Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 13 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 novembre 2015.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Morassut, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 novembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LODOLINI: «Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero» (3425);
   RUBINATO: «Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi» (3426).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CALABRÒ ed altri: «Istituzione della figura professionale di autista soccorritore» (3348) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Attaguile.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (227).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 23 dicembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2070 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3386)

A.C. 3386 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce agevolazioni fiscali, ai soli fini della collaborazione volontaria, per il rientro di tutti i capitali dei lavoratori frontalieri, derivanti da tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate;
    in virtù di tale disposizione i frontalieri svizzeri, attraverso al reviviscenza del ravvedimento operoso, potranno far rientrare i propri patrimoni, su loro istanza da presentare entro il 31 dicembre 2016, pagando un'aliquota del 5 per cento ai fini delle imposte dirette;
    tuttavia, ai fini della completa emersione dei capitali detenuti all'estero, con particolare riguardo alla situazione dei lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in Svizzera e hanno risieduto lì stabilmente sempre per finalità legate all'attività lavorativa, sarebbe opportuno estendere l'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge anche ad altre forme di reddito comunque riconducibili al lavoro transfrontaliero, legate alla vendita di beni immobili detenuti durante il periodo di iscrizione all'Aire, oppure le somme detenute presso conti correnti svizzeri detenute da cittadini italiani, derivanti da lavoro transfrontaliero ovvero da coloro che hanno svolto lavoro transfrontaliero,

impegna il Governo

ad estendere le agevolazioni fiscali già previste per i redditi derivanti da tutte le prestazioni corrisposte ai lavoratori transfrontalieri con la Svizzera, in un prossimo provvedimento utile, anche alle altre forme di reddito illustrate in premessa.
9/3386/1Plangger, Gebhard, Marguerettaz, Alfreider, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2015 il termine per aderire alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186;
    l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che al 6 novembre 2015 il numero di posizioni relative alle istanze di collaborazione volontaria (nazionale e internazionale) era pari a 79.258, per un gettito stimato pari a circa 2,5 miliardi di euro. Secondo i dati riportati oggi dal Sole 24 Ore, tale gettito sarebbe alla data dell'11 novembre 2014, n. 186 dispone che le entrate pari a 3,2 miliardi;
    l'articolo 1 comma 7 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 dispone che le entrate derivanti dalla voluntary disclosure sono destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;
    devono essere ancora emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che stabiliscono i criteri e le modalità per la ripartizione delle suddette entrate tra le finalità indicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere negli emanandi decreti previsti dall'articolo 1, comma 8 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 che tutti i proventi eccedenti dalle coperture delle clausole di salvaguardia vengano destinati al fondo per la riduzione della pressione fiscale.
9/3386/2Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 del provvedimento, come modificato al Senato, allo scopo di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e fissare una data certa per la conclusione dell'intera procedura di collaborazione volontaria, stabilisce che i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché quelli di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015 sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di voluntary disclosure, e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa procedura;
    la suddetta disposizione, inoltre, affida l'intera gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere del 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
    quest'ultima previsione si pone in esplicita deroga alla disciplina generale sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, la quale, a sua volta, impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata;
    inoltre, la suddetta «salvifica» unificazione del termine di decadenza, introdotta al fine di garantire una data certa di conclusione della intera procedura per quei contribuenti che decidano di avviarla, si traduce, nella pratica, nella proroga di un anno del potere di accertamento in favore dell'Agenzia, che dovrebbe avere tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare gli atti relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list, gli atti relativi al 2006 in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list, gli atti relativi al 2009 per violazioni attinenti al quadro RW e di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o blak list con accordo e gli atti relativi al 2010 per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non blak list e/o black list con accordo. Inoltre dalla stessa unificazione dei termini discende anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31 dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016;
    se da un lato è vero che l'amministrazione finanziaria potrà disporre di un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza, è altrettanto vero che i contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione incassano il premio di avere certezza sulla chiusura della procedura di voluntary disclosure;
    tali nuove previsioni, che si traducono in una sorta di cambio di regole in corsa, costringeranno l'Agenzia delle entrate, notoriamente costretta in questi ultimi tempi a lavorare sottorganico, ad esaminare sommariamente e valutare superficialmente le migliaia di pratiche relative alla procedura di collaborazione volontaria, attività che includono anche la verifica della correttezza di tutti i dati forniti dai contribuenti, e a limitarla a svolgere un'attività esclusivamente funzionale a quel tanto atteso gettito della voluntary, pari a circa 2,4 miliardi di euro e già destinato a disinnescare l'automatico vigore delle clausole di salvaguardia previsto per il 2016;
    stando agli ultimi dati diffusi il 26 ottobre 2015, le istanze di adesione alla procedura pervenute all'Agenzia delle Entrate sono state 70.000, un numero suscettibile di sfiorare, entro la fine dell'anno, la quota di 80.000, un dato, quest'ultimo, che se moltiplicato per le cinque annualità da verificare si tradurrebbe in un'entità di accertamenti sostanziali che sfiorerebbe le 400.000 unità, un numero consistente se si considera che la stessa Agenzia effettua in media 700.000 accertamenti ogni anno, che si riducono a 300.000 se si escludono quelli automatizzati;
    resta pertanto un'incognita capire come l'amministrazione finanziaria riuscirà a portare a termine un numero più che doppio di accertamenti rispetto agli ultimi anni, soprattutto nelle condizioni di difficoltà oggettive legate alla carenza di organico con le quali è costretta ad operare,

impegna il Governo

ad effettuare entro il mese di aprile del 2016 un primo monitoraggio dei risultati derivanti dall'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle pratiche relative alla procedura di collaborazione volontaria, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 2016 entro il quale l'amministrazione finanziaria dovrebbe ultimare gli accertamenti relativi.
9/3386/3Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere l'adozione di principi più stringenti in materia di trasparenza delle società e dei trust, al fine di identificarne i titolari effettivi e contrastare l'utilizzo illecito dei veicoli societari
9/3386/4Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    la legga introduttiva della voluntary disclosure, presenta profili di incostituzionalità riguardo al «principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione». Sul piano penale, infatti, il provvedimento ha «condonato» i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, un differente trattamento sanzionatorio per i contribuenti che accedono alla procedura di volontaria collaborazione, tenuto conto della diversa rilevanza penale delle condotte disciplinate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in relazione ai delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto, risolvendo pertanto i profili di incostituzionalità della disposizione.
9/3386/5Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate preposti all'accertamento. In particolare, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, sarà attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione;
    più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
    la disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
    siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di sopprimere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, tale deroga in quanto in contrasto con i principi di imparzialità della pubblica amministrazione.
9/3386/6Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa alla ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966.
9/3386/7Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il disegno di legge contiene misure anche in materia di riciclaggio e lotta al terrorismo internazionale;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
    in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di sviluppare tutte le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni e il rafforzamento della collaborazione tra le autorità anche tramite la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza.
9/3386/8Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), la non applicazione della disposizione che limita il raddoppio dei termini ordinari di accertamento.
9/3386/9Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, che per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015) le sanzioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies, relativamente alle maggiori imposte accertate, si applicano nella misura pari al minimo edittale, senza beneficiare dunque della riduzione prevista per i contribuenti che hanno aderito alla riduzione entro il termine del 30 settembre.
9/3386/10Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), l'applicazione di una sanzione aggiuntiva rispetto a quella applicabile in via ordinaria.
9/3386/11Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), l'applicazione di una sanzione amministrativa maggiorata del venti per cento rispetto a quelle previste per la voluntary disclosure.
9/3386/12Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a valutare, anche con provvedimenti normativi, il rafforzamento del feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni in modo tale da far risultare anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti.
9/3386/13Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), la disapplicazione della riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 167/1990.
9/3386/14Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), l'applicazione dei termini ordinari di accertamento.
9/3386/15Busto, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le istanze presentate oltre il termine originario di scadenza (30 settembre 2015), la disapplicazione della ulteriore riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
9/3386/16Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità di ricondurre, anche attraverso ulteriori iniziative normative, gli accertamenti relativi alla procedura di volontaria collaborazione nell'ambito degli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 garantendo pertanto l'esercizio dell'ulteriore attività di accertamento da parte dell'Agenzia, anche a seguito del decorso del termine del 31 dicembre 2016.
9/3386/17Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate preposti all'accertamento. In particolare, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, sarà attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione;
    più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
    la disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
    siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare criteri di determinazione della competenza, alternativi a quelli ordinari, al fine di escludere che la scelta ricada unicamente nella discrezionalità del direttore generale dell'Agenzia delle entrate.
9/3386/18Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate preposti all'accertamento. In particolare, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, sarà attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione;
    più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
    la disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
    siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la deroga ai criteri ordinari di determinazione della competenza territoriale degli Uffici preposti all'accertamento, come ipotesi residuale, semmai legata a concrete esigenze operative degli Uffici, al fine di preservare l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.
9/3386/19Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle entrate preposti all'accertamento. In particolare, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, sarà attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione;
    più in dettaglio, la norma in esame si pone in esplicita deroga alla disciplina sulla competenza all'esecuzione delle attività di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA (rispettivamente, articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
    la disciplina generale infatti impone che dette attività di accertamento siano di competenza dell'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale del soggetto passivo obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. La disposizione in commento, invece, affida la gestione delle istanze di voluntary disclosure presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, nonché all'emissione dei relativi atti, ivi compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate che deve essere individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;
    siffatta disposizione, allo stato priva di giustificazione sotto il profilo operativo, rischia di compromettere l'imparzialità dell'agire della pubblica amministrazione in quanto, per determinati soggetti (coloro che presentano le istanze successivamente al 10 novembre 2015), si concentra l'attività di accertamento in capo ad uffici la cui individuazione è rimessa all'esclusiva discrezionalità del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il ricorso alla deroga alla competenza territoriale a circostanziate e motivate esigenze operative.
9/3386/20Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per gli Uffici preposti alla definizione delle pratiche della voluntary disclosure di prorogare il termine per l'accertamento in presenza di circostanziate e motivate circostanze.
9/3386/21Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che delle ipotesi di deroga al limite temporale del 31 dicembre 2016 in caso di particolare complessità della procedura e in presenza di esigenze operative dell'Ufficio.
9/3386/22Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a prevedere espressamente che il termine di decadenza per l'accertamento fissato al 31.12.2016 non preclude in ogni caso l'esercizio dei poteri di accertamento in relazione alla posizione fiscale complessiva del contribuente che ha aderito alla procedura, secondo gli ordinari termini di accertamento.
9/3386/23Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di considerare l'opportunità, anche attraverso ulteriori iniziative normative, di non limitare temporalmente l'attività di accertamento in seno alla procedura di volontaria collaborazione, di fatto precludendo l'attività di accertamento oltre il termine fissato, considerato peraltro che è già principio dell'ordinamento tributario quello di consentire all'Agenzia delle entrate di concludere accertamenti parziali sui contribuenti senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice.
9/3386/24Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria;
    la norma fa riferimento ai termini di accertamento in scadenza «a decorrere dal 31.12.2015»,

impegna il Governo

a chiarire la formulazione normativa della disposizione specificando che il termine ultimo di decadenza (fissato al 31 dicembre 2016) trova applicazione anche per le annualità 2009 e 2010, in scadenza il 31 dicembre 2015.
9/3386/25Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    al comma 1, lettera b), n. 1), si prevede l'applicabilità alla procedura di volontaria collaborazione della normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, ad eccezione però della disciplina di cui all'articolo 58 comma 6 del medesimo decreto. Tale disposizione, che richiama l'articolo 50 co.2, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento del saldo esistente su c/c o libretti in caso di violazione del divieto di utilizzo «in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di sopprimere il riferimento all'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto considerato che la gran parte dei conti esteri è detenuta in forma anonima.
9/3386/26Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a prevedere la presentazione, all'esito della chiusura delle procedure di volontaria collaborazione, di una relazione del MEF in merito all'attuazione della voluntary disclosure, con particolare riferimento al numero delle istanze pervenute, raggruppandole per stato estero di detenzione dei capitali dichiarati e per competenza dei singoli uffici territoriali.
9/3386/27Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a prevedere la presentazione, all'esito della chiusura delle procedure di volontaria collaborazione, di una relazione del MEF in merito all'attuazione della voluntary disclosure, con particolare riferimento all'ammontare dei capitali dichiarati di provenienza estera come da sezione II dell'apposito modello di dichiarazione.
9/3386/28Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a prevedere la presentazione, all'esito della chiusura delle procedure di volontaria collaborazione, di una relazione del MEF in merito all'attuazione della voluntary disclosure, con particolare riferimento all'ammontare dei capitali dichiarati di provenienza nella sezione IV dell'apposito modello di dichiarazione.
9/3386/29Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a prevedere la presentazione, all'esito della chiusura delle procedure di volontaria collaborazione, di una relazione del MEF in merito all'attuazione della voluntary disclosure, con particolare riferimento all'ammontare di imposte e sanzioni liquidate dall'Agenzia delle entrate sugli imponibili dichiarati ed al gettito riscosso.
9/3386/30Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono nuove misure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
    oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligo di presentazione di una dichiarazione semestrale o annuale, comprensiva di tutte le operazioni attive e passive effettuate con operatori di paesi black list e senza alcuno limite d'importo.
9/3386/31Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di prevedere, anche con successive modifiche legislative, che i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e quelli all'articolo 57, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 siano raddoppiati, quantomeno in presenza di fatti indice di evasione fiscale incoerenti rispetto alle informazioni riportate nella denuncia del contribuente.
9/3386/32Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure);
    le nuove disposizioni riducono i termini di accertamento fissandoli per tutte le annualità accertabili al 31.12.2016,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di prevedere anche con successive modifiche legislative che i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 siano raddoppiati in caso di complessità della procedura o di accertamento di fatti indice di grave evasione fiscale o di reati diversi da quelli condonati dalla procedura di volontaria collaborazione.
9/3386/33D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 167/1990, coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/3386/34De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 167/1990, coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e di attività finanziarie detenute all'estero.
9/3386/35De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a non procedere a ulteriori proroghe della data del 30 novembre 2015 come limite per la violazione degli obblighi della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, al fine di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater della citata legge.
9/3386/36Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione, accanto alla sanzione pecuniaria, di sanzioni accessorie, nel caso di violazione degli adempimenti disposti per il perfezionamento della procedura.
9/3386/37Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento,

impegna il Governo

ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate conseguibili dalla voluntary disclosure siano destinate agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/3386/38Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a riferire alle Camere con cadenza trimestrale in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte per favorire il rientro dei capitali dall'estero, all'entità delle entrate conseguite, delle sanzioni eventualmente comminate e per quali violazioni, nonché in ordine alla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, a garanzia della trasparenza dell'amministrazione della cosa pubblica e della conoscibilità da parte del Parlamento e dei cittadini.
9/3386/39Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a riferire alle Camere in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte per favorire il rientro dei capitali dall'estero, all'entità delle entrate conseguite, delle sanzioni eventualmente comminate e per quali violazioni, nonché in ordine alla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, a garanzia della trasparenza dell'amministrazione della cosa pubblica e della conoscibilità da parte del Parlamento e dei cittadini.
9/3386/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a destinare le risorse derivanti dalla voluntary disclosure anche per il contrasto del dissesto idrogeologico del territorio nazionale.
9/3386/40Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    tra le misure adottate, risultano anche quelle a favore dei lavoratori transfrontalieri che hanno rapporti di lavoro in Svizzera;
    secondo i dati dell'Agenzia delle entrate nelle banche della Confederazione elvetica sarebbero depositati 125 miliardi di euro di cittadini italiani, in prevalenza in istituti bancari di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso;
    già da alcuni anni sono avviate le trattative tra Italia e Svizzera per giungere ad un accordo che permetta al nostro Paese di incassare almeno una parte dei proventi fiscali derivanti dai capitali nascosti nella Confederazione;
    nello scorso mese di maggio, nell'ambito di un incontro svoltosi a Bellinzona tra i rappresentanti delle parti sociali e del governo ticinese e la Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf per discutere sulle questioni riguardanti le trattative per raggiungere l'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, la stessa Consigliera aveva dichiarato che la firma dell'accordo fiscale tra i due Paesi non ci sarebbe stata prima dell'estate a causa di «un prolungamento di 2-3 mesi del tempo di trattative a causa della discussione della legge sul voluntary disclosure, che sarà votata dal Parlamento italiano non prima di giugno», ma da allora dell'Accordo non vi è stata più alcuna notizia;
    nel frattempo, nello stesso mese di maggio 2014, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Ocse per lo scambio automatico di informazioni, sancendo di fatto la fine di un'era e stringendo sempre di più il cerchio intorno agli evasori che avevano fatto della federazione elvetica il loro paradiso fiscale all'interno della vecchia Europa;
    pur non fissando tale accordo alcun termine entro il quale adeguarsi concretamente agli standard internazionali di scambio automatico, la data ultima indicata negli accordi precedenti per riportare nel Paese di origine i dati degli investitori è stata finora quella del settembre 2017, mentre la richiesta di informazioni potrà comunque iniziare a partire da dicembre del 2015;
    la frode fiscale e l'evasione privano i Governi di entrate necessarie per far ripartire la crescita e minano la fiducia dei cittadini nell'equità e integrità del sistema fiscale, e in questo senso il deposito di ingenti capitali italiani in Svizzera è emblematico e deve essere assolutamente e tempestivamente risolto,

impegna il Governo

ad elaborare misure per risolvere l'annosa questione della fuga di capitali, e la conseguente massiccia evasione fiscale, nella Confederazione elvetica.
9/3386/41Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria collaborazione possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
    la proposta di legge in esame nasce dalla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, abrogato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze. Si ricorda che in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare;
    si auspica che il Governo rispetti la decisione del Parlamento italiano e non inserisca tali disposizioni in provvedimenti d'iniziativa governativa,

impegna il Governo

a non assumere iniziative volte ad inserire le norme sulla volontaria collaborazione preventiva in provvedimenti d'iniziativa governativa come la legge di stabilità.
9/3386/42Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a introdurre strumenti di condivisione di banche dati con le autorità fiscali estere nonché favorire la creazione di unità di intelligence per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
9/3386/43D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di migliorare la tax compliance e ridurre i rischi di evasione, a prevedere l'invio ai contribuenti di bollettini postali precompilati per il pagamento dei tributi dovuti.
9/3386/44D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare la cooperazione tra Agenzie e Comuni ai fini della repressione del fenomeno delle «case fantasma», prevedendo la partecipazione diretta dei Comuni all'attività di accertamento.
9/3386/45Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per la lotta all'evasione fiscale nel settore immobiliare, a prevedere l'obbligo per i Comuni di acquisire il titolo di proprietà o occupazione dell'immobile in caso di cambio di residenza.
9/3386/46Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo delle agenzie immobiliari di segnalare i contratti di locazione immobiliare conclusi per il loro tramite nonché copia del contratto concluso ai fini della registrazione.
9/3386/47Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere lo sviluppo e l'utilizzo di software per accertare in tempo reale (verificando le esportazioni/cessioni intracomunitarie effettive) le illecite dichiarazioni di «plafond» (che consente di non pagare l'IVA all'importazione).
9/3386/48Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per combattere le frodi organizzate per l'abbattimento del carico impositivo (IVA e II.DD.), società «cartiere» e creazione di crediti IVA fittizi, ad aumentare la frequenza delle comunicazioni relative ai rapporti con clienti e fornitori (ad esempio mensile).
9/3386/49Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso ulteriori iniziative normative, termini di accertamento più ampi rispetto a quelli ordinari (così come previsto dall'articolo 1, capoverso articolo 5-quater, comma 4, di cui alla proposta di legge in esame), tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia delle entrate e contemperando tale ampliamento dei termini con i benefici e agevolazioni (soprattutto sotto il profilo sanzionatorio) concessi a coloro che intendano aderire alla procedura di volontaria collaborazione.
9/3386/50Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso ulteriori iniziative normative, di escludere la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in caso di adesione all'invito di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (è prevista infatti la riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate), considerate le riduzioni già concesse dalla proposta di legge in esame a favore dei contribuenti che intendano accedere alla procedura di volontaria collaborazione.
9/3386/51Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare gli introiti derivanti dalla voluntary per incentivare la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, con particolare riguardo alle seguenti attività:
   a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;
   b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;
   c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/3386/52Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare gli introiti della voluntary a favore dello sgravio fiscale, dei soggetti pubblici e privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 30.000 euro a 300.000 euro singolarmente o fino a 3 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi;
   nel caso, consentire ai suddetti soggetti di poter detrarre almeno il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, per almeno tre periodi d'imposta mediante meccanismi automatici di agevolazione fiscale, mediante credito d'imposta o bonus fiscale.
9/3386/53Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi culturali e ambientali, rivolti a giovani.
9/3386/54Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per attuare misure promozionali concernenti la riduzione dagli oneri assicurativi in misura non superiore al 60 per cento per l'anno successivo all'intervento, per le imprese che comprovino lo svolgimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto a quelle imposte da norme di legge, che riguardino almeno la metà della forza lavoro o l'acquisto di materiali o servizi innovativi.
9/3386/55L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a implementare gli istituti definitori della pretesa tributaria al fine di migliorare la qualità dei controlli e garantire un'attiva partecipazione dei contribuenti.
9/3386/56Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a potenziare le interazioni fra gli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria e le altre amministrazioni che svolgono attività ispettiva, quali l'INPS, l'INAIL, la SIAE e i Comuni.
9/3386/57Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa al fine di introdurre regimi fiscali di favore per i contribuenti con ridotta capacità di reddito, anche attraverso l'individuazione di adempimenti fiscali fortemente semplificati, sia nella fase della tenuta delle scritture contabili che nell'adempimento dichiarativo.
9/3386/58Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva su redditi di lavoro dipendente irregolare o di lavoro autonomo occasionale, ad assumere ogni iniziativa volta a rafforzare l'attività ispettiva dell'Ispettorato del lavoro nonché introdurre l'obbligo di segnalazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.
9/3386/59Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa volta a prevedere forme di partecipazione dei Comuni all'accertamento nonché incrementare lo scambio di informazioni e di dati tra le Agenzie e le amministrazioni locali.
9/3386/60Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

al fine di incentivare la compliance con il contribuente, a prevedere l'invio annuale ad ogni lavoratore della propria posizione contributiva.
9/3386/61Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante (maggiore utilizzo dei POS), prevedendo l'assenza di spese per le imprese e lavoratori autonomi nonché per i titolari del rapporto finanziario.
9/3386/62Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a incentivare l'opzione della «Cedolare secca» sugli affitti potenziando le campagne mediatiche circa i benefici previsti nonché l'assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
9/3386/63Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

per i contratti di locazione breve conclusi on-line tramite intermediari (piattaforme di prenotazione e agenzie) e con pagamento diretto all'intermediario, a introdurre l'obbligo per l'intermediario di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva o di acconto.
9/3386/64Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere più stringenti requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli intermediari e a talune categorie di professionisti che abbiano obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di segnalazione delle operazioni sospette, di predisporre adeguati presidi organizzativi e strumenti di controllo interno, di formazione del personale.
9/3386/65Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad introdurre, per quanto di sua competenza, ulteriori e più efficaci controlli relativi all'accesso e allo svolgimento dell'attività di raccolta e sfruttamento di tutti gli elementi informativi utili ad individuare anomalie finanziarie e altri comportamenti sintomatici del compimento di reati presupposti, avvalendosi anche dell'autoregolamentazione in linea con quanto previsto dal testo unico della finanza per i promotori finanziari.
9/3386/66Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere il limite temporale per la chiusura delle pratiche della voluntary disclosure, fissato al 31 dicembre 2016, al fine di preservare l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.
9/3386/67Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento idoneo alla semplificazione della procedura di trasmissione da parte della Unità di informazione finanziaria (UIF) delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti.
9/3386/68Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento idoneo, anche di carattere normativo, destinato a disciplinare compiutamente le metodologie di reclutamento del personale dirigente dell'Agenzia delle entrate di modo da consentire l'assunzione della posizione dirigenziale, attraverso un trasparente sistema di avanzamento meritocratico, nel rispetto dell'articolo 97 ultimo comma della Costituzione, solo al personale dell'amministrazione che abbia superato un concorso pubblico.
9/3386/69Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

a prevedere l'espressa inclusione delle condotte di evasione fiscale di rilevanza penale tra i reati presupposto di riciclaggio.
9/3386/70Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,

impegna il Governo

all'adozione di impegni finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali nel contrasto dei reati fiscali e dei reati finanziari.
9/3386/71Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    inoltre si prevede che i termini di accertamento per tutte le annualità accertabili siano fissati al 31.12.2016;
    ad oggi risultano presentate oltre 80.000 domande di adesione alla voluntary disclosure. La definizione e l'esame di tali domande andrà pertanto ad aggiungersi alla mole di verifiche e accertamenti che già l'Agenzia esegue in via ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre delle specifiche ipotesi di deroga al limite temporale del 31 dicembre 2016, fissato per la chiusura delle pratiche della voluntary disclosure.
9/3386/72Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
    il disegno di legge contiene misure anche in materia di riciclaggio e lotta al terrorismo internazionale;
    in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
    la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
    in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,

impegna il Governo

a garantire un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale.
9/3386/73Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a introdurre misure normative volte a prevedere la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione annuale con la quale informa le Camere sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, sulla loro corretta applicazione nonché sullo stato di attuazione.
9/3386/74Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,

impegna il Governo

a introdurre misure normative volte a prevedere la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di settembre 2017, di una relazione con la quale informa le Camere sugli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, sulla loro corretta applicazione nonché sullo stato di attuazione.
9/3386/74. (Testo modificato nel corso della seduta)  Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
     il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
     con la procedura di volontaria collaborazione, quindi, si introducono misure volte a favorire la regolarizzazione delle posizioni fiscali di contribuenti che hanno evaso imposte ai danni dello Stato attraverso l'occultamento di capitali all'estero;
     la stessa benevolenza riservata agli evasori che accedono alla voluntary, andrebbe osservata altresì nei confronti di quei contribuenti che, a causa della perdurante crisi economica degli ultimi anni, non sono stati in grado di assolvere ai propri debiti tributari nei confronti dello Stato, esponendosi semmai all'esecuzione coattiva di Equitalia,

impegna il Governo

a introdurre misure volte a favorire, anche attraverso riduzioni del carico sanzionatorio e degli interessi moratori, la regolarizzazione dei pagamenti di debiti tributari erariali e locali in favore di contribuenti che versano in uno stato di comprovata difficoltà economica.
9/3386/75Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disattivare la clausola di salvaguardia disposta dal Governo stesso nella legge di stabilità 2015, riguardante l'aumento delle accise sui carburanti, anche per gli anni successivi.
9/3386/76Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disattivare ogni clausola di salvaguardia inserita nella legge di stabilità 2015.
9/3386/77Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a non introdurre, in futuri provvedimenti, clausole di salvaguardia automatica, ovvero che necessitino di un intervento normativo di disapplicazione.
9/3386/78Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa al finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935-1936.
9/3386/79Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa al finanziamento della crisi di Suez del 1956.
9/3386/80Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa alla ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963.
9/3386/81Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa alla ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968.
9/3386/82Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa alla ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976.
9/3386/83Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa alla ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980.
9/3386/84Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa al finanziamento della guerra del Libano del 1983.
9/3386/85Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 153/2015, introduce nuove modifiche alla procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e, da ultimo, di ristretti termini di accertamento;
    il decreto ha in particolare prorogato il termine ultimo di attivazione della procedura di volontaria collaborazione, posticipandolo al 30 novembre 2015;
    la proroga del termine di presentazione dell'istanza di adesione non è stata accompagnata da una sanzione maggiorata per «gli indecisi» dell'ultima ora, di fatto discriminando coloro che hanno da subito deciso di regolarizzare la propria posizione fiscale;
    in pratica, ai soggetti che presentano le istanze dopo l'originario termine di scadenza (dunque, a quasi un anno dall'approvazione della legge) trovano applicazione le medesime garanzie previste per coloro che hanno sin da subito deciso di aderire alla procedura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere termini di accertamento differenti per i contribuenti che hanno presentato le istanze entro il termine originario di scadenza (30 settembre 2015) e quelli che invece fruiranno della proroga di cui al decreto in esame.
9/3386/86Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le disposizioni dell'articolo 1 in merito alla copertura degli effetti finanziari negativi mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014 relativa alle misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale,

impegna il Governo

a disapplicare, anche mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure, l'anacronistica componente delle accise relativa al finanziamento della missione in Bosnia del 1996.
9/3386/87Zolezzi, Busto.