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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 aprile 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 aprile 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Paola Boldrini, Bonifazi, Franco Bordo, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Cariello, Caruso, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fantinati, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mongiello, Mucci, Orlando, Pannarale, Pastorelli, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rizzo, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Tabacci, Taglialatela, Terzoni, Velo, Vignali, Zardini, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Paola Boldrini, Bonifazi, Franco Bordo, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Cariello, Caruso, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fantinati, Faraone, Fauttilli, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Molea, Mongiello, Mucci, Orlando, Pannarale, Pastorelli, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rizzo, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Terzoni, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zardini, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 aprile 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAPARINI: «Modifiche al codice penale, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di determinazione del tasso usurario, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di decreto ingiuntivo per crediti bancari» (4403);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARCON ed altri: «Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone nelle decisioni finanziarie e nell'organizzazione dei pubblici uffici» (4404).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XI Commissione (Lavoro):
  ALBANELLA ed altri: «Misure per il sostegno e l'inserimento lavorativo dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità o strutture di accoglienza» (4320) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Manfredonia, per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 510).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 511).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 512).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 513).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministro della Giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/0128, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1o luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita all'anno 2016 (Doc. CXVI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, riferita all'anno 2016 (Doc. CXCIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2016 (Doc. CXXXI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella tornata dal 1o al 2 marzo 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (Doc. XII, n. 1156) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 1157) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (Doc. XII, n. 1158) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sugli obblighi della Commissione in materia di reciprocità dei visti a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 (Doc. XII, n. 1159) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulle opzioni dell'Unione europea per un miglior accesso ai medicinali (Doc. XII, n. 1160) – alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione(COM(2016) 883 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del terzo programma d'azione comunitaria in materia di salute nel 2014 (COM(2017) 149 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Difensore civico della regione Valle d'Aosta.

  Il Difensore civico della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 46).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Difensore civico della regione Valle d'Aosta, con lettera pervenuta in data 28 marzo 2017, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 in qualità di garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Lazio.

  Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 47).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Lombardia.

  Il Difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 48).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
   al dottor Giuseppe Maresca, l'incarico ad interim di direttore della Direzione V – prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per i fini illegali, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   al dottor Biagio Mazzotta, l'incarico di Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 marzo 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga del Comitato di gestione della Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto (GPL).

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 31 marzo 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga della nomina del dottor Giovanni Pilia a commissario straordinario del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017 (408).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (409).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a incrementare il numero di magistrati assegnati al tribunale di Rovigo – 3-02710

A)

   CRIVELLARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   è emersa in questi ultimi tempi una sempre più preoccupante carenza dell'organico dei magistrati in servizio presso il tribunale di Rovigo;
   la situazione attuale obbliga a rinvii di parecchi mesi e l'impedimento della celebrazione di molti processi: alcune udienze sono già slittate sino a novembre di quest'anno;
   un recente decreto del Ministero, nel corso del 2016, aveva già assegnato alla sede di Rovigo tre nuovi magistrati, ma questo stesso decreto risulterebbe attualmente ancora al vaglio della Corte dei conti;
   sono palesi i primi segnali di rallentamento dei lavori del tribunale di Rovigo: dall'inizio del nuovo anno non sono più presenti nell'organico il presidente uscente, per motivi di raggiunta quiescenza, e altri due giudici trasferiti ad altra sede;
   è utile ricordare che il tribunale di Rovigo, dal 2013, ha assorbito le sedi di Adria e di Este, aumentando la propria area di competenza in modo significativo al Basso Polesine e alla Bassa Padovana;
   si confida nella possibilità che l'amministrazione dello Stato provveda in tempi brevi a coprire le carenze di organico –:
   se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda adottare per promuovere un potenziamento della pianta organica del tribunale di Rovigo, al fine di riequilibrare e garantire l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia nel territorio polesano e veneto. (3-02710)


Iniziative volte a rafforzare la dotazione di uomini e mezzi delle forze dell'ordine in provincia di Catania – 3-02221

B)

   BURTONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi si è registrato un incendio presso un capannone adibito alla lavorazione delle arance presso il Comune di Scordia in provincia di Catania;
   i vigili del fuoco di Catania hanno impiegato quasi 24 ore per spegnere completamente l'incendio;
   sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine ma l'orientamento sembra quello della pista dolosa;
   purtroppo non è il primo episodio e negli ultimi tempi nell'intero comprensorio del calatino si registra una escalation di fenomeni criminali legati ad attività estorsiva ma anche furti, rapine, scippi, da Militello Val di Catania a Ramacca, Grammichele, ed altre realtà che hanno visto nelle ultime settimane una recrudescenza di episodi che suscitano preoccupazione tra i cittadini;
   per quanto apprezzabile il lavoro delle forze dell'ordine esso si scontra con le carenze di personale e con condizioni in termini di uomini e mezzi non ottimali nonostante la grande abnegazione messa in campo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda porre in essere al fine di rafforzare le dotazioni in termini di uomini e mezzi dei presidi delle forze dell'ordine di stanza presso i territori in questione. (3-02221)


Iniziative di competenza a tutela di un'azienda slovena sita in provincia di Gorizia, oggetto di reiterati atti vandalici – 3-02698

C)

   BRANDOLIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel lontano anno 2005 venne annunciato il progetto di un nuovo stabilimento della prestigiosa ditta di ultraleggeri Pipistrel Lsa Srl di Aidussina (Slo) nel compendio dello scalo aeroportuale Duca d'Aosta di Merna in Gorizia, primo passo per fare dell'aeroporto Duca D'Aosta di Gorizia un vero scalo transfrontaliero, comprensivo di una zona produttiva;
   nel 2014 la società ha avviato la realizzazione della sede-magazzino, annunciando previsioni occupazionali di 250 dipendenti e la produzione di 200 aerei/ultraleggeri all'anno con l'entrata in funzione di 6 mila dei 10 mila metri quadri di superficie dello stabilimento in vista della prima fase produttiva destinata agli Stati Uniti;
   subito dopo l'inizio dei primi lavori, la Pipistrel ha subito il primo atto vandalico, con il danneggiamento di una cisterna e dell'impianto elettrico (notizia che l'azienda decide però di tenere riservata);
   nel dicembre del 2014 un altro atto vandalico colpisce l'azienda, con la rottura a sassate di una decina di finestre;
   nel marzo del 2016 nuovo atto vandalico, con quaranta vetrate mandate in frantumi per un danno che si aggira attorno ai 50 mila euro;
   nel dicembre 2016 si verifica un nuovo danneggiamento alle vetrate, ma questa volta i responsabili dell'atto riescono a mettere fuori uso anche il quadro elettrico e, cosa ben più grave, lasciano un messaggio scritto in inchiostro rosso sul muro interno alla struttura appena realizzata: «Ivo go home», «Ivo (riferito a Boscarol, il patron dell'azienda slovena), vai a casa»;
   la gravità dei fatti è stata sottolineata sia dal vicario del questore Luigi Di Ruscio il quale ha affermato: «Quello che è successo è grave perché è stata colpita una delle poche realtà imprenditoriali che stanno prendendo piede in città, che dal questore Lorenzo Pillilini, che ha sottolineato sulla stampa come sia “da escludere che l'atto possa essere stato commesso da persone che non sono state pagate per gli interventi effettuati nella costruzione dello stabilimento”; il questore ha anche sottolineato che “nella costruzione della fabbrica sono state coinvolte tutte aziende locali. Per intenderci, non hanno lavorato ditte in odore di camorra”; il questore ha anche dichiarato che “mi sembra improbabile che un ladro si sfoghi contro 40 finestre (...) Più che un atto ladresco, lo consideriamo un atto vandalico”» –:
   di quali elementi disponga il Ministro interrogato sulla vicenda e quali iniziative di competenza intenda assumere a tutela dell'azienda in questione, anche in considerazione della possibilità che il fatto, già grave in quanto atto vandalico diretto verso una nuova realtà imprenditoriale molto importante per il territorio, non sia aggravato da una componente nazionalistica e razzista vista la provenienza slovena dell'azienda e del titolare, elemento particolarmente preoccupante in una zona come quella goriziana che dovrebbe fare della collaborazione transfrontaliera il suo punto di forza. (3-02698)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MANTERO ED ALTRI; LOCATELLI ED ALTRI; MURER ED ALTRI; ROCCELLA ED ALTRI; NICCHI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; CARLONI ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; NIZZI ED ALTRI; FUCCI ED ALTRI; CALABRÒ E BINETTI; BRIGNONE ED ALTRI; IORI ED ALTRI; MARZANO; MARAZZITI ED ALTRI; SILVIA GIORDANO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (A.C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A)

A.C. 1142-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.501 della Commissione e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 1142-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.03 espresso nella seduta del 28 marzo 2017.

A.C. 1142-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
  2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.
  3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
  6. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  8. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
  9. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
  10. Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Consenso informato).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
01. 01. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
   d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
   e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
   f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
   g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.
01. 02. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
   c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie.
01. 03. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
  2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
   a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
   b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.
01. 04. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo.
01. 05. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Finalità).

  1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore.
01. 06. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 7. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 8. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 9. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
  5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.
1. 10. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

  1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
  2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
  3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
  4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.
1. 11. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.
1. 12. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.
1. 13. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
  3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i princìpi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 14. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.
  2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
  3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
  4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.
  5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.
1. 15. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente articolo:

Art. 1.
(Consenso informato).

  1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
  2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
  5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
  8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
  9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.
1. 16. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.
1. 17. Bosco.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
  1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.
1. 18. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.
1. 19. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, aggiungere le parole: nel pieno rispetto della dignità della persona e.
1. 20. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1 sopprimere le parole: nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,.
1. 21. Bosco.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa incarico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
  4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;
  5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.
  7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.
  8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
  9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
  10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.
  11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.
  12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.
  13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
  15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
  17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.
  18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
  19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
  20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.
  21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
  22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
  23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
  24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
  25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
  26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
  27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
  28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
  29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.
  30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
  31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.
  32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.
  33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
  34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
  35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
  36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.
  37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
  38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.
  39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 6.
1. 22. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione:
   a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
   b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
   c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
   d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;
   e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
   f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

  2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.
  3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1.
1. 23. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.
1. 24. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1 sostituire le parole: di cui agli articoli 2, 13 e 32 con le seguenti: di cui all'articolo 32.
1. 25. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: 2, 13 con le seguenti: 13.
1. 26. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 27. Menorello, Gigli, Pagano, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli 2 aggiungere la seguente: 3.
*1. 28. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento alla dignità sociale.
1. 29. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 3, con riferimento all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
1. 30. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società.
1. 31. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità.
1. 32. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: di cui agli articoli 2, aggiungere le seguenti: 21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero.
1. 33. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2 aggiungere le seguenti:, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo.
1. 34. Bosco.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 35. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 36. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1 sopprimere la parola: 13.
*1. 37. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 2, 13 aggiungere le seguenti:, con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale.
1. 38. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: 13 aggiungere la seguente: 19.
1. 39. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti: limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
1. 40. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge.
1. 41. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: articoli 13 e 32 aggiungere le seguenti:, limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana.
1. 42. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione inserire le seguenti: della Convenzione di Oviedo.
1. 43. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 1 dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza.
1. 44. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 45. Brignone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tutela la vita e la salute dell'individuo e.
*1. 46. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: tutela la vita fino alla fine del comma con le seguenti: stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 47. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la vita e.
1. 48. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla salute e alla dignità.
1. 49. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Bechis, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: il diritto alla vita, alla salute e alla dignità.
1. 49.(Testo modificato nel corso della seduta). Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso, Bechis, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita e la salute con le seguenti: la salute e l'autodeterminazione.
1. 50. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il benessere psicofisico.
1. 51. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: e rispetta la dignità della vita della persona.
1. 52. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla dignità della vita.
1. 53. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: la vita con le seguenti: il diritto alla vita.
1. 54. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 1, sostituire le parole: e la salute con le seguenti:, la salute e l'autodeterminazione.
1. 355. Burtone.

  Al comma 1, dopo le parole: alla dignità aggiungere le seguenti: e all'autodeterminazione.
1. 355.(Testo modificato nel corso della seduta). Burtone.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'individuo con le seguenti: della persona.
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: stabilisce che aggiungere le seguenti: salvi gli interventi di emergenza o di urgenza.
1. 55. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, sopprimere le parole: iniziato o proseguito se.
1. 57. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1 sostituire le parole: se privo con le seguenti: in assenza.
1. 58. Bosco.

  Al comma 1 sostituire le parole: del consenso libero e informato con le seguenti: di espressa autorizzazione.
1. 59. Bosco.

  Al comma 1 dopo le parole: se privo del consenso aggiungere le seguenti: espresso.
1. 60. Bosco.

  Al comma 1, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: nonché esplicito.
1. 61. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive del Ministero della salute.
1. 62. Bosco.

  Al comma 1, dopo le parole: della persona interessata aggiungere le seguenti: espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute.
1. 63. Bosco.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 64. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: escluso comunque ogni atto di natura eutanasica.
1. 65. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 368. Parisi.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale.
1. 66. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.;
   all'articolo 3, comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.
1. 77. Bosco, Calabrò, Pagano.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.;
   all'articolo 3, comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.
1. 67. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
1. 68. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio.
1. 69. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali.
1. 70. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 71. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasici o di suicidio assistito.
1. 72. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali.
1. 73. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali.
1. 74. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 75. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali.
1. 76. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali.
1. 78. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze.
1. 79. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona.
1. 80. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana.
1. 81. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita.
1. 82. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 83. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita.
1. 84. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza.
1. 85. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 86. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.
1. 87. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 88. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie.
1. 89. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente.
1. 90. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti.
1. 91. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo.
1. 92. Bosco, Calabrò.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie.
1. 93. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita.
1. 94. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
1. 95. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana.
1. 96. Bosco.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti.
1. 97. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 98. Bosco.

  Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse.
1. 99. Bosco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni
forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 101. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 102. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
*1. 362. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività.
1. 103. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
1. 104. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 105. Bosco.

  Sostituire il comma 2 col seguente:
  2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.
1. 106. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: promossa e.
1. 107. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la relazione fino alla fine del comma, con le seguenti:, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario.
1. 108. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: e valorizzata.
1. 109. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e medico con le seguenti: e personale medico e sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: responsabilità del medico con le seguenti: responsabilità del personale medico e sanitario.
1. 110. Marzano, Locatelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra paziente aggiungere le seguenti:, personale sanitario.

  Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: la responsabilità aggiungere le seguenti: del personale sanitario e.
1. 111. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: il cui atto fondante fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui il consenso informato è parte integrante, e netta quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia decisionale del medico, basata sulla sua competenza professionale e sul suo senso di responsabilità. Nella relazione di cura sono coinvolti se il paziente lo desidera; anche i suoi familiari o un fiduciario da lui indicato.
1. 112. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le parole: di cui il consenso informato è punto rilevante e irrinunciabile.
1. 113. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Palmieri, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è il consenso informato con le seguenti: e il consenso informato è l'atto.
1. 114. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 115. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Palmieri, Taricco.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: sulla base del.
*1. 116. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: il cui atto fondante è con le seguenti: che si basa sul.
1. 115.(Testo modificato nel corso della seduta). Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Palmieri, Taricco.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'autonomia decisionale del paziente con le seguenti: le esigenze espresse dal paziente.
1. 117. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità con le seguenti: e la proposta terapeutica.
1. 118. Bosco.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'autonomia professionale.
1. 119. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: autonomia inserire la seguente:, la deontologia.
1. 120. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 121. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli, Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 122. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: la deontologia professionale.
*1. 124. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del medico con le seguenti: dell'equipe sanitaria.
1. 123. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: responsabilità del medico, aggiungere le seguenti: basata sui princìpi contenuti nel Codice di deontologia professionale.
1. 125. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del medico aggiungere le seguenti: anche in concorso con altri medici.
1. 126. Bosco, Calabrò.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri.
1. 127. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria.
1. 127.(Testo modificato nel corso della seduta). Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.
(Approvato)

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 128. Bosco.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza.
1. 129. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sono coinvolti con le seguenti: possono essere coinvolti.
1. 130. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, se il paziente lo desidera.
1. 131. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le seguenti: di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo.
1. 132. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera con le parole: salvo che il paziente espressamente non lo escluda.
1. 133. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente.
1. 134. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: se il paziente lo desidera, con le seguenti: nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare.
1. 135. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lo desidera con le seguenti: lo richiede espressamente.
1. 136. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche i suoi familiari con le seguenti: anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 137. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la parte dell'unione civile o il convivente ovvero.
1. 138. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ovvero una persona di sua fiducia con le seguenti: o chiunque altro egli ritenga opportuno.
1. 139. Bosco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una persona con le seguenti: una o più persone.
1. 140. Monchiero.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ovvero una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti:, in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura.
1. 141. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive.
1. 142. Bosco.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
1. 143. Bosco.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasico, né di tipo permissivo né di tipo attivo.
1. 144. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire l'interesse del medesimo paziente.
1. 145. Bosco.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente ’disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita’ al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge.
1. 146. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 3.
1. 147. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente,.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 148. Bosco.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti un rischio evidente per la salute del paziente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 8.
1. 149. Bosco.

  Al comma 3, premettere le parole: Fatti salvi i casi di urgenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 150. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere.
1. 151. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ogni persona con le seguenti: Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere.
1. 152. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ha il diritto di conoscere aggiungere le seguenti: dettagliatamente.
1. 153. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: con riferimento a ciascuna singola patologia.
1. 154. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche.
1. 155. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro.
1. 156. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: condizioni di salute aggiungere le seguenti: nonché il significato del quadro sintomatologico.
1. 157. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata, aggiungere le seguenti: e aggiornata.
1. 158. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: informata aggiungere le seguenti: tramite un documento cartaceo o informatizzato.
1. 159. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: completo con la parola: esaustivo.
1. 160. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: aggiornato aggiungere le seguenti parole: nonché corretto.
1. 161. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e a lei comprensibile.
1. 162. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: riguardo alla aggiungere le seguenti: sintomatologia, alla.
1. 163. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole alla prognosi aggiungere le seguenti: agli accertamenti diagnostici necessari.

  Conseguentemente sopprimere le parole: degli accertamenti diagnostici e.
1. 164. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con la parola: necessari.
1. 165. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indicati con le seguenti: che il medico ritiene opportuni.
1. 166. Bosco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e alle conseguenze con le seguenti: e ai rischi.
1. 168. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari.
1. 170. Bosco.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico.
1. 171. Bosco.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 172. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione.
1. 173. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefìci attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze.
1. 174. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze.
1. 175. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può.
1. 176. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.
1. 177. Bosco.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece.
1. 178. Monchiero.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: incaricati fino alla fine del periodo, con le seguenti: incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece.
1. 178.(Testo modificato nel corso della seduta). Monchiero.
(Approvato)

  Al comma 3 sostituire le parole: i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
1. 179. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 180. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: ovvero indicare i familiari aggiungere le seguenti: o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76.
1. 181. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: o una persona di sua fiducia.
1. 182. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: o una persona di sua fiducia aggiungere le seguenti: espressamente delegata.
1. 183. Bosco.

  Al comma 3 secondo periodo, sostituire le parole: incaricati con le seguenti: delegati con modalità legalmente valide.
1. 184. Bosco.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, se la persona malata lo desidera, di prestare in sua vece il consenso.
1. 356. Burtone.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, se il paziente lo vuole.
1. 356.(Testo modificato nel corso della seduta). Burtone.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata.
1. 185. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso.
1. 186. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Gigli, Palmieri.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 187. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per «rifiuto delle cure» si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per «rinuncia alle cure» si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un’équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.
*1. 363. Palmieri, Brunetta, Sisto, Gigli.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 188. Bosco.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute.
1. 189. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: alle informazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.
1. 190. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato con le seguenti: ai trattamenti sanitari.
1. 191. Bosco.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: alle informazioni aggiungere la seguente: successive.
1. 192. Marazziti, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 193. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia.
1. 194. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente.
1. 195. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare.
1. 196. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Palmieri, Taricco, Occhiuto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
1. 197. Bosco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato.
1. 198. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute.
1. 199. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti punti: Il medico può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa.
1. 200. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione).
1. 201. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 4.
1. 202. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 203. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi.
1. 204. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3.
1. 205. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il consenso informato con le seguenti: Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso.
1. 206. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti:, che è raccolto è controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato,
1. 207. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: è espresso fino a: con disabilità con le seguenti:, in qualsiasi forma espresso, è documentato in forma scritta ovvero attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano.
1. 369. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa.
1. 357. Burtone.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in forma scritta aggiungere le seguenti: nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico.
1. 208. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
1. 370. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: videoregistrazione o dispositivi, aggiungere le parole: dotati di supporto durevole.
1. 209. Piccione, Taricco, Preziosi, Carrescia, Senaldi, Bazoli, Rubinato, Prina, Palmieri, Gigli.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita.
1. 211. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: e con la seguente: o.
1. 210. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato.
1. 212. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.
1. 213. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso.
1. 214. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
1. 215. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà.
1. 216. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo.
1. 217. Bosco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccoglierlo, controfirmandolo per ricezione.
1. 218. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 5.
1. 219. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente.
1. 221. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli, Buttiglione.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: maggiorenne e capace di intendere e di volere con le seguenti: capace di agire secondo il disposto dell'articolo 2 del codice civile.
1. 353. Giuditta Pini.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:, con le stesse forme di cui al comma 4,
1. 222. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il consenso o il rifiuto fino alla fine del periodo con le seguenti: il rifiuto rispetto a interventi diagnostici o terapeutici e a singoli trattamenti sanitari che si configurino inutili, troppo gravosi o sproporzionati, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 364. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 224. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita.
1. 225. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: anche quando fino alla fine del periodo, con le seguenti: a trattamenti per la sua patologia.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
1. 226. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello, Binetti.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: di terapie di supporto escludendo da queste la nutrizione e l'idratazione artificiali la cui sospensione comporterebbe un sensibile peggioramento della qualità del fine vita del malato a causa della inevitabile insorgenza di lesioni da decubito scatenanti dolore fisico e sofferenza aggiuntiva.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 371. Altieri.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.
*1. 269. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'abbandono terapeutico, aggiungere le seguenti:; viene pertanto, comunque assicurato quanto necessario al fine del mantenimento in vita ovvero del miglioramento delle condizioni di salute, escluse pratiche di accanimento terapeutico.;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;.
*1. 270. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in
cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 227. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.
**1. 350. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1:
   al primo periodo, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
1. 228. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trattamenti sanitari di ventilazione, alimentazione, idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono obbligatori in qualsiasi situazione clinica, se l'intempestiva od omessa attivazione, o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente.
1. 229. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 230. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.
*1. 351. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali;
   dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

Art. 4-bis.
(Nutrizione e idratazione assistite).

  La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.
  Atteso che la somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, rappresenta, di norma, un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita, essa non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.
  Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorquando il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente.
1. 231. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 232. Marguerettaz, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 233. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 234. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 235. Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 236. Fucci, Distaso, Latronico.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 237. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 238. Binetti, Buttiglione, De Mita, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
*1. 239. Menorello, Gigli, Pagano, Roccella.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.
1. 354. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:. Gli atti finalizzati a garantire l'assunzione di cibo o bevande al paziente che non li possa assumere in modo autonomo possono essere interrotti quando non risultino più in grado di procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente o risultino comunque non più proporzionati.
1. 241. Bazoli, Piccione, Borghi, Senaldi, Prina, Palmieri, Gigli, Taricco, Occhiuto.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti: . Sono trattamenti sanitari, tra gli altri, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti e liquidi farmacologicamente preparati o mediante dispositivi sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
1. 372. Amato.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali con le seguenti:, può altresì rifiutare o revocare la nutrizione e l'idratazione artificiali.
1. 400. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: incluse aggiungere le seguenti:, nei soli casi di malattia giunta allo stadio terminale o di patologia ad evoluzione progressiva ad esito infausto,
1. 242. Calabrò, Gigli, Sberna, Baradello.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: artificiali con la seguente: assistite.
1. 243. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: idratazione artificiali, aggiungere le seguenti: purché detti trattamenti non siano più funzionali allo scopo di nutrire o idratare il paziente.
1. 244. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: artificiali aggiungere le seguenti: solo nel caso non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali.
1. 245. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: l'idratazione artificiali aggiungere le seguenti:, quando queste servano specificamente a trattare la sua patologia.
1. 246. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'interruzione di trattamenti in atto può avvenire ove gli stessi risultino non più proporzionati, tenuto conto delle indicazioni espresse dal paziente.
1. 247. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 248. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente.
*1. 249. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 250. Roccella, Piso, Vaccaro, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e a illustrargli le possibili alternative; il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica.
**1. 367. Abrignani.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 257. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.
1. 251. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo.
1. 254. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante.
1. 252. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico ha il dovere di verificare che non sia in atto nessun disagio di tipo psichiatrico che potrebbe condizionare le scelte del paziente. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di ansia eccessiva, o da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie.
1. 255. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionati da psicosi, stati depressivi, stati confusionali o da condizionamenti o pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle cure.
1. 256. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte.
1. 258. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di una particolare gravità, ha il diritto di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze, anche quando tali trattamenti possono accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
1. 259. Marzano, Locatelli.

  Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: e nel fascicolo con le seguenti: o nel fascicolo.
1. 260. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.
1. 261. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 262. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Gigli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alla condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.
*1. 263. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Sopprimere il comma 6.
**1. 265. Monchiero, Pagano.

  Sopprimere il comma 6.
**1. 266. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative.
1. 253. Binetti, Buttiglione, De Mita, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al medesimo aggiungere le seguenti: da parte di un paziente in condizioni terminali o affetto da patologia ad evoluzione progressiva e a esito inevitabilmente infausto.
1. 267. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in conformità con le specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita».
1. 268. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono quindi sempre con le seguenti: In tali casi sono anche.
1. 271. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: quindi.
1. 272. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quindi fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre garantite, anche in caso di rinuncia o di revoca del consenso, le terapie antidolorifiche e le cure palliative previste dalla legge 15 marzo 2010 n. 38, compresa la sedazione palliativa profonda.
1. 373. Miotto.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Sono quindi sempre assicurati, aggiungere le seguenti: qualora richiesti dal paziente.
1. 273. Mucci.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: medico di famiglia con le seguenti: medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta.
1. 274. D'Incecco.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti: ivi compresa la sedazione palliativa continua e profonda.
1. 275. Marzano.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 con le seguenti:. Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere anche la sedazione continua profonda.
1. 276. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 277. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: nonché, in fase terminale, la sedazione palliativa continua profonda, se richiesta dal paziente.
*1. 278. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative il paziente può scegliere la sedazione continua profonda palliativa.
**1. 279. Nicchi, Murer, Fossati, Ricciatti, Scotto.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda.
**1. 280. Mucci.

  Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'erogazione delle cure palliative, il paziente può scegliere la sedazione palliativa continua profonda.
**1. 352. Gregori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In caso di diagnosi medica con prognosi infausta e irreversibile, il paziente che decide di interrompere i trattamenti sanitari in corso, ha diritto a richiedere che tale interruzione sia accompagnata da una sedazione palliativa continua profonda.
  6-ter. Nel caso di cui al precedente comma, il paziente può richiedere che l'interruzione e la sedazione palliativa continua profonda avvengano presso il proprio domicilio.
1. 281. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La sedazione profonda continua fino al decesso del paziente è ammessa solo nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 4.
1. 282. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia attiva.
1. 283. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Sopprimere il comma 7.
1. 284. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, premettere le parole: Salve le disposizioni di cui al precedente comma.
1. 285. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti:, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica.
1. 286. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente.
1. 287. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto fino alla fine del comma con le seguenti: nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento orientate al suicidio assistito.
1. 288. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente fino a: e in conseguenza di ciò con le seguenti: agendo nel rispetto della volontà espressa dal paziente,.
1. 289. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti:, dopo aver attentamente valutato le condizioni del paziente e la sue volontà, tiene conto della.
1. 290. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 291. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 292. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: è tenuto a rispettare la con le seguenti: tiene conto della.
*1. 293. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto a rispettare con le seguenti: tiene in considerazione.
1. 294. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e il personale sanitario sono tenuti.
1. 295. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: il trattamento sanitario aggiungere le seguenti:, di interrompere.
1. 296. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e, in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.
1. 297. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: responsabilità civile o penale, aggiungere le seguenti:, fatta salva la possibilità da parte del medico di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
1. 298. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ogni trattamento somministrato in assenza di questo consenso informato, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
1. 299. Marzano, Locatelli.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 300. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*1. 301. Nicchi, Fossati, Murer, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
*1. 302. Locatelli, Marzano, Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 304. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere con le seguenti:, salvo che si tratti di.
**1. 305. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari, con le seguenti:, salvo che la richiesta non abbia contenuti.
1. 303. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari, con le seguenti: Il medico può rifiutarsi di eseguire le prestazioni sanitarie richieste quando queste risultino contrarie.
1. 306. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: esigere aggiungere le seguenti: o rifiutare.
1. 307. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella, Binetti, Calabrò, Gigli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: non può esigere aggiungere le seguenti: dalla struttura sanitaria nella quale il paziente è ricoverato o curato e dal suo personale sanitario.
1. 308. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 309. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 310. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 311. Murer, Fossati, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: alla deontologia professionale fino alla fine del comma.
*1. 312. Brignone.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: alla deontologia professionale o.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e alle raccomandazioni previste dalle linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute e da aggiornare con cadenza biennale, e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.
1. 313. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, alla deontologia professionale.
1. 314. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:, alla deontologia professionale fino alla fine del comma con le seguenti: o non basati su evidenze scientifiche.
1. 315. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
1. 316. Calabrò, Binetti, Gigli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare non può richiedere quanto espressamente vietato dagli articoli 579 e 580 del codice penale.
1. 317. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 318. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il paziente non può imporre al medico rifiuti dai quali possano derivare condotte contrarie alle norme di legge o alla deontologia professionale.
*1. 366. Palmieri, Brunetta, Sisto.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il consenso informato non è causa di un autonomo profilo di responsabilità, salvo i casi di assenza del medesimo, nonché di predisposizione da parte del medico con gravi negligenza o imperizia.
1. 319. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, nonché dei principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 320. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 321. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Calabrò.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In presenza di sintomi o di comportamenti tali da far ritenere una possibile intervenuta incapacità di intendere e di volere, il medico si avvale della consulenza di altri specialisti, fermo restando il successivo coinvolgimento del giudice tutelare per la eventuale nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.
1. 365. Marazziti, Gigli, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 323. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8.
*1. 324. Monchiero.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico, fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente o che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 325. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: il medico fino alla fine del comma, con le seguenti: che mettono in pericolo la vita del paziente e che non consentono di recepire la sua volontà, il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile.
1. 326. Vazio, Morani, Gadda, Piccoli Nardelli, Manfredi, Magorno, Iori, Venittelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma, con le seguenti: e i componenti dell’équipe assistenziale assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà della persona malata, ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano.
1. 359. Amato.

  Al comma 8, sostituire le parole da: l'assistenza sanitaria fino alla fine del comma, con le seguenti: sempre con la massima tempestività possibile l'assistenza sanitaria indispensabile, nel pieno rispetto del diritto alla vita del paziente e alle cure necessarie per mantenerla.
1. 327. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò, Gigli.

  Al comma 8 sostituire la parola: indispensabile con le seguenti: più opportuna.
1. 328. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.
*1. 329. Palmieri, Brunetta, Sisto, Archi, Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Calabria, Carfagna, Catanoso, Centemero, Luigi Cesaro, Crimi, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Gregorio Fontana, Riccardo Gallo, Garnero Santanchè, Gelmini, Genovese, Giacomoni, Alberto Giorgetti, Gullo, Laffranco, Longo, Martinelli, Milanato, Occhiuto, Palmizio, Polidori, Polverini, Romele, Rotondi, Russo, Santelli, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Secco, Squeri, Valentini, Vella.

  Al comma 8 sostituire le parole:, ove possibile nel rispetto delle volontà del paziente.
*1. 330. Menorello, Gigli, Binetti, Pagano, Roccella, Calabrò.

  Al comma 8 sopprimere le parole: ove possibile.
1. 331. Marzano, Locatelli.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: ma sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente nota e disponibile.
1. 332. Fossati, Murer, Nicchi, Ricciatti, Scotto, Gregori.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: sempre nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente resa nota e disponibile.
1. 333. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8, sostituire le parole da: ove possibile fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto della volontà del paziente, qualora questa gli sia prontamente e chiaramente resa nota e disponibile.
1. 334. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 8 dopo le parole: nel rispetto, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della salute tenendo conto della.
1. 335. Calabrò, Binetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione del consenso informato il medico sospetti che la libertà decisionale del paziente possa essere alterata da condizioni di stato confusionale, depressione o psicosi, è tenuto a richiedere una valutazione collegiale da effettuarsi almeno insieme allo specialista più idoneo e a un medico legale.
  8-ter. Qualora durante i colloqui che precedono la sottoscrizione dei consenso informato il medico sospetti che la scelta del paziente possa essere dipendente da condizionamenti, pressioni o abusi è tenuto a sottoporre il caso al giudice tutelare.
1. 336. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Sopprimere il comma 9.
1. 337. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 338. Pagano, Fedriga, Molteni, Simonetti, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 339. Fucci, Distaso, Latronico, Binetti, Roccella, Calabrò.

  Al comma 10, sostituire la parola: azienda con la seguente: struttura.
1. 501. La Commissione.

  Al comma 10, dopo le parole: del personale aggiungere la seguente: sanitario.
1. 340. Miotto.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le istituzioni sanitarie private possono chiedere alla autorità sanitarie regionali di essere esonerate da applicazioni non rispondenti alla carta dei valori su cui fondano i propri servizi. La richiesta di esonero non può comportare modifiche penalizzanti dei rapporti che le legano al Servizio sanitario nazionale.
1. 341. Gigli, Sberna, Baradello, Binetti, Calabrò.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, i responsabili delle strutture sanitarie di cui al precedente periodo rispondono dell'inottemperanza personalmente e per conto della struttura da cui dipendono.
1. 342. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le strutture sanitarie, di cui al precedente periodo, sono responsabili del mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 343. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione del personale sanitario prevede l'indispensabile aggiornamento su tutti quei progressi tecnico-scientifici che, migliorando la qualità di vita del paziente, contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti, perché ritenuti eccessivamente invasivi e o scarsamente efficaci.
1. 344. Binetti, Buttiglione, De Mita, Roccella, Calabrò.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. La formazione iniziale e continua di medici, infermieri e psicologi clinici comprende la formazione sulle problematiche di fine vita e cure palliative.
1. 360. Amato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Dignità nella fase finale della vita e divieto di accanimento terapeutico). – 1. Nel caso di malattia grave il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente stesso, anche in caso di rifiuto o di rinuncia al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  2. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili, in associazione con la terapia del dolore. La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.
  3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
1. 01. Marazziti, Binetti, Calabrò, Gigli.