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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molteni, Orlando, Pagano, Palma, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Tabacci, Terzoni, Simone Valente, Velo, Vignaroli, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molteni, Orlando, Pagano, Palma, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Simone Valente, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 luglio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   FEDRIGA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del flusso migratorio in atto per via marittima verso l'Italia e sulle modalità della sua gestione» (4591).

  Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge d'iniziativa popolare e sua restituzione al comitato promotore.

  Dalla verifica e dal computo delle firme dei sottoscrittori della proposta di legge d'iniziativa popolare: «Norme in materia di diritto allo studio universitario» (4199), effettuati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è risultato che i firmatari della proposta medesima non raggiungono il numero di cinquantamila previsto dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

  La proposta di legge deve quindi ritenersi non validamente presentata e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno e restituita al comitato promotore.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   PELUFFO: «ARTICOLI 63 E 65: MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEI LAVORI PARLAMENTARI» (Doc. II n. 19).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 12 luglio 2017, a pagina 5, seconda colonna, alla sedicesima riga, le parole: «lettera a),» si intendono soppresse.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali presso la società Consulmarketing – 3-02738

A) Interrogazione

   PAGLIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Consulmarketing s.p.a. è un'azienda che gestisce servizi di rilevamento statistico per il colosso multinazionale Nielsen, unico committente effettivo;
   Consulmarketing s.p.a. ha rilevato le attività provenienti dai fallimenti di altre tre aziende (Consulmarketing srl, Marketing coop società cooperativa e Ricerche e promozioni di mercato srl);
   nel corso del 2016 si è già aperta una vertenza sindacale, con la proclamazione di 5 giorni di sciopero dal 30 al 4 giugno 2016, a causa della volontà aziendale di indurre un netto abbassamento di diritti e tutele per 465 dipendenti (su un totale di 1134 addetti) o, in alternativa, e sempre sotto la minaccia del licenziamento, di riassumere i lavoratori, diminuendo le retribuzioni e deregolamentando la normativa relativa al contratto nazionale di lavoro, a causa del mercato in flessione e di una denunciata perdita di fatturato di 1,5 milioni di euro nel 2015;
   la chiusura della vertenza – mai effettivamente digerita dall'azienda, nonostante il passato coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali e la responsabilità dimostrata dai lavoratori, denunciano i sindacati – è deflagrata in questi giorni, quando Consulmarketing ha attivato la seconda procedura di mobilità in meno di un anno, questa volta per l'intero comparto dei rilevatori, ovvero 350 persone, con la motivazione che, qualunque cosa succeda della commessa Nielsen, si dovrà procedere alla «esternalizzazione» dell'attività del settore rilevamenti, affidandola a «professionisti» esterni;
   in questo quadro, i sindacati segnalano che: «I rilevatori Consulmarketing hanno dato l'opportunità all'azienda – sottoscrivendo un contratto di solidarietà e accettando una mobilità su base esclusivamente volontaria – di affrontare i nodi irrisolti di una cattiva organizzazione aziendale e di un'incapacità manageriale con una trattativa che l'azienda non ha mai voluto fare fino in fondo. Lo stesso contratto di solidarietà ha dimostrato che non è vero che ci sia un problema di esuberi, giacché a tutto o quasi il personale che ha accettato il licenziamento l'azienda ha provocatoriamente proposto di passare a collaboratori per continuare a svolgere senza diritti il proprio lavoro e nessun ricorso è stato fatto all'ammortizzatore sociale previsto dal contratto medesimo (la riduzione di orario e di salario corrispondenti)» –:
   come mai non siano state assunte efficaci iniziative, per quanto di competenza, rispetto alle segnalazioni riguardanti la scelta dell'azienda di utilizzare, stante il contratto di solidarietà, personale con contratto di collaborazione per svolgere le mansioni dei rilevatori dichiarati in esubero, considerato il fatto che detto personale era in molti casi personale licenziato dall'azienda perché «in esubero» ai sensi della procedura di licenziamento collettivo;
   quali iniziative di competenza si intendano assumere per dar seguito all'impegno a suo tempo preso in sede ministeriale – quando, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali e della regione Lombardia, si avviò la conclusione in sede amministrativa della precedente procedura di mobilità – di convocare anche Nielsen, attivando un nuovo tavolo che richiami tutti i soggetti al rispetto della normativa e dei diritti contrattuali dei lavoratori del settore, da parte delle aziende che in quel settore operano in qualità di committenti e di realizzatori dei servizi, e al fine dunque di far sì che Nielsen si assuma le proprie responsabilità in quanto «stazione appaltante» monomandataria delle attività di rilevamento dati. (3-02738)


Iniziative volte a promuovere la scelta di percorsi di formazione in campo scientifico, anche al fine di superare alcune differenze di genere nel mercato del lavoro – 2-01506

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   la crisi economica è ancora molto presente e si stanno facendo sempre più forti due tendenze: un declino della crescita della produttività e il persistere di disuguaglianze in termini di ricchezza, salari, benessere ed opportunità;
   un settore particolarmente importante è quello dell'istruzione e della formazione: le competenze che si acquisiscono nel percorso di istruzione hanno un impatto diretto sulle possibilità e sulle tipologie di occupazione e dunque sulla retribuzione e sull'autonomia delle persone;
   le donne continuano ad essere le più svantaggiate sul mercato del lavoro in termini sia di opportunità sia di retribuzione, dunque di autonomia;
   i dati dell'Osce mettono in luce che gli individui con più alta formazione e più alte competenze hanno maggiori possibilità di godere di buona salute, di avere un impatto sulle decisioni e sui processi politici e di partecipare ad attività associative o di volontariato: in una parola di partecipare e contribuire alla vita sociale, economica e politica del proprio Paese;
   il programma Pisa (The Program for international student assessment), con cui si valutano le competenze di studentesse e di studenti, prevede strumenti per misurare il benessere degli studenti (well-being) ed è pianificato un rapporto sulle politiche educative e sulle pratiche per diminuire le disuguaglianze sociali per il 2017;
   persiste inoltre un consistente gap nel dotare gli studenti di solide skills – il che è preoccupante;
   «The abc of gender equality in education» sottolinea che gli insegnanti e le scuole di molti Paesi debbono incoraggiare maggiormente le ragazze a vedere come le scienze e la matematica siano essenziali per la loro carriera e per le opportunità di vita. La raccomandazione del 2013 dell'Oecd sulla gender equality nell'educazione, nell'occupazione e nelle imprese ha messo in luce che le donne rimangono decisamente sottorappresentate negli studi e nei lavori nelle cosiddette stem, ossia nel campo delle scienze, dell'ingegneria e delle tecnologie –:
   quali iniziative la Ministra interrogata intenda mettere in atto per incoraggiare maggiormente le studentesse e gli studenti a intraprendere percorsi di formazione nelle stem (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) e, in particolare, per colmare il gap di rappresentanza delle studentesse.
(2-01506) «Centemero».


Iniziative di competenza volte all'affermazione di standard appropriati di abbigliamento scolastico – 3-03105

C) Interrogazione

   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il problema dell'abbigliamento consono delle studentesse e degli studenti nelle scuole è un problema sempre più di attualità e non riguarda una «moda», ma è inerente al comportamento e al rispetto che si devono avere a scuola;
   in quasi tutti gli istituti scolastici di primo e secondo grado vengono emanate circolari al fine di indicare un dress code cui gli studenti devono attenersi e nella maggior parte di questi è stato ormai adottato un regolamento di istituto che disciplina l'accesso alla scuola solo se adeguatamente vestiti;
   i concetti di «consono» e «decoroso» non attengono alla sfera interpretativa dei singoli, ma all'ambiente sociale e al luogo cui ci si riferisce e nelle circolari emanate i dirigenti scolastici sono soliti riportare un elenco degli indumenti non adatti;
   le stesse circolari e i regolamenti d'istituto prevedono le eventuali sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle regole indicate, che possono andare dalla non ammissione a scuola a semplici richiami;
   alla fine di ogni anno scolastico si ripropongono criticità in merito alla questione della sobrietà dell'abbigliamento, con i conseguenti diverbi tra organi di dirigenza dei singoli istituti scolastici e studenti – che in alcuni casi chiedono rispetto delle regole riguardanti anche le altre componenti scolastiche – nonché tra genitori e le scuole;
   l'abbigliamento indossato è spesso oggetto di confronto tra le studentesse e gli studenti e può comportare anche discriminazioni o, nei casi peggiori, forme di denigrazione e rilevare anche il diverso status socio-economico della famiglia –:
   quali iniziative intenda assumere la Ministra interrogata, per quanto di competenza, per stabilire in maniera definitiva e a livello nazionale, un codice di comportamento o adottare un abbigliamento scolastico, come avviene in altri Paesi, che riservi alla scuola nel suo complesso il giusto rispetto e l'adeguato comportamento da parte di tutte le componenti. (3-03105)


Iniziative volte a garantire un presidio dei carabinieri nel comune di Cassano d'Adda e, nel contempo, il trasferimento della compagnia dell'Arma dei carabinieri nel comune di Pioltello – 3-03157

D) Interrogazione

   MALPEZZI, MAURI, COVA e FIANO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   è di tre anni fa la decisione di trasferire il presidio dei carabinieri della città di Cassano d'Adda, in provincia di Milano;
   il limitrofo comune di Pioltello ha già finanziato 1,2 milioni di euro per ampliare l'attuale tenenza attraverso l'applicazione di quota di avanzo di amministrazione;
   in tal senso, la giunta comunale di Pioltello, nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 27 aprile 2017, ha presentato la variante di bilancio per l'ampliamento della caserma già presente;
   l'approvazione di tale variante dal parte del consiglio comunale ha dimostrato la volontà tangibile e concreta di trovare spazi affinché il presidio si trasformi da tenenza in compagnia;
   al trasferimento della caserma di Cassano avrebbe dovuto fare seguito il mantenimento nella città di almeno un presidio per la cittadinanza;
   per questa ragione, l'amministrazione comunale di Cassano ha presentato diverse soluzioni per mantenere un presidio sul territorio, tra cui la possibilità di usare i locali che sino a poco tempo fa ospitavano la pretura e attualmente non sono utilizzati, manifestando la volontà di dare una risposta seria e concreta al legittimo desiderio di sicurezza dei cittadini;
   appare quindi evidente la necessità di trovare una soluzione che consenta al comune di Cassano di mantenere un presidio e garantire al contempo il trasferimento della compagnia a Pioltello –:
   se i Ministri interrogati non ritengano di assumere le opportune iniziative per garantire la sicurezza dei cittadini di Cassano con la ricollocazione della stazione dei carabinieri e, nel frattempo, agevolare il trasferimento della compagnia nel comune di Pioltello. (3-03157)


PROPOSTA DI LEGGE: DAMBRUOSO ED ALTRI: MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE E DELL'ESTREMISMO VIOLENTO DI MATRICE JIHADISTA (A.C. 3558-A)

A.C. 3558-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 15 non comprese nel fascicolo n. 10.

A.C. 3558-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Compiti del Comitato).

  1. Il Comitato svolge attività di monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nel territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le donne e i minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle Forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.
  2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado nonché sulle università, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  3. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e sugli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  4. Il Comitato svolge inoltre un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti, ed esamina una relazione sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni trimestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista, che la Polizia postale e delle comunicazioni deve inviare al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Compiti del Comitato).

Subemendamenti all'emendamento 5.201 della Commissione

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, nonché alla valutazione del grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
0. 5. 201. 1. Carfagna, Occhiuto.

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti: e del loro effettivo esercizio, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana.
0. 5. 201. 4. Invernizzi.

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
0. 5. 201. 2. Carfagna, Occhiuto.

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti: affinché sia assicurato l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
0. 5. 201. 5. Invernizzi.

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, costituzionalmente garantiti.
0. 5. 201. 6. Invernizzi.
(Approvato)

  All'emendamento 5.201 della Commissione, sostituire la parola: figure con la seguente: soggetti.

  Conseguentemente, sostituire le parole: presidi, rettori con le seguenti: direttori di dipartimento e rettori di università.
0. 5. 201. 7. Naccarato.
(Approvato)

  All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, esperti in strategie di integrazione.
0. 5. 201. 3. Carfagna, Occhiuto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di monitoraggio fino alla fine del comma con le seguenti: conoscitiva dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso missioni, l'audizione di figure istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, presidi, rettori, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da loro redatti.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6.
5. 201. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle problematiche riguardanti le donne e i minori con le seguenti: ai diritti delle donne e dei minori, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
5. 53. Carfagna.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti in strategie di integrazione.
5. 54. Carfagna.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di associazioni che tutelano donne e minori contro fenomeni di costrizione alla radicalizzazione all'interno del contesto familiare.
5. 50. Becattini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche per valutare il grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
5. 55. Carfagna.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai responsabili della direzione dei predetti luoghi.
5. 56. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comitato svolge altresì una attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso la verifica dell'esistenza di fenomeni di radicalizzazione nelle moschee e tra gli imam, per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
5. 70. Garnero Santanchè, Palmizio.

  Al comma 5, dopo le parole: redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, aggiungere le seguenti: che svolgono le relative attività a titolo gratuito,

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
5. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).

  1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti in conformità al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate.
  3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 elabora, con cadenza annuale, anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.
  4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede ai sensi del citato articolo 1, comma 71, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015.
  5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto dell'odio on line, è attribuito lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della medesima legge n. 107 del 2015.
  6. Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Tali risorse sono distribuite in conformità alle linee strategiche delineate nel Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge n. 107 del 2015, nell'ambito della priorità «Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale».
  7. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale.
  8. Agli oneri di cui ai commi 5 e 6, pari a euro 10 milioni per l'anno 2017 e a euro 10 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diffondere la cultura del pluralismo con le seguenti: promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, e a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo, nel rispetto delle tradizioni religiose dell'Italia e del principio supremo della laicità dello Stato,
8. 57. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diffondere la cultura del pluralismo e con le seguenti: promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, e a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché
8. 57.(Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Ravetto.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in conformità al con le seguenti: tenendo in considerazione il.
8. 50. Santerini, Dellai.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le seguenti: tenendo conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.
8. 51. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.

  Conseguentemente, al comma 3:
   sostituire la parola:
elabora con la seguente: svolge;
   sopprimere le parole: anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1.
8. 52. Fiano.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: con cadenza annuale, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    al primo periodo:
     dopo le parole:
possono stipulare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
      sopprimere le parole: con la presenza di esperti;
    sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 5;
   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale;
   sopprimere il comma 8.
8. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
8. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a iniziative di aggiungere le seguenti: diffusione della cultura costituzionale,

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: diffondere la cultura costituzionale,
8. 58. Gregorio Fontana, Ravetto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico, per indicare le procedure da seguire per affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere e per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità, pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, insegnare tecniche di base salva-vita, prevenire situazioni di confusione e di panico e assicurare processi per un'evacuazione degli istituti facile, rapida e sicura.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 5, 6 e 6-bis.
8. 55. Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Centri di ascolto).

  1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Numero verde).

  1. Il numero verde di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri ed è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Centemero.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «q-ter) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.»
8. 060. Roberta Agostini, D'Attorre.

A.C. 3558-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

  1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

  Sopprimerlo.
9. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Attività di comunicazione e informazione).

  1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 promuove attività di comunicazione in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a diffondere la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Attività di comunicazione e informazione).

  Al comma 1, sostituire la parola: prevede con le seguenti: può prevedere.

  Conseguentemente:
   al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;
   al comma 3, sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere.
10. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'adesione a campagne di contrasto e di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali.
10. 50. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
10. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Centemero.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole da: in collaborazione fino alla fine del comma, con le seguenti: svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo, il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
10. 60. Giorgis.
(Approvato)

A.C. 3558-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati).

  1. Il Ministro della giustizia, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il CRAD, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati).

  Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento fino a: n. 400 con le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: che, ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro Paesi di origine.
11. 1. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamento emanato fino a: legge 21 febbraio 2014, n. 10 con le seguenti: proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro e non oltre il 1o dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto.
11. 60. Dambruoso.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: italiani o stranieri detenuti.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione con le seguenti: promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero;
   al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: al comma 1 del presente articolo;
   alla rubrica, sostituire le parole: la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati con le seguenti: la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.
11. 51. Fiano.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.
11. 6. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
11. 7. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento individua altresì i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, tra qualificati esponenti di istituzioni, di enti, di università italiane e di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
11. 52. Santerini, Dellai.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 0100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3558-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede che siano attivate attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista,

impegna il Governo

ad intervenire, con idonee misure normative, ovvero regolamentari al fine di prevedere l'attivazione di corsi specifici, rivolti a tutto il personale che opera nelle carceri, sia di polizia penitenziaria sia religioso sia civile che agisce anche per associazioni non governative che vengano a contatto coi detenuti anche per individuare, sin dal loro insorgere, gestire e disattivare comportamenti che tendano alla radicalizzazione estremistica volta al perseguimento di finalità terroristiche.
9/3558-A/1Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede che siano attivate attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri e amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con idonee misure normative, ovvero con regolamenti al fine di prevedere l'attivazione di corsi specifici, rivolti a tutto il personale che opera nelle carceri, sia di polizia penitenziaria sia religioso sia civile che agisce anche per associazioni non governative che vengano a contatto coi detenuti anche per individuare, sin dal loro insorgere, gestire e disattivare comportamenti che tendano alla radicalizzazione estremistica volta al perseguimento di finalità terroristiche.
9/3558-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge è finalizzata a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi per prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti;
    il testo prevede l'istituzione in sede parlamentare di un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Tale organismo svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali;
    nello specifico, il comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, introducendo nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a tale categoria di lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista all'interno di un quadro più ampio di interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.
9/3558-A/2Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo jihadista, oltre a provvedere al recupero umano, sociale, professionale e culturale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    prevenzione e recupero, però, possono realizzarsi solo rafforzando il senso di identità plurale delle giovani generazioni;
    occorre pertanto riconoscere e sviluppare l'armonica relazione tra le diverse appartenenze delle persone, nel quadro della comune e condivisa adesione ai principi della Costituzione italiana;
    tale relazione non può che esprimersi tramite il diritto all'esercizio della libertà religiosa, mentre l'efficacia degli interventi contro la radicalizzazione e l'estremismo violento di matrice jihadista e contro il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche può essere garantita soprattutto dall'adesione ai valori costituzionali delle comunità religiose e dalla loro dissociazione dall'interno, da ogni forma di violenza estremista;
    tra le istituzioni coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di radicalismo è certamente importante quello delle università italiane, nel campo del dialogo interculturale e interreligioso in modo particolare;
    appare necessario che le istituzioni, gli enti e le associazioni coinvolte presentino una documentata qualificazione in campo interculturale e interreligioso, non essendo, infatti, sufficiente una qualificazione meramente culturale;
    i programmi e i corsi specialistici dovranno essere orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose,

impegna il Governo

a coinvolgere le comunità religiose islamiche nelle azioni di prevenzione e contrasto del radicalismo, azioni da condurre soprattutto nelle carceri e sul territorio, in collaborazione con le università italiane e le associazioni che già oggi svolgono il compito di formare i responsabili delle stesse associazioni.
9/3558-A/3Santerini, Fauttilli, Dellai, Tabacci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo jihadista, oltre a provvedere al recupero umano, sociale, professionale e culturale dei soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    prevenzione e recupero, però, possono realizzarsi solo rafforzando il senso di identità plurale delle giovani generazioni;
    occorre pertanto riconoscere e sviluppare l'armonica relazione tra le diverse appartenenze delle persone, nel quadro della comune e condivisa adesione ai principi della Costituzione italiana;
    tale relazione non può che esprimersi tramite il diritto all'esercizio della libertà religiosa, mentre l'efficacia degli interventi contro la radicalizzazione e l'estremismo violento di matrice jihadista e contro il reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche può essere garantita soprattutto dall'adesione ai valori costituzionali delle comunità religiose e dalla loro dissociazione dall'interno, da ogni forma di violenza estremista;
    tra le istituzioni coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di radicalismo è certamente importante quello delle università italiane, nel campo del dialogo interculturale e interreligioso in modo particolare;
    appare necessario che le istituzioni, gli enti e le associazioni coinvolte presentino una documentata qualificazione in campo interculturale e interreligioso, non essendo, infatti, sufficiente una qualificazione meramente culturale;
    i programmi e i corsi specialistici dovranno essere orientati anche alla formazione civica dei responsabili delle associazioni e delle comunità religiose,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di coinvolgere le comunità religiose islamiche nelle azioni di prevenzione e contrasto del radicalismo, azioni da condurre soprattutto nelle carceri e sul territorio, in collaborazione con le università italiane e le associazioni che già oggi svolgono detto compito.
9/3558-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Santerini, Fauttilli, Dellai, Tabacci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del provvedimento inerente: «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista» si osserva che i princìpi cui si ispira la normativa in oggetto configurano una strategia nazionale per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di tipo jihadista, che integra sul piano preventivo le misure già adottate nel 2015 a seguito dei drammatici attentati accaduti in Europa e in coerenza con la risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
    ai fini di cui sopra rileva innanzitutto l'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, disciplinato dall'articolo 4, composto di deputati e di senatori, i cui compiti sono disciplinati dal successivo articolo 5;
    tale Comitato svolge attività di monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nel territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le donne e i minori; svolge anche un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole e sulle università, sugli ospedali e sugli ambulatori pubblici, svolge infine un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri;
    il successivo articolo 6 prevede che sia presentata al Parlamento, con cadenza annuale una relazione, sull'attività svolta da parte del Comitato parlamentare al fine anche di formulare proposte o segnalazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative l'ampliamento dei compiti del Comitato di cui sopra al fine di prevedere lo studio ed il monitoraggio delle cause che hanno dato origine o che possono dare origine a conflitti armati in quelle particolari zone del mondo al fine anche di incrementare gli sforzi volti a sostenere gli Stati inclusivi, pluralisti e funzionanti che presentano una società civile forte e vitale e che sono in grado di garantire libertà, sicurezza, giustizia e occupazione ai loro cittadini.
9/3558-A/4Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
    gli articoli 4 e 5 del presente provvedimento prevedono l'istituzione in sede parlamentare di un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;
    nello specifico, il Comitato sopra citato è composto da cinque deputati e cinque senatori e svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale;
    alla luce del delicato ruolo svolto dal medesimo Comitato e dei compiti ad esso attribuiti, risulta necessario prevedere un coinvolgimento dei componenti della Conferenza Unificata, istituto cardine che favorisce la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un coinvolgimento dei componenti della Conferenza Unificata all'interno del Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista con l'obiettivo di favorire una maggiore cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie.
9/3558-A/5Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termine di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
    gli articoli 4 e 5 del presente provvedimento prevedono l'istituzione in sede parlamentare di un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista;
    nello specifico, il Comitato sopra citato è composto da cinque deputati e cinque senatori e svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale;
    alla luce del delicato ruolo svolto dal medesimo Comitato e dei compiti ad esso attribuiti, risulta necessario prevedere un coinvolgimento dei componenti della Conferenza Unificata, istituto cardine che favorisce la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative opportune al fine di coinvolgere la Conferenza Unificata nell'attività di contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento attraverso una maggiore cooperazione tra le diverse istituzioni della Repubblica.
9/3558-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione «CRAD», al fine di promuovere e sviluppare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
    il citato CRAD predispone annualmente un Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare;
    il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli istituendi Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione;
    la prevenzione del fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista non può prescindere dal costante monitoraggio dei luoghi, spesso abusivi ed illegali, in cui viene praticata la religione islamica,

impegna il Governo

a svolgere, tramite le Forze dell'ordine e di sicurezza, un'accurata attività di monitoraggio specifica riferita ai luoghi di culto e ai centri culturali ove più alto è il rischio di fenomeni di proselitismo radicale, predisponendo annualmente apposita relazione da inviare al CRAD e al Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista istituito dalla presente proposta di legge.
9/3558-A/6Altieri.


   La Camera,
   premesso che:
    i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista impongono un alto livello di attenzione ed un'efficace opera di prevenzione da parte di tutte le Forze di polizia;
    è necessaria una formazione specifica per il personale potenzialmente maggiormente coinvolto e capillarmente più presente sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Agenzia Informazioni Sicurezza Interna una formazione specialistica finalizzata a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista.
9/3558-A/7Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento è quella di introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    si intende quindi introdurre una strategia di contro-radicalizzazione mediante programmi di prevenzione e contro-informazione che coinvolgano la società civile e le istituzioni a tutti i livelli, comprese le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda le scuole si prevede infatti l'elaborazione – a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura – di linee guida ispirate al dialogo interculturale ed interreligioso;
    l'azione dell'Unione europea in tal senso è ancora debole e si dimostra, a volte, lontana dalle richieste di un'azione unitaria da parte degli Stati membri, primo fra tutti l'Italia;
    dimostrazione palese di un'azione comunitaria inesistente e che dovrebbe affiancare quella dei singoli Stati membri, è il fallimento del programma di de-radicalizzazione messo in atto dal Governo francese (denominato «Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes en France et en Europe»), secondo i dati forniti dalle conclusioni iniziali di una commissione parlamentare d'inchiesta francese;
    una risoluzione a sostegno di un programma comunitario unitario, seppur non vincolante, fu adottata nel novembre del 2015, voluta fortemente proprio in seguito ai fenomeni legati agli attacchi terroristici di Parigi: venne evidenziata ancora una volta la necessità urgente di azione coordinata degli Stati membri e dell'Unione europea per prevenire la radicalizzazione e la lotta al terrorismo: la risoluzione, redatta da Rachida Dati (PPE, FR), contiene proposte concrete per una strategia completa volta ad affrontare l'estremismo, da applicare in particolare nelle prigioni, online e attraverso l'istruzione e l'inclusione sociale;
    tra i punti essenziali di un'azione comunitaria dovrebbero esserci: la creazione di una blacklist europea di jihadisti e di sospetti terroristi jihadisti; la necessità di una definizione comune di « foreign fighters» al fine di consentire procedimenti penali nei loro confronti nel momento in cui dovessero rientrare sul suolo dell'UE; l'urgenza di controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne dell'UE e un'intensificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità nazionali e l'EUROPOL con lo scopo di migliorare l'individuazione e il monitoraggio dei sospetti terroristi; la confisca del passaporto a tutti i sospetti terroristi jihadisti; l'espulsione immediata a chi, giunto sul suolo europeo, nega in ogni modo la propria identificazione alle autorità dello Stato competente predisposte al controllo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ribadire in sede europea l'importanza dell'urgenza dell'adozione di una linea comune di lotta alla radicalizzazione jihadista, tale da fare in modo che i singoli Stati membri non siano costretti ad adottare propri programmi talvolta tra loro anche divergenti e contrastanti, e che spesso si rivelano persino inefficaci nonostante un ingente impiego di risorse pubbliche;
   a considerare l'opportunità di farsi promotore principale di quest'azione proprio sulla base del provvedimento che oggi quest'Aula si accinge ad approvare.
9/3558-A/8Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento è quella di introdurre nel nostro ordinamento strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nonché predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    si intende quindi introdurre una strategia di contro-radicalizzazione mediante programmi di prevenzione e contro-informazione che coinvolgano la società civile e le istituzioni a tutti i livelli, comprese le istituzioni scolastiche. Per quanto riguarda le scuole si prevede infatti l'elaborazione – a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura – di linee guida ispirate al dialogo interculturale ed interreligioso;
    l'azione dell'Unione europea in tal senso è ancora debole e si dimostra, a volte, lontana dalle richieste di un'azione unitaria da parte degli Stati membri, primo fra tutti l'Italia;
    una risoluzione a sostegno di un programma comunitario unitario, seppur non vincolante, fu adottata nel novembre del 2015, voluta fortemente proprio in seguito ai fenomeni legati agli attacchi terroristici di Parigi: venne evidenziata ancora una volta la necessità urgente di azione coordinata degli Stati membri e dell'Unione europea per prevenire la radicalizzazione e la lotta al terrorismo: la risoluzione, redatta da Rachida Dati (PPE, FR), contiene proposte concrete per una strategia completa volta ad affrontare l'estremismo, da applicare in particolare nelle prigioni, online e attraverso l'istruzione e l'inclusione sociale;
    tra i punti essenziali di un'azione comunitaria dovrebbero esserci: la creazione di una blacklist europea di jihadisti e di sospetti terroristi jihadisti; la necessità di una definizione comune di « foreign fighters» al fine di consentire procedimenti penali nei loro confronti nel momento in cui dovessero rientrare sul suolo dell'UE; l'urgenza di controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne dell'UE e un'intensificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità nazionali e l'EUROPOL con lo scopo di migliorare l'individuazione e il monitoraggio dei sospetti terroristi; la confisca del passaporto a tutti i sospetti terroristi jihadisti; l'espulsione immediata a chi, giunto sul suolo europeo, nega in ogni modo la propria identificazione alle autorità dello Stato competente predisposte al controllo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ribadire in sede europea l'importanza dell'urgenza dell'adozione di una linea comune di lotta alla radicalizzazione jihadista, tale da fare in modo che i singoli Stati membri non siano costretti ad adottare propri programmi talvolta tra loro anche divergenti e contrastanti;
   a considerare l'opportunità di farsi promotore principale di quest'azione proprio sulla base del provvedimento che oggi quest'Aula si accinge ad approvare.
9/3558-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    l'articolo 6 prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché dei risultati ottenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, nella relazione trasmessa alle Camere, si specifichi anche che tipo di attività di formazione sia stata proposta al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, ai docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordini e grado e agli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari al fine di fornire, come specificato all'articolo 7 del presente provvedimento, elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso.
9/3558-A/9Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca all'articolo 8 «interventi preventivi in ambito scolastico» e prevede che il Piano nazionale di formazione dei docenti – di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – includa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale;
    nell'ambito di un più ampio quadro di formazione sarebbe anche utile favorire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con i loro omologhi di altre nazioni e avviare specifici programmi di contrasto dell'odio on line, individuando per gli anni futuri un apposito capitolo di spesa in favore delle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare per i prossimi anni le risorse stanziate per la realizzazione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di incentivare l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni e promuovere specifici programmi di contrasto dell'odio online.
9/3558-A/10Mazziotti di Celso, Dambruoso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 14 giugno 2016 il Commissario europeo alle Migrazioni e agli Affari Interni, Dimitris Avramopoulos, ha ribadito, a Bruxelles, l'impegno dell'esecutivo comunitario per un più efficace contrasto del fenomeno della radicalizzazione e per tale finalità – come annunciato dallo stesso Avramopoulos – la Commissione europea «ha stanziato un budget di 25 milioni di euro nei prossimi 4 anni per aiutare il Radicalisation Awareness Network (RAN) a compiere la sua missione. Oltre 314 milioni di euro sono a disposizione per progetti anti-radicalizzazione per il periodo 2014-2020. Fondi sono già stati allocati e progetti sono in corso in diversi Stati membri dell'UE»;
    per cercare di contrastare questo fenomeno, la Commissione ha anche avviato un programma che include tra l'altro la definizione di linee guida per creare meccanismi e programmi volti a prevenire la radicalizzazione in carcere; il sostegno alla ricerca che aiuti a comprendere meglio il fenomeno, per conoscerlo ed affrontarlo; il contrasto all’hate speech on line, mediante un accordo con l'industria IT già annunciato, e lo sviluppo dell’«alfabetizzazione mediatica», in modo che i giovani possano vagliare criticamente le informazioni che ricevono;
    in Italia già dal 2015 sono stati avviati tavoli di lavoro a Torino e Udine e altre città hanno promosso progetti a livello locale ed europeo; è stata altresì trasmessa al Ministero dell'interno una richiesta di ufficializzare un gruppo di lavoro RAN-Italia a livello nazionale,

impegna il Governo

ad individuare possibili strumenti per promuovere a livello nazionale progetti per l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Commissione europea in favore del Radicalisation Awareness Network, magari valutando l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro RAN-Italia.
9/3558-A/11Dambruoso, Mazziotti di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 14 giugno 2016 il Commissario europeo alle Migrazioni e agli Affari Interni, Dimitris Avramopoulos, ha ribadito, a Bruxelles, l'impegno dell'esecutivo comunitario per un più efficace contrasto del fenomeno della radicalizzazione e per tale finalità – come annunciato dallo stesso Avramopoulos – la Commissione europea «ha stanziato un budget di 25 milioni di euro nei prossimi 4 anni per aiutare il Radicalisation Awareness Network (RAN) a compiere la sua missione. Oltre 314 milioni di euro sono a disposizione per progetti anti-radicalizzazione per il periodo 2014-2020. Fondi sono già stati allocati e progetti sono in corso in diversi Stati membri dell'UE»;
    per cercare di contrastare questo fenomeno, la Commissione ha anche avviato un programma che include tra l'altro la definizione di linee guida per creare meccanismi e programmi volti a prevenire la radicalizzazione in carcere; il sostegno alla ricerca che aiuti a comprendere meglio il fenomeno, per conoscerlo ed affrontarlo; il contrasto all’hate speech on line, mediante un accordo con l'industria IT già annunciato, e lo sviluppo dell’«alfabetizzazione mediatica», in modo che i giovani possano vagliare criticamente le informazioni che ricevono;
    in Italia già dal 2015 sono stati avviati tavoli di lavoro a Torino e Udine e altre città hanno promosso progetti a livello locale ed europeo; è stata altresì trasmessa al Ministero dell'interno una richiesta di ufficializzare un gruppo di lavoro RAN-Italia a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare strumenti per promuovere a livello nazionale progetti per l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Commissione europea in favore del Radicalisation Awareness Network, magari valutando l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro RAN-Italia.
9/3558-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Dambruoso, Mazziotti di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone l'istituzione all'interno del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno di un Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di studiare e promuovere l'adozione di misure per la deradicalizzazione ed il recupero dei jihadisti;
    pur rimettendo a successivo atto amministrativo la determinazione della composizione del Centro nazionale sulla radicalizzazione, si prevede che a farne parte siano personalità rappresentanti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano;
    al Centro nazionale sulla radicalizzazione competerà anche il compito di predisporre annualmente «il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione»;
    esiste il rischio concreto che l'eccessiva dilatazione del numero dei componenti del Centro nazionale sulla radicalizzazione renda più difficile il raggiungimento di un consenso sulle misure da raccomandare;
    appare di contro importante che il Centro nazionale sulla radicalizzazione possa disporre di uno staff proprio adeguato all'espletamento dei compiti che si conta di affidargli,

impegna il Governo:

   a restringere il più possibile il numero di coloro che costituiranno il Centro nazionale sulla radicalizzazione, evitando che i rappresentanti delle Amministrazioni e le ulteriori personalità previste oltrepassino le dodici unità;
   a dotare il Centro nazionale sulla radicalizzazione di un proprio staff tecnico, di adeguate dimensioni, attingendo all'uopo alle risorse del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
9/3558-A/12Invernizzi, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone l'istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione in ogni comune capoluogo di Regione, con il compito di dare attuazione alle misure raccomandate dal Piano strategico nazionale elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione;
    i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione saranno presieduti dai Prefetti preposti alla guida degli Uffici territoriali del Governo nei Comuni capoluogo di Regione, o da loro delegati, e composti da personalità tratte dai «competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori»;
    esiste il rischio concreto che una composizione eccessivamente allargata dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione possa comprometterne in qualche misura efficacia ed operatività;
    sussiste conseguentemente la necessità di trovare un punto di equilibrio tra rappresentatività dei Centri e la necessità di assicurarne la funzionalità;
    esigenze di funzionalità suggeriscono altresì di porre a disposizione dei Centri di coordinamento regionali del personale tecnico di staff,

impegna il Governo

in sede di attuazione del provvedimento a circoscrivere entro limiti ragionevoli la platea dei componenti dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, dotandoli altresì di staff tecnici idonei ad assicurarne la funzionalità.
9/3558-A/13Molteni, Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    agli articoli 4 e 5 della proposta di legge è prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare attenzione nei seguenti ambiti: sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università – anche attraverso l'audizione o l'esame di rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti; sugli ospedali e gli ambulatori pubblici – anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti; sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che possano essere presi in considerazione i rapporti redatti dai sindaci e che vengano auditi i primi cittadini che ne facciano richiesta tramite ANCI, affinché possa essere segnalato in sede parlamentare il verificarsi degli episodi tali da destare preoccupazione nei comuni amministrati dagli stessi.
9/3558-A/14Tinagli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    agli articoli 4 e 5 della proposta di legge è prevista l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare attenzione nei seguenti ambiti: sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università – anche attraverso l'audizione o l'esame di rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti; sugli ospedali e gli ambulatori pubblici – anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti; sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che possano essere presi in considerazione i contributi degli enti locali attraverso specifici rapporti redatti dall'ANCI per rendere più solide le politiche di prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta.
9/3558-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tinagli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone l'istituzione all'interno del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno di un Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di studiare e promuovere l'adozione di misure per la de-radicalizzazione ed il recupero dei jihadisti;
    tali misure sono finalizzate anche al recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti in fenomeni di estremismo di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
    il grido d'allarme sui reclutamenti Jihad in carcere è stato lanciato coram populo;
    è necessario, pertanto, che i soggetti reclusi per reati di reclutamento e fondamentalismo islamico di matrice jihad stiano in isolamento piuttosto che consentirgli l'interazione con altri detenuti,

impegna il Governo

a prevedere l'inasprimento delle misure sanzionatorie sotto il profilo del regime penitenziario e a intervenire in materia di requisiti per l'acquisto della cittadinanza nei confronti dei detenuti rei di atti di propaganda e reclutamento in favore dello jihadismo.
9/3558-A/15Rondini, Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone l'istituzione all'interno del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno di un Centro nazionale sulla radicalizzazione, incaricato di studiare e promuovere l'adozione di misure per la de-radicalizzazione ed il recupero dei jihadisti;
    tali misure sono finalizzate anche al recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti in fenomeni di estremismo di matrice jihadista, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
    il grido d'allarme sui reclutamenti Jihad in carcere è stato lanciato coram populo;
    è necessario, pertanto, che i soggetti reclusi per reati di reclutamento e fondamentalismo islamico di matrice jihad stiano in isolamento piuttosto che consentirgli l'interazione con altri detenuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre un aggravamento delle pene per i reati di radicalismo violento.
9/3558-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rondini, Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    il web ha assunto un ruolo predominante nelle strategie delle organizzazioni terroristiche, per la divulgazione delle proprie ideologie e il reclutamento dei militanti, nonché per diffondere la paura e il panico nella popolazione destabilizzando l'ordine e la sicurezza pubblica;
    il cyber-terrorismo si manifesta, da un lato, attraverso un'attività diretta che permette di utilizzare direttamente il cyber spazio come mezzo per colpire e dare dimostrazione della propria potenza attraverso attacchi dimostrativi come il defacement di un sito web sino alla vera e propria intrusione in un sistema informatico anche complesso per poter sottrarre informazioni segrete, dall'altro, attraverso l'utilizzo della rete per diffondere un pensiero o un'ideologia al fine di conquistare pubblico raggiungendo il maggior numero di persone possibili con lo scopo finale di convincere le persone ad aderire alla causa e ad apportare il proprio contributo; uno dei principali mezzi di propaganda utilizzati sono i video che vengono veicolati attraverso vari canali, come i social network, da parte delle organizzazioni terroristiche di matrice islamista;
    per contrastare l'indottrinamento online e liberare gli individui che hanno subito forme di manipolazione sono fondamentali le misure già introdotte recentemente dall'Italia con alcuni interventi legislativi che consegnano all'autorità giudiziaria il potere di oscurare siti internet e rimuovere contenuti online che siano connessi alla propaganda jihadista e alla perpetrazione di condotte terroristiche e che garantiscono un costante monitoraggio del fenomeno attraverso l'aggiornamento dell'elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte criminose di matrice terroristica;
    le specificità della rete web, che si configura come un cyber-spazio a cui difficilmente si possono applicare efficacemente i confini geografici nazionali, richiedono altresì uno sforzo transnazionale coerente, che l'Italia ha inteso promuovere tanto in sede UE, ottenendo l'introduzione di una norma che obbliga tutti gli Stati membri a dotarsi di strumenti che consentano la rimozione o il blocco dei contenuti online, quando essi costituiscano una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico, quanto in sede G7, ottenendo un'unanime richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione e alle società di social media di aumentare gli sforzi per contrastare la diffusione dei contenuti terroristici sulle loro piattaforme;
    le grandi piattaforme di contenuti generati dagli utenti rappresentano, infatti, una delle più dirompenti innovazioni della nostra era, nonché un simbolo di libertà, di progresso e di nuove opportunità per le nostre società, specie per i più giovani; esse rischiano tuttavia di trasformarsi in uno spazio incontrollato e incontrollabile di cui alcuni si appropriano per farne uno strumento e un veicolo per campagne d'odio minacciose per la nostra sicurezza;
    giova ricordare, in proposito, come alcune inchieste degli organi d'informazione nazionali e internazionali, studi accademici, nonché inchieste parlamentari come quella sull’hate speech pubblicata dalla Camera dei Comuni il 25 aprile 2017, abbiano evidenziato un'ancora insufficiente controllo e una mancanza di tempestività nella rimozione dei contenuti illeciti da parte dei fornitori di servizi di comunicazione e delle società di social media che fanno dubitare circa l'efficacia dei pur importanti sforzi politici e normativi portati avanti al livello europeo e al livello nazionale per responsabilizzare le piattaforme digitali e indurle a sviluppare dei meccanismi più efficaci per rimuovere contenuti d'odio, in particolare di propaganda terroristica;
    il 30 giugno 2017 il Bundestag ha approvato la proposta di legge presentata dal Governo federale tedesco per assicurare la legalità sulla rete, attraverso nuove forme di responsabilizzazione dei social network e delle piattaforme di contenuti online che includono anche severe sanzioni fino a 50 milioni di euro nel caso in cui mancassero sistematicamente di rimuovere i contenuti illegali;
    i principali fornitori di servizi di comunicazione e le più importanti società di social mediaFacebook, Google/YouTube, Twitter e Microsoft – hanno lanciato proprio in questi giorni il Global Internet Forum to Counter Terrorism con l'obiettivo di mettere in comune tecnologie e pratiche – a partire da un database condiviso di impronte digitali (hashes) di foto e video terroristici – per ripulire più efficacemente le piattaforme da questo genere di contenuti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di proporre una disciplina normativa complessiva ed organica per il contrasto all'utilizzo di internet per fini terroristici curando di definire anche il ruolo e le responsabilità dei servizi di comunicazione e delle società di social media, nonché le forme di cooperazione a cui esse sono tenute, nel rispetto della libertà d'espressione e della tutela dei dati personali, per controllare, monitorare e rimuovere tempestivamente i contenuti volti alla diffusione della propaganda terroristica;
   a continuare a promuovere lo sviluppo in sede europea di una efficace disciplina e di una stretta cooperazione tra gli Stati membri contro l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
9/3558-A/16Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    avuto riguardo alle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco e dei principali Paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale nel 2017, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, risulta che i flussi migratori dai paesi di religione a maggioranza islamica (ad esempio Guinea, Gambia, Bangladesh, Senegal, Pakistan) sono in maggior numero e in costante aumento;
    preso atto che sono in aumento i finanziamenti provenienti dall'estero, in particolare dai Paesi islamici, per la realizzazione nel nostro Paese di luoghi di culto, sotto le più diverse forme, come centri culturali o di aggregazione, e che tali centri, per effetto di tali flussi migratori, è destinato pertanto ad aumentare;
    rilevato che tali centri, assumendo le più diverse forme, si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e che si rende, dunque, necessario intervenire necessariamente a colmare il vuoto legislativo esistente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina ad hoc relativamente alla tracciabilità dei finanziamenti impiegati per l'edilizia di culto, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio.
9/3558-A/17Gianluca Pini, Guidesi, Invernizzi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    la presente proposta di legge non colma un evidente vulnus presente nel nostro ordinamento in merito sia alla regolamentazione dei luoghi di culto islamici sia in merito alla formazione degli imam;
    molti Paesi europei hanno già provveduto ad aggiornare la propria legislazione in merito alla regolamentazione dell'edilizia di culto. Nel Regno Unito, ad esempio, dove esistono circa duemila moschee, la loro costruzione e il loro funzionamento come luoghi di preghiera e di educazione alla fede sono subordinati ai requisiti stabiliti dalla Places of Worship Registration Act o dal Town and Country Planning Act già dal 1971;
    la formazione degli imam ha già trovato una propria collocazione legislativa in alcuni Paesi europei come in Portogallo, in Spagna e in Svezia ma non nel nostro ordinamento;
    l'istituzione dell'Albo nazionale rappresenterebbe uno strumento di tutela per i veri musulmani, oltre che una valida soluzione al problema del riconoscimento della figura del ministro di culto, posto che la religione islamica la figura del ministro di culto non esiste e l'imam, diversamente da quanto ad esempio accade nel cristianesimo o in altre religioni e un semplice laico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel nostro ordinamento forme di ricognizione delle moschee presenti nel nostro territorio, nonché degli imam al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista.
9/3558-A/18. (Nuova formulazione) Garnero Santanchè, Palmizio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede misure volte a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione;
    la presente proposta di legge non colma un evidente vulnus presente nel nostro ordinamento in merito sia alla regolamentazione dei luoghi di culto islamici sia in merito alla formazione degli imam;
    molti Paesi europei hanno già provveduto ad aggiornare la propria legislazione in merito alla regolamentazione dell'edilizia di culto;
    nel Regno Unito, ad esempio, dove esistono circa duemila moschee, la loro costruzione e il loro funzionamento come luoghi di preghiera e di educazione alla fede sono subordinati ai requisiti stabiliti dalla Places of Worship Registration Act o dal Town and Country Planning Act già dal 1971;
    l'istituzione dell'Albo nazionale rappresenta uno strumento di tutela per i veri musulmani, oltre che una valida soluzione al problema del riconoscimento della figura del ministro di culto, posto che per la religione islamica la figura del ministro di culto non esiste e l'imam, diversamente da quanto ad esempio accade nel cristianesimo o in altre religioni, è un semplice laico;
    l'iscrizione all'Albo, nazionale istituzionalizza un interlocutore islamico garantendo un reale controllo ma anche una reale voce all'identità islamica presente nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di culto della religione islamica anche attraverso la verifica dell'esistenza di fenomeni di radicalizzazione nelle moschee e tra gli imam.
9/3558-A/19Palmizio, Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista» ha l'obiettivo di aggiungere alle misure militari e repressive quelle di prevenzione al reclutamento di persone ideologizzate e assassine;
    il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 24 settembre 2014, la risoluzione n. 2178, che pone l'accento sulle politiche di contrasto all'estremismo violento, sulla necessità di trovare una risposta equilibrata al terrorismo in grado di armonizzare misure repressive e un approccio preventivo, collaborando con persone della società civile e con le comunità di riferimento. Sono state introdotte nel nostro ordinamento, con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, misure in grado di rafforzare ed attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno in Italia;
    i movimenti estremisti hanno un elemento in comune, quale la violenza feroce contro le donne e la limitazione della loro libertà. Va riconosciuto che l'autorità e libertà delle donne sono il fondamento di comunità forti, che possono resistere alla radicalizzazione. Possiamo affermare che ogni passo in avanti per il raggiungimento della parità di genere è un pezzo di lotta contro il fondamentalismo;
    esistono molte organizzazioni internazionali che si avvalgono del ruolo strategico delle madri e delle donne all'interno delle famiglie per costruire sistemi di allerta precoce basati sul sospetto che i mariti, i fratelli o i figli possano essere coinvolti con i gruppi estremisti;
    diciassette anni fa il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione n. 1325 che sancisce la partecipazione delle donne in tutti i settori legati alla pace e alla sicurezza, tra cui la prevenzione dei conflitti, la risoluzione dei conflitti, la costruzione della pace. Da qui si evince l'idea che la pace è anche legata al principio di parità tra il sesso maschile e quello femminile;
    l'articolo 8 della presente proposta di legge si occupa di predisporre misure idonee a prevenire episodi di radicalizzazione fra i giovani in ambito scolastico. Si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabori e aggiorni periodicamente linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso ed effettui un monitoraggio sulle varie iniziative poste in essere a tale fine dalle istituzioni scolastiche. Lo scopo e quello di favorire l'accesso di studenti e docenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con studenti e docenti di altre nazionalità e si incentivano le attività di formazione dei docenti in tali ambiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, previsti all'articolo 8 del presente disegno di legge, specifiche iniziative in grado di promuovere lo sviluppo e il sostegno al raggiungimento della parità di genere, nonché di prevedere, nel merito, adeguati incentivi a corsi di formazione per i docenti.
9/3558-A/20Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge «Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista» ha l'obiettivo di aggiungere alle misure militari e repressive quelle di prevenzione al reclutamento di persone ideologizzate e assassine;
    il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato il 24 settembre 2014, la risoluzione n. 2178, che pone l'accento sulle politiche di contrasto all'estremismo violento, sulla necessità di trovare una risposta equilibrata al terrorismo in grado di armonizzare misure repressive e un approccio preventivo, collaborando con persone della società civile e con le comunità di riferimento. Sono state introdotte nel nostro ordinamento, con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, misure in grado di rafforzare ed attualizzare gli strumenti di prevenzione e repressione penale del fenomeno in Italia;
    i movimenti estremisti hanno un elemento in comune, quale la violenza feroce contro le donne e la limitazione della loro libertà. Va riconosciuto che l'autorità e libertà delle donne sono il fondamento di comunità forti, che possono resistere alla radicalizzazione. Possiamo affermare che ogni passo in avanti per il raggiungimento della parità di genere è un pezzo di lotta contro il fondamentalismo;
    esistono molte organizzazioni internazionali che si avvalgono del ruolo strategico delle madri e delle donne all'interno delle famiglie per costruire sistemi di allerta precoce basati sul sospetto che i mariti, i fratelli o i figli possano essere coinvolti con i gruppi estremisti;
    diciassette anni fa il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione n. 1325 che sancisce la partecipazione delle donne in tutti i settori legati alla pace e alla sicurezza, tra cui la prevenzione dei conflitti, la risoluzione dei conflitti, la costruzione della pace. Da qui si evince l'idea che la pace è anche legata al principio di parità tra il sesso maschile e quello femminile;
    l'articolo 8 della presente proposta di legge si occupa di predisporre misure idonee a prevenire episodi di radicalizzazione fra i giovani in ambito scolastico. Si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura elabori e aggiorni periodicamente linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso ed effettui un monitoraggio sulle varie iniziative poste in essere a tale fine dalle istituzioni scolastiche. Lo scopo e quello di favorire l'accesso di studenti e docenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con studenti e docenti di altre nazionalità e si incentivano le attività di formazione dei docenti in tali ambiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, previsti all'articolo 8 del presente disegno di legge, specifiche iniziative in grado di promuovere lo sviluppo e il sostegno al raggiungimento della parità di genere.
9/3558-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)  Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il popolo italiano ha sempre dimostrato con i fatti di essere solidale con chi versa in condizione di difficoltà;
    tale solidarietà è stata dimostrata anche nei confronti dei rifugiati giunti in quei paesi afflitti da conflitti, carestie e persecuzioni di tipo religioso;
    a giudizio del proponente, uno Stato civile ha dovere di accogliere coloro che fuggono da guerre e carestie;
    è evidente, tuttavia, che ci sono aspetti che vanno migliorati per quanto concerne la dislocazione sul territorio di queste persone in difficoltà;
    spesso piccoli centri di 700-1.000 abitanti sono chiamati ad accogliere un numero elevato e sicuramente sproporzionato di richiedenti asilo, mentre in grandi città sono giunti gruppi di gran lunga inferiori in maniera altrettanto sproporzionata;
    a giudizio del proponente, l'obbiettivo di un'accoglienza dignitosa e di una facile integrazione si ottiene anche e soprattutto se si rispetta il criterio di proporzionalità: in grandi città vanno accolti gruppi più numerosi, mentre nei piccoli centri preferibile destinare gruppi di dimensioni ridotte;
    il capo del Dipartimento Immigrazione del Ministero degli interni, Mario Morcone, nel mese di gennaio ha sollecitato un approccio diverso per occuparsi dell'accoglienza dei migranti, riconoscendo che i problemi principali «derivano dalle dimensioni di centri che non consentono un percorso di integrazione e che marginalizzano d'altra parte una sorta di enclave etnica con numeri troppo alti di richiedenti asilo»;
    tali paventate marginalizzazioni possono favorire fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista;
    il Prefetto Morcone ha chiesto «il rispetto pieno» dell'accordo stipulato lo scorso mese di dicembre dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dal Governo;
    detto accordo prevede una serie di incentivi per i comuni che intendano aderire al programma SPRAR, il progetto nazionale della cosiddetta «seconda accoglienza» per i richiedenti asilo, che prevede lo smistamento in centri di piccole dimensioni e specializzati nell'inserimento in società degli ospiti;
    gli amministratori locali non devono essere estromessi dalla gestione dell'accoglienza, che attualmente è affidata a cooperative che non sempre sono nelle condizioni di assicurare la integrazione dei migranti;
    nessuno più di chi amministra i nostri comuni conosce la realtà e sa quali sono i posti più adeguati per ospitare i richiedenti asilo;
    nessuno più dei nostri sindaci conosce le comunità, le associazioni di volontariato operanti sul territorio e in che misura si possono accogliere e integrare i migranti;
    difficoltà di integrazione si sono avute quando i gruppi di rifugiati più numerosi, senza alcun criterio di ragionevolezza, sono stati destinati in comuni di piccole dimensioni;
    si ravvisa l'esigenza di provvedimenti che servano ad assicurare una distribuzione proporzionale dei richiedenti asilo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti affinché i migranti e i richiedenti asilo che giungono nel nostro Paese possano essere meglio integrati nelle nostre comunità in ragione di una distribuzione che avvenga secondo un criterio di proporzionalità;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative che servano a coinvolgere meglio gli amministratori locali nella gestione dell'accoglienza, presupposto fondamentale per evitare la marginalizzazione dei richiedenti asilo e prevenire fenomeni di radicalizzazione di stampo jihadista.
9/3558-A/21D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 della Costituzione italiana riconosce ad ogni persona «il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata»;
    la nostra Costituzione prevede altresì all'articolo 8 che tutte le confessioni religiose «sono egualmente libere davanti alla legge» ed hanno «diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano»;
    ai sensi del medesimo articolo 8, i rapporti tra le confessioni religiose diverse dalla cattolica e lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze,

impegna il Governo

ad adottare nel corso e contemporaneamente all'attuazione della presente legge ogni iniziativa utile per assicurare le condizioni atte a garantire l'effettivo esercizio della libertà religiosa riconosciuta e tutelata dall'articolo 19 della Costituzione, e ad adoperarsi perché si realizzino le condizioni per la stipula di intese con le comunità islamiche.

9/3558-A/22Giorgis, Fiano, Gasparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il carcere di Bancali-Sassari e quello di Nuoro sono stati trasformati senza alcuna comunicazione e in gran segreto in istituti dedicati anche all'alta sicurezza 2 – terrorismo internazionale;
    tra i sorvegliati speciali nel carcere di Bancali c’è Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali, cinquantunenne tunisino dai tanti alias (Ganel Mohamed o Bouyahia);
    Bouyahia era uno dei 30 superjihadisti della black list stilata da Obama;
    tra i 18 terroristi, o presunti tali, rinchiusi nel carcere di Bancali ci sono tanti nomi di spicco;
    il presentatore di questo ordine del giorno ha svolto nei mesi scorsi una visita ispettiva nel carcere che ospita i 18 presunti jihadisti detenuti in regime di alta sicurezza;
    la metà dei 44 islamici accusati in Italia di terrorismo internazionale sono detenuti tra Sassari e Nuoro;
    a Sassari sono stati scaraventati quelli che vengono ritenuti dai giudici i più pericolosi terroristi in circolazione, quantomeno in Italia;
    a Sassari è detenuto Muhammad Kafiz Zulkifal, Imam di Bergamo e Brescia, il capo della cellula italiana di Al Qaeda composta da 18 persone tra cui anche l'imam di Olbia, Sultan Wali Khan;
    l'imam, secondo quanto rilevato dal firmatario di questo ordine del giorno, passeggiava dentro il carcere, a contatto con i suoi compagni, nonostante sia accusato di costituzione e organizzazione di associazione terroristica internazionale, finanziamento e organizzazione della strage al mercato di Peshawar, che causò cento morti nell'ottobre del 2009, e di altri attentati. E poi, duplice omicidio come mandante e trasporto di valuta all'estero;
    nella cella 11 si trova, invece, Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali, uno che negli archivi dell'Onu è schedato come militante di vecchia data di Al Qaeda e considerato tra i 60 jihadisti più pericolosi al mondo;
    nel corso del colloquio il detenuto non solo esprimeva pesanti accuse al sistema carcerario, ma rivolgeva velate minacce al primo firmatario di questo atto di indirizzo con riferimenti anche al medico curante di Macomer, ai tempi della detenzione in quel carcere, e che ora opera nel carcere di Sassari;
    sull'episodio il primo firmatario di questo ordine del giorno ha fatto una segnalazione alle autorità preposte;
    dietro le sbarre di Bancali c’è anche un altro volto noto: Abderrahim Moutaharrik, ventisettenne marocchino, campione di kickboxing e noto come «il pugile». Il giovane era stato arrestato nel mese di aprile 2016 con l'accusa di terrorismo internazionale per presunti legami con l'Isis. Si temeva che Abderrahim avesse ricevuto la tazkia, il nulla osta all'arruolamento nelle milizie di Al Baghdadi che ne faceva un possibile «martire di Allah», pronto forse a farsi esplodere in Vaticano;
    nel corso del colloquio con il primo firmatario di questo ordine del giorno affermava che questo tipo di carcerazione aumenta la radicalizzazione;
    a Bancali è rinchiuso anche Karlito Brigande, responsabile della devastazione di una cella di Bancali, uno dei criminali macedoni più pericolosi degli ultimi vent'anni, ex militante dell'esercito nazionalista Uck e probabile cane sciolto dell'Isis, arrestato a Roma quando era pronto a partire per l'Iraq;
    gli altri detenuti sono Abshir Mohamed Abdullahi, somalo arrestato per istigazione al terrorismo, e Mourad El Ghazzaoui, noto per essere il primo migrante arrivato in Italia dal mare a essere stato arrestato;
    l'elenco è completato da Yahya Khan Ridi, afghano, e dai componenti della cellula sarda che agiva tra Olbia e Sassari;
    si tratta di quasi il 50 per cento dei 41 dei più pericolosi detenuti islamici in Italia, dislocati a Bancali, carcere con un organico privo di almeno 150 agenti;
    appare necessario dare spiegazioni su questa gravissima decisione di trasformare il carcere di Sassari in un istituto di alta sicurezza 2-terrorismo internazionale e a rivedere tale decisione anche alla luce delle gravi carenze gestionali e di organiche del carcere di Sassari e di Nuoro,

impegna il Governo

a rivalutare con urgenza la decisione di dislocare in Sardegna quasi il 50 per cento dei terroristi islamici proprio alla luce dei rischi di radicalizzazione in carcere e di contatti con altri esponenti della criminalità.
9/3558-A/23Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a disciplinare l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti;
    sono frequenti gli incidenti nelle carceri a danno di agenti della polizia penitenziaria che coinvolgono detenuti legati a reati di terrorismo internazionale; l'ultimo episodio è legato al carcere di Rossano, dove di recente si è registrato un gravissimo episodio di violenza ai danni di cinque agenti di polizia penitenziaria;
    in particolare il carcere di Rossano vede la presenza di ben otto detenuti legati ad Al Qaeda e all'Isis, e la struttura è totalmente inadeguata;
    sarebbe sicuramente opportuno non solo potenziare gli organici di polizia penitenziaria, per far fronte a simili episodi, ma, in particolare, sarebbe necessario trasferire i detenuti accusati di reati di terrorismo in strutture più attrezzate, e comunque preposte a determinate misure di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare gli organici di polizia penitenziaria, e, in particolare, ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere il trasferimento di detenuti accusati di reati di terrorismo in strutture più attrezzate, e comunque preposte a stringenti misure di sicurezza.
9/3558-A/24Occhiuto, Palese.