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Temi dell'attività parlamentare

Difesa e Forze armate
Commissione: IV Difesa
Difesa e Forze armate
Nuovi parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La legge n. 2 del 2015 ha disposto che ai fini del reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e miliatre e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite da un apposito regolamento, eliminando, quindi, il requisito del limite minimo di altezza originariamente contemplato dalle normative relative ai requisiti per l'accesso nelle richiamate carriere.

In attuazione della  legge n. 2 del 2015 è stato adottato il D.P.R. 17 dicembre  2015 n. 207, concernente il regolamento  in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi  per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 2 del 2015.

 
La legge n. 2 del 2005
  • 2 dossier
20/01/2016

La legge n. 2 del 2015 nel novellare la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), ha disposto che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite da un apposito regolamento, eliminando, quindi, l'originaria previsione normativa che richiedeva un limite minimo di altezza per l'accesso nelle carriere iniziali dell Forze armate (articolo 635 comma 1, capoverso lettera d) del Codice dell'ordinamento militare).

La richiamata legge ha quindi rinviato ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole al nuovo parametro. Al medesimo regolamento è stato, inoltre, affidato il compito di fissare parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

La legge n. 2 del 2015 ha, infine precisato che nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla originaria normativa.

Dossier
 
Il D.P.R. 17 dicembre 2015, n.207
  • 1 dossier
20/01/2016

Il D.P.R. n. 207 del 2015, pubblicato nella gazzetta Ufficiale dello scorso 29 dicembre ed entrato in vigore il 13 gennaio 2016 individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori.

Il Regolamento reca, inoltre, un allegato (Allegato "A") contenente la Tabella per la valutazione dei parametri fisici di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento stesso.

Nello specifico i primi due articoli del Regolamento recano, rispettivamente, le definizioni dei parametri fisici della composIzione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva (articolo 1) e l'ambito di applicazione del provvedimento (articolo 2).

In particolare, l'articolo 2 individua l'ambito di applicazione del provvedimento  in tutte le procedure di reclutamento  e di accesso ai ruoli  del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con esclusione delle procedure  di reclutamento e di accesso  ai ruoli del personale dei richiati Corpi destinati ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori.

 

Ai sensi del successivo articolo 3 i candidati ai concorsi in questione devono rientrare nei  valori limite  di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella allegata al regolamento con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione  (secondo comma) fino ad un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella richiamata tabella.

Tali parametri fisici sono rappresentati dalla composizione corporea, dalla forza muscolare e dalla massa metabolicamente attiva. Secondo le definizioni fornite dall'articolo 1  del Regolamento in esame per composizione corporea deve intendersi la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; a sua vola la forza muscolare consiste nella forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg). Infine la massa metabolica mente attiva è rappresentata dalla percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

A sua volta l'articolo 4 novella gli articoli 586, 587, 957 e 958 del D.P.R. n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) per adeguare tali disposizioni  ai nuovi parametri fisici previsti dalla legge n. 2 del 2015 per l'arruolamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco.
 
Nello specifico:
 
  • l'articolo 586 del richiamato testo unico, concernente le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, viene novellato al fine di sopprimere il riferimento alla statura attualmente previsto dalla lettera b) del comma 1 di tale articolo;
  •  l'articolo 587 che attualmente  fissa i  limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri è interamente sostituito al fine di prevedere  i nuovi parametri fisici ed i relativi "valori limite" richiesti per l'arruolamento del richiamato personale;
  • gli articoli 957 e 958, concernenti, rispettivamente, il reclutamento degli atleti e degli istruttori nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono novellati al fine di eliminare il riferimento ai  "limiti di altezza previsti dal regolamento".
 
L'articolo 5 prevede la possibilità di apportare eventuali correzioni al Regolamento. Sempre l'articolo 5 affida poi ad apposite direttive tecniche soggette anch'esse ad eventuale aggiornamento la puntuale definizione in modo omogeneo dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al Regolamento in esame. Si prevede, inoltre, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandì di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso (13 gennaio 2016).
 
Gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, l'indicazione delle norme oggetto di abrogazione a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (13 gennaio 2016) e la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.
 
In particolare, si prevede l'abrogazione:
 
  1. dei commi 3, 4 e 5 del D.P.C.M n. 411 del 1987 che attualmente reca specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei  Vigili del fuoco, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato;
  2. del comma 2 del D.P.R.  n. 316 del 2002 concernente taluni requisiti fisici per il reclutamento nei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» della Guardia di finanza;
  3. del comma 1, lettera h) dell'articolo 2 del D.P. R. n. 287 del 2004  che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
  4. del comma 1, lettera b), n. 9 dell'articolo 3 del D.P. R. n. 287 del 2004 che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi ad esecutore ed archivista della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
  5. del comma 1, lettera i) del decreto del Presidente dellla Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 che detta particolari limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.
 

Si segnala, infine che l'articolo 6, oltre ad elencare espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione reca, inoltre, il principio generale in base al quale non è più applicabile alcuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

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