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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
Corte dei conti

Nella XVII legislatura si sono susseguiti diversi  interventi riguardanti la Corte dei conti, che hanno inciso prevalentemente sulle funzioni di controllo e giurisdizionali. La Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014, è intervenuta sulla disciplina dei controlli della Corte dei conti sui bilanci regionali, approvata nella XVI legislatura, dichiarando l'incostituzionalità degli obblighi delle regioni in caso di irregolarità accertate all'esito di tali controlli. In attuazione della legge di rforma della p.a. è stato inoltre emanato il Codice delle giustizia contabile che ha provveduto al riordino del processo davanti alla Corte dei conti.

 
Le funzioni della Corte dei conti
  • 1 risorsa web
08/03/2018

La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale posto in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo e al Parlamento, che vigila sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'autonomia e l'indipendenza della Corte dei conti viene garantita sia attraverso la procedura di nomina dei vertici istituzionali, sia attraverso particolari procedure di selezione per concorso pubblico e nomina dei magistrati contabili.

Mezzi dell'indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti sono, tra gli altri, l'inamovibilità dei magistrati, la previsione del Consiglio di Presidenza, l'autonomia finanziaria ed organizzativa della Corte dei conti.

Documenti e risorse WEB
 
La pronuncia della Corte costituzionale sui controlli dei bilanci regionali
08/03/2018

Negli ultimi anni (in particolare dal decreto-legge 174/2012) è stato rafforzato il controllo della Corte dei conti sui bilanci delle regioni; la verifica di tali atti è stata estesa all'accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione disciplinava anche l'esito dei relativi controlli sui bilanci delle regioni, ed in tale parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ad eccezione dei controlli relativi agli enti del servizio sanitario nazionale (sent. 39/2014).

La disciplina prevedeva che qualora le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avessero accertato squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno emettessero pronuncia di accertamento dalla quale discendevano precisi obblighi in capo alle amministrazioni cui l'accertamento si riferiva. In particolare, le amministrazioni interessate erano tenute ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inadempienza era preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 39/2014, mentre ha confermato la legittimità dei nuovi controlli sulle regioni, ha ritenuto gli obblighi discendenti agli accertamenti derivanti da tali controlli lesivi della autonomia normativa regionale.

La Corte afferma che "La disposizione impugnata attribuisce (...) alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti. L'impugnato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta pertanto, anzitutto, con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di loro competenza. La norma viola inoltre l'art. 134 Cost. in quanto introdurrebbe una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale".
Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano dunque un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione salvo il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale.
La sentenza ha inciso anche sulle disposizioni, recate dallo stesso articolo 1, che hanno attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Di queste norme, la Corte censura quelle parti in cui le stesse si riferiscono anche al Presidente della Regione anziché al solo Presidente del Consiglio regionale (nel senso che la Corte dei conti comunica e si relazione direttamente con il Consiglio regionale e non tramite il Presidente della regione) e censura la previsione della decadenza dal diritto di erogazione di risorse da parte del Consiglio a seguito della omessa regolarizzazione entro il termine fissato.
La Corte ricorda infatti che il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in questione.
Le norme 'corrette' dalla Corte prevedevano in particolare:
  • all'omessa regolarizzazione consegue l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate (e non la decadenza dal diritto di erogazione di risorse da parte del Consiglio) (comma 11);
  • l'obbligo di restituire le somme ricevute conseguono alla "mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In materia di controlli sugli enti territoriali rileva la sentenza n. 40 del 2014. La Corte, partendo dal presupposto che la necessità di coordinamento della finanza pubblica riguarda anche le regioni a statuto speciale e le province autonome dal momento che anche la loro finanza è parte della c.d. finanza pubblica allargata, ribadisce il principio che la coesistenza di competenze in materia di controlli sia della Corte dei conti, sia degli enti territoriali ad autonomia speciale non comporta affatto che i controlli così intestati siano coincidenti e sovrapponibili e neppure che la regione a statuto speciale o la provincia autonoma siano titolari di una potestà legislativa in grado di concentrarle nella propria sfera di attribuzione. Innanzitutto, le due tipologie di controllo attribuite sono ispirate a ragioni e modalità di esercizio diverse, anche con riguardo agli interessi in concreto tutelati, che nel primo caso riguardano la finanza statale nel suo complesso, nel secondo quella regionale.

 
Corte dei conti. Interventi sulle funzioni di controllo
  • 1 focus,
  • 2 dossier
08/03/2018

Le funzioni di controllo sono state oggetto di diversi interventi legislativi, prevalentemente a carattere di urgenza.

Di particolare rilievo l'attribuzione alla Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, del compito di verificare la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, di definire le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle medesime pubbliche amministrazioni (L. 161/2014, Legge europea 2013-bis, art. 30).

Da ricordare, inoltre, il decreto-legge 43/2013 (convertito dalla L. 119/2013), in materia ambientale (art. 1, comma 4) che dispone, in ordine alla gestione commissariale dell'area industriale di Piombino, l'applicazione dei commi 2-septies e 2-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 225/2010 relativi, rispettivamente, al controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte da parte dei Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di contabilità speciali. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge 43/2013 sono state in parte superate dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. L'art. 10, comma 4-bis ha sottratto i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri (emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 225/1992) al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Le ordinanze erano state poste sotto il controllo della Corte dei conti dal D.L. 225/2010 (art. 2, co. 2-sexies che aveva aggiunto la lett. c)-bis all'art. 3, co. 2, della L. 20/1994).

 Diverse disposizioni di interesse della Corte dei conti sono contenute nell'articolo 33 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito L. 116/2014), recante alcune misure urgenti, in prevalenza per il settore agricolo e per la tutela ambientale. Gli interventi riguardano alcune tipologie di controllo della Corte dei conti (sia di tipo preventivo, sia di tipo successivo) con l'obiettivo di semplificarne le modalità di esecuzione e, in alcuni, casi, di ridurre il numero di atti ad essi sottoposti.

In sintesi, l'art. 33:

  • interviene sulla disciplina dei controlli esterni sugli enti locali rendendo annuale (anziché semestrale) il controllo preventivo delle sezioni regionali della Corte dei conti quale verifica del funzionamento dei controlli interni. Del pari annuale (anziché semestrale) diviene l'obbligo (in capo al sindaco, per Comuni sopra 15.000 abitanti, o al presidente della Provincia) di trasmissione (alla volta della sezione regionale della Corte dei conti) di un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto del sindaco dovrà tener conto anche dei controlli effettuati nell'anno (comma 1)
  • apporta alcune semplificazioni ai controlli della Corte di conti sulle regioni introdotti dal decreto-legge 174/2012, in parte analoghe a quelle disposte dal comma precedente per gli enti locali, e introduce un rafforzamento della possibilità della Sezione centrale delle autonomie della Corte di conti di emanare delibere vincolanti nei confronti delle sezioni regionali (comma 2)
  • amplia il novero dei comuni sottratti dal controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui consuntivi dei partiti politici relativi alle spese elettorali nelle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, innalzando la soglia demografica dei comuni esentati da 15.000 a 30.000 abitanti; esso esclude per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la sanzione amministrativa pecuniaria (da 50.000 a 500.000 euro) per il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti (comma 3)
  • modifica la procedura relativa ai controlli preventivi prevedendo che gli atti sottoposti a duplice controllo (di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile) anziché essere inviati dalle amministrazioni interessate agli uffici di controllo (per la verifica contabile) e da questi alla Corte dei conti (per il controllo di legittimità) devono essere inviati contestualmente agli uffici di controllo e alla Corte di conti (comma 4).

Si segnala, inoltre, che è stato approvato dalla Camera un progetto di legge che prevede, tra l'altro, oltre al controllo successivo, un controllo anche preventivo della Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione per i contratti che esigono particolari misure di sicurezza, allo scopo di limitare il ricorso alle procedure speciali, in deroga al codice degli appalti, esclusivamente per i casi di effettiva necessità di sicurezza e di segretezza. Il testo è passato all'esame del Senato (A.C. 219 - A.S. 1936).

In materia di controllo contabile sulle autonomie si segnala il D.L. 113/2016 (art. 10-bis)  che consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre in precedenza tali pareri potevano essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.

Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 (art. 5) ha apportato alcune modifiche  al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. In particolare, la norma

  • sottopone al controllo preventivo di legittimità degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio in luogo di quelli relativi più in generale al trattamento giuridico ed economico;
  • dispone la sottrazione del controllo preventivo di legittimità di determinati atti (atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito; provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo) qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dal'art. 11, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 123/2011
  • prevede che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 del decreto-legislativa, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti (controllo contabile)

  • sottopone al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile anche gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

Focus
Dossier
 
Corte dei conti. Interventi sulle funzioni giurisdizionali
08/03/2018

La legge delega di riforma della pubblica amministrazione ha attribuito al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti (L. 7 agosto 2015, n. 124, art. 30). In attuazione della delega il Governo ha trasmesso uno schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (A.G. 313) sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il prescritto parere.

Nel corso della legislatura sono state adottate specifiche disposizioni in materia, quali il decreto-legge 35/2013 (convertito dalla L.  64/2013), sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 4) dove si prevede che, nel caso in cui gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari ai fini del pagamento dei propri debiti, le sezioni giurisdizionali della Corte, su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo per i responsabili dei servizi interessati.

Sempre in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) con l'art. 1, comma 549, introduce una norma - analoga a quella contenuta nell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 35/2013 - che prevede l'esercizio dell'azione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, per l'accertamento di responsabilità nei casi di inadempimento da parte degli enti territoriali. Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori o del revisore, per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle comunità montane, di inadempimenti da parte degli enti, quali:

  • la mancata richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma 547, per il pagamento dei debiti;
  • la mancata effettuazione, entro l'esercizio finanziario 2014, di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Il decreto-legge 102/2013, n. 102 (art. 14) e poi il decreto-legge 120/2013 hanno esteso l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 266/2005 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.

 
Corte dei conti. Interventi di contenimento della spesa
08/03/2018

Nell'ambito del concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica, previsto dall'art. 17 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. L. 89/2014), gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono stati ridotti per l'anno 2014 per 5,305 milioni di euro. Le riduzioni di spesa sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013.

Anche per i successivi anni 2015, 2016 e 2017, la legge di stabilità 2015 ha previsto un consistente taglio, questa volta nella forma di una riduzione dei trasferimenti per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR, del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascun anno (L. 190/2014, art. 1, co. 288).

 
Riforma del processo contabile
  • 1 Atto Governo
  • 1 dossier
08/03/2018

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 reca il codice della giustizia contabile predisposto in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione. Il codice provvede al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, organizzando in un testo unitario un insieme di norme stratificatosi nel tempo e coordinandole con i principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile.

In particolare il codice provvede a: adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; prevedere l'interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico ministero; elevare il limite massimo dell'addebito (da 5.000 a 10.000 euro) per il rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; introdurre un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che consente la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; riordinare la fase dell'istruttoria; unificare le disposizioni vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; integrare le disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti dettagliatamente indicati; ridefinire la disciplina delle impugnazioni, nonchè le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile dell'esecuzione.

Dossier
Atti del Governo
 
Gli interventi sulla Corte dei conti nella XVI legislatura
08/03/2018

Nel corso della XVI legislatura sono state adottate diverse disposizioni, di seguito sintetizzate, che hanno riguardato la Corte dei conti, sia sotto il profilo del contenimento della spesa dell'istituzione, sia sotto il profilo dell'introduzione di misure organizzative e di misure riguardanti le funzioni esercitate.

Interventi sulla composizione e la distribuzione delle competenze

Le misure entrate in vigore sono di seguito indicate con riferimento al Presidente della Corte, al Consiglio di Presidenza e alle sezioni regionali.

Il Presidente

In merito al Presidente, la linea di tendenza delle modifiche introdotte è nel senso di un rafforzamento del ruolo, sia nei confronti dell'Organo che presiede, sia nei confronti degli Organi costituzionali.

Tale linea emerge in primo luogo dal comma 7, dell'art. 11 della L. 15/2009, che definisce il Presidente "organo di governo dell'istituto". In questa qualità gli sono attribuite specifiche competenze raccordate a sistema con altre già previste dall'ordinamento attraverso una specifica clausola di chiusura secondo la quale "esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte".

 

Le attribuzioni specifiche riguardano

  • la competenza a trasmettere al Parlamento una relazione sulle misure di riorganizzazione adottate con riferimento all'evoluzione delle funzioni di controllo dell'Organo e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nelle funzioni di organo ausiliario del Parlamento;
  • la competenza ad autorizzare gli incarichi extra-istituzionali;
  • la facoltà di esporre, in sede di delibera sul rendiconto generale dello Stato, "le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro";
  • la competenza, in precedenza attribuita al Consiglio di presidenza, a stabilire la composizione nominativa e a distribuire tra le sezioni le funzioni;
  • la comunicazione al Ministro competente delle irregolarità riscontrate nei controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento;
  • le funzioni di iniziativa per gli affari da trattare nel Consiglio di presidenza e la facoltà di disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum;
  • la funzione di proposta al Consiglio di presidenza per adottare idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati.

 

La medesima linea emerge da ulteriori disposizioni:

  •  l'art. 17, comma 31, del D.L. 78/2009, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, attribuisce al Presidente della Corte dei conti la facoltà di richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare;
  •  l'art. 42, comma 2, della L. 69/2009, ha stabilito una previsione analoga in materia giurisdizionale, prevedendo che il Presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza; se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio.
Il Consiglio di Presidenza

Per il Consiglio di Presidenza, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 10 della L. 117/1988, si è operato, oltre che nella direzione di prevederne l'attivazione a supporto di funzioni conferite al Presidente, anche nel senso della riduzione dei componenti. In particolare, l'art. 11, comma 8, della legge 15/2009, che lo definisce organo di amministrazione del personale di magistratura, ha ridotto i membri del Consiglio da 17 a 11, diminuendo da 10 a 4 i rappresentanti eletti dalla magistratura contabile, fermo restando il numero dei membri di diritto (3) e dei membri scelti dal Parlamento (4).

Le sezioni regionali

Per le sezioni regionali, l'art. 11, comma 4, della legge 15/2009 ha novellato l'art. 7 della legge 131/2003, c.d. legge La Loggia, prevedendo la possibilità che ne sia integrata la composizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.

Interventi relativi alle funzioni

Le innovazioni introdotte nell'ordinamento della Corte dei conti dal punto di vista delle funzioni attengono sia alla funzione di controllo che a quella giurisdizionale e sono orientate, in linea di massima, verso un loro rafforzamento, che, da un punto di vista operativo, ha trovato un supporto in disposizioni per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti con l'art. 20-bis del D.L. 95/2012.

Le funzioni di controllo

L'articolo 11 della L. 15/2009 ha introdotto una nuova tipologia di controllo sulle amministrazioni statali: esso non riguarda gli atti, ma le attività e ha ad oggetto le "gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento" (commi 2, 3 e 9), sulle quali la Corte dei conti potrà effettuare controlli anche su richiesta del Parlamento. In caso di riscontro di gravi irregolarità il Presidente della Corte ne dovrà dare comunicazione al ministro competente che può disporre la sospensione dell'impegno delle somme già stanziate sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario.

 Analogamente si procede qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi.

 L'art. 17 del D.L. 78/2009, ha esteso l'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze (comma 30), attribuendolo alla competenza della Sezione centrale del controllo di legittimità (comma 30-bis).

 Inoltre, l'art. 19, comma 2, del D.L. 78/2009 ha previsto che siano inviate alla sezione competente della Corte dei Conti le delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e al mantenimento delle attuali da parte delle pubbliche amministrazioni.

 Il D.Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012, stabilisce competenze della Corte dei conti in connessione con la previsione di meccanismi sanzionatori di regioni ed enti locali. In particolare, l'art. 1 ha previsto l'invio alla competente sezione regionale della Corte dei conti della Relazione di fine legislatura regionale. L'art. 2 dello stesso D.lgs. ha previsto la competenza certificatrice della Corte dei conti in merito alle condizioni di grave dissesto finanziario delle regioni, con riferimento al disavanzo sanitario, ai fini dello scioglimento di consigli regionali ai sensi dell'art. 126 Cost., primo comma. Inoltre, l'art. 4 del medesimo atto ha stabilito l'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della relazione di fine mandato provinciale e comunale. Ulteriori competenze della Corte sono previste dall'art. 5 in tema di regolarità della gestione amministrativo-contabile di regioni ed enti locali.

 L'art. 1, comma 3, del D.L. 59/2012, nell'introdurre una specifica disciplina in tema di ordinanze di protezione civile, è intervenuto anche sul controllo della Corte dei conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare, è stato novellato il comma 2-septies dell'art. 2 del D.L. 225/2010, estendendo il c.d. silenzio assenso, già previsto per l'esecutività dei suddetti provvedimenti qualora la Corte non si esprima nel termine di 7 giorni, anche al profilo dell'efficacia degli stessi provvedimenti.

 L'art. 1 del D.L. 174/2012 ha notevolmente rafforzato il controllo della Corte dei conti sulla legislazione di spesa e sui bilanci preventivi e i rendiconti delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale; la verifica di tali atti è estesa all'accertamento che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il controllo comprende la regolarità della gestione e l'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni alle regioni.

 La disposizione disciplinava anche l'esito dei relativi controlli, ed i tale parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ad eccezione dei controlli relativi agli enti del servizio sanitario nazionale (sent. 39/2014).

 La disciplina prevedeva che qualora le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avessero accertato squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno emettessero pronuncia di accertamento dalla quale discendevano precisi obblighi in capo alle amministrazioni cui l'accertamento si riferisce. In particolare, le amministrazioni interessate erano tenute ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inadempienza era preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza 39/2014, mentre ha confermato la legittimità dei nuovi controlli sulle regionali, ha ritenuto gli obblighi discendenti agli accertamenti derivanti da tali controlli lesivi della autonomia normativa regionale.

 Lo stesso articolo 1 ha attribuito alla Corte dei conti il controllo sul rendiconto di esercizio dei gruppi dei consigli regionali e sulla documentazione a corredo. Sulle disposizioni del decreto-legge è intervenuta la Deliberazione n. 15/SEZAUT/2012/INPR della Corte dei conti recante Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dalle stesse disposizioni.

La sentenza 39/2014 ha inciso anche su tali disposizioni, censurando quelle parti in cui le stesse si riferiscono anche al Presidente della Regione anziché al solo Presidente del Consiglio regionale (nel senso che la Corte dei conti comunica e si relazione direttamente con il Consiglio regionale e non tramite il Presidente della regione) nonché la previsione della decadenza dal diritto di erogazione di risorse da parte del Consiglio a seguito della omessa regolarizzazione entro il termine fissato.

 Gli artt. 3 e 6 del medesimo D.L. 174/2012 hanno rafforzato il controllo dell'organismo contabile sugli enti locali.

 L'art. 20 della legge 243/2012, sull'attuazione del pareggio di bilancio, ha attribuito alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione dei bilanci delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche non territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano vi provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Tale previsione è accompagnata da un rinvio ad altra fonte ordinaria per la disciplina delle forme e delle modalità del controllo.

Le funzioni giurisdizionali

Gli interventi normativi in questo settore di attività della Corte dei conti hanno riguardato:

  •  la disciplina del danno all'immagine della pubblica amministrazione: dapprima, l'art. 17 del D.L. 78/2009, con disposizioni (comma 30-ter) che sono state oggetto di disciplina correttiva dettata dal D.L. 103/2009, pubblicato contestualmente alla legge di conversione del D.L. 78/2009, ha delimitato il perimetro del danno erariale, definito l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato – o ad altro organismo di diritto pubblico, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno. Successivamente, l'art. 1, comma 62, della L. 190/2012, che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha aggiunto all'art. 1 della legge 20/1994 disposizioni in tema di quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione, prevedendo che nel giudizio di responsabilità, l'entità di tale danno, quando deriva da reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente; inoltre, lo stesso articolo prevede che per tali fattispecie di danno il sequestro conservativo sia concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale;
  •  la disciplina del giudizio pensionistico: con finalità acceleratorie del procedimento, l'art. 42 della L. 69/2009, novellando l'art. 5 della L. 205/2000, che stabilisce disposizioni in materia di giustizia amministrativa, ha trasferito la competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico, residuando al primo il giudizio sull'eventuale gravame; i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. In alcuni casi, il Presidente della Corte dei conti può richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione;
  •  la disciplina dell'accertamento, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario regionale, da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 149/2011, di gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili; la Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari;
  •  l'introduzione, con l'art. 1, comma 169, della legge di stabilità per il 2013, L. 228/2012, della facoltà di ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  • la previsione di fattispecie di responsabilità amministrativa o di responsabilità erariale, con l'art. 46 del D.L. 112/2008, in tema di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che ha previsto la responsabilità amministrativa del dirigente che abbia fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa – e non a contratti per lavoro di natura occasionale - per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati; il medesimo art. 46, al comma 3, nel novellare l'art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008, L. 244/2007, in tema di incarichi di collaborazione autonoma negli enti territoriali, che ha mantenuto la previsione che la violazione delle disposizioni dei regolamenti degli enti locali in materia costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; l'art. 6 D.L. 78/2010, comma 7, che ha limitato, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti, entro il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 stabilendo che l'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; l'art. 18 del D.L. 83/2012 che ha previsto la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile degli organi dirigenziali e di controllo per indebita concessione o attribuzione di beneficio economico in caso di omessa pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei provvedimenti di concessione di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro; l'art. 1, commi 146-148 della legge di stabilità per il 2013, L. 228/2012, nel prevedere l'eccezionalità, l'adeguata motivazione e l'esigenza di provvedere a specifici problemi del conferimento di incarichi di consulenza in materia informatica da parte di soggetti pubblici, stabilisce che la violazione di tali prescrizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

Interventi di contenimento della spesa

Sotto tale profilo, che ha comportato l'adozione di misure per l'intero panorama istituzionale, vanno ricordate le seguenti disposizioni:

  • l'art. 5, comma 3, del D.L. 78/2010, che ha ridotto il trattamento economico dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura, compresa quella contabile, e dei membri del CNEL;
  • l'art. 5 comma 2, del D.L. 98/2011, che ha ridotto, a decorrere dall'anno 2012, gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011; ai fini della riduzione gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, nonché, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale;
  • le disposizioni in tema di tetto dei trattamenti retributivi a partire dalle previsioni dell'art. 1 del citato D.L. 98/2011, che aveva delineato un procedimento per giungere al c.d. "livellamento remunerativo Italia-Europa" che non si è concluso, fino a quelle contenute nell'art. 23-ter del D.L. 201/2011, che hanno, invece, trovato attuazione con il DPCM 23 marzo 2012: la complessiva disciplina dettata dalle due fonti da ultimo citate ancora il tetto retributivo al trattamento economico complessivo annuo del Primo Presidente della Corte di cassazione;
  • l'art. 4 del D.L. 98/2011, già citato, che ha posto il divieto di attribuire benefici ai titolari di incarichi o cariche pubbliche elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, dopo la cessazione dall'ufficio dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica.