Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 4 febbraio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 febbraio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Covello, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Giampaolo Galli, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARZANO ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e per la tutela della dignità della persona nella fase terminale della vita» (3575);
   MARZANO: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico» (3576);
   CASTIELLO: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la disciplina del prelievo venatorio» (3577);
   SANTELLI: «Disposizioni per la promozione dell'attività della Biennale della dieta mediterranea per i diritti umani al cibo sano e alla pace e istituzione della settimana della Biennale» (3578);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti» (3579);
   CARLONI: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro, nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale» (3580);
   BRIGNONE ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica» (3581);
   MOLTENI ed altri: «Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale» (3582).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia, che l'hanno perduta a seguito di espatrio» (3471) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Allasia, Andrea Maestri, Artini, Basso, Bechis, Benamati, Borghesi, Bossi, Castricone, Censore, D'Ottavio, De Mita, Di Salvo, Francesco Saverio Romano, Galperti, Garofani, Lo Monte, Lodolini, Manzi, Martelli, Matarrelli, Murer, Pellegrino, Plangger, Prodani, Rizzetto, Romanini, Sottanelli, Turco e Valiante.

  La proposta di legge MIOTTO ed altri: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3561) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Preziosi.

Ritiro di sottoscrizione a proposte di legge.

  La deputata Bini ha comunicato, in data 3 febbraio 2016, di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   DAGA ed altri: «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» (2212).

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3544, d'iniziativa dei deputati ARTINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica».

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), dall'altra (JOIN(2016) 4 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2016) 4 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (COM(2016) 44 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 44 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015) 668 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Pacchetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un'imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell'Unione europea (COM(2016) 23 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016) 24 final).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (65).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali «Fondo opere» e «Fondo progetti» del capitolo 7340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015 (259).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 febbraio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI CIPRINI ED ALTRI N. 1-00730, PLACIDO ED ALTRI N. 1-01128, MICCOLI ED ALTRI N. 1-01129, PIZZOLANTE ED ALTRI N. 1-01130, CIRIELLI ED ALTRI N. 1-01131, OCCHIUTO ED ALTRI N. 1-01134 E FAUTTILLI ED ALTRI N. 1-01135 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'ASSUNZIONE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI DEI CONCORSI PUBBLICI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'11 febbraio 2015 si è svolta – dinanzi a palazzo Montecitorio – la manifestazione organizzata dal Comitato Nazionale XXVII Ottobre in favore degli idonei di concorso pubblico, la cui assunzione è messa seriamente a rischio dai recenti interventi normativi del Governo;
    si tratta complessivamente di ben 84.080 persone (dati www.espresso.repubblica.it dell'8 febbraio 2015) che potrebbero vedersi vanificata la possibilità di essere assunti nella pubblica amministrazione;
    in Italia sono tantissimi i vincitori idonei di un concorso pubblico che attendono da tempo di essere assunti, tant’è che nel corso del tempo si è creata una nuova categoria di «disoccupati»: i cosiddetti vincitori di concorsi pubblici non assunti, vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano oggi a non poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici;
    la situazione è stata resa difficile dal continuo blocco del turnover nella pubblica amministrazione, che i vari Governi hanno adottato e mantenuto nel tempo;
    ciò ha indotto, nel 2013, il Governo pro tempore ad intervenire con misure dettate dalla necessità e urgenza con il duplice obiettivo di favorire l'assunzione prioritaria nella pubblica amministrazione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2007 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2016) con una più razionale gestione delle graduatorie di vincitori ed idonei e di favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato determinati requisiti di durata del servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione banditrice: per rispondere a tali esigenze è stato emanato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge ha previsto che «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
    i commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo del decreto-legge hanno disposto che «Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali, già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma»;
    l'articolo 4, comma 5, ha previsto infine che «La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico (...)»;
    asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra l'obbligo di esaurire le graduatorie vigenti e l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
    il decreto-legge n. 101 del 2013 precostituisce, così, in caso di decisione di coprire i posti vacanti, un diritto all'assunzione per i vincitori, esteso anche agli idonei collocati nelle graduatorie dell'amministrazione vigenti ed approvate dal 1o gennaio 2007;
    la legge subordina l'autorizzazione a indire nuovi concorsi, all'immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e degli idonei inseriti nelle graduatorie vigenti, i quali vantano il preferenziale diritto all'assunzione;
    la ratio del provvedimento è chiara: l'utilizzo delle graduatorie vigenti, in un'epoca in cui le risorse pubbliche risultano complessivamente ridotte, risponde ad esigenze sociali e di equità ed esonera l'amministrazione dalle spese e dai costi e dai tempi di attesa connessi ad un nuovo concorso (e quindi attua il principio costituzionale di buon andamento);
    anche l'ex Ministro per la pubblica amministrazione Giampiero D'Alia ebbe a dichiarare: «Ricordiamo a tutti che abbiamo un debito da saldare: quello verso i tanti giovani vincitori di concorso rimasti fuori dalla porta delle amministrazioni» (Guida al decreto-legge n. 101 del 2013, in www.funzionepubblica.gov.it);
    l'intervento normativo del 2013 rappresenta «un atto di giustizia, un segnale di rispetto per quei tanti italiani, la maggior parte dei quali giovani, che da anni attendono una collocazione nella pubblica amministrazione dopo aver sostenuto e superato un regolare concorso» (Guida al decreto-legge n. 101 del 2013) e ha configurato un vero e proprio diritto all'immissione in servizio in capo non solo ai vincitori collocati nelle graduatorie ma anche agli idonei;
    lo scorrimento delle graduatorie è dunque divenuta modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive e comunque maggiormente rispettosa anche dei princìpi di trasparenza e di imparzialità;
    dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie, i vincitori e gli idonei di concorso si vedono riconoscere il diritto ad essere assunti;
    inoltre, l'assunzione dei vincitori e degli idonei rappresenterebbe l'ingresso di energie giovani, motivate e preparate nella pubblica amministrazione, energie indispensabili se si vuole realmente perseguire l'obiettivo della modernizzazione anche ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;
    l'obiettivo del decreto-legge n. 101 del 2013 si colloca proprio nella direzione della valorizzazione del concorso pubblico e del ritorno ad una logica del reclutamento fondato sul merito valutato comparativamente mediante procedure che garantiscono imparzialità ed eguaglianza nel rispetto dei supremi valori costituzionali;
    tuttavia, la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ai commi 424 e 425 dell'articolo 1, ha previsto l'obbligo per le regioni ed enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei «vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate» entro il 1o gennaio 2015;
    esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti delle province che non hanno trovato posto nell'area vasta o in regione;
    dunque è accaduto che la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) con le sue previsioni sulla mobilità dei dipendenti delle province non solo impedirà di assumere a tempo indeterminato i precari (di cui all'articolo 4, comma 6 e 8, del decreto-legge n. 101 del 2013), ma, di fatto, ha bloccato per almeno due anni (anni 2015 e 2016) la possibilità di scorrere le graduatorie dei concorsi inibendo dunque il reclutamento degli idonei così come vorrebbe l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013;
    la legge n. 190 del 2014 (comma 426) ha infatti stabilito anche la proroga del termine per la stabilizzazione dei precari (di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 8 del decreto-legge n. 101) portandolo al 31 dicembre 2018 ed infine il decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe) con l'articolo 1, comma 6, ha allungato i termini al 31 dicembre 2015 per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario fino alla predetta data;
    è accaduto dunque che la legge n. 190 del 2014 – unitamente alle proroghe previste dal decreto-legge n. 192 del 2014 – ha modificato implicitamente il decreto-legge cosiddetto D'Alia n. 101 del 2013 sottraendo alle amministrazioni pubbliche la possibilità di destinare risorse degli anni 2014 e 2015 non solo alle stabilizzazioni dei precari previste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ma anche alle assunzioni degli idonei che vengono completamente esclusi e dimenticati da qualsiasi assunzione per gli anni 2015 e 2016 a dispetto dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 che prevede l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla previa verifica dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti ed approvate (la cui efficacia cesserà proprio al 31 dicembre 2016 ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013) con l'effetto paradossale che gli idonei si vedranno sottratta qualsiasi possibilità o speranza di essere assunti nonostante la vigenza del decreto-legge n. 101 del 2013;
    il risultato paradossale è che gli idonei saranno «congelati» fino al 2016 e quando verrà il loro turno, le loro graduatorie avranno perso di efficacia ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013;
    è necessario un intervento affinché venga eliminata l'iniquità, vengano ripristinati ed assicurati la certezza del diritto e il rispetto delle leggi vigenti, affinché non si apra l'ennesima «guerra tra poveri» tra idonei e dipendenti delle province,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative urgenti – anche di tipo normativo – per prevedere e/o garantire l'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici, con riferimento alle graduatorie in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   a porre comunque in essere tutte le iniziative necessarie a tutelare la posizione degli idonei dei concorsi pubblici, le cui graduatorie perderanno di efficacia il 31 dicembre 2016 ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
(1-00730) «Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dieni, Nuti, Lombardi, Fraccaro, Sibilia, Dall'Osso, Lorefice, Crippa».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 190 del 2014, (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, commi 424 e 425, al fine di gestire gli oltre 20.000 esuberi generati dalla soppressione delle province, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, sia territoriali che centrali, il blocco delle assunzioni degli idonei dei concorsi pubblici, prevedendo una clausola di salvaguardia ad esclusivo appannaggio dei candidati risultati vincitori di concorso collocati in proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015, che obbliga regioni ed enti locali a destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per la loro immissione nei ruoli a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, prevedendo, inoltre, che solo una volta esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, tutte le rimanenti posizioni vacanti siano destinate ad assorbire quei dipendenti delle province non ancora collocati;
    tale procedura, bloccando per gli anni 2015 e 2016 lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ancora vigenti, ha de facto inibito il reclutamento e le aspettative di quell'esercito di idonei che, confidando nel precedente regime giuridico di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 101 del 2013 (c.d. decreto D'Alia), speravano di essere assunti entro il 2016 grazie alla facoltà concessa per intervenute esigenze alle amministrazioni di appartenenza di attingere alle varie graduatorie per i profili d'interesse;
    ed invero, il citato «decreto D'Alia», facendo proprie le numerose sentenze giurisprudenziali in favore degli idonei, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche in ossequio al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, e preso anche atto dell'imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ne aveva prorogato l'efficacia sino a tutto il 2016. Lo stresso decreto ha inoltre il merito di riconoscere agli idonei in graduatoria di essere assunti prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, equiparandoli così, di fatto, ai vincitori;
    il «decreto D'Alia», oltre ad aver apposto un forte limite all'indizione di nuovi concorsi in presenza di graduatorie ancora vigenti approvate successivamente al 1o gennaio 2007 (per vincitori ed idonei) ed al 30 settembre 2003 (per i soli vincitori) ha, al contempo, al fine di far periodicamente luce sul personale già reclutato a disposizione dello Stato, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate dalle singole amministrazioni all'interno di un unico elenco gestito dal dipartimento della funzione pubblica, dando a quest'ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso;
    tale sistema, basato sul principio della doppia autorizzazione per le amministrazioni pubbliche, a bandire il concorso e ad assumere, fondata non sui reali fabbisogni delle stesse ma sulle piante organiche, è il principale responsabile dell'ipertrofia delle graduatorie;
    inoltre, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come «stabilizzazione dei precari», ha comportato che, a decorrere dall'entrata in vigore del citato «decreto D'Alia», al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato e, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, e sino a tutto il 2016: «le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore»;
    questo significa che dell'esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di validità delle graduatorie, una riserva pari al 50 per cento degli stessi avrebbe dovuto essere destinata alla stabilizzazione dei precari;
    di più. La sopracitata legge di stabilità per il 2015, al successivo articolo 1, comma 426, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la stabilizzazione dei precari, e il successivo decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto mille proroghe 2015) ha allungato al 31 dicembre 2015 il termine per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario;
    a complicare ulteriormente il suddetto scenario è intervenuta la recente legge di riforma della pubblica amministrazione, n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), che nel dettare norme transitorie finalizzate solo ed esclusivamente all'assunzione di vincitori di procedure selettive pubbliche (articolo 17, comma 1, lettera c) ultimo periodo), nulla ha invece previsto per quelle migliaia di professionalità certificate tramite un concorso pubblico e certamente utili alle pubbliche amministrazioni che confidavano in un regime transitorio ad hoc che prorogasse la validità, almeno sino al 2018, e sbloccasse lo scorrimento delle graduatorie ingessate dai suddetti provvedimenti;
    il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recentemente interrogato in Parlamento, riferendosi a tutte le graduatorie la cui vigenza è in imminente scadenza, ha precisato che qualsiasi ulteriore iniziativa del Governo che contempli una loro proroga potrà essere valutata solo a consuntivo dell'applicazione della normativa in materia di mobilità e di ricollocazione del personale delle province, lasciando ancora una volta intendere che il destino degli idonei è legato a doppio filo a quello del personale soprannumerario delle province, esacerbando ulteriormente quel conflitto d'interesse tra chi si è visto spodestato del proprio rapporto di lavoro dall'intervenuta riforma Delrio e chi, invece, nonostante abbia meritoriamente e con sacrifici personali ed economici superato un concorso pubblico, non si è ancora visto riconosciuto il diritto soggettivo all'immediata immissione in ruolo;
    al 28 gennaio 2016 la rilevazione (consultabile sul sito istituzionale) avviata dal dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che obbliga tutte la pubbliche amministrazioni a comunicare lo stato delle proprie graduatorie ancora aperte e vigenti, restituisce i seguenti dati: su un totale di 4.073 enti registrati, 16.338 graduatorie e 39.023 posti banditi, i vincitori che risultano assunti sono pari a 33.864, gli idonei che risultano assunti sono pari a 39.417, i vincitori ancora da assumere risultano 4.471, mentre gli idonei ancora da assumere risultano 151.473. Quest'ultimo è un dato macroscopico e peraltro sottostimato visto che non tutte le amministrazioni obbligate hanno effettivamente partecipato al censimento;
    la macroscopica ipertrofia del numero degli idonei che, unito a quello dei vincitori di concorso non ancora assunti ed a quello degli occupanti le graduatorie di amministrazioni che non hanno ancora comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l'andamento delle stesse, potrebbe superare quota 160.000, è stata frutto di una concausa di eventi: da un lato il reiterato protrarsi negli anni di una disciplina vincolistica che, complice la crisi finanziaria, ha imposto di contenere la spesa per il personale entro un certo tetto e di limitare le nuove assunzioni alla parziale reintegrazione dei cessati (cosiddetto turnover), dall'altro la violazione da parte del legislatore di quanto previsto dal già richiamato articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo il quale tutti i posti che a partire dall'entrata in vigore dello stesso si fossero resi fisiologicamente vacanti dovevano essere coperti attingendo, grazie allo scorrimento, dalla specifica graduatoria già formata e vigente per il medesimo profilo professionale;
    ed invero, lo stesso Governo, con la circolare n. 5 del 2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire la procedura di reclutamento del personale, ha previsto che: «Nel quadriennio 2013-2016 l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale»;
    con la recente sentenza n. 280 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione, dimostrando molta attenzione verso tutte le graduatorie valide fino al 31 dicembre 2016, con riferimento alla questione della compresenza di più graduatorie valide per il medesimo profilo, ha dichiarato che in linea con i principi di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento previsti dall'articolo 97 della Costituzione, le pubbliche amministrazioni debbano ricorrere al criterio cronologico, e procedere allo scorrimento della graduatoria di data anteriore in quanto destinata a scadere per prima, criterio che potrà essere derogato solo in presenza di «circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti», come del resto affermato in più occasioni anche dalla giustizia amministrativa;
    pertanto, alla luce della suddetta sentenza sono da considerare viziate da eccesso di potere tutte le condotte della pubblica amministrazione difformi da tale criterio, perché prive della motivazione necessaria a spiegare le ragioni per cui la stessa ha ritenuto di non privilegiare il criterio cronologico nell'uso delle graduatorie a scorrimento, anche in quanto lesive e limitative di posizioni di diritto soggettivo (il diritto allo «scorrimento prioritario») sul quale invece potevano fare legittimo affidamento in qualità di idonei tutti coloro che risultavano inseriti nella graduatoria più datata. Ne deriva che la condotta lesiva da parte della pubblica amministrazione protrattasi nel tempo sarebbe configurabile, per la Cassazione, come inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre un danno risarcibile;
    quanto premesso fa presagire un aumento esponenziale del contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione, con inimmaginabili ripercussioni sul bilancio statale qualora la stessa dovesse soccombervi;
    il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, strettamente legato, con rapporto di tipo strumentale, alle regole del concorso pubblico, oltre a rappresentare il vero cardine della vita amministrativa è precondizione, in quanto fonte di tutela di tutte le posizioni acquisite, per un ordinato svolgimento della vita sociale,

impegna il Governo:

   ad adottare immediate iniziative normative atte a superare il blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e l'imminente perdita di efficacia delle graduatorie dei concorsi indette dalle stesse attraverso:
    a) il giusto riconoscimento del merito e delle competenze dei vincitori e degli idonei di concorso, garantiti dallo svolgimento di una selezione pubblica e trasparente basata su criteri meritocratici, attraverso la loro chiamata, anche prorogando la vigenza delle relative graduatorie;
    b) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attingendo dalle graduatorie dei concorsi pubblici fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso;
    c) la proroga sine die, o comunque fino al loro esaurimento, delle graduatorie relative a tutti i concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(1-01128) «Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini».


   La Camera,
   premesso che:
    dopo anni di paralisi e incertezza sulla missione e sul modello di organizzazione della pubblica amministrazione, il Governo, attraverso l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, sta portando avanti una profonda azione di ripensamento e ammodernamento della macchina amministrativa, all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato, che ha visto il primo capitolo con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, (legge Delrio), e che vedrà il suo coronamento con la riforma costituzionale;
    si tratta di un intervento necessario per restituire credibilità ed efficacia al lavoro e alle professionalità della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, anche approfittando delle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale della pubblica amministrazione, quale strumento per offrire servizi migliori a 60 milioni di italiani, tramite un accesso ai servizi rapido, trasparente e uguale per tutti, vero e proprio fattore di democrazia prima ancora che di modernità;
    in tale contesto di profonde innovazioni e di grandi opportunità, appare ineludibile la necessità di individuare una soluzione strutturale ed equa al problema dei vincitori di concorso pubblico, in attesa del riconoscimento di un diritto che permetta loro di essere assunti, trattandosi spesso di giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro, pur avendo acquisito tale diritto;
    al contempo, è opportuno che siano individuati strumenti in grado di affrontare la questione degli idonei dei concorsi pubblici, da un lato verificando meccanismi che consentano di tenere in considerazione la loro specifica e peculiare posizione, dall'altro mettendo le amministrazioni pubbliche nelle condizioni di dare concreta attuazione alle misure che la legislazione vigente già oggi prevede;
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche, ha prorogato l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati per assunzioni a tempo indeterminato, fino al 31 dicembre 2016, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
    le politiche di assunzione di diverse amministrazioni, che hanno spesso bandito concorsi senza preventivamente verificare le effettive esigenze e fabbisogni di impiego, nonché le più stringenti regole di turnover degli ultimi anni, hanno reso più evidente il problema di quanti, pur vincitori di concorsi per l'accesso al pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato, non siano ancora stati assunti dalle pubbliche amministrazioni che li hanno banditi;
    il Governo, anche per rispondere a queste esigenze, ha già opportunamente previsto, con il decreto-legge n. 90 del 2014, l'abolizione della doppia autorizzazione a bandire i concorsi e ad assumere da parte delle amministrazioni pubbliche, con ciò cercando di rendere più immediata l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici;
    la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 424 e 425 dell'articolo 1, ha poi introdotto ulteriori misure per facilitare la mobilità del personale delle province, consentendo – comunque – a regioni ed enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, non soltanto all'assorbimento del personale delle amministrazioni provinciali, ma anche ai «vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate» entro il 1o gennaio 2015;
    parallelamente, allo stato di perfezionamento del processo complessivo di riforma della pubblica amministrazione, appare necessario portare avanti un accurato monitoraggio delle corrispondenti esigenze di integrazione degli organici, eventualmente provvedendo ad un'ulteriore proroga delle graduatorie,

impegna il Governo:

   ad andare avanti con l'individuazione delle più appropriate soluzioni strutturali per superare l'annoso problema dei vincitori dei concorsi pubblici, favorendone l'assunzione in tempi il più possibile rapidi;
   a valutare l'opportunità di riconoscere, nell'ambito di quanto già previsto dalla legislazione vigente, la posizione degli idonei dei concorsi pubblici, non solo nella prospettiva che le amministrazioni pubbliche possano eventualmente valorizzarli in future procedure concorsuali, ma anche facendo sì che non sia necessaria l'indizione di nuovi concorsi nei casi in cui le medesime amministrazioni pubbliche possano – sussistendone i requisiti e le condizioni – attingere a graduatorie vigenti per la copertura di specifici fabbisogni professionali;
   a valutare più in generale, anche nell'ambito delle misure finalizzate all'implementazione della riforma della pubblica amministrazione, l'introduzione – dopo avere già abolito il principio della «doppia autorizzazione» – di nuovi principi che regolino il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, secondo logiche che partano dagli effettivi fabbisogni dei diversi enti e dalla razionalizzazione delle relative procedure.
(1-01129) «Miccoli, Damiano, Gnecchi, Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Vico, Miotto, Marroni».


   La Camera,
   premesso che:
    le limitazioni introdotte negli ultimi anni all'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti, (pur vincitori di concorsi per l'accesso al pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato), non sono stati successivamente assunti dalle pubbliche amministrazioni che li hanno banditi;
    il legislatore è ripetutamente intervenuto sul tema con la proroga delle graduatorie concorsuali. Infatti il decreto-legge sulla pubblica amministrazione (decreto-legge n. 101 del 2013, articolo 4, comma 4) ha disposto un'ulteriore proroga delle graduatorie fino al 31 dicembre 2016 ed ha previsto, (al fine di assicurare il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti), che fino a tale data l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1o gennaio 2007, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza;
    al fine di evitare, per il futuro, il perpetuarsi del fenomeno dei vincitori di concorso non assunti e, più in generale, per consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese per il personale, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni (con esclusione di regioni ed enti locali) la cui organizzazione spetta al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    il dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione: ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale;
    le amministrazioni pubbliche, quindi, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità;
    l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, recante la proroga di disposizioni normative, nel disporre l'utilizzo delle risorse destinate alle pubbliche amministrazioni ai fini della realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014, ha comunque salvaguardato le assunzioni in favore dei vincitori di concorso;
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di contenere la spesa delle strutture amministrative e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche, ha prorogato l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici già espletati per le assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni fino al 31 dicembre 2016;
    la legge di stabilità per il 2015 prevede l'obbligo per le regioni e per gli enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse economiche per le assunzioni a tempo indeterminato (nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate entro il 1o gennaio 2015. In tal modo, esaurita la graduatoria dei vincitori di concorso, le restanti posizioni aperte saranno destinate ad assorbire i dipendenti delle province che ancora non sono stati collocati;
    la stessa legge di stabilità per il 2015, prevedendo la mobilità dei dipendenti delle province, impedirà di assumere a tempo indeterminato i precari (di cui all'articolo 4, comma 6 e 8, del citato decreto-legge n. 101 del 2013) e ha bloccato per almeno due anni (2015 e 2016) la possibilità di scorrere le graduatorie dei concorsi inibendo dunque il reclutamento degli idonei così come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013;
    il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha sottolineato che il Governo si è impegnato in primo luogo a tutelare il diritto dei vincitori dei concorsi ad essere assunti, tenendo conto della differenza esistente tra la loro condizione e quella degli idonei, mentre per altro verso prosegue la ricollocazione del personale delle province e l'efficace utilizzo del personale in servizio attraverso la mobilità tra le pubbliche amministrazioni;
    il Governo ha comunque rispettato l'impegno di mantenere i livelli occupazionali dei dipendenti degli enti di area vasta con la loro ricollocazione presso gli enti che maggiormente evidenziano maggiori carenze di personale;
    sempre secondo quanto riferito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni, che hanno assolto al compito di riassorbire il personale proveniente dalle province, a partire dall'anno 2016, potranno bandire nuovi concorsi per l'assunzione di personale;
    si è favorevoli all'impostazione fornita dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione secondo cui «si è dimostrata l'inefficacia delle modalità di reclutamento del personale che sono state seguite in passato, fondate sulle dotazioni organiche e non sui reali fabbisogni degli enti». Infatti, il sistema previgente, basato sul principio della doppia autorizzazione a bandire il concorso e ad assumere, ha in effetti dato luogo a graduatorie lunghissime, con lunghe liste di idonei;
    appare giusto ed equo che il Governo proceda ad una verifica dei fabbisogni, superando il principio della dotazione organica e adottando una procedura unica di selezione, evitando in tale modo l'eccessivo e irragionevole ricorso ad una pluralità di concorsi;
    l'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 prevede al comma 1, lettera c), la definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori, la riduzione dei termini di validità delle graduatorie per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015,

impegna il Governo:

   a dare attuazione alle norme dirette all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015;
   a tener conto, in tale contesto, delle procedure sulle stabilizzazioni e di mobilità per inquadrare il personale delle province nonché dei processi di riduzione e di accorpamento degli enti e delle strutture, previste dalla legge n. 124 del 2015;
   a verificare i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e a superare il principio della dotazione organica, per introdurvi nuovi profili mancanti.
(1-01130) «Pizzolante, Tancredi, Pagano, Lupi».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, al comma 227 dell'articolo 1, ha rimodulato le percentuali di turn over per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, e gli enti di ricerca in cui la spesa per il personale di ruolo non superi l'ottanta per cento delle entrate;
    rispetto al precedente intervento normativo, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che aveva fissato le quote per il turn over per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente, al sessanta, all'ottanta e al cento per cento, la legge di stabilità 2016 ha operato una drastica riduzione, fissando le aliquote, per tutte e tre le annualità, al venticinque per cento;
    il successivo comma della legge n. 208 del 2015 stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale, il limite al turn over anche per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, escludendo, inoltre, anche la possibilità, sinora prevista in favore degli enti «virtuosi», di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
    la normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata oggetto negli ultimi anni di molteplici interventi, e soprattutto per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato appare alquanto articolata e stratificata, basandosi su un impianto che da un lato ha determinato percentuali minime di reintegrazione dei cessati e, dall'altro, ha progressivamente posticipato l'anno di superamento del regime limitativo delle assunzioni, al contempo prevedendo un maggiore ricorso alle procedure della mobilità;
    nel frattempo, si è accumulato un numero sconcertante di giovani vincitori e idonei di concorsi pubblici, che ad oggi supera i centocinquantamila, che non si vedono riconosciuto il proprio diritto soggettivo all'assunzione dopo aver espletato e vinto il concorso, e per i quali, anzi, l'immissione nei ruoli continua a rimanere un'effimera chimera;
    nonostante la presenza di una così cospicua riserva di giovani che potrebbero prendere servizio con decorrenza immediata, avendo già superato con profitto il relativo concorso, e in spregio alle norme per il contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni, non solo queste ultime continuano a bandire nuovi concorsi, ma si sta anche moltiplicando l'emanazione di norme di iniziativa governativa per assunzioni definite straordinarie e spesso realizzate in spregio a procedure concorsuali e con ricorso alla mobilità;
    sarebbe, invece, un esempio di buon senso, ricorrere alle graduatorie già vigenti per tutte le immissioni in ruolo che si rendano disponibili a legislazione vigente;
    allo stesso modo il Governo dovrebbe finalmente mettere in atto il progressivo allargamento delle quote di cessati dal servizio da reimmettere nei ruoli, riconoscendo finalmente la giusta dignità ai tanti giovani che hanno partecipato ai concorsi già svolti e attendono, invano, da anni di veder premiato il proprio impegno;
    con riferimento alle graduatorie vigenti non va, peraltro, dimenticato il parere reso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n. 14, che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di «tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»;
    inoltre, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, le norme susseguitesi nel tempo in tema di scorrimento di graduatorie «ne hanno rafforzato il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulla amministrazione per gestione delle procedure selettive»;
    il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissando la validità delle graduatorie dei concorsi in tre anni, risponde all'evidente esigenza di riduzione dei costi connessi all'espletamento di dette procedure, senza, tuttavia, svilire la funzione assolta dai concorsi, e appare evidente che in assenza di una puntuale disciplina derogatoria, l'amministrazione non può decidere sic et simpliciter di bandire un concorso, prescindendo dalla vigenza di una graduatoria;
    il Consiglio di Stato, inoltre, con le recentissime sentenze n. 3407 del 4 luglio 2014 e n. 4119 del 1o agosto 2014, ha ribadito che in presenza di graduatorie valide ed efficaci l'amministrazione deve provvedere all'assunzione di nuovo personale attraverso lo scorrimento delle stesse, e che, in tale situazione, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
    la questione dello scorrimento delle graduatorie interessa in modo particolare anche il settore delle forze dell'ordine, nell'ambito del quale migliaia di giovani aspettano di vedersi riconosciuto il diritto a prendere servizio;
    la stragrande maggioranza dei soggetti che sono collocati nelle graduatorie dei concorsi delle forze dell'ordine sono, di fatto, dei precari, che hanno già prestato servizio per almeno un anno, ma a volte anche per tre o quattro anni, e che non sono stati assorbiti dalle forze di polizia o armate di provenienza proprio a causa dei vincoli imposti con il turnover;
    l'età media dei componenti le forze di polizia è superiore a quarantacinque anni e questo segna un record negativo a livello mondiale, e i suoi organici hanno subito, negli anni, pesanti rimaneggiamenti;
    a fronte dell'aumento dei rischi derivanti dal terrorismo internazionale, che vanno ad aggiungersi alle problematiche croniche in materia di sicurezza nazionale, quali, solo per citare un esempio, la malavita organizzata, occorre assolutamente mettere le forze dell'ordine in condizione di garantire gli adeguati livelli di sicurezza nel Paese;
    l'indizione di nuovi concorsi nonostante la vigenza delle graduatorie di quelli già svolti non solo rappresenta uno spreco di denaro pubblico, ma è anche contrario alle esigenze di efficienza ed economicità che dovrebbero regolare l'attività del settore pubblico;
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, intervenuto in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata dello stesso decreto, ma dopo quella data si aprono scenari del tutto imprevedibili,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative utili a garantire l'immissione in servizio di tutti i soggetti già presenti nelle graduatorie dei concorsi già svolti, a tal fine prorogandone, se necessario, la validità, bloccando l'indizione di nuovi concorsi e ricorrendo anche allo scorrimento delle medesime graduatorie, al fine di dare il giusto riconoscimento ai diritti dei tanti giovani che attendono da anni di poter cominciare a lavorare, e di garantire la piena attuazione dell'articolo 97 della Costituzione;
   ad assumere iniziative per introdurre un progressivo allargamento delle quote per le nuove assunzioni, mettendo la pubblica amministrazione in condizioni di lavorare in modo efficiente, e cominciando a realizzare il giusto ricambio generazionale.
(1-01131) «Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Taglialatela, Rampelli, Maietta, Nastri, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    l'assunzione dei vincitori e degli idonei delle procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione privilegia il criterio del merito e si conforma all'articolo 97 della Costituzione: il concorso pubblico si fonda, infatti, sul merito, valutato comparativamente mediante procedure che garantiscono imparzialità ed eguaglianza nel rispetto dei valori costituzionali;
    i vincitori di concorsi pubblici «non assunti» e gli «idonei» sono persone, spesso giovani, che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano a non poter accedere al posto per il quale hanno superato prove e sacrifici;
    l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha disposto che: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione»;
    lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti è stato negli ultimi anni tema ampiamente dibattuto soprattutto in sede giurisprudenziale: i provvedimenti legislativi tesi al contenimento della spesa pubblica hanno contribuito alla proroga, di anno in anno, della vigenza delle graduatorie, ingenerando aspettative nei vincitori e negli idonei e provocando un ampio contenzioso, che ha dato luogo ad interpretazioni varie e a sentenze dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato completamente diverse e in opposizione l'una all'altra;
    la battaglia per adottare il principio dello scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici, parte per i firmatari del presente atto di indirizzo da lontano: già nel 2007 era stato raggiunto un risultato molto importante con l'approvazione della mozione n. 1-00137 che impegnava il Governo ad assumere iniziative urgenti per l'assunzione dei vincitori e degli idonei;
    in seguito, in data 22 giugno 2011, sul fronte governativo, il dipartimento della funzione pubblica ha avviato, nei confronti di tutte le amministrazioni dello Stato, una rilevazione atta a conoscere lo stato e l'effettività delle graduatorie vigenti per ogni singola amministrazione, prevedendo poi, con il decreto-legge n. 216 del dicembre 2011, all'articolo 1, comma 4, che: «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, (fosse) prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    inoltre, nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», cosiddetto spending review, l'articolo 14, al comma 4-bis, ha disposto che «in relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto»;
    il principio dello scorrimento delle graduatorie è stato ribadito dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
    tale provvedimento prevede che «per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
    secondo questa previsione, pertanto, i posti che oggi si rendono fisiologicamente vacanti devono essere coperti attingendo dalla specifica graduatoria già formata per il medesimo profilo professionale;
    conseguentemente, si può affermare che allo stato attuale la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente dovrebbe rappresentare la regola generale che deve condurre l'azione della pubblica amministrazione, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, contraddicendo, peraltro, i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
    allo stato attuale, però, l'unica amministrazione obbligata ad attingere dalla graduatoria ancora efficace è la stessa che aveva precedentemente bandito il concorso relativamente al quale vi è ancora una graduatoria di vincitori non assunti, ma non anche le altre amministrazioni (Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 23 febbraio 2015, n. 909 che richiama i principi cristallizzati nella decisione dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2011, nella quale: «Si evidenzia che tale identità tra i due concorsi non sussiste qualora il secondo concorso risulti stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un semplice accordo tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere»);
    in tal caso, pertanto, non sussiste alcun dovere di utilizzare una graduatoria già formata per il medesimo profilo nella quale vi sono diverse persone in attesa di essere assunte;
    è il caso di ricordare, tuttavia, che, secondo l'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) –, «le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»: tale previsione è stata ribadita dall'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, ed è applicabile anche alle regioni ed agli enti locali, in virtù dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
    a tal proposito, la previsione di far transitare i dipendenti delle province presso altri settori della pubblica amministrazione dimostra come sia possibile adottare il principio della copertura dei posti con medesimi profili professionali;
    inoltre, la proroga della validità di molti concorsi, anche nel settore della scuola, ha dimostrato che il principio dello scorrimento delle graduatorie riguarda anche settori specifici: tale proroga è tuttavia perfettibile, visto che non ha equiparato la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia, costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
    esistono poi altri casi specifici come quello riguardante l'assunzione di 170 uomini e 44 donne, allievi agenti di polizia penitenziaria, che hanno vinto il concorso di cui al alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 92 del 23 novembre 2012;
    inoltre, è ormai annosa la questione del completamento dell'organico dei vigili del fuoco e della proroga della validità delle graduatorie dei concorsi all'uopo banditi, dalle quali non si attinge, privilegiando invece l'indizione di nuovi concorsi pubblici;
    infine, con deliberazione n. 252 del 27 marzo 2015 il consiglio di amministrazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha approvato, in considerazione della natura temporanea ed eccezionale degli adempimenti a cui sarà destinata, l'assunzione di personale a tempo determinato attingendo alla graduatoria dei vincitori ed idonei di concorso a tempo indeterminato per n. 107 posti in Area C, posizione economica C1, (ora posizione economica F1 Area III) dell'ex ICE-Istituto commercio estero, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami del 13 agosto 2013, n. 64;
    ad oggi nessun idoneo ha un diritto soggettivo all'assunzione, ma ogni qualvolta l'amministrazione decida di assumere, deve tener conto delle graduatorie concorsuali vigenti;
    l'orientamento giurisprudenziale e le misure legislative più recenti tendono a favorire l'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie;
    qualora si decida per nuove procedure concorsuali, si deve procedere a modalità di reclutamento diverse o per profili diversi e, in caso di selezione per il medesimo profilo, dovrà motivarsi adeguatamente il ricorso alla procedura concorsuale – definita eccezionale dal Consiglio di Stato, rispetto all'ordinario scorrimento della graduatoria;
    persino una motivazione accurata e puntuale che spieghi il mancato ricorso alla graduatoria, non pone al riparo da eventuali contenziosi e da possibili pronunce negative, considerate le recentissime pronunce favorevoli all'obbligo del ricorso alle graduatorie,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative per rendere obbligatorio per le amministrazioni pubbliche, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni;
   ad adottare specifiche iniziative normative al fine di garantire la possibilità di scorrimento delle graduatorie e, quindi, della durata delle graduatorie stesse concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 24 settembre 2012, n. 82, ove le predette graduatorie non risultino esaurite;
   a garantire l'assunzione di 170 uomini e 44 donne, allievi agenti di polizia penitenziaria, di cui alla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 92 del 23 novembre 2012;
   ad adottare specifiche iniziative normative al fine di garantire la possibilità di scorrimento delle graduatorie dei concorsi per vigili del fuoco;
   ad assumere, a tempo indeterminato, i vincitori ed idonei di concorso per 107 posti in area C, posizione economica C1 (ora posizione economica F1, area III) dell'ex ICE-Istituto nazionale per il commercio estero, di cui alla graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale – «Concorsi ed Esami» del 13 agosto 2013, n. 64.
(1-01134) «Occhiuto, Sarro, Russo, Centemero, Crimi».


   La Camera,
   premesso che:
    le limitazioni introdotte nell'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti pur avendo vinto un concorso per l'accesso al pubblico impiego, non siano stati assunti dalle suddette pubbliche amministrazioni che avevano bandito il concorso;
    si tratta di una situazione che certo non può essere accettata, dato che si è di fronte a persone che hanno avuto la capacità di vincere un concorso pubblico, bandito dall'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e che senza motivo si vedono negare non un privilegio ma il diritto al lavoro;
    questa realtà causa danni non solo ai cittadini vincitori di concorso, ma anche alle stesse pubbliche amministrazioni che hanno bandito i concorsi e che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono costrette a rinunciare per molto tempo a professionalità importanti, spesso giovani e motivate, e capaci, una volta in servizio, di rendere più efficace la stessa azione della pubblica amministrazione;
    va ricordato che il Governo, attraverso i decreti legislativi che attuano la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), è intervenuto per affrontare concretamente la situazione, ripensando profondamente tutta la pubblica amministrazione;
    non si tratta del solo intervento legislativo significativo: infatti, il decreto-legge n. 101 del 2013 ha previsto a decorrere dal 1o gennaio 2014 il concorso pubblico unico per reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le pubbliche amministrazioni;
    il decreto-legge n. 101 del 2013 ha poi prorogato le graduatorie concorsuali sino al 31 dicembre 2016, per consentire il progressivo assorbimento dei vincitori di concorso non assunti;
    importante appare essere l'abrogazione della doppia autorizzazione a bandire concorso e, successivamente, ad assumere i vincitori di concorso, previsto dal decreto n. 90 del 2014;
    si tratta certamente di una decisione significativa e che semplifica, per il futuro però e non per il pregresso, la procedura di assunzione di nuovo personale, cancellando l'imposizione della doppia autorizzazione che appariva ormai priva di senso e che certo era una delle cause della situazione illustrata;
    inoltre, la legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, ha introdotto ulteriori misure per favorire la mobilità del personale delle province in via di abolizione, destinando anche quote di assunzioni negli enti locali che devono assorbire il personale delle province, ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate, entro il 1o gennaio 2015;
    si tratta di interventi importanti, come importante è il chiarimento del Governo che si è impegnato a tutelare il diritto dei vincitori di concorso, tenendo conto della differenza tra questi e gli idonei, ma considerando anche la posizione di questi ultimi;
    appare, però, necessario un intervento urgente, compatibile ovviamente con le leggi attuali e con la situazione economica, per rimediare ad una situazione quale quella dei vincitori di concorso e degli idonei, non assunti dalle pubbliche amministrazioni che avevano bandito i concorsi;
    pur comprendendo l'opinione del Governo sulla differenza di posizione tra vincitori di concorso e idonei, sopra ricordato, non si può non preoccuparsi della situazione degli idonei;
    è evidente che vi è una priorità per coloro che il concorso lo hanno vinto, ma non è possibile non considerare che anche gli idonei hanno, di fatto, ottenuto il riconoscimento di titoli per l'assunzione;
    sentenze della magistratura hanno disposto che quando una pubblica amministrazione si trovi nella necessità di assumere personale, in particolare dirigenziale, i posti vacanti vadano assegnati tenendo conto in modo vincolante delle graduatorie in vigore al momento delle nuove assunzioni, e considerando prioritariamente gli idonei dei concorsi pubblici effettuati dalla pubblica amministrazione che procede all'assunzione per coprire posti vacanti;
    dati forniti dallo stesso Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, relativi al luglio 2015, informano che circa 4000 sono i vincitori di concorso nella pubblica amministrazione non assunti;
    mentre, sempre il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione calcola che, sempre al luglio 2015, quasi 150 mila sono gli idonei compresi nelle graduatorie;
    si tratta di numeri importanti che non possono essere certo considerati fisiologici o «normali», ma che richiedono interventi per un graduale assorbimento in servizio delle persone ancora escluse;
    comunque, non si può non esprimere apprezzamento per la scelta del Governo di non considerare più il principio delle dotazioni organiche, sostituendolo con quello del monitoraggio costante dei concreti fabbisogni delle varie pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

   a individuare le soluzioni più adatte per risolvere con rapidità e giustizia il problema dei vincitori di concorso, proseguendo il cammino intrapreso con la legge n. 124 del 2015;
   a riconoscere, nell'ambito della normativa vigente, agli idonei la possibilità di essere assunti nelle pubbliche amministrazioni, quando se ne presenterà la necessità, senza dover passare per un nuovo concorso pubblico, che sarebbe una ripetizione inutile e costosa di quanto già fatto in precedenza;
   a valutare l'introduzione di ulteriori nuovi principi che regolino il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, concentrandosi sul monitoraggio delle effettive necessità e superando definitivamente il principio della pianta organica, che nel corso del tempo aveva di fatto creato «feudi» nei vari settori e rallentato in maniera intollerabile l'assunzione in servizio dei vincitori di concorso.
(1-01135) «Fauttilli, Dellai, Baradello, Capelli, Fitzgerald Nissoli, Marazziti, Sberna».