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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 aprile 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Pdl n. 302 e abb. – Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

Tempo complessivo: 16 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione generale: 8 ore e 30 minuti;
• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 15 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 27 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 18 minuti 4 ore e 36 minuti
 Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 14 minuti
 MoVimento 5 Stelle 34 minuti 32 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
31 minuti 23 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
31 minuti 20 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
31 minuti 18 minuti
 Lega nord e autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
31 minuti 16 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
30 minuti 15 minuti
 Civici e Innovatori 31 minuti 15 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare –
 MAIE
30 minuti 15 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
30 minuti 15 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 nazionale
30 minuti 14 minuti
 Misto: 31 minuti 19 minuti
  Conservatori e Riformisti 10 minuti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 3 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
4 minuti 3 minuti
  UDC 3 minuti 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
3 minuti 2 minuti

Ddl n. 4314 e abb. – Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Tempo complessivo: 13 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione generale: 8 ore e 30 minuti;
• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 15 minuti 10 minuti
Governo 15 minuti 10 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti 5 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 29 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 49 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 26 minuti 3 ore e 31 minuti
 Partito Democratico 48 minuti 43 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti 31 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
30 minuti 21 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
33 minuti 15 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
32 minuti 13 minuti
 Lega nord e autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
30 minuti 13 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
30 minuti 12 minuti
 Civici e Innovatori 31 minuti 12 minuti
 Scelta civica ALA per la
 Costituente liberale e popolare –
 MAIE
30 minuti 12 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
31 minuti 12 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 nazionale
30 minuti 11 minuti
 Misto: 31 minuti 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 10 minuti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera –
  Tutti insieme per l'Italia
4 minuti 2 minuti
  UDC 3 minuti 2 minuti
  USEI – IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
3 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01589 – Inserimento del cosiddetto Fiscal Compact nei Trattati europei nonché politiche economiche e di bilancio dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
21 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico
 e Progressista
19 minuti
 Alternativa Popolare – Centristi per
 l'Europa – NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà – Possibile
15 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente
 Liberale e Popolare – MAIE
14 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 13 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme
  per l'Italia
3 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana
  Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl 3785-A/R e abb. – Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa

Seguito dell'esame: 8 ore e 30 minuti.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatori di minoranza 20 minuti (complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 9 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 41 minuti
 Partito Democratico 1 ore e 32 minuti
 MoVimento 5 Stelle 39 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
28 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico
 e Progressista
25 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
22 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
20 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà – Possibile
19 minuti
 Civici e Innovatori 19 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente
 Liberale e Popolare – MAIE
18 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
18 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 17 minuti
 Misto: 24 minuti
  Conservatori e Riformisti 7 minuti
  Alternativa Libera – Possibile 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC 3 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana
  Emigrati Italiani)
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 30 minuti.

Discussione Dichiarazioni di voto
Governo 30 minuti (complessivamente)
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 36 minuti 2 ore e 4 minuti
 Partito Democratico 18 minuti 10 minuti
 MoVimento 5 Stelle 9 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
7 minuti 10 minuti
 Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
7 minuti 10 minuti
 Alternativa Popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
6 minuti 10 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
6 minuti 10 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra
 Ecologia Libertà – Possibile
6 minuti 10 minuti
 Civici e Innovatori 6 minuti 10 minuti
 Scelta Civica – ALA per la
 Costituente Liberale e Popolare –
 MAIE
6 minuti 10 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
6 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza
 Nazionale
5 minuti 10 minuti
 Misto: 14 minuti 14 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti
  insieme per l'Italia
2 minuti 2 minuti
  UDC 2 minuti 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 aprile 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Palladino, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Palladino, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 aprile 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FAVA: «Disposizioni in materia di limiti e dichiarazioni relativi all'appartenenza ad associazioni massoniche o similari» (4422);
   DE MENECH: «Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo» (4423).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VALERIA VALENTE ed altri: «Modifiche agli articoli 6 e 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire adeguata rappresentanza dei sessi nei consigli e nelle giunte comunali e circoscrizionali» (1487) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Salvo.

  La proposta di legge VALERIA VALENTE ed altri: «Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione» (2586) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Salvo.

  La proposta di legge VALERIA VALENTE: «Disciplina dei consultori familiari» (2744) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Di Salvo e Iori.

  La proposta di legge ARLOTTI ed altri: «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta» (4271) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cancelleri.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  VEZZALI: «Disciplina delle società sportive dilettantistiche ad azionariato diffuso o popolare» (4153) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CARRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per favorire l'inserimento lavorativo delle persone sorde» (4380) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  VENITTELLI ed altri: «Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale» (4419) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 11 aprile 2017, ha trasmesso un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 5 aprile 2017, concernente osservazioni e proposte in tema di rimozione dei divari di genere nelle imprese e nel lavoro.

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2016 (Doc. CIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo 1o marzo 2016 – 31 marzo 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017) 114 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla proroga della concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2017) 182 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del terzo programma d'azione comunitaria in materia di salute nel 2014 (COM(2017) 149 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/CE (COM(2017) 151 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2017) 160 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 17 marzo 2017, il testo di due risoluzioni, approvate dalla Commissione permanente della medesima Assemblea nel corso della riunione svoltasi a Madrid il 10 marzo 2017. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Risoluzione n. 2154 – Garantire l'accesso dei detenuti agli avvocati (Doc. XII-bis, n. 63) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione n. 2155 – I diritti politici delle persone con disabilità: una questione di democrazia (Doc. XII-bis, n. 64) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 4 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Basilicata.

  Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 3 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 50).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI GRILLO ED ALTRI N. 1-01563, RONDINI ED ALTRI N. 1-01581, PALESE ED ALTRI N. 1-01584, BINETTI ED ALTRI N. 1-01585, BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01586, FOSSATI ED ALTRI N. 1-01587, VARGIU ED ALTRI N. 1-01588, LENZI ED ALTRI N. 1-01592, BOSCO E SCOPELLITI N. 1-01593, GULLO ED ALTRI N. 1-01595, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01597 E GIGLI E DELLAI N. 1-01598 IN MATERIA DI LISTE D'ATTESA PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    i dirigenti dell'area medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, hanno la possibilità di esercitare l'attività libero professionale medica in due diverse forme:
     a) intramoenia o intramuraria, se in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
     b) extramoenia o extramuraria se in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
    l'attività libero-professionale intramuraria di tali dirigenti è rappresentata dall'attività che detto personale, individualmente o in équipe esercita fuori dall'orario di lavoro e dall'impegno di servizio istituzionale sia in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery) che di ricovero, nonché dalle prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso, su richiesta di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    l'esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale, da una parte, comporta un trattamento economico aggiuntivo per la rinuncia all'esercizio di attività libero professionale extramoenia e, dall'altra, consente al professionista dipendente del Servizio sanitario nazionale di esercitare la propria attività libero professionale intramoenia, con oneri a carico del cittadino che lo richieda liberamente, al di fuori dell'orario di lavoro, in misura non superiore all'attività che il professionista sanitario è tenuto ad erogare in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico della medesima struttura;
    l'attività libero-professionale e aggiuntiva può essere svolta, sia individualmente che in équipe, all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, sia pubbliche che private convenzionate e concerne ogni tipo di prestazione (ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio, di ricovero sia diurno che ordinario, farmaceutiche);
    l’intramoenia può essere anche richiesta dalla direzione strategica della stessa struttura di appartenenza del dipendente per esigenze specifiche connesse alla necessità di ridurre le liste di attesa e rispondere alla domanda degli utenti ed è utilizzata a patto che non incrementi le liste di attesa, non contrasti con gli interessi o le finalità pubbliche e con gli obiettivi della struttura sanitaria;
    l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le finalità istituzionali dell'azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato al di fuori dell'orario di lavoro, in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurando la piena funzionalità dei servizi: per questo l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
    l’intramoenia può essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali e compete alle regioni il controllo sulle modalità di svolgimento dell'attività intramoenia e sul rispetto del limite quantitativo consentito. Ogni struttura sanitaria deve quindi regolamentare l'attività intramoenia nell'ambito del piano aziendale, con l'indicazione dei volumi consentiti, della rilevazione oraria, del monitoraggio, del controllo e della verifica tramite appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli utenti e di tutela dei diritti;
    le tipologie di attività libero professionale consentite sono così sintetizzabili:
     a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta del professionista da parte dell'utente;
     b) attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all’équipe;
     c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
     d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richiesta da terzi all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, specie nei casi di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge;
    sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 – quadriennio normativo 1998-2001 – biennio economico 1998-1999;
    infine, per attività libero-professionale, cosiddetta «allargata», si intende l'attività svolta in studi privati professionali;
    le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;
    l'attività intramoenia è consentita anche presso il proprio studio professionale, secondo precise modalità ed in via transitoria ed eccezionale, solo in caso di carenza di strutture e spazi aziendali idonei e a riguardo le regioni, per superare la carenza degli spazi, devono programmare interventi di ristrutturazione edilizia o la realizzazione e/o acquisizione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, utilizzando i fondi destinati all'edilizia sanitaria e comunque nei limiti introdotti dalle misure sulla spending review e sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale; in tali casi si configura la tipologia di attività intramoenia «allargata» che può essere svolta, previa autorizzazione dell'azienda e nel rispetto di apposito regolamento emanato dalla stessa azienda comprendente anche le tariffe e le quote di distribuzione, in studi privati professionali non accreditati/convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
    il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi») ha proceduto ad un riordino dell'attività intramoenia nell'intento di garantire, entro il mese di febbraio 2015, il passaggio di tale istituto da un regime transitorio ad un regime ordinario e, in tal senso, ha previsto la necessità di procedere ad una ricognizione degli spazi, prevedendo anche un programma sperimentale per consentire l’intramoenia negli studi privati dei professionisti collegati in rete anche con le aziende sanitarie e a condizione che nello studio non vi siano medici che svolgano attività privata o non in regime di esclusività o, qualora vi siano, che assicurino anch'essi la tracciabilità delle prestazioni;
    il sopra citato decreto ha previsto anche la necessità di realizzare la tracciabilità dei pagamenti e la rideterminazione delle tariffe per gli assistiti, a copertura sia del compenso del professionista e degli eventuali componenti dell’équipe sia dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende; nell'ambito delle tariffe, una quota pari al 5 per cento del compenso del professionista è trattenuta per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia. Il sistema sanzionatorio prevede, nell'ipotesi di gravità, il potere sostituivo o la destituzione del direttore generale o la decurtazione del 20 per cento sulla retribuzione di risultato;
    la legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», all'articolo 1, comma 4, lettera g), recita «progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici»;
    la determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, sul Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015, n. 267) recita: «Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria possono configurarsi l'errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione, lo svolgimento della libera professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione. Misure di contrasto possono individuarsi, ad esempio, nell'informatizzazione delle liste di attesa; nell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il cup aziendale o sovra-aziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia; nell'aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali; nella verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione; nell'adozione di un sistema di gestione informatica dell'attività libero professionale intramuraria dalla prenotazione alla fatturazione; nel prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni»;
    per quanto concerne l'attività libero professionale intramuraria espletata presso «studi professionali in rete», al fine di evitare la violazione degli obblighi di fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio aziendale, occorre rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia;
    non risulta ancora pubblicato il nuovo piano nazionale per il Governo delle liste di attesa 2016-2018 e l'ultimo piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012 è del 28 ottobre 2010;
    l'ultima relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, relativa all'anno 2014 e presentata nel settembre 2016, ha messo in evidenza diffuse criticità attuative di tutte le condizioni che consentono l'intramoenia; infatti, rispetto alle novità introdotte dal cosiddetto «decreto Balduzzi», solo 13 regioni hanno provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali, mentre sono solo 10 le regioni in cui tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver attivato l'infrastruttura di rete e solo in 5 regioni si garantiscono spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione e pertanto la maggior parte delle regioni ha proceduto all'acquisizione di spazi tramite acquisto, locazione e stipula di convenzioni e/o all'attivazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
    la relazione, citando il conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, ha evidenziato che, mediamente, circa il 94 per cento dei dirigenti medici e sanitari non medici è legato alla propria azienda da un rapporto di esclusività, seppur con percentuali diverse per le singole figure professionali, e ha altresì rilevato che il numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria è passato da 59.000 unità relative all'anno 2012, pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, a 53.000 unità nel 2014, pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi. In media, dunque, nel Servizio sanitario nazionale il 48,7 per cento dei dirigenti medici, con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria;
    la medesima relazione ha però precisato che il riscontro sul numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria non tiene conto degli universitari, ossia i medici che pur fornendo prestazioni assistenziali nelle strutture del servizio sanitario regionale, sono dipendenti dell'università, gli specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti» ed altre tipologie di personale non legate al Servizio sanitario nazionale da un rapporto di lavoro dipendente;
    il ricorso all’intramoenia è sempre più spesso una conseguenza obbligata per il cittadino dinanzi alle lunghe liste di attesa e alle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, in netto contrasto con quanto previsto dalle norme che avevano introdotto tale istituto;
    è necessario dunque garantire che, nella valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, si tenga conto del rispetto del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, come previsto dalla sopra citata legge 3 agosto 2007, n. 120;
    è altresì necessario dare concreta attuazione alla determina Anac 28 ottobre 2015, n. 12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, prospettando reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili;
    la giunta della regione Emilia-Romagna, in data 27 luglio 2015 (progr. num. 1056/2015), ha deliberato la proposta di deliberazione ad oggetto: «Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie». L'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha recentemente dichiarato che: «il nostro piano regionale contro le liste di attesa è partito a luglio del 2015. Dopo poco più di un anno a regime possiamo dire di riuscire a garantire le prestazioni sanitarie entro i tempi stabiliti in circa il 98 per cento dei casi»,

impegna il Governo:

1) ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione della determina Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015, n. 267);

2) ad assumere iniziative normative affinché il mancato rispetto delle indicazioni previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché della determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015 n. 267), determini reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili delle strutture sanitarie, prevedendo che il sistema sanzionatorio di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, specificatamente la destituzione del direttore generale e la decurtazione, pari ad almeno il 20 per cento, della sua retribuzione di risultato, nonché l'automatismo dei poteri sostitutivi susseguenti alla mera rilevazione dell'inadempienza, come certificata dall'attività di monitoraggio prodromica alla relazione che il Ministro della salute invia annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 120 del 2007;

3) ad assumere iniziative, anche normative, affinché le regioni e le province autonome provvedano a non autorizzare e comunque a sospendere l'attività libero-professionale, laddove non si siano realizzate, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le seguenti condizioni:
   a) avvenuta attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2013, «Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis), della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni»;
   b) avvenuta attivazione del servizio di prenotazione esclusivamente mediante l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati e che, attraverso la medesima, siano inseriti e comunicati in tempo reale i dati tra l'ente o l'azienda e le singole strutture, interne o esterne, e/o gli studi professionali in rete, ossia i dati concernenti l'impegno orario del sanitario, i pazienti visitati, le prescrizioni e gli estremi dei pagamenti, escludendo in ogni caso che l'agenda dell'attività libero professionale sia tenuta dal professionista;
   c) avvenuta attivazione dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici che consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero professionali e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
   d) avvenuta adozione della strumentazione necessaria ad assicurare la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

4) ad assumere iniziative, anche normative, affinché gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone agli enti, alle aziende e alle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario di indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, siano assolti prevedendo che tale sezione sia ben visibile anche nella home page del sito web aziendale e che includa anche i dati relativi ai tempi di attesa stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, in maniera tale che l'utente del servizio possa facilmente raffrontare il tempo di attesa previsto con il tempo stabilito dalle legislazione vigente;

5) ad assumere iniziative, anche normative, affinché assuma carattere permanente e/o vigente la disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che consente all'assistito, nel caso in cui l'attesa si prolunghi oltre il limite massimo stabilito dalla legislazione regionale o nazionale, di accedere alla prestazione resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, con costi a carico dell'azienda, prevedendo quindi che la struttura sanitaria, anche tramite il rilascio all'utente di un bonus, assicuri la prestazione anche attraverso l'attività libero professionale intramoenia;

6) ad assumere iniziative affinché lo specifico monitoraggio, finalizzato a presentare una relazione al Parlamento concernente un quadro complessivo del fenomeno attività libero professionale intramuraria, il grado di adeguamento alla norma nazionale, le disomogeneità presenti e le criticità che impediscono o rallentano il percorso attuativo della legge nazionale sull'attività libero professionale intramuraria, includa anche l'attività libero professionale svolta da tutto il personale medico, ivi inclusi i medici universitari, ossia quei medici che, pur essendo dipendenti dell'università, forniscono prestazioni assistenziali al Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione, nonché i medici specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti», anch'essi operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e qualsiasi altra tipologia di personale non legato all'azienda da un rapporto di lavoro dipendente;

7) ad assumere iniziative affinché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero professionale intra ed extramuraria e la susseguente relazione al Parlamento rispettino le tempistiche previste dalla legislazione vigente, prevedendo che, in caso di inadempienza nella partecipazione alle rilevazioni da parte delle aziende o strutture sanitarie, sia inibita o sospesa la possibilità di svolgere attività libero professionale nell'azienda o struttura sanitaria inadempiente;

8) ad assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato una bozza del «nuovo» piano nazionale per il governo dei tempi di attesa che contempli l'implementazione, a livello nazionale, delle iniziative approvate dalla regione Emilia-Romagna, tra cui l'analisi e le conseguenze rispetto alla possibilità di interruzione dell'attività libero professionale intramuraria, prevedendo, altresì, che l'approvazione definitiva del nuovo piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un parere obbligatorio delle Commissioni competenti di Camera e Senato, avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2017;

9) ad assumere iniziative normative affinché il piano nazionale 2016-2018 per il governo dei tempi di attesa includa anche la possibilità di accesso alle prestazioni nei giorni festivi e nelle ore serali, soprattutto per quelle prestazioni che presentano tempi di attesa eccessivamente critici, prevedendo che gli ambulatori delle cure primarie siano specificatamente finalizzati anche all'abbattimento delle liste di attesa, oltre che a regolare in maniera più efficace l'accesso ai pronto soccorso e a garantire la continuità dell'assistenza;

10) ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il governo dei tempi di attesa sia adeguato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che, in attuazione del combinato disposto degli articoli 32 e 117 della Costituzione, definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza e dunque le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire, gratuitamente o tramite compartecipazione, a tutela della salute individuale e collettiva, attraverso le strutture pubbliche o private accreditate, che quindi devono garantire un accesso adeguato all'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è limitato, invece, solo a definirne l'appropriatezza ma non anche l'adeguata accessibilità;

11) ad assumere iniziative affinché il «nuovo» piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la realizzazione di una piattaforma tecnologica, sul modello del Programma nazionale esiti, per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del sistema sanitario nazionale, considerato che i dati forniti da questi ultimi, a livello di singolo professionista o équipe professionale, devono rappresentare un importante indicatore da inserire nella griglia di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza per gli anni a partire dal 2018, facendo in modo tale che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e garantito a tutti i cittadini e che l'aggiornamento dei dati sia a cadenza massimo mensile;

12) ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa e il suo monitoraggio siano debitamente inseriti in una relazione annuale al Parlamento e contempli che, in caso di mancata informatizzazione del sistema di prenotazione e in caso di mancata realizzazione delle misure indicate nel «Piano e-government 2012 obiettivo 4 – progetto «Rete centri di prenotazione», finalizzato a realizzare il centro unico di prenotazione, siano previste forme di penalizzazione sulla possibilità di realizzare l'attività libero professionale intramoenia per quelle regioni che non abbiano realizzato l'informatizzazione completa del sistema di prenotazione, partitamente separato per le prestazioni istituzionali e per le prestazioni libero professionali e accessibile on line nei siti istituzionali della regione e delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, garantendo, altresì, funzionalità automatizzate per la gestione del processo di prescrizione, prenotazione e refertazione digitale, sistemi per l'accesso informatizzato ai referti e uso della telemedicina;

13) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale le visite specialistiche, le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, assicurando, se necessario anche attraverso nuove iniziative normative, che in caso di inadempienza, il direttore generale dell'ente del Servizio sanitario nazionale provveda tempestivamente alla sospensione di tutte le prestazioni rese in regime libero professionale sino al rientro di queste nei tempi di attesa previsti dalle normative e prevedendo, altresì, che il mancato intervento da parte del direttore generale sia da intendersi grave inadempienza con automatica decadenza dell'incarico;

14) ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;

15) a prevedere già nel prossimo documento di economia e finanze una valutazione di investimento, da approvare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su reti digitali dei centri unici di prenotazione per raggiungere, ove ancora non sia avvenuto, la completa applicazione delle linee guida per i sistemi dei centri unici di prenotazione stessi;

16) ad assumere iniziative di competenza, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), affinché siano disposte regole più stringenti ai fini del rinnovo contrattuale dell'area della dirigenza medica e sanitaria, in linea con quanto espresso nella presente mozione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
(1-01563)
(Ulteriore nuova formulazione) «Grillo, Nesci, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Baroni, Dall'Osso».


   La Camera,
   premesso che:
    i dirigenti dell'area medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, hanno la possibilità di esercitare l'attività libero professionale medica in due diverse forme:
     a) intramoenia o intramuraria, se in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
     b) extramoenia o extramuraria se in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale;
    l'attività libero-professionale intramuraria di tali dirigenti è rappresentata dall'attività che detto personale, individualmente o in équipe esercita fuori dall'orario di lavoro e dall'impegno di servizio istituzionale sia in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery) che di ricovero, nonché dalle prestazioni farmaceutiche ad esso collegate. Tale attività può essere esercitata nelle strutture ospedaliere o territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso, su richiesta di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
    l'esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale, da una parte, comporta un trattamento economico aggiuntivo per la rinuncia all'esercizio di attività libero professionale extramoenia e, dall'altra, consente al professionista dipendente del Servizio sanitario nazionale di esercitare la propria attività libero professionale intramoenia, con oneri a carico del cittadino che lo richieda liberamente, al di fuori dell'orario di lavoro, in misura non superiore all'attività che il professionista sanitario è tenuto ad erogare in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico della medesima struttura;
    l'attività libero-professionale e aggiuntiva può essere svolta, sia individualmente che in équipe, all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, sia pubbliche che private convenzionate e concerne ogni tipo di prestazione (ambulatoriale, diagnostica strumentale e di laboratorio, di ricovero sia diurno che ordinario, farmaceutiche);
    l’intramoenia può essere anche richiesta dalla direzione strategica della stessa struttura di appartenenza del dipendente per esigenze specifiche connesse alla necessità di ridurre le liste di attesa e rispondere alla domanda degli utenti ed è utilizzata a patto che non incrementi le liste di attesa, non contrasti con gli interessi o le finalità pubbliche e con gli obiettivi della struttura sanitaria;
    l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria non deve contrastare con le finalità istituzionali dell'azienda e il suo svolgimento deve essere organizzato al di fuori dell'orario di lavoro, in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurando la piena funzionalità dei servizi: per questo l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
    l’intramoenia può essere effettuata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali e compete alle regioni il controllo sulle modalità di svolgimento dell'attività intramoenia e sul rispetto del limite quantitativo consentito. Ogni struttura sanitaria deve quindi regolamentare l'attività intramoenia nell'ambito del piano aziendale, con l'indicazione dei volumi consentiti, della rilevazione oraria, del monitoraggio, del controllo e della verifica tramite appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni degli utenti e di tutela dei diritti;
    le tipologie di attività libero professionale consentite sono così sintetizzabili:
     a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta del professionista da parte dell'utente;
     b) attività libero professionale a pagamento svolta in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all’équipe;
     c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti, svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
     d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richiesta da terzi all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa. Sono considerate tali anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo o di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, specie nei casi di carenza di organico o di impossibilità anche momentanea di coprire i posti con personale in possesso dei requisiti di legge;
    sono, altresì, consentite altre forme di attività a pagamento dei dirigenti sanitari ai sensi dell'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 – quadriennio normativo 1998-2001 – biennio economico 1998-1999;
    infine, per attività libero-professionale, cosiddetta «allargata», si intende l'attività svolta in studi privati professionali;
    le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico gestiscono, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;
    l'attività intramoenia è consentita anche presso il proprio studio professionale, secondo precise modalità ed in via transitoria ed eccezionale, solo in caso di carenza di strutture e spazi aziendali idonei e a riguardo le regioni, per superare la carenza degli spazi, devono programmare interventi di ristrutturazione edilizia o la realizzazione e/o acquisizione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, utilizzando i fondi destinati all'edilizia sanitaria e comunque nei limiti introdotti dalle misure sulla spending review e sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale; in tali casi si configura la tipologia di attività intramoenia «allargata» che può essere svolta, previa autorizzazione dell'azienda e nel rispetto di apposito regolamento emanato dalla stessa azienda comprendente anche le tariffe e le quote di distribuzione, in studi privati professionali non accreditati/convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
    il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi») ha proceduto ad un riordino dell'attività intramoenia nell'intento di garantire, entro il mese di febbraio 2015, il passaggio di tale istituto da un regime transitorio ad un regime ordinario e, in tal senso, ha previsto la necessità di procedere ad una ricognizione degli spazi, prevedendo anche un programma sperimentale per consentire l’intramoenia negli studi privati dei professionisti collegati in rete anche con le aziende sanitarie e a condizione che nello studio non vi siano medici che svolgano attività privata o non in regime di esclusività o, qualora vi siano, che assicurino anch'essi la tracciabilità delle prestazioni;
    il sopra citato decreto ha previsto anche la necessità di realizzare la tracciabilità dei pagamenti e la rideterminazione delle tariffe per gli assistiti, a copertura sia del compenso del professionista e degli eventuali componenti dell’équipe sia dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende; nell'ambito delle tariffe, una quota pari al 5 per cento del compenso del professionista è trattenuta per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, ai fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia. Il sistema sanzionatorio prevede, nell'ipotesi di gravità, il potere sostituivo o la destituzione del direttore generale o la decurtazione del 20 per cento sulla retribuzione di risultato;
    la legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», all'articolo 1, comma 4, lettera g), recita «progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici»;
    la determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, sul Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015, n. 267) recita: «Fra gli eventi rischiosi della fase di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria possono configurarsi l'errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione, lo svolgimento della libera professione in orario di servizio, il trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione. Misure di contrasto possono individuarsi, ad esempio, nell'informatizzazione delle liste di attesa; nell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il cup aziendale o sovra-aziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia; nell'aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali; nella verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione; nell'adozione di un sistema di gestione informatica dell'attività libero professionale intramuraria dalla prenotazione alla fatturazione; nel prevedere nel regolamento aziendale una disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni»;
    per quanto concerne l'attività libero professionale intramuraria espletata presso «studi professionali in rete», al fine di evitare la violazione degli obblighi di fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio aziendale, occorre rafforzare i controlli e le verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia;
    non risulta ancora pubblicato il nuovo piano nazionale per il Governo delle liste di attesa 2016-2018 e l'ultimo piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012 è del 28 ottobre 2010;
    l'ultima relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, relativa all'anno 2014 e presentata nel settembre 2016, ha messo in evidenza diffuse criticità attuative di tutte le condizioni che consentono l'intramoenia; infatti, rispetto alle novità introdotte dal cosiddetto «decreto Balduzzi», solo 13 regioni hanno provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali, mentre sono solo 10 le regioni in cui tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver attivato l'infrastruttura di rete e solo in 5 regioni si garantiscono spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione e pertanto la maggior parte delle regioni ha proceduto all'acquisizione di spazi tramite acquisto, locazione e stipula di convenzioni e/o all'attivazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
    la relazione, citando il conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, ha evidenziato che, mediamente, circa il 94 per cento dei dirigenti medici e sanitari non medici è legato alla propria azienda da un rapporto di esclusività, seppur con percentuali diverse per le singole figure professionali, e ha altresì rilevato che il numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria è passato da 59.000 unità relative all'anno 2012, pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, a 53.000 unità nel 2014, pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi. In media, dunque, nel Servizio sanitario nazionale il 48,7 per cento dei dirigenti medici, con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria;
    la medesima relazione ha però precisato che il riscontro sul numero dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria non tiene conto degli universitari, ossia i medici che pur fornendo prestazioni assistenziali nelle strutture del servizio sanitario regionale, sono dipendenti dell'università, gli specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti» ed altre tipologie di personale non legate al Servizio sanitario nazionale da un rapporto di lavoro dipendente;
    il ricorso all’intramoenia è sempre più spesso una conseguenza obbligata per il cittadino dinanzi alle lunghe liste di attesa e alle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, in netto contrasto con quanto previsto dalle norme che avevano introdotto tale istituto;
    è necessario dunque garantire che, nella valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, si tenga conto del rispetto del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, come previsto dalla sopra citata legge 3 agosto 2007, n. 120;
    è altresì necessario dare concreta attuazione alla determina Anac 28 ottobre 2015, n. 12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, prospettando reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili;
    la giunta della regione Emilia-Romagna, in data 27 luglio 2015 (progr. num. 1056/2015), ha deliberato la proposta di deliberazione ad oggetto: «Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie». L'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, ha recentemente dichiarato che: «il nostro piano regionale contro le liste di attesa è partito a luglio del 2015. Dopo poco più di un anno a regime possiamo dire di riuscire a garantire le prestazioni sanitarie entro i tempi stabiliti in circa il 98 per cento dei casi»,

impegna il Governo:

1) ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione della determina Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015, n. 267);

2) ad assumere iniziative normative affinché il mancato rispetto delle indicazioni previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché della determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta ufficiale 16 novembre 2015 n. 267), determini reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili delle strutture sanitarie, prevedendo che il sistema sanzionatorio di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, specificatamente la destituzione del direttore generale e la decurtazione, pari ad almeno il 20 per cento, della sua retribuzione di risultato, nonché l'automatismo dei poteri sostitutivi susseguenti alla mera rilevazione dell'inadempienza, come certificata dall'attività di monitoraggio prodromica alla relazione che il Ministro della salute invia annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 120 del 2007;

3) a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, affinché le regioni e le province autonome provvedano a non autorizzare e comunque a sospendere l'attività libero-professionale, laddove non si siano realizzate, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le seguenti condizioni:
   a) avvenuta attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal decreto del Ministro della salute del 21 febbraio 2013, «Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis), della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni»;
   b) avvenuta attivazione del servizio di prenotazione esclusivamente mediante l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati e che, attraverso la medesima, siano inseriti e comunicati in tempo reale i dati tra l'ente o l'azienda e le singole strutture, interne o esterne, e/o gli studi professionali in rete, ossia i dati concernenti l'impegno orario del sanitario, i pazienti visitati, le prescrizioni e gli estremi dei pagamenti, escludendo in ogni caso che l'agenda dell'attività libero professionale sia tenuta dal professionista;
   c) avvenuta attivazione dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici che consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero professionali e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
   d) avvenuta adozione della strumentazione necessaria ad assicurare la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

4) ad assumere iniziative, anche normative, affinché gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone agli enti, alle aziende e alle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario di indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, siano assolti prevedendo che tale sezione sia ben visibile anche nella home page del sito web aziendale e che includa anche i dati relativi ai tempi di attesa stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, in maniera tale che l'utente del servizio possa facilmente raffrontare il tempo di attesa previsto con il tempo stabilito dalle legislazione vigente;

5) a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche normative, affinché assuma carattere permanente e/o vigente la disposizione transitoria di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, che consente all'assistito, nel caso in cui l'attesa si prolunghi oltre il limite massimo stabilito dalla legislazione regionale o nazionale, di accedere alla prestazione resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, con costi a carico dell'azienda, prevedendo quindi che la struttura sanitaria, anche tramite il rilascio all'utente di un bonus, assicuri la prestazione anche attraverso l'attività libero professionale intramoenia;

6) ad assumere iniziative affinché lo specifico monitoraggio, finalizzato a presentare una relazione al Parlamento concernente un quadro complessivo del fenomeno attività libero professionale intramuraria, il grado di adeguamento alla norma nazionale, le disomogeneità presenti e le criticità che impediscono o rallentano il percorso attuativo della legge nazionale sull'attività libero professionale intramuraria, includa anche l'attività libero professionale svolta da tutto il personale medico, ivi inclusi i medici universitari, ossia quei medici che, pur essendo dipendenti dell'università, forniscono prestazioni assistenziali al Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione, nonché i medici specialisti ambulatoriali convenzionati, i cosiddetti «sumaisti», anch'essi operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e qualsiasi altra tipologia di personale non legato all'azienda da un rapporto di lavoro dipendente;

7) a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero professionale intra ed extramuraria e la susseguente relazione al Parlamento rispettino le tempistiche previste dalla legislazione vigente, prevedendo che, in caso di inadempienza nella partecipazione alle rilevazioni da parte delle aziende o strutture sanitarie, sia inibita o sospesa la possibilità di svolgere attività libero professionale nell'azienda o struttura sanitaria inadempiente;

8) ad assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle Commissioni competenti di Camera e Senato una bozza del «nuovo» piano nazionale per il governo dei tempi di attesa che contempli l'implementazione, a livello nazionale, delle iniziative approvate dalla regione Emilia-Romagna, tra cui l'analisi e le conseguenze rispetto alla possibilità di interruzione dell'attività libero professionale intramuraria, prevedendo, altresì, che l'approvazione definitiva del nuovo piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, attraverso un parere obbligatorio delle Commissioni competenti di Camera e Senato, avvenga entro e non oltre il 30 settembre 2017;

9) ad assumere iniziative normative affinché il piano nazionale 2016-2018 per il governo dei tempi di attesa includa anche la possibilità di accesso alle prestazioni nei giorni festivi e nelle ore serali, soprattutto per quelle prestazioni che presentano tempi di attesa eccessivamente critici, prevedendo che gli ambulatori delle cure primarie siano specificatamente finalizzati anche all'abbattimento delle liste di attesa, oltre che a regolare in maniera più efficace l'accesso ai pronto soccorso e a garantire la continuità dell'assistenza;

10) ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il governo dei tempi di attesa sia adeguato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che, in attuazione del combinato disposto degli articoli 32 e 117 della Costituzione, definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza e dunque le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale deve garantire, gratuitamente o tramite compartecipazione, a tutela della salute individuale e collettiva, attraverso le strutture pubbliche o private accreditate, che quindi devono garantire un accesso adeguato all'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si è limitato, invece, solo a definirne l'appropriatezza ma non anche l'adeguata accessibilità;

11) a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché il «nuovo» piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, la realizzazione di una piattaforma tecnologica, sul modello del Programma nazionale esiti, per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del sistema sanitario nazionale, considerato che i dati forniti da questi ultimi, a livello di singolo professionista o équipe professionale, devono rappresentare un importante indicatore da inserire nella griglia di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza per gli anni a partire dal 2018, facendo in modo tale che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e garantito a tutti i cittadini e che l'aggiornamento dei dati sia a cadenza massimo mensile;

12) ad assumere iniziative affinché il piano nazionale per il Governo dei tempi di attesa e il suo monitoraggio siano debitamente inseriti in una relazione annuale al Parlamento e contempli che, in caso di mancata informatizzazione del sistema di prenotazione e in caso di mancata realizzazione delle misure indicate nel «Piano e-government 2012 obiettivo 4 – progetto «Rete centri di prenotazione», finalizzato a realizzare il centro unico di prenotazione, siano previste forme di penalizzazione sulla possibilità di realizzare l'attività libero professionale intramoenia per quelle regioni che non abbiano realizzato l'informatizzazione completa del sistema di prenotazione, partitamente separato per le prestazioni istituzionali e per le prestazioni libero professionali e accessibile on line nei siti istituzionali della regione e delle aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, a garanzia della trasparenza e dell'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa, garantendo, altresì, funzionalità automatizzate per la gestione del processo di prescrizione, prenotazione e refertazione digitale, sistemi per l'accesso informatizzato ai referti e uso della telemedicina;

13) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale le visite specialistiche, le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, assicurando, se necessario anche attraverso nuove iniziative normative, che in caso di inadempienza, il direttore generale dell'ente del Servizio sanitario nazionale provveda tempestivamente alla sospensione di tutte le prestazioni rese in regime libero professionale sino al rientro di queste nei tempi di attesa previsti dalle normative e prevedendo, altresì, che il mancato intervento da parte del direttore generale sia da intendersi grave inadempienza con automatica decadenza dell'incarico;

14) ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;

15) a valutare l'opportunità, tenuto conto dei vincoli di bilancio, di prevedere già nel prossimo documento di economia e finanze una valutazione di investimento, da approvare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, su reti digitali dei centri unici di prenotazione per raggiungere, ove ancora non sia avvenuto, la completa applicazione delle linee guida per i sistemi dei centri unici di prenotazione stessi;

16) a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), affinché siano disposte regole più stringenti ai fini del rinnovo contrattuale dell'area della dirigenza medica e sanitaria, in linea con quanto espresso nella presente mozione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
(1-01563)
(Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Grillo, Nesci, Cecconi, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Baroni, Dall'Osso».


   La Camera,
   premesso che:
    alla fine degli anni novanta dal Ministro Bindi veniva introdotto il sistema della libera professione «intramoenia» nelle Aziende Sanitarie pubbliche con il quale, alle Aziende Sanitarie pubbliche e private classificate, veniva attribuito il compito di governare direttamente le prestazioni sanitarie rese a favore dei cittadini sia in regime istituzionale gratuitamente che in regime libero professionale intramoenia, promettendo a tutti un'assistenza congrua e certa;
    la previsione era che con il nuovo sistema della libera professione intramoenia, si sarebbe assistito all'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Con questa innovazione si garantiva altresì un più corretto utilizzo delle risorse umane finalizzato al miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi Sanitari;
    a distanza di circa vent'anni si deve purtroppo constatare che questi obiettivi sono stati largamente disattesi: le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche nell'ambito delle cure primarie si sono enormemente allungate, esattamente come quelle per le prestazioni in regime di ricovero. Inoltre, sia le prestazioni ambulatoriali che quelle in regime di ricovero, hanno visto esplodere le prestazioni rese nel settore profit del Servizio sanitario nazionale sia convenzionato-accreditato che privato puro, con la conseguenza che il settore pubblico del Servizio sanitario nazionale ha subito fenomeni di fuga di professionalità che hanno determinato un impoverimento sia in termini di qualità che di efficienza;
    allo stato le prestazioni sanitarie sono, in gran parte del territorio nazionale e per ammissione dello stesso Ministero della salute, al di sotto dei livelli minimi di assistenza, le risorse sono male utilizzate, la Corte dei Conti valuta un 20 per cento della spesa sanitaria dissipata in sprechi o altro, il personale dipendente è in costante diminuzione ed ha un'età media che supera i 55 anni e della rete delle cure primarie ancora non si scorge traccia concreta;
    in un panorama dove gran parte del territorio nazionale nega un livello minimo di assistenza sanitaria, vi sono regioni come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana in cui i sistemi sanitari sono un modello di efficienza e la soddisfazione dei pazienti è ai massimi livelli per qualità e fruibilità;
    la gestione diretta della libera attività professionale dei medici è naufragata miseramente perché non sono stati resi disponibili spazi pubblici adeguati per questa attività, perché sono stati imposti balzelli sempre più gravosi, perché sono stati erti ostacoli burocratici ma, soprattutto, perché non sono state adeguatamente curate e organizzate le attività istituzionali, le quali in questi venti anni avrebbero dovuto essere sottoposte ad un profondo processo di riorganizzazione coerente con il cambiamento della Sanità;
    in sostanza le Aziende Sanitarie pubbliche che assumevano il compito di governare direttamente anche la libera professione dei propri dipendenti, oltre a continuare a garantire le prestazioni e i Servizi istituzionalmente dovuti, al fine di migliorare i Servizi stessi, hanno finito per determinare un fallimento totale di entrambi gli obiettivi, ormai certificato;
    molti medici sono stati costretti ad abbandonare il rapporto esclusivo per poter svolgere liberamente la propria professione, con la conseguenza che subiscono pesanti penalizzazioni economiche che si proiettano drammaticamente anche sul futuro previdenziale. Il cittadino, nella confusione e nei gravi disservizi che si sono determinati, si vede oggettivamente costretto a ricorrere a prestazioni «intramoenia» dell'Azienda in quanto la stessa Azienda gli prospetta liste d'attesa improponibili, oppure si deve rivolgere al settore privato profit e, se non ha nessuna possibilità economica, si riversa disperatamente nei pronto soccorsi ospedalieri. Il sistema qui richiamato sta sostanzialmente negando ai cittadini i Servizi istituzionali dovuti e, allo stesso tempo, sta limitando di fatto il diritto di libertà di cura agli stessi;
    la grave carenza di prestazioni e Servizi pubblici, le liste di attesa e gli ostacoli spesso demagogicamente posti alla libera professione dei medici pubblici, oltre a favorire le strutture sanitarie profit, sta incrementando notevolmente e pericolosamente il fenomeno emergente della medicina « low cost». Al danno si aggiunge la beffa, infatti si ripropone ciclicamente sui media il tentativo, ridicolo e truffaldino, da parte di esponenti politici, di correlare ancora le liste di attesa con l'attività professionale privata dei medici pubblici;
    tutto ciò è assurdo e fuorviante: perché mai il malfunzionamento delle Aziende Sanitarie che per loro carenze organizzative producono liste di attesa, dovrebbe essere collegato a quello che i medici pubblici fanno nel loro tempo libero,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi affinché le aziende Sanitarie pubbliche si concentrino a svolgere unicamente i compiti istituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione nelle finalità individuate dalla legge 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, assicurando l'universalità delle cure in un sistema solidale e finanziato con la fiscalità generale, garantendo ai cittadini la libertà di cura, affrancandoli dalla costrizione di dover ricorrere alla «prestazione intramoenia» per aggirare le liste d'attesa. Il cittadino ha il diritto di rivolgersi privatamente ai medici di provata esperienza ma in modo libero;
2) ad adottare iniziative di competenza affinché nelle regioni in cui i livelli di assistenza risultino sotto la media rispetto alle regioni più efficienti, venga istituito un tavolo permanente di monitoraggio, al fine di garantire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa e della verifica della qualità dei servizi erogati in termini di appropriatezza ed efficienza;
3) a predisporre una riforma del sistema per vincolare rigorosamente le Aziende Sanitarie pubbliche ad una corretta gestione dei Servizi Sanitari, assolvendo ai propri compiti istituzionali e assicurando puntualmente tutti i Livelli essenziali di assistenza di cui il Servizio sanitario nazionale si fa garante, pena la decadenza degli amministratori incapaci e/o incompetenti;
4) ad adottare le iniziative di competenza, in accordo con le regioni, affinché, al fine di rendere nuovamente «libera» la libera professione dei medici pubblici che, dopo aver assolto, ineccepibilmente e correttamente il proprio lavoro istituzionale, debbono poter svolgere la libera professione col solo vincolo di agire nel rispetto della legge riguardante tutte le professioni e delle norme deontologiche, siano omogeneizzate ed aggiornate le linee guida per l'esercizio dell'attività medica.
(1-01581)
(Nuova formulazione) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    alla fine degli anni novanta dal Ministro Bindi veniva introdotto il sistema della libera professione «intramoenia» nelle Aziende Sanitarie pubbliche con il quale, alle Aziende Sanitarie pubbliche e private classificate, veniva attribuito il compito di governare direttamente le prestazioni sanitarie rese a favore dei cittadini sia in regime istituzionale gratuitamente che in regime libero professionale intramoenia, promettendo a tutti un'assistenza congrua e certa;
    la previsione era che con il nuovo sistema della libera professione intramoenia, si sarebbe assistito all'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Con questa innovazione si garantiva altresì un più corretto utilizzo delle risorse umane finalizzato al miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi Sanitari;
    a distanza di circa vent'anni si deve purtroppo constatare che questi obiettivi sono stati largamente disattesi: le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche nell'ambito delle cure primarie si sono enormemente allungate, esattamente come quelle per le prestazioni in regime di ricovero. Inoltre, sia le prestazioni ambulatoriali che quelle in regime di ricovero, hanno visto esplodere le prestazioni rese nel settore profit del Servizio sanitario nazionale sia convenzionato-accreditato che privato puro, con la conseguenza che il settore pubblico del Servizio sanitario nazionale ha subito fenomeni di fuga di professionalità che hanno determinato un impoverimento sia in termini di qualità che di efficienza;
    allo stato le prestazioni sanitarie sono, in gran parte del territorio nazionale e per ammissione dello stesso Ministero della salute, al di sotto dei livelli minimi di assistenza, le risorse sono male utilizzate, la Corte dei Conti valuta un 20 per cento della spesa sanitaria dissipata in sprechi o altro, il personale dipendente è in costante diminuzione ed ha un'età media che supera i 55 anni e della rete delle cure primarie ancora non si scorge traccia concreta;
    in un panorama dove gran parte del territorio nazionale nega un livello minimo di assistenza sanitaria, vi sono regioni come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana in cui i sistemi sanitari sono un modello di efficienza e la soddisfazione dei pazienti è ai massimi livelli per qualità e fruibilità;
    la gestione diretta della libera attività professionale dei medici è naufragata miseramente perché non sono stati resi disponibili spazi pubblici adeguati per questa attività, perché sono stati imposti balzelli sempre più gravosi, perché sono stati erti ostacoli burocratici ma, soprattutto, perché non sono state adeguatamente curate e organizzate le attività istituzionali, le quali in questi venti anni avrebbero dovuto essere sottoposte ad un profondo processo di riorganizzazione coerente con il cambiamento della Sanità;
    in sostanza le Aziende Sanitarie pubbliche che assumevano il compito di governare direttamente anche la libera professione dei propri dipendenti, oltre a continuare a garantire le prestazioni e i Servizi istituzionalmente dovuti, al fine di migliorare i Servizi stessi, hanno finito per determinare un fallimento totale di entrambi gli obiettivi, ormai certificato;
    molti medici sono stati costretti ad abbandonare il rapporto esclusivo per poter svolgere liberamente la propria professione, con la conseguenza che subiscono pesanti penalizzazioni economiche che si proiettano drammaticamente anche sul futuro previdenziale. Il cittadino, nella confusione e nei gravi disservizi che si sono determinati, si vede oggettivamente costretto a ricorrere a prestazioni «intramoenia» dell'Azienda in quanto la stessa Azienda gli prospetta liste d'attesa improponibili, oppure si deve rivolgere al settore privato profit e, se non ha nessuna possibilità economica, si riversa disperatamente nei pronto soccorsi ospedalieri. Il sistema qui richiamato sta sostanzialmente negando ai cittadini i Servizi istituzionali dovuti e, allo stesso tempo, sta limitando di fatto il diritto di libertà di cura agli stessi;
    la grave carenza di prestazioni e Servizi pubblici, le liste di attesa e gli ostacoli spesso demagogicamente posti alla libera professione dei medici pubblici, oltre a favorire le strutture sanitarie profit, sta incrementando notevolmente e pericolosamente il fenomeno emergente della medicina « low cost». Al danno si aggiunge la beffa, infatti si ripropone ciclicamente sui media il tentativo, ridicolo e truffaldino, da parte di esponenti politici, di correlare ancora le liste di attesa con l'attività professionale privata dei medici pubblici;
    tutto ciò è assurdo e fuorviante: perché mai il malfunzionamento delle Aziende Sanitarie che per loro carenze organizzative producono liste di attesa, dovrebbe essere collegato a quello che i medici pubblici fanno nel loro tempo libero,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi affinché le aziende Sanitarie pubbliche si concentrino a svolgere unicamente i compiti istituzionali previsti dall'articolo 32 della Costituzione nelle finalità individuate dalla legge 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, assicurando l'universalità delle cure in un sistema solidale e finanziato con la fiscalità generale, garantendo ai cittadini la libertà di cura, affrancandoli dalla costrizione di dover ricorrere alla «prestazione intramoenia» per aggirare le liste d'attesa. Il cittadino ha il diritto di rivolgersi privatamente ai medici di provata esperienza ma in modo libero;
2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza affinché nelle regioni in cui i livelli di assistenza risultino sotto la media rispetto alle regioni più efficienti, venga istituito un tavolo permanente di monitoraggio, al fine di garantire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa e della verifica della qualità dei servizi erogati in termini di appropriatezza ed efficienza;
3) a predisporre una riforma del sistema per vincolare rigorosamente le Aziende Sanitarie pubbliche ad una corretta gestione dei Servizi Sanitari, assolvendo ai propri compiti istituzionali e assicurando puntualmente tutti i Livelli essenziali di assistenza di cui il Servizio sanitario nazionale si fa garante, pena la decadenza degli amministratori incapaci e/o incompetenti.
(1-01581)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Saltamartini, Simonetti».
.


   La Camera,
   premesso che:
    la regolamentazione del complesso fenomeno della libera professione intramuraria è stata oggetto di molteplici interventi normativi, stratificatisi nel tempo, con l'obiettivo prioritario di garantire il corretto esercizio della libera professione intramuraria, in conformità alle finalità proprie che la caratterizzano, riconducibili essenzialmente alla necessità di assicurare la scelta fiduciaria del medico e di valorizzare le professionalità;
    l'attività intramoenia può essere definita come l'attività libero-professionale intramuraria che il personale medico intende svolgere, sia individualmente che in équipe, fuori dall'orario di servizio, in regime di diagnostica strumentale di laboratorio, day hospital, day surgery o di ricovero in strutture territoriali-ospedaliere a favore e su richiesta del paziente, con i relativi oneri a suo carico o di assicurazione o di eventuali fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto legislativo n.  502 del 1992;
    l'articolo 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, (il cosiddetto «decreto Balduzzi») ha modificato la legge n.  120 del 2007 in materia di attività professionale intramoenia dei medici. L'articolo 1, comma 1, della legge n.  120 del 2007 ha stabilito che, per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovevano assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Come noto, il regime provvisorio, fissato dalla citata legge, era già stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 28 giugno 2012, n.  89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  132. Il carattere di urgenza dell'intervento legislativo era stato dettato anche dal fatto che il processo di riduzione della rete di offerta strutturale ospedaliera ha imposto una disciplina innovativa dell'attività libero-professionale, al fine di ampliare l'offerta assistenziale e superare le criticità emerse negli ultimi anni e legate soprattutto alla carenza di spazi idonei;
    la nuova regolamentazione ha quindi previsto, da parte delle aziende sanitarie, una ricognizione degli spazi interni effettivamente disponibili per le attività libero professionali. In mancanza di tale disponibilità, il legislatore ha previsto la possibilità di poter acquistare o prendere in locazione ulteriori spazi presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate o stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici. Inoltre, si è puntato alla creazione di un sistema in rete tra professionista ed azienda di appartenenza per consentire la comunicazione di dati sanitari ed economici al fine di dare trasparenza e avere tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati dai pazienti, rendendo possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni che il professionista svolge sia durante il servizio ordinario, sia in regime di intramoenia. È, inoltre, previsto che parte degli importi riscossi siano destinati, oltre che per i compensi dei medici e del personale di supporto, anche per la copertura dei costi sostenuti dalle aziende;
    la lettera c) dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n.  158 del 2012 ha stabilito la definizione, d'intesa con i dirigenti interessati e previa contrattazione integrativa aziendale, degli importi che consentiranno di coprire, per ciascuna prestazione, i compensi del professionista, dell’équipe, del personale di supporto, nonché tutti i costi relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete, atteso che gli oneri per la strumentazione e il collegamento devono essere a carico del medico;
    i dati sull'attività libero-professionale intramuraria (Alpi) dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, contenuti nella relazione del Ministero della salute presentata al Parlamento nell'ottobre 2016 e riferiti al 2014 evidenziano, tra l'altro, che il numero di medici che esercitano l'Alpi è passato dalle 59.000 unità del 2012 (pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale), a 53.000 unità del 2014 (pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi). In media, nel Servizio sanitario nazionale il 48,7 per cento dei dirigenti medici, operanti a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria, con punte che superano quota 58 per cento in Piemonte, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta e Marche, e valori minimi in regioni come la Sardegna (29 per cento), il Molise (30 per cento) e Bolzano (18 per cento). In generale, al di sotto della media nazionale si colloca gran parte del Sud e delle isole. Sempre in media, nel 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero-professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura aziendali;
    dalla relazione emerge che solo 4 tra ragioni e province autonome hanno definito, in tutte le aziende sanitarie, i volumi libero-professionali di attività complessivamente erogabili e che non possono superare quelli istituzionali, né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
    nonostante nelle diverse aziende si registrino miglioramenti e buoni risultati su una serie di indicatori importanti – dalla determinazione degli importi delle prestazioni con i dirigenti, all'adozione di misure volte a prevenire l'insorgenza del conflitto d'interessi, fino all'impiego di mezzi che garantiscano la tracciabilità del pagamento delle prestazioni – nessuna regione e pubblica amministrazione risulta adempiente su tutti i 12 indicatori considerati (3 regionali e 9 aziendali);
    delle 16 regioni/province autonome che hanno presentato il programma di investimento, previsto dal decreto legislativo n.  254 del 2000, solo 5 dichiarano di aver completato, entro la data del 31 dicembre 2014, tutti gli interventi di ristrutturazione ammessi al finanziamento. Per le restanti regioni si registra una criticità, importante in considerazione della scadenza del termine stabilito dalla norma per la conclusione delle procedure;
    solo in 5 regioni sono garantiti in tutte le aziende gli spazi interni all'azienda per l'esercizio dell’intramoenia: in tutti gli altri si ricorre ancora a spazi esterni (11 regioni) o agli stessi studi privati collegati in rete (in 12 regioni);
    il costo totale dell’intramoenia è stato in leggero calo: gli incassi complessivi sono stati pari a 1,141 miliardi di euro contro 1,151 del 2013. La quota dei medici è stata di 926 milioni (933 l'anno prima), mentre al Servizio sanitario nazionale sono rimasti 216,8 milioni (contro 218,4). A fare da traino e l'area specialistica, che ha realizzato il 67,4 per cento (+2 per cento) dei ricavi totali dell’intramoenia, seguita dagli interventi in ospedale al 20,4 per cento (-1,2 per cento);
    per le aziende sanitarie il settore Alpi rappresenta un valore aggiunto, dal quale traggono una apprezzabile fonte di finanziamento. Sulla quota rimanente, di 926 milioni di euro, versata dalle aziende ai professionisti, lo Stato incassa per la tassazione Irpef circa 400 milioni di euro. Complessivamente, un flusso di entrate che alimenta le casse aziendali con denaro fresco, contribuisce all'ammortamento degli investimenti effettuati attraverso un maggiore utilizzo delle strutture e delle tecnologie, anche con orari prolungati serali, determina possibili utili aziendali e rappresenta una attività a imposizione fiscale certa;
    i ricoveri in regime di libera professione sono stati nel 2014 circa 28.000 a fronte di 8,630 milioni in regime ordinario o di day hospital, lo 0,32 per cento di tutti i ricoveri in strutture pubbliche nel 2014. Sul versante delle attività ambulatoriali, il rapporto tra regime libero-professionale e istituzionale è dell'8 per cento con circa 60 milioni di prestazioni in regime istituzionale, a fronte di 4,8 milioni in libera professione per le 34 tipologie oggetto di monitoraggio;
    tali numeri, per la loro esiguità, sfatano le accuse, che da più parti si levano, che vogliono la Alpi responsabile delle importanti attese presenti nel nostro sistema sanitario, per esempio in tutta la chirurgia di bassa complessità o per l'impianto di protesi in campo ortopedico. Una maggiore influenza è da attribuire, invece, al taglio dei posti letto (-71.000 negli ultimi 15 anni) e al taglio del personale (-25.000 addetti tra medici ed infermieri dal 2009 al 2014), cui si è assistito in questi ultimi decenni;
    i dati della relazione dimostrano come l'attività istituzionale sia ampiamente prevalente su quella libero-professionale, con rapporti molto lontani dai limiti massimi indicati dalle leggi e dai contratti. La Alpi piuttosto, contribuisce a contenere il fenomeno delle liste d'attesa, permettendo l'accesso a un canale sostenuto dal lavoro aggiuntivo dei professionisti e rappresenta per le aziende sanitarie una delle possibilità per acquisire, con il proprio personale, prestazioni aggiuntive a quelle istituzionali, intercettando e introitando denaro che altrimenti andrebbe ad alimentare il settore privato;
    dal rapporto di Censis-Rbm Salute del giugno 2016 emerge che undici milioni di italiani – erano 9 milioni nel 2012 – rinviano le cure o vi rinunciano del tutto per cause economiche e, contestualmente, che la spesa privata per la salute pagata di tasca propria dagli assistiti ha raggiunto i 34,5 miliardi di euro, il 3,2 per cento (circa 80 euro a testa);
    lo stesso rapporto evidenzia le criticità del Servizio sanitario nazionale, a partire dalle liste d'attesa, una delle cause principali che provocano la fuga dal Servizio sanitario nazionale verso strutture e ambulatori privati, più rapidi nei servizi e non di rado più convenienti per via dei ticket per la salute: il 72,6 per cento degli intervistati si è rivolto al privato o all’intramoenia per evitare lunghe attese; in aumento anche i pazienti che dicono che, rivolgendosi al pubblico, avrebbero speso per il ticket più o meno quanto spendono nel privato e il numero di chi, non potendoselo permettere, rinuncia o rimanda le cure;
    a fronte della crescita della spesa privata, la quota intermediata dalle assicurazioni rimane esigua, la quota di spesa per la sanità mediante i sistemi assicurativi è passata dal 14 al 13 per cento del totale; pur essendoci un crescente interesse dei cittadini per la sanità integrativa, l'assenza di una regolamentazione chiara, e di un panorama confuso e frammentato, nonché i costi elevati scoraggiano i cittadini;
    dei Fondi sanitari integrativi si è parlato per la prima volta nella legge di riforma sanitaria, legge n.  833 del 1978. Con il decreto legislativo n.  229 del 1999 sono state delineate meglio le caratteristiche dei fondi, che hanno come fine quello di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica ma, al contempo, incoraggiare la copertura di quei servizi che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza in tutto o in parte;
    proprio come venne fatto per la previdenza complementare nel 2005, e ormai irrimandabile, un aggiornamento della normativa sulla sanità integrativa che definisca l'obbligo o meno di adesione, le modalità istitutive e le tipologie delle forme di assistenza complementare, la vigilanza ed altro. La mancanza di un quadro normativo organico di riferimento ha prodotto une serie di incongruenze, che vanno superate, facendo chiarezza all'interno della «galassia» dei fondi;
    l'invecchiamento della popolazione, il problema dell'autosufficienza e i progressi nell'ambito dell'innovazione tecnica e farmaceutica suggeriscono la necessità di un profondo ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso una crescente integrazione tra il pubblico e la sanità complementare. Il servizio sanitario universalistico è un imprescindibile ammortizzatore sociale, ma ha dei limiti che vanno corretti e, in questo, il secondo pilastro su cui si basa il Servizio sanitario nazionale, quello della sanità collettiva integrativo-sostitutiva, può avere un ruolo fondamentale,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto di competenza, tutte le iniziative volte a eliminare le ancora eccessive disparità di applicazione a livello regionale delle disposizioni relative all'Alpi, con particolare riferimento alla disponibilità di spazi interni alle aziende per l'esercizio dell’intramoenia;

2) a valutare l'opportunità di garantire che le aziende sanitarie pubbliche assolvano ai propri compiti istituzionali, assicurando puntualmente tutti i Lea, di cui il Servizio sanitario nazionale si fa garante, garantendo ai cittadini un'effettiva libertà di cura;

3) a valutare l'opportunità di presentare quanto prima alle Camere il nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad agevolare la Alpi, anche attraverso processi di sburocratizzazione e di riduzione dei costi generali;

5) a valutare l'opportunità di implementare le attività dell’«osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale», cui sono state trasferite le funzioni precedentemente esercitate dall'Osservatorio nazionale per l'attività libero-professionale, anche al fine di poter disporre di dati aggregati parziali con cadenze più frequenti rispetto a quella della pubblicazione del previsto rapporto del suddetto osservatorio;

6) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per una revisione organica della normativa sulla sanità integrativa, volta a creare un coerente quadro di riferimento che superi le incongruenze esistenti e dia chiarezza all'intero pilastro della sanità collettiva integrativo-sostitutiva.
(1-01584) «Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini e la legge 23 dicembre 1978, n.  833, istituendo il Servizio sanitario nazionale, e stabilisce criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie;
    prendendo atto che, finalmente, il 18 marzo di quest'anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che fissa i Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, vincolando il Ministro della salute a verificarne l'effettiva omogeneità di applicazione;
    va tenuto conto che, in Italia, il sistema sanitario pubblico è finanziato attraverso la fiscalità generale e l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica, nel 2016, è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo intorno al 7 per cento del Pil;
    ricordando che la dirigenza sanitaria pubblica, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, ha la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale medica in due diverse forme: in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività intramoenia o intramuraria, oppure in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività extramoenia o extramuraria;
    va precisato che la libera professione intramuraria, chiamata anche «intramoenia», si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale a fronte del pagamento, da parte del paziente, di una tariffa, per cui il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura. La spesa, come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte;
    va sottolineato che le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero, e appare utile precisare che le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione, con l'obbligo di partecipare ai costi in modo aggiuntivo e personale;
    va ricordato che, in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha carattere prevalentemente integrativo rispetto ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario pubblico e che, nel 2016, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 36 miliardi di euro; costo che le famiglie sostengono di tasca loro, essendo ancora poche, percentualmente, le famiglie che hanno sottoscritto una polizza assicurativa che consenta loro di integrare le spese sanitarie che eccedono quanto previsto dal Ssn attraverso il sistema assicurativo;
    d'altra parte, la legge 8 novembre 2012, n.  189, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», per la libera attività intramuraria prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014 della realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale intramuraria (Alpi). Le regioni avrebbero dovuto provvedere ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012. Le regioni, dove non erano disponibili spazi ad hoc, avrebbero potuto adottare un programma sperimentale per svolgere l'Alpi presso studi professionali privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni;
    la legge n.  189 del 2012 precedeva inoltre l'attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un'infrastruttura telematica per il collegamento delle strutture che avrebbero erogato le prestazioni in Alpi, con l'obiettivo di gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura avrebbero dovuto essere determinate entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni; la consapevolezza che molto probabilmente tale rete non sarebbe stata disponibile alla data prevista, induceva il legislatore ad estendere il termine per la temporanea prosecuzione dello svolgimento di attività libero-professionali presso studi professionali già autorizzati fino e comunque non oltre il 30 aprile 2013; come è noto tale termine è stato ulteriormente prorogato e ancora oggi è in vigore il clima di prorogatio;
    la norma allora prevedeva anche che il pagamento delle prestazioni avvenisse direttamente alla competente struttura, tramite mezzi di pagamento che assicurassero la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso di singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione avrebbe dovuto essere acquisita dal titolare dello studio a suo carico entro il 30 aprile 2013;
    la suddetta legge, tuttora inapplicata, prevedeva anche la determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
    la legge specificava chiaramente il divieto di svolgere attività libero-professionale presso studi professionali collegati in rete, dove operavano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, a meno che non ci fosse una deroga dell'azienda del Ssn e a condizione che fosse garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. Per i direttori generali che non si fossero prodigati per organizzare l'attività libero-professionale intramoenia era, ed è, prevista la decurtazione dalla retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dell'incarico;
    in sintesi: l'Attività libero professionale intramuraria (Alpi), riferita alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso, dovrebbe garantire al cittadino:
     la possibilità di scegliere il nominativo del medico a cui rivolgersi;
     la possibilità di prenotare la prestazione senza la richiesta del medico curante;
     la possibilità di effettuare la prestazione in orari più consoni alle proprie esigenze a fronte del pagamento di un compenso da effettuare con regolare fattura, detraibile dalle imposte;
    evidentemente il legislatore, istituendo l'Alpi, intendeva garantire in modo equilibrato i diritti del paziente a ricorrere più velocemente alle prestazioni di cui aveva bisogno, accorciando di molto le liste di attesa; scegliendo inoltre, personalmente, il medico da cui farsi curare; pagando in modo adeguato la prestazione ricevuta, in cui oltre all'intervento del professionista sono inclusi, almeno in parte, i costi generali relativi alla prestazione stessa. Il medico, da parte sua, avrebbe ottemperato ai doveri che ne discendevano anche sotto il profilo amministrativo, evitando ogni possibile forma di evasione fiscale. Alla direzione generale ed amministrativa il compito di garantire diritti e doveri di tutti;
    esiste inoltre un'altra forma di intramoenia, la cosiddetta intramoenia allargata, che permette ai medici ospedalieri di esercitare la libera attività professionale fuori del normale luogo di lavoro, l'ospedale. Il medico, in questo modo, può esercitare la sua professione anche in altre strutture, purché convenzionate con l'ospedale in cui è strutturato il professionista, nel caso in cui non gli si mettano a disposizione gli spazi per attuare l’intramoenia dentro le mura del nosocomio;
    escludendo la maggioranza dei medici che applicano con rigore le regole, l’intramoenia allargata può creare situazioni scorrette sotto il profilo deontologico, ancor prima che sotto il profilo burocratico-amministrativo, se mancano i dovuti controlli, perché le Asl non sono in condizioni di farli, anche perché bypassare le norme è molto facile; lo scandalo dell’intramoenia allargata ha comunque molti responsabili;
    l’intramoenia in questo caso potrebbe diventare, e di fatto in alcuni casi diventa, fonte di iniquità, se discrimina i pazienti in base alle possibilità economiche. E poiché oggi, in Italia, dieci milioni di persone sono alle soglie della povertà, ciò significa che una parte di queste – non si saprà mai quante – non riesce a curarsi perché le liste di attesa sono lunghissime e perché non ha i mezzi per ricorrere all’intramoenia. Così chi non può si rassegna ad aspettare, con gravi conseguenze per la propria salute; conseguenze che possono rendere la vita molto più difficile;
    le Asl hanno comunque imparato a farsi concorrenza tra di loro, ricorrendo all’intramoenia e permettendo ai medici del Servizio sanitario nazionale di eseguire diagnosi e cure in intramoenia a costi più bassi del ticket, con tempi di attesa più brevi. Così, sempre più spesso, i cittadini ricorrono all'assistenza privata tra le mura ospedaliere, rinunciando a quella istituzionale, troppo lenta e spesso soggetta ad un turn over molto rapido dei medici che gestiscono l'ambulatorio. Il paziente apprezza quindi il risparmio di tempo e di soldi;
    qualche esempio può essere utile a capire il meccanismo che si è creato: se il ticket per un'ecografia alla tiroide costa, per esempio, 42.41 euro, con attese fino all'agosto 2017, il costo per la stessa prestazione in intramoenia è di 40 euro: accade, ad esempio, nell'ospedale di Latina e di Bracciano e in altri centri dove per sottoporsi a questo esame occorrono solo quattro giorni in intramoenia e quattro mesi per le vie ordinarie. Una radiografia alla spalla in intramoenia nella Asl di Latina (ospedali di Fondi e Terracina) costa 26,40 euro, con un risparmio di 5,42 euro sul ticket e con solo qualche settimana di attesa. Nella Asl di Viterbo, per una radiografia alla colonna cervicale eseguita in libera professione ospedaliera (a Tarquinia), occorrono 28,40 euro, 3,68 in meno del costo del ticket per quell'esame;
    così i cittadini ricorrono all’intramoenia a prezzi di poco superiori al costo del ticket e, soprattutto, accorciando i tempi che, per alcune patologie, potrebbero rivelarsi davvero fatali. La regione Lazio, dopo ripetute denunce, almeno in teoria, ha deciso di far rispettare le prescrizioni nazionali sui tempi lunghi di attesa. La legge c’è già: il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124, al comma 13, dell'articolo 3 prescrive che se un cittadino è costretto ad aspettare più di un mese per le visite specialistiche e oltre due mesi per gli esami diagnostici, si può sottoporre a queste prestazioni in libera professione con il pagamento del solo ticket. La legge n.  189 del 2012, prevede l'allineamento progressivo dei tempi di esecuzione delle prestazioni nell'attività istituzionale a quelli medi dell’intramoenia. Ma sembra che dopo la promulgazione di suddetta legge le attese si siano invece allungate;
    ci sono esami, soprattutto quelli eseguiti attraverso le immagini, dalla risonanza all'ecografia, alla tac, che sono spariti dalle agende degli ospedali pubblici. Non ci si può neanche prenotare per alcuni accertamenti diagnostici, perché occorrono almeno 180 giorni in alcune Asl romane. E, di questo passo, si possono fare molti altri esempi;
    non c’è dubbio che l’intramoenia abbia vantaggi concreti per il cittadino, primo tra tutti la possibilità di scegliere il medico e garantire la continuità del rapporto nel processo di diagnosi e cura, e subito dopo quello di accorciare le file di attesa, ma è altrettanto evidente che può prestarsi ad una serie di abusi, sotto il profilo della gestione economico-fiscale, soprattutto nel caso della intramoenia allargata,

impegna il Governo:

1) a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, Pngla, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino;

2) ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007, n.  120 «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione dalla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12 Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.  267);

3) ad assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle commissioni competenti di Camera e Senato il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, prevedendo il primo parere obbligatorio delle commissioni competenti di Camera e Senato, affinché il Piano sia adottato definitivamente entro e non oltre il 30 settembre 2017;

4) ad assumere iniziative affinché il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) la realizzazione di una piattaforma tecnologica per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale, facendo in modo che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e sia garantito a tutti i cittadini, e che l'aggiornamento dei dati abbia cadenza mensile;

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Ssn, le visite specialistiche, e le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, promuovendo, se necessario, precisi cambiamenti organizzativi, che consentano di razionalizzare i tempi di esecuzione e di ridurre gli spazi morti;

6) ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;

7) ad assumere iniziative per rendere più efficace l'aggiornamento e la consapevolezza di tutte le figure professionali, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano soprarichiamato;

8) ad incoraggiare la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione di tali diritti e della domanda di assistenza;

9) ad attivare la verifica e certificazione di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;

10) ad individuare le principali criticità del Sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;

11) ad assumere iniziative per investire adeguate risorse economiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano sopra citato e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni.
(1-01585) «Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pisicchio».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini e la legge 23 dicembre 1978, n.  833, istituendo il Servizio sanitario nazionale, e stabilisce criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie;
    prendendo atto che, finalmente, il 18 marzo di quest'anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che fissa i Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, vincolando il Ministro della salute a verificarne l'effettiva omogeneità di applicazione;
    va tenuto conto che, in Italia, il sistema sanitario pubblico è finanziato attraverso la fiscalità generale e l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica, nel 2016, è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo intorno al 7 per cento del Pil;
    ricordando che la dirigenza sanitaria pubblica, in deroga al generale divieto posto per i pubblici dipendenti, ha la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale medica in due diverse forme: in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività intramoenia o intramuraria, oppure in rapporto non esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta attività extramoenia o extramuraria;
    va precisato che la libera professione intramuraria, chiamata anche «intramoenia», si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale a fronte del pagamento, da parte del paziente, di una tariffa, per cui il medico è tenuto al rilascio di regolare fattura. La spesa, come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte;
    va sottolineato che le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero, e appare utile precisare che le prestazioni erogate in regime di intramoenia garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per una prestazione, con l'obbligo di partecipare ai costi in modo aggiuntivo e personale;
    va ricordato che, in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha carattere prevalentemente integrativo rispetto ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario pubblico e che, nel 2016, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 36 miliardi di euro; costo che le famiglie sostengono di tasca loro, essendo ancora poche, percentualmente, le famiglie che hanno sottoscritto una polizza assicurativa che consenta loro di integrare le spese sanitarie che eccedono quanto previsto dal Ssn attraverso il sistema assicurativo;
    d'altra parte, la legge 8 novembre 2012, n.  189, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», per la libera attività intramuraria prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014 della realizzazione di strutture per l'attività libero-professionale intramuraria (Alpi). Le regioni avrebbero dovuto provvedere ad una ricognizione degli spazi disponibili e ad una valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate negli ultimi due anni entro il 31 dicembre 2012. Le regioni, dove non erano disponibili spazi ad hoc, avrebbero potuto adottare un programma sperimentale per svolgere l'Alpi presso studi professionali privati collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni;
    la legge n.  189 del 2012 precedeva inoltre l'attivazione, entro il 31 marzo 2013, di un'infrastruttura telematica per il collegamento delle strutture che avrebbero erogato le prestazioni in Alpi, con l'obiettivo di gestire prenotazioni, impegno orario del medico, pazienti visitati, prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione di tale infrastruttura avrebbero dovuto essere determinate entro il 30 novembre 2012 con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-regioni; la consapevolezza che molto probabilmente tale rete non sarebbe stata disponibile alla data prevista, induceva il legislatore ad estendere il termine per la temporanea prosecuzione dello svolgimento di attività libero-professionali presso studi professionali già autorizzati fino e comunque non oltre il 30 aprile 2013; come è noto tale termine è stato ulteriormente prorogato e ancora oggi è in vigore il clima di prorogatio;
    la norma allora prevedeva anche che il pagamento delle prestazioni avvenisse direttamente alla competente struttura, tramite mezzi di pagamento che assicurassero la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso di singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione avrebbe dovuto essere acquisita dal titolare dello studio a suo carico entro il 30 aprile 2013;
    la suddetta legge, tuttora inapplicata, prevedeva anche la determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l’équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
    la legge specificava chiaramente il divieto di svolgere attività libero-professionale presso studi professionali collegati in rete, dove operavano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Ssn, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, a meno che non ci fosse una deroga dell'azienda del Ssn e a condizione che fosse garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni. Per i direttori generali che non si fossero prodigati per organizzare l'attività libero-professionale intramoenia era, ed è, prevista la decurtazione dalla retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dell'incarico;
    in sintesi: l'Attività libero professionale intramuraria (Alpi), riferita alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso, dovrebbe garantire al cittadino:
     la possibilità di scegliere il nominativo del medico a cui rivolgersi;
     la possibilità di prenotare la prestazione senza la richiesta del medico curante;
     la possibilità di effettuare la prestazione in orari più consoni alle proprie esigenze a fronte del pagamento di un compenso da effettuare con regolare fattura, detraibile dalle imposte;
    evidentemente il legislatore, istituendo l'Alpi, intendeva garantire in modo equilibrato i diritti del paziente a ricorrere più velocemente alle prestazioni di cui aveva bisogno, accorciando di molto le liste di attesa; scegliendo inoltre, personalmente, il medico da cui farsi curare; pagando in modo adeguato la prestazione ricevuta, in cui oltre all'intervento del professionista sono inclusi, almeno in parte, i costi generali relativi alla prestazione stessa. Il medico, da parte sua, avrebbe ottemperato ai doveri che ne discendevano anche sotto il profilo amministrativo, evitando ogni possibile forma di evasione fiscale. Alla direzione generale ed amministrativa il compito di garantire diritti e doveri di tutti;
    esiste inoltre un'altra forma di intramoenia, la cosiddetta intramoenia allargata, che permette ai medici ospedalieri di esercitare la libera attività professionale fuori del normale luogo di lavoro, l'ospedale. Il medico, in questo modo, può esercitare la sua professione anche in altre strutture, purché convenzionate con l'ospedale in cui è strutturato il professionista, nel caso in cui non gli si mettano a disposizione gli spazi per attuare l’intramoenia dentro le mura del nosocomio;
    escludendo la maggioranza dei medici che applicano con rigore le regole, l’intramoenia allargata può creare situazioni scorrette sotto il profilo deontologico, ancor prima che sotto il profilo burocratico-amministrativo, se mancano i dovuti controlli, perché le Asl non sono in condizioni di farli, anche perché bypassare le norme è molto facile; lo scandalo dell’intramoenia allargata ha comunque molti responsabili;
    l’intramoenia in questo caso potrebbe diventare, e di fatto in alcuni casi diventa, fonte di iniquità, se discrimina i pazienti in base alle possibilità economiche. E poiché oggi, in Italia, dieci milioni di persone sono alle soglie della povertà, ciò significa che una parte di queste – non si saprà mai quante – non riesce a curarsi perché le liste di attesa sono lunghissime e perché non ha i mezzi per ricorrere all’intramoenia. Così chi non può si rassegna ad aspettare, con gravi conseguenze per la propria salute; conseguenze che possono rendere la vita molto più difficile;
    le Asl hanno comunque imparato a farsi concorrenza tra di loro, ricorrendo all’intramoenia e permettendo ai medici del Servizio sanitario nazionale di eseguire diagnosi e cure in intramoenia a costi più bassi del ticket, con tempi di attesa più brevi. Così, sempre più spesso, i cittadini ricorrono all'assistenza privata tra le mura ospedaliere, rinunciando a quella istituzionale, troppo lenta e spesso soggetta ad un turn over molto rapido dei medici che gestiscono l'ambulatorio. Il paziente apprezza quindi il risparmio di tempo e di soldi;
    qualche esempio può essere utile a capire il meccanismo che si è creato: se il ticket per un'ecografia alla tiroide costa, per esempio, 42.41 euro, con attese fino all'agosto 2017, il costo per la stessa prestazione in intramoenia è di 40 euro: accade, ad esempio, nell'ospedale di Latina e di Bracciano e in altri centri dove per sottoporsi a questo esame occorrono solo quattro giorni in intramoenia e quattro mesi per le vie ordinarie. Una radiografia alla spalla in intramoenia nella Asl di Latina (ospedali di Fondi e Terracina) costa 26,40 euro, con un risparmio di 5,42 euro sul ticket e con solo qualche settimana di attesa. Nella Asl di Viterbo, per una radiografia alla colonna cervicale eseguita in libera professione ospedaliera (a Tarquinia), occorrono 28,40 euro, 3,68 in meno del costo del ticket per quell'esame;
    così i cittadini ricorrono all’intramoenia a prezzi di poco superiori al costo del ticket e, soprattutto, accorciando i tempi che, per alcune patologie, potrebbero rivelarsi davvero fatali. La regione Lazio, dopo ripetute denunce, almeno in teoria, ha deciso di far rispettare le prescrizioni nazionali sui tempi lunghi di attesa. La legge c’è già: il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124, al comma 13, dell'articolo 3 prescrive che se un cittadino è costretto ad aspettare più di un mese per le visite specialistiche e oltre due mesi per gli esami diagnostici, si può sottoporre a queste prestazioni in libera professione con il pagamento del solo ticket. La legge n.  189 del 2012, prevede l'allineamento progressivo dei tempi di esecuzione delle prestazioni nell'attività istituzionale a quelli medi dell’intramoenia. Ma sembra che dopo la promulgazione di suddetta legge le attese si siano invece allungate;
    ci sono esami, soprattutto quelli eseguiti attraverso le immagini, dalla risonanza all'ecografia, alla tac, che sono spariti dalle agende degli ospedali pubblici. Non ci si può neanche prenotare per alcuni accertamenti diagnostici, perché occorrono almeno 180 giorni in alcune Asl romane. E, di questo passo, si possono fare molti altri esempi;
    non c’è dubbio che l’intramoenia abbia vantaggi concreti per il cittadino, primo tra tutti la possibilità di scegliere il medico e garantire la continuità del rapporto nel processo di diagnosi e cura, e subito dopo quello di accorciare le file di attesa, ma è altrettanto evidente che può prestarsi ad una serie di abusi, sotto il profilo della gestione economico-fiscale, soprattutto nel caso della intramoenia allargata,

impegna il Governo:

1) a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, Pngla, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino;

2) ad emanare i decreti del Ministro della salute per la definizione della metodologia di valutazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, previsti all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007, n.  120 «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria», nonché dell'attuazione dalla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12 Piano nazionale anticorruzione – aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n.  267);

3) a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative affinché, entro il più breve tempo possibile, venga presentato alle commissioni competenti di Camera e Senato il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa, prevedendo il primo parere obbligatorio delle commissioni competenti di Camera e Senato, affinché il Piano sia adottato definitivamente entro e non oltre il 30 settembre 2017;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché il «nuovo» Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa contempli, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) la realizzazione di una piattaforma tecnologica per il monitoraggio e l'implementazione del rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale, facendo in modo che l'accesso alla piattaforma tecnologica sia di facile fruizione e sia garantito a tutti i cittadini, e che l'aggiornamento dei dati abbia cadenza mensile;

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché presso tutti gli enti del Ssn, le visite specialistiche, e le prestazioni diagnostiche ambulatoriali, nonché i ricoveri di elezione siano garantiti secondo le normative in vigore, promuovendo, se necessario, precisi cambiamenti organizzativi, che consentano di razionalizzare i tempi di esecuzione e di ridurre gli spazi morti;

6) ad assumere iniziative affinché il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza contempli il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e pazienti;

7) ad assumere iniziative per rendere più efficace l'aggiornamento e la consapevolezza di tutte le figure professionali, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano soprarichiamato;

8) ad incoraggiare la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione di tali diritti e della domanda di assistenza;

9) a valutare l'opportunità di attivare la verifica e certificazione di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;

10) ad individuare le principali criticità del Sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;

11) a valutare la possibilità di assumere iniziative per investire adeguate risorse economiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano sopra citato e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni, nell'ambito dei vincoli generali della finanza pubblica.
(1-01585)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Pisicchio».


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività libero-professionale, detta intramoenia, è stata introdotta nel sistema sanitario nazionale dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, con il quale, come noto, si delineava il quadro normativo del riordino del Servizio sanitario nazionale in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n.  421;
    la libera professione chiamata intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici ospedalieri, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
    le prestazioni fornite in intramoenia sono, generalmente, le medesime che il medico deve erogare sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico;
    nelle attività di intramoenia, sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche a esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere, sia territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.  502 del 1992;
    il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi, uno dei principali problemi del sistema sanitario nazionale è l'entità e la gestione delle liste di attesa per visite, prestazioni, esami diagnostici ed interventi chirurgici, anche nelle più virtuose strutture ospedaliere e sanitarie;
    molto spesso, a causa della lungaggine dei tempi di attesa per l'accesso a molte prestazioni diagnostiche e terapeutiche, i cittadini – il cui stato di salute richiederebbe interventi tempestivi – sono costretti a richiedere le prestazioni necessarie a pagamento presso strutture private o presso le stesse strutture pubbliche in regime di intramoenia, poiché attendere mesi se non addirittura anni di attesa, con il normale servizio pubblico, potrebbe aggravare il proprio stato di salute;
    i fattori che causano liste e tempi di attesa sono diversi: errata o insufficiente distribuzione delle risorse, prescrizioni improprie, modalità organizzative che tengono conto più delle esigenze degli operatori che di quelle degli utenti;
    più lunghi sono i tempi di attesa, maggiore è la propensione degli utenti – rassegnati all'idea che il diritto alla salute non viene per nulla tutelato da una sanità pubblica – a pagare le prestazioni di cui hanno bisogno, favorendo in tal modo l'attività intramoenia dei medici pubblici;
    esistono molti casi di utenti con ricetta medica per vista urgente che non si trovano ad aver erogata la prestazione nei tempi prescritti;
    non va dimenticato che l'affollarsi dei pronto soccorso, molto spesso è dovuto proprio alla mancata certezza di poter accedere a esami o visite entro i tempi stabiliti per codice, causando quindi un disservizio per gli utenti del pronto soccorso, carico di lavoro per il personale medico e paramedico, inappropriatezza e aggravio anche di costi inutili;
    solo una rete regionale complessiva delle prestazioni ambulatoriali potrebbe garantire l'offerta in tempi certi, anche per le urgenze ambulatoriali differibili. Tale rete dovrebbe includere tutti i Servizi sanitari accreditati pubblici o privati presenti sul territorio, poiché le lunghe liste d'attesa aumentano il rischio clinico, tanto più se si tratta di livelli essenziali di assistenza (Lea) sia in senso assoluto, per il possibile peggioramento clinico del paziente, sia per possibile insorgenza di eventuali contenziosi futuri (in caso di danni per prestazioni tardive o non garantite) e se un accertamento o una prestazione è ritenuto un Lea, inevitabilmente può essere considerato tale solo se è erogato anche in tempo utile;
    il decreto-legge n.  158 del 2012 ha precisato aspetti già precedentemente normati e ha introdotto alcuni cambiamenti con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'Alpi (Attività libero professionale intramuraria): la ricognizione, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012, degli spazi per lo svolgimento dell'Alpi e l'adozione, entro il 30 aprile 2013, di un programma sperimentale che prevedeva lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia è allargata e posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge n.  120 del 2007. Eppure, ad oggi, pare non sia adeguatamente applicata, considerati i tempi di attesa per l'utente;
    se l'erogazione della prestazione nei tempi utili in relazione alla patologia, non è possibile nell'ordinario orario di lavoro dei medici significa, per la singola azienda, ma anche per il sistema regionale, che il personale dedicato a tale attività è del tutto sottostimato, come oramai sempre più spesso accade. S'imporrebbe, quindi, una revisione della dotazione di personale con eventuali nuove assunzioni;
    la riduzione a limiti accettabili per patologia delle liste d'attesa dovrebbe essere vissuto come un problema regionale dei vari servizi sanitari regionali, quindi, di sistema e non della singola azienda, che, comunque una volta che ha raggiunto il massimo della propria capacità erogativa di prestazioni non può andare oltre;
    occorrerebbe una sorta di portale unico al quale i cittadini possano rivolgersi a livello regionale per cercare in tempo reale dove prenotare la prestazione per quella particolare patologia, a seconda della gravità della patologia stessa, diagnosticata o presunta, stabilendo le massime tempistiche accettabili per l'erogazione delle prestazioni correlate;
    la garanzia dell'abbattimento delle liste può solo essere nella sinergia fra i vari erogatori, quindi deve ricadere in un sistema che accorpi, in una rete regionale, tutti i servizi sanitari, con un coordinamento degli stessi, sia che siano pubblici, sia che siano privati accreditati, in modo da garantire tempi definiti per le prestazioni coerenti con il livello di urgenza definito dal prescrittore;
    va ricordato, infine, che le liste d'attesa eccessive configurano anche una grave violazione del principio costituzionale del diritto alla salute e in termini di sistema, il paziente che non accede alle cure o le ritarda a causa delle liste d'attesa eccessive, non produce affatto un risparmio per la società, bensì diventa poi, al manifestarsi conclamato dell'evento patologico, un importante costo, sia in termini di inevitabile cura ormai tardiva e più onerosa in tutti i sensi, sia in termini sociali, con inabilità lavorativa e costi sociali e familiari correlati al livello assistenziale necessario,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, propedeutiche all'istituzione di un osservatorio delle liste d'attesa, ove, ogni ente accreditato debba aggiornare in tempo reale le proprie liste, al fine di monitorare e controllare, le liste d'attesa stesse, al fine di consentire, all'interno della rete del servizio sanitario regionale, la distribuzione dei pazienti verso gli ambulatori con liste d'attesa minori, congrue alla urgenza o meno della patologia di cui si tratta;

2) a relazionare presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, sulla grave situazione relativa alle liste d'attesa e all'istituto dell'intramoenia delle regioni italiane;

3) ad assumere iniziative affinché siano stabiliti per ogni patologia o sospetto diagnostico un tempo massimo di erogazione della prestazione, e quindi della lista d'attesa ammissibile;

4) ad assumere iniziative volte a garantire, adeguati finanziamenti ai nuovi Lea, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa eccessive che altrimenti non possono essere assicurati;

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché i servizi sanitari regionali garantiscano la copertura dei servizi erogati entro certi limiti temporali determinati in relazione alla malattia di cui si tratta;

6) a dare concreta attuazione alla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, assumendo iniziative volte a prospettare reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili.
(1-01586) «Brignone, Marcon, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Costantino, Gregori, Pellegrino, Paglia, Pannarale».


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività libero-professionale, detta intramoenia, è stata introdotta nel sistema sanitario nazionale dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, con il quale, come noto, si delineava il quadro normativo del riordino del Servizio sanitario nazionale in attuazione della legge delega 23 ottobre 1992, n.  421;
    la libera professione chiamata intramoenia si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici ospedalieri, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
    le prestazioni fornite in intramoenia sono, generalmente, le medesime che il medico deve erogare sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico;
    nelle attività di intramoenia, sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche a esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere, sia territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.  502 del 1992;
    il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi, uno dei principali problemi del sistema sanitario nazionale è l'entità e la gestione delle liste di attesa per visite, prestazioni, esami diagnostici ed interventi chirurgici, anche nelle più virtuose strutture ospedaliere e sanitarie;
    molto spesso, a causa della lungaggine dei tempi di attesa per l'accesso a molte prestazioni diagnostiche e terapeutiche, i cittadini – il cui stato di salute richiederebbe interventi tempestivi – sono costretti a richiedere le prestazioni necessarie a pagamento presso strutture private o presso le stesse strutture pubbliche in regime di intramoenia, poiché attendere mesi se non addirittura anni di attesa, con il normale servizio pubblico, potrebbe aggravare il proprio stato di salute;
    i fattori che causano liste e tempi di attesa sono diversi: errata o insufficiente distribuzione delle risorse, prescrizioni improprie, modalità organizzative che tengono conto più delle esigenze degli operatori che di quelle degli utenti;
    più lunghi sono i tempi di attesa, maggiore è la propensione degli utenti – rassegnati all'idea che il diritto alla salute non viene per nulla tutelato da una sanità pubblica – a pagare le prestazioni di cui hanno bisogno, favorendo in tal modo l'attività intramoenia dei medici pubblici;
    esistono molti casi di utenti con ricetta medica per vista urgente che non si trovano ad aver erogata la prestazione nei tempi prescritti;
    non va dimenticato che l'affollarsi dei pronto soccorso, molto spesso è dovuto proprio alla mancata certezza di poter accedere a esami o visite entro i tempi stabiliti per codice, causando quindi un disservizio per gli utenti del pronto soccorso, carico di lavoro per il personale medico e paramedico, inappropriatezza e aggravio anche di costi inutili;
    solo una rete regionale complessiva delle prestazioni ambulatoriali potrebbe garantire l'offerta in tempi certi, anche per le urgenze ambulatoriali differibili. Tale rete dovrebbe includere tutti i Servizi sanitari accreditati pubblici o privati presenti sul territorio, poiché le lunghe liste d'attesa aumentano il rischio clinico, tanto più se si tratta di livelli essenziali di assistenza (Lea) sia in senso assoluto, per il possibile peggioramento clinico del paziente, sia per possibile insorgenza di eventuali contenziosi futuri (in caso di danni per prestazioni tardive o non garantite) e se un accertamento o una prestazione è ritenuto un Lea, inevitabilmente può essere considerato tale solo se è erogato anche in tempo utile;
    il decreto-legge n.  158 del 2012 ha precisato aspetti già precedentemente normati e ha introdotto alcuni cambiamenti con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'Alpi (Attività libero professionale intramuraria): la ricognizione, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012, degli spazi per lo svolgimento dell'Alpi e l'adozione, entro il 30 aprile 2013, di un programma sperimentale che prevedeva lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia è allargata e posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge n.  120 del 2007. Eppure, ad oggi, pare non sia adeguatamente applicata, considerati i tempi di attesa per l'utente;
    se l'erogazione della prestazione nei tempi utili in relazione alla patologia, non è possibile nell'ordinario orario di lavoro dei medici significa, per la singola azienda, ma anche per il sistema regionale, che il personale dedicato a tale attività è del tutto sottostimato, come oramai sempre più spesso accade. S'imporrebbe, quindi, una revisione della dotazione di personale con eventuali nuove assunzioni;
    la riduzione a limiti accettabili per patologia delle liste d'attesa dovrebbe essere vissuto come un problema regionale dei vari servizi sanitari regionali, quindi, di sistema e non della singola azienda, che, comunque una volta che ha raggiunto il massimo della propria capacità erogativa di prestazioni non può andare oltre;
    occorrerebbe una sorta di portale unico al quale i cittadini possano rivolgersi a livello regionale per cercare in tempo reale dove prenotare la prestazione per quella particolare patologia, a seconda della gravità della patologia stessa, diagnosticata o presunta, stabilendo le massime tempistiche accettabili per l'erogazione delle prestazioni correlate;
    la garanzia dell'abbattimento delle liste può solo essere nella sinergia fra i vari erogatori, quindi deve ricadere in un sistema che accorpi, in una rete regionale, tutti i servizi sanitari, con un coordinamento degli stessi, sia che siano pubblici, sia che siano privati accreditati, in modo da garantire tempi definiti per le prestazioni coerenti con il livello di urgenza definito dal prescrittore;
    va ricordato, infine, che le liste d'attesa eccessive configurano anche una grave violazione del principio costituzionale del diritto alla salute e in termini di sistema, il paziente che non accede alle cure o le ritarda a causa delle liste d'attesa eccessive, non produce affatto un risparmio per la società, bensì diventa poi, al manifestarsi conclamato dell'evento patologico, un importante costo, sia in termini di inevitabile cura ormai tardiva e più onerosa in tutti i sensi, sia in termini sociali, con inabilità lavorativa e costi sociali e familiari correlati al livello assistenziale necessario,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative di competenza, in raccordo con le regioni, propedeutiche all'istituzione di un osservatorio delle liste d'attesa, ove, ogni ente accreditato debba aggiornare in tempo reale le proprie liste, al fine di monitorare e controllare, le liste d'attesa stesse, al fine di consentire, all'interno della rete del servizio sanitario regionale, la distribuzione dei pazienti verso gli ambulatori con liste d'attesa minori, congrue alla urgenza o meno della patologia di cui si tratta;

2) a relazionare presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, sulla grave situazione relativa alle liste d'attesa e all'istituto dell'intramoenia delle regioni italiane;

3) ad assumere iniziative affinché siano stabiliti per ogni patologia o sospetto diagnostico un tempo massimo di erogazione della prestazione, e quindi della lista d'attesa ammissibile;

4) a valutare l'opportunità, tenuto conto dei vincoli generali della finanza pubblica, di assumere iniziative volte a garantire adeguati finanziamenti ai nuovi Lea, finalizzati alla riduzione delle liste d'attesa eccessive che altrimenti non possono essere assicurati;

5) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché i servizi sanitari regionali garantiscano la copertura dei servizi erogati entro certi limiti temporali determinati in relazione alla malattia di cui si tratta;

6) a dare concreta attuazione alla determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n.  12, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tutte le disposizioni e condizioni che consentono l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, la stessa non sia in alcun modo autorizzata, assumendo iniziative volte a prospettare reali conseguenze penalizzanti per le strutture sanitarie e per i soggetti responsabili.
(1-01586)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Brignone, Marcon, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Costantino, Gregori, Pellegrino, Paglia, Pannarale».


   La Camera,
   premesso che:
    a trentanove anni dalla sua istituzione, il servizio sanitario pubblico, nazionale ed universale, continua a rappresentare un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare;
    negli ultimi anni, a fronte di un sostanziale sottofinanziamento, si sono diffuse criticità e difficoltà del sistema nell'assicurare sull'intero territorio nazionale ed in modo equo i livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge;
    per garantire universalità ed equità, la sanità pubblica ha dunque bisogno di maggiori risorse finanziarie e di un coraggioso rinnovamento, che rilanci il ruolo e la funzione degli operatori e delle strutture del sistema sanitario nazionale e che contrasti il ricorso improprio, spesso incentivato con risorse pubbliche, al mercato privato delle cure;
    in questi anni, invece, le risorse assegnate al Servizio sanitario nazionale hanno visto gradualmente ridurre la loro incidenza rispetto a Pil. L'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 ha purtroppo confermato questa tendenza alla riduzione. La spesa sanitaria che viene stimata al 6,8 per cento in rapporto al Pil per il 2017, vede ridursi al 6,7 per cento nel 2018, e quindi al 6,6 per cento nel 2019. Per gli anni successivi, continua a fare fede quanto già riportato nel Documento di economia e finanza 2016, dove si evince che per ritornare ai livelli spesa sanitaria-Pil del 2010, che era del 7 per cento, si dovrà aspettare il 2030-2035. Ossia bisognerà attendere 15-20 anni;
    è ancora più grave che questo costante definanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga nonostante che nel rapporto spesa sanitaria-Pil siamo da tempo al sotto la media dei rispettivi valori dell'Unione europea a 15. Dopo l'Italia ci sono solo Spagna, Grecia e Portogallo. Una forbice che si allarga anno dopo anno;
    si corre il rischio di portare il nostro Paese verso un sistema sanitario definanziato e sempre più a due binari: uno pubblico, inefficiente e inadeguato, destinato sempre più alle fasce sociali medie e basse, e uno misto, pubblico-privato di sanità integrativa, finanziato con assicurazioni sanitarie private o di categoria, con prestazioni spesso migliori destinate ai cittadini con redditi più elevati;
    i sistemi sanitari regionali non riescono a garantire la stessa equità di accesso e uniformità dei livelli di assistenza sul territorio nazionale, e l'allungamento delle liste d'attesa produce inevitabilmente il dirottamento sempre maggiore dei malati verso il privato o l'attività professionale intramoenia;
    sempre di più i cittadini considerano il privato e l’intramoenia come prima scelta. Per tempi e costo dei ticket, spesso si fa prima ad andare in intramoenia o nel privato. L'assurdo è che, come ricorda «Cittadinanzattiva», frequentemente si tratta di prestazioni previste nei Livelli essenziali di assistenza, quindi un diritto esigibile;
    a tutto questo contribuiscono in maniera decisiva i tagli e il blocco del turn over nella sanità pubblica, che hanno prodotto una grave carenza di personale. Questo conseguentemente si traduce in una riduzione insostenibile nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari garantiti ai cittadini. Si parla di un comparto della pubblica amministrazione che necessiterebbe perlomeno di un piano per i prossimi tre anni di assunzione/stabilizzazione di 18 mila medici e di oltre 47 mila infermieri;
    l'indagine promossa dall'Anaao nel 2016 «SSN cercasi: il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria e le conseguenze sulla salute della popolazione», ha evidenziato come, dal 2009 al 2014, per far quadrare i bilanci, le aziende sanitarie hanno tagliato 25 mila posti letto; bloccato il turn-over del personale (-24.000 addetti dal 2009 al 2014, considerando sia medici che infermieri); ridotto l'investimento in ammodernamento delle strutture e delle tecnologie. Si è contratta, di conseguenza, l'offerta di prestazioni diagnostiche, di interventi chirurgici e di ricoveri. Le liste d'attesa sono aumentate diventando una vera e propria barriera fisica per il diritto di accesso alle cure da parte dei cittadini. Chi ha disponibilità economiche si rivolge al privato. La spesa out of pocket è arrivata a 33 miliardi di euro nel 2014;
    il 50o Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016, ha ricordato come gli effetti socialmente regressivi delle manovre di contenimento si traducono in un crescente numero di italiani (11 milioni circa) che, nel 2016, hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche;
    tutto questo fa sì che 10 milioni di italiani ricorrono di più al privato e 7 milioni all’intramoenia, perché non possono permettersi di aspettare;
    il confronto fra pubblico e privato su tempi e costi delle prestazioni dice, per esempio, che per una risonanza magnetica le strutture private richiedono in media 142 euro, per un'attesa di 5 giorni, mentre, nel pubblico, si pagano 63 euro di ticket, ma l'attesa sale a 74 giorni. Tradotto: 79 euro di spesa in più e 69 giorni in meno nel confronto fra pubblico e privato;
    il livello e l'aumento della partecipazione alla spesa per l'assistenza ambulatoriale e diagnostica, l'allungamento, a volte di mesi, delle liste di attesa, la mancata programmazione dell'offerta a livello territoriale, sono quindi i principali fattori della fuga di massa quasi obbligata dal ricorso alle cure del Servizio sanitario nazionale pubblico verso le cure a pagamento offerte dalle strutture private e dalle attività in libera professione (intramoenia) nei servizi pubblici;
    anche il Censis ricorda come la lunghezza delle liste d'attesa nel pubblico «raziona l'accesso ai servizi sanitari pubblici e genera un flusso intenso verso il privato e verso l'intramoenia. Pagare per acquistare prestazioni sanitarie diventa un gesto quotidiano, ordinario»;
    tra l'altro, i lunghi tempi delle liste di attesa comportano un conseguente allungamento anche dei tempi di erogazione di quelle prestazioni sanitarie più importanti e a più elevato indice di priorità, con inevitabili gravi ripercussioni sullo stato di salute per quei pazienti che avrebbe invece bisogno di interventi medici e diagnostici urgenti;
    nel 2014, il settore dell’intramoenia ha comportato un giro d'affari di oltre 1,1 miliardi di euro, mentre la quota a favore delle aziende sanitarie è stata di circa 217 milioni di euro;
    riguardo all'attività libero-professionale intramoenia, si rammenta che il decreto legislativo n.  254 del 2000 ha demandato alle regioni/province autonome il compito di definire uno specifico programma per la realizzazione di strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, finanziato con fondi specifici della legge n.  20 del 1988. A distanza di molti anni, sono 16 le regioni e province autonome che hanno presentato il programma di investimento. Di queste, solamente 5 hanno completato, entro il 2014, il collaudo di tutti gli interventi di ristrutturazione ammessi al finanziamento. Solamente in 5 regioni tutte le aziende sanitarie garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione;
    si ricorda che il decreto-legge n.  158 del 2012, ha previsto la possibilità di svolgere l’intramoenia negli studi privati (in forma residuale e sperimentale in attesa dell'allestimento di spazi intraospedalieri), con modalità precise di controllo e di prenotazioni telematiche. Detto decreto-legge, ha, infatti, modificato le modalità di esercizio della libera professione, prevedendo la possibilità per le regioni di autorizzare le aziende sanitarie, attraverso una ricognizione degli spazi aziendali disponibili e dei volumi di attività erogati, ad adottare un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Ebbene, dalla relazione al Governo sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria presentata al Parlamento nel 2016 e relativa all'anno 2014, risulta che ben la metà delle regioni ha autorizzato l'adozione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
    dalla medesima relazione al Governo, emerge che solo 13 regioni hanno dichiarato di aver provveduto a emanare o ad aggiornare le previste linee guida sulle modalità di gestione dell'attività libero-professionale intramuraria. Si ricorda che l'adozione di indirizzi chiari e definiti è elemento indispensabile per garantire un efficace coordinamento delle strategie, degli interventi e delle misure necessarie per la corretta gestione del fenomeno;
    nel 2014, la relazione evidenzia una ulteriore criticità per quel che concerne l'esercizio della libera professione al di fuori delle mura aziendali: in 10 regioni su 21 erano ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate, modalità di esercizio non più contemplate dalla normativa;
    nella maggior parte delle regioni, meno della metà delle aziende sanitarie sono in grado di garantire gli spazi idonei per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
    con riferimento al 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero-professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura azienda;
    nell'ambito del fenomeno degli illeciti e della corruzione in sanità – che si ricorda drena ogni anno 6 miliardi di euro di risorse – le liste di attesa e l'attività libero-professionale intramoenia (Alpi), rientrano in quegli ambiti sanitari potenzialmente esposti a rischi corruttivi;
    questo aspetto è ben presente nella stessa determinazione n.  12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), nella quale l'attività libero-professionale e le liste d'attesa vengono ricomprese espressamente tra le «aree di rischio specifiche». Nel provvedimento citato, si segnala tra l'altro come «l'attività libero-professionale, specie con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni, può rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini»,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per interrompere e invertire la progressiva riduzione della spesa sanitaria rispetto al Pil in atto già da troppi anni, quale condizione imprescindibile e necessaria per dotare di adeguate risorse il Servizio sanitario nazionale, ridurre le inefficienze e i disservizi, e garantire l'universalità, il diritto alla salute, l'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini;

2) ad assumere iniziative per stanziare, per le medesime suddette finalità, adeguate risorse finanziarie per lo sblocco del turn-over nel Servizio sanitario nazionale, anche attraverso eventuali deroghe alla normativa vigente in materia, in particolare per il personale medico, infermieristico, tecnico e socio-sanitario di supporto, e per la stabilizzazione dei precari, al fine di consentire realmente la riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi sanitari e ridurre il forte divario tra la domanda sempre crescente di prestazioni sanitarie, e l'offerta sempre meno adeguata;

3) ad avviare tutte le iniziative di competenza efficaci per ridurre sensibilmente le liste d'attesa, garantendo una gestione trasparente, informatizzata e centralizzata delle liste di attesa di tutte le strutture pubbliche e convenzionate per prestazioni, esami, visite specialistiche e ricoveri, e prevedendo il rispetto di tempi massimi di attesa tra i criteri di valutazione dei direttori generali;

4) ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere un incremento della vigente quota del compenso del professionista che svolge attività libero-professionale intramuraria e trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che viene vincolata per interventi volti alla riduzione delle liste d'attesa;

5) ad assumere iniziative per prevedere adeguate risorse finanziarie per la definitiva realizzazione, da parte delle regioni, di spazi e strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, come previsto dalla normativa vigente;

6) a prevedere conseguentemente, il definitivo superamento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, attualmente vigente, ma che era prevista come sperimentale dal decreto-legge n.  158 del 2012, e ciò al fine di ricondurre tutta l'attività libero professionale nell'ambito delle strutture e spazi delle Aziende sanitarie e garantire l'effettiva attività intramoenia;

7) a procedere al rinnovo del contratto della dirigenza medica, fermo da otto anni e in quella sede intraprendere tutte le iniziative utili, di concerto con i soggetti e le categorie interessate, volte alla revisione dell'istituto dell’intramoenia nel quadro di un rafforzamento e qualificazione del rapporto di esclusività dei dirigenti medici con il sistema sanitario nazionale;

8) a presentare entro il 30 settembre 2017 il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, la cui ultima redazione risale al 2012, tenendo conto delle migliori pratiche prodotte dalle regioni.
(1-01587) «Fossati, Murer, Fontanelli, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Formisano, Carlo Galli, Kronbichler, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Melilla, Mognato, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zaratti, Zoggia».


   La Camera,
   premesso che:
    a trentanove anni dalla sua istituzione, il servizio sanitario pubblico, nazionale ed universale, continua a rappresentare un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare;
    negli ultimi anni, a fronte di un sostanziale sottofinanziamento, si sono diffuse criticità e difficoltà del sistema nell'assicurare sull'intero territorio nazionale ed in modo equo i livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge;
    per garantire universalità ed equità, la sanità pubblica ha dunque bisogno di maggiori risorse finanziarie e di un coraggioso rinnovamento, che rilanci il ruolo e la funzione degli operatori e delle strutture del sistema sanitario nazionale e che contrasti il ricorso improprio, spesso incentivato con risorse pubbliche, al mercato privato delle cure;
    in questi anni, invece, le risorse assegnate al Servizio sanitario nazionale hanno visto gradualmente ridurre la loro incidenza rispetto a Pil. L'ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 ha purtroppo confermato questa tendenza alla riduzione. La spesa sanitaria che viene stimata al 6,8 per cento in rapporto al Pil per il 2017, vede ridursi al 6,7 per cento nel 2018, e quindi al 6,6 per cento nel 2019. Per gli anni successivi, continua a fare fede quanto già riportato nel Documento di economia e finanza 2016, dove si evince che per ritornare ai livelli spesa sanitaria-Pil del 2010, che era del 7 per cento, si dovrà aspettare il 2030-2035. Ossia bisognerà attendere 15-20 anni;
    è ancora più grave che questo costante definanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga nonostante che nel rapporto spesa sanitaria-Pil siamo da tempo al sotto la media dei rispettivi valori dell'Unione europea a 15. Dopo l'Italia ci sono solo Spagna, Grecia e Portogallo. Una forbice che si allarga anno dopo anno;
    si corre il rischio di portare il nostro Paese verso un sistema sanitario definanziato e sempre più a due binari: uno pubblico, inefficiente e inadeguato, destinato sempre più alle fasce sociali medie e basse, e uno misto, pubblico-privato di sanità integrativa, finanziato con assicurazioni sanitarie private o di categoria, con prestazioni spesso migliori destinate ai cittadini con redditi più elevati;
    i sistemi sanitari regionali non riescono a garantire la stessa equità di accesso e uniformità dei livelli di assistenza sul territorio nazionale, e l'allungamento delle liste d'attesa produce inevitabilmente il dirottamento sempre maggiore dei malati verso il privato o l'attività professionale intramoenia;
    sempre di più i cittadini considerano il privato e l’intramoenia come prima scelta. Per tempi e costo dei ticket, spesso si fa prima ad andare in intramoenia o nel privato. L'assurdo è che, come ricorda «Cittadinanzattiva», frequentemente si tratta di prestazioni previste nei Livelli essenziali di assistenza, quindi un diritto esigibile;
    a tutto questo contribuiscono in maniera decisiva i tagli e il blocco del turn over nella sanità pubblica, che hanno prodotto una grave carenza di personale. Questo conseguentemente si traduce in una riduzione insostenibile nella quantità e nella qualità dei servizi sanitari garantiti ai cittadini. Si parla di un comparto della pubblica amministrazione che necessiterebbe perlomeno di un piano per i prossimi tre anni di assunzione/stabilizzazione di 18 mila medici e di oltre 47 mila infermieri;
    l'indagine promossa dall'Anaao nel 2016 «SSN cercasi: il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria e le conseguenze sulla salute della popolazione», ha evidenziato come, dal 2009 al 2014, per far quadrare i bilanci, le aziende sanitarie hanno tagliato 25 mila posti letto; bloccato il turn-over del personale (-24.000 addetti dal 2009 al 2014, considerando sia medici che infermieri); ridotto l'investimento in ammodernamento delle strutture e delle tecnologie. Si è contratta, di conseguenza, l'offerta di prestazioni diagnostiche, di interventi chirurgici e di ricoveri. Le liste d'attesa sono aumentate diventando una vera e propria barriera fisica per il diritto di accesso alle cure da parte dei cittadini. Chi ha disponibilità economiche si rivolge al privato. La spesa out of pocket è arrivata a 33 miliardi di euro nel 2014;
    il 50o Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2016, ha ricordato come gli effetti socialmente regressivi delle manovre di contenimento si traducono in un crescente numero di italiani (11 milioni circa) che, nel 2016, hanno dichiarato di aver dovuto rinunciare o rinviare alcune prestazioni sanitarie, specialmente odontoiatriche, specialistiche e diagnostiche;
    tutto questo fa sì che 10 milioni di italiani ricorrono di più al privato e 7 milioni all’intramoenia, perché non possono permettersi di aspettare;
    il confronto fra pubblico e privato su tempi e costi delle prestazioni dice, per esempio, che per una risonanza magnetica le strutture private richiedono in media 142 euro, per un'attesa di 5 giorni, mentre, nel pubblico, si pagano 63 euro di ticket, ma l'attesa sale a 74 giorni. Tradotto: 79 euro di spesa in più e 69 giorni in meno nel confronto fra pubblico e privato;
    il livello e l'aumento della partecipazione alla spesa per l'assistenza ambulatoriale e diagnostica, l'allungamento, a volte di mesi, delle liste di attesa, la mancata programmazione dell'offerta a livello territoriale, sono quindi i principali fattori della fuga di massa quasi obbligata dal ricorso alle cure del Servizio sanitario nazionale pubblico verso le cure a pagamento offerte dalle strutture private e dalle attività in libera professione (intramoenia) nei servizi pubblici;
    anche il Censis ricorda come la lunghezza delle liste d'attesa nel pubblico «raziona l'accesso ai servizi sanitari pubblici e genera un flusso intenso verso il privato e verso l'intramoenia. Pagare per acquistare prestazioni sanitarie diventa un gesto quotidiano, ordinario»;
    tra l'altro, i lunghi tempi delle liste di attesa comportano un conseguente allungamento anche dei tempi di erogazione di quelle prestazioni sanitarie più importanti e a più elevato indice di priorità, con inevitabili gravi ripercussioni sullo stato di salute per quei pazienti che avrebbe invece bisogno di interventi medici e diagnostici urgenti;
    nel 2014, il settore dell’intramoenia ha comportato un giro d'affari di oltre 1,1 miliardi di euro, mentre la quota a favore delle aziende sanitarie è stata di circa 217 milioni di euro;
    riguardo all'attività libero-professionale intramoenia, si rammenta che il decreto legislativo n.  254 del 2000 ha demandato alle regioni/province autonome il compito di definire uno specifico programma per la realizzazione di strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, finanziato con fondi specifici della legge n.  20 del 1988. A distanza di molti anni, sono 16 le regioni e province autonome che hanno presentato il programma di investimento. Di queste, solamente 5 hanno completato, entro il 2014, il collaudo di tutti gli interventi di ristrutturazione ammessi al finanziamento. Solamente in 5 regioni tutte le aziende sanitarie garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione;
    si ricorda che il decreto-legge n.  158 del 2012, ha previsto la possibilità di svolgere l’intramoenia negli studi privati (in forma residuale e sperimentale in attesa dell'allestimento di spazi intraospedalieri), con modalità precise di controllo e di prenotazioni telematiche. Detto decreto-legge, ha, infatti, modificato le modalità di esercizio della libera professione, prevedendo la possibilità per le regioni di autorizzare le aziende sanitarie, attraverso una ricognizione degli spazi aziendali disponibili e dei volumi di attività erogati, ad adottare un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Ebbene, dalla relazione al Governo sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria presentata al Parlamento nel 2016 e relativa all'anno 2014, risulta che ben la metà delle regioni ha autorizzato l'adozione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
    dalla medesima relazione al Governo, emerge che solo 13 regioni hanno dichiarato di aver provveduto a emanare o ad aggiornare le previste linee guida sulle modalità di gestione dell'attività libero-professionale intramuraria. Si ricorda che l'adozione di indirizzi chiari e definiti è elemento indispensabile per garantire un efficace coordinamento delle strategie, degli interventi e delle misure necessarie per la corretta gestione del fenomeno;
    nel 2014, la relazione evidenzia una ulteriore criticità per quel che concerne l'esercizio della libera professione al di fuori delle mura aziendali: in 10 regioni su 21 erano ancora presenti studi privati non collegati in rete o convenzioni con strutture private non accreditate, modalità di esercizio non più contemplate dalla normativa;
    nella maggior parte delle regioni, meno della metà delle aziende sanitarie sono in grado di garantire gli spazi idonei per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
    con riferimento al 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero-professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura azienda;
    nell'ambito del fenomeno degli illeciti e della corruzione in sanità – che si ricorda drena ogni anno 6 miliardi di euro di risorse – le liste di attesa e l'attività libero-professionale intramoenia (Alpi), rientrano in quegli ambiti sanitari potenzialmente esposti a rischi corruttivi;
    questo aspetto è ben presente nella stessa determinazione n.  12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), nella quale l'attività libero-professionale e le liste d'attesa vengono ricomprese espressamente tra le «aree di rischio specifiche». Nel provvedimento citato, si segnala tra l'altro come «l'attività libero-professionale, specie con riferimento alle connessioni con il sistema di gestione delle liste di attesa e alla trasparenza delle procedure di gestione delle prenotazioni e di identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni, può rappresentare un'area di rischio di comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a svantaggio dei cittadini»,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per interrompere e invertire la progressiva riduzione della spesa sanitaria rispetto al Pil in atto già da troppi anni, quale condizione imprescindibile e necessaria per dotare di adeguate risorse il Servizio sanitario nazionale, ridurre le inefficienze e i disservizi, e garantire l'universalità, il diritto alla salute, l'accesso alle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini;

2) a valutare l'opportunità, tenuto conto dei vincoli generali della finanza pubblica, di assumere iniziative per stanziare, per le medesime suddette finalità, adeguate risorse finanziarie per lo sblocco del turn-over nel Servizio sanitario nazionale, anche attraverso eventuali deroghe alla normativa vigente in materia, in particolare per il personale medico, infermieristico, tecnico e socio-sanitario di supporto, e per la stabilizzazione dei precari, al fine di consentire realmente la riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi sanitari e ridurre il forte divario tra la domanda sempre crescente di prestazioni sanitarie, e l'offerta sempre meno adeguata;

3) ad avviare tutte le iniziative di competenza efficaci per ridurre sensibilmente le liste d'attesa, garantendo una gestione trasparente, informatizzata e centralizzata delle liste di attesa di tutte le strutture pubbliche e convenzionate per prestazioni, esami, visite specialistiche e ricoveri, e prevedendo il rispetto di tempi massimi di attesa tra i criteri di valutazione dei direttori generali;

4) a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere un incremento della vigente quota del compenso del professionista che svolge attività libero-professionale intramuraria e trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che viene vincolata per interventi volti alla riduzione delle liste d'attesa;

5) a valutare l'opportunità, tenuto conto dei vincoli generali della finanza pubblica, di assumere iniziative per prevedere adeguate risorse finanziarie per la definitiva realizzazione, da parte delle regioni, di spazi e strutture sanitarie dedicate all'attività libero-professionale intramuraria, come previsto dalla normativa vigente;

6) a valutare l'opportunità di prevedere conseguentemente, il definitivo superamento dell'attività libero-professionale presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, attualmente vigente, ma che era prevista come sperimentale dal decreto-legge n.  158 del 2012, e ciò al fine di ricondurre tutta l'attività libero professionale nell'ambito delle strutture e spazi delle Aziende sanitarie e garantire l'effettiva attività intramoenia;

7) a procedere al rinnovo del contratto della dirigenza medica, fermo da otto anni e in quella sede intraprendere tutte le iniziative utili, di concerto con i soggetti e le categorie interessate, volte alla revisione dell'istituto dell’intramoenia nel quadro di un rafforzamento e qualificazione del rapporto di esclusività dei dirigenti medici con il sistema sanitario nazionale;

8) a presentare entro il 30 settembre 2017 il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, la cui ultima redazione risale al 2012, tenendo conto delle migliori pratiche prodotte dalle regioni e tenuto conto della competenza regionale in materia.
(1-01587)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Fossati, Murer, Fontanelli, Roberta Agostini, Albini, Bersani, Franco Bordo, Bossa, Capodicasa, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Epifani, Fava, Ferrara, Folino, Formisano, Carlo Galli, Kronbichler, Laforgia, Leva, Martelli, Matarrelli, Melilla, Mognato, Nicchi, Giorgio Piccolo, Piras, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Rostan, Sannicandro, Scotto, Speranza, Stumpo, Zaccagnini, Zaratti, Zoggia».


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese, il diritto alla salute è garantito attraverso l'enunciato dell'articolo 32 della Carta costituzionale e attraverso la legge n.  833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche, che stabilisce i criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie e pone in capo allo Stato la tutela di omogenei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002 e ulteriormente precisato dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 che pone in capo al Ministro della salute la verifica sulla effettiva omogeneità dell'erogazione dei Lea;
    in Italia, il sistema sanitario pubblico, finanziato attraverso la fiscalità generale, eroga dunque prestazioni di assistenza a tutti i cittadini italiani, attraverso la ripartizione annuale dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale, che possono essere integrati con risorse proprie regionali, che garantiscano attività eccedenti rispetto ai Lea;
    in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha dunque carattere prevalentemente integrativo rispetto ai Lea garantiti dal sistema sanitario pubblico e rappresenta la quota cosiddetta « out of pocket» che, nel 2016, si è attestata intorno ai 36 miliardi di euro;
    la spesa out of pocket italiana si differenzia da quella della maggior parte degli altri Paesi europei in quanto è quasi completamente «disintermediata» (appena il 10,1 per cento di tale spesa è canalizzato attraverso sistemi di trasferimento del rischio), a causa della scarsa penetrazione dell'azione del sistema dei fondi integrativi e delle assicurazioni sanitarie nel nostro Paese;
    l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica italiana nel 2016 è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo vicino al 7 per cento del Pil;
    secondo i dati del Crea di Roma Tor Vergata, la spesa sanitaria pubblica italiana, nell'ultimo decennio, ha avuto un incremento annuo pari all'1 per cento, contro il 3,8 per cento medio degli altri Paesi dell'Europa occidentale, consolidando il dato che vede la spesa sanitaria pubblica italiana inferiore di circa il 36 per cento rispetto a quella media pro capite degli altri Paesi di raffronto;
    sempre secondo i rapporti del Crea, in Italia, appare notevolissimo il divario di spesa pubblica pro capite tra le regioni settentrionali e quelle meridionali a basso reddito, raggiungendo differenziali intorno al 40 per cento tra le regioni a più alta spesa sanitaria (pubblica amministrazione di Bolzano) e quelle a spesa più bassa (Calabria);
    anche il Cergas della Università Bocconi, nel contesto del rapporto OASI 2016, ha sottolineato il rischio che l'universalità e l'equità del nostro sistema sanitario pubblico possano saltare per effetto della contrazione dei finanziamenti complessivi e per la crescita delle differenze tra gli erogatori regionali;
    appare del tutto evidente come, in questo contesto frastagliato e denso di gap infrastrutturali, diventi davvero difficile garantire qualità ed equità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale anche perché l'attuale testo costituzionale riserva alla competenza statale la sola attività di programmazione e di verifica, attribuendo alle regioni tutte le competenze gestionali;
    tale autonomia gestionale regionale, che avrebbe dovuto garantire l'adeguamento della erogazione delle prestazioni alle variabili di contesto locali, rischia, invece, sempre più spesso di essere un ulteriore fattore di sperequazione sia per la differente capacità regionale di garantire risorse aggiuntive, che per la diversità dei modelli organizzativi e delle modalità di erogazione delle prestazioni che non consente di valorizzare adeguatamente le best practices regionali;
    tale differente capacità nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni rischia di essere pagata dai cittadini delle regioni più deboli che si vedono negare una parte crescente dei loro diritti e alimentano fenomeni di mobilità passiva interregionale che sono spesso la spia del malfunzionamento complessivo del sistema;
    uno dei sensori di qualità delle prestazioni erogate, che viene maggiormente avvertito da parte del cittadino/paziente, è senz'altro rappresentato dalla lunghezza delle liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che, quando esce da ogni fisiologia, finisce con il negare l'accesso alla prestazione, alimentando un doppio mercato che mortifica la stessa funzione del sistema di assistenza pubblico;
    in passato, sono stati più volte segnalati casi di rallentamento delle prestazioni sanitarie erogate dal sistema pubblico che, più o meno surrettiziamente, finivano con l'alimentare il mercato sanitario privato, venendo spesso soddisfatte dagli stessi attori che avrebbero avuto il dovere di erogarle all'interno del sistema sanitario regionale;
    il rischio di una deriva verso l'illegalità, associato alla dilatazione delle liste d'attesa nel settore pubblico, è stato parzialmente risolto attraverso la normativa che regola l'autorizzazione all'erogazione della prestazione in regime di intramoenia, che consente di creare un doppio binario di erogazione del servizio richiesto che avviene comunque all'interno e sotto il controllo del sistema sanitario pubblico da cui dipende l'operatore che, attraverso la propria libera scelta, decide di aggiungere un secondo canale aggiuntivo e integrativo di offerta della propria prestazione professionale, nel rispetto del disposto della legge n.  120 del 3 agosto 2007;
    appare del tutto ovvio come il canale della libera professione intramuraria debba essere (come è) soggetto a verifiche e controlli attraverso parametri ed indicatori oggettivi che consentano di mantenere nelle piena fisiologia il sistema, evitando di alimentare sospetti di distorto funzionamento o, addirittura, vere e proprie pratiche illegittime e/o illegali;
    l'obiettivo del sistema resta, dunque, quello di offrire liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che siano le più brevi possibili, garantendo la piena accessibilità in emergenza ed urgenza e mantenendo la «doppia opportunità» per le attività di routine che beneficiano complessivamente del «doppio canale», garantito dalla libera professione intramoenia che, riducendo la complessiva lunghezza dell'attesa, favorisce anche coloro che scelgono – o sono costretti a scegliere – di rivolgersi esclusivamente al percorso pubblico;
    la esclusione di aree crescenti di popolazione italiana dalla opportunità di ricorrere a prestazioni sanitarie in regime di pronta solvibilità è certificata anche dai più recenti rapporti Istat e Censis che registrano tutti un numero crescente di famiglie che è costretta a rinunciare ad una parte delle prestazioni sanitarie utili o indispensabili (ad esempio quelle nel settore odontoiatrico) perché non possiede le risorse economiche indispensabili per la loro fruizione;
    appare chiaro come, in questa situazione di grave difficoltà generale, sia indispensabile ricorrere ad interventi regolatori centrali che abbiano funzione di indirizzo e di verifica, come del resto stabilito attraverso la norma dell'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, che prevede la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
    coerentemente a tale previsione legislativa è stato definito il ruolo del Piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa 2006-2008, successivamente superato dal nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012, approvato dalla Conferenza Stato regioni ed operativo dal 28 ottobre 2010;
    la verifica della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli obiettivi enunciati dal Pngla 2010-2012 è stata affidata ad Agenas, a cui è stato chiesto in particolare di selezionare le batterie di indicatori indispensabili a dare oggettività alla rilevazione del buon funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda la efficacia complementare delle attività di libera professione intramoenia e intramoenia allargata, che per quanto attiene alla erogazione di prestazioni ambulatoriali dirette e all'attuazione dei Pdta da parte del Servizio sanitario nazionale;
    dal 2012, Agenas collabora dunque attivamente con le regioni per monitorare i tempi di attesa nell'attività cosiddetta Alpi e in quella istituzionale;
    l'esperienza sul campo acquisita da Agenas ne ha fatto un componente fondamentale del tavolo di lavoro interistituzionale che opera per la stesura del nuovo Pngla 2016-2018;
    modernamente, le azioni di contenimento delle liste di attesa passano attraverso la individuazione delle priorità cliniche che, secondo il modello di riferimento dei Rao (raggruppamenti di attesa omogenei), consenta di omogeneizzare i tempi di attesa sulla base di criteriologie coerenti, stabilite nazionalmente, con possibili variazioni contestuali regionali, attraverso la collaborazione dell'esperienza dei Mmg, dei Pls e dei medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri;
    lo scostamento aziendale rispetto ai parametri nazionali e alle eventuali specificità decise su base regionale, può consentire la verifica di eventuali anomalie di funzionamento del sistema, permettendo l'eliminazione delle discrasie;
    il complessivo obiettivo del Pngla non può ovviamente essere quello di aumentare l'offerta, ma deve necessariamente essere quello di garantire l'appropriatezza, agendo sul versante del governo della domanda, intervenendo sulle criticità e organizzando l'offerta secondo il criterio della priorità clinica e del rispetto delle linee guida nella gestione dei Pdta;
    la prima delle azioni condivise riguarda dunque l'aggiornamento e la crescita di consapevolezza del personale sanitario che, sia sul versante prescrittivo, che su quello operativo deve avere chiari gli obiettivi di sistema e i percorsi metodologici coerenti, in modo da poter adeguare la propria opera professionale alle necessità dei nuovi modelli assistenziali proposti;
    analoga attenzione andrà posta sulle nuove opportunità informatiche, sia per quanto attiene alla informatizzazione delle attività di prenotazione secondo la criteriologia della priorità clinica, anche con la collaborazione delle nuove funzioni della farmacia clinica e attraverso l'attività sempre più raffinata dei Cup, che per quanto attiene alle azioni di consegna del referto e di pagamento on line di eventuali ticket sulla prestazione;
    il supporto informatico appare indispensabile anche per garantire la trasparenza delle azioni e della attuazione degli indirizzi, che possa permettere al cittadino di rilevare personalmente e direttamente sul sito web aziendale la effettiva rispondenza agli obiettivi declinati delle azioni messe in campo;
    il precedente Pngla individuava le prestazioni sanitarie ambulatoriali e i Pdta, indicando i range dei corrispondenti tempi di attesa a garanzia dei diritti del paziente, selezionando altresì la batteria degli strumenti di rilevazione e degli indicatori da utilizzare per valutare la capacità delle singole regioni ad ottemperare alle prescrizioni del piano stesso;
    il precedente Pngla andava anche ad indicare risorse economiche specifiche per la realizzazione degli obiettivi del piano (ex articolo 1, comma 34, della legge n.  662 del 23 dicembre 1996) e stabiliva la criteriologia per l'acquisizione di prestazioni sanitarie esterne in regime di accreditamento, eventualmente necessarie alla equilibrata gestione del complessivo governo della domanda;
    il precedente Pngla aveva altresì selezionato due «aree sensibili» (oncologia e cardiovascolare), su cui concentrare massimante lo sforzo per il governo della rapidità e della appropriatezza delle prestazioni;
    le esperienze dei più avanzati sistemi sanitari regionali italiani (vedasi in tal senso l'azione della regione Emilia Romagna che, nel 2015, ha potuto affermare di aver centrato il 98 per cento dei propri obiettivi) confermano che la miglior gestione delle liste di attesa si realizza attraverso il governo della domanda, secondo classi di priorità cliniche, che consentano di canalizzare in modo diverso l'urgenza, la cronicità e la routine, portando in fisiologia i relativi flussi e monitorandone costantemente l'evoluzione, che deve essere trasmessa con puntualità ai centri aziendali e regionali di raccolta e organizzazione della lettura del dato;
    in particolare, la classificazione proposta nel precedente Pngla per le prestazioni, urgenti, brevi, differibili e programmate, ha sicuramente consentito di garantire a ciascuna esigenza sanitaria il canale più appropriato di soddisfazione;
    lo sviluppo e l'implementazione delle attività di medicina di iniziativa, che consentono di migliorare la sicurezza delle cure e la gestione del paziente nel territorio rappresentano un ulteriore meccanismo di azione virtuoso sulle liste di attesa;
    anche lo sviluppo delle attività della Medicina 2.0 e, in particolare, il monitoraggio del paziente cronico da remoto, rappresentano un'ulteriore opportunità del rafforzamento della medicina nel territorio, che consente la migliore programmazione dell'accesso ad eventuali prestazioni sanitarie specialistiche;
    per tutti questi motivi, la definitiva stesura del nuovo Pngla è molto attesa, sia per le aspettative generate nella fase preparatoria del piano stesso, sia per l'effettiva necessità di un aggiornamento del piano precedente, che tenga conto delle best practices regionali, della esperienza maturata negli anni e delle informazioni raccolte nel tempo, conseguentemente andando ad individuare i campi prioritari di azione per le nuove strategie e le indispensabili, nuove risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi di sistema,

impegna il Governo:

1) a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino, curando in particolar modo:
   a) l'aggiornamento specifico e la crescita di consapevolezza di tutte le figure professionali, in particolare dei prescrittori, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del piano;
   b) l'attivazione di percorsi condivisi con le rappresentanze dei medici che garantiscono la Alpi e dei soggetti erogatori esterni, la cui collaborazione è indispensabile sul versante dell'organizzazione dell'offerta;
   c) la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione dei diritti della domanda;
   d) la verifica e certificazione, per quanto di competenza, di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;
   e) l'individuazione delle principali criticità del sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;
   f) la previsione di adeguati investimenti per l'innovazione tecnologica, che appare indispensabile sia per la corretta attivazione della cascata prescrizione/prenotazione/refertazione, che per il potenziamento delle azioni di gestione territoriale del paziente, in particolare nel monitoraggio di parametri sanitari da remoto e nella tutela della programmazione dei controlli per la cronicità;
   g) la individuazione di complessive risorse economiche, specificamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni.
(1-01588) «Vargiu, Monchiero, Matarrese, Librandi, Dambruoso, Galgano, Menorello, Oliaro, Quintarelli».


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese, il diritto alla salute è garantito attraverso l'enunciato dell'articolo 32 della Carta costituzionale e attraverso la legge n.  833 del 1978 di istituzione del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche, che stabilisce i criteri «equi ed universali» di garanzia delle prestazioni sanitarie e pone in capo allo Stato la tutela di omogenei Livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002 e ulteriormente precisato dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 che pone in capo al Ministro della salute la verifica sulla effettiva omogeneità dell'erogazione dei Lea;
    in Italia, il sistema sanitario pubblico, finanziato attraverso la fiscalità generale, eroga dunque prestazioni di assistenza a tutti i cittadini italiani, attraverso la ripartizione annuale dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale, che possono essere integrati con risorse proprie regionali, che garantiscano attività eccedenti rispetto ai Lea;
    in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha dunque carattere prevalentemente integrativo rispetto ai Lea garantiti dal sistema sanitario pubblico e rappresenta la quota cosiddetta « out of pocket» che, nel 2016, si è attestata intorno ai 36 miliardi di euro;
    la spesa out of pocket italiana si differenzia da quella della maggior parte degli altri Paesi europei in quanto è quasi completamente «disintermediata» (appena il 10,1 per cento di tale spesa è canalizzato attraverso sistemi di trasferimento del rischio), a causa della scarsa penetrazione dell'azione del sistema dei fondi integrativi e delle assicurazioni sanitarie nel nostro Paese;
    l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica italiana nel 2016 è stato intorno ai 114 miliardi di euro, attestandosi in questo modo vicino al 7 per cento del Pil;
    secondo i dati del Crea di Roma Tor Vergata, la spesa sanitaria pubblica italiana, nell'ultimo decennio, ha avuto un incremento annuo pari all'1 per cento, contro il 3,8 per cento medio degli altri Paesi dell'Europa occidentale, consolidando il dato che vede la spesa sanitaria pubblica italiana inferiore di circa il 36 per cento rispetto a quella media pro capite degli altri Paesi di raffronto;
    sempre secondo i rapporti del Crea, in Italia, appare notevolissimo il divario di spesa pubblica pro capite tra le regioni settentrionali e quelle meridionali a basso reddito, raggiungendo differenziali intorno al 40 per cento tra le regioni a più alta spesa sanitaria (pubblica amministrazione di Bolzano) e quelle a spesa più bassa (Calabria);
    anche il Cergas della Università Bocconi, nel contesto del rapporto OASI 2016, ha sottolineato il rischio che l'universalità e l'equità del nostro sistema sanitario pubblico possano saltare per effetto della contrazione dei finanziamenti complessivi e per la crescita delle differenze tra gli erogatori regionali;
    appare del tutto evidente come, in questo contesto frastagliato e denso di gap infrastrutturali, diventi davvero difficile garantire qualità ed equità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale anche perché l'attuale testo costituzionale riserva alla competenza statale la sola attività di programmazione e di verifica, attribuendo alle regioni tutte le competenze gestionali;
    tale autonomia gestionale regionale, che avrebbe dovuto garantire l'adeguamento della erogazione delle prestazioni alle variabili di contesto locali, rischia, invece, sempre più spesso di essere un ulteriore fattore di sperequazione sia per la differente capacità regionale di garantire risorse aggiuntive, che per la diversità dei modelli organizzativi e delle modalità di erogazione delle prestazioni che non consente di valorizzare adeguatamente le best practices regionali;
    tale differente capacità nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni rischia di essere pagata dai cittadini delle regioni più deboli che si vedono negare una parte crescente dei loro diritti e alimentano fenomeni di mobilità passiva interregionale che sono spesso la spia del malfunzionamento complessivo del sistema;
    uno dei sensori di qualità delle prestazioni erogate, che viene maggiormente avvertito da parte del cittadino/paziente, è senz'altro rappresentato dalla lunghezza delle liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che, quando esce da ogni fisiologia, finisce con il negare l'accesso alla prestazione, alimentando un doppio mercato che mortifica la stessa funzione del sistema di assistenza pubblico;
    in passato, sono stati più volte segnalati casi di rallentamento delle prestazioni sanitarie erogate dal sistema pubblico che, più o meno surrettiziamente, finivano con l'alimentare il mercato sanitario privato, venendo spesso soddisfatte dagli stessi attori che avrebbero avuto il dovere di erogarle all'interno del sistema sanitario regionale;
    il rischio di una deriva verso l'illegalità, associato alla dilatazione delle liste d'attesa nel settore pubblico, è stato parzialmente risolto attraverso la normativa che regola l'autorizzazione all'erogazione della prestazione in regime di intramoenia, che consente di creare un doppio binario di erogazione del servizio richiesto che avviene comunque all'interno e sotto il controllo del sistema sanitario pubblico da cui dipende l'operatore che, attraverso la propria libera scelta, decide di aggiungere un secondo canale aggiuntivo e integrativo di offerta della propria prestazione professionale, nel rispetto del disposto della legge n.  120 del 3 agosto 2007;
    appare del tutto ovvio come il canale della libera professione intramuraria debba essere (come è) soggetto a verifiche e controlli attraverso parametri ed indicatori oggettivi che consentano di mantenere nelle piena fisiologia il sistema, evitando di alimentare sospetti di distorto funzionamento o, addirittura, vere e proprie pratiche illegittime e/o illegali;
    l'obiettivo del sistema resta, dunque, quello di offrire liste d'attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie che siano le più brevi possibili, garantendo la piena accessibilità in emergenza ed urgenza e mantenendo la «doppia opportunità» per le attività di routine che beneficiano complessivamente del «doppio canale», garantito dalla libera professione intramoenia che, riducendo la complessiva lunghezza dell'attesa, favorisce anche coloro che scelgono – o sono costretti a scegliere – di rivolgersi esclusivamente al percorso pubblico;
    la esclusione di aree crescenti di popolazione italiana dalla opportunità di ricorrere a prestazioni sanitarie in regime di pronta solvibilità è certificata anche dai più recenti rapporti Istat e Censis che registrano tutti un numero crescente di famiglie che è costretta a rinunciare ad una parte delle prestazioni sanitarie utili o indispensabili (ad esempio quelle nel settore odontoiatrico) perché non possiede le risorse economiche indispensabili per la loro fruizione;
    appare chiaro come, in questa situazione di grave difficoltà generale, sia indispensabile ricorrere ad interventi regolatori centrali che abbiano funzione di indirizzo e di verifica, come del resto stabilito attraverso la norma dell'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, che prevede la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
    coerentemente a tale previsione legislativa è stato definito il ruolo del Piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa 2006-2008, successivamente superato dal nuovo Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2010-2012, approvato dalla Conferenza Stato regioni ed operativo dal 28 ottobre 2010;
    la verifica della realizzazione su tutto il territorio nazionale degli obiettivi enunciati dal Pngla 2010-2012 è stata affidata ad Agenas, a cui è stato chiesto in particolare di selezionare le batterie di indicatori indispensabili a dare oggettività alla rilevazione del buon funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda la efficacia complementare delle attività di libera professione intramoenia e intramoenia allargata, che per quanto attiene alla erogazione di prestazioni ambulatoriali dirette e all'attuazione dei Pdta da parte del Servizio sanitario nazionale;
    dal 2012, Agenas collabora dunque attivamente con le regioni per monitorare i tempi di attesa nell'attività cosiddetta Alpi e in quella istituzionale;
    l'esperienza sul campo acquisita da Agenas ne ha fatto un componente fondamentale del tavolo di lavoro interistituzionale che opera per la stesura del nuovo Pngla 2016-2018;
    modernamente, le azioni di contenimento delle liste di attesa passano attraverso la individuazione delle priorità cliniche che, secondo il modello di riferimento dei Rao (raggruppamenti di attesa omogenei), consenta di omogeneizzare i tempi di attesa sulla base di criteriologie coerenti, stabilite nazionalmente, con possibili variazioni contestuali regionali, attraverso la collaborazione dell'esperienza dei Mmg, dei Pls e dei medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri;
    lo scostamento aziendale rispetto ai parametri nazionali e alle eventuali specificità decise su base regionale, può consentire la verifica di eventuali anomalie di funzionamento del sistema, permettendo l'eliminazione delle discrasie;
    il complessivo obiettivo del Pngla non può ovviamente essere quello di aumentare l'offerta, ma deve necessariamente essere quello di garantire l'appropriatezza, agendo sul versante del governo della domanda, intervenendo sulle criticità e organizzando l'offerta secondo il criterio della priorità clinica e del rispetto delle linee guida nella gestione dei Pdta;
    la prima delle azioni condivise riguarda dunque l'aggiornamento e la crescita di consapevolezza del personale sanitario che, sia sul versante prescrittivo, che su quello operativo deve avere chiari gli obiettivi di sistema e i percorsi metodologici coerenti, in modo da poter adeguare la propria opera professionale alle necessità dei nuovi modelli assistenziali proposti;
    analoga attenzione andrà posta sulle nuove opportunità informatiche, sia per quanto attiene alla informatizzazione delle attività di prenotazione secondo la criteriologia della priorità clinica, anche con la collaborazione delle nuove funzioni della farmacia clinica e attraverso l'attività sempre più raffinata dei Cup, che per quanto attiene alle azioni di consegna del referto e di pagamento on line di eventuali ticket sulla prestazione;
    il supporto informatico appare indispensabile anche per garantire la trasparenza delle azioni e della attuazione degli indirizzi, che possa permettere al cittadino di rilevare personalmente e direttamente sul sito web aziendale la effettiva rispondenza agli obiettivi declinati delle azioni messe in campo;
    il precedente Pngla individuava le prestazioni sanitarie ambulatoriali e i Pdta, indicando i range dei corrispondenti tempi di attesa a garanzia dei diritti del paziente, selezionando altresì la batteria degli strumenti di rilevazione e degli indicatori da utilizzare per valutare la capacità delle singole regioni ad ottemperare alle prescrizioni del piano stesso;
    il precedente Pngla andava anche ad indicare risorse economiche specifiche per la realizzazione degli obiettivi del piano (ex articolo 1, comma 34, della legge n.  662 del 23 dicembre 1996) e stabiliva la criteriologia per l'acquisizione di prestazioni sanitarie esterne in regime di accreditamento, eventualmente necessarie alla equilibrata gestione del complessivo governo della domanda;
    il precedente Pngla aveva altresì selezionato due «aree sensibili» (oncologia e cardiovascolare), su cui concentrare massimante lo sforzo per il governo della rapidità e della appropriatezza delle prestazioni;
    le esperienze dei più avanzati sistemi sanitari regionali italiani (vedasi in tal senso l'azione della regione Emilia Romagna che, nel 2015, ha potuto affermare di aver centrato il 98 per cento dei propri obiettivi) confermano che la miglior gestione delle liste di attesa si realizza attraverso il governo della domanda, secondo classi di priorità cliniche, che consentano di canalizzare in modo diverso l'urgenza, la cronicità e la routine, portando in fisiologia i relativi flussi e monitorandone costantemente l'evoluzione, che deve essere trasmessa con puntualità ai centri aziendali e regionali di raccolta e organizzazione della lettura del dato;
    in particolare, la classificazione proposta nel precedente Pngla per le prestazioni, urgenti, brevi, differibili e programmate, ha sicuramente consentito di garantire a ciascuna esigenza sanitaria il canale più appropriato di soddisfazione;
    lo sviluppo e l'implementazione delle attività di medicina di iniziativa, che consentono di migliorare la sicurezza delle cure e la gestione del paziente nel territorio rappresentano un ulteriore meccanismo di azione virtuoso sulle liste di attesa;
    anche lo sviluppo delle attività della Medicina 2.0 e, in particolare, il monitoraggio del paziente cronico da remoto, rappresentano un'ulteriore opportunità del rafforzamento della medicina nel territorio, che consente la migliore programmazione dell'accesso ad eventuali prestazioni sanitarie specialistiche;
    per tutti questi motivi, la definitiva stesura del nuovo Pngla è molto attesa, sia per le aspettative generate nella fase preparatoria del piano stesso, sia per l'effettiva necessità di un aggiornamento del piano precedente, che tenga conto delle best practices regionali, della esperienza maturata negli anni e delle informazioni raccolte nel tempo, conseguentemente andando ad individuare i campi prioritari di azione per le nuove strategie e le indispensabili, nuove risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi di sistema,

impegna il Governo:

1) a garantire l'adozione più rapida possibile del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, indispensabile per consentire un complessivo miglioramento dell'assistenza e una più adeguata «qualità percepita» da parte del cittadino, curando in particolar modo:
   a) l'aggiornamento specifico e la crescita di consapevolezza di tutte le figure professionali, in particolare dei prescrittori, che devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del piano;
   b) l'attivazione di percorsi condivisi con le rappresentanze dei medici che garantiscono la Alpi e dei soggetti erogatori esterni, la cui collaborazione è indispensabile sul versante dell'organizzazione dell'offerta;
   c) la piena collaborazione con le associazioni di tutela dei diritti del malato, la cui collaborazione è indispensabile per la percezione dei diritti della domanda;
   d) la verifica e certificazione, per quanto di competenza, di tutti i percorsi di raccolta dati che abbiano l'obiettivo di garantire flussi di informazioni adeguati per l'orientamento delle azioni decisionali e per la loro eventuale revisione in progress;
   e) l'individuazione delle principali criticità del sistema, in modo da orientare la priorità delle nuove azioni di intervento;
   f) tenuto conto dei vincoli generali della finanza pubblica, la previsione di adeguati investimenti per l'innovazione tecnologica, che appare indispensabile sia per la corretta attivazione della cascata prescrizione/prenotazione/refertazione, che per il potenziamento delle azioni di gestione territoriale del paziente, in particolare nel monitoraggio di parametri sanitari da remoto e nella tutela della programmazione dei controlli per la cronicità;
   g) tenuto conto dei vincoli generali della finanza pubblica, la individuazione di complessive risorse economiche, specificamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del nuovo piano e quantitativamente adeguate rispetto alle sue ambizioni.
(1-01588)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Vargiu, Monchiero, Matarrese, Librandi, Dambruoso, Galgano, Menorello, Oliaro, Quintarelli».


   La Camera,
   premesso che:
    per attività libero-professionale intramuraria (Alpi) si intende l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante, ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta. L'Alpi viene esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all'azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Si considera Alpi tutti gli effetti, anche oggetto di specifico accordo, l'attività del professionista o dell’équipe svolta, su richiesta dell'azienda/istituto in situazioni eccezionali, ovvero quando sia necessario ridurre le liste di attesa per il rispetto degli standard prefissati dalla regione. L'Alpi è autorizzata a condizione che: non comporti un incremento delle liste di attesa per l'attività istituzionale; non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e regionale; non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali; non comporti, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni;
    l'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto sanità) ha novellato le disposizioni sull'attività professionale intramuraria (Alpi) contenute nella legge n. 120 del 2007, ultimo sostanziale intervento legislativo volto a regolamentare l'Alpi;
    secondo l'ultima relazione sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, a norma dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007, n. 120 presentata alle Camere in data 29 settembre 2016 dal Ministro della salute e riferita ai dati del 2014, tale attività vale un miliardo e 143 milioni di euro e, secondo l'analisi storica dei ricavi complessivi della libera professione intramoenia, si conferma un trend in diminuzione a decorrere dal 2010;
    sempre secondo la relazione, il numero di medici che esercitano l'attività libero professionale intramuraria, è passato da 59.000 unità (2012), pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, a 53.000 unità (2014), pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi. In media, nel Servizio sanitario nazionale, il 48,7 per cento dei dirigenti medici, operanti a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria e, per Ministero della salute ciò è miglioramento dello stato di attuazione, anche se l'indagine complessiva «ha confermato una disomogeneità attuativa, nelle diverse regioni/province autonome, con contesti sicuramente più avanzati e altri in corso di progressivo adeguamento»;
    dall'analisi condotta dal Ministero della salute emerge che:
     13 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto) hanno provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali, evidenziandosi un miglioramento rispetto ai risultati della rilevazione 2013;
     in 10 regioni/province autonome (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto) tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver attivato l'infrastruttura di rete;
     in 5 regioni/province autonome (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma Trento e provincia autonoma Bolzano e Valle d'Aosta) tutte le aziende garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione. Nelle restanti regioni, accertata la carenza più o meno marcata di spazi aziendali, è stato necessario ricorrere all'acquisizione di spazi esterni tramite acquisto, locazione e stipula di convenzioni e/o all'attivazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
     10 regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Umbria, Lombardia, Liguria, Piemonte) hanno scelto di autorizzare l'attivazione del programma sperimentale;
    la rilevazione, spiega il Ministero della salute, «evidenzia un'estrema variabilità del fenomeno tra le regioni, sia in termini generali di esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, sia in termini specifici di tipologia di svolgimento della stessa con punte che superano quota 58 per cento in Piemonte, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta e Marche, viceversa, toccano valori minimi in regioni come la Sardegna (29 per cento), il Molise (30 per cento) e la provincia autonoma di Bolzano (18 per cento)»;
    in generale, quindi, nessuna regione e provincia autonoma risulta adempiente su tutti i 12 indicatori che sono stati considerati (3 regionali e 9 aziendali). Veneto e Valle d'Aosta si avvicinano all’«en plein» con valori compresi tra il 90 e il 99 per cento, mentre le altre regioni sono sulla fascia performance intermedia, tra il 51 e l'89 per cento. Maglia nera al Molise, con una percentuale di adempienza del 41,7 per cento. Distinguendo tra livello regionale e aziendale, emerge invece come sei regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto) risultano adempienti su tutti gli indicatori regionali. Mentre la sola Valle d'Aosta raggiunge la piena adempienza su tutti i 9 indicatori aziendali;
    sempre in media, con riferimento al 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura aziendali (ad esempio attività in regime ambulatoriale svolta presso il proprio studio professionale ed attività in regime di ricovero svolta all'interno degli spazi aziendali);
    la quota di medici che esercita la libera professione esclusivamente all'interno degli spazi aziendali è progressivamente cresciuta nell'ultimo triennio (da 59 per cento dell'anno 2012 a 76 per cento dell'anno 2014) e, di contro, la percentuale di intramoenia esercitata «esclusivamente» o «anche» al di fuori delle mura si è ridotta considerevolmente passando dal 40 per cento (somma di «Alpi solo esterno» e «Alpi interno e esterno»), dato relativo all'anno 2012, al 24 per cento nell'anno 2014;
    sempre secondo i dati della relazione, mediamente, il compenso annuo percepito del professionista che eroga prestazioni Alpi è pari a circa 17.500 euro, ma si conferma, anche in questo caso, una forte variabilità tra le regioni. In particolare i guadagni maggiori si registrano in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Toscana. Sopra la media nazionale sono, inoltre, gli introiti percepiti dai medici delle provincia autonoma di Trento e delle regioni Piemonte e Lazio; mentre nettamente sotto la media nazionale risultano i guadagni registrati in Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Puglia, Sicilia e Abruzzo e, oltre che nella provincia autonoma di Bolzano nella quale però, la libera professione non è molto diffusa (la quota dei dirigenti medici che esercitano Alpi pari solo al 18 per cento;
    per ciò che attiene alle liste di attesa, i ricoveri in regime di libera professione sono stati, nel 2014, circa 28.000 a fronte di 8,630 milioni in regime ordinario o di day hospital. Pertanto, in libera professione è stato effettuato lo 0,32 per cento di tutti i ricoveri in strutture pubbliche nel 2014, mentre, sul versante delle attività ambulatoriali, il rapporto tra regime libero-professionale e istituzionale è dell'8 per cento, con circa 60 milioni di prestazioni in regime istituzionale a fronte di 4,8 milioni in libera professione per le 34 tipologie oggetto di monitoraggio e la visita più richiesta in Lpi è quella ginecologica con 592.307 prestazioni;
    i dati illustrati dimostrano come l'attività istituzionale sia ampiamente prevalente su quella libero-professionale, con rapporti molto lontani dai limiti massimi Lpi=100 per cento dei volumi prestazionali istituzionali) indicati dalle leggi e dai contratti;
    non solo, quindi, la Lpi rappresenta per le aziende sanitarie una delle possibilità per acquisire, con il proprio personale, prestazioni aggiuntive a quelle istituzionali, anche in regime di ricovero, intercettando e introitando denaro che altrimenti andrebbe ad alimentare il settore privato e offrendo agli utenti la possibilità di accedere a prestazioni diagnostiche e terapeutiche sicure e di qualità, poiché garantite dal Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

1) ad approvare, in tempi brevi e certi, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, il nuovo Piano nazionale per il governo dei tempi d'attesa;

2) ad attivarsi, in accordo con le regioni, affinché in ciascuna di esse venga previsto un tavolo di monitoraggio che, con cadenza almeno trimestrale, si occupi del controllo e del monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza, della riduzione dei tempi di attesa, tale da consentire il rientro del fenomeno nel più breve tempo possibile, della verifica continua della qualità dei servizi e delle prestazioni diagnostiche ambulatoriali erogate, nonché della garanzia di ricoveri appropriati;

3) a verificare l'adeguamento delle regioni che non hanno ancora provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali per l'esercizio dell'attività libero-professionale per garantire omogeneità attuative in tutto il territorio nazionale, nonché ad assumere iniziative per prevedere sanzioni nel caso del perdurare del mancato rispetto della normativa vigente;

4) a predisporre in tempi brevi e certi i decreti di cui all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007 n. 120 «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» nonché dell'attuazione della determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione-aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267);

5) ad assumere iniziative per inserire urgentemente misure volte al raggiungimento completo degli obiettivi già prefissati dalla riforma introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto sanità) e tutt'ora largamente disattesi;

6) a predisporre uno studio volto a mettere in evidenza il rapporto tra il numero dei dirigenti che svolgono attività libero-professionali e le liste di attesa in quella specifica azienda e nelle specialità a più alta densità di attività libero-professionali, nonché la correlazione tra l'inerzia organizzativa delle singole regioni nell'attuazione della riforma e la situazione di maggiori criticità nell'allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali e libero-professionali.
(1-01592) «Lenzi, Miotto, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, Gelli, Grassi, Mariano, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini, Cinzia Maria Fontana».


   La Camera,
   premesso che:
    per attività libero-professionale intramuraria (Alpi) si intende l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante, ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta. L'Alpi viene esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all'azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell'assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Si considera Alpi tutti gli effetti, anche oggetto di specifico accordo, l'attività del professionista o dell’équipe svolta, su richiesta dell'azienda/istituto in situazioni eccezionali, ovvero quando sia necessario ridurre le liste di attesa per il rispetto degli standard prefissati dalla regione. L'Alpi è autorizzata a condizione che: non comporti un incremento delle liste di attesa per l'attività istituzionale; non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e regionale; non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali; non comporti, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni;
    l'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto sanità) ha novellato le disposizioni sull'attività professionale intramuraria (Alpi) contenute nella legge n. 120 del 2007, ultimo sostanziale intervento legislativo volto a regolamentare l'Alpi;
    secondo l'ultima relazione sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, a norma dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007, n. 120 presentata alle Camere in data 29 settembre 2016 dal Ministro della salute e riferita ai dati del 2014, tale attività vale un miliardo e 143 milioni di euro e, secondo l'analisi storica dei ricavi complessivi della libera professione intramoenia, si conferma un trend in diminuzione a decorrere dal 2010;
    sempre secondo la relazione, il numero di medici che esercitano l'attività libero professionale intramuraria, è passato da 59.000 unità (2012), pari al 48 per cento del totale dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, a 53.000 unità (2014), pari al 44 per cento circa del totale dei dirigenti medici stessi. In media, nel Servizio sanitario nazionale, il 48,7 per cento dei dirigenti medici, operanti a tempo determinato e a tempo indeterminato con rapporto esclusivo, esercita la libera professione intramuraria e, per Ministero della salute ciò è miglioramento dello stato di attuazione, anche se l'indagine complessiva «ha confermato una disomogeneità attuativa, nelle diverse regioni/province autonome, con contesti sicuramente più avanzati e altri in corso di progressivo adeguamento»;
    dall'analisi condotta dal Ministero della salute emerge che:
     13 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto) hanno provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali, evidenziandosi un miglioramento rispetto ai risultati della rilevazione 2013;
     in 10 regioni/province autonome (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D'Aosta e Veneto) tutte le aziende presenti hanno dichiarato di aver attivato l'infrastruttura di rete;
     in 5 regioni/province autonome (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma Trento e provincia autonoma Bolzano e Valle d'Aosta) tutte le aziende garantiscono ai dirigenti medici spazi idonei e sufficienti per esercitare la libera professione. Nelle restanti regioni, accertata la carenza più o meno marcata di spazi aziendali, è stato necessario ricorrere all'acquisizione di spazi esterni tramite acquisto, locazione e stipula di convenzioni e/o all'attivazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
     10 regioni (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Umbria, Lombardia, Liguria, Piemonte) hanno scelto di autorizzare l'attivazione del programma sperimentale;
    la rilevazione, spiega il Ministero della salute, «evidenzia un'estrema variabilità del fenomeno tra le regioni, sia in termini generali di esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, sia in termini specifici di tipologia di svolgimento della stessa con punte che superano quota 58 per cento in Piemonte, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta e Marche, viceversa, toccano valori minimi in regioni come la Sardegna (29 per cento), il Molise (30 per cento) e la provincia autonoma di Bolzano (18 per cento)»;
    in generale, quindi, nessuna regione e provincia autonoma risulta adempiente su tutti i 12 indicatori che sono stati considerati (3 regionali e 9 aziendali). Veneto e Valle d'Aosta si avvicinano all’«en plein» con valori compresi tra il 90 e il 99 per cento, mentre le altre regioni sono sulla fascia performance intermedia, tra il 51 e l'89 per cento. Maglia nera al Molise, con una percentuale di adempienza del 41,7 per cento. Distinguendo tra livello regionale e aziendale, emerge invece come sei regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana e Veneto) risultano adempienti su tutti gli indicatori regionali. Mentre la sola Valle d'Aosta raggiunge la piena adempienza su tutti i 9 indicatori aziendali;
    sempre in media, con riferimento al 2014, il 76 per cento dei dirigenti medici esercita l'Alpi esclusivamente all'interno degli spazi aziendali, il 15 per cento circa esercita al di fuori della struttura ed il 9 per cento svolge attività libero professionale sia all'interno, che all'esterno delle mura aziendali (ad esempio attività in regime ambulatoriale svolta presso il proprio studio professionale ed attività in regime di ricovero svolta all'interno degli spazi aziendali);
    la quota di medici che esercita la libera professione esclusivamente all'interno degli spazi aziendali è progressivamente cresciuta nell'ultimo triennio (da 59 per cento dell'anno 2012 a 76 per cento dell'anno 2014) e, di contro, la percentuale di intramoenia esercitata «esclusivamente» o «anche» al di fuori delle mura si è ridotta considerevolmente passando dal 40 per cento (somma di «Alpi solo esterno» e «Alpi interno e esterno»), dato relativo all'anno 2012, al 24 per cento nell'anno 2014;
    sempre secondo i dati della relazione, mediamente, il compenso annuo percepito del professionista che eroga prestazioni Alpi è pari a circa 17.500 euro, ma si conferma, anche in questo caso, una forte variabilità tra le regioni. In particolare i guadagni maggiori si registrano in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e Toscana. Sopra la media nazionale sono, inoltre, gli introiti percepiti dai medici delle provincia autonoma di Trento e delle regioni Piemonte e Lazio; mentre nettamente sotto la media nazionale risultano i guadagni registrati in Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna, Puglia, Sicilia e Abruzzo e, oltre che nella provincia autonoma di Bolzano nella quale però, la libera professione non è molto diffusa (la quota dei dirigenti medici che esercitano Alpi pari solo al 18 per cento;
    per ciò che attiene alle liste di attesa, i ricoveri in regime di libera professione sono stati, nel 2014, circa 28.000 a fronte di 8,630 milioni in regime ordinario o di day hospital. Pertanto, in libera professione è stato effettuato lo 0,32 per cento di tutti i ricoveri in strutture pubbliche nel 2014, mentre, sul versante delle attività ambulatoriali, il rapporto tra regime libero-professionale e istituzionale è dell'8 per cento, con circa 60 milioni di prestazioni in regime istituzionale a fronte di 4,8 milioni in libera professione per le 34 tipologie oggetto di monitoraggio e la visita più richiesta in Lpi è quella ginecologica con 592.307 prestazioni;
    i dati illustrati dimostrano come l'attività istituzionale sia ampiamente prevalente su quella libero-professionale, con rapporti molto lontani dai limiti massimi Lpi=100 per cento dei volumi prestazionali istituzionali) indicati dalle leggi e dai contratti;
    non solo, quindi, la Lpi rappresenta per le aziende sanitarie una delle possibilità per acquisire, con il proprio personale, prestazioni aggiuntive a quelle istituzionali, anche in regime di ricovero, intercettando e introitando denaro che altrimenti andrebbe ad alimentare il settore privato e offrendo agli utenti la possibilità di accedere a prestazioni diagnostiche e terapeutiche sicure e di qualità, poiché garantite dal Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

1) ad approvare, in tempi brevi e certi, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, il nuovo Piano nazionale per il governo dei tempi d'attesa;

2) a valutare l'opportunità di attivarsi, in accordo con le regioni, affinché in ciascuna di esse venga previsto un tavolo di monitoraggio che, con cadenza almeno trimestrale, si occupi del controllo e del monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza, della riduzione dei tempi di attesa, tale da consentire il rientro del fenomeno nel più breve tempo possibile, della verifica continua della qualità dei servizi e delle prestazioni diagnostiche ambulatoriali erogate, nonché della garanzia di ricoveri appropriati;

3) a valutare l'opportunità di verificare l'adeguamento delle regioni che non hanno ancora provveduto ad emanare/aggiornare le linee guida regionali per l'esercizio dell'attività libero-professionale per garantire omogeneità attuative in tutto il territorio nazionale, nonché di assumere iniziative per prevedere sanzioni nel caso del perdurare del mancato rispetto della normativa vigente;

4) a predisporre in tempi brevi e certi i decreti di cui all'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto dell'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 3 agosto 2007 n. 120 «Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» nonché dell'attuazione della determina dell'Anac 28 ottobre 2015, n. 12, Piano nazionale anticorruzione-aggiornamento 2015 (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2015, n. 267);

5) ad assumere iniziative per inserire urgentemente misure volte al raggiungimento completo degli obiettivi già prefissati dalla riforma introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto sanità) e tutt'ora largamente disattesi;

6) a valutare la possibilità di predisporre uno studio volto a mettere in evidenza il rapporto tra il numero dei dirigenti che svolgono attività libero-professionali e le liste di attesa in quella specifica azienda e nelle specialità a più alta densità di attività libero-professionali, nonché la correlazione tra l'inerzia organizzativa delle singole regioni nell'attuazione della riforma e la situazione di maggiori criticità nell'allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni istituzionali e libero-professionali.
(1-01592)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Lenzi, Miotto, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, Gelli, Grassi, Mariano, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini, Cinzia Maria Fontana».


   La Camera,
   premesso che:
    il legislatore nazionale riconosce che l'attività libero-professionale intramoenia è una modalità di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e rappresenta una possibilità per il cittadino di poter scegliere il professionista di sua fiducia in alternativa ai servizi offerti in regime istituzionale;
    potenzialmente, questo sistema può determinare, ove correttamente gestito, indubbi vantaggi sia per il Servizio sanitario nazionale nel suo complesso, sia ai singoli utenti, sia, ancora, ai professionisti sanitari, i quali sono ulteriormente motivati ad investire nella loro professionalità;
    la complessità di tale istituto ha reso necessari molteplici interventi normativi al fine di garantire il corretto esercizio di tale attività, attraverso specifiche misure volte a garantire la piena tracciabilità di tutte le prestazioni e di tutti i pagamenti e, allo stesso tempo, ad assicurare un controllo e monitoraggio costante sul suo esercizio;
    nel corso degli anni è emersa la forte difficoltà, da parte delle regioni, di attuare le disposizioni succedutesi in materia;
    la disciplina attualmente vigente (legge n. 189 del 2012) ha, pertanto, inteso assicurare, innanzitutto, la piena tracciabilità delle prestazioni, adottando, in particolare, norme più incisive per regolamentare la cosiddetta « intramoenia allargata», ossia quella svolta presso gli studi dei professionisti;
    allo stato attuale, le regioni/province autonome devono garantire, anche attraverso l'adozione di proprie linee guida, che gli enti e/o le aziende del Servizio sanitario regionale gestiscano, con integrale responsabilità propria ed in modo corretto, l'attività libero-professionale intramuraria;
    le criticità che continuano a registrarsi per effetto della mancata piena efficienza dell'attuale sistema dell'attività libero-professionale intramuraria si riverbera sulle inefficienze del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, sulla mancata riduzione, entro gli obiettivi auspicati, delle liste di attesa per l'effettuazione di prestazioni assistenziali;
    la materia delle liste di attesa è destinataria di una specifica regolamentazione, dettata dal «Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010-2012» oggetto dell'intesa Stato-regioni del 28 ottobre 2010, tutt'ora vigente, e dai piani regionali di governo delle liste di attesa, che hanno dato attuazione allo stesso;
    occorre, tuttavia, che venga presto definito il nuovo Piano nazionale 2017-2019 e che esso possa contenere le necessaria misure correttive ed integrative finalizzate ad abbreviare i tempi delle liste d'attesa, le quali, soprattutto in alcuni contesti regionali, sono arrivate al punto da mettere in dubbio la garanzia della dignità dell'assistenza sanitaria;
    a parte le misure contenute nel piano, il legislatore ha comunque previsto già misure che regolano la quantità delle prestazioni effettuabili in libera professione, disponendo che esse non debbano superare quelle dovute durante l'attività istituzionale e che i tempi di erogazione delle prestazioni in regime ordinario debbano essere progressivamente allineati a quelli in regime libero-professionale, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima attività sia conseguenza di una libera scelta del cittadino e non di carenze nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. L'obiettivo di tali norme, infatti, è quello di evitare che la discrepanza tra attività istituzionale e libero-professionale si traduca in un fattore in grado di favorire il ricorso a quest'ultima, con pregiudizio per l'accesso ai servizi assistenziali da parte dei cittadini;
    al fine di assicurare la corretta applicazione dell'istituto della libera professione occorre, innanzitutto, un attento monitoraggio sull'attività delle regioni e province autonome volte ad assicurare che tale istituto si traduca in un reale servizio aggiuntivo per i cittadini garantendo che il suo svolgimento non vada, al contrario, a detrimento dell'attività istituzionale;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 120 del 2007, le regioni e le province autonome sono, in particolare, chiamate ad assicurare il rispetto delle disposizioni dettate in materia anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, prevedendo la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
    anche il Ministero della salute è chiamato a contribuire a tale monitoraggio attraverso l'azione dell'apposita sezione denominata «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale» del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013;
    in particolare, il prefetto organismo, effettua uno specifico monitoraggio annuale sullo stato di attuazione dell'Alpi le cui risultanze sono, poi, riportate nella Relazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge n. 120 del 2007. Tale monitoraggio è effettuato sia a livello regionale, che a livello aziendale, tenendo conto delle rispettive competenze e responsabilità ed ha l'obiettivo di verificare il livello di adeguamento alle norme di riferimento, analizzare le strategie di governance adottate dalle regioni e dalle province autonome, incluse le iniziative ed i correttivi assunti per eliminare eventuali anomalie e/o disfunzioni al fine di approfondire le dimensioni del fenomeno;
    l'impegno del Governo risulta dunque necessario affinché, attraverso una sempre più puntuale vigilanza, sia possibile raggiungere una migliore efficienza del complesso sistema, a beneficio complessivo dei servizi assistenziali resi ai cittadini,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per assicurare il monitoraggio e controllo dell'attività libero-professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale;
2) ad assumere le opportune iniziative affinché, nell'ambito dell'accordo Stato-regioni, nel quale sono definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, i criteri e le procedure per valutare e verificare l'attività dei direttori generali delle aziende del Servizio sanitario nazionale, si faccia riferimento anche al rispetto dell'equilibrio tra le prestazioni intramoenia e l'attività istituzionale;
3) a monitorare che il programma sperimentale adottato dalle regioni e dalle province autonome per l'esercizio dell’intramoenia presso gli studi professionali collegati in rete sia effettivamente verificato dalle regioni e dalle province autonome;
4) ad aggiornare il Piano nazionale di governo delle liste di attesa;
5) a promuovere l'implementazione di flussi informativi utili alla raccolta esaustiva dei dati sui tempi di attesa;
6) a promuovere, per quanto di competenza e in raccordo con le regioni un maggior coinvolgimento delle direzioni aziendali nel contenimento dei tempi di attesa;
7) a promuovere la definizione, per quanto di competenza in raccordo con le regioni, di modalità alternative di accesso alla prestazione nel caso in cui, con l'ordinaria offerta aziendale, non siano garantite le prestazioni nei tempi definiti come previsto dallo stesso Piano nazionale vigente;
8) a promuovere la trasparenza in ordine ai tempi di attesa a livello aziendale;
9) a promuovere il pieno sviluppo del sistema del Centro unico di prenotazione in tutte le regioni e province autonome.
(1-01593) «Bosco, Scopelliti».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni il sistema sanitario italiano ha subito un notevole taglio delle risorse: spesso si è trattato di tagli lineari che hanno determinato risparmi sul personale, provocando il blocco del turnover e il mancato sviluppo tecnologico delle infrastrutture;
    per il 2017, il Fondo sanitario nazionale (FSN) ammonterà a 113 miliardi di euro per il 2017, da cui poi sono stati tolti 422 milioni di euro;
    i tagli hanno determinato altresì l'aumento delle liste d'attesa, con la conseguente negazione del diritto alle prestazioni sanitarie e con livelli essenziali di assistenza che non vengono garantiti in tutte le regioni italiane;
    il fenomeno delle liste di attesa, presente in realtà in tutti gli Stati dove insiste un sistema sanitario universalistico e che offre un livello di assistenza avanzato, è infatti particolarmente sentito in Italia. I dati del «Rapporto Italia 2017» di Eurispes evidenziano un giudizio della popolazione assolutamente negativo verso il sistema sanitario nazionale, segnalando che il disagio più frequente è rappresentato proprio dalle lunghe liste di attesa per visite ed esami medici (75,5 per cento);
    secondo il Censis, principalmente, a causa delle lunghissime liste d'attesa, nell'anno 2016, sono stati 10 milioni gli italiani che hanno fatto ricorso al privato e 7,1 all’intramoenia; e circa 11 milioni i cittadini che hanno scelto di rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, con un aumento della spesa sanitaria privata che ammonta a 34,5 miliardi di euro (+3,2 per cento negli ultimi due anni);
    si è assistito, infatti, ad un costante e progressivo aumento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche primarie e per quelle in regime di ricovero che ha favorito lo spostamento della richiesta delle cure dal Servizio sanitario nazionale (Ssn) verso strutture sanitarie private ed il ricorso all’intramoenia;
    in particolare, chi è costretto ad aspettare tempi superiori rispetto a quelli stabiliti in base alla normativa vigente per una visita medica specialistica o un esame diagnostico, può chiedere che la stessa prestazione medica gli venga fornita, dietro pagamento del ticket, nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria;
    nonostante gli interventi normativi in materia, volti a garantire un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi sanitari e a realizzare anche un abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, il sistema della libera professione intramoenia non ha assicurato i risultati sperati;
    l'ultima relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, relativa all'anno 2014, e presentata nel settembre 2016, ha messo in evidenza le diffuse criticità del sistema intramoenia, confermando, infatti, che, sia a livello nazionale, che a livello regionale, gli standard qualitativi e di miglioramento del servizio sanitario offerto al cittadino, che ci si era prefissati con l'istituzione del servizio intramoenia, non risultano di fatto raggiunti;
    i medici non sono stati messi nella condizione di svolgere adeguatamente sia il normale servizio, che quello intramoenia: non sono stati resi disponibili spazi pubblici adeguati per questa attività, sono stati creati ostacoli burocratici, e non è stato riorganizzato il sistema sanità alla luce dell'introduzione del sistema intramoenia;
    le prestazioni intramoenia producono, peraltro, un volume d'affari di oltre un miliardo di euro, che viene suddiviso tra medici e, in parte, Stato;
    il rapporto 2016 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica ha segnalato, inoltre, che la flessione della spesa pubblica nel settore sanitario ha determinato importanti effetti negativi tra i quali l'aumento dei ticket per farmaceutica, prestazioni specialistiche e pronto soccorso, la crescita dei casi di rinuncia alle cure per gli alti costi delle prestazioni e l'ulteriore allungamento delle liste d'attesa;
    dall'attuale situazione consegue che i cittadini si trovano nella condizione di spendere maggiori cifre, poiché i tempi d'attesa del servizio pubblico non sono compatibili con una normale azione diretta alla tutela della salute oppure, visti i costi più elevati di questa rispetto al Servizio sanitario nazionale, sono costretti a rinunciare o rinviare le cure;
    a fronte di liste di attesa irragionevolmente lunghe, quindi, chi ha un reddito sufficiente sceglie di rivolgersi alle strutture sanitarie private, viceversa, chi non può sopportare le spese delle cure private è costretto ad aspettare l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale con gravi rischi per la sua salute;
    tale situazione contribuisce a rendere il sistema sanitario pubblico spesso inefficiente e inadeguato e sempre più inaccessibile, a fronte di un rafforzamento dell'offerta del privato e di una proliferazione delle assicurazioni, cosiddette integrative, che assicurano prestazioni spesso migliori ma destinate ai cittadini con redditi più alti;
    qualche regione sta provando a ridurre le liste d'attesa, stabilendo l'apertura degli ambulatori anche sabato e domenica per smaltire le liste d'attesa, prevedendo anche percorsi di garanzia per i malati cronici, e creando un sistema informatizzato di prenotazioni regionale;
    nel nostro Paese dovrebbe essere prioritario ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nel rispetto dell'appropriatezza clinica e organizzativa;
    la razionalizzazione delle liste di attesa rappresenta, infatti, un obiettivo fondamentale per un sistema sanitario mirato all'efficienza e all'equità delle cure;
    a tale scopo sono state siglate negli anni diverse intese Stato-regioni e, da ultimo, è stato condiviso il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) per il triennio 2010-2012, ma non risulta ancora pubblicato il nuovo Piano 2016-2018;
    le misure poste in essere negli anni per far fronte a tale fenomeno si sono rivelate inadeguate ed insufficienti,

impegna il Governo:

1) a realizzare interventi più efficaci per ridefinire il sistema delle prenotazioni e delle liste di attesa attraverso l'assunzione di iniziative per l'impiego di adeguate risorse economiche ed umane, in grado di soddisfare i bisogni e le priorità assistenziali dell'utenza e le caratteristiche dell'offerta fornita;
2) ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché si renda effettivo il diritto alla salute e si ottenga un più alto livello di tutela della salute del cittadino;
3) a predisporre ogni opportuna iniziativa di competenza, anche normativa, affinché siano assicurati i livelli essenziali di assistenza di cui il Servizio sanitario nazionale è garante;
4) ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, entro il più breve tempo possibile, sia adottato il nuovo Piano nazionale per il governo dei tempi di attesa;
5) a prevedere ogni opportuna iniziativa di competenza volta ad agevolare l'attività intramoenia, attraverso misure di riduzione dei costi, interventi di sburocratizzazione, garanzie dell'effettiva disponibilità degli spazi, al fine di consentire a medici e pazienti la realizzazione di un sistema intramoenia efficace ed efficiente per meglio tutelare la salute degli italiani.
(1-01595) «Gullo, Crimi, Occhiuto».


   La Camera,
   premesso che:
    la libera professione intramuraria, anche nota come attività intramoenia, è quella relativa alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta, utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso, a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
    le prestazioni sono generalmente le medesime che il medico deve erogare, sulla base del suo contratto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, attraverso la normale operatività come medico ospedaliero, ma in regime di intramoenia al cittadino è garantita la possibilità di scegliere il medico a cui rivolgersi per la prestazione;
    in cambio dell'utilizzo delle strutture sanitarie pubbliche, ai fini dell'erogazione delle prestazioni in ambito intramoenia, il medico devolve alla struttura per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria, delle apparecchiature e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il sei per cento del proprio fatturato;
    sulla base della vigente legislazione, al medico è concesso di operare anche in regime di intramoenia extramuraria, vale a dire in strutture ambulatoriali esterne all'azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'azienda stipula apposita convenzione;
    l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita a condizione che non comporti un incremento delle liste di attesa per l'attività istituzionale, non contrasti o pregiudichi né i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e regionale, né gli obiettivi aziendali, e non comporti, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
    il riconoscimento della possibilità per i medici di scegliere di svolgere l'attività intramuraria, tradotta in legge in principio dal decreto legislativo n. 229 del 1999, nasce dalla duplice esigenza di tutelare la professionalità dei medici e la possibilità dei pazienti di scegliere un professionista determinato;
    in seguito, tuttavia, l'evoluzione normativa dell'attività libero-professionale nel settore sanitario si è connotata per la sua particolare complessità, essendo segnata da continue oscillazioni legislative fra il propendere per l'adozione di meccanismi ad alta rigidità e, all'opposto, per la progressiva liberalizzazione dell'ambito di applicazione e delle modalità di tale attività;
    negli anni, e in particolare con riferimento alla libera attività extramuraria, tale categoria di prestazioni sanitarie sono stata oggetto di pesanti critiche, che riconducevano allo svolgimento delle stesse da parte del medici i ritardi nell'effettuazione delle prestazioni nell'ambito del servizio sanitario prettamente – pubblico e, di conseguenza, l'allungamento delle liste d'attesa;
    altresì, è stato rilevato in più occasioni come l'adattamento delle strutture pubbliche allo svolgimento della professione intramuraria abbia comportato un notevole aggravio amministrativo, e come anche negli anni in cui l'attività intramoenia ha segnato una costante crescita, gli introiti per le casse dello Stato siano stati in proporzione alquanto modesti, a causa del contestuale aumento dei costi;
    nello scorso quinquennio, invece, a fronte della perdurante crisi economica che ha investito l'economia nazionale, è diminuito il ricorso alle prestazioni sanitarie in regime intramoenia e, al contempo, sono letteralmente esplose le liste d'attesa per usufruire delle medesime prestazioni in regime pubblico;
    solo nella regione Lazio, ad oggi, sono sessantaseimila, i pazienti in lista d'attesa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, che si trovano costrette ad attendere anche per mesi perché non hanno denaro sufficiente per farsi curare privatamente;
    questo stato di cose configura una discriminazione sociale di fatto che contravviene alla missione istituzionale della sanità pubblica, volta a garantire cure adeguate per tutti i cittadini;
    nel diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione rientra non solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie, ma anche il fatto che questo avvenga in tempi utili a contrastare l'avanzare delle malattie;
    l'ammissibilità della attività libero-professionale presuppone che essa non si concretizzi nella lesione di interessi a valenza pubblicistica di cui è portatrice la struttura sanitaria,

impegna il Governo

   ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte a subordinare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria al rispetto dei tempi fissati dalla legge per l'erogazione delle prestazioni in regime pubblico;
   a promuovere una stretta cooperazione con le regioni per la condivisione di interventi improntati ai criteri di accessibilità ai servizi e tempestività di erogazione delle prestazioni, nel rispetto della garanzia dell'uso delle classi di priorità e della piena attuazione del sistema di prenotazione in rete;
   in attuazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa, a realizzare una gestione delle medesime liste che garantisca una comunicazione trasparente e aggiornata dei dati in esse contenuti.
(1-01597) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    esiste in medicina un divario incolmabile tra la domanda legata a un bisogno potenzialmente infinito e l'offerta, condizionata da risorse comunque limitate;
    questo divario rende impossibile una risposta esaustiva al bisogno di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale, tanto più in un sistema di tipo universalistico come quello italiano, favorendo il prodursi di liste d'attesa;
    quella del medico è una professione liberale, il cui esercizio non può essere negato neanche al medico dipendente;
    lo strumento dell'intramoenia ha consentito di coniugare i due ambiti di attività del medico, quello legato al rapporto di dipendenza e quello di tipo libero-professionale;
    l'attività intramoenia ha inoltre contribuito a far emergere il reddito legato alla libera-professione, evitando ogni forma di evasione fiscale;
    grazie alle trattenute operate per l'uso delle strutture, essa rappresenta per le Aziende sanitarie anche una fonte di risorse aggiuntive e orienta verso le aziende pubbliche anche quote di domanda che si sarebbero orientate verso le strutture private, permettendo una più piena utilizzazione delle strutture (per esempio sale operatorie e grandi attrezzature diagnostiche) anche al di fuori degli orari legati alla attività istituzionale;
    più che all'intramoenia, il problema delle liste d'attesa è legato alla cattiva gestione delle aziende sanitarie e alla inadeguatezza dei meccanismi di governance;
    esempi concreti di cattiva governance si riferiscono alla mancata differenziazione delle priorità di accesso per le prestazioni e alla non identificazione di adeguati tempi di attività ambulatoriale per il personale medico, alla impossibilità per il paziente di esercitare il diritto di scelta dell'unità erogante la prestazione e quello del singolo medico per l'attività di tipo istituzionale;
    ogni ostacolo al diritto dei medici all'intramoenia non si risolve a vantaggio delle prestazioni da attività di lavoro dipendente, ma ha dimostrato piuttosto di favorire la medicina privata e, all'interno di questa, di promuovere l'offerta low cost con tutti i rischi di qualità e di sicurezza ad essa connessi;
    questo fenomeno è aggravato dalla riduzione (in termini reali se non in valore assoluto) della spesa sanitaria, dal diffondersi di polizze per la copertura di prestazioni con assicurazioni integrative, dall'esorbitanza di alcuni ticket per le prestazioni sanitarie rispetto ai costi delle prestazioni private nella medicina low cost,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, per quanto di sua competenza, e in accordo con le regioni, sia potenziata l'attività ambulatoriale e di diagnostica, anche attraverso l'assunzione di personale medico e ricorrendo allo strumento delle prestazioni aggiuntive;
2) ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le regioni, affinché siano garantiti adeguati spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia all'interno delle strutture di tutte aziende sanitarie, evitando la necessità di ricorso alla cosiddetta intramoenia allargata;
3) a favorire la sburocratizzazione dell'attività intramoenia e a garantire ad essa pari dignità rispetto all'attività istituzionale per quanto riguarda i sistemi di prenotazione ed il supporto di segreteria;
4) a valutare la possibilità di un accordo in sede di Conferenza Stato regioni, finalizzato a una migliore governance della domanda di prestazioni e alla qualificazione della risposta, al fine di abbattere i tempi di attesa identificando anche opportuni meccanismi sanzionatori a carico delle regioni e dei manager inadempienti.
(1-01598) «Gigli, Dellai».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per il rispetto della normativa vigente in materia di divieto di nuove ed ulteriori attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, con particolare riferimento al possibile ritiro del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 – 3-02942

   SPERANZA, LAFORGIA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), come modificato dall'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, sancisce il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia. Sono comunque fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati, per la durata di vita utile del giacimento;
   nella Gazzetta ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016, nel quale, tra l'altro, all'articolo 15 si interviene sulle attività consentite nelle suddette aree oggetto dei divieti di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi;
   in virtù del citato articolo 15 del decreto, le società petrolifere titolari di concessioni entro le 12 miglia dalla costa potranno ora modificare, e quindi di fatto anche ampliare in corso d'opera, il loro programma lavori originariamente approvato (in virtù del quale avevano ottenuto l'autorizzazione), e questo anche per recuperare altre riserve esistenti, magari aumentando a tal fine i pozzi e le piattaforme per tutta la durata di vita utile del giacimento. Finora le concessioni esistenti, potevano continuare a estrarre entro le 12 miglia, sempre però nel rispetto del progetto originariamente autorizzato;
   è evidente come dette previsioni derogano dalla normativa vigente, a giudizio degli interroganti contraddicono e aggirano di fatto il divieto di «trivellazioni» entro le 12 miglia e vanno in direzione opposta alla volontà espressa chiaramente da oltre l'85 per cento dei votanti al referendum (che non raggiunse il quorum) contro il rinnovo delle attività di estrazione alla scadenza delle concessioni –:
   se non intenda ritirare l'atto di cui in premessa, in quanto di fatto derogatorio rispetto alla normativa vigente in materia di divieto di nuove e ulteriori attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, entro le 12 miglia, o emanare norme correttive del citato decreto, volte a specificare che in ogni caso le possibili modifiche al programma lavori originariamente approvato possono essere autorizzate solo per finalità di manutenzione e di maggiore tutela ambientale e non devono comportare in alcun modo aumenti delle suddette attività e della capacità estrattiva. (3-02942)


Intendimenti in merito alla stabilizzazione della magistratura onoraria, alla luce del parere recentemente espresso dal Consiglio di Stato – 3-02943

   ANDREA MAESTRI, DANIELE FARINA, CIVATI, BRIGNONE, PASTORINO e MARCON. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   con nota del 7 febbraio 2017, il Ministro interrogato ha rivolto al Consiglio di Stato un quesito in ordine a uno specifico profilo attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
   in particolare, il Ministro interrogato chiedeva:
    a) se, in sede di attuazione dei criteri di delega in materia di disciplina transitoria, si possano predisporre misure di stabilizzazione con attribuzione dello statuto del pubblico impiegato, quanto meno relativamente ai magistrati onorari i quali, alla scadenza dei quattro quadrienni previsti dal citato comma 17 dell'articolo 2 della legge, raggiungeranno un'età «effettivamente incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro»;
    b) se siffatte misure siano, per un verso, compatibili con le finalità e la ratio della legge e, per l'altro, se e in quali limiti siano conciliabili con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, delineato, in primo luogo, dai principi costituzionali dell'onorarietà della magistratura non professionale e dell'accesso alla magistratura ordinaria e, più in generale, ai pubblici uffici per concorso, a norma degli articoli 106, primo comma, e 97, ultimo comma, della Costituzione;
   il parere si esprime su tre forme di stabilizzazione;
   la prima è la stabilizzazione come pubblici impiegati («assunzione a tempo indeterminato dei giudici onorari prorogati»), in ipotesi nel comparto giustizia. Il Consiglio di Stato non conclude nel senso che sia inattuabile, ma nel senso che debba essere attentamente verificata. Esclude che sia realizzabile con la qualifica di dirigenti;
   la seconda è la stabilizzazione con la qualifica di magistrati: «attraverso l'incardinamento nei ruoli della magistratura “togata”, ovvero con l'istituzione di un contingente (sia pure straordinario) di magistrati “onorari” assunti a tempo indeterminato», ipotesi che il Consiglio di Stato esclude;
   la terza è la stabilizzazione limitata, non si dice in quali termini e secondo quali criteri, a «una parte dei giudici onorari in servizio» e consisterebbe nella «mera “conservazione dell'incarico in corso”  sino al conseguimento dell'età pensionabile»;
   il parere del Consiglio di Stato, pur con diverse precisazioni, afferma la possibilità che si proceda alla stabilizzazione secondo la prima e la terza ipotesi –:
   come intenda il Ministro interrogato dare seguito e in che tempi al parere espresso dal Consiglio di Stato in ordine alla stabilizzazione della magistratura onoraria. (3-02943)


Iniziative volte alla promozione di attività lavorative dei detenuti presso realtà imprenditoriali e cooperativistiche – 3-02944

   MENORELLO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   la legge n. 193 del 2000, cosiddetta legge Smuraglia, prevede, come noto, sgravi contributivi e fiscali per le imprese o cooperative che assumano detenuti;
   i risultati del lavoro nelle carceri sono fra gli esempi più evidenti della positività di una rieducazione che punti sul lavoro, attraverso il quale la persona percepisce nuovamente un'utilità per sé, per la propria famiglia, per l'intera società, peraltro potendo tessere nuovamente rapporti umani virtuosi;
   molti sono i casi in Italia di splendide esperienze in tal senso, di professionalità acquisite, di commoventi percorsi di vera e propria «risurrezione» umana, ma anche per la società il vantaggio è inconfutabile;
   infatti, per i detenuti che abbiano iniziato un percorso lavorativo la recidiva, una volta terminata la pena, si riduce a percentuali trascurabili, mentre di norma essa rappresenta un'eventualità purtroppo fisiologica;
   in più occasioni anche i più alti vertici dello Stato hanno richiamato l'esigenza di un profondo rinnovamento del modello di detenzione che sappia, da un lato, garantire la sicurezza della comunità e, dall'altro, consentire l'opportunità dell'istruzione, del lavoro, l'apertura alla società esterna, per offrire ai detenuti la scelta del recupero e dell'integrazione;
   d'altronde, che in questo senso si diriga il legislatore è dimostrato dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, nel quale, all'articolo 8, si individua il lavoro come strumento privilegiato per l'integrazione anche delle persone immigrate che arrivano in Italia;
   tuttavia, con provvedimento dell'amministrazione penitenziaria del 6 dicembre 2016, ben il 50 per cento delle somme richieste per il corrente anno 2017 non è stato accolto, così dimostrandosi il fondo gravemente insufficiente rispetto alle esigenze delle imprese e delle cooperative che occupano i detenuti –:
   quali opportune ed efficaci iniziative intenda adottare, al fine di rendere congrue le disponibilità per promuovere il lavoro dei detenuti presso realtà imprenditoriali e cooperativistiche, secondo le indicazioni del Parlamento. (3-02944)


Iniziative normative urgenti relative all'estensione dell'ambito di applicazione della legittima difesa, anche al fine di escludere obblighi risarcitori in capo a chi risulti beneficiario dell'esimente – 3-02945

   MAROTTA e LUPI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   recenti sondaggi concordano nel confermare che tra i cittadini italiani cresce la sensazione di insicurezza;
   quasi due terzi dei cittadini ritiene legittimo difendersi con qualsiasi mezzo dalle aggressioni in casa, una percentuale che nel 2016 superava appena il 50 per cento;
   oggi meno del 30 per cento dei cittadini (una percentuale significativa, ma decisamente minoritaria) si dichiara contrario ad una reazione eventualmente eccessiva; una convinzione che si è ridotta nel tempo riguardando nel 2016 il 43 per cento dei medesimi;
   particolarmente invisa ai cittadini è la decisione contenuta in diverse sentenze, che prevede un risarcimento del danno prodotto dalla persona offesa all'aggressore, nei casi in cui viene stabilito l'eccesso di legittima difesa;
   gli interroganti ritengono dovere del Governo e della maggioranza individuare una linea comune in grado di rassicurare i cittadini, dare voce al sentire popolare ed evitare di alimentare il populismo che reclama il diritto di esercitare una risposta anche violenta rispetto alle violazioni di domicilio ed ai crimini correlati –:
   se non ritenga opportuno adottare iniziative normative urgenti al fine di ampliare la sfera applicativa della legittima difesa e di escludere qualsiasi ipotesi di risarcibilità per i danni prodotti all'aggressore dai soggetti oggetto di aggressione. (3-02945)


Intendimenti in merito all'utilizzo delle risorse stanziate per la stabilizzazione di 25.000 docenti – 3-02946

   CHIMIENTI, DI BENEDETTO, VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, SIMONE VALENTE, BRESCIA e D'UVA. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   la legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, all'articolo 366, stabilisce che: «Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con un'autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   il Ministro interrogato ha scritto al Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e al Presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni due lettere, così come riportato da Il Corriere della Sera in un articolo pubblicato in data 27 marzo 2017, facendo presente al Ministro Padoan che il ritardo è inaccettabile e che in gioco ci sono 25 mila stabilizzazioni di docenti da finanziare attraverso i suddetti fondi stanziati mediante la legge di bilancio;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, come riportato nel sopra citato articolo, risponde che la Ragioneria generale dello Stato si starebbe orientando per autorizzare solo 8-10 mila nuove assunzioni;
   il Ministro interrogato, nel medesimo articolo, afferma che la trasformazione dei 25 mila posti da organico di fatto a quello di diritto consentirebbe di partire per tempo con le assunzioni, evitando di iniziare anche il prossimo anno scolastico con un numero eccessivo di cattedre vuote;
   nel suddetto articolo si paventa il rischio che i 400 milioni destinati a decorrere dal 2018 per l'incremento dell'organico dell'autonomia, «finiscano invece tra le poste dei tagli ai ministeri, finora solo genericamente annunciati per evitare la procedura d'infrazione» –:
   se il Governo intenda utilizzare, ai fini della trasformazione dei posti di organico di fatto in organico di diritto, tutte le risorse stanziate in legge di bilancio per il 2017 e ammontanti a 400 milioni di euro, evitando che una parte di queste risorse possano essere disperse, e in che proporzioni tali risorse verranno ripartite per le assunzioni tra i diversi gradi scolastici. (3-02946)


Iniziative volte ad evitare l'inserimento di progetti ispirati alla cosiddetta teoria gender tra le attività scolastiche, in specie di carattere curricolare – 3-02947

   GIGLI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola», il Governo ha accolto in data 8 luglio 2015 ben due ordini del giorno in cui si impegna, «ad escludere ogni interpretazione che apra alle cosiddette teorie del gender, a prevedere che le disposizioni applicative del comma 16 del provvedimento in esame e delle parti del suddetto piano destinato alla scuola siano adottate con il concorso di tutti gli attori del mondo scolastico e sociale» (n. 9/02994-B/005), nonché «a promuovere il contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione evitando strumentalizzazioni dell'approccio di genere nella pratica educativa e didattica» (n. 9/2994-B/88);
   con la circolare del 15 settembre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato direttive ai responsabili delle istituzioni scolastiche, affermando che tra le conoscenze che la scuola deve trasmettere «non rientrano in alcun modo né «ideologie gender», né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo della scuola»;
   nell'atto di sindacato ispettivo n. 3/01794 del 28 ottobre 2015, si segnalava il finanziamento da parte della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 2182 del 22 novembre 2013, del progetto «A scuola per conoscerci», promosso dalle associazioni lgbt, con espliciti riferimenti alla teoria gender;
   per l'anno scolastico in corso il progetto, rifinanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia con 15.000 euro, viene giustificato con il riferimento al comma 16 della citata legge n. 107 del 2015, come documentato, ad esempio, dalla circolare emanata nel liceo statale «Francesco Petrarca» di Trieste;
   in risposta al citato atto n. 3/01794, l'allora Ministro Giannini aveva affermato che alle famiglie spettava il diritto «di accedere a queste iniziative in maniera facoltativa», intendendo ovviamente con ciò che il progetto avesse carattere extracurriculare;
   nel frattempo si sono aggiunte altre iniziative curricolari che fanno esplicito riferimento alla teoria gender, come lo spettacolo «Fa'afafine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro», svoltosi il 24 gennaio 2017 nel Teatro «Verdi» di Pordenone, e successivamente in altre città italiane –:
   quali tempestive iniziative intenda adottare, a fronte della situazione rappresentata in premessa, per garantire il rispetto di quanto stabilito a livello statale nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, con particolare riferimento alle citate direttive, confermando, quantomeno, l'orientamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla facoltatività di tali progetti in ambito scolastico. (3-02947)


Chiarimenti ed iniziative in relazione ad attività scolastiche extracurricolari, aventi ad oggetto differenze di genere, promosse da un liceo di Pescara – 3-02948

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il 6 marzo 2017 in un liceo di Pescara si è tenuta una giornata di «formazione» condotta da due psicologhe entrambe referenti per la formazione e i progetti nelle scuole per conto dell'associazione «Arcilesbica nazionale»;
   sul registro elettronico delle classi coinvolte è stata pubblicata la circolare n. 197 che presentava il progetto come lotta alla discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, mentre sul sito internet dell'istituto scolastico la giornata era, invece, presentata come progetto sulle differenze di genere;
   la circolare 197 si concludeva con la richiesta di «liberatoria fotografica e di adesione», da esprimere su appositi modelli allegati alla stessa circolare, «per rendere le famiglie consapevoli e partecipi dell'iniziativa»;
   la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 luglio 2015, n. 4321, stabilisce con chiarezza che «La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori adeguatamente informati per gli studenti minorenni o degli stessi se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza»;
   da notizie in possesso degli interroganti risulta, tuttavia, che molti genitori non avessero firmato la liberatoria, e quindi non fossero informati dei contenuti dell'iniziativa, e che, comunque, anche quelli che avevano firmato la liberatoria non fossero «adeguatamente informati», posto che quasi nessuno era a conoscenza della specificità dei temi trattati, né tantomeno del fatto che i relatori appartenessero alla citata associazione «Arcilesbica nazionale»;
   in seguito alle rimostranze fatte quello stesso giorno da alcuni genitori, consta agli interroganti che una delle insegnanti della scuola abbia informato le due referenti che non avrebbero dovuto trattare il «modulo gender»;
   la circolare n. 1972 del Ministero dell'istruzione afferma, infatti, che «tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né «ideologie gender», né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo»;
   l'educazione sessuale spetta ai genitori, come sancito sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sia dalla Costituzione, sia da numerosi atti normativi e regolamentari –:
   se sia informato dei fatti esposti in premessa, quali chiarimenti intenda fornire in merito e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché nelle scuole di tutto il territorio nazionale siano rispettate pienamente le scelte educative effettuate dai genitori degli alunni. (3-02948)


Elementi ed iniziative in merito all'urgente bonifica degli istituti scolastici dall'amianto – 3-02949

   VEZZALI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   per l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) l'amianto è un cancerogeno completo, provoca mesotelioma (un tumore sentinella della presenza di amianto), tumori polmonari, alla laringe e alle ovaie. Provoca asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici;
   secondo l'Osservatorio nazionale amianto, in Italia, ci sono 1.900 nuovi casi di mesotelioma ogni anno;
   dalla pubblicazione «I numeri del cancro 2016 di Aiom/Airtum» emerge un numero importante: circa 6000 decessi ogni anno solo in Italia;
   in Italia ci sono 2.400 scuole che presentano amianto e materiali di amianto;
   scuole, ancora oggi da bonificare, nonostante la legge n. 257 del 1992 che ne vieta l'uso –:
   in che stato di conservazione sia l'amianto presente nelle 2.400 scuole ancora da bonificare, se ritenga che i 7 miliardi di euro destinati alla sicurezza delle scuole possano coprire anche i costi di rimozione e smaltimento di amianto e materiali di amianto per i quali occorrono imprese specializzate, se sia stato fissato un termine entro il quale poter dichiarare le scuole prive di amianto e, quindi, sicure per la salute dei ragazzi. (3-02949)


Stato di attuazione del cosiddetto «piano BEI» relativo al finanziamento di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico – 3-02950

   COSCIA, D'OTTAVIO, GHIZZONI, CAROCCI, MALPEZZI, ROCCHI, SGAMBATO, ASCANI, BONACCORSI, BLAZINA, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, MALISANI, MANZI, NARDUOLO, PES, RAMPI, VENTRICELLI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il Governo ha stanziato negli ultimi tre anni ingenti risorse per la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare scolastico italiano;
   in particolare, con l'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, sono stati stanziati 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e fino al 2044, quali contributi pluriennali per la stipula di contratti di mutuo per il finanziamento di interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
   inoltre, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state incrementate di 10 milioni di euro annui per la realizzazione di un ulteriore piano di edilizia scolastica;
   a seguito di tali stanziamenti lo Stato ha contratto mutui per il tramite delle regioni con la Banca europea per gli investimenti per un ricavo netto stimato di circa 1,3 miliardi di euro;
   dai dati reperibili sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il piano 2015 risulta avviato, mentre non risulta allo stato concluso l’iter di approvazione del piano 2016 –:
   quale sia lo stato di attuazione del predetto «Piano Bei» per gli anni 2015 e 2016, anche con riferimento al numero di interventi avviati, conclusi o in corso di esecuzione e se sia intervenuta l'autorizzazione in favore degli enti locali per l'avvio dei relativi appalti. (3-02950)


Iniziative volte ad assicurare, in vista dell'anno scolastico 2017-2018, un'adeguata soluzione della questione dei docenti precari ed un'efficiente organizzazione della didattica – 3-02951

   BORGHESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   la tanto decantata riforma della «Buona scuola», che avrebbe dovuto rivoluzionare in meglio il sistema scolastico italiano, modificando anche le regole per il reclutamento e la formazione del personale docente, ha prodotto, in questo primo anno, un risultato a dir poco deludente;
   gli studenti hanno dovuto subire pesanti ripercussioni organizzative, con supplenti che si sono avvicendati di continuo a discapito dell'efficacia della didattica, che ha contornato l'anno scolastico in corso come «La cattiva scuola»;
   per gli insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti, è stato previsto solo la possibilità di partecipare a un concorso nazionale, senza tenere in debita considerazione tutta l'esperienza maturata nell'insegnamento e le abilitazioni conseguite, pagate di tasca propria, nella speranza di una stabilizzazione mai arrivata;
   il paradosso della riforma è che i precari, per continuare ad insegnare, nonostante lo facciano da anni, devono fare un concorso, mentre accedono alle cattedre chi negli ultimi anni si è dedicato a ben altro;
   fortunatamente, grazie anche a ripetute mozioni della Lega Nord, si è conseguito il traguardo di una «graduazione» della stabilizzazione dei docenti abilitati di seconda fascia nella fase transitoria, ma è rimasta dimenticata la richiesta di un percorso abilitante per gli insegnanti di terza fascia con esperienza;
   il concorso si è svolto nel 2016 per la selezione di circa 63.000 insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di tre anni, ma nemmeno la metà dei concorrenti è arrivata agli orali e questo ha impedito di coprire i posti a concorso, anche perché numerosi candidati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati esclusi; insegnanti che, da anni, consentono ai nostri figli di poter avere un'istruzione scolastica, coprendo l'organico mancante;
   prima di cambiare profondamente il sistema di reclutamento degli insegnanti, il Governo avrebbe dovuto sistemare tutto il precariato, non considerando soltanto le graduatorie ad esaurimento, che sono solo una delle tipologie di precariato esistenti, lasciando indietro le graduatorie di istituto;
   il riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, interviene, peraltro, sul problema nientemeno dall'anno scolastico 2020-2021, così come stabilito dallo schema di decreto legislativo n. 377 –:
   come intenda garantire agli studenti, a settembre 2017, un inizio di anno scolastico regolare e un'organizzazione efficiente della didattica e ai docenti ancora in situazione di precariato quel futuro lavorativo finora negato, a conferma di un'effettiva e reale «Buona scuola».
(3-02951)


Iniziative di competenza volte a promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riguardo all'articolo 8, comma 4, della legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 – 3-02952

   LOCATELLI, PASTORELLI e LO MONTE. – Al Ministro per gli affari regionali. – Per sapere – premesso che:
   il 14 febbraio 2017 il consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale che prevede modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi», promulgata il 21 febbraio 2017 (legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6);
   la modifica, al novellato comma 4 dell'articolo 8, prevede testualmente che: «Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine: i bambini portatori di disabilità e i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione»;
   da un lato, si dà giustamente priorità a tutti quei bambini portatori di disabilità; dall'altro lato, è questa la ratio della proposta, essa «(...) è volta a favorire i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Veneto da un certo lasso di tempo: in particolare mira a far sì che nell'accesso ai servizi di asilo nido abbiano titolo di precedenza (...) i figli di cittadini che abbiano la residenza in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni o che svolgano la loro attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni»;
   la nuova previsione regionale vuole, dunque, privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un legame con il territorio della regione per un determinato periodo di tempo, una previsione a giudizio degli interroganti oggettivamente discriminatoria –:
   se il Governo non ritenga di valutare, con urgenza, se sussistano i presupposti per promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, avverso l'articolo 8, comma 4, della legge regionale del Veneto n. 6 del 2017. (3-02952)


Chiarimenti in merito all'attuazione della riorganizzazione del sistema delle autorità portuali in Sicilia, con particolare riferimento alla effettiva adozione del decreto ministeriale del 25 gennaio 2017 – 3-02953

   PRESTIGIACOMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 169 del 2016 ha provveduto ad una riorganizzazione della disciplina delle autorità portuali, mediante l'istituzione di quindici autorità di sistema portuale (AdSP), in sostituzione delle precedenti ventiquattro;
   nell'ambito della riforma, all'interno della Regione siciliana sono state istituite due autorità di sistema portuale: quella del Mare di Sicilia occidentale, comprendente i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani, e quella orientale, di cui fanno parte i porti di Augusta e Catania;
   risulta che con successivo decreto ministeriale del 25 gennaio 2017 la sede dell'autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale è stata individuata nel porto di Catania, in accoglimento dell'istanza del presidente della regione, che ha individuato per due anni, in via transitoria, quale sede dell'autorità del Mare di Sicilia orientale proprio Catania e non Augusta, unico porto «core» della Sicilia orientale;
   su questo tema e sul decreto ministeriale in oggetto, nei mesi di febbraio e marzo 2017 l'interrogante ha svolto un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea e due interrogazioni a risposta immediata in Commissione, sottolineando come il porto di Augusta rappresentasse il più grande porto naturale del basso Mediterraneo, nonché la sede di un importante porto commerciale e polo industriale. Nelle risposte ottenute dal Governo non è mai stata messa in discussione l'esistenza del decreto ministeriale citato;
   nelle scorse settimane l'associazione Assoporto Augusta ha depositato presso il tribunale amministrativo regionale di Catania il ricorso contro il citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Secondo i ricorrenti, nello specifico, il decreto sarebbe illegittimo «sia per vizi propri che in via derivata, essendo illegittimi gli atti presupposti costituiti anche dalle due note con cui il presidente della regione, con dati non veritieri, ha chiesto lo spostamento della sede», inoltre, sarebbero state disattese anche «le prescrizioni del regolamento europeo, che non comprende Catania nella rete globale Ten-T»;
   con ordinanza n. 236 del 5 aprile 2017, il tribunale amministrativo regionale di Catania ha respinto il ricorso di Assoporto in quanto «non risulta che il decreto impugnato sia stato pubblicato o in qualsiasi modo reso conoscibile all'esterno» e, di conseguenza, «non è stato dimostrato che l'avversato provvedimento abbia iniziato a produrre i suoi effetti» –:
   se intenda fornire chiarimenti sulla vicenda esposta in premessa fornendo informazioni precise ed univoche in merito all'esistenza o meno del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2017, ovvero se si sia proceduto ad un suo ritiro. (3-02953)


MOZIONI DELL'ARINGA, PALLADINO ED ALTRI N. 1-01319, COMINARDI ED ALTRI N. 1-01533, PALESE ED ALTRI N. 1-01534, SBERNA ED ALTRI N. 1-01535, PLACIDO ED ALTRI N. 1-01538, SIMONETTI ED ALTRI N. 1-01539, RIZZETTO ED ALTRI N. 1-01541, FRANCESCO SAVERIO ROMANO ED ALTRI N. 1-01543, BALDASSARRE ED ALTRI N. 1-01564, GELMINI E OCCHIUTO N. 1-01590 E MOTTOLA ED ALTRI N. 1-01591 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la regolazione adottata con il decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di politiche attive del lavoro, è stata adottata previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ed è coerente con il vigente quadro costituzionale;
    la mancata approvazione mediante referendum della riforma costituzionale che prevedeva un trasferimento allo Stato delle competenze in materia di politiche attive non fa venir meno la necessità di attuare un forte coordinamento tra le attività svolte dai centri per l'impiego nell'incontro domanda-offerta di lavoro sul territorio e le attività svolta dall'Inps nel sostegno al reddito dei disoccupati e delle persone in cerca di occupazione;
    nell'attuale quadro di competenza legislativa concorrente in materia di politiche attive del lavoro, è essenziale la definizione, in accordo tra Stato, regioni e province autonome, di linee di indirizzo e obiettivi puntuali dell'azione amministrativa, ed è cruciale il ruolo dell'Anpal, come soggetto che predisponga gli strumenti comuni che consentano il coordinamento dell'azione finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi;
    la fase attuativa del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di politiche attive è ancora in svolgimento e richiede ancora una serie di decreti, regolamenti e atti di implementazione operativa;
    le politiche attive del lavoro rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre la disoccupazione strutturale e per condizionare gli interventi a sostegno del reddito ad una ricerca attiva del lavoro;
    il nostro Paese dedica risorse alle politiche del lavoro molto inferiori a quelle destinate da altri Paesi europei;
    per i servizi per il lavoro il nostro Paese spende annualmente circa 500 milioni di euro, a fronte dei 9 miliardi di euro spesi dalla Germania e dei 5 miliardi di euro spesi dalla Francia;
    il rapporto tra il numero dei disoccupati e il numero di addetti ai centri per l'impiego è di oltre 300 unità nel nostro Paese (un addetto per 300 disoccupati), mentre è di 21 in Germania, di 57 in Francia e di 32 nel Regno Unito;
    un'efficace politica di contrasto alla povertà significa anche condizionare il sostegno economico all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, così come recita il disegno di legge delega sul contrasto alla povertà;
    nonostante gli importanti risultati ottenuti con il programma «Garanzia giovani», va assolutamente potenziata l'attività dei centri per l'impiego per la collocazione dei giovani disoccupati in buoni posti di lavoro;
    nella prospettiva indicata dal Governo di introdurre un sussidio di disoccupazione a livello europeo rileva avere anche nel nostro Paese strumenti adeguati a praticare il principio di condizionalità nei confronti dei beneficiari del sussidio, così come già avviene negli altri principali Paesi europei;
    per Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive) si stanno completando gli adempimenti che ne potranno garantire la piena operatività;
    percettori di «naspi» sono già soggetti alle prescrizioni previste dalle nuove regole in tema di politiche attive, a partire dalla necessità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
    i centri per l'impiego necessitano di un indispensabile potenziamento al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un'adeguata offerta dei servizi previsti dalla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2015;
    le tendenze in atto nel mercato del lavoro italiano, periodicamente registrate dai dati ministeriali, nonché di Istat e di Inps, richiedono la messa in campo di strumenti maggiormente diffusi e stabili di supporto alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione,

impegna il Governo:

1) ad attuare, in raccordo con le regioni, un forte coordinamento tra le politiche attive svolte sul territorio attraverso i centri per l'impiego e le politiche «passive», di sostegno del reddito dei disoccupati e delle persone in difficoltà economica, svolte, a livello nazionale, dall'Inps, al fine di realizzare il principio di «condizionalità», che è alla base dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi nel campo del welfare indirizzato al mondo del lavoro;

2) a varare un piano di rafforzamento operativo e di potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di permettere una loro adeguata operatività a fronte dei nuovi significativi adempimenti in tema di politiche attive per i percettori di «naspi» previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2015, garantendo soluzioni e risorse già nel corso del 2016 e a crescere nel biennio successivo, da distribuire alle strutture territoriali in relazione ai fabbisogni oggettivi di intervento e alle carenze di organico esistenti;

3) ad adottare tutte le misure che accelerino il pieno funzionamento operativo dell'Anpal quale soggetto centrale definito dalla riforma per il governo del sistema di politiche attive, al fine di garantire il diritto alla riqualificazione e all'avviamento ad un percorso finalizzato alla ricollocazione dei disoccupati, anche attraverso interventi specificamente dedicati alle ristrutturazioni delle imprese ed ai piani di reindustrializzazione;

4) ad assumere iniziative per garantire un incremento delle risorse per il fondo per le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente alla platea potenziale dei beneficiari;

5) ad adottare i provvedimenti necessari alla rapida operatività dell'assegno di ricollocazione anche attraverso forme di sperimentazione legate alle situazioni di crisi occupazionale oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o il Ministero dello sviluppo economico.
(1-01319)
(Nuova formulazione) «Dell'Aringa, Palladino, Gnecchi, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Roberta Agostini, Albini, Amato, Ascani, Bargero, Bazoli, Benamati, Beni, Bergonzi, Blazina, Paola Boldrini, Bolognesi, Borghi, Bossa, Capone, Carloni, Carnevali, Carra, Casati, Causi, Cenni, Cominelli, Crivellari, Cuperlo, D'Incecco, Marco Di Maio, Fioroni, Fossati, Fragomeli, Galperti, Garavini, Gasparini, Ghizzoni, Ginato, Giorgis, Giuliani, Giulietti, Guerra, Iori, La Marca, Lavagno, Lodolini, Malisani, Marchetti, Marchi, Mariani, Massa, Melilli, Miotto, Mognato, Monaco, Montroni, Narduolo, Oliverio, Patriarca, Petrini, Piazzoni, Pollastrini, Preziosi, Rampi, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Schirò, Scuvera, Senaldi, Speranza, Stumpo, Taranto, Terrosi, Tullo, Zampa, Zanin, Cova, Martella, Venittelli, Vico, Taricco, Oliaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la regolazione adottata con il decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di politiche attive del lavoro, è stata adottata previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ed è coerente con il vigente quadro costituzionale;
    la mancata approvazione mediante referendum della riforma costituzionale che prevedeva un trasferimento allo Stato delle competenze in materia di politiche attive non fa venir meno la necessità di attuare un forte coordinamento tra le attività svolte dai centri per l'impiego nell'incontro domanda-offerta di lavoro sul territorio e le attività svolta dall'Inps nel sostegno al reddito dei disoccupati e delle persone in cerca di occupazione;
    nell'attuale quadro di competenza legislativa concorrente in materia di politiche attive del lavoro, è essenziale la definizione, in accordo tra Stato, regioni e province autonome, di linee di indirizzo e obiettivi puntuali dell'azione amministrativa, ed è cruciale il ruolo dell'Anpal, come soggetto che predisponga gli strumenti comuni che consentano il coordinamento dell'azione finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi;
    la fase attuativa del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di politiche attive è ancora in svolgimento e richiede ancora una serie di decreti, regolamenti e atti di implementazione operativa;
    le politiche attive del lavoro rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre la disoccupazione strutturale e per condizionare gli interventi a sostegno del reddito ad una ricerca attiva del lavoro;
    il nostro Paese dedica risorse alle politiche del lavoro molto inferiori a quelle destinate da altri Paesi europei;
    per i servizi per il lavoro il nostro Paese spende annualmente circa 500 milioni di euro, a fronte dei 9 miliardi di euro spesi dalla Germania e dei 5 miliardi di euro spesi dalla Francia;
    il rapporto tra il numero dei disoccupati e il numero di addetti ai centri per l'impiego è di oltre 300 unità nel nostro Paese (un addetto per 300 disoccupati), mentre è di 21 in Germania, di 57 in Francia e di 32 nel Regno Unito;
    un'efficace politica di contrasto alla povertà significa anche condizionare il sostegno economico all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, così come recita il disegno di legge delega sul contrasto alla povertà;
    nonostante gli importanti risultati ottenuti con il programma «Garanzia giovani», va assolutamente potenziata l'attività dei centri per l'impiego per la collocazione dei giovani disoccupati in buoni posti di lavoro;
    nella prospettiva indicata dal Governo di introdurre un sussidio di disoccupazione a livello europeo rileva avere anche nel nostro Paese strumenti adeguati a praticare il principio di condizionalità nei confronti dei beneficiari del sussidio, così come già avviene negli altri principali Paesi europei;
    per Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive) si stanno completando gli adempimenti che ne potranno garantire la piena operatività;
    percettori di «naspi» sono già soggetti alle prescrizioni previste dalle nuove regole in tema di politiche attive, a partire dalla necessità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;
    i centri per l'impiego necessitano di un indispensabile potenziamento al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un'adeguata offerta dei servizi previsti dalla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2015;
    le tendenze in atto nel mercato del lavoro italiano, periodicamente registrate dai dati ministeriali, nonché di Istat e di Inps, richiedono la messa in campo di strumenti maggiormente diffusi e stabili di supporto alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione,

impegna il Governo:

1) ad attuare, in raccordo con le regioni, un forte coordinamento tra le politiche attive svolte sul territorio attraverso i centri per l'impiego e le politiche «passive», di sostegno del reddito dei disoccupati e delle persone in difficoltà economica, svolte, a livello nazionale, dall'Inps, al fine di realizzare il principio di «condizionalità», che è alla base dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi nel campo del welfare indirizzato al mondo del lavoro;

2) a intraprendere ogni opportuna iniziativa per raggiungere in tempi brevi l'accordo in conferenza unificata sul piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive ex articolo 15 del decreto-legge 78 del 2015;

3) ad adottare tutte le misure che accelerino il pieno funzionamento operativo dell'Anpal quale soggetto centrale definito dalla riforma per il governo del sistema di politiche attive, al fine di garantire il diritto alla riqualificazione e all'avviamento ad un percorso finalizzato alla ricollocazione dei disoccupati, anche attraverso interventi specificamente dedicati alle ristrutturazioni delle imprese ed ai piani di reindustrializzazione;

4) ad assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per garantire un incremento delle risorse per il fondo per le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente alla platea potenziale dei beneficiari;

5) a valutare forme di sperimentazione dell'assegno di ricollocazione legate alle situazioni di crisi occupazionale oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o il Ministero dello sviluppo economico.
(1-01319)
(Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Dell'Aringa, Palladino, Gnecchi, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Roberta Agostini, Albini, Amato, Ascani, Bargero, Bazoli, Benamati, Beni, Bergonzi, Blazina, Paola Boldrini, Bolognesi, Borghi, Bossa, Capone, Carloni, Carnevali, Carra, Casati, Causi, Cenni, Cominelli, Crivellari, Cuperlo, D'Incecco, Marco Di Maio, Fioroni, Fossati, Fragomeli, Galperti, Garavini, Gasparini, Ghizzoni, Ginato, Giorgis, Giuliani, Giulietti, Guerra, Iori, La Marca, Lavagno, Lodolini, Malisani, Marchetti, Marchi, Mariani, Massa, Melilli, Miotto, Mognato, Monaco, Montroni, Narduolo, Oliverio, Patriarca, Petrini, Piazzoni, Pollastrini, Preziosi, Rampi, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Schirò, Scuvera, Senaldi, Speranza, Stumpo, Taranto, Terrosi, Tullo, Zampa, Zanin, Cova, Martella, Venittelli, Vico, Taricco, Oliaro».


   La Camera,
   premesso che:
    i centri per l'impiego dovrebbero rappresentare lo strumento attraverso cui il Governo centrale e quelli regionali e territoriali garantiscono i servizi pubblici per l'impiego. Ad essi, a seguito della riforma operata con decreto legislativo n. 267 del 2003, sono state affiancate le agenzie per il lavoro, di natura privata, che progressivamente, negli anni, sembrano aver di fatto assorbito gran parte delle attività relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro senza però apportare significativi miglioramenti nelle dinamiche di ricollocazione lavorativa;
    ciononostante, è indubbio che l'attività di mediazione in senso stretto nel mercato del lavoro debba rappresentare l'attività core dei centri per l'impiego in qualità di terminale, se non esclusivo quanto meno prioritario, del servizio pubblico. Attività che stenta a raggiungere performance accettabili, ma che non di meno, evidentemente, continua ad essere sottovalutata dal Governo sia sul piano organizzativo, che normativo e amministrativo, nonostante gli annunci e i programmi;
    in tal senso, si possono considerare, su tutti, alcuni dati rilevati a livello nazionale ed europeo. Innanzitutto si consideri che, in termini puramente numerici, in Italia sono oggi presenti 550 centri pubblici e circa 4.200 agenzie private per il lavoro. Il rapporto tra disoccupati e operatori in Italia è di un addetto ogni 300, nel resto d'Europa il rapporto oscilla su numeri a due cifre (in Germania circa uno a 24; nel Regno Unito circa uno a 30; in Francia poco meno di 1 a 65);
    nel 2015, il numero di operatori italiani dei centri pubblici si attesta a meno di nove mila, circa il 12 per cento dei quali con rapporto di lavoro temporaneo (tempo determinato e collaborazioni). Appena il 27 per cento degli operatori ha una istruzione di tipo universitario, oltre il 57 per cento ha una istruzione secondaria di secondo grado e poco meno del 13 per cento una istruzione secondaria di primo grado;
    in questo contesto, appare coerente, altresì, il ricorso al supporto di enti e istituti terzi strumentali, di livello nazionale o regionale, finalizzati a coadiuvare se non a potenziare, e in taluni casi a sostituire di fatto, l'attività ordinaria che dovrebbe essere svolta dagli operatori dei centri per l'impiego a risorse umane date;
    stando ai dati Eurostat, nel 2015, circa il 28 per cento dei disoccupati in Italia si è rivolto ai servizi pubblici per l'impiego, registrando per il quinto anno consecutivo un trend negativo, a fronte di oltre il 16 per cento di quanti si sono rivolti alle agenzie private per il lavoro. Numeri che si sbilanciano in maniera rilevante a favore del servizio pubblico nella media europea: oltre il 48 per cento per i centri pubblici e poco più del 20 per cento per quelli privati. Su tutto grava un dato: quello di quanti per trovare lavoro si rivolgono principalmente ad amici e parenti, quindi attraverso canali informali, che si attesta poco oltre l'84 per cento;
    in linea con quanto premesso finora, anche sul piano finanziario, i centri per l'impiego e più in generale i servizi per il lavoro hanno subito una politica di governo minimale, con percentuali di spesa sul Pil di gran lunga inferiori rispetto ad altre realtà europee: a titolo esemplificativo, nel 2013, in Italia, appena lo 0,03 per cento del Pil è dedicato a questi servizi mentre nello stesso anno la Germania supera lo 0,35 per cento. In termini di spesa pro capite impegnata per disoccupati, il rapporto è di meno di 100 euro in Italia, di oltre 1.000 euro in Francia e di quasi 3.000 euro in Germania;
    stante il ridotto numero di risorse umane impiegate a vario titolo nei servizi pubblici per l'impiego in Italia (circa novemila), nel resto d'Europa si rilevano cifre ben più importanti: circa centomila in Germania, oltre settantamila nel Regno Unito e cinquantamila in Francia, laddove, rispetto ai circa sessanta milioni di abitanti in Italia, si registra un numero di abitanti rispettivamente pari circa a ottanta milioni, sessantaquattro milioni e sessantasei milioni;
    nel corso degli ultimi anni, paradossalmente, le attività assegnate ai centri per l'impiego, in linea teorica sono progressivamente cresciute in virtù delle modifiche legislative apportate – non solo al quadro generale istituzionale, si guardi alla cosiddetta «Riforma Delrio» con quella che si rivela per i presentatori nel presente atto di indirizzo come la finta abrogazione delle province –. Val la pena richiamare lo sportello per i lavoratori autonomi, previsto dal disegno di legge sul lavoro autonomo approvato in prima lettura dalla Camera appena qualche giorno fa (atto Camera n. 4135 e progetti abbinati) o la legge sul caporalato che individua nei centri per l'impiego i soggetti partecipativi della Rete del lavoro agricolo di qualità (legge n. 199 del 2016);
    maggiori attività e maggiore incertezza normativa e contrattuale si registrano non solo per il personale che, a seguito della richiamata riforma Delrio, sarebbe destinato ai servizi pubblici per il lavoro, ma anche per quello precario, da anni impiegato presso gli enti strumentali impegnati a supporto delle attività di servizi pubblici per il lavoro. A ciò si aggiunge l'ormai costante incertezza finanziaria: ancora nel dicembre 2016 Governo e regioni hanno dovuto siglare, in extremis, l'ennesimo accordo per prorogare all'anno 2017 le risorse necessarie, per quanto inadeguate, allo svolgimento delle attività dei centri per l'impiego su tutto il territorio nazionale;
    si tratta, per i presentatori del presente atto, di una politica sclerotica quella messa in atto, dai Governi nel corso degli anni con riguardo ai servizi pubblici del lavoro che giunge oggi, alla luce delle ultime stratificazioni normative, ad una situazione di collasso ben rappresentata, in maniera emblematica, dalla istituzione delle agenzie per il lavoro delle Autorità portuali di sistema, recentemente previste dal cosiddetto «decreto-legge Mezzogiorno». È evidente che, se lo stesso Governo avesse voluto investire e valorizzare la rete dei centri per l'impiego, non sarebbe stato necessario ricorrere, a giudizio dei presentatori del presente atto, ad una deroga di legge, pericolosa soprattutto per il rischio di creare, con fondi pubblici, gli ennesimi bacini elettorali, per creare ex novo dei servizi per il lavoro ulteriori rispetto a quelli pubblici e privati oggi previsti;
    con la recente bocciatura, mediante referendum, del tentativo di riforma costituzionale prospettato, che avrebbe ricondotto in capo al Governo centrale le politiche del lavoro, si è ulteriormente indebolito il sistema delle politiche attive e del servizio pubblico all'impiego poiché la loro nuova forma non è stata concepita sulla base del quadro normativo e organizzativo vigente, ma sulla base di un sistema istituzionale inesistente, il tutto sulla vana ed erronea presunzione di una conferma referendaria. Il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno in tal modo, secondo i presentatori del presente atto, deliberatamente apposto una pesante ipoteca sul futuro dei servizi pubblici per l'impiego, sul futuro delle politiche attive e su quello dei lavoratori e dei disoccupati;
    i centri per l'impiego, a differenza di quanto si rileva in realtà, dovrebbero essere strutture dotate delle migliori competenze per garantire che il percorso di accoglienza, profilazione, orientamento, formazione, ricollocamento dei disoccupati e di quanti ricercano una occupazione venga svolto nel migliore dei modi, come peraltro previsto dalla raccomandazione del Consiglio europeo dell'8 luglio 2014 con la quale si sottolinea la necessità per l'Italia di progredire rapidamente con i piani di miglioramento dei servizi di collocamento, rafforzando i servizi pubblici per l'impiego;
    come emerso nel corso della indagine conoscitiva «Sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile» Doc. XVII, n. 1, «è stata evidenziata l'esigenza di rilanciare il sistema del welfare attivo, attraverso la valorizzazione dei centri per l'impiego, che, integrati in un sistema capace di interagire tra le diverse parti, dovrebbero assumere un ruolo decisivo nella riqualificazione dei lavoratori» e che, a distanza di tre anni e di numerosi provvedimenti legislativi e atti di Governo, non vi è stato alcun miglioramento, né valorizzazione o efficientamento dei servizi pubblici per l'impiego;
    il reddito di cittadinanza rappresenta una misura, economicamente e finanziariamente sostenibile, volta a contrastare concretamente la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, nonché a garantire il diritto al lavoro e alla libera scelta del lavoro, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza;
    in un'ottica di sistema organico di sostegno ai cittadini e di garanzia e promozione dei loro diritti, con il reddito di cittadinanza, i centri per l'impiego assumerebbero finalmente un ruolo fondamentale, insieme a più di altri soggetti istituzionali, a livello nazionale e territoriale, nella gestione del mercato del lavoro che avrebbe, di conseguenza, una caratterizzazione non solo economica e produttiva, ma soprattutto e concretamente sociale. Una gestione non assistenziale né sterile, come avviene in taluni casi ancora oggi;
    il personale dei centri per l'impiego, in tal senso, sarà chiamato a prendere in carico il soggetto, avviando in questo modo il percorso di bilancio delle competenze finalizzato a individuare le attitudini di chi cerca lavoro per poi stabilire i passi successivi, tra cui l'inserimento lavorativo o l'inizio di percorsi formativi o la partecipazione a progetti per la nascita di nuove realtà imprenditoriali, o a progetti partecipati da comuni e regioni per condividere finalità, competenze e risorse. I centri per l'impiego dovranno rappresentare anche il terminale ultimo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai quali si rivolgeranno le agenzie per il lavoro e quelle per la somministrazione di lavoro;
    secondo quest'ottica, i centri per l'impiego sarebbero adeguati anche per l'attività riguardante settori particolari del mondo del lavoro quali ad esempio quello agricolo, quello marittimo e portuale, quello edile, superando le problematiche insite in questi ambiti, non solo in termini di sfruttamento di lavoro nero, ma soprattutto in termini di lentezza amministrativo-operativa che spesso, con fare strumentale, è stata sollevata a giustificazione della esclusione dei servizi pubblici per il lavoro dalla gestione dei lavoratori e dei disoccupati di tali settori,

impegna il Governo:

1) a predisporre una pianificazione di potenziamento dei centri per l'impiego, corredata di un puntuale cronoprogramma, finalizzata a:
   a) incrementare il numero di centri per l'impiego sul territorio nazionale, identificando gli stessi come strumenti centrali dei servizi per il lavoro e prioritari rispetto alle agenzie private, e al fine di meglio intercettare e soddisfare le esigenze di potenziamento delle politiche attive del lavoro, individuando a tal fine nuovi e più idonei parametri, non solo meramente demografici, ma coerenti con il grado di sviluppo sociale ed economico dei singoli territori, per l'istituzione di nuovi centri;
   b) identificare e definire, per quanto di competenza, idonei standard minimi di prestazione dei servizi da erogare, nonché dare una chiara definizione delle competenze che il personale dei centri per l'impiego deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, affinché tali specifici servizi siano svolti esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze;

   c) adeguare i livelli formativi – e prevedere, per quanto di competenza, specifici percorsi di formazione continua – del personale operante presso i centri per l'impiego al fine di garantire il possesso delle competenze e delle esperienze necessarie per l'efficacia dell'azione di ricollocamento nel mercato del lavoro;

2) ad assumere iniziative finalizzate a incrementare le risorse umane dedicate ai servizi pubblici per il lavoro – al di là della già annunciata e prevista stabilizzazione di circa 1.600 precari della pubblica amministrazione – ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per salvaguardare i lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i servizi pubblici per il lavoro, nonché i lavoratori degli enti strumentali, con comprovata esperienza, fermo restando il ricorso a idonee procedure concorsuali o di selezione a evidenza pubblica, al fine ultimo di assicurare alle politiche attive un bacino di risorse umane adeguato e compatibile con i livelli di personale impiegato nelle altre realtà europee richiamate in premessa;

3) ad assumere iniziative volte al superamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) quale cabina di regia centralistica e nazionale, stante la vigente struttura istituzionale di decentramento regionale, affinché si definisca un sistema governabile tra centro e periferie, ma soprattutto sostenibile economicamente e finanziariamente, con lo stanziamento di risorse certe e stabilite in una programmazione pluriennale e coerente con le attività programmate al fine di evitare il ricorso meramente a rinnovi di accordi e convenzioni tra Governo e regioni come, da ultimo, quello del dicembre 2016 richiamato in premessa.
(1-01533) «Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cecconi».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) a predisporre una pianificazione di potenziamento dei centri per l'impiego finalizzata a:
   a) incrementare la presenza, efficienza e qualità dei servizi per l'impiego sul territorio nazionale;
   b) identificare e definire, per quanto di competenza, idonei standard minimi di prestazione dei servizi da erogare, nonché dare una chiara definizione delle competenze che il personale dei centri per l'impiego deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, affinché tali specifici servizi siano svolti esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze;

   c) adeguare i livelli formativi – e prevedere, per quanto di competenza, specifici percorsi di formazione continua – del personale operante presso i centri per l'impiego al fine di garantire il possesso delle competenze e delle esperienze necessarie per l'efficacia dell'azione di ricollocamento nel mercato del lavoro;

2) a promuovere iniziative finalizzate a verificare la congruità delle risorse umane dedicate ai servizi pubblici, prevedendo la possibilità di incrementarle compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
(1-01533)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cecconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 150 del 2015 ha riorganizzato il sistema delle politiche attive del lavoro, pensato come una rete orizzontale composta da soggetti pubblici (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regioni) e privati (agenzie per il lavoro, terzo settore) e coordinata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) alla quale spetterà di fissare i programmi delle politiche attive finanziati sia dai fondi nazionali che dai fondi europei, tenere l'albo delle agenzie per il lavoro e gestire i programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende;
    il suddetto decreto, inoltre, elenca puntualmente anche le funzioni assegnate ai nuovi centri per l'impiego, funzioni rivolte ai disoccupati, ai disoccupati parziali e a rischio disoccupazione che vanno dall'orientamento di base, all'analisi delle competenze e degli eventuali fabbisogni in termini di formazione o esperienze di lavoro, alla ricerca di un'occupazione, all'orientamento individualizzato, all'accompagnamento al lavoro, alla promozione del tirocinio;
    nell'ambito delle politiche attive del lavoro, è bene ricordare anche il programma «Garanzia Giovani», proposto dal Consiglio europeo e promosso dall'Unione europea per l'inserimento dei Neet (Not in Education, Employment or Training, ovvero i giovani che non lavorano e non studiano), che, nonostante le ingenti risorse stanziate tra Commissione europea e Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, ha prodotto scarsi risultati (poco meno di 1 milione di iscritti, poco più di 32 mila i ragazzi accompagnati al lavoro, il 3,7 per cento) per problematiche di varia natura: eccessiva burocrazia, poca chiarezza nelle informazioni, mancata assistenza tecnica, inadeguatezza del personale dei centri per l'impiego;
    in alcune aree territoriali, i centri per l'impiego hanno ottenuto risultati eccellenti ma, nella maggioranza dei casi, hanno dato prova di un servizio di collocamento pubblico di fatto inesistente, ampliando, invece di risolvere, il gap territoriale;
    secondo i dati Istat, nel primo trimestre del 2015, solo l'1,4 per cento degli occupati che non lo erano un anno prima, hanno trovato lavoro attraverso i centri pubblici per l'impiego, certificando, di fatto, una posizione dei centri per l'impiego nel processo di inserimento lavorativo, del tutto marginale; così come, dal lato delle imprese, il ricorso ai Centri pubblici per l'impiego si conferma la modalità meno frequente di selezione del personale soprattutto nelle piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra catena produttiva (tra l'8 per cento relativo alle piccole imprese del commercio al 29 per cento delle grandi imprese della manifattura);
    nel nostro Paese si spendono oltre 20 miliardi di euro l'anno in politiche passive di sostegno al reddito di persone che hanno perso il lavoro; risulta facile dedurre come la capacità di coordinare politiche passive e attive potrebbe determinare un notevole risparmio sulla spesa per i sussidi erogati e come sia indispensabile mettere in piedi un progetto operativo nazionale per una seria riorganizzazione e riqualificazione dei centri per l'impiego,

impegna il Governo:

1) a valutare, per quanto di competenza, l'opportunità di effettuare una ricognizione dello stato attuale dei centri per l'impiego, promuovendo una riduzione rigorosa degli sprechi e, allo stesso tempo, l'individuazione di carenze di personale e di risorse;

2) a valutare, per quanto di competenza, l'opportunità di fissare obiettivi precisi, specifici e misurabili di efficienza ed efficacia dell'attività dei centri per l'impiego;

3) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per riqualificare le competenze professionali degli addetti dei centri per l'impiego, per far sì che gli stessi raggiungano la capacità di gestire in maniera efficace – con tempistiche e livelli di prestazione predefiniti – l'intero ciclo di reinserimento lavorativo dei disoccupati offrendo, allo stesso tempo, standard qualitativi di elevata qualità, calcolabili anche attraverso meccanismi di valutazione delle performance dei dipendenti;

4) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte ad ottimizzare e implementare il rapporto tra centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro e servizi di orientamento e placement delle Università;

5) a sviluppare in maniera efficiente il «Fascicolo elettronico del lavoratore» in modo da dar vita ad un vero portale unico del lavoro con lo scopo di rafforzare la capacità di incontro tra domanda ed offerta.
(1-01534) «Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) a valutare, per quanto di competenza, l'opportunità di effettuare una ricognizione dello stato attuale dei centri per l'impiego, promuovendo una riduzione rigorosa degli sprechi e, allo stesso tempo, l'individuazione di carenze di personale e di risorse;

2) a valutare, per quanto di competenza, l'opportunità di fissare obiettivi precisi, specifici e misurabili di efficienza ed efficacia dell'attività dei centri per l'impiego;

3) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a riqualificare le competenze professionali degli addetti dei Centri per l'impiego, per far sì che gli stessi possono gestire efficacemente il reinserimento lavorativo dei disoccupati attraverso prestazioni di elevata qualità misurabili anche attraverso meccanismi di valutazione delle performance;

4) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte ad ottimizzare e implementare il rapporto tra centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro e servizi di orientamento e placement delle Università;

5) a sviluppare in maniera efficiente il «Fascicolo elettronico del lavoratore» in modo da dar vita ad un vero portale unico del lavoro con lo scopo di rafforzare la capacità di incontro tra domanda ed offerta.
(1-01534)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti».


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ultimo anno, l'efficienza del mercato del lavoro è migliorata a livello mondiale;
    purtroppo l'Italia pare fare eccezione in questo trend positivo. Infatti, tra i 28 Paesi dell'Unione europea, come risulta dai dati contenuti nel «The Global Competitiveness Report 2016-2017», pubblicato dal World Economic Forum, il mercato del lavoro italiano è ultimo per efficienza in Europa e 119o su 138 censiti nel mondo;
    le difficoltà che il nostro mercato del lavoro attraversa sono drammaticamente evidenziate dal preoccupante dato relativo alla disoccupazione giovanile. I giovani sono la fascia di età che paga a maggior prezzo la situazione di stallo in ambito lavorativo: si registrano sempre più ragazzi tra i 15 e i 24 anni disoccupati;
    secondo i dati Istat (Istituto nazionale di statistica), alla fine del 2016, in Italia si registra un tasso di disoccupazione pari al 39,4 per cento tra i giovani. Mentre, fortunatamente, si registra un aumento dell'occupazione nella fascia di età intorno a 50 anni, oltre che tra le donne;
    è certamente vero che la situazione sta registrando lievi miglioramenti di carattere generale. Infatti, rispetto al 2013, il tasso di occupazione passa a fine 2016 dal 55,9 al 57,3 per cento, mentre i senza lavoro scendono dal 12,3 all'11,9 per cento;
    si tratta, però, di dati ancora da confermare nel corso del tempo, e che, anzi, hanno mostrato una inversione di tendenza nell'ultimo anno, quando sono diminuiti i vantaggi fiscali concessi alle imprese per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, o anche per la «riconversione» di contratti una volta a termine;
    infatti, è sempre l'Istat che osserva come, nel periodo gennaio-dicembre 2016, nel settore privato, si sia registrato un calo di oltre il 7 per cento rispetto al 2015 nelle assunzioni, in particolare di quelle a tempo indeterminato (-37,6 per cento rispetto al 2015);
    la situazione, quindi, rimane critica, nonostante le varie iniziative a favore dell'assunzione dei giovani come il programma «Garanzia Giovani» o il programma di «Alternanza scuola-lavoro»;
    molti studi dimostrano che esiste una convergenza tra crescita occupazionale, quantità e qualità degli investimenti per le politiche del lavoro, non a caso, infatti, quei Paesi che, prima della crisi del 2008, hanno investito di più in termini di Pil sulle politiche del lavoro sono quelli che hanno avuto una minore caduta dell'occupazione;
    molto importanti sono le cosiddette «politiche attive del lavoro» che intervengono direttamente sul mercato del lavoro, contribuendo a creare nuova occupazione o, comunque, limitando le cause della disoccupazione;
    l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), al riguardo, propone cinque gruppi di intervento:
     1. sussidi all'occupazione;
     2. creazione diretta e temporanea di posti di lavoro;
     3. formazione professionale;
     4. sostegno finanziario e servizi per la nuova imprenditorialità;
     5. servizi per l'orientamento e collocamento lavorativo;
    obiettivo specifico delle politiche attive del lavoro è quello di evitare che una persona rimanga troppo a lungo «intrappolata» nel suo stato;
    per questo, lo sforzo deve essere quello di promuovere il passaggio ad una tutela attiva dell'individuo nel mercato del lavoro rispetto ad una passiva, fatta di sussidi o strumenti simili;
    si parla pertanto di passaggio dal welfare al workfare, ossia uno stato sociale che tende ad aiutare il soggetto a rimanere attivo e competitivo nel mondo del lavoro, traendo i benefici dalle assicurazioni legate alla propria condizione professionale, piuttosto che dipendere dall'assistenza, basandosi sul principio di finanziare l'occupazione e non la disoccupazione, che, laddove ha orientato scelte operative, si è rivelato molto fruttuoso;
    si deve osservare che la spesa per politiche del lavoro in Italia è significativamente inferiore rispetto al resto d'Europa. Nell'ultimo decennio si stima essere stata intorno all'1,5 per cento del Pil;
    sostanziale è anche la differenza nella qualità della citata spesa: nei Paesi europei con un mercato del lavoro efficiente, infatti, essa è ben distribuita tra politiche passive, politiche attive e servizi per la ricerca di impiego, in Italia, invece, si spende molto poco in servizi per il lavoro;
    eppure nel nostro Paese oltre il 40 per cento di coloro che cercano impiego si rivolgono anche ai servizi per il lavoro, alle strutture specializzate pubbliche e private che si occupano di orientamento ed incontro tra domanda ed offerta. Tuttavia, meno del 10 per cento degli italiani trova lavoro in questo modo e il più delle volte si tratta di lavori a termine;
    in Europa funziona in modo diverso. Sono di più i lavoratori e le imprese che si rivolgono ai servizi specializzati, e quasi la metà delle opportunità di impiego si trovano tramite i ricordati servizi;
    ciò dipende, non solo da abitudini diverse. Si tratta, invece, di una scelta condizionata anche dalla presenza e dalla qualità dei nostri servizi. In Europa, si ha un orientatore ogni quaranta disoccupati, in Italia, uno ogni quattrocento. I servizi all'estero collocano sul mercato del lavoro un numero di disoccupati tre volte maggiore rispetto ai servizi italiani, avendo però a disposizione personale e risorse tre volte superiori;
    una riforma del mercato del lavoro è stata avviata con il cosiddetto Jobs act, ma deve ancora completare il suo cammino con l'approvazione di decreti e circolari;
    in particolare, un'attenzione maggiore richiedono, come già detto, le politiche attive per il lavoro, riconosciute da gran parte degli economisti come fattore risolutivo della situazione critica del mercato del lavoro;
    per affrontare in modo efficace la questione del lavoro, è importante la definitiva approvazione del disegno di legge delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;
    anche l'Italia, come tutti gli altri Paesi europei, si doterà finalmente di una misura nazionale – il Reddito di inclusione – per aiutare le persone in condizione di povertà assoluta;
    si tratta di un fatto molto significativo questo puntare all'inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari che potranno avere un sussidio economico, vincolato all'adesione ad un percorso di accompagnamento da parte dei servizi sociali e dai comuni;
    oggi, le persone in condizioni di povertà assoluta sono oltre 4 milioni e 500 mila. Con le risorse stanziate, pari a più di 1,6 miliardi di euro, già da quest'anno si potranno raggiungere oltre 400 mila famiglie, 1 milione e 700 mila persone, tra cui 800 mila minori;
    si tratta proprio di quelle famiglie, in particolare quelle numerose, che sono state maggiormente colpite dalla crisi, come conferma ancora una volta l'Istat: «il rischio di povertà o esclusione sociale è più alto per le famiglie numerose (43 per cento) o monoreddito (48,3 per cento)» ed è ad esse che devono guardare anche le politiche attive del lavoro, perché la povertà si contrasta efficacemente anche promuovendo l'inclusione lavorativa;
    certo le esigenze sono moltissime: 1,5 milioni di Neet (Not in education, employment or training), ossia giovani che non sono inseriti in un percorso scolastico e formativo e, contemporaneamente sono disoccupati, 1,7 milioni di lavoratori che fruiscono della Naspi e circa 2 milioni di disoccupati di lunga durata e ci si può domandare cosa sia concretamente possibile fare. Appare interessante l'esempio della Germania, dove l'Agenzia nazionale che si occupa delle politiche del lavoro ha 80 mila esperti alle sue dipendenze, mentre l'omologa italiana ne ha solo 8.000, con una differenza che si riflette anche nell'efficacia dell'azione della stessa agenzia,

impegna il Governo:

1) ad individuare modalità di potenziamento dei centri per l'impiego perché il servizio personalizzato di assistenza ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) possa essere adeguatamente realizzato;

2) a implementare, assumendo iniziative per l'assegnazione di adeguate risorse economiche e di personale, il collegamento dei centri per l'impiego e le aziende operanti nel loro territorio di competenza per rendere maggiormente efficace l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

3) a individuare, nell'ambito della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, come misura nazionale di politica attiva, criteri che permettano di tenere nella giusta considerazione anche la composizione del nucleo familiare;

4) ad adottare quelle iniziative che consentano all'Anpal di assumere quel ruolo di coordinatore delle politiche attive del lavoro necessario per uniformare e migliorare gli standard dei livelli essenziali di servizio dei diversi centri dell'impiego perché sia realmente garantito il diritto all'accompagnamento al lavoro, anche attraverso interventi dedicati a garantire ai componenti di famiglie numerose l'accesso ai percorsi di riqualificazione e di avviamento alla ricollocazione.
(1-01535) «Sberna, Baradello, Fitzgerald Nissoli, Gigli, Marazziti, Piepoli, Santerini, Dellai».


   La Camera,
   premesso che:
    le politiche attive per il lavoro, in particolare nel contesto di una crisi economica strutturale, devono esercitare un ruolo determinante di sostegno per i lavoratori e i giovani, occupati e non, ma è necessario investire su di esse significative risorse aggiuntive certe e non continuando in una insufficiente azione fondata sulla previsione di risorse a legislazione vigente;
    si registra, ancora oggi, un mercato del lavoro nazionale basato su precarietà e riduzione dei diritti e delle tutele per i lavoratori e privo di un adeguato sistema di politiche attive, di una cultura ed una strutturazione dei servizi all'impiego che solo con un effettivo cambio di indirizzo potrebbe produrre i risultati efficaci;
    in tale ambito, deve essere rilanciata la centralità del ruolo e della funzione dei centri per l'impiego nella realizzazione di compiute e articolate politiche pubbliche attive del lavoro; questo si sostanzia anche nella stabilizzazione dei precari dei centri per l'impiego e dell'ex Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol);
    in Italia, i precari dei centri impiego che vivono in condizione di lavoratori precari sono circa 2000, ed è giunto il momento di sanare questa situazione a giudizio dei presentatori del presente atto di indirizzo vergognosa che si protrae da anni, che si deve affrontare e definire attraverso un percorso definitivo di stabilizzazione;
    può essere condivisibile che il coordinamento delle politiche attive per il lavoro risieda nell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), quindi in un unico ente pubblico e nazionale, ma non si può non segnalare il rischio che la gestione di tali politiche, di cui all'articolo 11 decreto legislativo n. 150 del 2015, che dispone l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome, da realizzarsi attraverso l'attuazione di singole convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, possa determinare una pericolosa diversificazione di risorse e strumenti a disposizione;
    la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, vede come soggetto centrale di coordinamento di tutte le attività della Rete, l'Anpal. Nell'ambito della rete figurano, diverse istituzioni pubbliche, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale (ex Isfol), oggi Inapp, e l'ex Italia lavoro, oggi Anpal servizi;
    l'esito del referendum sulla riforma costituzionale oggettivamente ha chiarito che la governance delle politiche attive del lavoro definite dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, resta materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; la riforma costituzionale aveva previsto che allo Stato sarebbe stata attribuita la legislazione esclusiva sul lavoro e alle regioni sarebbero residuate le sole funzioni operative relative alla gestione delle politiche attive;
    sulla governance delle politiche attive del lavoro un accordo quadro tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 dicembre 2016 ribadiva le funzioni del Governo, delle regioni e province autonome, già convenute nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, successivamente recepite nel decreto legislativo n. 150 del 2015;
    sulla governance delle politiche attive un accordo quadro tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 dicembre 2016 ribadiva le funzioni del Governo, delle regioni e province autonome, già convenute nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 e successivamente recepite nel decreto legislativo n. 150 del 2015, una governance che oggi non ha motivo di restare in vigore, tenuto conto che la materia è rimasta ora come concorrente e quindi la potestà legislativa è delle regioni,

impegna il Governo:

1) a prevedere il sostegno e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, finalizzate in particolare alla riduzione della disoccupazione e al sostegno al reddito, assumendo iniziative per stanziare risorse aggiuntive, già dal prossimo Documento di economia e finanza, risorse da quantificare adeguatamente nella prossima legge di bilancio, considerato che non è infatti ipotizzabile un intervento a costo zero o a legislazione vigente, sulle politiche attive del lavoro, come di fatto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015;

2) ad assumere iniziative per destinare quota parte delle suddette risorse aggiuntive al rafforzamento dei centri dell'impiego e alla ricerca sulla qualità del lavoro, anche procedendo al completo superamento dello stato di precarietà dei lavoratori precari dell'ex Isfol, oggi Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, e dei centri per l'impiego, che da anni vivono in una situazione di precariato non più accettabile, attraverso la stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) a sostenere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, iniziative e programmi che siano uniformi sull'intero territorio nazionale, evitando una disomogeneità nell'applicazione della normativa in materia nelle diverse realtà territoriali a causa di differenti risorse, strumenti e risultati, superando un modello fallimentare praticato fino ad oggi;

4) ad assumere iniziative per superare la fase di transitorietà indicata nell'accordo quadro raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni sulla governance delle politiche attive per il lavoro, tenuto conto che la materia, a seguito dell'esito del referendum del 4 dicembre 2016, è rimasta tra quelle di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, dando piena uniformità e coerenza alle politiche attive del lavoro svolte a livello locale e nazionale.
(1-01538) «Placido, Airaudo, Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) a prevedere il sostegno e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, finalizzate in particolare alla riduzione della disoccupazione e al sostegno al reddito assumendo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per stanziare risorse aggiuntive;

2) ad assumere iniziative per il rafforzamento per l'impiego e conseguentemente della qualità del lavoro, anche, mediante l'assegnazione di adeguate risorse di personale;

3) a sostenere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, iniziative e programmi che siano uniformi sull'intero territorio nazionale, evitando una disomogeneità nell'applicazione della normativa in materia nelle diverse realtà territoriali a causa di differenti risorse, strumenti e risultati;

4) ad adottare opportune iniziative affinché si realizzi la piena operatività del sistema delle politiche attive delineato con il decreto legislativo 150 del 2015 anche tenuto conto degli esiti del referendum del 4 dicembre 2016.
(1-01538)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Placido, Airaudo, Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino».


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 150 del 2015, uno dei tanti attuativi della riforma cosiddetta jobs act, ha previsto il riordino dei servizi per l'impiego e di politiche attive, con l'istituzione di una Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal) partecipata da Stato, regioni e province autonome, e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    l'Anpal rappresenta una centralizzazione dei servizi per l'impiego, poco rispondente e ancor meno funzionale alle specifiche esigenze dei territori regionali e provinciali, con il reale rischio di vanificare talune esperienze positive costruite negli ultimi anni sul territorio e cancellare alcuni modelli di successo di alcune regioni del Nord in materia di politiche attive e passive del lavoro, servizi all'impiego, formazione, riqualificazione, orientamento;
    la centralizzazione in una sola struttura dell'erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, infatti, presuppone l'adozione di politiche del lavoro programmate e regolate su modelli standardizzati ed ingessati, che non tengono conto delle peculiari esigenze territoriali, finendo con l'ostacolare, invece che incentivare, l'effettivo eventuale beneficio per il cittadino ed a discapito della flessibilità e della solerzia richiesta dal mondo datoriale del lavoro;
    il decreto legislativo n. 150 del 2015 contempla l'istituzione di una banca dati nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro che, senza un incisivo coordinamento – anche attraverso corsi di formazione professionale – con le associazioni di categoria territoriali per individuare i profili più idonei, rischia di rimanere asettica e avulsa dalle richieste del tessuto economico-produttivo locale;
    la riforma di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2015, peraltro, nel prevedere l'Istituzione dell'Anpal, non ha contemplato una riorganizzazione dei centri per l'impiego (gli ex uffici di collocamento), i quali – come ben si sa – funzionano solo in alcune realtà territoriali, mentre in altre sono l'emblema dei «carrozzoni pubblici», inefficienti e costosi;
    secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2015, solo l'1,4 per cento di coloro che nell'anno precedente erano privi di lavoro hanno trovato occupazione attraverso i centri per l'impiego, a conferma del ridotto ruolo che gli stessi svolgono nell'attività di intermediazione;
    i centri per l'impiego, peraltro, prima della cosiddetta «riforma Delrio» e del tentativo di riforma costituzionale poi fallito col voto referendario del 4 dicembre 2016, si ricorda, erano, di fatto, interni alle competenze delegate dalle regioni alle province, essendo la materia della tutela del lavoro di competenza concorrente; presso le regioni esiste quindi un assessorato ad hoc;
    lo smantellamento delle province e altre riforme messe in atto dalla maggioranza parlamentare e dal Governo per accentrare a livello statale competenze prima delegate, hanno portato inevitabilmente ad un depauperamento politico-istituzionale ed anche economico delle politiche attive del lavoro sul territorio;
    la difficoltà di collocare sul mercato del lavoro un giovane è anche frutto di un mancato adeguamento delle materie scolastiche al mondo del lavoro (ancora oggi manca la formazione nelle materie professionali del web, come il digitalmarketing, instagrammer, social marketing, web reputation manager) e di una carenza nei servizi di orientamento scolastico e di placement delle università, parzialmente compensata da misure di alternanza scuola-lavoro;
    il decreto legislativo n. 150 del 2015 non è ancora pienamente operativo e, pertanto, può essere oggetto degli opportuni correttivi all'indomani dell'esito del referendum che ha rivelato la volontà popolare di mantenere l'assetto decentrato dell'ordinamento, invece che centralizzare talune competenze costituzionali e, nella fattispecie, quelle inerenti le politiche del lavoro,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative per attribuire all'Anpal una connotazione di struttura sussidiaria, invece che centralizzata, lasciando cioè alle regioni virtuose che hanno saputo sfruttare a pieno le competenze in materia la gestione in autonomia dei servizi al lavoro e delle politiche attive e passive del lavoro, ed intervenendo solo a sostegno puramente organizzativo delle regioni, che non hanno brillato in questi anni per efficienza e capacità, stanziando fondi a carico delle regioni medesime, ciò al fine di non eliminare i differenziali di efficienza su scala regionale, appiattendo e livellando verso il basso i modelli di funzionamento validi;

2) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, per una razionalizzazione delle strutture di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, per migliorarne l'efficienza e la funzionalità ed, al contempo, per evitare ulteriore spreco di risorse pubbliche, prevedendo la soppressione – con relativo accorpamento della struttura e del relativo personale a quella territorialmente più vicina – di quei centri che, nell'arco solare di un anno, non abbiano collocato/ricollocato almeno una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento e la perdita dell'accreditamento per le agenzie di lavoro che, nell'arco dell'anno solare, non abbiano collocato/ricollocato una percentuale di lavoratori almeno uguale alla media nazionale ridotta dell'1 per cento;

3) ad adottare le opportune iniziative di competenza che, nell'ottica di migliorare e rendere più efficienti le politiche attive del lavoro, prevedano l'erogazione di fondi statali per i corsi delle agenzie di formazione non soltanto in percentuale alle presenze dei partecipanti, ma anche rispetto alla collocazione lavorativa degli iscritti al termine dei corsi medesimi;

4) a promuovere una maggiore sinergia tra strutture di intermediazione per la domanda-offerta di lavoro e le associazioni di categoria territoriale, anche intervenendo, per quanto di competenza, mediante iniziative volte ad implementare l'alternanza scuola-lavoro, rendendola maggiormente vicina alle reali esigenze degli studenti e delle imprese, anche tramite il coinvolgimento degli studenti nello studio di materie professionali del web e in laboratori di simulazione di impresa;

5) ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito di revisione del patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche la disponibilità alla partecipazione in attività di volontariato per il comune di residenza, in casi di eventi calamitosi, dei percettori di strumenti di sostegno al reddito in attesa di ricollocazione lavorativa.
(1-01539) «Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini».


   La Camera,
   premesso che:
    i centri per l'impiego dovevano rappresentare il perno delle politiche attive per garantire il ricollocamento di chi ha perso il lavoro, grande promessa del jobs act, promosso dal Governo Renzi, al momento caduta nel dimenticatoio;
    in attesa della istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), che dovrebbe centralizzare, secondo le previsioni del jobs act, i servizi per l'occupazione, la situazione dei centri per l'impiego è diventata, infatti, ancora più problematica;
    a quasi due anni dall'asserita abolizione delle province, e ad oltre un anno dall'approvazione dei decreti di riordino degli istituti del mercato del lavoro, i centri per l'impiego sono al tracollo, con il rischio, ormai prossimo, di compromettere il funzionamento dei servizi, già in forte crisi a causa della confusione istituzionale e dell'assenza di risorse necessarie;
    in particolare, con cosiddetta «legge Delrio» che ha abolito le province, a cui i centri per l'impiego facevano capo, i vecchi uffici di collocamento sarebbero dovuti passare temporaneamente sotto l'ambito di competenza delle regioni per poi confluire sotto il coordinamento dell'Anpal, una doppia transizione che sta generando non pochi disservizi nell'assistenza agli utenti in cerca di occupazione, con la scure del licenziamento che pende sulla testa di migliaia di dipendenti;
    a settembre 2015, Governo e regioni si erano impegnati a garantire la continuità dei centri, fornendo le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato (per due terzi a carico del Governo e un terzo a carico delle regioni), ma ogni regione ha gestito il passaggio di consegne a modo suo;
    tranne poche eccezioni, come il Piemonte, dotata già di un'agenzia pubblica nel settore, qualche regione a statuto speciale come Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, e la Liguria, che ha raggiunto un accordo politico per evitare la chiusura di due sedi, i vecchi uffici di collocamento stanno vivendo in un limbo, con servizi depotenziati, passaggi burocratici rallentati e dipendenti in agitazione;
    con un investimento di meno di cinquecento milioni di euro annui, i fondi pubblici dedicati ai servizi per il lavoro in Italia sono la metà di quelli previsti in Spagna, e molto distanti dai quasi nove miliardi di euro della Germania e i cinque miliardi di euro della Francia;
    più che di un taglio sui dipendenti, i centri per l'impiego avrebbero bisogno di un potenziamento e di una riforma strutturale che possa davvero favorire il ricollocamento dei lavoratori: secondo l'attività di monitoraggio dei 532 centri italiani condotta dall'Istituto Isfol, risulta che la realtà attuale conta meno di novemila dipendenti pubblici che devono seguire 9.692.000 di persone, tra disoccupati e inoccupati;
    comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all'orientamento al lavoro può essere definita l'attività cardine dei servizi pubblici per l'impiego, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi mirati a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso e al disagio economico;
    tali attività, che hanno lo scopo di orientare l'individuo e di stabilire un progetto per il reinserimento al lavoro, dovrebbero, inoltre, essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze;
    a tale riguardo, sono interessanti i dati emersi dall'indagine svolta nel 2015 dall'Istituto Isfol sui 532 centri italiani per l'impiego relativa al livello di istruzione del personale operativo nel loro interno, che hanno rilevato come poco meno di sei occupati su dieci abbiano conseguito un diploma, il 27,1 per cento sia in possesso di un titolo universitario, mentre la percentuale di coloro che, al massimo, sono in possesso della licenza media, sfiora il 16 per cento;
    tali risultati portano a due considerazioni generali: in primo luogo, le regioni, che risultano essere più esposte, in termini di personale, alla precarietà, sono anche quelle che rischiano di perdere la componente più istruita del proprio personale operante nei centri per l'impiego e, d'altro canto, i sistemi regionali che possono contare su risorse umane più stabili (a tempo indeterminato) hanno operatori mediamente meno istruiti, ponendo, affianco al tema dell'adeguatezza numerica del personale operativo presso i centri per l'impiego, quello del rinnovamento e del potenziamento delle risorse umane di ruolo;
    se si vuole realmente che le politiche attive possano esercitare un ruolo di sostegno al mercato del lavoro, non si può prescindere dall'esigenza di investire su di esse significative risorse con certezza e chiarezza sui finanziamenti,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative di riforma che agiscano sulla qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego, nell'ambito dei quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offerta e domanda di lavoro garantendo standard minimi di prestazioni;

2) a predisporre un adeguato programma di potenziamento dei centri per l'impiego che garantisca l'erogazione dei relativi servizi da personale competente, assicurando soluzioni e risorse opportune, da distribuire alle strutture territoriali in misura proporzionale agli oggettivi fabbisogni di intervento e alle carenze di organico esistenti;

3) a monitorare e valutare annualmente l'efficienza e la qualità degli interventi erogati dai centri per l'impiego, in linea con i livelli di qualità previsti dal decreto legislativo n. 181 del 2000;

4) ad adottare tutte le iniziative necessarie all'effettivo funzionamento dell'Anpal, quale soggetto aggregatore dei servizi per l'occupazione, al fine di garantire il diritto ad un adeguato supporto di quanti, soprattutto in questo delicato momento di crisi occupazionale del nostro Paese, versino in una rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso e al disagio economico.
(1-01541) «Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,

impegna il Governo:

1) ad adottare, per quanto di competenza, idonee iniziative che agiscano sulla qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego, nell'ambito dei quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offerta e domanda di lavoro garantendo standard minimi di prestazioni;

2) a intraprendere ogni opportuna iniziativa per raggiungere in tempi brevi l'accordo in conferenza unificata sul piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive ex articolo 15 del decreto-legge 78 del 2015;

3) a proseguire nelle iniziative intraprese per dare piena attuazione all'articolo 16 del decreto legislativo 150 del 2015 in materia di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro;

4) ad adottare tutte le misure che accelerino il pieno funzionamento operativo dell'Anpal, quale soggetto centrale definito dalla riforma per il governo del sistema di politiche attive.
(1-01541)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni il sistema dei servizi preposto al governo del mercato del lavoro è stato interessato da importanti processi di trasformazione che ne hanno modificato sia l'assetto istituzionale, sia i compiti operativi;
    nel quadro delle politiche attive del lavoro, un ruolo fondamentale nell'incontro tra domanda e offerta è stato assunto dai centri per l'impiego;
    a differenza delle «politiche passive del lavoro», il cui obiettivo è contrastare la disoccupazione e i disagi ad essa connessi, predisponendo misure di supporto come il sostegno al reddito, le «politiche attive del lavoro» si articolano lungo quattro direttrici indicate prima nell'Agenda di Lisbona e poi nella Strategia europea per l'occupazione (SEO);
    le direttrici riguardano: l'occupabilità, ovvero migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro; l'adattabilità vale a dire aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato; l'imprenditorialità, ossia sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un'azienda e contribuire all'auto impiego; le pari opportunità, ovverosia favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione giovanile e femminile;
    la Strategia europea per l'occupazione ha stabilito inoltre gli obiettivi di: raggiungere la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro e rafforzare la coesione e l'inclusione sociale;
    gli strumenti per realizzare tali obiettivi sono: la formazione, la riqualificazione, gli strumenti di orientamento, l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini e le esperienze di lavoro;
    in occasione della Conferenza Stato-regioni del 22 dicembre 2016 è stato rinnovato per il 2017 l'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro e per il funzionamento e potenziamento dei centri pubblici per l'impiego;
    l'accordo ha previsto che le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento saranno per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico delle regioni, confermando la ripartizione già in atto nel 2016;
    l'obiettivo dell'accordo è stato finalizzato a garantire la continuità della preziosa attività dei centri per l'impiego e ad avviare la realizzazione di un piano congiunto di rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, anche attraverso l'immissione di 1.000 unità aggiuntive di personale appositamente formato;
    la collaborazione con le regioni e la rafforzata attività dei centri per l'impiego sono una delle condizioni indispensabili per un positivo avvio dell'attività dell'Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro; quest'ultima ha annunciato un programma sperimentale di attivazione dell'assegno di ricollocamento per le persone disoccupate;
    nell'ambito di questo piano di rafforzamento, è stato previsto che verranno assegnate ai centri per l'impiego 600 ulteriori unità di personale che avranno il compito di favorire il collocamento al lavoro delle persone più deboli, prese in carico dal piano di sostegno per l'inclusione attiva;
    i costi relativi a tale ultimo progetto, pari a sessanta milioni di euro, saranno coperti, per metà, con risorse del Piano nazionale per l'occupazione e, per metà, con risorse del Programma nazionale per l'inclusione;
    negli ultimi anni, si sta progressivamente superando una dimensione esclusivamente «istituzionale» nella gestione delle politiche attive del lavoro. Questo scenario si evince da alcune recenti riforme che hanno gettato le basi per l'attribuzione a privati di facoltà d'intervento sul terreno della promozione dell'occupabilità a favore di lavoratori svantaggiati,

impegna il Governo:

1) a rispettare quanto stabilito e sottoscritto nell'Agenda di Lisbona e nella Strategia europea per l'occupazione (SEO);

2) a presentare in Parlamento una volta l'anno una relazione sullo stato, l'efficienza e l'efficacia dei risultati effettivamente conseguiti dai centri per l'impiego;

3) a promuovere, per quanto di competenza, una campagna di informazione sui servizi offerti dai centri per l'impiego territoriali;

4) ad assumere iniziative per prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema premiale secondo cui i centri per l'impiego ricevano quota dei fondi loro destinati in base a quanto effettivamente prodotto nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

5) ad assumere iniziative per incoraggiare la nascita di un percorso dove l'informazione, l'orientamento e le azioni di accompagnamento per l'inserimento lavorativo possono essere strumenti personalizzati in funzione delle situazioni, del disagio, delle competenze proprie di ciascun soggetto;

6) a sostenere i giovani con disabilità in uscita dal percorso scolastico nella necessaria fase di orientamento e di approccio alle esperienze lavorative per creare le condizioni per un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro;

7) a promuovere il superamento della tradizionale concezione dell'inserimento lavorativo dei disabili come imposizione alle aziende di un peso giustificato in funzione solidaristica, individuando pertanto una serie di strumenti tecnici e supporti che permettano di valutare adeguatamente le persone disabili nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei connessi problemi ambientali;

8) a sostenere percorsi di auto imprenditorialità e di ricambio generazionale;

9) ad attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.
(1-01543) «Francesco Saverio Romano, Parisi, Abrignani, Galati, Rabino, Vezzali».


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi anni il sistema dei servizi preposto al governo del mercato del lavoro è stato interessato da importanti processi di trasformazione che ne hanno modificato sia l'assetto istituzionale, sia i compiti operativi;
    nel quadro delle politiche attive del lavoro, un ruolo fondamentale nell'incontro tra domanda e offerta è stato assunto dai centri per l'impiego;
    a differenza delle «politiche passive del lavoro», il cui obiettivo è contrastare la disoccupazione e i disagi ad essa connessi, predisponendo misure di supporto come il sostegno al reddito, le «politiche attive del lavoro» si articolano lungo quattro direttrici indicate prima nell'Agenda di Lisbona e poi nella Strategia europea per l'occupazione (SEO);
    le direttrici riguardano: l'occupabilità, ovvero migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro; l'adattabilità vale a dire aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato; l'imprenditorialità, ossia sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un'azienda e contribuire all'auto impiego; le pari opportunità, ovverosia favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione giovanile e femminile;
    la Strategia europea per l'occupazione ha stabilito inoltre gli obiettivi di: raggiungere la piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro e rafforzare la coesione e l'inclusione sociale;
    gli strumenti per realizzare tali obiettivi sono: la formazione, la riqualificazione, gli strumenti di orientamento, l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini e le esperienze di lavoro;
    in occasione della Conferenza Stato-regioni del 22 dicembre 2016 è stato rinnovato per il 2017 l'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro e per il funzionamento e potenziamento dei centri pubblici per l'impiego;
    l'accordo ha previsto che le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento saranno per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a carico delle regioni, confermando la ripartizione già in atto nel 2016;
    l'obiettivo dell'accordo è stato finalizzato a garantire la continuità della preziosa attività dei centri per l'impiego e ad avviare la realizzazione di un piano congiunto di rafforzamento delle politiche attive per il lavoro, anche attraverso l'immissione di 1.000 unità aggiuntive di personale appositamente formato;
    la collaborazione con le regioni e la rafforzata attività dei centri per l'impiego sono una delle condizioni indispensabili per un positivo avvio dell'attività dell'Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro; quest'ultima ha annunciato un programma sperimentale di attivazione dell'assegno di ricollocamento per le persone disoccupate;
    nell'ambito di questo piano di rafforzamento, è stato previsto che verranno assegnate ai centri per l'impiego 600 ulteriori unità di personale che avranno il compito di favorire il collocamento al lavoro delle persone più deboli, prese in carico dal piano di sostegno per l'inclusione attiva;
    i costi relativi a tale ultimo progetto, pari a sessanta milioni di euro, saranno coperti, per metà, con risorse del Piano nazionale per l'occupazione e, per metà, con risorse del Programma nazionale per l'inclusione;
    negli ultimi anni, si sta progressivamente superando una dimensione esclusivamente «istituzionale» nella gestione delle politiche attive del lavoro. Questo scenario si evince da alcune recenti riforme che hanno gettato le basi per l'attribuzione a privati di facoltà d'intervento sul terreno della promozione dell'occupabilità a favore di lavoratori svantaggiati,

impegna il Governo:

1) a rispettare quanto stabilito e sottoscritto nell'Agenda di Lisbona e nella Strategia europea per l'occupazione (SEO);

2) a valutare l'opportunità di presentare in Parlamento una volta l'anno una relazione sullo stato, l'efficienza e l'efficacia dei risultati effettivamente conseguiti dai centri per l'impiego;

3) a valutare la possibilità di promuovere, per quanto di competenza e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una campagna di informazione sui servizi offerti dai centri per l'impiego territoriali;

4) a valutare la possibilità di prevedere, per quanto di competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema premiale in relazione ai risultati conseguiti per l'impiego;

5) a proseguire nelle iniziative intraprese per dare piena attuazione alle misure previste al Patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 150 del 2015;

6) a sostenere i giovani con disabilità in uscita dal percorso scolastico nella necessaria fase di orientamento e di approccio alle esperienze lavorative per creare le condizioni per un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro;

7) a proseguire nelle iniziative intraprese volte a valorizzare le capacità lavorative dei soggetti disabili al fine di collocarli nella occupazione più idonea e più proficua dell'impresa;

8) ad assumere iniziative per sistemare percorsi di auto imprenditorialità e di ricambio generazionale;

9) a riservare nell'ambito delle politiche attive del lavoro, una particolare attenzione all'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.
(1-01543)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Francesco Saverio Romano, Parisi, Abrignani, Galati, Rabino, Vezzali».


   La Camera,
   premesso che:
    è sempre più forte la necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l'impiego, i cui servizi sono carenti e spesso non idonei a contrastare l'attuale grave crisi economica e occupazionale e le ragioni della scarsa efficienza di tali enti pubblici si comprendono analizzando i dati relativi alle prestazioni minime che dovrebbero essere garantite al disoccupato che dichiari di essere immediatamente disponibile al lavoro, così come stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
    la percentuale di centri per, l'impiego in grado di svolgere le funzioni di orientamento e diagnostica dell'utente, promozione di misure per l'inserimento lavorativo, rinvio dell'utenza alla formazione... professionale, è pari al 77,3 per cento del totale e ciò è di per sé stesso indicativo, senza necessità di entrare nel merito di come tali funzioni siano svolte, ma la quota dei centri che erogano tali servizi nei tempi previsti dalla normativa si riduce al 48,7 per cento e scende addirittura al 24,2 per cento, ma con profonde differenze territoriali (34 per cento nel centro-nord e 10 per cento nel Mezzogiorno), se si prendono in considerazione fattori legati alla gestione delle informazioni, ossia agli strumenti essenziali per lo sviluppo delle prestazioni personalizzate previste dalla normativa vigente quali: l'adozione della nuova scheda anagrafico-professionale, l'adozione del sistema delle comunicazioni obbligatorie per aggiornare le informazioni sul lavoratore, nonché il trasferimento delle informazioni a un qualsiasi servizio per l'impiego per via telematica;
    è un dato di fatto che le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, dall'assenza di idonei standard minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo;
    l'attività cardine dei servizi pubblici per l'impiego è quella di comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all'orientamento al lavoro, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi miranti a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso. Tali attività devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per favorire una maggiore formazione del personale dei centri per l'impiego ed aumentare il numero dei centri sparsi sul territorio nazionale, concentrando su di essi le politiche attive del lavoro;

2) a porre in essere iniziative volte a riattivare il pieno turnover per i dipendenti pubblici in modo da ringiovanire l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione, anche in funzione delle procedure telematiche sempre più presenti nel sistema;

3) ad aumentare la dotazione di materiale e di strumenti necessari dei centri per l'impiego per permettere ai dipendenti di poter svolgere la propria mansione, eliminando i disagi che subiscono tuttora gli utenti che si rivolgono ai suddetti centri nella speranza di poter trovare un'occupazione;

4) a creare un gruppo di lavoro, coinvolgendo l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le start-up che si occupano di blockchain, per focalizzare ed approfondire le possibilità applicative di questa tecnologia per la pubblica amministrazione, in particolare per la tracciabilità delle erogazioni dei sussidi per la disoccupazione e per una maggiore trasparenza;

5) ad assumere iniziative per aumentare le risorse per il fondo per le politiche attive del lavoro in base al numero dei potenziali beneficiari che ne dovranno usufruire.
(1-01564) «Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Segoni, Cristian Iannuzzi, Labriola, Prodani, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Furnari».


   La Camera,
   premesso che:
    è sempre più forte la necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l'impiego, i cui servizi sono carenti e spesso non idonei a contrastare l'attuale grave crisi economica e occupazionale e le ragioni della scarsa efficienza di tali enti pubblici si comprendono analizzando i dati relativi alle prestazioni minime che dovrebbero essere garantite al disoccupato che dichiari di essere immediatamente disponibile al lavoro, così come stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
    la percentuale di centri per, l'impiego in grado di svolgere le funzioni di orientamento e diagnostica dell'utente, promozione di misure per l'inserimento lavorativo, rinvio dell'utenza alla formazione... professionale, è pari al 77,3 per cento del totale e ciò è di per sé stesso indicativo, senza necessità di entrare nel merito di come tali funzioni siano svolte, ma la quota dei centri che erogano tali servizi nei tempi previsti dalla normativa si riduce al 48,7 per cento e scende addirittura al 24,2 per cento, ma con profonde differenze territoriali (34 per cento nel centro-nord e 10 per cento nel Mezzogiorno), se si prendono in considerazione fattori legati alla gestione delle informazioni, ossia agli strumenti essenziali per lo sviluppo delle prestazioni personalizzate previste dalla normativa vigente quali: l'adozione della nuova scheda anagrafico-professionale, l'adozione del sistema delle comunicazioni obbligatorie per aggiornare le informazioni sul lavoratore, nonché il trasferimento delle informazioni a un qualsiasi servizio per l'impiego per via telematica;
    è un dato di fatto che le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, dall'assenza di idonei standard minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo;
    l'attività cardine dei servizi pubblici per l'impiego è quella di comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all'orientamento al lavoro, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi miranti a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso. Tali attività devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per favorire una maggiore formazione del personale dei centri per l'impiego ed aumentare il numero dei centri sparsi sul territorio nazionale, concentrando su di essi le politiche attive del lavoro;

2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro normativo e con i vincoli di finanza pubblica, di riattivare il pieno turnover per i dipendenti pubblici;

3) ad aumentare la dotazione di materiale e di strumenti necessari dei centri per l'impiego per permettere ai dipendenti di poter svolgere la propria mansione, eliminando i disagi che subiscono tuttora gli utenti che si rivolgono ai suddetti centri nella speranza di poter trovare un'occupazione;

4) a creare un gruppo di lavoro, coinvolgendo l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le start-up che si occupano di blockchain, per focalizzare ed approfondire le possibilità applicative di questa tecnologia per la pubblica amministrazione, in particolare per la tracciabilità delle erogazioni dei sussidi per la disoccupazione e per una maggiore trasparenza;

5) ad assumere iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per aumentare le risorse per il fondo per le politiche attive del lavoro in base al numero dei potenziali beneficiari che ne dovranno usufruire.
(1-01564)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Segoni, Cristian Iannuzzi, Labriola, Prodani, Pastorelli, Lo Monte, Marzano, Furnari».


   La Camera,
   premesso che:
    la bocciatura referendaria del progetto di riforma costituzionale ha confermato l'attuale assetto di competenze legislative concorrenti in materia di politiche attive del lavoro, fondato sul principio di leale collaborazione istituzionale tra Stato, regioni e province autonome, riconoscendo alle regioni la competenza nella legislazione dell'organizzazione del mercato del lavoro locale, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere fissati dallo Stato;
    i livelli essenziali delle prestazioni individuati a livello statale devono trovare la necessaria copertura finanziaria a carico della fiscalità generale;
    il decreto legislativo n. 150 del 2015 ha riorganizzato il sistema dei servizi per il lavoro, prevedendo una rete nazionale per le politiche attive del lavoro composta da diversi soggetti, tra cui i centri per l'impiego e coordinata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), che avrebbe dovuto essere istituita dal 1o gennaio 2016 e che invece ha scontato molte difficoltà e ritardi in fase attuativa;
    per l'attuazione del dettato del decreto legislativo n. 150 del 2015 manca ancora l'emanazione di numerosi atti sia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che di Anpal;
    la presenza di nuovo soggetto quale l'Anpal nelle dinamiche istituzionali rende ancora più complessa la governance dell'intero sistema dei servizi per il lavoro e le politiche attive, confermando i dubbi più volte sollevati da Forza Italia dell'effettiva necessità di un nuovo ente pubblico per l'implementazione di politiche di inserimento lavorativo efficaci;
    la mancanza di numerosi provvedimenti attuativi e le difficoltà di implementazione del nuovo modello del mercato del lavoro rischiano di compromettere l'efficacia del sistema delle politiche attive dei prossimi anni, come ha più volte sottolineato anche il neo presidente dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp) in queste ultime settimane;
    già il libro bianco sul mercato del lavoro coordinato da Marco Biagi aveva indicato come necessario per ridurre la disoccupazione introdurre «un modello che contempli la cooperazione e competizione tra strutture pubbliche, convenzionate e private. Pertanto, vanno individuate e sistematizzate le attività riconducibili ad una residua funzione pubblica ... da assicurare mediante i servizi pubblici all'impiego e strutture convenzionate (pubbliche e private); mentre vanno affidate al libero mercato le attività di servizio, in un regime di competizione e concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati»;
    il riordino delle province disposto dalla legge n. 56 del 2014 ha comportato un'ulteriore difficoltà gestionale dei centri per l'impiego, la cui competenza era prima assegnata alle province e poi assegnata alle regioni dal decreto legislativo n. 150 del 2015 approvato successivamente alle normative regionali di riassegnazione delle soppresse funzioni delle province;
    questo ha comportato una fuga dai centri per l'impiego del personale che ha potuto utilizzare la mobilità provinciale per ricollocarsi e l'indeterminazione di quello che è rimasto, senza bene avere presente cosa fare e in alcuni casi, riportati dalla stampa, senza ricevere neppure gli stipendi;
    attraverso un accordo con le regioni si è potuto provvedere a garantire il funzionamento dei centri per l'impiego, ponendo a carico delle stesse regioni un terzo degli oneri stimati;
    queste difficoltà hanno indebolito ancora di più il sistema dei centri per l'impiego mentre il decreto legislativo n. 150 del 2015 affida loro un ruolo centrale, assegnandogli funzioni esclusive di presa in carico e sottoscrizione del patto di servizio personalizzato con i disoccupati, rendendoli la porta di accesso al mercato del lavoro;
    l'esempio delle regioni Lombardia e Veneto dimostra l'efficacia di un forte sistema di competizione/collaborazione tra attori privati e centri per l'impiego, basato su indicatori di efficacia amministrativa, attento alle esigenze delle imprese e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini;
    il modello di mercato del lavoro previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015 rischia di determinare il fallimento delle politiche attive del lavoro in assenza di un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro, della semplificazione delle attività burocratiche assegnate ai centri per l'impiego e del concorso degli operatori privati accreditati ai servizi per il lavoro;
    il programma «Garanzia giovani», promosso dall'Unione europea per l'inserimento dei neet nonostante le ingenti risorse stanziate tra Commissione europea e Governo italiano, pari a circa 1,5 miliardi di euro, ha prodotto risultati insoddisfacenti, soprattutto in quei territori che hanno concentrato la maggior parte delle attività sui centri per l'impiego: in un momento di difficoltà gestionale, i centri per l'impiego hanno dovuto realizzare anche le procedure burocratiche legate al programma con un numero elevato di giovani che si sono riservati agli sportelli per fruire dei servizi offerti dal programma;
    occorre ripensare a un moderno sistema di welfare che superi le logiche assistenziali e si inserisca in un concetto più ampio di accompagnamento della persona verso l'indipendenza per consentire a chi è abile al lavoro di non cadere nella povertà o di uscire. Per realizzare queste politiche è necessaria una rete di attori diffusa sul territorio capace di fornire servizi multilivello e integrati in base alle specifiche esigenze e difficoltà;
    il nostro Paese, nonostante le promesse del Governo, continua a dedicare risorse alle politiche del lavoro molto inferiori a quelle destinate da altri Paesi europei: annualmente circa 500 milioni di euro, a fronte dei 9 miliardi di euro spesi dalla Germania e dei 5 miliardi di euro spesi dalla Francia; ed offre un servizio molto inferiore: il rapporto tra il numero dei disoccupati e il numero di addetti ai centri per l'impiego è di oltre 300 unità nel nostro Paese (un addetto per 300 disoccupati) mentre è di 21 in Germania, di 57 in Francia e di 32 nel Regno Unito;
    l'unica misura di politica attiva nazionale, l'assegno di ricollocazione, destinata ai percettori della indennità di disoccupazione (Naspi), disoccupati da oltre 4 mesi, non è ancora stata implementata. A giorni è partita solo una sperimentazione circoscritta a un numero ridotto di destinatari: 30.000 persone a fronte di circa 700.000 potenziali beneficiari, per cui sono stati stanziati 32 milioni di euro;
    la sperimentazione avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per testare il modello di politiche attive del lavoro disegnato dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e valutare l'efficacia del sistema informativo che avrebbe dovuto connettere tutti gli attori della rete dei servizi per il lavoro, compreso i centri per l'impiego e gli altri operatori privati. Tuttavia, la sperimentazione prevede molte deroghe alla disciplina a regime e viene avviata in assenza di molti tasselli procedurali impedendo così di effettuare una effettiva verifica del modello a regime,

impegna il Governo:

1) a rivedere con la massima urgenza l'impianto del decreto legislativo n. 150 del 2015 al fine di riportare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità di fornire gli indirizzi per l'attuazione delle politiche attive del lavoro e di ridefinire le competenze con l'Anpal in coerenza con l'attuale quadro legislativo;
2) ad adottare tutti i provvedimenti attuativi che mancano per la completa implementazione del decreto legislativo n. 150 del 2015, a partire dal decreto di definizione delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive e di determinazione dei tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione;
3) a definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini sul territorio e a provvedere alla loro copertura finanziaria con sufficienti risorse;
4) ad incrementare, nei prossimi documenti di bilancio, le risorse per il fondo per le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente alla platea potenziale dei beneficiari, nonché a restituire la competenza della spesa di questi fondi e di quelli comunitari al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
5) ad adottare il piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro previsto dal 2015 finalizzato al reale miglioramento non solo delle strutture, ma anche e soprattutto dei servizi erogati nei confronti dei disoccupati;
6) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte ad implementare il rapporto tra centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro e servizi di orientamento e placement delle scuole e delle università, verificando che l'annunciato piano per l'assunzione di 1000 tutor da parte di Anpal risponda a criteri di professionalità e competenza e non si configuri come un ennesimo piano di assunzione a carattere elettoralistico;
7) ad assumere le iniziative di competenza a sviluppare in maniera efficiente il sistema informativo per le politiche del lavoro per connettere tutti gli attori della rete garantendo il trasferimento dei dati e delle informazioni necessari a gestire le politiche attive del lavoro e le sanzioni connesse alla condizionalità evitando l'aggravio burocratico dei centri per l'impiego;
8) a garantire l'operatività della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, identificando un termine di conclusione;
9) a comunicare al Parlamento gli esiti della sperimentazione a sei mesi dal suo avvio e a provvedere all'attuazione dell'assegno di ricollocazione a regime, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
(1-01590) «Gelmini, Occhiuto».


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive allo scopo di garantire la fruizione dei livelli essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative;
    il decreto-legislativo n. 150 del 2015 ha introdotto, quindi, sulla base della predetta delega, importanti novità nel mondo del lavoro. Infatti è stata in primo luogo istituita una rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) e formata da strutture regionali per le politiche attive del lavoro, dall'Inps, dall'Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;
    all'Anpal spettano le funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, il monitoraggio delle stesse, la sostituzione in caso di malfunzionamento e lo sviluppo del sistema informativo unitario delle politiche attive;
    il citato decreto legislativo n. 150 del 2015, ridisegna pertanto il ruolo dei centri per l'impiego che devono erogare una serie di servizi obbligatori. I centri per l'impiego, che rientrano nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni, sono obbligati per legge a fornire una serie di servizi che possono essere erogati anche dai soggetti privati accreditati a livello regionale. La nuova governance dei servizi è pertanto caratterizzata dal sistema misto pubblico-privato;
    i centri per l'impiego dovevano rappresentare uno dei «perni» del Jobs Act con il decollo delle politiche attive per assicurare l'occupabilità di chi ha perso il lavoro;
    secondo i dati Istat alla fine del 2016 in Italia si è registrato un tasso di disoccupazione pari al 39,4 per cento tra i giovani, mentre si registra un aumento dell'occupazione nella fascia di età intorno a 50 anni, oltre che tra le donne;
    nel nostro Paese continua ad attivarsi un sistema di servizi per l'impiego che presenta ancora alcune criticità rispetto alle reali esigenze del mercato del lavoro. Infatti in alcune regioni i centri per l'impiego hanno raggiunto dei risultati ottimi, mentre in altre regioni risulta ancora critica la situazione sotto il profilo dell'occupabilità determinata dai centri per l'impiego;
    secondo i dati Istat infatti nel 2015 solo 1,4 per cento degli occupati hanno trovato lavoro attraverso i centri per l'impiego;
    è necessario, comunque proprio per migliorare e rendere più efficace la sinergia pubblico-privato nel mercato del lavoro potenziare gli enti privati come elemento fondamentale per attivare politiche attive del lavoro più efficienti,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di monitorare la situazione attuale dei centri per l'impiego individuando le eventuali carenze e criticità presenti all'interno di essi al fine di sviluppare politiche attive del lavoro più efficienti e più efficaci;

2) a valutare l'opportunità di stabilire un rapporto migliore e proficuo tra i centri per l'impiego, le agenzie private per il lavoro ed i servizi di orientamento delle università per rendere migliore e maggiormente efficace l'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
(1-01591) «Mottola, Pizzolante, Bosco».