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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 marzo 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LAFORGIA ed altri: «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo» (4388);
   SCOTTO ed altri: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici» (4389);
   FRANCO BORDO ed altri: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il finanziamento di un piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile» (4390).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:  
   VI Commissione (Finanze):
  PAGLIA ed altri: «Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito» (4352) — Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X e XIV;
  BERNARDO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive» (4365) — Parere delle Commissioni I, V e VII.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2015 (Doc. LII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventuno risoluzioni approvate nella tornata dal 13 al 16 febbraio 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (Doc. XII, n. 1135) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (Doc. XII, n. 1136) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (Doc. XII, n. 1137) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (Doc. XII, n. 1138) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (Doc. XII, n. 1139) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (Doc. XII, n. 1140) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (Doc. XII, n. 1141) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (Doc. XII, n. 1142) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (Doc. XII, n. 1143) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2017 (Doc. XII, n. 1144) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (Doc. XII, n. 1145) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sull'Unione bancaria – relazione annuale 2016 (Doc. XII, n. 1146) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione sui pesticidi a basso rischio di origine biologica (Doc. XII, n. 1147) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani e della democrazia in Nicaragua – il caso di Francisca Ramirez (Doc. XII, n. 1148) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle esecuzioni in Kuwait e in Bahrein (Doc. XII, n. 1149) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Guatemala, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani (Doc. XII, n. 1150) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea (Doc. XII, n. 1151) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (Doc. XII, n. 1152) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Risoluzione sulla capacità di bilancio della zona euro (Doc. XII, n. 1153) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni (Doc. XII, n. 1154) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sui ritardi nell'attuazione dei programmi operativi a titolo dei fondi SIE – impatto sulla politica di coesione e via da seguire (Doc. XII, n. 1155) – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli atti delegati di cui all'articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (COM(2017) 143 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione - Seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM(2017) 201 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Tempi e modalità di realizzazione della pista ciclabile lungo la strada statale 36 tra Lecco e Abbadia Lariana – 3-02904; 3-02905

A) Interrogazioni

   TENTORI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 5 giugno 2014 il Governo rispondeva, in VIII Commissione alla Camera dei deputati, all'atto di sindacato ispettivo n. 5-02937, che chiedeva conto delle cause dei ritardi connessi alla già programmata opera di realizzazione della pista ciclabile lungo la strada statale 36 tra Lecco e Abbadia Lariana. Il Governo rispondeva che l'esecuzione dell'opera sarebbe ripresa solo a seguito dell'esito dei giudizi pendenti;
   si attendeva a giorni la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio che avrebbe potuto sbloccare il cantiere, ma si apprende da notizie di stampa dell'arresto dell'imprenditore a capo del consorzio che avrebbe dovuto realizzare la ciclabile tra Lecco e Abbadia, raggiunto da due provvedimenti cautelari emessi dal tribunale di Roma ed eseguiti martedì dalla Guardia di finanza;
   si apprende altresì dalla stampa che le accuse nei suoi confronti sono quelle di bancarotta fraudolenta, estorsione ed intestazione fittizia di beni. I finanzieri hanno sequestrato società per un valore di oltre 108 milioni di euro e tra queste il 75 per cento del fondo consortile del Consorzio stabile Aedars di Roma, al quale sono stati affidati i lavori per la ciclopista lecchese;
   la realizzazione della passerella ciclopedonale lungo la strada statale 36 «del Lago di Como e dello Spluga», principale arteria di collegamento tra Lecco e la Valtellina, che collega il centro abitato di Abbadia Lariana (Lecco) e la località Pradello con prolungamento fino alla località Caviate nel comune di Lecco, è da ritenersi strategica per la viabilità del territorio lariano e per la messa in sicurezza della stessa strada statale 36, considerata anche la pericolosa promiscuità di traffico e la assoluta mancanza di strade alternative in grado di congiungere tutto il versante del Lario orientale alla città capoluogo;
   tale infrastruttura, con l'imminente avvio di Expo 2015, si configura anche di primaria importanza per lo sviluppo turistico del territorio rivierasco e per la fruizione delle sponde del lago, assumendo quindi una grande rilevanza di natura economica, ambientale e strutturale;
   alla data odierna persiste lo stato di abbandono dei lavori, come evidenziato all'atto di sindacato ispettivo n. 5-02937, e persiste la situazione di pericolo dovuta a suddetto stato di abbandono e all'assenza di percorsi ciclo-pedonali alternativi –:
   se sia a conoscenza della questione e se non reputi urgente intervenire al fine di non rischiare di lasciare incompiuta un'opera strategica, posto che le risorse per il completamento dei lavori sono già state stanziate, e di poter fornire indicazioni sui tempi e sulle modalità di completamento dell'opera alla luce degli accadimenti passati e dei recenti sviluppi. (3-02904)
(27 marzo 2017)
(ex 5-05037 del 13 marzo 2015)


   TENTORI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere – premesso che:
   il 5 giugno 2014 il Governo pro tempore rispondeva, in VIII Commissione alla Camera dei deputati, all'interrogazione n. 5-02937 in cui si chiedeva conto delle cause dei clamorosi ritardi connessi alla già programmata opera di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la strada statale 36 tra Lecco e Abbadia Lariana. Il Governo rispondeva che l'esecuzione dell'opera sarebbe ripresa solo a seguito dell'esito dei giudizi pendenti;
   l'interrogante, considerato il persistere dello stato di abbandono dei lavori e la conseguente situazione di pericolo dovuta a suddetto stato di abbandono e all'assenza di percorsi ciclo-pedonali alternativi, con ulteriore atto di sindacato ispettivo n. 5/05037 il 13 marzo 2015 chiedeva nuovamente conto dei tempi e delle modalità di completamento dell'opera, senza però ad oggi aver ricevuto alcuna risposta;
   in queste ore si apprende da notizie di stampa di un'ennesima interruzione dei lavori di completamento dell'opera, probabilmente causata dalla presenza di una variante al progetto in attesa di revisione. Sempre da notizie di stampa sembra che vi siano complicazioni nella realizzazione delle fondazioni per i piloni che dovrà sostenere la struttura;
   è nota la valenza strategica dell'opera in questione per la viabilità del territorio lariano e per la messa in sicurezza della stessa strada statale 36, considerata anche la pericolosa promiscuità di traffico e l'assoluta mancanza di strade alternative in grado di congiungere tutto il versante del Lario orientale alla città capoluogo;
   inoltre, l'opera si configura di primaria importanza per lo sviluppo turistico del territorio rivierasco e per la fruizione delle sponde del lago, assumendo quindi una grande rilevanza di natura economica e ambientale –:
   se sia a conoscenza degli ultimi accadimenti, quali siano le motivazioni che ostano al completamento di un'opera bloccata da anni, che avrebbe già dovuto essere conclusa da tempo, e quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori. (3-02905)
(27 marzo 2017)
(ex 5-10473 del 3 febbraio 2017)


Iniziative ai fini dell'operatività del piano infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici – 3-02906; 3-02909

B) Interrogazioni

   SPESSOTTO, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI e PAOLO NICOLÒ ROMANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con la recente delibera della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 15/2016/C, la Corte dei conti ha denunciato numerose criticità inerenti all'attuazione del piano ministeriale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
   sebbene la realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici nel territorio nazionale costituisca, secondo l'Unione europea, obiettivo prioritario e urgente, la Corte dei conti rileva ritardi per quanto attiene sia all'approvazione del piano nazionale, intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (con un ritardo di circa un anno e mezzo rispetto al termine stabilito dall'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), sia alla sua realizzazione, denunciando l'assenza di un adeguato numero di centraline per le auto elettriche su tutto il territorio nazionale;
   esponendo gli esiti del monitoraggio effettuato sull'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Corte dei conti ha rilevato come, su 50 milioni di euro stanziati in tre anni per la costruzione di centraline di ricarica – 20 milioni nel 2013, 15 milioni nel 2014 e altri 15 milioni nel 2015 – ne siano stati spesi ad oggi solo poco più di 6 mila;
   l'unica somma che è stata effettivamente impiegata e che è andata al Poligrafico dello Stato, è quella pari a 6.286,28 euro, occorsi per la pubblicazione del bando indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 22 luglio 2013, per il finanziamento di progetti di più immediata realizzazione, a norma del comma 10 dell'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012;
   in particolare, la Corte dei conti denuncia come, a seguito dell'emanazione del suddetto bando ministeriale, siano stati assegnati, a seguito di apposita selezione, 4,54 milioni di euro per 19 progetti di regioni e province, fondi che non risultano però essere mai stati erogati; solo nel maggio 2016, sottolinea la Corte dei conti, «hanno avuto corso le convenzioni con le regioni che in alcuni casi non risultano ancora stipulate», mentre gli altri interventi previsti dal piano – oltre quelli di immediata e urgente realizzazione – non sono neppure alla stato iniziale, mancando ancora gli accordi di programma con le regioni;
   i 1.700 punti di ricarica presenti sul territorio nazionale sono stati attivati tutti per iniziativa dei privati, mentre mancano quelli che il piano ministeriale per le centraline, aggiornato nell'aprile del 2016, aveva previsto entro il 2020: 150 stazioni in autostrada, 150 stradali e 150 tra porti, aeroporti e parcheggi, che al momento non sono state realizzate;
   la Corte dei conti conclude la sua delibera raccomandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di «accelerare al massimo» i tempi di attuazione del piano, di puntare sulle centraline di tipo «fast» che permettono di ricaricare in trenta minuti, di monitorare «l'avanzamento dei progetti appena avviati e di dare impulso all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato ma che non sono state ancora concretamente utilizzate». Per quanto attiene ai profili di trasparenza, la Corte dei conti raccomanda infine al Ministero di rendere funzionante al più presto la piattaforma informativa nazionale, che progettava di realizzare all'interno del portale dell'automobilista –:
   alla luce delle recenti osservazioni critiche della Corte dei conti di cui in premessa, quali urgenti iniziative, e con quali tempistiche, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di rendere finalmente operativo il piano infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, assicurando livelli minimi e uniformi di accessibilità del servizio di ricarica su tutto il territorio nazionale. (3-02906)
(27 marzo 2017)
(ex 5-10213 dell'11 gennaio 2017)


   MUCCI, BARBANTI, ARTINI, SEGONI, RIZZETTO, PRODANI, TURCO, BALDASSARRE, BECHIS e CATALANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalità del capo IV-bis, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
   inoltre, l'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 – supplemento ordinario n. 171), evidenzia come, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, debba essere redatto un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che abbia ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti;
   in particolare, l'articolo 17-octies del decreto-legge n. 83 del 2012, ai fini della promozione della ricerca tecnologica, ha attivato un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, dei programmi di ricerca finalizzati:
    a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
    b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
    c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
    d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;
    e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilità, per la gestione del traffico in ambito urbano;
    f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili;
   la crisi energetica ed economica, il crescente inquinamento acustico e ambientale necessitano di soluzioni perseguibili attraverso una maggiore offerta del trasporto pubblico, il maggior riciclo possibile e l'utilizzo di veicoli a basse emissioni complessive –:
   se il Governo intenda fornire chiarimenti circa lo stato di attuazione del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
   se sia stata effettivamente attivata la linea di finanziamento prevista dall'articolo 17-octies del decreto-legge n. 83 del 2012. (3-02909)
(27 marzo 2017)
(ex 5-05800 del 15 giugno 2015)


Iniziative in sede comunitaria al fine di salvaguardare la produzione italiana di riso – 3-02722

C) Interrogazione

   GELMINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   i produttori italiani di riso hanno lanciato l'allarme di fronte al record registrato nella campagna 2015/2016 delle importazioni comunitarie di riso lavorato, varietà «indica» proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, in particolare Cambogia e Myanmar, e alla riduzione delle esportazioni comunitarie, con conseguente aumento degli stock comunitari di riporto nella campagna attuale;
   l'Italia è il primo Paese produttore di riso dell'Unione europea, con i suoi 234 mila ettari coltivati a riso e un consumo annuo di 6 chilogrammi pro capite; sul territorio nazionale operano 4.265 aziende che danno lavoro a circa 5.000 addetti e circa 100 industrie risiere, per un giro d'affari di circa un miliardo di euro;
   l'indica non viene consumata in Italia, ma esportata in Europa. Con l'invasione del riso proveniente da Paesi quali Cambogia e Myanmar (che importano a dazio «zero»), la superficie coltivata con tale varietà è scesa da 75 a 33 ettari;
   nel primo semestre del 2016 l’import di riso in Italia è cresciuto del 7,5 per cento a 59 milioni di euro, mentre l’export è calato del 3,7 per cento a 280 milioni di euro;
   nel 2009 sono stati aboliti i dazi alle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar e già nel 2015 l'Unione europea aveva raccomandato al Governo cambogiano di stabilizzare i volumi dell’export di riso verso il continente europeo;
   il Governo di Phnom Penh ha totalmente disatteso alle rassicurazioni fornite, tanto che la Commissione europea è nuovamente intervenuta il 13 luglio 2016, inviando una propria delegazione in Cambogia, senza tuttavia ottenere alcun risultato concreto;
   diventa fondamentale salvaguardare gli interessi della filiera risicola italiana e comunitaria, creando un fronte comune che convinca le istituzioni comunitarie ad agire con rapidità, anche ripristinando i dazi alle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar;
   dal 1o gennaio 2017 è entrato in vigore, anche se in via provvisoria, l'accordo commerciale tra l'Unione europea e l'Ecuador. L'accordo prevede la possibilità di importare nell'Unione europea a dazio zero il riso da seme e un contingente annuo (per cinque anni) di 5.000 tonnellate con il codice NC 1006;
   secondo Eurostat, le importazioni comunitarie di riso dall'Ecuador, assoggettate a dazio zero, hanno riguardato mediamente 20 tonnellate di prodotto. Si tratta di un altro «colpo basso», che si aggiunge alle tante altre concessioni accordate ai Paesi del Sud-Est asiatico e alle importazioni agevolate da Cambogia e Myanmar;
   l'Ente nazionale risi ha convocato e organizzato per il febbraio 2017 a Milano gli stati generali dei principali Paesi produttori –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare in sede comunitaria al fine di salvaguardare la produzione italiana di riso, che, è bene ricordarlo, è destinata per un terzo al consumo interno, mentre per il resto è destinata all'esportazione in Europa e nel mondo. (3-02722)
(24 gennaio 2017)


Iniziative volte a salvaguardare la tipicità della «nocciola del Piemonte igp»
– 3-02907; 3-02908

D) Interrogazioni

   FIORIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'Italia produce circa 110 mila tonnellate di nocciole all'anno, ponendosi al secondo posto nella produzione mondiale del settore. Complessivamente, la superficie coltivata è pari a 68.233 ettari. Le principali regioni interessate alla sua produzione sono Piemonte, Campania, Lazio e Sicilia, che da sole valgono il 98 per cento dell'intero volume nazionale;
   in particolare, la varietà di nocciolo coltivata in Piemonte è la «tonda gentile trilobata», commercializzata come «nocciola del Piemonte igp», la cui produzione è concentrata nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria, in un'area compresa tra le colline delle Langhe, del Roero e del Monferrato;
   proprio per ottenere la denominazione igp, che garantisce agli utilizzatori ed ai consumatori la qualità e l'autenticità del prodotto, i coltivatori piemontesi rinunciarono però ad inserire, anche nel disciplinare di produzione, la parola «Langhe»;
   in seguito a ciò, la parola «Langhe» pur indicativa di un preciso luogo di produzione è stata utilizzata, fin dal 2012, dall'Olanda che ha inserito nel registro nazionale tre varietà di nocciole con toponimi italiani tra cui proprio la «tonda gentile trilobata delle Langhe». Una scelta che sta creando numerose proteste da parte delle istituzioni italiane e delle associazioni di categoria;
   sono state infatti presentate, in questa direzione, interrogazioni al Parlamento europeo, mentre numerosi comuni delle Langhe hanno approvato delibere specifiche per monitorare la situazione ed evitare concorrenza illecita da parte di Paesi esteri;
   le problematiche relativa all'utilizzo della denominazione «tonda gentile trilobata delle Langhe» riguardano anche il nostro Paese: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha infatti iscritto la denominazione «tonda gentile Langhe» nel registro nazionale delle varietà di piante da frutto. Con questa iscrizione si possono quindi commercializzare con il nome «tonda gentile Langhe» anche le nocciole prodotte in altre parti d'Italia, penalizzando in questo modo il territorio di provenienza e i suoi coltivatori, che lavorano e investono da sempre sulla tutela e sulla valorizzazione della nocciola «igp Piemonte»;
   le associazioni agricole coinvolte hanno chiesto al Ministero di correggere questo errore che sta mettendo a rischio l'economia del comparto dell'intera regione Piemonte;
   il regolamento dell'Unione europea n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari prevede chiaramente che le denominazioni di origine non debbano essere in conflitto con nomi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che prodotti siano originari di un altro territorio –:
   quali iniziative urgenti, coerenti con la normativa comunitaria, intenda assumere il Ministro interrogato al fine di salvaguardare la tipicità della «nocciola del Piemonte igp» sia riguardo alla produzione nazionale che a quella estera, al fine di tutelare i produttori ed informare correttamente i consumatori. (3-02907)
(27 marzo 2017)
(ex 5-10127 del 14 dicembre 2016)


   TARICCO, GRIBAUDO, LAVAGNO e D'OTTAVIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, ha recepito la direttiva 2008/90/CE del Consiglio sulla commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto per produzione di frutti, stabilendo i requisiti delle varietà commercializzabili e l'istituzione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione;
   con il determina dirigenziale 4 giugno 2012, n. 499, la regione Piemonte ha proposto l'iscrizione, modificando la denominazione, della varietà locale di nocciolo da «tonda gentile delle Langhe» a «tonda gentile trilobata» per tutelare l'igp «nocciola Piemonte», riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
   infatti, l'uso del toponimo «Langhe» poteva creare confusione nei consumatori ed essere impropriamente utilizzato da operatori che commercializzano la medesima varietà;
   la regione Piemonte, con nota prot. 1903/AGR del 23 novembre 2006, e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (con nota prot. n. 986 del 15 dicembre 2006), hanno quindi ottenuto dal competente Ministero argentino la modifica della denominazione «tonda gentile delle Langhe», allora iscritta presso il registro dell’Istituto nacional de semillas, in «tonda gentile»;
   il disciplinare di produzione dell'igp «nocciola del Piemonte» recita: «La denominazione “nocciola del Piemonte” designa il frutto della varietà di nocciolo “tonda gentile trilobata” coltivato nel territorio idoneo della regione Piemonte, definito nell'articolo 3»;
   in mancanza della registrazione, presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, della varietà con denominazione «tonda gentile trilobata», si è resa necessaria una modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «nocciola del Piemonte»;
   il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del 12 dicembre 2016, ha inserito nel registro italiano delle varietà delle piante da frutto, alla varietà identificata con denominazione «tonda gentile», cui è associato il sinonimo «tonda gentile delle Langhe», anche «tonda gentile trilobata»;
   il regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e di ortaggi, all'articolo 6 ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se, tra le altre cose, comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà;
   sul sito dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, risulta che la varietà «tonda gentile delle Langhe» sia iscritta nel registro olandese dal 2012, senza che vi sia stato nessun atto di opposizione;
   andrebbe introdotta una denominazione univoca della varietà a livello nazionale che dovrebbe divenire «tonda gentile» già sinonimo di «tonda gentile delle Langhe» e «tonda gentile trilobata» –:
   quali iniziative il Governo intenda intraprendere:
    a) affinché vi sia un adeguamento alla denominazione «tonda gentile» italiana, qualora le varietà registrate in Olanda o altra parte d'Europa siano geneticamente corrispondenti alla «tonda gentile», già sinonimo di «tonda gentile delle Langhe» e «tonda gentile trilobata»;
    b) affinché si evitino riferimenti a un «nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico», nel rispetto del regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, articolo 6, lettera f), qualora le varietà registrate in Olanda o altra parte d'Europa non siano geneticamente corrispondenti alla «tonda gentile»;
   c) affinché siano tutelati i produttori piemontesi che rischiano di vedere compromesso il lavoro di qualificazione territoriale connesso alla coltivazione coriolicola, perseguito negli anni anche attraverso la igp «nocciola del Piemonte». (3-02908)
(27 marzo 2017)
(ex 5-10165 del 21 dicembre 2016)


Iniziative volte a promuovere, anche in vista dell'appuntamento di Matera 2019 capitale europea della cultura, la massima diffusione della lettura – 3-02587

E) Interrogazione

   LOSACCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il rapporto sullo stato dell'editoria in Italia per l'anno 2016 presentato dall'Associazione, italiana editori a Francoforte, sede della più importante fiera dell'editoria in Europa, evidenzia ancora una volta la criticità della Puglia per il suo basso numero di lettori;
   nonostante nell'ultimo anno si sia passati da una media del 26,8 per cento della popolazione al 27,5 per cento, ci si trova ancora molto lontani dalla media nazionale che è al 42 per cento e a condividere purtroppo il triste ultimo posto con la Campania;
   è un dato che contrasta fortemente con il dinamismo delle case editrici pugliesi, che sono 58 e hanno avuto una produzione di ben 3.171 titoli nel corso dell'ultimo anno;
   tale criticità è presente anche in Basilicata ed è un dato che dovrebbe far riflettere, anche in considerazione dell'appuntamento del 2019 quando Matera sarà capitale europea della cultura;
   in vista di quella data deve essere l'intero Mezzogiorno e, in particolare, la Puglia a recuperare alla lettura intere fasce di popolazione, perché nel 2016 non è pensabile che il 70 per cento dei pugliesi non abbia letto neppure un libro nell'arco di un anno;
   occorre partire dai più piccoli, e dai bambini, e serve un patto tra case editrici, scuole e istituzioni per promuovere adeguatamente il piacere della lettura;
   un ruolo importante possono averlo anche la Fiera del Levante e il protagonismo delle case editrici –:
   se il Governo non ritenga opportuno, in vista dell'appuntamento di Matera 2019 capitale europea della cultura, promuovere un piano di rilancio della lettura, coinvolgendo istituzioni, case editrici e scuole, al fine di sostenere il valore della lettura e ampliare il numero dei lettori in tale area, ponendo come obiettivo quello del raggiungimento almeno della media nazionale nel corso del prossimo biennio. (3-02587)
(26 ottobre 2016)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MANTERO ED ALTRI; LOCATELLI ED ALTRI; MURER ED ALTRI; ROCCELLA ED ALTRI; NICCHI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; CARLONI ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; NIZZI ED ALTRI; FUCCI ED ALTRI; CALABRÒ E BINETTI; BRIGNONE ED ALTRI; IORI ED ALTRI; MARZANO; MARAZZITI ED ALTRI; SILVIA GIORDANO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)

A.C. 1142-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1142-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.22, 1.86, 1.91, 1.92, 1.93, 1.169, 1.170, 3.142, 3.143, 3.149, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158, 3.190, 3.196 e 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1142-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
  2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
  3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  8. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
  9. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
  10. Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Consenso informato).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 1. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
   d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
   e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
   f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
   g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
1. 2. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.
1. 3. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.
1. 4. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.
1. 5. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.
1. 6. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 8. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 9. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
  5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.
1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
  3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 14. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
  3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
1. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente articolo:

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
  2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
  5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
  8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
  9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
1. 16. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 1.
1. 17. Bosco.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le parole: nel pieno rispetto della dignità della persona e.
1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.
1. 21. Bosco.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
  4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;
  5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
  7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
  11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
  12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
  13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
  15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
  17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.
  18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.
  21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
  24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
  25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
  26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
  27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
  28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
  29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.
  30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
  32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
  33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
  34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
  35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
  36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.
  37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
  38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
  39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.
1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.
1. 23. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.
1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 con le seguenti: di cui all'articolo 32.
1. 25. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 con le seguenti: 13.
1. 26. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 27. Menorello, Gigli, Pagano, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento alla dignità sociale.
1. 29. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
1. 30. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.
1. 31. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.
1. 32. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.
1. 33. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti:, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.
1. 34. Bosco.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 35. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 36. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 37. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 aggiungere le seguenti:, con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.
1. 38. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: 13 aggiungere la seguente: 19.
1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti: limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
1. 40. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.
1. 41. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.
1. 42. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: della Convenzione di Oviedo.
1. 43. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.
1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 45. Brignone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 46. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 47. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.
1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla salute e alla dignità.
1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: la salute e l'autodeterminazione.
1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il benessere psicofisico.
1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: e rispetta la dignità della vita della persona.
1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla dignità della vita.
1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla vita.
1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: e la salute con le seguenti:, la salute e l'autodeterminazione.
1. 355. Burtone.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'individuo con le seguenti: della persona.
1. 500. La Commissione.

  Al comma 1 dopo le parole: stabilisce che aggiungere le seguenti: salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.
1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 dopo le parole: trattamento sanitario, aggiungere le seguenti: obbligatorio.
1. 56. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.
1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.
1. 58. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.
1. 59. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.
1. 60. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.
1. 61. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.
1. 62. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.
1. 63. Bosco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 368. Parisi.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.
1. 66. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali;

  all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 77. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali;

   all'articolo 3, comma 1:
    al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 67. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
1. 68. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 69. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.
1. 70. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 71. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasici o di suicidio assistito.
1. 72. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.
1. 73. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.
1. 74. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 75. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 76. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.
1. 78. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.
1. 79. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.
1. 80. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.
1. 81. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.
1. 82. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 83. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.
1. 84. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 85. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 86. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. 87. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 88. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.
1. 89. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.
1. 90. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.
1. 91. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.
1. 92. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.
1. 93. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.
1. 94. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
1. 95. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.
1. 96. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.
1. 97. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 98. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 99. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
1. 100. Bosco, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 101. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 102. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 362. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.
1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 105. Bosco.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
1. 106. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.
1. 107. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.
1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.
1. 109. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: paziente con le seguenti: persona malata.

  Conseguentemente, nel testo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: paziente con le seguenti: persona malata.
1. 361. Amato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e medico con le seguenti: e personale medico e sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.
1. 110. Marzano, Locatelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente aggiungere le seguenti:, personale sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.
1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: il cui atto fondante fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.
1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.
1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.
1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 115. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 116. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.
1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.
1. 118. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.
1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente:, la deontologia.
1. 120. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 122. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 124. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.
1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale.
1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.
1. 126. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.
1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 128. Bosco.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.
1. 129. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.
1. 130. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, se il paziente lo desidera.
1. 131. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.
1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.
1. 133. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.
1. 134. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.
1. 135. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.
1. 136. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 137. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.
1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.
1. 139. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.
1. 140. Monchiero.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia, aggiungere le seguenti:, in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.
1. 141. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.
1. 142. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
1. 143. Bosco.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.
1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire Y interesse del medesimo paziente.
1. 145. Bosco.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.
1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 148. Bosco.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 149. Bosco.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 150. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.
1. 151. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.
1. 152. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.
1. 153. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.
1. 154. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.
1. 155. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.
1. 156. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.
1. 157. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.
1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.
1. 159. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.
1. 160. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.
1. 161. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.
1. 162. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.
1. 163. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.

  Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.
1. 164. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.
1. 165. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.
1. 166. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sanitari indicati aggiungere le seguenti: compresi gli eventuali effetti collaterali.
1. 167. Bosco, Calabrò.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.
1. 168. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima.
1. 169. Bosco, Calabrò.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.
1. 170. Bosco.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.
1. 171. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefìci attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.
1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.
1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.
1. 176. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.
1. 177. Bosco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.
1. 178. Monchiero.

  Al comma 3 sostituire le parole: i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 179. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 180. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 181. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.
1. 182. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti: espressamente delegata.
1. 183. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo, sostituire le parole: incaricati con le seguenti: delegati con modalità legalmente valide.
1. 184. Bosco.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, se la persona malata lo desidera, di prestare in sua vece il consenso.
1. 356. Burtone.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.
1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.
1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 363. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 188. Bosco.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 189. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
1. 190. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato con le seguenti: ai trattamenti sanitari.
1. 191. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni aggiungere la seguente: successive.
1. 192. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.
1. 194. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.
1. 195. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.
1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
1. 197. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.
1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.
1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.
1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).
1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 4.
1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.
1. 204. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.
1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato con le seguenti: Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.
1. 206. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti:, che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,.
1. 207. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino a: con disabilità con le seguenti:, in qualsiasi forma espresso, è documentato in forma scritta ovvero attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano.
1. 369. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa.
1. 357. Burtone.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.
1. 208. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
1. 370. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.
1. 209. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.
1. 211. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.
1. 210. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.
1. 212. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 213. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.
1. 214. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
1. 215. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.
1. 216. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.
1. 217. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione.
1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 5.
1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.
1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: maggiorenne e capace di intendere e di volere con le seguenti: capace di agire secondo il disposto dell'articolo 2 del codice civile.
1. 353. Giuditta Pini.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,.
1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici e a singoli trattamenti sanitari che si configurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 364. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 224. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.
1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: anche quando fino alla fine del periodo, con le seguenti: a trattamenti per la sua patologia.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 226. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: di terapie di supporto escludendo da queste la nutrizione e l'idratazione artificiali la cui sospensione comporterebbe un sensibile peggioramento della qualità del fine vita del malato a causa della inevitabile insorgenza di lesioni da decubito scatenanti dolore fisico e sofferenza aggiuntiva.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 371. Altieri.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 269. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese
le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 270. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 227. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;

   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 350. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. 228. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.
1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 230. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 351. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite).

  La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.
  Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
  Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.
1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 232. Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 233. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*1. 234. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 235. Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 236. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 237. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

*1. 238. Binetti, Buttiglione, De Mita, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 239. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 240. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 354. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:. Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.
1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: . Sono trattamenti sanitari, tra gli altri, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti e liquidi farmacologicamente preparati o mediante dispositivi sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 372. Amato.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:, può altresì rifiutare o revocare la nutrizione e l'idratazione artificiali.
1. 400. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti:, nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto,.
1. 242. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.
1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, aggiungere le seguenti: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
1. 244. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali aggiungere le seguenti: solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.
1. 245. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiali aggiungere le seguenti:, quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.
1. 246. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.
1. 247. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 248. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 249. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 250. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 367. Abrignani.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.
1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.
1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.
1. 256. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
1. 259. Marzano, Locatelli.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.
1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 262. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 263. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 6.
**1. 265. Monchiero.

  Sopprimere il comma 6.
**1. 266. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quindi fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre garantite, anche in caso di rinuncia o di revoca del consenso, le terapie antidolorifiche e le cure palliative previste dalla legge 15 marzo 2010 n. 38, compresa la sedazione palliativa profonda.
1. 373. Miotto.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 280. Mucci.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda
**1. 352. Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.
  6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 7.
1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.
1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.
1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.
1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.
1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente fino a: e in conseguenza di ciò con le seguenti: agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.
1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti:, dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.
1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 291. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 292. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 293. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.
1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti:, di interrompere.
1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti:, fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
1. 298. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 299. Marzano, Locatelli.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 300. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 301. Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
*1. 302. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 304. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 305. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti:, salvo che la richiesta non abbia contenuti.
1. 303. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.
1. 306. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.
1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal sub personale sanitario.
1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 309. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 310. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 311. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 312. Brignone.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, alla deontologia professionale.
1. 314. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 316. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.
1. 317. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 318. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 366. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte del medico con gravi negligenza o imperizia.
1. 319. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 320. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 321. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In presenza di sintomi o di comportamenti tali da far ritenere una possibile intervenuta incapacità di intendere e di volere, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, fermo restando il successivo coinvolgimento del giudice tutelare per la eventuale nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.
1. 365. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 323. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 324. Monchiero.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma, con le seguenti: e i componenti dell’équipe assistenziale assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà della persona malata, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano.
1. 359. Amato.

  Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.
1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.
1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
*1. 329. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 8 sostituire le parole:, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.
*1. 330. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.
1. 331. Marzano, Locatelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.
1. 332. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.
1. 333. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.
1. 334. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della salute tenendo conto della.
1. 335. Calabrò, Binetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.
  8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione dei consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.
1. 336. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 9.
1. 337. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 338. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 339. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 10, dopo le parole: del personale aggiungere la seguente: sanitario.
1. 340. Miotto.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.
1. 342. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.
1. 344. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. La formazione iniziale e continua di medici, infermieri e psicologi clinici comprende la formazione sulle problematiche di fine vita e cure palliative.
1. 360. Amato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore. La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
  3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 01. Marazziti, Binetti, Calabrò, Gigli.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2017, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI (A.C. 4373)

A.C. 4373 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame sono diretta conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale lo scorso 11 gennaio, che ha dichiarato ammissibili i due quesiti referendari promossi dalla Cgil relativi all'abolizione dei voucher ed alla abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti;
    le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano, quindi, un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'eventuale esito positivo del referendum popolare, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede una disciplina transitoria in merito alla possibilità di utilizzare i buoni lavoro già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, peraltro extra cornice normativa;
    si ravvisa, dunque, da subito, nell'emanazione stessa del decreto-legge, una palese violazione dei principi costituzionali dettati dagli articoli 1, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, laddove con la scelta di percorrere la strada della decretazione d'urgenza si ignorano i principi che «La sovranità appartiene al popolo» e che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (...) che (...) impediscono (...) l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
    le ragioni sottese all'emanazione del decreto-legge rendono lo stesso trasgredente anche del principio costituzionale dell'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge solo in casi straordinari di necessità e d'urgenza, come sancito dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, e, di conseguenza, del precetto costituzionale che affida l'esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, tenuto conto altresì dell’iter parlamentare già avviato sulla materia dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per correggere le storture della normativa vigente;
    in tale contesto, si riscontra, altresì, sempre sotto il profilo generale, una violazione dell'articolo 75 della Carta costituzionale, atteso che il provvedimento all'esame è, di fatto, volto unicamente ad impedire l'indizione del referendum popolare;
    l'incoerenza che connota il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, in combinato con la relazione illustrativa e con quella tecnica allegata al medesimo, contrasta inoltre con la prescrizione di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. Il comma 1 del citato articolo 15, infatti, prevede che nel preambolo siano chiarite le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che giustifichino l'adozione del decreto-legge; secondo la relazione illustrativa allegata, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorirne l'affermazione di forme di lavoro più stabile» mentre, in base alla relazione tecnica, «dalla soppressione di tale istituto non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente», per poi esplicitare, nel quinto periodo, che «giova ricordare (...) che il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporti di lavoro (...)». La previsione dell'immediata abolizione tout court dei buoni-lavoro, non può, dunque, essere considerata come priva di effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, posto che il venir meno del pagamento della tipologia di lavoro occasionale non comporta l'automatico utilizzo di altre forme contrattuali, considerata la rilevante differenza del costo del lavoro, ma comporterà di certo un aumento del lavoro nero smentendo i presupposti d'urgenza dichiarati appunto nel preambolo;
    sempre, con riguardo al contenuto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, come predetto, crea un vulnus normativo che non può – nella maniera più assoluta – considerarsi sanato da un comunicato ministeriale avvenuto a mezzo stampa tre giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, posto che una precisazione ministeriale non costituisce, nella gerarchia delle fonti normative, alcuna garanzia di fondamento giuridico-normativo. Nel caso dell'utilizzo dei voucher alle condizioni del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, pertanto, un eventuale conflitto connesso alla conduzione del rapporto di lavoro accessorio, per qualsiasi ragione o causa, non troverebbe alcun riferimento normativo cui ancorare il giudizio e la risoluzione del conflitto stesso, con una conseguente incertezza procedurale ed un'evidente violazione del dettame costituzionale di cui all'articolo 24, primo comma, della Costituzione;
    la criticità è ancora più evidente in relazione all'abrogazione immediata del terzo comma dell'articolo 49, introdotto dal decreto legislativo n. 185/16 del 2016, che impone la comunicazione preliminare di sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, sanzionandone pesantemente l'eventuale omissione (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione); per effetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, infatti, tale comunicazione preventiva non è più obbligatoria, non essendo espressamente prevista da alcuna normativa vigente, e, pertanto, l'eventuale omissione non potrebbe neanche essere sanzionata e il prestatore d'opera si ritroverebbe ad espletare la propria attività in una condizione in palese contrasto col principio costituzionale di cui all'articolo 35 della Costituzione;
    una violazione dell'articolo 35 della Costituzione si rinviene anche nell'intervento recato dal decreto-legge con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, che elimina la possibilità, per le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale. Il risultato conseguenziale a tale eliminazione sarà quello della mancanza di un incentivo valido per poter raggiungere un accordo tra le associazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori per un sistema di controllo da istituire che garantisca, dall'inizio dei lavori e per tutta la loro durata, legalità e correttezza nei comportamenti contrattuali, tutelando i diritti dei lavoratori e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici; la soppressione delle parole di cui alla lettera a) sancisce, pertanto, l'indisponibilità dei rappresentanti dei lavoratori a partecipare alla definizione di nuove soluzioni a favore dei lavoratori di un cantiere, abbandonando un'occasione che potrebbe offrire tutele più stabili e costanti per tutti;
    infine, perplessità con riguardo agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione sorgono in relazione alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 2, il cui intervento soppressivo non rafforza la responsabilità solidale nei confronti del lavoratore da parte di tutta la filiera dei soggetti co-obbligati, ma inficia la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;
    la norma che il decreto-legge intende eliminare, infatti, ha ridotto in modo significativo gravi incertezze applicative e una serie di contenziosi, in quanto le imprese sono comunque esposte a rivalse che possono arrivare anche nei due anni successivi alla fine dei lavori e rischiano di essere gravemente penalizzate sul piano sia economico che organizzativo da azioni giudiziarie che possono trascinarsi per anni e rispetto alle quali potrebbero essere incolpevoli; pertanto, la soppressione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 lede i principi di trasparenza, penalizzando i datori di lavoro coinvolti, senza rafforzare in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori;
    l'eliminazione della «preventiva escussione» va contro il buon senso, in quanto elimina la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore, per ottenere il pagamento dovuto, agisca prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve in ordine alla incostituzionalità del disegno di legge n. 4373,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4373.
N. 1. Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.