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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 1 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o giugno 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Terzoni, Valeria Valente, Velo.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 maggio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ZANIN ed altri: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica» (4520);
   DE LORENZIS: «Istituzione del Registro nazionale delle biciclette e altre disposizioni per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile. Modifica all'articolo 625 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante relativa al furto di biciclette» (4521).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MATTIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, e altre disposizioni in materia di incompatibilità» (4328) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  La deputata Zampa ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PREZIOSI ed altri: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità e la sostenibilità dei trattamenti previdenziali» (3858).

Trasmissioni dal Senato.

  In data 31 maggio 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 968. – Senatori PAGLIARI ed altri: «Norme in materia di domini collettivi» (approvata dal Senato) (4522).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VI Commissione (Finanze):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Estensione ai risparmiatori degli istituti di credito Banca popolare di Vicenza Spa e Veneto Banca Spa del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ”. Modifiche al comma 855 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (4492) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CATALANO ed altri: «Disciplina del lavoro complementare» (4478) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e XIII;
  PATRIZIA MAESTRI ed altri: «Modifiche all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi degli amministratori locali» (4482) Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 31 maggio 2017, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 maggio 2017, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Angelino Alfano, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014 (COM(2017) 269 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 269 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 9 della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (COM(2017) 284 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2016 (COM(2017) 285 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2017 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o convergenza 2017 della Lettonia (COM(2017) 513 final), della Slovacchia (COM(2017) 524 final), della Finlandia (COM(2017) 525 final) e della Svezia (COM(2017) 526 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017) 18 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 24 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione dell'attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di droga 2013-2020 e del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2013-2016: necessaria continuità con un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2017-2020 (COM(2017) 195 final).

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170 (423).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1o luglio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 16 maggio 2017, a pagina 4, prima colonna, alla quattordicesima riga, deve leggersi: «per la formazione» e non: «per formazione» e, alla sedicesima riga, deve leggersi: «legge di stabilità» e non: «Legge di stabilità», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO (A.C. 4444-A)

A.C. 4444-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 41 prevede un Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare la destinazione di tale Fondo alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno delle regioni colpite ma che non rientrano nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46.
9/4444-A/1Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame come modificato durante l'esame in Commissione bilancio, prevede, tra delle deroghe al divieto di remunerazione degli incarichi professionali conferiti dai comuni ai titolari di cariche elettive facendo rientrare, tra gli incarichi per cui vige detto divieto di remunerazione, quelli conferiti dal comune presso cui il professionista è titolare di carica elettiva, nonché quelli conferiti da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario ovvero obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso;
    resta tuttavia la remunerabilità degli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, che per gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali, compresi i titolari di cariche elettive comunali, da parte delle citate pubbliche amministrazioni elettive comunale, si continui ad applicare la legge n. 122 del 2010.
9/4444-A/2Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57 comma 1 del presente disegno di legge introduce modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, volte ad agevolare gli investimenti nelle PMI innovative;
    tale decreto, all'articolo 25, disciplina i criteri richiesti per gli incubatori di start up certificati, rimettendo al Ministero dello sviluppo economico la regolazione puntuale della materia;
    le disposizioni in merito sono state emanate dal MISE con il decreto 22 febbraio 2013, rivisto dal decreto 22 dicembre 2016 che ha apportato modifiche significative ai requisiti richiesti per la certificazione degli incubatori di start up, in particolare operando sul fronte dei requisiti spaziali rendendo obbligatoria una superficie della struttura incubatrice pari a 500 metri quadri, in luogo della previsione precedente di 400 metri quadri non obbligatori;
    tale modifica ha comportato la perdita dello status di incubatore di start up certificato in numerosi casi nei quali la superficie delle strutture era stata scelta secondo la normativa precedente, mettendo a rischio le start up lì incubate,

impegna il Governo

a rivedere, anche attraverso la possibilità di aggiornamento periodico dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto 22 dicembre 2016, i criteri della certificazione per gli incubatori di start up, in maniera tale da far prevalere i servizi offerti alle imprese incubate rispetto allo spazio fisico, non prevedendo l'obbligatorietà di una superficie minima degli incubatori, anche al fine di non penalizzare le strutture che già si erano adeguate al parametro dei 400 metri quadri contenuto nel decreto 22 febbraio 2013.
9/4444-A/3Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 12 dell'articolo 27 del presente provvedimento è stato completamente stravolto dopo l'esame in Commissione Bilancio;
    la formulazione originaria prevista dal decreto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, prevedeva infatti l'eliminazione di una norma inserita nel decreto Milleproroghe a seguito dell'impegno preso con un ordine del giorno del firmatario dell'atto;
    tale norma – che modificava una norma, in vigore dal gennaio 2006 e mai cambiata in questi dieci anni – danneggiava nella sua attuale versione una compagnia di servizi di linea interregionale che da un anno e mezzo opera sul territorio nazionale attraverso piattaforma web, con un modello di business innovativo che coinvolge 50 aziende di trasporto e riscuote il successo di una numerosa clientela (quasi tre milioni di viaggiatori);
    nel gennaio 2016, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, rispondendo a una richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – relativa a un esposto inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da un operatore autorizzato allo svolgimento del servizio di linea interregionale che lamentava la politica tariffaria posta in essere da alcuni nuovi operatori esteri –, ha chiarito che «ogni eventuale vincolo normativo o regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese sarebbe in aperto contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza»,

impegna il Governo

ad adottare ogni atto normativo utile per rimuovere ogni ostacolo alla piena attività di soggetti già attivi sul mercato dei servizi automobilistici di linea interregionale.
9/4444-A/4Mazziotti Di Celso, Capezzone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 12 dell'articolo 27 del presente provvedimento è stato completamente stravolto dopo l'esame in Commissione Bilancio;
    la formulazione originaria prevista dal decreto e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, prevedeva infatti l'eliminazione di una norma inserita nel decreto Milleproroghe a seguito dell'impegno preso con un ordine del giorno del firmatario dell'atto;
    tale norma – che modificava una norma, in vigore dal gennaio 2006 e mai cambiata in questi dieci anni – danneggiava nella sua attuale versione una compagnia di servizi di linea interregionale che da un anno e mezzo opera sul territorio nazionale attraverso piattaforma web, con un modello di business innovativo che coinvolge 50 aziende di trasporto e riscuote il successo di una numerosa clientela (quasi tre milioni di viaggiatori);
    nel gennaio 2016, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, rispondendo a una richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – relativa a un esposto inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da un operatore autorizzato allo svolgimento del servizio di linea interregionale che lamentava la politica tariffaria posta in essere da alcuni nuovi operatori esteri –, ha chiarito che «ogni eventuale vincolo normativo o regolamentare alla libertà tariffaria delle imprese sarebbe in aperto contrasto con i principi e le norme a tutela della concorrenza»,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per regolamentare in modo coerente e non discriminatorio, nell'ottica della promozione della concorrenza, il mercato dei servizi automobilistici di linea interregionale, rimuovendo ogni ostacolo al pieno dispiegarsi dell'assetto concorrenziale e salvaguardando le legittime pretese dei soggetti attualmente operanti sul mercato.
9/4444-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso, Capezzone.


   La Camera,
   premesso che:
    ad oggi risultano in Italia 19 Camere di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura con accorpamenti perfezionati, e cioè con gli organi già costituiti ed insediati, che hanno dato vita a 9 nuove Camere: Romagna (Rimini e Forlì-Cesena, a partire dal 19 dicembre 2016); Venezia Giulia (Trieste e Gorizia, a partire dal 28 ottobre 2016), Riviere di Liguria (precedenti CCIAA di La Spezia, Imperia e Savona, a partire dal 26 aprile 2016); Molise (precedenti CCIAA di Campobasso e Isernia, a partire dal 18 gennaio 2016); Biella-Vercelli (precedenti CCIAA di Biella e Vercelli, a partire dal 6.06.2016); Palermo-Enna (precedenti CCIAA di Palermo ed Enna), Maremma e Tirreno (CCIAA di Grosseto e Livorno, a partire dal 1o settembre 2016), Delta lagunare (precedenti CCIAA di Venezia e Rovigo, a partire dal 20.07.2015), Treviso-Belluno (precedenti CCIAA di Treviso e Belluno);
    per altre 18 Camere di commercio è intervenuto il decreto di accorpamento (quindi con gli organi non ancora costituiti): Chieti+Pescara; L'Aquila+Teramo;
    Catanzaro+Crotone+ViboValentia; Avellino+Benevento;
    Milano+MonzaBrianza+Lodi;
    Agrigento+Caltanissetta+Trapani; Catania+Ragusa+Siracusa;
    l'ammontare dei risparmi che devono essere versati dalle CCIAA in base alle norme relative al contenimento della spesa è di euro «11.910.069,92, di cui: euro 4.468.852,85 relativi agli accorpamenti decretati e perfezionati, euro 7.441.217,67 relativi agli accorpamenti decretati,

impegna il Governo

a valutare, al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, la possibilità di non applicare alle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che abbiano concluso la procedura di accorpamento le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9/4444-A/5Arlotti, Palese.


   La Camera,
   i LEA, come è noto, sono Livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket);
   gli interventi svolti in questa legislatura a favore dei LEA, della loro revisione e del loro ampliamento, costituiscono una delle misure più positive assunte dal Governo non solo sul piano sanitario, ma in molti casi anche sul piano socio-sanitario;
   ciò nonostante sono molte le misure, che pur essendo state approvate, non possono essere attualizzate per mancanza di personale o perché il personale destinato ad alcune di queste funzioni non è debitamente aggiornato;
   la commissione aggiornamento LEA, costituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016, parzialmente modificata con decreto ministeriale 17 ottobre 2016, ha il compito di garantire il costante aggiornamento dei LEA attraverso una procedura semplificata e rapida; mentre il comitato LEA, appositamente istituito, ha il compito di verificare che l'erogazione dei Lea avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché di accertare che vi sia congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
   più volte è stato fatto notare ai due livelli appena descritti: commissione aggiornamento LEA e comitato LEA, come molti obiettivi risultino di fatto irraggiungibili per carenza di personale e di personale adeguatamente formato;
   ad esempio la mancanza di un’équipe multidisciplinare non permette di valutare con la necessaria competenza non solo quali siano le peculiari necessità di pazienti, soprattutto se affetti da patologie rare, ma anche quali debbano essere gli oggetti tecnologici, gli interventi terapeutici anche sul piano socio-assistenziale, tenendo conto che l'efficacia di determinati trattamenti e di determinati presidi è strettamente legata alla loro personalizzazione;
   per dare una risposta adeguata al diritto alla salute dei pazienti affetti da malattia rara è necessario muoversi con una logica ad personam, che considera ciascuno di loro nella sua specificità e tiene conto del particolare contesto familiare e sociale in cui vivono,

impegna il Governo

a valutare in che modo sia possibile sbloccare il turn over, in un settore in cui la carenza di organico sta mettendo seriamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai LEA, contraddicendo ad uno dei diritti fondamentali della persona: il diritto alla salute e alle cure necessarie per garantirla.
9/4444-A/6Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 46 del decreto-legge 50 del 2017 ha previsto l'istituzione della Zona Franca Urbana «nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2» del decreto-legge n. 189 del 2016 che ricomprendono anche i Comuni di Fabriano, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Rieti e Spoleto;
    l'articolo 1, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che «Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti»;
    le limitazioni del citato articolo 1 hanno come presupposto l'inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda dove viene svolta un'attività d'impresa o professionale e sono collegate ai soli articoli 45, 46, 47 e 48 del decreto-legge n. 189 del 2016;
    l'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 non pone alcuna limitazione connesse a danni strutturali del fabbricato ma richiede altri requisiti, come, ad esempio, la riduzione del fatturato;
    l'articolo 46 va dunque inteso nel senso che le agevolazioni previste per le imprese della Zona Franca Urbana riguardano anche tutte quelle che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di Fabriano, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Rieti e Spoleto,

impegna il Governo

a dare disposizioni ai competenti Ministeri affinché l'articolo n. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sia inteso nel senso che le agevolazioni da esso previste vanno concesse anche alle imprese dei Comuni di Fabriano, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Rieti e Spoleto che possiedono i requisiti richiesti dal sopracitato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017.
9/4444-A/7Carrescia, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» rileva il lavoro svolto in Commissione Bilancio dove si è introdotta la norma, all'articolo 57-bis, che prevede una serie di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione;
    per cui, a decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
    inoltre, sempre al comma 1, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di adozione del decreto di cui sopra, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, di incentivare attraverso l'innovazione dell'offerta informativa le giovani imprese che intendono investire e acquisire posizioni di mercato nel campo dell'informazione digitale.
9/4444-A/8Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» rileva il lavoro svolto in Commissione Bilancio dove si è introdotta la norma che prevede la possibilità per le province e le città metropolitane, di utilizzare i proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, comprese quelle relative all'eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per finanziare, per gli anni 2017 e 2018, gli oneri relativi alle funzioni di viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale;
    in altre parole, tale norma deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l'utilizzo di una quota dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali per una serie di specifiche destinazioni, tra cui gli interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali ed altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, nonché, per i proventi da violazioni ai limiti di velocità, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;
    nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra le amministrazioni dovranno comunque tenere presente che tra gli interventi di primaria importanza per le popolazioni vi sono naturalmente tutte le disposizioni inerenti la sicurezza stradale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche attraverso il coinvolgimento dei Prefetti, un sistema di vigilanza e controllo di questi ultimi approvando la collocazione degli autovelox solo dove realmente necessario, assicurandone, in tal modo, un uso conforme all'interesso pubblico.
9/4444-A/9Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori» prevede che la manutenzione degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento sia affidata a persone munite di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero ad un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente;
    il suddetto articolo 15 prevede che il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice;
    il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», cosiddetto Decreto «Spending Review», ha previsto la soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, determinando un sostanziale blocco delle attività di rilascio di tali abilitazioni presso le prefetture;
    la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, il 22 ottobre 2014 ha approvato un parere in cui, tra le altre cose, ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, di garantire agli interessati l'opportunità di conseguire il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, necessario per svolgere la relativa attività, ripristinando la Commissione prefettizia o individuando altro organo o istituzione con medesime competenze;
    il Governo, nello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori» presentato in Parlamento il 14 settembre 2016, ha previsto la rivitalizzazione delle suddette Commissioni, prevedendovi una maggiore flessibilità nella scelta della sede, al fine di contenere gli oneri amministrativi e, allo stesso tempo, prevedendo che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza, al fine di limitare gli oneri finanziari;
    il Consiglio di Stato, nel parere 1852/2016 del 6 settembre 2016 in riferimento al suddetto Schema di decreto, seppure abbia evidenziato che la ricostituzione delle Commissione possa essere un'esigenza «meritevole e la soluzione attendibile», ha evidenziato che la norma è priva di base legale, poiché non rientra nel contenuto della direttiva che si intende recepire con il suddetto decreto;
    la 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica e la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, rispettivamente l'11 e il 12 ottobre hanno espresso un parere al suddetto schema di decreto, in cui tra le altre cose hanno invitato il Governo a ripristinare con urgenza organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi;
    la «Relazione sul rendiconto generale dello Stato» del 2012 della Corte dei conti ha evidenziato che «per le Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori lo Stato ha sostenuto nel 2012 costi complessivi per euro 18.748,00, in calo rispetto ai 24.446,00 del 2011», dimostrando, dunque, come il funzionamento della Commissione abbia comportato oneri finanziari assai modesti per lo Stato;
    la soppressione di tali Commissioni ha determinato forti disagi per le imprese del settore che si trovano a far fronte a forti criticità in quanto non riescono a sostituire il personale abilitato in uscita – nella maggior parte dei casi per pensionamento – con tecnici abilitati. La mancanza di personale abilitato, inoltre, mette a serio rischio la possibilità per le imprese del settore di garantire la continuità dei controlli di manutenzione;
    il ripristino delle Commissioni di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi, infine, consentirebbe, secondo le stime delle associazioni del settore, di assumere oltre 3000 manutentori,

impegna il Governo

a intervenire tramite provvedimento normativo idoneo per ripristinare con urgenza organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi e poter così risolvere una criticità che penalizza fortemente le Imprese e i lavoratori del settore e che mette a rischio la sicurezza del cittadini.
9/4444-A/10Montroni, Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Autorità Nazionale Anticorruzione presenta tutte le peculiarità ordinamentali delle Autorità amministrative indipendenti, come da ultimo ribadito anche dal Consiglio di Stato con parere n. 1708/2016 del 22 luglio 2016;
    il personale dell'ANAC, fino ad oggi, ha subito una disparità di trattamento giuridico ed economico rispetto a tutte le altre Autorità;
    con l'approvazione dell'articolo 52-quater del provvedimento attualmente al nostro esame, si prevede l'organizzazione dell'Autorità ex legge 14 novembre 1995, n. 481 e si definisce, in base ad essa, l'ordinamento giuridico ma non economico del personale dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire anche l'inquadramento economico del personale ANAC ex legge 14 novembre 1995, n. 481 e, nelle more dell'attuazione di tale adeguamento, a prevedere che il trattamento economico sia quello già definito dal decreto del presidente del Consiglio del 1o febbraio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
9/4444-A/11Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è stato approvato dal Governo per correggere i conti pubblici di quest'anno con misure di entrate e di spesa pari a 0,2 punti di Pil, cioè 3,4 miliardi di euro, e ridurre il deficit di 2,1 per cento dello stesso Prodotto interno lordo;
    la manovra tra le altre norme contiene anche la definizione delle lite pendenti relative alle controversie tributarie e particolare importanza rivestono in tal senso sia l'articolo 3 – contrasto delle indebite compensazioni – che l'articolo 11 – definizione agevolate delle controversie tributarie. In questo contesto la legge consentirebbe a ciascun ente territoriale di stabilire proprie modalità proprio in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie;
    l'articolo 39 della legge 724/94 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 10 attualmente stabilisce che il mancato pagamento degli oneri concessori, entro il termine di cui al comma 9, comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo;
    la misura dell'interesse (10 per cento) attualmente vigente nella legge n. 724 del 1994 risulta fissata in relazione al tasso legale vigente all'epoca di approvazione della legge;
    è del tutto evidente che l'evoluzione dei tassi legali, degli ultimi venti anni, rende tale aliquota fissa assolutamente spropositata e superiore al tasso soglia di usura fissato da Banca d'Italia sia per i mutui che per i leasing;
    in questa fattispecie siamo di fronte ad un paradosso, poiché il ritardato adempimento del debitore non è a lui imputabile bensì è causa della mancata definizione della richiesta di pagamento da parte del creditore – il Comune – della somma relativa all'oblazione il cui ammontare è fisso;
    è noto che in molti comuni le istanze di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994, sono in larga parte ancora inevase o istruite solo parzialmente. Il ritardo cronico dei comuni si sta rivelando insopportabile sia in ragione del tasso di interesse applicato, sia in ragione di una legge oggettivamente anacronistica;
    ci troviamo quindi oggi a 20 anni di distanza dalla presentazione delle istanze di fronte a richieste che propongono tassi di interesse, sul ritardato pagamento causato dal comune stesso, spropositati dovuti non tanto al ritardato pagamento ma alla ritardata richiesta dell'Ente;
    la misura dell'interesse in maniera tanto elevata da un lato tende a scoraggiare il pagamento degli oneri concessori e/o semplicemente del conguaglio dovuto, dall'altro non incentiva l'ente a chiudere sollecitamente. Paradossalmente il comune non ha particolare interesse ad effettuare le determinazioni, in quanto il decorrere del tempo fa aumentare la somma dovuta con margini ben superiori a qualsiasi investimento finanziario;
    le proteste di molti cittadini hanno indotto alcuni comuni ad applicare autonomamente il tasso legale interpretando come sbagliata la legge che impone il 10 per cento annuo. Molti altri applicano il 10 per cento e non riescono a veder saldate le pratiche con il conseguente mancato incasso delle oblazioni e l'impossibilità per i proprietari degli immobili di realizzare interventi di manutenzione straordinaria o anche di contenimento dei danni da eventi sismici;
    ci troviamo quindi di fronte alla duplice fattispecie per cui ci sono comuni che per non praticare l'usura infrangono una legge che propone un tasso spropositato e comuni che per non infrangere la legge praticano interessi usurai dissuadendo i cittadini dal pagamento, limitando così di molto le entrate dovute per le pratiche concluse;
    in data 27 marzo 2017, Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato un decreto ministeriale che fissa i tassi di interesse effettivi globali medi e i relativi tassi soglia, ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996, e pertanto dal 1o aprile 2017-30 giugno 2017 il tasso soglia d'usura è pari a 7,3125 per cento,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti conseguenti affinché gli enti locali possano richiedere gli interessi legali così come stabilito dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.
9/4444-A/12Vaccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    al voto di quest'Aula vi è la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 50/2017 che reca: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» rilevano le disposizioni che ineriscono gli interventi per le zone del cosiddetto «cratere sismico»;
    in particolare, l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;
    così, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. In particolare il comma 1 istituisce nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006;
    durante l'esame in Commissione bilancio sono stati introdotti una serie di nuovi articoli aggiuntivi che prevedono interventi per le imprese agricole, incentivi per l'acquisto di case antisismiche sino alla proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi del 20 e del 29 maggio 2012;
    non si è previsto nulla invece per quanto concerne i lavoratori autonomi o per meglio specificare tutti quei liberi professionisti che sono stati duramente colpiti nelle loro attività e che attualmente si ritrovano senza studio, senza clienti, senza attrezzature,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori interventi normativi l'estensione delle disposizioni di cui sopra anche ai lavoratori autonomi che sono stati colpiti da quei drammatici eventi al fine di agevolare la ripresa anche di queste particolari categorie professionali.
9/4444-A/13Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
   considerato che:
    si ritiene doveroso promuovere iniziative, non occasionali come quelle relative alla politica dei cosiddetti bonus, ma strutturali a sostegno della maternità e delle famiglie più disagiate onerate di ingenti spese anche su prodotti indispensabili per la sana crescita di un bambino (pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli),

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che prevedano delle agevolazioni fiscali sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.
9/4444-A/14Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta all'articolo 4 norme relative al «Regime fiscale delle locazioni brevi»;
    negli ultimi anni si è registrato un consistente aumento della domanda di alloggio presso appartamenti privati da parte di turisti soprattutto stranieri che ha portato al conseguente aumento dell'offerta da parte di proprietari e titolari di diritti reali di godimento mediante contratti di locazione di breve durata riconducibili alla nozione di «locazione turistica» o di altre forme di ricettività alternativa a quella tradizionale previste e disciplinate dalle leggi;
    l'offerta di alloggi dati in locazione turistica o con altre forme di ricettività alternativa, anche attraverso intermediari immobiliari o società di gestione, dai rispettivi proprietari o titolari di reali di godimento sugli stessi contribuisce ad ampliare e diversificare la capacità ricettiva italiana offrendo possibilità di alloggio anche a soggetti (ad esempio le famiglie con bambini, o cicloturisti) che spesso trovano difficoltoso alloggiare presso strutture ricettive tradizionali;
    l'aumento della capacità ricettiva ha inoltre una ricaduta positiva sul sistema turistico nazionale e sul correlato indotto dal momento che il turismo non è fonte di reddito solo per il sistema ricettivo ma anche e soprattutto per il sistema dei trasporti pubblici e privati, per l'impianto immobiliare e di riqualificazione del territorio, per i necessari interventi di opere edilizie interne, per il sistema della ristorazione, per il commercio, per il complesso delle risorse artistiche, storiche e archeologiche e in generale per l'economia delle realtà e della comunità locali;
    l'offerta di alloggi dati in locazione turistica (in qualunque forma esercitata) dai rispettivi proprietari o titolari di reali di godimento sugli stessi, anche attraverso intermediari immobiliare o società di gestione, rappresenta in molti casi una importante forma di integrazione alternativa del reddito;
    l'offerta di alloggi dati in locazione turistica dai rispettivi proprietari o titolari di reali di godimento sugli stessi, anche attraverso intermediari immobiliari o società di gestione, potrebbe anche promuovere la valorizzazione di borghi storici, residenze storiche e cammini storici e in generale del patrimonio immobiliare del Paese;
    sarebbe quindi auspicabile prevedere incentivi per la locazione turistica effettuata in particolari condizioni, ed in particolare:
     per i proprietari dalle locazioni turistiche con un reddito non superiore a 10,000 euro o con età inferiore a 40 anni;
     per gli alloggi situati in Comuni classificati come Borghi Storici, lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche (individuati dall'apposito decreto ministeriale di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della tutela del patrimonio culturale e naturale);
     la tipologia di locazioni brevi presente nel provvedimento in esame non presuppone determinati strumenti di tutela della salute di proprietari ed affittuari e della qualità del soggiorno, già peraltro presenti in apposite norme regionali relative al comparto delle «case vacanze» ed in particolare:
     la presenza di estintori antincendio;
     la presenza di una assicurazione per il risarcimento danni;
     la presenza di una cassetta di pronto soccorso;
    sarebbe altrettanto auspicabile prevedere che le locazioni oggetto del presente provvedimento siano:
     coperte da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
     dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005;
     provviste di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388,

impegna il Governo:

   ad emanare, in relazione a quanto espresso in premessa, norme specifiche relative alle locazioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame e compatibili con i saldi di finanza pubblica, che prevedano incentivi per i proprietari dalle locazioni turistiche con un reddito non superiore a 10.000 euro o con età inferiore a 40 anni e per gli alloggi preventivamente classificati in Comuni denominati Borghi Storici, lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche;
   a prevedere che le locazioni oggetto dell'articolo 4 del provvedimento in esame siano:
    coperte da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
    dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005;
    provviste di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
9/4444-A/15Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta all'articolo 38 norme relative alla «Disposizione in materia di enti previdenziali e di gestione di immobili pubblici»;
    il comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, numero 296 ha previsto che «Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali»;
    negli ultimi anni sono stati varati e potenziati strumenti per promuovere accordi tra gli enti locali e le forze dell'ordine per il potenziamento della sicurezza pubblica anche attraverso l'ottimizzazione delle strutture immobili e logistiche;
    con la Legge di Stabilità 2016 è stato successivamente integrato l'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo che «per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i Comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse» possano «contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle Entrate»;
    alcune amministrazioni comunali hanno avanzato la richiesta, proprio per le finalità appena espresse, dopo aver individuato ed acquisito al patrimonio comunale un fabbricato da destinare a caserma per le forze dell'ordine, di farsi carico dei costi dell'adeguamento di tali fabbricati, attraverso l'accensione di mutui, per poi concederli in comodato gratuito;
    tali progetti sono ad oggi bloccati dalle recenti modifiche normative che vietano per le amministrazioni dello stato l'assunzione di nuovi contratti di locazione onerosi. Provvedimenti ribaditi dalla pronuncia della Corte dei conti (Sezione Autonomie) numero 16/2014 che ha ritenuto non legittima l'assunzione a carico dei bilanci comunali di tale spesa conseguente all'accensione dei mutui;
    appare quindi necessario ed urgente (anche al fine di valorizzare e non disperdere il patrimonio pubblico) un provvedimento che permetta agli enti locali la possibilità di contrarre mutui per immobili già acquisiti al patrimonio da destinare a caserma e da concedere in comodato uso gratuito alle forze dell'ordine;
    un emendamento (numero 64. 181) con tali finalità è stato presentato alla Camera dei deputati alla Legge di bilancio per il 2017: approvato in Commissione I, dopo aver ottenuto nel corso della discussione parlamentare, parere favorevole da parte del relatore di maggioranza della Commissione V non è stato però successivamente votato,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, una norma che permetta alle amministrazioni locali, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento previste dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, di contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi previsti dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, numero 296.
9/4444-A/16Sani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta all'articolo 22 disposizioni per l'assunzione di personale nelle amministrazione pubbliche;
    la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, numero 98, (convertito dalla legge 15 luglio 2011) come modificato dall'articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014 numero 190, estende all'anno 2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Ssn (riduzione dell'1,4 per cento rispetto al 2014), già previsti dall'articolo 2, comma 71-73, della legge di Stabilità 2010 (legge numero 191 del 2009), aggiungendo inoltre ulteriori condizioni perché una regione sia giudicata adempiente in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione di tale tipologia di spesa;
    tale disposizione appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 14 della legge numero 161 del 2014 che dispone l'abrogazione, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle norme che escludono l'applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del Ssn, di quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale. Inoltre, poiché le norme di cui si dispone l'abrogazione rinviano, per la definizione della normativa sull'orario di lavoro e i riposi giornalieri, anche alla disciplina contrattuale, è prevista, conseguentemente, la cessazione dell'applicazione di tale disciplina a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della legge;
    la norma presente all'articolo 14 della legge numero 161 del 2014 risulterebbe totalmente pervasiva delle politiche sanitarie delle singole regioni e determina in maniera iniqua maggiori ripercussioni negative per le regioni che hanno privilegiato una sanità di tipo pubblica;
    è auspicabile il ripristino delle misure di contenimento della spesa previgenti alla legge numero 190 del 2014, finalizzate alla salvaguardia dell'equilibrio economico dei singoli sistemi sanitari prevedendo nello specifico un percorso graduale (non necessariamente dell'1,4 per cento) della spesa del personale per gli anni dal 2015 al 2020,

impegna il Governo

a inserire, nel prossimo provvedimento utile compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e le direttive comunitarie, una norma che modifichi il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 consentendo alle regioni di conseguire le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, mediante le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, numero 191, considerando comunque le regioni per gli anni dal 2013 al 2019 adempienti solo ove abbiano comunque assicurato l'equilibrio economico.
9/4444-A/17Dallai, Donati, Fiorio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta all'articolo 18 disposizioni in materia di bilanci di Province e delle Città metropolitane;
    l'interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, all'attuazione della legge numero 56 del 2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma;
    dal 2013 al 2017 alle Province (ed alle Città metropolitane istituite il 1 gennaio 2015) sono state sottratte risorse pari a 5,2 miliardi di euro;
    le riduzioni hanno spesso penalizzato le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;
    sono infatti di diretta competenza delle Province: edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale; lo sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; la gestione del territorio e tutela ambientale; la mobilità, la viabilità ed i trasporti;
    si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai continui tagli ai bilanci;
    solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro (un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale) ed è con le entrate di parte corrente che le province assicurano i servizi ai cittadini che rischiano quindi di essere penalizzati (il 70 per cento della popolazione italiana vive ad oggi al di fuori delle aree metropolitane);
    la stessa Corte dei conti ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;
    il provvedimento in esame, pur prevedendo interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno dei bilanci delle Province, non risolve però tutte le criticità emerse in questi anni:
    appare auspicabile, nell'attuale fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, apportare ulteriori norme di carattere temporaneo finalizzate ad integrare le risorse economiche di tali enti; come ad esempio la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente, in deroga alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (decreto-legge numero 98 del 2011), riduzione del debito (decreto-legge numero 69 del 2013) e dei principi contabili;
    un provvedimento analogo era già stato assunto negli anni 2016 e 2017 quando fu concesso ai comuni l'utilizzo per la spesa corrente dei proventi delle concessioni edilizie,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile una norma temporanea che consenta alle province di utilizzare per gli anni 2017 e 2018 le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.
9/4444-A/18Cenni, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta all'articolo 18 disposizioni in materia di bilanci di Province e delle Città metropolitane;
    l'interruzione del processo di riforma costituzionale, a seguito della mancata conferma del relativo testo in sede di consultazione referendaria, ha avuto l'effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, all'attuazione della legge numero 56 del 2014, determinando, però, una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari degli Enti interessati dalla riforma;
    dal 2013 al 2017 alle Province (ed alle Città metropolitane istituite il 1 gennaio 2015) sono state sottratte risorse pari a 5,2 miliardi di euro;
    le riduzioni hanno spesso penalizzato le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;
    sono infatti di diretta competenza delle Province: edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e formazione professionale; lo sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; la gestione del territorio e tutela ambientale; la mobilità, la viabilità ed i trasporti;
    si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai continui tagli ai bilanci;
    solo per la parte corrente la riduzione della spesa per le Province, dal 2013 al 2016, ammonta a 2,7 miliardi di euro (un taglio del 40 per cento sul fabbisogno totale) ed è con le entrate di parte corrente che le province assicurano i servizi ai cittadini che rischiano quindi di essere penalizzati (il 70 per cento della popolazione italiana vive ad oggi al di fuori delle aree metropolitane);
    la stessa Corte dei conti ha recentemente affermato che le Province «devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori»;
    il provvedimento in esame, pur prevedendo interventi mirati e finanziamenti specifici a sostegno dei bilanci delle Province, non risolve però tutte le criticità emerse in questi anni:
    appare auspicabile, nell'attuale fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, apportare ulteriori norme di carattere temporaneo finalizzate ad integrare le risorse economiche di tali enti; come ad esempio la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente, in deroga alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (decreto-legge numero 98 del 2011), riduzione del debito (decreto-legge numero 69 del 2013) e dei principi contabili;
    un provvedimento analogo era già stato assunto negli anni 2016 e 2017 quando fu concesso ai comuni l'utilizzo per la spesa corrente dei proventi delle concessioni edilizie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, nel prossimo provvedimento utile una norma temporanea che consenta alle province di utilizzare per gli anni 2017 e 2018 le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.
9/4444-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2017, nel disciplinare l'iper-ammortamento dei beni immateriali, nonostante nell'allegato B contempli tra i beni immateriali agevolabili anche il cosiddetto «cloud computing» (software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o supply chain), sembrerebbe però non applicare l'agevolazione a fattispecie di acquisizione del software diverse dalle licenze d'uso e, dunque, ai casi di sfruttamento del software mediante rapporti di cosidetto cloud computing;
    si tratta di modelli di servizio su richiesta per la fornitura di servizi IT, basati su tecnologie di virtualizzazione cosiddetta «distribuita», largamente in uso presso le imprese anche in ragione del connesso abbattimento dei costi di acquisizione e manutenzione di cui i relativi canoni, generalmente, sono imputati a conto economico e non vengono capitalizzati. In virtù della formulazione letterale della norma agevolativa, che fa riferimento a «beni», non appare del tutto chiaro il trattamento da riservare, ai fini dell'iper-ammortamento, alle ipotesi in cui si proceda al versamento di un canone. D'altra parte, l'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione delle ipotesi in cui si versi un canone di accesso non apparirebbe coerente con l'elenco di cui all'Allegato B che, invece, menziona tali canoni, tenendo opportunamente in considerazione l'evoluzione degli schemi contrattuali nello specifico settore,

impegna il Governo

a valutare possibili iniziative legislative finalizzate a favorire le imprese che, proprio nell'ottica della trasformazione in logica 4.0, non possono accedere all'acquisto in proprietà o in licenza d'uso dei software in questione chiarendo che nell'ambito applicativo dell'agevolazione in oggetto rientrino anche i canoni sostenuti per l'accesso a tali sistemi, maturati nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio 2017 e il 30 giugno 2018.
9/4444-A/19Basso, Taranto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2017, nel disciplinare l'iper-ammortamento non contempla, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso del bene o di sua dismissione, un meccanismo di recapture delle quote di maggiorazione fruite. In tal caso, però, si verifica l'interruzione del meccanismo agevolativo e l'impresa perde il beneficio delle quote residue di maggiorazione dell'ammortamento sul bene alienato o dismesso;
    sarebbe opportuno evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto;
    in determinati casi l'impresa ha la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica «Industria 4.0»,

impegna il Governo

a valutare possibili iniziative legislative che consentano la sostituzione di un bene che abbia fruito dell'iper-ammortamento, prevedendo che tale sostituzione non interrompa l'originaria fruizione della maggiorazione e che nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, si preveda che il beneficio calcolato in origine possa essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
9/4444-A/20Taranto, Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    nella città di Roma i Piani di Zona realizzati secondo le procedure stabilite dalla legge 167 del 1962 hanno svolto una funzione essenziale per favorire l'accesso alla proprietà della casa (secondo quanto stabilito dalla Costituzione) di migliaia di famiglie e di risanare molti quartieri della periferia di Roma, allentando la pressione di una corso abitativa divenuta alla metà degli anni ’70 di enorme gravità;
    con il 1’ ed il 2’ PEEP sono stato realizzati circa due milioni di stanze per 700 mila alloggi distribuito in Piani di Zona collocato nella corona della periferia romana;
    l'esperienza dei Piani di Zona si è rivelata efficace anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione in settori urbani di periferia carenti dei servizi essenziali perché sorte abusivamente e condonate successivamente ma prive di coerenti piani urbanistici e soprattutto delle dotazioni territoriali minime di legge;
    il 2 peep è stato completato nel nuovo prg di Roma secondo il dimensionamento previsto e stabilito nel prg del 1962 ma rimasto incompleto;
    la realizzazione degli ultimi Piani ha messo in luce un logoramento del meccanismo di funzionamento dello strumento del PEEP e più in generale della strumentazione legislativa italiana relativa all'edilizia residenziale pubblica;
    tale logoramento ha a che fare in primo luogo con il meccanismo di acquisizione delle aree necessarie per realizzare i Piani;
    lo strumento espropriativo di acquisizione a basso costo delle aree alla proprietà pubblica non ha retto (a partire dalla età degli anni 90) all'evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea (vedi in particolare le sentenze di merito della CEDU) conducendo ad un costo sempre più elevato degli espropri (pagati a valore di mercato o quasi) ed inceppando progressivamente il già complesso meccanismo della legge 167;
    a Roma, considerando le dimensioni della città e le proporzionate esigenze e fabbisogno di edilizia agevolata o convenzionata, tali problemi si sono fatti sentire con maggiore profondità;
    gli ultimi piani di zona, pianificati e poi realizzati a partire dalla metà degli anni 2000 e a cavallo del 2008-2013, hanno presentato una serie di problemi e gravi criticità che hanno compromesso il completamento di molte opere pubbliche;
    in alcuni casi sono state riscontrate irregolarità nelle procedure attuative e mancati controlli delle amministrazione sulle imprese e sui prezzi di vendita che sono al vaglio della magistratura penale e civile;
    queste difficoltà si sono riverberate sulle popolazioni e sulle famiglie che in migliaia di situazioni si trovano a vivere in condizioni impossibili (senza le urbanizzazioni primarie) o addirittura rischiano di perdere la casa a seguito dei fallimenti di varie imprese o delle irregolarità amministrative su cui è attiva l'attenzione degli inquirenti;
    tutto ciò sta manifestando problemi di carattere sociale ed ambientale la cui soluzione chiama in causa la necessità di un coordinamento unitario delle procedure e delle soluzioni che chiama in causa diversi livelli istituzionali: dal Comune, alla Regione fino allo Stato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e s.m.i. l'istituzione di un Commissario straordinario di Governo, per la concreta risoluzione della complessa situazione in cui versano oggi alcuni Piani di Zona e per unificare e coordinare le indispensabili azioni e procedure per realizzare servizi ed urbanizzazioni, scongiurare un'emergenza ambientale e sociale e garantire la piena attuazione dell'interesse pubblico.
9/4444-A/21Morassut.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30 per cento del numero degli apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario;
    tale riduzione è attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   considerato peraltro che alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000 e che tali nulla osta non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017;
   considerato altresì che alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nullaosta di esercizio non può essere superiore a 265.000;
   ritenuto che ciascun concessionario della rete telematica entro il 31 dicembre 2017 procede alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta attivi ad esso riferibili alla data del 31 dicembre 2016;
   ritenuto inoltre che entro il 30 aprile 2018 i concessionari procedono alla riduzione proporzionalmente al numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016, fino a raggiungere il numero di 265.000;
   considerato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta di esercizio eccedenti, qualora alla date del 31 dicembre 2017 e alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo degli stessi risulti superiore a quello indicato;
   considerato inoltre che la revoca d'ufficio dei nulla osta di esercizio avviene secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale e sulla base della redditività degli apparecchi;
   ritenuto che esistono preoccupazioni da parte dei gestori proprietari degli apparecchi affinché tale riduzione sia effettuata in modo equo su tutta la filiera,

impegna il Governo

a garantire, per il tramite dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che la riduzione degli apparecchi venga distribuita in modo equo su tutta la filiera, anche in rapporto con i gestori proprietari degli apparecchi.
9/4444-A/22Tabacci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale; reca, inoltre, disposizioni per il rinnovo del materiale rotabile ed interviene nel settore dei servizi di linea interregionali;
    i criteri stabiliti, sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio;
    in particolare, il comma 5 dell'articolo 27 prevede che le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico,

impegna il Governo

a stabilire che l'Osservatorio sul trasporto pubblico locale acquisisca i dati sul trasporto pubblico in modo uniforme e che questi vengano trattati in formato aperto e interoperabile al fine di facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati.
9/4444-A/23Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici, quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;
    proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;
    il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;
    nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. Decreto del Direttore ospedali di ripartizione n. 6964 del 27/05/2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28.12.1995 n. 549 e della legge 23.12.1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;
    questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceutici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;
    questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;
    non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico Servizio Sanitario Nazionale che determina l'inquadramento in una categoria, la quale definisce anche gli sconti che dovranno essere concessi da parte delle farmacie a favore del SSN, valutando al contempo la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.
9/4444-A/24Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame all'articolo 47, comma 3, prevede che con uno o più decreti del MIT, di concerto con il MEF, siano individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;
    tali tratte sono identificate secondo diversi criteri, tra i quali quelli di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali;
    la linea Ferroviaria Transalpina, che congiunge direttamente la stazione di Trieste Campo Marzio con quella di Opicina e l'Autoporto di Fernetti, rappresenta la via alternativa all'unica linea di uscita ed entrata dal Porto e dalla città di Trieste;
    con decreto del Commissario di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia Prot. n. 19/8-5/2016 del 26 gennaio 2016, il regime giuridico di Porto Franco del Punto Franco Vecchio è stato parzialmente spostato in 5 aree individuate dall'Autorità Portuale, tra le quali l'Autoporto di Fernetti;
    nel 2014, l'Autorità Portuale di Trieste, aveva inoltrato al vertice del Gruppo di Ferrovie dello Stato una missiva per richiedere la riattivazione della linea, sottolineando che «pur non venendo regolarmente utilizzata per il traffico merci a causa della rilevante pendenza, rappresenta un'eventuale via di emergenza comunque fruibile in caso di eventi straordinari che possano incidentalmente interrompere il collegamento ferroviario costiero»;
    il valore storico della linea è stato evidenziato dal Mibact nella risposta scritta all'atto n. 5-09290;
    il Mit, invece, nella risposta all'atto n. 5-09186 ha dichiarato la disponibilità da parte di RFI alla riattivazione della linea, «tenendo presente che il ripristino delle condizioni di circolazione su una linea che per lungo tempo è stata sospesa all'esercizio sarà subordinato alle opere di manutenzione delle strutture esistenti con un costo stimato di circa 2 milioni di euro e con tempi da definire in base alla disponibilità dei finanziamenti e a successivi approfondimenti progettuali»,

impegna il Governo

ad inserire la linea Transalpina, nel tratto Campo Marzio-Opicina, tra gli interventi prioritari nell'ambito delle linee ferroviarie regionali destinatarie di finanziamenti dello Stato, viste le caratteristiche riportate in premessa.
9/4444-A/25Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193 prevede la possibilità della rottamazione delle cartelle esattoriali relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
    la formulazione della norma in oggetto potrebbe essere interpretata nel senso di non essere applicabile ai debiti diventati definitivi entro il 2016, in seguito a pronuncia definitiva, ma non iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2016 a causa di inerzia o ritardo del soggetto titolare del credito;
    i contribuenti interessati dalla questione non potrebbero nemmeno usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge al nostro esame, subendo così una ingiustificabile disparità di trattamento;
    durante la discussione in Commissione dell'articolo 11 il problema è stato sollevato grazie alla presentazione di alcune proposte emendative. Ne è scaturita una discussione nella quale il rappresentante del Governo, in seguito ad un approfondito esame, ha concordato con i proponenti in merito all'esistenza di un vuoto normativo da colmare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con gli strumenti a sua disposizione, affinché si chiarisca, anche in via interpretativa, che l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre n.193, è applicabile a tutti i carichi che potevano essere affidati agli agenti di riscossione entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dall'effettivo affidamento.
9/4444-A/26Schullian, Gebhard, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («decreto-legge n. 50 del 2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta al Titolo I «Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica» ed all'articolo 1 «Disposizione in materia di entrate»;
    la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la Legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);
    in particolare, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della Legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una nuova e più ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;
    nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 per individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento. Tuttavia, la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della citata legge, appare sempre più inadeguata a fronte del progresso tecnologico, delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, con conseguenti rischi, anche concorrenziali per le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva del settore;
    a tal proposito si osserva infatti che:
     i cracker e le fette biscottate sono prodotti assimilabili alla panetteria ordinaria e sono regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1993. I crostini sono regolamentati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1993, in quanto simili, sia in termini di momento di consumo, che di tecnologia produttiva. Pertanto, si propone di chiarire che la disciplina IVA di riferimento si applica anche ai crostini;
     il chiarimento concernente i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge (ad esempio l'olio di girasole) è giustificato dalla comune pratica di produzione, dalla reperibilità delle materie prime, dalle nuove esigenze nutrizionali evidenziate negli ultimi 30-40 anni, senza per questo mutare la destinazione d'uso del pane e degli altri prodotti della panetteria ordinaria;
     il chiarimento relativo ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie è giustificato dall'evoluzione delle esigenze nutrizionali e dei gusti del consumatore, senza che per questo sia mutata la destinazione d'uso del pane e degli altri prodotti della panetteria ordinaria;

    emerge quindi la necessità di un chiarimento normativo, volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria anche ai fini fiscali, che si ponga al tempo stesso l'obiettivo di uniformare e rendere coerenti gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti e di riconoscere in via normativa l'uso di ingredienti che sono diventati di utilizzo comune,

impegna il Governo

a inserire, nel prossimo provvedimento utile, tra i prodotti della panetteria ordinaria a cui applica la relativa imposta di valore aggiunto (oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate) anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
9/4444-A/27Fiorio, Giampaolo Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che, pur riportando danni lievi, sono classificati non agibili oppure non utilizzabili e quindi necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione;
    già con il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si è deciso di ampliare, al 31 luglio 2017, anche in considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi in data 18 gennaio 2017, i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione, ammissibili a contribuzione;
    la procedura prevista per l'accesso a tali contributi prevede che i soggetti interessati possono effettuare l'immediato ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture nei Comuni interessati presentando, per gli edifici elencati, un apposito progetto e un'asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno;
    si segnala tuttavia che mancano ancora circa ventimila sopralluoghi che fanno apparire irrealistico il rispetto del termine del 31 luglio per la consegna delle domande,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative, un'ulteriore proroga del termine entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta per accedere ai contributi per interventi di immediata riparazione, al fine di favorire il loro rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
9/4444-A/28Manzi, Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    con legge n. 221 del 2015 è stato approvato il Collegato ambientale, che all'articolo 3 istituisce la Strategia nazionale di Sviluppo sostenibile, con aggiornamento da parte del CIPE almeno ogni 3 anni, la citata legge prevede, altresì, all'articolo 68 il Catalogo dei sussidi nocivi per l'ambiente;
    in data 23 febbraio 2017 è stato reso disponibile dal Ministero dell'ambiente il «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», questi può rappresentare a pieno titolo un elemento essenziale per politiche ambientali ed economiche efficaci ed efficienti;
    l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 dell'Onu che reca 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile, rappresentano una sfida e un impegno che devono entrare nell'agenda politica ed economica del Governo;
    nel DEF 2017, parte terza, si era registrato solo un richiamo dell'attività in corso, presso il Ministero dell'ambiente, circa l'articolo 3 del Collegato Ambientale, relativo alla «Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile» ma lo stesso Def non ha preso in considerazione né il potenziale di «riallocazione» attivabile grazie alle rilevanti risorse rese disponibili, nel citato Catalogo, dalla eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi;
    dalle tabelle allegate al «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» si evince che la quota di bilancio statale destinata ai S.A.D. è di oltre 16 miliardi di euro/anno di cui una parte rilevante a favore dei settori energia e per agevolazioni fiscali;
    16 miliardi di euro all'anno destinabili a nuovi interventi sostenibili che potrebbero riverberare effetti importanti sia in termini industriali che occupazionali; nonché la possibilità di individuare le risorse necessarie alla operatività effettiva dell'Accordo di Parigi COP 21;
    secondo recenti ricerche la rimozione e il conseguente reimpiego green, di una consistente delle ingenti risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ambientalmente, consentirebbe di attivare il processo di avvio della strategia di raggiungimento degli obiettivi di COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 che sul versante occupazionale, con un aumento stimato di circa 200.000 ULA anno;
    in tema di occupazione, una parte delle risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi dovrebbero essere rese disponibili per una quota non inferiore al 20 per cento, per il reimpiego sostenibile di forze di lavoro in eventuale difficoltà nei settori che perdono sussidi;
    la fiscalità riallocativa è uno strumento attraverso il quale si potrebbero raggiungere una serie di obiettivi benefici e strategici: ambientali, energetici, sociali, sanitari, industriali e di bilancia commerciale e turistici, senza alcun aumento di tasse a carico dei cittadini,

impegna il Governo:

   al fine di fornire un efficace sostegno alla operatività e alla elaborazione per lo Sviluppo sostenibile a prevedere la riallocazione di risorse dei sussidi dannosi individuati dal Ministero dell'ambiente con il «Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli»;
   ad utilizzare le risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi ai fini dell'operatività effettiva dell'accordo di Parigi-Cop 21 e per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile;
   a definire, anche con apposito provvedimento normativo, le modalità per la riallocazione sostenibile dei sussidi dannosi all'ambiente, anche ai fini della fase di transizione.
9/4444-A/29Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni giorno in Italia circa 5,5 milioni di persone prendono il treno per spostarsi per ragioni di lavoro o di studio, un numero solo leggermente superiore al 2015 (+0,2 per cento), quando i pendolari del treno erano 5,43 milioni, 5,1 nel 2014;
    persistono e si accrescono in maniera evidente le diseguaglianze tra le Regioni rispetto al numero di viaggiatori e alle condizioni del servizio offerto come si è evidenziato nel rapporto Pendolaria 2016 di Legambiente;
    sui 5,5 milioni di pendolari, sono 2 milioni e 832 mila quelli che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, di questi 1,37 milioni utilizzano i convogli di Trenitalia e gli altri il servizio offerto dai 20 concessionari. Nel 2016 il numero dei pendolari del treno è aumentato di poco solo +0,7 per cento rispetto al 2015 per il trasporto ferroviario;
    il Rapporto di Pendolaria ha evidenziato come la crescita dei pendolari avviene dove il servizio non è stato tagliato e dove sono stati realizzati investimenti nell'acquisto di nuovi treni, come in Lombardia dove sono arrivati a 712 mila (con un +1,3 per cento), in Emilia-Romagna (+3 per cento) e in Alto Adige dove sulle linee riqualificate con treni nuovi sono triplicati, da 11.000 nel 2011 a quasi 32.000 nel 2016;
    mentre si registra un calo dei pendolari in quelle Regioni dove dal 2010 a oggi sono stati realizzati solo tagli ai servizi (in Calabria –26,4 per cento treni in circolazione e –31 per cento passeggeri, in Campania –15,1 per cento treni e –40,3 per cento passeggeri, in Piemonte –8,4 per cento e –9,5 per cento) e nelle città dove il servizio è scadente, con sempre meno treni e sempre più vecchi come a Napoli sulla Circumvesuviana (le corse sono state ridotte del 30 per cento dal 2010) o sulla Roma-Ostia Lido;
    la sfida fondamentale del trasporto ferroviario in Italia si gioca in particolare al Sud e nelle città, nel Sud dove circolano meno treni, più vecchi e più lenti, infatti ogni giorno in tutto il Meridione circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia e dal 2010 quelli regionali si sono ridotti del 21,9 per cento e a questi tagli vanno sommati quelli degli Intercity;
    basta, per fare un esempio, le corse quotidiane dei treni regionali in tutta la Sicilia sono 429 contro le 2.300 della Lombardia. Inoltre, i treni sono più lenti e l'età media dei convogli al Sud è nettamente più alta: 20,3 anni rispetto ai 14,7 del Nord e ai 17,2 della media nazionale;
    le ragioni di questa situazione sono da individuare in particolare nei tagli delle risorse messe a disposizione dello Stato, con il Governo che al contrario ha puntato gli investimenti su strade e autostrade e alta velocità ferroviaria;
    è necessario puntare a raddoppiare i pendolari che prendono treni regionali e metropolitani ogni giorno, arrivando a 10 milioni di persone al 2030 è una sfida prioritaria, strutturale e strategica;
    nell'interesse di lavoratori e studenti pendolari, con vantaggi anche in termini ambientali e ricadute positive sull'occupazione e sul turismo;
    è necessario e improcrastinabile istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia,

impegna il Governo

ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» finalizzato a: 1) finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia: 2) garantire adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana; 3) aumentare la presenza di treni pendolari e i collegamenti sulle principali linee pendolari; 4) realizzare interventi volti alla manutenzione, la messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana nonché l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.
9/4444-A/30Gregori, Marcon, Placido, Pellegrino, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    le Fiberfrax sono fibre ceramiche refrattarie presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti, corde, vernici) che vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie o nel settore aerospaziale e automobilistico essendo resistenti a temperature che superano i 1.400 gradi C;
    la pericolosità del prodotto è stata confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 «sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo», giudizio, peraltro, confermato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B «possibile cancerogeneità per l'uomo»;
    il Governo ha già accolto due ordini del giorno in materia di tutela dei lavoratori: il primo l'ordine del giorno 9/03444-A/077 del 19 dicembre 2015;
    il secondo ordine del giorno 9/04127-bis-A/208, presentato il 25 novembre 2016;
    ambedue gli ordini del giorno, accolti, impegnavano il Governo a emanare un provvedimento che equipari il fiberfrax all'amianto, ed a stanziare risorse finanziarie adeguate, al fine di consentire a tutti quei lavoratori esposti in maniera continuativa e per un periodo non inferiore a dieci anni all'agente patogeno, di accedere alla disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed attualmente riservata esclusivamente ai lavoratori esposti all'amianto;
    inoltre il secondo ordine del giorno impegnava il Governo, altresì, tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta n. 540 del 19 dicembre 2015, n. 9/03444-A/077, ad inserire tra i lavoratori che possono accedere all'APE social di cui alla legge di bilancio 2017 i lavoratori esposti alla fiberfrax,

impegna il Governo

a prevenire per il futuro, anche attraverso misure di incentivazione fiscale per operazioni di bonifica dalle Fiberfrax, e patologie ad esse correlate, e comunque a dare risposta in tempi brevi all'esigenza di tutela dei lavoratori impegnati in lavorazioni con le Fiberfrax medesime, assimilate dall'Unione europea alle sostanze cancerogene. 
9/4444-A/31Placido, Pastorino, Airaudo, Marcon, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete in cui i soggetti partecipanti cercano di soddisfare le proprie necessità di acquisto, vendita, scambio e dono di beni, servizi e informazioni, secondo principi ispirati da un'economia locale, equa, solidale e sostenibile;
    i Distretti di economia solidale (D.E.S.) sono quindi laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, che si contrappongono ai processi di globalizzazione dell'economia di mercato che provoca forme di degrado ecologico e sociale, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle risorse locali e a produrre ricchezza in condizioni di sostenibilità ecologica e sociale;
    appare necessario definire forme e modalità di sostegno ai distretti di economia solidale rappresentano una risposta ai processi disgregativi del mercato e della globalizzazione;
    con i distretti di economia solidale si realizzano gli obiettivi attraverso la partecipazione attiva dei soggetti alla definizione delle modalità concrete di gestione dei processi economici propri del distretto stesso;
    è necessario, quindi, mettere in atto azioni e programmi che sostengano lo sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini, basato sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni;
    lo Stato è chiamato a promuovere la formazione dei distretti economici solidali per il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione,

impegna il Governo:

   a promuovere la formazione dei distretti economici solidali al fine dello sviluppo di una economia solidale;
   a prevedere nell'ambito della prossima legge di bilancio l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo denominato «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale».
9/4444-A/32Marcon, Paglia, Pellegrino, Pastorino, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 detta disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici;
    in particolare al comma 2 si prevede in sostanza il riavvio delle dismissioni del patrimonio immobiliare dell'Inps nel rispetto dei vincoli in particolare quelli previsti dalla legge 410 del 2001;
    al comma 2 si prevede altresì anche il conferimento di parte del patrimonio a fondi immobiliari costituite dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 della legge 15 luglio 2011;
    in Italia una vasta precarietà coinvolge centinaia di migliaia di famiglie in disagio abitativo, tenuto conto dei dati ufficiali che parlano di circa 70 mila sentenze sfratto emesse ogni anno, di 650.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare; circa 35 mila sfratti eseguiti ogni anno con la forza pubblica;
    è necessario quindi sostenere e avviare programmi che aumentino l'offerta di alloggi a canone sociale o agevolato;
    l'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 prevede il finanziamento di un Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo a fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, da realizzare con risorse attivate da comuni, IACP comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato. Un programma finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e da destinare prioritariamente a categorie sociali deboli e di nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto,

impegna il Governo

in relazione alle risorse provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica a integrare le operazioni di utilizzo di tali risorse previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.
9/4444-A/33Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 del Ministro dello sviluppo economico è stata disposta l'ammissione della società Alitalia — Società Aerea Italiana Spa alla procedura di amministrazione straordinaria;
    il provvedimento è stato adottato su istanza dell'impresa che – preso atto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alle iniziative di risanamento prefigurate dai soci, anche in tema di ricapitalizzazione e di rifinanziamento della società, a seguito dell'esito negativo della consultazione dei lavoratori sulle misure occupazionali previste – ha deliberato la richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria, quale procedimento più congruo in relazione alle necessità di salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori;
    la società Alitalia presenta un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e si trova in una situazione di gravissima criticità finanziaria, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo;
    la società Alitalia ha precisato che, alla luce delle previsioni elaborate in data 24 aprile 2017, la cassa potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nell'ipotesi in cui la società stessa fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni;
    la notizia della richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto l’International Air Transport Association (IATA) a richiedere, con comunicazione del 26 aprile 2017, quale condizione per permettere all'Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di Business and Settlement Plan della stessa IATA e della IATA Clearing House, la costituzione e il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi, con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda;
    alla luce delle previsioni effettuate dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) sono stimate in 597 milioni di euro;
    lo scenario competitivo ci consegna un quadro dove i principali competitor di Alitalia stanno andando verso un modello ibrido a metà tra modello low cost puro e network carrier tradizionale, mentre Alitalia è ancora un network carrier ovvero una compagnia di bandiera tradizionale;
    Alitalia ha seri problemi di costo nelle manutenzioni che devono essere riportate in house, è inconcepibile che una compagnia della soglia dimensionale di Alitalia abbia negli anni attuato una politica di esternalizzazione delle manutenzioni perdendo molte delle certificazioni e del know-how che erano il proprio vero tesoro, vedi il caso di Alitalia Maintenance System (Ams);
    la crisi di Alitalia avviene in un contesto, come quello del trasporto aereo, che può garantire solide basi di crescita economica. Difatti, considerando complessivamente l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico degli aeroporti europei si stima che questi contribuiscano all'occupazione complessiva per 12,3 milioni di unità circa, generando redditi da lavoro e capitale per più di 350 miliardi di euro e contribuendo alla formazione del valore aggiunto per più di 670 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia il dato si colloca leggermente al di sotto della media europea e assume un valore pari al 3,6 per cento;
    con emendamento presentato in Commissione bilancio all'Atto Camera 4444 recante la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha provveduto a inserire sostanzialmente il testo del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55 nella cosiddetta manovrina,

impegna il Governo:

   a delineare una strategia chiara per ricercare le soluzioni più idonee in modo da definire un progetto di rilancio e ristrutturazione di Alitalia che preveda anche il ricorso alle aziende partecipate dello Stato e la ricerca di partner impegnati nel trasporto aereo;
   ad assumere tutte le iniziative possibili finalizzate a salvaguardare i posti di lavoro, sia per quanto riguarda i lavoratori Alitalia che per quelli dell'indotto dell'aeroporto di Fiumicino, con la valorizzazione delle professionalità e delle competenze del personale;
   a prevedere un audit esterno da parte di un organismo internazionale per avere una valutazione effettiva e non strumentale del valore effettivo di Alitalia sul mercato;
   a intervenire legislativamente per regolamentare in modo equo l'esercizio sul territorio nazionale delle compagnie aeree «low cost».
9/4444-A/34Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino, Paglia, Placido, Saltamartini, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il patrimonio immobiliare da reddito dell'Inps è il risultato della confluenza dei portafogli immobiliari di Enti soppressi e, in gran parte, della chiusura delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, ed è composto da circa 30.000 unità immobiliari suddivise fra le unità residue delle operazioni di cartolarizzazione, circa 25.000 unità, e unità immobiliari non cartolarizzate circa 5.000 unità per un valore complessivo di circa 2,5 miliardi di euro;
   il patrimonio da reddito dell'Inps si compone di due principali categorie, le unità principali che sono principalmente abitazioni, uffici, locali commerciali, negozi, magazzini che rappresentano il 56 per cento del totale delle unità immobiliari dell'istituto e le unità secondarie, ovvero box, cantine, soffitte, posti auto, il 44 per cento delle unità. Lo stesso è prevalentemente localizzato nel Lazio che rappresenta oltre il 50 per cento del patrimonio da reddito, sia in termini di unità che di valore. Quasi il 50 per cento delle unità immobiliari dell'istituto ha un valore di bilancio inferiore a 20.000 euro;
    il suddetto patrimonio si compone per circa il 36 per cento di unità immobiliari a destinazione abitativa, che contribuiscono per il 52 per cento del valore; circa il 16 per cento di unità destinate a uffici, commerciale e logistica, che rappresentano il 34 per cento del valore totale; il 44 per cento da unità secondarie e/o minori ovvero box/posti auto, cantine, che rappresentano il 9 per cento del valore;
    in Italia e in particolare nelle città metropolitane, centinaia di migliaia di famiglie vivono una grave precarietà abitativa, che si può sintetizzare in alcuni dati: 650 mila famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; 60/65 mila le sentenze di sfratto emesse ogni anno;
    è necessario quindi sostenere i comuni e in particolare le aree metropolitane, fornendo il sostegno necessario a fronteggiare l'emergenza abitativa e il disagio abitativo;
    il contrasto dell'emergenza abitativa nelle città metropolitane può essere attuato, anche, attraverso il trasferimento di immobili da reddito liberi o occupati dell'Inps, agli enti territoriali ai sensi all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, computando ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso, il valore degli immobili definito dall'Agenzia delle entrate;
    l'articolo 56-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 reca la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali;
    il comma 608, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, debbano adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti escluse quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da produrre risparmi aggiuntivi nel triennio 2016-2018, non inferiori a 53 milioni di euro annui,

impegna il Governo

ad autorizzare l'INPS a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane, mediante l'inclusione dei citati immobili nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo, altresì, di computare il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.
9/4444-A/35Paglia, Fassina, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    all'interno della legge di bilancio 2017 è contenuto il riconoscimento legislativo del valore sociale ed ambientale, oltre che economico e finanziario, della finanza etica. L'articolo 1, comma 51 della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, introduce nel TUB un regime fiscale agevolato per gli operatori di finanza etica e sostenibile, stabilendo che il 75 per cento delle somme destinate all'aumento del capitale proprio non concorrerà a formare il reddito imponibile;
    il comma 4, dell'articolo 111-bis, del TUB, come introdotto dal suddetto comma 51, recita testualmente: «L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
    il suddetto comma 4 è stato surrettiziamente aggiunto dal Governo attraverso una riformulazione del testo dell'originario emendamento a firma Marcon, che non lo contemplava, prima della sua approvazione definitiva avvenuta in sede di esame della legge di bilancio per l'anno 2017, evidentemente al solo fine di limitarne la portata;
    il riferimento all'interno dell'articolo 111-bis del TUB ai limiti stabiliti dagli articoli 107 e 108 del trattato UE in regime di aiuti «de minimis», rischia di vanificare l'intervento legislativo. Infatti il regime «de minimis» individua gli aiuti di piccola entità che possono essere erogati alle imprese dallo Stato e dalle altre Amministrazioni pubbliche dietro espressa autorizzazione della Commissione europea, senza violare le norme sulla concorrenza. Ai sensi dei richiamati articoli 107 e 108 del trattato UE l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, il limite massimale dei 200.000 euro fissati in percentuale sugli investimenti. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del regime gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera;
    nella fattispecie il limite massimale dei 200.000 euro nel triennio, si traduce in un limite annuo pari a circa 66.000 euro, importo che, essendo ampiamente superato da un qualsiasi operatore di finanza etica, preclude il riconoscimento e quindi l'accesso all'agevolazione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare una disposizione normativa atta a sopprimere all'articolo 111-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la previsione di cui al comma 4.
9/4444-A/36Fratoianni, Marcon, Paglia, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», contiene misure eterogenee che incidono su numerosi ambiti normativi con interventi, in settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, ma che tuttavia non contemplano misure per il settore automobilistico, che costituisce un comparto fondamentale dell'economia italiana;
    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia come nell'ambito delle misure previste dalla legge di stabilità per il 2017, denominate piano industria 4.0, il settore delle automotive, che in Italia ha avuto negli ultimi due anni una ripresa della produzione dopo il crollo (-50 per cento) del decennio precedente, rappresenta il comparto più dinamico, anche grazie al processo di digitalizzazione e dell'introduzione di nuove forme di tecnologia;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, le condizioni per sostenere il settore automotive 4.0 sono legate al superamento del gap dimensionale e quello digitale delle aziende italiane, oltre che la maggiore messa in rete delle eccellenze e la riqualificazione del capitale umano;
    la necessità di misure volte a sostenere il processo di crescita dell'industria 4.0, attraverso interventi legislativi stabili e competitivi, all'interno di un piano nazionale di sperimentazione dei veicoli a guida autonoma in alcune aree delimitate, per consentire anche ai produttori di componenti, di sviluppare le necessarie competenze, risulta pertanto urgente ed indispensabile per rilanciare in maniera stabile e duratura l'intero sistema delle automotive a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, a prevedere nei prossimi interventi legislativi, misure ad hoc finalizzate a sostenere le spese infrastrutturali per la definizione del piano nazionale esposto in premessa.
9/4444-A/37Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca un contenuto estremamente ampio e complesso, le cui disposizioni incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale;
    il provvedimento d'urgenza in particolare, nell'ambito delle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale all'articolo 27, ridetermina la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, riducendo di 70 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 degli importi destinati al Fondo medesimo;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, la decisione di decurtare le risorse di un settore fondamentale, quale quello del trasporto pubblico locale, per dirottarle a copertura di altri interventi recati all'interno della manovra correttiva di finanza pubblica, accrescerà negativamente le già difficili condizioni dei trasporti locali, in particolare nei riguardi del Mezzogiorno e più specificatamente nella regione Siciliana, sia su strada che su ferrovia i cui standard quali-quantitativi risultano sempre più scadenti;
    i dati recenti, contenuti negli indicatori per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite che sono stati redatti dall'Istat, così come richiesto dalla Commissione statistica dell'organizzazione intergovernativa, evidenziano al riguardo, le difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici da parte dei cittadini siciliani, che a livello regionale non raggiunge il 50 per cento di utenti soddisfatti per alcun tipo di fruizione di tpl;
    gli ultimi dati Istat, riportati nell'Allegato Infrastrutture al Def 2017, confermano inoltre che circa 7 residenti su 10 nella regione Siciliana, preferiscono muoversi con mezzi privati: un dato che supera la media nazionale rispetto alle principali città regine in materia di mobilità sostenibile;
    la necessità di introdurre misure compensative anche di carattere fiscale, volte a definire una «cornice di regolazione» che garantisca efficienza ed economicità delle tariffe ai trasporti pubblici locali, nei riguardi dell'intero sistema di trasporto locale isolano, (incluse le imprese di trasporto private che operano all'interno della regione Siciliana) risulta pertanto, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, urgente e indifferibile in considerazione dei livelli altamente negativi e penalizzanti esistenti nell'isola, considerando peraltro il fenomeno dei pendolari particolarmente esteso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie e la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, un intervento normativo ad hoc finalizzato a sostenere il trasporto pubblico locale nella regione Siciliana, i cui servizi di mobilità per le persone e le merci, permangono fortemente limitativi.
9/4444-A/38Riccardo Gallo.


   La Camera,
   considerato che la Città di Torino ospiterà quest'anno la Convention della World Design Organisation, già ICSID, la più importante associazione internazionale dei designer professionisti, con sede in Canada;
   per l'occasione arriveranno in Città i migliori designer da oltre 60 Paesi di tutto il mondo e che l'Assemblea Generale si terrà il 14 e 15 ottobre 2017;
   per tutto il mese di ottobre la Città di Torino organizzerà eventi e attività a carattere internazionale e che «Torino City Of Design» ha l'obbiettivo di concentrare l'attenzione dei cittadini, degli operatori del settore e di tutti gli attori del mondo del design locale, nazionale ed internazionale sui temi del design, visti nell'accezione più ampia possibile: il design-thinking nelle politiche pubbliche, la mobilità sostenibile, i nuovi makers, il design del patrimonio culturale, la rigenerazione urbana, la creatività e la cultura per lo sviluppo sostenibile della città;
   nell'evento saranno coinvolti tutti gli attori del design cittadino, le reti esistenti del settore culturale nelle quali Torino è attiva, i partner locali e internazionali, le istituzioni pubbliche e private del nostro territorio;
   l'evento si terrà in differenti luoghi della città, significativi per il carattere dell'iniziativa, come spazi rigenerati, spazi polivalenti, spazi della formazione, spazi pubblici decentrati;
   considerato che:
    nel dicembre 2014 è stato attribuito a Torino il titolo di Creative City UNESCO per il Design, unica città italiana all'interno di questa categoria e che tale riconoscimento è avvenuto in base a una candidatura avanzata su temi di importanza strategica per il territorio metropolitano, alcuni dei quali connessi più strettamente alla storia industriale della Città e altri relativi ad ambiti diversi quali: ambiente e sostenibilità, pianificazione e riqualificazione urbanistica, innovazione e creatività, sviluppo economico,

impegna il Governo

nelle forme e nelle modalità che si riterranno più adeguate, a sostenere il successo dell'edizione 2017 della Convention della World Design Organisation e gli eventi ad essa collegati che si svolgeranno a Torino.
9/4444-A/39D'Ottavio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;
    per tutelare la razionalizzazione delle risorse e far fronte alle esigenze di economicità sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, sarebbe auspicabile limitare la spesa derivante dai possibili esiti dei contenziosi ancora aperti;
    in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi della normativa vigente, sarà comunque necessario, il prossimo settembre 2017, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, conciliandolo, per quanto possibile, con la qualità del servizio pubblico: difficile infatti risulterebbe ottenere un servizio di qualità, qualora circa 2000 sedi vacanti dovessero essere gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche distanti fra loro;
    il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero nuovamente la situazione e comporterebbero un aumento della spesa pubblica, già la legge 107/15 era intervenuta e ha trovato una soluzione per alcune situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 e altre riferite al concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria, escludendo di fatto situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011; questa operazione aveva comunque portato di per sé all'immissione in ruolo di circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle reggenze, né tanto meno per risolvere gli sprechi dei numerosi contenziosi ancora aperti;
    i ricorrenti aderenti al Comitato Nazionale afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati in diverse regioni d'Italia (Lombardia, Campania, Puglia, Veneto, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Abruzzo) sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107/15, i concorrenti in questione, avevano superato la prova preselettiva, o una prova, avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, oppure avevano superato la preselettiva e avevano un contenzioso aperto all'entrata in vigore della sopracitata legge 107/15;
    l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prorogare la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499/2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 107/2015, al quale sarebbero ammessi esclusivamente coloro che avevano superato la preselettiva o almeno una prova d'esame e, nel contempo, avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, o avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 107/15, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;
   a valutare la possibilità dell'immissione nel ruolo di dirigente scolastico dei candidati che hanno effettuato il corso e superato la prova finale, con decorrenza giuridica 1o settembre 2017 e decorrenza economica 1o settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016.
9/4444-A/40Cimbro, Nicchi, Melilla, Bossa, Capodicasa, Scotto, Albini, Francesco Saverio Romano, Mongiello, Russo, Brignone, Zappulla, Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo Codice degli appalti), all'articolo 211 interviene sui pareri di precontenzioso dell'ANAC relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara;
    nell'aprile scorso, durante l'esame in Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, successivamente approvato (decreto legislativo n. 56 del 2017), era stato «inopinatamente» soppresso il comma 2 del citato articolo 211, che consentiva all'ANAC di intervenire immediatamente senza attendere la magistratura, che per le indagini su eventuali irregolarità – casi di corruzione ma non solo – ha bisogno ovviamente di tempi più dilatati;
    anche in conseguenza delle proteste sollevate dalla soppressione di questo comma 2, il Governo si era impegnato a ripristinarlo; durante l'esame in Commissione Bilancio del provvedimento, con un emendamento del Governo è stata ripristinata, seppure con diverse sensibili modifiche, la suddetta norma soppressa con il decreto legislativo n. 56 del 2017;
    una delle differenze tra la versione originaria del comma 2, e il testo riproposto nel provvedimento in esame, è che l'ANAC, è autorizzata ad intervenire solamente se i contratti sono «di rilevante impatto», e che vengano riscontrate «gravi» violazioni da parte della stazione appaltante,

impegna il Governo

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui alle premesse e ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad apportare le necessarie modifiche al testo di cui in premessa, al fine di prevedere che l'ANAC venga autorizzata ad intervenire anche se i contratti non sono «di rilevante impatto», ritenendo invece sufficiente ritenere che violino le norme in materia di contratti pubblici a prescindere che siano contratti importanti o meno;
   a prevedere una modifica al testo al fine di prevedere che l'ANAC per agire, non è necessario che riscontri gravi violazioni da parte della stazione appaltante, ma è sufficiente che riscontri comunque delle violazioni, a prescindere dalla gravità delle stesse.
9/4444-A/41Zaccagnini, Zaratti, Kronbichler, Formisano, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame in Commissione Bilancio del provvedimento in esame, è stata introdotta una norma relativa all'organizzazione dell'ANAC, in base alla quale l'Autorità è tenuta a definire con propri regolamenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale;
    il testo prevede che le suddette disposizioni e l'organizzazione dell'Autorità debbano avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    è da molto tempo che lo stesso presidente dell'Anac, dottor Cantone, in più occasioni, ha segnalato con forza al Governo che per funzionare al meglio, e stante i numerosi e delicati compiti che la normativa vigente gli assegna, la sua Autorità avrebbe bisogno di maggiori risorse e maggiore personale,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie a favore all'ANAC, per garantire la piena efficacia della sua attività istituzionale e per i numerosi e delicati compiti assegnati all'Autorità medesima, e consentire l'assunzione di ulteriore personale anche in deroga alla normativa vigente.
9/4444-A/42Kronbichler, Formisano, Melilla, Zaratti, Albini, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, durante l'esame in Commissione Bilancio, è stato integrato da misure finalizzate a incidere sugli organici di fatto del personale docente delle scuole; in questo ambito, ricordiamo che recentemente si è svolto al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, un incontro di informativa sindacale sull'organico dei docenti per il prossimo anno scolastico;
    il MIUR ha illustrato ai sindacati l'esito dell'incontro con il Ministero dell'economia e delle finanze, ed i contenuti dell'accordo che ha sbloccato l'emanazione sia della bozza di decreto interministeriale con tabelle annesse sugli organici docenti per l'anno scolastico 2017/2018;
    come riporta un articolo di Repubblica.it del 19 maggio scorso, gli studenti disabili sono 12.557 e la maggior parte di loro il prossimo anno continuerà ad avere docenti con il contratto a termine. In particolare si denuncia la grave situazione della regione Toscana. A settembre, ogni provincia toscana potrà contare su una media di 2 insegnanti di sostegno in più rispetto allo scorso anno; dalle tabelle sulle nuove assunzioni comparse in via ufficiosa sul sito di Orizzonte Scuola, ma confermate dai sindacati, sono riportati numeri sconcertanti. Come dichiarato da Bernardo Croci, coordinatore dell'Ande (Associazione nazionale docenti ed educatori), «delle 15.100 cattedre che il ministero dell'Istruzione ha deciso di trasformare in posti di ruolo, 3.600 sono quelle dedicate al sostegno. Peccato che su 3.600 posti a livello nazionale, in Toscana ce ne siano appena 24. Una cifra ridicola, se si considera che le province sono 10 e che questi insegnanti dovranno essere distribuiti sulle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative utili per soddisfare il fabbisogno di personale docente, destinando più posti alla stabilizzazione degli insegnanti di sostegno, anche alla luce dell'estrema criticità esposta in premessa in cui si trovano alcune regioni, a cominciare dalla Toscana.
9/4444-A/43Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità per il 2016, ha introdotto un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
    nel DEF 2017, nella sezione dedicata al Programma nazionale di riforma, il Governo ha ricordato che per superare le disuguaglianze e in coerenza con la legge delega approvata dal Parlamento (legge 15 marzo 2017 n. 33) per la lotta alla povertà, sono previsti interventi su diversi ambiti, il principale dei quali è il varo del Reddito di Inclusione (REI), con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari (nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila persone), e una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia;
    il Governo sottolinea che le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 miliardi per il 2018;
    in ogni caso le risorse stanziate dal Governo a partire dal 2017, sono soltanto una piccola parte dei 7 miliardi circa che sarebbero necessari per sostenere realmente le famiglie e le persone in povertà assoluta;
    ricordiamo che l'Istat ha certificato come tra il 2014 e il 2015 i poveri sono aumentati, e già nel 2015, 4,6 milioni di persone residenti (il 6,1 per cento delle famiglie) si trovava in povertà assoluta; è evidente che con queste risorse la misura del cd. Reddito di inclusione, non può avere un carattere universalistico,

impegna il Governo

a incrementare progressivamente e sensibilmente le risorse stanziate a normativa vigente per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, e consentire l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, al fine di dare una prima risposta perlomeno a tutti coloro che si trovano in situazione di povertà assoluta.
9/4444-A/44Fossati, Murer, Fontanelli, Albini, Melilla, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il 23 febbraio 2017, Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trovato l'intesa circa il contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, previsto dalla legge di stabilità 2016;
    a seguito di detta intesa è stata prevista una riduzione di trasferimenti dallo Stato alle Regioni per un ammontare pari a circa 485 milioni di euro;
    è molto grave che il taglio di risorse conseguente alla riduzione di detti trasferimenti, riguardi anche il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le Politiche sociali. Fondi che sono decisivi per la vita delle persone disabili, degli anziani non autosufficienti, per quelle fasce di popolazione più in difficoltà e maggiormente esposte alla crisi economica;
    il taglio previsto per il «sociale» è di complessivi 262 milioni. Si tratta di 212 milioni di euro tagliati al Fondo per le politiche sociali, e di 50 milioni al Fondo per la non autosufficienza;
    anche a seguito di proteste e pressioni da parte di cittadini, sindacati e del mondo associativo, il Governo si è in più occasioni impegnato, anche in Parlamento, a reintegrare dette risorse tagliate;
    durante l'esame in Commissione del provvedimento in esame, è stato introdotto l'articolo 1-bis relativo alla «procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata», che comporterà a regime delle entrate per il Bilancio dello Stato;
    di dette entrate, l'articolo citato dispone che almeno 100 milioni di euro saranno riassegnati al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per le Politiche sociali. Parliamo di entrate non definite nei tempi e comunque per un importo (100 milioni) ben inferiore al taglio di 262 milioni complessivi effettuato ai due Fondi a seguito della suddetta Intesa del 23 febbraio 2017,

impegna il Governo:

   a prevedere che le risorse riassegnate al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per le Politiche sociali, rinvenienti dalle maggiori entrate di cui al citato articolo 1-bis, siano almeno non inferiori a quelle ridotte a seguito dell'Intesa Stato regioni del 23 febbraio 2017;
   a reintegrare fin da subito, nelle more della riassegnazione ai due Fondi delle maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, le risorse finanziarie tagliate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le Politiche sociali di cui in premessa.
9/4444-A/45Murer, Fossati, Fontanelli, Albini, Melilla, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;
    sotto questo aspetto, sono ancora molti gli ambiti di intervento sui quali è necessario intervenire con maggiore decisione, e riguardo le stesse risorse per la ricostruzione c’è necessità che siano maggiormente mirate nelle finalizzazioni. Sotto questo aspetto, finora è stata sottovalutata la diffusa situazione che vede molte famiglie residenti nelle aree colpite dagli eventi sismici, che hanno difficoltà a garantire ai propri figli la continuità degli studi universitari, magari fuori regione, per i costi che devono sostenere,

impegna il Governo:

   a disporre con la massima sollecitudine l'esonero dal pagamento dei contributi e delle tasse universitarie e scolastiche relative almeno all'anno 2016-2017 per gli studenti residenti, o la cui famiglia è residente nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui in premessa, prevedendo la possibilità di ottenere il rimborso per i medesimi soggetti qualora abbiano già provveduto ai relativi pagamenti;
   con riferimento al sistema universitario, a valutare la possibilità di destinare una quota del fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2017, perdette finalità.
9/4444-A/46Ricciatti, Melilla, Albini, Zaratti, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del disegno di legge in esame interviene, tra l'altro, con disposizioni volte a favorire la «costruzione di impianti sportivi». Norme «sblocca-stadio», finalizzate ad accelerare progetti nuovi o già avviati;
    si interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014. Solo che invece di modificare direttamente, come sarebbe dovuto avvenire, la norma sugli stadi della suddetta legge di stabilità 2014, si introducono nuove disposizioni che con quella norma non si coordinano, né attraverso abrogazioni né con modifiche puntuali al testo vigente;
    l'articolo consente la ricostruzione dell'impianto con sagoma e volumetrie diverse;
    prevede che il verbale conclusivo di approvazione del progetto, così come il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi possano costituire adozione di variante allo strumento urbanistico;
    riguardo alle modalità di effettuazione degli interventi urbanistici, la normativa vigente, e in particolare il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ha stabilito i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,

impegna il Governo:

   a prevedere che gli interventi urbanistici previsti dal suddetto articolo 62, debbano comunque avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   a specificare che gli immobili che saranno realizzati, anche per rendere sostenibile i costi di realizzazione dell'impianto sportivo, debbano in ogni caso essere solo quelli strumentali o limitati a consentire e favorire la fruibilità dell'impianto sportivo;
   a stabilire che i previsti interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli impianti sportivi, debbano dare la priorità al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
9/4444-A/47Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa, Kronbichler, Zappulla, Fassina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce delle norme per semplificare le procedure per la realizzazione di impianti sportivi, integrando e sovrapponendosi alle norme già esistenti e previste dai commi 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
    si regolamenta le demolizioni e le cessioni di superficie;
    si disciplina la realizzazione di immobili non sportivi;
    si concede il diritto allo sfruttamento commerciale dell'area limitrofa in occasione di grandi eventi. Lo studio di fattibilità per la costruzione di impianti sportivi può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazione d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Sono possibili demolizioni e ricostruzioni con diverse volumetrie e sagoma dell'impianto;
    viene stabilito che la conferenza di servizi decida in «modalità sincrona» e anche in modo unificato con quella che esprime la valutazione di impatto ambientale, e il verbale conclusivo può costituire adozione di variante al piano regolatore comunale;
    sono previste varianti allo strumento urbanistico;
    le norme introdotte sugli impianti sportivi, rischiano di essere in linea con la politica urbanistica di questi anni. Una politica urbanistica che si è purtroppo dotata troppo spesso di strumenti non sempre rivolti al miglioramento della condizione urbana, ma piuttosto atti a favorire il consumo del territorio, la privatizzazione della città e dei beni comuni,

impegna il Governo:

   a prevedere che gli interventi di trasformazione debbano rispettare parametri di ecocompatibilità in termini di risparmio energetico e di qualità degli edifici ricostruiti, nonché migliorare gli standard dell'ambiente urbano interno ed esterno all'area oggetto di intervento;
   a stabilire che l'area oggetto di intervento di cui in premessa, debba comunque prevedere una percentuale minima destinata a servizi pubblici di quartiere e urbani.
9/4444-A/48Zaratti, Albini, Kronbichler, Melilla, Capodicasa, Formisano, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni sul Mezzogiorno;
    per rilanciare l'attrattività degli investimenti nei porti del Sud, da tempo la Svimez sostiene l'importanza di istituire delle Zone Economiche Speciali (Zes), per le quali, al di là delle iniziative intraprese dalle singole Regioni, sarebbe opportuno predisporre un intervento normativo nazionale che ne consenta una efficace implementazione in tempi brevi con riferimento alle aree del Mezzogiorno;
    le Zes sono uno strumento utilizzato con crescente frequenza negli ultimi 20 anni in tutte le regioni del mondo per contribuire a superare i problemi del sottosviluppo di aree o regioni depresse;
    il caso più conosciuto è quello delle Zes cinesi, ma di particolare importanza in Europa è il caso delle Zes in Polonia che conferma la validità delle misure intraprese: tra il 2005 e il 2015, gli investimenti localizzati nelle Zes sono stati pari a circa 20 miliardi di euro, con un incremento di quasi 213 mila posti di lavoro;
    peraltro, nel caso del Mezzogiorno, le Zes potrebbero almeno in parte rappresentare una compensazione per gli svantaggi competitivi sofferti a causa del dumping fiscale operato dai paesi dell'Est nuovi entrati nell'Ue e delle asimmetrie strutturali che, a causa della governance economica europea e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Eurozona, si producono tra le stesse aree meno sviluppate dell'Unione;
    a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
9/4444-A/49Duranti, Scotto, D'Attorre, Melilla, Albini, Capodicasa, Ricciatti, Ferrara, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sviluppo e di lavoro;
    il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) prevede espressamente che: «In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
    in buona sostanza, in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Milleproproghe si consente che, nel 2017, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, sia concesso, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento;
    tale deroga è stata prevista – ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – anche per l'anno 2016, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro;
    le condizioni per la deroga – oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato – corrispondono alla circostanza che l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto). Inoltre, l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori. Resta fermo che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste e che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze);
    all'onere finanziario per il 2017 si fa fronte mediante impiego delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;
    con riferimento a tale disposizione, considerato il particolare momento storico di crisi economica in cui versano le aziende e il relativo impatto che ne consegue sotto il profilo della protezione sociale dei lavoratori, appare quanto mai necessario un sollecito intervento risolutivo che consenta a tutte le aziende che si trovano nelle aree di crisi complessa già riconosciute (come l'azienda avicola matesina Gam in Molise, ma anche altre 8 nella Regione Lazio) che hanno usufruito delle risorse per la cassa integrazione per l'anno 2016 di poter utilizzare anche per l'anno 2017 le risorse già stanziate a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata ad estendere la durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa «per ogni anno di riferimento» e non già «sino al massimo di 12 mesi».
9/4444-A/50Leva, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, seguito delle modifiche introdotte presso la Commissione V (Bilancio) dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016;
    in particolare, si prevede che entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345.000 ed entro il 30 aprile 2018 non potranno essere superiori a 265.000;
    inoltre, si prevede un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio 2017, per individuare le modalità attuative;
    si ricorda che l'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 prevede la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario;
    la relazione allegata all'emendamento governativo approvato in Commissione V (Bilancio) afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109, mentre attualmente – secondo il Governo – gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000. La riduzione a 265.000 realizzerebbe sostanzialmente l'obiettivo del 30 per cento prescritto dalla norma citata;
    si prevede, inoltre, che i concessionari provvedano a ridurre, in un primo momento entro il 31 dicembre 2017 di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità 2016); la riduzione a 265.000 entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2016;
    infine, si dispone che nel caso in cui alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa procedere d'ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti e che i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di applicazione delle nuove norme in materia di riduzione degli apparecchi da divertimento di cui al presente provvedimento, ogni iniziativa di competenza finalizzata ad applicare quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali.
9/4444-A/51Bersani, Albini, Melilla, Capodicasa, Zoggia, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di riscossione;
    preso atto della volontà del Governo di porre particolare attenzione al tema della gestione delle crisi aziendali in sede di discussione dell'emendamento 35.30 presso la Commissione V (Bilancio), si evidenzia che i lavoratori dipendenti di SO.G.E.T. S.p.A. hanno manifestato viva preoccupazione circa le pesanti ricadute occupazionali derivanti dalla vigente riforma della riscossione dei tributi locali di cui al decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1o dicembre 2016;
    dal 1o luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (il nuovo soggetto che subentra a Equitalia) potrà effettuare, con semplice delibera di affidamento, ogni attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie di tutte le amministrazioni locali e delle società partecipate. Trattasi, in nuce, di una gestione in via esclusiva: nessun amministrazione locale farà gare di appalto potendo affidare la riscossione con semplice delibera;
    senza contestare gli obiettivi di fondo della normativa, si ricorda che tutte le precedenti riforme di settore hanno garantito pari dignità ai lavoratori e piena tutela occupazionale; oggi, invece, il personale di Equitalia, anche a tempo determinato, viene cooptato nel nuovo soggetto nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione) ma sembrano ignorarsi le equiparabili professionalità dei dipendenti delle società, nate per scorporo di ramo d'azienda;
    l'associazione di categoria (A.N.A. C.A.P.) ha già annunciato pesantissime ripercussioni occupazionali e alcune aziende – segnatamente SO.G.E.T. S.p.A. di Pescara e SO.G.E.T. S.p.A. di Taranto – hanno già avviato procedure di licenziamento,

impegna il Governo

a dare effettivo seguito agli impegni inerenti la gestione delle crisi aziendali descritti dal presente atto di indirizzo, ponendo in essere ogni iniziativa utile a garantire salvaguardia occupazionale in favore dei lavoratori.
9/4444-A/52Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Ricciatti, Ferrara, Martelli, Sottanelli, Fusilli, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte al rilancio dei sistemi produttivi delle zone colpite dai recenti eventi sismici;
    i vantaggi derivanti da un accorpamento dei comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche possono essere numerosi;
    si tratta infatti di un duplice effetto, da un lato quello derivante da processi di razionalizzazione della spesa e riduzione delle diseconomie di scala che caratterizzano gli enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di misure per consentire ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, che siano stati installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito dei Comuni colpiti dai recenti eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, di risolvere anticipatamente le convenzioni instaurate con il Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE beneficiando comunque del regime di incentivazione previsto dalla normativa relativa alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
9/4444-A/53Quaranta, Ricciatti, Scotto, Zaratti, Nicchi, Duranti, Piras, Melilla, Sannicandro, Ferrara, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Claudio Fava, Martelli, D'Attorre, Carlo Galli, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del provvedimento in esame reca misure sul trasporto pubblico locale,

impegna il Governo

a valutare l'individuazione dei livelli essenziali in materia comunque prestando particolare attenzione ad assicurare il diritto alla mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto a basso costo per i pendolari, nonché in riferimento agli strumenti per il decongestionamento delle città e la determinazione delle regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio.
9/4444-A/54Mognato, Folino, Franco Bordo, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47 del provvedimento in esame reca misure di intervento per il trasporto ferroviario;
    a seguito del tragico incidente ferroviario pugliese della scorsa estate il Governo è intervenuto in materia di sicurezza ferroviaria emanando il decreto n. 216 del 5 agosto 2016 che fa transitare 41 linee regionali nello spazio ferroviario europeo e quindi sotto l'ombrello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf). Nella sostanza le nuove competenze dell'Ansf si traducono nell'allineamento degli standard di sicurezza di 1.918 chilometri di rete delle «ex concesse» ai livelli dei binari gestiti da Rfi,

impegna il Governo

per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2017, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, a valutare l'introduzione di uno stanziamento straordinario per l'anno 2017 di 150 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
9/4444-A/55Folino, Franco Bordo, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47 del provvedimento in esame prevede interventi per il trasporto ferroviario, in particolare sul progetto Grandi Stazioni,

impegna il Governo

a presentare alle Camere una relazione dettagliata che evidenzia in modo puntuale il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, di cui alle delibere citate, nonché sullo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere.
9/4444-A/56Matarrelli, Franco Bordo, Mognato, Folino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47 del provvedimento in esame prevede interventi per il trasporto ferroviario;
    secondo i dati dell’Union internationale des chemins de fer (UIC), dal 2007 ad oggi il traffico ferroviario delle merci sarebbe diminuito di circa il 50 per cento. Questo crollo è avvenuto nonostante la liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario delle merci avvenuta ad opera dei decreti legislativi n. 188 del 2003 e n. 268 del 2004 (ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 163 del 2007) che, dopo la storica direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, hanno dato attuazione al cosiddetto «primo pacchetto ferroviario» di cui alle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE e 2001/16/CE, e che hanno consentito l'ingresso nel mercato a una quindicina di nuovi operatori i quali ora detengono circa il 30 per cento del traffico ferroviario,

impegna il Governo

ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), a valutare l'introduzione di strumenti per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione Europea.
9/4444-A/57Stumpo, Franco Bordo, Mognato, Folino, Zappulla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 48 reca misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale,

impegna il Governo

al fine di promuovere la concorrenza e il servizio di trasporto pubblico locale a carattere pendolare, a valutare l'introduzione di forme di compensazione per l'utenza secondo quanto prospettato dall'Autorità di regolazione dei trasporti nella delibera del 21 luglio 2016, n. 83.
9/4444-A/58Ferrara, Franco Bordo, Mognato, Folino, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni a supporto del trasporto ferroviario e pendolare;
    nella Mozione a prima firma Franco Bordo e altri n. 1-01091 sui pendolari approvata dalla Camera dei deputati con parere favorevole del Governo il 16 febbraio scorso si legge: «...la Costituzione italiana, così come le altre Costituzioni degli Stati di democrazia liberale, garantisce la libertà di circolazione» (si veda l'articolo 16 della Costituzione, secondo cui: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge»); l'Unione europea è nata intorno ad alcuni grandi principi ed obiettivi, fra i quali va evidenziato, nell'ottica della costruzione di un mercato concorrenziale delle merci e delle prestazioni lavorative, il principio della libera circolazione di merci e persone nel territorio degli Stati membri; nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora incorporata nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la libertà di circolazione è garantita all'articolo II-105 (che recita: «Ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e soggiorno può essere accordata, conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro»);
    il nostro Paese, nel corso di questi ultimi anni, ha garantito, sia pure con difficoltà, l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini. Tuttavia, gli attuali stanziamenti previsti in finanziaria e nel contratto di programma con Rete ferroviaria italiana, non devono pregiudicare in modo inevitabile l'esercizio di tale diritto, colpendo particolarmente le fasce meno abbienti della popolazione e i pendolari che sono da sempre costretti a subire le conseguenze di tale situazione; questi ultimi anni, in particolare, come emerge dalla stampa nazionale e locale, sono stati davvero terribili per i circa tre milioni di pendolari che ogni giorno si muovono nel nostro Paese; in questi ultimi giorni Legambiente ha lanciato la Campagna Pendolaria, presentando una anticipazione, con analisi della situazione di maggiore disagio sulle linee ferroviarie italiane, del rapporto annuale che ha come focus l'emergenza Sud; le ragioni della drammatica situazione in cui vivono i pendolari nel nostro Paese sono chiare. I treni innanzitutto risultano essere sono troppo vecchi. In Italia attualmente sono circa 3.300 i treni in servizio nelle regioni con convogli di età media pari a 18,6 anni, con differenze però rilevanti da regione a regione;
    in secondo luogo i treni risultano essere troppo pochi. Dal 2010 a oggi, complessivamente, si possono stimare tagli pari al 6,5 per cento del servizio ferroviario regionale proprio quando nel momento di crisi è aumentata la domanda di mobilità alternativa più economica rispetto all'auto, anche se con differenze tra le diverse regioni; tra il 2010 e il 2015 il taglio ai servizi ferroviari è stato pari al 26 per cento in Calabria, 19 per cento in Basilicata, 15 per cento Campania, 12 per cento in Sicilia; inoltre, il maggior aumento del costo dei biglietti è stato in Piemonte con +47 per cento mentre è stato del 41 per cento in Liguria e del 25 per cento in Abruzzo e Umbria, a fronte di un servizio che non ha avuto alcun miglioramento; il trasporto pendolare dovrebbe rappresentare una priorità delle politiche di Governo, sia perché risponde a una esigenza reale e diffusa dei cittadini, sia perché, se fosse efficiente, spingerebbe sempre più persone ad abbandonare l'uso dell'auto con vantaggi ambientali, climatici e di vivibilità delle nostre città; ad oggi, tuttavia, un cambio di rotta delle politiche di mobilità ancora non si vede. Al contrario degli altri Paesi europei, in Italia negli ultimi 20 anni neanche un euro è stato investito dallo Stato per l'acquisto di nuovi treni. Alcune regioni hanno fatto investimenti attraverso i contratti di servizio, altre più virtuose, individuando risorse nel proprio bilancio o orientando in questa direzione i fondi europei. Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale;
    il trasporto ferroviario italiano conta treni troppo vecchi, lenti e lontani dagli standard europei di frequenza delle corse. Negli ultimi dieci anni sono stati realizzati alcuni interventi per la sostituzione del materiale rotabile, ma ciò non basta assolutamente. Perché occorre aumentare il servizio con nuovi treni, a partire dalle linee più frequentate e smettere immediatamente di attuare politiche fondate sui tagli agli investimenti per il trasporto pubblico locale e ferroviario; secondo Legambiente tra le 10 peggiori linee d'Italia per i pendolari nel 2015 c’è innanzitutto la linea Roma-Lido di Ostia. Il servizio ferroviario di questa linea suburbana gestita da Atac risulta totalmente inadeguato per i circa 100.000 pendolari quotidiani. Il 2015 è stato un anno terribile, con un servizio che sembra peggiorare di giorno in giorno a causa di ripetuti guasti e problemi tecnici: corse che saltano senza che venga fornita un'adeguata informazione, frequenze oltre i 40 minuti, convogli vecchi e sovraffollati spesso privi di aria condizionata, stazioni non presidiate. Ad aggravare il tutto, è il fatto che i pendolari di questa linea arrivati al Capolinea a Roma, spesso continuano il viaggio sulla linea B della metropolitana. Dove trovano un servizio indegno per una città europea, con attese che si attestano, in media, sui 15 minuti con picchi di 20-25, quando, a causa di guasti ai convogli o al sistema elettrico, il servizio non si ferma totalmente; segue la linea Alifana e Circumvesuviana. La situazione in Campania della ferrovia Alifana è stata nel 2015 al centro delle cronache per le lamentele da parte dei pendolari che si muovono verso Napoli dal casertano a causa di molteplici ritardi, soppressione di corse, ma soprattutto per la precarietà dei mezzi su cui viaggiano, privi di aria condizionata, con sediolini e carrozze antiquate e scarso servizio di pulizia. Su questa linea viaggiano ancora convogli diesel in attesa che finalmente si completi l'elettrificazione. Ma a Napoli rimane gravissima la situazione che continua a vivere la Circumvesuviana, una delle ferrovie più colpite dai tagli degli ultimi anni, con treni fatiscenti, vagoni stracolmi (ogni giorno 120 mila persone sulla linea) perché insufficienti per una tratta che collega Napoli con i quartieri e i comuni ad Est;
    numerosi gli episodi di disagi e disservizi, con treni soppressi o fermi anche un'ora alle fermate a causa di guasti e rotture dei mezzi; al terzo posto si colloca la linea Chiasso-Rho. Si tratta di una linea, la S11, prolungata da Milano a Rho in occasione dell'Expo, che vede quotidianamente l'utilizzo da parte di quasi 50.000 pendolari che lamentano frequenti ritardi e tempi di percorrenza paragonabili a quelli del secolo scorso (per fare 60 chilometri si impiega oltre un'ora e mezza). Solo nel mese di settembre sono stati oltre 100 i ritardi collezionati, una media superiore ai 4 ritardi al giorno, anche nei weekend; segue la linea Verona-Rovigo. Lungo i 95 chilometri che collegano Verona a Rovigo i disagi sono all'ordine del giorno. Su questa linea insiste il pendolarismo importante di studenti e lavoratori, ma è anche molto frequentato da turisti. Qui viaggiano mezzi lenti (55 km/h di media) e vecchi, su una linea a binario unico e dove manca ancora il completamento dell'elettrificazione nelle tratte Isola della Scala-Cerea e Legnago-Rovigo e i pendolari devono anche fare un biglietto diverso per il proseguimento da Rovigo a Chioggia;
    al quinto posto si colloca la linea Reggio Calabria-Taranto. Una linea fondamentale di collegamento tra le regioni del Sud che vede continui tagli e l'uso di treni sempre più vecchi, malgrado il ruolo fondamentale che potrebbe avere nel collegare gli oltre 40 centri urbani e turistici lungo il percorso. Da Reggio c’è un solo treno diretto al giorno, che ci mette 7 ore e 12 minuti a una velocità di 66 km/ora su una linea sostanzialmente vuota. Nel corso degli ultimi due anni la Regione Calabria ha tagliato circa 20 milioni di euro al contratto di Servizio con Trenitalia, già impoverito di molto negli anni precedenti. A partire dalla metà del 2014 è stata decretata la soppressione di ben 26 treni regionali, poi in seguito alle trattative, 10 corse sono state ripristinate, ma con notevoli riduzioni sulla linea Jonica e la Rosarno-Lamezia Terme Centrale via Tropea. I pendolari segnalano problemi anche nella scelta delle fermate;
    segue la linea Messina-Catania-Siracusa. Lungo i 177 chilometri della linea che collega Messina a Siracusa, i treni viaggiano a una velocità media di 69 chilometri orari passando per Catania, i disservizi più frequenti riguardano gli imprevisti tecnici, quasi sempre dovuti alla condizione dell'infrastruttura. Manca sempre una adeguata informazione ai viaggiatori in caso di interruzioni, guasti agli scambi, furti di rame. Su questa linea insiste la tratta Giampilieri-Fiumefreddo, il cui raddoppio per 42 chilometri è previsto dal contratto di programma di RFI già dal 2000. Un'opera dal valore di 2,27 miliardi di euro che vede ad oggi un finanziamento di soli 49 milioni; al settimo posto si colloca la linea Taranto-Potenza-Salerno. Su questa linea di oltre 200 chilometri di fondamentale importanza per i collegamenti interni tra Puglia, Basilicata e Campania, ma anche per i pendolari dei diversi centri lungo la linea, la situazione è ferma a 50 anni fa. I convogli non raggiungono i 50 km/h di velocità media e impiegano 1 ora e 47 minuti per collegare i 120 chilometri, tra Potenza a Salerno, e 2 ore tra Potenza e Taranto (150 chilometri). La beffa è che i ritardi sono all'ordine del giorno (quando i treni non subiscono soppressioni improvvise), nonostante la linea sia sostanzialmente vuota, visto che ci sono solamente 6 treni per direzione di marcia al giorno; segue la linea Novara-Varallo. Addio ai treni lungo la linea Novara-Varallo dal settembre 2014. C’è quindi chi sta peggio di altri, perché oggi l'unica speranza dei pendolari dell'area è che con l'inserimento della linea nel capitolato di gara d'appalto nel lotto del quadrante nord-orientale del Piemonte si veda una riapertura ed un rilancio del servizio. Ma è solo una possibilità e in ogni caso se ne riparlerà dopo il 2017;
    si segnala ancora la linea Orte-Foligno-Fabriano. Su questa linea i pendolari aspettano da tanti anni che si dia seguito alle promesse di un potenziamento. Si sta infatti parlando di un collegamento nazionale, tra Roma, l'Umbria e le Marche su cui sarebbero previsti investimenti in perenne ritardo e di cui beneficerebbe anche il servizio pendolare. Per ora la linea di 140 chilometri continua ad avere molti tratti a binario unico, una media di velocità di 70 km/h, e i pendolari lamentano continui disagi a causa di guasti dei treni e criticità durante l'inverno per la pioggia, il gelo ed in alcuni casi persino a causa delle foglie che creano problemi di aderenza delle ruote del locomotore sulla rotaia. L'infrastruttura in alcuni tratti è a binario unico, mentre i lavori di raddoppio sono in ritardo ormai da anni; infine, c’è la linea Genova-Acqui Terme. Numerosi disagi si riscontrano sulla linea che collega Genova con il Ponente e che passa per numerosi centri fino ad Acqui Terme, a causa di 46 chilometri a binario unico e di tagli ai treni, per una media di 45 km/h. Qui il maltempo può causare interruzioni della linea e frane. All'ordine del giorno, vi sono ritardi, scarsità di treni, soppressioni improvvise e attese interminabili;
    la regione con la più alta età dei treni e l'Abruzzo, con 28,3 anni, e l'84,7 per cento dei treni circolanti ha più di 20 anni. Anche in Basilicata, si trovano dati estremamente negativi, con un'età media dei treni di quasi 24 anni. In Puglia la situazione più critica è quella delle linee di Ferrovie del SudEst, ma in generale è necessario un rinnovo del parco rotabile vista l'età media di 23 anni. In Sicilia, l'età media dei treni è di circa 23 anni, con la conseguenza che sulla tratta Siracusa-Gela lo stato dei treni è mediocre tanto che gli attuali tempi di percorrenza sono addirittura superiori a quelli di 20 anni fa, anche a causa di un'infrastruttura decisamente carente. In Lombardia l'età media dei treni è di circa 22 anni che scende però a 7,5 considerando i revamping. Nonostante ciò, vista la grande quantità di pendolari, l'usura dei convogli incide sulla qualità del servizio sulle linee, a partire dalla Milano-Lecco-Tirano. In Calabria i pochi treni in circolazione hanno oltre 21 anni di età. In Umbria non va meglio con treni di circa 20 anni, mentre è di 19,5 anni l'età media dei treni in Sardegna,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile e che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari.
9/4444-A/59Franco Bordo, Mognato, Folino, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di interventi per le zone colpite da eventi sismici;
    in relazione alla delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della Regione Abruzzo, per le Province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima dovrebbero essere assegnate alle Province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi,

impegna il Governo

in considerazione delle forti nevicate che hanno colpito il centro Italia, in concomitanza con gli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017, a valutare l'opportunità di individuare, quali enti destinatari delle risorse incrementali previsti nella delibera del 20 gennaio 2017, le Province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila, per il ripristino della rete viaria di competenza.
9/4444-A/60Capodicasa, Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Duranti, Zappulla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, modificato durante l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di regime fiscale delle locazioni brevi;
    appare quanto mai necessario evitare che le previsioni ivi contenute vengano eluse ricorrendo a portali di prenotazione che, avendo base all'estero, si sottraggono o tentino di sottrarsi all'applicazione della normativa italiana;
    sotto tale profilo è auspicabile che i locatori italiani possano avvalersi unicamente di soggetti, anche stranieri, che applichino le ritenute previste dalla normativa italiana,

impegna il Governo

a monitorare con particolare attenzione gli effetti applicativi della norma in questione, valutando altresì ogni iniziativa di competenza tesa a rafforzare misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione delle disposizioni in argomento.
9/4444-A/61Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame a seguito delle modifiche approvate in Commissione V (Bilancio) prevede che al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;
    tale misura è considerata certamente favorevole ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo che in ogni caso avrebbero gradito analoga attenzione anche alla problematica inerente la diffusione degli asili nido su tutto il territorio nazionale;
    occorre un Piano pluriennale da concordare con le Regioni per assicurare che gli asili nido situati in tutti i territori garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino;
    la prima legge finanziaria dell'ultimo Governo Prodi aveva varato un Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, prevedendo un finanziamento statale nel triennio 2007-2009 pari a 446 milioni di euro per l'incremento dei posti disponibili nei servizi per i bambini da zero a tre anni. L'impatto del Piano nel triennio è stato di notevole importanza, come mostrano le attività di monitoraggio che sono state affidate all'istituto degli Innocenti di Firenze. Alle risorse statali si sono aggiunti circa 281 milioni di cofinanziamento locale, per un totale di 727 milioni di euro stanziati, come sancito dalle intese in Conferenza unificata del 26 settembre 2007 e del 14 febbraio 2008. Il monitoraggio ha evidenziato che alcune regioni e province autonome contribuiscono in termini di cofinanziamento al Piano con risorse molto più ingenti di quelle previste dalle intese: nel 2008 ulteriori 200 milioni sono stati aggiunti da alcune regioni e province autonome a finanziare i Piani regionali, sia ai fini dell'incremento dei posti che al fine di sostenere le spese di gestione dei posti incrementali. Tuttavia l'Italia è ancora lontana dall'obiettivo della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, che deve essere raggiunto entro il 2010,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative attraverso un piano pluriennale volto a favorire la messa in opera di un Piano straordinario pluriennale per l'apertura di asili nido su tutto il territorio nazionale che garantiscono un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi anni di vita del bambino.
9/4444-A/62Scotto, Nicchi, Ricciatti, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 57 del provvedimento in esame estende alle PMI le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica vigenti per le startup innovative, tra cui in particolare quelle concernenti la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quotesociali, anche mediante equity crowfunding,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di ulteriori misure volte alla raccolta di capitali anche di natura non bancaria, come ad esempio quelli provenienti dal risparmio previdenziale, al fine di potenziare il quadro patrimoniale delle piccole e medie imprese italiane.
9/4444-A/63Fontanelli, Ricciatti, Ferrara, Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12-bis del provvedimento reca disposizioni per la rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere;
    dal Rapporto APC emerge come, secondo le stime del CISET- Centro Internazionale di Studi sull'economia turistica dell'Università Ca’ Foscari di Venezia, elaborate a partire dagli ultimi dati resi disponibili dall'ISTAT, nel 2015 sono circa 3 milioni gli italiani che hanno trascorso lungo lo Stivale, una vacanza in camper caravan o tenda, pari al 5,6 per cento dell'intero turismo domestico, per un totale di 30 milioni di notti e una spesa annua superiore a 1,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di misure di agevolazione fiscale per le strutture turistico-ricettive rivolte al turismo all'aria aperta e al turismo verde.
9/4444-A/64Sannicandro, Ricciatti, Ferrara, Melilla, Albini, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 40-bis del provvedimento in esame prevede interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale;
    in base a tale previsione si possono realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale;
    la norma prevede la realizzazione di tali interventi da parte del Ministero dell'interno «anche» con il coinvolgimento di regioni ed enti locali e che tale coinvolgimento avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci;
    in quanto finalizzati all'integrazione dei cittadini stranieri andrebbero sempre coinvolti gli uffici preposti a tale fine, a partire dagli enti locali che hanno le strutture preposte a tale fine, anche per scongiurare interventi non coordinati come avvenuto in passato che hanno generato non pochi problemi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere in ogni caso per gli interventi di cui all'articolo 40-bis il coinvolgimento degli enti locali e anche delle regioni.
9/4444-A/65Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Capo II del provvedimento reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un articolo aggiuntivo in materia di regolamentazione del lavoro accessorio;
    proprio in tema di normativa sul lavoro accessorio, su iniziativa della CGIL è stato indetto, ai sensi dell'articolo 75 un referendum abrogativo, sostenuto da più di tre milioni di firme di cittadini italiani;
    il referendum, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 28 maggio 2017, è stato annullato in seguito a due ordinanze, rispettivamente del 21 e 27 aprile 2017, dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Suprema Corte di cassazione, a seguito del decreto-legge 17 marzo 2017, n.25, come convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49;
    il Governo, come inserito nelle premesse del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 e nella relazione introduttiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ha disposto l'abrogazione totale delle norme vigenti in materia di lavoro accessorio (comunemente detto voucher) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive dell'istituto allora vigente;
    alla base dell'annullamento del referendum abrogativo in tema di lavoro accessorio disposta dalle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum rileva proprio «l'abrogazione secca di tutte le disposizioni fatte oggetto dei quesiti referendari, senza il corredo di altra disciplina delle stesse materie, suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 375, come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 1978, il trasferimento dei referendum sulle nuove disposizioni legislative»;
    i prìncipi posti dalla sentenza della Corte costituzionale del 16 maggio 1978, ai quali poi si è costantemente ispirato l'Ufficio centrale per il referendum presso la suprema Corte di cassazione nel valutare l'annullamento di referendum già indetti a seguito di interventi del legislatore, prevedono che ai fini dell'annullamento di un referendum oltre alle innovazioni legislative apportate si debba valutare l'intenzione del legislatore e la finalità della nuova normativa residuata che, qualora rimanga sostanzialmente identica a quella della normativa modificata, diviene essa stessa oggetto di referendum abrogativo;
    l'articolo aggiuntivo inserito nel provvedimento in esame, recando una disciplina strutturale e definitiva in materia di lavoro occasionale, tra l'altro criticabile sotto il profilo della qualità della legislazione perché inserita in un provvedimento che non reca norme specifiche e organiche in materia di lavoro, pone le basi per una violazione dell'articolo 75 della Costituzione, come già annunciato dalla Cgil;
    l'articolo aggiuntivo introdotto nel decreto, inoltre, si configura come il primo e pericoloso, precedente di aggiramento della normativa vigente in tema di referendum abrogativo, con il rischio concreto di svilire e depotenziare un fondamentale strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione Italiana;
    al fine di prevenire una probabile declaratoria di incostituzionalità che, aggiungendosi a quelle già pronunciate in materia di legge elettorale, infliggerebbe un durissimo colpo all'immagine dell'istituzione parlamentare,

impegna il Governo

a valutare la disposizione, anche alla luce di quanto esposto in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la soppressione dell'intero articolo aggiuntivo in materia di lavoro occasionale ovvero a proporre ilmantenimento delle sole disposizioni introdotte in materia di Libretto famiglia.
9/4444-A/66Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Capo II del decreto reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti, e l'articolo 53 detta disposizioni in tema di anticipo pensionistico (APE);
    la normativa in tema di Ape Social di cui al comma 179, lettera d), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non tiene adeguatamente conto delle caratteristiche e delle peculiarità che connotano il lavoro nell'ambito del settore edile, che pure è ricompreso tra gli elenchi delle categorie che possono accedere all'anticipo pensionistico;
    in particolare i criteri di accesso relativamente al periodo considerato in relazione agli anni di lavoro svolto, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 53 del decreto in esame, e relativamente agli anni di contribuzione richiesti, sono tali da impedire l'accesso all'Ape esclusivamente ad un numero molto ridotto di lavoratori del settore, pari a circa duemila su di una platea di ventitremila edili anziani che ancora svolgono la propria attività sulle impalcature;
    l'attività nel settore edile è soggetta a frequenti periodi di interruzione e sottopone ad un'usura molto elevata i lavoratori. La necessità frequente di svolgere il proprio lavoro su strutture sopraelevate quali le impalcature, aumenta notevolmente i rischi di incidenti sul lavoro in particolare per i lavoratori più anziani;
    tali criticità sono state più volte segnalate dalle organizzazioni di categoria del settore e da ultimo ribadite con una manifestazione svolta in tutta Italia il giorno 25 maggio 2017,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere i criteri di accesso all'Ape social al fine di tenere maggiormente conto delle caratteristiche peculiari del lavoro svolto nel settore edile, prevedendo per i lavoratori di cui alla lettera A dell'allegato C alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la possibilità di accedervi con 7 anni di lavoro svolto nell'arco degli ultimi 10 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
9/4444-A/67Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Capo II del decreto reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti, e l'articolo 53 detta disposizioni in tema di anticipo pensionistico (APE), fornendo un'interpretazione autentica di quanto previsto dai commi 179, lettera d) e 199 lettera d), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    la legge di bilancio per il 2017 nelle soprariportate disposizioni ha previsto per determinate categorie di lavoratori dipendenti, che svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, di poter accedere alla così detta Ape social ovvero al pensionamento previsto per i lavoratori precoci nel caso in cui abbiano svolto in maniera continuativa sei anni di lavoro;
    l'articolo 53 del provvedimento in esame ha specificato che il requisito dei sei anni continuativi di lavoro si considera conseguito se nei sei anni precedenti il momento del pensionamento l'attività lavorativa non ha subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi, e a condizione che l'attività lavorativa sia stata svolta nel settimo anno precedente il momento del pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione, la norma ha dunque dettato una previsione di maggior favore rispetto alle disposizioni della legge di bilancio per il 2017;
    le organizzazioni sindacali hanno chiesto di ampliare ulteriormente la franchigia prevista dall'articolo 53 del decreto in esame, in considerazione del fatto che la stessa legge fa riferimento a professioni che richiedono un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in maniera continuata, inoltre alcune di queste professioni sono caratterizzate da frequenti periodi di interruzione dello svolgimento dell'attività lavorativa, al punto che, anche con la nuova interpretazione potrebbe essere ampia la platea di lavoratori che rimarrebbero esclusi dall'accesso all'Ape social o dal pensionamento per i lavoratori precoci,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una franchigia di maggior favore ai fini delle disposizioni di cui ai commi 179, lettera d) e 199, lettera d), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche prevedendo che i periodi di interruzione complessivi dell'attività lavorativa possano essere pari fino a 24 mesi in un periodo temporale comprendente gli 8 anni che precedono il momento del pensionamento.
9/4444-A/68Zappulla, Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Titolo III reca ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate;
    in data 18 gennaio 2017 si sono verificati nuovi eventi sismici che hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tali eventi sono seguiti fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che si sono abbattuti sui territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017. Gli eventi meteorologici e calamitosi hanno interessato nella regione Abruzzo in particolare le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, producendo ingenti danni in particolare alla rete viaria. Proprio a seguito degli eventi sismici e meteorologici sopra riportati, con delibera del 20 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri ha decretato l'estensione dello stato di emergenza già dichiarato ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, prevedendo lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro dal fondo per le emergenze nazionali,

impegna il Governo

a destinare una parte consistente delle risorse stanziate, per quanto riguarda la regione Abruzzo, alle province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, per il ripristino della rete viaria di competenza danneggiata dai citati eventi.
9/4444-A/69Bossa, Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Capo II del provvedimento reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti;
    l'articolo 55 novellando il comma 189 della legge 208 del 2015 modifica la normativa relativa ai premi di produttività per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
    la modifica apportata riduce l'attuale regime di fiscalità di vantaggio a favore dei lavoratori al fine di introdurre uno sgravio contributivo a favore delle aziende. Inoltre la modifica prevede uno sgravio contributivo totale a carico del lavoratore per un importo non superiore ad 800 euro, prevedendo altresì una corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici;
    come evidenziato dalle principali organizzazioni sindacali di livello nazionale, il comma 1 dell'articolo 55 introduce il principio di reddito da lavoro non legato ad alcuna contribuzione neppure di natura figurativa, con il rischio di creare un precedente che potrebbe avere conseguenze pericolose in particolare per i lavoratori. Forme di totale contribuzione del reddito da lavoro produrranno effetti sugli importi di pensioni calcolate esclusivamente con il metodo contributivo;

impegna il Governo:

   a non porre in essere ulteriori interventi che prevedano ulteriori forme di decontribuzione parziale o totale sui redditi da lavoro dipendente che comportino una corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici;
   ad individuare le risorse necessarie a fornire copertura figurativa ai contributi non versati a seguito della disposizione di cui all'articolo 55, comma 1 del presente decreto-legge.
9/4444-A/70Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Titolo III reca ulteriori interventi in favore delle zone terremotate;
    lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
    ai fini del pieno completamento delle attività connesse alla ricostruzione in tutte le province interessate dallo stato di emergenza è indispensabile prevedere la possibilità di prorogare i contratti di lavoro del personale tecnico assunto per lo svolgimento di tali operazioni per tutta la durata dello stato di emergenza;
    le risorse per la copertura degli oneri di tali contratti sono già disponibili, risulta invece assente una disposizione di legge che autorizzi la proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di una proroga dei contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, per l'intera durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio.
9/4444-A/71D'Attorre, Martelli, Franco Bordo, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    il Titolo IV, Capo II del decreto reca misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti;
    la legge n. 296 del 2006 all'articolo 1, comma 1187, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
    il fenomeno degli incidenti gravi e delle morti sul posto di lavoro continua purtroppo ad avere un'alta incidenza sulle statistiche che caratterizzano il mondo del lavoro in Italia;
    la funzione svolta dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro svolge un ruolo di grande rilevanza sociale, e dunque necessario garantirne la piena funzionalità ed efficienza;
    il fondo, a seguito degli interventi svolti nel corso del tempo, registra una riduzione della propria dotazione,

impegna il Governo

a prevedere un rifinanziamento, per l'anno 2017, del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
9/4444-A/72Piras, Giorgio Piccolo, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha previsto un rimborso a carico dello Stato in favore dei centri di assistenza fiscale per l'elaborazione e trasmissione di ciascuna dichiarazione dei redditi;
    l'importo del rimborso, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è adeguato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente;
    tale adeguamento è fermo all'anno 2010 ai sensi del comma 32, dell'articolo 4, della legge 183 del 2011 che ha disposto che non si procedesse all'adeguamento della misura del rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,

impegna il Governo

a procedere per l'anno 2017 all'adeguamento della misura del rimborso spettante ai centri per l'assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo, del lungo periodo di mancato adeguamento.
9/4444-A/73Carlo Galli, Albini, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ha previsto un rimborso a carico dello Stato in favore dei centri di assistenza fiscale per l'elaborazione e trasmissione di ciascuna dichiarazione dei redditi;
    l'importo del rimborso, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è adeguato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente;
    tale adeguamento è fermo all'anno 2010 ai sensi del comma 32, dell'articolo 4, della legge 183 del 2011 che ha disposto che non si procedesse all'adeguamento della misura del rimborso per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,

impegna il Governo

a procedere all'adeguamento della misura del rimborso spettante ai centri per l'assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo, del lungo periodo di mancato adeguamento.
9/4444-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Carlo Galli, Albini, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del provvedimento in oggetto, il Governo ha presentato un emendamento per prevedere l'ennesimo rinvio, al 2019, dell'attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, tra cui, in particolare, l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;
    il decreto-legge n. 113 del 2016 aveva già rinviato al 2018 l'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinate dal decreto legislativo n. 68 del 2011, confermando, anche per il 2018, come spiega la stessa relazione tecnica, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'IVA di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000;
    il continuo rinvio dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011 è dovuto alla mancata individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e alla mancata attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza;
    seppur è necessario il rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) che prevede che la legge stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è altrettanto cogente, per il legislatore, l'immediata applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011 di applicazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, che, a sua volta, attua l'articolo 119 della Costituzione,

impegna il Governo

a procedere, al più presto, all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità e all'attuazione del principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e della fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza ai fini di rispettare il termine del 2019 e non procedere ulteriormente ad ulteriori proroghe dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011.
9/4444-A/74Borghesi, Guidesi, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini del rispetto delle norme costituzionali in merito all'uguaglianza sostanziale dei cittadini, si rende necessario implementare le politiche sociali del Paese che, negli anni della crisi e dei pesanti tagli imposti dalla nuova governance europea, si sono drasticamente ridotti, lasciando indietro i più deboli;
    secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, sarebbero oltre i 7 milioni le persone che in Italia vivono in condizioni di «grave deprivazione materiale» e il tasso di disoccupazione è aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017;
    le risorse stanziate dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano a circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente ed è, evidentemente, non sufficiente;
    si rende dunque necessario integrare il Fondo politiche sociali, così come, per ragioni di giustizia sociale, si rende costantemente indispensabile aumentare le risorse del fondo per le non autosufficienze;
    la legge 232 del 2016 prevede un contributo di 75 milioni per le funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali per il solo esercizio 2017 (stante una funzione con carattere di continuità), ben al di sotto delle effettive esigenze finanziarie per l'esercizio che dal Governo sono stimate in circa 132 milioni di euro;
    secondo il principio di solidarietà sociale, la redistribuzione delle ricchezze deve essere orientata, in base al dettato costituzionale, alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;
    l'impegno sociale di uno Stato di diritto democratico non può infatti prevedere risorse limitate per quelle famiglie e quei cittadini in condizioni di svantaggio, per motivi economici o per la presenza di qualsivoglia disabilità, rispetto alla restante cittadinanza, ma anzi deve prevedere uno stanziamento di risorse che vada anche oltre le stime calcolate in modo da sostenere nel modo più dignitoso possibile le parti più fragili della popolazione, anche ai fini del benessere collettivo,

impegna il Governo

tenuto conto dei nostri principi costituzionali in materia di politiche sociali, a prevedere un ulteriore reperimento di risorse da destinare all'aumento della disponibilità finanziaria del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.
9/4444-A/75Saltamartini, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame della V Commissione in sede referente del decreto in oggetto, si è introdotta la modifica dell'articolo 187 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) stabilendo che, per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata dei prestiti, l'ente in questione possa anche ricorrere, qualora non si disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo della quota di avanzo destinato ad investimenti, purché abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
    lo stesso ente, inoltre, deve garantire un livello di investimenti aggiuntivi pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti;
    sarebbe stato necessario, altresì, permettere l'iscrizione, tra le entrate valide ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, di un importo fino al 50 per cento della quota di avanzo libera del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, se utilizzata per le finalità di cui allo stesso articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000,

impegna il Governo

al fine di garantire maggior liquidità agli enti locali da impiegare nell'implementazione dei propri servizi ed investimenti, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché gli enti medesimi possano iscrivere, ai fini del pareggio di bilancio, una quota dell'avanzo libera, come risultato dal rendiconto dell'anno precedente, qualora utilizzata per le finalità dall'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, del quali: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; il finanziamento di spese di investimento o delle spese correnti a carattere non permanente; l'estinzione anticipata dei prestiti.
9/4444-A/76Pagano, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la pesca italiana versa in una crisi che appare irreversibile se si considera che negli ultimi trent'anni, su 8mila chilometri di coste, le imbarcazioni sono diminuite del 33 per cento, i rimanenti 12 mila scafi hanno un'età media di 34 anni e si sono persi 18 mila posti, in un settore che si è ridotto a impiegare 27 mila persone, senza considerare le perdite dell'indotto;
    le cause di questa crisi si fondano sulla concorrenza di mari lontani e delle barche croate, albanesi, nordafricane, che hanno innescato un crollo delle quotazioni del pesce mettendo fuori mercato i pescatori italiani anche a causa degli alti costi delle loro attività;
    in tale contesto l'acquacoltura rappresenta un patrimonio unico di conoscenze, esperienze ed eccellenze che hanno favorito lo sviluppo di pratiche di allevamento diversificate e adattate alle favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali del nostro Paese;
    gli eccezionali fenomeni meteorologici che si sono verificati più volte negli ultimi anni, il caldo torrido del 2015, gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e gli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, hanno provocato gravi danni alle attività del settore, molte delle quali sono rimaste escluse dai finanziamenti a causa dell'incapienza del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura e, successivamente, anche dai benefici previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare con risorse adeguate, nel primo provvedimento utile, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, destinando tali risorse al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti del settore dell'acquacoltura, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
9/4444-A/77Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4-bis, giustamente introdotto in sede di conversione, è stata inserita la possibilità, per i soggetti cosiddetti incapienti dal punto di vista fiscale, di cedere la detrazione IRPEF, relativa agli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica nelle parti comuni dei condomini (i cosiddetti ecobonus), a soggetti privati inclusi banche ed intermediari finanziari;
    tale estensione appare opportuna e necessaria in via generale e con riferimento a tutti i possibili beneficiari, attesa la difficoltà economica molto forte nella quale versano tante famiglie e che pone per le medesime pesanti problemi di disponibilità della liquidità finanziaria indispensabile per poter sostenere ed anticipare le spese legate ai lavori in oggetto; e parimenti appare opportuno estendere tali previsioni anche agli incentivi per interventi di consolidamento statico e di prevenzione antisismica degli edifici e delle parti comuni;
    del resto anche il sistema delle imprese non ha la disponibilità finanziaria per poter anticipare tali rilevanti costi,

impegna il Governo

a valutare la opportunità di estendere la normativa, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto-legge, all'intera platea dei possibili beneficiari ed anche agli interventi per il consolidamento statico e la prevenzione antisismica degli edifici e delle relative parti comuni.
9/4444-A/78Tino Iannuzzi, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera. Integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 si prevede che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sia applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;
    si estende l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, previsto per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi anche al coniuge e ai familiari di 1o grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente,

impegna il Governo:

   ad equiparare le rendite erogate da Istituti Assicurativi Svizzeri per prestazioni di invalidità e malattia professionale alle prestazioni d'invalidità e malattia professionale italiane, non assoggettandole quindi ad imposta;
   a prevedere l'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per l'iscrizione al SSN per i cittadini pensionati in Svizzera (AVS) che decidono di rientrare in Italia in modo definitivo trovando applicazione l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991.
9/4444-A/79Braga, Palese, Borghi, Gadda, Guerra.


   La Camera,
   tenuto conto che:
    le misure contenute nell'articolo 48 del provvedimento in esame, prendono in considerazione una riorganizzazione complessiva di settori significativi del trasporto pubblico locale nell'ambito della quale possono essere valutate alcune esigenze specifiche del personale militare;
    la sospensione della coscrizione obbligatoria e il conseguente passaggio a un sistema di reclutamento professionale disposto con le norme di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno consentito una radicale trasformazione dello strumento militare;
    le Forze armate italiane sono oggi costituite totalmente da personale volontario. Per quanto riguarda l'organico dei militari del ruolo truppa, il 50 per cento è rappresentato da ferme a tempo determinato, in quanto l'accesso al servizio permanente non può essere garantito alla totalità dei reclutati;
    inoltre, le mutate esigenze di sicurezza e difesa hanno comportato e comportano molti impegni fuori area e hanno richiesto alle Forze armate un contributo determinante alle misure anti-terrorismo sul territorio nazionale offerto con migliaia di militari impegnati nella cosiddetta operazione «strade sicure»;
    la sede di servizio di un numero significativo di personale militare non coincide con il luogo di abituale residenza e questo comporta quotidiani spostamenti perlopiù, nell'ambito regionale;
    alcune regioni, tra le quali sicuramente Liguria, Lazio e Campania, hanno riconosciuto al personale delle Forze armate la possibilità di avvalersi gratuitamente dei servizi di trasporto ferroviario e di quello reso attraverso i pullman a livello regionale;
    l'iniziativa di queste regioni, assolutamente condivisibile, determina però una disparità di condizione, alla quale appare opportuno porre rimedio estendendo tale possibilità a tutte le altre regioni;
    inoltre, la presenza sui mezzi di trasporto pubblico di militari in divisa rappresenta intrinsecamente un elemento di rassicurazione per tutti i viaggiatori e questo beneficio può sicuramente compensare gli eventuali oneri per la concessione del servizio gratuito,

impegna il Governo

a considerare l'utilità di realizzare le condizioni affinché sia estesa in tutte le regioni anche in via amministrativa e gradualmente, a partire dalle regioni dove è più numerosa la presenza militare, la concessione del trasporto pubblico regionale gratuito ai militari in divisa anche al fine di renderne evidente la presenza sui mezzi di trasporto con effetti positivi sulla percezione di sicurezza che ne può derivare.
9/4444-A/80Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 50 del 2017 all'esame dell'Assemblea prevede una definizione agevolata delle controversie tributarie introducendo un efficace rimedio amministrativo per la definizione del contenzioso tributario di cui è parte l'Agenzia delle entrate;
    appare necessario prevedere tempi più lunghi per la definizione delle controversie tributarie con rate (almeno cinque) meno onerose per permettere al contribuente un più facile ed agevole adempimento,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a avviare le opportune azioni per differire il termine per i pagamenti relativi alle controversie tributarie con rate singole e meno onerose per quanti devono effettuare i versamenti al fine di rendere più agevole e favorire, pertanto, i contribuenti che allo stato attuale si trovano in grandi difficoltà.
9/4444-A/81Minardo.


   La Camera,
   considerato che:
    il 3 novembre 2017 saranno passati 60 anni dalla scomparsa di Giuseppe Di Vittorio e che la sua città natale Cerignola intende ricordarlo degnamente;
    si raccoglie la sollecitazione per il recupero di quella che è stata ed è tutt'ora una delle principali opere d'arte di Cerignola ovvero «Giuseppe Di Vittorio e la condizione del Mezzogiorno» meglio conosciuto come il murale di Di Vittorio;
    la realizzazione risale al 1975 ad opera dagli artisti del Centro di Arte pubblica popolare di Fiano Romano, diretto da Ettore De Conciliis; ma venne poi smantellato da piazza della Repubblica negli anni ’80,

impegna il Governo e il Ministero dei Beni Culturali

nelle forme e nelle modalità che si riterranno più adeguate, a sostenere il recupero e la nuova collocazione dell'opera in collaborazione con il Comune di Cerignola.
9/4444-A/82Mongiello, D'Ottavio.


   La Camera,
   premesso che:
    la Provincia autonoma di Bolzano concorre al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, mediante l'assunzione di oneri pari a 100 milioni di euro annui in relazione all'esercizio di funzioni statali sul territorio provinciale;
    il predetto importo di 100 milioni di euro è trattenuto annualmente a valere sulle quote dei tributi statutariamente spettanti e viene svincolato in misura corrispondente alla dimostrazione dell'avvenuto esborso da parte della Provincia autonoma di Bolzano in esecuzione di specifici accordi con il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 123, della legge n. 191 del 2009; con l'Intesa sottoscritta in data 17 dicembre 2010 tra il Commissario Delegato per l'emergenza di sovrappopolamento degli istituti penitenziari e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la costruzione del nuovo carcere di Bolzano è considerata opera infrastrutturale di competenza dello Stato e la Provincia Autonoma si è assunta l'onere del finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    la prima versione del Piano carceri approvato il 24 giugno 2010 prevedeva la realizzazione del nuovo istituto penitenziario a Bolzano con oneri a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 25 milioni di euro;
    il successivo Piano carceri del 31 gennaio 2012, elaborato a seguito dei tagli per un importo di 228 milioni di euro, ha rimodulato e riprogrammato gli interventi e che le somme, in precedenza finalizzate alla realizzazione del carcere di Bolzano, sono state destinate al finanziamento di altri interventi previsti nel medesimo Piano;
    lo svincolo delle risorse a favore della Provincia autonoma di Bolzano presuppone che a fronte dell'assunzione di oneri da parte della Provincia, l'Amministrazione centrale registri una corrispondente riduzione di spesa;
    ad oggi non sussistono disponibilità da poter ridurre, in quanto le risorse del Piano carceri risultano tutte finalizzate;
    posto che la Provincia autonoma di Bolzano e il Governo concordano con specifico Accordo le modalità e i tempi per assicurare comunque il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

impegna il Governo

ad assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo complessivo di 25 milioni di euro, su base pluriennale, per la realizzazione del carcere di Bolzano, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, lettera e), sull'edilizia pubblica, in coerenza con i saldi di finanza pubblica e, con successivi accordi verranno stabilite le modalità e i tempi per assicurare comunque il concorso alla finanza pubblica della Provincia autonoma di Bolzano come indicato in premessa.
9/4444-A/83Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 54-bis del decreto-legge che stiamo per convertire reintroduce il lavoro occasionale per il lavoro domestico, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con handicap purché il compenso non superi i 5.000 euro anni per ciascun lavoratore occasionale e ogni lavoratore occasionale non può ricevere dal medesimo committente, per le prestazioni complessivamente rese, più di 2.500 euro annui;
    per ricorrere alle prestazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori occasionali sono tenuti a registrarsi all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'INPS e ogni utilizzatore può acquistare presso INPS o presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore;
    con questa nuova normativa sul lavoro occasionale si sono disciplinati più nel dettaglio anche i voucher per gli asili nido e per il baby sitting, che ora saranno acquistabili mediante il Libretto Famiglia;
    non vi rientrano invece i progetti di assistenza che si svolgono nei periodi di chiusura delle scuole previsti dal calendario scolastico annuale, sia durante le vacanze estive che durante le vacanze, di almeno una settimana, fissate nel corso dell'anno scolastico e/o i progetti di assistenza pomeridiana nei giorni di frequenza scolastica gestiti dagli enti privati senza scopo di lucro;
    accade spesso, infatti, che la cura dei bambini nei periodi extra-scolastici sia gestita e affidata agli enti privati senza scopo di lucro, come le cooperative sociali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere nelle prestazioni di lavoro occasionale anche i progetti di assistenza, gestiti dagli enti privati senza scopo di lucro, che si svolgono nei periodi di chiusura delle scuole, previsti dal calendario scolastico annuale, sia durante le vacanze estive che durante le vacanze invernali, di almeno una settimana, e i progetti di assistenza pomeridiana nei giorni di frequenza scolastica.
9/4444-A/84Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, avente ad oggetto Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico preclude lo scorrimento delle graduatorie degli iscritti ai registri informatici dei soggetti ammessi alle misure di incentivazione;
    l'articolo 10, comma 5, del suddetto decreto vieta in termini generali lo scorrimento ad eccezione del caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento da parte dei soggetti inclusi nelle graduatorie, comunicata al GSE entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle stesse;
    le fonti normative che prevedono l'emanazione del citato decreto ministeriale non fanno riferimento né alla possibilità di scorrimento delle graduatorie né a suoi eventuali limiti, prevedendo solo che i Ministeri interessati definiscano con decreto «le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta» (articolo 24, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28);
    il limite allo scorrimento è stato quindi introdotto unicamente con fonte ministeriale, senza che i provvedimenti legislativi lo prevedessero;
    lo scorrimento determinato solo dalle rinunce ha provocato una distorsione del sistema di incentivazione, dando vita in alcuni casi a quello che si potrebbe definire un «mercato delle rinunce»,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli strumenti a sua disposizione, per correggere il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 al fine di prevedere lo scorrimento nei registri informatici dei soggetti ammessi alle misure di incentivazione anche in conseguenza di revoche da parte del GSE.
9/4444-A/85Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 56 del 2014 di riforma delle province e di istituzione delle città metropolitane ha lasciato in capo alle province funzioni fondamentali tra le quali quelle di pianificazione dei trasporti, costruzione e gestione strade provinciali;
    secondo l'Unione province italiane «Il percorso di attuazione della riforma dal punto di vista istituzionale non è stato accompagnato dal necessario consolidamento finanziario dei nuovi Enti. La situazione di grave emergenza finanziaria degli Enti di Area Vasta discende direttamente dal comma 418 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha tagliato le risorse di province e città metropolitane per 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi dal 2017. Una misura che si è immediatamente dimostrata, dati alla mano, insostenibile.»;
    tale situazione – secondo l'Upi – ha portato il Governo a mettere in campo «strumenti eccezionali e urgenti per cercare di riportare alla normalità il quadro finanziario di province e città metropolitane. Per il 2015 e il 2016 sono state per questo previste misure straordinarie a favore di province e città metropolitane, sia di carattere finanziario che di tipo contabile, quali la possibilità di approvare il solo bilancio annuale, la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, confermate con la Legge di stabilità 2016 e con il DL 113/16.»;
    da quanto sostenuto dall'Upi emerge, quindi che, il «costante taglio alle risorse destinate ai servizi essenziali erogati dagli Enti di Area Vasta, il deterioramento del patrimonio pubblico gestito da questi enti (in particolare degli oltre 5000 edifici scolastici superiori e dei 130 mila chilometri di strade provinciali) sta arrivando a livelli tali da pregiudicare la sicurezza stessa dei cittadini;»;
    è evidente, invece, la necessità di finanziare i servizi essenziali per i cittadini che sono di competenza delle province;
    dal 2013 al 2017 alle province è stata chiesta una riduzione di risorse pari a 5,2 miliardi con una riduzione della spesa corrente dal 2013 al 2016 di 2,7 miliardi, quindi il 40 per cento in meno;
    nel 2016 alle sole province (escluse le città metropolitane) sono mancati 571 milioni di euro, ai quali si aggiungono 650 milioni di taglio ulteriori previsti dalla legge di Bilancio in base ai quali per il 2017 alle province mancherà 1 miliardo e 221 milioni di euro;
    la formulazione dell'articolo 188 del Testo unico degli enti locali impone l'immediata applicazione all'esercizio in corso di gestione del disavanzo accertato, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, e l'adozione di un piano di rientro la cui durata non superi quella della consiliatura;
    le province rinnovano i consigli ogni due anni;
    pertanto la norma nella sua formulazione originaria avrebbe una durata troppo ristretta;
    inoltre, le province da alcuni anni approvano il bilancio per una sola annualità;
    la situazione drammatica delle condizioni finanziarie delle province è stata confermata dalla Corte dei conti e dalla SOSE;
    il 23 febbraio scorso la Corte dei conti, intervenendo alla Commissione Bicamerale per il federalismo fiscale e nei giorni successivi, nel rapporto alle Camere sulla situazione dei bilanci delle province, ha usato parole durissime quanto chiare ed efficaci: «La forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare», «... e ciò con riguardo al grave deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei al sistema regolativo della finanza locale...»;
    la società Sose Spa, ha evidenziato chiaramente come si registri, nel 2017, una carenza di risorse correnti pari a 650 milioni per le Province, utili a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali a fabbisogni standard;
    la particolare situazione finanziaria delle province giustifica la deroga alle norme di contabilità pubblica, come già previsto in caso di dissesto dall'articolo 255 Tuel, che consente l'assunzione di mutui, con oneri a carico dell'Ente e l'utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali, per la liquidazione della massa passiva (che riguarda anche la parte corrente di bilancio);
    si ravvisa l'esigenza di sopperire alla assenza nell'ordinamento contabile degli EE.LL. di una norma che consenta alle Province di acquisire risorse per evitare la procedura di dissesto che comporterebbe oneri a carico dello Stato,

impegna il Governo

a sopperire alla assenza nell'ordinamento contabile degli EE.LL. di una norma che consenta alle Province, interessate dal processo di riforma che ha anticipato gli effetti finanziari dei tagli rispetto agli effettivi risparmi di spesa, di acquisire risorse per evitare la procedura di dissesto che comporterebbe oneri a carico dello Stato; a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure che servano a garantire l'erogazione di quei servizi di fatto essenziali per i cittadini che sono ancora di competenza delle Province.
9/4444-A/86D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene a modificare il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    l'articolo 2052 del medesimo Codice prevede che «Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»;
    l'inquadramento economico nel pubblico impiego è strettamente dipendente anche dall'anzianità riconosciuta nel ruolo di appartenenza, in particolar modo per il personale di cui all'articolo 984-bis del medesimo Codice dell'ordinamento militare;
    nel parere reso al Governo il 3 ottobre 2012 dalla IV Commissione permanente Difesa della Camera dei deputati in relazione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare (Atto del Governo n. 500), si evidenzia che «appare opportuno, in via generale, individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate per un periodo significativo sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione»;
    appare necessario, pertanto, che alla citata disposizione di rango primario venga data piena ed incondizionata effettività, anche alla luce di quanto sopra riportato, evidenziato da parte della competente Commissione parlamentare,

impegna il Governo

ad adottare ogni più opportuna iniziativa, anche di carattere interpretativo, affinché l'intero servizio militare prestato, in particolar modo quello svolto nella posizione del servizio permanente effettivo, venga sempre e comunque computato per il riconoscimento dell'anzianità di ruolo nelle carriere del pubblico impiego cui accede, previo superamento del relativo concorso, il personale con almeno dieci anni di esperienza militare.
9/4444-A/87Cirielli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca l'istituzione e la disciplina di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016;
    le imprese beneficiarie si vedranno riconosciuti la parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, l'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro;
    le imprese che potranno accedere ai benefici sono quelle che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento;
    la ripresa produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici dello scorso anno è condizione imprescindibile per la ricostruzione dei territori e per evitare lo spopolamento;
    la durata della zona franca urbana, fissata dal provvedimento in solo due annualità, appare di gran lunga troppo breve per consentire il ritorno alla piena operatività del tessuto economico e produttivo, stante che la quasi totalità delle imprese site nelle zone interessate hanno subito danni ingenti in occasione degli eventi sismici,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di un provvedimento di proroga della durata della zona franca urbana di cui in premessa al fine di consentire la piena ripresa economica e produttiva dei territori colpiti dal sisma.
9/4444-A/88Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
    rilevato che l'articolo 40-bis prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;
    rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «Lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;
    rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti cosiddetti spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza,

impegna il Governo

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-bis tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe ed assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.
9/4444-A/89Molteni, Guidesi, Saltamartini, Invernizzi, Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
    rilevato che l'articolo 40-bis prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;
    rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «Lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;
    rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti cosiddetti spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza,

impegna il Governo

ad escludere dalle disposizioni di cui all'articolo 40-bis tutti gli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, che devono essere, invece, oggetto di azioni di sgombero immediato al fine di ripristinare e garantire le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e legalità nelle zone interessate dalla loro presenza e in quelle limitrofe.
9/4444-A/90Rondini, Guidesi, Saltamartini, Molteni, Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   rilevato che l'articolo 40-bis prevede la realizzazione di interventi di tipo strutturale al fine di assicurare idonee condizioni logistiche ed altresì per superare criticità igienico-sanitarie conseguenti al sorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, tra cui anche quelli in relazione allo svolgimento di lavoro stagionale;
   rilevato che, riguardo alla condizione abitativa dei cittadini stranieri regolarmente presenti e soggiornanti in Italia, l'espressione «insediamenti spontanei» non trova riscontro e disciplina nella vigente normativa: né nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare, con riguardo agli articoli 40 «Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione» e 24 «Lavoro stagionale», così come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante «Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali», né nel decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, che disciplina il sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, ai quali anche è rilasciato un permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4;
   rilevato, altresì, che anche alla luce dell'attuale contesto migratorio conseguente alle politiche in atto, gli stanziamenti c.d. spontanei ed irregolari di cittadini stranieri, anche richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione, sono in esponenziale aumento e vanno ad aggiungersi al già noto fenomeno degli accampamenti spontanei ed abusivi di rom e sinti, con conseguente aumento delle zone interessate da situazioni di degrado ed insicurezza,

impegna il Governo

ad assicurare, contestualmente, il controllo della regolarità della posizione giuridica degli stranieri occupanti, che devono essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998 e delle leggi e regolamenti vigenti in materia, per gli opportuni provvedimenti conseguenti, tra cui l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi in caso di ingresso e soggiorno irregolare.
9/4444-A/91Invernizzi, Guidesi, Saltamartini, Rondini, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'interno del Titolo IV «Misure urgenti per il rilancio economico e sociale» dedica l'intero Capo I a Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, prevedendo investimenti ed interventi vari nel trasporto ferroviario, stradale, aereo e cicloviario, ma non riserva alcuno spazio al trasporto per vie navigabili interne, non considerando che lo sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario avrebbe ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, oltre a rappresentare un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, al trasporto su gomma (su cui attualmente viaggiano nei nostri territori oltre il 90 per cento dei tonnellaggi);
    la percentuale media europea di merci trasportate via fiume si aggira intorno al 10 per cento, mentre nel nostro Paese sono solo lo 0,1 per cento di quelle complessive, sebbene possiamo contare sui circa 700 chilometri del Po e relativi canali, in un bacino di circa 74 mila kmq; l'Unione europea ha inserito il Po e i suoi canali tra i dieci corridoi chiave della rete transeuropea dei trasporti 2014-2020 ed entro fine anno il fiume sarà navigabile da Piacenza fino a Chioggia secondo gli standard europei classe V, cioè da imbarcazioni lunghe 100 metri e larghe 11, capaci di portare 1.500 tonnellate di merci, l'equivalente di circa cinquanta tir;
    per poter rendere effettivamente operativo un serio progetto del trasporto per vie d'acqua interne è necessario investire in infrastrutture portuali e più in generale in un'industria logistica che colleghi l'intera rete e la renda efficiente, a servizio di tutta la collettività,

impegna il Governo

a prevedere un piano strategico di interventi mirati a sviluppare il trasporto di merci per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima, anche in considerazione delle ricadute positive in termini di miglioramento della catena intermodale, di sostenibilità ambientale ed economica, di crescita dell'occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore.
9/4444-A/92Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene con diverse disposizioni in materia di autotrasporto, settore colpito nell'ultimo decennio da una drammatica crisi che ha fatto registrare, (dal 2003 al 2015) la perdita del 60 per cento dei traffici delle merci in entrata in Italia, pari alla perdita di 3 miliardi di euro, mentre contestualmente nel Paesi dell'Est Europa le imprese di autotrasporto sono aumentate del 700 per cento, arrivando a coprire il 53 per cento dei traffici nell'Unione europea;
    l'attuale situazione delle imprese di autotrasporto nazionali è molto preoccupante: problemi legati alla concorrenza sleale, al trasporto in regime di cabotaggio illegale e alla delocalizzazione abusiva delle imprese, condizioni fiscali scarsamente competitive, abolizione dei costi minimi indicativi d'esercizio, ritardi nei pagamenti delle fatture da parte della pubblica amministrazione. Ad aggravare tutto questo, un sistema burocratico eccessivamente lungo e complicato;
    il 27 febbraio 2017 è stata emanata la circolare prot. RU 4791, con la quale la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei trasporti stabilisce che durante la revisione dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate e autobus devono essere svolti controlli strumentali e controlli visivi in tre modi: fra questi, anche quello con mano d'opera in officina, che non viene effettuato dal personale che svolge la revisione, ma da meccanici dell'officina che svolge la manutenzione del veicolo, che dovrà emettere una dichiarazione sostitutiva di certificazione sul retro del nuovo modello TT2100. Questa novità, in concreto, impone una nuova verifica preliminare che l'autotrasportatore deve far svolgere, a sue spese, da un'officina prima di portare il veicolo alla revisione;
    ritenuti improcrastinabili interventi volti ad alleviare la situazione emergenziale che sta vivendo ormai da anni il settore dell'autotrasporto e che sta minacciando la sopravvivenza delle imprese che non riescono più ad ottenere quei margini di produttività indispensabili per il prosieguo dell'attività,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti di propria competenza mirati ad alleggerire le pratiche burocratiche a carico delle imprese di autotrasporto, anche rivedendo quanto disposto dalla circolare prot. RU 4791, soprattutto con riferimento alla previsione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che da un lato non appare indispensabile ai fini della sicurezza e, dall'altro, comporta ulteriori oneri burocratici ed economici a danno delle imprese di autotrasporto.
9/4444-A/93Attaguile, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 50 intende favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti;
    la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante attualmente in corso in Italia, in quanto potrebbe assorbire il 40 per cento del traffico che oggi percorre la Marosticana e la Postumia, da Vicenza a Treviso, oltre al traffico della Gasparona, tra Thiene e Bassano, raggiungendo punte di trasferimento intorno al 50 per cento;
    quasi un veneto su dieci vive nell'area pedemontana del Vicentino e del Trevigiano, e anche nell'ambito delle imprese venete un'impresa su tre svolge la propria attività nella medesima area, con un movimento ogni giorno lungo le strade tra i 50 mila e i 65 mila veicoli; si tratta pertanto di un'opera di importanza strategica per il Veneto e per tutto il Paese, che rientra tra gli interventi infrastrutturali nazionali prioritari individuati nel DEF 2017;
    ai fini del completamento della Superstrada e il raggiungimento dell'equilibrio del Piano economico finanziario, occorre un finanziamento di 300 milioni di euro alla regione Veneto;
    la regione Veneto è una delle regioni che ogni anno maggiormente contribuiscono al bilancio del Paese, in termini di residuo fiscale,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per il completamento della superstrada Pedemontana Veneta, anche attraverso uno spazio finanziario da assegnare alla Regione Veneto nell'ambito degli spazi finanziari che, nella Legge di bilancio dello Stato 2017-2019, sono previsti a favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti.
9/4444-A/94Busin, Guidesi, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) sono state applicate alle imprese piemontesi, danneggiate dalle alluvioni del 1994, le modalità agevolative per la definizione della propria posizione di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi sospesi per gli anni 1995,1996 e 1997, già applicate ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno previsto il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;
    successivamente, l'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga di termini, ha differito al 31 luglio 2007 la data di scadenza della regolarizzazione, specificando il riferimento dell'agevolazione a «i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994»;
    sulla base di tale disposizione le imprese piemontesi hanno presentato domanda all'INPS per la restituzione dei contributi versati e non dovuti e l'INPS ha regolarmente assicurato il pagamento delle somme richieste sino a luglio 2011, quando ha bloccato l'erogazione dei rimborsi alla luce di un messaggio della direzione centrale delle entrate contributive che evidenziava l'applicazione dell'agevolazione alle sole posizioni tributarie;
    a seguito del contenzioso sorto tra aziende e INPS, è stata chiesta una verifica alla Commissione UE, la cui decisione SA.33083 (2012/C), pubblicata in data 14 agosto 2015, ha chiesto all'Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili con le deroghe per gli aiuti di Stato previsti dai trattati e non in linea con il regolamento de minimis, precisando che «per calamità naturali verificatesi oltre dieci anni fa, la Commissione non impone il recupero dell'aiuto dalle imprese che esercitavano un'attività economica nelle zone disastrate»;
    nonostante tale decisione della Commissione UE, risulta che l'INPS stia chiedendo la restituzione dello sgravio INPS alle aziende con sede operativa nelle aree colpite dalle alluvioni del 1994, che avevano beneficiato degli interventi agevolativi;
    occorre un intervento del Governo che chiarisce tale situazione ed evita penalizzazioni e discriminazioni tra le imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nel rispetto della decisione SA.33083 (2012/C) della Commissione UE, pubblicata in data 14 agosto 2015, per definire con apposita circolare, il rimborso alle imprese di quanto indebitamente versato, dall'INPS per la parte dei contributi previdenziali, dall'INAIL per i premi assicurativi e dall'Agenzia delle entrate per i tributi, allo scopo di evitare penalizzazioni e discriminazioni per le imprese piemontesi colpite dalle alluvioni del 1994 e scongiurare l'avvio di contenziosi, inutili e dannosi per il bilancio dello Stato.
9/4444-A/95Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, sulla base di precedenti impegni presi durante l'esame parlamentare del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con l'articolo 46, ha provveduto all'istituzione, per un periodo di 2 anni, di una zona franca urbana nei comuni elencati degli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017;
    è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le imprese terremotate, con tutti i ritardi che ha subito la ricostruzione, non potranno essere in grado di proseguire la propria attività e recuperare le perdite senza aiuti concreti da parte dello Stato;
    l'istituzione di una zona Franca si presenta come l'unica disposizione che potrebbe risolvere effettivamente i problemi delle imprese, permettendo alle attività commerciali, artigianali e ai piccoli imprenditori di restare in loco e di continuare a svolgere la propria attività, garantendo la sopravvivenza dell'economia locale e la riqualificazione dei territori terremotati;
    durante la discussione dei precedenti decreti-legge sul terremoto del centro Italia, è stata chiesta con forza dal Parlamento l'istituzione della zona franca, ma il periodo di soli due anni di esenzioni si presenta insufficiente per permettere alle piccole e medie imprese la programmazione dei propri investimenti, idonei a garantirne le condizioni di base per il riavvio delle attività economiche, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per provvedere alla proroga, per ulteriori due periodi di imposta, delle esenzioni previste per la zona franca nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, come elencati degli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e nel 2017.
9/4444-A/96Castiello, Saltamartini, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli dal 41 al 46 introducono provvidenze per l'accelerazione delle attività di ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
    l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del danno anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, distrutte o danneggiate dalla crisi sismica e situate nei comuni del cratere sismico come dagli elenchi allegati al decreto-legge; ciò anche in considerazione delle peculiari caratteristiche delle zone terremotate, note come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;
    tale norma crea discriminazioni tra proprietari con particolare riferimento a quanto previsto per la ricostruzione post-terremoto dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ove sono stati garantiti contributi in grado di coprire il 100 per cento della ricostruzione esclusivamente per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del proprietario o del locatario e un contributo del solo 50 per cento delle spese per le seconde case a disposizione del proprietario e solo se il proprietario affitti l'alloggio, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, a canone concordato e per 4 anni, con priorità a soggetti privi di abitazione;
    l'assegnazione del contributo del solo 50 per cento priva i proprietari della possibilità di intervenire per ristrutturare l'immobile, frenando anche la ripresa e la ricostruzione dei borghi e dei centri storici e blocca il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e lo sviluppo del commercio dei centri storici;
    la situazione si aggrava con le difficoltà che incontrano le pratiche della ricostruzione a causa delle carenze di organico delle amministrazioni dei comuni terremotati e della struttura commissariale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette a permettere la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute anche per gli interventi finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a disposizione del proprietario, diverse dall'abitazione principale o dati in locazione, nei centri storici e nei borghi del cratere sismico delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, equiparando le provvidenze a quelle previste per il terremoto del centro Italia.
9/4444-A/97Gianluca Pini, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 47 del provvedimento in esame contiene importanti interventi di interesse per il comparto ferroviario regionale fra cui la previsione che le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) possano concludere accordi anche per il subentro nella gestione a favore della medesima rete Ferroviaria Italiana S.p.a. delle reti ferroviarie regionali, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse a copertura;
    nel rispetto delle attribuzioni regionali, sarebbe auspicabile che fossero le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito di accordi o contratti, a disporre l'eventuale trasferimento a titolo oneroso al Demanio delle linee regionali. In questo modo verrebbe salvaguardata la possibilità di un trasferimento ad RFI di determinate linee regionali, ivi comprese quelle qualificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, preservando al contempo le prerogative regionali e prevedendo, più equamente, che il trasferimento avvenga a titolo oneroso, valorizzando così gli investimenti effettuati dalla Regione,

impegna il Governo

nell'ambito degli accordi e dei contratti relativi alla gestione delle linee ferroviarie regionali e al loro eventuale trasferimento al gestore dell'infrastruttura nazionale, a prevedere il pieno coinvolgimento delle Regioni interessate con il fine di ottenere il massimo rendimento delle infrastrutture ferroviarie a livello territoriale, a tutela degli interessi locali.
9/4444-A/98Grimoldi, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015) aveva stabilito la possibilità per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali; fino all'anno precedente questa possibilità era prevista solo in favore dei partiti politici;
    la misura si riferiva all'anno d'imposta 2015 e la scelta si poteva esercitare in occasione della dichiarazione dei redditi 2016, utilizzando l'apposito modulo per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef allegato ai vari tipi di dichiarazione dei redditi;
    secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, per l'esercizio finanziario 2016 avevano diritto alla corresponsione del 2 per mille dell'Irpef le associazioni, che secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, avessero la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali e risultassero esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
    a tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;
    il Ministero, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha redatto e pubblicato sul proprio sito l'elenco provvisorio degli enti associativi culturali, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale;
    per il 2016 ciascun contribuente, con riferimento al precedente periodo d'imposta (2015), ha espresso la scelta di destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di una delle associazioni culturali ammesse al riparto e di cui allo specifico elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    considerato che:
     sul sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce «Informazioni generali – Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef 2017» è riportato: I contribuenti possono utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare: l'8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure ad un'istituzione religiosa; il 5 per mille dell'Irpef a determinate finalità di interesse sociale; il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, non determinano maggiori imposte dovute;
     i partiti politici, quindi, sono stati riammessi ad usufruire del 2 per mille dell'Irpef a discapito delle associazioni culturali, le cui attività andrebbero, invece, sempre sostenute per il fondamentale ruolo sociale che esse rivestono, soprattutto a livello locale;
     sembra che sia addebitabile ad una dimenticanza il fatto che il Governo abbia omesso di inserire tale opzione nella legge di stabilità 2017, ma in seguito quest'ultimo si era impegnato a rimediare alla «svista» nel decreto all'ordine del giorno, ma della norma non vi è traccia nel testo,

impegna il Governo:

   a porre rimedio, nel più breve tempo possibile, alla situazione sopra descritta con l'approvazione di una norma ad hoc e successivamente con una variazione sul software dedicato alle dichiarazioni dei redditi;
   a rendere dal prossimo anno tale riparto una misura strutturale anche per le associazioni culturali.
9/4444-A/99Caparini, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del provvedimento in esame introduce disposizioni volte alla stabilizzazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario nelle regioni a statuto ordinario;
    il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;
    ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ha fatto emergere forti criticità nel servizio,

impegna il Governo

considerata l'importanza strategica del trasporto pubblico quale servizio fondamentale per gli spostamenti dei pendolari all'interno del proprio territorio regionale, a prevedere interventi finalizzati a potenziare le risorse economiche statali da destinare al servizio per migliorare l'efficienza e garantire al contempo un'accessibilità più economica ai fruitori.
9/4444-A/100Bossi, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale sistema perequativo italiano si basa sul Fondo di Solidarietà Comunale, ossia su un modello misto composto da una perequazione orizzontale e una verticale. Quest'ultima, a seguito dell'introduzione del contributo alla finanza pubblica da parte del comparto comunale, è venuta meno, facendo sì che ad oggi il fondo sia prettamente di tipo orizzontale;
    come osservato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio: «la presenza dei tagli, attribuiti ai comuni a valle della determinazione del fondo perequativo, fa sì che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei Comuni trasferisce risorse allo Stato, per circa 650 milioni» di cui 230 milioni sono attribuiti ai Comuni di Sicilia e Sardegna che complessivamente ricevono dal fondo più di quanto contribuiscano (il loro riparto si basa interamente sulla componente storica), mentre la parte restante viene trasferita al bilancio dello Stato, per effetto dei tagli degli scorsi anni;
    i sistemi perequativi orizzontali si basano su un forte patto solidaristico che vede i Comuni con maggiore capacità fiscale andare a trasferire parte della propria ricchezza a Comuni con minore capacità. Minori sono le differenze tra le municipalità, minore sarà lo sforzo richiesto per trasferire le risorse al fondo e viceversa;
    nel nostro Paese vi sono 563 Comuni (di cui 27 in Toscana) che presentano un FSC negativo, ciò significa che nemmeno il ristoro TASI-IMU compensa la perequazione negativa ad essi imputata. Molti di questi sono Comuni di piccola dimensione o a vocazione turistica e presentano caratteristiche simili, come un'importante presenza di seconde case;
    il decreto in esame, all'articolo 14, prevede, per il 2017, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, il solito correttivo statistico (riduzione dall'8 al 4 per cento delle soglie di variazione in aumento o in diminuzione rispetto all'ammontare delle risorse storiche) sulla metodologia dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali ai fini dell'attenuazione degli scostamenti negativi più ampi;
    un emendamento governativo, approvato in sede di esame in V Commissione, ha poi previsto la riduzione da 80 a 66 milioni dell'importo dell'accantonamento, costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota di base. Si prevede, inoltre, la costituzione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di un ulteriore accantonamento per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartirsi nell'importo massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della legge n. 232/2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa;
    sebbene gli sforzi di stima siano stati apprezzabili, dal lato fabbisogni standard ancora molti servizi vengono stimati con funzioni di spesa a causa dell'impossibilità di costruire variabili di output con conseguenze sui parametri del modello e sulla definizione dello standard del servizio. Le caratteristiche proprie del turismo sono solo un piccolo peso che serve a correggere i fabbisogni all'interno del calcolo;
    inoltre la ricostruzione delle basi imponibili avviene stimando le prime e le seconde case e non con un dato certo e non vi è una ponderazione importante all'interno della capacità fiscale residuale di quelle entrate extratributarie molto rilevanti che, in alcuni casi, ricoprono un'importanza doppia o tripla di tutte le entrate tributarie dell'ente come gli altri proventi da beni dell'ente;
    i correttivi esistenti si basano sui Comuni che più degli altri sono pregiudicati dal passaggio verso la componente «innovativa» (capacità fiscali e fabbisogni standard) della perequazione senza considerare l'effettiva sostenibilità dell'Ente nel far fronte alle cifre prelevate ai fini del Fondo;
    il ripensamento dei correttivi non più ancorati allo storico ma ad un prelievo sostenibile (alimentazione e parte perequativa), permetterebbe di effettuare potenzialmente un'operazione a parità di capienza del Fondo meramente posizionando le risorse sui Comuni che hanno maggiori difficoltà nel sostenere il prelievo perequativo. Vi è inoltre quella parte di FSC che, nonostante derivi da risorse comunali, è prelevata dal livello nazionale e inserita nel Bilancio dello Stato,

impegna il Governo

a prevede apposite misure in modo da stabilire che il prelievo che viene fatto ai comuni che hanno un fondo negativo non travalichi le soglie di incidenza delle entrate proprie, al fine di non andare a pregiudicare il livello di spesa corrente erogata sul territorio, tenuto conto dello sforzo fiscale sostenuto dai comuni e in prospettiva di generale contesto di una revisione del processo perequativo.
9/4444-A/101Allasia, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine del contrasto all'evasione fiscale, il decreto in oggetto reca norme in materia di imposta sul valore aggiunto prevedendo, da un lato, all'articolo 1, l'estensione dello split payment, e dall'altro, all'articolo 2, la diminuzione dei tempi per la detrazione IVA. Si potranno quindi chiedere le detrazioni solo nella dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura (una fattura ricevuta nel 2017 deve essere registrata entro il termine della dichiarazione annuale dell'IVA, ossia entro il 30 aprile 2018), mentre la normativa precedente prevedeva che la detrazione poteva essere richiesta fino al termine ultimo di presentazione della dichiarazione relativa al 2o anno successivo;
    allo stesso fine, l'articolo 3 del provvedimento in oggetto introduce disposizioni in materia di compensazioni, prevedendo la riduzione da 15.000 a 5.000 euro dell'importo al di sopra delle quale si può usufruire della compensazione solo attraverso visto di conformità o di dichiarazione sostitutiva dei revisori legali. Quindi c’è un aggravamento degli oneri per il contribuente, per evitare, da parte dell'amministrazione finanziaria, di liquidare indebite compensazioni da recuperare poi in futuro;
    le suddette misure sono finalizzate a reperire maggiori risorse ai fini dell'intervento correttivo di circa 3,4 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil, così come richiesto dalla Commissione europea in seguito all'esame della legge di bilancio 2017;
    in questo contesto, si rende necessario altresì coinvolgere anche gli enti territoriali nel recupero dell'evasione IVA, attribuendo, di conseguenza, alla singola regione, la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dalla rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,

impegna il Governo

ad incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nella attività di recupero dell'evasione fiscale, così come previsto nella risoluzione approvata dal Parlamento in merito al Documento di Economia e finanza 2017, al fine di incrementare le entrate erariali e sostenere il contrasto all'evasione fiscale.
9/4444-A/102Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del decreto in oggetto reca norme in materia di rideterminazione degli incentivi ACE. Tali incentivi, introdotti nel 2012, premiano gli imprenditori che investono nell'impresa, concedendo uno sgravio fiscale sugli apporti di capitale effettuati;
    la norma originaria prevedeva che il beneficio potesse essere cumulato negli anni a partire dal 2011, mentre il decreto in oggetto stabilisce il passaggio dal criterio incrementale a quello differenziale;
    di fatto, si limita il beneficio agli ultimi cinque esercizi e si riduce l'aliquota dello sgravio, con conseguente aumento della base imponibile e, dunque, del carico fiscale;
    simile intervento è stato contestato da più parti poiché ritenuto uno snaturamento della normativa originaria in materia di incentivi ACE che comporterà, di conseguenza, un incremento della pressione fiscale su almeno un quarto delle imprese operanti nel Paese;
    al contrario, su determinati istituti di credito, le nuove disposizioni avranno un effetto del tutto opposto: per le banche che hanno avuto consistenti aumenti di capitale e forti perdite negli ultimi esercizi, la norma si tradurrà in un beneficio immediato, che tenderà a neutralizzarsi negli esercizi successivi;
    è noto infatti come alcuni istituti abbiano accumulato, fuori bilancio, ingenti crediti fiscali (Dta), a causa delle pesanti perdite subite negli anni. La normativa impone di non contabilizzare i crediti fiscali se non sulla base degli utili attesi, in riferimento ad un test periodico di recuperabilità;
    la modifica alla normativa Ace, aumentando la base imponibile, aumenta anche la recuperabilità di queste poste: Mps (che ha 1,15 miliardi di Dta fuori bilancio e nel piano di novembre prevedeva di smaltirle al ritmo di 100/150 milioni all'anno), in base alle nuove regole avrà un effetto positivo sul patrimonio netto di 891 milioni di euro. Benefici analoghi dovrebbero esserci anche per la Popolare di Vicenza, che aveva 531 milioni di Dta fuori bilancio a fine 2016, e per Veneto Banca, che pure registra Dta fuori bilancio per 181 milioni di euro,

impegna il Governo

tenuto conto delle perdite accumulate fuori bilancio da alcune tipologie di imprese, quali quelle bancarie, a valutare la possibilità di rimodulare i criteri di determinazione della base imponibile ai fini degli incentivi ACE in modo da assicurare uguaglianza di trattamento per tutti i comparti imprenditoriali che usufruiscono degli incentivi.
9/4444-A/103Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 del decreto in oggetto prevede lo stanziamento di 400 milioni a valere sul fondo istituito dalla legge di bilancio 2016 per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale delle Regioni;
    le risorse sono finalizzate a investimenti nuovi e aggiuntivi che per ciascun anno dovranno essere superiori agli investimenti dell'anno 2016 nei limiti degli importi indicati secondo le regole già definite per l'esercizio 2017 e certificati entro il 31 marzo di ciascun anno;
    riguardo gli investimenti nuovi o aggiuntivi si devono rispettare una delle seguenti condizioni: variazione del bilancio di previsione 2017-2019, attraverso l'incremento degli investimenti diretti e indiretti, oppure un ammontare di investimenti per l'anno 2017 superiore, per un importo pari ai valori indicati dal decreto, a quelli del 2016 a valere su risorse regionali;
    al fine di accelerare gli investimenti per la crescita del Paese, assicurare continuità e certezza nella programmazione negli investimenti e favorire il ruolo delle regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio, si rende necessario ampliare la portata della norma in questione, prevedendo anche l'azione congiunta fra Stato e Regioni e una programmazione pluriennale con risorse certe che qualifichino la spesa pubblica, secondo un riparto da assegnare in sede di autocoordinamento fra le Regioni;
    una simile norma non determinerebbe effetti sulla finanza pubblica, in quanto l'attribuzione di ulteriori risorse in favore delle Regioni per la realizzazione di investimenti potrebbe essere comunque effettuata nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto previsto al punto 6 della risoluzione al DEF 2017 approvata dal Parlamento che prevede di favorire, in particolare, «gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia comunitaria, più immediatamente realizzabili», nonché di «adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse», al fine di estendere ulteriormente il meccanismo proposto all'articolo 25 del decreto-legge in oggetto anche alle successive annualità.
9/4444-A/104Picchi, Guidesi, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le leggi di stabilità per il 2015 e il 2016, la legge di bilancio 2017 hanno introdotto sgravi contributivi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato con un limite massimo di esonero, ridotto poi nel corso degli anni, introducendo altresì limiti territoriali e riservandolo solo a particolari categorie di soggetti;
    come è noto le analisi sull'efficacia degli sgravi contributivi sono divergenti e i costi iscritti in legge di bilancio prevedevano 15 miliardi di euro nel triennio (uno studio Adapt calcola invece in 18 miliardi il costo), la decontribuzione rischia di gravare sulla singola persona, in quanto le pensioni con l'intero calcolo contributivo vengono calcolate sull'intero montante della propria posizione previdenziale, la legge 335/95 ha anche abolito l'integrazione al trattamento minimo per chi ha iniziato il lavoro dal gennaio 1996;
    in tutti gli interventi di decontribuzione andrebbe definito se si tratti di minori versamenti nelle casse INPS o minore accredito sulla singola posizione del lavoratore o della lavoratrice interessata;
    anche il provvedimento in esame prevede: «Articolo 55. – (Premi di produttività). – Nell'ambito delle previsioni legate ai premi di risultato e alle distribuzioni di utili ai lavoratori introdotte dall'articolo 1, da commi 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la modifica prevista è volta ad abrogare l'ulteriore regime di favore, di natura fiscale, previsto per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, sostituendolo con uno di natura contributiva. In particolare, con la sostituzione del comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in luogo della possibilità di incrementare, in virtù del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite dei premi di risultato e delle distribuzioni di utili, soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento, viene stabilita una riduzione di venti punti dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.», passando quindi da una riduzione fiscale ad una riduzione contributiva previdenziale;
    per ridurre il costo del lavoro su base permanente il Governo Prodi nel 2007 tagliò il cuneo fiscale sul lavoro di 7 miliardi e mezzo di euro, un taglio netto al costo del lavoro del 5 per cento, distribuendo lo sconto per il 60 per cento sulle imprese e per il 40 per cento sui lavoratori. Nello specifico la riduzione di 5 punti del cuneo fiscale, sia pure dilazionata in 3 anni, per le imprese si concretizzò con uno sconto dell'Irap e il riconoscimento di un importo deducibile, pari a 5 mila euro, su base annua per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo dell'imposta, deduzione che sale a 10.000 euro per le regioni del Mezzogiorno mentre per i lavoratori furono deduzioni IRPEF, il Governo Amato con l'articolo 120 della legge 388 del 2000 riconobbe a decorrere dal 1o febbraio 2001 ai datori di lavoro una riduzione dei contributi sociali, ma intervenendo con una riduzione dell'aliquota per la CUAF (cassa unica assegni familiari), quindi non sul fondo adeguamento pensioni,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo tecnico con il compito di predisporre una proposta organica per rilanciare l'occupazione stabile agendo anche sulla riduzione del costo del lavoro, coinvolgendo le competenti commissioni parlamentari e le parti sociali, superando le politiche degli sgravi contributivi che possono incidere negativamente sul montante contributivo individuale con possibili riduzioni sulle future pensioni.
9/4444-A/105Gnecchi, Damiano, Giacobbe, Lenzi, Montroni, Baruffi, Pagani, Patrizia Maestri, Incerti, Casellato, Fabbri, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 55 del provvedimento in esame introduce la decontribuzione dei premi di produttività in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, prevedendo su un importo imponibile non superiore a 800 euro annui: la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro; l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; la corrispondente riduzione dell'aliquota contributiva di computo per il calcolo del trattamento pensionistico;
    non viene prevista la copertura figurativa dei contributi previdenziali non versati in seguito all'applicazione della decontribuzione,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di evitare il rischio di ricadute negative sui futuri trattamenti pensionistici;
   a garantire che nella predisposizione di eventuali ulteriori misure di incentivazione dell'occupazione non sia pregiudicato il montante contributivo delle lavoratrici e dei lavoratori e che siano valutati con attenzione gli effetti cumulati nel tempo sulle pensioni contributive, con riferimento in particolare alle giovani generazioni.
9/4444-A/106Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Giacobbe, Casellato, Incerti, Giovanna Sanna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge n.193 del 2016 prevede – a decorrere dal 1o luglio 2017 – la soppressione dell'agente della riscossione nazionale Equitalia S.p.A. ed il passaggio delle competenze sino a quel momento attribuite a quest'ultima all'Agenzia delle entrate, istituendo a tal fine un nuovo ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate Riscossione»;
    contrariamente a quanto previsto da precedenti interventi normativi che disponevano l'uscita di Equitalia dalla fiscalità locale (decreto-legge n. 70 del 2011), il neo istituito Ente potrà anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni, delle province e delle società a essi partecipate. Viene infatti previsto al secondo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 – che a decorrere dal 1o luglio 2017 – gli enti locali possano affidare direttamente al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate;
    a partire dal 1o luglio 2017, le aziende nate dallo scorporo della fiscalità locale delle ex aziende concessionarie vedranno il proprio portafoglio commerciale contrarsi in maniera significativa, essendo – la maggioranza dei propri clienti ubicata nelle province gestite dal cessato concessionario;
    la possibilità di affidare direttamente al nuovo soggetto pubblico confligge anche con quella che era la ratio dell'articolo 3, commi 24 e 25, del disegno di legge 203/2005. Infatti, la riforma introdotta dall'articolo 3 del citato disegno di legge, 203 del 2005 – che vide la nascita di Riscossione S.p.A. (in seguito Equitalia) – consentì agli azionisti dei concessionari uscenti di proseguire l'attività nel settore della fiscalità locale, offrendo a questi ultimi la possibilità di scorporare il ramo d'azienda relativo alle attività svolte nei confronti degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere al riassorbimento, all'interno dell'ente pubblico economico, «Agenzia delle entrate-Riscossione» di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016, delle funzioni e del personale delle società beneficiarie dei rami d'azienda di fiscalità locale delle cessate aziende concessionarie di cui all'articolo 3, commi 24 e 25, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
9/4444-A/107Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione delle condizioni di eccezionale gravità conseguenti agli eventi sismici intervenuti dall'agosto 2016 al gennaio 2017 sono state previste con l'articolo 48 del disegno di legge 189 del 2016, come modificato dal provvedimento in esame, misure volte a prorogare e a sospendere gli adempimenti di versamenti tributari e contributivi per i cittadini residenti nelle zone più gravemente colpite;
    ai sensi del citato articolo 48 e del decreto ministeriale 1o settembre 2016, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, avviene entro il 16 dicembre 2017, mentre per i soggetti diversi da i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti attività, entro il 16 febbraio 2018. Tali soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo;
    alla luce del protrarsi delle condizioni di eccezionale gravità nelle aree del cratere sismico, sarebbe opportuno innalzare il numero delle rate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aumentare il numero delle rate richieste per il versamento dei tributi non riscossi per effetto delle sospensioni disposte nelle aree colpite dagli eventi sismici intervenuti dall'agosto 2016 al gennaio 2017.
9/4444-A/108Sammarco, Tancredi, Sereni.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2017 le disposizioni concernenti le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
    sin dall'origine, della normativa sul cosiddetto «ecobonus», trattandosi di detrazione fiscale, non hanno potuto beneficiare quei soggetti che non sono tenuti al versamento dell'Irpef o dell'Ires perché esenti o incapienti;
    tra i soggetti esclusi rientrano, quindi, anche le associazioni di volontariato e le onlus le quali, anche in ragione delle scarse risorse di cui dispongono, spesso si vedono costrette a procrastinare interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico delle proprie sedi, non potendo nemmeno beneficiare dell'incentivo fiscale;
    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame riconosce ai soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la possibilità, in luogo alla detrazione e limitatamente alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati;
    la cessione dell’«ecobonus» in luogo della detrazione potrebbe rappresentare una valida modalità applicativa che consentirebbe di estendere anche ai soggetti esenti Irpef e Ires, come le associazioni di volontariato e le onlus, l'incentivo fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche ad associazioni di volontariato e onlus, soggetti esenti Irpef e Ires, la possibilità di cessione della detrazione fiscale conseguente alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica delle proprie sedi.
9/4444-A/109Romanini, Prina.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'aprile 2017 diverse regioni del nord Italia e della costa adriatica sono state colpite da un'eccezionale ed imprevista ondata di maltempo con gelate, brinate, grandinate e addirittura nevicate anche a bassa quota;
    questi eccezionali eventi meteorologici hanno determinato ingenti danni alle produzioni agricole, dagli ortaggi agli alberi da frutto, ai vigneti, andando ad aggravare l'impatto negativo sulle colture dovuto alla particolare siccità che aveva caratterizzato il precedente mese di marzo;
    le anomalie del maltempo, con l'improvviso abbassamento delle temperature a livelli quasi invernali, hanno provocato, insieme con estese grandinate, effetti devastanti su vigneti, frutteti e ortaggi che in Emilia Romagna sono stati stimati in oltre 30 milioni di euro di danni complessivi;
    nel corso dell'esame del decreto-legge in corso di conversione è stato introdotto il comma 5-ter dell'articolo 43 che estende la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017;
    il positivo accoglimento delle richieste del mondo agricolo tuttavia, così come formulato, potrebbe comportare l'esclusione dei benefici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di quegli imprenditori agricoli maggiormente danneggiati dalle grandinate che, a Pasquetta, hanno sferzato frutteti, ortaggi, cereali e vigneti così come ad esempio è accaduto in Emilia Romagna dal modenese fino alla costa adriatica,

impegna il Governo

ad interpretare in senso estensivo la norma di cui all'articolo 43 comma 5-ter al fine di ammettere ai benefici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche le imprese agricole che, nell'aprile 2017, hanno subito danni anche causa delle eccezionali grandinate che hanno colpito alcune regioni, tra queste l'Emilia-Romagna.
9/4444-A/110Pagani, Montroni, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    con le sentenze del TAR Lazio Sez. II n. 4878/14 e del Consiglio di Stato Sez. IV 5013/2015 ha trovato definizione con efficacia di giudicato il contenzioso tra il Comune di Torino e il MEF circa le conseguenze dell'istituzione dell'IMU sulle attribuzioni delle Città a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo di perequazione istituiti con la disciplina del federalismo fiscale municipale;
    il Consiglio di Stato ha, infatti, definitivamente confermato la correttezza della precedente sentenza TAR Lazio aveva annullato i provvedimenti di attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011 censurando i presupposti tecnico-metodologici in base ai quali venivano attribuite le risorse destinate all'Amministrazione comunale torinese;
    un'adeguata e conforme esecuzione delle sentenze dei Giudici Amministrativi non può prescindere dalla previsione di una congrua integrazione delle risorse, idonea a compensare l'effettivo pregiudizio derivato dall'illegittima applicazione della normativa in esame in violazione del giudicato, a tutt'oggi pari a circa 60 milioni di euro – in relazione alla sottostima annuale del Fondo di Solidarietà di circa 10 milioni di euro a partire dal 2012. Tale sottostima si ripeterà anche negli anni a venire in mancanza di un intervento strutturale sul fondo attribuito alla Città di Torino;
    ad oggi con le code di gettito e con gli incassi effettivi provenienti dagli accertamenti di recupero evasione, sono stati incassati e contabilizzati ulteriori euro 3.480.243 per un totale di euro 259.546.034. Occorre però evidenziare che sicuramente una quota di recupero evasione non poteva essere prevedibile al momento delle stime del 2012;
    nel 2012 la differenza annuale IMU tra le stime ministeriali e i dati comunali continua ad essere rilevante ed a sfavore della Città, per un importo oscillante fra euro 9.634.000 ed euro 11.128.000 a seconda della stima adottata e tale differenza continuerà a ripetersi anche negli anni a venire;
    moltiplicando tale differenza per gli anni che vanno dal 2012 al 2016 si ottiene un importo complessivo compreso tra 57.804.000 e 66.762.000 euro,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative atte a compensare congruamente le risorse destinate all'Amministrazione torinese, dando quindi adeguata e conforme esecuzione delle sentenze dei Giudici Amministrativi citate in premessa.
9/4444-A/111Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del decreto-legge all'esame dell'Assemblea reca «Disposizioni sul personale e sulla cultura»;
    fra i principali compiti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) vi è la valorizzazione del patrimonio archeologico la diffusione della conoscenza delle radici culturali e identitarie delle diverse comunità territoriali;
    accanto alle grandi aree archeologico-museali vi sono numerosissime realtà monumentali e museali poco valorizzate, se non addirittura chiuse al pubblico per infiniti lavori di restauro o di messa in sicurezza e/o per mancanza di personale e finanziamenti;
    in questo contesto si collocano le zone dell'antica Peucezia, il territorio corrispondente alla Puglia centrale, terre di bellezza inaudita, in cui le realtà museali e i siti archeologici risultano sovente poco valorizzati mentre potrebbero costituire un volano per un ulteriore sviluppo turistico, valorizzando aree archeologiche, strutture museali, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare adeguati finanziamenti del Mibact per la valorizzazione del patrimonio archeologico e la diffusione della conoscenza relativa alle radici culturali e identitarie delle comunità dei territori dell'antica Peucezia.
9/4444-A/112Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 22 del provvedimento in esame è previsto un rafforzamento delle misure a sostegno della promozione della lettura;
    si prevede di implementare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali;
    si tratta di un segnale molto importante che raccoglie anche le sfide che sono emerse dal recente salone del libro di Torino;
    l'obiettivo in particolare per il Mezzogiorno è quello di diffondere in maniera più capillare la lettura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere entro i prossimi mesi al Sud una iniziativa di richiamo con la partecipazione delle principali case editrici con l'obiettivo di creare un evento annuale per la promozione del libro nelle regioni meridionali anche in vista dell'appuntamento di Matera 2019 capitale europea della cultura.
9/4444-A/113Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;
    l'articolo 21 del sopracitato decreto legislativo ha novellato e circoscritto le causali di intervento di integrazione salariale ai soli casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a riorganizzazione aziendale, contratto di solidarietà o crisi aziendale ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda;
    nonostante i significativi miglioramenti del ciclo economico e la conseguente ripresa di numerose imprese in crisi, sono ancora tanti i casi di cessazioni di attività produttive con un impatto non trascurabile sull'occupazione;
    il comma 4 dell'articolo 21 ha previsto che entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, possa essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale (definito ai sensi del comma 3), l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
    tale formulazione ed in particolare il riferimento all'esito del programma di crisi aziendale sta escludendo molti lavoratori dalla possibilità di accedere ad ulteriori interventi di sostegno al reddito qualora l'azienda cessi la propria attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a prolungare gli interventi di cassa integrazione salariale straordinaria anche a quei lavoratori la cui impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.
9/4444-A/114Patrizia Maestri, Gnecchi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2017 ha approvato un articolo aggiunto in materia di prestazioni occasionali;
    che l'approvazione di tale articolo appare in contrasto con il decreto-legge di abrogazione dei voucher (decreto 25/2017) che ha impedito lo svolgimento del referendum;
    che la reintroduzione dei voucher sotto altra forma appare lesiva del diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il referendum, nonché delle prerogative della Corte di Cassazione che ha la competenza ad esprimersi ex ante per stabilire se un referendum debba ancora tenersi oppure ne sia venuto meno il presupposto in caso di approvazione di una nuova disciplina legislativa nella materia oggetto del referendum;
    che il breve lasso di tempo intercorso tra la abrogazione totale della disciplina dei voucher (decreto n. 25 del 2017) e la conversione in legge del decreto n. 50 del 2017, anche se intervenuta in un momento successivo alla data stabilita per lo svolgimento del referendum, determina una reviviscenza dell’iter referendario, restituendo alla Cassazione il potere di verificare se siano o no venute meno le ragioni per lo svolgimento del referendum;
    se così non fosse si determinerebbe un aggiramento della legge in materia di referendum e dei principi costituzionali che presiedono al diritto dei cittadini di esprimersi attraverso il voto referendario,

impegna il Governo

a valutare, secondo quanto stabilito dalla legge in materia di referendum, se la disciplina introdotta in materia di prestazioni occasionali dall'articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 50 del 2017 contrasti con la volontà dei sottoscrittori della richiesta di referendum, al fine di provvedere conseguentemente alla apposita modifica della stessa.
9/4444-A/115Airaudo, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame sono presenti norme in materia di ciclovie turistiche al fine di ampliare il sistema nazionale previsto e finanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 640 della legge 208/2015;
    l'articolo 1 commi 144 e 145 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha attribuito ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche ad integrazione di quanto già stanziato;
    nel Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo, 2017-2022 il Governo individua tra le misure finalizzate ad innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale per renderla sostenibile e competitiva, la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche;
    il percorso cicloturistico «Adda» è un itinerario di rilevanza nazionale, numero 17 della rete Bicitalia, e segue il corso del fiume attraversando tutta la Lombardia, da Nord a Sud, con uno sviluppo di circa 300 chilometri, lungo i quali incontra una moltitudine di paesaggi, dalle Alpi alla pianura padana passando per il Lago di Como;
    risulta già compreso a livello locale nei piani delle piste ciclabili degli enti, con condivisione per realizzazione e gestione;
    l'itinerario, già fruito, risulta realizzato per circa il 70 per cento e gran parte del percorso si articola o è previsto su argini demaniali, strade alzaie, strade a basso traffico e riqualifica un'area fluviale;
    il completamento e la valorizzazione della dorsale cicloturistica di lungo raggio, che attraversa le province di Sondrio, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Lodi e Cremona, che negli ultimi anni hanno già sviluppato un importante rete per la mobilità dolce, e rappresentano il partenariato di questo progetto che vede coinvolto anche il Politecnico di Milano quale partner tecnico-scientifico, è strategico per lo sviluppo turistico dell'intera regione, in grado di valorizzare gli elementi naturalistici, paesaggistici, culturali ed enogastronomici locali presenti sul territorio che si intersecano con il tracciato della dorsale Vento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'itinerario della ciclovia turistica dell'Adda nei futuri provvedimenti di ampliamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche in coerenza con gli obiettivi previsti dal piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022.
9/4444-A/116Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la rilevanza delle risorse impegnate dal Governo per il rilancio del trasporto pubblico locale sia per il finanziamento del servizio, sia per l'acquisto di autobus e altro materiale rotabile, sia negli investimenti su sistemi di trasporto di massa, sia nella riqualificazione dei servizi ferroviari regionali;
    considerato che tali risorse per essere utilizzate adeguatamente devono essere utilizzate secondo criteri e per progetti definiti all'interno di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) come previsti dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340, e che tali piani, a 17 anni di distanza non sono ancora stati adottati da tutti i Comuni maggiori e che in assenza degli stessi risulta inefficace ogni nuovo investimento sul trasporto pubblico locale,

impegna il Governo:

   a definire nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, finalizzate:
    a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
    b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
    c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
    d) alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarietà dei sistemi di trasporto pubblico locale;
    e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti;
    f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
    g) alla sostenibilità economica e finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

   A prevedere che le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani per la mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida, prima di procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale;
   a vincolare che i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province agli enti territoriali di area vasta e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, abbiano per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida;
   a prevedere che le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale siano distinte e si esercitano separatamente, prevedendo che l'ente affidante si avvalga obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente;
    a prevedere che gli enti proprietari delle strade rendano disponibili le aree di fermata per i servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus, le autostazioni o le aree di fermata ad accesso controllato destinate ai servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus, affinché costituiscono infrastruttura essenziale ai fini dell'erogazione dei predetti servizi.
9/4444-A/117Gandolfi.


   La Camera,
   premesso che:
    con il comma 1 dell'articolo 47-bis sono state introdotte misure di contrasto in materia di dumping nel settore del trasporto su strada con le quali definiscono le caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto merci e persone su strada;
    si tratta di disposizioni da tempo richieste dalle imprese di settore, che dall'inizio della crisi (2009) hanno visto diminuire di 70.000 unità gli addetti di settore, con 21.000 attività in meno, anche a causa della concorrenza sleale di imprese di trasporto con sede in altri stati dell'Unione europea,

impegna il Governo:

   ad emanare specifiche istruzioni volte a favorire l'applicazione delle misure indicate in premessa anche da parte delle autorità locali (regionali, provinciali, comunali) competenti in materia di circolazione stradale, al fine di assicurare la capillarità dei controlli;
   a valutare la possibilità di incentivare la suddetta attività di verifica da parte delle Autorità locali, garantendo ai rispettivi Enti territoriali quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate.
9/4444-A/118Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» rilevano le disposizioni introdotte durante i lavori della Commissione Bilancio che confermano la proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 delle disposizioni del comma 615 del decreto-legge n. 232 del 2016 (proroga termini) relative al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
    a tal fine rileva quanto affermato, in sede di audizione nelle Commissioni permanente 8a e 10a, dal Ministro dello Sviluppo economico, in merito all'attuazione del Piano Energetico Nazionale, con chiari riferimenti alla trazione ibrida ed elettrica e, dunque, all'istituzione di aree a parcheggio nei centri storici da destinare a locazione agevolata;
    tale previsione sarebbe, tra l'altro, in linea con le finalità perseguite dal decreto-legge in oggetto in particolar modo con l'obiettivo di miglioramento dei saldi, ivi comprese le misure che comportano un aumento delle entrate in particolare quello sui posteggi per le auto elettriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, l'introduzione di disposizioni legislative atte ad agevolare lo sviluppo della mobilità elettrica tenendo presente al fine di salvaguardare la salute pubblica tenendo presente anche la recente procedura di infrazione messa in atto dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia procedura per l'eccessivo inquinamento da biossido di azoto (NO2), notoriamente prodotto dai motori a scoppio.
9/4444-A/119Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede interventi sia nell'ambito infrastrutturale viario che ferroviario, prevedendo tra l'altro la sostanziale fusione delle società Anas S.p.A. con F.S. S.p.A.;
    risulta ancora inesistente nei programmi di infrastrutturazione, sia ferroviaria che stradale, il concetto fondamentale di riequilibrio dei divari tra regione e aree geografiche del paese;
    appare indispensabile alla luce del contenuto del provvedimento in esame porre alla base delle indicazioni attuative e programmatiche che il Governo dovrà dare ai soggetti attuatori, Anas, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, l'obiettivo prioritario e strategico del riequilibrio insulare e infrastrutturale;
    in questa direzione si devono rilevare due ordini di divari: quello delle dotazioni infrastrutturali comparate tra regioni e aree geografiche e quelle legate a condizioni oggettive e misurabili conseguenza del divario insulare e ultraperiferico con riferimento alla Sardegna;
    tali divari devono essere misurati e compensati, sia in termini di dotazione infrastrutturale che, qualora tali dotazioni risultassero insufficienti, con interventi economici e di abbattimento fiscale al fine del perseguimento del pieno riequilibrio;
    nell'atto Camera all'esame gli interventi proposti sia per quanto riguarda le politiche della infrastrutturazione viaria risultano carenti le analisi sui divari e sulle politiche di coesione e riequilibrio confermando discriminazioni strutturali e infrastrutturali che causano gravi ricadute economiche sul sistema Paese;
    assume un rilievo particolare la questione insulare, legata ai divari infrastrutturali e le politiche dello Stato verso le aree gravate da tale gap strutturale permanente;
    l'articolo 22 (Perequazione infrastrutturale) della legge n. 42 del 2009 dispone quanto segue: «In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
     g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;
    dalla lettura e dall'analisi degli indicatori si giunge alla definizione di indici parametrici;
    nel caso delle infrastrutture di trasporto, un indicatore in grado di misurare in maniera soddisfacente la dotazione infrastrutturale di una realtà territoriale come la Sardegna deve necessariamente tenere conto non solo degli aspetti quantitativi (come ad esempio la lunghezza complessiva della rete viaria e la sua tipologia, o il numero di snodi ferroviari), ma anche degli aspetti qualitativi e prestazionali legati alla qualità della rete, all'orografia del territorio e alla tipologia del reticolo di trasporto. In questo modo è possibile ipotizzare e selezionare alcuni indicatori di tipo nuovo in grado di condurre alla costruzione di specifici indici;
    in attesa di definire con apposite norme l'individuazione di tali indici sono sufficienti a comprendere il divario insulare che grava sulla Sardegna quelli messi a disposizione dall'atlante infrastrutturale (CNEL e Istituto Tagliacarne), dal quale emergono dati di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale;
    per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia; di 87,10 per il Mezzogiorno; di 45,59 per la Sardegna;
    per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia; di 87,81 per il Mezzogiorno; di 15,06 per la Sardegna;
    la rappresentazione economica del divario nella pianificazione infrastrutturale del Paese rende, ad avviso del firmatario del presente atto, il dato macroscopico tale da evidenziare una vera e propria emergenza nazionale sul piano della coesione economica ed infrastrutturale, minando i presupposti fondamentali della stessa Carta costituzionale in termini di coesione nazionale, eguaglianza tra cittadini e libertà;
    richiamo esplicito in tale direzione è contenuto all'articolo 349 del TFE, dove si prescrive di adottare misure specifiche per le regioni interessate, tenendo conto delle loro caratteristiche e dei vincoli, compresa la loro «insularità»;
    l'articolo 170 del TFE si occupa dalle reti trans-europee. Esso prevede che nello sviluppo di reti trans-europee l'Unione tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali dell'Unione;
    occorre intraprendere la moderna frontiera della misurazione e compensazione dell'insularità;
    è evidente che l'insularità ha una ricaduta su gran parte degli indicatori economici e sociali e che quindi gli stessi devono essere individuati e con puntualità analizzati;
    il provvedimento prende in esame la sostanziale fusione tra Anas e FS riponendo l'attenzione – sull'esigenza di focalizzare l'attenzione sul reperimento di risorse del mercato finanziario utili alla pianificazione di nuovi interventi infrastrutturali;
    appare indispensabile che in quest'ambito il Governo indichi come missione prioritaria di questa fusione il riequilibrio infrastrutturale, non fondando la pianificazione e l'intervento infrastrutturale sulla capacità delle infrastrutture di produrre reddito ma di riequilibrare la dotazione infrastrutturale in termini parametrati e oggettivi tra le diverse aree del Paese con particolare riferimento alle aree insulari;
    emerge una grave discriminazione nella stessa pianificazione delle risorse previste dal provvedimento relativa agli enti locali della Sardegna con stanziamenti notevolmente inferiori a quelli, già insufficienti, pattuiti nell'ambito della negoziazione Stato – Regione a Febbraio 2017;
    in quell'accordo era stato previsto un riconoscimento a favore della Sardegna, quale ristoro del mancato riparto delle risorse spettanti alle autonomie locali, di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 a regime dal 2018;
    il provvedimento in esame assegna, invece, solo 10 milioni per il 2017 e 20 dal 2018 facendo venir meno gli stessi impegni sottoscritti tra Stato e Regione,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito delle disposizioni attuative relative ad Anas, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana del provvedimento in esame, uno specifico indirizzo attuativo che ponga tra gli obiettivi prioritari degli investimenti infrastrutturali quello del riequilibrio infrastrutturale e insulare tra Regioni e aree geografiche;
   a prevedere parametri oggettivi per la misurazione del divario e prevedere la compensazione adeguata sia in termini infrastrutturali, economici e fiscali;
   a disporre, nell'ambito della pianificazione dei contratti di servizio, di criteri di valutazione dei fabbisogni infrastrutturali collegandoli a modelli di sviluppo economico e sociale che tengano conto delle diverse specificità territoriali e ambientali in un determinato contesto politico-istituzionale;
   a ripristinare integralmente, sin dal prossimo provvedimento economico finanziario, le risorse a favore delle autonomie locali della Sardegna già definite con apposita intesa tra Stato e Regione nel febbraio del 2018;
   a prevedere, nell'ambito della fusione dell'Anas e FS, la piena e immediata attuazione dell'articolo 14 dello Statuto autonomo della Sardegna relativamente alla cessione di tutte le case cantoniere ricadenti nel territorio regionale dell'isola in considerazione della venuta cessazione dell'originaria funzione statale e che per le stesse in base a tale indicazione statutaria costituzionale non può essere prevista alcuna cessione a soggetti terzi.
9/4444-A/120Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone un'ulteriore proroga al 31 agosto 2017 «dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura»;
    ai fini della futura stabilizzazione dei personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, si potrebbe procedere all'assunzione diretta, da parte degli stessi Istituti scolastici suddetti, di coloro che già prestano la propria attività nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari o all'istituzione dei bacini di assunzione del suddetto personale corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure atte a permettere l'assunzione diretta da parte degli istituti scolastici interessati di coloro che hanno già prestato la propria attività di servizi di pulizia presso gli stessi, anche mediante la creazione di bacini d'assunzione corrispondente alla sede degli istituti suddetti.
9/4444-A/121Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, ad alcune esenzioni;
    si dispone che le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017,

impegna il Governo

a prevedere, nei successivi decreti attuativi, che sia previsto un obbligo per le imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017 di mantenere la nuova sede per almeno quattro anni dalla data di accoglimento dell'istanza presentata per ottenere le esenzioni di cui in premessa e di procedere a nuove assunzioni nel suddetto arco di tempo.
9/4444-A/122Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    da una ricerca del CERVED emerge in maniera evidente come i concerti di musica popolare contemporanea sono uno stimolo all'economia del territorio;
    il provvedimento in esame prevede, tra le disposizioni a favore della cultura, che «a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio decente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento»;
    tale disposizione potrebbe sortire l'effetto di comprimere ulteriormente le possibilità e le opportunità di organizzare concerti di musica dal vivo,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, che le suddette spese, finalizzate all'espletamento di servizi di sicurezza e di polizia stradale, non siano poste a carico degli organizzatori e produttori di Spettacoli Musica dal vivo.
9/4444-A/123Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    premesso che in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo nell'ambito di alcune disposizione volte a favorire e sostenere la fusione tra comuni in particolare l'articolo 21, recante «Contributo perfusioni di comuni» incrementa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalle fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o dalle fusioni per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e nell'ottica di favorire lo sviluppo strutturale economico e sociale dei comuni oggetto di fusione, attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle infrastrutture stradali, il recupero delle aree dismesse e la riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, non ha tuttavia previsto la possibilità di risoluzione anticipata della convenzione d'incentivazione con il GSE per soggetti responsabili di impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti da eventi sismici ed oggetto di fusioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di prevedere la possibilità di ottenere la risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione in essere con il Gestore Servizi Energetici Spa – GSE per impianti fotovoltaici sino a 3 Kwp nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che siano stati coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016, in particolare prevedendo opportune procedure che possano definire la misura dell'importo da riconoscere al soggetto titolare in caso di adesione alla risoluzione anticipata di dette convenzioni.
9/4444-A/124Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia economica e finanziaria, tra i quali numerosi interventi volti a garantire il rilancio produttivo ed economico di taluni territori;
    la Sardegna è una regione ad elevatissimo potenziale turistico ed è imprescindibile mantenerne la fruibilità dei territori;
    nell'isola esistono diverse zone che presentano profili di criticità ambientale a causa di fenomeni di inquinamento rispetto ai quali si registrano insostenibili ritardi con riguardo alle necessarie bonifiche e attività di messa in sicurezza;
    in particolare appare critica la situazione dell'ex area industriale di Ottana, esclusa dal sito d'interesse nazionale nonostante sia fortemente contaminata dall'amianto e abbia già causato numerosi casi di grave malattia tra i lavoratori,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative, anche sotto forma di incentivi fiscali, necessarie alla bonifica dei siti inquinati della Sardegna, con particolare riferimento all'area di Ottana, anche assicurando le opportune tutele sanitarie e previdenziali in favore dei lavoratori coinvolti.
9/4444-A/125Murgia.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale.) si intende istituire un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», che ciascun committente ha la possibilità di acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore;
    ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora;
    per evitare un uso inadeguato di questo strumento è opportuno garantirne la tracciabilità,

impegna il Governo

a consentire l'identificazione del committente in sede di richiesta del Libretto Famiglia mediante Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID) o firma digitale o equivalente.
9/4444-A/126Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia il fatturato generato dal commercio elettronico cresce meno che nel resto del mondo: nel 2016, infatti, a fronte di un aumento del 10 per cento per le nostre imprese, negli Usa la crescita è stata del 15,6 per cento e in Europa del 13 per cento con casi come la Romania e la Slovenia dove si è arrivati rispettivamente a +30 per cento e +40 per cento;
    nonostante nel 2016 il numero degli acquisti online è aumentato del 18 per cento, in Italia il commercio elettronico non raggiunge ancora una fetta di mercato ampia: la quota online è, infatti, ferma al 3,6 per cento degli acquisti totali, rispetto ad una media superiore al 12 per cento nel resto dell'Europa;
    a frenare la crescita del commercio elettronico nel nostro Paese è anche la normativa europea sull'applicazione dell'Iva, in base alla quale su ogni vendita online si paga l'imposta del Paese in cui è avvenuto l'acquisto, perché l'Italia è uno tra i Paesi che hanno l'imposta più elevata;
    con l'introduzione della web tax, si stima che nelle casse dell'Erario entreranno almeno un miliardo di euro di nuove risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una parte delle risorse generate dall'applicazione della web tax allo sviluppo del commercio elettronico, come la riduzione dell'aliquota IVA sugli acquisti online effettuati dall'estero.
9/4444-A/127Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame ha inteso introdurre in materia di compensazione di crediti fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, opportune misure al fine di assicurare maggiore trasparenza e sicurezza a tali operazioni, all'uopo abbassando a 5000 euro la soglia oltre la quale è stato reso obbligatorio il visto di conformità previsto dal richiamato articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    particolare attenzione va dedicata alle compensazioni di crediti fiscali previamente acquistati ex articolo 1260 del codice civile, al fine di evitare negozi non sufficientemente trasparenti sotto il profilo della originaria verifica del credito IVA;
    nel corso del dibattito parlamentare presso la competente commissione del provvedimento in esame, il Governo ha avuto occasione di riferire circa una positiva prassi «praticata in via amministrativa nel quadro della legislazione vigente», per cui, in tali casi, in importanti uffici locali dell'Agenzia delle Entrate si richiede il suddetto visto di conformità qualsiasi sia il valore delle compensazioni fiscali interessanti crediti acquisiti ex articolo 1260 del codice civile;
    si ritiene opportuno promuovere ed estendere detta virtuosa prassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire atti di indirizzo a tutte le sedi amministrative interessate, affinché l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile sia accompagnato dal visto di conformità o dalla sottoscrizione di cui all'articolo 1, comma 574, legge n. 147 del 2013, richiamati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, apposti sia sulla dichiarazione del cedente il credito che su quella del cessionario in cui emerge il credito acquisito, indipendentemente dal valore del credito utilizzato».
9/4444-A/128Menorello.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario fare chiarezza, innanzi tutto ai fini dell'uniforme e corretta applicazione, ovvero dell'esenzione, dell'IMU, circa la situazione dei beni insistenti sul demanio marittimo dello Stato, finalizzati al soddisfacimento permanente dei pubblici usi del mare e delle connesse attività portuali, anche se affidati in concessione ad imprese private per l'esercizio di attività imprenditoriale in forma concorrenziale;
    a seguito di non chiare disposizioni succedutesi nel tempo, si sono registrati contenziosi in alcune realtà portuali, con pronunce eterogenee sull'argomento da parte delle Commissioni Tributarie;
    risulta necessario intervenire per evitare ulteriori annose ed onerose vertenze, nonché effetti distorsivi alla concorrenza nell'ambito dei servizi portuali (anche in quanto alcune realtà neppure risultano accatastate) che comportano, fra l'altro, perdita di competitività per le imprese interessate sui mercati nazionali ed internazionali;
    con riferimento alla corretta applicazione dell'ICI, ora IMU, sulle aree e beni demaniali portuali oggetto delle concessioni demaniali il Ministero dell'economia e delle finanze si era già espresso con la risoluzione n. 3/DF del 10 agosto 2009;
    i porti non sono luoghi di destinazione ma luoghi di mero transito delle merci, così come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, e pertanto dovrebbero essere tutti accatastati nella categoria E1, relativa alle infrastrutture esenti ai fini IMU;
    sarebbe necessario o quantomeno opportuno specificare che i beni demaniali marittimi dei porti (aree, banchine, piazzali, depositi, eccetera), costituendo in sé immobili a destinazione particolare, essendo compendi destinati al traffico marittimo ed alle operazioni funzionali alle attività portuali, dovrebbero essere accatastati in categoria E1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) e conseguentemente non soggetti ad IMU; fatta eccezione per i fabbricati affidati in concessione non destinati ai suddetti usi ed aventi effettiva autonomia funzionale e reddituale,

impegna il Governo

a valutare la necessità di chiarire definitivamente che le aree, le banchine e gli altri beni demaniali marittimi dei porti, come delimitati dal Piano Regolatore Portuale, destinati al traffico marittimo e alle operazioni relative alle attività portuali, anche se dati in concessione ai privati, siano accatastati in Categoria E1.
9/4444-A/129Oliaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto interviene, tra l'altro, con misure di interpretazione autentica, sulla materia dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico ai sensi dei commi 179 e 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, rispettivamente, disciplinano nell'ambito dell'APE sociale, la situazione dei lavoratori impegnati in attività gravose e quella dei cosiddetti «precoci»;
    nell'ambito delle misure finalizzate a prevedere differenziati percorsi pensionistici che tengano conto delle particolari condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, da tempo, si segnala la peculiare condizione dei lavoratori impegnati in attività di elettrodottista, lavoro svolto in altezza, inerente la manutenzione e il ripristino delle linee ad alta tensione in tutto il territorio nazionale, svolto su sostegni di linee aeree ad alta tensione (70, 150, 220 e 380 kW) che superano anche i 60 metri di altezza. Tali operatori, sono sottoposti a uno stress psico-fisico particolarmente intenso continuativo e protratto nel tempo che merita di essere preso in considerazione;
    l'operatività in qualsiasi ora del giorno e dell'anno, la differenza di temperatura tra la base del sostegno e il punto di lavorazione, l'intrinseca pericolosità di un lavoro svolto ad altezze anche notevoli con il solo sostegno di una cinghia di sicurezza, la presenza di campi magnetici per tutti i periodi delle ispezioni, sono tutti fattori che incidono sull'invecchiamento di tali addetti con inevitabili problemi di gestione dei lavoratori con maggiori problemi di salute e di deficit funzionali;
    tale attività era stata considerata come lavoro particolarmente usurante dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che prevede l’«anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120, fino ad un massimo di sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, senza aggravi a carico del bilancio dello Stato»;
    successivamente, per l'elencazione e l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti è stato emanato, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, che inspiegabilmente non ha confermato l'inserimento tra le mansioni particolarmente usuranti del «lavoro svolto in altezza»;
    anche il decreto legislativo n. 67 del 2011, poi modificato dall'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, non ha colmato tale incongruenza;
    da tempo sono all'esame della Commissione XI della Camera dei deputati proposte di legge che affrontano congiuntamente le peculiari condizioni lavorative e previdenziali dei lavoratori edili e dei lavoratori che svolgono lavori in altezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni misura utile, anche attraverso una revisione del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, finalizzata a ripristinare il riconoscimento di attività particolarmente usurante per i lavoratori impegnati in lavori di elettrodottista e in altezza.
9/4444-A/130Albanella.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore agricolo, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti appartenenti alle categorie individuate nell'articolo 54-bis, comma 8, lettere a), b), d), costituisce un importante strumento per:
      rispondere ad una esigenza soprattutto delle piccole imprese;
      offrire opportunità di approccio al mondo del lavoro agli studenti;
      arricchire il settore medesimo con l'esperienza di persone che hanno concluso l'ordinario percorso lavorativo;
      integrare il reddito di inclusione o sostegno a favore dei percettori delle relative provvidenze;
    nel medesimo settore la misura minima del compenso, diversamente che per tutti gli altri ambiti occupazionali, è parametrata dalla contrattazione collettiva e non nella misura fissa di 9 euro, e quindi poggia su una base già esistente di accordo tra le parti;
     che questo settore ha specifiche peculiarità legate alla programmazione e alla imprevedibilità dei tempi e quindi dei lavori;
    considerato che:
      l'intento del legislatore è mantenere il lavoro occasionale nel settore agricolo in un ambito circoscritto in base a precisi criteri, funzionali a favorire specifiche categorie di soggetti altrimenti non impiegabili ovvero impiegabili con moduli contrattuali meno compatibili con l'attività scolastica o universitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con apposito provvedimento normativo una procedura più semplificata, che tenga conto della specificità della stagionalità e delle tempistiche del settore in oggetto.
9/4444-A/131Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge n. 50 del 2017 sono state fra le altre, introdotte nuove norme riguardanti le modalità di acquisto di farmaci innovativi, già oggetto di nuove norme introdotte con la legge di bilancio 2017;
    l'immissione nel mercato farmaceutico di nuovi farmaci oncologici e contro l'epatite C rappresenta una importante motivo di speranza per molti malati in vista di cure efficaci, ma rappresenta anche una sfida per la compatibilità finanziaria dell'intero sistema sanitario;
    vanno esperite, pertanto, tutte le iniziative che consentano di garantire le cure necessarie a tutti secondo i criteri di universalità ed equità realizzando i risparmi di spesa laddove siano conseguibili, effettuare le gare per l'acquisto di farmaci equivalenti rappresenta una opportunità da non perdere, il tentativo posto in essere con decreto-legge 158 del 2012 dal ministro Balduzzi per indire le gare fra farmaci equivalenti ha consentito all'Aifa di predisporre una determina che dopo alcune sospensioni, è stata ritirata, motivando tale decisione con «criticità» rilevate da molteplici ambiti, sia sul versante dei produttori, come dei medici prescrittori, nonostante le Regioni fossero molto interessate all'attuazione della norma;
    il superiore interesse della sanità pubblica impone di approfondire tale rilevante e complessa questione,

impegna il Governo

a dare attuazione alla norma introdotta dal decreto-legge n. 158 del 2012 sulle gare fra farmaci equivalenti.
9/4444-A/132Miotto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dei giochi è stato oggetto di numerosi interventi legislativi, finalizzati non solo a reperire maggiori entrate, ma anche a contrastare il fenomeno del gioco illegale, alla tutela dei minori e alla lotta alla ludopatia;
    il provvedimento in esame, in particolare, all'articolo 6 incrementa la misura della tassazione – in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite – su alcune tipologie di giochi;
    fra le norme introdotte in sede referente, l'articolo 5-bis dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda all'inibizione dei siti web recanti pubblicità di giochi, scommesse e concorsi operanti in difetto di concessioni o autorizzazione e l'articolo 6-bis che la prevista riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta agli apparecchi new slot, che ne porterà il numero a 265 mila, debba determinarsi entro il 30 aprile 2018;
    allo scopo di rafforzare le misure già approvate, in particolare per tracciare il flusso giocatore-giocata- vincita in maniera incontrovertibile e istantanea, onde poter attivare azioni di intervento volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio, ma soprattutto a prevenire i sintomi della ludopatia, risulta opportuno individuare ulteriori idonei strumenti a livello normativo;
    prevedere uno strumento autorizzatorio al gioco attraverso il sistema della tessera sanitaria, la cui presentazione o utilizzo potrebbe costituire condizione sine qua non per l'accesso al gioco, comprensivo di disposizioni sanzionatorie per chi installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri dettati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, metterebbe a disposizione funzioni per rilevare comportamenti di gioco compulsivo, ed eventualmente porre in essere misure preventive, e per escludere efficacemente i minori dai giochi,

impegna il Governo

a definire ulteriori procedure finalizzate a contrastare il riciclaggio e l'illegalità, ma soprattutto a rafforzare l'esclusione dei minori e la battaglia contro il gioco patologico, incidendo sulle modalità di accesso agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 11 giugno 1931, n. 773, e prevedendo, in particolare, l'utilizzo della tessera sanitaria quale strumento d'autorizzazione al gioco.
9/4444-A/133Barbanti, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento contiene norme di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi;
    con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, l'ANAC è intervenuta, a seguito di una richiesta di parere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – Comitato regionale Piemonte – sull'affidamento della gestione degli impianti sportivi da parte dei comuni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
    l'ANAC ha distinto tra la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica – qualificabile quale concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, che deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso – e la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica. Quest'ultima sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 164, comma 3, dovrebbe comunque essere ricondotta nella categoria degli «appalti di servizi», da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;
    la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è quella fatta dai comuni mediante le associazioni sportive dilettantistiche regolata dall'articolo 90 commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) in cui il legislatore ha mostrato un favor per tali affidamenti disponendo che «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.»;
    l'ANAC, nella citata delibera, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la «gestione degli impianti sportivi» nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, sia superata la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della legge n. 289 del 2002, sopra richiamato;
    considerato che:
     la disposizione dell'articolo 90 comma 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 motiva il regime differenziato soprattutto per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in ragione del fatto che la gestione di tali impianti privi di rilevanza economica è svolta dalle associazioni sportive mediante personale volontario a fronte di un canone di concessione modesto ovvero a fronte di un contributo economico per le attività sociali svolte dalle società sportive;
     la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 113-bis del TUELL, relativo alla «gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica», riconoscendo la problematica ha affermato testualmente che: «per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale»;
    l'articolo 118 comma 4 della Costituzione del resto favorisce proprio l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà tra i vari livelli dello Stato;
    rilevato che:
     includere la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica nella categoria degli appalti di servizi comporta per i comuni la necessità di trovare ulteriori specifiche risorse;
     oltre l'aspetto economico, si deve in ogni caso tener conto anche del ruolo educativo svolto dalle associazioni sportive, in particolare con i minori, ma non solo. Pensiamo ad esempio agli impianti delle bocciofile che operano con anziani nei confronti dei quali svolgono un ruolo di inclusione e socializzazione;
     anche lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore prevede la possibilità per la PA di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni, di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo, svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;
      a seguito della delibera Anac n.1300 del 2016 i comuni, che sono in fase di chiusura della gestione dell'annata sportiva e devono stabilire a chi affidare gli impianti sportivi dal prossimo settembre, sono in difficoltà per continuare ad affidare alle associazioni sportive dilettantistiche del volontariato locale la gestione degli impianti sportivi destinati alla promozione dello sport sociale, privi di rilevanza economica;
     appare necessario prevedere un chiarimento in merito alle disposizioni applicabili alla gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per coniugare le esigenze dei cittadini con un esercizio trasparente e sostenibile da parte degli enti territoriali locali, con lo scopo di salvaguardare il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche in relazione ai risparmi di spesa conseguibili dai comuni come stabilito dall'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002,

impegna il Governo:

   a chiarire, in attesa di un generale riordino organico della materia, che per l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro trovano ancora applicazione le previsioni di cui all'articolo 90, commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002;
   a prevedere l'inserimento dell'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro tra le fattispecie escluse dall'applicazione del Codice, decreto legislativo n. 50 del 2016, in analogia a quanto già previsto nell'allegato IX al medesimo codice per i servizi di sicurezza sociale obbligatoria.
9/4444-A/134Rubinato, Paola Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento contiene norme di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi;
    con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, l'ANAC è intervenuta, a seguito di una richiesta di parere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – Comitato regionale Piemonte – sull'affidamento della gestione degli impianti sportivi da parte dei comuni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
    l'ANAC ha distinto tra la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica – qualificabile quale concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, che deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso – e la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica. Quest'ultima sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 164, comma 3, dovrebbe comunque essere ricondotta nella categoria degli «appalti di servizi», da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;
    la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è quella fatta dai comuni mediante le associazioni sportive dilettantistiche regolata dall'articolo 90 commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) in cui il legislatore ha mostrato un favor per tali affidamenti disponendo che «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.»;
    l'ANAC, nella citata delibera, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la «gestione degli impianti sportivi» nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, sia superata la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della legge n. 289 del 2002, sopra richiamato;
    considerato che:
     la disposizione dell'articolo 90 comma 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 motiva il regime differenziato soprattutto per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in ragione del fatto che la gestione di tali impianti privi di rilevanza economica è svolta dalle associazioni sportive mediante personale volontario a fronte di un canone di concessione modesto ovvero a fronte di un contributo economico per le attività sociali svolte dalle società sportive;
     la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 113-bis del TUELL, relativo alla «gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica», riconoscendo la problematica ha affermato testualmente che: «per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale»;
    l'articolo 118 comma 4 della Costituzione del resto favorisce proprio l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà tra i vari livelli dello Stato;
    rilevato che:
     includere la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica nella categoria degli appalti di servizi comporta per i comuni la necessità di trovare ulteriori specifiche risorse;
     oltre l'aspetto economico, si deve in ogni caso tener conto anche del ruolo educativo svolto dalle associazioni sportive, in particolare con i minori, ma non solo. Pensiamo ad esempio agli impianti delle bocciofile che operano con anziani nei confronti dei quali svolgono un ruolo di inclusione e socializzazione;
     anche lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore prevede la possibilità per la PA di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni, di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo, svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;
      a seguito della delibera Anac n.1300 del 2016 i comuni, che sono in fase di chiusura della gestione dell'annata sportiva e devono stabilire a chi affidare gli impianti sportivi dal prossimo settembre, sono in difficoltà per continuare ad affidare alle associazioni sportive dilettantistiche del volontariato locale la gestione degli impianti sportivi destinati alla promozione dello sport sociale, privi di rilevanza economica;
     appare necessario prevedere un chiarimento in merito alle disposizioni applicabili alla gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per coniugare le esigenze dei cittadini con un esercizio trasparente e sostenibile da parte degli enti territoriali locali, con lo scopo di salvaguardare il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche in relazione ai risparmi di spesa conseguibili dai comuni come stabilito dall'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002,

impegna il Governo:

   a chiarire, in attesa di un generale riordino organico della materia, che per l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica vale il criterio di preferenzialità a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, così come previsto dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.
9/4444-A/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Paola Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    fino al 2006 la riscossione era affidata in concessione a società private, che operavano in diversi ambiti territoriali: con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica e a tal fine è stata costituita Riscossione S.P.A., ora Equitalia S.p.A., alla quale – in data 1o ottobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione in tutto il territorio nazionale, a eccezione della Sicilia;
    ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, la Riscossione S.p.a. poteva acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (comma 7), le quali – fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.A. o contestualmente alla stessa, potevano trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (comma 24);
    ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono pertanto nate dallo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, numerose aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali – tra le quali la SO.G.E.T. S.p.A., Società di Gestione Entrate e Tributi – con la finalità di supportare gli Enti pubblici e privati nelle attività connesse e complementari alla gestione delle proprie entrate;
    a decorrere dal 1o luglio 2017, con la riforma della riscossione dei tributi locali operata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si abolisce Equitalia nella forma di società per azioni, facendone transitare le funzioni e il personale, anche a tempo determinato, alla istituenda Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente economico di diritto pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di efficientare l'attività di riscossione e migliorare il rapporto con il contribuente;
    in particolare, dal 1o luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, nonché di loro partecipate; gli enti locali, con semplice delibera di affidamento potranno conferire al nuovo ente, oltre che la riscossione – spontanea e coattiva – delle proprie entrate, anche l'accertamento e la liquidazione;
     pesanti conseguenze a livello occupazionale si ripercuotono sugli addetti delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione, le cui professionalità non sono invece ritenute equiparabili a quelle di Equitalia s.p.a., il cui personale, anche a tempo determinato, viene invece cooptato nel nuovo soggetto nazionale Agenzia delle entrate-Riscossione;
    considerato che:
      l'articolo 35 del provvedimento in esame prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, dove transita il personale di Equitalia, possa svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT, e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione;
      la specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale, che devono essere assicurate senza soluzione di continuità, e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, richiede invece di includere nella riforma della riscossione prevista a decorrere dal 1o luglio 2017, le società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione della fiscalità locale, nonché i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni,

impegna il Governo:

   ad adottare misure di salvaguardia occupazionale a favore dei lavoratori delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali, nate per scorporo di ramo d'azienda, al fine di renderne equiparabili le professionalità e garantirne pari dignità e piena tutela occupazionale;
   a prevedere modalità per riassegnare le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda all'Agenzia delle entrate affinché siano svolte dall'ente strumentale Agenzia delle Entrate-Riscossione e ad applicare al relativo personale quanto previsto per il personale delle società del Gruppo Equitalia.
9/4444-A/135Castricone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore agricolo, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti appartenenti alle categorie individuate nell'articolo 54-bis, comma 8, lettere a), b), d), costituisce un importante strumento per:
     offrire opportunità di approccio al mondo del lavoro agli studenti;
     arricchire il settore medesimo con l'esperienza di persone che hanno concluso l'ordinario percorso lavorativo;
     integrare il reddito di inclusione o sostegno a favore dei percettori delle relative provvidenze;
    nel medesimo settore la misura minima del compenso, diversamente che per tutti gli altri ambiti occupazionali, è parametrata dalla contrattazione collettiva e non nella misura fissa di 9 euro;
   considerato che:
    l'intento del legislatore è mantenere il lavoro occasionale nel settore agricolo in un ambito circoscritto in base a precisi criteri, funzionali a favorire specifiche categorie di soggetti altrimenti non impiegabili ovvero impiegabili con moduli contrattuali meno compatibili con l'attività scolastica o universitaria;
    l'inclusione, in tale contesto, delle persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevista nell'articolo 54-bis comma 8, lettera c), determina un parziale disallineamento dall'essenza dell'intervento legislativo de quo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo atto ad escludere dall'ambito di applicazione del lavoro occasionale la categoria dei disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
9/4444-A/136Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Prina, Romanini, Terrosi, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore agricolo, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti appartenenti alle categorie individuate nell'articolo 54-bis, comma 8, lettere a), b), d), costituisce un importante strumento per:
     offrire opportunità di approccio al mondo del lavoro agli studenti;
     arricchire il settore medesimo con l'esperienza di persone che hanno concluso l'ordinario percorso lavorativo;
     integrare il reddito di inclusione o sostegno a favore dei percettori delle relative provvidenze;
    nel medesimo settore la misura minima del compenso, diversamente che per tutti gli altri ambiti occupazionali, è parametrata dalla contrattazione collettiva e non nella misura fissa di 9 euro;
   considerato che:
    l'intento del legislatore è mantenere il lavoro occasionale nel settore agricolo in un ambito circoscritto in base a precisi criteri, funzionali a favorire specifiche categorie di soggetti altrimenti non impiegabili ovvero impiegabili con moduli contrattuali meno compatibili con l'attività scolastica o universitaria;
    l'inclusione, in tale contesto, delle persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevista nell'articolo 54-bis comma 8, lettera c), determina un parziale disallineamento dall'essenza dell'intervento legislativo de quo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un adeguato provvedimento normativo atto ad escludere dall'ambito di applicazione del lavoro occasionale, per i soli prestatori del settore agricolo, la categoria dei disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
9/4444-A/136. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Prina, Romanini, Terrosi, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3-bis dell'articolo 22 del presente provvedimento prevede che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative ai servizi di sicurezza, e di polizia stradale, necessario per lo svolgimento di eventi aperti al pubblico, siano interamente a carico dell'organizzatore o del promotore dell'iniziativa, e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso;
    tale misura rischia di incidere sugli spettacoli di musica dal vivo, una realtà che costituisce una cinghia di trasmissione per la promozione del sistema Paese e del nostro modo di vivere (cultura, libertà, emozioni, tradizioni, turismo, enogastronomia etc.), e che solo l'anno scorso ha avvicinato al mondo «dello spettacolo» circa 7 milioni di cittadini, soprattutto giovani;
    da una ricerca del CERVED emerge in maniera evidente come i concerti di musica popolare contemporanea siano uno stimolo all'economia del territorio: l'impatto medio sulle città è di euro 1,20 aggiuntivi per ogni euro speso per il biglietto;
    in questa fase della storia, con gli attacchi terroristici che attentano alla nostra stessa identità culturale espressa attraverso la forza aggregativa degli spettacoli musicali, è quanto mai necessario non adottare misure che possano avere l'effetto di comprimere le opportunità di organizzare concerti di musica dal vivo, che rappresentano uno dei modi di vivere le nostre libertà e la voglia di stare insieme come comunità,

impegna il Governo

   a dare attuazione alla misura citata in premessa valutando l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione i concerti di musica popolare contemporanea dal vivo e gli spettacoli di tradizione che fanno parte del nostro bagaglio socio-culturale in quanto espressione di diritti costituzionalmente garantiti;
   a istituire un tavolo permanente tra enti locali, amministrazioni centrali ed organizzatori di concerti di musica live per lavorare a soluzioni concrete a beneficio della sicurezza dei territori, dei luoghi di spettacolo e della viabilità.
9/4444-A/137Rampi, Manzi, Narduolo, Coscia, Ghizzoni, Malisani, Carocci, Rocchi, Coccia, Dallai, Blazina, D'Ottavio, Malpezzi, Sgambato, Crimì, Iori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27, reca un complesso di misure sul trasporto pubblico locale, delinea una procedura assai complessa ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che dovrebbe essere semplificata mediante la riduzione del numero degli adempimenti previsti ed il loro accorpamento,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che:
    a) quando l'autorizzazione allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale è concessa in favore di un raggruppamento di imprese, il mandatario è responsabile dei danni cagionati dalle condotte illecite anche delle altre imprese del raggruppamento che risultino in contrasto con gli impegni ovvero con le qualità del servizio offerti al pubblico mediante il portale informatico gestito, anche indirettamente, dal medesimo mandatario;
    b) il mandatario è altresì obbligato in solido, entro il limite di un anno dallo scioglimento, anche parziale, del raggruppamento, con gli operatori economici che eseguono le attività di trasporto di passeggeri su strada a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del servizio oggetto di autorizzazione, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il mandatario che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
9/4444-A/138(Versione corretta)Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente attività di ricostruzione, hanno comportato l'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    permanendo il predetto stato di emergenza si rende indispensabile prorogare i contratti di lavoro del personale interessato, al fine di garantire l'attuazione dei piani e dei programmi relativi alla gestione dell'emergenza stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei contratti di lavoro del personale citato in premessa, per tutta la fase dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal comma 8 del citato articolo 3-bis.
9/4444-A/139Carra, Baruffi, Ghizzoni, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    le difficoltà nella realizzazione degli interventi per la ricostruzione, nei termini perentori individuati dalla deroga sugli aiuti di stato per il sisma 2012 in agricoltura, nelle more di una possibile proposta di ulteriori dilazione del termine per i pagamenti, fissato attualmente con Decisione comunitaria al 31/12/2018, rendono urgente e indispensabile che i contributi già erogati secondo le disposizioni dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, siano considerati quali compensazioni/risarcimenti del danno subito, secondo le finalità di cui al comma 1 e per l'acquisizione della agibilità sismica nei limiti di quanto comprovato con apposita perizia giurata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare a tutti gli effetti compensazioni al danno subito, i contributi già erogati secondo le disposizioni dei Presidenti delle Regioni di cui in premessa, quando soggetti al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e nei limiti di quanto comprovato con apposita perizia giurata.
9/4444-A/140De Maria, Carra, Baruffi, Ghizzoni, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, hanno subito un minor gettito Imu, derivante dall'esenzione disposta a favore degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi;
    tale condizione si ripercuote, di anno in anno, sui bilanci dei comuni interessati, i quali dalle entrate Imu ricavano buona parte dei mezzi per la gestione dei propri territori;
    di recente sono stati sbloccati i rimborsi del minor gettito Imu per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ma non quelli relativi agli anni 2012, 2013 e 2014,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, il rimborso del minor gettito Imu anche per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
9/4444-A/141Gianni Farina, Carra, Baruffi, Ghizzoni, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia sono attive, in tutte le regioni, 2273 bande musicali. A titolo esemplificativo, come segnalato dall'Associazione bande musicali di Brescia, in questa sola provincia lombarda sono attive 113 bande che a livello di tavolo permanente con le federazioni associate rappresentano circa 700 bande musicali, e oltre 50.000 mila tra allievi e musicanti;
    si tratta di un patrimonio di grande valore artistico, sociale, culturale e formativo, nonché espressione delle comunità locali. Le bande musicali sono, infatti, da secoli un fenomeno culturale tipico del territorio italiano, centri di aggregazione sociale per diverse generazioni in grado di avvicinare un ampio pubblico alla conoscenza e alla fruizione della musica popolare, la cui importanza è sancita dall'articolo 117 della Costituzione, oltre a rappresentare un importante vivaio per i Conservatori di musica italiani;
    inoltre la banda come realtà che ha sempre fatto da sfondo all'immaginario collettivo italiano, rappresenta un fenomeno sociale di grande importanza: la banda è un fenomeno vivo e, sia pure in maniera frammentaria, rimane uno dei modi fondamentali di fare musica nel nostro Paese, parte integrante della nostra storia popolare, erede della grande tradizione musicale italiana;
    un importante riconoscimento al ruolo delle formazioni bandistiche è arrivato con il decreto ministeriale prot. 529 del 30 giugno 2016, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che attribuisce alle bande il ruolo di insegnamento nelle scuole per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti;
    con la legge di stabilità 2016 era stata introdotta la possibilità per i contribuenti di destinare il due per mille Irpef alle associazioni culturali, ma ciò non è stato confermato e quindi reso possibile anche per l'anno 2017 e le bande sono state escluse dall'elenco delle associazioni che potevano beneficiare del contributo,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative normative per rivedere questa decisione che incide negativamente su un segmento importante della cultura musicale del nostro Paese e di fatto penalizza direttamente migliaia di musicisti e studenti permettendo di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle Bande Musicali.
9/4444-A/142Cominelli.


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, il tema dell'alta tensione abitativa è questione che interessa ancora tanta parte del territorio nazionale e rappresenta profili particolarmente rilevanti nelle aree e nei comuni colpiti da calamità naturali che ne hanno compromesso il patrimonio immobiliare;
    opportunamente, a tal fine, le disposizioni dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 riconoscono un regime di favore nell'applicazione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato proprio per quei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi;
    anche se in diversi casi l'opera di ricostruzione ha registrato risultati significativi, non c’è dubbio che una specifica attenzione vada riservata al mercato degli affitti in tali territori, confermando, almeno fino al completamento del ripristino del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, una applicazione agevolata della suddetta aliquota,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le misure agevolative in materia di cedolare secca per contratti a canone concordato nei territori colpiti da calamità naturali e nei quali non sia stata completata l'opera di ricostruzione.
9/4444-A/143Baruffi, Ghizzoni, Marchi, Carra, Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema di attivazione e gestione di tutte le prestazioni occasionali attraverso la piattaforma informatica dell'INPS, previsto dall'articolo 54-bis, è finalizzato a garantire la piena ed effettiva tracciabilità dei rapporti di lavoro, in funzione della prevenzione di ogni forma di abuso o utilizzo improprio dell'istituto del lavoro occasionale;
    al fine di assicurare la massima tutela dei lavoratori che svolgono le prestazioni di lavoro occasionale,

impegna il Governo:

   in sede di definizione delle procedure di attivazione e gestione delle suddette prestazioni attraverso la piattaforma telematica INPS, a garantire la tracciabilità della prestazione in ogni fase della stessa, anche attraverso la possibilità di attestazione del suo effettivo svolgimento al termine di ogni giornata di lavoro programmata, con conseguente inibizione della procedura amministrativa di cui al comma 18, fermo restando che la suddetta procedura non incide, in ogni caso, sul diritto del lavoratore che abbia effettivamente reso la prestazione di ricevere il compenso e la relativa copertura previdenziale e assicurativa;
   sulla base dell'elaborazione dei dati raccolti attraverso la piattaforma informatica, a predisporre piani di controllo e protocolli di accertamento amministrativi ed ispettivi utili a contrastare ogni forma di abuso, anche mediante la rilevazione di appositi indicatori di anomalia nella frequenza del ricorso alla revoca, con particolare riferimento ai settori e ai prestatori più sensibili;
   in generale, anche ai fini della relazione da rendere annualmente al Parlamento ai sensi del comma 21, previo confronto con le parti sociali, ad assicurare un continuativo monitoraggio delle attività lavorative occasionali di cui all'articolo 54-bis.
9/4444-A/144Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22-bis, introdotto in fase di discussione in Commissione bilancio, dispone l'avvio, a decorrere dal 2017, di processi di graduale statizzazione e razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, sulla base di criteri da individuare con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse appositamente stanziate;
    il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che gli enti locali erogatori dei finanziamenti che hanno garantito e tuttora garantiscono l'attività degli istituti precedentemente citati, ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione,

impegna il Governo

a disciplinare il processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, previa condivisione dei criteri con le rappresentanze degli enti territoriali.
9/4444-A/145Ghizzoni, Baruffi, Coscia, Crimì, Malisani, Rocchi, Carocci, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto contiene misure relative all'istituto dell'APE sociale e alla situazione dei lavoratori impegnati in attività gravose e quella dei cosiddetti «precoci»;
    nell'ambito delle misure finalizzate a prevedere differenziati percorsi pensionistici che tengano conto delle particolari condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, il legislatore italiano ha voluto riservare una particolare attenzione alla condizione dei lavori usuranti, nell'ambito dei quali, una specifica trattazione è riservata ai lavori notturni;
    è di tutta evidenza la peculiarità e la gravosità della prestazione lavorativa esercitata durante l'orario notturno, la cui quantità assoluta deve essere considerata ai fini del perseguimento dei requisiti per l'anticipazione del trattamento pensionistico; tuttavia, l'attuale formulazione della corrispondente disciplina, dettata dall'articolo 1, del decreto legislativo 67 del 2011, non sembra tener conto di alcune particolari situazioni organizzative dei cicli produttivi adottati in taluni settori produttivi; infatti, nel corso degli ultimi anni alcune aziende, in particolare nel settore dei semiconduttori, hanno firmato accordi con le organizzazioni sindacali finalizzati ad un'organizzazione del ciclo produttivo su turni di 12 ore. Tale organizzazione permette di migliorare la produttività nei cicli ad alta tecnologia, quale quello dei semiconduttori;
    il turno avvicendato su 12 ore comporta, a parità di notti effettivamente lavorate nell'anno, un orario notturno superiore del 50 per cento rispetto a turni avvicendati a 8 ore. Infatti, dal confronto di tale turnazione (a 12 ore) con una tipica di 8 ore, come ad esempio uno schema 6+3 (06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00) è possibile riscontrare:
     1) un numero di notti nell'anno comparabile tra le due turnazioni;
     2) di converso, un'incidenza maggiore delle ore notturne lavorate rispetto al totale delle 24 ore giornaliere, pari alla metà per il turno a 12 ore e ad 1/3 per quello a 8 ore;
     3) una durata maggiore in ore del periodo notturno della turnazione a 12 ore rispetto a quella della turnazione ad 8 ore (ben 4 ore in più);
    tale comparazione rende evidente come il riferimento al mero numero di giorni lavorativi all'anno (di notti), da computare per avere diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, sia da ritenersi iniqua nella parte in cui non considera la maggiore durata e, di conseguenza, il maggior peso, in termini di stress e di fatica, delle notti lavorate a 12 ore;
    pertanto, a parità di notti lavorate nell'anno, si dovrebbe computare un maggior numero delle stesse per chi si trova nella condizione di lavoro che prevede, come nel caso sopra richiamato, turni a ciclo continuo da 12 ore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli appropriati provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a riconoscere una diversa valutazione dei giorni lavorativi svolti in orario notturno, in ragione delle ore effettivamente svolte, come nel caso di quegli accordi che prevedono turni di dodici ore.
9/4444-A/146Damiano, Gnecchi, Incerti, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Miccoli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso ai rapporti tra consorzi e consorziati l'obbligo di applicazione del meccanismo del reverse charge qualora i consorzi siano aggiudicatari di commesse promosse da enti pubblici verso i quali dovranno emettere fatture in split payment;
    la ratio della norma attiene alla necessità di salvaguardare l'aspetto finanziario del consorzio che verrebbe altrimenti a trovarsi costantemente a credito di imposta, con modeste possibilità di utilizzo in compensazione dato che la struttura di impresa rimane normalmente in capo alle imprese consorziate, esecutrici dei lavori acquisiti dal consorzio stabile;
    la citata normativa, in vigore dal 1o gennaio 2016, non è però ad oggi operativa mancando l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ad operare la deroga di cui all'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che «il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali»;
    la stessa Agenzia delle Entrate con circolare 20/E/2016 cita la necessaria preventiva autorizzazione europea per l'applicazione della normativa;
    il provvedimento all'esame ha esteso la platea di committenti che saranno obbligati ad applicare, dal prossimo 1o luglio, lo split payment a tutte le committenze a partecipazione pubblica, ossia sostanzialmente a tutte le controparti con cui normalmente operano i consorzi che operano nel campo delle infrastrutture;
    ciò provocherà delle massicce ripercussioni di natura finanziaria sulle imprese consorziate, che si vedranno drenare la liquidità aziendale sottraendo risorse significative alle imprese esecutrici,

impegna il Governo

ad avviare ogni atto, procedura o sollecitazione al fine di ottenere in tempi certi le dovute autorizzazioni da Bruxelles per garantire la possibilità di applicare il «reverse charge» nei rapporti tra Consorzio e consorziata la cui applicazione rappresenterebbe un significativo aiuto alle imprese consorziate.
9/4444-A/147Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 38 del presente provvedimento si rimodula l'andamento dei pagamenti dovuti all'INPS e si facilita la dismissione del suo patrimonio immobiliare nell'ambito dei piani triennali di investimento autorizzati dai competenti Ministeri;
    l'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disposizioni inerenti la soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici disposta attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie di base privatizzati in seguito alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 509 del 1994 e al Decreto legislativo n. 103 del 1996. Nell'esercizio di tali attività, la COVIP può effettuare anche ispezioni, richiedendo la produzione di atti e documenti;
    la COVIP, inoltre, subentra al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale per quanto concerne i compiti di controllo sugli enti previdenziali privatizzati affidati a quest'ultimo dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in ordine alle indicazioni sulla redazione dei bilanci tecnici, alle valutazioni sul riequilibrio economico-finanziario e alla nomina del commissario straordinario in caso di mancato riequilibrio. Ad ogni modo, il Nucleo continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio ed analisi della spesa previdenziale ed assistenziale degli enti in esame;
    le modalità attraverso le quali la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti sull'attività di controllo effettuata sono demandate ad un apposito decreto interministeriale. Si demanda, inoltre, sempre ad un decreto interministeriale, che non risulta ancora emanato, la definizione delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di conflitti di interessi e di banca depositaria,

impegna il Governo

ad emanare il suddetto decreto tenendo conto della specificità dei singoli enti previdenziali di diritto privato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, linee guida per l'impiego del patrimonio, costituito dai contributi degli iscritti, in funzione dei vincoli derivanti dalle passività dei predetti enti, per l'adozione di efficienti procedure di gestione del portafoglio, per la prevenzione di conflitti di interesse e per il deposito delle risorse presso una banca depositaria.
9/4444-A/148Causi, Morassut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 di conversione in legge reca una serie di disposizioni urgenti;

in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, nonché ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    nel nostro Paese, e in particolar modo nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si rende necessario rafforzare l'economia circolare, stimolando il riciclo in un settore che attualmente non ha sviluppato le sue potenzialità di mercato,

impegna il Governo

a vincolare determinate risorse destinate agli interventi per la riqualificazione in aree pubbliche, ai territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'acquisto di prodotti realizzati in materiale riciclato post consumo.
9/4444-A/149Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del decreto-legge in esame esce dopo una settimana di lavori dalla Commissione bilancio con un pacchetto di novità da fare invidia alla legge di bilancio dal ritorno dei voucher, all'addio delle monete di 1 e 2 centesimi e dalle risorse per garantire la sopravvivenza di Alitalia;
    su quest'ultimo aspetto passa l'emendamento del Governo che recepisce il decreto-legge 2 maggio 2017 n.55 che destina ad Alitalia, in amministrazione straordinaria, 600 milioni di euro di prestito ponte per i prossimi sei mesi. La misura sostituisce così l'aumento da 300 milioni per Invitalia, previsto nella prima stesura;
    si ricorda che il Governo ha nominato tre Commissari per la gestione dell'Amministrazione straordinaria della società Alitalia;
    si rileva in merito che il decreto ministeriale del 3 novembre 2016 determina, ai sensi dell'articolo 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria, prevede che ai commissari spetta una percentuale sui ricavi dell'azienda per preparare il piano operativo per la continuità aziendale. Se non superano i 100 milioni, a ciascun commissario spetta lo 0,25 per cento, lo 0,15 per cento per le somme superiori;
    prendendo ad esempio il bilancio disponibile della Compagnia Alitalia, quello del 2015, nel quale i ricavi da traffico sono stati 2,8 miliardi, più altri ricavi operativi per 300 milioni. I tre Commissari appena nominati potrebbero prendere un compenso di 3,3 milioni di euro a testa;
    ovviamente il Mise ha smentito le notizie apparse in questi giorni sui compensi dei Commissari ma senza precisare l'ammontare esatto della cifra e dichiarando che il parametro di guadagno dei Commissari dipende dalla durata e dal suo esito della procedura. A riguardo sarebbe opportuno per evitare equivoci e dubbi stabilire un tetto massimo di guadagno per i Commissari straordinari nella procedura di Amministrazione straordinaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa anche normativa al fine di prevedere che l'indennità dei Commissari straordinari nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.
9/4444-A/150Cancelleri, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Fantinati, Da Villa, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del decreto-legge in esame esce dopo una settimana di lavori dalla Commissione bilancio con un pacchetto di novità da fare invidia alla legge di bilancio dal ritorno dei voucher, all'addio delle monete di 1 e 2 centesimi e dalle risorse per garantire la sopravvivenza di Alitalia;
    su quest'ultimo aspetto passa l'emendamento del Governo che recepisce il decreto-legge 2 maggio 2017 n. 55 che destina ad Alitalia, in amministrazione straordinaria, 600 milioni di euro di prestito ponte per i prossimi sei mesi. La misura sostituisce così l'aumento da 300 milioni per Invitalia, previsto nella prima stesura;
    il Governo ha nominato tra i tre i commissari straordinari Enrico Laghi il quale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del Ministero dello sviluppo economico del 10 aprile 2013 non poteva essere nominato commissario perché ha «esercitato funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa insolvente ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente»;
    la surrichiamata norma potrebbe essere quelle di riferimento nella concreta fattispecie in relazione alla circostanza che la Alitalia s.p.a. oggi è controllata da CAI s.p.a. che detiene il 51 per cento del capitale sociale proprio in relazione alla CAI s.p.a. Enrico Laghi:
     a) è componente del Consiglio di Amministrazione di CAI, che esercita il controllo su Alitalia s.p.a., o senz'altro lo è stato sino al 31 agosto 2016;
     b) il 4,28 per cento del capitale sociale della CAI s.p.a. è detenuto dalla Riva Fire s.p.a., oggi in A.S., ed Enrico Laghi è uno dei Commissari Straordinari;
     c) il 12,99 per cento del capitale sociale della CAI è detenuto da Unicredit S.p.A. ed Enrico Laghi è sindaco effettivo della Unicredit S.p.A.;

    se la situazione in cui versa Enrico Laghi è riconducibile alla previsione di cui all'articolo 4 lettera a) e/o lettera b) è del tutto indifferente che egli abbia o meno rilasciato l'autocertificazione atteso che la nomina sarebbe «contra legem» L'autocertificazione non ha valore sanante rispetto ad una situazione che la norma qualifica come impeditiva alla nomina a prescindere;
    peraltro devo aggiungere che a sensi dell'articolo 381-bis del decreto legislativo n. 270 del 1999 non può essere nominato commissario straordinario e se nominato decade «...chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale... (n.d.r. CAI S.P.A.) ..., rapporti non occasionali di collaborazione ...abbia preso parte...nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa...»;
    è di manifesta evidenza che Enrico Laghi è stato amministratore della CAI S.p.A. che in quanto socio di controllo della Alitalia S.p.A. ha preso parte nella gestione della medesima Alitalia S.p.A. che ha portato al dissesto la predetta società;

impegna il Governo:

   a valutare nuovamente la situazione impeditiva per l'assunzione dell'incarico di commissario straordinario richiamata in premessa, escludendo come valore sanante, la deroga per motivi di urgenza;
   ad adottare ogni iniziativa, anche normativa di rango primario, al fine di prevedere incompatibilità assoluta per l'esercizio delle funzioni di commissario straordinario per chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa insolvente ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente.
9/4444-A/151Crippa, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Fantinati, Da Villa, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame ha come obiettivo di intervenire sui saldi di finanza pubblica, al fine di migliorarne l'andamento attraverso un complesso di interventi eterogenei di tipo economico-finanziario;
    il testo del decreto-legge esce dopo una settimana di lavori dalla Commissione bilancio con un pacchetto di novità da fare invidia alla legge di bilancio dal ritorno dei voucher, all'addio delle monete di 1 e 2 centesimi e dalle risorse per garantire la sopravvivenza di Alitalia;
    su quest'ultimo aspetto passa l'emendamento del Governo che recepisce il decreto-legge 2 maggio 2017 n. 55 che destina ad Alitalia, in amministrazione straordinaria, 600 milioni di euro di prestito ponte per i prossimi sei mesi. La misura sostituisce così l'aumento da 300 milioni per Invitalia, previsto nella prima stesura;
    si riproduce anche la norma del comma 2 che prevede che i Commissari Straordinari, ai fini della predisposizione del programma di amministrazione straordinaria, provvedano alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria;
    si rileva che seppur è una impresa i cui costi sono oltremodo fuori controllo. Purtroppo Alitalia da oltre un decennio esiste al solo scopo di essere venduta a qualcuno, dai Tedeschi ai Francesi per poi arrivare ai «Capitani Coraggiosi» ed infine ai ricchi petrolieri del Golfo;
    malgrado il maltrattamento manageriale subito ancora oggi Alitalia è un «marchio», un segno di valore inconfondibile e unico dell’«Italian style» nel mondo, ha quasi del miracoloso come questo appeal che esercita su un segmento ampio di utenti fa sì che dopo 10 anni a dir poco turbolenti che avrebbero annientando le quote di mercato di qualsiasi impresa, Alitalia trasporti ancora oggi oltre 20 milioni di passeggeri con una flotta pressoché dimezzata rispetto al 2008 anno della privatizzazione;
    appare inconcepibile che un Paese a vocazione turistica come il nostro possa rimanere senza la propria compagnia di bandiera, considerando l'incidenza della voce turismo sulla nostra bilancia commerciale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, nell'ambito della propria competenza, al fine di individuare e riconoscere premialità alle manifestazioni di interesse che salvaguardano l'intero complesso aziendale ed i livelli occupazionali, assicurano investimenti per riportare in house la manutenzione primaria dei vettori della società Aerea Alitalia e riconoscano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.
9/4444-A/152Vallascas, Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Fantinati, Da Villa, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 di conversione in legge reca una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, nonché ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    in particolare, l'articolo 52-quinquies, intervenendo in tema di sicurezza antisismica delle autostrade A24 e 25, fa in modo che l'obbligo del concessionario di versare i canoni del 2015 e 2016 venga spostato dal 2029 e 2030, configurandosi, in tal modo, come una sorta di condono;
    le autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio, hanno bisogno di una manutenzione generale anche in considerazione della loro collocazione in un'area ad alto rischio sismico;
    in conseguenza degli eventi sismici del 2009, la legge n. 228 del 2012 ha disposto alcune misure atte a consentire la messa in sicurezza dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e ogni ulteriore opera di adeguamento,

impegna il Governo:

   a definire un cronoprogramma degli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25 e contestualmente a disporre verifiche periodiche affinché i lavori di adeguamento sismico siano realizzati ed eseguiti nel rispetto della normativa antisismica e ne rispetto delle pattuizioni contrattuali tra le parti;
   a verificare l'effettivo rispetto delle clausole della convenzione di concessione autostradale sottoscritta con Strada dei Parchi S.p.A.;
   a verificare scrupolosamente il rispetto dell'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria da parte della stessa concessionaria anche a mezzo dei propri uffici tecnici;
   qualora, all'esito, tale verifica dia una valutazione negativa, a revocare la concessione in atto;
   a verificare, attraverso gli uffici tecnici del Ministero, la congruità del prezzario e del capitolato dei lavori effettivamente svolti.
9/4444-A/153(Versione corretta)Colletti, Vacca, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52-ter del provvedimento in esame, introdotto dal Governo in Commissione, con l'obiettivo di ripristinare in capo all'Anac un potere di controllo e verifica al fine di prevenire fenomeni di corruzione o altre illegittimità, ha disposto che la predetta ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
    in base all'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 vige nel nostro ordinamento un obbligo di suddivisione in lotti dei bandi in capo alle stazioni appaltanti per consentire anche alle micro, piccole e medie imprese di partecipare alle gare pubbliche e per evitare che siano frequentemente grandi aziende a risultare aggiudicatarie;
    come noto, è altresì data la possibilità alle stazioni appaltanti di poter derogare a tale obbligo;
    motivando la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara. Quest'ultima facoltà in capo alle stazioni appaltanti ha dato origine, tuttavia, ad una eccessiva discrezionalità nonché ad una applicazione di tale deroga in maniera non uniforme su tutto il territorio nazionale in violazione del favor partecipationis tra imprese,

impegna il Governo

a far sì che l'obbligo generale di suddivisione in lotti dei bandi di gara pubblici sia rispettato, anche valutando ulteriori interventi normativi volti a far sì che la predetta Anac possa definire con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di suddivisione in lotti.
9/4444-A/154Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge 147 del 2013) ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame in Commissione;
    pur con la doverosa eliminazione della parte in cui la norma consentiva la realizzazione di nuovi complessi residenziali, rimangono molte criticità ed altre si aggiungono con le modifiche intervenute in sede di Commissione;
    l'attuale formulazione dell'articolo 62 consente la possibilità di realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile; altresì appare discutibile che la realizzazione delle opere di urbanizzazione possa avvenire in modo contestuale alla realizzazione degli impianti, con l'oggettivo rischio che non vengano realizzate affatto; analoghe perplessità suscitano i meccanismi di deroga alla normativa sulla pianificazione urbanistica, attraverso la previsione di una variante «automatica» al piano regolatore;
    il comma 3 consente di riservare, per un raggio di 300 metri dall'impianto, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, qualora l'impianto abbia una capienza superiore a 16.000 posti, con una previsione ulteriore per gli impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, con la zona riservata ristretta a 150 metri;
    il nuovo comma 5-bis prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali: fino a 200 mq. della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti o bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali; fino a 100 mq. al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di adottare un nuovo provvedimento legislativo, volto a correggere e modificare le parti della norma sulla realizzazione degli impianti sportivi, in modo da garantire il rispetto degli equilibri ambientali, una corretta pianificazione urbanistica e da evitare il rischio che gli interventi previsti possano agevolare operazioni di carattere speculativo.
9/4444-A/155De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio di stato ha, definitivamente confermato la correttezza della sentenza TAR Lazio, che aveva annullato i provvedimenti di attuazione del decreto-legge 201 del 2011, censurando i presupposti tecnico-metodologici adottati dal MEF, in base ai quali venivano attribuite le risorse destinate ai Comuni sul ricalcolo del presunto gettito IMU-ICI;
    ad oggi alcuni comuni non sono stati ancora risarciti del differenziale di gettito IMU, in quanto il MEF non ha proceduto al ricalcolo,

impegna il Governo

a dare attuazione ai dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 ai comuni interessati.
9/4444-A/156Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede nuovi finanziamenti per la conversione dell'organico di fatto in organico di diritto, consentendo così la stabilizzazione di 15.100 posti;
    tuttavia, in riferimenti agli stanziamenti promessi dalla legge di stabilità destinati per tali finalità, si registra si da parte del Governo la volontà di stabilizzare tali docenti, ma appare evidente come in realtà i nuovi finanziamenti non risultino interamente di nuova previsione;
    risulta necessario rilevare, infatti, il Governo non destina quei fondi ex novo, ma li sposta, determinando un investimento reale chiaramente inferiore, dal momento che i 15.100 posti che si intendono trasformare, rappresentavano già un costo, essendo quei posti comunque presenti all'interno dell'organico scolastico, benché non stabilizzati;
    si ritiene, pertanto, come utilizzando tale spesa per l'intero pagamento degli stipendi, e non per la sola differenza necessaria a trasformare i contratti a tempo indeterminato, si riduca sostanzialmente sia la portata delle nuove misure, sia la platea dei beneficiari,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il numero di posti da stabilizzare, considerando per l'utilizzo delle nuove risorse destinate alla trasformazione da organico di fatto in organico di diritto, la sola differenza derivante dall'applicazione delle nuove tipologie contrattuali ai docenti già presenti all'interno degli organici.
9/4444-A/157Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    in corso di esame è stato accolto un emendamento nella riduzione del debito degli enti locali;
    con l'approvazione dell'emendamento del Relatore si sono ritenuti «assorbiti» i nostri emendamenti finalizzati alla ristrutturazione del debito degli enti locali;
    l'assorbimento non soddisfa le nostre richieste, ben più ampie ed incisive per risolvere la mancanza di liquidità di molti enti locali, che hanno necessità di ricomporre il proprio debito come è stato concesso alle Regioni con il decreto-legge 66 del 2014. Ciò consentirebbe un riallineamento dei tassi di interesse, che al momento sono molto più ridotti sul mercato finanziario, rispetto a quelli concordati all'epoca della stipulazione dei contratti di mutuo,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure anche di natura normativa per estendere la possibilità di ristrutturazione del debito in particolare delle province così come è stato consentito alle regioni con il decreto-legge 66 del 2014 articolo 45.
9/4444-A/158Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del processo di riforma dei crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie, l'articolo 60-sexies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità per le società di cartolarizzazione cessionarie dei crediti deteriorati di concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero degli stessi crediti e favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto,

impegna il Governo

al fine di contenere esuberi occupazionali ed evitare espropri di massa dei beni messi a garanzia favorendo il ritorno in bonis dei debitori, introdurre ulteriori strumenti normativi, anche fiscali, finalizzati alla gestione interna delle sofferenze anche per il tramite di società dello stesso gruppo bancario, garantendo la riqualificazione edile ed energetica dei beni messi a garanzia anche in funzione di una destinazione a finalità sociali dei beni non utilizzati.
9/4444-A/159Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame ha come l'obiettivo di intervenire sui saldi di finanza pubblica, al fine di migliorarne l'andamento attraverso un complesso di interventi eterogenei di tipo economico-finanziario;
    il testo del decreto-legge esce dopo una settimana di lavori dalla Commissione bilancio con un pacchetto di novità da fare invidia alla legge di bilancio Dal ritorno dei voucher, all'addio delle monete di 1 e 2 centesimi. Dalle risorse per garantire la sopravvivenza di Alitalia, all'introduzione della web tax. Dall'arrivo degli indici di affidabilità. Dalla riassegnazione dei poteri all'Anac alle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti, che potranno mangiare in mense biologiche, dallo sblocco del turn over al 100 per cento per i piccoli comuni all'anticipo del taglio delle Awp;
    a tal proposito il presentatore segnala che l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) dispone che le detrazioni dall'imposta lorda per carichi di famiglia, stabilite ai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo, «spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili»;
    tale soglia massima di reddito è stata rivalutata l'ultima volta nel 1995, a valere dall'anno 1996,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per valutare l'opportunità di accrescere tale limite di reddito, quanto meno con riguardo alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato (c.d. reversibilità) percepite dagli orfani, al fine di innalzare la soglia oltre la quale il genitore superstite perde il beneficio della detrazione per carichi di famiglia a essi riferita.
9/4444-A/160Da Villa.


   La Camera

impegna il Governo

ad assumere iniziative per valutare l'opportunità di accrescere tale limite di reddito, quanto meno con riguardo alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato (c.d. reversibilità) percepite dagli orfani, al fine di innalzare la soglia oltre la quale il genitore superstite perde il beneficio della detrazione per carichi di famiglia a essi riferita.
9/4444-A/160(Testo risultante dalla votazione per parti separate)Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 di conversione in legge reca una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, nonché ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
    in particolare, l'articolo aggiuntivo 52.029, intervenendo in tema di sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, fa in modo che l'obbligo del concessionario di versare i canoni del 2015 e 2016 venga spostato dal 2029 e 2030, configurandosi, in tal modo, come una sorta di condono;
    le autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo al Lazio, hanno bisogno di una manutenzione generale anche in considerazione della loro collocazione in un'area ad alto rischio sismico;
    in conseguenza degli eventi sismici del 2009, la legge n. 228 del 2012 ha disposto alcune misure atte a consentire la messa in sicurezza dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e ogni ulteriore opera di adeguamento,

impegna il Governo

a definire gli interventi di messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25 e, conseguentemente, vincolare le risorse destinate a tale scopo.
9/4444-A/161Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52-quinquies dell'atto in esame prevede che l'obbligo del concessionario delle autostrade A 24 e A 25, la società Strada dei Parchi S.p.A., di versare le rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Tale importo, quindi, sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25;
    la convenzione unica tra Anas e la società Strada dei Parchi S.p.A., riguardanti i tratti autostradali in Roma L'Aquila-Teramo pari a chilometri 159,3 la A24 diramazione grande raccordo anulare-tangenziale est di Roma pari a chilometri 7,2 e la Torano-Avezzano-Pescara di chilometri 114,9 prevede che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autostrade e gli oneri degli investimenti di nuove infrastrutture vengono recuperati dalla società Strada dei Parchi S.p.A. attraverso gli introiti del pedaggio e i conseguenti incrementi;
    secondo notizie di stampa sono 107 i viadotti a rischio dopo gli ultimi terremoti: 64 relativi all'A24 (la Roma-L'Aquila-Teramo) e 43 all'A25 (la Torano-Pescara);
    i lavori di messa in sicurezza sono soprattutto configurabili come manutenzione straordinaria e sono di notevoli entità,

impegna il Governo

a garantire ed operare affinché i lavori di messa in sicurezza della A 24 e della A 25 vengano affidati attraverso procedure di gara di appalto.
9/4444-A/162Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 54-bis disciplina, ai commi 13-21, le prestazioni lavorative occasionali;
    l'occasionalità è un concetto già conosciuto dal nostro ordinamento, ed in particolare nell'ambito tributario, dove viene utilizzato per distinguere il regime fiscale dei redditi provenienti da attività lavorative autonome espressione di un'arte o di una professione, da quelle svolte in maniera non abituale e sistematica. In altre parole, in quella sede, l'aggettivo «occasionale» è concettualmente sinonimo di «non professionalità»;
    lo stesso aggettivo era stato usato, in ambito lavoristico, dall'articolo 1, decreto legislativo n. 368 del 2001 (abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2015) per identificare quelle prestazioni lavorative di tipo subordinato rese per non più di 12 giorni ed il cui termine non necessita della forma scritta;
    il suddetto concetto era stato ripreso anche dal decreto legislativo n. 276 del 2003, sia per circoscrivere l'ambito applicativo delle mini collaborazioni, sia le prestazioni. La caratteristica dell'occasionalità della prestazione, così come sopra prospettata, ha rappresentato per molto tempo la condicio sine qua non del lavoro accessorio che, tuttavia, da sola non riesce a definire il tipo contrattuale;
    non basta, infatti, che il compenso sia inferiore ai vari limiti previsti dalla normativa, ma è necessario che la prestazione si rivolga a settori ed attività marginali, tali da giustificare l'applicazione della disciplina medesima;
    non è un caso che la prestazione occasionale di tipo accessorio abbia rappresentato una forma speciale di lavoro, caratterizzata, oltre che da un residuale ambito applicativo, da un sistema di pagamento del compenso attraverso i famigerati voucher;
    per mezzo di alcune sostanziali modifiche all'impianto originario del decreto Biagi, con legge n. 133 del 2008 il Legislatore ha provato a dare piena operatività al lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliando il campo d'applicazione sia sotto il profilo oggettivo (estendendo il ventaglio di attività nelle quali è possibile farne uso) sia soggettivo (la possibilità di impiego in quest'ambito estesa praticamente a tutti i lavoratori e non più solo ad alcune fasce marginali), rilanciando proficuamente l'istituto;
    le numerose modifiche legislative hanno denotato la parziale inadeguatezza della disciplina originaria e ne hanno incentivato e favorito la diffusione, tentando di dare un nuovo impulso alla disciplina del lavoro accessorio, al fine di soddisfare le molteplici esigenze che ne costituivano il fondamento e che ne avevano giustificato la sua introduzione nel nostro ordinamento;
    la norma in commento rispetto al rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio per il tramite del voucher, attiva il contratto di prestazione occasionale sulla piattaforma informatica dell'INPS, che sicuramente rappresenta uno strumento probatorio sull'esistenza del rapporto e sulla mera regolarità amministrativa del pagamento;
    il contributo previdenziale è pari a quello previsto per un contratto di collaborazione (33 per cento, assimilato alla gestione separata INPS);
    la misura minima oraria del compenso a favore dei prestatori di lavoro occasionale si attesta sui 9 euro, fatta eccezione per i lavoratori occasionali del settore agricolo, per i quali il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
   considerato che:
    l'abrogazione della disciplina dei voucher, attuata con il decreto-legge n. 25 del 2017 ha perseguito lo scopo di evitare la consultazione referendaria;
    con il decreto-legge n. 50 del 2017 il Governo ha di fatto reintrodotto la disciplina dei voucher, frustrando la volontà di tutti i cittadini che avevano sottoscritto la richiesta di referendum;
    la nuova disciplina dei voucher introdotta dal suddetto decreto-legge n. 50 (tra l'altro inserendoli in un decreto-legge sul quale è stata posta anche la questione di fiducia) ha imbavagliato il Parlamento, che, in base alle sue prerogative avrebbe potuto avviare una discussione ed analisi aperta nelle sedi di propria competenza;
    la nuova disciplina sul lavoro occasionale – accessorio presenta ad avviso degli scriventi, gli stessi vizi e difetti della vecchia disciplina e pertanto c’è il rischio che diventi uno strumento di abusi, attraverso il quale aumenteranno la precarietà del lavoro e la diminuzione delle garanzie lavorative con conseguente cannibalizzazione della disciplina del contratto di lavoro;
    in particolare la norma, di cui all'articolo 54-bis non contiene una normativa adeguata sulla tracciabilità del voucher e anzi al comma 18, del disegno di legge in esame si prevede che «Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione», consentendo in questo modo che la prestazione registrata telematicamente all'Inps almeno un'ora prima, possa essere annullata dall'azienda o dalla famiglia entro 3 giorni, aggirando così i controlli e pagando in nero il lavoratore;
    inoltre troppo ampia appare la platea degli utilizzatori dei nuovi voucher (compresa pubblica amministrazione) poiché ne possono fare ricorso le aziende fino a 5 dipendenti laddove, secondo l'ultimo censimento Istat (2011), in Italia il 98 per cento delle imprese ha meno di 5 addetti, così di fatto i nuovi voucher potranno essere utilizzati dalla quasi totalità delle aziende,

impegna il Governo

   a prevedere, nell'ambito di ulteriori provvedimenti legislativi, le seguenti misure:
    a) la drastica riduzione della platea degli utilizzatori dei nuovi voucher, in particolare limitandola alle microimprese con un solo dipendente nei casi di periodi eccezionali di lavoro (picchi di lavoro o stagionali) previste nei contratti collettivi ed escludendoli per le pubbliche amministrazioni;
    b) l'introduzione di un'adeguata ed effettiva disciplina di tracciabilità dei nuovi voucher per evitarne abusi e distorsioni;
    c) l'introduzione a favore del lavoratore con voucher di trattamenti normativi e retributivi complessivamente non inferiori rispetto al lavoratore di pari livello.
9/4444-A/163Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede, all'articolo 64, nuove disposizioni in materia di servizi nelle scuole, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip;
    per tali fini si ritiene necessario stabilire che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prosegua con i soggetti destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura fino al 31 agosto 2017;
    tuttavia, per analoghe motivazioni, per l'anno 2017/2018 Consip S.p.A. svolgerà una procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento degli stessi servizi da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019;
    la relazione illustrativa e la relazione tecnica del decreto-legge n. 69 del 2013 chiariscono che l'importo a base di gara previsto per «la stipulanda convenzione CONSIP» per i servizi esternalizzati deve essere pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere un numero di collaboratori scolastici pari ai posti accantonati in organico, e il limite di spesa annuale è stimato in circa 280 milioni di euro – derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'anno scolastico 2012/2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro – a fronte di una spesa attuale di 390 milioni di euro;
    il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge citato ammonta, in base alla relazione tecnica, a 36,6 milioni di euro già nel 2013 e a 110 milioni di euro a decorrere dal 2014, ed è pertanto d'obbligo chiedersi come mai non sia eliminata la possibilità dei servizi esterni a vantaggio delle assunzioni dirette dei collaboratori scolastici precari che garantiscono le stesse mansioni, in quanto la spesa sarebbe la stessa e, soprattutto, le condizioni economiche e contrattuali per il lavoratore sarebbero più vantaggiose rispetto a quelle che avrebbe con una ditta esterna,

impegna il Governo

ad escludere l'esternalizzazione dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici, provvedendo all'indizione di bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali, tutelando la possibilità di accesso alle stesse attraverso la presentazione della relativa domanda da parte del personale precedentemente impegnato nell'ambito degli appalti dei servizi scolastici, nonché allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati.
9/4444-A/164Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del testo del decreto-legge, così come presentato dal Governo, dispone un contributo a favore delle province a statuto ordinario, affinché abbiano risorse aggiuntive per lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite loro dalla legge di riforma n. 56 del 2014;
    il testo del Governo ha stanziato solo 110 milioni per l'anno 2017 e 80 milioni a decorrere dal 2018; le suddette risorse sono apparse assolutamente insufficienti, in considerazione dello squilibrio finanziario, che hanno subito le province delle Regioni a Statuto ordinario, a causa della legge di riforma n. 56 del 14 e soprattutto in seguito ai tagli imposti dal decreto-legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014; la Società Sose SpA, assumendo come base di calcolo i fabbisogni standard, ha calcolato che la riduzione di risorse ha provocato uno squilibrio di 650 milioni di euro;
    durante l’iter in Commissione Bilancio sono stati esaminati emendamenti per restituire tali risorse agli enti locali, in particolare il nostro Gruppo ha presentato un emendamento per ripristinare totalmente le risorse alle province;
    la Commissione referente ha approvato una proposta, che ha assorbito le modifiche più incisive, e che aumenta le dotazioni previste nel testo base, ma nei limiti di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in luogo di 110 milioni per l'anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e confermandolo nell'importo di 80 milioni a decorrere dal 2019;
    nonostante il miglioramento della norma iniziale, restano sottratte alle province risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali, con grave rischio per la sicurezza dei cittadini, difficoltà di garantire il buono stato e la manutenzione degli edifici pubblici, oltre alle difficoltà in alcuni casi di erogare gli stipendi ai dipendenti,

impegna il Governo

in sede di sessione di bilancio, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, ad operare una razionalizzazione della spesa delle amministrazioni centrali, al fine di integrare le risorse necessarie alle province per esercitare le funzioni fondamentali previste dalla Costituzione e garantire i livelli essenziali dei servizi ai cittadini dei rispettivi territori.
9/4444-A/165Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
    rispetto allo stanziamento previsto dal bilancio 2017, la norma in esame comporta una riduzione di 70 milioni per il 2017 e una riduzione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
    ritenuto che le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono del tutto insufficienti rispetto alla reale domanda;
    l'assenza di adeguate risorse, oltre che di una capacità gestionale ed organizzativa, ha prodotto nelle più grandi città italiane rilevanti fenomeni di congestione i quali, a loro volta, sono stati causa di elevati costi per la collettività in termini di inquinamento acustico, dell'aria, con evidenti danni riflessi in primis sulla salute. Molte città italiane, infatti, superano i livelli di emissione consentiti;
    il Rapporto «Qualità dell'aria in Europa 2016», pubblicato dall'Agenzia europea per l'ambiente, ha stimato 467 mila morti premature ogni anno per via dello smog;
    in considerazione delle esigue risorse stanziate, diventa ancora più dirimente individuare validi ed efficaci criteri di ripartizione del Fondo,

impegna il Governo

   nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni anno entro il 30 giugno, a suddividere tra le regioni, per il primo anno, una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota può essere incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino al raggiungimento del venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
   nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni anno entro il 30 giugno, a suddividere tra le regioni, per il primo anno, una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo, sulla base del miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte e il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo altresì alla conversione tecnologica dei mezzi (retrofit) e alla loro rigenerazione (revamping). Negli anni successivi la quota può essere incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino al raggiungimento del venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
   nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni anno entro il 30 giugno, a suddividere tra le regioni una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base degli interventi volti alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffaria dei servizi medesimi;
   nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni anno entro il 30 giugno, a suddividere tra le regioni una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura;
   nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare ogni anno entro il 30 giugno, a suddividere tra le regioni una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'attuazione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria, quali la predisposizione sui mezzi di un sistema di validazione in salita, ad eccezione delle realtà dove il servizio di trasporto pubblico locale è fornito a titolo gratuito, e presso le stazioni di un sistema di filtraggio all'ingresso e all'uscita.
9/4444-A/166Zolezzi, Cirielli, Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
    rispetto allo stanziamento previsto dal bilancio 2017, la norma in esame comporta una riduzione di 70 milioni per il 2017 e una riduzione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
    ritenuto che le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono del tutto insufficienti rispetto alla reale domanda;
    l'assenza di adeguate risorse, oltre che di una capacità gestionale ed organizzativa, ha prodotto nelle più grandi città italiane rilevanti fenomeni di congestione i quali, a loro volta, sono stati causa di elevati costi per la collettività in termini di inquinamento acustico, dell'aria, con evidenti danni riflessi in primis sulla salute. Molte città italiane, infatti, superano i livelli di emissione consentiti;
    il Rapporto «Qualità dell'aria in Europa 2016», pubblicato dall'Agenzia europea per l'ambiente, ha stimato 467 mila morti premature ogni anno per via dello smog,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare di 500 milioni a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 riducendo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
9/4444-A/167De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
    rispetto allo stanziamento previsto dal bilancio 2017, la norma in esame comporta una riduzione di 70 milioni per il 2017 e una riduzione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;
    ritenuto che le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono del tutto insufficienti rispetto alla reale domanda;
    l'assenza di adeguate risorse, oltre che di una capacità gestionale e organizzativa, ha prodotto nelle più grandi città italiane rilevanti fenomeni di congestione i quali, a loro volta, sono stati causa di elevati costi per la collettività in termini di inquinamento acustico, dell'aria, con evidenti danni riflessi in primis sulla salute. Molte città italiane, infatti, superano i livelli di emissione consentiti;
    il Rapporto «Qualità dell'aria in Europa 2016», pubblicato dall'Agenzia europea per l'ambiente, ha stimato 467mila morti premature ogni anno per via dello smog,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 riducendo le risorse di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziate a legislazione vigente, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.
9/4444-A/168Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
    lo stato dei trasporti pubblici locali presenta nelle diverse Regioni forti differenze organizzative e disparità di trattamento per accesso ai servizi per le categorie svantaggiate;
    il 17 dicembre 2015 è stata approvata in IX Commissione Trasporti alla Camera dei deputati una risoluzione a prima firma Dell'Orco con la quale si impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa anche in sede di Conferenza Unificata per valutare la possibilità di prevedere nei contratti con i gestori del servizio pubblico locale, anche ferroviario, misure di accesso gratuito al trasporto pubblico per i disoccupati,

impegna il Governo

a convocare la conferenza unificata entro il termine di 1 mese dalla data di conversione in legge del presente provvedimento per introdurre una modifica al decreto sulla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui al comma 3, articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95), prevedendo che il 3 per cento delle suddette risorse sia riservato e ripartito solo tra quelle Regioni che introducano l'accesso gratuito ai mezzi pubblici per la categoria svantaggiata dei disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 297 del 2002 e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991 e della legge n. 236 del 1993.
9/4444-A/169Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    nella conversione del decreto-legge in esame si è sostituito l'articolo 50, Investimenti nel settore dei trasporti, con il nuovo Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. finalizzato ad evitare l'interruzione del servizio svolto dalla ex compagnia di bandiera, ora in procedura di amministrazione straordinaria a seguito dell'istanza presentata dall'assemblea degli azionisti per la grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
    con il nuovo articolo 50 il Governo ha provveduto ad erogare, a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali relative alla continuità dei: a) collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico; b) sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori;
    tale finanziamento oneroso è stato disposto per scongiurare le gravi difficoltà di ordine sociale che tale interruzione avrebbe comportato considerando che la ex compagnia di bandiera rappresenta la più grande azienda del centro sud d'Italia con 12.400 dipendenti diretti e almeno 40 mila dell'indotto e con ben 23 milioni di passeggeri con i maggiori picchi registrati nella stagione estiva ormai alle porte;
    è acclarato da numerosi studi ed inchieste che la ragione di questo ennesimo default di Alitalia è imputabile esclusivamente alla condotta scriteriata di un management finanziario e gestionale inadeguato ed incompetente, capace, pur in presenza di un mercato del trasporto aereo in forte crescita, prezzi del carburante ai minimi storici, costo del lavoro fortemente contenuto e partnership commerciali con vettori internazionali qualificati, a realizzare in soli due anni di gestione un debito quantificato al 28 febbraio 2017 in 3 miliardi di euro;
    ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, i Commissari straordinari devono provvedere a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;
    i dipendenti di Alitalia oltre ad aver pagato il costo più alto dei vari fallimenti succedutisi in questi anni, in particolare nel 2008 e 2014, rischiano di essere nuovamente penalizzati dall'ennesimo commissariamento finalizzato a promuovere una ristrutturazione economica e finanziaria in vista del suo ricollocamento sul mercato a condizioni appetibili,

impegna il Governo

per opera dei commissari straordinari ad individuare e favorire, attribuendo anche premialità, alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.
9/4444-A/170Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 10 dell'articolo 27 del disegno di legge di conversione interviene in materia di trasporto pubblico locale prevedendo che possano essere destinati alla locazione senza conducente i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2 del Codice della Strada, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone;
    il piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è lo strumento attraverso il quale i cittadini e i decisori pubblici definiscono, attraverso un piano strategico dei trasporti con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, le strategie e la visione della mobilità per le città del futuro;
    il libro bianco sui trasporti della Commissione europea (2011) ha proposto di rendere obbligatori i Pums per le città oltre una determinata soglia di abitanti, e di prevedere, al fine di promuoverne la diffusione, forme di premialità a favore dei comuni, quali ad esempio la possibilità di accedere a fondi pubblici, soltanto in presenza di un Pums approvato;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a pubblicare nel 2005 una sintetica linea guida per la redazione dei Pum, ma non ha proceduto a fare altrettanto per i Pums,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, con tempi certi, nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (Pums), al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato.
9/4444-A/171Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di dicembre 2013 il Comune di Montescaglioso (Matera), situato in Basilicata, è stato colpito da un evento franoso. La vicenda, ripresa anche dalle cronache nazionali ed internazionali, è stata definita dai luminari del settore come «una delle frane più grandi d'Europa». Tale catastrofe ha prodotto gravissimi danni alle infrastrutture, al patrimonio edilizio privato e all'economia locale, mettendo in ginocchio tutto il sistema produttivo, turistico e commerciale. In particolare la calamità ha colpito le contrade «Cinque bocche», «Costa del Fico» e la strada a scorrimento veloce «Montescaglioso-Piani Bradano»;
    subito dopo la catastrofe, dai primi rilievi effettuati dagli esperti giunti in loco da tutta Italia, sono stati quantificati danni per circa 60 milioni di euro. Nei momenti successivi all'evento la Protezione Civile Nazionale e regione Basilicata sono intervenute con uno stanziamento di circa 4.700.000,00 euro per le prime operazioni emergenziali e di messa in sicurezza;
   la fase successiva che prevede il ripristino del sistema idrografico dell'intero versante, necessita di una risorsa di circa 2.600.000,00 euro. La redazione della progettazione esecutiva di questa seconda fase ha evidenziato, tuttavia, che oltre alla somma succitata servirebbero ulteriori 2.000.000,00 euro;
    inoltre, è stato predisposto un progetto per gli interventi di consolidamento definitivo dell'intero versante, da intendersi come terzo ed ultimo step, di 7.000.000,00 euro da candidare nel progetto nazionale sul dissesto idrogeologico «ReNDis» (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) che, se finanziato, potrebbe risolvere le problematiche e prevenire ulteriori criticità;
    in tema di ristori ai privati, la delibera del Consiglio dei ministri del 26.07.2016, ha riconosciuto ai proprietari di abitazione, la possibilità di ottenere un'agevolazione economica, con un tetto massimo legato al valore della proprietà. Tuttavia, tanti altri cittadini, legittimi proprietari di unità edilizie in corso di costruzione o con altra destinazione d'uso, ad oggi risultano esclusi da qualsivoglia provvedimento di riconoscimento dei danni subiti. Questa situazione ha generato una disparità di trattamento con tensioni tra cittadini stessi;
    inoltre le unità produttive che, nonostante siano inserite tra i soggetti da ristorare nel provvedimento del Governo (delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2016), al momento subiscono il divieto alla delocalizzazione e conseguentemente non possono accedere in alcun modo alle risorse previste;
   il 14 maggio 2017, il sindaco della città di Montescaglioso insieme al Comitato COTTAM, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ha evidenziato che la mancanza di risorse comporta l'impossibilità dell'esecuzione degli interventi definitivi di consolidamento con il rischio di portare la situazione esistente sino ad una catastrofe dall'esito imprevedibile,

impegna il Governo

a stanziare risorse sufficienti a completare il secondo e il terzo step necessario al consolidamento definitivo dell'abitato e prevedere una modifica alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2016 per consentire la delocalizzazione delle unità produttive presenti nell'area franata o, in alternativa, emanare un provvedimento che permetta di risolvere le problematiche sopra riportate.
9/4444-A/172L'Abbate, Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
   esaminato il provvedimento in titolo,
    ritenute necessarie ma non sufficienti le misure introdotte in favore delle popolazioni residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati dal mese di agosto 2016 a quello di gennaio 2017;
    atteso che la ripresa delle attività economiche, in particolare di quelle commerciali, è condizione indispensabile affinché le comunità locali possano rivivere la quotidianità interrotta in conseguenza dei terremoti, oltre che fonte di reddito per le imprese, ed è pertanto necessario agevolare con ogni strumento la ripresa di dette attività economiche,

impegna il Governo

a valutare l'applicazione del regime della cedolare secca nella misura del 10 per cento ai canoni di locazione corrisposti in relazione a contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente all'immobile, ubicati nei comuni ricompresi nel cratere, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo.
9/4444-A/173Massimiliano Bernini, Gallinella, Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame è stato approvato un emendamento che, quanto meno nelle intenzioni, ha il precipuo intento di restituire i poteri tolti all'Anac in occasione dell'approvazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti);
    il potere soppresso dal Governo con il succitato atto consentiva all'Anac d'intervenire con una «raccomandazione vincolante» e con un potere sanzionatorio laddove ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti di gara;
    tale depotenziamento dell'Anac ha creato un rilevante disappunto nell'opinione pubblica e il Governo si è giustificato dicendo che è stato un mero errore al quale avrebbe riparato proprio in occasione dell'esame del presente provvedimento; alcuni, a riguardo, hanno invece affermato che tale «soppressione» era conseguente al parere del Consiglio di Stato che ha espresso talune criticità; in realtà il Consiglio di Stato ha respinto tali responsabilità dicendo che non ha mai chiesto di sopprimerlo quanto piuttosto di modificarlo nella formulazione per superare le suddette criticità;
    il Governo ha reintrodotto nel codice degli appalti la disposizione soppressa, modificandola però in maniera radicale e restituendo all'Anac un potere estremamente mitigato, deprivandolo di quel potere sanzionatorio e deterrente che invece era previsto nella legge delega sul codice degli appalti – 1. n. 11 del 2016 – dove al comma 1, lettera t), ha previsto l'attribuzione all'ANAC «di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio»;
    la disposizione reintrodotta dal Governo in buona sostanza elimina ogni intervento cautelare, deterrente e sanzionatorio che la disposizione soppressa invece aveva ed è ragionevole ritenere che spostare sull'Anac il potere di fare ricorso avverso gli atti delle innumerevoli stazioni appaltanti significa di fatto rendere impraticabile tale potere per esiguità di risorse economiche e umane;
    appare altresì sconcertante che si demandi all'Anac «la possibilità» di stabilire quali siano «i bandi di rilevante impatto» nei confronti dei quali può (non già deve) esercitare le sue funzioni di controllo;
    parimenti non appare condivisibile che sia l'Anac medesima a poter stabilire quali siano da intendersi le «gravi violazioni del codice» in base alle quali l'Anac può (non già deve) intervenire;
    con Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18 gennaio 2017 – rif. l'Anac ha altresì espresso la necessità di risolvere, attraverso una modifica legislativa, il problema delle cosiddette «deleghe gestionali dirette» che in riferimento al decreto legislativo 39 del 2013 consente la cumulabilità di cariche o incarichi in contrasto con i principi della legge delega (cosiddetta legge Severino);
    l'Anac ha infatti fatto presente che da un'indagine condotta sull'esito dei procedimenti di vigilanza svolti dai competenti Uffici nella materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è emerso che oltre il 38,5 per cento dei casi relativi al periodo 1o gennaio 2015-30 novembre 2016 hanno riguardato proprio la verifica della sussistenza di deleghe gestionali dirette in capo al presidente del consiglio di amministrazione; sul totale dei casi relativi alla verifica delle deleghe gestionali sempre nel periodo da gennaio 2015 a novembre 2016, ben il 77 per cento dei procedimenti di vigilanza avviati dall'ANAC nel settore in esame è stato archiviato per assenza di deleghe gestionali dirette;
    i dati appena riferiti sembrano dunque, come ammette l'Anac, dimostrare l'inefficacia dell'attuale formulazione normativa, stante la diffusa pratica di modificare gli statuti degli enti al fine di espungere il conferimento di deleghe gestionali al presidente;
    tale prassi elusiva vanifica la vigilanza dell'Autorità, imponendo agli uffici un'attività di accertamento che si rivela inutile. Al riguardo, l'Anac ha altresì evidenziato che diverse questioni interpretative ed applicative sono dovute anche alla presenza in altre parti del decreto legislativo n. 39 del 2013 di un più generico riferimento alla carica di presidente, senza la specificazione relativa alle deleghe gestionali e che inoltre l'introduzione delle «deleghe gestionali dirette» non è conforme alla legge delega (legge Severino), tenuto conto che tra i criteri direttivi previsti dalla legge n. 190 del 2012, vi è quello di ricondurre nell'ambito di applicazione della disciplina gli incarichi di «amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico» senza ulteriori specificazioni;
    l'estensione dell'inconferibilità agli altri componenti degli organi di amministrazione o collegiali, sempre richiesta dall'Anac, deriva dal fatto che nelle premesse dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2013, tra questi incarichi si includono in generale quelli che «comportano funzioni di amministrazione e gestione». Al riguardo, infatti, non può escludersi che anche gli altri membri dell'organo preposto all'amministrazione dell'ente – ossia il presidente e i consiglieri di amministrazione senza deleghe gestionali – siano, comunque, in una posizione che consente loro di ingerirsi nella gestione e che, pertanto, può dare luogo alle situazioni di potenziale conflitto di interesse che la normativa intende scongiurare;
    per le stesse considerazioni l'Anac ritiene non conforme ai criteri direttivi contenuti nella legge delega, anche la mancata inclusione dell'incarico di direttore generale, in quanto si tratta della figura alla quale tutti gli statuti societari attribuiscono funzioni di amministrazione e gestione molto significative;
    per la figura del presidente dell'organo di indirizzo, il riferimento alle deleghe gestionali dirette e si estende la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i comportamenti degli organi collegiali, inoltre si estende la disciplina dell'inconferibilità alla figura del direttore generale. Anche questa questione era stata prospettata nel già citato atto di segnalazione n. 4/2015, nel quale si suggeriva di «considerare attentamente la figura del Direttore generale (o equivalente), cui possono essere affidati, in molti enti (vedi il caso della RAI), funzioni di amministrazione e gestione molto significative»,

impegna il Governo:

   ad intervenire, anche attraverso strumenti normativi, affinché, nel rispetto della legge delega in materia di appalti – legge n. 11 del 2016 – siano restituiti all'ANAC, nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, efficaci poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio;
   a dare riscontro all'Atto di segnalazione dell'Anac n. 1 del 18/01/2017, anche attraverso atti d'interpretazione autentica ovvero integrativi e correttivi, affinché le cause d'inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 39 del 2013 siano da intendersi riferite a tutti i componenti degli organi di amministrazione o collegiali e a tutti quegli incarichi che «comportano funzioni di amministrazione e gestione», ivi inclusi gli incarichi di direttore generale.
9/4444-A/174Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Di Vita, Businarolo, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Anac con l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1388 del 14/12/2016 – rif. ha segnalato che le disposizioni sulla trasparenza delle nomine dirigenziali, come introdotte o modificate dalla cosiddetta delega Madia nel 2016, in virtù di un probabile «refuso», non si applicano alla dirigenza sanitaria (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse) e tali obblighi di pubblicazione riguardano, tra gli altri, i dati e compensi relativi ad altre cariche, incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, dati reddituali ecc;
    nel succitato Atto l'Anac ha espresso altresì la necessità che gli obblighi di pubblicazione della dirigenza sanitaria, già previsti per la dirigenza pubblica, dovrebbero includere anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario;
    con il medesimo Atto l'Anac ha fatto altresì presente che il potere sanzionatorio dell'Anac, come modificato dalla delega Madia, è applicabile solo a taluni obblighi di pubblicazione ed è inoltre privo di effettiva efficacia poiché non è indicato il soggetto deputato a introitare le sanzioni comminate;
    i dati impietosi sulla corruzione in sanità, come illustrati nel recente Rapporto Curiamo la Corruzione 2017 secondo il quale, se si sommano gli impatti di sprechi e corruzione con un indicatore di inefficienza, raggiungono il 6 per cento delle spese correnti annue del SSN ovvero circa 13 miliardi di euro; secondo il rapporto citato gli episodi di corruzione più frequenti riguardano proprio l'attività libero professionale intramuraria ed anche le nomine apicali;
    appare quindi inaccettabile che i dirigenti del SSN, a legislazione vigente, godono di una clamorosa e inaccettabile esenzione dalle regole della trasparenza (funzionali a prevenire la corruzione), nonostante si trovino a gestire ingenti e importanti risorse economiche del paese, destinate alla salute dei cittadini e nonostante siano collocati, per contiguità alla politica e ad interessi politico elettorali, più di ogni altra dirigenza, in un contesto a forte rischio di corruzione;
    con altro Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 958 del 07/09/2016 – rif. l'Anac ritiene inoltre necessario intervenire legislativamente anche sulla tracciabilità finanziaria dei servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate;
    le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall'articolo 3 della legge 136 del 2010, hanno la finalità specifica di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose;
    la tracciabilità dei flussi finanziari è stata introdotta nel 2010 al fine di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose negli appalti pubblici e gli obblighi connessi all'istituto della tracciabilità si articolano, essenzialmente, in tre adempimenti principali: utilizzo di conti correnti dedicati; effettuazione dei movimenti finanziari tracciabili; indicazione negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG);
    in riferimento ai suddetti obblighi l'Anac esprime quindi l'esigenza di un rafforzamento delle misure di controllo della spesa con finalità di ordine pubblico anche nel delicato settore dei servizi sanitari e socio-sanitari gestiti dai privati accreditati «in modo da anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nei flussi finanziari provenienti dagli enti pubblici»,

impegna il Governo

   a dare riscontro all'Atto di segnalazione dell'Anac n. 1388 del 14/12/2016, anche attraverso atti d'interpretazione autentica ovvero integrativi e correttivi, affinché le norme sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 33 del 2013, già previste per la dirigenza pubblica, siano da intendersi applicabili anche alla dirigenza sanitaria includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario;
   a dare riscontro all'Atto di segnalazione dell'Anac n. 1388 del 14/12/2016, anche attraverso atti d'interpretazione autentica ovvero integrativi e correttivi, affinché il potere sanzionatorio dell'Anac che, come modificato dalla delega Madia, sia effettivamente applicabile a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto 33 del 2013, individuando nell'Anac il soggetto deputato ad introitare le sanzioni comminate;
   a dare riscontro all'Atto di segnalazione dell'Anac n. 958 del 07/09/2016 affinché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previste dall'articolo 3 della legge 136 del 2010, siano applicabili anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate anche se non riferibili a contratti di appalto o di concessione.
9/4444-A/175Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Businarolo, Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 del disegno di legge di conversione interviene in materia di sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, aggiungendo, all'elenco dei percorsi rientranti nel sistema nazionale, la ciclovia del Garda, la ciclovia Trieste – Lignano Sabbiadoro – Venezia, la ciclovia Sardegna, la ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), la ciclovia Tirrenica e la ciclovia Adriatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, con tempi certi e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Direzione generale ad hoc presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione della mobilità integrata e sostenibile, con il compito di favorire forme più sostenibili di mobilità, tra cui quella ciclabile.
9/4444-A/176Terzoni, Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del disegno di legge di conversione introduce alcune modifiche al Codice della Strada;
    l'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 1o aprile 2008, n. 86, prevede che, in attuazione dell'articolo 125, comma 7, del Codice della Strada, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei 34 Paesi indicati nella norma come chiarito di recente dal Ministero dell'interno con nota 300/a/2792/17/124/9 del 03/04/2017, per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati nel summenzionato decreto del MISE, si ritiene esclusa l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del Codice della Strada in materia di mancata assicurazione, anche quando sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa;
    secondo i dati forniti dall'UCI (Ufficio Centrale Italiano) nel 2016 sono stati 45 mila i sinistri provocati da veicoli esteri in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere – per quanto di competenza – immediate iniziative, anche normative, volte ad eliminare la presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione da parte di veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia.
9/4444-A/177Villarosa, Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 contempla tra i suoi obiettivi l'introduzione di manovre finanziarie atte al contenimento della spesa pubblica, nonché finalizzate ad una migliore perequazione delle risorse;
    per tutelare la razionalizzazione delle risorse e far fronte alle esigenze di economicità sarebbe auspicabile limitare anche la spesa pubblica derivante dal ricorso all'istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, e, parimenti, sarebbe auspicabile limitare la spesa derivante dai possibili esiti dei contenziosi ancora aperti; in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sarà comunque necessario, il prossimo settembre 2017, garantire il regolare inizio delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, conciliandolo, per quanto possibile, con la qualità del servizio pubblico: difficile infatti risulterebbe ottenere un servizio di qualità, qualora circa 2000 sedi vacanti dovessero essere gestite da dirigenti scolastici costretti a dividersi tra più scuole anche distanti fra loro;
    il nuovo concorso, ad ogni modo, non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e il rischio sarebbe quello di incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che bloccherebbero nuovamente la situazione e comporterebbero un aumento della spesa pubblica. Considerando che, già la legge 107 del 2015 era intervenuta trovando una soluzione per alcune situazioni di contenzioso tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 ed altre riferite al concorso 2011, nelle quali il concorso era stato annullato dalla Magistratura ordinaria, ma escludendo di fatto, dalla predetta soluzione, situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011;
    questa operazione aveva comunque portato di per sé all'immissione in ruolo di circa 250 dirigenti scolastici, e pur tuttavia il risultato non si è rivelato sufficiente per risolvere il problema delle reggenze, né tanto meno per risolvere gli sprechi dei numerosi contenziosi ancora aperti; i ricorrenti afferenti al concorso per dirigente scolastico del 2011, dislocati nelle diverse regioni d'Italia, sono circa 800, e hanno fatto presente più volte nel corso di questi anni l'anomalia che li riguarda, viste le fattispecie di casi perfettamente aderenti ai criteri di soluzione adottati con la legge 107 del 2015; circa 500 concorrenti al concorso per dirigente scolastico del 2011 hanno superato positivamente la maggior parte delle prove previste dal bando; un esiguo numero di soggetti ha superato positivamente la prova scritta finale relativa al corso intensivo di formazione indetto con decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015;
    l'eventuale immissione delle categorie sopracitate non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, ma al contrario, rispetterebbe i criteri di economicità ed efficienza delle risorse nel settore pubblico,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di definire le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che abbiano come destinatari:
    a) i soggetti che abbiano superato positivamente la prova scritta finale relativa al corso intensivo di formazione indetto con decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015;
    b) i soggetti che abbiano superato positivamente la maggior parte delle prove previste dal bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011;
    c) i soggetti che avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non avevano avuto, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari, nell'ordine sopra indicato, per un periodo non inferiore a quattro mesi, affiancando un Dirigente Scolastico, cui sia stata conferita una o più reggenze, che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti destinatari, sempre nell'ordine sopra indicato, presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, presieduta da un ispettore tecnico con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e composta da due dirigenti scolastici, anch'essi con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e sostengono con la medesima commissione un colloquio sul medesimo argomento. All'esito positivo del colloquio, i soggetti destinatari, sempre nell'ordine sopra indicato, vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016;
   a valutare la possibilità, nell'attuazione delle eventuali disposizioni di cui sopra, di provvedere mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
9/4444-A/178Iacono, Albanella, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;
    le Aziende sanitarie locali in ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – I Sezione bis – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, sono regolarmente soccombenti nei confronti dei ricorsi in materia perequazione economica e corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti al personale medico ex condotto;
    tale personale ha diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1o gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base;
    il Governo – in occasione dell'esame della legge di stabilità per il 2016 – aveva accolto un ordine del giorno su questo tema e il Ministro della salute ha già attivato un apposito tavolo tecnico con gli interessati, i quali peraltro sono disponibili a una definizione della controversia in via transattiva; altro Odg in materia è stato accolto il 14 febbraio 2017, (G/2630/37/1);
    attualmente gli oneri delle soccombenze sono integralmente scaricati sulle Aziende sanitarie; è opportuno individuare le risorse necessarie a definire le transazioni, al fine di evitare maggiori oneri per il SSN,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare le risorse necessarie a definire in via transattiva la questione esposta in premessa.
9/4444-A/179Calabrò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 60-sexies del provvedimento in esame introduce la disposizione che permette alle società cessionarie di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato;
    in realtà lo Stato potrebbe intervenire in altro modo e in maniera più incisiva per superare il problema dei crediti deteriorati delle banche, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, per l'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia;
    le disponibilità del Fondo potrebbero essere concentrate per la acquisizione di compendi immobiliari in garanzia di crediti deteriorati di banche o gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, di risoluzione o di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente: l'acquisizione degli immobili acquisiti, potrebbe così essere diretta in via prioritaria ad evitare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito. I criteri e le modalità per la gestione e valorizzazione dei predetti immobili, potrebbero essere quindi finalizzati prioritariamente alla creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad intervenire per affrontare il problema dei crediti deteriorati delle banche, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, per l'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia, ai fini del loro utilizzo, in via prioritaria, per la creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e, più in generale, per superare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito.
9/4444-A/180Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e nello specifico l'articolo 47-bis contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;
    in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori istituisce il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il comitato sopra citato è competente a curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; a collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto; a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni; ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto; a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; ad attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; a curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici; a svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; a svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari;
    il Comitato centrale è composto da membri effettivi tra i quali un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;
    la legge stabilisce che per far parte del Comitato tra i vari requisiti per le associazioni di categoria è necessario essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono senza fornire altra precisazione;
    risulterebbe infatti necessario prevedere che le associazioni di categoria sopra citate devono essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni in almeno un CCIAA per ciascuna regione,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che in seno al Comitato centrale ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente devono essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono in almeno un CCIAA per ciascuna Regione.
9/4444-A/181Squeri, Palese, Gasparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede disposizioni in materia di trasporto su strada e nello specifico l'articolo 47-bis contiene diverse modifiche volte ad introdurre semplificazioni per il trasporto merci su strada;
    in materia di trasporto su strada il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 sul riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori istituisce il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il comitato sopra citato è competente a curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; a collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto; a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni; ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto; a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; ad attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; a curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici; a svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; a verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; a svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009; a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari;
    il Comitato centrale è composto da membri effettivi tra i quali un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;
    la legge stabilisce che per far parte del Comitato tra i vari requisiti per le associazioni di categoria è necessario essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono senza fornire altra precisazione;
    risulterebbe infatti necessario prevedere che le associazioni di categoria sopra citate devono essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni in almeno un CCIAA per ciascuna regione,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che in seno al Comitato centrale ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente devono essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce almeno il 50 per cento delle Camere di commercio.
9/4444-A/181. (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri, Palese, Gasparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento promuove, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
    al fine di far fronte a quanto previsto è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche con dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    il fondo sopra citato è destinato a ridurre i costi a carico dei soli beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica ma non i costi che sono a carico degli enti locali erogatori del medesimo servizio,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che il Fondo per le mense scolastiche biologiche sia destinato a ridurre anche i costi degli enti locali erogatori.
9/4444-A/182Centemero, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo del decreto è stata inserita una norma che permette a province e città metropolitane di godere di una deroga per gli anni 2017 e 2018 a quanto disposto dal codice della strada in termini di destinazione di proventi di multe in genere e di multe rilevate con Autovelox o strumenti simili;
    tale norma fa genericamente riferimento ad un non meglio precisato «miglioramento della sicurezza stradale»,

impegna il Governo

a varare al più presto una regolamentazione stringente sulla rendicontazione annuale da parte di questi enti in relazione ai proventi delle suddette multe e ad approntare un meccanismo sanzionatorio adeguato per chi non depositi il rendiconto e per chi non rispetti il criterio del «miglioramento della sicurezza stradale».
9/4444-A/183Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, si introducono nuove disposizioni in materia di accise sui tabacchi, disponendo, in particolare, la variazione di alcune componenti e misure che costituiscono l'accisa sui tabacchi lavorati;
    la vendita dei tabacchi è effettuata a mezzo delle rivendite di generi di monopolio affidate a privati in concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica ed in presenza, in capo ai diretti interessati, di specifici requisiti personali volti a garantire il rispetto dei necessari parametri di onorabilità, affidabilità e professionalità nello svolgimento dell'attività;
    le concessioni per la vendita dei tabacchi hanno durata non superiore ad un novennio alla cui scadenza, fermo restando la sussistenza in capo all'interessato delle medesime condizioni prescritte per il primo affidamento, possono essere rinnovate in capo agli stessi titolari;
    l'espletamento dell'attività di rivendita di generi di monopolio, in base all'articolo 55, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, prescrive l'obbligo dell'acquisizione dell'idoneità professionale in capo ai tabaccai, attraverso appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (già Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato) e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, da conseguirsi entro sei mesi dall'assegnazione della concessione, al fine precipuo di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica;
    il Legislatore è recentemente intervenuto su tale normativa prevedendo, con l'articolo 1, comma 16-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, che la suddetta idoneità professionale debba essere conseguita entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo della concessione, pena la decadenza della stessa;
    l'attuale formulazione del punto 9-bis dell'articolo 6 della legge n. 1293 del 1957, come introdotto e modificato dalle norme sopra richiamate, nella locuzione «entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo», limitandosi ad un'interpretazione testuale disgiunta da ogni necessaria valutazione sistematica dell'intero apparato normativo riferibile alla materia, potrebbe indurre a ritenere che l'obbligo in parola debba essere assolto alternativamente da chi assume per la prima volta la titolarità di una tabaccheria oppure da chi, essendone già titolare alla data di entrata in vigore della norma, stia procedendo al primo rinnovo novennale della concessione;
    qualora si avvalorasse tale indirizzo interpretativo testuale e non sistematico si potrebbe addirittura ritenere che il Legislatore, richiamando il «rinnovo» e non «il primo rinnovo» come dies a quo per l'assolvimento dell'obbligo in parola, abbia voluto riservare al diretto interessato la possibilità di valutare, personalmente ed in modo insindacabile, se perseguire la prescritta idoneità professionale all'atto dell'assegnazione, al primo rinnovo o, addirittura, ad uno dei successivi rinnovi;
    tale interpretazione, implicherebbe la sostanziale neutralizzazione dell'obbligo in parola nella misura in cui la gestione di una tabaccheria finirebbe per essere legittimamente affidata a chi, in virtù dell'opzione prevista dalla norma, ben potrebbe decidere di soprassedere inizialmente dal perseguire la prescritta idoneità professionale riservandosi di acquisirla all'atto dei successivi rinnovi, salvo decidere di consentire il subentro di altro soggetto nella titolarità della medesima tabaccheria senza essere stato mai dichiarato idoneo;
   considerato che:
    la particolare natura dell'attività svolta, con riferimento a prodotti peculiari come il tabacco, i giochi pubblici ed i servizi di interesse per la collettività, notoriamente caratterizzati da una disciplina attenta e rigorosa, e i costanti mutamenti che intervengono nelle relative regolamentazioni, hanno evidenziato la necessità di prevedere soluzioni di legge che consentano di sostenere e supportare nel tempo il più adeguato aggiornamento professionale per i tabaccai e, conseguentemente, accertare con periodicità il perdurare della prescritta idoneità professionale quale condizione necessaria ed imprescindibile per lo svolgimento dell'attività, così da garantire costantemente il pieno rispetto delle vigenti prescrizioni di legge e di ogni altra pratica, finalizzata a controllare il corretto andamento dei servizi erogati e la presenza di eventuali anomalie nel comportamento dei consumatori;
    lo svolgimento dell'attività di rivenditore di generi di monopolio è caratterizzata da imprescindibili e connessi motivi imperativi di interesse generale quali, tra gli altri, la tutela della sanità pubblica, la tutela dei minori, il mantenimento dell'ordine sociale, la tutela dei consumatori, la tutela degli interessi erariali, in ragione dei quali, come più volte ribadito dalla giurisprudenza nazionale, la rivendita di tabacchi costituisce un'eccezione nel campo delle attività economiche che esula dalle caratteristiche tipiche delle normali attività economiche e commerciali;
    le rivendite di generi di monopolio, proprio perché luoghi fisici preposti a svolgere attività direttamente connesse ad interessi pubblici di rango superiore, non rientrano nell'ordinaria regolamentazione delle attività commerciali, rimanendo per le stesse legittimamente operanti quelle specifiche restrizioni di funzionamento previste dalla normativa speciale ed altrimenti non compatibili rispetto a quanto disposto a livello generale dalla legislazione nazionale e comunitaria;
   ritenuto che:
    il Legislatore, intercettando opportunamente tali esigenze volte alla qualificazione professionale continua dei rivenditori quali soggetti preposti allo svolgimento di una particolare attività rispetto alla quale operano particolari esigenze pubbliche connesse alla tutela della salute e degli interessi erariali, ha inteso introdurre l'obbligo di conseguire l'idoneità professionale sia all'atto dell'assegnazione che in tutti i rinnovi novennali della concessione previsti dalla disciplina di settore, a pena di decadenza;
    per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo in parola all'atto del rinnovo della concessione novennale, si pone la necessità di prevedere in sede applicativa l'adozione di soluzioni che consentano di disciplinare situazioni eccezionali specifiche come quelle delle rivendite speciali per le quali la normativa di settore prevede la possibilità di ottenere rinnovi di concessione per periodi inferiori al novennio, il che implicherebbe per i titolari delle stesse l'obbligo di conseguire l'idoneità professionale al rinnovo con una periodicità differente rispetto all'ipotesi ordinaria novennale;
    debba essere esclusa una tale difformità applicativa rispetto ad un obbligo di legge che, diversamente, risulterebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e parità di trattamento di fronte alla legge nonché di imparzialità della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura che renda palese e vincolante l'obbligo di formazione professionale per la gestione di una rivendita di generi di monopolio all'atto dell'acquisizione della concessione per i nuovi assegnatari, al primo rinnovo utile per coloro che sono già titolari di rivendita ma non hanno ancora conseguito l'idoneità professionale e, successivamente, per gli uni e per gli altri ogni nove anni.
9/4444-A/184Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1o marzo, al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, pari a 2.691,80 milioni di euro, da definire ai sensi dei commi 680 e 682, articolo 1, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), sono stati ridotti:
     a) il Fondo per le politiche sociali per circa 211 milioni di euro, dai 400 milioni di euro a legislazione vigente, e il Fondo per le non autosufficienze per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) in base all'allegato 3 della medesima Intesa;
    tra l'altro va segnalato che sempre a febbraio il Parlamento aveva approvato la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), che destinava 50 milioni di euro aggiuntivi per il medesimo Fondo per le non autosufficienze, portandone la dotazione, per il 2017, a 500 milioni di euro;
    il testo in esame provvede a destinare le entrate derivanti dalle nuove norme relative alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'articolo 1-bis (cosiddetta «web tax») siano destinate al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui;
    si tratta però di risorse che non sanano in alcun modo il taglio perpetrato a danno dei suddetti Fondi per l'anno 2017, e, nonostante il Governo abbia più volte espresso la volontà di reintegrare le risorse decurtate, con il decreto in esame è stata persa un'occasione per provvedere quanto prima al ripristino della loro dotazione, così come prevista prima dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa urgente volta al reintegro della dotazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo nazionale per le politiche sociali, così come previste dall'ultima legge di bilancio.
9/4444-A/185Carfagna, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il mercato delle locazioni turistiche rappresenta una risorsa fondamentale per lo Stato e per molti comuni, attualmente oggetto di flussi turistici contenuti e limitati;
    la proprietà di un'abitazione di residenza in Italia rappresenta un costo, per alcuni privati e famiglie anche molto significativo in proporzione ai loro redditi, e la locazione anche per periodi brevi rappresenta un modo per fare fronte alle ingenti spese e tasse derivanti dall'essere proprietari immobiliari, anche solo della propria dimora;
    i soggetti di cui all'articolo 4 hanno modelli di funzionamento molto diversi fra loro;
   considerato che:
    esistono ad oggi diversi accordi in Italia e nel mondo di piattaforme on-line attive nel settore delle locazioni brevi con realtà locali, e che questi accordi hanno dimostrato di essere molto efficaci, perché permettono di tener conto delle specificità delle singole realtà coinvolte;
    accordi di questo tipo non comportano alcun onere per la finanza pubblica, e anzi favoriscono l'integrazione di sistemi ed evitano invece che ogni singolo Comune debba sviluppare un sistema apposito, erodendo le risorse comunali, già talvolta molto contenute,

impegna il Governo:

   a facilitare e riconoscere gli accordi tra le piattaforme e le amministrazioni locali in materia di imposta di soggiorno;
   a delegare all'Agenzia delle Entrate di definire con proprio provvedimento le modalità con cui le piattaforme on-line di cui al comma 4, 5 e 5-bis dell'articolo 4 possano raggiungere un accordo con la Agenzia stessa, finalizzato a dare concreta attuazione alle norme ivi contenute, nel rispetto dei diversi modelli di funzionamento, propri di ciascuna piattaforma.
9/4444-A/186Sandra Savino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha stabilito, all'articolo 1, comma 411, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;
    con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (cosiddetto «decreto Mezzogiorno», convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 18), la dotazione del Fondo per le non autosufficienze è stata incrementata di 50 milioni di euro per il 2017;
    tale incremento, che in ogni caso non era affatto congruo rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017, in particolare per ricomprendere la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer, è stato tra l'altro vanificato a seguito dell'intesa raggiunta lo scorso 23 febbraio in seno alla Conferenza Stato-Regioni, e diramata lo scorso 1o marzo, che al fine di conseguire il concorso regionale per la finanza pubblica per l'anno 2017, ha ridotto anche la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, per 50 milioni di euro (valore residuo 450 milioni) per il 2017: una vera e propria beffa a danno dei cittadini, in particolare per le persone più deboli e che necessitano una maggiore tutela,

impegna il Governo

a provvedere quanto prima ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad aumentare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, a partire dall'anno 2017, non solo per ripristinare le risorse previste dall'ultima legge di bilancio, ma anche per prevederne di nuove, specificatamente dedicate alla condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
9/4444-A/187Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito il centro Italia hanno interessato anche zone dell'aquilano, già coinvolte dai tragici eventi del 2009, aumentando, conseguentemente, i timori relativi alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolare quelli sedi di istituti scolastici o universitari;
    anche al fine di garantire un rapido e pieno ritorno alla «normalità» diventa fondamentale velocizzare il processo di ricostruzione e di messa in sicurezza di tali edifici,

impegna il Governo

a predisporre tutti gli strumenti di carattere normativo idonei a consentire, anche in deroga al Codice degli appalti, di adottare procedure più rapide sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda l'affidamento dei lavori per la ricostruzione delle scuole e degli edifici universitari nel cratere de L'Aquila, come già previsto per altre zone colpite dal sisma del Centro Italia, attraverso una procedura approvata dall'Autorità nazionale anticorruzione.
9/4444-A/188Gelmini, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene una serie di misure rivolte alle imprese;
    sarebbero state necessarie misure più incisive, e in particolare finalizzate a estendere gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/96 alle imprese, più strutturate, con un numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette imprese small mid-cap);
    rispondere all'esigenza di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche alle suddette imprese small mid-cap è necessario in considerazione del carattere strategico che dette imprese rivestono per la crescita economica del Paese e per le positive ricadute sul sistema delle PMI dell'indotto;
    sarebbe quantomeno stato utile prevedere che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile (ovvero i trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge n. 208/2015) potessero essere utilizzati per costituire, direttamente, una sezione speciale nell'ambito del Fondo 662/96 destinata alla concessione di garanzie a imprese small mid-cap, estendendo gli interventi della «sezione speciale» anche alle imprese di piccola e media dimensione che, avendo raggiunto il limite di importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, non possono più accedere alla garanzia del Fondo;
    altro intervento utile sarebbe stato quello di innalzare, per le imprese garantite a valere sulla istituenda sezione speciale, l'importo massimo garantibile dagli attuali 2,5 milioni previsti dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011 a 3,5 milioni di euro. Il limite di 3,5 milioni di euro è coerente con i limiti, indiretti, rappresentati dalla normativa comunitaria applicabile,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rafforzare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, accrescendone la capacità di sostegno all'accesso al credito per le imprese nell'attuale fase del ciclo economico, nel senso riportato in premessa.
9/4444-A/189Alberto Giorgetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di contenimento della spesa pubblica;
    stando al Documento di economia e finanza da ultimo approvato, una delle voci più rilevanti di spesa nell'economia nazionale è rappresentata dai costi per la gestione della questione migratoria e le relative politiche di accoglienza e di asilo;
    il DEF 2017, infatti, quantifica tale voce in oltre quattro miliardi di euro annui;
    negli ultimi anni i cittadini italiani hanno dovuto assistere a importanti tagli alla spesa sociale a causa della crisi economica che ha colpito anche l'Italia,

impegna il Governo

ad intervenire con riferimento alla spesa pro capite sostenuta mensilmente per l'accoglienza di ciascun immigrato affinché la stessa non superi l'importo della pensione sociale.
9/4444-A/190Giorgia Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 25 del 2017 convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2017, n. 94) ha abolito tutte le disposizioni esistenti in materia di lavoro accessorio previste dagli articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    all'articolo 54-bis del presente disegno di legge viene introdotta una nuova disciplina che consente, a determinate condizioni, l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale da parte delle imprese con meno di cinque dipendenti, ma non prevede tale possibilità o forme alternative di ricorso al lavoro occasionale da parte delle imprese sopra i cinque dipendenti;
    il lavoro intermittente o a chiamata così come disciplinato dagli articoli 13-18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 presenta forti limitazioni che ne restringono fortemente l'applicabilità a soggetti prestatori tra i 25 e i 55 anni;
    le piccole e medie imprese con un numero di dipendenti superiore a 5 sono quindi attualmente sprovviste di uno strumento che consenta loro di ricorrere a forme di lavoro discontinuo o occasionale in modo semplice e trasparente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre delle modifiche agli articoli 13-18 del decreto legislativo n. 81 del 2015 che definisce le modalità di applicazione del contratto intermittente o a chiamata, ampliandone l'applicabilità ai lavoratori di ogni età, possibilmente prevedendo anche forme semplificate di attivazione e gestione del contratto stesso.
9/4444-A/191Tinagli.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la situazione generale del comparto della neve e dei relativi impianti di risalita, e in considerazione della ultima stagione trascorso che ha di fatto aumentato fortemente i costi di gestione mettendo a rischio l'intero comparto, in particolare nella regione Veneto;
    in conformità con quanto approvato in questo provvedimento, per la regione Abruzzo, circa la proroga della vita tecnica degli impianti di risalita, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di godere dei benefici previsti dall'articolo n. 31 della legge n. 133 del 2014 in conformità con la ratio dell'articolo n. 31-bis per l'impianto aventi requisiti previsti dalla suddetta norma per i quali sia stata avanzata domanda nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9/4444-A/192Rotta, De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    vengono riconosciute alle Provincie interamente montane e confinanti con stati esteri, un regime di specialità, in considerazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
    questo riconoscimento prende vita in virtù di oggettive caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, e la presenza di diverse minoranze linguistiche, caratteristiche particolari che rendono indispensabile attribuire a questi territori forme speciali di autogoverno che fermino lo spopolamento attualmente in atto;
    questi territori, che pure presentano condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti siano essi Stati esteri che regioni e province autonome, vengono obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti, in dipendenza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale;
    tale squilibrio che deve essere ripianato con l'introduzione nel nostro ordinamento di una riforma, in linea con i principi ispiratori della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e con l'attuazione del federalismo fiscale che, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse, realizzi un pieno riequilibrio istituzionale ed economico tra i predetti territori ponendo le condizioni per il raggiungimento di un'effettiva uguaglianza e di una reale pari opportunità alle popolazioni residenti;
    allo stesso modo la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali attuate dalle stesse regioni, ha fortemente penalizzato le autonomie locali delle provincie montane;
    per tutto questo sopra detto appare dunque quanto mai necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni e delle forze per realizzare un progetto di riforma istituzionale e finanziaria che restituisca pari dignità e uguali opportunità ai territori, interamente montani, transfrontalieri, con la presenza di diverse minoranze linguistiche e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, ai fini della distribuzione delle risorse allocate nel presente provvedimento, la specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
9/4444-A/193De Menech, Borghi.