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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 13 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli, nella seduta del 13 giugno 2017.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carnevali, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carnevali, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Gandolfi, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Librandi, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 giugno 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FABBRI: «Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122, e altre disposizioni in favore delle vittime di reati intenzionali violenti» (4536);
   CRIMÌ ed altri: «Affidamento della produzione di vaccini allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze» (4537);
   CRIVELLARI: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in materia di esenzione dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico per gli impianti di alcuni enti di bonifica» (4538).

  In data 9 giugno 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PAOLA BOLDRINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura della talassemia, dell'anemia falciforme, delle emoglobinopatie e delle alterazioni rare dei globuli rossi» (4539);
   PAOLO BERNINI: «Divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione di collari elettronici, elettrici, con le punte, a strozzo e a semi strozzo» (4540);
   PAOLO BERNINI: «Istituzione di un'unità operativa per il coordinamento degli interventi di tutela degli animali nelle situazioni di emergenza o calamità naturale» (4541);
   PAOLO BERNINI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale» (4542).

  In data 12 giugno 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NUTI: «Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di incompatibilità e licenziamento di dirigenti e dipendenti pubblici condannati dalla Corte dei conti» (4543);
   BRUNO BOSSIO: «Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo per la razionalizzazione degli istituti per il sostegno del reddito» (4544);
   MURER ed altri: «Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione» (4545);
   RIZZETTO ed altri: «Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti» (4546).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  

   I Commissione (Affari costituzionali):
  VALERIA VALENTE ed altri: «Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana» (4450) Parere delle Commissioni II, V e XI.

   II Commissione (Giustizia):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche all'articolo 52 del codice penale» (4509) Parere delle Commissioni I e X.

   XI Commissione (Lavoro):
  DI SALVO ed altri: «Disciplina degli enti previdenziali privati» (4495) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII e XIII;
  MARGUERETTAZ ed altri: «Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente usurante per il lavoro di guida alpina» (4506) Parere delle Commissioni I, V e VII.      

   XII Commissione (Affari sociali):
  VARGIU ed altri: «Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie» (4504) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2016 (Doc. VIII-bis, n. 7), che sarà pubblicato quale allegato al conto consuntivo della Camera dei deputati per il medesimo anno.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 531).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 532).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 31 maggio 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SIBILIA n. 9/3953/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 luglio 2016, concernente la previsione, nell'ambito del rifinanziamento delle missioni internazionali, di iniziative di cooperazione allo sviluppo volte alla promozione di programmi aventi come obiettivo la tutela del lavoro minorile.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 7 giugno 2017, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno: CARRESCIA n. 9/1658-A/6, concernente la definizione di specifiche linee guida, da parte dei Garanti regionali per l'infanzia, per la selezione e la formazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati; GUERINI ed altri n. 9/1658-A/10, sull'individuazione di misure di continuità dei percorsi integrativi dei minori stranieri non accompagnati anche dopo il compimento della maggiore età; DURANTI ed altri n. 9/1658-A/16, riguardante la destinazione al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di adeguate risorse, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 ottobre 2016; MUCCI ed altri n. 9/1658-A/8, sull'opportunità di integrare il Report di monitoraggio, relativo ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, con i dati forniti dal nuovo sistema informatico nazionale dei minori; BINETTI ed altri n. 9/1658-A/9, concernente la creazione di strutture di supporto per i tutori di minori stranieri non accompagnati al fine di realizzare il circuito del Tutorial System, accolti come raccomandazione dal Governo sempre nella seduta dell'Assemblea del 26 ottobre 2016; Andrea MAESTRI n. 9/1658-B/1, riguardante la promozione da parte degli enti locali dell'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati; NESI n. 9/1658-B/2, sull'opportunità di integrare il Report di monitoraggio, relativo ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, con i dati forniti dal nuovo sistema informatico nazionale dei minori; Roberta AGOSTINI n. 9/1658-B/3, concernente la predisposizione di tavoli istituzionali composti da esperti nelle politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di garantire le migliori modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; FABBRI n. 9/1658-B/4, riguardante la digitalizzazione delle cartelle sociali dei minori stranieri non accompagnati; VARGIU ed altri n. 9/1658-B/5, concernente la promozione di interventi finalizzati all'inserimento sociale dei minori stranieri e alla loro integrazione nonché lo snellimento delle procedure per l'affido familiare, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 marzo 2017.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, aggiornata al 31 dicembre 2016, corredata dal rapporto informativo per l'anno 2014 (Doc. XXXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2016 (Doc. CLXIV, n. 49).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo legge 5 dicembre 2005, n. 252, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, riferita all'anno 2016 (Doc. CXIX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8, 9 e 12 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto (COM(2017) 248 final/2), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 260 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 260 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 261 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017) 280 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 280 final – Annexes 1 to 6) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 191 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 giugno 2017;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017) 281 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 195 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 giugno 2017;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (COM(2017) 289 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 183 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 9 giugno 2017;
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 293 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 giugno 2017;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (COM(2017) 297 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 12 giugno 2017;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Deroghe per le banche centrali di paesi terzi e altri soggetti a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) (COM(2017) 298 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 298 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente (COM(2017) 312 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2016 (COM(2017) 313 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 4-5/2017 (COM(2017) 317 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 317 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Rettifica del 8.6.2017 della direttiva delegata C(2017) 1518 final della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (C(2017) 3935 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 e 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una nuova agenda per l'istruzione superiore (COM(2017) 247 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto (COM(2017) 248 final);
   Pacchetto sulla conformità – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017) 256 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017) 262 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2017) 275 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM(2017) 277 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM(2017) 278 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2017) 279 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017) 282 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2016 (COM(2017) 285 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Applicazione della decisione n. 573/2014/UE su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2017) 287 final).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 16 maggio 2017, le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea o del Tribunale, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Cause riunite C-217/15 e C-350/15: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 5 aprile 2017. Procedimento penale contro Massimo Orsi e Luciano Baldetti. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza (Doc. LXXXIX, n.122) – alla II Commissione (Giustizia);
   Causa C-559/15: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 27 aprile 2017. Onix Asigurări SA contro Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 40, paragrafo 6 – Nozione di «infrazioni» – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro (Doc. LXXXIX, n. 123) – alla VI Commissione (Finanze);
   C-391/15 P: Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 5 aprile 2017. Marina del Mediterraneo SL e altri contro Agencia Pública de Puertos de Andalucía (osservazioni da parte dell'Italia). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione dell'autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un'offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile (Doc. LXXXIX, n. 124) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-527/15: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 26 aprile 2017. Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems (osservazioni da parte dell'Italia). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland. Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni («addons») – Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo (Doc. LXXXIX, n. 125) – alla VII Commissione (Cultura);
   Causa C-544/15: Sentenza della Corte (Grande sezione) del 4 aprile 2017. Sahar Fahimian contro Bundesrepublik Deutschland (osservazioni da parte dell'Italia). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di «minaccia per la sicurezza pubblica» – Discrezionalità (Doc. LXXXIX, n. 126) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Causa C-535/15: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 26 aprile 2017. Freie und Hansestadt Hamburg contro Jost Pinckernelle (osservazioni da parte dell'Italia). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesverwaltungsgericht. Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate (Doc. LXXXIX, n. 127) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Causa C-638/15: Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 6 aprile 2017. Eko-Tabak sro contro Generální ředitelství cel (osservazioni da parte dell'Italia). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di «tabacco da fumo», «tabacco trinciato o in altro modo frazionato» e «trasformazione industriale» (Doc. LXXXIX, n. 128) – alla VI Commissione (Finanze);
   Causa T-219/14: Sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. regione autonoma della Sardegna contro Commissione europea; nonché Causa T-220/14: Sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. SAREMAR – Sardegna regionale marittima Spa contro Commissione europea. Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Compensazione di servizio pubblico – Aumento di capitale – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Messa in liquidazione dell'impresa beneficiaria – Conservazione dell'interesse ad agire – Insussistenza di non luogo a statuire – Nozione di aiuto – Servizio di interesse economico generale – Criterio dell'investitore privato – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Decisione 2011/21/UE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Disciplina dell'Unione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico – Sentenza Altmark (Doc. LXXXIX, n. 129, e Doc. LXXXIX, n. 130) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Causa C-581/16: Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Procedimento penale contro Nicola Turco; Causa C-582/16: Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Procedimento penale contro Alfonso Consalvo; nonché Causa C-555/16: Ordinanza della Corte (Settima sezione) del 4 aprile 2017. Procedimento penale contro Vincenzo D'Andria e Giuseppina D'Andria. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale di Salerno. Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Doc. LXXXIX, n. 131, Doc. LXXXIX, n. 132, e Doc. LXXXIX, n. 133) – alla VI Commissione (Finanze);
   Causa C-595/16: Ordinanza della Corte (Decima sezione) del 27 aprile 2017. Emmea Srl e Commercial Hub Srl contro comune di Siracusa e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Rinvio pregiudiziale – Contesto di fatto e di diritto della controversia principale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (Doc. LXXXIX, n. 134) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Causa C-176/16 P: Ordinanza della Corte (Ottava sezione) del 6 aprile 2017. Proforec Srl contro Commissione europea. Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Registrazione della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio (IGP)» – Carenza di interesse ad agire (Doc. LXXXIX, n. 135) – alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 7 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castel Gabbiano (Cremona), Piane Crati (Cosenza), Ponte (Benevento), San Lorenzo Maggiore (Benevento) e Vitulazio (Caserta).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal Consiglio della provincia autonoma di Trento.

  Il Presidente del Consiglio della provincia autonoma di Trento, con lettere in data 7 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, due documenti recanti le osservazioni del medesimo Consiglio sui seguenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Rifusione) (COM(2016) 767 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253 final) – alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Abruzzo.

  Il Difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 8 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 52).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione relativa a una nomina governativa.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, una comunicazione relativa all'integrazione dei compiti attribuiti al Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7), della cui nomina è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 13 febbraio 2017.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (109).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative di competenza in merito allo stato di crisi idrica dichiarato dalla regione Veneto – 3-03001

A)

   CRIVELLARI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   desta notevole preoccupazione l'andamento della disponibilità idrica nel territorio veneto;
   già nei giorni scorsi, con un'ordinanza del presidente della regione del Veneto, è stato dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio regionale, che avrà validità fino al 15 maggio 2017, con riserva di modifica dei contenuti in relazione all'andamento meteorologico;
   sul piano operativo, l'emergenza è seguita in stretto raccordo con l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto idrografico delle Alpi orientali e in collaborazione con le province autonome di Trento e Bolzano e con i gestori dei serbatoi idroelettrici. Al centro dell'attenzione è la gestione della risorsa idrica sul fiume Adige, che rappresenta attualmente il punto più critico del sistema sia come portata, sia per la risalita del cuneo salino alla foce;
   in particolare, l'intero Delta del Po è soggetto a una sofferenza idrica a seguito del fenomeno della risalita del cuneo salino, che provoca effetti deleteri in corrispondenza dell'intero territorio. Tra le cause generali vi sono le ridotte portate del Po, dovute a contenuti rilasci idrici montani, prelievi incontrollati, gestione delle acque poco accorta e cambiamenti climatici, che non permettono di garantire un coordinamento ottimale. Tutto ciò è direttamente connesso all'utilizzo delle acque da parte dell'intero bacino, che essendo il più ricco d'Italia, ospita una parte consistente di popolazione e di attività lavorativi;
   la risalita del cuneo salino comporta effetti dannosi sul territorio, che causano l'impossibilità di irrigare alcune aree del delta, con conseguenze che ricadono all'interno degli ecosistemi. La trasformazione delle acque dolci in acque salate comporta numerosi effetti in corrispondenza degli ambiti costieri, tra cui la difficoltà di prelevare acque in corrispondenza dei fiumi e quindi di irrigare il territorio, oltre che di garantire acque potabilizzabili in corrispondenza dei territori prospicienti la costa;
   come comunicato dai Consorzi di bonifica del Veneto e da Anbi, riuniti a Rovigo il 28 aprile 2017, il cuneo salino è risalito di ben 12 chilometri nell'area del Delta, oltre l'asta della strada Romea, rendendo inutilizzabile l'acqua sia per uso idropotabile che per uso irriguo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative di competenza intenda mettere in atto per contrastare l'aggravarsi di un fenomeno che pregiudica l'economia agricola e l'equilibrio ambientale del delta del Po, nonché di fasce sempre più estese del territorio veneto. (3-03001)


Elementi in merito alla realizzazione dell'aviosuperficie di Scalea in provincia di Cosenza – 3-03069

B)

   PARENTELA, DIENI e NESCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   gli interroganti apprendono da notizie a mezzo stampa che «i lavori per la realizzazione dell'aviosuperficie di Scalea (CS), invece che essere definitivamente sospesi, procedono a ritmo spedito, tanto che nel 2017 ne è prevista l'ultimazione»;
   l'aeroporto di Scalea srl svolge un'attività di deposito aerei in un hangar e deposito carburanti, senza licenza per vendere al pubblico. L'opera pubblica, finanziata dalla regione Calabria per 2,1 milioni di euro a valere su fondi Por/Fesr Calabria 2007-2013 è stata costruita con il contributo privato di 3 milioni di euro, mediante lo strumento del project financing (a fronte di una concessione della durata di 25 anni);
   da quanto si legge su un articolo apparso sulla stampa locale calabrese del 16 settembre 2016, lo scalo aereo sarebbe infatti già parzialmente operativo, visto che «a luglio scorso sono atterrati diversi turisti svizzeri in transito, a dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori.». Sul sito di Enac si può, tuttavia, constatare che l'autorizzazione, rilasciata in data 5 giugno 2008, sarebbe, in realtà, scaduta in data 4 giugno 2011 e che le attività di trasporto pubblico ed aeroscolastica sarebbero state sospese con nota Enac 4356/AON del 16 gennaio 2014 su richiesta del gestore;
   molte sono le criticità dell'opera:
    a) l'aviosuperficie è costruita nel letto del fiume Lao, in una zona soggetta ad alluvione, e già dichiarata a «elevata pericolosità idraulica» (P3) nonché a «elevato rischio idraulico» (R4) dall'autorità di bacino della regione Calabria, tale per cui «sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale»;
    b) l'aviosuperficie ricade per buona parte all'interno del sito di interesse comunitario «Valle del fiume Lao» a motivo della varietà di habitat naturali di interesse scientifico internazionale, mentre per la restante parte non esiste alcuna «zona cuscinetto» intorno al sito di interesse comunitario, nonostante le evidenti «interferenze ecologiche» dovute alla presenza dell'avio-superficie in prossimità di habitat naturali pregiati, già definiti ad «alto grado di vulnerabilità dovuto agli insediamenti antropici vicini» nel documento «piano di tutela delle acque» della regione Calabria;
   inoltre, l'infrastruttura è prossima alla zona di protezione speciale «Pollino e Orsomarso» e alla «riserva naturale statale Valle del Fiume Lao», che ospita numerosi specie di uccelli rapaci, tra cui «l'Aquila Reale Aquila chrysaetos, il Gufo reale Bubo bubo e il Capovaccaio Nephronpercnopterus», che sono definiti come caratterizzati da popolazione a status conservazionistico sfavorevole;
    c) l'aviosuperficie è costruita secondo gli interroganti in contrasto con i vincoli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede «aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi»;
    d) l'area è interessata da fenomeni di erosione costiera media, con un arretramento dalla linea di costa che nel comune di Scalea nel «tratto in corrispondenza della foce del Lao» è calcolata in circa 136 metri –:
   come si giustifichi che – nell'ambito del PISL «Riviera dei Cedri sostenibile, accessibile e competitiva» – sia stata con sentita la costruzione dell'aviosuperficie di Scalea, ad avviso degli interroganti in contrasto con i vincoli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in una zona soggetta ad alluvione con seri problemi per l'incolumità delle persone;
   se il Governo non ritenga urgente avviare, per quanto di competenza, una verifica sui fatti avvenuti in questi ultimi anni in relazione allo sviluppo dell'aviosuperficie di Scalea. (3-03069)


PROGETTO DI LEGGE: S. 2067-1844-2032-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 – D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FERRANTI ED ALTRI; MOLTENI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: SCILIPOTI ISGRÒ; TORRISI; MANCONI ED ALTRI; COMPAGNA; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; BARANI; MARINELLO ED ALTRI; COMPAGNA; CARDIELLO ED ALTRI; CARDIELLO ED ALTRI; CARDIELLO ED ALTRI; BARANI; CASSON ED ALTRI; DE CRISTOFARO ED ALTRI; LO GIUDICE ED ALTRI; CASSON ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; LO GIUDICE ED ALTRI; GIARRUSSO ED ALTRI; GIARRUSSO ED ALTRI; GIARRUSSO ED ALTRI; GIARRUSSO ED ALTRI; GINETTI ED ALTRI; CAMPANELLA ED ALTRI; RICCHIUTI ED ALTRI; BARANI; MUSSINI ED ALTRI; D'ASCOLA ED ALTRI; CAPPELLETTI; GINETTI; BISINELLA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4368)

A.C. 4368 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4368 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30, 1.156, 1.199, 1.203, 1.204, 1.237, 1.406, 1.470, 1.471, 1.508, 1.509, 1.529, 1.533, 1.534, 1.537, 1.808, 1.830, 1.831, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4368 – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.812, 1.834 e 1.839, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2.

A.C. 4368 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
   «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
   Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
   Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

  2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
  4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.
  5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
   «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

  7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».
  8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
   «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

  9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni».
  10. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

  11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
    «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;
    2) dopo il numero 3-bis) è aggiunto il seguente:
    «3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;
   b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
   «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;
   c) il secondo comma è abrogato.

  12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».
  13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:
   «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

  14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché».
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
  16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
    1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
    2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
    3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;
   b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;
   c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
   d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

  17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;
   b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;
   c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

  19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
  20. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
  21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
  22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). – 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

  23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».
  24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   « 4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

  25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».
  26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
   « 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

  27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

  28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».

  29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».
  30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   « 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;
   b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

  31. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

  32. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;
   b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;
   c) il comma 6 è abrogato.

  33. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «Art. 410-bis. – (Nullità del provvedimento di archiviazione). – 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
   2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
   3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
   4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

  34. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

  36. Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».
  38. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
  39. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
  40. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
   « 3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
   3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
   3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

  41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   « 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

  42. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

  43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   « 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

  44. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
  45. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
  46. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
  47. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

  48. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;».
  49. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

  50. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

  51. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  52. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
    1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
    2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
    3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
    4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

  53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

  54. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».
  55. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «Art. 581. – (Forma dell'impugnazione). – 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
   a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
   b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
   c) delle richieste, anche istruttorie;
   d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

  56. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «Art. 599-bis. – (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). – 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
   2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
   3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
   4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

  57. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

  58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   « 3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

  59. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   « 6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

  60. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».
  61. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».
  62. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
   « 5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

  63. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.
  64. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».
  65. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

  66. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
   1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

  67. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
   « l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

  68. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».
  69. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».

  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.
  71. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   «Art. 629-bis. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
   2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
   3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
   4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

  72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56.
  73. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».

  75. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
  76. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».
  77. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
   c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
   « 1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
   1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
   d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
   « 4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

  78. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
   b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

  79. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
  80. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
   « 8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

  81. Le disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.
  83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che:
    1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;
    2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;
    3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
    4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
    5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;
   b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;
   c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
   d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
   e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
    1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
    2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
    3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
    4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
    5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
    6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
    7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;
    8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;
   f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
   g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
   h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
   i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;
   l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;
   m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

  85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
   b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
   c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
   d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
   f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
   g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
   h) previsione di una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna;
   i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
   l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;
   m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;
   n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
   o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;
   p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:
    1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
    2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
    3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
    4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
    5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
    6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
    7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
    8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;
   q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;
   r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
   s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;
   t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;
   u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
   v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

  86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui al comma 83, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
  87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85.
  88. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «repertorio» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:
   a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
   b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
   c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»;
   c) al comma 3, la parola: «repertorio» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
   d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse.

  89. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:
   a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;
   b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva;
   c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

  90. Il decreto di cui al comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere.
  91. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
   b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
   c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa;
   d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

  92. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  93. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  94. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL PROGETTO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
1. 838. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: la persona offesa con le seguenti: se la persona offesa vi consente.
1. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, primo periodo, dopo le parole: persona offesa, aggiungere le seguenti: salvo che quest'ultima si opponga,
1. 5. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.
  4-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 4-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
1. 30. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.
1. 36. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sopprimere il comma 5.
1. 38. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.»
1. 39. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».
1. 41. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, dopo le parole: «ovvero al fine di impedire», inserire la seguente: «, condizionare.».
1. 55. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 6.
1. 57. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a sette anni.
1. 60. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 100. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 101. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Sopprimere il comma 8.
1. 115. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da sei a dieci anni.
1. 117. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 9.
1. 142. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo la parola «imprenditoriale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;
   b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa».
1. 845. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».
1. 802. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma:
  «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 803. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati previsti dal Titolo II del libro secondo, nonché dall'articolo 361 del codice penale conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

  9-ter. Al primo comma dell'articolo 29 del codice penale, dopo le parole: «cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché quanto disposto dall'articolo 317-bis».
  9-quater. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole «316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356,» sono soppresse
1. 154. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 10, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «Per i reati previsti dall'articolo 589, secondo comma, commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.».
1. 160. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 10, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.».
1. 161. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 11, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), aggiungere, in fine le parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
*1. 163. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera a), numero 1), capoverso numero 2), aggiungere, in fine le parole:, comunque per un tempo non superiore a tre anni.
*1. 165. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
**1. 171. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
**1. 172. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.
1. 178. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e.
1. 181. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 804. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), aggiungere, infine, le parole: tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), aggiungere, infine, le parole: tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi;
1. 185. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui al secondo comma, numeri 1) e 2), l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione.».
1. 187. Lupi, Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
*1. 195. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
*1. 805. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. All'articolo 161, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono aggiunte le seguenti: ”per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché.
1. 191. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti in corso.
1. 198. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, le parole da: «ovvero, in caso di custodia cautelare» fino alla fine dell'articolo sono soppresse.
1. 201. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati.
1. 204. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
1. 210. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa.
1. 219. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
1. 223. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
*1. 235. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Martelli.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
*1. 236. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
*1. 807. Baroni, Cecconi, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera d).
*1. 811. Miotto.

  Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
**1. 237. Sannicandro, Rostan, Leva, Fossati, Murer, Fontanelli, Nicchi, Martelli.

  Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.
**1. 812. Miotto.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
*1. 263. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.
*1. 265. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 321 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2. dopo le parole: «Il giudice» sono aggiunte le seguenti: «, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza,»;
   b) al comma 2-bis, dopo le parole: «del codice penale il giudice» sono aggiunte le seguenti: «qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza»;
   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «le condizioni di applicabilità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono».
1. 266. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 30.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 36.
*1. 278. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Sopprimere il comma 30.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 36.
*1. 279. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 30, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 407, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».
1. 281. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo periodo, sostituire le parole:
tre mesi con le seguenti: sei mesi;
   al terzo periodo, sostituire le parole: quindici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 284. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sostituire il comma 35 con il seguente:
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
*1. 316. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire il comma 35 con il seguente:
  35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «notizie di reato» sono aggiunte le seguenti: «indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».
*1. 701. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;
   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
  6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

  40-ter. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

  40-quater. Le disposizioni di cui ai commi 40-bis e 40-ter entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  40-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 40-bis e 40-ter si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data dell'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 95, sostituire le parole: dal comma 81 con le seguenti: dai commi 40-quater e 81.
1. 324. Molteni, Fedriga.

  Al comma 43, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: proposta nell'udienza fino alla fine del capoverso con le seguenti: non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice.
*1. 328. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 43, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: proposta nell'udienza fino alla fine del capoverso con le seguenti: non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevabilità delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice.
*1. 330. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
**1. 337. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
44-bis. Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «con la partecipazione necessaria del difensore».
**1. 339. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 60, premettere le parole: Al comma 1 dell'articolo 325 le parole: «per violazione di legge» sono soppresse e.
1. 397. Sisto, Sarro, Russo.

  Sostituire i commi 70 e 71 con il seguente:
  70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Articolo 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione dei processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.
  2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.
  3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione».
1. 424. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 1, sostituire le parole: provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo con le seguenti: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.
1. 430. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere i commi 77, 78 e 79.
1. 445. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sopprimere il comma 77.
1. 447. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 79.
1. 461. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 80.
1. 463. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
dai commi 84 e 85 con le seguenti: dal comma 85;
   sopprimere il comma 84.
1. 544. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 82, sopprimere le parole: nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
dai commi 84 e 85 con le seguenti: dal comma 84;
   sopprimere il comma 85.
1. 850. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 83, quarto periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 475. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 547. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione aggiungere le seguenti:, ivi compresa la competenza determinata ex articolo 11 del codice di procedura penale per i reati di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
1. 820. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: giustizia penale aggiungere le seguenti: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore.
1. 553. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera a), numero 1), dopo le parole: delle indagini ovvero aggiungere la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), dopo le parole: si procede ovvero aggiungere la seguente: manifestamente.
1. 558. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
1. 565. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni con le seguenti: con la multa da euro 150 a euro 1500.
1. 570. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni con le seguenti: con la multa da euro 300 a euro 3000.
1. 569. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 582. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 583. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
*1. 822. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: nel quale devono essere espressamente e specificamente indicati i luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale ove è consentita l'attivazione del microfono, anche nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
1. 585. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e) numero 2), sopprimere le parole: o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria.
1. 824. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e) numero 2), dopo le parole: fine della registrazione aggiungere le seguenti: e a controllare l'attività del captatore.
1. 825. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e) numero 3), dopo le parole: 3-quater del codice di procedura penale inserire le seguenti: nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 586. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e) numero 3), sopprimere le parole: e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 826. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

   Al comma 84, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:
   5-bis) sia istituito un sistema di omologazione dei captatori, affidato all'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), che consenta alle parti una verifica a posteriori della idoneità e adeguatezza dei captori, anche mediante procedure di riproducibilità della compilazione;
   5-ter) sia introdotta una garanzia di rintracciabilità dello strumento o programma informatico adoperato, tale da consentire alle parti di validarne la legittimità a posteriori, introducendo una base dati apposita, il Registro nazionale dei captatori informatici, che raccolga in tempo reale e con garanzia di integrità dei dati nonché validità temporale, tutte le impronte di tutte le edizioni di captatori informatici omologati rilasciati dai produttori e installate sui dispositivi obiettivo d'indagine; che tale registro, gestito dall'ente di omologazione, sia a disposizione delle forze di pubblica sicurezza, dei servizi di informazione e dei difensori delle parti direttamente interessate dall'intrusione informatica; che le richieste relative alle informazioni ivi contenute siano possibili solo da parte degli avvocati difensori di indagati che siano stati oggetto di verifica tramite captatore, che non siano onerose e che vengano espletate entro 30 giorni dalla richiesta;.
1. 830. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da:, limitatamente fino a: codice di procedura penale.
1. 588. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: sempre che il decreto fino alla fine del numero.
1. 589. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e), numero 6), sostituire la parola: necessaria con la seguente: indispensabile.
1. 590. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8) aggiungere i seguenti:
   9) sia introdotto, per i soli reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, un nuovo mezzo di ricerca della prova che consenta di controllare e acquisire da remoto i files e i documenti presenti sull'apparato informatico importanti per le indagini e prestabiliti dal pubblico ministero e autorizzati dal giudice. Di questo controllo e acquisizione deve essere redatto apposito verbale dalla polizia operante e deve essere conservato un registro digitale delle operazioni effettuate dal captatore che consenta di dimostrare la non alterazione dei dati presenti nell'apparato informatico e la corrispondenza dei dati acquisiti con quelli presenti nel sistema prima dell'inoculazione;
   10) sia consentita l'attivazione da remoto della funzionalità di geolocalizzazione dell'apparato;
   11) sia consentita, nel rispetto degli articoli 266 e 266-bis del codice di procedura penale e nei soli casi stabiliti da queste norme, l'attivazione da remoto della funzionalità del captatore in grado di intercettare le conversazioni che avvengono attraverso sistemi Voip o con applicazioni cifrate che non consentono l'intercettazione telefonica tipica.
1. 831. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   9) siano introdotte adeguate previsioni atte ad assicurare il non abbassamento del livello di sicurezza dei dispositivi, ivi inclusa la previsione delle metodiche di disinstallazione dei captatori alla conclusione delle indagini.
1. 827. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, lettera e), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
   9) siano introdotte adeguate previsioni atte ad assicurare la piena tracciabilità e verificabilità delle attività effettuate dagli operatori mediante il captore.
1. 828. Quintarelli, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
1. 593. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:
  84-bis. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo».

  84-ter. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso»;
   b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
  «Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159».

  84-quater. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.
  84-quinquies. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-quater è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.
1. 603. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis, nonché in ogni caso dal regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 480. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera b).
1. 485. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera b), sostituire le parole da: salvo che per i casi fino alla fine della lettera con le seguenti: anche per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni purché non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei medesimi con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
1. 832. Bruno Bossio.

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
*1. 498. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
*1. 837. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 85, lettera e), sopprimere le parole da:, nonché revisione della disciplina di preclusione fino a: ergastolo.
1. 502. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: salvo che per i casi fino alla fine della lettera con le seguenti: per i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione dei predetti con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della legge medesima non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla predetta collaborazione, che consentano la concessione dei benefici e delle misure alternative in modo tale da permettere anche il superamento dell'ergastolo ostativo, cioè di numerose situazioni in cui il fine pena coincide necessariamente con il fine vita e a trasformare l'attuale presunzione di non rieducatività in assenza di collaborazione da assoluta in relativa, fermo restando che non siano stati acquisiti elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
1. 833. Bruno Bossio.

  Al comma 85, sopprimere la lettera i).
1. 510. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sopprimere le parole:, sia per favorire le relazioni familiari.
1. 511. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera i), sostituire le parole: sia a fini processuali con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
1. 512. Sannicandro, Leva, Rostan.

  Al comma 85, lettera n), sostituire le parole da: all'affettività delle fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
1. 515. Rostan, Leva, Sannicandro.

  Al comma 85, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, anche tramite la realizzazione all'interno degli istituti penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree senza controlli visivi ed auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente, permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e nel contempo di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia o di espiazione della pena.
1. 834. Bruno Bossio.

  Al comma 85, lettera t) dopo le parole: donne aggiungere le seguenti:, delle persone omosessuali e delle persone trans.
1. 530. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 85, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
  u-bis)
revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni in materia di visite agli istituti penitenziari per consentire anche ai sindaci, ai presidenti delle province e agli assessori delegati dei predetti enti, nel cui territorio siano situati gli istituti penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario;
1. 835. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
  85-bis. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  «Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».
1. 529. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e ne determina le tariffe, nonché le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 533. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 89, sopprimere la lettera a).
1. 810. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 2. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
*1. 3. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, dopo la parola: interamente, inserire le seguenti: il danno.
1. 6. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sostituire la parola: entro con le seguenti: non oltre.
1. 7. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo periodo, sopprimere le parole: dannose o.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: dannose o.
1. 29. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: non. 
1. 10. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 11. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 13. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
1. 12. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
1. 15. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
1. 14. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in forma rateale.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo periodo, dopo le parole: il giudice, se aggiungere le seguenti:, valutata la congruità,
1. 17. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 19. Sisto, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche quando le condotte fino alla fine del comma con le seguenti: quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute.
1. 20. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 23. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1. 24. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 25. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
1. 27. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1. 26. Sisto, Sarro.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sessanta con la seguente: trenta.
1. 28. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 187 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 187-bis. – (Risarcimento da parte dello Stato). – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona:
   a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;
   b) ammessa a una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;
   c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;
   d) che abbia fatto ingresso e soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato.

  Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.
  Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo.
  Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

  Art. 187-ter. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi indicati dal precedente articolo 187-bis del codice penale, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.

  Art. 187-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali.».
1. 839. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 361 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono aggiunte le seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e»;
   b) al secondo comma, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
1. 277. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 323, primo comma, del codice penale la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 31. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
  Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione».

  4-ter. L'articolo 346 del codice penale è abrogato.
1. 32. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei».
1. 33. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 684-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
1. 34. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis».
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.
1. 35. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 336, 337, 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 45. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 44. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 609-bis del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni.
  4-ter. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «da sei a dodici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni.»;
   b) al secondo comma le parole: «da sette a quattordici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a sedici anni.».

  4-quater. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale le parole:
«da sei a dodici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni.».
1. 840. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 46. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale le parole: «da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da euro 908 a euro 2.000».
1. 841. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 644, primo comma, del codice penale le parole: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 7.000 a euro 40.000».
1. 842. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 48. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 49. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 50. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 51. Molteni, Fedriga.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.».
1. 40. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, le parole: da sei a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni.
1. 42. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, dopo la parola: dodici aggiungere le seguenti: e le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono soppresse.
1. 43. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola «cinquanta» è sostituita dalla parola: «cinquecento» e la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla parola: «centomila»;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle parole: «tre mesi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «sette»;
   c) all'articolo 316 le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   d) all'articolo 316-bis le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   e) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute»;
   f) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti».
1. 52. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 24 la parola: «cinquanta» è sostituita dalla parola: «cinquecento» e la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla parola: «centomila»;
   b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: «un mese» sono sostituite dalle parole: «tre mesi» e la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «sette»;
   c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».
1. 53. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 270-septies (Integralismo islamico) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
   a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
   b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
   c) la negazione della libertà religiosa;
   d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

  Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
  È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.
1. 843. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 316 le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   b) all'articolo 316-bis le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   c) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute.
1. 54. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, sopprimere la lettera a).
1. 58. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a otto.
1. 59. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.
1. 61. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni.
1. 62. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 63. Sisto, Sarro.

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b), sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 6.000 e 12.000.

  al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.
1. 65. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 5.000 e 10.000.

   al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.
1. 67. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: da euro 927 a euro 1500 sono sostituite con le parole: da euro 4.000 a euro 10.000.
1. 66. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.900.
1. 68. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.400 a euro 2.800.
1. 69. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.300 a euro 2.700.
1. 70. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.200 a euro 2.600.
1. 71. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.100 a euro 2.500.
1. 72. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 64. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 1.500, con le seguenti: euro 3.000.
1. 73. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 74. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000.
1. 76. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni e sei mesi.
1. 77. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni.
1. 78. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.
1. 79. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 80. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni e sei mesi.
1. 81. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni.
1. 82. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
*1. 83. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni.
*1. 84. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 85. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 86. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), le parole da: da euro 206 a euro 1.549 sono sostituite con le parole: da euro 7.000 a euro 15.000.
1. 75. Molteni, Fedriga.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.500.
1. 87. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
1. 88. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.900.
1. 89. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.800.
1. 90. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.700.
1. 91. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.600.
1. 92. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.500.
1. 93. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.300.
1. 94. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.
1. 95. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1. 96. Sisto, Sarro.

  Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 97. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 98 del codice penale aggiungere infine le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 99».
1. 98. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni.
1. 102. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 103. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni a sei anni e sei mesi.
1. 104. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due a sei anni.
1. 105. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi.
1. 106. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni.
1. 107. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1500 con le seguenti: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1500.
1. 108. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.500.
1. 109. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.000.
1. 110. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 1.700.
1. 111. Sisto, Sarro.

  Al comma 7, sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 112. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
  «6-bis) se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o ad altra struttura saldamente ancorata al terreno»
1. 801. De Lorenzis.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 625 codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 113. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
1. 47. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1. 116. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
1. 118. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.
1. 119. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.
1. 120. Sisto, Sarro.

  Al comma 8 lettera a) sostituite le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

  Conseguentemente:
   alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 30.000.;
   alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 20.000 e 30.000.
1. 121. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 8.000 e 16.000.

  Conseguentemente:
   alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.;
   alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 25.000.
1. 122. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da euro 927 a euro 2.500 sono sostituite con le parole: da euro 5.000 a euro 10.000.
1. 123. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.500.
1. 124. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.
1. 125. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1. 126. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da cinque a venti anni sono sostituite con le parole: da sette a venti anni.
1. 127. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 128. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 129. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 130. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 8.000 a euro 15.000.
1. 131. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.
1. 132. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 2.000.
1. 133. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1. 134. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da sei a venti anni sono sostituite con le parole: da nove a venti anni.
1. 135. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.
1. 136. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.
1. 137. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 10.000 a euro 20.000.
1. 138. Molteni, Fedriga.

  Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 4.000.
1. 139. Sisto, Sarro.

  Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
in fine aggiungere il seguente comma: «Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale».
1. 140. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 9.
1. 141. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 dei codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 10.000 a euro 20.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000».
1. 144. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «la multa da euro 1.000 a euro 4.000» con le parole: «la multa da euro 8.000 a euro 16.000»;
   b) al comma 2 le parole: «da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000» sono sostituite dalle parole: «sette a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000».
1. 145. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti articoli:
  «Art. 336 (Violenza a un pubblico ufficiale). Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

  Art. 336-bis (Minaccia a un pubblico ufficiale). La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui al precedente articolo è commesso con minaccia.
  La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».
1. 846. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 612-bis del Codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile. La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.».
1. 844. Rampelli, Giorgia Meloni, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 669-bis. – (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con rammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.».
1. 22. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  9-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
1. 21. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter.».

  9-ter. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 322-bis.1 – (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.
  Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».
1. 146. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.»;
   c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis,» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile,»;
   d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 147. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria».
  9-ter. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».
  9-quater. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».
  9-quinquies. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di prima grado».
1. 148. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 149. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale».
1. 150. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma, dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «e 318, 319 e 319-ter»;
   b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
1. 151. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado».
1. 152. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato».
1. 153. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:
  1) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis. – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;
   b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter. – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;
   c) L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro»;
   d) L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater»;
   e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 dei codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

  2. l'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»;

  3. l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-ter. – (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  2. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  3. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.».
1. 156. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il termine della prescrizione per i delitti di cui al Titolo II del libro secondo del codice penale decorre dall'acquisizione della notizia di reato.».
1. 157. Colletti.

  Sopprimere il comma 10.
1. 158. Sisto, Sarro.

  Al comma 10, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 159. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 11.
1. 162. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera a), numero 2), capoverso numero 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un anno.
1. 167. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b).
1. 168. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.
1. 173. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.
1. 174. Sisto, Sarro.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore a sei mesi.
1. 176. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 177. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.
1. 182. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.
1. 183. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: tre anni.
1. 175. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 180. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, numero 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 179. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 1), sostituire le parole: un anno e sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 184. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, lettera b), primo capoverso, numero 2) sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno.
1. 186. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 11, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il quarto comma è abrogato.
1. 188. Ferraresi.

  Sopprimere il comma 12.
1. 189. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 13.
1. 190. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 14.
1. 192. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 15.
1. 197. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprite 2014, n. 67» è abrogato.
1. 199. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), numero 1), del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.
1. 200. Molteni, Fedriga.

  Dopo, il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.
1. 202. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati.
1. 203. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 168-bis del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente
  «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
1. 205. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere il seguente: «10) immigrazione».
1. 206. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
1. 207. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. L'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
1. 208. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 339, primo comma, del codice penale le parole: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate della metà se la violenza o la minaccia è commessa con armi o l'uso ingiustificato della forza o della costrizione fisica o dell'umiliazione personale».
1. 209. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 211. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere i commi 16 e 17.
*1. 212. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
1. 213. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 214. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, sopprimere le lettere a) e b).
1. 215. Molteni, Fedriga.

  Al comma 16, sopprimere la lettera a).
1. 216. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera a), alinea, sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, alinea, sopprimere le parole: per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e.
1. 217. Sisto, Sarro.

  Al comma 16 lettera a), numero 1) dopo le parole: sia incapace aggiungere le seguenti:, anche temporaneamente.
1. 218. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 16, lettera a), numero 2), dopo la parola: ricorrano aggiungere le seguenti: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1), 4) e 5), del codice penale, nonché.
1. 220. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: ivi compresa la devastazione delle cose o dei beni.
1. 221. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori.
1. 222. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere la decuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 224. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 16, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere la quintuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostante aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;.
1. 225. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a).
1. 226. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
*1. 700. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera c).
*1. 227. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: sia venuta meno.
1. 228. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità con le seguenti: al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità.
1. 230. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado con le seguenti: al fine.
1. 229. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole:, in conformità a consolidate posizioni scientifiche,.
1. 231. Sisto, Sarro.

  Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: determinate nel massimo e.
1. 232. Sisto, Sarro.

  Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: i pareri, aggiungere la seguente: rinforzati.
1. 242. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni, ulteriormente prorogabili di trenta giorni.
1. 243. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1. 244. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
1. 245. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 246. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 18.
1. 247. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.
1. 248. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.
1. 249. Sisto, Sarro.

  Al comma 18, sopprimere la lettera c).
1. 250. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedere la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.
1. 251. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
1. 252. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
1. 253. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
1. 254. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 20.
1. 255. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 21.
1. 256. Sisto, Sarro.

  Al comma 21, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
1. 257. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 258. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 259. Sisto, Sarro.

  Al comma 24, capoverso, sopprimere le parole: d'ufficio.
1. 260. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 261. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 262. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: «nome» è aggiunta la seguente: «reale».
1. 270. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati».
1. 271. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «, alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio,».
1. 272. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 26.
1. 273. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 274. Sisto, Sarro.

  Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 275. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 28, capoverso 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 276. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere».
1. 283. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 30, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente: con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.
1. 282. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: è tenuto a esercitare fino alla fine del comma 30, con le seguenti: deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis.
   b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale».
1. 280. Sisto, Sarro.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 285. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le parole: due mesi.
1. 286. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il termine per non più di tre mesi con le parole: il termine per non più di un mese.
1. 287. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.
1. 288. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 31, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione.».
1. 290. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.
1. 291. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: trenta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni.
1. 292. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 31, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «prosecuzione delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «o di formulazione dell'imputazione».
1. 293. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3-bis le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
1. 294. Sisto, Sarro.

  Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).
1. 295. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 296. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 297. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 32, lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.
1. 298. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 32, lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.
1. 299. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 32, sopprimere la lettera c).
1. 300. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: «persona offesa dal reato» sono inserite le seguenti: «e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono».
1. 301. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 32 aggiungere il seguente comma:
  32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, le parole; «a pena di inammissibilità» sono sostituite dalla parola: «eventualmente».
1. 302. Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimere il comma 33.
1. 303. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 1, dopo le parole: dell'avviso inserire le seguenti: della richiesta di archiviazione.
1. 304. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: entro 15 giorni con le parole: entro 30 giorni.
1. 305. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
1. 306. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.
1. 307. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 33 capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole da: innanzi fino alla fine del comma: impugnabile con le seguenti: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
1. 308. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: Altrimenti con le seguenti: In caso contrario, il giudice.
1. 309. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, dopo le parole:, nel caso di inammissibilità, aggiungere la parola: eventualmente.
1. 310. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 con le seguenti: di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1.
1. 311. Sisto, Sarro.

  Al comma 33, capoverso «Art. 410-bis», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.
1. 312. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 34.
1. 313. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 35.
1. 314. Sisto, Sarro.

  Al comma 35, capoverso «2-bis», dopo le parole: Il termine inserire le seguenti: di sei mesi.
1. 317. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 36.
1. 318. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 il secondo periodo è soppresso.
1. 319. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 37 inserire il seguente:
  37-bis. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondate su circostanze di fatto», sono inserite le seguenti: «e su condotte concrete della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato»;
   b) al comma 1, lettera b) le parole: «si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga», sono sostituite dalle seguenti: «si è dato alla fuga, tenti di darsi alla fuga o abbia tentato di darsi alla fuga»;
   c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «sussiste il concreto e attuale pericolo», con le seguenti: «sussistono il concreto e attuale pericolo ed elementi di prova»;
   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza di cui all'articolo 380 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.».
1. 847. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 38.
1. 320. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 39.
1. 321. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 39, con il seguente;
  39. Al comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) la persona offesa costituita parte civile.».
1. 322. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 40.
1. 323. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 41.
1. 325. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 42.
1. 326. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 43.
1. 327. Sisto, Sarro.

  Al comma 43, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
1. 331. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 43, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 332. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 333. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 334. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 44.
*1. 335. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 44, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.
1. 336. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
  6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.
  6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
  6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.
  6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».
1. 340. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 45.
1. 342. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 343. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 46.
*1. 344. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 46, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.
1. 345. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 346. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 47.
*1. 347. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 47, capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni prima con le seguenti: almeno sei giorni prima.
1. 348. Sisto, Sarro.

  Al comma 47, capoverso «2», sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
1. 349. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 49.
1. 350. Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 49 inserire il seguente:
  49-bis. All'articolo 444 del codice di procedura penale il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:
   «2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, sentite le persone offese, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale».
1. 848. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sopprimere il comma 50.
*1. 351. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 50.
*1. 352. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 353. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 52.
**1. 354. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 52, capoverso lettera e), alinea, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «concisa»;
   b) sostituire le parole: «l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati» con le seguenti: «delle prove poste a base della decisione stessa».
1. 355. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 52, capoverso «e)», sopprimere il numero 1).
1. 356. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso «e)», sopprimere il numero 2).
1. 357. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso «e)», sopprimere il numero 3).
1. 358. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, capoverso «e)», sopprimere il numero 4).
1. 359. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 53.
*1. 360. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 53.
*1. 361. Sisto, Sarro.

  Al comma 53, capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 100.
1. 362. Molteni, Fedriga.

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 90.
1. 363. Molteni, Fedriga.

  Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 80.
1. 364. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 54.
1. 365. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 366. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 55.
*1. 368. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea, dopo le parole: la data del medesimo e il inserire le seguenti: nominativo del.
1. 369. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso Art. 581, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sopprimere le parole: «specifica, a pena di inammissibilità»;
   b) alla lettera c) sopprimere le parole: «anche istruttorie».
1. 370. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, alinea sopprimere le seguenti parole: specifica, a pena di inammissibilità.
1. 371. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 55, capoverso, «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 372. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 373. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581». comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 374. Sisto, Sarro.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche istruttorie.
1. 375. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 55, capoverso «Art. 581», comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 376. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 56 e 57.
1. 377. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 56.
1. 378. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere il comma 1.
1. 379. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso «Art. 599-bis» sopprimere i commi 2 e 4.
1. 381. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis sopprimere il comma 2.
1. 382. Sisto, Sarro.

  Al comma 56, capoverso articolo 599-bis, sopprimere il comma 4.
1. 383. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 56, capoverso articolo. 599-bis, comma 4, sostituire le parole: della complessità dei procedimenti con le seguenti: della funzione della pena.
1. 384. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 57.
1. 385. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 58.
1. 386. Sisto, Sarro.

  Sostituire il comma 58 con il seguente:
  58. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria».
1. 387. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 59.
1. 388. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.
1. 395. Sisto, Sarro.

  Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni diciotto mesi.
1. 396. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 61.
*1. 399. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 61.
*1. 400. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 61, alle parole: con riferimento, premettere le seguenti:, se del caso,.
1. 401. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 62.
1. 402. Sisto, Sarro.

  Al comma 62, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: l'inammissibilità del ricorso inserire le seguenti:, se la stessa.
1. 403. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 404. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 63.
*1. 405. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione».
1. 406. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 64 e 65.
%
1. 407. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 408. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Sopprimere il comma 64.
*1. 410. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 64, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: fino al doppio.
1. 411. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 65.
1. 412. Sisto, Sarro.

  Al comma 65, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni tre anni.
1. 413. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 66.
*1. 414. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 66.
*1. 415. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 67.
**1. 417. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 67.
**1. 418. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 68.
*1. 419. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 68.
*1. 420. Sisto, Sarro.

  Al comma 68, sopprimere le parole: e senza formalità.
1. 421. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 69.
*1. 422. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 69.
*1. 423. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 70.
1. 425. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 71.
1. 426. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: può ottenere con le seguenti: può chiedere e ottenere.
1. 428. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole; entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 431. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, sostituire le parole: entro trema giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.
1. 432. Sisto, Sarro.

  Al comma 71, capoverso «Art. 629-bis», comma 2, dopo le parole del procedimento., aggiungere il seguente periodo: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
1. 433. Sisto, Sarro, Russo.

  Dopo il comma 71 inserire il seguente:
  71-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono soppressi;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.»;
   c) al comma 9 è aggiunta, infine, la seguente lettera:
   «b-bis) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.».
1. 849. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 71, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena.».
1. 434. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 72.
1. 435. Sisto, Sarro.

  Al comma 72, dopo la parola: riferiscono inserire la seguente: anche.
1. 436. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 73.
*1. 437. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 73.
*1. 438. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sopprimere la lettera a).
1. 439. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni» e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «dando notizia dell'imputazione».
1. 440. Sisto, Sarro.

  Al comma 73, sopprimere la lettera b).
1. 441. Sisto, Sarro.

  Sopprimere i commi 75 e 76.
1. 442. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 75.
1. 443. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 76.
1. 444. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera a).
1. 448. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per i quali sia in libertà aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente;
   b) dopo le parole: nelle quali deve essere esaminato quale testimone aggiungere le seguenti: salvo che il giudice disponga diversamente.
1. 449. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 77, sopprimere la lettera b).
1. 450. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera c).
1. 451. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, lettera c), capoverso «1-ter» sostituire le parole: il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario con le seguenti: il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo.
1. 452. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera d).
1. 453. Sisto, Sarro.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 454. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 77, sopprimere la lettera e).
*1. 455. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 78.
1. 457. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 78, sopprimere la lettera a).
1. 458. Sisto, Sarro.

  Al comma 78, sopprimere la lettera b).
1. 459. Sisto, Sarro.

  Al comma 78, sopprimere la lettera c).
1. 460. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 81.
1. 465. Sisto, Sarro, Russo.

  Sopprimere il comma 82.
*1. 467. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 82.
*1. 468. Sisto, Sarro.

  Sostituire i commi da 82 a 87 con i seguenti:
  82. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

  83. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
   a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
   b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
   c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
   d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

  2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».

  84. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;
   b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;
   e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

  85. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
  2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
  3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
  6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
   e) commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

  86. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

  87. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

  87-bis. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis»,
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

  87-ter. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

  87-quater. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

  87-quinquies. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

  87-sexies. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è abrogato;
   b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»,
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

  87-septies. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
   b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
   c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
  «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

  87-octies. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-terdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».

  87-novies. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
  87-decies. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
  5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
  5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
   c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

  87-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 85, entrano in vigore il 1o gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. 829. Sisto, Sarro.

  Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
dai commi 84 e 85 con le seguenti: dal comma 85.
   sopprimere il comma 84.
*1. 469. Daniele Farina, Andrea Maestri.

  Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
dai commi 84 e 85 con le seguenti: dal comma 85.
   sopprimere il comma 84.
*1. 545. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 83.
**1. 470. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 83.
**1. 471. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di.
1. 472. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di due anni.
1. 473. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.
1. 474. Sisto, Sarro.

  Al comma 83, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: decorsi i quali i decreti posso essere comunque emanati.
1. 476. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 83, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 477. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere le lettere a) e b).
1. 546. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera a).
1. 548. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,.
1. 549. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.
1. 550. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: riservatezza delle comunicazioni aggiungere le seguenti:, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento.
1. 551. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.
1. 552. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), alinea, dopo le parole: utilizzabilità vigenti aggiungere le seguenti: e assicurando che in nessun caso vi siano sanzioni per i giornalisti che pubblichino dette comunicazioni.
1. 555. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
   01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai lini procedimentali, non rilasci specifica autorizzazione;.
1. 556. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 557. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), numero 1), dopo le parole: circostanze ad esse inserire la seguente: manifestamente.

  Conseguentemente, al numero 4), dopo le parole: circostanze ad esse inserire la seguente: manifestamente.
1. 559. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 560. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), numero 2), dopo le parole: archivio riservato, con, inserire le parole: concreta ed effettiva.
1. 561. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 562. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 4).
1. 563. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 5).
1. 564. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera b).
1. 566. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 400 a euro 4000.
1. 568. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 500 a euro 5000.
1. 567. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.
1. 571. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), sostituire le parole: non superiore a quattro anni con le seguenti: fino ad un anno.
1. 572. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b) sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.
1. 573. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: potrebbero essere utilizzate.
1. 574. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti.
1. 575. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: o del diritto di cronaca.
1. 576. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
1. 577. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera d).
1. 578. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;.
1. 579. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: più gravi.
1. 580. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.
1. 581. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera e).
1. 821. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 84, lettera e), sopprimere i numeri da 1) a 3).
1. 584. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, lettera e) numero 3), sopprimere le parole: e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale.
1. 823. Marotta, Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 84, lettera e), numero 3), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.
1. 587. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 84, lettera e), sopprimere il numero 7).
1. 591. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera f).
1. 592. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera g).
1. 594. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
*1. 595. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera h).
*1. 596. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
**1. 597. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera i).
**1. 598. Sisto, Sarro.

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
*1. 599. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sopprimere la lettera l).
*1. 600. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 84, sopprimere la lettera m).
1. 601. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 84, sostituire la lettera m), con la seguente: «m) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.».
1. 602. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 85.
*1. 478. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 85.
*1. 479. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis.
1. 481. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85 sopprimere la lettera a).
1. 482. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti:, estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
1. 483. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, sopprimere le lettere b) ed e).
1. 484. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, sopprimere la lettera b).
1. 486. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b), sopprimere le parole da:, al fine di fino alla fine della lettera.
1. 851. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 85, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 488. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 85, alle lettere b) ed e), dopo le parole: condanne per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
1. 489. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti più gravi contro la persona.
1. 490. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.
1. 491. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.
1. 492. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera c).
1. 493. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: quattro anni e con la seguente: prevedere.
1. 494. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.
1. 497. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
*1. 496. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
*1. 836. Cirielli, La Russa, Rampelli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 495. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera e).
1. 499. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e) sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
1. 500. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, lettera e) sopprimere le parole da: nonché revisione della disciplina fino alla fine del periodo.
1. 501. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.
1. 503. Sisto, Sarro, Russo.

  Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: e comunque fino alla fine della lettera, con le seguenti: e per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.
1. 504. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
1. 505. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera g), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.
1. 506. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione.
1. 507. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento.
1. 508. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture.
1. 509. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera l), dopo la parola: assistenza inserire le seguenti: psicologica e.
1. 513. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera m).
1. 514. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, alla lettera n), dopo le parole: del diritto all'affettività inserire le seguenti:, anche di natura sessuale,.
1. 516. Sisto, Sarro.

  Al comma 85, la lettera o), è soppressa.
1. 517. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera o), dopo le parole: che favoriscano, aggiungere le seguenti: l'applicazione di misure alternative alla detenzione e.
1. 518. Andrea Maestri, Daniele Farina.

  Al comma 85, lettera p), il numero 3), è soppresso.
1. 519. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 520. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).
*1. 521. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, sopprimere la lettera r).
1. 522. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, lettera r), sopprimere le seguenti parole:, la sorveglianza dinamica.
1. 523. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, sopprimere la lettera u).
1. 524. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, lettera u) sopprimere le seguenti parole: ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.
1. 525. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 85, la lettera v) è soppressa.
*1. 526. Molteni, Fedriga.

  Al comma 85, la lettera v) è soppressa.
*1. 527. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 85, inserire il seguente:
  85-bis. La delega di cui al comma 85 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché, in ogni caso, ai detenuti ristretti al regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1. 528. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 86.
1. 531. Sisto, Sarro.

  Al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, sostituire le parole: «razionalizzazione delle spese relative» con le seguenti: «razionalizzazione dei costi relativi»;
   2) alla lettera b), capoverso comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «individua» e le parole: «conseguire un risparmio di spesa» con le seguenti: «conseguire una riduzione dei costi».

  Conseguentemente, al comma 89, lettera b), sostituire le parole: conseguire un risparmio della spesa complessiva con le seguenti: conseguire una riduzione dei costi complessivi.
1. 532. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 88, sopprimere la lettera b).
1. 808. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di almeno il 50 per cento.
1. 534. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 89.
1. 809. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 91 aggiungere, in fine, il seguente comma;
  91-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, le parole: «, indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale».
1. 536. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

  Sopprimere il comma 92.
1. 537. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo, con la seguente: trentacinquesimo.
1. 539. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaquattresimo.
1. 540. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentatreesimo.
1. 541. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaduesimo.
1. 542. Sisto, Sarro.

  Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentunesimo.
1. 543. Sisto, Sarro.