Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 4 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Caparini, Capezzone, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Faraone, Fedriga, Ferranti, Gregorio Fontana, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Merlo, Migliore, Miotto, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Caparini, Capezzone, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Faraone, Fedriga, Ferranti, Gregorio Fontana, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Merlo, Migliore, Miotto, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 aprile 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCHULLIAN: «Esenzione dalle imposte per gli atti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione e di riordino fondiari» (3087);
   SAMMARCO: «Modifica all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e altre disposizioni in materia di copertura delle sedi giudiziarie e di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate» (3088);
   GREGORIO FONTANA: «Introduzione del titolo VI-bis del libro primo del codice civile, in materia di disciplina del contratto di unione solidale» (3089);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MORASSUT ed altri: «Modifica degli articoli 131 e 132 della Costituzione, concernenti la determinazione delle regioni italiane e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l'istituzione di nuove regioni» (3090).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge SCANU ed altri: «Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale» (2741) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Schirò.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   V Commissione (Bilancio):
  CATALANO ed altri: «Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro» (2947). Parere delle Commissioni I, VI e XII.
   XI Commissione (Lavoro):
  FEDRIGA ed altri: «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico» (3002). Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, IX e XII.
   XII Commissione (Affari sociali):
  BENI ed altri: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» (2907). Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la documentazione relativa ai casi di violazione di norme europee o a procedure di pre-infrazione, in quanto posti alla base di proposte emendative concernenti il disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014” (atto Camera n. 2977).

  Questa documentazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di aprile 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 30 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 17/2015 del 28 gennaio 2015, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2014-2016 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare – Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 18/2015 del 28 gennaio 2015, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano – Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 aprile 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (COM(2015) 181 final e COM(2015) 183 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 181 final – Annex 1 Part 1/3, 2/3 e 3/3 e COM(2015) 183 final – Annex 2 Part 1/3, 2/3 e 3/3), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Emilia Fargnoli, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale del personale e della formazione, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 30 aprile 2015, a pagina 5, prima colonna, terzultima riga, dopo la parola: «V» si intende inserita la seguente: «, VII».

PROPOSTA DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ED ALTRI; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ED ALTRI; LENZI; ZAMPA E MARZANO; ZAMPA E GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; NICOLETTI ED ALTRI; MARTELLA ED ALTRI; VARGIU; BURTONE ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; LAFFRANCO ED ALTRI; VARGIU; TONINELLI ED ALTRI; PORTA ED ALTRI; ZACCAGNINI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ED ALTRI; DI BATTISTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 3-35-182-358-551-632- 718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-BIS-B)

A.C. 3-bis-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che la Camera dei deputati sia eletta secondo le disposizioni della stessa legge a decorrere dal 1o luglio 2016;
    tale disposizione fissa quindi per l'applicazione del presente testo di riforma un termine meramente temporale, che prescinde dall'avvenuta approvazione ed entrata in vigore della riforma costituzionale che, attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, introduce un meccanismo di elezione di secondo grado per il Senato della Repubblica, e che è ancora oggetto di esame parlamentare;
    di conseguenza, se si dovesse verificare una tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento successiva alla citata data ma senza che sia entrata in vigore la riforma della parte seconda della Costituzione, si verrebbe a creare l'assurda situazione in cui i due rami del Parlamento, operanti ancora in un regime di bicameralismo perfetto, sarebbero eletti con modalità differenti, dalle quali potrebbero scaturire maggioranze diverse,

impegna il Governo

laddove alla data prevista per l'applicazione della legge in esame non sia ancora entrata in vigore la riforma costituzionale di superamento del bicameralismo perfetto, a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte ad un differimento del predetto termine, al fine di scongiurare l'eventualità di una consultazione elettorale nella quale siano utilizzate modalità differenti per i singoli rami del Parlamento.
9/3-bis-B/1La Russa.


   La Camera,
   premesso che:
    per il corretto svolgimento delle operazioni di voto, la legge 8 marzo 1989, n. 95 ha previsto specifiche norme per l'istituzione e l'iscrizione all'albo degli scrutatori;
    l'articolo 3 di tale legge dispone che il sindaco, entro il mese di ottobre di ogni anno, inviti gli elettori che intendono essere inseriti nell'Albo a presentare specifica domanda entro il mese successivo;
    la funzione di scrutatore può costituire oltre che un servizio alla comunità anche una occasione di guadagno per tanti disoccupati grazie all'indennità riconosciuta per l'incarico e che è perciò opportuno favorire la più ampia possibilità di nomina;
    in caso di convocazione dei Comizi elettorali, può essere perciò opportuno riaprire i termini di iscrizione all'Albo degli scrutatori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, in caso di convocazione dei comizi elettorali, sia riaperta la possibilità di presentare, entro un termine breve decorrente dal decreto di convocazione, la domanda di iscrizione all'Albo degli scrutatori.
9/3-bis-B/2Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    per il corretto svolgimento delle operazioni di voto, la legge 8 marzo 1989, n. 95 ha previsto specifiche norme per l'istituzione e l'iscrizione all'albo degli scrutatori;
    l'articolo 3 di tale legge dispone che il sindaco, entro il mese di ottobre di ogni anno, inviti gli elettori che intendono essere inseriti nell'Albo a presentare specifica domanda entro il mese successivo;
    la funzione di scrutatore può costituire oltre che un servizio alla comunità anche una occasione di guadagno per tanti disoccupati grazie all'indennità riconosciuta per l'incarico e che è perciò opportuno favorire la più ampia possibilità di nomina;
    in caso di convocazione dei Comizi elettorali, può essere perciò opportuno riaprire i termini di iscrizione all'Albo degli scrutatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative affinché, in caso di convocazione dei comizi elettorali, sia riaperta la possibilità di presentare, entro un termine breve decorrente dal decreto di convocazione, la domanda di iscrizione all'Albo degli scrutatori.
9/3-bis-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    il comma 37 dell'articolo 2, introduce, a regime, la possibilità del voto per corrispondenza per i cittadini italiani temporaneamente all'Estero per motivi di studio, lavoro o di cura, ma ivi non residenti, per tutte le elezioni politiche e per tutti i referendum che verranno, a decorrere dal 1o luglio 2016;
    alla sottoscritta firmataria del presente atto di indirizzo risulta irragionevole che la suddetta possibilità possa esercitarsi solo nell'ambito della Circoscrizione Estero, pur riconoscendo la volontà di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, avendo considerazione di situazioni e condizioni specifiche degli elettori;
    al riguardo, per le elezioni della Camera e, almeno per ora, del Senato, nonché per i referendum, analoga considerazione dovrebbe essere assunta verso quei tantissimi cittadini che studiano o lavorano «fuori sede», ossia lontano dal luogo di residenza, nelle liste elettorali del quale risultano iscritti;
    essi sono costretti al pendolarismo elettorale, aggravato dai costi, oltre che dal tempo, che ciò comporta, che risulta oggi del tutto anacronistico rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia e dalla forte spinta verso la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che il Governo in carica sta promuovendo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, inteso quale luogo di studio o di lavoro.
9/3-bis-B/3Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    il comma 37 dell'articolo 2, introduce, a regime, la possibilità del voto per corrispondenza per i cittadini italiani temporaneamente all'Estero per motivi di studio, lavoro o di cura, ma ivi non residenti, per tutte le elezioni politiche e per tutti i referendum che verranno, a decorrere dal 1o luglio 2016;
    alla sottoscritta firmataria del presente atto di indirizzo risulta irragionevole che la suddetta possibilità possa esercitarsi solo nell'ambito della Circoscrizione Estero, pur riconoscendo la volontà di agevolare il più possibile l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, avendo considerazione di situazioni e condizioni specifiche degli elettori;
    al riguardo, per le elezioni della Camera e, almeno per ora, del Senato, nonché per i referendum, analoga considerazione dovrebbe essere assunta verso quei tantissimi cittadini che studiano o lavorano «fuori sede», ossia lontano dal luogo di residenza, nelle liste elettorali del quale risultano iscritti;
    essi sono costretti al pendolarismo elettorale, aggravato dai costi, oltre che dal tempo, che ciò comporta, che risulta oggi del tutto anacronistico rispetto alle possibilità offerte dalla tecnologia e dalla forte spinta verso la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che il Governo in carica sta promuovendo,

impegna il Governo

a valutare di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai suddetti «fuori sede» nel luogo del loro domicilio, inteso quale luogo di studio o di lavoro.
9/3-bis-B/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    il comma 7 dell'articolo 2 del presente disegno di legge alla lettera b) novella l'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevedendo che le forze politiche che intendono partecipare alle elezioni debbano depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto redatto in conformità all'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    tale norma suscita una serie di perplessità ai fini della sua corretta applicazione e in ordine alle conseguenze prodotte da un eventuale mancato rispetto;
    la disposizione, infatti, non reca una disciplina espressa in ordine alla verifica della presenza nello statuto dei requisiti indicati dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 149/2013, non specificando, in particolare, chi sia il soggetto al quale spetti il controllo della regolarità dello statuto depositato;
    inoltre la disposizione non disciplina le conseguenze del mancato deposito, né quelle prodotte dal deposito di uno statuto dichiarato non conforme ai criteri indicati in tutto o in parte e se le eventuali carenze siano sanabili o meno;
    la normativa che regola lo svolgimento delle elezioni politiche è una legge comunemente definita a rilevanza costituzionale e rappresenta l'essenza del principio democratico regolando l'espressione della sovranità popolare;
    in una normativa come quella che regola le procedure che consentono la partecipazione delle forze politiche alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale non vi possono e non vi debbono essere parti non sufficientemente chiare, che possono dare adito ad interpretazioni difformi;
    non si può rimettere l'eventuale esclusione di una forza politica dalla competizione elettorale nazionale alle decisioni di organi amministrativi in assenza di una norma di legge che preveda esplicitamente una simile ipotesi;
    al fine di ridurre gli spazi affidati all'interpretazione, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, e ciò soprattutto in una materia – quella elettorale – fisiologicamente oggetto di numerose controversie,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, le iniziative, anche legislative, necessarie per chiarire l'applicazione e la portata del suddetto comma 7, lettera b), dell'articolo 2.
9/3-bis-B/4Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    la I Commissione permanente, in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale, ha acquisito le valutazioni degli esperti consultati a proposito della attuabilità delle disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati di cui alla presente legge;
    rilevato da tali valutazioni che, in base alle disposizioni in questione, con riferimento alle due circoscrizioni della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol si determinerebbe la probabile elezione di un numero di deputati compresi tra 631 e 640;
    ciò in quanto, quando nessuna lista sia in grado di ottenere 340 seggi secondo il riparto proporzionale dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e, dunque, in ogni ipotesi di attribuzione del premio di maggioranza tanto al primo quanto al secondo turno, mancando nel testo della proposta di legge la specificazione che i seggi vinti dalle liste di minoranza nelle regioni a disciplina speciale vanno decurtati dal totale di 278 seggi da assegnare complessivamente alle liste di minoranza, all'esito delle operazioni elettorali, nel caso in cui la lista di maggioranza non avesse vinto alcuno dei nove collegi uninominali risulterebbero eletti 278 deputati collegati a liste di minoranza nelle circoscrizioni nazionali, 340 deputati collegati a liste di maggioranza (di cui 2 assegnati nella quota di recupero del Trentino Alto Adige/Südtirol), 12 deputati eletti nelle circoscrizioni estere e fino a 10 deputati collegati a liste di minoranza nelle due circoscrizioni con disciplina speciale; in particolare se la lista di maggioranza non avesse vinto alcuno dei collegi uninominali si avrebbe un totale di 640 deputati; viceversa, nell'ipotesi opposta, ovvero nel caso in cui tutti i candidati vincenti nei nove collegi uninominali fossero collegati alla lista di maggioranza a livello nazionale, cui aggiungere i due seggi che le sono attribuiti d'ufficio nella quota proporzionale del Trentino Alto Adige/Südtirol, si avrebbe un totale di 631 eletti; conseguentemente, in tutte le ipotesi intermedie di distribuzione delle vittorie elettorali nei nove collegi uninominali si avrebbe un totale di eletti compreso tra i 631 e i 640;
   da quanto rilevato, l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge determinerebbe in ogni caso l'evidente violazione della previsione per la quale «il numero dei deputati è di seicentotrenta» ai sensi dell'articolo 56 comma 2 della Costituzione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di sanare l'antinomia normativa evidenziata in premessa, attraverso la specificazione per cui la ripartizione dei seggi da attribuire in misura proporzionale alle liste di minoranza debba avvenire in numero pari alla differenza tra 278 e il totale dei seggi assegnati alle liste di minoranza o a candidati ad esse esclusivamente collegati nella circoscrizione della Valle D'Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol.
9/3-bis-B/5Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa elettorale di cui alla presente legge prevede che, in caso di raggiungimento da parte di una lista di una percentuale di voti pari o superiore al 40 per cento del totale complessivo dei voti validi, a quella lista venga attribuito, quale premio di maggioranza, un numero di seggi superiore a quello ad essa spettante secondo una ripartizione proporzionale, ovvero 340 seggi, pari al 55 per cento del totale dei seggi diminuito di quelli attribuiti alla circoscrizione estero;
    la stessa normativa nulla dispone nel caso in cui ad una lista che abbia raggiunto una percentuale di voti validi pari o superiore al 40 per cento del totale spettino, secondo la ripartizione proporzionale dei seggi, un numero superiore ai 340 attribuiti mediante il meccanismo del premio di maggioranza, potendosi tale ipotesi verificare laddove una certa percentuale di voti non si traduca nell'attribuzione di alcun seggio, a causa della previsione di una soglia di accesso minima per la ripartizione dei seggi, fissata dalle legge al 3 per cento del totale dei voti validi;
   nel caso in cui numerosi seggi non siano attribuiti alle liste a cui spetterebbero nella ripartizione proporzionale se non vi fosse la soglia di sbarramento, la ripartizione tra le liste rimanenti in misura proporzionale potrebbe consentire alle stesse di ottenere un numero di seggi superiore ai 340, che invece rappresentano il totale dei seggi in ogni caso attribuiti alla lista che ottiene il maggior numero di voti validi, al primo turno o al secondo turno di ballottaggio;
   al verificarsi di tale ipotesi la previsione dell'attribuzione del premio avrebbe l'effetto di ridurre il numero dei seggi spettanti alla lista al di sotto di quelli che sarebbero attribuiti alla stessa attraverso la ripartizione in misura proporzionale e che tale effetto è evidentemente opposto alla ratio del meccanismo maggioritario che informa la normativa elettorale in questione,

impegna il Governo:

   ad effettuare simulazioni di voto volte a verificare la sussistenza della possibilità che, al verificarsi delle circostanze di cui in premessa, il meccanismo del premio di maggioranza si traduca in una riduzione del numero dei seggi attribuibili alla lista vincitrice;
   ad adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di sanare l'antinomia normativa evidenziata in premessa, prevedendo che, nel caso in cui attraverso la ripartizione proporzionale dei seggi, in assenza dell'attribuzione del premio di maggioranza, sia attribuita ad una lista una quota di seggi superiore a 340, non si abbia riduzione dei seggi attribuiti a quella lista.
9/3-bis-B/6Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    in base alle disposizioni del provvedimento in esame, una quota di seggi pari a 340, ampiamente superiore alla maggioranza assoluta, sia attribuita mediante premio di maggioranza alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un secondo turno di ballottaggio;
    in base a tale previsioni vi è la concreta possibilità che la maggioranza dei seggi del Parlamento sia attribuita a una lista che rappresenta una minoranza rispetto al totale dei voti validamente espressi complessivamente nel primo turno di votazioni;
    vi è la concreta possibilità che tale minoranza risulti esigua in rapporto al totale complessivo degli aventi diritto al voto;
    nell'ambito del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, forma di espressione del principio della sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione al pari delle norme in materia di elezione alla Camera dei deputati, la validità del referendum stesso è subordinata alla partecipazione allo stesso della maggioranza degli aventi diritto al voto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare iniziative, anche legislative, per quanto di propria competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, al fine di subordinare l'attribuzione della quota di seggi previsti dal premio di maggioranza alla partecipazione al voto, ed eventualmente al voto del turno di ballottaggio, della maggioranza degli aventi diritto.
9/3-bis-B/7D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    la democrazia è la forma di governo caratterizzata da una partecipazione attiva del popolo alla vita politica del Paese; la nostra è una democrazia rappresentativa, in cui il popolo, al quale appartiene la sovranità, dà mandato al Parlamento di rappresentarlo; il voto, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione, è personale, o diretto, è eguale, è libero, nel senso che ad ogni elettore deve essere concessa la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenga più meritevole della sua fiducia;
    il firmatario del presente atto di indirizzo ritiene che il sistema elettorale introdotto dal presente provvedimento non soddisfi le suddette condizioni, anzi, in parte, le leda;
    il voto è altresì segreto, al fine di tutelare la libertà del voto e di proteggere l'elettore da possibili pressioni o imposizioni esterne;
    a tale ultimo fine, il firmatario del presente atto di indirizzo ritiene che sia indispensabile introdurre delle nuove norme atte a garantire il più possibile la legalità, la trasparenza e la correttezza del procedimento elettorale e a scongiurare brogli al momento dell'espressione del voto da parte dell'elettore,

impegna il Governo:

   ad adottare, per quanto di sua competenza e ferme restando le prerogative parlamentari, le iniziative, anche legislative, al fine di prevedere:
   l'introduzione dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare delle corti d'assise d'appello per poter esercitare l'ufficio di scrutatore e l'istituzione di apposito elenco e da esso trarli a sorte;
   l'esclusione dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario di sezione nel caso di familiari e parenti fino al secondo grado dei soggetti ivi candidati nonché nel caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari per reati contro la pubblica amministrazione e di mafia;
   l'estrazione a sorte per la nomina dei presidenti di seggio impossibilitati e la loro turnazione, in modo che vi sia un limite nel ricoprire lo stesso incarico presso lo stesso seggio;
   l'aumento del numero di elettori per sezioni elettorali;
   l'utilizzo di urne elettorali trasparenti;
   modifiche alle cabine elettorali, tali da garantire la segretezza dell'espressione del voto ma al contempo garantiscano la correttezza del comportamento dell'elettore.
9/3-bis-B/8Nuti, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    il sistema elettorale delineato si basa sull'articolazione del territorio nazionale in collegi plurinominali, che – ai sensi dell'articolo 2, comma 3 – eleggono da tre a nove deputati;
    l'articolo 3, contiene una delega al Governo per la determinazione dei 100 collegi plurinominali che costituiscono una delle caratteristiche del nuovo sistema elettorale: la determinazione consiste nella loro perimetrazione, ai sensi dei criteri ivi indicati, uno dei quali, quello della continuità territoriale risulta principale rispetto agli altri;
    la suddetta perimetrazione, ai sensi anche dello «scarto» percentuale disposto, costituisce elemento tale da poter influire notevolmente sugli effetti del sistema elettorale individuato;
    a fronte della ristrettezza dei tempi disposta dall'articolo 4, nonché della scarsa portata assegnata all'espressione del parere da parte delle Camere,

impegna il Governo

ad informare tempestivamente e costantemente le Camere, e in particolare le Commissioni parlamentari competenti, in ordine all'applicazione dei princìpi e criteri di delega per la determinazione dei collegi, prima di procedere all'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo.
9/3-bis-B/9Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 35 dell'articolo 2 prevede che il provvedimento in titolo, troverà applicazione a decorrere dal 1o luglio 2016;
    tale disposizione è stata ritenuta essenziale per l'approvazione del testo da parte del Senato della Repubblica, in quanto risponde all'esigenza di consentire che il provvedimento di riforma della legge elettorale, che reca disposizioni in materia di elezione della sola Camera dei deputati, possa dispiegare i propri effetti, secondo i termini della vacatio legis, soltanto all'entrata in vigore della riforma della carta costituzionale, attualmente approvata in prima lettura dalle due Camere, che prevede l'abolizione dell'elettività del Senato;
    il termine fissato dal richiamato comma 35, seppure sia soltanto presuntivo rispetto alla conclusione dell’iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione dell'atto, attualmente al Senato, secondo un approccio che appare ragionevole, mantiene, nel frattempo, applicabile la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, novellata dalla legge n. 270 del 21 dicembre 2005, con eccezion fatta per le parti giudicate incostituzionali dalla Consulta con sentenza n. del 2014;
    tali disposizioni normative strutturano modalità di elezione omogenee tanto della Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica, definendo un sistema che si accosta ad un proporzionale puro con preferenze,

impegna il Governo

ad astenersi dall'adottare iniziative volte ad anticipare il termine di cui al comma 35, dell'articolo 2 del provvedimento in titolo.
9/3-bis-B/10Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo entrerà in vigore secondo i termini della vacatio legis, l'articolo 2, che introduce il nuovo sistema elettorale per un solo ramo del Parlamento, troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2016, nella speranza che per quel giorno risulti approvata, promulgata ed entrata in vigore – ferma restando la procedura di cui all'articolo 138, comma secondo, della Costituzione – l'abolizione dell'elettività del Senato da parte dei cittadini elettori;
    il presente disegno di legge, al comma 36 dell'articolo 2, reca una norma transitoria, applicabile solo alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore dello stesso, che estende la deroga dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali oltre che ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 1° gennaio 2014;
    la suddetta disposizione risulta immotivata ed irragionevole, assumendo come irragionevole anche l'eventuale motivazione, contingente, di agevolare formazioni politiche e gruppi politici costituitisi a seguito di operazioni svoltesi esclusivamente in ambito parlamentare;
    esiste una lunga prassi di provvedimenti di esenzione totale o parziale dalla raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste elettorali varati dal Governo in prossimità delle elezioni politiche e volti ad agevolare esclusivamente formazioni politiche che vantano anche una minima rappresentanza parlamentare quale quella di essere costituita in una componente del Gruppo misto in una sola delle due Camere,

impegna il Governo

anche alla luce della deroga prevista dal suddetto comma 36, a non adottare ulteriori provvedimenti derogatori volti ad esentare, in tutto o in parte, dalla raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste elettorali per le prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente provvedimento, le formazioni politiche che abbiano una rappresentanza parlamentare inferiore a quella prevista dal comma 36 dell'articolo 2, se le stesse agevolazioni non siano estese anche alle forze politiche che non hanno rappresentanza parlamentare e intendono partecipare alle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento nazionale.
9/3-bis-B/11Lombardi, Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni, che vengano attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40 per cento dei voti validi e, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti;
    tale previsione potrebbe permettere ad un partito che raccolga anche solo (ad esempio) il 20 per cento dei voti al primo turno di ottenere la maggioranza dei seggi al secondo turno, con una evidente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, resa evidente dal sacrificio della rappresentanza per le altre liste e dalla sovrarappresentazione della lista vincitrice;
    ne discende un indebolimento della legittimazione democratica del vincitore, in quanto l'elettore non è dunque chiamato ad esercitare un diritto di voto pieno, così come sancito dall'articolo 48 della Costituzione, bensì una semplice opzione vincolata alle sole due liste più votate al primo turno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, in caso nessuna lista raggiunga il 40 per cento dei voti validi, necessari per conseguire il cosiddetto «premio di maggioranza», si proceda alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.
9/3-bis-B/12Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato della proposta di legge in esame sono state rafforzate in maniera sensibile e robusta le norme volte a promuovere l'equilibrio di genere nell'elezione della Camera dei deputati;
    l'obiettivo della legge è chiaramente quello di promuovere l'equilibrio tra donne e uomini in posizioni di capolista con l'obbligo di rispetto del rapporto 60 e 40 per cento nel computo all'interno di ogni circoscrizione;
    considerata l'esigenza di una interpretazione certa ed univoca delle disposizioni in materia di presentazione delle candidature e di una loro applicazione uniforme da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali nonché dell'Ufficio centrale nazionale,

impegna il Governo

a favorire l'applicazione delle disposizioni sull'equilibrio di genere tra i capilista e sulle pluricandidature nel senso più favorevole al raggiungimento di un equilibrio di genere nella rappresentanza, secondo il chiaro obiettivo del legislatore.
9/3-bis-B/13Marco Di Maio, Amoddio, Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni, che nella composizione delle liste, quanto alla successione interna delle stesse nei collegi plurinominali, i candidati siano collocati in ordine alternato di genere;
    si prevede, altresì, che nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possa esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso;
    più equa sarebbe la previsione volta a garantire che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, anche e soprattutto nel rispetto di quanto sancito a livello costituzionale dall'articolo 51,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre sistemi in attuazione effettiva dell'articolo 51 della Costituzione in tema di pari opportunità tra donne e uomini.
9/3-bis-B/14Pannarale, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni, che nella composizione delle liste, quanto alla successione interna delle stesse nei collegi plurinominali, i candidati siano collocati in ordine alternato di genere;
    si prevede, altresì, che nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non possa esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad introdurre sistemi in attuazione effettiva dell'articolo 51 della Costituzione in tema di pari opportunità tra donne e uomini.
9/3-bis-B/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Pannarale, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    all'articolo 1, premessa all'articolazione della materia prevista nel testo, nonché nella specifica disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento, si prevede che accedano alla ripartizione dei seggi, nonché al cosiddetto «premio di maggioranza», solo le liste e non anche le coalizioni di liste, escludendo altresì, in caso di ballottaggio, ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
    tale previsione, segnando anche una inversione di tendenza rispetto ai diversi interventi normativi sulla materia elettorale che si sono succeduti nel tempo, evidentemente oltre a nuocere i partiti più piccoli, comporterà una inevitabile frammentazione del sistema politico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di porre in essere un intervento normativo che, nella complessiva materia elettorale, ricomprenda anche le coalizioni di liste, accanto alle singole liste, nella attribuzione dei seggi.
9/3-bis-B/15Costantino, Quaranta, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia e, tra le misure, prevede il cosiddetto «premio di maggioranza», attribuito alla lista che ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi; o in mancanza, a seguito di ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno;
    tale previsione andrebbe in direzione di garantire la governabilità, a scapito della rappresentatività;
    in presenza – come si assiste nell'attuale fase storica – di un aumento fuori misura dell'astensionismo, determinato e indotto da una progressiva «laicizzazione» dell'elettorato che non avverte valide risposte dalla politica, il premio di maggioranza usufruirebbe di «un effetto leva» che renderebbe oggettivamente invece il sistema democratico fragile, instabile e ingovernabile in costanza di forti tensioni sociali e politiche aggravate da un'acuta e irrisolta crisi economica e finanziari;
    in un simile contesto non verrebbe premiata la governabilità, ma si agevolerebbe la tentazione di pericolose tendenze autoritarie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di porre in essere iniziative normative di propria competenza al fine di innalzare quantomeno la percentuale dei voti validi necessari per il conseguimento del premio di maggioranza, nel provvedimento in esame fissata al 40 per cento.
9/3-bis-B/16Melilla, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, consente al Governo di adottare «interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi» della stessa sentenza, nonché delle soluzioni interpretative ivi contenute;
    preso atto altresì che, come espressamente stabilito dalla sopracitata sentenza, «la normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo, così come richiesto dalla costante giurisprudenza» della stessa Corte costituzionale;
    il provvedimento in esame prevede che le disposizioni ivi contenute abbiano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2016,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare interventi normativi secondari richiamati in premessa nelle more dell'efficacia della normativa elettorale prevista dal provvedimento in esame.
9/3-bis-B/17Airaudo, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni, accanto e prima di candidati eleggibili con le preferenze, candidature con capilista «bloccati»;
    tale previsione comporta che solo gli elettori dei maggiori partiti potrebbero esprimere utilmente la preferenza;
   tale discriminazione fra candidature/capilista bloccati e candidati eleggibili con le preferenze non solo «pesa» in relazione al principio di uguaglianza fra candidati, ma costituisce una violazione del voto diretto, soprattutto in ragione delle multicandidature e dell'assenza di ogni vincolo per la scelta del collegio elettivo;
    tale aspetto ha rilievo anche quanto alla diversa incidenza del meccanismo elettorale fra le diverse forze politiche: solo le più grandi, infatti, potrebbero eleggere candidati con le preferenze, con ciò integrando anche un'indiretta discriminazione sul peso del voto fra i diversi elettori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di favorire con opportuni interventi normativi il superamento della previsione relativa alle candidature con capilista «bloccati».
9/3-bis-B/18Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede candidature con capolista «bloccati» e candidati eleggibili con le preferenze;
    l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità tra donne e uomini, non pare garantita dalle disposizioni, pure presenti nel testo in esame, e che in particolare prevedano che in ciascuna lista i candidati siano presentati in ordine alternato per sesso, nonché che i capolista dello stesso sesso non possano eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;
    più in linea con quanto previsto dall'articolo 51 Cost., sarebbe invece una soluzione già prevista nelle elezioni amministrative in Francia, concernente il cosiddetto «Binomio», che prevede l'elezione di un doppio candidato uomo-donna al fine di raggiungere l'assoluta parità di genere nella rappresentanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di intervenire normativamente per introdurre norme che, al pari di quanto stabilito in Francia nelle elezioni amministrative, prevedano il cosiddetto «Binomio», ovvero doppi capolista di genere, al fine di garantire una assoluta parità di genere nella rappresentanza.
9/3-bis-B/19Scotto, Quaranta, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a zone del nostro paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;
    per le peculiarità riconnesse a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso alla rappresentanza;
    in particolare, nell'individuazione dei collegi, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse dunque la rappresentanza,

impegna il Governo

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.
9/3-bis-B/20Duranti, Quaranta, Costantino, Scotto, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede una soglia di sbarramento al 3 per cento e per le (sole) singole liste, non anche per le coalizioni, per l'accesso alla ripartizione dei seggi;
    tale previsione comporterà la possibile scomparsa dal Parlamento delle forze minori, di centro, di sinistra e di destra, nonché la rappresentanza delle sole tre forze maggiori, con tutte le intuibili conseguenze rispetto, non solo alla rappresentatività, ma anche rispetto allo svilimento delle garanzie in tema di diritto di voto ex articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di intervenire normativamente per rivedere, abbassandola, la soglia fissata al 3 per cento per le liste ai fini dell'accesso alla ripartizione dei seggi.

9/3-bis-B/21Sannicandro, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede che vengano attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40 per cento dei voti validi e, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti;
    ai fini del rispetto del principio della rappresentanza e del pieno esercizio del diritto di voto, ex articolo 48 della Costituzione, sarebbe invece auspicabile che, in caso si dovesse ricorrere al ballottaggio, per la validità dello stesso si facesse riferimento ad un quorum legato al numero di votanti del primo turno di voto e, laddove tale quorum non fosse raggiunto, si prevedesse la ripartizione proporzionale fra le liste,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire l'introduzione di norme che, in caso di ballottaggio, prevedano – ai fini della validità dello stesso – un quorum legato al numero dei votanti al primo turno e che, in mancanza, si proceda alla ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste.

9/3-bis-B/22Marcon, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede candidati capolista «bloccati», accanto a candidature con preferenze;
    tale previsione la discriminazione fra candidature – capilista «bloccati» e candidati eleggibili con le preferenze – non solo «pesa» in relazione al principio di uguaglianza fra candidati, ma costituisce una violazione del voto diretto, soprattutto in ragione delle multicandidature e dell'assenza di ogni vincolo per la scelta del collegio elettivo;
    auspicabile sarebbe quantomeno inserire un vincolo rispetto alla scelta del collegio elettivo;
    tra le possibilità, quella che inserisce un vincolo di opzione per il collegio nel quale sia stata conseguita la percentuale più alta di voti, può inserire una garanzia, seppur limitata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di intervenire normativamente al fine di inserire un vincolo per la scelta del collegio elettivo, rispetto ai candidati capolista «bloccati», quale quello di opzione per il collegio nel quale sia stata conseguita la percentuale più alta di voti.

9/3-bis-B/23Palazzotto, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede modifiche che non solo rappresentano una mera riedizione del cosiddetto «Porcellum», ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 1/2014, ma che combinate con la riforma del bicameralismo, attualmente in discussione in Parlamento, favorirebbe la concentrazione dei poteri nel Presidente del Consiglio e nella sua maggioranza;
    tale concentrazione di poteri, pressoché senza contrappesi, andrebbe a tutto vantaggio, sì, della governabilità, ma a forte discapito dei principi democratici che caratterizzano la nostra architettura costituzionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative che garantiscano, anche in considerazione delle disposizioni del provvedimento in esame, gli equilibri democratici sanciti dalla nostra Costituzione.

9/3-bis-B/24Fratoianni, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge in oggetto,

impegna il Governo

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.
9/3-bis-B/25Ricciatti, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.
9/3-bis-B/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame non prevede un adeguata ed omogenea disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;
    sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circoscrizione Estero sia uguale a quella delle altre Circoscrizioni italiane;
    tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto dei vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia elettorale per la circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le circoscrizioni Italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.

9/3-bis-B/26Ferrara, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;
    tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione all'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

9/3-bis-B/27Piras, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

9/3-bis-B/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Piras, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, accanto alle singole liste ai fini dell'attribuzione dei seggi, non prevede anche le coalizioni di liste;
    contraddittoriamente, una volta escluse le coalizioni di liste, viene mantenuta tuttavia l'espressione al plurale «i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare» all'articolo 2 del testo, in riferimento alla modifica dell'articolo 14-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
    peraltro, nel provvedimento in esame si prevede comunque che «Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione»;
    in presenza di coalizioni, l'indicazione del capo politico rappresentava una sorta di anticipazione delle indicazioni che le forze politiche presenti in Parlamento avrebbero dato al capo dello Stato nelle consultazioni che precedono il conferimento dell'incarico di formare un governo che disponga della maggioranza per ottenere la fiducia;
    con la previsione di una singola lista destinataria del premio di maggioranza le consultazioni e le prerogative del Capo dello Stato sono ridotte ad una mera «cerimonia»,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare un correttivo delle previsioni illustrate in premessa, al fine di continuare a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

9/3-bis-B/28Franco Bordo, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, quanto al complesso delle modifiche apportate alla normativa vigente, evidenzia una macroscopica sproporzione fra interventi tesi a garantire la governabilità, a scapito dei diritti di rappresentanza politica; pilastro, questi ultimi, della democrazia rappresentativa,

impegna il Governo

a garantire, con opportuni interventi normativi, che i cittadini possano continuare a godere di quanto garantito a livello costituzionale in tema di rappresentanza politica.

9/3-bis-B/29Pellegrino, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede che le liste dei candidati siano presentate in 10 circoscrizioni elettorali suddivise in 100 collegi plurinominali;
    tale previsione, in relazione a quella dei capilista «bloccati», si traduce in uno svilimento della candidature con preferenza, pure considerate nel provvedimento in esame;
    il dimezzamento dei 100 collegi plurinominali, aumenterebbe il numero dei deputati eleggibili per il tramite dell'espressione delle preferenze, con ciò rendendo realmente incisivo il voto degli elettori rispetto alla rappresentanza, per come garantita a livello costituzionale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di valutare la possibilità di un intervento normativo volto a rivedere il numero dei collegi plurinominali, nel senso illustrato in premessa.

9/3-bis-B/30Nicchi, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della pur vigente normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);
    in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato in primis quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le Authority, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);
    sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi», da introdurre all'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di competenza, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte di legge volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse, con particolare riferimento ai profili dell'ineleggibilità e incandidabilità, sia tramite una legge ordinaria che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.
9/3-bis-B/31Zaratti, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della pur vigente normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);
    in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato in primis quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di competenza, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte di legge volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse, con particolare riferimento ai profili dell'ineleggibilità e incandidabilità, sia tramite una legge ordinaria che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.
9/3-bis-B/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    l'introduzione del voto elettronico rappresenta un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli exit pool oggetto di errori colossali;
    i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via internet, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;
    inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia, nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i referendum;
    in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.
9/3-bis-B/32Placido, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.
9/3-bis-B/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Placido, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
    nel nostro sistema, l'elettorato passivo per la Camera e il Senato è fissato nei 25 anni di età, quanto alla prima; e nei 40 anni, quanto al secondo,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per parificare l'età richiesta per essere eleggibili alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
9/3-bis-B/33Zaccagnini, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e che prevedono, quale inizio del termine di efficacia per le disposizioni ivi previste, al di là dell'entrata in vigore dello stesso, in caso di approvazione definitiva, il 1o luglio 2016;
    è in discussione in Parlamento un disegno di legge sulle riforme costituzionali, i cui temi sono strettamente correlati a quanto previsto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a favorire, per quanto di competenza, un esame ponderato del testo sulle riforme, soprattutto in considerazione del fatto che il termine di efficacia delle norme del presente provvedimento è fissato al 1o luglio 2016.
9/3-bis-B/34Paglia, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;
    nessuna possibilità di apparentamento o collegamento fra liste, in base all'articolo 1, comma 1, lettera f), è consentito, in caso di ballottaggio, fra i due turni di votazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di intervenire normativamente, per quanto di competenza, prevedendo che invece sia consentita la possibilità illustrata in premessa.
9/3-bis-B/35Giancarlo Giordano, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    a norma dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
    secondo la Corte costituzionale «il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale» (sentenza n. 4/2010);
    nel corso dell'esame al Senato della proposta di legge in esame, sono state rafforzate le norme volte a promuovere la parità di genere nell'elezione della Camera dei deputati;
    particolare rilievo ha la disposizione secondo cui «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso» (articolo 18-bis, comma 3, ultimo periodo, del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, come modificato dall'articolo 2, comma 10, lettera c), della proposta di legge in esame);
    l'intento del legislatore è quello di favorire al massimo la rappresentanza di genere, promuovendo l'equilibrio tra donne e uomini in posizioni di capolista con la previsione antidiscriminatoria della percentuale 60/40 per cento;
    tale finalità va coordinata con la previsione che consente le pluricandidature fino a dieci capolista su base nazionale al fine di consentire il raggiungimento di quella rappresentanza equilibrata di donne e uomini cui è finalizzata la normativa,

impegna il Governo:

   a favorire l'applicazione delle disposizioni sull'equilibrio di genere tra i capilista e sulle pluricandidature nel senso più favorevole al raggiungimento di un equilibrio di genere nella rappresentanza, secondo l'intento del legislatore ed in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
    in particolare, ad interpretare la disposizione sulla percentuale di donne e uomini capilista nelle circoscrizioni applicandola sia al numero di candidature (intese come posizioni astratte di capolista) che al numero di candidati (intesi come persone fisiche).
9/3-bis-B/36Roberta Agostini.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni del presente provvedimento daranno vita ad un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    tuttavia, tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di garantire, anche attraverso interventi legislativi correttivi dell'attuale testo, appropriate misure finalizzate a far si che per accedere al ballottaggio le due liste che hanno preso più voti devono complessivamente avere un numero di voti validi pari ad almeno il 50 per cento dei voti espressi.
9/3-bis-B/37Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni del presente provvedimento daranno vita ad un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    tuttavia, tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di garantire, anche attraverso interventi legislativi correttivi dell'attuale testo, appropriate misure finalizzate a far sì che l'esito del ballottaggio sia ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
9/3-bis-B/38Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi del disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, è necessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri Paesi europei e con l'evoluzione della società italiana anche in merito alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l'elezione del parlamento europeo;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    tuttavia, tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione un intervento finalizzato a rafforzare l'equilibrio di genere.
9/3-bis-B/39Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge se dovesse essere approvata in via definitiva creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
    le soglie per il premio di maggioranza previsti dal presente disegno di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Ad avviso del firmatario del presente atto, se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica al testo della presente proposta di legge, finalizzata ad elevare la soglia per accedere al primo turno al premio di maggioranza dal 40 per cento al 45 per cento.
9/3-bis-B/40Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge se dovesse essere approvata in via definitiva creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
    le soglie per il premio di maggioranza previsti dal presente disegno di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale;
    invocare la governabilità un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Ad avviso del firmatario del presente atto, se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica al testo della presente proposta di legge, finalizzata a prevedere la possibilità di apparentamento in caso di ballottaggio.
9/3-bis-B/41Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge creerà un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni dell'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica al testo della presente proposta di legge, finalizzata a far si che la ripartizione dei seggi garantisca l'assegnazione degli stessi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio, in modo tale da evitare che i voti espressi in un collegio concorrano di fatto ad assegnazione di seggi in collegi diversi.
9/3-bis-B/42Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge se dovesse essere approvata in via definitiva creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rappresentanza;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
    le soglie di sbarramento e i premi di maggioranza previsti dal presente disegno di legge ledono il principio di rappresentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale. Invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la rappresentanza. Se il sistema democratico non funziona, nel senso che non si riesce a governare, la colpa non è delle regole ma dei giocatori. Ad avviso del firmatario del presente atto, se questa riforma elettorale sarà approvata si avranno elezioni non democratiche;
     la soglia per accedere al premio di maggioranza è troppo bassa per un premio troppo elevato ed inoltre, non risolve la questione della governabilità. Il doppio turno per l'assegnazione del premio di maggioranza è una procedura che se pur diretta a garantire la governabilità dovrebbe essere sempre costruita in modo tale da rispettare il principio democratico e di rappresentanza prevedendo anche la possibilità di apparentamenti ufficiali anche con le altre liste singole o coalizzate, anche se non hanno superato gli sbarramenti con consequenziale accesso alla ripartizione dei seggi assegnati in base al premio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica al testo della presente proposta di legge, finalizzata a far si che il turno di ballottaggio si possa tenere solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste ammesse al secondo turno sia complessivamente pari almeno al cinquanta per cento dei voti validi.
9/3-bis-B/43Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta,

impegna il Governo

a prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni attraverso la Conferenza permanente Stato-regioni, al fine di definire la migliore ripartizione delle circoscrizioni elettorali e dei collegi plurinominali.
9/3-bis-B/44Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della vigente legge elettorale in merito alle disposizioni che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non consentendo all'elettore di esprimere una preferenza;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo volto a modificare l'attuale legge elettorale, dall'altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;
    è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o coalizioni di liste possano presentare simboli elettorali fuorvianti per l'elettore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento, al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione, una modifica al testo della presente proposta di legge finalizzata a far si che le liste, non già rappresentate in Parlamento, devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo di elettori, prima dell'indizione delle consultazioni elettorali presso il Ministero dell'interno.
9/3-bis-B/45Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi economica con effetti devastanti sulle finanze dei cittadini che vengono vessati da ogni genere di tasse. I pesantissimi sacrifici imposti ai cittadini e in particolare alle fasce sociali più deboli e indifese, sono considerati discriminatori dall'opinione pubblica, perché i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative ricadono sulla spesa pubblica;
    la razionalizzazione delle istituzioni e dei costi della politica è sicuramente necessaria per tentare di recuperare quelle risorse utili al rilancio economico del Paese;
    la democrazia e le istituzioni rappresentative hanno quel «costo funzionale intrinseco», che comprende quei privilegi che per l'opinione pubblica sono inaccettabili e che fanno della «classe dei politici» una «casta degli eletti»;
    ridurre i costi della politica è una risposta concreta per risparmiare denaro pubblico che deve essere meglio allocato, soprattutto per l'abbattimento del carico fiscale in favore dei redditi da lavoro dipendente e da pensione e al finanziamento degli ammortizzatori sociali;
    per operare questi tagli occorre si rivedere il funzionamento degli enti istituzionali nonché snellire gli apparati burocratici e rivederne le funzioni – anche per evitare la duplicazione dei ruoli –, ma è indispensabile ridimensionare anche il numero dei consiglieri regionali, risparmiando in questo modo non solo lo «stipendio» del consigliere stesso ma anche le risorse dell'indotto riducendo quindi anche i costi per consulenti, incarichi e «auto blu». Appare, inoltre, assolutamente necessario incidere significativamente anche sulle indennità percepite dai consiglieri stessi;
    la riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché il ridimensionamento dei loro emolumenti e utilità, è una delle soluzioni concrete che si può e si deve realizzare inserendola nel quadro delle riforme;
    la riduzione del numero dei consiglieri regionali è sicuramente una delle riforme che potrebbe riavvicinare i cittadini alle istituzioni democratico-rappresentative e all'amministrazione del «bene comune», nonché alla classe politica;
    il Governo ha vincolato l'approvazione di questa legge elettorale alle riforme costituzionali istituendo il Senato delle regioni in sostituzione del Senato della Repubblica, abolendo di fatto il bicameralismo perfetto e modificando il sistema di elezione dei componenti delle due Camere, ciò dimostrato anche dal fatto che questa legge elettorale è per la sola Camera dei deputati,

impegna il Governo

a rivedere la composizione dei consigli regionali – mediante anche modifica dei sistemi elettorali regionali – riducendo sensibilmente il numero dei consiglieri rapportandoli al numero degli abitanti della regione.
9/3-bis-B/46Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi del disposto di cui all'articolo 51 della Costituzione, è necessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a rafforzare l'equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri Paesi europei e con l'evoluzione della società italiana anche in merito alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l'elezione del parlamento europeo;
    rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;
    tuttavia, tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;
    nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di Governo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, al fine di promuovere, con gli strumenti a propria disposizione una modifica al testo della presente proposta di legge finalizzata a prevedere che l'equilibrio di genere sia garantito su base nazionale anziché a livello delle singole circoscrizioni.
9/3-bis-B/47Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, lettera f) della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di elezione alla Camera dei deputati» è stabilito che sono attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, escludendo ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
    il ballottaggio ha luogo quando nella prima votazione nessuna forza politica ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Il secondo turno di votazione consiste, quindi, in una nuova convocazione del corpo elettorale la cui scelta è limitata alle sole due liste che, nella prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ottiene il premio di maggioranza la lista che ha riportato la maggioranza dei voti validamente espressi;
    nella proposta di legge in esame non è prevista alcuna soglia di validità del turno di ballottaggio. Infatti, indipendentemente dal numero degli elettori che partecipano al secondo turno, il ballottaggio è comunque valido;
    l'assenza di una precisa normativa che stabilisca la validità del ballottaggio in relazione al numero degli elettori che partecipano alla votazione, comporta una evidente lesione del principio di rappresentatività, lasciando in questo modo ad una residua parte dell'elettorato la possibilità di influire sull'assegnazione del premio di maggioranza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, per considerare l'opportunità di prevedere, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di votazione, un quorum di partecipazione degli aventi diritto al voto al ballottaggio.
9/3-bis-B/48Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48 della costituzione stabilisce che tutti i cittadini, uomini e donne, sono elettori e che il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Lo stesso articolo precisa altresì che il diritto di voto non può subire limitazioni se non quelle derivanti da incapacità civile, da sentenza penale irrevocabile, ovvero nei casi di indegnità morale indicati dalla legge;
    molti elettori vedono inibito l'esercizio del loro diritto al voto essendo affetti da gravi patologie che rendono la loro esistenza dipendente da apparecchiature elettromedicali permanenti e da trattamenti terapeutici permanenti in assistenza domiciliare. Questi elettori si trovano dunque nella totale impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione per evitare di mettere a rischio la propria vita;
    le condizioni fisiche di tali elettori non consentono l'applicazione delle norme previste all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le quali si riferiscono agli elettori affetti anch'essi da gravi infermità, ma che comunque sono in grado di recarsi personalmente al seggio. Pertanto, ad oggi non esiste una precisa normativa riferita agli elettori affetti da grave invalidità e dipendenti da apparecchiature elettromedicali;
    un Paese democratico non può assolutamente ignorare il diritto di tutti quei cittadini che nella loro difficile condizione fisica avvertono comunque il bisogno di prendere parte ad un momento di grande importanza come quello della scelta dei propri rappresentanti,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare agli elettori che versano in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali la possibilità di esercitare il loro diritto di voto.
9/3-bis-B/49Fucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, che modifica il sistema di elezione della Camera dei deputati, prevede una ripartizione del territorio in 20 circoscrizioni elettorali, suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali (ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari);
    in particolare l'articolo 4 della proposta definisce il procedimento per la determinazione dei collegi plurinominali, tramite apposita delega al Governo;
    la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione è effettuata quindi con decreto legislativo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988). Si prevede inoltre che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi;
    entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto; entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Commissioni permanenti competenti per materia esprimono il parere; il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni; qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione;
    ai fini di una suddivisione dei collegi che risponda effettivamente alle esigenze e alle caratteristiche del territorio, sarebbe opportuno prevedere che, nell'ambito della predisposizione del decreto legislativo, il Governo coinvolga i rappresentanti di regioni ed enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per sentire, nell'ambito della definizione dei collegi, i rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, al fine di predisporre una suddivisione che sia rispondente alle effettive esigenze e caratteristiche dei territori.
9/3-bis-B/50Santelli, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, che modifica il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, stabilisce che, a seguito dell'assegnazione dei seggi alle liste, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
    tale sistema, a prescindere dalle ragioni che sono a favore o contro l'espressione del voto di preferenza, rappresenta, ad avviso del presentatore, una vera e propria truffa per gli elettori;
    il combinato disposto di preferenze e liste bloccate previsto dalla proposta di legge in esame trae l'elettore in inganno, perché da una parte, gli si dice che può scegliere i propri rappresentanti, mentre dall'altra, effettivamente, questa possibilità è preclusa, nell'ambito della proclamazione degli eletti, dalla precedenza che viene data ai capolista;
    questo ragionamento è valido soprattutto per le liste dei partiti più piccoli, i cui seggi saranno assegnati ai soli capolista,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di considerare l'opportunità di prevedere in futuro la possibilità di proclamare eletti dapprima i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, almeno nel collegio in cui la lista ha conseguito il miglior risultato circoscrizionale.
9/3-bis-B/51Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, che modifica il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, prevede l'attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, escludendo ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
    il sistema previsto dalla proposta di legge in esame non solo riduce notevolmente la contesa elettorale alle due liste più competitive, ma consente di attribuire alla lista più votata il premio di 340 seggi indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla percentuale degli effettivi elettori. In assenza di un quorum di partecipazione nonché di una soglia minima, il premio può diventare potenzialmente illimitato, tale da lievitare a percentuali che, stando ai risultati delle elezioni politiche del 2013, potrebbero arrivare persino al 25-30 per cento;
    tale previsione comporta sia una compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, con una ulteriore violazione del principio di eguaglianza che richiede che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi, sia della rappresentatività del voto e della tenuta del sistema quantomeno tripolare realizzatosi nell'ultima tornata elettorale, favorendo anche la frammentazione delle minoranze;
    in particolare, il blocco posto alla presentazione di coalizioni in grado di concorrere all'assegnazione del premio di maggioranza, e l'attribuzione dello stesso alla lista vincente al turno di ballottaggio (a cui partecipano solo due liste, senza la possibilità di ulteriori apparentamenti) rischia di risolversi in un intervento che danneggia ulteriormente la rappresentatività del voto; nello specifico, un eventuale terzo polo risulterebbe notevolmente svantaggiato dal blocco posto alla presentazione delle coalizioni in grado di correre all'assegnazione del premio di maggioranza, essendo escluso dal ballottaggio e soffocato dalla concorrenza delle opposizioni minori (che, tra l'altro, potrebbero essere diverse data la soglia di sbarramento ferma al 3 per cento);
    il premio alla lista determinerebbe inoltre il rischio della formazione di coalizioni surrettizie, con liste nate con l'intento di raggiungere il premio di maggioranza per poi dissolversi alla prima utile occasione, a danno della governabilità;
    ripercorrendo poi il ragionamento della Consulta nella sentenza n. 1 del 2014, l'irragionevolezza del meccanismo premiale, ed i conseguenti squilibri fra poteri e contropoteri, risulterebbero addirittura aggravati in caso di attribuzione del premio a una lista, invece che a una coalizione: in tal caso, infatti, una sola forza politica è messa in condizione non solo di esprimere autonomamente la maggioranza di governo, ma anche di scegliere o determinare la composizione di quegli organi di garanzia che, in un sano sistema democratico e pluralista, dovrebbero esserne i controllori e i contrappesi;
    sarebbe opportuno prevedere dei precisi correttivi al sistema delineato, a partire dall'opportunità di poter concorrere al premio attraverso la presentazione di coalizioni di liste,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di considerare l'opportunità di prevedere in futuro la possibilità di concorrere alla competizione elettorale e all'assegnazione del premio di maggioranza anche attraverso la presentazione di coalizioni di liste, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
9/3-bis-B/52Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, che modifica il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, prevede l'attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, escludendo ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
    escludendo ogni possibilità di apparentamento fra liste, sia al primo, sia al secondo turno, il voto dovrà necessariamente concentrarsi tra le due liste più votate o relegarsi nell'astensionismo diretto o indiretto, cioè con il voto bianco o con l'annullamento della scheda;
    occorre poi considerare il rischio dell'astensionismo, che un sistema artificiosamente e forzosamente bipolare è suscettibile d'incrementare. Si tratta di un rischio che non può essere sottovalutato, né tantomeno giustificato con il rinvio all'alta percentuale di astensionismo presente in altre democrazie occidentali. La vicenda repubblicana italiana, del resto, insegna come la coesione sociale e la tenuta democratica del sistema, meritoriamente emerse in occasione di drammatici tornanti storici, siano derivate proprio dal comune senso di partecipazione alla politica nazionale e dall'ampia e radicata rappresentatività riconosciuta alle istituzioni;
    sorge dunque l'opportunità di prevedere alcuni correttivi che siano in grado di scongiurare il verificarsi di un incremento del fenomeno della non partecipazione al voto da parte degli elettori. Fra questi, oltre alla possibilità di prevedere l'assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione di liste, vi è anche quello di stabilire la possibilità di apparentamento tra le liste escluse dal ballottaggio con quelle concorrenti;
    la previsione di apparentamento tra liste escluse dal ballottaggio con quelle concorrenti corrisponderebbe ad una precisa scelta di semplificazione del sistema e della rappresentanza, consentendo, pur in presenza di un sistema partitico frammentato, il raggiungimento del premio di maggioranza a prescindere dall'ottenimento, al primo turno, di una soglia minima per la sua attribuzione;
    l'apparentamento tra liste comporterebbe, inoltre, una maggiore trasparenza e chiarezza soprattutto nei confronti degli elettori. Questi ultimi, infatti, al secondo turno potranno esprimere la loro preferenza sulla base di apparentamenti ufficiali tra le diverse forze politiche, evitando dunque di indirizzare il proprio voto nei confronti dell'una o dell'altra lista, che potrebbero avvalersi di apparentamenti non ufficiali poco chiari;
    inoltre, se è vero che il modello in esame è volto a garantire in via legislativa la governabilità della forza politica vincitrice, l'esclusione dell'apparentamento tra le forze politiche al secondo turno sembra contraddire l'obiettivo sotteso alla proposta di legge in esame, portando al contrario ad una maggiore frammentazione dello scenario politico italiano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di considerare l'opportunità di prevedere in futuro la possibilità di apparentamento delle liste tra i due turni di votazione.
9/3-bis-B/53Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2, comma 15, della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di elezione alla Camera dei deputati» è stabilito che «l'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»;
    nelle operazioni di scrutinio non possono essere considerate nulle le schede che presentano segni o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevedere specifiche direttive volte ad escludere la possibilità che possano essere considerati voti validi quelli che direttamente o indirettamente consentano l'individuazione dell'identità dell'elettore.
9/3-bis-B/54Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, che modifica il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, stabilisce che, a seguito dell'assegnazione dei seggi alle liste, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
    nell'ambito della previsione di «capolista» bloccati, oggetto della prima fase dell'assegnazione dei seggi, sarebbe opportuno, al fine di rendere più coerente il sistema, individuare le candidature «bloccate» direttamente in un elenco circoscrizionale, collegato alle liste presenti nei collegi; in questo modo gli elettori avrebbero contezza effettiva della candidature che seleziona direttamente il partito, e avrebbe la possibilità di esprimere la propria preferenza nell'ambito dei collegi;
    l'introduzione di elenchi circoscrizionali bloccati si sostituirebbe al sistema dei capolista bloccati: la precedenza nella distribuzione dei seggi verrebbe quindi trasferita all'elenco circoscrizionale, su cui ha piena responsabilità il partito o il movimento politico;
    in ogni caso, sarebbe auspicabile prevedere, nell'ambito dei seggi attribuiti alla lista, un numero massimo di seggi assegnati con candidature «bloccate», per garantire agli elettori di ciascuna lista che almeno una percentuale di eletti sia selezionata attraverso le preferenze,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di considerare l'opportunità di prevedere in futuro elenchi circoscrizionali bloccati, collegati alle liste presenti nei collegi plurinominali, a cui attribuire una percentuale pari al 30 per cento del totale dei seggi assegnati alla lista.
9/3-bis-B/55Bianconi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, che modifica il sistema per l'elezione della Camera dei deputati, stabilisce che, a seguito dell'assegnazione dei seggi alle liste, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
    la previsione di «capolista» bloccati, oggetto della prima fase dell'assegnazione dei seggi, determina una maggiore responsabilità da parte dei partiti e dei movimenti politici;
    il ruolo dei partiti incide quindi fortemente nelle scelte degli elettori; a questa responsabilità è opportuno pertanto associare una opportuna sanzione nel caso dimostrino di aver selezionato, ai fini dell'elezione nella Camera rappresentativa dei cittadini, una classe dirigente inadeguata e condannata per reati di stampo mafioso, di corruzione, concussione, contro il patrimonio pubblico e la pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di introdurre nell'ordinamento un principio di responsabilità oggettiva dei partiti o movimenti politici, nell'ambito della selezione delle candidature, per il contrasto alla corruzione.
9/3-bis-B/56Corsaro, Bianconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, che modifica il sistema di elezione della Camera dei deputati, prevede norme speciali per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol: in particolare, si stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
    il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale, e i candidati nei collegi uninominali possono essere collegati a liste presenti anche nel restante territorio nazionale. Si tratta di norme contrarie ai principi costituzionali di eguaglianza di voto, rappresentatività parlamentare e, in definitiva, sovranità popolare, in quanto, con la finalità di garantire e tutelare le minoranze linguistiche caratterizzanti la provincia di Bolzano nella quale peraltro la comunità italiana è minoranza e ne viene inibita ogni possibilità di rappresentanza politica, condizionano inoltre l'espressione del voto e l'assegnazione dei seggi anche nell'altra provincia presente all'interno della circoscrizione (Trento), dove non è presente alcuna minoranza linguistica;
    la stessa legge elettorale regionale vigente per il Trentino-Alto Adige, proprio per non creare disfunzioni di rappresentatività del voto nel territorio, prevede disposizioni diverse per l'elezione nelle due province. In ogni caso, le minoranze linguistiche sono comunque tutelate attraverso la previsione di una specifica soglia di sbarramento prevista dal testo unificato in esame: accedono infatti al riparto dei seggi anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione stessa;
    la disciplina speciale introdotta per il Trentino-Alto Adige, al pari di quella introdotta per la Valle d'Aosta, non rappresenta quindi un adeguato bilanciamento tra principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche. La deroga, dunque, è in contraddizione con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 48 comma secondo, della Costituzione, con riguardo all'uguaglianza del voto, e con lo stesso articolo 6 della Costituzione medesima, in quanto potenzialmente lesiva degli stessi diritti delle minoranze,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di considerare l'opportunità di prevedere in futuro una modifica delle norme relative alla circoscrizione del Trentino Alto Adige, per garantire effettiva rappresentanza agli italiani presenti nella Provincia di Bolzano, nonché una differenziazione tra le regole di elezione valide per l'Alto Adige/Südtirol e quelle disposte per il Trentino, in cui non sono presenti minoranze.
9/3-bis-B/57Biancofiore.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di elezione alla Camera dei deputati» è stabilito che la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1o luglio 2016;
    è attualmente in discussione in terza lettura al Senato il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»;
    l'esame della riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati non può prescindere dalla stretta connessione – a tutti evidente – fra riforma elettorale e riforma costituzionale. Infatti, l'evidente connessione è dovuta in particolare al fatto che la proposta di legge di modifica del sistema elettorale in esame riguarda l'elezione della sola Camera dei deputati, dando per scontato il superamento del bicameralismo paritario che, come previsto all'interno del disegno di legge costituzionale attualmente in discussione, prevede un Senato della Repubblica non elettivo;
    la proposta di legge in esame si limita a fissare al 1o luglio 2016 la data di entrata in vigore per la riforma dell'elezione della Camera dei deputati, senza fare alcun riferimento all'entrata in vigore della riforma costituzionale. L'esito e i tempi di approvazione di quest'ultima sono assai incerti, sia per la procedura parlamentare rafforzata (con doppia delibera conforme ad intervallo non minore di tre mesi) a cui è sottoposto il disegno di legge, sia per l'eventualità di un referendum confermativo che potrebbe essere richiesto a norma dell'articolo 138 della Costituzione qualora la riforma non fosse approvata (cosa assai probabile) con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera: un referendum dal risultato assolutamente imprevedibile;
    l'introduzione di forti correttivi maggioritari nel sistema d'elezione della sola Camera dei deputati, ha senso solo qualora si giunga effettivamente al superamento del bicameralismo perfetto e alla esclusione del Senato dal circuito fiduciario;
    deve, quindi, tenersi presente il rischio che, in caso di mancato compimento della riforma costituzionale, la legge elettorale si troverebbe inficiata da un vizio «sopravvenuto»: essa introdurrebbe infatti effetti significativamente distorsivi della rappresentanza senza realizzare lo scopo di garantire la governabilità, proprio perché ha riguardo alla sola Camera dei deputati, operando al Senato il proporzionale puro del cosiddetto «Consultellum»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prorogare l'entrata in vigore della proposta di legge in esame, fissata al 1o luglio 2016, qualora a tale data non sia ancora entrato in vigore il disegno di legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.
9/3-bis-B/58Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo intende applicare una profonda riforma elettorale che diverrà applicabile il 1o luglio 2016 e deve essere vista in congiunzione con il progetto di riforma costituzionale attualmente all'esame del Parlamento;
    la proposta innova il sistema elettorale apportando modificazioni al testo unico elettorale, n. 361 del 1957 (cosiddetto TUE) ed alla legge elettorale per la circoscrizione estero, n. 459 del 2001, operando alcuni ulteriori correttivi al medesimo TUE e delega il Governo a individuare i collegi plurinominali;
    il progetto di riforma incide in più parti sul decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, volto a disciplinare i meccanismi elettivi ed operativi relativamente allo svolgimento delle elezioni;
    nella normativa attualmente vigente, ai sensi dall'articolo 6 legge n. 95 del 1989 e successive modificazioni (articolo 9, comma 4, legge n. 270 del 2005, ulteriormente modificata da legge n. 22 del 2006), i presidenti, gli scrutatori ed i segretari dei seggi elettorali sono scelti tra gli elettori iscritti nell'albo unico degli scrutatori di seggio elettorale, senza che siano effettivamente stabiliti criteri per la selezione degli stessi;
    l'assenza di requisiti e criteri specifici di selezione si sostanzia in una scelta a chiamata diretta ovvero per anzianità, senza tener in considerazione lo stato di occupazione o disoccupazione dei soggetti selezionati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa normativa idonea a fissare requisiti precisi e chiari per la selezione di presidenti, scrutatori e segretari dei seggi elettorali, che prevedano criteri di selezione preferenziali per le persone disoccupate, iscritte alle liste di mobilità, ovvero in condizione di inoccupazione, e prevedendo altresì, che sia garantita la rotazione dei soggetti scelti nel corso di più successive elezioni, tenendo come criterio residuale l'estrazione a sorte tra i richiedenti.
9/3-bis-B/59Turco, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, ultimo comma, si prevede che le spese per le operazioni elettorali «sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato»;
    il livello di disoccupazione è sempre più allarmante nel nostro paese, per permettere un accesso di precedenza a ricoprire l'incarico di scrutatore ai disoccupati da almeno 6 mesi che abbiano raggiunto i 18 anni, bisognerebbe predisporre un sistema d'informazione da parte dei centri per l'impiego diretto all'iscrizione dei disoccupati nelle liste comunali da cui attingere per nominare gli scrutatori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per facilitare l'attività d'informazione da parte dei centri per l'impiego ai disoccupati iscritti, per segnalare a questi ultimi la possibilità di iscriversi nelle liste comunali degli scrutatori.
9/3-bis-B/60Segoni, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 1, lettera i), dell'articolo 1 è prevista l'entrata in vigore della legge in esame a partire dal 1o luglio 2016;
    l'abolizione del Senato elettivo, come prevista dalla riforma revisione della Parte II della Costituzione attualmente è ancora all'esame del Parlamento, e non è facile prevedere i tempi di approvazione;
    qualora entrasse in vigore la legge elettorale prima dell'abolizione del Senato elettivo avremmo due sistemi elettorali differenti per le due Camere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, ove necessarie, le opportune iniziative, anche a livello normativo, per far sì che la legge elettorale entri in vigore successivamente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione contenente l'abolizione del Senato elettivo.
9/3-bis-B/61Rizzetto, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo sistema elettorale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati si è esposto a numerose critiche tra le quali principalmente ricordiamo:
     i nuovi collegi saranno più ampli, fino a cinque volte quelli della precedente normativa e comprenderanno fino a 600 mila persone facendosi si che, all'incirca, ogni collegio eleggerà sei deputati. Essi verranno selezionati in primo luogo sulla base del risultato nazionale raggiunto dal partito e successivamente sulla base del risultato nel singolo collegio. Alla lista verranno assegnati i seggi proporzionali in base al risultato nazionale ottenuto e solo a questo punto il numero di seggi sarà distribuito in base ai voti ottenuti nei singoli collegi. La conseguenza è che non necessariamente un ottimo risultato locale si tradurrà in un'elezione e che la scelta fatta dagli elettori in un collegio verrà limitata dalla scelta fatta da tutti gli altri elettori su scala nazionale conseguentemente producendo l'effetto di una limitazione del rapporto diretto tra collegi ed eletti;
    le pluricandidature dei capilista permetteranno ai dirigenti dei partiti di governare la scelta finale su uno o l'altro dei secondi arrivati in lista;
    l'aver previsto un sistema di capolistura bloccata produrrà l'effetto in base al quale tutti gli eletti dei partiti non vincitori saranno i primi della lista, cioè quelli scelti dai partiti. Quindi gli elettori che voteranno le liste di un partito che perderà le elezioni non potranno sostanzialmente scegliere i loro eletti, a meno del caso in cui vi siano capilista pluricandidati;
    la legge elettorale dovrebbe invece garantire la massima rappresentanza ai candidati eletti in ogni lista, sia quelli delle forze di maggioranza che quelle di opposizione;
    è presumibile che le modalità di assegnazione del premio di maggioranza produrrà una grande rappresentanza di un solo partito, riducendo la rappresentanza delle altre forze politiche partecipanti al voto e ad una verosimile carenza di pluralismo poiché sarà possibile l'elezione dei soli candidati che siano riusciti ad ottenere un «posto in lista» conseguentemente producendo una limitata rappresentanza delle opposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una adeguata normativa legislativa per adottare regole democratiche per quanto riguarda la selezione dei candidati, in ottemperanza all'articolo 49 della Costituzione, al fine di realizzare il c.d. sistema delle primarie per far selezionare dagli elettori i candidati a rappresentare le proprie opinioni politiche all'interno della Camera dei deputati.
9/3-bis-B/62Mucci, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una adeguata normativa legislativa per disciplinare la selezione dei candidati, in ottemperanza all'articolo 49 della Costituzione, al fine di realizzare il c.d. sistema delle primarie per far selezionare dagli elettori i candidati a rappresentare le proprie opinioni politiche all'interno della Camera dei deputati.
9/3-bis-B/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, quanto alla costituzione dei collegi plurinominali in Friuli Venezia Giulia, che la stessa favorisca l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena;
    tale previsione attribuisce rilievo, ai fini della garanzia ivi prevista, ad una sola minoranza linguistica, a fronte delle altre minoranze linguistiche, pure meritevoli di tutela quanto all'accesso alla rappresentanza,

impegna il Governo

ad adottare un intervento normativo che allarghi la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), a tutte le minoranze linguistiche riconosciute.
9/3-bis-B/63Kronbichler, Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   considerate le numerose modifiche che l'atto Camera N. 3 e abb.-bis-B apporta al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato D.P.R. n. 361/1957), relative alle disposizioni concernenti la presentazione delle candidature e l'ammissione delle liste elettorali, in particolare:
    1) l'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste, nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima»;
    2) l'articolo 18, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: «Salvo quanto previsto dai comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile»;
    3) l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in un altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
    4) l'articolo 22, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 in base al quale l'Ufficio centrale circoscrizionale «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 8-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 8-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;
    5) l'articolo 22, comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 in base al quale l'ufficio centrale circoscrizionale: «comunica I nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, Inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 8-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
    6) l'articolo 22, comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957: «a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 8-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
    considerata la complessità delle predette disposizioni e l'esigenza di una loro interpretazione certa ed univoca e di una loro applicazione uniforme da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali nonché dell'Ufficio centrale nazionale,

impegna il Governo e, in particolare, il Ministero dell'interno affinché predisponga adeguate istruzioni agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale nazionale, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

   il requisito della successione interna delle liste secondo un ordine alternato dei candidati dei due sessi riguarda la lista, comprensiva del candidato/a capolista, e non solo l'elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico che sono oggetto del voto di preferenza;
    il combinato disposto del limite dei 60 per cento di candidati dello stesso sesso per i capilista nel collegi plurinominali di una circoscrizione, limite che è riferito ai candidati e non alle candidature (a differenza del limite del 50 per cento per ciascuno dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali, che è riferito alle candidature), nonché del limite di dieci collegi plurinominali, in una o più circoscrizioni, per uno stesso candidato capolista, non esclude che una sola persona possa essere candidato/a capolista anche in tutti i collegi plurinominali di una circoscrizione, purché essa non abbia più di dieci collegi plurinominali. Infatti, oltre al tenore letterale della disposizione, che non lascia adito a dubbi interpretativi, occorre considerare che la persona candidata capolista in più collegi plurinominali, in caso di plurielezione, deve esercitare l'opzione in un collegio plurinominale e che, di conseguenza, negli altri collegi plurinominali sono eletti i candidati o le candidate che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, e ciò anche a tutela dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
    nel caso in cui non venga ammessa (per una delle ragioni previste dalle norme vigenti) la candidatura di un capolista oppure nel caso di una sua rinuncia alla candidatura stessa, è possibile sostituire detto capolista, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 6-ter), lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 6-ter), lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica b, 361 del 1957, inserendo «in coda» alla lista un candidato supplente dello stesso sesso, facendo diventare capolista (per «slittamento verso l'alto» di tutta la lista) il primo candidato dell'elenco; qualora, effettuando tali operazioni, non risultino rispettati l'ordine alternato di genere, il limite del 50 per cento di candidature dello stesso sesso o la quota massima del 60 per cento di capolista del medesimo sesso, è invece possibile procedere sostituendo il capolista con il candidato supplente dello stesso sesso; solo come estrema ratio, cioè solo nel caso sia proprio impossibile effettuare la sostituzione (ad esempio, in assenza di candidati supplenti) la lista rimane priva del capolista;
    considerata la possibilità di rinuncia alla candidatura (fattispecie esplicitamente introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 con il comma 6-ter dell'articolo 22), è necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali ricevano tempestiva comunicazione dell'eventuale rinuncia in altra o altre circoscrizioni, al fine della valutazione dei rispetto dei limiti numerici relativi alle candidature in più collegi, vale a dire il limite di un massimo di dieci collegi plurinominali per un candidato/a capolista e di un solo collegio plurinominale per I candidati che non sono capolista (comunicazione ulteriore rispetto a quella di cui all'articolo 22, comma 6-bis).
9/3-bis-B/64Misuraca.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge di riforma della disciplina del sistema elettorale della Camera dei deputati apporta ampie modificazioni al testo unico in materia elettorale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
    per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta il nuovo sistema elettorale consiste in collegi uninominali e solo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sono previsti anche seggi da assegnare con metodo proporzionale;
    il sistema per tali regioni i chiaramente delineato all'articolo 2, commi da 29 a 32, i quali vanno a modificare e novellare il Titolo VI del testo unico in materia elettorale;
    il nuovo articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sembra attribuire funzioni all'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta, in merito ai seggi da assegnare provvisoriamente con metodo proporzionale, che sono chiaramente di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento, e che avrebbero trovato una collocazione più opportuna nel nuovo articolo 93-quater, comma 3, dal momento che la Valle d'Aosta ha un solo collegio uninominale che elegge un candidato con metodo maggioritario;
    del resto, che le funzioni suddette siano attribuibili al solo Ufficio centrale circoscrizionale di Trento, si può, evincere chiaramente anche dal nuovo articolo 93-bis, comma 1, laddove la norma cita testualmente i seggi da assegnare con metodo proporzionale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, e solo per essa;
    in base ad un'interpretazione sistematica, non vi sono pertanto dubbi che la comunicazione dei seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, è di spettanza dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento;
    tale interpretazione è comunque confortata, ove ve ne fosse bisogno, dal richiamo dell'articolo 93-bis alle disposizioni dei precedenti articoli, tra cui, appunto, l'articolo 93;
    ciò nonostante, si ritiene utile che questa interpretazione venga riconfermata a livello amministrativo in sede applicativa della presente legge,

impegna il Governo

a specificare, in fase applicativa, nelle istruzioni per le operazioni elettorali a cura del Ministro dell'interno, che l'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento dovrà comunicare all'Ufficio centrale nazionale anche i seggi provvisoriamente assegnati con metodo proporzionale, ai sensi del nuovo articolo 93-quater comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, dando così seguito a quanto previsto dal nuovo articolo 93-bis, comma 1.
9/3-bis-B/65Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.