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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Barbanti, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Boccadutri, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castiglione, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, D'Incà, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Palma, Pannarale, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Simonetti, Tabacci, Velo, Vignali, Vignaroli, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castiglione, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Mucci, Orlando, Palma, Pannarale, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCOTTO ed altri: «Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di convocazione dei referendum in caso di elezioni per il rinnovo delle Camere» (4291);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIVATI ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 e abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (4292).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  Sentenza n. 31 del 5 ottobre 2016 – 9 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 764), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 161 e 163 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 dal giudice del Tribunale ordinario di Asti:
    alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 32 del 23 novembre 2016 - 9 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 765), con la quale:
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 5, commi da 1 a 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 5, commi da 1 a 6, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto:
    alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 33 del 6 dicembre 2016 – 9 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 766), con la quale:
   dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 19, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)», promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
    alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  con lettera in data 9 febbraio 2017, Sentenza n. 30 dell'8 novembre 2016 – 9 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 763), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure - Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali), nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla Regione, che sia parte della controversia;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 1983, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro:
   alla II Commissione (Giustizia);
   con lettera in data 9 febbraio 2017, Sentenza n. 35 del 25 gennaio – 9 febbraio 2017 (Doc. VII, n. 767), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parole «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione»; dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»; e dell'articolo 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga;
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, e degli articoli 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48, secondo comma, 49, 51, primo comma, 56, primo comma, della Costituzione e all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 84, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'articolo 56, primo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova;
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificati dall'articolo 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 1, 3 e 48, secondo comma, 49 e 51 della Costitutizione, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, 3 e 48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli articoli 1 e 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificati dall'articolo 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e dell'articolo 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 e degli articoli 83, commi 1, numeri 5) e 6), 2 e 5, e 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituiti e aggiunti dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed e), della legge n. 52 del 2015 e dell'articolo 83, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento all'articolo 56, primo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge n. 52 del 2015, e degli articoli 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, sollevate, in riferimento agli articoli 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Messina:
   alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 9 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 1/2017 del 12-26 gennaio 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la programmazione dei controlli (indagini e monitoraggi) per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 497).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciannove risoluzioni approvate nella tornata dal 12 al 15 dicembre 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (Doc. XII, n. 1104) — alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori delle procedure di insolvenza negli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (Doc. XII, n. 1105) — alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (Doc. XII, n. 1106) — alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (Doc. XII, n. 1107) — alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Doc. XII, n. 1108) — alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (Doc. XII, n. 1109) — alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (Doc. XII, n. 1110) — alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sui principi generali della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare ai programmi dell'Unione (Doc. XII, n. 1111) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 (Doc. XII, n. 1112) — alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (Doc. XII, n. 1113) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (Doc. XII, n. 1114) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (Doc. XII, n. 1115) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (Doc. XII, n. 1116) — Alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese (Doc. XII, n. 1117) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (Doc. XII, n. 1118) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania (Doc. XII, n. 1119) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle fosse comuni in Iraq (Doc. XII, n. 1120) — alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul progetto di direttiva di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati da I a V della direttiva del Consiglio 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Doc. XII, n. 1121) — alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulle attività della Commissione per le petizioni relative al 2015 (Doc. XII, n. 1122) — alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona (COM(2016) 626 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Costruire un'economia dei dati europea» (COM(2017) 9 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Giustizia civile» (2007-2013) (COM(2017) 59 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione di valutazione ex post sul programma «Diritti fondamentali e cittadinanza» (2007-2013) (COM(2017) 69 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convezione sulle sostanze psicotrope del 1971 (COM(2017) 72 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 72 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare alla conferenza delle parti, a nome dell'Unione europea, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam (COM(2017) 73 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bova Marina (Reggio Calabria), Brendola (Vicenza), Campoli Appennino (Frosinone), Fonzaso (Belluno), Gioia Tauro (Reggio Calabria), Ionadi (Vibo Valentia), Molare (Alessandria), Padova, Piedimonte San Germano (Frosinone), Premana (Lecco), San Rocco al Porto (Lodi) e Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione Emilia-Romagna.

  La regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 8 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i rendiconti, per l'anno 2016, delle entrate e delle spese per le attività connesse:
   all'emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 2011;
   alle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 174 del 2014 e n. 270 del 2015;
   alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 202 del 2014;
   alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 2015 e n. 350 del 2016.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomina governativa.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina dell'architetto Paolo Foietta a Commissario straordinario del Governo per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione.

  Tale comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 13 febbraio 2017, a pagina 4, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola: «VII,» si intende inserita la seguente: «X,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2629 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2016, N. 237, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4280)

A.C. 4280 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell'operazione di mercato che prevedeva l'aumento di capitale di 5 miliardi, come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello scorso luglio. In quell'occasione la BCE aveva rivelato come questa banca fosse l'unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario, avverso (dal 12 per cento dello scenario base);
    la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni della clientela retail;
    con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previsto l'intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a 8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al fine di allineare il CET1 ratio alla soglia minima prevista in caso di intervento dello Stato;
    come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la conversione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma forzosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l'acquisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell'istituto detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018 (per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in azioni accetteranno l'offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85 per cento); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i Car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l'intervento pubblico consisterà nell'immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbliche in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;
    seppur il provvedimento si renda necessario ed urgente, rispettando i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, in ragione della possibilità che il fallimento di un istituto bancario come quello senese possa contagiare in maniera irreversibile l'intero sistema bancario del nostro Paese; seppur, inoltre, rispetti i criteri di omogeneità indicati come vincolanti dalla numerose sentenze della Corte costituzionale perché previsti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il provvedimento sembrerebbe violare palesemente l'articolo 3 del dettato costituzionale in quanto prevede un trattamento differente per cittadini nella stessa condizione giuridica;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che saranno tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti nel recente passato provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    il decreto decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi confluito nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto, infatti, la sottoposizione a risoluzione delle banche CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige, attraverso cui ognuna delle quattro banche è stata divisa in due, separando, nel bilancio, la parte «buona», a cui sono state conferite le attività in bonis, da quella cattiva (compresi tutti gli asset cattivi), ossia le attività in sofferenza, che sono stati accumulati in un'unica bad bank. L'onere di questa operazione è però ricaduto sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche, coinvolgendo circa 140 mila persone alle quali sono stati sottratti i risparmi di una vita;
    il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ha previsto, poi, un indennizzo forfettario per questi risparmiatori, ma pari soltanto all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto e un complicato procedimento per accedervi, nonché delle limitazioni reddituali poste per usufruirne, presentano una palese violazione degli articoli costituzionali che proteggono il risparmio, in particolare dell'articolo 47 che «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»;
    a questo proposito, è utile qui ricordare la parte della relazione del Presidente Meuccio Ruini che accompagnò il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana relativa all'articolo 47: « Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia pei modi e pei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori capisaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi cooperatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene – né più si poteva fare nella costituzione un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.»;
    le considerazioni del Presidente dell'Assemblea costituente, seppur non recenti, risultano oggi ancora molto attuali, tanto più se si considera, in maniera globale il disegno governativo di riforma dell'intero settore bancario: questo decreto, infatti, si somma ai due precedenti che hanno già profondamente minato la ratio legis dell'articolo 47 della nostra Carta costituzionale: il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, che, riformando le banche di credito cooperativo, ad avviso dei presentatori ha profondamente intaccato la tutela del risparmio, soprattutto delle fasce più svantaggiate della popolazione, inficiando, al contempo, i principi di utilità sociale e carattere mutualistico, costituzionalmente garantiti dall'articolo 45, delle banche cooperative; un terzo decreto-legge, il n. 3 del 24 gennaio 2015, era già invece intervenuto a riformare un'altra – e consistente – parte del sistema bancario nazionale, quello della banche popolari, violando palesemente il coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione poiché non ha tenuto in nessun conto l'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggregazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio;
    a supporto della nostra tesi è la sospensione da parte del Consiglio di Stato dell'efficacia della circolare della Banca d'Italia che contiene le misure attuative per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della riforma stessa;
    sulla limitazione del diritto di recesso per i soci, secondo il Consiglio di Stato, la questione di legittimità sollevata sulla suddetta circolare della Banca d'Italia presenta «profili di non manifesta infondatezza»; infatti la circolare «appare affetta da vizi derivati nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto al rimborso». Inoltre, «i provvedimenti impugnati e la disciplina legislativa sulla cui base sono stati adottati incidono direttamente su prerogative relative allo status di socio della banca popolare, presentando così profili di immediata lesività»;
    in questo pronunciamento del Consiglio di Stato è chiaro il riferimento alla vicenda che ha coinvolto oltre 200.000 soci-risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, per i quali da tempo si richiede un intervento legislativo, nel rispetto della direttiva BRRD e delle normative in materia di aiuti di stato, analogo a quello previsto con questo decreto per gli obbligazionisti retail dell'istituto senese;
    il contenuto del decreto-legge in oggetto, dunque, alimenta, ad avviso dei presentatori, dubbi circa uno sbilanciamento della compagine governativa a favore di una categoria di risparmiatori, geograficamente e politicamente molto vicina al governo e alla maggioranza, che qualifica lo stesso decreto come un provvedimento che violerebbe il principio di uguaglianza formale e sostanziale su cui si basa il nostro ordinamento costituzionale creando una disparità di trattamento fra uguali fattispecie di risparmiatori,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4280.
N. 1. Simonetti, Fedriga, Busin, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame predispone specifici strumenti di intervento sulla liquidità e sul patrimonio delle banche, ponendosi, ad avviso dei presentatori, in conformità alla prassi, tanto cara ai Governi degli ultimi anni, secondo la quale gli istituti creditizi, in presenza di scenari avversi, possono contare, in ultima istanza, sul sostegno dell'autorità pubblica;
    di fatto, con il provvedimento in esame, il Governo ha scelto ancora una volta di ricorrere al bilancio pubblico per far fronte alla crisi di alcuni istituti bancari, posto che le risorse del fondo saranno finanziate a debito sul bilancio 2017;

    gli articoli 13 e seguenti del decreto-legge prevedono, infatti, lo stanziamento da parte dello Stato di venti miliardi di euro da destinare a interventi di garanzia e di rafforzamento patrimoniale in favore degli istituti che ne facciano richiesta;
    seppure si è in presenza di misure che devono essere accuratamente valutate, in sede tecnica, alla luce delle nuove norme in materia di crisi bancarie (direttiva BRRD e Regolamento SRM) e degli orientamenti espressi dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato (rileva, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE che esclude l'applicabilità del bail-in) nell'eventualità in cui gli enti bancari solventi ricorrano a predeterminate forme di sostegno pubblico straordinario, non è costituzionalmente sostenibile che ci siano azionisti o obbligazionisti di alcune banche che hanno perso tutti i loro risparmi, altri che vengono parzialmente indennizzati, e altri ancora, nel caso di specie i clienti del Monte Paschi di Siena, che vengono, invece, tutelati a spese della collettività e della sostenibilità finanziaria del nostro debito nazionale;
    la materia del credito e della sua tutela trova specifico riconoscimento nella nostra Costituzione e l'adozione da parte del Governo del presente provvedimento è solo l'ennesima conferma della deprecabile prassi di affidare la regolamentazione di una materia tanto delicata alla decretazione d'urgenza, sottraendola ad un sano e costruttivo dibattito parlamentare;
    dapprima si è intervenuti con il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per riformare la governance delle banche popolari, imponendo la trasformazione in società per azioni a quelle con attivo superiore agli otto miliardi di euro;
    una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità e d'urgenza e preceduto da una serie di attività anomale, con sospette, ad avviso dei presentatori, operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose banche popolari, e rispetto al quale anche il Consiglio di Stato ha eccepito con un'ordinanza l'illegittimità costituzionale del ricorso alla decretazione di urgenza per una riforma delle banche che, ad avviso dei giudici amministrativi, poteva essere gestita con una norma ordinaria;
    alla riforma delle banche popolari ha fatto seguito, ovviamente sempre a colpi di legislazione d'urgenza, la riforma del credito cooperativo, mentre prima era stato approvato il decreto-legge per la privatizzazione di Bankitalia, la cui unica urgenza risiedeva, ad avviso dei presentatori, nella necessità di regalare qualche miliardo alle banche azioniste;
    nel novembre 2015, invece, il Governo ha varato il decreto-legge n. 183, per anticipare l'applicabilità in Italia della direttiva BRRD al dissesto di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti;
    le quattro banche con il loro fallimento hanno polverizzato quattrocento milioni di euro di risparmi dei loro investitori, e almeno un migliaio di piccoli risparmiatori hanno perso la totalità dei loro risparmi;
    appare evidente come in tutti i casi sin qui descritti l'adozione di norme d'urgenza abbia costituito una violazione delle norme che la ispirano e lo stesso sta accadendo con il decreto-legge in esame, peraltro già approvato con voto di fiducia al Senato e per il quale appare, di fatto, preclusa qualsiasi modifica nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento;
    a ciò si aggiunge il fatto che con l'adozione del presente provvedimento si è inteso regolare con modalità diverse situazioni analoghe, a tutto discapito dei risparmiatori e del rapporto di fiducia che dovrebbe alimentare il rapporto tra investitori e istituti bancari;
    si ravvisa, infatti, una palese violazione sia del principio di eguaglianza, sia del principio della tutela del risparmio così come ci vengono consegnati dalla nostra Costituzione;
    occorre realizzare equità di trattamento nei confronti dei risparmiatori di tutte le banche coinvolte in dissesti finanziari, mentre oggi, in Italia, le uniche certezze che tutti i cittadini italiani hanno sono quelle che i propri risparmi, magari i risparmi di una vita, non sono al sicuro da errori o addirittura da illeciti commessi da coloro che hanno responsabilità precise nella gestione degli stessi e che alcuno pagherà le conseguenze di questo ma, anzi, le conseguenze potrebbero addirittura ricadere su di loro nel ruolo di onesti contribuenti;
    la nostra Carta costituzionale non ammette discriminazioni e non permette che ci possano essere trattamenti di serie A o di serie B, così come non consente una chiara violazione del disposto di cui all'articolo 47, che tutela il risparmio in tutte le sue forme;
    tutte le procedure messe in campo dall'esecutivo non hanno infatti previsto adeguate tutele del capitale investito in obbligazioni subordinate;
    la gestione del sistema del credito non può funzionare secondo uno schema in cui le banche sono private quando devono erogare prestiti in assenza delle necessarie garanzie, quando compiono operazioni finanziarie ad alto rischio con il denaro degli investitori o quando devono distribuire utili e bonus milionari ai propri dirigenti, ma divengono di interesse nazionale non appena affrontano una crisi di insolvenza e si rende necessario intervenire con fondi pubblici per il loro risanamento;
    appare quindi evidente, palese e chiaro da tutti i punti di vista che non ci sono i presupposti di costituzionalità per l'approvazione di questo ennesimo decreto-legge che, ancora una volta, dimostra un'azione di governo che denuncia una preoccupante incapacità dell'esecutivo a capire che cosa sia necessario fare, soprattutto nell'interesse dei contraenti deboli, e che avrà effetti devastanti rispetto al rapporto tra risparmiatori e banche;
    i ripetuti interventi d'urgenza rispetto al sistema del credito stanno determinando incertezza nel quadro normativo di un settore, quale quello della tutela del risparmio, fondamentale per la collettività, e rispetto al quale l'Italia è oggetto di grande interesse da parte dell'Unione europea,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4280.
N. 2. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2014/59/UE (BRRD) istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Nell'ambito di tale quadro di risanamento e risoluzione delle crisi l'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE, così come recepito dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, individua tre ipotesi di intervento pubblico non qualificato indice dello stato di dissesto:
     a) la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali;
     b) la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
     c) la sottoscrizione di strumenti di capitale nella misura necessaria a far fronte alle carenze di capitale evidenziate in prove di stress test o verifica della qualità delle attività poste in essere da EBA, BCE e Banca d'Italia;
    in tutte le ipotesi elencate l'intervento pubblico è riservato a banche solventi, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionale alla perturbazione dell'economia e non è destinato a coprire perdite che la banca abbia registrato o sia in procinto di registrare in futuro;
    l'intervento pubblico, altresì, dovrà essere conforme al quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare alla Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013 Banking Communication;
    le disposizioni della direttiva BRRD, così come recepite dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, escludono il sostegno finanziario pubblico nel caso in cui risultino o risulteranno nel prossimo futuro:
     a) irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
     b) perdite patrimoniali di eccezionale gravità tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del medesimo;
     c) attività inferiori alle passività;
     d) impossibilità di pagare i propri debiti a scadenza;
    da quanto si desume le disposizioni della direttiva BRRD, recepite dall'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, tenderebbero a limitare possibili interventi da parte dello Stato: Dalle recenti indagini della magistratura si evince che molte delle banche italiane abbiano violato la direttiva MIFID – e successive modifiche ed integrazioni – somministrando a piccoli risparmiatori come famiglie e pensionati strumenti finanziari dalla particolare complessità e dall'elevato grado di rischio di perdita del capitale investito. Le caratteristiche ontologiche di tali strumenti finanziari – come nel caso delle obbligazioni subordinate – non sono compatibili con il profilo di rischio dei piccoli risparmiatori e così come rilevato dalla Procura di Arezzo nelle indagini relative alla Banca Etruria tenderebbero a riservarne la sottoscrizione ad investitori istituzionali. Le difficoltà nella gestione della crisi del Monte dei Paschi di Siena si riscontrano proprio nella necessità di applicare il Burden sharing – in conformità alla normativa vigente, si precisa, non condivisa dal Movimento 5 Stelle – incidendo pregiudizievolmente ed ingiustamente sui piccoli risparmiatori a cui sono stati somministrati strumenti finanziari subordinati il cui grado di rischio, si ribadisce, non risulti essere conforme al profilo di rischio personale di famiglie e pensionati. La condotta posta in essere dagli organi di amministrazione e controllo della banca Monte dei Paschi di Siena oltre a configurare una possibile ipotesi di truffa aggravata – così come disposto dalla Procura di Arezzo per 30 direttori di Banca Etruria – implicherebbe una grave violazione della direttiva MIFID ed in particolar modo dell'articolo 47 della Costituzione i cui principi sono preposti alla tutela del risparmio ed alla disciplina e controllo dell'esercizio del credito. Le suddette violazioni ed una politica di investimenti e di credito – presumibilmente – non coerente con i principi di sana e prudente gestione hanno generato una crisi finanziaria dalla rilevanza sistemica e connotata da gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. La palese violazione dell'articolo 47 della Costituzione risulterebbe ulteriormente aggravata, ad avviso dei presentatori, dal mancato commissariamento della banca Monte dei Paschi di Siena in quanto gli atti posti in essere dai preposti organi di vigilanza non sono coerenti con un'adeguata politica istituzionale di tutela del risparmio e soprattutto di coordinamento e controllo dell'esercizio del credito configurando, altresì, l'ulteriore violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione a causa di una irragionevole disparità di trattamento tra gli istituti di credito caduti in crisi e soprattutto in considerazione dei peculiari «privilegi» concessi alla banca Monte dei Paschi di Siena che ha già beneficiato di un intervento pubblico disposto in tempi relativamente recenti e sviluppatosi, tra l'altro, nel corso dell'attuale legislatura;
    da un'attenta disamina della situazione patrimoniale della banca Monte dei Paschi di Siena sussisterebbe, altresì, il rischio di subire – ovvero di aver già subito – perdite patrimoniali ed una riduzione delle attività rispetto alle passività, ma soprattutto il rischio di non essere in grado di pagare i propri debiti a scadenza. Un intervento pubblico in sussistenza dei suddetti eventi che per legge (articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015) risulterebbero ostativi al medesimo intervento pubblico implicherebbe quindi un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alla procedura di risoluzione – connessa al decreto-legge n. 183 del 2015 le cui disposizioni sono state inserite successivamente nella legge di stabilità 2016 – applicata alla Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti violando, ulteriormente, il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione ed il principio di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione. In particolar modo ai piccoli risparmiatori di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti poste in liquidazione a cui sono stati somministrati strumenti finanziari subordinati è stata riconosciuta la possibilità di avviare una procedura arbitrale – ex articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016 – al fine di verificare la congruità delle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati con il profilo di rischio dei medesimi risparmiatori e la legalità delle modalità di somministrazione di tali strumenti finanziari da parte delle banche oggetto di liquidazione. Gli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, hanno altresì introdotto la possibilità, per i medesimi risparmiatori, di chiedere al «Fondo di solidarietà» un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri previsti dalle disposizioni dei medesimi articoli. In particolar modo il ricorso al Fondo di solidarietà preclude la possibilità di accedere alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità 2016. Si può quindi ritenere che il provvedimento in esame sia viziato da illegittimità costituzionale – in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, con il principio di tutela del risparmio ex articolo 47 della Costituzione ed infine con il principio della tutela giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione – nella parte in cui non estende le tutele predisposte per i risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate delle banche che richiederanno l'intervento pubblico per la risoluzione della crisi ai sensi delle disposizioni del provvedimento in esame anche ai risparmiatori retail in possesso di strumenti finanziari quali azioni ed obbligazioni subordinate di Cassa di risparmio di Ferrara, a Banca Marche, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ed alla Cassa di risparmio di Chieti;
    le disposizioni di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame modificano l'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ed introducono alcune deroghe a molteplici disposizioni del codice civile. In particolar modo nell'ambito delle operazioni di finanziamento o di altra natura effettuate con la Banca d'Italia e garantite mediante pegno o cessione del credito la garanzia esplica effetti giuridici dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914, n. 2), del codice civile. Altresì, in deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile il debitore ceduto ovvero il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto cedente o datore in pegno indipendentemente se tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia ovvero dopo la stessa. La disparità di trattamento dei soggetti il cui debito sia stato oggetto di cessione o garanzia nell'ambito dei finanziamenti effettuati con la Banca d'Italia rispetto agli altri debitori esenti da tale trattamento rappresenta, inevitabilmente, una irragionevole disparità di trattamento censurabile ai sensi del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
    il Capo IV del provvedimento in esame introduce singolari deroghe al codice civile, non solo in palese violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione ma, altresì, non necessarie alla immediata risoluzione della crisi predisposta con un intervento pubblico dello Stato violando il principio di omogeneità ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge n. 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale». Altresì la stessa disciplina è richiamata anche dai regolamenti parlamentari nella parte in cui prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 del Regolamento del Senato). La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 220 del 2013, ha sottolineato che le disposizioni della legge n. 400 del 1988 «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprimono ed esplicitano ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge». In altri termini la Corte ha rilevato che «ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n. 22 del 2012). L'assenza di detta omogeneità, aggravata dalle modifiche apportate in sede di esame dal Senato della Repubblica, conduce alla possibile rilevazione – da parte della Corte Costituzionale – della mancanza dei presupposti del decreto-legge di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4280.
N. 3. Pesco, Caso, Alberti, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Pisano, Ruocco, Sibilia, Sorial, Villarosa.

A.C. 4280 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I.
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 1.
(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione).

  1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
  3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
  5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Articolo 2.
(Caratteristiche degli strumenti finanziari).

  1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
   a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
   b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
   c) sono a tasso fisso;
   d) sono denominati in euro;
   e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
   f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Articolo 3.
(Limiti).

  1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
  2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

Articolo 4.
(Condizioni).

  1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:
   a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;
   b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

  2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
  3. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.
  4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 5.
(Garanzia dello Stato).

  1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
  3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.
  4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Articolo 6.
(Corrispettivo della garanzia dello Stato).

  1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:
   a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
    1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
    2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
   b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;
   c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
    1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
    2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

  2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera a), numero ii) è calcolata nel modo seguente:
   a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
   b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

  3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.
  4. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
  5. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Articolo 7.
(Procedura).

  1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
  2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
  3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:
   a) le valutazioni dell'Autorità competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;
   b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a):
    1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
    2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
    3) l'ammontare della garanzia;
    4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

  4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.
  5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5 per cento del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
   a) distribuire dividendi;
   b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;
   c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
   d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

  7. Se la garanzia è limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia è concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.

Articolo 8.
(Escussione della garanzia su passività di nuova emissione).

  1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.
  2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.
  3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Articolo 9.
(Relazioni alla Commissione).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Articolo 10.
(Erogazione di liquidità di emergenza).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
  2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
  3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.
  4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.
  5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.

Articolo 11.
(Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza).

  1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.
  2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Articolo 12.
(Disposizioni di attuazione).

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Capo II
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Articolo 13.
(Intervento dello Stato).

  1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.
  2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs.16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l’«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.
  3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Articolo 14.
(Programma di rafforzamento patrimoniale).

  1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 può essere richiesto da un Emittente che – in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico – ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.
  2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.
  3. L'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.
  4. L'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero.
  5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Articolo 15.
(Richiesta di intervento dello Stato).

  1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente:
   a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
   b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
   c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;
   d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;
   e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;
   f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

  2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:
   a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);
   b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);
   c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.

  3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Articolo 16.
(Valutazioni dell'Autorità competente).

  1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.
  2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.

Articolo 17.
(Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato).

  1. La richiesta di cui all'articolo 15 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
  2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Articolo 18.
(Realizzazione dell'intervento).

  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
  2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:
   a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
   b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;
   c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2.
  5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
   a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e
   b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.
  7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.

Articolo 19.
(Caratteristiche delle azioni).

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
   a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo;
   b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
   c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d); tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
   d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è quello indicato al comma 4 ed è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;
   e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.

  3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.
  4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.
  5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Articolo 20.
(Effetti della sottoscrizione).

  1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:
   a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
   b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.

Articolo 21.
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonché degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 22.
(Ripartizione degli oneri fra i creditori).

  1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
  2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:
   a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;
   b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
   c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

  3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
   a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;
   b) le passività garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;
   c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), è applicata la misura di cui al comma 2.

  4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.
  5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
   a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
   b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
   c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
   d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
   e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

  6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
  7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.
  8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.
  10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.
  11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario.

Articolo 23.
(Disposizioni finali).

  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.
  2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
  3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, è così determinato:
   a) Emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale;
   b) Emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale;
   c) Emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale;
   d) Emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale;
   e) Emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale;
   f) Emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale;
   g) Emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale;
   h) Emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale;
   i) Emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale;
   l) Emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale;
   m) Emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale.

  4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 24.
(Risorse finanziarie).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.
  3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.
  4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
  5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Capo IV
MISURE URGENTI PER IL SETTORE BANCARIO

Articolo 25.
(Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale).

  1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.
  2. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.
  3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituto dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;
   b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.
  1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Articolo 27.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.
  2. All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:
   a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

  3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.
  4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalità di cui al presente decreto.
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 28.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato

METODOLOGIE DI CALCOLO

  In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati.

  Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitate aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

Immagine prelevata dal resoconto

  dove:

  NAZNSAT1= numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

  NAZNET2= numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

  VSAT1= valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

  VET2= valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

  VCSAT1= valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

  VCET2= valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

  AUCAPMEF= aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

  PAZN= prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

  NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

  PAZV= valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

  K= 10 per cento

  Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, K=0

B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Immagine prelevata dal resoconto

  dove:
  NAZNMEF= numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

  In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del decreto legge)

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

  Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

Immagine prelevata dal resoconto

  dove:

  NAZNMEF= numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

  AUCAPMEF= aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

  PAZNMEF= prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate al Ministero

  NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

  PAZV= valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c) e 18, comma 4

  Z= 10 per cento

  Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZNMEF è negativo, Z=0.

A.C. 4280 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4280 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Separazione dei modelli bancari). – 1. Nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e di differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, è stabilita la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari e il divieto per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti recanti norme per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente al fine di:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
01. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e che svolgono la propria attività prevalente nel mercato nazionale.
1. 50. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
4. 1. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una società veicolo partecipata dalla banca con una quota di almeno il 48 per cento del capitale azionario al verificarsi dei seguenti presupposti:
   a) alla società veicolo deve essere ceduto l'intero pacchetto di crediti in sofferenza esistente in bilancio della banca al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) il prezzo di cessione deve essere validato dalla Banca d'Italia e non può comunque essere superiore al 70 per cento del valore medio ponderato di recupero in cinque anni per tale tipologia di credito;
   c) l'importo massimo di emissione e consistenza di obbligazioni con garanzia pubblica da parte delle società veicolo di cui al presente comma deve costantemente non superare il 50 per cento del proprio patrimonio netto;
   d) la società veicolo non può avere debiti superiori al 75 per cento del proprio patrimonio netto in bilancio fintanto che le garanzie pubbliche sulle proprie obbligazioni non si siano estinte;
   e) la banca può cedere quote azionarie della società veicolo solo attraverso collocamento e quotazione in un mercato regolamentato favorendo l'azionariato diffuso;
   f) la banca contestualmente alla cessione dei crediti può conferire alla società veicolo quote DTA iscritte nel proprio bilancio.
4. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e non possono procedere a licenziamenti di personale se non per comprovati motivi di responsabilità nelle attività che hanno determinato le passività della medesima banca.
4. 50. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per ricorrere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 13 del presente decreto-legge, le banche e gli ente-ponte per tutto il tempo in cui beneficiano della garanzia, ovvero per i cinque anni successivi all'intervento di rafforzamento patrimoniale, non possono distribuire utili e dividendi, devono fissare un tetto ai compensi di manager e dirigenti dei medesimi istituti, in ogni caso non superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, non possono corrispondere bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, e devono introdurre il divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.
4. 51. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro sei mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
4. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La concessione della garanzia è subordinata all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. 5. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 6.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6. 2. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
6. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione con le seguenti: mediante invio della comunicazione a mezzo fax e a mezzo posta elettronica certificata con modalità individuate dallo stesso Dipartimento del Tesoro.
7. 1. Villarosa, Alberti, Pesco, Sibilia.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Nei casi previsti fino a: la banca è tenuta con le seguenti: In tutti i casi in cui lo Stato conceda la garanzia su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane ai sensi degli articoli precedenti, la banca richiedente è tenuta.
7. 2. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 300 milioni.
7. 3. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 6, alinea, dopo le parole: banca richiedente aggiungere le seguenti: deve ridurre le spese e i compensi per gli organi di amministrazione e controllo, per i dirigenti e i quadri direttivi del 30 per cento e.
7. 4. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non può prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari della banca stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
7. 5. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) investire in strumenti finanziari speculativi.
7. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Qualsiasi banca beneficiaria di aiuti di Stato sotto forma di misure di ricapitalizzazione o di sostegno con garanzia pubblica su emissione obbligazioni, deve limitare la retribuzione del personale, compresi i membri del consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti. La limitazione della retribuzione complessiva deve includere tutte le eventuali componenti fisse e variabili e le pensioni in linea con gli articoli 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE. La retribuzione complessiva dei singoli non deve essere superiore a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria. La banca non deve versare indennità di licenziamento superiori a quanto richiesto per legge o per contratto Le restrizioni in materia di retribuzione devono applicarsi fino a quando la banca ha rimborsato gli aiuti di Stato.
7. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 8.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: all'erario aggiungere le seguenti: entro trentasei mesi.
8. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Nel caso in cui la banca non risulti in grado di ottemperare al piano di ristrutturazione di cui al comma 3 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare il trasferimento delle relative azioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 27, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  5-sexies. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al comma 3.1 dell'articolo 8.
  5-septies. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
  5-octies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2017 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  5-novies. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 5-octies, gli enti di cui al citato comma possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
8. 2. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le competenti Commissioni parlamentari devono, altresì, essere tempestivamente informate di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione europea in tale ambito.
9. 1. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni surroga mutui in sofferenza attraverso trasferibilità DTA).

  1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso di surroga di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento in seguito a una transazione tra debitore, istituto bancario surrogante e istituto bancario surrogato per crediti iscritti a sofferenza, è concessa la facoltà di trasferire dal surrogato al surrogante contestualmente al contratto di finanziamento, DTA per un importo forfetario pari al 30 per cento della svalutazione applicata al credito in sofferenza surrogato, anche non infragruppo in deroga all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
12. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione.
13. 1. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano anche a quelle banche di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, per le quali non sussistevano i presupposti dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.
13. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento dello Stato ai sensi del presente Capo II è condizionato alla trasmissione al Ministero e all'Autorità competente, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
13. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

ART. 14.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e in ogni caso dovrà fornire evidenze degli importi di rischio relative alle controparti insolventi nonché ulteriori evenienze delle principali operazioni effettuate dalla banca richiedente il sostengo pubblico che hanno determinato il fabbisogno di capitale.
14. 1. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro sei mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.
14. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 3. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.
15. 1. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le asseverazioni degli esperti indipendenti di cui al comma 2 possono essere oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia al fine di consentire allo Stato di non doverle accettare in modo automatico.
15. 2. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con regolamento congiunto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, la Banca d'Italia e la Consob individuano le modalità per garantire agli investitori un maggiore controllo delle procedure di acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari.
15. 3. Sibilia, Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole; ultimi tre anni con le seguenti: ultimi cinque anni.
15. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
15. 5. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La documentazione di cui al presente articolo è pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire la medesima documentazione entro 15 giorni dalla richiesta.
15. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La relazione di stima di cui al presente articolo è pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
15. 7. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia all'atto della trasmissione.
15. 8. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

ART. 16.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 806/2014 come riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico o da esercizi equivalenti condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità bancaria europea o dalle autorità nazionali.
16. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e integrazioni fino alla fine del comma con le seguenti: in merito al valore del patrimonio netto contabile e delle azioni sottoscrivibili dal Ministero ed integrazioni al piano di ristrutturazione. In tali casi il termine di cui al comma 1 è esteso a novanta giorni. L'Emittente è tenuto a soddisfare la richiesta di chiarimenti e a integrare il piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dalla medesima richiesta.
16. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'Autorità competente provvede, altresì, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.
  2-ter. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.
  2-quater. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso gli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.
  2-quinquies. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2-sexies. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies si applicano anche per gli amministratori e i funzionari degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sui quali l'Autorità competente svolge gli accertamenti e le verifiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'Autorità competente provvede, altresì, entro il termine di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.

  2-ter. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.
  2-quater. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.
  2-quinquies. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, e dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2-sexies. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
16. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 17.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico).

  1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
  2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma 1, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data.
17. 56. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente.
17. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*17. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*17. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
*17. 50. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) divieto di procedere a licenziamenti di personale se non per comprovati motivi di responsabilità nelle attività che hanno reso necessario l'intervento di rafforzamento patrimoniale.
17. 51. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prendendo a riferimento come tetto massimo quello già fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, e comunque che sia compatibile con la situazione finanziaria della banca.
17. 52. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e divieto di corresponsione di bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo.
17. 53. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) restituzione all'Emittente di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di amministrazione e dall'alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordinaria, qualora l'Autorità competente ne accerti la responsabilità dello stato di crisi dell'Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente.
17. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) obbligo di restituzione da parte dei beneficiari di qualunque premio o retribuzione aggiuntiva percepiti nei due anni precedenti la richiesta di intervento dello Stato di cui al presente Capo, qualora si ravvisino responsabilità anche solo di omessa vigilanza a loro carico nelle vicende che hanno portato la banca alla necessità di un intervento di rafforzamento patrimoniale.
17. 55. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) divieto di distribuire utili e dividendi.
17. 54. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
18. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: derogando anche all'articolo 2441 del codice civile.
18. 2. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 sussistono qualora vi sia un accertamento dell'Autorità competente in tal senso.
18. 3. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

ART. 19.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: può acquistare con la seguente: acquista.
19. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
    alla medesima lettera sostituire le parole da:
diversi dall'Emittente fino alla fine della lettera con le seguenti: e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 da qualunque controparte;
    sopprimere la lettera a-bis)
    sostituire le lettere da c) a e) con le seguenti:
    c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni hanno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
    d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;
    e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;
   sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  2-bis) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c) del comma 2, e costo effettivo per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni. Il Fondo è gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al Fondo hanno accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzosa conseguente alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.
  4. Gli investitori che abbiano beneficiato dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ricevono automaticamente la differenza.
  5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti.
  5-bis. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.
19. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo con le seguenti: e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 1o gennaio 2016 da qualunque controparte.
19. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), premettere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
19. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al comma 2 solo a seguito dell'avvenuto ristoro di tutti gli obbligazionisti diversi dagli investitori professionali che abbiano perso in modo parziale o totale il proprio investimento in strumenti finanziari subordinati acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, se emessi da istituti bancari italiani in data precedente al 1o gennaio 2016, sottoposti all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  2-ter. Il ristoro di cui al comma precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal Fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotti il valore di eventuali cedole già pagate e l'eventuale differenza tra il rendimento del titolo e quello di un titolo di Stato simile per durata e tipo di investimento emesso nello stesso periodo.
19. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al comma 2 solo al fine del ristoro di tutti gli investitori persone fisiche, imprenditore individuale anche agricolo o coltivatore diretto o il suo successore mortis causa, che non siano controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 5, commi 2-quinquies e 2-sexies del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, attraverso il riacquisto degli strumenti finanziari subordinati che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani.
  2-ter. Il ristoro di cui al comma precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotto il valore delle cedole percepite.
19. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse derivanti dal minor costo sostenuto dal Ministero ottenuto dalla differenza tra il valore nominale degli strumenti finanziari subordinati di cui alla transazione relativa al comma 2, lettera c), ed il costo effettivo per lo Stato, sono destinate al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fondo potranno avere accesso entro il 31 dicembre 2017 gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 1o gennaio 2016 e che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'acquisto degli strumenti finanziari con l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione, riduzione, azzeramento, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.
19. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La procedura una volta attivata determina i suoi effetti automaticamente per ogni azionista di cui al comma 2, lettera c), salvo l'azionista richieda espressamente di non aderire all'automatica adesione all'offerta transattiva entro trenta giorni dalla formalizzazione della procedura transattiva ed in ogni caso prima dell'avvio della procedura di riammissione del titolo alla quotazione.
19. 8. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli articoli da 13 a 20 deve in ogni caso intendersi al valore economico dei titoli stessi. Il successivo riacquisto delle azioni dovrà interessare solo gli investitori non professionali vittime di collocazioni ingannevoli.
19. 9. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per un valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica partecipanti al capitale sociale della società veicolo».

Art. 19-ter.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. Per i soggetti la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di cui al presente comma: obbligazioni di valore pari al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, antecedentemente eventuali atti di donazione o cessione a titolo gratuito, con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di azioni: warrant le cui caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle quattro banche finite in risoluzione.

  La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-ter. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale».
19. 03. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo».

Art. 19-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 861 è inserito il seguente:
   «861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o comunque ad esso non aderenti, la società veicolo, costituita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto con le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati T2: obbligazioni di pari valore nominale, durata non superiore ad anni 10 ed aventi rendimento pari al btp di durata analoga;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni infruttifere di valore nominale pari al 60 per cento del valore dei titoli originari;
   c) ai possessori di azioni: warrant aventi caratteristiche da definire e il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati in origine facenti capo alle banche in risoluzione. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia alla procedura arbitrale di cui al comma 858. I soggetti che hanno aderito alla proposta di rimborso forfettario hanno la possibilità di recedere dalla suddetta, riconsegnando la somma incassata al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed aderendo al concambio dei titoli delineato dal presente comma».
19. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte delle società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo, 16 novembre 2015, n. 180).

  1. La transazione è rivolta ad investitori non professionali, ovverosia per la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo ed il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, ed è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti finanziari subordinati coinvolti nell'applicazione delle misure di conversione, riduzione, azzeramento di strumenti finanziari subordinati in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016.
  2. Le società veicolo sorte in seguito all'applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo emettono strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, rispettando la gerarchia dei titoli obbligazionari subordinati azzerati, in misura corrispondente al 33 per cento degli utili annuali della società fino al raggiungimento del valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli subordinati di cui al comma precedente e che non siano stati già oggetto di rimborsi totali.
  3. Gli investitori di cui al comma 1, compresi gli investitori che hanno aderito al rimborso forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 30 giugno 2016, n. 119, esclusivamente per la parte residua, potranno formalizzare la richiesta alle società veicolo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2017.
19. 01. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Equiparazione del trattamento tra investitori).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto:
   a) all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del presente decreto. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo»;
   b) dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
   c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
  861-quater. La società veicolo si impegna a richiedete la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-quinquies. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale».
19. 05. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday; l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significant net short positions in shares).
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
  1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
  1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-bis in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
  1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
   a) preso a prestito le azioni;
   b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
   c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.
20. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
20. 2. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:
   a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
   b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
   c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
   d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
   e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.
20. 3. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo si applicano le seguenti misure:
   a) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze oltre il limite del 10 per cento delle rispettive quote iscritte a bilancio al momento dell'assunzione della partecipazione pubblica;
   b) non è permessa la vendita in blocco di crediti deteriorati classificati come incagli o sofferenze per pacchetti di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro;
   c) non è permessa, al fine di ridurre al minimo le perdite dovute a svalutazione e cessione dei crediti, nelle vendite in blocco degli stessi crediti, l'inclusione delle posizioni per le quali l'emittente non abbia messo in atto, con la parte debitrice, in un momento successivo all'assunzione della partecipazione pubblica, un tentativo di transazione, la cui trattativa, finalizzata all'ottenimento del maggior vantaggio possibile per l'emittente, non sia stata espletata arrivando, solo in ultima istanza, alla proposta di chiusura della posizione debitoria, a saldo e stralcio, per un importo pari al valore di iscrizione in bilancio.
20. 4. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è da considerarsi decaduto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati dei titoli della banca Emittente. Spetta alla CONSOB disciplinare con proprio regolamento, da adottare entro tenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini e le modalità per disporre la cessazione e l'eventuale riammissione delle negoziazioni dei titoli dell'Emittente sui mercati nazionali ed internazionali.
20. 5. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
20. 6. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
20. 7. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.
20. 10. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
20. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

ART. 21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
  3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  4. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
21. 1. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
*21. 3. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Banche costituite in forma cooperativa).

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste dal presente Capo è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  2. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
*21. 4. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2013, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2.015, n. 33, le parole: «8 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 miliardi di euro».
21. 5. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
21. 6. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono aggiunte le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
21. 7. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

ART. 22.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 9, coloro che hanno subito una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono, altresì, promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
22. 1. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In un'ottica di tutela del risparmio nel settore creditizio, tali disposizioni si applicano anche ai creditori subordinati delle banche di cui al decreto-legge del 22 novembre 2015 n. 183 per le quali non sussistevano i presupposti dello stato d'insolvenza all'atto dell'avvio della risoluzione.
22. 3. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Nazionalizzazione).

  1. Se la banca dispone di un valore Common equity tier 1 inferiore al 14 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere uno o più decreti al fine di procedere alla nazionalizzazione della medesima banca e disciplinare le modalità di trasferimento delle relative azioni.

  Conseguentemente all'articolo 27, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  5-sexies. Gli eventuali dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive sono destinati alle finalità di cui al presente articolo.
  5-septies. Il comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
  5-octies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2017 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANGI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  5-novies. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 5-octies, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
22. 01. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Pubblicità delle posizioni debitorie in sofferenza).

  1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dà immediata evidenza pubblica, l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio.
22. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Clausola sociale).

  1. Le banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, sono tenute a mantenere i livelli occupazionali e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti.
22. 03. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela degli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
  2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 2016, n. 119 prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119.
22. 04. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle disposizioni vigenti, gli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, 208.
22. 05. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

ART. 23.

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
23. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: passività aggiungere le seguenti: da essa emesse o che siano state sottoscritte o siano in deposito presso intermediari diversi dalla stessa ed.
23. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: valore nominale con le seguenti: valore di acquisto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: valore nominale con le seguenti: valore di acquisto.
23. 3. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il valore economico delle passività emesse da Banca Monte dei Paschi di Siena di cui alle lettere da a) a m) del comma 3 è utilizzato a compensazione del debito qualora si accerti che l'acquirente delle emissioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, risultasse debitore insolvente della medesima banca. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alla persona fisica acquirente delle emissioni che svolgeva un ruolo di amministratore o dirigente di società di capitali o di persone di qualsiasi forma giuridica che risultasse debitrice insolvente della medesima banca alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche per le emissioni detenute dagli amministratori e funzionari della medesima banca la cui condotta professionale ha determinato lo stato di crisi dell'Emittente, qualora accertata dall'Autorità competente.
  3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter per debitore insolvente si intende il debitore che si trovi nell'incapacità conclamata di assolvere alla obbligazione assunta, anche attraverso azioni giudiziali di tipo coattivo.
23. 4. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui il detentore del titolo di emissione di cui alle lettere da a) a m) sia un investitore non professionale, il valore economico da attribuire alla passività oggetto delle misure di ripartizione degli oneri è sempre il 100 per cento dei valore nominale.
23. 5. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le banche e le società finanziarie non possono procedere alla vendita singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.
23. 6. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze non può procedere all'eventuale cessione delle quote di Banca Monte dei Paschi di Siena senza la previa autorizzazione del Parlamento.
23. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.
(Rimborso degli investitori delle banche sottoposte a risoluzione).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto-legge, si intende riaperto il termine per l'accesso diretto al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come disciplinato dagli articoli 3 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
  3. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015, inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, a 35.000 euro come secondo scaglione e a 55.000 come terzo scaglione;

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.
23. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

  1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito istituzionale la lista dei cento maggiori debitori insolventi delle banche e degli ente-ponte che intendono accedere alle misure di garanzia o di rafforzamento patrimoniale di cui al presente decreto.
  2. Con riferimento ai debitori di cui al comma 1 le autorità di vigilanza effettuano apposite indagini volte a verificare la correttezza dell'operato dell'istituto nell'erogazione del prestito e in caso di irregolarità applicano specifiche sanzioni nei confronti dei responsabili.
23. 03. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

  1. È fatto divieto ai fondi pensionistici di acquistare crediti deteriorati.
23. 04. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 23-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione per ciascun Emittente a cui è stato concesso l'intervento, corredato da una dettagliata indicazione dello stato patrimoniale dello stesso.
23-bis. 1. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.
23-bis. 3. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nella relazione è indicato l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dall'Emittente che beneficia degli interventi effettuati nel quadrimestre, in cui sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro, nonché le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti classificati in sofferenza. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.
23-bis. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trasparenza degli istituti bancari). – 1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancali e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto, secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;
   f) la sottoposizione a interventi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o a intervento statale di cui ai Capi I e II del presente decreto.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma 2:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
  5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni attuative del presente articolo.
23-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 24.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 18 miliardi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , e un Fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro destinati a interventi di riparazione e ricostruzione pubblici e privati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 31 ottobre 2016 e 17 gennaio 2017.
24. 50. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 24-bis.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dal programma di cui al comma 3 sono comunque esclusi tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.

  Conseguentemente, al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono comunque esclusi dalla nomina di cui al presente comma tutti quei soggetti potenzialmente operanti in regime di conflitto di interessi.
24-bis. 2. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».
24-bis. 01. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in merito al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.».
24-bis. 02. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter. (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:
  «Art. 99-bis (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale) – 1. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.
  2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 5 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.».
24-bis. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter. (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale). – 1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto il seguente:
  «Art. 99-bis (Disposizioni in materia di pubblicazione dei debitori insolventi degli istituti di credito sottoposti a risoluzione o a salvataggio statale) – 1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del presente decreto e nei casi di intervento statale di cui ai Capi I e II del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, di qualsiasi istituto di credito operante sul territorio nazionale, entro 30 giorni, la Banca d'Italia e la Presidenza del Consiglio pubblicano, sui propri siti istituzionali, l'elenco dei debitori insolventi per i crediti concessi dai medesimi istituti.
  2. Nell'elenco di cui al comma precedente sono indicati i nominativi delle persone fisiche e giuridiche insolventi per debiti superiori a 10 milioni di euro. Sono altresì indicati, in una apposita sezione, i nominativi dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni loro collegate, insolventi per debiti di qualsiasi importo.».
24-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
  Art. 25-bis.(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
25. 01. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
  Art. 25-bis.(Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari). – 1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

  1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.
  2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:
   a) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;
   b) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

  3. Le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto della costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il proprio statuto.».

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 1.
25. 02. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
  Art. 25-bis. (Norme in materia di separazione fra banche commerciali e banche d'affari). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo.».

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le banche che operano ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.
25. 050. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 26-bis.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono aggiunte, in fine, le parole: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;».
26-bis. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed ogni altro soggetto avente diritto a norma di legge.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016 n. 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e» sono soppresse;
   b) al comma 1, le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse;
   c) il comma 2 è abrogato;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'importo dell'indennizzo forfetario con un limite di rimborso pari a 100.000 euro è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di:
   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del tesoro poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.»;
   e) al comma 6, le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
26-bis. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed ogni altro soggetto avente diritto a norma di legge.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e» sono soppresse;
   b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole da: «al ricorrere di una delle seguenti condizioni» fino alla fine del comma;
   il comma 2 è abrogato;
   al comma 6, le parole: «entro 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
26-bis. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed ogni altro soggetto avente diritto a norma di legge.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   e) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   f) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014 e» sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera a) la parola: «100.000» è sostituita dalla seguente: «1.000.000»;
   c) al comma 1, lettera b) la parola: «35.000» è sostituita dalla seguente: «500.000».
   il comma 2 è abrogato.
26-bis. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed ogni altro soggetto avente diritto a norma di legge.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
   b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.

  1-ter. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Emissione di strumenti finanziari warrant).

  1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
  2. Gli strumenti finanziari warrant di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.
  3. L'emissione degli strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti è a titolo gratuito.»
26-bis. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché i trasferimenti con atti tra vivi, anche a titolo/gratuito, a prescindere dal grado di parentela.
26-bis. 6. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183».
  1-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8.».
26-bis. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, alinea, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 95 per cento».
26-bis. 11. Donati, Ascani, Carrescia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi, le spese dei beni o delle prestazioni di servizio e le imposte direttamente connessi al compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
26-bis. 12. Borghesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dal fondo di cui ai commi precedenti hanno facoltà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.»
26-bis. 13. Gianluca Pini, Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.1.
(Divieto di vendite allo scoperto).

  1. A far data dal 1o marzo 2017 è vietato far uso di vendite allo scoperto di strumenti finanziari quotati in mercati finanziari disciplinati dalla normativa italiana.
26-bis. 03. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.1.

  1. Al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, l'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 85, introdotti dal presente articolo, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29».
*26-bis. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.1.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
*26-bis. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.1.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
*26-bis. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.1.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».
*26-bis. 05. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

ART. 26-ter.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 26-quater.
(Istituzione di una Commissione di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
   a) valutare l'adeguatezza e la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla gestione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa;
   b) esaminare lo stato complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali;
   c) valutare l'adeguatezza della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sull'emissione e sul collocamento di azioni e di obbligazioni, con particolare riferimento alla regolarità delle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalle banche di cui alla lettera a);
   d) verificare se da parte degli istituti di credito siano stati rispettati i princìpi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché i princìpi regolatori della condotta degli intermediari finanziari, come stabiliti dalle disposizioni di settore e, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal relativo regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e valutare la disciplina e le prassi relative all'attività di vigilanza svolta a tale riguardo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;
   e) accertare, in particolare, se corrisponda al vero che, secondo quanto riportato da organi di stampa, la CONSOB avrebbe autorizzato la Banca delle Marche Spa ad un aumento di capitale mediante emissione di azioni per 180 milioni di euro, sebbene la stessa banca avesse precedentemente ricevuto una comunicazione della Banca d'Italia, con cui la stessa ne segnalava lo «scadimento della qualità del portafoglio» e la «rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari»; che la Banca delle Marche Spa avrebbe omesso di comunicare tale circostanza ai sottoscrittori delle azioni emesse; che, nonostante tali rilievi, la Banca d'Italia non avrebbe ritenuto necessario intervenire in relazione a questo aumento di capitale;
   f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a) in relazione al dissesto dei medesimi istituti e al danno subito dai possessori di strumenti finanziari emessi da questi, in ragione dei doveri di vigilanza, delle competenze tecniche e degli obblighi di informazione inerenti alla funzione rivestita, nonché dei conseguenti doveri di tempestiva attivazione e di efficiente intervento per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;
   g) accertare eventuali responsabilità delle società di revisione legale che hanno attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);
   h) valutare la condotta del Governo in relazione alle vicende che hanno interessato le banche di cui alla lettera a), accertando l'eventuale sussistenza di interessi particolari e di conflitti di interessi a carico di membri del Governo medesimo, con riferimento alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215;
   i) verificare se l'annullamento del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui alla lettera a), disposto dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, allo scopo di agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione e la costituzione della società-veicolo (bad bank) per la gestione dei crediti in sofferenza, rappresentasse l'unica scelta praticabile per la soluzione della crisi;
   l) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, per un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;
   m) valutare le conseguenze delle procedure di risoluzione adottate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle esigenze di tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;
   n) accertare le circostanze e le motivazioni della scelta del piano d'intervento adottato per affrontare la crisi delle banche di cui alla lettera a), anche con riferimento ai rapporti intercorsi fra le autorità nazionali e i competenti organi e uffici della Commissione europea nonché all'eventuale intervenuta valutazione di opzioni alternative alla stregua di quanto accaduto in situazioni analoghe verificatesi in altri Stati membri dell'Unione europea;
   o) verificare se siano fondate le affermazioni espresse da Jonathan Hill, Commissario dell'Unione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, secondo cui le banche italiane avrebbero venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati, e, in caso affermativo, le iniziative assunte dalle autorità di vigilanza;
   p) accertare la qualità e la diffusione degli strumenti finanziari ad alto rischio nel sistema bancario italiano, verificando la qualità dei corrispondenti quadri informativi;
   q) valutare l'esistenza di situazioni o elementi di rischio, attuali, potenziali o latenti, e le loro eventuali conseguenze sulla stabilità del sistema bancario italiano;
   r) verificare i contenuti, le condizioni, le rinegoziazioni, le controparti, gli importi e la durata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dallo Stato, e la conseguente esposizione finanziaria attuale e futura di esso;
   s) verificare la metodologia e la conformità alla regolamentazione europea di settore dell'attività di informazione svolta dalle agenzie di rating verso i mercati finanziari, con particolare riguardo ai criteri di elaborazione e ai tempi di pubblicazione e di diffusione dei giudizi emessi tra il 2010 e il 2015 sul debito dello Stato italiano, accertando altresì le conseguenze che tali giudizi hanno avuto nei mercati internazionali sull'andamento degli investimenti esteri in titoli di Stato italiani;
   t) valutare l'operato dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione, nonché le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, con riferimento a tutti i casi di crisi che hanno riguardato il sistema bancario italiano dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività delle banche, delle istituzioni europee e delle amministrazioni pubbliche nazionali in strumenti denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subiti dai risparmiatori.

  2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 26-quinquies.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 26-sexies.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007. n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 26-septies.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 26-octies.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

Art. 26-novies.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
26-ter. 01. Brunetta, Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Commissione di inchiesta).

  1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di default con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;
   b) accertare altresì le attività della banca di cui alla lettera a) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;
   c) accertare la gravità della responsabilità, colposa o dolosa, dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;
   d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;
   e) accedere ad ogni documentazione e atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 1o gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;
   f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 1o gennaio 2005 al 30 novembre 2015, al fine di verificarne l'idoneità;
   g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;
   h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;
   i) verificare le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto a fine di rintracciare le motivazioni e le eventuali responsabilità di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;
   l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi.

  2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  4. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.
  5. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  6. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  7. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  8. Per l'elezione, rispettivamente, dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voci si procede ai sensi del comma 7.
  9. Le deposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche per le elezioni suppletive.
  10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  11. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  12. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dal comma 1, lettere e) e f).
  13. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  14. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
  15. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 13.
  16. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  17. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 16.
  18. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  19. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 16 è stabilito il numero massima di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  20. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  21. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  22. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
26-ter. 010. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito in Italia e sulla gestione delle crisi bancarie).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
   a) verificare la regolarità e la conformità alle normative vigenti del funzionamento del sistema del credito e dei servizi ai risparmiatori;
   b) verificare la piena e corretta attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza stabilite dal Titolo III del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   c) a verificare la correttezza e la congruità delle condizioni applicate ai risparmiatori da parte dei singoli istituti bancari e di credito, nonché delle procedure per il contrasto degli illeciti e quelle per il ristoro dei risparmiatori danneggiati da condotte scorrette da parte dei medesimi istituti;
   d) accertare quali interventi siano stai posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
   e) verificare il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Testo unico, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, e la congruità e accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
   f) valutare l'opportunità di una verifica approfondita da parte degli organi di vigilanza sulle attività bancarie di altri istituti di credito suscettibili di trovarsi ad affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;
   g) effettuare una accurata analisi della compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure europee adottate in questi ambiti;
   h) valutare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, e formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio così come costituzionalmente previsto.

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  3. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
  4. In caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare si provvede alla sostituzione del componente nel rispetto dei medesimi criteri indicati al comma 1.
  5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, ed è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.
  7. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
  8. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  9. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  10. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  11. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, e può richiedere informazioni e documenti a tutte le Amministrazioni coinvolte.
  12. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  13. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  14. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  15. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.
  16. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 15, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
  17. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
26-ter. 050. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208). – 1. Al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
  2. Dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.1 titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
   c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842.

  861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
  861-quater. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-quinquies. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale.».
26-ter. 03. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). – 1. Dopo il primo periodo del comma 860 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
26-ter. 04. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

  1. All'articolo 35, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo ai commissari speciali, sentito il comitato di sorveglianza, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2393-bis e 2934 del codice civile.»
26-ter. 05. Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Disposizioni in materia di ordini di pagamento).

  1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a un euro.
26-ter. 06. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Disposizioni in materia pagamenti elettronici). – 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
26-ter. 07. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevate nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede:
   a) per l'importo pari a 43 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) per l'importo pari a 57 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programmi «Fondi di riserva e speciali» delle missioni «Fondi da ripartire», allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 36.000.000 di euro, al Ministero della giustizia per 3.000.000 di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 7.000.000 di euro, al Ministero dell'ambiente per 6.000.000 di euro e al Ministero della Salute per 5.000.000 di euro;
   c) per l'importo pari a 100 milioni di euro, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
26-ter. 08. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.

  1. In applicazione dell'articolo 47, primo comma, della Costituzione gli interventi per la tutela del risparmio disposti con il presente decreto sono uniformemente estesi, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, a tutti i casi di crisi bancaria previsti dall'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
26-ter. 09. Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Brunetta, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro», sono inserite le seguenti: «se emittente azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittente azioni quotate in mercati regolamentati».
26-ter. 012. Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). – 1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

  2. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 013. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). – 1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 014. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). – 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking). – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
  2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».
26-ter. 015. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385).

  L'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
  «Art. 137 – (Mendacio e falso interno). – 1. Salvo che il fatto costituisca più reato grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.
  2. Salvo che il fatto costituisca più reato grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1.».
26-ter. 016. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità) – 1. Al fine di prevedere un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, il Governo emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
   3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
   5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
   2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
   3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
26-ter. 017. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Tassi di interesse). – 1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente: «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
   a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
   b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

  2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.»
26-ter. 018. Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale in materia di atti persecutori). – 1. All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile. La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.»
26-ter. 051. Giorgia Meloni, Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia). – 1. A decorrere dal 1o giugno 2017, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati sono acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro valore nominale, stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141. Il Ministero dell'economia e delle finanze può cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici.

  2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle quote.
  3. Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, sono abrogati.
26-ter. 052. Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 27.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:
   a) mediante i dividendi annuali della Banca d'Italia, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 4 per cento delle riserve complessive.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis.
Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 è abrogato.
27. 1. Villarosa, Pesco, Sibilia, Alberti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le anticipazioni di tesoreria autorizzate ai sensi del presente comma devono essere compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale già formulate.
27. 2. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 335, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 3 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
27. 05. Palese.