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Difesa e Forze armate
Commissione: IV Difesa
Difesa e Forze armate
La proroga delle missioni internazionali per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2015: Il decreto legge n. 7 del 2015

La legge n. 41 del 2015, di conversione del decreto legge n. 7 del 2015 oltre a prevedere talune misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, reca le autorizzazioni di spesa  necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1°gennaio - 30 settembre 2015.

 
La proroga delle missioni internazionali per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2015: Il DL n. 7 del 2015 (articoli 11-20)
  • 2 dossier
07/04/2015

La legge n. 41 del 2015, di conversiione del decreto legge n. 7 del 2015, oltre a prevedere talune misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, reca le autorizzazioni di spesa – a valere dal primo gennaio al trenta settembre 2015 – necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali, raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi); Africa (Libia, Mali, Corno d'Africa e Repubblica centrafricana).

Il provvedimento disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Ulteriori disposizioni del decreto legge riguardano poi la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge proroga le missioni internazionali dal 1o gennaio al 30 settembre 2015, retroagendo dunque di cinquanta  giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 20 febbraio  gennaio 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dall'1 gennaio al 19 febbraio.

  Rispetto al precedente decreto legge n. 109 del 2014 avente natura semestrale (dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014) la proroga prevista dal decreto legge n. 7 del 2015 è dunque di nove mesi.

Nello specifico l'articolo 11 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

L'articolo 12 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia. Al riguardo, le principali novità riguardano:

  •  il comma 1 che autorizza, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 126.406.473per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata Resolute Support Mission, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. 109/2014;
  • il comma 9 che autorizza, per il periodo 1° gennaio 2015 - 30 settembre 2015 la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). Il comma 9  autorizza, altresì, la spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'Islamic State in Iraq and the Levant nel periodo 1° novembre-31 dicembre 2014.

L'articolo 13 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa. Al riguardo, si segnala che il comma 3 autorizza, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015, la spesa di 29.474.175 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare Atalanta dell'Unione Europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 109/2014. Rispetto al precedente decreto-legge di proroga n. 109 del 2014 non risulta quindi più autorizzata la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria.

In relazione a questa parte del provvedimento si segnala che nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modifiche. In particolare:

  • è stata soppressa l'autorizzazione di spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia;
  • è stato subordinato il prosieguo della missione Atalanta - una volta conclusa tale missione e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015 - alla valutazione degli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India e comunque sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  • è stata autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari;

  • sono state soppresse le disposizioni che consentono al Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, di stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza di tale categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria;
  • è stato previsto l'obbligo per il Governo di specificare nella relazione quadrimestrale sulle missioni e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa se le forze di polizia a ordinamento militare impegnate nelle missioni alle quali partecipa l'Italia rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea.

Il decreto legge in esame, reca, poi,  all'articolo 14  disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

L'articolo 15 definisce normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge in esame, reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo18) e il regime degli interventi (articolo 19).

In particolare, l'articolo 17:

 

  • al comma 1 autorizza dal 1º gennaio al 30 settembre dell'anno in corso la spesa di 68.000.000 euro finalizzati ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati , nei paesi ad essi limitrofi.
  • al comma 2 specifica che le iniziative finanziate ai sensi del precedente comma 1 dovranno avere particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile, come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.
  • al comma 3 autorizza, sempre nei primi nove mesi del 2015, la spesa di 1.700.000 euro nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, (recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi).

 

A sua volta l'articolo 18:

  • autorizza per il 2015 l'erogazione di un contributo di 120 milioni di euro a supporto delle Forze di sicurezza afghane, incluse le forze di polizia, nell'ambito dell'impegno internazionale per l'Afghanistan collegato alla conclusione della missione ISAF, sostituita dalla missione dell'Alleanza atlantica per l'addestramento, l'assistenza e la consulenza alle forze di sicurezza afghane denominata Resolute Support;
  • prevede una spesa complessiva di 1.490.676 euro dal 1° gennaio al 30 settembre 2015,destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto;
  • integra di 2.000.000 di euro, relativamente all'arco temporale che va dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (recante partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America latina e caraibica;
  • destina, dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, 2.300.000 euro alla partecipazione italiana ai Fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché a contributi destinati al Tribunale speciale per il Libano - istituito per indagare sull'assassinio dell'ex premier Rafik Hariri - e alla costituzione di un fondo per la campagna promozionale della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  • autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 la spesa di 10.781.848 euro per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), alla Fondazione Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica e, infine, all'European Institute of Peace;
  • autorizza una spesa, dal 1° gennaio al 30 settembre 2015, di 9.187.296 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
  • autorizza la spesa, nei primi nove mesi del 2015,di 23 milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159.
  • autorizza dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 la spesa di 700.000 euro al fine di proseguire gli interventi di realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio;
  • autorizza nei primi nove mesi del 2015 lo stanziamento di 1.372.327 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi.

L'articolo 19 reca il regime degli interventi nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In relazione a questa parte del decreto legge si segnala che nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate talune modifiche. In particolare, le modifiche apportare dalle Commissioni riguardano:

  • la possibilità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
  • l'individuazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari in altri Paesi;
  • la pubblicità da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle condizioni e degli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. È stato, infine, stabilito che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi
  • la dotazione di 500.000 euro dell'apposito fondo per il sostegno della campagna per la candidatura dell'Italia a un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Da ultimo, l'articolo 20, ricompreso nel Capo V (disposizioni finali), reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonchè la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. L'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Inoltre, il decreto-legge interessa iniziative di cooperazione allo sviluppo e il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e il regime degli interventi.

Per quanto concerne le misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale si veda, altresì,il tema D.L. 7/2015 Lotta al terrorismo internazionale e missioni internazionali (area diritto e giustizia).

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