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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 ottobre 2017

TESTO AGGIORNATO AL 18 OTTOBRE 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli, nella seduta del 17 ottobre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Turco, Simone Valente, Velo.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 ottobre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   SQUERI: «Disciplina dell'attività di tutela e di recupero dei crediti» (4698).

Ritiro di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2017 il deputato Allasia ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   ALLASIA ed altri: «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici» (4596).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza. Modifica del codice penale» (4693) Parere delle Commissioni I e VII.

   VI Commissione (Finanze):
  GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato» (4676) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GUIDESI ed altri: «Incentivi fiscali per il recupero dei fabbricati rurali» (4677) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  CRISTIAN IANNUZZI: «Modifica dell'articolo 102 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa» (4399) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CRISTIAN IANNUZZI: «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» (4472) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

   La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 21: «Articolo 49: Modifica della disciplina relativa alle votazioni a scrutinio segreto», presentata dal deputato Vito (annunziata nella seduta dell'11 ottobre 2017), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Biasotti, Centemero, Crimi, Giacomoni, Labriola, Longo, Milanato, Minardo, Palmizio, Polidori, Elvira Savino, Squeri e Vella.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 17 ottobre 2017, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 28).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 571).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 572).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 36 del 2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, riferita all'anno 2016 (Doc. CXLVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2018 (Doc. CCVII, n. 3).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 16 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 9/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Itinerario stradale E78 Grosseto- Fano. Tratto Grosseto-Siena. Lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto- Siena (SS 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038. Approvazione progetto definitivo» - alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 10/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Linea M4 della metropolitana di Milano »San Cristoforo-Linate« – Approvazione varianti al progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 14/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS Spa e la Società Autostrada dei Fiori PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 15/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS Spa e Società Autostrada Ligure Toscana PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 16/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 7 novembre 2007 tra ANAS Spa e la Società Autovie Venete PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 17/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 23 marzo 2010 tra ANAS Spa e la Società delle concessioni autostradali venete PA (CAV) e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 18/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 2 settembre 2009 tra ANAS Spa e la Società autostrade valdostane PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 19/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 22 dicembre 2009 tra ANAS Spa e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 20/2017 del 3 marzo 2017, concernente «Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 9 luglio 2007 tra ANAS Spa e la Società autostrada Brescia-Padova PA e aggiornamento del piano economico finanziario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 558 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati (COM(2017) 567 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 ottobre 2017;
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 326 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 ottobre 2017;
   Relazione della Commissione sui lavori dei comitati nel 2016 (COM(2017) 594 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 settembre e 10 e 12 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Nell'ambito di tali documenti, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2017) 583 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2016 (COM(2017) 383 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi compiuti relativamente al quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 471 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sfruttare al meglio le reti e i sistemi informativi – verso l'efficace attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (COM(2017) 476 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (COM(2017) 477 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2017) 478 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2016 (COM(2017) 488 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017) 489 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017) 492 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (COM(2017) 495 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Raf forzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'Unione europea (COM(2017) 534 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea (COM(2017) 565 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (COM(2017) 589 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'Unione europea (JOIN(2017) 450 final).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 e 16 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Leonardo Circelli, l'incarico di vice capo del Dipartimento per gli affari di giustizia;
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Federico Giammusso, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    alla dottoressa Francesca Paola Anelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca;
    alla dottoressa Loredana Cappelloni, l'incarico di direttore della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
    alla dottoressa Maria Pia Pallavicini, l'incarico di direttore della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
    alla dottoressa Bernadette Veca, l'incarico di direttore della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'architetto Mauro Coletta, l'incarico di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
    all'ingegner Sergio Dondolini, l'incarico di direttore della Direzione generale per la motorizzazione, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
    al dottor Enrico Finocchi, l'incarico di direttore della Direzione generale del personale e degli affari generali, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (467).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (468).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (469).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (470).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 26 novembre 2017. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 novembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2017, a pagina 5, seconda colonna, sesta e settima riga, le parole: «alla IX Commissione (Trasporti)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti)».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative, in ambito europeo e internazionale, per garantire condizioni di pace e sicurezza nella Repubblica democratica del Congo, con particolare riferimento alla regione del Kasai – 3-03302

A) Interrogazione

   QUARTAPELLE PROCOPIO, GRIBAUDO, MONACO, TIDEI, LA MARCA, ZAMPA e CARROZZA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   dalla fine della seconda guerra del Congo, nel 2003, la Repubblica democratica del Congo aveva conosciuto sotto la presidenza di Joseph Kabila, rieletto per due mandati, un periodo di relativa stabilità;
   nell'agosto del 2016 in un conflitto a fuoco con la polizia veniva ucciso un leader storico dell'etnia Luba della regione del Kasai, e storico avversario di Kabila, Kamwina Nsapu, fatto che scatenava la rivolta dei suoi seguaci in tutta la regione;
   nel novembre del 2016 avrebbero dovuto tenersi le elezioni legislative e presidenziali, ma il Presidente in carica, giunto alla scadenza del suo secondo mandato, ha deciso di non dimettersi e di non indire nuove elezioni; a questa decisione è seguito l'accordo di San Silvestro in cui è stato coinvolto nel Governo il principale partito di opposizione;
   con l'inizio del 2017 la situazione nella regione congolese del Kasai si deteriora. Lo scontro tra miliziani, da un lato, e polizia ed esercito regolare, dall'altro, avrebbe prodotto diverse centinaia di morti: ancora più grave il bilancio per la popolazione civile;
   già nel mese di marzo 2017 la Commissione dei diritti umani dell'Onu ha recensito circa dodici fosse comuni tra il Kasai Centrale e il Kasai orientale, successivamente altre fonti giornalistiche (Radio France International (Rfi) e la Reuters) riferivano della scoperta di altre otto fosse comuni. Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana molto attento e informato sulle vicende relative al continente africano, ne avrebbe censite fino ad ottanta. Le vittime ivi sepolte sarebbero state uccise in un modo atroce;
   sempre nel mese di marzo 2017 due componenti della commissione di esperti dell'ONU, l'americano Michael Sharp e la svedese Zahida Katalan, sarebbero stati rapiti, torturati e uccisi nel Kasai Centrale probabilmente dalle milizie di Kamwina Nsapu, mentre indagavano su presunti crimini di pulizia etnica commessi proprio da queste milizie;
   è poi noto che le medesime forze armate reclutino in tutta la regione «bambini soldato» che farebbero poi entrare in azione sotto effetto di sostanze psicotrope; la presenza di «bambini soldato» in Congo è stata peraltro denunciata anche nell’Angelus del 19 febbraio da Papa Francesco;
   secondo l'Onu e fonti vicine alla Chiesa cattolica sarebbero oltre 3.300 i morti e 1,4 milioni gli sfollati, generati dalla guerra etnica in corso nel Kasai. In 300.000 si sarebbero rifugiati all'estero, di cui 30.000 in Angola. Fonti più recenti, provenienti dall'Arcidiocesi di Kananga, parlano addirittura di 20.000 vittime. Inoltre, si calcolano 400 mila bambini a rischio di morire di fame;
   l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato i gravi crimini commessi da tutte le parti in conflitto nella regione. Scott Campbell, responsabile diritti umani per l'Africa centro-ovest ha dichiarato: «quello che abbiamo verificato sono attacchi su un ampio raggio, molti di questi assalti contro alcuni villaggi sono ben pianificati. Le uccisioni di massa potrebbero essere considerate un crimine contro l'umanità. Naturalmente solo un tribunale competente può stabilirlo»;
   alle questioni etniche si uniscono quelle economiche: la regione del Kasai, infatti, è ricca di diamanti –:
   se al Governo risulti quanto sopra esposto e se intenda promuovere, sia in sede di Unione europea, visto il legame storico che il Congo ha con alcuni partner europei dell'Italia, che in sede Onu, le opportune iniziative perché si arrivi al più presto a ristabilire, insieme alla piena e funzionale vita democratica, le condizioni durature di pace e sicurezza in una regione come quella del Kasai e in una nazione come quella della Repubblica democratica del Congo segnate per troppo tempo da uno stato di guerra e di miseria endemiche. (3-03302)


Iniziative a favore del comparto agricolo e zootecnico del Mezzogiorno danneggiato dalla straordinaria siccità estiva, con particolare riferimento al territorio della Sicilia – 3-03206

B) Interrogazione

   IACONO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   diversi comuni della Sicilia, specificamente quelli con più spiccata vocazione agricola del versante sud occidentale, in ragione delle elevatissime temperature registrate in queste settimane, della perdurante e straordinaria ondata di siccità e delle loro nefaste conseguenze sul comparto vitivinicolo, agricolo e zootecnico, hanno chiesto a gran voce, tanto al Governo nazionale che al presidente della regione siciliana, una risposta immediata a tale stato di cose, sollecitando in particolar modo il riconoscimento, per le province interessate, dello stato di calamità naturale;
   un tale provvedimento, ove adottato, consentirebbe con effetto immediato una risposta concreta ad un comparto che, proprio a causa di tali straordinarie avversità climatiche, rischia un autentico collasso per la stagione in corso, rendendo pertanto improcrastinabile porre in essere tutte le azioni volte a sostenere economicamente, come previsto dalla vigente formativa, le aziende danneggiate da tali condizioni di estremo disagio;
   le elevate temperature stanno imperversando pesantemente su un territorio che, come è noto, ha nell'agricoltura di qualità la sua forza di propulsione economica e riconoscere il grave disagio economico e sociale ed intervenire concretamente appaiono passaggi essenziali per sostenere le comunità;
   infine, il grido d'allarme lanciato da tante comunità riguarda un pezzo significativo del prodotto interno lordo nazionale, con evidenti ricadute sulla tenuta dei livelli occupazionali del mezzogiorno, rendendo se possibile ancora più urgente un intervento a tutela di interi comparti –:
   quali iniziative il Governo, di concerto con la regione siciliana, intenda assumere, al fine di salvaguardare il comparto agricolo, zootecnico, vitivinicolo e agrumicolo del Mezzogiorno d'Italia e per far fronte alle straordinarie avversità climatiche, quali quelle determinatesi nelle scorse settimane. (3-03206)


Iniziative in relazione alla situazione del carcere di Trapani, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato numero di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica – 2-01878

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   i detenuti ad oggi presenti nella casa circondariale di Trapani si aggirano intorno alle 522 unità, di cui 305 circa con una posizione giuridica definitiva;
   i funzionari giuridico-pedagogici attualmente previsti in pianta organica sono 6 (pianta organica risalente a quando la capienza regolamentare era di 358 detenuti);
   il nuovo padiglione consegnato nell'autunno 2016 ha una capienza di 200 detenuti, oggi già presenti; altre due sezioni sono in fase di ristrutturazione;
   i detenuti orientativamente previsti a pieno regime sono oltre 600 unità;
   ad oggi e ormai da vari mesi, i 522 detenuti sono seguiti esclusivamente da due funzionari con contratto di lavoro a tempo pieno e un funzionario con contratto di lavoro part-time;
   un funzionario, dopo una lunga assenza per malattia, è deceduto, un altro funzionario è assente da circa tre mesi;
   sembra che il criterio adottato dal dipartimento di amministrazione penitenziaria preveda un funzionario giuridico-pedagogico ogni 100 detenuti per le case circondariali e un funzionario giuridico- pedagogico ogni 50 detenuti per le case di reclusione. Se così fosse, in considerazione dell'attuale presenza di 300 detenuti definitivi ed un numero totale di detenuti presenti pari a 522 unità – numero che inevitabilmente aumenterà con l'apertura delle due sezioni in fase di ristrutturazione – si imporrebbe l'ampliamento della pianta organica fino ad arrivare ad almeno 10 funzionari giuridico-pedagogici;
   solo la presenza di un congruo numero di funzionari dell'area trattamentale può garantire l'espletamento dei compiti previsti dall'ordinamento penitenziario, miranti al trattamento dei soggetti con condanna definitiva e al sostegno dei ristretti in attesa di giudizio;
   si deve, altresì, tenere conto delle peculiarità della casa circondariale di Trapani in relazione a:
    un elevato numero di detenuti definitivi;
    un alto numero di detenuti immigrati e/o tossicodipendenti;
    la presenza, oltre alla media sicurezza, di una sezione «protetti», di una ad «alta sicurezza», di una per «semiliberi», con le specifiche caratteristiche che contraddistinguono ognuna;
   tutto ciò premesso, è necessaria, in attesa di un ampliamento dell'attuale pianta organica, almeno la sostituzione dei due funzionari assenti, altrimenti, è impossibile garantire il trattamento dei detenuti in tali precarie condizioni;
   pare pertanto riscontrarsi la violazione dei princìpi costituzionali che prevedono la finalità educativa della pena e il rispetto per la dignità di ogni detenuto –:
   quali iniziative urgenti e necessarie intenda adottare per porre fine a tale gravissima situazione di malagiustizia e, pertanto, quali soluzioni si intendano approntare per integrare i funzionari mancanti.
(2-01878) «Giachetti».


MOZIONI ALBERTI ED ALTRI N. 1-01707, BUSIN ED ALTRI N. 1-01726, PAGLIA ED ALTRI N. 1-01728, ZANETTI ED ALTRI N. 1-01729, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01730 E FREGOLENT ED ALTRI N. 1-01731 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA IN MERITO ALLA NOMINA DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ricopre la carica dal 1o novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, è in scadenza il 1o novembre 2017;
    la nomina del Governatore, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
    il testo unico bancario ed il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d'Italia disciplinano profili essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari, quali l'assetto organizzativo, le modalità di governo dell'impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia è in determinati casi complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, nell'ultimo decennio Banca d'Italia non solo avrebbe esercitato un controllo carente su determinate gestioni del credito e del risparmio che hanno rivelato – come accertato da indagini giudiziarie – la sussistenza di condotte in violazione della legge, ma avrebbe anche scelto, per il ruolo di commissari, soggetti considerabili «fiduciari», i quali in alcuni casi sarebbero apparsi soliti portare liquidità di piccoli istituti a banche vicine ai suddetti, invece di risanare quelle loro assegnate;
    la sopra citata mala gestione del credito e del risparmio avrebbe contribuito a determinare numerosi casi di crac finanziario (ben 7 negli ultimi 9 anni), che avrebbero a loro volta determinato perdite, per risparmiatori, utenti e lavoratori che – secondo quanto riportato sul sito di informazione online affaritaliani.it del 13 luglio 2017 – ammonterebbero a circa 110 miliardi di euro;
    l'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha più volte segnalato come la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), illegale dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2016, sarebbe stata ugualmente praticata ai danni di prenditori di prestiti bancari, come accertato da diverse sentenze dei tribunali, tra le altre la sentenza del tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2014 o quella del tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2014;
    su tale questione l'Adusbef, il 3 marzo 2017, avrebbe presentato esposti-denunce presso diverse procure della Repubblica, ipotizzando l'omissione di atti d'ufficio da parte della Banca d'Italia, che, pur informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel Cncu (Consiglio nazionale consumatori ed utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall'articolo 128 del testo unico bancario, per «inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti», non sarebbe intervenuta, configurando – secondo la stessa Adusbef – oltre all'omissione in atti d'ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari;
    il pubblico risparmio è garantito dall'articolo 47 della Costituzione, in base al quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;
    quanto al «controllo» del credito, una corretta applicazione del dettato costituzionale, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, porta a configurare la banca centrale che lo esercita come un organismo indipendente e tutore – senza condizionamenti – dell'interesse collettivo, in tutti i suoi organi, anche e soprattutto, nella figura del Governatore,

impegna il Governo

1) in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di Governatore della Banca d'Italia, valutate le circostanze descritte e le relative responsabilità, ad escludere l'ipotesi di proporre la conferma del Governatore in carica, Ignazio Visco.
(1-01707) «Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Fico, Ruocco».


   La Camera,
   premesso che:
    da quanto si apprende da organi di stampa, il Governo sarebbe intenzionato a confermare il mandato, in scadenza il 1o novembre 2017, di Ignazio Visco quale Governatore della Banca d'Italia;
    l'attuale Governatore è in carica dal 1o novembre 2011, nominato in seguito alle dimissioni di Mario Draghi, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2011. L'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), dispone infatti che la nomina del governatore sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Lo stesso procedimento si applica anche per la revoca del Governatore;
    lo stesso articolo ha ridimensionato la durata della carica che è ora rinnovabile una sola volta, mentre fino al 2005 era senza limite di mandato;
    come si legge sul suo stesso sito istituzionale, la Banca d'Italia ha numerosi compiti finalizzati ad assicurare la stabilità monetaria, tra i quali uno dei più importanti è sicuramente quello di tutelare e garantire «la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati»;
    da quanto si apprende invece da indagini giudiziarie e dalla stampa, la vigilanza operata negli ultimi anni ha presentato numerose falle derivanti proprio dalla mancata individuazione e, ancora peggio, in alcuni casi dalla mancata interruzione e sanzione delle condotte poco trasparenti tenute dalla dirigenza di alcuni istituti bancari, poi coinvolti in scandali o crisi che hanno richiesto l'intervento da parte dello Stato. Nel caso specifico della Banca popolare di Vicenza, la Banca d'Italia ha di fatto avallato scelte strategiche caratterizzate da evidenti carenze nell'intelligibilità delle comunicazioni sociali e in generale una mala gestione dei due istituti, facendo trasparire un rapporto e convergenze di interessi tali da pregiudicare il corretto rapporto fra controllore e controllato. Si fa riferimento, ad esempio, all'acquisto di palazzo Repeta, all'assunzione di ex ispettori della Banca d'Italia, ai mancati interventi a tutela degli investitori non istituzionali e alle pressioni per l'acquisto di banche in dissesto (Banca Etruria) e per la fusione delle stesse;
    da tempo quindi la governance di Banca d'Italia è oggetto di forti critiche sia per la vigilanza che per la gestione del sistema bancario, ad iniziare dal mancato intervento di messa in sicurezza del sistema bancario nel 2012, quando altri Stati europei hanno attinto, a questo fine, al fondo salva-Stati, del quale l'Italia stessa è fra i principali contribuenti. In seguito, si è resa corresponsabile secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, insieme al Governo, dell'intempestiva e fallimentare gestione delle crisi che hanno interessato le quattro banche poste in risoluzione a fine 2015 (CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige), il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e la messa in liquidazione delle due popolari Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza. Infine, in merito alla questione dei crediti deteriorati, non si possono non rilevare le mancanze di una gestione che non ha affatto risollevato, anzi peggiorato, lo stato di salute del patrimonio bancario italiano, che presenta ancora un ammontare preoccupante di non performance loan;
    infatti, in base ai dati forniti dalla stessa Banca d'Italia, a dicembre 2016, dei 173 miliardi di euro di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, 85 come inadempienze probabili e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; a giugno 2017, Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia fino al 2016, ha affermato che il tasso di incremento delle sofferenze registrato dagli intermediari significativi è stato, in media, superiore al 500 per cento ed è risultato particolarmente elevato (superiore al 350 per cento) anche tra gli intermediari più virtuosi;
    la responsabilità dell'attuale situazione è sicuramente imputabile alla crisi finanziaria del 2007, ma, in buona parte, è anche riconducibile per i firmatari del presente atto di indirizzo alla gestione negligente di alcuni vertici di istituti bancari che, nell'impunità più totale, e spesso, come già detto, con la sostanziale connivenza degli istituti di vigilanza, in primis Banca d'Italia, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, scaricando i rischi sui risparmiatori delle fasce più deboli;
    al sistema di vigilanza sono infatti imputabili anche i mancati interventi a tutela dei risparmiatori che, soltanto nel corso del 2016, hanno perso 15,6 miliardi di euro investiti in azioni e obbligazioni bancarie; come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita in media pari a 71.604 euro a risparmiatore»,

impegna il Governo

1) tenuto conto di quanto descritto in premessa in merito alle responsabilità della governance dell'Istituto nazionale nella gestione e nella vigilanza del sistema bancario, a non avanzare, in sede di proposta di nomina del Governatore della Banca d'Italia in scadenza il 1o novembre 2017, la riconferma dell'attuale Governatore, Ignazio Visco.
(1-01726) «Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005 dispone che la carica di Governatore della Banca d'Italia dura sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato;
    l'incarico dell'attuale Governatore Ignazio Visco scade il 1o novembre 2017 e, secondo fonti giornalistiche, il Presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni avrebbe espresso «incondizionata fiducia» ai vertici della Banca d'Italia, facendo intendere che, nell'esercitare ai sensi della predetta legge n. 262 del 2005 la facoltà di proporre la nomina della carica, sarebbe orientato a confermargli il secondo mandato;
    le vicissitudini che negli ultimi anni hanno segnato il sistema bancario, come i dissesti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio della provincia di Chieti, Monte dei Paschi di Siena, Banca Veneta e Banca popolare di Vicenza, ed ancor prima i gravissimi casi Cirio e Parmalat ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo hanno aperto uno squarcio di forte discredito sul mercato finanziario italiano e sul sistema dei controlli, portando alla ribalta, con una girandola di accuse e «scaricabarile», un quadro a tinte fosche, dal quale emerge un confine poco definito tra la responsabilità di chi non ha debitamente informato la clientela sui rischi a cui andava incontro e quella di chi, invece, avrebbe dovuto e potuto, per dovere istituzionale, evitare ed impedire, attraverso la correttezza e la piena visibilità delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari venduti «al dettaglio» e attraverso la vigilanza, l'esposizione a rischi impropri per famiglie e aziende e il tracollo finanziario degli stessi e disvelare quel groviglio di connivenze e di conflitto di interessi che caratterizzava la loro gestione;
    i suddetti istituti di credito, infatti, pur essendo particolarmente radicati sul territorio ove operavano quali motore dell'economia locale, avevano iniziato a manifestare, innanzitutto in connessione con la profonda contrazione dell'economia reale, problemi di solvibilità già da diversi anni, divenendo, così, l'obiettivo di frequenti ispezioni da parte della Banca d'Italia e subendo fasi di commissariamento fino a raggiungere l'attuale configurazione di good bank. Una turbolenza, la loro, che nasce da lontano, ma che, stando ai particolari che di giorno in giorno sono stati disvelati, poteva essere domata o fortemente ridimensionata da un'adeguata azione di vigilanza da parte delle autorità di controllo all'uopo preposte, in primis la Banca d'Italia;
    la vigilanza sul sistema bancario, principale compito istituzionale attribuito alla Banca d'Italia dalla legge, si sostanzia oggi nell'emanazione di regole prudenziali e standard di affidabilità e correttezza delle gestioni, in linea con le disposizioni comunitarie e con le indicazioni elaborate in altre sedi internazionali, nell'esercizio di poteri autorizzativi concernenti le vicende ed i fondamentali momenti di vita delle banche (costituzione, fusioni ed altro), nella verifica della qualità della loro gestione, negli interventi sulle situazioni aziendali per impedire il deteriorarsi dei profili tecnici, nella gestione delle crisi in caso di situazioni di patologia conclamata, nell'interazione con gli esponenti aziendali e, più in generale, con i destinatari delle norme attraverso il ricorso alla consultazione pubblica e a forme di dialogo prima della definizione degli atti normativi. Difficile, pertanto, immaginare che chi è istituzionalmente preposto a vigilare non avrebbe potuto evitare l'irreparabile;
    pertanto, dalle vicende che hanno travolto i suddetti istituti di credito è emerso con chiarezza il malfunzionamento di quell'intreccio di norme che avrebbe dovuto garantire l'affidabilità del sistema creditizio. Talvolta, è mancata la trasparenza nella gestione delle procedure di affidamento e di vendita dei prodotti, l'imparzialità delle scelte; talaltra è mancato un efficace controllo che, pur rispettoso delle norme, non ha saputo interrompere una filiera dannosa per i correntisti e gli investitori e, soprattutto, è mancata la capacità del sistema bancario di comportarsi come tale, trovando, all'interno del suo perimetro occupato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, le risposte necessarie per ristabilire questa affidabilità;
    il testo unico bancario e il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d'Italia disciplinano profili essenziali per la gestione sana e prudente degli intermediari, quali l'assetto organizzativo, le modalità di governo dell'impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti;
    inoltre, a seguito delle innovazioni introdotte in materia dalla direttiva 2013/36/UE («CRD IV») la Banca d'Italia, in relazione alle violazioni commesse, può: irrogare sanzioni amministrative a carattere pecuniario alle società o agli enti e, in presenza di specifici presupposti, alle persone fisiche responsabili delle violazioni; applicare, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni entro un termine stabilito; irrogare alle persone fisiche, nei casi di maggiore gravità, accanto alla sanzione pecuniaria la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea – da sei mesi a tre anni – dall'esercizio di funzioni presso intermediari;
    al fine primario di tutelare il risparmio ed anche per il forte impatto sui diversi soggetti coinvolti – mercati, depositanti, fruitori dei servizi di investimento, altri creditori, dipendenti, azionisti, destinatari di finanziamenti – la legge prevede una serie di strumenti e procedure per prevenire e gestire le crisi in cui gli intermediari possono essere coinvolti, attribuendo all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia), in particolare in caso di deterioramento della situazione aziendale, il potere di adottare misure di intervento precoce, inclusa la richiesta di attuazione dei piani di risanamento di cui le banche si devono dotare o la rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e di uno o più componenti dell'alta dirigenza; nei casi più gravi, può essere disposta la procedura di amministrazione straordinaria, che permette di accertare la situazione aziendale, al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate e attuare soluzioni nell'interesse dei depositanti;
    è per tali ragioni che le vicissitudini che hanno segnato il sistema bancario degli ultimi anni stanno accompagnando tutte le discussioni sulla successione al vertice della Banca d'Italia,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative al fine di prorogare di un anno la scadenza dell'attuale mandato del Governatore della Banca d'Italia ed arrivare ad una nomina che abbia la necessaria legittimazione politica e sia, pertanto, espressione di un Parlamento ed un Governo frutto delle imminenti elezioni;
2) a promuovere le necessarie modifiche normative atte a coinvolgere le competenti commissioni di Camera e Senato nel processo di nomina del Governatore della Banca d'Italia;
3) a promuovere le modifiche normative necessarie affinché nella scelta del Governatore della Banca d'Italia siano rispettati criteri improntati alla trasparenza, all'autonomia, all'assenza di potenziali conflitti di interesse e relazioni consolidate con il sistema bancario, al fine di abbattere quella cortina di ombre che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, negli ultimi tempi si è addensata sulla massima autorità di controllo del sistema bancario.
(1-01728) «Paglia, Marcon, Fassina».


   La Camera,
   premesso che:
    il 1o novembre 2017 scade il sessennio del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, in quanto ricopre la carica dal 1o novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi;
    la nomina del Governatore, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
    il testo unico bancario ed il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d'Italia disciplinano profili essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari, quali l'assetto organizzativo, le modalità di governo dell'impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia è in determinati casi complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;
    le recenti vicende che hanno interessato alcuni istituti di credito hanno significativamente scosso l'opinione pubblica e generato, anche nelle persone meno inclini a vedere complotti e malafede ad ogni angolo, legittime perplessità sulla efficacia del sistema del sistema di vigilanza bancaria nel nostro Paese;
    con riguardo in particolare alle vicende legate alle due banche popolari venete i cui attivi sono stati ceduti a Banca intesa San Paolo nel mese di giugno 2017, appare incomprensibile, anche al cittadino più ben disposto a dare credito di buona fede, che Banca d'Italia, pur essendo a conoscenza già dai primi anni 2000 della prassi di sistematica sopravvalutazione delle azioni, abbia consentito l'emissione di numerosi aumenti di capitale, fino al tracollo delle banche stesse, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo accettando di fatto che gli amministratori continuassero in tale pratica e gli organi di controllo interno e la società di revisione nulla facessero per impedirlo;
    anche il Parlamento ha riconosciuto l'eccezionalità della situazione venutasi a creare e la natura non infondata dei dubbi sull'operato in questi anni degli organi di vigilanza bancaria, istituendo una Commissione bicamerale d'inchiesta proprio per fare luce, tra le altre cose, sull'efficacia e l'efficienza dei controlli medesimi;
    diversamente da altri gruppi parlamentari il gruppo parlamentare dei firmatari del presente atto ha sempre ritenuto e tuttora ritiene che, pur di fronte a fatti così gravi e così drammatici, le accuse a scatola chiusa verso fondamentali istituzioni del Paese siano profondamente sbagliate, esattamente come lo sono le difese a scatola chiusa: di qui l'opportunità di aprire la «scatola» mediante il lavoro della Commissione bicamerale d'inchiesta;
    gli oltre due anni di grave ritardo della legge per la costituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta hanno però determinato una situazione tale per cui si giunge alla scadenza del mandato del Governatore della Banca d'Italia, senza che la Commissione bicamerale abbia potuto ancora accertare e verificare alcunché;
    in queste condizioni, chiedere le dimissioni del Governatore della Banca d'Italia assumerebbe i contorni sbagliati e dannosi dell'accusa a scatola chiusa; d'altro canto, nell'istante in cui si verifica il normale compimento del mandato e giunge la scadenza per la nomina del Governatore per il nuovo sessennio, il rinnovo del Governatore in carica, in luogo del suo naturale avvicendamento con altra figura di competenza tecnica e prestigio parimenti riconosciute a livello nazionale ed internazionale, assumerebbe senza dubbio alcuno i contorni altrettanto sbagliati di un establishment che difende se stesso a scatola chiusa ed evita un avvicendamento assolutamente fisiologico e naturale, in coerenza alla scelta a suo tempo fatta di mantenere un arco temporale assai lungo per la carica di Governatore della Banca d'Italia e però non più a vita;
    proprio la pendenza di una Commissione d'inchiesta che ha tra i suoi compiti la verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività di vigilanza bancaria svolta in questi anni costituisce il presupposto per cui, pur non essendo il Parlamento una istituzione direttamente interessata nel processo di nomina del Governatore della Banca d'Italia, tale nomina avviene in un contesto nel quale anche l'operato di questo organo apicale è di fatto sub iudice da parte del Parlamento e questo il Governo non può non tenerne conto nel fare le proprie valutazioni;
    non vi è dubbio, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, che risulterebbe oltremodo incoerente e sospetta agli occhi dei cittadini una posizione che, da un lato, ritiene addirittura opportuna la costituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sull'attività della vigilanza bancaria e, dall'altro, ritenesse addirittura auspicabile, invece di un fisiologico e non traumatico ricambio, la conferma alla naturale scadenza dei vertici apicali degli organismi su cui ha ritenuto evidentemente non infondati i dubbi circa l'efficacia e l'efficienza dell'operato del relativi organismi,

impegna il Governo

1) in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di Governatore della Banca d'Italia, valutate le circostanze descritte, a favorire scelte di ricambio e non già di conferma nella carica, secondo una logica sempre auspicabile alla conclusione di ogni «mandato a termine» con orizzonte di durata tra i più lunghi di quelli previsti dell'ordinamento nazionale e tanto più in un contesto in cui il Parlamento ha ritenuto addirittura opportuna la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sull'attività della vigilanza bancaria.
(1-01729) «Zanetti, Francesco Saverio Romano, Auci, Abrignani, Borghese, D'Alessandro, D'Agostino, Faenzi, Merlo, Parisi, Rabino, Vezzali».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    tra le più significative finalità istituzionali della Banca d'Italia vi è l'attuazione dell'articolo 47 della Costituzione, che affida alla Repubblica la «tutela del risparmio in tutte le sue forme», nonché il controllo sull'esercizio del credito;
    Bankitalia è, infatti, l'organismo cui spetta in ambito nazionale la vigilanza sui singoli istituti di credito e sulla regolarità e conformità alle vigenti normative delle attività che essi svolgono;
    l'incarico dell'attuale Governatore della Banca d'Italia, in carica dall'ottobre del 2011, scadrà il prossimo 31 ottobre;
    negli ultimi anni il sistema bancario e finanziario nazionale è stato scosso dalle crisi che hanno investito numerosi istituti, primo in ordine cronologico il Monte dei Paschi di Siena, e che hanno messo in luce una fragilità del sistema nella quale, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la carente o addirittura omessa vigilanza ha giocato un ruolo determinante;
    in tutte queste crisi, infatti, nelle quali al tracollo del Monte di Paschi sono seguiti i fallimenti dapprima di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara, e poi delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, sono emerse pesanti responsabilità degli amministratori, chiamati in causa troppo tardi per le pratiche irregolari attuate dai propri istituti;
    è evidente che le citate crisi bancarie e le gravi conseguenze che ne sono derivate in termini di danni sopportati dai risparmiatori e piccoli azionisti, vittime innocenti delle attività speculative messe in atto, hanno minato alla base il rapporto di fiducia dei cittadini con il sistema del credito bancario e finanziario;
    nel quadro sin qui delineato appaiono chiare le responsabilità di Bankitalia dovute alla insufficiente attività di vigilanza e, quindi, alla incapacità di garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario,

impegna il Governo

1) a non proporre la conferma del mandato al governatore della Banca d'Italia attualmente carica, e ad adottare le iniziative più opportune affinché l'istituto possa svolgere al meglio le funzioni ad esso assegnate, garantendo la tutela del risparmio e tutelando i cittadini.
(1-01730) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali, è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee, indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;
    le principali funzioni della Banca d'Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria, anche attraverso il concorso alle decisioni della politica monetaria unica nell'area dell'euro e lo svolgimento dei compiti propri di una banca centrale componente dell'Eurosistema per garantire la sana e prudente gestione degli intermediari;
    inoltre, a seguito dell'istituzione dell'Unione bancaria tra i Paesi dell'eurozona, la Banca d'Italia ha assunto dal novembre 2014 la funzione di autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) e dal 2016 di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM), funzioni estremamente complesse da esercitare in un ambiente caratterizzato da difficoltà crescenti e cambiamenti profondi e che richiedono un'azione efficiente, responsabile e imparziale;
    la nomina dell'attuale Governatore risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
    si tratta di una scelta particolarmente delicata in considerazione del fatto che l'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche, che a prescindere dalle ragioni che le hanno originate – sulle quali si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d'inchiesta all'uopo istituita – avrebbero potuto essere mitigate nei loro effetti da una più incisiva e tempestiva attività di prevenzione e gestione delle crisi bancarie;
    rilevato che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il Governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull'intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

1) ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema creditizio, individuando a tal fine, nell'ambito delle proprie prerogative, la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto, tenuto conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia negli anni più recenti.
(1-01731) «Fregolent, Pelillo, Cinzia Maria Fontana, Tancredi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali, è un istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee, indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;
    le principali funzioni della Banca d'Italia sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria, anche attraverso il concorso alle decisioni della politica monetaria unica nell'area dell'euro e lo svolgimento dei compiti propri di una banca centrale componente dell'Eurosistema per garantire la sana e prudente gestione degli intermediari;
    inoltre, a seguito dell'istituzione dell'Unione bancaria tra i Paesi dell'eurozona, la Banca d'Italia ha assunto dal novembre 2014 la funzione di autorità nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU o Single Supervisory Mechanism, SSM) e dal 2016 di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico (MRU o Single Resolution Mechanism, SRM), funzioni estremamente complesse da esercitare in un ambiente caratterizzato da difficoltà crescenti e cambiamenti profondi e che richiedono un'azione efficiente, responsabile e imparziale;
    la nomina dell'attuale Governatore risale al novembre del 2011 ed è, pertanto, imminente l'obbligo di procedere al rinnovo della carica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
    si tratta di una scelta particolarmente delicata in considerazione del fatto che l'efficacia dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia è stata, in questi ultimi anni, messa in dubbio dall'emergere di ripetute e rilevanti situazioni di crisi o di dissesto di banche sulle cui ragioni si pronunceranno gli organi competenti, ivi compresa la Commissione d'inchiesta all'uopo istituita;
    rilevato che le predette situazioni di crisi o di dissesto hanno costretto il Governo e il Parlamento ad approvare interventi straordinari per tutelare, anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, i risparmiatori e salvaguardare la stabilità finanziaria, in assenza dei quali si sarebbero determinati effetti drammatici sull'intero sistema bancario, sul risparmio dei cittadini, sul credito al sistema produttivo e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

1) ad adottare ogni iniziativa utile a rafforzare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario ai fini della tutela del risparmio e della promozione di un maggiore clima di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema creditizio, individuando a tal fine, nell'ambito delle proprie prerogative, la figura più idonea a garantire nuova fiducia nell'istituto, tenuto conto anche del mutato contesto e delle nuove competenze attribuite alla Banca d'Italia negli anni più recenti.
(1-01731) (Testo modificato nel corso della seduta) «Fregolent, Pelillo, Cinzia Maria Fontana, Tancredi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


DISEGNO DI LEGGE: S. 2834 – DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016-2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4620)

A.C. 4620 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4620 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 4620 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entratain vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

  2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1o gennaio 2018);

  3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

  4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1o aprile 2018);

  5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

  6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

  7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

  8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

  9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

  10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

  11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1o luglio 2017);

  12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

  13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

  14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

  15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

  16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

  17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

  18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

  19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);

  20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

  21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

  22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

  23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1o luglio 2018);

  24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

  25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);

  26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

  27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

  28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

A.C. 4620 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 4620 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
   b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
   c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;
   d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
   e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
   f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:
    1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
    2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
    3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
    4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;
   g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
   h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario).

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la provenienza geografica aggiungere le seguenti: e l'origine.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 2. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera f), numero 1), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: o dei servizi, aggiungere le seguenti: e la tracciabilità.
3. 4. Gianluca Pini, Bossi.

A.C. 4620 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;
   b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del citato Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;
   c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;
   d) prevedere per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;
   e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214).

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  f) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.
4. 2. Gianluca Pini, Bossi.

A.C. 4620 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;
   b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri:
    1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI;
    2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
    3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;
   c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;
   d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:
    1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera c), del medesimo articolo 3;
    2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;
   e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza;
   f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;
   g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;
   h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;
   i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
   l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;
   m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefìci monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
   n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei princìpi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
   o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b), l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:
    1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;
    2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;
    3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:
     3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;
     3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;
    4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:
     4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;
     4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;
     4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;
    5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:
     5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
     5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;
    6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97;
   p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa).

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
5. 10. Elvira Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
5. 6. Elvira Savino.

A.C. 4620 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;
   b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;
   c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;
   d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) 2016/425;
   g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
   b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
   c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
   d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.
  5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
   a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
   b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
   c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
   d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
   e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.C. 4620 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/ 124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, e in particolare:
    1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princìpi indicati dall'articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
    2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
   b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
   c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;
   d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
   e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;
   f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabiliti dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;
   g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;
   h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;
   i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;
   l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione).

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
8. 1. Galgano, Mazziotti Di Celso.

A.C. 4620 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;
   b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
   c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;
   d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;
   e) designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
   f) attribuire alle autorità designate in base ai criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;
   g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014).

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  h) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.
9. 1. Galgano, Mazziotti Di Celso.

A.C. 4620 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:
   a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
   b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
  3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera a), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;
   b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
   c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;
   d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;
   e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

  4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;
   b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza;
   b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.

  2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
   b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
   c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
   e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo.

  2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 4620 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
   b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
   c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 4620 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delega il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati;
    per tale direttiva, elencata nell'allegato A, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2017;
    la nuova direttiva «pacchetti turistici» è nata con il preciso scopo di estendere la tutela tipica dell'acquirente di un pacchetto turistico ai consumatori che comprano viaggi online;
    è opportuno precisare taluni aspetti che si prestano a interpretazioni ambivalenti e che contribuirebbero sicuramente ad accrescere i contenziosi. In particolare si ritiene opportuno che, in sede di recepimento, il decreto delegato debba prevedere:
   a) un adeguato coordinamento con le normative già vigenti in materia;
   b) una più precisa e al contempo più ampia definizione di «pacchetto turistico»;
   c) una adeguata considerazione, nei casi di risoluzione del contratto per eventi eccezionali, dei costi amministrativi sostenuti dall'organizzatore prima dell'esecuzione del contratto, prevedendo l'obbligo che essi debbano essere evidenziati in sede di stipula;
   d) opportune delimitazioni e definizioni in materia di difetto di conformità;
   e) l'applicabilità del principio di proporzionalità stabilito dalla Corte europea di giustizia;
    è opportuno nell'esercizio della delega direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, tener conto, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni, in particolare, del Codice del turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per il corretto recepimento della direttiva;
   b) escludere i servizi finanziari, quali assicurazioni di viaggio, dai servizi turistici, in applicazione del considerando 17) della direttiva;
   c) considerare «pacchetto turistico» ai sensi del punto 2) lettera v) dell'articolo 3 della direttiva anche il contratto o i contratti conclusi con successivi professionisti oltre le 24 ore laddove esso o essi, siano funzionalmente collegati al precedente, valutati nella loro complessiva utilità;
   d) in materia di risoluzione del contratto per eventi eccezionali, di cui all'articolo 12, comma 2, e comma 3, lettera b), della direttiva, precisare che dal rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, sono escluse somme riferibili a costi amministrativi inerenti la gestione della pratica contrattuale prima dell'inizio della sua esecuzione, nel rispetto dei principi del codice civile in materia di effetti del recesso dal contratto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, (Capo V del Libro IV, artt. 1372 e segg.). Tali costi, anche eventuali o soggetti al verificarsi di determinate situazioni, devono essere evidenziati al viaggiatore prima della sottoscrizione del contratto o non possono essere trattenuti;
   e) in materia di difetto di conformità, di cui all'articolo 13, della direttiva precisare:
    1) il «periodo ragionevole fissato dal viaggiatore» entro il quale l'organizzatore deve porre rimedio, non può essere inferiore ai tempi tecnici minimi necessari alla soluzione delle specifico difetto di conformità;
    2) per la soluzione del difetto di conformità, il viaggiatore deve confrontarsi previamente con l'organizzatore, salvo che ciò risulti impossibile per motivi oggettivamente riscontrabili;
    3) le spese necessarie a porre rimedio al difetto di conformità siano ragionevoli e documentabili;
   f) in sede di controversia tra viaggiatore e organizzatore è sempre applicabile il principio di proporzionalità stabilito dalla Corte di giustizia nel quale si presume che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (considerando 18 della Direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali;
   g) al fine di rendere coerenti disposizioni della direttiva con quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dall'articolo 9 della legge 29 luglio 2015 (Legge europea 2014), gli organizzatori ed i venditori devono, al momento della stipula del pacchetto, indicare le garanzie prestate per la restituzione delle somme pagate dai viaggiatori, qualora i servizi pertinenti non vengano eseguiti per il caso di loro insolvenza o fallimento. Laddove sia previsto nel pacchetto il trasporto di passeggeri, gli organizzatori prestano altresì idonee garanzie anche per il rimpatrio dei viaggiatori,

impegna il Governo

a tener conto, nell'esercizio della delega in materia, di quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/4620/1Vignali, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 prevede all'allegato A il recepimento della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;
    linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle Good Practice Guidelines – «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei princìpi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (Good manufacturing Practice), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;
    la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità alle GPG che, rispettando i princìpi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;
    il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;
    stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;
    pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali,

impegna il Governo

a garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali.
9/4620/2Paola Boldrini, Capone, Sbrollini, Piazzoni, Casati, D'Incecco, Patriarca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 della Legge di delegazione europea prevede una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
    il regolamento 2012/0011 (COD) presenta alcune criticità relative al trattamento dei dati personali ed alla necessità di richiesta del consenso preventivo degli utenti intervistati per quanto riguarda le indagini statistiche, sociali e d'opinione svolte dagli istituti di ricerca di mercato;
    tali ricerche si basano su metodi scientifici e statistici e l'attività degli istituti di ricerca di mercato non comprende attività con finalità di vendita collegate alla raccolta del dato in quanto vengono scelte esclusivamente informazioni ed opinioni e non viene svolta attività di vendita o telemarketing;
    per tali ragioni diventa fondamentale che nell'attuazione dell'articolo 7 del citato regolamento il Governo preveda un consenso successivo delle persone contattate a proseguire l'intervista (e non preventivo al contatto). Risulta pertanto necessario modificare l'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) nel caso in cui si tratti di contatti dell'abbonato con finalità di indagini statistiche con valenza scientifica e sociale senza finalità di vendita promozionale di beni. Infatti il consenso preventivo limiterebbe di molto la possibilità per le aziende del settore delle ricerche di mercato di svolgere le indagini statistiche, scientifiche, sociali e di altro tipo che vengano loro commissionate,

impegna il Governo:

   a modificare l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia del rilascio del consenso, prevedendo che il medesimo consenso sia successivo al contatto dell'abbonato qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche, sociali e d'opinione non finalizzate alla vendita di beni ed al telemarketing;
   a disporre che tale attività di indagini statistiche, sociali e di opinione, debba avvenire previa comunicazione, all'inizio della conversazione, di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale avviene la ricerca e lo scopo del contatto.
9/4620/3Tancredi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;
    il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti;
    quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;
    l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE attraverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;
    con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;
    è necessario considerare che l'adesione a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;
    alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti;
    soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei, è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale, venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo

ad individuare e promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti, attualmente individuata nella città di Londra.
9/4620/4Allasia, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237 del 2016);
    allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;
    la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito, che estendono la loro attività ad altri settori, ed imprese che operano nei medesimi settori;
    con l'approvazione dei recenti decreti-legge in materia di aiuti di Stato alle banche, la concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria dovrebbero sostenere;
    negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge « Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare, per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;
    tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per affossare ancora di più la concorrenza;
    anche nel nostro Paese sussistono dunque rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari legati all'indebito condizionamento nella scelta casa-mutuo, all'assenza di terzietà tipica del mediatore e al «patto marciano»; esiste inoltre il rischio, prodotto dai recenti interventi emergenziali attuati dal Governo nel sistema bancario italiano (specie con il decreto-legge n. 237 del 2016), che gli aiuti di Stato destinati dalle banche beneficiarie per promuovere od incrementare attività si pongano in contrasto con la funzione sociale propria delle banche, ad ulteriore scapito della concorrenza;
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    non sono però previsti interventi al fine di regolarizzare l'attività immobiliare svolta dagli istituti bancari che, come sopra detto, potrebbe causare importanti casi di concorrenza sleale e mettere i piccoli risparmiatori, ancora una volta, in una posizione di svantaggio di fronte alla potenza contrattuale delle banche, lasciandoli senza alcuna protezione;
    in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il Governo ha espresso parere contrario all'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4565-A/14, è dunque necessario in questa sede ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare, in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere nocivo non soltanto per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.
9/4620/5Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato;
    il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 dei TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    si tenga costantemente presente che in molti casi italiani, per le regole di condotta delle banche, titoli azionari e titoli subordinati sono stati venduti anche ai piccoli risparmiatori non istituzionali, i quali erano veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
    da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che, a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso del 2016, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
    come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
    in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il Governo ha espresso parere favorevole all'impegno proposto con l'ordine dei giorno n. 9/4565-A/30, ma, non essendo stato ancora preso alcun provvedimento, è necessario in questa sede ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
9/4620/6Busin, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato;
    il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    si tenga costantemente presente che in molti casi italiani, per le regole di condotta delle banche, titoli azionari e titoli subordinati sono stati venduti anche ai piccoli risparmiatori non istituzionali, i quali erano veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
    al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono infatti gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
    tra queste, balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home bonking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche praeter legem;
    in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il Governo ha espresso parere favorevole all'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4565-A/31, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successive iniziative normative, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando, tra l'altro, la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
9/4620/7Guidesi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato;
    il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli Investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    si tenga costantemente presente che in molti casi italiani, per le regole di condotta delle banche, titoli azionari e titoli subordinati sono stati venduti anche ai piccoli risparmiatori non istituzionali, i quali erano veramente inconsapevoli del rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti non sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, e in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il governo ha dato parere favorevole agli impegni avanzati, rispettivamente, con gli ordini del giorno n. 9/4280/24 e n. 9/4565-A/26, ma non sono state ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
9/4620/8Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento in esame contiene la delega, per il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato;
    il comma 3 dello stesso articolo specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra cui rileva la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Nello specifico, il Governo deve modificare la normativa vigente, rivedendo la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli Investitori e attribuire alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
    si tenga costantemente presente che in molti casi italiani, per le regole di condotta delle banche, titoli azionari e titoli subordinati sono stati venduti anche ai piccoli risparmiatori non istituzionali, i quali erano veramente inconsapevoli del rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti non sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, e in sede di esame dell'A.C. 4565, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., il governo ha dato parere favorevole agli impegni avanzati, rispettivamente, con gli ordini del giorno n. 9/4280/24 e n. 9/4565-A/26, ma non sono state ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti.
9/4620/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, rivede, aggiornandola, la normativa in materia di titoli di proprietà intellettuale, al fine di garantire una maggiore protezione dei marchi d'impresa, sia a livello italiano che europeo;
    il legislatore italiano, in recepimento della direttiva europea 2015/2436, è delegato ad adottare specifiche iniziative volte, fra l'altro, a prevedere che i segni e le indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione dei prodotti stessi;
    da tempo il Parlamento italiano discute sulla necessità di adottare un marchio di garanzia del «made in Italy» che tuteli le produzioni di qualità e fornisca ai consumatori adeguate informazioni sull'origine dei prodotti acquistati;
    nonostante si sia registrata, negli ultimi anni, una ricca produzione normativa sul «made in», l'Italia è ancora priva di legge che tuteli in maniera efficace il «made in Italy», attraverso l'istituzione di un sistema obbligatorio di etichettatura;
    la mancanza di un sistema di etichettatura obbligatoria è la principale causa della perdita di competitività del sistema produttivo nazionale, posto che il made il «made in Italy» risulta tra i marchi più contraffatti al mondo;
    in tal senso, sarebbe opportuno riflettere sulla necessità di potenziare il marchio di certificazione e di garanzia con l'introduzione del Paese di origine, a fianco all'indicazione della provenienza geografica del prodotto. Infatti, l'informazione sul Paese di origine appare il dato più idoneo ad indicare il legame che esiste tra il territorio di origine del prodotto e le caratteristiche tipiche che rappresentano quello stesso territorio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative per l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, ai fini di una loro tracciabilità attraverso l'indicazione del Paese di origine e dei Paesi in cui avvengono tutte le altre fasi di lavorazione.
9/4620/9Bossi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, rivede, aggiornandola, la normativa in materia di titoli di proprietà intellettuale, al fine di garantire una maggiore protezione dei marchi d'impresa, sia a livello italiano che europeo;
    il legislatore italiano, in recepimento della direttiva europea 2015/2436, è delegato ad adottare specifiche iniziative volte, fra l'altro, a prevedere che i segni e le indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione dei prodotti stessi;
    da tempo il Parlamento italiano discute sulla necessità di adottare un marchio di garanzia del «made in Italy» che tuteli le produzioni di qualità e fornisca ai consumatori adeguate informazioni sull'origine dei prodotti acquistati;
    nonostante si sia registrata, negli ultimi anni, una ricca produzione normativa sul «made in», l'Italia è ancora priva di legge che tuteli in maniera efficace il «made in Italy», attraverso l'istituzione di un sistema obbligatorio di etichettatura;
    la mancanza di un sistema di etichettatura obbligatoria è la principale causa della perdita di competitività del sistema produttivo nazionale, posto che il made il «made in Italy» risulta tra i marchi più contraffatti al mondo;
    in tal senso, sarebbe opportuno riflettere sulla necessità di potenziare il marchio di certificazione e di garanzia con l'introduzione del Paese di origine, a fianco all'indicazione della provenienza geografica del prodotto. Infatti, l'informazione sul Paese di origine appare il dato più idoneo ad indicare il legame che esiste tra il territorio di origine del prodotto e le caratteristiche tipiche che rappresentano quello stesso territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative per l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, ai fini di una loro tracciabilità attraverso l'indicazione del Paese di origine e dei Paesi in cui avvengono tutte le altre fasi di lavorazione.
9/4620/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Bossi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite in Allegato, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. Si tratta, prevalentemente, di direttive emanate nell'anno 2016 (23); le restanti direttive risultano emanate negli anni 2015 (3) e 2017 (3);
    l'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, contenuta nell'allegato A del provvedimento in esame (termine di recepimento: 23 settembre 2018),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la formulazione, contenuta all'articolo 14, comma 1, lettera b), concernente l'emanazione di linee guida in tema di non applicabilità del principio di accessibilità.
9/4620/10Matarrelli, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, viene data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa;
    oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il provvedimento detta, all'articolo 5, comma 1, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della richiamata direttiva sull'intermediazione assicurativa;
    in particolare, all'articolo 5, comma 1, la lettera m) dispone di prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefìci monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;
    dunque, con riferimento a tali remunerazioni, ciò non comporterebbe norme specifiche per l'intermediazione assicurativa, ma piuttosto l'applicazione della disciplina già prevista dalla cosiddetta MiFID 2 in materia di mercati degli strumenti finanziari;
    la direttiva 2016/97/UE, successiva alla MiFID 2, nasce invece con l'intenzione di disciplinare direttamente la distribuzione dei prodotti assicurativi, come è ben chiarito dal considerando 10 della stessa direttiva: [...] È importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. La distribuzione del contratti di assicurazione, compresi i prodotti di investimento assicurativi, dovrebbe pertanto essere regolamentata dalla presente direttiva e allineata alla direttiva 2014/65/UE. [...]»;
    nella necessità di dettare una disciplina peculiare per l'intermediazione assicurativa, dal considerando 40 e dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera d) ed e) della Direttiva 2016/97 emerge un generale e diffuso obbligo di trasparenza da rendere ai clienti, in termini di massima informazione sul tipo di compenso;
    la Direttiva 2016/97 prevede esplicitamente l'obbligo di conformare le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi a precisi parametri, al fine di non pregiudicare la capacità di agire nell'interesse dei clienti e di non impedire di fornire un parere adeguato o presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante; è prevista la possibilità di una retribuzione basata su obiettivi di vendita purché non costituisca un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente nel caso in cui il distributore possa offrire un prodotto diverso che risponda meglio alle esigenze del cliente (considerando 46 e articolo 17, paragrafo 3);
    in sede di recepimento, in luogo di quanto previsto dalla Direttiva 2016/97/UE oggetto di diretta attuazione, sembrerebbe quindi escludersi il riferimento ai criteri della stessa, per fare appello alla disciplina, anche attuativa, che attiene al diverso contesto della trasparenza nei servizi finanziari;
    con l'obiettivo di tenere conto del carattere specifico dei prodotti assicurativi, nella Direttiva 2016/97 si prevedono adeguate cautele che, facendo comunque salvi i principi in tema di rappresentazione completa al cliente, escludono onorari o commissioni collegati alla distribuzione di prodotti assicurativi solo se questi abbiano una ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, ovvero non consentano di rispettare l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente (articolo 29, paragrafo 2);
    in particolare, è peraltro assente nella Direttiva 2016/97 qualsiasi disposizione che consenta il rinvio diretto alla MiFID 2, come sembrerebbe proposto nella citata lettera m); sono anzi contenute esplicite previsioni in contrasto con il criterio di delega che si vorrebbe introdurre, peculiare unicamente del mercato degli strumenti finanziari;
    il quadro complessivo che emerge dall'analisi del contenuto della delega potrebbe fare trasparire problematiche applicative, anche in considerazione del rischio di contenzioso conseguente, in quanto la disciplina attuativa potrebbe essere ritenuta non coerente con i contenuti della Direttiva 2016/97,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle relative disposizioni di attuazione, di rendere coerenti le previsioni specifiche dettate all'articolo 5, comma 1, lettera m) del provvedimento in esame, con i contenuti specifici della direttiva (UE) 2016/97, al fine di evitare possibili contenziosi in sede europea e scongiurando la possibilità di far gravare sugli operatori della distribuzione assicurativa nazionali oneri eccessivi, addizionali rispetto a quelli previsti negli altri paesi dell'Unione europea.
9/4620/11Giampaolo Galli, Fusilli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (direttiva «NIS»);
    la suddetta direttiva costituisce uno dei pilastri del nuovo quadro normativo UE in materia di cyber security, unitamente alla Comunicazione della Commissione e del Consiglio del 5 luglio 2016 avente ad oggetto «Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cyber security», e alla Decisione della Commissione del 5 luglio 2016 relativa all'istituzione di un partenariato pubblico-privato contrattuale per la sicurezza informatica;
    gli interventi in materia di cyber security costituiscono uno dei pilastri fondamentali sia della Strategia per il Mercato Unico Digitale, sia dell'Agenda Europea per la Sicurezza. In linea generale, i loro obiettivi sono rinvenibili nel rafforzamento del livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informatici nell'UE, nel consolidamento della cooperazione tra gli Stati, nel favorire le attività di ricerca e sviluppo, nella diffusione tra le imprese e i cittadini della consapevolezza dei rischi e della necessità di dotarsi di adeguati strumenti di protezione;
    una parte rilevante del nuovo quadro normativo è rappresentata dagli obblighi in capo alle imprese identificate come «operatori di servizi essenziali»; in particolare, la Direttiva 2016/1148 prevede che gli Stati Membri, a partire dal 10 maggio 2018, dovranno adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati nella loro attività; adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati, al fine di assicurare la continuità di tali servizi; notificare senza ritardo all'autorità competente o ad uno CSIRT («Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente») gli incidenti aventi un «impatto rilevante» sulla continuità dei servizi essenziali forniti;
    nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'unione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative a costituzione dell'Agenzia in seno alla Presidenza del Consiglio, al fine dell'inquadramento istituzionalmente autonomo, con potere regolamentare e di definizione di direttive, finalizzato alla migliore armonizzazione delle esigenze della Presidenza del Consiglio, dei dicasteri dell'Interno, della Difesa e dello Sviluppo; tale agenzia dovrà accorpare gli attuali CERT esistenti, al fine di armonizzare al meglio il lavoro operativo;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'assegnazione al ministero della Difesa, così come costituzionalmente riconosciuto, delle competenza per la definizione e attuazione delle contromisure cibernetiche nazionali;
   a valutare l'opportunità di predisporre un programma di diffusione della cultura della sicurezza cibernetica anche tramite appositi corsi da attivare nelle università e nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i programmi di diffusione della cultura cibernetica;
   a valutare l'opportunità di promuovere una campagna di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e la rete internet finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza cibernetica;
   a valutare l'opportunità di prevedere la definizione di un elenco di enti privati o pubblici certificati nell'ambito cibernetico, finalizzati alla collaborazione e alla definizione di una sovranità industriale, presso l'agenzia creata in attuazione della NIS, con particolare attenzione alle StartUp nel settore cibernetico, anche attraverso la definizione di percorsi di rimborso fiscale o diretto.
9/4620/12Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2016-2017». Questo provvedimento assegna al Governo deleghe per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;
    nel disegno di legge in esame le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di segreto commerciale rappresentano un progresso per il sostegno al processo dell'innovazione italiana in Europa;
    l'articolo 4, della «Legge di delegazione europea 2016-2017» conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo dalla legge 3 novembre 2016, n. 214;
    a seguito della ratifica di tale provvedimento si è costituito un sistema giurisdizionale unificato: Tribunale Unificato dei Brevetti con sede centrale a Londra e sedi distaccate a Parigi e Monaco;
    questo Accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale dei futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere con costi elevati, di conseguenza le imprese italiane sarebbero penalizzate nell'essere competitive a livello europeo;
    in seguito all'esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, sarebbe necessario aprire una riflessione sulla sede centrale del Tribunale unificato dei brevetti. Va ricordato che, l'Italia può comunque aspirare ad avere una sede regionale;
    nel mese di luglio il Governo italiano ha lanciato la candidatura ufficiale della città di Milano come nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA, European Medicines Agency) che entro il 2019 dovrà lasciare l'attuale quartier generale di Londra proprio a causa della scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione europea. In una logica di distretto una sezione del tribunale unificato dei brevetti sarebbe funzionale a tal fine,

impegna il Governo

per le motivazioni citate in premessa, a promuovere nelle opportune sedi competenti europee, la città di Milano, come uno dei quartier generali del Tribunale unificato dei brevetti.
9/4620/13Galgano, Bombassei, Catalano, Oliaro, Molea, Menorello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 4 ottobre, la Commissione europea ha adottato le decisioni in materia di procedure di infrazione, archiviando due procedure di infrazione con riferimento all'Italia. Al momento, dunque, scende a 64 il numero delle procedure a carico del nostro Paese, più che dimezzato negli ultimi 6 anni;
    il provvedimento in esame reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di ben 29 direttive europee e contiene principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee. Viene poi disposto l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei;
    questo provvedimento, insieme alla legge europea, conferma l'attenzione attiva del Governo all'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario. Tale attivismo si configura non come un adempimento di un mero obbligo, ma come il segno di una matura consapevolezza di appartenere a una comunità sovranazionale, capace di assicurare vantaggi in termini di diritti e opportunità;
    resta la necessità di approvare immediatamente la legge europea dopo un deprecabile incidente politico avvenuto al Senato,

impegna il Governo

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione entro la fine della legislatura, e comunque dopo l'approvazione definitiva della legge europea, sull'impegno per l'abbattimento delle procedure d'infrazione e sui benefici derivanti in termini non solo economici (minori sanzioni) dall'adempimento delle norme europee.
9/4620/14Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per la quale sono esplicitati specifici princìpi e criteri direttivi;
    tale delega si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia e tra i princìpi e criteri direttivi vi è l'obbligo di assicurare un livello minimo di accessibilità dei siti web pubblici nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare limitate eccezioni;
    in particolare, il comma 1, lettera b), del medesimo articolo 14, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, delega il Governo ad emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto;
    questa disposizione reca una formulazione che non consente di evincere con certezza se l'attività di definizione delle suddette linee guida debba trovare realizzazione nel contesto del decreto delegato o in un successivo atto, dalla dubbia portata normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire la formulazione, contenuta all'articolo 14, comma 1, lettera b), del disegno di legge, concernente l'emanazione di linee guida in tema di non applicabilità del principio di accessibilità.
9/4620/15Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A;
    il provvedimento, conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale, per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali;
    quanto stabilito è analogo alle disposizioni contenute nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti;
    l'obiettivo è quello di rispondere all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettiva coerenza tra l'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame con quanto stabilito dalla normativa europea.
9/4620/16Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli interventi contenuti nel disegno di legge è rappresentato dal nuovo regime di cui all'articolo 5, per effetto del quale sono stati delineati i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa);
    la previsione contenuta nella lettera p) del citato articolo 5, delega il Governo a valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2016/97/UE, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva MIFID 2 (direttiva 2014/65/UE);
    consentendo l'ampliamento dello spettro sanzionatorio oltre quanto previsto espressamente dalla stessa Direttiva 2016/97, si rischia di introdurre una disciplina priva di sufficienti connotati di specificità e determinatezza;
    l'articolo 5 prevede il conferimento al Governo di una delega, che non appare dotata di criteri direttivi di sufficiente determinatezza: in astratto il Governo potrebbe adottare sanzioni in grado di minare la capacità dei soggetti interessati di continuare ad operare a dispetto della oggettiva gravità delle violazioni ipotizzabili,

impegna il Governo

a valutare con estrema attenzione, in sede di attuazione, l'opportunità di dare seguito alle previsioni citate, in maniera da evitare ogni possibile rischio di contrasto con la normativa europea ed i conseguenti possibili profili di contestazione e contenzioso che potrebbero derivare dall'attuazione della disciplina in parola, contenuta nella lettera p) dell'articolo 5 del provvedimento in esame, nei termini espressi in premessa.
9/4620/17Elvira Savino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    uno degli interventi contenuti nel disegno di legge è rappresentato dal nuovo regime di cui all'articolo 5, per effetto del quale sono stati delineati i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa);
    con la previsione contenuta alla lettera m) del citato articolo 5, si prevede di introdurre un criterio di delega – in sede di recepimento della direttiva 2016/97 del Parlamento e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa – che, quanto alla remunerazione per le attività di distribuzione di prodotti assicurativi comporta sostanzialmente la non applicazione proprio della direttiva 2016/97 e la applicazione della disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e relative disposizioni di attuazione (c.d. MIFID);
    potrebbe emergere, in sede di attuazione, una situazione certamente singolare, in quanto in sede di recepimento, in luogo di quanto previsto dalla Direttiva UE oggetto di diretta attuazione (e cioè la Direttiva 2016/97), sembrerebbe escludersi il riferimento ai criteri di quell'atto, per fare appello alla disciplina (anche attuativa) adottata in conseguenza di diversa e distinta Direttiva UE, che però attiene a un diverso contesto (la trasparenza nei servizi finanziari), senza tenere conto del carattere specifico della disciplina dettata invece per la distribuzione dei prodotti assicurativi proprio nella Direttiva 2016/97, e senza tenere conto della assenza di qualsiasi disposizione che consenta il rinvio predetto, sia nella Direttiva 2016/97, sia nella Direttiva 2014/65 (MIFID);
    infatti proprio nella Direttiva 2016/97, oggetto di diretto recepimento in questa sede, sono contenute esplicite previsioni in contrasto con il criterio di delega che si vorrebbe introdurre con la lettera m) dell'articolo sopra citato, e precisamente:
     a) emerge un generale e diffuso obbligo di trasparenza da rendere ai clienti, in termini di massima informazione (tra l'altro) sul tipo di compenso (considerando 40 della Direttiva 2016/97 e articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e), senza divieto alcuno delle forme di remunerazione indicate nell'articolo 5);
     b) la Direttiva 2016/97 prevede un obbligo di conformare le politiche retributive dei distributori di prodotti assicurativi a precisi parametri, e cioè: i) non pregiudicare la capacità di agire nell'interesse del clienti; ii) non impedire di fornire un parere adeguato o presentare le informazioni in modo corretto, chiaro e non fuorviante; iii) possibilità di una retribuzione basata su obiettivi di vendita purché non costituisca un incentivo a raccomandare un determinato prodotto al cliente nel caso in cui il distributore possa offrire un prodotto diverso che risponda meglio alle esigenze del cliente (Considerando 46 e articolo 17, paragrafo 3);
    anche in riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, non si prevede mai nella Direttiva 2016/97 il rinvio alla disciplina di cui alla MIFID (come sembrerebbe proposto nella lettera m) dell'articolo in oggetto), ma si prevedono adeguate cautele che, facendo comunque salvi i principi sopra esposti in tema di rappresentazione completa al cliente, escludono onorari o commissioni collegati alla distribuzione di prodotti assicurativi solo se questi abbiano una ripercussione negativa sulla qualità del servizio prestato al cliente, ovvero non consentano di rispettare l'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente (articolo 29, paragrafo 2 Direttiva 2016/97);
    emerge un quadro complessivo che potrebbe fare trasparire problematiche applicative, ove mal si addivenisse effettivamente ad una attuazione della disciplina nei termini sopra paventati, anche in considerazione del rischio di contenzioso conseguente, in quanto potrebbe essere ritenuto non coerente con la disciplina della stessa Direttiva che ci si accinge a recepire per i motivi sopra illustrati,

impegna il Governo

a valutare con estrema attenzione, in sede di attuazione, l'opportunità di dare seguito alle previsioni citate in maniera da evitare ogni possibile rischio di contrasto con le previsioni espresse della medesima Direttiva 2016/97, nei termini rappresentati in parte motiva, anche alla luce dei rischi di possibile contestazione e contenzioso suscettibili di manifestarsi.
9/4620/18Polidori, Palese.


RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (ANNO 2016) (DOC. LXXXVII, N. 5)

Doc. LXXXVII, n. 5 – Risoluzioni

RISOLUZIONI

   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   considerato che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione consuntiva per l'anno 2016 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 234 del 2012, illustrando la linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, ed evidenziandone in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
     l'allegato IV della Relazione presenta una tabella contenente gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, agevolando la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento;
    rilevato che, nel corso dell'esame della Relazione presso le Commissioni parlamentari permanenti, sono emerse le seguenti indicazioni:
    nell'ambito della dimensione esterna dell'Unione, la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fenomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito, nonché di attribuire priorità politica alla strategia di allargamento, quale strumento fondamentale per promuovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo, ferma restando la necessità di un rafforzamento nella dimensione meridionale della politica europea di vicinato;
    in materia fiscale e finanziaria, l'esigenza di concludere il complesso iter di approvazione dello schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari dell'Unione, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea; di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base); e di adottare soluzioni condivise ed equilibrate sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo;
    avuto riguardo alle politiche con valenza sociale, la necessità che il Pilastro europeo dei diritti sociali assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica e si traduca, pertanto, in impegni giuridicamente vincolanti, adeguatamente supportati anche sul piano finanziario;
    sul fronte delle politiche per l'occupazione, la necessità di sostenere – a livello europeo e nazionale – misure volte a promuovere l'incremento dell'occupazione femminile, l'eliminazione dei divari di genere in materia di trattamenti economici e previdenziali e l'adeguata valorizzazione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare;
    in materia di agricoltura e pesca, l'esigenza di rendere più accessibili gli strumenti assicurativi e indennitari alle aziende agricole italiane in crisi, anche rivedendo il quadro giuridico ed economico europeo; la necessità di proseguire sulla strada – già intrapresa per il latte e i prodotti lattiero caseari – della piena tracciabilità dei prodotti, assicurando l'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime utilizzate; l'opportunità di giungere ad una pronta definizione in sede europea di un quadro normativo e sanzionatorio per il comparto ittico, che consideri le peculiari caratteristiche del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse,

impegna il Governo

   1) a proseguire nel lavoro sin qui svolto per la trasmissione al Parlamento di sempre maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede europea, come già emerso dalla Relazione consuntiva per il 2016;
   2) ad assicurare che le prossime Relazioni consuntive diano ancor più analiticamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo delle Camere adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, precisando in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana;
   3) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
   4) a garantire un adeguato seguito, in sede europea, alle questioni emerse e alle priorità politiche orizzontali e settoriali discusse nel corso dell'esame parlamentare della Relazione consuntiva.
(6-00355) «Bergonzi, Sberna, Tancredi, Berlinghieri».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, consentendo al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
    la Relazione è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 5 aprile di quest'anno, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, consentendo al Parlamento di svolgere un esame efficace ed una verifica puntuale delle indicazioni contenute nel documento;
    la Relazione richiama gli atti di indirizzo adottati con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia stato precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare;
    il Governo deve essere in grado prima di tutto di perseguire gli interessi nazionali del nostro Paese, assumendo in sede europea delle posizioni se necessario anche intransigenti e mantenendo sempre la possibilità di confrontarsi con i propri interlocutori;
    in questa Relazione consuntiva si rinviene troppa enfasi sui risultati ottenuti da questo Governo, mentre pochi sono i traguardi concreti effettivamente conseguiti;
    la seconda parte della Relazione è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, e, nello specifico, riguardo alla politica estera, alla sicurezza comune, alla politica di sicurezza e difesa comune e alla stabilizzazione della democratizzazione. Particolare attenzione è dedicata ad alcuni Paesi del mediterraneo, al corno d'Africa e al Sahel;
    secondo la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le principali azioni del Governo sono state orientate al contrasto del fenomeno migratorio irregolare;
    il nostro Paese ha sopportato oneri esorbitanti sotto il profilo dell'accoglienza, spesso scaricati su piccoli centri che sono stati costretti a gestire sui propri territori un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e dell'Unione europea; migranti che alla fine finiscono con l'ingrossare le fila della criminalità nostrana;
    nonostante i dichiarati impegni da parte delle istituzioni governative e comunitarie finalizzati al contrasto del fenomeno migratorio irregolare, è di tutta evidenza che tali obbiettivi, sebbene ribaditi nel corso degli anni, durante i quali gli sbarchi sulle coste italiane, comunque, hanno continuato ad intensificarsi, ad oggi si rivelano ancora semplici dichiarazioni d'intenti, stante l'emergenza migratoria in atto, così come confermato anche dall'aumento degli sbarchi c.d. «fantasma» e dalla mancanza di adeguate politiche per il trattenimento e rimpatrio degli immigrati irregolari,

impegna il Governo

   1) ad orientare la propria azione in seno all'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori in funzione dell'obiettivo di alleggerire la pressione gravante sul nostro Paese, in primo luogo incoraggiando l'adozione di misure che finanzino collettivamente i respingimenti assistiti di coloro che non sono stati ritenuti intitolati a ricevere alcun tipo di tutela internazionale;
   2) ad attivarsi per l'adozione immediata di specifiche e idonee misure volte alla tutela e controllo dei confini aerei, terrestri e marittimi, attraverso azioni di respingimento verso i confini e le coste degli Stati di provenienza, e altresì per contrastare l'ingresso irregolare di immigrati anche dagli altri stati europei confinanti;
   3) a promuovere la creazione nei paesi di partenza e di transito di appositi campi al fine di realizzare sul posto la verifica dell'eventuale sussistenza dei criteri richiesti e l'esame delle stesse domande di protezione internazionale, al fine di disincentivare le partenze degli immigrati;
   4) ad assicurare, anche in ottemperanza alla direttiva 2008/115/CE, che la capienza effettiva dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sia tale da garantire il trattenimento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso o soggiorno sia irregolare presenti attualmente sul territorio nazionale, aumentando anche il periodo di trattenimento fino a 18 mesi;
   5) ad esigere in ambito europeo una più equa ripartizione del carico rappresentato da coloro che sono stati riconosciuti invece meritevoli di tutela internazionale;
   6) a battersi in ambito europeo affinché vengano assunte le misure ritenute più idonee a stroncare il traffico di migranti irregolari, se necessario anche prospettando interventi militari di supporto nei Paesi di transito dei flussi che raggiungono il nostro Paese;
   7) ad impegnarsi, anche in ambito europeo, a stipulare e rendere effettivi e operativi gli accordi bilaterali di riammissione con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappresentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro ingresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.
(6-00356) «Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, introdotta e disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, intende rappresentare il principale strumento fornito al Parlamento per il controllo ex post sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare la Relazione intende consentire alle Camere la verifica sull'operato del Governo e sulla rappresentanza a livello europeo della posizione del Parlamento in merito a specifici atti o progetti di atti così come esplicitamente previsto dall'articolo 7 della medesima legge. Pertanto la Relazione consuntiva dovrebbe presentare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari;
    la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea analizza, inoltre, l’iter sulle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, fornendo alcune informazioni su queste ultime;
    il consolidamento del coordinamento tra Parlamento e Governo risponde in primo luogo alla necessità di colmare il deficit democratico all'interno dell'Unione europea. Il coinvolgimento dei rappresentanti dei cittadini, eletti dal popolo, nella definizione delle politiche in sede di Unione europea è imprescindibile per uno sviluppo equilibrato dell'Unione e perché questa diventi il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
    la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5) si articola in quattro parti. Più specificamente, la parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale, nel cui ambito vengono analizzati tre capitoli aventi contenuto eterogeneo, relativi rispettivamente al piano posto in essere dalle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2016 (Paesi Bassi e Slovacchia) per affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea; la questione relativa alla Brexit e al recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 TUE, nonché le conseguenze sui cittadini europei residenti nel Regno Unito; infine, il coordinamento delle politiche macroeconomiche, alla luce del meccanismo di sorveglianza macroeconomica e di bilancio «Semestre europeo» e la fiscalità. Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza della Relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia della stessa Unione europea;
    nella Relazione relativa all'anno 2016 trovano conferma talune problematiche evidenziate in occasione della precedente Relazione, rivelando, in particolare, una certa disomogeneità e astrattezza nei riferimenti alla posizione concretamente assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati con gli organi parlamentari nazionali. Inoltre, nella Relazione vengono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalle Camere, senza che venga specificato nel dettaglio in che modo questi si siano effettivamente tramutati nella posizione negoziale assunta dal Governo nelle sedi UE;
    come anticipato, nella prima parte della Relazione, vengono definite le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, ossia il coordinamento delle politiche macroeconomiche, nonché delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;
    l'obiettivo perseguito dalla Relazione è quello di porre le basi per la nuova governance economica nella zona euro, mediante il consolidamento di meccanismi che consentano un maggior coordinamento e mediante lo sviluppo di misure per far convergere le politiche economiche dell'Unione;
    nell'ambito della fiscalità diretta, la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, volto ad assicurare un efficace contrasto all'elusione fiscale internazionale che comprende, fra l'altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effettiva per l'estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa). Ad ogni modo, l'unione economica e fiscale non risolverebbe le asimmetrie macroeconomiche e gli squilibri generati dall'introduzione della moneta unica in Paesi con caratteristiche e dinamiche economiche molto diverse tra loro;
    la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della necessità di favorire a livello europeo una politica migratoria condivisa, che tenda a ridurre il peso a carico di alcuni Stati, prevalentemente di confine, attraverso la redistribuzione delle quote di migranti sul territorio europeo. L'adozione di politiche migratorie condivise diviene ancora più rilevante alla luce dell'ingente numero di migranti, peraltro in continuo aumento, che rende ancora più evidente l'esigenza di approntare misure in grado di fronteggiare in modo sistematico la problematica (si consideri, infatti, che nei soli primi mesi del 2016 già 146.000 migranti hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, di cui circa 137.000 sulla rotta Turchia-Grecia, con un numero di morti che supera i 450);
    la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea sulla migrazione del 2017, nella quale si è ribadito l'impegno europeo ad una più coerente gestione del fenomeno migratorio. Come dimostrato anche dalla recente sentenza del 7 settembre 2017 della Corte di giustizia di condanna della Slovacchia e dell'Ungheria, i numeri relativi al ricollocamento dei migranti risultano irrisori a fronte degli impegni presi dagli Stati europei. Questo a dimostrazione della mancanza di unitarietà nell'affrontare le sfide delle politiche migratorie. Nonostante i ripetuti appelli, purtroppo la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia, violando gli obblighi giuridici sanciti dalle decisioni del Consiglio e gli impegni nei confronti della Grecia, dell'Italia e di altri Stati membri, non hanno ancora intrapreso le azioni necessarie;
    il 1o marzo 2017, alla vigilia del vertice di Roma, con il Libro bianco sul futuro dell'Europa la Commissione ha avviato un dibattito paneuropeo che si auspica serva a consentire ai cittadini e ai leader dell'Unione europea di definire una visione per il futuro dell'Europa a 27. Il Libro bianco prospetta cinque scenari per l'evoluzione dell'Unione: «Avanti così»: l'UE a 27 continua ad attuare il suo programma positivo di riforme; «Solo il mercato unico»; «Chi vuole di più fa di più», con la conseguenza che gli Stati membri che lo desiderano possono aumentare la cooperazione in ambiti specifici; «Fare meno in modo più efficiente» per il raggiungimento di maggiori risultati in tempi più rapidi in alcuni settori selezionati, intervenendo meno in altri; «Fare molto di più insieme», per cui gli Stati membri possono condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti,

impegna il Governo:

   1) a dare un sistematico e tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 234 del 2012 nei confronti delle Camere, ed in particolare alla trasmissione alle Camere di tutti gli atti elencati al comma 3 dell'articolo 4 in forma dettagliata e precisa, anche garantendo l'assistenza documentale e informativa della Rappresentanza permanente a Bruxelles agli uffici della Camera e del Senato, al fine di assicurare che il Parlamento sia messo nella concreta possibilità di contribuire alla definizione delle politiche dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   2) ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente e puntualmente sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea;
   3) a ripensare la struttura delle relazioni consuntive al fine di rendere i testi più facilmente fruibili e consultabili, in particolare attraverso lo sviluppo analitico del documento che dovrebbe contenere un parallelo diretto tra gli indirizzi e l'operato del Governo su ciascun file trattato al posto di interessanti liste, di difficile consultazione;
   4) a contribuire al processo volto ad apportare modifiche all'assetto istituzionale europeo che miri a ridurre il deficit democratico all'interno delle istituzioni europee, riequilibrando i poteri in favore delle istituzioni e degli organi più direttamente rappresentativi delle istanze dei cittadini e incrementando i canali partecipativi. Al contempo, rendere più tempestiva, efficace e incisiva la partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche europee attraverso una condivisione reale delle scelte politiche nazionali da promuovere in sede di Unione europea e non continuare a relegare i rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti a meri ratificatori di decisioni governative;
   5) a garantire il coinvolgimento delle Camere nella risoluzione delle procedure di infrazione, trasmettendo l'intera documentazione utile, ivi incluso nei casi di pre-infrazione Eu-pilot e informandole su ogni azione intrapresa per la risoluzione delle controversie;
   6) ad assicurare che le Camere siano debitamente e previamente coinvolte nel processo di formazione della posizione nazionale all'interno istituzioni dell'UE nell'ambito di procedure di consultazione da esse avviate;
   7) a ripensare e rimodulare i principi del regime dell’austerity, promuovendo in sede europea la ridiscussione degli stringenti vincoli quantitativi posti dal Fiscal Compact, attraverso la definizione, al contrario, di obiettivi macroeconomici e sociali che garantiscano e promuovano il benessere diffuso dei cittadini europei. Infatti, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi a regolamentare gli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, allo scopo di rafforzare e strutturare coerentemente un tessuto solidale tra gli Stati membri;
   8) a prevedere l'adozione di politiche di sostegno economico delle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa, mediante l'istituzione di strumenti come il reddito di cittadinanza;
   9) ad impegnarsi affinché, nel quadro del bilancio dell'Unione, si perseguano lo sviluppo e la coesione sociale in coerenza con i principi di uguaglianza e solidarietà tra gli Stati membri affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie direttamente connesse all'Unione economica e monetaria, in un'ottica di cooperazione e solidarietà;
   10) a definire misure di sostegno agli investimenti sia nazionali che europei per la promozione di un reale sviluppo, dirette in primo luogo alle PMI (che costituiscono il perno fondamentale del nostro tessuto produttivo, confermandosi come primo e principale motore di crescita anche in tempi di crisi) attraverso il finanziamento di progetti di crescita e di sviluppo a favore dei cittadini europei;
   11) a promuovere azioni coordinate volte a contrastare in maniera organica le condizioni emergenziali alla base dei flussi migratori, combattendo, quindi, l'instabilità politica ed economica, le violazioni dei diritti umani e la povertà nei Paesi di partenza;
   12) ad adoperarsi affinché in sede europea si provveda ad una revisione dell'Accordo Dublino III (Regolamento n. 604/2013) al fine di rendere realmente condivisa la gestione della questione migratoria;
   13) ad adottare in sede europea ogni iniziativa utile volta a giungere ad una revisione del quadro normativo europeo in materia di diritto d'autore che tenda ad una sempre maggiore armonizzazione sostanziale degli istituti relativi valorizzando e rafforzando le eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, in particolare quanto risultano funzionali al progresso della ricerca scientifica e tecnica ed all'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto di critica e discussione;
   14) a promuovere tutte le necessarie misure – anche normative – volte a favorire la parità di trattamento dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni occupazionali e sociali, armonizzando le politiche adottate dagli Stati membri.
(6-00357) «Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli, Simone Valente».


   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);
   premesso che:
    la relazione consuntiva si presenta come un imponente resoconto, che però non sembra incidere particolarmente sulla riflessione relativa al futuro del progetto europeo e dell'Unione europea, del suo assetto istituzionale e della sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
    come abbiamo avuto modo di ribadire in diverse occasioni, quel che non ci ha convinti in questi anni, in particolare, è stato il modus operandi delle istituzioni europee, ancora troppo lontane dai cittadini, e, soprattutto, la poca incisività dei Governi di centrosinistra di questa legislatura nel far sentire alta la voce dell'Italia in Europa;
    la governance dell'area euro è sembrata orientata verso l'unione economica, bancaria e di bilancio, senza una progressione parallela dell'unione politica, per cui sono aumentati i controlli europei, ed è cresciuta la forza di una burocrazia comunitaria sempre più invadente, senza il necessario controbilanciamento politico e, quindi, democratico;
    nel corso di questi anni, l'Italia non ha influito concretamente sulle decisioni chiave dell'Unione, e non ha avuto la capacità di esercitare una proposta o una mediazione sul nodo decisivo della governance dell'UE, dove i singoli Paesi continuano a far valere i loro interessi in senso disgregativo, privi della forza e della visione di una vera Europa, quale quella che avevano immaginato i padri fondatori;
    lo stesso Esecutivo, più volte, ha evidenziato, in diversi casi, i profili di criticità dei vari negoziati. Un esempio su tutti: la questione migratoria, che rappresenta ancora oggi un problema che l'Unione europea non ha mai affrontato in maniera seria, approfondita e risolutiva;
    la stessa Relazione consuntiva spiega come «permangono diversi aspetti tutt'ora irrisolti sul fronte delle politiche europee sull'immigrazione, ed il cammino da percorrere è ancora lungo». La stessa Relazione programmatica discussa a giugno scorso rilevava come «resta ancora molto da fare per far rispettare pienamente e da tutti gli obblighi di solidarietà in materia di asilo e diritti fondamentali», evidenziando la necessità di migliorare le recenti proposte di riforma del diritto di asilo e sviluppare una politica solidale e integrata con la dimensione esterna, prefigurata nel Migration compact, per affrontare le cause all'origine dei flussi;
    non possiamo però omettere come sia stato il Governo italiano per primo ad accettare l'immobilismo europeo su questo tema, troppo preso ad ottenere per se stesso quei margini di flessibilità vitali per poter rincorrere politiche di spesa non strutturali, ma finalizzate ad ottenere un consenso che in ogni caso non è mai arrivato;
    sulla bilancia dell'Europa il Governo ha quindi preferito troppo spesso sacrificare politiche di più ampio respiro per rincorrere propri interessi. In questo modo, non ha contribuito a quell'evoluzione di cui l'Unione avrebbe bisogno, per uscire dall'orizzonte limitato in cui si è rinchiusa, costringendo i Paesi membri a muoversi entro perimetri sempre più stretti, con normative di dettaglio, riservando alle grandi questioni solo un estenuante immobilismo;
    questa incapacità dell'Europa di soddisfare le esigenze economiche e sociali della sua popolazione è sfociata nell'uscita del Regno Unito dall'Unione, ed è tuttora assai percepita nei Paesi dell'Ue;
    sul tema immigrazione, il Governo italiano non è riuscito ad imporre un'azione coordinata dell'Unione Europea, con la previsione di una politica condivisa in materia di asilo e di rimpatri, nonché di interventi contro i trafficanti di persone. L'Italia non ha saputo offrire all'Europa quell'impulso decisivo in grado di mettere in campo le misure necessarie per governare un fenomeno altrimenti destinato a creare una frattura indelebile nel patto sociale tra cittadini e Stato europeo, nonché negli equilibri tra gli Stati membri, con conseguenze drammatiche per la stessa tenuta democratica e la convivenza tra Stati;
    la corsa ad un accordo con la Libia dello scorso agosto ha costituito, di fatto, l'ennesima prova di un percorso tortuoso e sbagliato che – in materia di politiche migratorie – il Governo ha intrapreso in maniera del tutto isolata;
    l'Italia si è infatti ritrovata stretta nella morsa degli egoismi dei Paesi europei, che hanno di fatto reso il canale della rotta del mediterraneo centrale, unica «porta aperta» sull'Europa;
    sul fronte dell'economia, la relazione evidenzia come l'adozione, da parte della Commissione europea nel mese di novembre e poi da parte dell'Eurogruppo a dicembre, di un orientamento favorevole ad una politica fiscale espansiva per la zona euro nel suo complesso, «non fa che dare credito alla tesi da lungo tempo sostenuta dal Governo italiano della necessità di utilizzare la leva fiscale per rafforzare la ripresa economica, in particolar modo da parte di quei Paesi dell'eurozona che si trovano in surplus di bilancio»;
    con particolare riferimento ai Paesi in surplus di bilancio, non dimentichiamo che Forza Italia chiede da tempo di adottare opportune iniziative volte a stimolare in particolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale, che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra gli Stati;
    il surplus crescente dell'economia tedesca ha dimostrato, negli anni della crisi, che l'espansione monetaria, senza una politica che aiuti la convergenza economica tra i vari paesi, non fa che alimentare uno squilibrio che ci pone in conflitto anche con il resto del mondo;
    l'Europa degli ultimi anni, ad evidente trazione tedesca, non ha volutamente colto, sbagliando, che l'eccesso di surplus produce altrettanti danni dell'eccesso di deficit. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla;
    pensare che la convergenza delle economie dovesse passare attraverso la deflazione interna ai paesi cosiddetti deboli, e imposta attraverso il consolidamento fiscale anche nei periodi di recessione, ha quindi prodotto deflazione generalizzata e nessun consolidamento fiscale;
    da questo punto di vista, almeno l'apertura mostrata ad una politica fiscale espansiva rappresenta sicuramente un passo avanti, ma, come sottolinea la stessa relazione, resta ancora molto da fare per dotare l'Eurozona di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno;
    in ogni caso, quello che serviva, e che sarebbe stato anche funzionale ad una maggiore efficienza della politica monetaria di Mario Draghi, era la reflazione in Germania, che avrebbe fatto aumentare la crescita nell'eurozona di almeno un punto all'anno, e avrebbe con tutta probabilità evitato – o sicuramente rallentato – la nascita dei populismi;
    un'Europa senza crescita non è più possibile e non verrebbe accettata dai cittadini. Senza crescita si blocca anche la trasmissione della politica monetaria all'economia reale, come è avvenuto negli anni dell'ultima lunga crisi;
    oggi può e deve essere l'intera Unione europea a rispondere all'esigenza di sviluppo, riprendendo quello spirito che ha accompagnato i sei Paesi che hanno fondato l'Europa – e che richiamiamo da tempo – per scongiurare la disgregazione europea, per non sfociare in derive populiste ed autoritarie;
    in questo processo, è necessario che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile,

impegna il Governo:

   1) sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
   2) a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
   3) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
   4) a promuovere, in seno all'Unione europea, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
   5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione economica e monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
   6) ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
   7) a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere la ripresa dell'economia reale;
   8) in risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'Unione europea, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
   9) a sostenere in sede europea la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
   10) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00358) «Occhiuto, Elvira Savino».


   La Camera,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),

impegna il Governo:

   1) sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
   2) a rafforzare la posizione dell'Italia nella fase ascendente del processo di formazione della normativa comunitaria, anche cercando di adattare le disposizioni europee ai diversi contesti territoriali e locali, per non creare ulteriori penalizzazioni per i cittadini, le imprese e per i nostri territori, in particolare nel Mezzogiorno, per i quali è necessario rimuovere progressivamente ogni situazione di svantaggio competitivo;
   3) ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
   4) a promuovere, in seno all'Unione europea, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
   5) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione economica e monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;
   6) ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
   7) a promuovere ogni iniziativa necessaria al rafforzamento e al completamento dell'Unione finanziaria, per la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere la ripresa dell'economia reale;
   8) in risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'Unione europea, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione di una politica migratoria europea comune e coerente, che affronti i temi del controllo delle frontiere e della stabilità e sviluppo dei Paesi di origine e di transito, per contenere rapidamente i flussi, proteggere le nostre frontiere esterne, accelerare accordi di cooperazione mirata e rafforzata con i paesi terzi, ridurre la migrazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen, contemplando interventi mirati per contrastare gli scafisti in partenza dalla Libia e dalla Tunisia, unitamente a interventi di carattere umanitario per garantire, a chi ne ha diritto, di ricevere assistenza in Africa e accoglienza in Europa;
   9) a sostenere in sede europea la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
   10) a riferire regolarmente ai competenti organi parlamentari sul seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
(6-00358) (Testo modificato nel corso della seduta) «Occhiuto, Elvira Savino».