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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 3 ottobre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 ottobre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Monaco, Monchiero, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Monaco, Monchiero, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 2 ottobre 2017 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Istituzione di un fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'ordine» (4672).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:  
   XII Commissione (Affari sociali):
  PALMIZIO: «Introduzione dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente l'istituzione del Registro nazionale dei mediatori culturali» (4657) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 e 18 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 20 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera k-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno 2016 (Doc. CLXXXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero nell'anno 2016 (Doc. XXXV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la relazione sull'attività svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione – Quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM(2017) 467 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 467 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Settima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione Unione europea-Turchia (COM(2017) 470), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 470 final – Annex 1 e Annex 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a negoziare con gli Stati del CARIFORUM un accordo di protezione delle indicazioni geografiche in base all'articolo 145 all'accordo di partenariato economico CARIFORUM-Unione europea (COM(2017) 557 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 557 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte al pieno ripristino della viabilità sulla strada statale n. 554 «Cagliaritana» – 3-03015

A)

   VALLASCAS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il 14 settembre 2016 l'Anas ha disposto la chiusura della strada statale n. 554 «Cagliaritana», tra gli svincoli di Gannì (al chilometro 18,200) e Santu Lianu (al chilometro 24,500);
   il provvedimento è stato preso a seguito dell'ennesimo cedimento della carreggiata, in un'area già sottoposta, a più riprese, a importanti interventi di messa in sicurezza e ripristino, a causa dei continui smottamenti della sede stradale e dei terreni circostanti;
   dopo un primo cedimento e un successivo ripristino, nel 2011, si era formata una nuova spaccatura lunga 137 metri. Dopo i necessari lavori di ricostruzione, la strada era stata riaperta al traffico nel 2015 e successivamente richiusa, come detto, nel mese di settembre 2016, per l'ulteriore cedimento;
   complessivamente, i lavori per la realizzazione della strada sono costati oltre 55 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i rilevanti costi derivanti dai ripetuti interventi di ripristino;
   nelle scorse settimane, la procura di Cagliari ha concluso le indagini sugli interventi condotti dopo il cedimento del 2011, rinviando a giudizio due dirigenti dell'Anas, per crollo colposo, e il titolare dell'impresa d'appalto, per frode in pubbliche forniture;
   in particolare, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, «i lavori sarebbero stati svolti senza i previsti accertamenti geologici e geotecnici e senza la verifica di stabilità del pendio e del rilevato sopra il quale passa la parte spaccatasi; inoltre sarebbe stato utilizzato un conglomerato bituminoso non sbriciolato» (L'Unione Sarda del 25 marzo 2017);
   al di là delle motivazioni del crollo, resta il grave problema della chiusura di un'importante arteria stradale che interessa rilevanti flussi di traffico che si intensificano ulteriormente nel periodo estivo, considerato che l'infrastruttura collega l'area vasta di Cagliari con importanti località turistiche;
   la situazione ha creato legittima preoccupazione nei territori collegati dalla strada statale n. 554 «Cagliaritana» per i gravi disagi che derivano dal ritrovarsi isolati, in un contesto in cui sono stati chiusi o sottodimensionati molti servizi essenziali, come ad esempio quelli sanitari; tutte condizioni che accentuano la mobilità verso Cagliari;
   L'Unione Sarda del 25 marzo 2017 ha riportato le dichiarazioni di alcuni amministratori locali, secondo i quali «l'interruzione della 554 ci rende una zona ancora più periferica. Un mezzo del 118 rischia di arrivare troppo tardi nei centri ospedalieri del capoluogo»;
   inizialmente, l'Anas aveva garantito la riapertura al traffico per il 30 giugno 2017, ma il 20 aprile 2017 L'Unione sarda riferiva che l'Anas aveva comunicato che non sarebbe riuscita a concludere i lavori per tale data;
   il giornale Cagliaripad, il 30 marzo 2017, aveva pubblicato le immagini del cantiere, dalle quali emergeva con evidenza una situazione di stallo dei lavori che confermavano i dubbi sulla possibilità di concludere gli interventi per quella data;
   la circostanza desta grave inquietudine, in merito alla sicurezza dell'infrastruttura, ai disagi che ancora dovranno essere affrontati e ai danni che potrebbero derivare all'economia di una zona a vocazione turistica;
   è il caso di riferire che, durante le festività pasquali, si sono registrate lunghe code e numerosi automobilisti «sono rimasti imbottigliati per 40 minuti nella galleria di Terra Mala» (L'Unione sarda del 21 aprile 2017) –:
   quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, per quanto di competenza, per fare in modo che i lavori della strada statale n. 554 «Cagliaritana» possano procedere celermente al fine di superare i gravi disagi e le limitazioni alla mobilità che la chiusura al traffico della strada sta causando alle popolazioni interessate;
   se non intenda verificare, per quanto di competenza, se vi siano responsabilità dell'Anas nel ritardo dei lavori. (3-03015)


Problematiche relative all'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro – 3-02814

B)

   CRIVELLARI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   l'istituzione dell'Agenzia unica per l'attività ispettiva, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, con il decreto legislativo n. 149 del 2015, è stata l'opzione scelta dal legislatore delegato per perseguire «la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva» in materia di lavoro (articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014), in alternativa a quella, pure prevista nel citato articolo della legge delega, che contemplava l'individuazione di «misure di coordinamento»;
   la costituzione di un'agenzia unica ispettiva avrebbe consentito, inoltre, di venire incontro alle legittime rivendicazioni che da tempo il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avanzava, in termini di valorizzazione professionale, sia per i profili normativi che per quelli di natura meramente economici, potendo contare sull'autonomia gestionale propria delle agenzie ex decreto legislativo n. 300 del 1999;
   il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, unifica i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail, assicurando uniformità di azione ispettiva su tutto il territorio nazionale, attraverso i propri uffici territoriali che sostituiscono, assorbendone integralmente le funzioni, le attuali direzioni interregionali e territoriali del lavoro; i poteri dell'agenzia sono rafforzati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, contenente le disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento del nuovo ente, con riferimento alla parte meramente operativa;
   ad avviso dell'interrogante non sono forse state adeguatamente soppesate le ricadute pratiche derivanti dal fatto che l'integrazione riguarda tre realtà diverse, per inquadramento retributivo e normativo, nonché per modello organizzativo che, in assenza di adeguate risorse e probabilmente di adeguato coraggio politico, ha portato a lasciare gli ispettori dell'Inps e dell'Inail, incardinanti giuridicamente presso i rispettivi enti di appartenenza, con il loro trattamento economico/normativo e soprattutto con il loro modello organizzativo, che contempla, tra l'altro, la responsabilità personale dell'ispettore quale responsabile del procedimento e del provvedimento, così da impedire la realizzazione di quella effettiva unicità del corpo ispettivo e, soprattutto del modello operativo, che avrebbe dovuto connotare la nuova Agenzia unica;
   circa 700 ispettori Inps sono stati assunti a seguito di un concorso pubblico del 2007 e si può agevolmente intuire come tale «ruolo ad esaurimento» sarà presente almeno per i prossimi 30 anni;
   con riferimento ai dipendenti degli istituti Inps-Inail e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è transitato nella nuova agenzia soltanto il personale ispettivo ministeriale;
   dal mese di gennaio 2017 il personale si è improvvisamente «trovato» alle dipendenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale nuovo datore di lavoro e non più del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ad oggi, nessun decreto interministeriale risulta pubblicato in materia;
   molti sono i dubbi e le incertezze rispetto al modello operativo proposto che rischia di compromettere la funzionalità delle forme di coordinamento, che pure sul territorio erano e sono in atto –:
   quali siano le risorse finanziarie disponibili per la nuova Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
   se ritengano di assumere iniziative per accelerare le procedure ricognitive sopra indicate per i conseguenti trasferimenti di risorse relative all'inquadramento nell'agenzia del personale;
   quando sarà stipulato il contratto integrativo collettivo previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
   come si intenda procedere per la riorganizzazione degli uffici territoriali, la rideterminazione in modo uniforme del trattamento di missione del personale ispettivo, eliminando disparità che oggi sono ancor più ingiustificate, e per la definizione di specifiche linee guida per individuare delle procedure ispettive necessarie a garantire adeguate modalità di svolgimento degli accessi da parte del personale di vigilanza ed assicurare un'uniforme valutazione delle fattispecie oggetto di accertamento, come previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016.
(3-02814)


PROPOSTA DI LEGGE: D'INCECCO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (A.C. 1013-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: DORINA BIANCHI (A.C. 1577)

A.C. 1013-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1013-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.16 e 2.10 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1013-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

  1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
  3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento, anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche, dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

  Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, con il Ministro della salute.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
sono coordinate e aggiornate aggiungere le seguenti: secondo i contenuti di cui al comma 3;
   al comma 3, primo periodo:
    dopo le parole:
nelle loro pertinenze aggiungere le seguenti:, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti al fine di favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana, a beneficio di tutti i cittadini;
    sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 4 fino a: 13 dicembre 2006 con le seguenti:, come definita dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima Convenzione;
   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di fruibilità degli spazi urbani.
1. 10. Pellegrino.

ART. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

  Al comma 1, dopo le parole: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, con il Ministro della salute.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
sono coordinate e aggiornate aggiungere le seguenti: anche secondo i contenuti di cui al comma 3;
   al comma 3, primo periodo:
    dopo le parole:
nelle loro pertinenze aggiungere le seguenti:, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti al fine di favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana, a beneficio di tutti i cittadini;
    sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 4 fino a: 13 dicembre 2006 con le seguenti:, come definita dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della medesima Convenzione.
1. 10.(Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche aggiungere le seguenti: nei luoghi pubblici e privati, nei trasporti pubblici e.
1. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle attività dei privati che operano nei settori turistico-ricettivi e nei trasporti pubblici.
1. 14. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La Commissione di cui al presente comma ha altresì il compito di redigere un registro nazionale, pubblicato sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato open data, degli edifici pubblici, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, che dia conto del rispetto delle disposizioni della presente legge.
1. 16. Mucci, Catalano, Coppola.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 11. Grimoldi, Castiello.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e.
1. 15. Mucci.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui al presente comma.
1. 12. Grimoldi, Castiello.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione di cui al presente comma informa con cadenza annuale le Commissioni parlamentari competenti sull'andamento dei lavori.
1. 17. Mucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  
ART. 1-bis. – (Altre disposizioni per abbattere le barriere architettoniche). – 1. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
   «5-bis. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a garantire ai soggetti con disabilità idonei livelli di accessibilità agli impianti urbani di distribuzione di carburanti, comprensivi di colonnine e di casse per il pagamento».
1. 010. Catalano, Galgano.

A.C. 1013-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Al comma 1, sopprimere le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 10. Pellegrino.

A.C. 1013-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame detta norme finalizzate al coordinamento e al 1'aggiornamento della disciplina vigente in materia di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche tramite l'emanazione di un nuovo regolamento;
    in Italia il problema delle barriere architettoniche è un problema ancora molto sentito, si stima, infatti, essere circa tre milioni i cittadini italiani che quotidianamente sono costretti a limitare la propria mobilità a causa di ostacoli o impedimenti permanenti, ed in alcuni casi più gravi vi sono persone che sono di fatto costrette a rimanere recluse nella propria abitazione;
    per quanto riguarda le scuole da un censimento effettuato dal MIUR emerge che solo il 15 per cento degli edifici scolastici si sono dotati di una pedana elevatrice, solo il 33 per cento è dotato di ascensore che consenta l'accesso ai disabili, il 51 per cento è dotato di percorsi interni a norma, e il 30 per cento degli edifici scolastici è privo di servizi igienici appositamente attrezzati;
    la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato un fondo le cui risorse debbono essere impiegate, tra l'altro, anche per la rimozione delle barriere architettoniche;
    nel riparto di tale fondo 180 milioni di euro totali per il periodo temporale che va dal 2017 al 2032 sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, come ribadito da ultimo anche nella recente Nota di aggiornamento al Documento di Economia e finanza,

impegna il Governo:

   a prevedere l'opportuno coordinamento nell'utilizzo delle risorse già stanziate per l'abbattimento delle barriere architettoniche con il regolamento previsto dalla presente proposta di legge, una volta entrato in vigore;
   ad utilizzare le risorse stanziate in via prioritaria per la rimozione delle barriere architettoniche presenti negli edifici e nei luoghi pubblici.
9/1013-A/1Kronbichler, Zaratti, Formisano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'adozione e la diffusione di provvedimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche misura la civiltà di uno Stato e si conforma a quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009;
    nel nostro Paese residua tutt'oggi un numero elevato di immobili non accessibili alle persone con disabilità a causa della presenza di barriere architettoniche,

impegna il Governo:

   a proseguire, e se possibile rafforzare, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, le politiche di sostegno ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche realizzati dai privati, contenute nell'articolo 1, comma 2, della legge di stabilità per il 2017 (legge n. 232 del 2016);
   a valutare l'opportunità di prevedere, a cadenza temporale regolare, un obbligo di informazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
9/1013-A/2Becattini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge è volta a prevedere il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989;
    l'articolo 1, comma 1, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
    l'inaccessibilità di luoghi e loro funzioni ostacola l'esplicarsi delle differenti capacità e abilità di ciascuna persona;
    il concetto di barriera architettonica è molto più esteso e articolato di quanto possa apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni oltre che fisiche anche percettive, nonché fonte di disagio, disorientamento o di pericolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere campagne di sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche attualmente presenti negli edifici, spazi e servizi pubblici nonché negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.
9/1013-A/3Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento intende coordinare e aggiornare le prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità;
    nello specifico, il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge ricostituisce la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche col fine di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

ad assicurare la trasparenza dell'attività di monitoraggio della Commissione ricostituita attraverso la pubblicazione sui siti web dei ministeri interessati.
9/1013-A/4Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge è volta a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989;
    il provvedimento risponde all'esigenza di coordinare le diverse prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina ed il progressivo miglioramento dell'accessibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità;
    l'articolo 27, comma 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 recita: «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici»;
    secondo l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità «la Progettazione universale indica la progettazione (e realizzazione) di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La Progettazione universale non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari»;
    la Progettazione universale è il primo presupposto fondamentale per l'ambito turistico che si vuole connotare come inclusivo tale da garantire pari opportunità, assicurando alle persone con disabilità l'accesso a ogni struttura in piena autonomia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere iniziative volte a garantire una progettazione delle strutture ricettive secondo linee universali tali da garantire il superamento delle barriere architettoniche e garantirne la fruizione da parte di tutte le tipologie di utenti.
9/1013-A/5Prodani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a semplificare e riordinare la normativa esistente, prevedendo l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989;
    l'Italia non è ancora in linea con gli altri Paesi europei in materia di normativa concernente le barriere architettoniche;
    la problematica reale inerente la realizzazione di interventi a sostegno dei disabili è legata sia alla mancanza di fondi sia a carenze di natura progettuale; si tratta quindi di superare adeguatamente le criticità attualmente esistenti dal punto di vista strutturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, entro i limiti di finanza pubblica, di reperire, anche in futuri provvedimenti, ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, dal momento che, pur in presenza di una normazione puntuale, senza risorse adeguate, le finalità sociali che sottendono il provvedimento in esame rischiano di rimanere disattese.
9/1013-A/6Nesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    obiettivo principale del provvedimento è creare una disciplina unitaria, coerente, uniforme e certa delle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche con l'emanazione, entro sei mesi, di un unico regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988;
    il predetto regolamento potrebbe essere elaborato in tempi brevi, partendo dallo schema licenziato dalla commissione di studio istituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, soppressa e successivamente ricostituita nel 2004 su base paritetica tra Stato e Regioni e con la partecipazione di rappresentanti delle maggiori associazioni delle categorie interessate; la proposta di legge prevede la ricostituzione di tale Commissione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    la Commissione avrà il compito di individuare la soluzione ai problemi derivanti dall'applicazione della normativa e dall'innovazione tecnologica e dovrà adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; dovrà inoltre monitorare le pubbliche amministrazioni nell'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
    la legge n. 13 del 1989 prevede la corresponsione di contributi pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici; per tale finalità sono necessari opportuni e congrui stanziamenti, anche in considerazione dell'aggiornamento delle prescrizioni tecniche, delle nuove tecnologie e delle spese connesse alla manutenzione delle strutture esistenti utili a garantire l'accesso ad edifici pubblici e privati e ad eliminare barriere architettoniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare nuove e maggiori entrate da riversare in apposito fondo a copertura di tali oneri, anche mediante incremento delle sanzioni a carico dei soggetti che occupano o che compiono atti vandalici a danno delle strutture esistenti per l'accesso e la mobilità dei disabili o che occupano gli spazi dedicati alla sosta e al parcheggio dei disabili.
9/1013-A/7D'Incecco, Mariani, Antezza, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si propone, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, di superare la frammentazione della normativa anche aggiornandone le prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo;
    l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha stabilito che «per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza [...] sono concessi contributi a fondo perduto»;
    allo scopo, ai sensi del successivo articolo 10, è stato istituito presso l'ex Ministero dei lavori pubblici un «Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati», annualmente ripartito tra le regioni richiedenti in proporzione al fabbisogno indicato dai comuni in quanto è al sindaco del comune in cui è sito l'immobile che gli interessati devono presentare l'istanza di contributo;
    sulla base delle informazioni raccolte emergerebbe che dal 2004 il fondo nazionale non sarebbe più stato rifinanziato tanto da determinare oltre all'interruzione dell'erogazione dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, anche l'allungarsi delle graduatorie istituite presso i comuni ai quali non sarebbe stata fornita alcuna indicazione circa le modalità di gestione delle istanze comunque presentate;
    nelle scorse settimane Auser Emilia Romagna, associazione solidale di volontariato e promozione sociale che opera con la finalità di migliorare la qualità della vita in particolare delle persone anziane e fragili, ha lanciato la campagna «L'ascensore è libertà» con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'ascensore quale strumento essenziale al fine di consentire alle persone anziane o con disabilità (permanente o temporanea) di muoversi in autonomia e coltivare relazioni di comunità;
    la campagna, realizzata in collaborazione con le principali realtà associative che si occupano delle persone anziane e/o disabili, è meritevole di attenzione anche da parte delle istituzioni pubbliche le quali hanno il dovere di compiere ogni sforzo per favorire la rimozione di ogni forma di ostacolo alla socialità delle persone, prevenendo forme di marginalità sociale, ma anche per favorire quegli investimenti privati che fungono da stimolo alla ripresa economica e all'occupazione,

impegna il Governo

ad assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità del provvedimento in esame facendosi promotore, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, del rifinanziamento del «Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati».
9/1013-A/8Patrizia Maestri, Romanini, Arlotti, Baruffi, Ghizzoni, Montroni, Lenzi, Iori, Marchi, Marco Di Maio, Giuditta Pini, Patriarca, Incerti, Fabbri, Pagani, Antezza, Palese.


   La Camera,
   in fase di discussione della proposta di legge sulle disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
   premesso che:
    l'obiettivo dichiarato della proposta in discussione è superare la frammentazione della normativa che detta prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, o di pubblica utilità;
    a tale scopo risulta urgente prevedere adeguate risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire – in fase di discussione della prossima legge di bilancio – risorse finalizzate a sostenere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia per l'abbattimento delle barriere architettoniche e garantire alle persone con disabilità una migliore qualità della vita.
9/1013-A/9Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della proposta di legge A.C. 1013-1577-A, recante le «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», prevede il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, volto ad assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e a promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti volti ad apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi di laurea a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia, al fine di inserire nei programmi didattici elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’« universal design» e al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità.
9/1013-A/10Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge prevede che la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge;
    tale Commissione ha anche il compito di elaborare proposte di modifica e aggiornamento, anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche, dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un registro nazionale da redigere attraverso i dati forniti dai comuni, pubblicato sul portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato open data, degli edifici pubblici, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, che dia conto del rispetto delle disposizioni della presente legge.
9/1013-A/11Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    vista l'importanza di una garantita mobilità per tutti i cittadini;
    visto l'elevato numero delle persone con deficit motori;
    vista la normativa già esistente sulle barriere architettoniche,

impegna il Governo:

   a chiedere al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità per tutti nelle scuole di ogni ordine e grado;
   a superare tutte le barriere strutturali e tecnologiche con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili;
   a superare, abbattendole in tutti gli edifici pubblici preposti al pubblico, ogni situazione strutturale d'impedimento per i cittadini disabili.
9/1013-A/12Argentin.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 57 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: AMATI ED ALTRI: MISURE PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO (APPROVATA DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (A.C. 4096)

A.C. 4096 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge introduce il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
  2. Alle società di cui al comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando o programma di finanziamento pubblico.
  3. I divieti di cui al comma 1 valgono per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

A.C. 4096 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) «intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;
   b) «finanziamento»: ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo;
   c) «mina antipersona»: ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distribuzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997, di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 106, una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate;
   d) «mina»: una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo;
   e) «munizioni e submunizioni cluster»: ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione;
   f) «organismi di vigilanza»: la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla lettera a).

A.C. 4096 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Compiti degli organismi di vigilanza).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. Nello stesso termine, i medesimi organismi di vigilanza provvedono a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  2. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

A.C. 4096 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Compiti degli intermediari).

  1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nel predetto elenco.

A.C. 4096 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Verifiche).

  1. Al fine di verificare il rispetto dei divieti di cui all'articolo 1, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.
  2. Gli organismi di vigilanza provvedono, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui alla presente legge.

A.C. 4096 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Sanzioni).

  1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
  3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

A.C. 4096 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4096 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce all'articolo 6 un sistema sanzionatorio per punire il finanziamento di società che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse,

impegna il Governo

a verificare, a un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'entità dei proventi derivanti dalle sanzioni indicate in premessa e, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, valutare la possibilità di destinarli o destinare quote di essi alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.
9/4096/1Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame il disegno di legge C. 4096 «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo»;
    il progetto di legge in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge n. 95 del 2011, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo, sulla «messa al bando delle munizioni a grappolo», a oggi sottoscritta da 119 Paesi;
    nel periodo 2010-2014 i civili hanno rappresentato il 92 per cento delle vittime di cui è stato possibile registrare lo status. La metà è rappresentata da bambini. Attualmente l'emergenza è rappresentata dallo Yemen, che nel 2015 ha registrato il 98 per cento di vittime civili (di cui il 30 per cento bambini) e dalla Siria, dove nel 2014 si sono registrati 383 incidenti, con il 94 per cento di vittime civili (di cui il 40 per cento bambini). Nel 2015 si calcola siano rimaste ferite o uccise 18 persone al giorno per un totale di 6460 vittime;
    i dati ci dimostrano che i bambini sono particolarmente esposti agli ordigni inesplosi, incluse le bombe a grappolo, perché sono spesso colorate, luccicanti e quindi attraenti ai loro occhi. Inoltre i bambini, per loro struttura corporea, hanno più probabilità di morire in seguito alle esplosioni rispetto agli adulti. I dati ci indicano che oltre l'85 per cento muore prima di raggiungere l'ospedale. Purtroppo il destino di chi riesce a sopravvivere è quello di avere gli arti mutilati;
    lo sviluppo dei Paesi più contaminati è ostacolato dalla presenza di questi ordigni inesplosi, infatti anche se il conflitto è terminato da anni in quel territorio non si possono costruire: strade, case, scuole e servizi sanitari. In questo quadro è difficile pensare al rimpatrio di sfollati e rifugiati, e impossibile immaginare una ricostruzione loro del tessuto sociale;
    ogni 4 aprile si celebra «Giornata mondiale per la promozione e l'assistenza all'azione contro le mine e gli ordigni inesplosi», istituita dall'ONU nel 1997. L'obiettivo di questa giornata è richiamare l'attenzione sul lavoro svolto per eradicare la minaccia costituita dalla presenza di mine e di altri ordigni inesplosi. Le guerre nascono e finiscono e una volta esauriti i conflitti l'attenzione dell'opinione pubblica si sposta. I dati ci dimostrano che anche se le ostilità sono terminate da anni la gente, i bambini continuano a morire;
    impegnarsi nella lotta mondiale per l'interdizione della costruzione delle mine antiuomo e per la bonifica dei territori infestati è un obbligo etico di tutte le istituzioni e della politica;
    affinché si raggiunga piena consapevolezza internazionale dei rischi provocati dalle mine antiuomo è necessario promuovere campagne di sensibilizzazione, solo così facendo potrà crescere l'attenzione e la consapevolezza dell'opinione pubblica su questa importantissima problematica, che è una tragedia umana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire campagne di sensibilizzazione in modo che cresca la consapevolezza della spinta da parte dell'opinione pubblica relativamente all'importanza di lavorare per evitare ulteriori tragedie legate alle mine antiuomo.
9/4096/2Galgano, Menorello, Molea, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame vieta il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni a grappolo (cluster) da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
    il presente progetto di legge detta disposizioni in merito ai compiti di controllo e di verifica degli organismi di vigilanza, ai compiti degli intermediari, alle verifiche del rispetto dei divieti posti dalle norme in esame, alle sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni;
    nonostante la normativa internazionale stia contribuendo a limitare il numero dei Paesi produttori, sono ancora numerose le istituzioni finanziarie che forniscono investimenti e servizi alle imprese che continuano a produrre bombe a grappolo (cluster bombs), causando morti e mutilazioni a civili inermi in intere aree di Paesi. Questa continua produzione si associa, quindi, ad una continua emergenza umanitaria;
    l'Italia è passata dall'avere il triste primato di maggior Paese produttore ed esportatore di mine ad essere uno dei Paesi maggiormente impegnati sul fronte umanitario;
    tali disposizioni rappresentano il completamento di un lavoro congiunto delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile in tema di disarmo umanitario, nonché un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese, che già da numerosi anni si spende con sempre crescente credibilità in ambiti di cooperazione internazionale, legati all'assistenza alle vittime di ordigni inesplosi e di bonifica umanitaria grazie al Fondo istituito dalla legge n. 58 del 2001,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare monitoraggio e vigilanza sempre più dettagliati ed efficaci sulle attività degli intermediatori in merito al rispetto dei divieti posti dalle norme in esame.
9/4096/3Nesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
    l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative al fine di predisporre apposita relazione annuale alle Commissioni competenti, sull'attuazione di quanto disposto dalla presente legge.
9/4096/4Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 4096-A recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo» vieta il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
    in particolare, l'articolo 6 della proposta in discussione, disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni;
    circa un terzo di tutti i paesi del mondo soffre ancora a causa della presenza di mine, bombe a grappolo e munizioni inesplose. I siti contaminati continuano a seminare terrore tra la popolazione civile e a limitarne i movimenti anche molto tempo dopo la fine di una guerra;
    secondo il dossier redatto dal Coordinamento nazionale bonifica armi chimiche, «il mare di Molfetta custodisce migliaia di ordigni caricati all'iprite, una sostanza chimica dagli effetti devastanti; contenuta nelle stive delle 17 navi alleate affondate nel Porto di Bari durante il bombardamento tedesco del 2 dicembre 1943». E ancora: «Nei mari della Puglia dopo il secondo conflitto mondiale sarebbero finiti circa 20 mila ordigni a caricamento chimico oltre a quelli convenzionali: anche bombe e munizioni stoccate nei depositi di Bitonto, Foggia, Manfredonia, e poi inabissate degli eserciti alleati»;
    l'allarme armi nell'Adriatico non si limita però solo al Basso Adriatico ma coinvolge anche altri mari italiani quali ad esempio i fondali pesaresi, come peraltro dimostrerebbe un documento prodotto dalla provincia di Pesaro nel dicembre 2012, una cartografia dell'Arpa regionale frutto di indagini svolte negli anni ’50, che mostra con chiarezza la presenza di ordigni lungo la fascia costiera tra Pesaro e Fano;
    sul quotidiano la Stampa, il 4 marzo 2013, si può leggere: «Tra Adriatico, Ionio e Tirreno il Portolano della navigazione edito dall'Istituto idrografico della Marina parla di decine di mine magnetiche, siluri, proiettili o altri ordigni esplosivi. Per questo proibisce in varie aree, come ad esempio nel golfo di Oristano e a Capo d'Otranto, la navigazione, la sosta di natanti e la pesca. Restrizioni analoghe sono in vigore quasi in ogni angolo dei nostri mari. Solo per il basso Adriatico sono più di 200 i casi documentati di pescatori intossicati e ustionati dalle esalazioni sprigionatesi da armi chimiche portate a galla con le reti». E ancora: «La situazione più critica è in Adriatico. L'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare tra il 1997 e il 1999 ha redatto le mappe di quattro aree del basso Adriatico dove si ritiene siano presenti almeno 20 mila residui bellici a carica chimica. Nel dicembre del 1943 a Bari affondò sotto i bombardamenti tedeschi la nave Usa John Harvey, con nelle stive 15.000 bombe d'aereo all'iprite mai recuperate»;
    inoltre, tale allarme si spinge anche fin quasi ai giorni nostri con la Guerra del Kosovo e nella ex Jugoslavia, come dimostra una mappa diffusa dalla capitaneria di porto di Manfredonia, non confermata però a quanto si apprende dal Ministero della difesa e dal comando generale della capitaneria di porto, dove si segnalavano 11 zone di sgancio di ordigni inesplosi da parte dei caccia Nato nel Basso Adriatico,

impegna il Governo

a destinare i proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge in discussione all'istituzione di un fondo per la bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio italiano.
9/4096/5Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge A.C. 4096-A recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo» vieta il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
    in particolare, l'articolo 6 della proposta in discussione, disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni;
    circa un terzo di tutti i paesi del mondo soffre ancora a causa della presenza di mine, bombe a grappolo e munizioni inesplose. I siti contaminati continuano a seminare terrore tra la popolazione civile e a limitarne i movimenti anche molto tempo dopo la fine di una guerra;
    secondo il dossier redatto dal Coordinamento nazionale bonifica armi chimiche, «il mare di Molfetta custodisce migliaia di ordigni caricati all'iprite, una sostanza chimica dagli effetti devastanti; contenuta nelle stive delle 17 navi alleate affondate nel Porto di Bari durante il bombardamento tedesco del 2 dicembre 1943». E ancora: «Nei mari della Puglia dopo il secondo conflitto mondiale sarebbero finiti circa 20 mila ordigni a caricamento chimico oltre a quelli convenzionali: anche bombe e munizioni stoccate nei depositi di Bitonto, Foggia, Manfredonia, e poi inabissate degli eserciti alleati»;
    l'allarme armi nell'Adriatico non si limita però solo al Basso Adriatico ma coinvolge anche altri mari italiani quali ad esempio i fondali pesaresi, come peraltro dimostrerebbe un documento prodotto dalla provincia di Pesaro nel dicembre 2012, una cartografia dell'Arpa regionale frutto di indagini svolte negli anni ’50, che mostra con chiarezza la presenza di ordigni lungo la fascia costiera tra Pesaro e Fano;
    sul quotidiano la Stampa, il 4 marzo 2013, si può leggere: «Tra Adriatico, Ionio e Tirreno il Portolano della navigazione edito dall'Istituto idrografico della Marina parla di decine di mine magnetiche, siluri, proiettili o altri ordigni esplosivi. Per questo proibisce in varie aree, come ad esempio nel golfo di Oristano e a Capo d'Otranto, la navigazione, la sosta di natanti e la pesca. Restrizioni analoghe sono in vigore quasi in ogni angolo dei nostri mari. Solo per il basso Adriatico sono più di 200 i casi documentati di pescatori intossicati e ustionati dalle esalazioni sprigionatesi da armi chimiche portate a galla con le reti». E ancora: «La situazione più critica è in Adriatico. L'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare tra il 1997 e il 1999 ha redatto le mappe di quattro aree del basso Adriatico dove si ritiene siano presenti almeno 20 mila residui bellici a carica chimica. Nel dicembre del 1943 a Bari affondò sotto i bombardamenti tedeschi la nave Usa John Harvey, con nelle stive 15.000 bombe d'aereo all'iprite mai recuperate»;
    inoltre, tale allarme si spinge anche fin quasi ai giorni nostri con la Guerra del Kosovo e nella ex Jugoslavia, come dimostra una mappa diffusa dalla capitaneria di porto di Manfredonia, non confermata però a quanto si apprende dal Ministero della difesa e dal comando generale della capitaneria di porto, dove si segnalavano 11 zone di sgancio di ordigni inesplosi da parte dei caccia Nato nel Basso Adriatico,

impegna il Governo

a destinare i proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 6 della legge in discussione per la bonifica degli ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio italiano.
9/4096/5.  (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge introduce all'articolo 6 un sistema sanzionatorio per punire illeciti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pubblicare in formato open data le informazioni riguardo le entità sanzionatorie di verifica e di vigilanza.
9/4096/6Mucci, Catalano, Palese.