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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 luglio 2015

TESTO AGGIORNATO AL 24 LUGLIO 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2015.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 luglio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SORIAL ed altri: «Modifiche agli articoli 47, 81 e 99 della Costituzione in materia di tutela del risparmio» (3244);
   CRIVELLARI: «Istituzione del Comitato nazionale per la navigazione interna» (3245).

  In data 22 luglio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GHIZZONI: «Disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (3246);
   BINETTI: «Ordinamento della professione di pedagogista e istituzione del relativo albo professionale» (3247);
   MANTERO ed altri: «Norme in materia di contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile» (3248).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge LORENZO GUERINI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti» (3147) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giorgis.

Ritiro di proposte di legge.

  La deputata Brambilla ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:
   BRAMBILLA: «Norme in materia di tutela degli animali destinati all'abbattimento e alla macellazione» (319);
   BRAMBILLA: «Divieto dell'utilizzazione di animali in feste, spettacoli e manifestazioni, anche legate alla tradizione, che comportino il loro sfruttamento e il rischio di lesione della loro integrità fisica e psichica» (453).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 luglio 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1997 – «Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED» (Approvato dal Senato) (3249).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  RIZZETTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di consulenze a soggetti esterni agli organici delle pubbliche amministrazioni» (1065) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI;
  RAMPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali» (3168) Parere delle Commissioni II e XI.

   II Commissione (Giustizia):
  PAGANO ed altri: «Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto» (2969) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  COLLETTI: «Modifica al codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica preventiva» (3198) Parere delle Commissioni I e V.

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 1926 – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011» (approvato dal Senato) (3240) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  S. 1927 – «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013» (approvato dal Senato) (3241) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  S. 1937 – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013» (approvato dal Senato) (3242) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX e X.

   V Commissione (Bilancio):
  PRATAVIERA ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di attribuzione delle passività di bilancio in caso di unione o fusione di comuni e di istituzione delle città metropolitane» (3080) Parere delle Commissioni I e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

   VI Commissione (Finanze):
  RIZZETTO ed altri: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio del gioco lecito» (1035) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FEDRIGA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società» (3170) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  GIGLI ed altri: «Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza dei neonati abbandonati» (3141) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XI (Lavoro):
  PRATAVIERA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della crisi economica» (3079) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 21 luglio 2015, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 1o luglio 2015, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti della deputata Beatrice Lorenzin, nella sua qualità di Ministro della salute pro tempore.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2015 (Doc. LXXIII-bis, n. 10).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 303).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 304).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Manfredonia per gli esercizi dal 2010 al 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 305).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 10 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la prima relazione sui dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (Doc. CCXXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 14 luglio 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MIOTTO n. 9/2803-A/190, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, concernente la normativa in tema di trasferimento della titolarità delle farmacie.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 30).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 20 luglio 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno RONDINI n. 9/2893-AR/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 marzo 2015, concernente il progetto di allestimento e gestione di campi profughi in Africa, allo scopo di vagliare in loco le richieste di concessione dello status di rifugiato.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione - predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa - sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, riferita al secondo semestre del 2014 (Doc. LXX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza dei centri di responsabilità «Dipartimento del tesoro» e «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi», autorizzate, in data 25 maggio 2015 e 19 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 e 22 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un «new deal» per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (COM(2015) 340 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015) 341 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 341 final – Annexes 1 to 2) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2015) 140 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 luglio 2015;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2013 e 2014 (COM(2015) 355 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 355 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM(2015) 365 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 22 luglio 2015;
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (COM(2015) 372 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Borgo Vercelli (Vercelli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 12 della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161-bis).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (162-bis).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163-bis).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 agosto 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 luglio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (A.C. 3201-A/R)

A.C. 3201-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il malformazionamento dell'amministrazione della giustizia in Italia, per molteplici cause, ha raggiunto livelli inaccettabili di inefficienza anche per la cronica carenza di personale amministrativo, funzionari ed addetti alle cancellerie, ad oggi stimata in circa 10 mila unità; in molti uffici giudiziari, tale carenza di organico è stata, in parte, sopperita negli ultimi cinque anni da tirocinanti ad oggi calcolati in numero di poco più di 2.600 avviati inizialmente da province e regioni a percorsi formativi in attuazione di politiche attive del lavoro anche con risorse di fondi sociali europei;
    la titolarità di ulteriori tirocini formativi detti di «completamento» e di «perfezionamento» è stata assegnata negli anni 2013 e 2014 al Ministero della Giustizia così come previsto dall'articolo 1 comma 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 per l'anno 2013 con uno stanziamento di 7,5 milioni e dall'articolo 1 comma 344 della legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 per l'anno 2014 che prevedeva una copertura nel limite di 15 milioni di euro;
    nella legge di stabilità per l'anno 2015 non sono state introdotte normative inerenti i cosiddetti «tirocinanti», di fatto lavoratori, presso gli uffici giudiziari presso i quali hanno dato supporto ai dipendenti contribuendo con la professionalità acquisita in anni di formazione allo smaltimento dell'arretrato e sopperendo alle notevoli carenze di organico;
    l'utilizzo dei suddetti tirocinanti è stato prorogato con il decreto legge n. 192 del 2014 fino al 30 aprile 2015 e pertanto dall'indomani e, dunque ad oggi, risulta cessato il loro prezioso apporto negli uffici giudiziari;
    per la formazione dei tirocinanti/lavoratori sono stati investiti fondi pubblici che rappresenterebbero un vero e proprio spreco di risorse se le competenze e professionalità acquisite, che per la specificità delle mansioni svolte non sono altrove spendibili, venissero disperse;
    con l'accordo del 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha previsto nelle linee guida in materia di tirocini l'impegno delle parti «a definire politiche di accompagnamento ed avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione dei percorsi formativi in contratti di lavoro»;
    i percorsi formativi a cui sono stati avviati i cosiddetti tirocinanti sono da intendersi quali tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto mirati ad inserire ovvero reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
    l'obiettivo principale che il Programma Europa 2020 si propone di raggiungere è il 75 per cento del livello di occupazione di donne e uomini di età compresa tra i 20 e i 64 anni entro il 2020;
    la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sul Quadro di Qualità dei Tirocini siglata a Bruxelles in data 10.03.2014 ha puntualizzato: che i costi socio-economici crescono se i tirocini, specie se ripetuti, sostituiscono rapporti d'impiego regolare; che la qualità dei tirocini si misura in funzione del risultato occupazionale raggiunto; che la mancanza, ad oggi, di un quadro normativo di riferimento unitario ed omogeneo in ambito unionale, non giustifica l'uso/abuso dei tirocinanti come forza lavoro a basso costo, né la durata irragionevole dei tirocini medesimi che, in linea di massima, non deve superare i 6 mesi; che ai fini della suddetta Raccomandazione, i tirocini sono intesi come un limitato periodo di pratica lavorativa, che includa una componente di apprendimento e formazione, promossa al fine di ottenere un'esperienza di ordine pratico e professionale con l'ottica di incrementare l'occupabilità e la facilitazione nel passaggio a rapporti d'impiego regolari,

impegna il Governo:

   ad adottare opportuni provvedimenti al fine di salvaguardare e non disperdere le competenze e professionalità acquisite dai tirocinanti direttamente in quegli uffici giudiziari in cui hanno contribuito a garantire un minimo livello di efficienza;
   a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche part-time, mediante procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
   a reperire le necessarie risorse economiche nel fondo per l'Efficienza della Giustizia, nel Fug o in risorse comunitarie al fine di far fronte, sulla base di una programmazione triennale, all'urgente fabbisogno di personale che possa garantire il mantenimento di un miglior funzionamento dei servizi a favore dei cittadini nell'ambito della giustizia ed in attesa di procedure concorsuali tramite le quali avviare i processi di stabilizzazione.
9/3201-AR/1Catanoso Genoese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, in fase di conversione, introduce nuove disposizioni per il completamento del processo civile telematico e, in particolare, con riguardo al deposito telematico degli atti processuali, il comma 1-bis che si va ad aggiungere all'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che in tutti i procedimenti civili, tanto in primo grado quanto in appello, il deposito dell'atto introduttivo, o del primo atto difensivo, nonché di tuffi i documenti che si offrono in comunicazione, possa essere fatto con modalità telematiche;
    la norma stabilisce poi che il deposito telematico spetta al difensore o al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione, con una formulazione che potrebbe generare il dubbio interpretativo in ordine alla legittimazione al deposito telematico di cui al predetto comma 1-bis,

impegna il Governo

a chiarire, in sede opportuna, che il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo, nonché di tutti i documenti che si offrono in comunicazione, spetta ai difensori di tutte le parti in causa e non solo a quelli di cui si avvale la pubblica amministrazione.
9/3201-AR/2Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in questione contiene misure che affrontano molte delle cause che determinano la stretta creditizia, con una particolare attenzione alla crisi di impresa, la quale, con effetto «domino» rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare;
    affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo;
    è necessario, in quest'ottica, pone una particolare attenzione anche all'aspetto occupazionale a tutto ciò collegato,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, nei casi di aziende poste in procedure fallimentari e che abbiano cassa attiva, di corrispondere ai lavoratori, in tutto o in parte, quanto loro dovuto per le mensilità di stipendio e/o salario non corrisposto già in fase di procedura e non a chiusura pratica.
9/3201-AR/3Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'iter di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 sono state introdotte ulteriori disposizioni relative alla magistratura;
    l'articolo 18-bis detta disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria, in linea con le disposizioni contenute dal decreto-legge n. 90 del 2014 la quale, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i magistrati professionali, ha abrogato le disposizioni sul trattenimento in servizio, al fine di favorire il rinnovamento nei ruoli;
    viene prevista l'unificazione della normativa relativa all'età massima dei magistrati onorari; i giudici di pace, senza tale novella, cessano dal servizio col raggiungimento del settantacinquesimo anno di età (articolo 7, comma 1-bis, legge n. 374 del 1991), mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari la cessazione del servizio è prevista quando compiono i settantadue anni di età (articolo 42-sexies, comma 1, lettera a), regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12);
    la riforma della magistratura onoraria è fondamentale nel contesto più ampio di quella dell'intero sistema;
    è perciò basilare che, oltre all'unificazione del termine di cessazione degli incarichi per tutti i magistrati onorari, sia garantito, sino all'attuazione del complessivo riordino del relativo ruolo e delle relative funzioni, ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015, di poter essere destinatari di mandati plurimi quadriennali, previe verifiche quadriennali per le riconferme disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura, non oltre ovviamente al compimento del settantesimo anno di età,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli atti necessari affinché sino all'attuazione del complessivo riordino del relativo ruolo e delle relative funzioni i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015, possano essere destinatari di mandati plurimi quadriennali, previe verifiche quadriennali per le riconferme disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura, non oltre ovviamente i limiti anagrafici previsti dalla legge di conversione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.
9/3201-AR/4Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 del provvedimento in essa testualmente recita:
  «All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso del 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia»;
   il personale proveniente dagli enti di area vasta (province, ecc.) ha senza dubbio necessita di una adeguata formazione ai nuovi ruoli e mansioni da ricoprire,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che al personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta sia garantita un'adeguata formazione propedeutica all'inquadramento di detto personale nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria.
9/3201-AR/5Giulietti, Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'anno 2013 – dopo anni di formazione presso gli enti locali – con apposito emendamento, la legge di stabilità 228/12, all'articolo 1 comma 25, ha previsto un finanziamento di 7.500.000 di euro per una platea di 3000 lavoratori, per proseguire «la formazione» direttamente col Ministero della Giustizia all'interno degli uffici giudiziari, nasce così il «completamento del percorso formativo»; durata 6 mesi – copertura con previsione in finanziaria – per un impegno di 230 ore totali – il bacino dei lavoratori è poco più di 3000 lavoratori;
    per l'anno 2014, nella legge di stabilità 147 del 2013, all'articolo 1 comma 344, il finanziamento è stato raddoppiato, prevedendo uno stanziamento di circa 15.000.000 euro dando vita al «perfezionamento del percorso formativo»;
    scadenza 31 dicembre 2014 – per un impegno di 460 ore – il bacino dei lavoratori si attesta sulle 2924 unità;
    per l'anno 2015, nella legge di stabilità non sono state inserite previsioni normative inerenti i lavoratori in questione;
    mentre il cosiddetto decreto «milleproroghe» 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015 – Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 – n. 11, all'articolo 1, al comma 12, recita: ... «All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «(31 dicembre 2014)» sono sostituite dalle seguenti: «(30 aprile 2015)». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; scadenza 30 aprile 2015 – impegno di circa 110 ore (o 120 essendo diminuito il numero dei lavoratori tirocinanti) – il bacino dei lavoratori è di circa 2650 unità,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:
   prevedere che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2016, siano determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo per svolgere uno stage di formazione, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri sia riconosciuta priorità al titolo di studio, al quantitativo di ore di tirocinio di completamento e di perfezionamento svolte, alla residenza, e sia assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari, del relativo fabbisogno e delle scoperture di organico;
   individuare i soggetti di cui sopra con selezioni distrettuali, dando la priorità a coloro che hanno svolto i percorsi formativi presso il distretto di Corte di Appello di appartenenza, fatta salva la possibilità di mobilità extradistrettuale, in caso di posti vacanti, attraverso apposita graduatoria unica nazionale;
   attribuire ai soggetti sopra richiamati una borsa lavoro nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 750 mensili;
   prevedere che il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo costituisca titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione e che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, ivi comprese quelle di cui all'articolo 17, comma 2, 1, comma 96-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare, con apposita riserva, l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo e dei precedenti periodi di formazione ministeriali;
   prevedere che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare di concerto con il Ministro del Lavoro, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti Locali provvedono all'impiego dei soggetti, che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non partecipano allo stage sopra indicato, da collocarsi con priorità presso gli Uffici Giudiziari, e con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze dello Stato;
   prevedere che ai relativi oneri, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provveda mediante utilizzo del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014.
9/3201-AR/6Lodolini, Giulietti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-ter del provvedimento – con modifica al comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – reca misure per i soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
    in particolare, si prevede un decreto del Ministro della Giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze nel quale verrebbero determinati numeri e criteri per inserimento di alcuni tra tali soggetti nell'Ufficio per il processo;
    la previsione e il relativo stanziamento economico appare del tutto insufficiente;
    rispetto alla platea originaria di circa 2.650 lavoratori coinvolti, verrebbero infatti lasciati fuori dalla prevista possibilità di inserimento nell'Ufficio del processo più di 1500 lavoratori;
    la situazione che si verrebbe a creare non può che apparire discutibile, non solo per le necessità di personale che notoriamente caratterizza in ogni caso gli uffici giudiziari, ma anche – e soprattutto – per i numerosissimi soggetti che, dopo aver svolto il tirocinio formativo, si vedrebbero esclusi da misure che invece valorizzerebbero l'esperienza e la competenza acquisita, nonché dal poter finalmente conseguire un reddito dignitoso,

impegna il Governo

ad attivare con sollecitudine un Tavolo incentrato sulla questione dei lavoratori che hanno concluso il tirocinio formativo ex articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di Conferenza Stato Regioni che preveda, attraverso l'utilizzo di ogni risorsa disponibile tra le quali i Programmi Operativi Regionali (POR) e i Piani Operativi Nazionali (PON), nonché il Fondo Unico Giustizia, un percorso virtuoso di contrattualizzazione affinché tutti i lavoratori che non rientrino nell'Ufficio per il processo – in base all'articolo 21-ter del provvedimento in esame – possano comunque valorizzare l'esperienza acquisita, da utilizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione, e ottenere un reddito dignitoso.
9/3201-AR/7Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Paglia, Scotto, Fratoianni, Airaudo, Placido.


   La Camera

impegna il Governo

ad attivare con sollecitudine un Tavolo incentrato sulla questione di coloro che hanno concluso il tirocinio formativo ex articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in sede di Conferenza Stato-Regioni che provveda, attraverso l'utilizzo di ogni risorsa disponibile tra le quali i Programmi Operativi Regionali (POR) e i Piani Operativi Nazionali (PON), nonché il Fondo Unico Giustizia, all'individuazione di soluzioni idonee nel rispetto della normativa vigente a valorizzare l'esperienza acquisita, da utilizzare negli uffici giudiziari e nella pubblica amministrazione, con adeguate forme di sostegno economico.
9/3201-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Paglia, Scotto, Fratoianni, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l’iter del provvedimento in esame in Commissione Giustizia, è stato approvato un emendamento del Governo che ripropone esattamente l'articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso, e attualmente all'esame delle Commissione congiunte Ambiente e Attività produttive della Camera;
    il citato articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, ora confluito interamente, come articolo aggiuntivo 21-octies nel disegno di legge in esame, contiene disposizioni volte a consentire la continuità dell'attività produttiva dell'ILVA, sottoposta ad un (ennesimo) sequestro preventivo avvenuto, questa volta, per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della morte sul lavoro, lo scorso mese di giugno, di un operaio che lavorava all'altoforno 2 dello stabilimento;
    siamo di fronte all'ennesimo intervento emergenziale che, nel caso specifico, consente «l'esercizio dell'attività d'impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza», come giustamente sostenuto dal gip di Taranto Martino Rosati che il 13 luglio scorso, su richiesta della Procura, ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
    con queste norme, ancora una volta «ad aziendam», si impedisce la chiusura dell'impianto in attesa che venga adeguato alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Si interviene sull'operato della magistratura scegliendo la strada del conflitto tra poteri dello Stato, in nome della strategicità dell'impianto siderurgico di Taranto, e della supremazia della produzione anche rispetto alla morte di un giovane operaio;

impegna il Governo

   a predisporre opportuni interventi normativi integrativi volti a prevedere – quale condizione necessaria al fine della prosecuzione dell'attività dello stabilimento – che il piano di adeguamento alle norme di sicurezza che deve essere presentato dall'ILVA venga ritenuto idoneo e congruo rispetto a quanto chiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), sentite le organizzazioni sindacali;
   a prevedere che il piano di adeguamento alle norme di sicurezza che deve essere presentato dall'ILVA, e che dovrà consentire la prosecuzione dell'attività industriale, venga trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti;
   ad avviare tutte le iniziative normative volte all'effettivo potenziamento dell'Arpa di Taranto, come promesso in più occasioni dal Governo, quale soggetto pubblico autonomo preposto al delicato compito di monitoraggio e controllo sul polo industriale e sull'attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali.
9/3201-AR/8Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Fratoianni, Pannarale, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, detta una eterogeneità di norme legate alle procedure concorsuali ed esecutive, d'interventi fiscali e di efficienza della giustizia e del processo telematico, finalizzate da un lato, nel sostegno all'attività di imprese in crisi e, dall'altro, nell'efficienza della giustizia;
    al riguardo, fra le diverse disposizioni di natura giuridica e fiscale che intervengono nell'ambito del sistema delle imprese, il provvedimento non affronta una delle criticità di ordine applicativo emerse a seguito della declaratoria di incostituzionalità della cosiddetta Robin Hood tax, introdotta dall'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015, n. 10);
    il riferimento in particolare è rivolto alla gestione delle eccedenze maturate nei periodi di imposta di vigenza del prelievo relativamente all'addizionale IRES prevista per il settore petrolifero ed energetico che necessita un intervento interpretativo, alla luce dei principi affermati dalla Consulta, secondo cui, la cosiddetta Robin Hood tax costituisce, a tutti gli effetti, una maggiorazione dell'aliquota IRES, applicabile alla medesima base imponibile di quest'ultima e il cui gettito è destinato allo stesso ente impositore;
    la necessità di riconoscere espressamente ai contribuenti che abbiano maturato eccedenze della suesposta Robin Hood tax, fino al periodo di imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, concedendo ad essi la possibilità di procedere a compensazione diretta di tali eccedenze con quanto dovuto a titolo di IRES, risulta pertanto idonea al fine di determinare maggiore chiarezza nell'interpretazione della sentenza fermo restando l'intangibilità dei versamenti in acconto effettuati per il 2014, che non renderebbero dovuto il versamento a saldo relativo a tale periodo d'imposta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, ed i vincoli di bilancio, in applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, che il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società e conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi, consentendo altresì in deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società che non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.
9/3201-AR/9Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario cosiddetto assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo 111 tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento intitolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che nell'ambito del programma di liquidazione di cui all'articolo 6, la revoca del curatore debba essere commisurata alla durata di tale programma pur non prevedendo una diretta consequenzialità per il mancato rispetto dei tempi, laddove un simile automatismo potrebbe nuocere al buon andamento del detto programma.
9/3201-AR/10Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a introdurre limiti all'applicazione delle misure agevolati ve di cui all'articolo 16 del decreto in favore degli enti creditizi e finanziari che optino per l'introduzione di misure idonee a garantire la riduzione dei tassi d'interesse praticati sui finanziamenti erogati a imprese e famiglie.
9/3201-AR/11Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, in materia degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari a prevedere anche con successivo provvedimento che gli effetti di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 114 del 2014 siano differiti alla data del 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiamo compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 indipendentemente se la loro collocazione a riposo debba avvenire tra il 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016.
9/3201-AR/12Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi per la quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, non possa comportare un contributo per la pubblicazione a carico del creditore procedente.
9/3201-AR/13Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante ’misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario’, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad assumere iniziative volte ad aumentare il limite di 5.000 euro previsto dall'articolo 101, comma 5, T.U.I.R, ai fini della deducibilità di perdite su crediti di modesta entità per le imprese di più’ rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9/3201-AR/14Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere la presentazione di una relazione annuale in merito agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 del decreto in esame.
9/3201-AR/15Benedetti.


   La Camera

impegna il Governo

a prevedere la presentazione di una relazione annuale in merito agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 del decreto in esame.
9/3201-AR/15(Testo risultante dalla votazione per parti separate)Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di bilancio, ad assumere iniziative volte ad aumentare il limite di 2.500 euro previsto dall'articolo 101, comma 5, T.U.I.R, ai fini della deducibilità di perdite su crediti di modesta entità per le imprese di minori dimensioni.
9/3201-AR/16Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale dei curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre l'ammontare di deducibilità annuale di cui al comma 3 dell'articolo 16 al 60 per cento dell'ammontare delle svalutazioni e perdite ammesse in deduzione, destinando le maggiori risorse disponibili all'incremento del limite di euro 2,500 euro previsto dall'articolo 101, comma 5, T.U.I.R, ai fini della deducibilità di perdite su crediti di modesta entità.
9/3201-AR/17Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti dei creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a introdurre misure volte a subordinare il buon esito della procedura concorsuale all'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità specificate nell'istanza.
9/3201-AR/18Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a prevedere che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti venga valutata da un numero minimo di creditori pari a quello previsto per l'ammissione alla procedura concorsuale, al fine di garantire gli interessi della massa creditoria.
9/3201-AR/19Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    l'istituto dell'ambientalizzazione non è disciplinato da norma primaria o altro provvedimento in maniera sufficientemente chiara,

impegna il Governo

a disciplinare con norma primaria o altro provvedimento in maniera sufficientemente chiara la nozione di ambientalizzazione affinché ogni futuro intervento normativo garantisca la tutela non solo dei lavoratori ma anche dell'intero patrimonio ambientale e culturale di ogni luogo interessato dalle attività produttive e sia garantita la riconversione dell'intera area dell'ILVA e la stessa sia tesa alla valorizzazione del turismo, della cultura e delle produzioni sostenibili
9/3201-AR/20Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 percento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    in particolare il comma 1 del succitato articolo 21-octies prevede che, al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a intervenire affinché l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale sia in ogni caso impedito in presenza di un provvedimento di sequestro riferito ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori.
9/3201-AR/21Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
   considerato che:
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso del cd. concordato in bianco, che con decreto motivato il tribunale stabilisca il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice.
9/3201-AR/22Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a tutelare la necessaria salubrità dei luoghi di lavoro e dell'ambiente circostante, come garanzia di sicurezza e salvaguardia nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini delle comunità limitrofe.
9/3201-AR/23Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

ad introdurre misure di controllo, semmai in capo al commissario giudiziale o comitato dei creditori, in merito all'effettiva destinazione dei finanziamenti richiesti alle finalità specificate nell'istanza di cui all'articolo 1.
9/3201-AR/24Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere che della gara tra gli offerenti sia data adeguata pubblicità nonché comunicazione ai creditori.
9/3201-AR/25Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare ad almeno 15 giorni il termine previsto per la definizione della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti, al fine di non comprimere eccessivamente il controllo di ammissibilità dell'istanza.
9/3201-AR/26Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare ad almeno 20 giorni il termine previsto per la definizione della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti, al fine di non comprimere eccessivamente il controllo di ammissibilità dell'istanza.
9/3201-AR/27Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a precisare i criteri per determinare quali siano i creditori principali a cui sottoporre la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti.
9/3201-AR/28Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo, comma 3 lettera b), al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere le parole «di regola» al fine di rimuovere ogni dubbio applicativo della disposizione.
9/3201-AR/29Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una messa a punto delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore competitività e concorrenzialità nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di posticipare il termine fissato per l'adunanza dei creditori in caso di presentazione di proposte di concordato concorrenti, al fine di valutare compiutamente l'ammissibilità e fondatezza delle proposte medesime.
9/3201-AR/30Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità’ nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

ai fini della riformulazione degli elenchi, di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, a prevedere che la domanda per l'iscrizione nei detti elenchi, sia accompagnata anche da un'indicazione sulle risorse e sulla struttura a disposizione per l'adempimento dei compiti previsti, senza tuttavia dover annoverare le competenze precedentemente maturate e che, ai fini del conferimento dell'incarico, questo debba comunque essere sottoposto al criterio della turnazione.
9/3201-AR/31Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

estendere anche ai casi di accordi di ristrutturazioni dei debiti ex articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, le disposizioni penali introdotte, all'articolo 10, nell'ambito delle ristrutturazioni con intermediari finanziari e convenzioni in moratoria, così da uniformare il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 236 e 236-bis della medesima legge.
9/3201-AR/32Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità’ nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

introdurre tra i requisiti relativi la nomina del curatore fallimentare il criterio che non possano essere nominati curatori i professori universitari ed i funzionari dipendenti pubblici.
9/3201-AR/33Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 21, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, recano norme per il personale della giustizia, per i tirocinanti dell'amministrazione giudiziaria, disposizioni in materia di uffici giudiziari;
    per tamponare la carenza di organico e per consentire a coloro che hanno perso l'occupazione un reinserimento economico e sociale nel mondo del lavoro, si sono svolti presso gli uffici giudiziari di tutta Italia dal 2010 ad oggi, attraverso la stipula di convenzioni tra le amministrazioni giudiziarie e amministrazioni locali utilizzando soprattutto il fondo sociale europeo, tirocini formativi che sono serviti molto spesso a garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie nelle procure e nei tribunali d'Italia;
    dal 2013, proprio a seguito della loro utilità, attestata dagli uffici giudiziari di tutta Italia, questi tirocinanti sono passati direttamente alle dipendenze del Ministero della giustizia ed inseriti nel ciclo lavorativo, affiancando a tutti gli effetti il personale del Ministero della giustizia, percependo solo un rimborso spese;
    l'articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013 (legge stabilità 2014), ha stanziato circa 15 milioni di euro per consentire il perfezionamento del completamento del percorso formativo degli oltre 2.600 lavoratori, ma per l'anno 2015, nella legge di stabilità, non sono stati previsti ulteriori finanziamenti e solo con il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (cosiddetto milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è stata prevista la proroga di quattro mesi di tali tirocini, finanziati attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo unico di giustizia fino alla data del 30 aprile 2015;
    si tratta di operatori che il Ministero della giustizia ha formato in vista del processo telematico e dell'informatizzazione degli uffici giudiziari e che da cinque anni contribuiscono allo smaltimento dell'arretrato;
    eppure nonostante la cronica carenza di personale nell'amministrazione giudiziaria e la sempre maggiore domanda da parte del cittadino ed imprese del servizio Giustizia, la recente legge di Stabilità per il 2015 preclude di fatto al Ministero della Giustizia di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2016;

impegna il Governo

a prevedere l'adozione di procedure concorsuali nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni per pubblico concorso previsto dalla legge volte a rafforzare l'organico dell'amministrazione giudiziaria tenendo conto dell'esperienza e della professionalità acquisita dai cosiddetti precari della giustizia.
9/3201-AR/34Ciprini, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cd. "salva ILVA"). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    il comma 4 dell'articolo 21-octies dispone che il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio;
    le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente;

impegna il Governo

a prevedere forme di indennizzo da parte delle imprese proprietarie di stabilimenti di interesse strategico nazionale ai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 21-octies per l'attività di monitoraggio.
9/3201-AR/35Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cd. "salva IL VA"). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    la norma sembra costruita per non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità del GIP nella concessione della sospensione del sequestro. Non solo, infatti, il legislatore ha stabilito che «l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro»; ma ha altresì previsto che al GIP venga comunicata «l'avvenuta predisposizione del piano [di adeguamento]», ossia una mera notizia circa l'adempimento dell'obbligo, senza necessità di comunicare anche i contenuti del piano stesso;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere la comunicazione dei contenuti del piano al Giudice per le indagini preliminari.
9/3201-AR/36Cancelleri.


   La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere la comunicazione dei contenuti del piano al Giudice per le indagini preliminari.
9/3201-AR/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore ‘competitività’ e ‘concorrenzialità’ nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a prevedere il rafforzamento del personale addetto alle cancellerie delle Corti di Appello su tutto il territorio nazionale.
9/3201-AR/37Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

non consentire che il debitore sottoscrittore della prima proposta di concordato, possa modificarla sulla base delle proposte concorrenti pervenute di cui al comma 1 dell'articolo 3, ciò al fine di garantire una reale garanzia di concorrenzialità fra le varie opzioni sotto poste al voto dei creditori.
9/3201-AR/38D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità’ nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

stabilire che le concorrenti proposte di concordato possano esse dichiarate ammissibili, previa attestazione del professionista, ancorché il debitore sia tenuto a prevedere, piuttosto che assicurare, il pagamento dei crediti chirografari, al fine così di evitare che talune proposte risultino indebitamente precluse al vaglio dei creditori.
9/3201-AR/39Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore ‘competitività’ e ‘concorrenzialità’ nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n.83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

prevedere che il Tribunale, che autorizza il debitore ammesso alle procedure concorsuali a contrarre finanziamenti secondo le modalità di cui all'articolo 1, acquisisca il consenso della maggioranza dei creditori.
9/3201-AR/40Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 del 2015 si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione riemanata al fine di porre in essere tutte le iniziative normative volte a prevedere che, nel caso di proposte concorrenti di cui all'articolo 3, la soglia minima per l'ammissibilità, secondo il criterio relativamente alla soddisfazione dei crediti chirografari, sia prevista con un unico limite del trenta percento, valida per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1, lettera c) tale da consentire una realistica applicabilità della norma.
9/3201-AR/41Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo volte ad introdurre, nel nuovo articolo 163-bis della «legge fallimentare», di cui all'articolo 2, quale condizione di ammissibilità alla proponibilità di un'offerta concorrente, che questa apporti un'entità migliorativa almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell'offerta iniziale.
9/3201-AR/42Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a precisare le ragioni per cui la comparazione particolareggiata della relazione integrativa debba avvenire esclusivamente di regola.
9/3201-AR/43Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a precisare il carattere «migliorativo» delle offerte al fine di non lasciare margini discrezionali in ordine allo svolgimento della gara.
9/3201-AR/44Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a porre in essere iniziative anche di carattere normativo, al fine di, nell'ambito della revisione del concordato preventivo di cui all'articolo 4, precisare che la soglia di ammissibilità alla procedura con la soddisfazione dei creditori chirografari pari al venti per cento, valga anche per l'ammissibilità della stessa domanda di concordato.
9/3201-AR/45Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 del 2015 si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

porre in essere tutte le necessarie iniziative anche normative volte ad escludere dall'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 3, le aziende in stato di insolvenza, circoscrivendo altresì alle sole imprese in stato di crisi la facoltà per i creditori di formulare un piano di concordato concorrente, laddove, nel primo caso, una nuova procedura rischia di rivelarsi irrilevante a fini che si prefigge e inutilmente dilatoria.
9/3201-AR/46Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative anche di carattere normativo, volte a permettere, al fine di incoraggiare gli elementi di competitività previsti dalle integrazioni all'articolo 163 della «legge fallimentare», che le proposte concorsuali possano essere formulate anche da un qualunque soggetto terzo rispetto ai creditori ed al debitore.
9/3201-AR/47D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    non sono note le cause dell'incidente dell'8 giugno scorso che ha portato alla morte di Alessandro Morricella durante la misurazione della temperatura all'interno dell'AFO2, un incidente anomalo mai verificatosi in 50 anni di attività degli altoforni più grandi d'Europa;
    non è possibile escludere l'utilizzo di componenti anomali nella miscela sottoposta a fusione;
    nel provvedimento si dispone che non possa avvenire il sequestro di parti dello stabilimento nell'ambito di un'impresa di interesse nazionale neppure quando, come nel caso dell'incidente che ha portato alla morte di Morricella, non è nota la causa dell'incidente e non si può escludere che si ripeta un incidente analogo; si dispone che l'impresa debba predisporre un piano di sicurezza da comunicare all'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a disporre che ogni impianto produttivo di interesse nazionale sia necessariamente dotato di un piano industriale che tenga conto dell'impatto ambientale e sanitario della produzione.
9/3201-AR/48Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    nella zona industriale di Taranto vi sono delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva di Taranto in area Mater Gratiae, utilizzate nel tempo per smaltire rifiuti speciali provenienti tra l'altro dalle attività industriali;
    nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XVI legislatura, in merito alla relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Puglia, diverse sono le testimonianze ed eventi accolte nella relazione dalla commissione che destano fondati timori di una cattiva gestione dei rifiuti e nella fattispecie una cattiva gestione delle discariche in merito allo stabilimento Ilva di Taranto, situazione che oggi non permettono di essere in condizione di conoscere la tipologia di rifiuti e codici CER che sono stati smaltiti nelle suddette discariche;
    le discariche in area Mater Gratiae non hanno ricevuto Autorizzazione Integrata Ambientale e non risulta esser mai stata effettuata un'attività di ispezione atta a stabilire quali tipi di sostanze fossero smaltite nelle discariche in oggetto;
    svariati sono i filoni giudiziari di diverse procure italiane, che indagano sui reati ambientali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti trans-regionali, che vedono coinvolte le discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto;
    secondo i dati conoscitivi dell'area industriale di Taranto e Statte, nella relazione di sintesi del 2008 dell'Arpa Puglia, l'assetto geologico-idrogeologico dell'area industriale di Taranto fa rilevare la presenza di una falda superficiale che si poggia sul letto delle argille del Bradano ed una falda profonda confinata dalle argille che fluisce in acquifero carsico-fessurato della formazione carbonatica del Calcare di Altamura;
    sono stati esaminati i risultati delle investigazioni iniziali per la caratterizzazione delle acque sotterranee nell'area ILVA, ENI ed ex-Yard Belleli. Nell'area ILVA sono stati realizzati 257 piezometri per l'analisi della falda superficiale e 145 per l'analisi della falda profonda. Per quanto attiene la falda superficiale risultano superate le CSC per le acque sotterranee sul 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive (6682);
    i superamenti sono ascrivibili a Manganese, Ferro, Alluminio, Arsenico, Cromo, Cromo esavalente e Cianuri totali per gli inorganici, mentre i contaminanti organici riscontrati sono IPA, BTEXs e diversi composti clorurati (1,2 dicloropropano, Triclorometano, 1,1 Dicloroetilene, Tetracloroetilene, Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano e Tricloroetilene);
    per quanto attiene la falda profonda sono state superate le CSC per il 4 per cento delle determinazioni analitiche complessive (3770);
    i superamenti degli inquinanti inorganici sono relativi a Piombo, Ferro, Manganese, Alluminio, Cromo totale, Nichel e Arsenico mentre tra gli inquinanti organici si è avuto il superamento per Triclorometano, Tetracloroetilene, diversi IPA, 1,2- Dicloropropano e 1,1 Dicloroetilene;
    le perizie dei periti chimici nella fase dell'incidente probatorio presso la Procura di Taranto nel 2012 hanno chiarito che nel solo 2010 Ilva ha emesso dai propri camini oltre 4 mila tonnellate di polveri, 11 mila tonnellate di diossido di azoto e 11 mila e 300 tonnellate di anidride solforosa oltre a 7 tonnellate di acido cloridrico, 1 tonnellata e 300 chili di benzene (cancerogeno) e 338,5 chili di IPA (cancerogeni);
    la stessa Ilva stima che le sostanze «non convogliate» emesse dal suo stabilimento di Taranto sono quantificate – nell'arco annuale – in 2148 tonnellate di polveri; 8800 chili di IPA; 15 tonnellate e 400 chili di benzene; 130 tonnellate di acido solfidrico; 64 tonnellate di anidride solforosa e 467 tonnellate e 700 chili di Composti Organici Volatili;
    secondo le perizie degli epidemiologi per conto della Procura di Taranto del 2012, sarebbero 386 i morti (30 morti per anno) attribuibili alle emissioni industriali in 13 anni. In media più di due decessi al mese;

impegna il Governo

a programmare entro 60 giorni, tutti gli interventi possibili al fine di definire con precisione quali sostanze siano state smaltite nelle discariche di rifiuti speciali della provincia di Taranto, a cominciare da quelle in località Mater Gratiae.
9/3201-AR/49De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative idonee a prevedere che il precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile sia integrato dall'intimazione al pagamento della somma di cui al titolo esecutivo.
9/3201-AR/50Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cosiddetto «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    il comma 4 dell'articolo 21-octies dispone che il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio;
    d'altra parte, la norma non chiarisce fino in fondo se tale compito di monitoraggio consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda, oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto;
    qualora si optasse per la prima soluzione – ritenendo cioè che alle menzionate autorità spetti soltanto una verifica «a valle» circa la corrispondenza tra quanto prospettato nel piano e quanto realizzato in concreto – l'intervento normativo in esame si tradurrebbe in un'autorizzazione in bianco alla prosecuzione, per 12 mesi, di attività produttive rispetto alle quali la magistratura ha riscontrato il fumus di illiceità penale,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile al fine di monitorare che il piano sia idoneo a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.
9/3201-AR/51Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a rivedere il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti affinché quota parte delle risorse raccolte attraverso il risparmio postale degli italiani siano impegnate per investimenti finalizzati a sostenere le aziende sottoposte a processi di ristrutturazione o di crisi aziendale, in modo tale da contenere i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza possa arrecare ai suoi creditori, e per favorirne processi di riconversione produttiva che garantiscano l'occupazione dei lavoratori, anche, se del caso, attraverso esperienze di autogestione realizzate dai lavoratori in contrasto ai processi di delocalizzazione produttiva.
9/3201-AR/52Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso; i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    come espressamente evidenziato anche dal Comitato per la legislazione, in questa stessa legislatura precedenti decreti-legge sono intervenuti sulle stesse materie affrontate dal provvedimento in esame: sulle procedure concorsuali il decreto-legge n. 69 del 2013; il decreto-legge n. 132 del 2014;
    il recentissimo decreto-legge n. 90 del 2014 ha introdotto nuove norme in materia di processo telematico;
    il provvedimento in esame, in diverse parti, fa riferimento espresso alla normativa precedente e, pur innovandola, reca disposizioni di continuità della vigenza e dell'applicazione di norme «in quanto compatibili»;
    orbene, trattando il provvedimento atti, procedure, fattispecie e discipline particolarmente complesse, il rinvio generalizzato e generico ad altra normativa «compatibile» mina l'intero impianto normativo, esponendolo oltremodo al rischio di incertezza giuridica e, soprattutto, di contenzioso,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate all'individuazione puntuale ed espressa delle disposizioni che potranno continuare ad essere applicate in forza della compatibilità disposta dal testo in esame, nelle parti in cui a tale compatibilità viene fatto generico rinvio.
9/3201-AR/53D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cosiddetto «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    si sollevano dubbi in merito alle modalità pratiche attraverso cui la norma in esame è destinata a trovare applicazione;
    ed è quella riguardante i sequestri futuri, ossia quelli ad oggi non ancora adottati. Sul punto, la chiave per interpretare la disposizione pare essere l'inciso secondo cui l'attività produttiva prosegue «senza soluzione di continuità», da leggere in combinato disposto con il termine perentorio di «30 giorni dall'adozione del termine di sequestro», termine entro il quale l’«avvenuta predisposizione del piano deve essere comunicata all'autorità giudiziaria procedente». Pare dunque potersi affermare che, d'ora in poi, qualunque sequestro preventivo avente ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale avrà un'efficacia sospesa per trenta giorni a partire dalla sua adozione, termine entro i quali l'impresa dovrà comunicare – a pena di decadenza, e dunque a pena di chiusura dell'impianto – un piano di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile anche normativa al fine di evitare che i sequestri futuri aventi ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale abbiano un'efficacia sospesa solo di trenta giorni.
9/3201-AR/54Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo:

   adottare ogni iniziativa affinché la predisposizione del piano di cui al comma 3 dell'articolo 21-octies avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 attraverso un'accurata valutazione dei rischi e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e di protezione contestualmente alla programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
   ad adottare le opportune misure affinché il piano di cui al comma 3 dell'articolo 21-octies e le attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, volte a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive, previste nel piano da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del comma 4, siano pubblicate nel sito web delle autorità competenti.
9/3201-AR/55De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre limiti all'applicazione delle misure agevolative di cui all'articolo 16 del decreto in favore gli enti creditizi e finanziari che abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'80 per cento dell'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
9/3201-AR/56Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effettuato;
    legislatore è più volte intervenuto per favorire il superamento della crisi d'impresa, in special modo semplificando e incentivando la procedura concorsuale del concordato preventivo, disciplinata dall'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la cosiddetta «legge fallimentare». In particolare, con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1o gennaio 2008, è stato inserito all'articolo 160 il vigente secondo comma, che consente all'imprenditore in crisi di presentare una proposta di concordato preventivo che non soddisfi integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché il piano concordatario ne preveda la soddisfazione «in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (...)». La norma precisa che il valore dei beni deve essere indicato nella relazione giurata di un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili. Che lo scopo di tale norma fosse quello di incentivare l'accesso alla procedura del concordato preventivo lo si evince chiaramente dalla relazione al decreto legislativo n. 169 del 2007 della Commissione parlamentare incaricata della riforma: «il comma secondo reca modifiche all'articolo 160 della legge fallimentare»;
    considerato il periodo di profonda crisi che attanaglia l'economia italiana e che ha spinto il legislatore a promuovere soluzioni concordate di superamento della crisi, e nell'ottica di rendere sempre maggiore l'effettività della riscossione dei tributi, nonché di mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali, già ampiamente al di sotto del livello di guardia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di limitare l'intangibilità del credito erariale al solo caso di transazione fiscale.
9/3201-AR/57Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
   considerato che:
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    considerato altresì che l'articolo 21-quater determina alcune misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevedendo tuttavia disposizioni insufficienti, nell'immediato ed in prospettiva, a soddisfare l'improrogabile esigenza del completamento della pianta organica del personale del comparto giudiziario, nonché al fine di sanare alcuni profili di nullità di norme del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia in merito ai quali il predetto Ministero è risultato soccombente,

impegna il Governo

al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e Unep ed in deroga a qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, ad inquadrare – a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge –, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep, nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore, ed in particolare corrispondendo al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale, nonché a predisporre un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche derivanti dalle predette riqualificazioni tale da inquadrare il personale tutto, dentro e tra le aree – da ex a1 e ex a1s in ex B1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 in ex b3; da exb3 e b3s in ex c1; da ex c1 e ex c1s in ex c2; da ex c2 in ex c3; e da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento.
9/3201-AR/58Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che i contenuti del piano di cui al comma 3, articolo 21-octies, del provvedimento in esame, recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, siano sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria procedente.
9/3201-AR/59Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 21-octies, siano realizzate di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, Inail e il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
9/3201-AR/60Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'obbligatorietà del deposito telematico si applichi a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio e che l'obbligatorietà del processo civile telematico si applichi anche ai provvedimenti dei magistrati.
9/3201-AR/61Gagnarli.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'obbligatorietà del deposito telematico si applichi a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio e che l'obbligatorietà del processo civile telematico si applichi anche ai provvedimenti dei magistrati.
9/3201-AR/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la riduzione del compenso del curatore fallimentare in proporzione alla durata della procedura.
9/3201-AR/62Gallinella.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la riduzione del compenso del curatore fallimentare in proporzione alla durata della procedura.
9/3201-AR/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    con le modifiche introdotte dal decreto legge si viene incontro all'esigenza di alleggerire i costi delle procedure esecutive che vengono messi in prededuzione sul ricavato delle vendite, in modo da soddisfare al contempo i creditori che ottengono un ricavo netto più alto e i debitori estinguono somme maggiori;
    tuttavia, al contempo, la massima pubblicità possibile degli avvisi sugli incanti giudiziari è garanzia di trasparenza e di libera partecipazione agli incanti medesimi e tale maggiore apertura e partecipazione alle procedure consente di limitare l'influenza di interessi opachi e talora illeciti;
    le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al numero 1, concernenti l'istituzione del «portale delle vendite pubbliche» – mediante una modifica del primo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile – divengono efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative specifiche tecniche, a norma dell'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame;
    le nuove disposizioni, di cui al numero 2 della suddetta lettera b), che riscrivono il terzo comma dell'articolo 490 del medesimo codice di procedura civile – in materia di pubblicità sui quotidiani degli avvisi degli atti esecutivi dei quali, per legge, deve essere data notizia – risultano essere già vigenti dall'entrata in vigore del decreto-legge;
    quest'ultima norma citata trova ragione nel fatto che il costo della pubblicità sui giornali va a carico del ricavato della vendita, sicché la nuova disposizione vuole dare anche ai creditori, che in definitiva ne sopporteranno il costo, la decisione della pubblicità,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa, valutando altresì, la possibilità, di prevedere ulteriori e alternative forme di pubblicità al fine di evitare che organizzazioni criminali, specie in talune aree del Paese, possano trovare vantaggio nell'ambito delle procedure di vendita forzata dei beni dei debitori.
9/3201-AR/63Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cosiddetto «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    la norma sembra costruita per non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità del GIP nella concessione della sospensione del sequestro. Non solo, infatti, il legislatore ha stabilito che «l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro»; ma ha altresì previsto che al GIP venga comunicata «l'avvenuta predisposizione del piano [di adeguamento]», ossia una mera notizia circa l'adempimento dell'obbligo, senza necessità di comunicare anche i contenuti del piano stesso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che l'avvenuta predisposizione del piano venga vagliata dal Giudice per le indagini preliminari.
9/3201-AR/64Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame riprende l'articolo 3, del decreto-legge 92/2015 che consente la riapertura dell'impianto siderurgico dell'ILVA Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio;
    di fatto si scavalca quindi quanto disposto nei mesi scorsi dall'autorità giudiziaria, introducendo norme che consentono la prosecuzione della produzione in presenza di un provvedimento di sequestro;
    il primo effetto evidente è quello di aprire un conflitto tra poteri dello Stato, in quanto il Governo con un atto avente forza di legge assicura l'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, facendo venir meno quanto disposto in senso contrario dalla Procura;
    tale disposizione rappresenta l'ottavo provvedimento a favore dell'Uva, si ritiene opportuno disciplinare in maniera organica gli interventi a favore degli stabilimenti di interesse strategico nazionale,

impegna il Governo

ad adottare un opportuno provvedimento per disciplinare in maniera omogenea le misure a favore degli stabilimenti di interesse strategico nazionale al fine di evitare conflitti tra poteri dello Stato.
9/3201-AR/65Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
   considerato che:
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso del cosiddetto concordato in bianco, che in caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, possa stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al Fondo unico di Giustizia.
9/3201-AR/66Silvia Giordano.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso del cosiddetto concordato in bianco, che in caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, possa stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al Fondo unico di Giustizia.
9/3201-AR/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cosiddetto «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    il decreto «salva ILVA» consentiva la prosecuzione dell'attività siderurgica in quanto, parallelamente ad essa, i gestori avrebbero dovuto adeguare l'impianto alle previsioni dettate dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia da un provvedimento adottato all'esito di un regolare procedimento amministrativo, assistito da una serie di garanzie in termini di trasparenza, partecipazione e – soprattutto – sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Era stata proprio la valorizzazione di questi aspetti a consentire alla Corte Costituzionale, nella più volte richiamata sent. n. 85/2013, di ritenere la norma immune da censure di legittimità sotto il profilo del sacrificio di interessi di rilievo costituzionale quali la salute umana e la salubrità dell'ambiente: «Il procedimento che culmina nel rilascio dell'AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislatore, all'individuazione del punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione»,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che la predisposizione del piano di risanamento avvenga con l'ausilio degli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali.
9/3201-AR/67L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 2015 si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza l'adozione di ogni misura utile allo smaltimento dell'arretrati dei tribunali Civili anche attraverso l'assunzione di personale addetto alle Cancellerie.
9/3201-AR/68Lombardi.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza l'adozione di ogni misura utile allo smaltimento dell'arretrati dei tribunali Civili anche attraverso l'assunzione di personale addetto alle Cancellerie.
9/3201-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dai casi contemplati dal commi Articolo 21-octies quelli causati da dolo e colpa del datore di lavoro.
9/3201-AR/69Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che, la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, articolo 21-octies del provvedimento in esame, senza soluzione di continuità, avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
9/3201-AR/70Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.
9/3201-AR/71Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a comunicare ogni anno al Parlamento il numero di infortuni e decessi occorsi in stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario che abbiano beneficiato della predisposizione del Piano di cui al predetto articolo 21-octies.
9/3201-AR/72Mannino.


   La Camera,

impegna il Governo

a comunicare ogni anno al Parlamento il numero di infortuni e decessi occorsi in stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario che abbiano beneficiato della predisposizione del Piano di cui al predetto articolo 21-octies.
9/3201-AR/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito delle misure attuative dell'articolo 13 l'impignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, quando costituiscono gli unici beni nella disponibilità del debitore esecutato.
9/3201-AR/73Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
   considerato che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in oggetto reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario ed in particolare il comma 3 del detto articolo prevede:
     «3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria precedente»,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a fare in modo che, ai fini della prosecuzione dell'attività da parte dell'impresa, quest'ultima debba inoltrare al Giudice per le indagini preliminari l'istanza di dissequestro del bene aziendale ed il piano predisposto.
9/3201-AR/74Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste commesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
9/3201-AR/75Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso; i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi; l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    l'articolo 21 dispone in ordine al trasferimento di personale dagli enti di «area vasta» – con essi sarebbero da intendersi, in via del tutto informale, le province e le città metropolitane – verso l'amministrazione giudiziaria, con priorità rispetto ad ogni altra procedura e in deroga a clausole o accordi collettivi nazionali;
    ciò risulterebbe dettato, come indicato al capoverso, «dall'urgenza», assunto che appare nettamente smentito dal fatto i trasferimenti di personale prenderanno corpo nel 2016 e nel 2017; oltre al fatto che la norma interviene in modo poco ortodosso sulla procedura in dirittura d'arrivo inerente al personale delle province, risulta esecrabile che, ad oggi, nessun provvedimento sia stato adottato per porre rimedio alla grave situazione finanziaria di non poche province, giunte al limite della sostenibilità e, alcune di esse, non in grado di svolgere le funzioni proprie né di corrispondere gli emolumenti ai propri dipendenti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, affinché, anche attraverso l'istituzione di un fondo, si provveda al sostegno economico delle province le cui condizioni di bilancio non consentano l'esercizio delle funzioni di loro competenza, l'erogazione dei servizi connessi, la corresponsione dei trattamenti economici al personale in organico a qualunque titolo impiegato.
9/3201-AR/76Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste commesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore; in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n.92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso; i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi; l'articolo 21-octies, recante ‘misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario’, introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    l'articolo 21-sexies, introdotto ex novo e alla bisogna nel corpo del presente provvedimento, proroga i tempi dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Palermo e la durata del connesso Commissario straordinario il quale avrebbe dovuto vigilare, tra l'altro, come recita la norma istitutiva, anche sul rispetto di quei tempi,

impegna il Governo

a trasmettere immediatamente una relazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, in ordine al quadro finanziario dell'intervento di cui all'articolo 21-sexies e le relative risorse gestite sulla speciale contabilità intestata al Commissario straordinario indicato in premessa.
9/3201-AR/77Nuti.


   La Camera,

impegna il Governo

a trasmettere immediatamente una relazione alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti, in ordine al quadro finanziario dell'intervento di cui all'articolo 21-sexies e le relative risorse gestite sulla speciale contabilità intestata al Commissario straordinario indicato in premessa.
9/3201-AR/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre limiti all'applicazione delle misure agevolative di cui all'articolo 16 del decreto in favore degli enti creditizi e finanziari che abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità il 70 per cento dell'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
9/3201-AR/78Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza; dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n.83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    l'articolo 21-quater determina alcune misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevedendo tuttavia disposizioni insufficienti, nell'immediato ed in prospettiva, a soddisfare il fabbisogno della pianta organica del personale giudiziario,

impegna il Governo

al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP, a predisporre un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, nonché al fine di collocare le figure professionali dell'Ausiliario (ex posizioni economiche AI e Al Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex CI (passaggi tra le aree) e, infine, di attuare le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica e giuridica immediatamente superiore.

9/3201-AR/79Parentela, Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

al fine di incentivare il sostegno del credito a famiglie e imprese, prevedere limitazioni all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto ai soli enti creditizi e finanziari, che esercitano il credito in misura prevalente a favore di piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori.
9/3201-AR/80Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con a facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere che la prosecuzione dell'attività industriale sia consentita solo previa approvazione del piano di cui al comma 3, articolo 21-octies, del provvedimento in esame, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).
9/3201-AR/81Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso e Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un alto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, agli articoli 3, 4. 5, 8 e 11, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 14: per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.
9/3201-AR/82Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre limiti all'applicazione delle misure agevolative di cui all'articolo 16 del decreto in favore gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
9/3201-AR/83Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori: nonché l'articolo 16 che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
9/3201-AR/84Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico sia siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
9/3201-AR/85Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme dei settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

nei casi di cui all'articolo a introdurre misure volte ad escludere la possibilità di presentare offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del codice di procedura civile per i soggetti a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
9/3201-AR/86Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive: il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei erediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere che la procedura di cui all'articolo 624-bis del codice di procedura civile possa essere attiva anche su istanza del debitore congiuntamente alla presentazione di un piano di risanamento volto alla soddisfazione dei creditori procedenti e di quelli intervenuti nella procedura esecutiva.
9/3201-AR/87Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive: il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte ad escludere la decadenza dalla rateazione del prezzo in caso di versamento della rata omessa entro il termine di pagamento della rata successiva, in sede di attuazione delle modifiche al codice di procedura penale di cui all'articolo 13.
9/3201-AR/88Spessotto, Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere che il Tribunale che autorizza il debitore ammesso alle procedure concorsuali a contrarre finanziamenti secondo le modalità di cui all'articolo 1, condizioni la prededucibilità di tali ulteriori crediti fino ad un limite dell'attivo d'impresa.
9/3201-AR/89Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
   considerato che:
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

porre in essere ogni iniziativa al fine di non consentire che, nelle ristrutturazioni nel quale sono coinvolti i creditori finanziari, questi ultimi possano orientare la ristrutturazione dei crediti imponendo indebitamente le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori.
9/3201-AR/90Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori: nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    l'articolo 21 dispone in ordine al trasferimento di personale dagli enti di «area vasta» – con essi sarebbero da intendersi, in via del tutto informale, le province e le città metropolitane – verso l'amministrazione giudiziaria, con priorità rispetto ad ogni altra procedura e in deroga a clausole o accordi collettivi nazionali, con ciò inficiando completamente, in assenza di modifica espressa, l'omologo disposto della legge cosiddetta «Delrio» e del comma 425 della legge di stabilità per il 2015, nonché derogando ulteriormente alla vigente disciplina in materia di assunzioni e all'obbligo di scorrimento delle graduatorie;
    tale nuova procedura per il personale delle province risulterebbe dettata, come indicato al capoverso, «dall'urgenza», assunto che appare nettamente smentito dal fatto i trasferimenti di personale prenderanno corpo nel 2016 e nel 2017;
    la norma interviene altresì in modo poco ortodosso sulla procedura in dirittura d'arrivo inerente al personale delle province, innescata dalla trasformazione delle province e poi corroborata dalla legge di stabilità approvata lo scorso dicembre, procedura, per così dire «ordinaria» rispetto a quanto introdotto dal presente provvedimento, che avrebbe dovuto concludersi alla fine del prossimo settembre;
    dall'insieme delle suddette disposizioni risulta un puzzle che risulta necessario chiarire, oltre che aggiornare,

impegna il Governo

a provvedere, entro il mese di Settembre p.v., all'aggiornamento del portale nazionale della mobilità ivi ricomprendendovi i dati inerenti al personale delle province trasferito o da trasferirsi ai sensi dell'articolo 21 del presente provvedimento.
9/3201-AR/91Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione di ogni misura utile a rafforzare la tutela dei lavoratori dipendenti di aziende sottoposte a procedure fallimentari.
9/3201-AR/92Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive:
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a comunicare ogni anno l'esito delle attività di vigilanza e controllo, nonché il numero di eventuali sopralluoghi, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, degli uffici dell'azienda sanitaria, nonché dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di valutare se gli stabilimenti già destinatari di provvedimenti di sequestro da parte della magistratura siano sottoposti ad un effettivo controllo e con quali risultati per tutelare la salute dei lavoratori.
9/3201-AR/93Terzoni.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 1-bis dell'articolo 18, nel fare salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti «fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016», non sembra individuare un termine certo entro il quale tali trattenimenti in servizio debbano in ogni caso cessare,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile, anche nell'ambito di futuri interventi normativi, al fine di chiarire che i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti non possono comunque protrarsi oltre il termine del 30 giugno 2016.
9/3201-AR/94Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a disciplinare gli effetti dell'inosservanza del piano di rateazione del prezzo di cui all'articolo 11.
9/3201-AR/95Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    con le modifiche introdotte dal decreto-legge si viene incontro all'esigenza di alleggerire i costi delle procedure esecutive che vengono messi in prededuzione sul ricavato delle vendite, in modo da soddisfare al contempo i creditori che ottengono un ricavo netto più alto e i debitori estinguono somme maggiori;
    tuttavia, al contempo, la massima pubblicità possibile degli avvisi sugli incanti giudiziari è garanzia di trasparenza e di libera partecipazione agli incanti medesimi e tale maggiore apertura e partecipazione alle procedure consente di limitare l'influenza di interessi opachi e talora illeciti;
    le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al numero 1, concernenti l'istituzione del «portale delle vendite pubbliche» – mediante una modifica del primo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile – divengono efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative specifiche tecniche, a norma dell'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame;
    le nuove disposizioni, di cui al numero 2 della suddetta lettera b), che riscrivono il terzo comma dell'articolo 490 del medesimo codice di procedura civile – in materia di pubblicità sui quotidiani degli avvisi degli atti esecutivi dei quali, per legge, deve essere data notizia – risultano essere già vigenti dall'entrata in vigore del decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire affinché coincida temporalmente l'applicabilità delle disposizioni citate in premessa e dunque del numero 1) e del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento all'esame.
9/3201-AR/96Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies del provvedimento in esame si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cosiddetto «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    il decreto «salva ILVA» consentiva la prosecuzione dell'attività siderurgica in quanto, parallelamente ad essa, i gestori avrebbero dovuto adeguare l'impianto alle previsioni dettate dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia da un provvedimento adottato all'esito di un regolare procedimento amministrativo, assistito da una serie di garanzie in termini di trasparenza, partecipazione e – soprattutto – sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Era stata proprio la valorizzazione di questi aspetti a consentire alla Corte costituzionale, nella più volte richiamata sent. n. 85 del 2013, di ritenere la norma immune da censure di legittimità sotto il profilo del sacrificio di interessi di rilievo costituzionale quali la salute umana e la salubrità dell'ambiente: «Il procedimento che culmina nel rilascio dell'AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislatore, all'individuazione del punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione»;
    in altre parole, come evidenziato dalla Consulta, lo schema dell'intervento del 2012 prevedeva la combinazione tra un provvedimento legislativo (il decreto 207/2012) e un atto amministrativo (l'AIA), collocando nella sede del procedimento amministrativo la fase del bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco (occupazione 15 salute umana e salubrità dell'ambiente), ferma restando la sindacabilità di bilanciamenti illegittimi tramite gli strumenti della giustizia amministrativa;
    la descritta combinazione tra norma di legge ed atto amministrativo scompare, invece, nell'intervento odierno. Da un lato ciò appare del tutto normale, avendosi a che tare con la sicurezza sul lavoro, ossia con un settore che, a differenza di quello ambientale, non prevede un intervento autorizzativo della Pubblica amministrazione, ma affida i relativi poteri e responsabilità alle figure di garanti individuate nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche. Dall'altro lato, peraltro, viene da interrogarsi in merito all'opportunità di delegare agli stessi garanti che hanno dato origine alla situazione da cui è scaturito il procedimento penale il compito – non solo di attuare bensì anche – di elaborare un piano di adeguamento dell'impresa alla normativa vigente, oltretutto senza chiarire fino in fondo quali siano le forme e le sedi del controllo sul loro operato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che la predisposizione del piano di risanamento avvenga con l'ausilio degli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, Inail e Comando provinciale dei vigili del fuoco.
9/3201-AR/97Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 del 2015 si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire la platea dei beneficiari delle deposizioni di cui all'articolo del decreto in esame prevedendo misure di maggior favore per gli istituti bancari e finanziari che, nell'erogazione dei crediti, privilegino le imprese con maggiore difficoltà di accesso alle forme di finanziamento alternativo e che, seppure operative, si trovano in stato di temporanea difficoltà economica finanziaria.
9/3201-AR/98Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    non sono note le cause dell'incidente dell'8 giugno scorso che ha portato alla morte di Alessandro Morricella durante la misurazione della temperatura all'interno dell'AFO2, un incidente anomalo mai verificatosi in 50 anni di attività degli altoforni più grandi d'Europa;
    non è possibile escludere l'utilizzo di componenti anomali nella miscela sottoposta a fusione;
    nel provvedimento si dispone che non possa avvenire il sequestro di parti dello stabilimento nell'ambito di un'impresa di interesse nazionale neppure quando, come nel caso dell'incidente che ha portato alla morte di Morricella, non è nota la causa dell'incidente e non si può escludere che si ripeta un incidente analogo; si dispone che l'impresa debba predisporre un piano di sicurezza da comunicare all'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

a disporre nell'ambito delle proprie competenze accertamenti per stabilire quali siano i componenti della matrice attualmente utilizzata per la produzione di acciaio all'interno dell'ILVA e per la caratterizzazione e tracciabilità dei relativi rifiuti presenti all'interno dello stabilimento.
9/3201-AR/99Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziano ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso degli creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 –, intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale;
    non sono note le cause dell'incidente dell'8 giugno scorso che ha portato alla morte di Alessandro Morricella durante la misurazione della temperatura all'interno dell'AFO2, un incidente anomalo mai verificatosi in 50 anni di attività degli altoforni più grandi d'Europa;
    non è possibile escludere l'utilizzo di componenti anomali nella miscela sottoposta a fusione;
    nel provvedimento si dispone che non possa avvenire il sequestro di parti dello stabilimento nell'ambito di un'impresa di interesse nazionale neppure quando, come nel caso dell'incidente che ha portato alla morte di Morricella, non è nota la causa dell'incidente e non si può escludere che si ripeta un incidente analogo; si dispone che l'impresa debba predisporre un piano di sicurezza da comunicare all'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assumere iniziative normative affinché si eviti che per gli stabilimenti di interesse nazionale sottoposti a sequestro, il piano per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro sia predisposto unilateralmente dalla impresa stessa, anziché dall'autorità statale competente.
9/3201-AR/100Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto Camera 3201-A, oltre alle misure urgenti in materia fallimentare e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria contiene anche misure urgenti sia in materia di rifiuti e di autorizzazioni integrata ambientale, sia per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
    l'articolo 21-octies prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro;
    tali disposizioni troverebbero applicazione per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, quale l'Ilva di Taranto, riguardo al quale sono state adottate nel corso degli ultimi anni numerosi provvedimenti d'urgenza, volti tra l'altro a impedire l'ottemperanza di provvedimenti giudiziari che avrebbero potuto determinare la chiusura almeno di una parte degli impianti, quelli a maggior impatto sanitario ed ambientale, la cosiddetta «area a caldo»;
    più volte il Governo si è impegnato – ultimo provvedimento tra tanti il decreto-legge n. 1 del 2015 – ad avviare l'improcrastinabile risanamento ambientale della città di Taranto e il rilancio del polo siderurgico ivi insistente anche attraverso ingenti finanziamenti e dichiarazioni pubbliche di buona volontà,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli atti necessari ed improcrastinabili anche al fine di dare seguito alle promesse già fatte alla comunità e alle istituzioni locali e avviare nel contempo una riconversione del polo siderurgico dell'Ilva di Taranto con lavorazioni a basso impatto ambientale.
9/3201-AR/101Labriola.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;
    la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, sicuramente sarebbe il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, oltre ad uniformarsi ai paesi più civili in tema di celerità dei procedimenti giudiziari;
    occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione oltre che di stabilizzazione degli incarichi e che tenga conto anche della previdenza;
    è assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo

a procedere con celerità alla proposta organica di riforma della magistratura onoraria, tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2015, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori provvedimenti emergenziali, temporanei o tesi a proroghe dell'esistente, salvo le misure necessarie al fine di garantire la continuità dell'azione giudiziaria della magistratura onoraria nelle more della proposta organica di riforma in parola.
9/3201-AR/102Allasia.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
    in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad un aumento delle competenze dei giudici di pace, tali da consentire con celerità di diminuire l'arretrato esistente e di consentire, per il futuro, tempi più coerenti con la ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a prevedere, anche con provvedimenti di natura emergenziale, attraverso l'assegnazione dei giudizi civili pendenti dinanzi ai Tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, che questi siano attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.
9/3201-AR/103Attaguile.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 1o agosto 2012 e dall'altro ramo del Parlamento, e conseguentemente procedere al riordino organico dei Tribunali ed in particolare, alla riviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità ai citati pareri.
9/3201-AR/104Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, ed in particolare prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate.
9/3201-AR/105Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accelerazione dei processi, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione della nuova dislocazione sul territorio degli Uffici Giudiziari, ad esaminare, analizzare e valutare il territorio nazionale, ed in particolare il territorio del nord, sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello produttivo, sia sotto quello delle strutture e dell'organizzazione giudiziaria esistente, al fine di introdurre o potenziare competenze specializzate della magistratura al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/3201-AR/106Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'informatizzazione degli uffici giudiziari rappresenti una condizione indispensabile per assicurare un servizio giustizia realmente efficace e sottolineata l'esigenza di finanziare in maniera adeguata un maggior sviluppo del programma di informatizzazione del servizio giustizia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed emergenziale, per realizzare investimenti volti a completare l'informatizzazione della giustizia di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, anche al fine di ottimizzare i servizi della giustizia in una ottica di maggiore efficienza della relativa organizzazione si informatica che telematica.
9/3201-AR/107Guidesi.


   La Camera,
    rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che varino ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status dipersona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
   premesso che:
    il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state invece 38.000;
    i centri di identificazione ed espulsione, così denominati con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dall'articolo 12 della legge n. 189 del 2002, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»,
    dopo l'entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno illegale ex articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'anno 2010 gli sbarchi sono diminuiti dell'88 per cento, secondo i dati del Ministero dell'interno pubblicati a suo tempo, ma ora però non più disponibili sul sito, salvando così numerose vite umane e dando un duro colpo ai trafficanti di esseri umani che gestiscono, come è noto ormai a tutti, l'organizzazione di tali viaggi illegali;
    attualmente degli 11 centri di identificazione ed espulsione presenti in Italia (Bari, Bologna, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Roma, Torino, Trapani e Trapani Milo) meno di 5 sono in funzione, come risulta dal Rapporto sui Centri di Identificazione ed Espulsione del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani il 24 settembre 2014;
    sempre dal medesimo Rapporto si evince che i CIE di Bologna e Milano sono stati convertiti in centri di prima accoglienza ed è in via di riconversione anche il CIE di Trapani Vulpitta e che «tutti i centri visitati dalla Commissione ospitavano un numero di immigrati ben inferiore alla loro effettiva capienza»;
    il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012 e che vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione,

impegna il Governo

ad assumere ogni più opportuna iniziativa al fine di potenziare e rafforzare, anche con provvedimenti emergenziali, l'attuale sistema di detenzione amministrativa, legittimo ed in linea con le normative europee e con quelle di altri Stati dell'Unione, rendendo immediatamente operativo in ogni regione un Centro di Identificazione ed Espulsione.
9/3201-AR/108Invernizzi.


   La Camera,
   rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
   premesso che:
    il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall'inizio dell'anno le richieste di protezione sono state 38.000;
    i centri di identificazione ed espulsione, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
    secondo i dati del Rapporto sui CIE del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012;
    vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
    invece, secondo quanto riportato dall'allora rappresentante del Governo pro-tempore nella seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila;
    la Direttiva c.d. Rimpatri dispone il trattenimento in appositi centri fino a 18 mesi ai fini non solo dell'identificazione ma soprattutto dell'allontanamento effettivo del clandestino,

impegna il Governo

a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 15, comma 6, mantenendo i tempi di trattenimento nei CIE a 18 mesi e procedendo in modo celere all'identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, mediante anche il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
9/3201-AR/109Marcolin.


   La Camera,
   rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione e protezione internazionale, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l'applicazione straordinaria di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
   premesso che:
    la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
    detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
    la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presti a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti asilo;
    la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale;
    la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
    valutato che la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative, anche di natura emergenziale, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/3201-AR/110Molteni.


   La Camera,
   preso atto che il provvedimento in esame, seppur in modo alquanto limitato, prevede ulteriori risorse finanziarie per lo sviluppo del processo telematico;
   rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, oltre al settore civile, nel settore contabile, amministrativo e penale;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire una definitiva implementazione all'utilizzo del solo del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore contabile, amministrativo e penale.
9/3201-AR/111Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
    in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad una proroga dell'incarico dei magistrati onorari in esercizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche con provvedimenti di natura emergenziale, in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei magistrati onorari, che il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale alla scadenza del mandato, ovvero che sia stato prorogato, venga rinnovato nell'incarico per una durata pari a quella, subordinatamente al giudizio di idoneità, mancante alla cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.
9/3201-AR/112Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, è necessario procedere con interventi atti ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, ed in particolare, attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, poiché il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento effettivo dell'efficienza del sistema giudiziario, e ciò al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/3201-AR/113Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;
    rilevato, pertanto, come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, nonché al fine di procedere anche allo smaltimento dell'arretrato giudiziario, è necessario incidere con interventi che effettivamente consentano un aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, in particolare, attraverso l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria ovvero con l'indizione di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria;

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso in primo luogo l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria e l'indizione per l'anno 2015 e per l'anno 2016 di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria, e ciò per rendere maggiore l'affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente, nonché al fine di smaltire l'arretrato giudiziario.
9/3201-AR/114Saltamartini.


   La Camera,
   l'articolo 21-octies, permette l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche a seguito di un provvedimento di sequestro, quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerente alla sicurezza dei lavoratori e a condizione che sia predisposto un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
   lo scopo della norma è quello della continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, garantendo contestualmente la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei lavoratori, con lo scopo di salvaguardare l'occupazione;
   le misure adottate dall'articolo 21-octies impediscono il blocco dell'altoforno 2 dell'Uva di Taranto, che avrebbe comportato di fatto la chiusura dell'intero stabilimento, con ripercussioni negative su tutti gli stabilimenti industriali della lavorazione dell'acciaio del gruppo ILVA e sulle imprese dell'indotto di forniture e servizi del territorio nazionale,

impegna il Governo

a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali di tutte le imprese del gruppo ILVA e delle imprese dell'indotto di forniture e servizi sul territorio nazionale.
9/3201-AR/115Grimoldi, Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies, permette l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche a seguito di un provvedimento di sequestro, quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerente alla sicurezza dei lavoratori e a condizione che sia predisposto un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    le misure adottate dall'articolo 21-octies impediscono il blocco dell'altoforno 2 dell'Uva di Taranto, permettendo nel contempo anche la prosecuzione delle attività di disinquinamento del SIN di Taranto;
    situazioni simili a quella di Taranto esistono su tutto il territorio nazionale; a Brescia esiste da anni un'emergenza sanitaria e ambientale proveniente dallo stabilimento Caffaro, ora società Chimica Fedeli s.p.a., che nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;
    la fabbrica, dagli anni trenta fino a metà degli anni ’80, ha prodotto migliaia di tonnellate di pcb e, pertanto, dal 2002, il sito Caffaro è entrato a far parte ufficialmente dei siti di interesse nazionale individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal pcb e quindi da bonificare;
    occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare lo sversamento di inquinanti che rischia di contaminare la falda idrica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche legislative, dirette a reperire le necessarie risorse per la bonifica e la messa in sicurezza del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.
9/3201-AR/116Giancarlo Giorgetti, Caparini, Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies, permette l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche a seguito di un provvedimento di sequestro, quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerente alla sicurezza dei lavoratori e a condizione che sia predisposto un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
    le misure adottate dall'articolo 21-octies impediscono il blocco dell'altoforno 2 dell'Uva di Taranto, permettendo nel contempo la prosecuzione delle attività di disinquinamento del SIN di Taranto;
    situazioni simili a quella di Taranto esistono su tutto il territorio nazionale; nel Comune di Berzo Demo (Brescia), in Valle Camonica, in località Forno Allione, ove svolgeva l'attività industriale l'Union Carbide, alla quale erano subentrate la Graphtec e la Selea, si è in presenza di un'emergenza ambientale a causa dell'inquinamento del terreno che minaccia la salute pubblica;
    nel 2004 la Procura della Repubblica di Brescia ha operato un ingente sequestro a cui è seguito il fallimento e la conseguente necessità di mettere in sicurezza e bonificare l'intero sito;
    l'operato di SELCA Spa è stato oggetto di attenzione degli organi giudiziari ed è citata nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti approvata dalla Commissione il 12 dicembre 2012 quale azienda soggetta ad infiltrazioni malavitose;
    il Sindaco di Berzo Demo, si trova nella evidente impossibilità economica di affrontare le spese connesse alla messa in sicurezza e alla successiva bonifica non disponendo nemmeno di una struttura tecnico-amministrativa adeguata per affrontare un intervento di tale portata;
    per evitare altri rischi all'ambiente e alla salute delle persone, occorrono tuttavia interventi urgenti, anche individuando le risorse occorrenti nell'ambito del procedimento fallimentare che disporrebbe di risorse sufficienti a provvedere alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito;
    l'area avrebbe dovuto essere inserita nei siti di interesse nazionale da bonificare al fine di avere l'opportuno riconoscimento e sostegno economico per affrontare il completamento di una bonifica che, a suo tempo e con grande sottovalutazione, è stata dichiarata ultimata, ma nei fatti non completata;
    i cittadini si sono costituiti in Comitato per formalizzare le proprie proposte agli organi istituzionali e alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
    il sito ex Selea di Berzo Demo, oggi sotto inchiesta della magistratura per traffico internazionale di rifiuti, è stato visitato il 16 giugno dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; il 17 giugno tale Commissione ha anche sentito tutte le realtà che fanno parte della vicenda per poter adottare le iniziative di propria competenza, per valutare la gravità della situazione, controllare i terreni, verificare il danno e sollecitare la bonifica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un urgente intervento, in collaborazione con le strutture regionali, per proseguire e completare le operazioni di bonifica del sito ex SELCA SpA di Berzo Demo, nel territorio bresciano, anche prendendo in considerazione la possibilità di inserire l'area nei siti di interesse nazionale da bonificare.
9/3201-AR/117Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il concordato preventivo, introdotto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza;
    la procedura ha offerto, purtroppo ampi spazi ad abusi diventando anche un mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste e, soprattutto in alcune zone d'Italia, il concordato così detto in bianco, viene richiesto solo a fini dilatori;
    per questi motivi il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, qui in fase di conversione, introduce dei correttivi all'utilizzo del concordato con continuità aziendale;
    l'articolo 4 modifica la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisando i requisiti della proposta di concordato, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta, ma con riferimento agli appalti pubblici, continua ad essere consentita la partecipazione alle gare di appalto all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato tramite l'istituto dell'avvalimento;
    tale ultima particolarità mal si concilia con la natura fiduciaria che sta, invece, alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali la pubblica amministrazione seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;
    sarebbe quindi opportuno precludere alle imprese ammesse a concordato la partecipazione alle gare d'appalto, quantomeno a quelle con procedura ristretta, dove c’è l'invito diretto da parte della stazione appaltante;
    in questa direzione era andata anche la Provincia autonoma di Trento, con la circolare n. 452836/d330/1 gennaio 2010-70 del 20 agosto 2013, ma il TAR di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità,

impegna il Governo

a intervenire ulteriormente sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo, per evitare che le impresse ammesse al concordato preventivo possano partecipare alle gare d'appalto con la pubblica amministrazione, quantomeno a quelle che consentono la procedura ristretta con invito diretto da parte della stazione appaltante.
9/3201-AR/118Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, qui in fase di conversione, introduce nuove disposizioni in materia fallimentare;
    la procedura di sovraindebitamento, meglio nota come fallimento del consumatore, introdotta nel nostro Ordinamento con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, può essere utilizzata dal consumatore, ovvero il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, per estinguere ogni tipo di debito, compreso quello derivante dalle cartelle esattoriali di Equitalia;
    la legge n. 3 del 2012, infatti, attraverso la presentazione di un piano di rientro in tribunale, consente ai consumatori di liberarsi dei propri debiti e, attraverso la supervisione di organismi di gestione della crisi, pagare in percentuale i propri creditori;
    i creditori in tal modo, sebbene riceveranno somme inferiori rispetto a quelle a cui avrebbero avuto diritto, potranno tuttavia almeno contare su un pagamento certo da parte dell'impresa che, altrimenti, difficilmente riuscirebbe a coprire l'intera esposizione debitoria;
    possono accedere a tale procedura solo coloro che si trovano in situazione di sovraindebitamento, ovvero in squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio posseduto; in alternativa tutti gli altri debitori devono accedere al concordato preventivo o al fallimento, senza possibilità di «esdebitarsi», rimanendo sotto il torchio di Equitalia e non potendo più avviare una nuova attività imprenditoriale;

impegna il Governo

A prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, una procedura di «esdebitazione» anche per i debitori che non rientrino nella previsione della legge n. 3/2012 non riuscendo a pagare integralmente i creditori privilegiati.
9/3201-AR/119Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame introduce, nel codice civile, una nuova sezione inerente l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito;
    con la normativa previgente, la costituzione di fondo patrimoniale, le donazioni, i trust, costituivano negozi giuridici veri e validi, con piena efficacia tra le parti;
    nel caso di simulazione dei negozi, i terzi creditori danneggiati dalla simulazione erano ammessi a provare la volontà maliziosa del loro debitore di sottrarre la sua garanzia patrimoniale alla successiva pretesa del creditore; si instaurava, dunque, un procedimento giudiziario ordinario nel quale entrambe le parti erano ammesse a provare le loro ragioni, e che, in caso di prova della tesi del creditore danneggiato, poteva concludersi con una sentenza del Giudice che dichiarava la inefficacia del trasferimento nei confronti del creditore precedente;
    solo a conclusione del processo il creditore poteva soddisfarsi sul bene del debitore;
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, invece, fa sì che il creditore, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust o da un vincolo, possa iniziare l'esecuzione forzata senza alcun permesso del Giudice, e quindi indipendentemente dalla sentenza dichiarativa di inefficacia;
    è ben possibile, dunque, che il giudice emetterà sentenza di rigetto delle ragioni del creditore, quando ormai, ad esempio, la casa del debitore è stata già venduta all'asta;
    quel che si introduce nella norma de qua, di fatto, è una specie di presunzione che gli atti citati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione gravissima del diritto alla difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto i beni;
    tale norma, inoltre, limita grandemente la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, in quanto essi sono ammessi non alla causa ordinaria – con tutte le garanzie di legge conseguenti – ma solo alla opposizione alla esecuzione, processo più semplice e rapido, con una palese inversione dell'onere della prova, quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico, ed anche perché la nuova norma limita i motivi di opposizione. Essi possono infatti consistere nella sola contestazione dei motivi relativi all'esistenza del pregiudizio, e la conoscenza del debitore del pregiudizio medesimo. Motivi evidentemente labilissimi, e oltretutto difficilissimi da provare. La conseguenza è, dunque, la perdita di efficacia degli atti di costituzione di fondo patrimoniale, di donazione, di trust e di vincoli in genere, che sono pertanto ormai da considerarsi come «sospesi» fino al termine dell'anno dalla loro trascrizione,

impegna il Governo

valutare gli effetti applicativi dell'articolo 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito), introdotto nel codice civile con l'articolo 12 del provvedimento in esame anche al fine dell'adozione di iniziative normative idonee ad eliminare al più presto gli effetti illegittimi di una norma che lede il diritto alla difesa del debitore, nonché del terzo che ha ricevuto i beni.
9/3201-AR/120Sannicandro, Paglia, Daniele Farina, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento modifica l'attuale regime di deducibilità ai fini di IRES ed IRAP delle svalutazioni e delle perdite sui crediti di enti creditizi, enti finanziari ed imprese di assicurazione, concentrandolo in un solo anno piuttosto che in cinque anni, come invece previsto dal regime introdotto dalla legge di stabilità per l'anno 2014 dall'allora governo Letta;
    obiettivo dichiarato del governo sarebbe quello d'incentivare le banche a dismettere e disincagliare i crediti in sofferenza, ed alimentare, così, il loro margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito al mercato dei prestiti, stretto da quasi sette anni nella morsa del c.d. credit crunch;
    con il nuovo regime fiscale si interviene su quella duplice correlazione che lega le sofferenze al regime fiscale delle banche ed ai tempi di recupero dei crediti: per un verso viene rimosso il disincentivo tributario alla cessione dei crediti in sofferenza ad operatori specializzati nel loro recupero, che ovviamente avviene a sconto sul valore risultante nei bilanci bancari dopo la svalutazione, e dall'altra la più celere procedura giudiziaria di esecuzione dovrebbe elevare il prezzo a cui viene ceduto il credito in sofferenza;
    secondo il ragionamento del governo, le perdite sui crediti e le svalutazioni sui cespiti messi a garanzia, rappresenterebbero la continua emersione dei danni subiti dal sistema economico nel suo complesso e venendo meno il disincentivo fiscale a disfarsi dei crediti ammalorati, le banche saranno indotte ad accelerare la cessione degli stessi in un solo anno, insieme alle garanzie che li accompagnano;
    in particolare, secondo quanto previsto dal comma 1 del suddetto articolo 16, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso diventano deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio, per cui, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, i crediti di banche ed assicurazioni possono essere goduti nell'anno in cui emergono, consentendo alle stesse di procedere celermente ad un aggiustamento dei propri bilanci;
    il comma 11 dell'articolo 16 stima che la disposizione sia capace di garantire maggiori entrate erariali pari a 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025;

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento una relazione che dia conto degli effetti e dell'andamento in termini di entrate per lo Stato del regime fiscale agevolativo in premessa.
9/3201-AR/121Marcon, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie e imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione su immobili intraprese dal sistema bancario, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;
    il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd. non-performing loans, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate, disposizioni che oggi integrano gran parte del provvedimento all'esame dell'aula;
    il provvedimento, che reca tra l'altro una serie di disposizioni che modificano il codice di procedura civile con riferimento al pignoramento dei beni immobili, sembra aver trascurato il dato che dietro ad ogni ipoteca può celarsi una famiglia temporaneamente in affanno che non meriterebbe di dover subire dal suo creditore privato, come un istituto di credito, un trattamento diverso da quello che gli riserverebbe lo Stato. A tal ultimo proposito, infatti, grazie all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come novellato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 69 del 2013, meglio conosciuto come «Decreto del fare», il debitore esecutato da Equitalia, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità della casa (non di lusso) di abitazione, oltre a vedersi salvaguardato un bene primario, può vantare il diritto a continuare a fruire della propria abitazione, diritto che arriva a superare quello dello Stato di rientrare di un proprio credito fiscale o contributivo;
    di più. La 111o Sezione civile della Corte di Cassazione, con una magistrale interpretazione, ha inoltre sciolto definitivamente ogni dubbio in relazione al profilo di efficacia temporale del suddetto principio derivante dal novellato articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fornendo anche talune istruzioni di carattere operativo, stabilendo che quando l'espropriazione immobiliare abbia ad oggetto l'unico bene di proprietà, non di lusso, ove il contribuente abbia stabilito la propria residenza, «l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente di riscossione» (cfr. sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014);
    in uno scenario nel quale anche l'emergenza abitativa, accanto alla disoccupazione, risulta essere uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale del Paese, avendo assunto dimensioni allarmanti, soprattutto, come si è visto, nelle grandi aree urbane ove le percentuali di sfratti per morosità incolpevole, riferibili spesso a locazioni di alloggi popolari, arrivano a superare il 90 per cento, il tema della tutela del diritto di abitazione non ha ancora pervaso tutti gli ambiti del diritto;
    eppure è sin dagli anni ’80 che dottrina e giurisprudenza si affannano ad affermare che il diritto a godere della disponibilità di un'abitazione è meritevole di protezione legislativa in quanto strumentale rispetto al godimento di altri diritti costituzionali, primo fra tutti quello dello sviluppo della persona umana di cui all'articolo 2 della Costituzione diverrebbe così compito dell'intera collettività tutelare il diritto sociale all'abitazione, quale diritto primario insopprimibilmente legato alla dignità personale, impedendo che delle persone ne possano rimanere prive;
    probabilmente anche sulla scia di tale orientamento, con una recente modifica introdotta dal parlamento al decreto-legge n. 132 del 2014 sulla riforma della giustizia civile, come convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata soppressa l'originaria previsione governativa che era diretta ad introdurre l'obbligo per il giudice dell'esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell'immobile pignorato nel momento in cui autorizza la vendita, intervento che, essendo volto a conseguire la massima efficacia delle vendite forzate, avrebbe dovuto porre l'immobile pignorato nella situazione di fatto e di diritto il più possibile analoga a quella di un immobile posto in vendita sul libero mercato, liberando in tal modo l'acquirente dalle incertezze legate ai tempi ed ai costi del procedimento di esecuzione per rilascio dell'immobile. Grazie alla soppressione della norma intervenuta in sede di esame parlamentare, il proprietario dell'immobile pignorato potrà pertanto continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita coatta;
    ma nonostante il suddetto quadro normativo, molta strada deve ancora farsi sul piano delle tutele di coloro che, a causa della sopravvenuta incapacità economica ad onorare le loro esposizioni debitorie nei confronti di soggetti privati (banche o terzi), si sono visti pignorare un bene primario quale è la casa di abitazione. Anzi si deve rimarcare che si tratta di una tutela abrogata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha soppresso il terzo comma dell'articolo 560 del c.p.c. (Modo della custodia) che testualmente stabiliva: «Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.», tutela che oggi è semplicemente rimessa alla valutazione del giudice;

impegna il Governo:

ad adottare, con riferimento a situazioni di involontaria esposizione debitoria nei confronti di creditori privati da parte di soggetti che versino in condizioni di obiettivo disagio economico, disposizioni normative volte a prevedere:

  a) una sospensione di 12 mesi dei procedimenti di esecuzione immobiliare esecutivi a carico degli immobili adibiti ad abitazione principale, con particolare riguardo a coloro che sono maggiormente esposti a difficoltà economiche e finanziarie ed ai nuclei familiari privi di collocazione abitativa alternativa;

  b) in sede di asta giudiziaria relativa al pignoramento del bene immobile del debitore adibito ad abitazione principale, l'attribuzione per legge allo Stato del diritto di prelazione, anche al fine di garantire alla famiglia vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare, dietro corresponsione di un canone sociale, nell'immobile acquisito dallo Stato, o al fine di destinarlo, se libero, all'edilizia popolare;

ad introdurre nel codice di procedura civile una norma che stabilisca che in caso di pignoramento di un bene primario quale è un'abitazione principale, sia del debitore che di terzi, questi ultimi hanno il diritto ad abitarla fino al completamento della vendita.
9/3201-AR/122Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli da 12 a 15 del pretozedimente-irresame intervengono in materia di procedure esecutive, apportando modifiche al Codice civile anche con riferimento alla disciplina dell'espropriazione immobiliare;
    il protrarsi della crisi economica sta mettendo migliaia di persone in condizioni di difficoltà economica e le conseguenti inadempienze in materia di pagamenti costituiscono un fenomeno in rapida espansione che sta causando un aumento esponenziale delle procedure di pignoramento immobiliare, anche delle prime case di abitazione;
    il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 ha disposto l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti contratti con la pubblica amministrazione, qualora l'immobile in oggetto sia l'unico immobile posseduto dal debitore, abbia destinazione catastale abitativa non di lusso, e qualora il debitore abbia presso di esso la sua residenza anagrafica;
    la prima casa di proprietà è il principale patrimonio delle famiglie italiane, primo passo per la sicurezza e la crescita economica e sociale, ed esercita altresì una fondamentale funzione di garanzia per permettere al debitore di contrarre un prestito per onorare il proprio insoluto;

impegna il Governo

a valutare l'adozione delle necessarie modifiche normative al fine di estendere l'impignorabilità della prima casa di proprietà, al ricorrere delle citate condizioni, a tutte le procedure di esecuzione immobiliare.
9/3201-AR/123Rampelli, Giorgia Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenzia delle entrate interpreta costantemente l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 nel senso che la nota di variazione IVA in caso di procedure concorsuali può essere emessa solo dopo la chiusura della procedura;
    in particolare, con la circolare 77/E/2000 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'infruttuosità si verifica, per il fallimento, alla data in cui il piano di riparto diviene esecutivo per mancata opposizione dei creditori; mentre, per il concordato preventivo, l'infruttuosità si verifica alla data della sua omologazione e va valutata solo in relazione ai creditori chirografari che vedono falcidiato in tutto o in parte il credito; al riguardo, le disposizioni comunitarie precisano che la rettifica deve essere eseguita «in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo» e «quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni»;
    il riferimento temporale è, dunque, determinato dall'insorgenza di un accadimento che estingue totalmente o parzialmente il fatto generatore, ovvero l'originaria operazione economica; in assenza di specifiche indicazioni nell'ambito del citato articolo 26, comma 2, del decreto IVA, rileva la Norma di comportamento n. 192 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi della quale il momento nel quale emettere la nota di variazione deve essere individuato in coerenza con le indicazioni delle norme comunitarie e, quindi, in concomitanza temporale all'accadimento che genera la variazione, ovvero in un momento temporalmente coincidente con l'accertamento della irrecuperabilità del credito;
    ciò è, peraltro, coerente con quanto riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sul reddito: l'interpretazione dell'articolo 26, comma 2, con riferimento ai principi comunitari consente quindi l'allineamento del momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, determinando la precisa quantificazione della perdita per il solo imponibile, al netto dell'IVA addebitata in fattura;
    d'altronde, una diversa interpretazione, che posticipi l'emissione della nota di credito dopo la chiusura della procedura concorsuale, genererebbe uno squilibrio del principio di neutralità dell'IVA, considerato che l'Amministrazione a quel punto non può più insinuarsi come creditore al passivo fallimentare, essendo la procedura conclusa, determinando, così, la rinuncia al recupero dell'imposta da parte dell'Erario, che comporta un doppio riconoscimento del credito IVA, a danno degli interessi erariali: una prima volta, a favore del cliente con l'esercizio della detrazione, nel momento di registrazione della fattura e una seconda volta, all'atto del recupero dell'imposta da parte del fornitore non soddisfatto dal riparto; la legittimità del riferimento alla disciplina delle imposte dirette trova una indiretta conferma anche nella circolare Agenzia entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 (paragrafo 22), a commento del decreto-legge n. 175/2014, che ha esteso la facoltà di emissione delle note di credito anche nell'ambito di procedure non concorsuali, quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942, ovvero un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese;
    la recente modifica dell'articolo 26 introdotta dal decreto legislativo 175 2014 articolo 31 omette di precisare che nel fallimento la nota di variazione può essere emessa già con la dichiarazione di fallimento; il rinvio tuttavia alla chiusura del fallimento dell'emissione della nota di accredito ai fini IVA (mentre nel caso di concordato preventivo essa può essere, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, emessa quantomeno all'omologa) penalizza proprio i creditori che sono coinvolti nella procedura concorsuale (il fallimento) che per sua natura presenta una maggiore lunghezza e minori prospettive di recupero, con un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato ai creditori di procedure non concorsuali (quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti, etc.);
    il testo dell'articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 633 1972 come modificato dal decreto legislativo 175 2014 articolo 31 nulla dispone inoltre per le nuove procedure disciplinate dalla L. n. 3 /2012 (all'articolo 12 il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento e all'articolo 14-novies il piano di liquidazione) applicabili a tutti coloro che non sono soggetti a procedure concorsuali pur essendo soggetti IVA (crediti verso piccoli imprenditori, aziende agricole, enti non soggetti alla legge fallimentare etc.), né di nuovo articolo 182-septies introdotto dal decreto legge n. 83/2015 in esame, trattando quindi in modo ingiustificatamente difforme procedure sostanzialmente identiche tra loro.
    Il testo dell'articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 così come modificato dal decreto legislativo 175 2014 articolo 31 omette infine di precisare il momento rilevante (data del decreto di ammissione al concordato preventivo o momento dell'omologa) ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA. Infatti, mantenendo il riferimento alla data di «chiusura» della procedura concorsuale, nel caso di concordato preventivo rinvia il momento di emissione della nota di variazione al momento dell'omologa, mentre ai fini delle imposte sui redditi la perdita può essere rilevata sin dal decreto di ammissione alla procedura ex articolo 101, 5 comma TUIR,

impegna il Governo

   a) interpretare l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 nel senso che, anche nel caso di dichiarazione di fallimento del cessionario o di sua ammissione ad altra procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di concordato preventivo, il momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA da parte del cedente coincide con il momento di rilevazione della perdita da parte del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette;

   b) valutare altresì l'opportunità di estendere tale interpretazione anche ai casi di omologazione di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 12 L. n.3/2012, di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi dell'articolo 14-quinquies L. n. 3/2012, di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 14-quinquies L. n. 3/2012, nonché di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria ex articolo 182-septies della legge fallimentare introdotto dal decreto-legge n. 83/2015 in esame.
9/3201-AR/124Rubinato, Ginato.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione approvata prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
    la salute è un bene giuridico che non può essere messo in pericolo per garantire produzione e lavoro, poiché sono beni non comparabili tra loro e la primazia del bene giuridico salute è garantita dalla carta fondante la nostra Repubblica,

impegna il Governo

a emanare norme che prevedano la trasmissione immediata del piano oltre che alla magistratura procedente anche agli uffici ed istituzioni che si dovranno occupare delle verifiche e del monitoraggio perché si possa assicurare una più stringente verifica delle previsioni del piano sin da subito, anche in considerazione del fatto che a seguito del sequestro l'attuazione dei primi interventi volti alla messa in sicurezza dell'impianto ancora funzionante potrebbero evitare il ripetersi di eventuali ulteriori incidenti a danno dei lavoratori.
9/3201-AR/125Turco, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione approvata prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
    la salute è un bene giuridico che non può essere messo in pericolo per garantire produzione e lavoro, poiché sono beni non comparabili tra loro e la primazia del bene giuridico salute è garantita dalla carta fondante la nostra Repubblica,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di norme che attribuiscano la vigilanza sull'efficacia del piano predisposto per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei lavoratori anche all'agenzia regionale di protezione ambientale, ARPA, al fine di garantire che le verifiche siano effettuate tenendo anche in considerazione le normative ambientali di modo da garantire un più ampio spettro di valutazioni delle modalità di raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel piano stesso.
9/3201-AR/126Segoni, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione approvata prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
    la salute è un bene giuridico che non può essere messo in pericolo per garantire produzione e lavoro, poiché sono beni non comparabili tra loro e la primazia del bene giuridico salute è garantita dalla carta fondante la nostra Repubblica,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di norme che attribuiscano la vigilanza sull'efficacia del piano predisposto per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei lavoratori in modo congiunto all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro dell'impianto stesso oltre che al corpo dei Vigili del Fuoco, all'ASL e all'INAIL garantendo così le migliori garanzie per il raggiungimento degli obbiettivi di messa in sicurezza dell'impianto già sequestrato.
9/3201-AR/127Bechis, Artini, Barbanti, Baldassarre, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione approvata prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
    la salute è un bene giuridico che non può essere messo in pericolo per garantire produzione e lavoro, poiché sono beni non comparabili tra loro e la primazia del bene giuridico salute è garantita dalla carta fondante la nostra Repubblica,

impegna il Governo

a prevedere, facendo ricorso a successivi interventi normativi, l'emanazione di norme che garantiscano prioritariamente ed effettivamente la salute dei cittadini in particolare nei casi in cui il reato abbia natura dolosa in modo tale che la deterrenza dei precetti penali in materia di sicurezza sul lavoro sia rispettata dagli imprenditori con la diligenza del buon padre di famiglia quindi ad adottare scrupolosamente le prescrizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori previste dalla legge.
9/3201-AR/128Barbanti, Artini, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'8 gennaio 2015 è stato siglato presso il MISE Accordo di Programma per la Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'Area di Porto Marghera, uno tra i principali siti industriali strategici del Paese;
    suddetto accordo prevede un investimento di circa 153 milioni di euro per oltre 20 progetti finalizzati alla creazione e alla rivitalizzazione di infrastrutture materiali e immateriali entro i prossimi 3 anni nonché a nuovi progetti industriali legati al settore della chimica verde;
    è una grande opportunità per il rilancio del settore industriale nonché per il processo di bonifiche e ripristino ambientale;
    è un accordo che si muove su più fronti in chiave strategica per il rilancio del un sito attraverso il segmento produttivo della chimica verde salvaguardando livelli occupazionali e ponendo le condizioni per una rinnovata attrattività;
    non mancano gli ostacoli di natura burocratica che rischiano di rallentare il processo faticosamente avviato dal Governo;
    se non si raggiungerà in tempi rapidi ad un accordo tra Regione, Comune ed Eni sul rilancio delle aree della Prima zona industriale (Si tratta di 107 ettari, compresi i depositi che andranno dismessi) ben 38 milioni di euro rischiano di andare perduti;
    si tratterebbe di un duro colpo al processo di attuazione del citato Accordo di Programma,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi per sollecitare i soggetti istituzionali ed Eni al pieno rispetto degli impegni assunti con il suddetto Accordo scongiurando il rischio di perdere nell'immediato risorse strategiche per il territorio e per il rilancio del sito di Marghera nonché di monitorare con la massima attenzione sull'attuazione complessiva dell'Accordo di programma considerata la sua rilevanza per il territorio e per il Paese.
9/3201-AR/129Martella.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i siti industriali strategici di questo Paese vi è quello di Gela;
    nel novembre 2014 è stato siglato presso il MISE un accordo per il definitivo rilancio della raffineria di Gela;
    suddetto accordo prevede il mantenimento dei livelli occupazionali sia diretti che nell'indotto attraverso la creazione di quella che viene definita green Refinery, le bonifiche ambientali, il rilancio dell'upstream con Enimed, la creazione del polo logistico, un progetto per la produzione di lattici naturali e investimenti in formazione per un investimento complessivo da parte di Eni di 2 miliardi e 200 milioni;
    l'accordo prevedeva anche la costituzione di due tavoli di lavoro, uno per l'occupazione e l'altro per la verifica dell'accordo;
    in considerazione delle lentezze e dei ritardi che si registrano sulla tabella di marcia in data 20 luglio le organizzazioni sindacali hanno chiesto al governo la convocazione di un tavolo di verifica dell'accordo alla presenza di tutti i soggetti firmatari;
    si tratta del più importante investimento nella chimica verde in Italia,

impegna il Governo

a convocare in tempi rapidi il tavolo di verifica e a dare per quanto di sua competenza nuovo impulso al rilancio del sito industriale di Gela, prevedendo un monitoraggio costante su base bimestrale in merito all'avanzamento dei punti previsti dall'accordo del novembre 2014 al fine di dare risposte certe ai lavoratori e al territorio.
9/3201-AR/130Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-octies, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, è finalizzato alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, contemperando il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia;
    per tale bilanciamento, si prescrive l'obbligo di predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un apposito piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite al medesimo impianto;
    ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 21-octies, è disposto che il citato piano sia trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio al fine di verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano;
    la successione temporale di tali atti formali e delle conseguenti concrete misure attuative potrebbe comportare un indesiderato, seppure limitato, protrarsi delle condizioni di rischio che hanno portato all'adozione del provvedimento di sequestro,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, ad adottare gli opportuni indirizzi affinché i citati uffici competenti in materia di salute, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, nelle more della presentazione e dell'attuazione del citato piano, adottino immediatamente ogni misura utile, anche predisponendo appositi presidi permanenti negli stabilimenti oggetto di sequestro, al fine di assicurare la massima tutela dell'integrità dei lavoratori.
9/3201-AR/131Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Baruffi, Albanella, Giacobbe, Patrizia Maestri, Di Salvo, Zappulla, Giorgio Piccolo, Romanini, Gribaudo, Paris.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del testo in esame introduce nel codice civile l'articolo 2929-bis, finalizzato a prevedere una forma semplificata di tutela esecutiva del creditore pregiudicato da atti dispositivi del debitore, compiuti a titolo non oneroso. In particolare, il titolare di un credito sorto prima dell'atto pregiudizievole, munito di titolo esecutivo (atto di pignoramento), procede ad esecuzione forzata sui bene anche in assenza di una sentenza definitiva di revocatoria che abbia dichiarato l'inefficacia di tale allo;
    tale azione esecutiva sarà possibile in presenza di due condizioni: che con l'atto pregiudizievole il debitore abbia costituito un vincolo di indisponibilità o ceduto a titolo gratuito un bene immobile o un bene mobile registrato; che il creditore abbia trascritto il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole;
    il successivo articolo 23, al comma 6, specifica che dette disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
    sarebbe opportuno specificare la valenza dell'irretroattività della disposizione, e chiarire non solo che le nuove norme non si applichino alle procedure esecutive già avviate, ma che la costituzione di vincoli di indisponibilità o alienazioni a titolo gratuito di beni immobili o di beni mobili registrati effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto non siano in alcun modo oggetto di espropriazione ai sensi del nuovo articolo 2929-bis del codice civile,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa al fine di chiarire l'irretroattività della disposizione di cui al nuovo articolo 2929-bis del codice civile, introdotta dall'articolo 12 del provvedimento in esame, nel senso esposto in premessa.
9/3201-AR/132Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 83 del 2015, si muoveva inizialmente, nelle intenzioni del Governo, nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    al fine di realizzare questo obiettivo, sono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte anzitutto alla tutela dei diritti del creditore di tipo finanziario ed assicurativo, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    in particolare, relativamente alle misure principali, il provvedimento d'urgenza reca nei primi due Titoli, interventi in materia di procedure concorsuali e procedure esecutive; il Titolo III tratta di misure fiscali, mentre il Titolo IV include numerosi interventi in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria particolarmente eterogenei, questi ultimi, rispetto alla ratio complessiva del decreto-legge;
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione giustizia del provvedimento in titolo, tramite emendamenti a firma del Relatore e del Governo, l'articolato è stato ulteriormente ampliato di dieci nuovi articoli legati, in via generale, ai temi dell'amministrazione giudiziaria, fatta peculiare eccezione per la trasposizione integrale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92, già all'esame in sede referente presso le Commissioni ambiente ed attività produttive;
    a proposito dei primi due Titoli, si rileva che non appaiono sussistere le caratteristiche di necessità e urgenza relativamente al tema principale del provvedimento, poiché proprio la materia concorsuale ed una più ampia revisione del diritto fallimentare ed esecutivo sono oggetto del lavoro di un'apposita commissione insediata presso il Ministero di giustizia sin dal 28 gennaio scorso;
    i motivi che, invero, appaiono decisivi per l'emanazione di un decreto-legge risiedono in una serie di misure a favore di banche ed assicurazioni (nel ruolo di creditori finanziari), mascherate dall'intento di introdurre una maggiore «competitività» e «concorrenzialità» nel sistema concorsuale e fallimentare;
    tra tutti, appaiono emblematici in tal senso l'articolo 9, che rafforza i poteri del creditore finanziario nei confronti dell'impresa debitrice, consegnando alle banche la capacità di orientare la ristrutturazione dei crediti con la facoltà di imporre le proprie condizioni ai creditori finanziari minori e, in prospettiva, al complesso dei creditori; nonché l'articolo 16, che consente agli enti creditizi, finanziari ed assicurativi di poter portare in deduzione in un solo anno fiscale l'intero ammontare delle perdite sui crediti in luogo del 20 per cento annuo consentito fino ad oggi;
    l'articolo 21-octies, recante «misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario», introduce infine elementi di ulteriore eterogeneità in un atto già di per sé ampiamente disorganico e disomogeneo, laddove, nel merito, esso non reca alcuna misura in materia fallimentare, civile, processuale civile, né di organizzazione ovvero di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – così come elenca il titolo del decreto n. 83 – , intervenendo altresì in capo ad un'attività produttiva posta sotto sequestro, per disporre un'esplicita deroga ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori al fine di consentire la prosecuzione dell'attività industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure volte ad escludere la decadenza della rateazione del prezzo in caso di giustificati motivi, debitamente comprovati dal debitore in sede di attuazione delle modifiche al codice di procedura civile di cui all'articolo 13.
9/3201-AR/133Tofalo.