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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 febbraio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 febbraio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marotta, Mattiello, Merlo, Meta, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Scagliusi, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marotta, Mattiello, Merlo, Meta, Monaco, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Scagliusi, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 febbraio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARZANO: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso» (2885);
   DORINA BIANCHI: «Modifica all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione di reati commessi nei confronti dei minori» (2886);
   DORINA BIANCHI: «Modifiche agli articoli 609-bis del codice penale e 656 del codice di procedura penale e altre disposizioni per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale» (2887);
   DORINA BIANCHI: «Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive dei dipendenti pubblici appartenenti alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1o febbraio 2006, n. 43» (2888);
   DORINA BIANCHI: «Interventi stra- ordinari per la sanità nel Mezzogiorno» (2889).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge MORETTO ed altri: «Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti» (2684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Preziosi.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è disposto l'annullamento del contributo assegnato, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, al comune di San Giorgio di Bosco (Padova), per lavori di restauro e riqualificazione dell'edificio di Villa Anselmi.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per la realizzazione di lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione del complesso fortificato denominato «rocca-torrione-soccorso coverto» in Cagli (Ancona);
   dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archivistica per il Piemonte, a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per la schedatura dei Fondi «Carteggi», dei Fondi aggregati, della Miscellanea manoscritti e dell'archivio storico dell'Accademia delle scienze di Torino;
   dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per opere connesse al parco archeologico di via delle Terme, Area edifici pubblici – città antica di Turris Libisonis in Porto Torres (Sassari);
   dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, a valere su un contributo concesso per l'anno 2007, per ulteriori opere di restauro della chiesa di San Giovenale in Orvieto (Terni);
   dalla fondazione «Roffredo Caetani», a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per il completamento del restauro conservativo delle mura di Ninfa in Cisterna Latina (Latina);
   dalla parrocchia di Sant'Ambrogio vescovo in Bazzano, a valere su un contributo concesso per l'anno 2009, per il restauro, consolidamento e miglioramento antisismico dell'omonima Pieve;
   dalla confraternita di Santa Maria degli Angeli in Gallipoli (Lecce), a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per opere di restauro dell'omonima chiesa;
   dal comune di Ventimiglia (Imperia), a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per opere di restauro della ex chiesa di San Francesco;
   dal comune di Tortona (Alessandria), a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per opere di restauro del complesso architettonico monumentale dei fabbricati dell'isolato della Santissima Annunziata;
   dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, a valere su un contributo concesso per l'anno 2010, per il restauro dell'ex convento dei Santi Severino e Sossio, sede dell'Archivio di Stato di Napoli.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 233).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015) 46 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione di nomina ministeriale

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Paolo Ceccherini, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione dei servizi del tesoro, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 2803-A)

A.C. 2803-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

  2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2015».
  9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 28 febbraio 2015»;
   b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».

Art. 3.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

  1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «1o gennaio 2015» e le parole: «1o luglio 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2016» e «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015», le parole: «Nei tre mesi successivi alla prenotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2015» e le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2015».
  3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Art. 4.
(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

  1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
  2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
  3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
  6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1o gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia di beni culturali).

  1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

  1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».

  2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole: «31 ottobre 2015».
  3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e nell'anno accademico 2014-2015»;
   b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «2013-2014» sono inserite le seguenti: «e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016».

  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 aprile 2014» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

  5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015».

Art. 7.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

  1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014 e il 2015» e le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015».

  3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1o gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1o gennaio 2016».
  4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2015».

Art. 8.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015»;
   b) alla lettera b), le parole: «appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015».

  3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2015».
  4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «da emanare entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2015».
  5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

  6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.
  7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
  8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015.».

Art. 9.
(Proroga di termini in materia ambientale).

  1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.
  2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2015».
  3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
   b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
   c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2015».

  Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

Art. 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «Sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2015».
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».
  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».
  8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
  9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
  10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
   b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

  11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
  12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: «7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.».

Art. 11.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

  1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: «2014» è sostituito dal seguente: «2015».
  2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12.
(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali).

  1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13.
(Federazioni sportive nazionali).

  1. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14.
(Proroga contratti affidamento di servizi).

  1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Art. 15.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2803-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “Per il quinquennio 2011-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020”.
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 maggio 2015”.
  11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: “di sei mesi” fino a: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2015”»;

   al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.
  12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
  12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis.(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà). – 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Art. 2-ter.(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). – 1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”».

  All'articolo 3:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1o gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma”»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.
  3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1o ottobre 2014.
  3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: “A decorrere dall'1o aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra il 1o aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;” sono sostituite dalle seguenti: “Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;”.
  3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese). – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 4:
   al comma 2, le parole: «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 ottobre 2016”.
  2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “al periodo precedente” sono inserite le seguenti: “ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna”.
  5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 573:
    1) al primo periodo:
     1.1) le parole: “Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,”;
     1.2) le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;
    2) al secondo periodo, le parole: “di centoventi giorni” sono soppresse;
   b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.
  6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre 2015»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati».

  All'articolo 7:
   al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   «g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  “6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “al 90 per cento nel 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento nel 2016”;
  4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma “La Sapienza” per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100 mila euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti».

  All'articolo 8:
   al comma 2, lettera b), le parole: «31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2015»;
   al comma 3, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.
  3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: “1o gennaio 2015” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “1o settembre 2015”.
  3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;

   al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   al comma 2, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   al comma 3, lettera c), le parole: «1o febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015»;
   al comma 4, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: “Entro i 60 giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i centoventi giorni successivi”.
  4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
  4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.
  4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9-bis.(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC). – 1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto».

  All'articolo 10:
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito” sono sostituite dalle seguenti: “ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito”»;

   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “per il 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2016”»;

   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2016”.
  11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.
  11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti»;

   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno”.
  12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.
  12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “2016, 2017 e 2018”.
  12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
    2) alla lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015”;
   b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.

  12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: “2013 e 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2015 e 2016”.
  12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12-octies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.
  12-novies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: “15 maggio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
  12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “all'esercizio finanziario 2013” sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi finanziari 2013 e 2014”.
  12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2017”.
  12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”.
  12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: “accertamento” sono inserite le seguenti: “e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni” e le parole: “comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2-bis e 2-ter”.
  12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.
  12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.
  12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.
  12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.
  12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “Per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2014 e 2015”.
  12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”.
  12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis.(Proroga di termini in materia previdenziale) – 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 11:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
  1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”».

  All'articolo 12:
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 «2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”».

  All'articolo 14:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: “15 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”;
   b) al comma 419, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”».

A.C. 2803-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 3-quinquies, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori tutte le apparecchiature elettroniche si integrano, con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
  02. All'articolo 3-quinquies, comma 5, al secondo e terzo periodo sono soppresse rispettivamente le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni».
1. 52. Bergamini, Biasotti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado, che hanno facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.;
   b) Il comma 3-bis è soppresso.
1. 137. Sibilia, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.
1. 155. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 150. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1. 188. Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1. 512. Parentela.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 all'ultima riga, sostituire la parola: «2015» con «2017».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, pari a 110 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 26. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 comma 4 del Decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125 del 30 ottobre 2013 sostituire le parole: «57 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
1. 513. Ciprini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 152. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 514. Chimienti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».
  2-ter. Agli oneri del comma 2-bis si provvede mediante la riduzione di 1 punto percentuale per l'anno 2016 e di 1,2 punti percentuale per l'anno 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9 e all'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1. 145. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.
1. 41. Palese, Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
1. 515. D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 4.
1. 142. Castelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
1. 133. Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Dadone, Lombardi, Nuti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 6. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 80. Dieni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il personale di cui all'articolo 1668 del Codice dell'Ordinamento militare, già in servizio presso le postazioni sanitarie degli aeroporti di Alghero, Catania e Lamezia Terme alla data del 31 dicembre del 2014, è trasferito nei ruoli del Ministero della salute, Uffici di Sanità Marittima Aerea di Frontiera dei predetti aeroporti.
1. 38. Catanoso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed il comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. L'Amministrazione, quindi, è autorizzata a procedere alle assunzioni del personale necessario anche attingendo dalle graduatorie valide dei concorsi banditi e svolti negli anni precedenti.
1. 37. Catanoso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
*1. 7. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis
. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
*1. 18. Petraroli.

  Sopprimere il comma 5.
1. 8. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.
*1. 46. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.
*1. 510. Benedetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. La locuzione «le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» contenuta nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le risorse ivi previste sono esclusivamente quelle da imputare ai fondi per le risorse decentrate, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
1. 45. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 421 è soppresso.
1. 136. Nesci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 16. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché quelle autorizzate ai sensi del dpcm 29 luglio 2014, sono comunque vincolate alla disciplina e alle procedure di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
*1. 173. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti».
  Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del rispetto del comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
1. 44. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».
1. 43. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative,» sono soppresse;
   b) al comma 2, le parole: «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative» sono soppresse;
   c) al comma 3, le parole: «fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda» sono soppresse;
   d) il comma 4 è abrogato.
1. 53. Palese, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 424, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «concorso pubblico» inserire le seguenti: «bandito entro il 31 dicembre 2014» e le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
1. 27. Russo, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
1. 29. Russo, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le graduatorie concorsuali ancora in vigore a partire dal 1o gennaio 2012 e sino all'entrata in vigore del presente decreto sono valide sino al 31 dicembre 2015.
1. 30. Russo, Chiarelli.
(Inammissibile)

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale» sono sostituite dalle seguenti «anche in deroga ai vincoli di spesa vigenti».

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.
1. 176. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificata dal comma 6 del presente articolo, è altresì estesa alle città metropolitane.
1. 178. Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  «Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.».
*1. 17. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 421 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è aggiunto infine il seguente periodo:
  «Per le unità soprannumerarie, inoltre, gli enti applicano le previsioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; la data del 31 dicembre 2016 prevista dal predetto comma 11, lettera a), è prorogata, esclusivamente per il personale di cui al presente comma e in relazione alla valenza di grande riforma economica e sociale della legge 7 aprile 2014, n. 56, al 31 dicembre 2018.».
*1. 172. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per garantire l'efficacia della proroga di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai comuni in condizioni di dissesto ovvero di predissesto non si applicano la riduzione di spesa di cui all'articolo 259, comma 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 520. Scagliusi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: Le regioni e gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e al personale oggetto di procedure di stabilizzazione già avviate secondo la normativa vigente».
1. 509. Cominardi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
*1. 11. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
*1. 535. Spadoni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 6 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «funzionali o finanziarie dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: ”nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 50. Biasotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Limitatamente all'anno 2015, al fine di assicurare la continuità dei servizi e la stabilità delle organizzazioni, le Città Metropolitane possono prorogare, sino al 31 dicembre 2015, gli incarichi dirigenziali, in essere al 31 dicembre 2014, già conferiti dalle Province previgenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in essere a far data dal 1o gennaio 2015, ancorché successivamente scaduti, anche in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2014. Le proroghe devono rispettare la riduzione del costo del personale prevista dalla Legge di stabilità 2015 per le Città metropolitane, per quanto riguarda la tipologia contrattuale in oggetto.
1. 508. Fabbri, De Maria, Montroni.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nelle more del riordino della disciplina dei rapporti di lavoro di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è abrogato.».
1. 525. Grande.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'adozione di una legge sulla rappresentanza sindacale, per gli anni 2015, 2016, 2017, il rinnovo delle tessere degli appartenenti alle associazioni sindacali deve risultare da volontà espressa, in forma scritta, dal titolare della tessera.».
1. 526. D'Uva.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nelle more del riordino della disciplina in materia di pubblico impiego, al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di conciliare il rapporto tra i tempi di vita e di lavoro nonché di incrementare la produttività nel pubblico impiego, senza alcuna riduzione dei servizi pubblici e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, per gli anni 2015, 2016, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate, in via sperimentale, compatibilmente con le esigenze lavorative, a ridurre per i loro dipendenti l'orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali, senza alcuna diminuzione della retribuzione mensile».
1. 540. Battelli.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 160. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 143. Cecconi.

  Al comma 7 sopprimere le parole da: e anche se eccedenti fino a: successive modificazioni.
1. 162. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 7 sostituire le parole: e anche se eccedenti con le seguenti: purché non eccedenti.
1. 144. Baroni.

  Al comma 7 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 161. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 7 sostituire le parole: quantificata in 495.440 euro con le seguenti: il cui importo quantificato è ridotto del 50 per cento rispetto alla quantificazione prevista.
1. 163. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 8.
1. 153. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 8 sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 28 febbraio.
1. 154. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato, nel limite dei posti vacanti in organico, a decorrere dall'anno 2015, allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente».
1. 194. Di Lello.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 10.
*1. 149. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 131. Nuti.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
1. 201. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
1. 202. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2016.
1. 203. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2016.
1. 204. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2016.
1. 205. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
1. 206. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
1. 207. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma in considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro, complessivamente per gli anni 2015 e 2016, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.
  11.2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 23. Faenzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11.1. Al comma 3, dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
1. 128. Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica per le caserme delle forze delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.
*1. 129. Dadone, Cozzolino, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Dopo l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente comma:
  4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate.
*1. 170. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le parole: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque».
**1. 130. Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le parole: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque».
**1. 171. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  11.2. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato comma 11-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, – comma 9, del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
1. 183. Placido, Airaudo, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
1. 182. Airaudo, Nicchi, Placido, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» è soppresso.
1. 169. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1 Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
1. 168. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. I termini previsti dal comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni recante: «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province», fino al 31 dicembre 2015.
1. 167. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, infine, la seguente: f-ter) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».
*1. 127. Cozzolino, Dadone, Terzoni, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, infine, la seguente: f-ter) «dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni».
*1. 164. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11. 1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: nell'anno 2009 inserire le parole: Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dalla Comunità Europea.
1. 507. Zardini.

  Al comma 12, sostituire le parole: 30 aprile 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 546. Giorgia Meloni.

  Al comma 12-quater sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
1. 547. Dadone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 55 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, si applicano a decorrere dal 2017.
1. 35. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 36. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «Nei casi» eliminare le parole: «di dichiarazione di eccedenza di personale».
1. 34. Ciracì.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «funzionali o finanziarie dell'amministrazione» aggiungere le seguenti: ”nonché possono applicarsi ai fini di dare completa attuazione alle procedure di mobilità del personale delle province ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 421 e seguenti.
1. 33. Ciracì.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «le aziende sanitarie-locali», dopo le parole: «del personale in mobilità le regioni» aggiungere le parole: «; le aziende sanitarie locali» e dopo le parole: «cessato negli anni 2014 e 2015» aggiungere le parole: «ad eccezione del personale sanitario».
1. 32. Ciracì.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2015».
1. 1. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-quinquies. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è incrementata di 1400 unità di personale.
  12-sexies. In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al precedente comma.
  12-septies. Entro il medesimo termine di cui al comma 12-ter, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto, da almeno cinque anni, ai sensi della legge n. 124 del 1985.
  12-octies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, nel limite della spesa di 48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 2 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124 e dall'articolo 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», cui apportare la seguente variazione in diminuzione: 2015: – 4300.000.
1. 22. Faenzi.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013, sono apportate le seguenti: modifiche:
   a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) le parole da: «, decorsi i quali» fino a «cessato», sono sostituite con le seguenti: ”. Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.
1. 39. Palese.
(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
b))

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) il comma 2 è abrogato.
1. 40. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 28 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, al quinto periodo, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale».
1. 42. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1o gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il terzo periodo è sostituito dal seguente: »I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
1. 47. Palese.
(Inammissibile)
%

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
1. 48. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le seguenti parole sono soppresse: «di dichiarazione di eccedenza di personale».
1. 49. Biasotti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) il seguente periodo: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici» è soppresso;
  2) dopo le parole: «avvia, presso le amministrazioni» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;
  3) dopo la parola: «amministrativo», aggiungere il seguente periodo: «delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale».
1. 51. Biasotti, Ciracì.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi rese agli enti pubblici di cui al comma 1 da consorzi che agiscono in nome proprio e per conto dei consorziati ovvero in nome proprio e per conto proprio e dei consorziati».
1. 54. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 17-ter, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» sono inserite le seguenti parole: «né ai corrispettivi di prestazioni di servizi di trasporto pubblico locale su gomma rese nell'esercizio di imprese agli enti pubblici di cui al comma 1».
1. 55. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il secondo periodo è sostituto dal seguente: «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b) è subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112 CE del Consiglio del 28 novembre 2006».
1. 56. Palese, Bergamini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
1. 550. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Vitelli, D'Agostino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 421 le parole: «trenta giorni» sono sostituite da: «novanta giorni», le parole: «i predetti enti» sono sostituite da: «le Regioni», la parola: «superiore» è sostituita da: «differente»;
   al comma 422 la parola: «novanta» è sostituita da: «centoventi».
1. 58. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il primo capoverso del comma 424: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità», è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, all'immissione nei ruoli dei destinatari di procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità».
1. 59. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo capoverso del comma 424 è sostituito dal seguente: Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, all'immissione nei ruoli dei destinatari di procedure di stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale, assunto per supplire alla carenza di dotazione organica, con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità.
1. 545. Dall'Osso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 o, se antecedente, fino alla copertura dell'organico di cui alla tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come modificata dalla legge n. 3 del 3 gennaio 1991, il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato che maturino il 70o anno prima delle suddette date.
1. 506. Lauricella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 426 è aggiunto il presente capoverso: «Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni procedono allo proroga di tutti i contratti a tempo determinato interessati alle presenti procedure».
1. 60. Palese.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 426 è aggiunto il presente capoverso: «Le procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 529 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, sono applicabili al personale interessato che abbia comunque maturato i requisiti entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla conclusione delle presenti procedure di stabilizzazione, le Regioni procedono alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato interessati.».
1. 548. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 157. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Per gli enti che attivano le procedure di aggregazione previste dall'articolo 1, comma 609, lettera b), della legge n. 190 del 2014 e quelle previste dai commi 611 e 612 della medesima legge, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 si applicano a decorrere dal 2017.
*1. 184. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-quinquies. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette «autoblu».
  12-sexies. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 12-bis sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.
  12-septies. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
1. 134. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112, comma 3, del codice civile, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;
   b) il quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce »assegno ad personam« che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 comma 3, del codice civile, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente».
1. 135. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «di un anno» sono sostituite con le seguenti: «di tre anni».
1. 151. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 156. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 612 della legge n. 190 del 2014 al primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2015».
1. 185. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
1. 186. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12-quinquies. All'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
   ai commi 1 e 3 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   il comma 2 è abrogato.
1. 187. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «entro il 31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
1. 501. Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «entro il 31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
1. 500. Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 4) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «entro tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «entro 5 anni».
1. 502. Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 4) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «entro tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «entro 4 anni».
1. 503. Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.».
*1. 504. Roberta Agostini, Pes, Sbrollini, Giovanna Sanna.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  «12-quinquies. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.».
*1. 531. Nicchi, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-quinquies. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»;
   b) l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute»;
   c) al comma 11 dell'articolo 20, le parole: «un terzo» sono sostituite con le seguenti: «un quinto».
   d) al comma 12 dell'articolo 20, le parole: «qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto» sono sostituite con «qualunque sia stato il numero dei votanti».

  12-sexies. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
**1. 505. Roberta Agostini, Pes, Sbrollini, Giovanna Sanna.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-quinquies. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'espressione «Ministro della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della salute»;
   b) l'espressione: «Ministero della giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della salute»;
   c) al comma 11 dell'articolo 20, le parole: «un terzo» sono sostituite con le seguenti: «un quinto».
   d) al comma 12 dell'articolo 20, le parole: «qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto» sono sostituite con «qualunque sia stato il numero dei votanti».

  12-sexies. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ed il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
**1. 530. Nicchi, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo attestata dall'agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. «Delle» sono sostituite da «delle».
1. 01. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni allo Stato).

  1. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è soppresso.
1. 02. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione previsione trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso di costituzione di nuove società o di partecipazioni in società).

  1. All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 il comma 30 è abrogato.
1. 03. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25 per cento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010).

  All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertita, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 7:
   al primo periodo, dopo le parole: «sono ridotte» sono inserite le seguenti parole: «per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve sono, o per due annualità, se occupate senza titolo»;
   alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al trasferimento di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente»;
   alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure a Fondo per l'ammortamento titoli di Stato».
1. 07. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
  2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
  5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 08. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata il vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il «FONDO ESODATI» presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:
   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilita di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
   b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: ”6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.
   c) Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
1. 09. Sibilia, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a
-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'onere relativo alle disposizioni di cui alle lettere 0a) e a-bis) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181».
2. 20. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

  Al comma 1, premettere della la seguente lettera:
   0a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.
  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole: «dal 1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o settembre 2015»;.
2. 19. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Paglia, Placido.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 500. Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 31 gennaio.
2. 18. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 10 febbraio.
2. 17. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 501. Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 1o febbraio.
2. 502. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 ottobre.
2. 14. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 settembre.
2. 15. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o luglio con le seguenti: 30 agosto.
2. 16. Molteni, Caparini, Guidesi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
2. 201. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: 30 luglio 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015 ed al terzo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
2. 225. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 202. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: interessati.
2. 207. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole da: e indicati nella tabella A fino a: 10 novembre 2014.
2. 208. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: con competenza sui rispettivi territori.
2. 209. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: anche tramite eventuale accorpamento.
2. 210. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole da: facendosi integralmente carico fino a: enti medesimi.
2. 211. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere la parola: integralmente.
2. 212. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: di funzionamento e.
2. 213. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: e di erogazione del servizio giustizia.
2. 215. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: e di erogazione.
2. 214. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: nelle relative sedi.
2. 216. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole da:, ivi incluso il fabbisogno fino alla fine del periodo.
2. 217. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: ivi incluso il fabbisogno di personale con le seguenti: ivi incluse le spese per il personale.
2. 219. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere la parola: amministrativo.
2. 218. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: che sarà messo a disposizione degli enti medesimi.
2. 220. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, sopprimere il terzo periodo.
2. 203. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
2. 222. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole da: valutata la rispondenza fino a: di cui al presente comma.
2. 226. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole: delle richieste e.
2. 228. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: e degli impegni pervenuti con le seguenti: pervenute.
2. 227. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole: ai criteri di cui al presente comma.
2. 229. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sopprimere le parole: con proprio decreto.
2. 230. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sopprimere la parola: conseguenti.
2. 231. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: le conseguenti modifiche alle con le seguenti: modifica le.
2. 232. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 con le seguenti: di cui all'articolo 1.
2. 234. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e con le seguenti: di cui all'articolo.
2. 233. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, sopprimere il quarto periodo.
2. 204. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: si applicano i commi 4 e 5 con le seguenti: si applica il comma 4.
2. 236. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quarto periodo, sostituire le parole: si applicano i commi 4 e con le seguenti: si applica il comma.
2. 235. Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Al comma 1-bis, sopprimere il quinto periodo.
2. 205. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: a carico della finanza pubblica.
2. 237. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica con le seguenti: a carico della finanza locale.
2. 238. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: nuovi o.
2. 239. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: o maggiori.
2. 240. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle con le seguenti: con le.
2. 246. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: umane,.
2. 242. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere la parola: strumentali.
2. 243. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: e finanziarie.
2. 244. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: disponibili a legislazione vigente.
2. 241. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1-bis, al quinto periodo, sopprimere le parole: a legislazione vigente.
2. 245. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 si intendono riaperti fino al 31 dicembre 2015.
2. 8. Centemero.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto n. 4 è soppresso.
2. 6. Latronico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) articoli 631, 632, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis».
2. 5. Latronico.
(Inammissibile)

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-ter. Il contenzioso giurisdizionale pendente al 31 dicembre 2014 in materia di sanzioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, può essere definito con il versamento, a carico del committente responsabile, ed entro il 30 giugno 2015, di una somma pari ad un quinto della somma indicata nella sanzione comminata, a condizione che tale ultima somma, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia già stata iscritta a ruolo e che i provvedimenti di applicazione della sanzione siano stati sospesi dall'autorità giurisdizionale.
2. 7. Marti, Altieri.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-ter. All'articolo 55-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «In caso di condanna passata in giudicato per un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione, il funzionario deve essere licenziato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di condanna».
2. 13. Prataviera.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine per il mantenimento degli uffici del giudice di pace).

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, si intendono riaperti fino al 15 dicembre 2015.
2. 06. Russo, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia, con riferimento all'accesso alla professione forense).

  1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».
  2. Al primo comma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «per i primi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre anni».
2. 08. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

  1. All'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «quattro».
2. 09. Centemero.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  L'articolo 2-bis, è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 201 5 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 1 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis. 500. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  L'articolo 2-bis, è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2017, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1 984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2015, 2016 e 2017, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis. 501. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  L'articolo 2-bis, è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
  2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, di un importo pari a 50 milioni di euro.
2-bis. 502. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  L'articolo 2-bis e sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e prorogato fino all'anno 2017, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di un importo pari a 50 milioni di euro.
2-bis. 503. Airaudo, Placido, Mellila, Marcon.

  L'articolo 2-bis, è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà).

  1. Al comma 1 sostituire la parola: «50», ovunque ricorra, con la seguente: «100» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis. 504. Sarti.

ART. 3.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.».
*3. 24. Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «5. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1o luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1o gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che sono da considerarsi tecnologicamente superate in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.».
*3. 46. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1 premettere le parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 2. Dorina Bianchi.

  Al comma 1 premettere le parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 22. Centemero.

  Al comma 1 premettere le parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
** 3. 40. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
*3. 21. Centemero.

  Al comma 1, premettere le parole: Nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sugli standard tecnologici, al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
*3. 42. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).

  Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: al secondo e al terzo periodo, le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
3. 41. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, premettere le parole: Al fine di garantire un'adeguata diffusione di ricevitori con tutte le codifiche evolute approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
3. 23. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
*3. 20. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e le parole: «con codifica MPEG-4» e «con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)».
*3. 43. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le parole:, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)», e al terzo periodo la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
**3. 18. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine le parole:, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)», e al terzo periodo la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
**3. 44. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
*3. 19. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, al terzo periodo, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e».
*3. 45. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;

   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 16. Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 292, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, da destinare, limitatamente al solo 2015, alle finalità di cui all'articolo 52 comma 18 legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.»;

   b) al comma 293 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.».

  1-ter. Agli oneri di cui alla lettera a) del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
3. 17. Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 300 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. 13. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. 12. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
*3. 11. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 293 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2016».
  1-ter. A decorrere dall'anno 2015 la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è incrementata in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno, da destinare alle finalità di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.
*3. 8. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2008, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 15. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2015-2017 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato in 110 milioni di euro.
3. 14. Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; all'articolo 6, comma 1, capoverso 7-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015».
3. 35. Liuzzi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-octies. Il comma ottavo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è abrogato.
  3-novies. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» sono soppresse.
3. 3. Centemero.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015.
3. 68. Tancredi.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3-octies. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati all'11 luglio 2015. Per tali ambiti la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applica al superamento del termine di cui al periodo precedente. Tale proroga non si applica agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. 25. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
3. 6. Catanoso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, relativo al pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale le parole: «entro il 31 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2015, entro il 31 ottobre 2015 e a decorrere dall'anno 2016 entro il 31 gennaio di ogni anno,».
3. 52. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. In attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dovuti dal 2015 dagli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, il termine per il pagamento di tali diritti relativi allo stesso anno 2015, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.
3. 49. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. È prorogato al 31 ottobre per il solo anno 2015, in attesa della revisione della normativa sui diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale.
3. 48. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. Il termine per il pagamento dei diritti amministrativi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per l'anno 2015, da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale, scadente il 31 gennaio 2015, è differito al 31 ottobre 2015.
3. 50. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. È prorogato, per l'anno 2015, al 31 ottobre il termine per il pagamento dei diritti amministrativi da parte degli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259.
3. 47. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. Il rimborso a Poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è prorogato all'anno 2017. Ai maggiori oneri, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, con esclusione delle dotazioni relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. 10. Bosco, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.
3. 70. Bergamini, Impegno.
(Inammissibile)

  Al comma 3-ter, sopprimere le parole: primo e.
3. 201. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sopprimere le parole: e secondo.
3. 202. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 31 agosto 2015 e: 11 marzo 2015.
3. 204. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 30 settembre 2015 e: 11 aprile 2015.
3. 205. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 31 ottobre 2015 e: 11 maggio 2015.
3. 206. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 11 luglio 2015 rispettivamente con le seguenti: 30 novembre 2015 e: 11 giugno 2015.
3. 207. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
3. 209. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.
3. 210. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
3. 208. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015.
3. 211. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
3. 212. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
3. 213. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
3. 214. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.
3. 215. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quater, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 marzo 2015.
3. 218. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quater, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 aprile 2015.
3. 219. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quater, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 maggio 2015.
3. 220. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quater, sostituire le parole: 11 luglio 2015 con le seguenti: 11 giugno 2015.
3. 221. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quater, sopprimere le parole da: con esclusione degli ambiti fino alla fine del comma.
3. 222. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o maggio 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o maggio di ciascun anno e il 30 aprile.
3. 301. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 maggio 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 maggio di ciascun anno e il 14 aprile.
3. 308. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o giugno 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o giugno di ciascun anno e il 31 maggio.
3. 302. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 giugno 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 giugno di ciascun anno e il 14 maggio.
3. 309. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o luglio di ciascun anno e il 30 giugno.
3. 303. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 luglio 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 luglio di ciascun anno e il 14 giugno.
3. 310. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o agosto 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o agosto di ciascun anno e il 31 luglio.
3. 304. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 agosto 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 agosto di ciascun anno e il 14 luglio.
3. 311. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o settembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o settembre di ciascun anno e il 31 agosto.
3. 305. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 settembre di ciascun anno e il 14 agosto.
3. 312. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o novembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o novembre di ciascun anno e il 31 ottobre.
3. 306. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o novembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 novembre di ciascun anno e il 14 ottobre.
3. 313. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 1o dicembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 1o dicembre di ciascun anno e il 30 novembre.
3. 307. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: 1o ottobre 2014 con le seguenti: 15 dicembre 2014, e al capoverso comma 3-sexies, sostituire le parole: tra il 1o ottobre di ciascun anno e il 30 settembre con le seguenti: tra il 15 dicembre di ciascun anno e il 14 novembre.
3. 314. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3.1.
(Proroga in materia di estensione del Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese).

  1. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Crippa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.
(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno).

  Sopprimere il comma 1.
4. 76. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
4. 500. Cozzolino.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
4. 501. Marguerettaz, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
4. 80. Pinna.

  Sopprimere il comma 3.
4. 54. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: dando la precedenza, nei pagamenti, alle piccole e medie imprese.
4. 56. Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 7 è abrogato.
4. 55. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
*4. 58. Rizzo.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 70. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Sopprimere il comma 4.
*4. 82. Duranti, Piras, Palazzotto, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'impiego di guardie private a bordo di mercantili battenti bandiera nazionale ed in transito per acque infestate dalla pirateria è sospeso fino alla definizione del contenzioso con l'India concernente il rimpatrio dei fucilieri di Marina ivi sottoposti a procedimento penale.
4. 71. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. E autorizzata, a partire dal 1o ottobre 2014, l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2 199, comma 4, lettera b), punti 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui al comma 4, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti delle capacità assunzionali in esso previste.
4. 505. Ciprini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 259 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-ter, primo periodo, le parole: «Nei comuni», sono sostituite dalle seguenti: «Negli enti locali», e la parola: «comunali» è soppressa;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Qualora l'attivazione delle misure di cui ai commi precedenti non fosse sufficiente per raggiungere il riequilibrio, l'ente locale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 255, comma 9, del presente decreto ed in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, può utilizzare a tal fine le entrate derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. L'ente locale, in alternativa all'alienazione di beni patrimoniali disponibili, può contrarre, al medesimo fine, un mutuo passivo, con onere a proprio carico, anche in deroga al limite di cui all'articolo 204, comma 1, del presente decreto».
4. 73. Simonetti, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
4. 11. Biasotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.
4. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 6.
4. 83. Scotto, Giancarlo Giordano, Duranti, Piras, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: non inferiore ad 8.000 unità, fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008 e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015, e per i residui 15 milioni di euro attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
4. 72. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi, Caparini, Molteni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: di 3000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 38,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,2 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, si provvede, attingendo al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
4. 507. Sibilia.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: non superiore fino alla fine del comma, con le seguenti: di 3000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 30 ottobre 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
  A tal fine è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 33 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1 milione di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 34 milioni di euro, si provvede, attingendo al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
4. 506. Tofalo.

  Al comma 6 sostituire le parole: 3.000» con: 4.800 e: 31 marzo» con: 30 giugno. Sopprimere da: a tal fine è autorizzata fino a: 2015 compreso e sostituirla con la seguente: Per le esigenze previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché per le esigenze della sperimentazione di nuove tecnologie nel pattugliamento per il controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania, il piano di impiego dell'originario contingente di unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 850 unità. L'impiego dei predetti contingenti è consentita nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6-bis.
  6-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 6 è autorizzata la spesa di 39.661.258,00 di euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 38.461.258,00 di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,2 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge V luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede: quanto ad euro 10.000.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015; quanto a euro 14.830.629,00, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte tra le spese rimodulabili di cui nello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2015, nell'ambito delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6-ter. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015 di cui al comma 6, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1o novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri pari a 7.243.289,00 di euro, si provvede mediante conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»
4. 508. Basilio.

  Al comma 6, sostituire il quarto periodo, con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6. 1. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio campano finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di cui al comma 2, articolo 3, del decreto legge n. 136 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, il termine di cui al comma 2-ter, articolo 3, del medesimo decreto legge, è prorogato anche agli anni 2015- 2016-2017. Per le suddette finalità, i Prefetti delle province della regione Campania, per il triennio 2015-2017, sono autorizzati ad avvalersi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e seguenti, del decreto legge n. 136 del 2013, e sentite le autorità e le istituzioni di provenienza, delle Forze di polizia, della Guardia forestale, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 199, elenco 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 510. Scotto, Giancarlo Giordano, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2015.
4. 57. Basilio, Sibilia, Corda, Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Tofalo, Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
  6.1. Il piano di impiego di cui al comma 6, limitatamente alle esigenze previste dal decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 22 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni. Al fine dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 17.000.000 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 16.430.000 euro per il personale di cui al comma 74 e di 570.000 euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 8.500.000 a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 8.500.000, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2015, nell'ambito delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
4. 511. Russo, Carfagna, Castiello.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
4. 401. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015.
4. 402. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015.
4. 403. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
4. 404. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015.
4. 405. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
4. 406. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
4. 407. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
4. 408. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.
4. 409. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  6-quinquies. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-sexies. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-septies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-quater a 6-sexies, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
4. 59. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-quater. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  6-quinquies. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  6-sexies. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 6-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 6-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  6-septies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-quater a 6-sexies, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato.
4. 53. Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 13. Abrignani, Bergamini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 24. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-quater del medesimo decreto-legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
*4. 74. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.
4. 61. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al comma 15 le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «obbligatoriamente entro il termine del 31 marzo 2015».
4. 27. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. All'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, capoverso 380-ter, alla lettera a), è aggiunto, in fine il seguente periodo: «. Le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni».
4. 26. Palese.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 12. Abrignani, Bergamini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*4. 48. Taricco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. I termini di cui l'articolo 23-ter, commi 1 e 2) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono prorogati al 31 dicembre 2015.
4. 509. Taricco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2015 ed assegnata con la stessa proporzione ivi disposta. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,1 punti percentuale per l'anno 2015 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. 60. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 38 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 01. Dorina Bianchi.

ART. 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione).

  Sopprimere il comma 1.
6. 60. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
  «2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione si svolgono dal 3 al 5 marzo 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2)».
6. 61. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
  «2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione si svolgono entro il 10 marzo 2015. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2)».
6. 500. Ruocco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
6. 38. Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 30 marzo 2015.
6. 62. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 331 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comandi dei docenti di Scuola secondaria comandati presso gli Atenei ai sensi dell'articolo 26, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere prorogati per gli anni 2015 e 2016, anche ai fini della stabilizzazione del suddetto personale presso gli atenei, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica».
6. 1. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Conseguentemente, la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni».
6. 525. Capua.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica alle prese di servizio di professori di prima fascia dipendenti dai finanziamenti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
6. 13. Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 le parole «delle annualità 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dei trienni 2013-2015 e 2016-2018».
6. 12. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: «l'Agenzia spaziale italiana (ASI)» aggiungere le seguenti: «e i Centri Nazionali per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227,».
6. 501. Zardini.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente
   a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 1, le parole da: «, entro quindici giorni» fino alle parole: «settori di intervento, con» sono sostituite dalle seguenti: «premi a favore degli studenti iscritti presso le suddette Istituzioni negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015. Il bando stabilisce, avendo»;
    2) al comma 3, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2015»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate nel 2015 purché il bando di cui al comma 1 sia adottato entro e non oltre il 31 gennaio 2015. Le somme iscritte sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 1.000.000 non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni”.
6. 43. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Malpezzi, Vezzali, Cesaro.

  Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «fermi restando il» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016, anche in deroga al» e dopo le parole: «16 aprile 1994, n. 297,» sono inserite le seguenti: «fermo restando».
6. 48. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza di cui al comma 107 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2016.»
6. 502. Ribaudo.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
6. 40. Mannino.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: 31 dicembre 2015 aggiungere le seguenti: secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, al fine di consentire di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
6. 41. Zolezzi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
6. 39. De Rosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2015».
6. 46. Molea, Librandi, Mazziotti Di Celso, Vezzali, Cesaro.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  «5-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o ottobre 2015».
6. 520. Brescia.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015»;
   b) al secondo periodo dopo le parole: «, il bando dispone che una quota dei posti,» inserire le seguenti: «non superiore al 50»;
   c) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In sede di prima applicazione ai soggetti già vincitori di concorso, agli idonei di concorsi a posti di dirigente scolastico sottoposti ad annullamento giurisdizionale, e a quelli che hanno avuto la conferma di incarichi di presidenza è concessa la possibilità di essere ammessi in sovrannumero direttamente al corso-concorso di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Diversamente, i soggetti che hanno un contenzioso pendente avverso le prove di concorsi a posti di dirigente scolastico banditi entro la data del primo gennaio 2011, nonché avverso la rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, numero 202, accedono alle prove scritte del concorso di ammissione alla prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
6. 67. Di Lello.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «Entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle: «Entro il 31 marzo 2015», e prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Una quota di posti sarà altresì riservata ai soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011».
6. 33. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
*6. 34. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
*6. 65. Di Lello.
(Inammissibile)

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.
6. 35. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 5 milioni, 3 milioni e 2 milioni.
6. 403. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10
milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 7 milioni, 4 milioni e 3 milioni.
6. 404. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 8,3 milioni, 5,3 milioni e 3 milioni.
6. 405. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;

  Conseguentemente, al comma 6-ter:
    sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno;
    dopo le parole: di cui al comma 6-bis aggiungere le seguenti: nonché al fine di internalizzare i servizi di pulizia presso tutte le istituzioni scolastiche in cui risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, esternalizzati.
6. 401. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 9,5 milioni, 5,5 milioni e 4 milioni.
6. 406. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015 e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni con le seguente: 9,5 milioni e le parole: 10 milioni con le seguenti: 0,5 milioni.
6. 402. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Simonetti.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 luglio 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 11,5 milioni, 6,5 milioni e 5 milioni.
6. 403. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 12,5 milioni, 7,5 milioni e 5 milioni.
6. 408. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 14 milioni, 8 milioni e 6 milioni.
6. 409. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 15,5 milioni, 8,5 milioni e 7 milioni.
6. 410. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015, e al secondo periodo, sostituire le parole: 19 milioni, 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 17,5 milioni, 9,5 milioni e 8 milioni.
6. 411. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni e 9 milioni, con, rispettivamente le seguenti parole: 8 milioni e 11 milioni.
6. 412. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: comma 199 con le seguenti: comma 200.
6. 414. Di Lello, Di Gioia.

  Sopprimere il comma 6-ter.
6. 415. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sopprimere le parole: normative o.
6. 416. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 6-ter, sopprimere le parole: o amministrative.
6. 417. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente: ”Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Le medesime graduatorie sono integrate con i soggetti che hanno superato le prove, pur avendo partecipato in ragione di contenziosi attualmente pendenti e comunque non avendo raggiunto il richiesto punteggio in sede di prove di preselezione. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I candidati che ai sensi del presente comma sono ammessi definitivamente alle graduatorie permanenti pur non avendo superato le prove preselettive vengono inseriti in coda alle graduatorie, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito.
6. 36. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Alle medesime graduatorie sono aggiunti, in fine, i soggetti che pur avendo superato le prove concorsuali hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, con riferimento al medesimo concorso».
6. 37. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. All'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È prevista un'ulteriore specifica sessione negoziale da concludersi entro il 30 giugno 2015 per le posizioni economiche maturate nell'anno scolastico 2014/2015»;
   b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro, a copertura della proroga all'anno scolastico 2014/2015 del riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».
6. 58. Currò.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Per il personale scolastico la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogata al 31 agosto 2015.
6. 521. Sibilia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.
*6. 17. Centemero.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato all'anno scolastico 2015/2016.
*6. 50. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24-quinquies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, fino al 30 settembre 2015, anche in relazione ai ritardi nella conclusione della procedura concorsuale indetta con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
6. 69. Catanoso.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. La prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi di cui all'articolo 8 del bando del Direttore generale 13 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi» n. 56, del 15 luglio 2011 è ripetuta per i candidati riservisti entro il 31 marzo 2015.
6. 2. Russo.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione dell'istruzione scolastica, l'INVALSI è autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, sino al completamento della dotazione organica attuale ovvero successivamente approvata. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge.
6. 16. Gelmini, Ciracì, Petrenga.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-quater. Coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, vengono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.
6. 66. Di Lello.
(Inammissibile)

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015;

  Conseguentemente,
   al comma 6-ter, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno;
   al comma 6-ter, dopo le parole: di cui al comma 6-bis aggiungere le seguenti: nonché al fine di internalizzare i servizi di pulizia presso tutte le istituzioni scolastiche in cui risultino, alla data di entrata in vigore della presente legge, esternalizzati».
6. 523. Marzana.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: comma 199 con le seguenti: comma 200.
6. 522. Tartaglione.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di disposizioni in materia previdenziale per il personale docente)
.

  All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entrò l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.335 soggetti e nei limiti massimi di spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2015, di 193 milioni di euro per l'anno 2016, di 232 milioni di euro per l'anno 2017 e di 117 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 giugno 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013».
  5. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. l'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 940 euro per gli anni 2015 e 2016, a 935 euro per l'anno 2017 e a 945 euro per l'anno 2018».
6. 0500. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

ART. 7.
(Proroga di termini in materia sanitaria).

  Sopprimere il comma 1.
7. 23. Di Vita.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
7. 46. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
7. 24. Silvia Giordano.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016»; le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
*7. 7. Tancredi, D'Alia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016»; le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016»;
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017»;
   h) all'articolo 6, comma 4, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017»;
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
*7. 13. Laffranco.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e dell'articolo 4, comma 5.

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
7. 34. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2017.
7. 47. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 30 settembre 2015.
7. 26. Mantero.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 25. Lorefice.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 27. Lupo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.
7. 28. D'Incà.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 48. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 29. Colonnese.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 30. Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
7. 31. Dadone.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: per l'anno 2016, con le seguenti: per l'anno 2017.
7. 49. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
7. 32. Del Grosso.

  Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «e il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, il 2015 e il 2016», le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
7. 50. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*7. 33. Di Battista.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*7. 51. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). – 1. Il Corpo militare della CRI, dalla data di liquidazione dell'ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalità della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate.
  2. I corpi della Croce rossa italiana, ausiliari delle Forze Armate, restano disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.
  3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è costituito anche da personale volontario in congedo. Il personale in servizio appartenente al ruolo di cui al primo periodo è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.
  4. Il servizio prestato dal personale in congedo del Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  5. Il personale del Corpo militare già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, transita a domanda in un ruolo ad esaurimento dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, conservando il proprio stato, grado rivestito e trattamento economico spettante. Il personale militare di cui al periodo precedente, dalla data della liquidazione del predetto Ente, è immesso a domanda, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei ruoli del personale militare o civile dello Stato o delle Amministrazioni Pubbliche, anche in eccedenza agli organici e senza pregiudizi per il personale già in servizio, conservando il grado rivestito e relativo trattamento economico spettante ed è iscritto in coda all'ultimo nominativo dei pari grado o di pari qualifica. Fatti salvi i casi di incompatibilità, il personale di cui al precedente periodo potrà permanere iscritto nel Corpo Militare volontario ed essere richiamato temporaneamente in servizio con le modalità previste dal Codice dell'ordinamento militare.
  6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo, e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonché il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Dalla data della liquidazione dell'Ente di cui all'articolo 2, comma 1, al personale già appartenente al contingente di cui al presente comma che non è stato assunto dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto o nell'ambito della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano le disposizioni previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 5.».
7. 17. Rampelli.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è abrogato;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il personale militare della Croce Rossa Italiana, già in servizio attivo a tempo indeterminato o in servizio senza soluzione di continuità dalla data del 1o luglio 2007, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al primo periodo permane in servizio attivo fino al raggiungimento dell'età pensionabile conservando lo status militare. Al suddetto personale si applicano, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo,» sono soppresse ed è soppresso l'ultimo periodo.
7. 4. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 5, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2017».
7. 11. Palese.

  Al comma 2, lettera g-bis), capoverso, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: duecento
7. 503. Rampelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
7. 36. Luigi Di Maio.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.
7. 52. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2016 con le seguenti: entro il 30 dicembre 2015.
7. 35. Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
7. 37. Manlio Di Stefano.

  Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
7. 53. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Rondini.

  Dopo il comma 2 dell'articolo 7, aggiungere il seguente:

Comma 2.1.
(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  Al personale appartenente al Corpo Militare, transitato nel ruolo ad esaurimento civile di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, viene corrisposto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale ed alla posizione economica di assegnazione di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo.
  Nelle more delle procedure di mobilità gli oneri, come previsto dal comma 427, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono a carico degli Enti utilizzatori.
7. 500. Crimì.

  Dopo il comma 2 dell'articolo 7, aggiungere il seguente:

Comma 2.1.
(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  Nell'ambito della CRI è istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  Può transitare, a domanda, nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o gennaio 2007.
  Ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, il personale transitato nel ruolo militare ad esaurimento della C.R.I. di cui sopra, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  Al personale appartenente al Corpo Militare, transitato nel ruolo ad esaurimento civile di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, viene corrisposto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza tra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale ed alla posizione economica di assegnazione di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo.
  Nelle more delle procedure di mobilità gli oneri, come previsto dal comma 427, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono a carico degli Enti utilizzatori.
7. 501. Crimì.

  Sopprimere il comma 3.
7. 38. Fico.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1o gennaio 2016 con le seguenti: Entro il 30 giugno 2015.
*7. 39. Fraccaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro il 1o gennaio 2016 con le seguenti: Entro il 30 giugno 2015.
*7. 44. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 45. Rondini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
*7. 40. Frusone.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
*7. 41. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Cozzolino, Lombardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4. 1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo non possono essere soggetti ad ulteriore proroga.
7. 42. Gagnarli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4. 1. Al fine di consentire la prosecuzione per l'anno 2015 delle attività della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori «Tommaso Campanella», alla regione Calabria sono assegnate risorse finanziarie per il medesimo anno pari a un milione di euro per il riconoscimento nell'anno 2015 medesimo della tutela del sostegno al reddito in misura pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, da erogare nel limite massimo delle predette risorse in favore dei lavoratori, sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti della predetta Fondazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2.
7. 56. Dorina Bianchi.

  Sopprimere il comma 4-bis
7. 502. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Sopprimere il comma 4-quater.
7. 506. Grillo.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2015.
7. 602. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2015.
7. 603. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2015.
7. 604. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2015.
7. 605. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
7. 606. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo,sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 novembre 2015.
7. 617. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
7. 608. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
7. 609. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo,sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
7. 610. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo,sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 marzo 2016.
7. 611. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  All'emendamento 7.55 dei Relatori, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 aprile 2016.
7. 612. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo,sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 agosto 2016.
7. 614. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
7. 615. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, sopprimere il secondo periodo.
7. 618. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, secondo periodo, sopprimere le parole:, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia.
7. 620. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 4-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.
7. 621. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

ART. 8.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015;
   b) dopo le parole: »che regolano la materia« sono aggiunte le seguenti: », anche regolando l'utilizzo eventuale delle tecnologie informatiche per l'organizzazione dei servizi e introducendo una più netta distinzione tra esercizio dell'attività di impresa e utilizzo condiviso di veicoli tra privati non per fini di lucro.
8. 61. Nicola Bianchi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
8. 66. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
8. 60. Carinelli.

  Al comma 1, aggiungere i seguenti periodi:
  Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al comma 3, articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, l'utilizzo di strumenti tecnologici atti al procacciamento della clientela è consentito soltanto ai soggetti che esercitano attività di servizio pubblico non di linea conformemente alle prescrizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
8. 707. Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis
. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2016.
  1-ter. In relazione a servizi di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere sino alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007:
   a) gli affidamenti in capo a società da essi partecipate la gestione delle quali sia affidata ad un socio industriale;
   b) gli affidamenti in capo a società subentrate a soggetti partecipati in misura maggioritaria o totalitaria dai medesimi enti, a seguito di conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni o altre operazioni societarie, in ragione delle quali la partecipazione maggioritaria è in capo ad un socio industriale;
   c) gli affidamenti in capo a società consortili, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, partecipate in misura maggioritaria da società che si trovi nella condizione di cui ai punti a) e b) che precedono.
  1-quater. Resta salva la facoltà dell'affidatario di rinunciare al mantenimento dell'affidamento oltre la naturale scadenza, nel caso di mancato accordo con l'ente affidante sulle condizioni di prosecuzione.
8. 77. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
*8. 9. Tancredi, Garofalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
*8. 24. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
  1-ter. Le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di mantenere gli affidamenti in essere relativi a servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza del periodo transitorio, di cui all'articolo 8.2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, a società che hanno affidato la delega di gestione ad un nuovo socio, o che sono subentrate al precedente gestore, partecipato da enti locali, a seguito di operazioni societarie, quali conferimenti, fusioni, scissioni, cessioni e acquisizioni, in ragione delle quali la nuova società risulti in capo ad un socio industriale. Resta salva la facoltà dell'operatore di rinunciare alla prosecuzione del servizio, in caso di mancato accordo con il soggetto affidante sulle condizioni di prosecuzione. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche ove l'affidamento dei servizi sia in capo ad una società consortile, di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, nella quale risulti socio di maggioranza un soggetto giuridico che verta nella fattispecie di cui al primo periodo.
*8. 76. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.
8. 78. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
8. 58. Micillo, Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Vignaroli, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), sostituire le parole: entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: entro il 31 agosto 2015;
   dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) alla lettera c) le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015».
8. 10. Tancredi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015 con le seguenti: appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.
8. 83. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) alla lettera c), le parole: «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015» sono sostituite dalle seguenti: «appaltabili entro il 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2016».
8. 82. Molteni, Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
8. 56. Busto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2015».
8. 71. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2015».
8. 70. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
*8. 81. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2015».
*8. 32. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
*8. 33. Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 3-bis, sopprimere la parola: esclusivo.
8. 601. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: di gare bandite o di altra con le seguenti: di una.
8. 602. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sopprimere la parola: o di altra procedura di affidamento.
8. 603. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sopprimere le parole: avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 604. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sopprimere le parole: della legge di conversione.
8. 605. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
8. 622. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 maggio 2016.
8. 621. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 aprile 2016.
8. 620. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2016.
8. 619. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 28 febbraio 2016 e: 25 per cento.
8. 615. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 28 febbraio 2016 e: 21 per cento.
8. 617. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.
8. 618. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 29 per cento.
8. 614. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 28 per cento.
8. 613. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 27 per cento.
8. 612. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 26 per cento.
8. 611. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 25 per cento.
8. 606. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 24 per cento.
8. 610. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 23 per cento.
8. 609. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 22 per cento.
8. 608. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 e le parole: 20 per cento rispettivamente con le seguenti: 31 gennaio 2016 e: 21 per cento.
8. 607. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2016.
8. 616. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 29 per cento.
8. 631. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 28 per cento.
8. 630. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.
8. 629. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 26 per cento.
8. 628. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.
8. 623. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 24 per cento.
8. 627. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 23 per cento.
8. 626. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 22 per cento.
8. 624. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 21 per cento.
8. 625. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 23-bis le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) il comma 23-quater è soppresso;
   d) al comma 23-sexies, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «agli accessi industriali e commerciali nonché»;
   e) al comma 23-octies le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
8. 29. Ciracì.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 23-bis, 23-ter e 23-quinquies le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   b) al comma 23-bis le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   c) al comma 23-quater le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
   d) al comma 23-octies le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
8. 23. Latronico.

  Al comma 4, dopo le parole: 31 marzo 2015 aggiungere le seguenti: al fine di predisporre, nell'ambito delle modalità e dei criteri fissati dalla legge, esoneri dal pagamento delle somme per il rilascio delle autorizzazioni qualora il richiedente si trovi in situazione economicamente disagiata.
8. 57. Micillo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  4-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 1, possono richiedere ai propri locatari, individuati nel medesimo comma 1, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  4-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  4-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso, i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  4-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  4-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.
8. 701. Lombardi.
(Inammissibile)

  Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015.
8. 68. L'Abbate.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2015.
8. 600. Tancredi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.
*8. 34. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il secondo periodo è soppresso.
*8. 80. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Al comma 7, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.
8. 64. Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il termine per la presentazione al CIPE, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto, redatto da UIRNet Spa, relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) allargata, così come definita dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2015. Per detto progetto non trovano applicazione le previsioni contenute nell'allegato tecnico di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A detto progetto si applicano le norme sulla progettazione di servizi e forniture, in quanto compatibili.
  9-ter. La previsione dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale del 6 dicembre 2012, n. 449, è prorogata al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, il finanziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico UIRNet, con specifica destinazione alle attività di estensione della PLN alle autorità portuali e per l'acquisto e installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 31. Russo.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 10.
*8. 90. Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 10.
*8. 65. De Lorenzis.

  Sopprimere il comma 10.
*8. 700. Pinna.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10. 1. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui nell'ambito della missione «Diritto alla mobilità» e del programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», capitolo n. 7421, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 2014, per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, punto 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2015.
  10. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del comma 10-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
8. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10. 1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 88. Nicchi, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10. 1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni.
  10-ter. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015, si tiene conto dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 87. Zaratti, Scotto, Nicchi, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 21. Laffranco, Squeri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 22. Abrignani, Bergamini, Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
*8. 84. Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Prataviera, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
8. 44. Benamati, Bonaccorsi, Arlotti, Basso, Giacobbe, Lattuca, Taranto, Sani, Paola Bragantini, Ascani, Fabbri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. 26. Bergamini, Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone dovuto per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 27. Bergamini, Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è differito al 15 settembre 2015, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Sono altresì differiti alla data di cui al precedente periodo i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1.
8. 75. Gianluca Pini, Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. All'articolo 4, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 0,7 punti percentuale per gli anni 2015, 2016 e 2017 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6, commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. 59. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. All'articolo 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017 a valere sul 50 per cento di quanto stanziato dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8. 67. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre, n. 150, convertito, con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2014, n. 15 le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
8. 720. Rizzetto, Barbanti, Rostellato, Mucci, Baldassarre, Artini, Prodani, Segoni, Turco, Bechis.

  Al comma 10-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, e sue successive modificazioni, è prorogato fino all'avvenuto passaggio da casa a casa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, per i soggetti interessati dalla procedura esecutiva di rilascio per finita locazione.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 4,3 milioni, con le parole: 13 milioni.
8. 706. Zaratti, Nicchi, Pellegrino, Matarrelli, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Al comma 10-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: di dette procedure inserire le seguenti: per un tempo non superiore a sessanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. 725. Grimoldi, Busin, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 dopo il periodo: «Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto» le parole: «entrano in vigore il 1o gennaio 2015» sono sostituite con le parole: «entrano in vigore dal 1o aprile 2015».
8. 91. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-ter. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2015».
8. 72. De Mita.

ART. 9.
(Proroga di termini in materia ambientale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
9. 54. De Rosa, Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Mannino, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al fine di predisporre entro tale termine ogni più opportuno intervento per ridurre progressivamente il ricorso al trattamento termico dei rifiuti, nonché per limitare lo smaltimento in discarica.
9. 55. Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, pena la revoca del finanziamento statale.
9. 65. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
9. 71. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 72. Guidesi, Grimoldi, Prataviera, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 77. Pinna.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 64. Terzoni.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 27. Laffranco, Biasotti.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 61. Galgano, Matarrese, Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).
*9. 8. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: commi da 3 a 9, con le seguenti: commi da 1 a 9,.

  Conseguentemente sopprimere la lettera c).
9. 501. Rostellato, Rizzetto, Mucci, Baldassarre, Tancredi, Prodani, Segoni, Bechis, Artini, Barbanti.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: commi da 3 a 9, con le seguenti: commi da 1 a 9,.

  Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) I soggetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 260-bis, comma 1, che non hanno adempiuto al pagamento della quota di iscrizione previsto per l'anno 2014, possono saldare la stessa entro il 31 dicembre 2015, senza l'applicazione delle sanzioni previste per omesso o ritardato pagamento di cui ai commi 1 e 2.
9. 502. Rostellato, Rizzetto, Mucci, Baldassarre, Tancredi, Prodani, Segoni, Bechis, Artini, Barbanti.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: commi da 3 a 9, con le seguenti: commi da 1 a 9,.

  Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015. Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà. I soggetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 260-bis, comma 1, che non hanno adempiuto al pagamento della quota di iscrizione previsto per l'anno 2014, possono saldare la stessa entro il 31 dicembre 2015, senza l'applicazione delle sanzioni previste per omesso o ritardato pagamento.
9. 508. Rostellato, Rizzetto, Mucci, Baldassarre, Tancredi, Prodani, Segoni, Bechis, Artini, Barbanti.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 5. Centemero.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
*9. 60. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 1o marzo 2015 e non sono retroattive.
9. 66. De Mita.

  Sopprimere il comma 4.
9. 48. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 4, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
9. 49. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 26. Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 74. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
*9. 79. Di Lello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13 comma 5 del decreto-legge 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o giugno 2015».
9. 503. Carrescia.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  «4-bis. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.»
9. 504. Rampelli.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 10. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 25. Laffranco.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, ultimo periodo, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
**9. 80. Di Lello.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
*9. 63. Galgano, Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016».
*9. 73. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 16. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 21. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2015».
**9. 57. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta».
9. 59. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 3, articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2015».
9. 22. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta».
9. 12. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 1, lettera i), punto 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
9. 52. Daga, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2015».

  Conseguentemente, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
9. 53. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
  5. All'articolo 7 comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. 51. Daga, Mannino, Terzoni, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Carinelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 83. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 24. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «Entro i 60 giorni successivi» sono sostituite dalle parole: «Entro i 120 giorni successivi».
*9. 69. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, autorizzate ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, sino al 31 dicembre 2016, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è prorogato di un anno.
9. 20. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
9. 14. Tancredi, Piso.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
9. 4. Tancredi.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di imposta municipale propria).

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 692, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 26 gennaio 2016.
  2. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nei limiti del 96 per cento».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,8 per cento del loro ammontare per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, nella misura del 96 per cento».
9. 01. Gallinella.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC).

  1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo la originaria scadenza, fissata col decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014, viene prorogata nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.
9. 02. Centemero.

ART. 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I soggetti privi di reddito, a seguito della perdita di lavoro, possono volontariamente compensare il pagamento delle imposte a qualunque titolo dovute, con la prestazione di lavori di pubblica utilità, ovvero nei settori socio-assistenziali. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di detta compensazione.
10. 116. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:
   «c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:
    1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. Il provvedimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. Il mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al beneficio della dilazione, la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;
    2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro».
10. 117. Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tali fini è autorizzata una spesa massima pari a 600 milioni di euro. Agli oneri della presente disposizione si provvede mediante la riduzione di 2 punti percentuali per gli anni 2015 e 2016 delle aliquote di cui al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 6 commi 8 e 9, e all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. 118. Luigi Di Maio, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive, nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  02. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del reddito da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 01, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  03. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 01, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
10. 114. Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
10. 121. Pesco.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale disciplina derogatoria si applica solo nei casi in cui i suddetti contratti di garanzia finanziaria abbiano come finalità quella di finanziare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie.
10. 137. Busin, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.
  2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.
  2-quater. Entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto, di cui al comma 2-bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente».
  3-ter. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 3-bis del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3-quater. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.
10. 150. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 711 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, decorre dal 1o gennaio 2016. Ai maggiori oneri per l'anno 2015, pari a 96 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 514. De Girolamo.

  Sopprimere il comma 4.
10. 119. Lombardi.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.
10. 28. Tancredi.

  Sopprimere il comma 5.
10. 120. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 57. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzi,».
*10. 160. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015»;
   b) le parole: «superiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 10 per cento».
10. 123. Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni è abrogato.
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 147. Guidesi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015» e le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 148. Guidesi, Caon, Caparini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al comma 692 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «relativa al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «relativa agli anni 2014 e 2015» e le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituire dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
  7-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 7-bis, pari a 720 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 149. Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Nelle more della riforma delle concessioni demaniali marittime e dei relativi canoni concessori sino alla data del 15 settembre 2015 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2.1, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. È conseguentemente prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Sino alla medesima data del 15 settembre 2015 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, punto 2.1.»
10. 30. Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 12-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2015.
10. 13. Pizzolante.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni, e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.
10. 29. Tancredi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
10. 31. Dorina Bianchi.

  Sopprimere il comma 8.
10. 158. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano anche in favore dei territori dell'isola di Linosa, delle province di Agrigento e di Siracusa e del comune di Pozzallo nella provincia di Ragusa, i cui territori sono stati anch'essi interessati dall'eccezionale afflusso di immigrati provenienti dai Paesi del Nord Africa.
10. 63. Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «per il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2016».
10. 50. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al secondo periodo, del comma 126, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
10. 517. Pili.

  Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
10. 141. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.
10. 143. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 144. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2016, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2016, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 145. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione, in misura corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2017, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 146. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: da emanare fino alla fine del periodo con le seguenti: provvede alla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 142. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  9-ter. A decorrere dal 2015, agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 140. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al comma 242 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;
   b) al primo periodo la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
   c) il secondo periodo è abrogato.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 139. Caparini, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: ”dall'anno 2006;.
10. 51. Tancredi, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nell'anno 2015» e «per l'anno 2015» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016» e «per gli anni 2015 e 2016».
10. 124. Fantinati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
10. 151. Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri» sono aggiunte le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 10 gennaio 2016».
  11-ter. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sia in Italia sia all'estero», sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».
  11-quater. All'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
10. 98. Gebhard, Ottobre, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014 e 2015»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2015 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2016».
  11-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
10. 34. Tancredi, D'Alia.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015.».
**10. 97. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis) le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica qualora l'istituto di patronato faccia valere una quota di operatori con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, impiegati su base annua dall'istituto stesso, non inferiore all'ottanta per cento degli operatori di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della presente legge, complessivamente impiegati nello stesso anno, o rispetti i criteri di stabilità operativa delle sedi provinciali e zonali, determinati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 30 settembre 2015.».
**10. 44. Centemero.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 43. Centemero.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 68. Latronico, Polidori.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 310, lettera e), capoverso c-bis), le parole: «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
*10. 96. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Anche per l'anno 2015 l'incentivo del patto di stabilità verticale istituito dall'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è finalizzato alla riduzione del debito. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
10. 153. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevato gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 152. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2015».
10. 163. Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Sannicandro, Matarrelli, Pannarale, Palazzotto, Piras, Ferrara.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante: «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», le parole: «per gli anni 2013 e 2014», sono sostituite con le parole: «per l'anno 2015 e seguenti».
  12-ter. Alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.
10. 157. Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. È differita al 1o gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12-ter. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 192 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
10. 184. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12.1. È differita al 1o gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  12. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 12-bis pari a 192 milioni per gli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.
10. 183. Crippa.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12.1. È differita al 1o gennaio 2017 l'applicazione dei commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  12. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 12-bis pari a 192 milioni per gli anni 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 523. Mucci, Turco, Prodani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 58. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 130. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 25. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 484, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014 ed obbligazioni di parte capitale assunte».
*10. 159. Invernizzi, Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «31 gennaio», con le seguenti: «30 giugno»;
   b) sostituire le parole: «1o gennaio», con le seguenti: «1o giugno».
10. 177. Currò.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire le parole: «31 maggio 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 131. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
*10. 180. Di Lello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
    12. 1. Il rimborso a Poste Italiane Spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 138. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Il rimborso a poste italiane spa del rateo del 2015 di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2006 n. 286 è prorogato, conseguentemente verrà corrisposto nel 2017. Conseguentemente le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2014, n. 190, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero dell'Istruzione, della Università e della ricerca e al Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
10. 127. Oliaro, Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene a partire dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 128. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene a partire dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 511. Ruocco, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 129. Sottanelli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Petrini, Busin, Giammanco.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 510. Ruocco, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 154. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 172. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017».
*10. 75. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 155. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 169. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 133. De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «e 2014», aggiungere le seguenti: «nonché per il biennio 2015-2016».
**10. 72. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2016».
10. 170. Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12. 1. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
10. 171. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche: le parole: «per l'anno 2015» e «per l'anno 2016» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «per l'anno 2016» e «per l'anno 2017».
10. 125. Mucci.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1o luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 37. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1o luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 156. Busin, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. L'efficacia dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiunti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23», è differita al 1o luglio 2015, al fine della previsione delle norme, aventi valore di legge, che stabiliscano previamente le condizioni oggettive per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con le sigarette.
*10. 168. Melilla, Paglia, Costantino, Quaranta, Marcon.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12. 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: «dall'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «dall'anno 2016».
10. 73. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 aprile».
10. 74. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), condizionata al rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, è comunque subordinata all'adozione di strumenti, ulteriori a quelli di cui al comma 630 del presente articolo, che garantiscano un recupero immediato del credito IVA relativo alle operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di rimborso e compensazione dei crediti IVA».
10. 76. Gelmini, Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 17-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta» aggiungere le seguenti: «, nonché per prestazioni oggetto di contratti pubblici di lavori».
10. 77. Gelmini, Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» come modificata dal comma 113 della legge 228/2012, «per gli anni 2013 e 2014», sono sostituite con le parole: «per l'anno 2015 e a seguire»;
   b) alla Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 1319 (Assegno sostitutivo ai Grandi Invalidi di Guerra o per servizio che non possono più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile) la somma di euro 658.000 per l'anno 2015 e a seguire è incrementata di euro 1.200.000.
10. 78. Brunetta, Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. I contribuenti titolari d'impresa in possesso d'impianti, attrezzature o macchinari utilizzati nell'esercizio dell'attività, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dalle disposizioni previste dall'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita documentazione comprovante la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, anche in deroga ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per i contribuenti già decaduti dalle rate alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali siano state già attivate le procedure per il recupero dei crediti tributari e contributivi attivate dall'Amministrazione finanziaria competente.
10. 64. Latronico.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 66. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 56-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   2-bis. Gli enti territoriali ai quali è stato rilasciato parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso del bene di proprietà dello Stato, come individuato nella relativa domanda di attribuzione, devono concludere le attività tecnico/amministrative, compresa l'eventuale regolarizzazione catastale, e confermare la richiesta del bene con delibera consiliare, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio del predetto parere e comunque, se più favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Agenzia del Demanio potrà procedere direttamente all'alienazione dei beni già destinati o da destinare a finalità pubblico-sociali ad uso diretto o indiretto della collettività. Per tale tipologia di beni, l'Agenzia del Demanio, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente territoriale non ha avviato le procedure come previsto dal parere positivo rilasciato, potrà procedere direttamente all'alienazione degli stessi a favore dei soggetti che hanno avanzato richiesta all'Agenzia medesima.
10. 67. Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2070, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
10. 60. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Le aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, sino alla data del 31 dicembre 2050, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
10. 59. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Al comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009» sono sostitute dalle parole: «dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017». L'ultimo periodo del comma 335 è soppresso.
10. 61. Ciracì, Marti, Altieri.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, distinguendo tra le diverse categorie di concessioni e nelle more del riordino della materia di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni demaniali marittime che non rientrano nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, limitatamente a quelle ad uso abitativo e/o residenziale in essere alla data del 31 dicembre 2013, si intendono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2017.
10. 62. Abrignani, Bergamini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. Al comma 484, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)», le parole: «all'estinzione anticipata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riduzione».
10. 65. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
10. 41. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «debiti commerciali maturati ed obbligazioni di parte capitale assunte al 31 dicembre 2014».
10. 35. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. 1. Il contratto di somministrazione che le agenzie interinali stipulano con i lavoratori stranieri si uniformano ai medesimi standard normativi, retributivi e previdenziali, previsti per i contratti stipulati dai lavoratori italiani.
10. 126. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
12-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 12-bis, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
10. 115. Luigi Di Maio, Lombardi, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «a decorrere dall'anno d'imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta 2015» e le parole «a decorrere dal medesimo anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente,
   al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole
«26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «26 gennaio 2016».
10. 40. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «a decorrere dall'anno d'imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno d'imposta 2015» e le parole «a decorrere dal medesimo anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
10. 39. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
  12. 1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2015».
10. 38. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 1, comma 17 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
10. 27. Tancredi.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 1 comma 13 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite da «entro il 30 giugno 2016».
10. 45. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  12. 1. All'articolo 16 lettera c-bis) della legge del 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2015».
10. 46. Centemero.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. All'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014), sostituire le parole «per l'anno 2014» con «per l'anno 2015».
10. 48. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1. A decorrere dal 1o febbraio 2015, la misura delle aliquote della gestione separata INPS non può superare il 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, le parole da: al 30 per cento per l'anno 2015 fino alla fine del comma sono abrogate.
10. 70. Ciprini, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Cariello, Colonnese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12. 1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai Comuni entro il termine del 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 novembre 2014, procedono alla riscossione degli importi, a titolo di TARI, sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.
10. 71. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12. 1 È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione della lettera a) del comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 500. Crippa.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sostituire le parole: «e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e comunque anche per l'anno d'imposta 2015».
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 95.8 per cento»;
  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95.8 per cento»;
   2. all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95.8 per cento»;
   3. all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95.8 per cento».
10. 501. Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 744 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per l'anno 2014», aggiungere le seguenti. «e per l'anno 2015». Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente all'articolo 1 della legge comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,sopprimere le parole: al 30 per cento per l'anno 2015.
10. 502. Ciprini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 744 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, sostituire le parole: «Per l'anno 2014» con: «Per l'anno 2015».

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
10. 515. Rostellato, Rizzetto, Mucci, Baldassarre, Tancredi, Prodani, Segoni, Bechis, Artini, Barbanti.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:
  12-bis. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
   a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 1o marzo 2015;
   b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 30 aprile 2015.
  12-ter. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive.
  12-quater. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione per i quali siano state già attivate le procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme oggetto della precedente rateazione.».
10. 503. Colletti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 11-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole «22 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2015»;
    2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «3. La rateazione ai sensi del comma uno può essere richiesta anche nei casi in cui siano in corso procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme oggetto di precedenti rateazioni. In tal caso, dalla data di presentazione della richiesta di rateazione e fino alla definizione della stessa, sono sospese tutte le iniziative volte alla riscossione coattiva dei ruoli oggetto della richiesta. La concessione della rateazione determina l'inefficacia degli atti esecutivi e cautelari posti in essere nei confronti del contribuente per il recupero delle somme oggetto di rateazione. Qualsiasi atto della riscossione, esecutivo o cautelare emanato o posto in essere durante il regolare decorso del periodo di rateazione è nullo».
10. 504. Cancelleri.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:
  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 71 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. All'articolo 1, comma 712, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «2016».
10. 505. Pisano.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:
  Per i contribuenti che hanno omesso il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, misure urgenti in materia di esenzione IMU, è ammesso il pagamento delle somme dovute, senza applicazione delle sanzioni, entro il termine del 30 giugno 2015.
10. 506. Alberti.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 , comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata al 1o gennaio 2016».
10. 507. Laffranco.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  «L'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogata al 1o gennaio 2016».
10. 513. Laffranco.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 11-bis del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «22 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2015»;
    2) alla lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015».
  12-ter. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione per i quali siano state già attivate le procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme oggetto della precedente rateazione.
10. 512. Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa, Pisano, Alberti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Le persone fisiche esercenti arti o professioni che al 31 dicembre 2015 non abbiano compiuto trentacinque anni di età possono comunque continuare ad avvalersi per l'anno fiscale 2015 dei regimi tributari di favore di cui alle disposizioni citate dalle lettere a), b) e c) del presente comma».
  12-ter. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 12-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato comma 12-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, del presente decreto legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 518. Paglia, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Le persone fisiche esercenti arti o professioni possono comunque richiedere per Vanno fiscale 2015 l'applicabilità dei regimi tributari di favore di cui alle disposizioni citate dalle lettere a), b) e c) del presente comma».
  12-ter. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma 12-bis del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato comma 12-bis del presente articolo anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, del presente decreto legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 519. Paglia, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Le persone fisiche esercenti arti a professioni che al 31 dicembre 2015 non abbiano compiuto trentacinque anni di età possono comunque continuare ad avvalersi per l'anno fiscale 2015 dei regimi tributari di favore di cui alle disposizioni citate dalle lettere a), b) e c) del presente comma».
  12-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta per l'anno 2015 in misura tale da compensare il minor gettito fiscale e contributivo derivante dalla disposizione di cui al comma 12-bis.
10. 520. Paglia, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Aggiungere i seguenti commi:
  12-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Le persone fisiche esercenti arti o professioni possono comunque richiedere per Vanno fiscale 2015 l'applicabilità dei regimi tributari di favore di cui alle disposizioni citate dalle lettere a), b) e c) del presente comma».
  12-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta per l'anno 2015 in misura tale da compensare il minor gettito fiscale e contributivo derivante dalla disposizione di cui al comma 12-bis.
10. 521. Paglia, Quaranta, Costantino, Melilla, Marcon.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 agosto 2015.
10. 671. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-quinquies, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
10. 672. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-quinquies, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 marzo 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 ottobre 2015.
10. 673. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-quinquies, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 aprile 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 novembre 2015.
10. 674. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-quinquies, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 maggio 2015 e alla lettera b) sostituire le parole: 31 luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
10. 675. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-quinquies, lettera c) sopprimere le parole: limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
10. 676. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-octies,sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
10. 651. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-octies, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
10. 652. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-decies, sostituire le parole: agli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: agli esercizi finanziari 2013, 2014, e 2015.
10. 601. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Al comma 12-decies, sostituire le parole: agli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: agli esercizi finanziari dal 2013 al 2016.
10. 602. Costantino, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Sopprimere i commi da 12 sexiesdecies a 12 undevicies.
10. 522. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Simonetti.

  Dopo il comma 12-vicies ter, aggiungere il seguente:
  12-vicies quater. La data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è differita al 31 dicembre 2015.
10. 525. Sottanelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 031. Pizzolante, Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 01. Laffranco.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Norme e differimenti di termini in materia di patronati).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri», sono inserite le seguenti: «; il requisito della presenza di sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri è richiesto a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  2. All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis) della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le seguenti parole: «, sia in Italia sia all'estero» sono soppresse;
   b) la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

  3. All'articolo 1, comma 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata con legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016». In fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli istituti di patronato, già operanti alla data di entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 152, è consentita l'unificazione tra di loro, anche in forma consortile, entro il 31 dicembre 2017».
*10. 05. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Alia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. Alla legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 310, alla lettera e) aggiungere il seguente punto:
   c-quater) allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio in termini di migliore efficienza del servizio erogato ai cittadini, anche al fine di raggiungere il parametro di cui alla lettera c-bis) nonché quelli previsti agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2015, disciplina le ipotesi di consorzio, anche temporaneo, fra istituti di patronato.
10. 02. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. Alla legge 190 del 2014, all'articolo 1, comma 310, dopo le parole: «Alla legge 30 marzo 2001, n. 152,» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 311, lettera b), sostituire le parole: entro il 30 giugno 2015 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2015.
10. 03. Polverini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 30 aprile».
10. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015».
  2. All'onere determinato per l'anno 2015 dalla disposizione di cui al comma precedente del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri relativi, anche in riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
10. 08. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: «Per l'anno 2014» con le seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015». Ai maggiori oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 032. Saltamartini, Tancredi, Corsaro, Rubinato, Guidesi, Laffranco, De Mita, Dorina Bianchi, De Girolamo, Pizzolante, Bosco, Garofalo, Sammarco, Piso, Vignali, Bianconi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Al comma 744 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015», e alla fine del comma sono aggiunte le parole: «e di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
10. 07. Airaudo, Placido, Nicchi, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».

  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
*10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
   c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».

  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
*10. 0500. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 012. De Mita.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo).

  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 620, dell'articolo 1 le parole: «Entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2015»;
   b) al comma 623, le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015»;
   c) al comma 624, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»;
    2) dopo le parole: «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e».
10. 016. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge n. 66 del 2014, articolo 47).

  All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. I comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8».
10. 017. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti).

  L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente articolo: «I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-quater della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017».
10. 018. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensioni termini gestione controlli TARES).

  All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola Tari sono aggiunte le parole «e della TARES».
10. 019. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU).

  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso”.
10. 020. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Possibilità di copertura con alienazioni di parte del disavanzo da Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 degli enti sperimentatori).

  Al paragrafo n. 3.3 dell'allegato 4.2 «PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA» al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, prima delle parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio» sono inserite le seguenti: «Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione».
10. 021. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazioni dati).

  Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:
  «3-ter. A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
10. 022. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

  Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole «26 gennaio 2015» sono sostituite con le parole «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del decreto interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014).

  All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «Per l'anno 2014» sono sostituite da «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

  Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
10. 024. Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Verifica gettito ex terreni agricoli montani).

  All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 66, dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-ter:
  «Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui al quarto periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, già effettuato a valere sul fondo di solidarietà comunale e risultante, per ciascun comune, dall'Allegato A del decreto ministeriale 28 novembre 2014, entro il mese di marzo 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una nuova metodologia adottata d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis.
  Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015 previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente».
10. 025. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti).

  I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulatesi. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.
10. 026. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fiscalità Consorzi).

  All'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
  «5-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: »allo scioglimento della società« sono inserite le seguenti: », consorzi,«».
10. 027. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014).

  Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.
10. 028. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inapplicabilità delle sanzioni a carico delle Città metropolitane per sforamento del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014).

  Alla Città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.
10. 029. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

  Conseguentemente:
   a) al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: entro il 30 marzo sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile;
   b) al comma 485 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: 30 aprile 2015 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2015;
   c) al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: Per l'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2014 e 2015.
10. 030. Palese.

ART. 11.
(Proroga dei termini relativi a interventi emergenziali).

  Al comma 1 premettere i seguenti:
  01. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi», conseguentemente è prolungata di 12 mesi la durata del piano di ammortamento prevista dall'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 così come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.
  02. Agli oneri per la rimodulazione dei finanziamenti di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
11. 500. Dell'Orco, Ferraresi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
11. 22. Ferraresi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: «comunque fino all'anno di imposta 2013» e «comunque non oltre il 30 giugno 2015» rispettivamente con le seguenti: «e comunque fino all'anno di imposta 2016» e «comunque non oltre il 30 giugno 2017».

  Conseguentemente:

  all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento con le seguenti: nei limiti del 95,5 per cento.

  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento».
11. 501. Dell'Orco.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'alluvione del mese di novembre 2013 con le seguenti: dalle alluvioni, in particolare privilegiando gli interventi più urgenti.
11. 23. Segoni, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.
  2-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2015, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 47. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Paglia, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La scadenza prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, relativamente al pagamento degli obblighi tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014, nonché dei due decreti del 5 dicembre 2014, è prorogata al 31 marzo 2015. Per i soggetti che non hanno quindi provveduto al pagamento entro il termine del 22 dicembre di cui al suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2014, e provvedono nei termini previsti dal presente comma, non si applicano sanzioni e interessi.
11. 29. Pellegrino, Quaranta, Zaratti, Marcon, Nicchi, Melilla, Airaudo, Paglia, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Pannarale.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 e il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2014, è prorogato al 31 dicembre 2015.
11. 10. Faenzi, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza del 17 dicembre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, i comuni interessati, possono derogare ai limiti di cui al patto di stabilità per gli anni 2015, 2016 e 2017, qualora non sia stata disposta e/o attivata alcuna procedura finalizzata al rimborso dei danni subiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in aggiunta, ai predetti comuni sono garantiti idonei spazi finanziari a copertura degli interventi destinati al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché in favore delle popolazioni, residenti nei territori interessati, colpite dalla calamità naturale.
11. 11. Faenzi, Parisi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.
11. 41. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I comuni, con proprio atto, devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 46. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A seguito degli intensi eventi meteorologici che hanno interessato dal 5 febbraio 2015 l'Emilia Romagna, e in particolare la provincia di Ravenna, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2015, per il ristoro dei danni subiti, e debitamente certificati, dai privati, dalle attività produttive e agricole. Dette risorse sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 502. Paglia, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco»;
   b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2015.
11. 40. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 44. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014.
11. 42. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è esteso in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 200.000 euro. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.
11. 45. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. 43. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I soggetti che alla data del 1o settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni della regione Liguria interessati dall'alluvione di ottobre e novembre 2014 che, per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.
11. 9. Biasotti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 8. Pizzolante, Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 12. Laffranco, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 21. Taricco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 24. Matarrese, Oliaro, Monchiero, Rabino, Quintarelli, Tinagli, Librandi, Molea, D'Agostino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 26. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Prataviera, Caparini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
*11. 28. Pinna.

ART. 12.
(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali).

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 2015, con la seguente: 2016.
12. 2. Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga norme su risorse energetiche).

  1. È differita al 1o gennaio 2018 l'applicazione degli articoli 37 e 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.
12. 05. Della Valle.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dell'innalzamento dell'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane S.p.A., sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscale).

  1. È differita al 1o gennaio 2016 l'applicazione del comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190
12. 04. Da Villa.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  2. Agli oneri, di cui al comma 1, valutati in 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi della presente disposizione. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 601 milioni di euro per l'anno 2016, 375 milioni di euro per l'anno 2017 e 375 milioni di euro per l'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
12. 08. Vallascas.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, della legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate di cui al terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 186 milioni di euro per l'anno 2016, 116 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.
12. 06. Paolo Bernini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Al relativo onere si provvede ai sensi del terzo periodo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 415 milioni di euro per l'anno 2016, 259 milioni per l'anno 2017 e 259 milioni per l'anno 2018.
12. 07. Cariello.

ART. 13.
(Federazioni sportive nazionali).

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il differimento di cui al primo periodo non si applica alle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna anche non definitiva.
13. 2. Vacca.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il differimento di cui al primo periodo non si applica alle Federazioni sportive nel cui organo direttivo sia presente almeno un membro che abbia riportato una condanna definitiva.
13. 500. Simone Valente.

ART. 14.
(Proroga contratti affidamento di servizi).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 All'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2016».
14. 1. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
*14. 502. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2013».
*14. 503. Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 310, lettera c), capoverso articolo 10, comma 3, lettera e) capoverso c-bis) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con effetto dall'attività dell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dall'attività dell'anno 2015».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga dei contratti di affidamento di servizi e della valutazione dell'attività rilevante dei patronati)».
14. 2. De Girolamo, Dorina Bianchi, Cera.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 9. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 96, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la lettera a) è soppressa.
*14. 41. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 12. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**14. 38. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. In virtù del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 le norme di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano nel secondo anno successivo a quello dell'inadempienza.
14. 500. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «31 maggio 2015».
14. 60. Palese, Galati, Aiello, Matarrese, Ciracì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: ”ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*14. 4. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «le province che risultano in dissesto» sono aggiunte le seguenti: ”ovvero che abbiano deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex articolo 243-bis, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*14. 501. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.

  Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  ”419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
**14. 11. Russo, Palese, Centemero.

  Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 418, le parole: «entro il 15 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2015»;
   b) al comma 419, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
   c) dopo il comma 419, è inserito il seguente:
  “419-bis. In deroga all'articolo 151 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015; in deroga all'articolo 171 del suddetto testo unico per il solo anno 2015 le Province non allegano il bilancio pluriennale.
**14. 39. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*14. 8. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al fine di garantire gli equilibri generali del bilancio di previsione 2015 in attesa del completamento del trasferimento delle funzioni non fondamentali, le Province appartenenti alle regioni ordinarie possono utilizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 193, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti.
  419-ter. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con gli Istituti di Credito L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto, mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo.
  419-quater. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  419-quinquies. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario che non riuscissero, anche per effetto dei riversamenti al bilancio dello Stato di cui al comma 154, ad approvare un bilancio di previsione in equilibrio, possono, eccezionalmente ed in deroga a tutte le disposizioni vigenti, predisporre ed approvare il bilancio di previsione relativo all'annualità 2015 dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2014 applicando sin dalla previsione iniziale, ove necessario anche per l'intero importo, l'avanzo di amministrazione 2014 accertato con l'approvazione del suddetto rendiconto di gestione, nella misura rideterminata a seguito della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
*14. 42. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 7. Russo, Palese, Centemero.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
   b) alla lettera f) è aggiunto in fine, il seguente periodo: «f) se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;».
**14. 43. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 la lettera e) è sostituita dalla seguente: ”e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla loro naturale scadenza e comunque non prima del 31 dicembre 2015.
14. 504. Franco Bordo, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
*14. 10. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto capoverso è soppresso.
*14. 40. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
**14. 5. Russo, Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 489, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera a) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per il solo anno 2015 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno».
**14. 44. Simonetti, Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. In via straordinaria per l'anno 2015, in relazione all'esercizio delle funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l'impiego, alle politiche attive dei lavoro e alla conduzione del Piano per la raccomandazione del Consiglio Unione Europea 22 Aprile 2013 su «Garanzia giovani», nelle more dalla realizzazione di attività di gestione e riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, è permesso alle province prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato finanziati con Fondi comunitari di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche se non abbiano rispettato il patto di stabilità interno. Alle province non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d) della legge 12 novembre 2011, n. 183.
14. 505. Rigoni.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.
14. 01. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco.»;
   b) dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
  «7-bis. Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015.».
14. 02. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni di euro sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014.
14. 03. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 04. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri dei mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 05. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 692, primo periodo dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015». I Comuni per i quali all'Allegato A del Decreto Interministeriale 28 novembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, risulti un importo a debito, possono superare, fino al 30 giugno 2015, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 542, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di un importo pari al predetto debito. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al precedente periodo, sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
14. 06. Guidesi, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro».

  2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.
*14. 08. Fedriga, Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, decreto interministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e decreto interministeriale 22 aprile 2013, n. 124; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; all'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce il Fondo esodati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  «a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 173 milioni di euro».

  2. Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147, 10 ottobre 2014, il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.
*14. 023. Palese, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
**14. 010. Matarrese, Librandi, Mazziotti Di Celso, D'Agostino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
**14. 025. Dorina Bianchi, Pizzolante.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e previdenza sociale).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
**14. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini in materia di lavoro e politiche sociali).

  1. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013, 2014 e 2015».
14. 014. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non iscritti ad altra gestione separata).

  1. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: «al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e al 28 per cento a decorrere dall'anno 2014».
14. 022. Gelmini, Ciracì.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”in considerazione dell'avvicendamento di diversi regimi normativi per la stipula di contratti a termine, per gli anni 2014 e 2015 alle assunzioni a termine effettuate dai datori di lavoro che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, non saranno applicate le sanzioni previste dal presente decreto.
14. 019. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 le parole: «Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro che nel corso dell'anno 2014 hanno avviato rapporti di lavoro a termine che abbiano comportato il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, sono tenuti a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2015.».
14. 020. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

  1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Il termine di cui al presente comma si applica anche ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sentenza di sfratto per morosità incolpevole come definita dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 011. Daga, Lombardi, Terzoni, Mannino, Segoni, De Rosa, Busto, Zolezzi, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Differimento termini in materia di disagio abitativo di particolari categorie sociali).

  1. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.
  2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 09. Daga.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino ai subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2015.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2015.
  4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
14. 012. Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Regime forfetario contribuenti minimi).

  1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 89, è aggiunto il seguente:
  «89-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2016.».

  2. All'articolo 1, comma 735, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: «commi 17, 284» con le seguenti: «commi 17, da 84 a 89, 284».
14. 021. Gelmini, Ciracì.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Buoni pasto elettronici).

  1. Al comma 17, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2015».
14. 024. Ciracì, Petrenga.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini di pagamento IMU agricola).

  1. Al comma 692, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le parole: «26 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno 2015».
14. 030. Franco Bordo, Zaccagnini, Paglia, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2014 e 2015».
  2. Le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.
14. 07. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
  2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
  3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
*14. 031. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli).

  1. Al comma 489, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 gennaio 2015», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
  2. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
  3. Al comma 485, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
  4. Al comma 140, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
*14. 032. Invernizzi, Matteo Bragantini, Guidesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il comma 11, dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
14. 034. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Turn over del personale).

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti: «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite alle precedenti annualità».
14. 033. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo di contratti di locazione).

  L'articolo 2 comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente: 2 «I contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 8 agosto 1992, n. 359 ove la parte locatrice possieda immobili ad uso civile abitazione situati nel medesimo Comune in quantità superiore a dieci, si rinnovano tacitamente e sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.».
14. 0500. Fabrizio Di Stefano.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative normative per garantire un equo trattamento alle scuole paritarie, anche alla luce del recente aumento della tassazione per la raccolta dei rifiuti nel comune di Roma a carico di tali istituti – 3-01303

   GIGLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato dai media il comune di Roma avrebbe aumentato del 300 per cento la tassa raccolta rifiuti per le scuole paritarie rispetto a quella applicata alle scuole statali;
   quella dell'amministrazione capitolina appare una scelta determinata da mere finalità di tipo economico, per non dire più banalmente di cassa, che si scaricherà sulle famiglie romane; queste, infatti, oltre a pagare come tutti le tasse per la scuola pubblica statale, vedranno aumentare in modo spropositato le rette annuali che pure pagano in aggiunta alle tasse per aver deciso, all'interno del sistema integrato della scuola pubblica, di optare per quella paritaria in nome della libertà di educazione; senza contare che questa decisione potrebbe far saltare i bilanci di molti istituti paritari e rischia di determinare un aggravamento degli oneri a carico della finanza pubblica per effetto dell'aumento del numero di alunni costretti a riversarsi nelle scuole pubbliche statali;
   le scuole paritarie del Lazio hanno già dovuto subire nel 2014 la mancata erogazione, da parte della regione, di oltre 25 milioni di euro per l'individuazione da parte della giunta regionale di altre priorità nel rispetto dei vincoli di bilancio legati al patto di stabilità;
   l'aumento della tassa per la raccolta rifiuti, applicata alle scuole paritarie, oltre a rappresentare secondo l'interrogante un'azione discriminatoria nei confronti degli istituti paritari, e quindi in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, mina alla base la libera scelta educativa della famiglie, altro principio costituzionalmente garantito;
   si ricorda che le scuole pubbliche paritarie fanno pienamente parte di diritto e di fatto del sistema nazionale di istruzione e formazione integrati, ai sensi della legge n. 62 del 2000 –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di assumere le necessarie iniziative normative affinché tale decisione, che appare all'interrogante lesiva dei diritti di uguaglianza e della libertà di scelta educativa tutelato dagli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione, possa essere prontamente riconsiderata.
(3-01303)


Elementi ed iniziative in relazione alla situazione dei docenti e dei dirigenti scolastici ammessi con riserva alle graduatorie per l'immissione in ruolo – 3-01304

   DI LELLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   diversi docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso sulla scuola, indetto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 2012 (decreto del direttore generale n. 82 del 2012), che in parte risultano collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito della regione di propria appartenenza, auspicano di rientrare nel piano straordinario di immissioni in ruolo del 2015;
   essi vengono qualificati con il termine «riservisti per anno di laurea» e «riservisti sotto soglia 35», in quanto o hanno conseguito la laurea dopo il 2002 o al test preselettivo del concorso a cattedra hanno ottenuto, alle prove preselettive, una votazione tra i 30 e i 34,5 cinquantesimi. A seguito di ricorso da questi presentato, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha consentito loro di partecipare, in via cautelare, alle restanti prove del concorso stesso, quelle utili alla formazione del punteggio finale, entrando così di diritto nella graduatoria di merito da cui attingere successivamente alle assunzioni;
   discorso analogo vale anche per i dirigenti scolastici, per cui, al fine di tutelare gli interessi pubblici cui è diretta l'attività concreta della pubblica amministrazione e alla luce del principio di buon andamento della stessa, si dovrebbero sanare le numerose situazioni inerenti il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011;
   anche qui si tratta di coloro che, a diverso titolo, hanno superato le prove scritte ed orali del concorso sopra citato, i quali sono stati ammessi con riserva non avendo superato la prova preselettiva;
   sui «riservisti» e su coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 2002, però, pesa una riserva, date anche le varie pronunzie di diversi tribunali amministrativi regionali: tribunale amministrativo regionale di Trento, sentenza n. 336 del 2013; tribunale amministrativo regionale del Lazio, sentenze nn. 914 del 13, 124 del 2013, 1000 del 2013, 272 del 2014, 287 del 2014 e 5711 del 2014 e la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III bis, n. 5711 del 2014, ormai definitiva a tutti gli effetti, in base alla quale sono stati emessi i sotto seguenti decreti: decreto dell'ufficio scolastico regionale della Puglia, protocollo n. 8345 del 19 agosto 2014; decreto dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia, protocollo n. 14560 del 21 agosto 2014; decreto dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia protocollo n. 13484/USC del 21 luglio 2014);
   a seguito dell'espletamento del concorso sopra citato si sono venute a creare delle disparità di trattamento tra i docenti della scuola;
   l'articolo 4 del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005 («decreto legge omnibus»), al comma 2-bis stabilisce: «conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela»;
   il predetto decreto-legge n. 115 del 2005 sancisce che i candidati che hanno ottenuto l'iscrizione con riserva all'albo possono rivolgersi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato per far dichiarare la cessazione della materia del contendere;
   si ricorda che la materia descritta in premessa è stata oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» –:
   quali iniziative urgenti il Governo, anche dando attuazione al richiamato ordine del giorno, intenda porre in essere, al fine di prevedere lo scioglimento della riserva per superare, in tempi certi, le situazioni di incertezza che molti docenti, con riferimento alla loro immissione in ruolo, e dirigenti scolastici stanno vivendo.
(3-01304)


Elementi in merito alla problematica delle importazioni di amianto e iniziative finalizzate a tutelare la salute pubblica – 3-01305

   FEDRIGA, PRATAVIERA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   è notizia riportata da Il Fatto quotidiano on line quella che secondo tre riviste internazionali l'Italia continua a comprare asbesto, nonostante ne sia stato vietato l'utilizzo con legge n. 257 del 1992, connotandosi come importatrice di ingenti quantità di amianto tra il 2011 ed il 2012;
   secondo il report sulle esportazioni di minerali estratti in India – Indian minerals yearbook 2012 (disponibile dal febbraio 2014) – l'Italia risulta essere il primo acquirente di asbesto indiano al mondo: in questi due anni ha importato 1.040 tonnellate di fibre d'amianto per un importo di circa 26 mila euro;
   sembrerebbe che l'Italia importi asbesto anche dagli Stati Uniti: secondo il «2013 minerals yearbook», pubblicato da Us geological surveys del Governo statunitense, l'Italia – insieme all'India – è l'unico importatore di fibre di amianto prodotte negli Usa per circa 16 mila dollari di export certificato;
   tali notizie traggono spunto dallo stralcio della pubblicazione indiana riportata nella lettera inviata ai membri della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica da parte dell'Osservatorio nazionale amianto, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia;
   si presume che tali importazioni illegali siano collegate al comparto edile ed alle organizzazioni criminali che si celano dietro di esso –:
   di quali elementi disponga il Governo in merito alla vicenda e come intenda garantire la salute pubblica, attesa la forte nocività derivante dall'esposizione o contatto anche di pochissime fibre di amianto.
(3-01305)


Orientamenti del Ministro della salute in ordine all'ipotesi di nominare un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in relazione al drammatico episodio del decesso di una neonata verificatosi in Sicilia il 12 febbraio 2015 – 3-01306

   GRILLO, SILVIA GIORDANO, BARONI, DI VITA, LOREFICE e MANTERO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   si apprende da La Repubblica online del 12 febbraio 2015 che una neonata è morta nell'ambulanza privata che la stava trasferendo da Catania, dove non c'era nessun posto disponibile di rianimazione pediatrica, a Ragusa. Sul caso ha avviato un'indagine la polizia di Stato di Ragusa. «La piccola era venuta alla luce la scorsa notte in una clinica privata di Catania. Dopo un parto regolare, aveva accusato difficoltà respiratorie. I medici avrebbero invano cercato un reparto ospedaliero specializzato dove trasferirla, ma nessuno ha potuto ricevere la neonata. È stato chiesto allora l'intervento del 118, che ha avviato un monitoraggio nei tre ospedali catanesi deve è presente la terapia intensiva pediatrica: il Garibaldi, il Santo Bambino e il Cannizzaro. Ma in nessuno dei tre centri era disponibile un letto. L'unico ospedale della Sicilia orientale che ha risposto all'appello è stato quello di Ragusa. Ma la piccola è morta durante il trasporto in ambulanza. (...) Secondo una prima ricostruzione, la neonata sarebbe entrata in crisi respiratoria dopo il parto, avvenuto la notte scorsa regolarmente nella casa di cura Gibiino a Catania. Nella sala erano presenti il ginecologo di fiducia della donna, un anestesista, un rianimatore e un neonatologo. I medici si sono accorti subito della gravità del quadro clinico della piccola e hanno contattato le unità di terapia intensiva neonatale (utin) di Catania per trasferire d'urgenza la piccola paziente. Ma erano tutte piene, senza disponibilità di posti. È stato così contattato il 118 che ha cercato e trovato una utin disponibile nell'ospedale Paternò-Arezzo di Ragusa. La clinica ha quindi provveduto, con un'ambulanza privata, al trasporto della neonata a Ragusa, con al seguito i medici specialisti della struttura privata. Dopo Vizzini, e in territorio della provincia di Ragusa, prima dell'alba, la piccola paziente ha avuto una violenta crisi. I medici a bordo dell'ambulanza hanno tentato di rianimarla, ma la neonata è morta. All'ambulanza sarebbero a quel punto giunte le indicazioni di portare il piccolo corpo nell'ospedale di destinazione, a Ragusa»;
   Il Corriere del Mezzogiorno del 16 febbraio 2015 riporta: «Sono nove gli indagati dalla procura di Catania nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della piccola Nicole, deceduta su un'ambulanza verso Ragusa per mancanza di posti letto negli ospedali della città. Secondo quanto apprende l’Ansa, tra loro medici della clinica Gibiino e personale utin. Il reato ipotizzato è omicidio colposo. Destinatari dell'informazione di garanzia sono 5 medici che hanno operato tra la clinica e il trasferimento in ambulanza della piccola, 2 persone del 118 e altre 2 di altrettante unità di terapia intensiva neonatale»;
   in particolare, per quanto concerne la criticità dei protocolli di comunicazione tra clinica/118 e la gestione dei posti-letto nelle unità di terapia intensiva neonatale e in quelle sub intensiva, si evidenzia l'inosservanza dell'assessorato regionale alla salute in relazione alla non realizzazione del piano di servizio trasporto emergenza neonatale e del sistema di trasporto materno assistito, come da decreto del 2 dicembre 2011 dell'assessorato regionale pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il 5 gennaio 2012;
   la grave inadempienza in materia dell'assessore regionale è testimoniata anche dalla lettera inviata nel dicembre 2013 dal presidente della Società italiana di neonatologia, dottor Vitaliti all'assessore Lucia Borsellino, il quale affermava: «la Sin (Società italiana di neonatologia) sezione Sicilia attraverso i suoi rappresentanti, presidente e consiglio direttivo, ritiene di dover rilevare con forza a codesto assessorato regionale alla salute i rischi per la donna e la salute dei neonati riguardo alla mancata attuazione della razionalizzazione della rete dei punti nascita regionali e alla mancata attivazione dei centri sten»; a questo si aggiunge anche l'esito dell'indagine conoscitiva del Senato della Repubblica «Nascere sicuri» dal quale emerge l'inadeguatezza della rete siciliana di trasporto dell'emergenza neonatale;
   lo stesso Ministero della salute, per il tramite dell'Agenas, nella valutazione dell'adempimento delle regioni rispetto all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, rilevava nel 2012 che le azioni poste in essere in relazione alla criticità dei punti nascita erano riduttive e poco incisive;
   ne Il Sole 24 ore del 12 febbraio 2015 si legge: «Non può e non deve più succedere» la tragedia della neonata morta in ambulanza in Sicilia per non aver trovato accoglienza in nessun ospedale. Lo ha affermato a Montecitorio il Ministro interrogato, annunciando di aver inviato gli ispettori ministeriali in Sicilia. «Quello che è accaduto – ha detto il Ministro interrogato – è al di fuori di ogni criterio e regola di funzionamento e organizzativa del servizio di assistenza. Gli ispettori dovranno verificare quali sono i livelli essenziali oggi effettivamente garantiti» –:
   se le inadempienze descritte in premessa, soprattutto in relazione ai livelli essenziali e ad altre eventualmente rilevate dagli ispettori del Ministero della salute, non siano da ritenersi sufficienti per procedere alla nomina di un commissario ad acta per la verifica di aspetti di organizzazione e di adeguatezza, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
(3-01306)


Iniziative di competenza in merito all'organizzazione e al funzionamento dei punti nascita e dei reparti di rianimazione pediatrica, alla luce delle problematiche emerse nel recente caso della neonata deceduta in Sicilia durante il trasporto in ambulanza – 3-01307

   BURTONE, LENZI, PICCIONE, ALBANELLA, AMODDIO, BERRETTA, CAPODICASA, CARDINALE, CAUSI, CULOTTA, FARAONE, GRECO, GULLO, IACONO, LAURICELLA, MOSCATT, PICCOLI NARDELLI, RACITI, RIBAUDO, SCHIRÒ, TARANTO, ZAPPULLA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   in data 12 febbraio 2015 è deceduta una neonata che, dopo un parto regolare avvenuto in una clinica privata di Catania, avrebbe accusato disturbi respiratori;
   i medici di fronte a tale situazione hanno deciso di trasferirla in altra struttura specializzata, con rianimazione pediatrica, che però a quanto riportato dalle cronache non avevano posti;
   sarebbe stato chiesto allora l'intervento del 118, che avrebbe avviato un monitoraggio presso tre ospedali catanesi dove è presente la terapia intensiva pediatrica: il Garibaldi, il Santo Bambino e il Cannizzaro;
   in nessuno dei tre centri è risultato esservi disponibilità di posto e l'unico ospedale della Sicilia orientale con disponibilità è risultato essere quello di Ragusa, distante un'ora abbondante di viaggio;
   durante il trasporto la neonata è deceduta;
   non è, purtroppo, il primo caso in cui, in Sicilia, si è verificato un simile dramma;
   il Ministero della salute ha inviato i propri ispettori per fare luce sull'accaduto;
   più volte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare sugli errori sanitari è stata sollevata dal gruppo parlamentare del Partito democratico la questione relativa al potenziamento dei reparti di rianimazione pediatrica, in particolare nelle aree metropolitane regionali a fronte di incrementi di altre specialità spesso non giustificati –:
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare, oltre all'invio degli ispettori, in merito al gravissimo episodio riportato in premessa e se non ritenga opportuno approfondire la questione dei punti nascita e dei reparti di rianimazione pediatrica sul territorio regionale, per garantire la massima sicurezza alle partorienti e ai neonati. (3-01307)


Iniziative di competenza volte a chiarire le cause del decesso di una neonata in Sicilia ed elementi in ordine all'ispezione promossa dal Ministro della salute – 3-01308

   CATANOSO e PALESE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 12 febbraio 2015 una bimba appena nata è deceduta a causa di complicazioni respiratorie nel tragitto che l'ambulanza, chiamata dalla clinica privata dov’è avvenuto il parto, ha percorso fino alla prima struttura sanitaria pubblica ed attrezzata più vicina;
   il fatto è accaduto a Catania, città le cui strutture sanitarie pubbliche avrebbero rifiutato il ricovero d'urgenza della neonata a causa della mancanza di posti letto disponibili in terapia intensiva pediatrica;
   la Regione siciliana inspiegabilmente, ancorché sollecitata per anni, non ha attivato nella provincia di Catania le procedure di sten e stam che regolamentano le procedure di trasferimento dei pazienti dalle strutture sanitarie private e pubbliche di primo livello (come nel caso specifico) a quelle di secondo livello dotate di utin;
   il 118 non ha, nel rispetto della normativa vigente, richiesto ugualmente il ricovero della piccola Nicole presso una struttura sanitaria di secondo livello, ingiungendo il ricovero immediato, nella provincia di Catania, piuttosto che dopo ore indicare il possibile ricovero a Ragusa;
   la procura della Repubblica di Catania ha aperto un'inchiesta ed ha iscritto nel registro degli indagati tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella vicenda della piccole Nicole Di Pietro;
   questa vicenda suscita sgomento ed indignazione nella cittadinanza e negli operatori della sanità siciliana, soprattutto dopo aver saputo che Gaetano Marchese, direttore della sala operativa dell'elisoccorso siciliano, colpito da aneurisma mentre era in Sardegna, ha chiamato l'elisoccorso del 118 siciliano, chiedendo di essere riportato in Sicilia, dove è stato ricoverato e curato. Un trasferimento definito di routine, una routine che non si è verificata nelle drammatiche ore in cui si è consumata la tragedia della piccola Nicole, alla quale il servizio sanitario regionale non è stato in grado di garantire la necessaria assistenza. Per lei nessun elicottero si è alzato in volo;
   non si ritiene che vi sia essere umano, che si possa definire tale, che possa avere piacere nel causare la morte, volontaria o involontaria, di un neonato, ma le responsabilità ed i ruoli di ognuno dei soggetti coinvolti quella notte devono essere chiariti al di là di ogni ragionevole dubbio o sospetto;
   tenuto conto che la sanità è di competenza regionale e che la Sicilia gode di un maggior grado di autonomia, fa specie che nell'immediatezza dell'accaduto il presidente della regione, come suo solito, abbia pensato di polemizzare e accusare altri piuttosto che farsi un esame di coscienza sui tagli, a giudizio degli interroganti irresponsabili, effettuati alla sanità pubblica regionale;
   la sanità siciliana si trova in uno stato più che «malandato» ed il governo regionale, nella persona del suo presidente, a parere degli interroganti ha dato numerose prove della sua inefficienza e della sua demagogia. La Sicilia ha bisogno, urgente, di soluzioni ai suoi numerosi ed atavici problemi;
   in data 17 febbraio, il quotidiano la Repubblica riportava le dichiarazioni degli ispettori regione-Ministero della salute (non ben intendendosi se costoro fossero funzionari ministeriali o regionali e le cui qualifiche, nel caso specifico, obbligano tutti a verificarne la competenza e la professionalità) in merito alla richiesta al 118 da parte della clinica privata di un ricovero utin per la piccola Nicole. Questi ispettori, secondo quanto riporta il quotidiano, avrebbero dichiarato che la clinica «non ha esposto la gravità del caso»;
   va osservato che la normativa per casi del genere non prescrive che la richiesta utin abbia bisogno di aggettivi ulteriori o di particolari «sceneggiate». Utin è già grave senza bisogno di ulteriori commenti –:
   quali iniziative abbia adottato il Ministro interrogato per accertare, per quanto di competenza, le responsabilità di quanto accaduto e quali siano gli esiti delle ispezioni inviate in Sicilia. (3-01308)


Esiti dei primi accertamenti svolti dalla task force incaricata dal Ministro della salute relativamente al decesso di una neonata in Sicilia – 3-01309

   DORINA BIANCHI, BOSCO, D'ALIA, PAGANO, MINARDO, MISURACA e GAROFALO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'opinione pubblica nel fine settimana appena concluso è stata scossa dalla tragedia che si è verificata a Catania, a seguito del decesso della piccola Nicole, morta a poche ora dalla nascita, per difficoltà respiratorie a causa della mancanza di posti letto nelle unità di terapia intensiva di neonatologia di zona;
   da notizie di stampa si è appreso che il Ministro interrogato, parallelamente alle indagini avviate dalla procura della Repubblica, ha tempestivamente incaricato una task force composta da ispettori ministeriali, da rappresentanti dell'Agenas e dai nuclei antisofisticazione, che si è recata sul luogo dell'accaduto e la cui attività deve svolgersi in collaborazione con l'assessorato alla sanità della Regione siciliana, per verificare e valutare – per il territorio della Regione siciliana – in tempi brevissimi gli aspetti organizzativi riferiti alla rete dell'emergenza/urgenza con riguardo al settore della neonatologia;
   sempre con riguardo alla criticità del funzionamento del sistema di emergenza/urgenza della Regione siciliana, tanto più grave appare quanto accaduto con riferimento alla piccola Nicole, se si considera che, sempre da notizie di stampa, si è appreso che sarebbe stato effettuato nel mese di gennaio 2015 da Alghero a Palermo un trasferimento in elisoccorso, coordinato dalla Regione siciliana, a beneficio del direttore del 118 del capoluogo siciliano, per cui era stato accertato un aneurisma –:
   quali siano gli esiti dei primi accertamenti cui è pervenuta la task force incaricata dal Ministro interrogato a svolgere le verifiche. (3-01309)


Iniziative volte all'adesione dell'Italia alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto unico europeo – 3-01310

   BOMBASSEI e LIBRANDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il brevetto è un titolo di proprietà industriale che conferisce al suo titolare il diritto di sfruttare un'invenzione in regime di monopolio, cioè in esclusiva, sul territorio dello Stato che concede il brevetto. La durata massima di un brevetto è 20 anni dalla data di deposito della domanda;
   la tutela brevettuale in Europa è attualmente basata sul sistema delineato dalla Convenzione di Monaco del 1973 (1) (CM), Convenzione di carattere internazionale che ha istituito l'Organizzazione europea dei brevetti (Oeb), alla quale hanno aderito tutti i Paesi dell'Unione europea, nonché alcuni Paesi europei, non appartenenti all'Unione europea;
   nella fattispecie, un'invenzione può essere tutelata in Italia con un brevetto nazionale oppure con un «brevetto europeo», spesso erroneamente definito comunitario dai non addetti ai lavori. La procedura europea prevede il deposito di una domanda di brevetto in inglese o in francese o in tedesco, all'Ufficio europeo dei brevetti Epo (European patent office), che ha sede principale in Germania, a Monaco di Baviera. Attualmente con una domanda di brevetto europeo si possono designare 38 Stati, cioè gli Stati dell'Unione europea e in aggiunta Albania, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino, Repubblica di Macedonia, Serbia. È possibile designare anche Bosnia-Erzegovina e Montenegro pagando una sovrattassa;
   dopo la relativa concessione, il brevetto europeo non è automaticamente valido nei 38 Paesi sopra menzionati; la procedura richiede, infatti, la convalida del brevetto nei Paesi di interesse tra i 38 inizialmente designati. Nella sostanza, il brevetto europeo concesso si trasforma in un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali è soggetto alla normativa e alla competenza dei tribunali della corrispondente nazione e le tasse annuali di mantenimento in vita sono dovute in ciascuna nazione nella quale il titolare ha deciso di convalidare il brevetto;
   il costo attuale dell'esistente brevetto europeo risulta molto elevato a causa delle spese per la validazione del titolo nei diversi Paesi designati, che possono raggiungere anche l'85 per cento del costo complessivo: per quanto, infatti, il costo di registrazione di un brevetto vari sensibilmente a seconda della lunghezza dello stesso e del Paese in cui si decide di procedere alla registrazione, i dati presentati dalla Commissione europea prevedono che il costo per ottenere un brevetto valido nei 28 Stati membri sia attualmente corrispondente a circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). Si tratta di una situazione economicamente insostenibile, che spesso obbliga le imprese italiane a scegliere una protezione brevettuale limitata ad un ristretto numero di Paesi;
   per superare le lacune e i costi del sistema attuale l'Unione europea ha predisposto un nuovo sistema di brevettazione unificata, articola in due pilastri complementari. Il primo consiste in un meccanismo di brevettazione unitaria fondato sui due regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'Unione europea (tutti tranne l'Italia e la Spagna). Il meccanismo consente la registrazione di un brevetto unico presso l'Ufficio europeo dei brevetti che beneficia di una protezione uniforme in tutta l'Unione europea; il brevetto viene rilasciato in inglese, francese o tedesco e pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Il brevetto è altresì tradotto, mediante un sistema automatico, nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea, che tuttavia non fanno fede;
   il secondo pilastro è costituito da un sistema giurisdizionale unitario che si basa su un accordo internazionale per l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri (tutti tranne Spagna e Polonia) ma ratificato sinora da cinque Stati firmatari. L'accordo entrerà in vigore una volta ratificato da almeno 13 Stati membri;
   i due regolamenti relativi al rilascio di un titolo brevettuale unico sono entrati in vigore il 30 gennaio 2013. Tuttavia, sarà possibile chiedere la registrazione di brevetti unitari soltanto quando l'accordo sul sistema giurisdizionale unitario sarà entrato in vigore;
   l'Italia non ha aderito, insieme alla Spagna, al primo pilastro del nuovo sistema di brevettazione – che è stato pertanto costituito mediante il ricorso alla cooperazione rafforzata tra gli altri 25 Stati membri dell'Unione europea – ritenendo lesiva del principio di parità linguistica l'utilizzo per la registrazione del brevetto unico europeo esclusivamente inglese, francese o tedesco;
   il 10 giugno 2011 il Governo italiano ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione che autorizzava la cooperazione rafforzata, riprendendo in massima parte le argomentazioni formulate dalla XIV Commissione della Camera dei deputati. Analogo ricorso è stato presentato dal Regno di Spagna, che ha, con un ulteriore ricorso, impugnato i regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata;
   con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso introdotto da Spagna e Italia, nel giugno del 2011, contro la decisione di autorizzare una cooperazione rafforzata per l'adozione di regolamenti che disciplinano il brevetto unitario «EU»;
   nelle conclusioni depositate in data 18 novembre 2014 (causa C-146/13 – Regno di Spagna contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea) l'Avvocato generale dell'Unione europea, Yves Bot, ha affermato che i ricorsi della Spagna contro i regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una tutela unitaria conferita dal brevetto europeo devono essere respinti poiché «la protezione unitaria fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell'uniformità e dell'integrazione, mentre la scelta linguistica riduce in modo significativo i costi di traduzione e garantisce meglio il principio di certezza del diritto», ritenendo, altresì, che sia appropriato «limitare il numero di lingue del brevetto europeo a effetto unitario, poiché ciò garantisce una tutela unitaria dei brevetti sul territorio degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata pur permettendo una riduzione notevole dei costi di traduzione»;
   come evidenziato anche nel Position paper dell'A.i.c.i.p.i. (Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti e imprese) pubblicato in data 11 aprile 2011, in termini di procedura di deposito, si potrebbe prevedere la soluzione linguistica denominata «English soon and always» introducendo una traduzione in lingua inglese fin dalla pubblicazione della domanda, qualora la lingua di procedura sia diversa dall'inglese. Tale traduzione sarebbe a puro scopo informativo e potrebbe essere fornita come servizio offerto dall'Unione europea a spese della stessa (e non del richiedente) con costi complessivi contenuti;
   il sistema di traduzioni sovra menzionato, oltre a soddisfare l'esigenza di informazione tempestiva al pubblico fino a quando le traduzioni automatiche non avranno ancora raggiunto il necessario livello di affidabilità, costituirebbe una base ottimale per essere adattata a servire anche da traduzione del testo del brevetto concesso al termine della procedura d'esame dai richiedenti che avranno optato per la lingua francese o tedesca durante la procedura. Garantirebbe, altresì, la disponibilità di testi in lingua inglese per tutti i brevetti unitari fin dalla loro pubblicazione, rafforzando, da un lato, il concetto di «English soon and always», dall'altro la diffusione e comprensione puntuale e tempestiva più ampia possibile dei brevetti unitari;
   secondo le intenzioni dell'Ufficio europeo dei brevetti i primi brevetti unitari potrebbero rilasciati nei primi mesi nel 2015. Come noto, il nuovo sistema di protezione andrà ad aggiungersi, come valida alternativa, a quello del brevetto europeo attualmente esistente, portando progressivamente ad una riduzione di circa il 70 per cento delle spese sostenute, con vantaggi specifici per le piccole e medie imprese e per gli enti di ricerca, allineando così i costi sostenuti dalle aziende italiane a quelli relativi al deposito del brevetto statunitense e/o giapponese;
   se il nostro Paese restasse escluso dal sistema del brevetto unitario, a subirne le conseguenze sarebbe il tessuto produttivo italiano costretto a sostenere maggiori oneri, nonché a rinunciare ad una protezione aggiuntiva, con il conseguente disincentivo anche per le imprese estere ad investire in attività produttive, commerciali e di ricerca nel territorio –:
   se non si ritenga opportuno adottare, con sollecitudine, iniziative finalizzate all'adesione del nostro Paese alla cooperazione rafforzata sul titolo brevettuale unico europeo, evitando in tal modo un'esclusione dannosa per le imprese italiane già connotate da una compagine produttiva a bassa o media internazionalizzazione e/o capacità finanziaria, e se non sia necessario avanzare, al tempo stesso, nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, la richiesta di valutare una modifica del regolamento che disciplina il regime linguistico del brevetto unificato, in modo da introdurre la soluzione linguistica «English soon and always» espressa in premessa. (3-01310)


Elementi ed iniziative di competenza in merito al piano di Poste italiane spa relativo alla razionalizzazione degli uffici postali e interventi per assicurare il servizio postale universale – 3-01311

   FRANCO BORDO, NICCHI, PAGLIA, MELILLA, SCOTTO, ZARATTI, AIRAUDO, PLACIDO, PIRAS, FRATOIANNI, RICCIATTI, FERRARA, PELLEGRINO, ZACCAGNINI, PANNARALE, MARCON, DURANTI, GIANCARLO GIORDANO, COSTANTINO, DANIELE FARINA, KRONBICHLER, MATARRELLI, PALAZZOTTO, QUARANTA e SANNICANDRO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Poste Italiane s.p.a. ha presentato il 16 dicembre 2014 il nuovo piano strategico 2015-2019 e nell'ambito di un suo comunicato stampa evidenzia che il piano prevede un unico gruppo integrato, focalizzato su 3 aree: logistica e servizi postali, pagamenti e transazioni, risparmio e assicurazioni, prevedendosi:
    a) un fatturato in crescita verso i 30 miliardi di euro e una profittabilità che dovrebbe tornare a crescere;
    b) investimenti in piattaforme e servizi digitali per circa 3 miliardi di euro, di cui 500 milioni per la sicurezza e la riqualificazione degli uffici postali come luogo di servizio, assistenza e consulenza ai cittadini e alle famiglie;
    c) una crescita nella logistica pacchi con obiettivo di quota di mercato superiore al 30 per cento nel segmento business to consumer;
    d) lo sviluppo della piattaforma dei pagamenti digitali, incrementando da 20 a 30 milioni di euro le carte di pagamento;
    e) l'ingresso di 8.000 nuove persone (50 per cento nuove professionalità) e la riqualificazione di 7.000 persone;
    f) la ridefinizione del servizio universale postale in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico, prima della firma del nuovo contratto di programma 2015-2019 prevista per il mese di marzo 2015;
   i contenuti specifici di tale piano non sono ancora noti al Parlamento, ma, secondo quanto risulta agli interroganti – nonostante Poste italiane spa riceva significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito della legge di stabilità per consentire agli uffici postali periferici di garantire l'erogazione dei servizi postali essenziali – detto piano dovrebbe prevedere a livello nazionale, nell'ambito dell'avviato processo di privatizzazione, la chiusura di 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura in 608 uffici;
   al riguardo appare opportuno rammentare che con la delibera n. 342/14/CONS che è stata preceduta da una consultazione pubblica, sono stati modificati i criteri di distribuzione degli uffici postali fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008, integrandoli con specifiche previsioni a tutela degli utenti del servizio postale universale che abitano nelle zone remote del Paese. Al fine di garantire un livello di servizio adeguato in tali aree, la delibera introduce specifici divieti di chiusura di uffici postali, di cui Poste italiane spa dovrà tener conto nella redazione del piano annuale di razionalizzazione degli uffici postali. Sono state previste particolari garanzie per i comuni caratterizzati da una natura prevalentemente montana del territorio e dalla scarsa densità abitativa e per le isole minori in cui sia presente un unico presidio postale. La delibera, infine, impone a Poste italiane spa di avvisare con congruo anticipo le istituzioni locali sulle misure di razionalizzazione, al fine di avviare un confronto sull'impatto degli interventi sulla popolazione interessata e sulla possibile individuazione di soluzioni alternative più rispondenti allo specifico contesto territoriale;
   nonostante ciò si stanno diffondendo notizie di imminenti decisioni di chiusure di sportelli e uffici in tutta Italia (dalla Toscana all'Emilia-Romagna, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Sardegna all'Abruzzo e in altre regioni), causando quindi notevoli difficoltà e generando una diminuzione della qualità e della fruibilità del servizio fornito alla clientela anche e soprattutto in aree svantaggiate;
   solo per fare qualche esempio, si apprende da fonti giornalistiche che la Toscana è una delle regioni più colpite dai tagli annunciati da Poste italiane spa sull'intero territorio nazionale. Il piano regionale di Poste italiane spa prevede la chiusura di 63 uffici e la riduzione di orario (settimanale o, in alcuni casi, per alcuni mesi dell'anno) di altri 37 sportelli; a Grosseto dovrebbero chiudere 10 uffici e 6 ad aperture ridotte, a Lucca rispettivamente 9 e 6, a Pisa 11 e 4, a Firenze 8 e 6; le chiusure interesseranno anche gli uffici di molti piccoli centri della Maremma dove abitano la maggior parte di anziani: Pereta, Santa Caterina, Selva, Montorgiali, Ravi nel comune di Gavorrano (in cui la percentuale degli abitanti anziani è dell'85 per cento); mentre si avrà una riduzione dell'orario a Montiano, Pontieri, Roccalbegna, Vallerona, Valpiana, Punta Ala;
   lo stesso dicasi per la Lombardia: in provincia di Pavia, da quanto riportato dalla stampa locale, si prevedono la chiusura di 3 uffici (Fossarmato, Zinasco Nuovo, Lambrinia) e la contrazione delle aperture di altri 19 uffici (Arena Po, Brallo, Alagna Lomellina, Corana, Cornale, Ferrera Erbognone, Inverno e Monteleone, Mezzana Bigli, Olevano, Ottobiano, Pometo, Rovescala, San Damiano al Colle, Silvano Pietra, Sommo, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valle Salimbene, Zeme); in provincia di Cremona si prevede la chiusura di 3 uffici (Gallignano, Ombriano, Vicomoscano) e la contrazione delle aperture di altri 26 uffici (Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Camisano, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Ceredano, Casalmorano, Castelvisconti, Cicognolo, Credera Rubbiano, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Genivolta, Izano, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Paderno Ponchielli, Pescarolo, Pieve S. Giacomo, Ricengo, Ripalta Arpina, San Daniele Po, Stagno Lombardo); in provincia di Brescia si prevede la chiusura di 8 uffici (Botticino Mattina, Castelletto di Leno, Mazzano, Provezze di Provaglio d'Iseo, Brozzo di Marcheno, Cogno di Piancogno, Cogozzo di Villa Carcina, Magno di Gardone Valtrompia) e la contrazione delle aperture di altri 8 uffici (San Martino della Battaglia di Desenzano, San Pancrazio di Palazzolo, Incudine, Maderno di Toscolano Maderno, Ono San Pietro, Ponte Caffaro di Bagolino, Prestine, Valvestino); in provincia di Lodi si prevede, infine, la chiusura di 1 ufficio (Zorlesco) e la contrazione delle aperture di altri 9 uffici (Boffalora d'Adda, Cervignano, Crespiatica, Corte Palasio, Santo Stefano, Terranova dei Passerini e Valera Fratta, Caselle Landi, Marudo);
   l'elenco potrebbe essere lunghissimo anche per molte altre regioni d'Italia e le proteste da parte dei rappresentanti delle istituzioni regionali e locali non hanno tardato a giungere all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico tanto da aver costituito oggetto, nei giorni scorsi, di un incontro tra l'amministratore delegato di Poste italiane spa e il Sottosegretario con delega alle comunicazioni;
   ad avviso degli interroganti la decisione di Poste italiane spa di ridurre il perimetro del servizio universale nei modi anzi descritti conferma la volontà da parte della società di perseguire la mera logica del profitto puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, che nulla hanno a che fare con il servizio universale, a scapito delle esigenze della collettività, chiudendo uffici che ritiene «improduttivi» o «diseconomici», senza considerare che i servizi postali rappresentano un servizio fondamentale per lo svolgimento delle attività quotidiane di numerosissime imprese, famiglie e residenti anziani che si troveranno nella condizione di non poter più usufruire di prestazioni essenziali, quali il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, con la conseguenza di essere costretti a fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili spostamenti nei territori più disagiati –:
   quali elementi intenda fornire al Parlamento in ordine all'incontro avvenuto nei giorni scorsi con l'amministratore delegato di Poste italiane spa sulla ridefinizione del servizio universale postale e gli effetti conseguenti per la tenuta occupazionale dei soggetti operanti presso le agenzie di recapito e quali iniziative urgenti si intendano assumere per assicurare sia il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine al divieto di chiusura degli uffici postali nelle aree svantaggiate, sia, infine, che le determinazioni assunte da Poste italiane spa in ordine alla chiusura degli uffici postali nel territorio nazionale non arrechino disservizi nei confronti degli utenti, contravvenendo a qualsiasi principio di qualità del servizio pubblico che deve essere sempre assicurato in modo efficace e continuativo. (3-01311)


Intendimenti del Governo in ordine alle prospettive di sviluppo della società Eur spa, con particolare riferimento all'ipotesi di cessione di beni patrimoniali alla società Invimit – 3-01302

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   Eur spa è una società detenuta al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e al 10 per cento da Roma capitale, che persegue da statuto societario l'obiettivo della tutela e della valorizzazione del patrimonio immobiliare costituito dalle opere realizzate per l'Esposizione universale del 1942, tutelato ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e da un vasto patrimonio costituito da oltre 70 ettari di parchi e giardini di pregio, anch'esso sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2010;
   Eur spa è stata chiamata a gestire l'unitarietà di un patrimonio ritenuto di notevole interesse storico, architettonico e paesaggistico e pertanto meritevole di una particolare tutela, in quanto tra i maggiori esempi di architettura razionalista e modello di pianificazione urbanistica e architettonica, per tale ragione oggetto di studi nelle più importanti università internazionali;
   la società, che ha mantenuto stabile il livello dei valori locativi, mantenendo pressoché inalterati i ricavi, ha chiuso i bilanci degli ultimi anni in utile, registrando una performance media su valori oscillanti tra 20 milioni di euro nel 2006 a 700.000 euro nel 2013;
   Eur spa è il soggetto realizzatore del Nuovo centro congressi, i cui lavori sono iniziati nel 2008, e per fare fronte con risorse proprie – fatto salvo una piccola quota di finanziamenti a valere sul fondo per Roma Capitale – alla realizzazione degli stessi, nel luglio 2010 si è trovata nella condizione di dover sottoscrivere un contratto di finanziamento con un pool di istituti di credito per un importo totale di 190 milioni di euro, dovendo prevedere garanzie ipotecarie su immobili di proprietà oltre ad ulteriori garanzie reali (cessione in garanzia di crediti presenti e futuri, pegno sui conti correnti);
   essendosi Eur spa autofinanziata attraverso la redditività delle superfici in locazione e lo sviluppo dei servizi connessi, non avrebbe – in coerenza con gli utili registrati autonomamente – potuto sostenere economicamente i costi necessari per la realizzazione dell'opera pubblica Nuovo centro congressi, se non attraverso la vendita dell'albergo annesso, non concretizzatasi a causa di mutate condizioni del mercato immobiliare, o mediante una capitalizzazione da parte dell'azionista di riferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze, attesa e mai giunta;
   proprio le molteplici significative incertezze in merito alla continuità aziendale e, in particolare, alla continuità finanziaria della società sono unicamente da riferire alla realizzazione dell'investimento immobiliare del Nuovo centro congressi;
   Eur spa, a seguito dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 9 dicembre 2014, in mancanza della ricapitalizzazione attesa, ha richiesto in data 12 dicembre 2014 l'ammissione allo strumento di legge di concordato preventivo in bianco, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al tribunale di Roma; a quanto si apprende da organi di stampa vi sarebbe un coinvolgimento della società di gestione del risparmio Invimit (partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze), istituita il 19 marzo del 2013 a seguito del decreto-legge n. 98 del 2011, con lo scopo valorizzare il patrimonio pubblico, anche ai fini della dismissione dello stesso, che allo stato attuale sta effettuando sopralluoghi presso immobili ascritti al patrimonio immobiliare di Eur spa;
   la cessione di una quota di beni patrimoniali della Eur spa a Invimit, se confermata, appare all'interrogante avere il solo scopo di garantire il reperimento dei fondi necessari all'ultimazione della singola opera pubblica Nuovo centro congressi, senza alcuna considerazione di ciò che comporterebbe, sia in termini di una drastica riduzione dei ricavi generati dalle locazioni, sia in relazione ai livelli occupazionali, che di necessità vedrebbero una conseguente e rilevante contrazione, mettendo a rischio l'organico attuale composto da 120 unità tra personale dipendente e dirigente;
   i ricavi sinora conseguiti hanno consentito dal 1936, anno di istituzione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, e poi dal 2000 fino ad oggi alla Eur spa di manutenere, conservare e valorizzare l'unitarietà di questo patrimonio storico-artistico e paesaggistico, un unicum di indubbio pregio, che merita di restare tale, scongiurando la frammentazione che una gestione non unitaria comporterebbe; negli ambienti immobiliari si è creata grande aspettativa su tale operazione; fatto sta che un patrimonio immobiliare monumentale che ha garantito importanti redditi per decenni potrebbe inspiegabilmente implodere a causa dell'errore strategico rappresentato dalla realizzazione del Nuovo centro congressi, deciso dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal comune di Roma, non certo dalla società; il 22 dicembre 2014 il Governo ha accolto in Assemblea un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2015 presentato dall'interrogante che lo impegnava «ad intraprendere tutte le iniziative che si renderanno necessarie per risolvere le problematiche di Eur spa, escludendo che le attuali difficoltà economico-finanziarie possano in alcun modo ricadere sul personale dipendente e garantendo l'attuale livello occupazionale anche come garanzia di sviluppo di quella capacità produttiva messa a rischio dall'individuazione, da parte dei soci, di progetti altamente complessi e a forte rischio economico finanziario» –:
   quali siano gli intendimenti relativi alla società Eur spa, in particolare rispetto all'eventuale cessione di beni della stessa alla società Invimit, e quali elementi possa fornire in merito alla pericolosa diffusione di notizie circa l'operazione di cui in premessa. (3-01302)