimentare, anche potenziando la rete dei sistemi di vigilanza e di repressione in ambito europeo sui confini e nel sistema dei porti e delle dogane;
    d) a farsi promotore di una normativa organica e dettagliata che consenta agli Stati membri di dotarsi di misure più flessibili e rispettose delle tradizioni locali riguardo all'indicazione obbligatoria del Paese di origine, sia nel campo alimentare che in quello extralimentare;
    e) a promuovere una rete di monitoraggio delle importazioni comunitarie ed extracomunitarie, al fine di garantire la piena attuazione dei divieti e delle relative sanzioni;
    f) ad aumentare il contrasto alla contraffazione via internet e ad assumere iniziative per introdurre regole condivise nell'Unione europea, con particolare riferimento ai domini internet che fanno riferimento generico a particolari produzioni o marchi senza rispettare le regole sull'origine dei prodotti, né possedere i suddetti marchi;
    g) ad adottare ogni ulteriore iniziativa volta a promuovere, in sede di Unione europea, il rispetto del termine del 13 dicembre 2014, imposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza, con riferimento al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate ed altre produzioni interessate dal suddetto regolamento;
    h) a sostenere la diffusione di tecnologie in grado di offrire una tracciabilità certa dei prodotti, attestata da sistemi non seriali e non replicabili, al fine di consentire ai consumatori finali di conoscere la vera origine dei prodotti italiani, alimentari e non alimentari;
    i) a prevedere assidue campagne informative tali da rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni, volte a indurre i consumatori a comportamenti virtuosi riguardo alla tematica dei prodotti contraffatti;
    l) a rafforzare i presidi territoriali, applicando le migliori buone pratiche nella lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle Forze dell'ordine ed un'adeguata formazione delle stesse.
(1-00529) «Senaldi, Cenni, Berlinghieri, Bargero, Basso, Benamati, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Taranto, Tidei».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)

   La Camera,
   premesso che:
    la tutela del made in Italy deve costituire un obiettivo prioritario della nostra azione istituzionale sia in ambito nazionale sia soprattutto in ambito internazionale;
    i prodotti tipici rappresentano, infatti, un'importante opportunità per l'agroalimentare nazionale nell'ambito dei mercati mondiali, in quanto offrono ai consumatori di tutto il mondo elevati standards qualitativi, oltre ad evocare la tanto ammirata italianità dei prodotti;
    secondo le conclusioni della Commissione per la lotta alla contraffazione che ha operato nella XVI legislatura, la contraffazione e limitazione dei prodotti DOP e IGP producono danni i cui effetti non si limitano ad un'unica impresa o ad una singola fase produttiva, posto che «il valore sottratto alla nostra produzione agricola, stimabile intorno ai tre miliardi di euro, pesa sull'intera filiera impegnata nelle produzioni di qualità, giacché, ad esempio, quasi il 67 per cento dei suini macellati e il 47 per cento del latte vaccino prodotti in Italia sono utilizzati per la produzione di DQP»;
    secondo le stime di Federalimentari e quelle dell'istituto nazionale per il commercio con l'estero, in termini di esportazione i due fenomeni recano un danno alle imprese italiane pari a circa sessanta miliardi di euro, di cui cinque/sei miliardi causati dalla contraffazione vera e propria e la parte rimanente dall’italian sounding;
    il fenomeno della contraffazione non danneggia solo il settore agroalimentare ma, soprattutto sul territorio nazionale, interessa tutti i settori merceologici; abbigliamento, tessile e manifatturiero, artigianato, design, arrecando danni enormi a fabbricanti, commercianti e consumatori;
    in Europa, il valore dei prodotti Italiani imitati raggiunge i 26-27 miliardi di euro a fronte di esportazioni per 13 miliardi di euro, che equivale a dire che per ogni prodotto originale esportato nell'Unione ne esistono due imitati, e in ambito mondiale basta considerare che tra il 2001 e il 2010 il fenomeno dell’Italian sounding è aumentato del centottanta per cento;
    i principali mercati dell'Unione europea in cui si verificano fenomeni di contraffazione o di imitazione sono la Germania, la Francia, il Regno Unito ed i paesi Scandinavi, mentre i principali mercati extra UE sono gli Stati Uniti, il Messico, il Brasile, il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Russia e la Turchia;
    in Canada, negli Stati Uniti e nel centro America, dove la mancanza di tutela legale di alcuni marchi italiani genera un fatturato di contraffazione pari a tre miliardi di euro e un fatturato di ventiquattro miliardi derivante dall’italian sounding, il rapporto tra prodotti originali e imitati è addirittura di uno a otto;
    questi dati mostrano che un efficace contrasto ai fenomeni di contraffazione e di imitazione nel mondo determinerebbe un significativo miglioramento della bilancia commerciale italiana in termini di esportazioni;
    in ambito internazionale, tuttavia, il fenomeno dell’italian sounding in particolare nel settore agroalimentare, se non sconfina in contraffazione di marchio vera e propria non è, in linea di massima, perseguibile;
    a vantaggio del contrasto all’italian sounding, sebbene solamente a livello europeo, sta invece il principio che proibisce simboli ed indicazioni posti in etichetta riferiti in qualche modo ad una nazione e allo spirito e alla suggestione di un determinato Paese;
    in ambito nazionale per combattere il fenomeno della contraffazione la legge 3 febbraio 2011, n. 4, relativa alle «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», ha introdotto per la prima volta nel sistema normativo l'adozione di un sistema normativo completo di tutela a difesa dell'origine dei prodotti alimentari, auspicandone l'assunzione anche a livello europeo;
    l'interesse manifestato negli ultimi anni dall'Unione europea in merito alla questione del contrasto alla contraffazione ha trovato un primo ancoraggio nel regolamento n. 1169 del 25 ottobre 2011, che ha introdotto l'obbligo della indicazione in etichetta della provenienza di alcuni alimenti, in applicazione del principio che l'indicazione del paese d'origine è l'elemento base della tracciabilità;
    tuttavia, la normativa europea non ha ancora affrontato compiutamente la questione della conoscenza dell'origine degli ingredienti singoli dei cibi trasformati, e ha escluso dal suo campo di applicazione molti prodotti dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare per i quali non è obbligatoria l'indicazione d'origine, rendendone di fatto impossibile la tracciabilità, quali ad esempio pasta, formaggi, latte a lunga conservazione, derivati del pomodoro, frutta e verdura trasformate, e derivati dei cereali;
    in assenza di etichettatura d'origine, la scelta di importare dall'estero materie prime piuttosto che acquistarle in Italia è una strategia a rischio zero dal punto di vista dell'appetibilità e del successo del prodotto immesso sul mercato, essendo i consumatori del tutto ignari che dietro marchi, colori e slogan pubblicitari che evocano l'italianità, ci sono prodotti che di italiano hanno poco o nulla;
    superando uno stallo nella legislazione europea in materia, seguito proprio all'approvazione di tale regolamento e che aveva attirato l'attenzione sulla necessità di un'estensione dell'ambito di applicazione di tale regolamento ad un numero più ampio di generi di prodotto rispetto a quelli contemplati, il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato una proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sul marchio obbligatorio di origine, in base al quale le etichette «made in» dovrebbero ora essere obbligatorie per i prodotti non alimentari venduti nel mercato comunitario, sostituendo così l'attuale sistema di etichettatura su base volontaria;
    in ambito nazionale, il piano nazionale anticontraffazione, adottato nel 2011 su iniziativa del Consiglio nazionale anticontraffazione che opera presso il Ministero dello sviluppo economico dal 2010, ha individuato sei macro-priorità in tema di lotta alla contraffazione, incentrate sulla comunicazione e l'informazione, sulla costruzione di un diffuso presidio territoriale, sulla lotta al fenomeno via internet, sulla formazione alle imprese in tema di tutela nazionale e internazionale della proprietà intellettuale, sulla tutela del made in Italy da ogni forma di usurpazione, compreso l’italian sounding, e, infine, sulla esigenza di specializzazione dei giudici civili e penali chiamati ad occuparsi dei reati connessi;
    sia l'etichettatura che la tracciabilità si impongono ormai quali elementi imprescindibili per la trasparenza della filiera, per la valorizzazione della produzione, per il controllo dei processi ed il contenimento dei costi, nonché per la tutela dei prodotti;
    egualmente imprescindibile appare la necessità di tutelare il made in italy, con particolare riguardo anche a quello del settore agroalimentare, nel quale è racchiuso anche lo sforzo di proteggere la produzione agricola italiana già martoriata dai vincoli della legislazione europea, al contempo preservando anche il turismo legato alle coltivazioni tradizionali e di marchi DOC, DOCG e DOP,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, al fine di giungere alla rapida e definitiva approvazione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sul marchio obbligatorio di origine in ambito europeo, che garantisca la tutela dei prodotti italiani dai fenomeni di contraffazione ed imitazione;
   ad adoperarsi, in ambito sovraeuropeo e con particolare riferimento alla Organizzazione mondiale del commercio, affinché siano adottate politiche e procedure volte a tutelare i marchi di origine dei prodotti commerciali dei singoli Paesi, al fine di tutelare sia l'identità dei marchi, sia la conseguente qualità dei prodotti offerti ai consumatori;
   in ambito nazionale, ad attivarsi affinché siano realizzati nei tempi congrui gli obiettivi contenuti nel piano per la lotta alla contraffazione ed a promuovere l'adozione delle necessarie modifiche normative, anche con riferimento alla lotta ai fenomeni di criminalità in questo settore.
(1-00530) «Rampelli, Corsaro, Maietta, Nastri, Totaro, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Taglialatela».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)