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Temi dell'attività parlamentare

Finanza, fisco e patrimonio pubblico
Commissione: VI Finanze
Fisco
Accertamento e riscossione

Nel 2017 le entrate tributarie erariali ammontano a 455.717 milioni di euro, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2016. Le imposte dirette si attestano a 245.887 milioni di euro (+0,2 per cento) e le imposte indirette risultano pari a 209.830 milioni di euro (+2 per cento). Nel confronto con il 2016, l'andamento delle entrate tributarie del 2017 risente della diminuzione della entrate in conto capitale derivanti dall'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (voluntary disclosure) che nel 2016 ha fatto registrare entrate per 4 miliardi, mentre nel 2017 si è attestato al di sotto del miliardo di euro (i termini sono stati riaperti dal D.L. n. 193 del 2016). Per un'analisi ulteriori dei dati si segnala il Bollettino delle entrate tributarie 2017 pubblicato a marzo 2018. Le entrate derivanti dai giochi si attestano, nel 2017, a 14 miliardi di euro con una flessione tendenziale del 2,6 per cento.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione il 1° febbraio 2018 hanno illustrato i servizi offerti e i risultati raggiunti nel 2017. L'attività di controllo e di promozione della compliance svolta nel 2017 dall'Agenzia delle entrate ha consentito di riportare nelle casse dello Stato oltre 20 miliardi di euro, con un incremento complessivo del 5,8% rispetto al 2016. Nel dettaglio 11 miliardi derivano dai versamenti diretti dei contribuenti a seguito dei controlli (+14,6%); 7,4 miliardi derivano da ruoli (+54,2%); 1,3 miliardi è la somma incassata grazie alle lettere di compliance inviate ai contribuenti (+160%); 400 milioni recuperati grazie alla prima versione della voluntary disclosure. Cresce anche il gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi forniti ai contribuenti: 412,6 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più (+1,9%) rispetto al dato 2016 (405 miliardi). Dagli stessi dati si ricava che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro complessivamente nel 2017 (+ 44% rispetto al 2016). La definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle (D.L. n. 193/2016), ha portato 6,5 miliardi di euro nel 2017.

 
Definizione agevolata dei debiti tributari
07/02/2018

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 6) consente di definire con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 (c.d. "rottamazione delle cartelle"). Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è comunque dilazionato in rate nel corso del 2017 e nel corso del 2018.

A tal fine deve essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017 (termine così prorogato dal D.L. n. 36 del 2017 rispetto all'originario 31 marzo 2017), con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza e fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili e avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

La possibilità di introdurre la definizione agevolata è stata estesa anche alle entrate regionali e degli enti locali (articolo 6-ter). Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

Il medesimo provvedimento (articolo 5-bis) autorizza l'Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010. 

Con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.  

L'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 prevede la possibilità di rientrare nei benefici della Definizione agevolata 2016 a favore di coloro che non hanno pagato le prime due rate in scadenza a luglio e a settembre 2017: a tal fine gli importi scaduti devono essere saldati, in un'unica soluzione, entro il 7 dicembre 2017. Il termine per il pagamento della rata che scade ad aprile 2018 è posticipato a luglio 2018. È prevista una specifica disciplina per le Università degli studi che hanno aderito alla Definizione agevolata 2016: possono pagare le rate in scadenza a novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Sono riammessi alla definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche coloro che sono stati precedentemente esclusi in quanto non in regola con il precedente piano di rateazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, e tutti i soggetti che, pur essendo in condizione di avvalersene, non hanno presentato la necessaria dichiarazione e documentazione nei termini di legge. Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018. Sulle somme dovute si applicano, a partire dal 1° agosto 2018, gli interessi per la dilazione dei pagamenti nella misura del 4,5 per cento. Il versamento delle somme può essere rateizzato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Si disciplina inoltre la Definizione agevolata 2017: i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti con modalità agevolate. Per aderire il debitore deve inviare una istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 maggio 2018. È possibile pagare in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 5 rate (da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). Può presentare la richiesta di rottamazione anche chi non è in regola con il precedente piano di rateizzazione (commi 4-10).

Il nuovo comma 11-quater estende i termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Sul sito dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Si ricorda che, in precedenza, la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva disciplinato la definizione, con modalità agevolate, delle somme iscritte a ruolo i cui carichi sono stati affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. E' dovuto il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza interessi di mora). Tali disposizioni non si applicano né ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie UE né quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti. 

 
Indici sintetici di affidabilità fiscale
  • 2 risorse web
08/02/2018

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-bis) disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Si rinvia all'approfondimento sulle misure in favore del lavoro autonomo per ulteriori informazioni. La legge di bilancio 2018 (comma 931) ha differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Documenti e risorse WEB
 
I termini per l'accertamento (Iva e imposte sui redditi)
07/02/2018

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132) ha modificato la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a cinque e a sette anni.

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973). 

Per i periodi di imposta precedenti al 2016 si osserva una disciplina analoga a quella previgente (modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128 del 2015), compreso il raddoppio dei termini in caso di reato. 

 
La rateazione dei debiti tributari
  • 1 dossier,
  • 1 risorsa web
07/02/2018

Il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma della riscossione dei tributi, emanato in attuazione della legge di delega fiscale (A.G. 185-bis)  ha apportato numerose modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo.

In sintesi, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973:

  • per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione fino a un massimo di settandadue rate mensili; ove le somme siano di importo superiore a 60.000 euro (soglia così aumentata dal D.L. n. 113 del 2016), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione dì obiettiva difficoltà;
  • in caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno;
  • ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili;
  • è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari dì quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;
  • è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

Anche il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997). In particolare, per quanto riguarda le rateazioni di somme dovute a seguito di controlli automatici e controlli formali sulle dichiarazioni, sono elevate da sei a otto il numero delle rate per gli importi inferiori o pari a cinquemila euro (D.Lgs  n.159/2015, articolo 2).

I ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportano l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione. Sono razionalizzati e differenziati gli inadempimenti relativi al pagamento rateale (in caso di controlli automatici e formali, nonché a seguito di accertamento con adesione); è introdotta l'ipotesi di lieve inadempimento in cui non si ha la decadenza dal beneficio della dilazione. Viene esplicitata la possibilità del contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso evitando l'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti (articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, del D.Lgs. n. 159 del 2015).

Sono infine disciplinati in modo univoco i termini per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di pagamenti rateizzati e sono fissati specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e della persona fisica (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore).

Diverse norme hanno esteso il beneficio della rateazione a contribuenti inizialmente non ammessi o successivamente decaduti:

  • l'articolo 15, comma 7, del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha previsto che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. E' introdotta così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto;
  • per effetto della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 134 a 138 della legge n. 208 del 2015) anche i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione sono stati riammessi al piano originario di dilazione;
  • la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 429, della legge n. 208 del 2015), modificando l'articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) ha previsto che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi;
  • l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni. Il nuovo piano è concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate. Si decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è stata estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. I debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Successivamente è intervenuto il provvedimento sulla rottamazione delle cartelle, cui si rinvia.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Compensazione dei debiti tributari
07/02/2018

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 9-quater) ha esteso al 2017 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, disposta in origine dall'articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013 e successivamente prorogata nel tempo.

Sotto un diverso aspetto, il D.L. n. 35 del 2013 è intervenuto con lo scopo di sbloccare i pagamenti dei debiti scaduti delle Pubblica amministrazione (si veda il tema relativo al pagamento dei debiti della PA). In particolare, l'articolo 9 del provvedimento ha disposto l'ampliamento delle possibilità di compensazione dei crediti commerciali certificati con debiti fiscali, anche attraverso l'elevazione da 516.000 a 700.000 euro della soglia di compensazione. Sono state inoltre modificate le disposizioni in tema di compensazione e certificazione dei crediti.

 
Il ravvedimento operoso
07/02/2018

Alcune norme della legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 634 a 641 della legge n. 190 del 2014) hanno inteso modificare le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede che l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Sono inoltre ampliate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso. In sostanza, sono stati ampliati i termini e le condizioni per accedere all'istituto. L'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso incide sulla riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario. Il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. L'avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Al riguardo, il Governo ha fornito chiarimenti interpretativi rispondendo all'interrogazione in Commissione n. 5-04818 del 25 febbraio 2015. Si segnala, inoltre, la circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito una breve guida sull'istituto del ravvedimento operoso che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento. Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 e dal D.Lgs n. 158 del 2015 di riforma del sistema sanzionatorio.

 
Riscossione delle entrate locali
  • 1 risorsa web
07/02/2018

Gli Enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

  • tramite risorse interne;
  • ricorrendo all'affidamento in house a società strumentali;
  • tramite le ordinarie procedure a evidenza pubblica;
  • avvalendosi, a seguito di apposita deliberazione, dell'Agenzia delle entrate–Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale.

Si ricorda infatti che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

L'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016 dispone che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24). La decorrenza di tale norma è stata differita al 1° ottobre 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (art. 13, comma 4).

Documenti e risorse WEB
 
Partecipazione dgli enti locali al contrasto all'evasione fiscale
  • 1 risorsa web
07/02/2018

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Da ultimo, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso ( articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Per quanto riguarda le regioni, l'articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni

Relativamente alle province, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

Documenti e risorse WEB
 
Le Agenzie fiscali
  • 1 dossier
09/02/2018

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997", all'articolo 57, ha istituito l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio - denominate agenzie fiscali – alle quali è stata assegnata la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai Dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici dell'allora Ministero delle finanze. I rapporti tra Ministero e la singola agenzia sono definiti da apposita convenzione sulla base di un atto di indirizzo triennale. Gli articoli da 61 a 72 recano specifiche disposizioni sulle singole agenzie nonché sulla loro struttura e funzionamento.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 23-quater) ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane (che ora ha la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e nell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1º dicembre 2012.

Il Decreto Legislativo n. 157 del 2015, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, ha disposto interventi in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali diretti a potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso la definizione di specifici obiettivi misurabili sulla base di puntuali indicatori. E' stata altresì prevista una revisione del sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali, in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza cui essa è rivolta, cui agganciare gli incentivi per il personale. Il numero dei dirigenti è stato ridotto, con un risparmio complessivo pari a 10 milioni di euro.

Si segnala che il Ministro dell'economia e delle finanze il 5 dicembre 2017 ha emanato l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2018-2020. Il documento, oltre a fornire gli indirizzi generali e le priorità da conseguire nel triennio considerato, declina gli indirizzi specifici per ciascun soggetto: Dipartimento delle Finanze, Agenzie fiscali e Guardia di Finanza. Al primo posto, tra gli ambiti di azione, si pone la necessità di proseguire in una strategia integrata per favorire l'adempimento spontaneo e rafforzare la prevenzione e la lotta all'evasione e alle frodi. Si sottolinea inoltre l'impegno per l'attuazione delle misure fiscali volte a rafforzare la competitività delle imprese e le politiche di attrazione degli investimenti.

Dossier
 
L'Agenzia delle entrate-Riscossione
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08/02/2018

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia (ad esclusione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017. Il nuovo ente assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla riscossione). L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 35) consente all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione). Si consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti.

L'articolo 19-octies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha chiarito che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (comma 1). L'Agenzia delle entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (comma 3).

All'Agenzia delle entrate è affidato un ruolo centrale nel coordinamento del servizio di accertamento e riscossione, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la collaborazione con altri enti. L'Agenzia delle entrate può inoltre (articolo 3 del D.L. n. 193 del 2016) utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Si consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità. Anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione può accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali
07/02/2018

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 4-bis) prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi, per soli esami (le cui modalità sono definite con successivo decreto interministeriale, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001) da concludere entro il 31 dicembre 2018 (termine così da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018) con riserva del 30 per cento dei posti al personale dipendente dalle agenzie fiscali. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2018), i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

I commi 982-983 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) autorizzano l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, depositata il 17 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle Agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne. Conseguentemente sono state dichiarate incostituzionali anche le norme che ne hanno prorogato gli effetti, ovvero l'articolo 1, comma 14 del D.L. 150 del 2013 e l'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 192 del 2014. La sentenza ha comportato la decadenza dall'incarico di circa 1.200 dirigenti allo stato operativi nelle Agenzie delle entrate e delle dogane sulla base di nomine avvenute con la stipula di un contratto a termine con funzionari e senza un concorso.

 
Remunerazione degli agenti della riscossione e interessi di mora
17/05/2018

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015, che attua la delega fiscale in materia di riscossione, ha riscritto la disciplina sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Il decreto prevede anzitutto la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'8 al 6 per cento, con la riduzione del 50 per cento in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella. I debitori sopportano gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione; anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema. Viene poi puntualmente disciplinato il riparto dei suddetti costi tra i soggetti coinvolti nelle procedure di riscossione.

In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia (ora Agenzia delle entrate-Riscossione), previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono essere commisurati gli oneri. Con decreto ministeriale devono essere individuati gli oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese. Per l'anno 2017 sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata. Si segnala che Equitalia ha reso noto l'elenco dei costi per il servizio di riscossione per l'anno 2016, per un totale pari a 883.127.726 euro.

Il decreto legislativo 159 del 2015 prevede inoltre (articolo 13) una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo; il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il provvedimento del 10 maggio 2018, l'Agenzia delle entrate ha fissato la misura degli interessi di mora per i ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo al 3,01 per cento in ragione annuale, a partire dal 15 maggio 2018.

 
Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo
08/02/2018

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 531 a 535 della legge n. 228 del 2012) ha disposto l'istituzione di un Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite. Tali disposizioni si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013. 

La legge n. 147 del 2013 (comma 661) ha conferito al Comitato un'ulteriore funzione: l'elaborazione di criteri per l'individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate. Nella definizione dei criteri il Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei ad evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo è stato istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 16 novembre 2013 che ha disciplinato le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti di tali soggetti e la durata dell'incarico. La legge di stabilità 2015 ha posticipato (articolo 1, comma 689 della legge n. 190 del 2014) al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2016 sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato.